Gazzetta n. 149 del 30 giugno 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2025, n. 97
Norma di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.».


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» e, in particolare, gli articoli 89 e 100;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» e, in particolare, gli articoli 2, 8 e 13;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'universita' e della ricerca, della salute e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio, 1976, n. 752

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici e degli enti statali, delle societa' e delle agenzie di cui al presente decreto, in caso di eventi di carattere eccezionale che impongono straordinari carichi di lavoro non assolvibili con il personale assunto o particolari situazioni di carenza di organico, dovute alle specificita' territoriali e linguistiche del territorio della provincia di Bolzano, tali da pregiudicare la regolare somministrazione dei servizi essenziali, si puo' temporaneamente derogare all'applicazione delle disposizioni che prevedono la riserva dei posti in rapporto alla consistenza dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, per un numero di assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti non ricoperti nel profilo professionale. La deroga, previo assenso del comitato di cui all'articolo 13, e' riferita alle assunzioni a tempo determinato del personale strettamente necessario ai predetti uffici ed enti statali, societa' e agenzie e si applica nel caso in cui almeno il 10 per cento dei posti previsti nel gruppo di calcolo delle quote proporzionali non sia coperto. Fermo restando il diritto riconosciuto dallo statuto di autonomia di usare la propria madrelingua nei rapporti con la pubblica amministrazione, limitatamente ai predetti rapporti di lavoro la conoscenza della lingua italiana e tedesca e la dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico non costituiscono requisito per l'assunzione. Il presente comma si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 89, 100 e 107 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 301 del 20 novembre 1972.
«Art. 89. - Per la provincia di Bolzano sono istituiti
ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi
alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia.
Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli
uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite
norme.
Il comma precedente non si applica per le carriere
direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il
personale della pubblica sicurezza e per quello
amministrativo del Ministero della difesa.
I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati
per amministrazione e per carriera, sono riservati a
cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi
linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi
stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza
rese nel censimento ufficiale della popolazione.
L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di
lingua tedesca e ladina sara' effettuata gradualmente, sino
al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente,
mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che
per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
Al personale dei ruoli di cui al primo comma e'
garantita la stabilita' di sede nella provincia, con
esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere
per le quali si rendano necessari trasferimenti per
esigenze di servizio e per addestramento del personale.
I trasferimenti del personale di lingua tedesca e di
lingua ladina saranno, comunque, contenuti nella
percentuale del dieci per cento dei posti da esso
complessivamente occupati.
Le disposizioni sulla riserva e ripartizione
proporzionale tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e
ladino dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono
estese al personale della magistratura giudicante e
requirente. E' garantita la stabilita' di sede nella
provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo
linguistico tedesco e al gruppo linguistico ladino, ferme
le norme dell'ordinamento giudiziario sulle
incompatibilita'. Si applicano anche al personale della
magistratura in provincia di Bolzano i criteri per
l'attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua
tedesca e ai cittadini di lingua ladina, fissati nel quarto
comma del presente articolo.».
«Art. 100. - I cittadini di lingua tedesca della
provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua
nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e
uffici della pubblica amministrazione situati nella
provincia o aventi competenza regionale, nonche' con i
concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella
provincia stessa.
Nelle adunanze degli organi collegiali della regione,
della provincia di Bolzano e degli enti locali in tale
provincia puo' essere usata la lingua italiana o la lingua
tedesca.
Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al
primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali
la lingua del richiedente e rispondono nella, lingua in cui
gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove
sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella
lingua presunta del cittadino cui e' destinata.
Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione
con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due
lingue negli atti destinati alla generalita' dei cittadini,
negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli
atti destinati a pluralita' di uffici - e' riconosciuto
negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra
delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua
italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.».
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco o ladino.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di
quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere
al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei
consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o
italiano puo' rinunciare alla designazione di un proprio
rappresentante in favore di un appartenente al gruppo
linguistico ladino.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 8 e 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n.
752 recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige in materia di
proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di
Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego» concernenti modifiche a norme di attuazione gia'
emanate» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 15
novembre 1976, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2. - Per provvedere alle esigenze di cui al
precedente articolo le amministrazioni menzionate al
secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non
locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il
criterio di cui al terzo comma dell'articolo 89 dello
statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti,
nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di
qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque
strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di
posti per candidati in possesso dell'attestato di cui
all'articolo 4.
I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al
comma precedente vengono assegnati, come prima sede di
servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che
comunque abbiano competenza su detta provincia.
Il detto personale non puo' essere trasferito se non
abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio
negli uffici di cui al comma precedente.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri vigila sul
rispetto delle norme di cui sopra.
Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici e
degli enti statali, delle societa' e delle agenzie di cui
al presente decreto, in caso di eventi di carattere
eccezionale che impongono straordinari carichi di lavoro
non assolvibili con il personale assunto o particolari
situazioni di carenza di organico, dovute alle specificita'
territoriali e linguistiche del territorio della provincia
di Bolzano, tali da pregiudicare la regolare
somministrazione dei servizi essenziali, si puo'
temporaneamente derogare all'applicazione delle
disposizioni che prevedono la riserva dei posti in rapporto
alla consistenza dei gruppi linguistici italiano, tedesco e
ladino, per un numero di assunzioni non superiore al 50 per
cento dei posti non ricoperti nel profilo professionale. La
deroga, previo assenso del comitato di cui all'articolo 13,
e' riferita alle assunzioni a tempo determinato del
personale strettamente necessario ai predetti uffici ed
enti statali, societa' e agenzie e si applica nel caso in
cui almeno il 10 per cento dei posti previsti nel gruppo di
calcolo delle quote proporzionali non sia coperto. Fermo
restando il diritto riconosciuto dallo statuto di autonomia
di usare la propria madrelingua nei rapporti con la
pubblica amministrazione, limitatamente ai predetti
rapporti di lavoro la conoscenza della lingua italiana e
tedesca e la dichiarazione di appartenenza o aggregazione
al gruppo linguistico non costituiscono requisito per
l'assunzione. Il presente comma si applica ai contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati entro cinque anni
dall'entrata in vigore della presente disposizione.».
«Art. 8. - Nella provincia di Bolzano sono istituiti i
ruoli locali del personale civile delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici
nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con
i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto.
I posti dei ruoli, di cui al precedente comma,
considerati per amministrazione nonche' per gruppi di
qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di
studio prescritto per accedervi, sono riservati ai
cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi
linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi
quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese
nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici che
restano vacanti, per mancanza di concorrenti o perche' i
concorrenti non sono stati dichiarati idonei, sono coperti
da aspiranti degli altri gruppi linguistici che, avendo
partecipato al concorso o alla selezione, siano risultati
idonei, purche' non venga superato il numero massimo dei
posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nel gruppo di
calcolo delle quote proporzionali. Per fronteggiare
inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate,
detto limite puo' essere superato per un numero di
assunzioni non superiore ai tre decimi dei posti non
ricoperti nel profilo professionale e di cio' si tiene
gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni.
I commi precedenti non si applicano per le carriere
direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il
personale della pubblica sicurezza e per quello
amministrativo del Ministero della difesa.».
«Art. 13. - Il Commissario del Governo per la provincia
di Bolzano e' delegato a bandire con decreto i concorsi ai
gradi iniziali dei ruoli locali, nonche' i concorsi
interni. Le relative prove di esame hanno luogo a Bolzano.
Possono essere banditi concorsi unici per posti vacanti
nello stesso profilo professionale di piu' amministrazioni
ovvero in profili professionali diversi, per l'accesso ai
quali sia richiesto lo stesso titolo di studio.
Al fine di consentire la programmazione
dell'orientamento della formazione e dell'addestramento
professionale e linguistico dei cittadini residenti nella
provincia di Bolzano, salvo quelli previsti dagli articoli
3 e 7, il Commissario del Governo determina d'intesa con la
Provincia, per i concorsi pubblici esterni, il numero dei
posti da mettere a concorso, nonche' i tempi dei concorsi
stessi.
In tutti i casi in cui il presente decreto prevede
l'intesa tra il Commissario del Governo e la Provincia di
Bolzano, questa e' rappresentata da tre membri del
Consiglio provinciale eletti dal consiglio stesso.
Le prove di concorso devono tener conto, a seconda
delle amministrazioni e delle carriere, dell'ordinamento
giuridico-amministrativo, nonche' della storia e geografia
locali.
Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
e' altresi' delegato ad adottare tutti gli altri
provvedimenti ed emanare tutti gli altri atti concernenti
il personale di cui al primo comma dell'art. 8 del presente
decreto applicando le norme dello stato giuridico dei
dipendenti dello Stato, nonche', per il personale
dipendente dalle amministrazioni con ordinamento autonomo,
le norme previste dai rispettivi stati giuridici, fatte
salve le particolari disposizioni contenute nel presente
decreto.
Previo parere favorevole del consiglio di
amministrazione dei ruoli locali e previo assenso del
comitato di cui al quarto comma, nonche' delle
amministrazioni interessate e con il consenso
dell'interessato, il Commissario del Governo ha altresi'
facolta' di disporre, fatte salve le norme sulla mobilita',
il passaggio di ruolo, anche da una amministrazione
all'altra, di impiegati appartenenti ai ruoli locali,
assicurando il rispetto della proporzionale sulla
globalita' dei ruoli stessi. Tali provvedimenti possono
essere limitati anche ad una sola persona e non comportano
variazioni agli organici delle amministrazioni interessate.
Le operazioni di mobilita' di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche sono effettuate previo assenso del Comitato di
cui al presente articolo.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come
modificato dal presente decreto, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 2

Disposizione finanziaria

1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 giugno 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Piantedosi, Ministro dell'interno

Nordio, Ministro della giustizia

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Giuli, Ministro della cultura

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca

Schillaci, Ministro della salute

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio