Gazzetta n. 149 del 30 giugno 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE |
ORDINANZA 20 giugno 2025 |
Revisione e aggiornamento dell'elenco degli interventi prioritari per le piu' urgenti necessita' dei territori colpiti, aventi nesso di casualita' con gli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023, segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. (Ordinanza 47/2025). |
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile»; Vista l'ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 10 ottobre 2023, foglio n. 2679, con la quale e' stato approvato il finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023; Vista l'ordinanza n. 12/2023 in data 26 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 6 novembre 2023, foglio n. 2862, con la quale e' stato approvato il finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica da attuare nei territori delle Regioni Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023; Vista l'ordinanza n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 6 novembre 2023, foglio n. 2861, con la quale e' stato approvato il finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali, da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023; Vista l'ordinanza n. 15/2023 in data 16 novembre 2023, con la quale e' stato approvato il finanziamento degli interventi di difesa idraulica segnalati dalla Regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del piano di cui alla citata ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023; Vista l'ordinanza n. 33/2024 in data 9 settembre 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 27 settembre 2024, foglio n. 2554, con la quale e' stato approvato il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita' dei territori colpiti, aventi nesso di causalita' con gli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023, compresi anche gli interventi gia' realizzati e da realizzare da ANAS e RFI sulle infrastrutture in concessione, danneggiate dai richiamati eventi alluvionali; Viste le ordinanze n. 40/2025, n. 41/2025 e n. 42/2025 in data 14 febbraio 2025, con le quali il Commissario straordinario, prevede che il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in qualita' di sub-commissari per la ricostruzione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, operino in stretta sinergia con il Commissario straordinario, con specifico riferimento alle attivita' che riguardano il territorio delle rispettive regioni, assicurando la prosecuzione delle attivita' poste in essere ai sensi delle ordinanze commissariali n. 1, 2 e 3 del 31 luglio 2023; Vista l'ordinanza n. 43/2025 in data 18 febbraio 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 6 marzo 2025, foglio n. 599, con la quale sono state approvate le rimodulazioni ed il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione per urgenti necessita' delle Regioni Toscana e Marche; Visto l'art. 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, nel cui ambito e' stabilito che il Commissario straordinario, «nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera e), ovvero nelle contabilita' speciali di cui all'art. 20-quinquies, comma 4-bis, anche avvalendosi dei presidenti delle regioni interessate, nella qualita' di sub-commissari, in relazione ai territori di rispettiva competenza, ai fini di quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', d'intesa con le regioni interessate»; Visto l'art. 20-octies, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, in forza del quale «nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario approva gli interventi urgenti di cui al comma 1, sulla base delle valutazioni di priorita' che i sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi di cui al medesimo comma, tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti. L'insieme degli interventi, unitamente alla disciplina derogatoria utilizzabile e alle procedure per la richiesta, concessione ed erogazione delle risorse finanziarie, e' denominato "piano speciale di ricostruzione" e puo' essere rimodulato, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo»; Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensita', che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni; Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali; Ravvisata in ragione dei presupposti di fatto e di diritto profilati dalle Regioni Emilia- Romagna, Toscana e Marche e dalle societa' ANAS e RFI, l'assoluta necessita' di procedere alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori in rassegna, in un regime di assoluta efficacia e tempestiva esecuzione, affinche' sia tutelata e preservata la pubblica e privata incolumita', coerentemente con le prerogative che il citato decreto-legge n. 61 del 2023, e successive modifiche e integrazioni, conferisce al Commissario straordinario; Dato atto delle modalita' speciali per la realizzazione degli interventi urgenti di cui trattasi, come definite e regolate nelle richiamate ordinanze commissariali comprensive delle rispettive semplificazioni e facolta' derogatorie rispetto alle ordinarie normative di settore interessate; Tenuto conto del protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'Autorita' nazionale anticorruzione in data 15 settembre 2023, ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025; Visto l'art. 20-ter, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 65 del 2025 che proroga il mandato del Commissario straordinario fino al 31 maggio 2026; Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; Acquisita l'intesa della Regione Toscana; Acquisita l'intesa della Regione Marche;
Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione
Con la presente ordinanza, il Commissario straordinario autorizza, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate, le rimodulazioni degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione per le piu' urgenti necessita' dei territori colpiti, aventi nesso di causalita' con gli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023 riepilogati negli allegati «A» e «B» e risultanti dalle segnalazioni pervenute dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per gli ambiti di competenza, nonche' dai soggetti attuatori all'uopo individuati. |
| Art. 2
Principi generali e tipologia degli interventi
1. L'insieme degli interventi di cui al precedente art. 1 concorre, in conformita' a quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge n. 65 del 2025, alla composizione del «piano speciale di ricostruzione». 2. Gli interventi di cui all'art. 1: a) presentano il nesso di causalita' con gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023; b) rispondono al previsto carattere di urgenza, in quanto finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumita'. 3. I predetti interventi potranno essere ulteriormente rimodulati e integrati a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modificazioni ed integrazioni. Le eventuali ulteriori rimodulazioni e/o integrazioni dei citati interventi dovranno essere preventivamente approvate dal Commissario straordinario in esito a specifica richiesta, corredata da circostanziata relazione, elaborata a cura dei soggetti attuatori d'intesa con le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Il piano integrato o rimodulato sara' allegato a una specifica ordinanza commissariale e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Commissario straordinario. |
| Art. 3
Copertura finanziaria
La copertura finanziaria per gli oneri previsti dalla presente ordinanza, comprese le variazioni approvate per l'attuazione e la rendicontazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita' dei territori colpiti, aventi nesso di causalita' con gli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023, viene rideterminata nell'importo complessivo pari ad euro 8.721.775,06 (ottomilionisettecentoventunomilasettecentosettantacinque/06) ed e' gia' disposta a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, come da ordinanze commissariali gia' emanate. |
| Art. 4
Efficacia e obblighi di pubblicita'
La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'autorita' politica delegata per la ricostruzione, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
Roma, 20 giugno 2025
Il Commissario straordinario: Curcio
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1762
__________ Avvertenza:
La versione integrale dell'ordinanza sara' consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ord inanze/elenco-ordinanze-2025/ |
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