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| Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2016 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINA 12 gennaio 2016 |  | Riclassificazione del medicinale per uso umano  «Orencia»,  ai  sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina n. 18/2016). |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE
 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011, registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
 Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento  all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662, recante "Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica",  che individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
 Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina  della tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il doping";
 Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
 Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
 Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004  (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;
 Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006 concernente  "Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata";
 Visto il decreto con il  quale  la  societa'  BRISTOL-MYERS  SQUIBB PHARMA EEIG e' stata  autorizzata  all'immissione  in  commercio  del medicinale ORENCIA;
 Vista  la  determinazione  n.  1522/2015  del  20  novembre   2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  283 del 4 dicembre 2015, relativa alla classificazione del medicinale  ai sensi dell'art. 12,  comma  5,  legge  8  novembre  2012  n.  189  di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;
 Vista la domanda con la quale la ditta BRISTOL-MYERS SQUIBB  PHARMA EEIG ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice  AIC  n. 037989112/E e AIC n. 037989124/E;
 Visto il parere della Commissione  consultiva  tecnico  scientifica del 13 luglio 2015;
 Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  28 ottobre 2015;
 Vista la deliberazione n. 27 in data 22 dicembre 2015 del Consiglio di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore generale;
 
 Determina:
 
 Art. 1
 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 
 Il  medicinale  ORENCIA  nelle   confezioni   sotto   indicate   e' classificato come segue:
 Confezione
 125 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) in  penna  preriempita  (clickject)  1  ml  (125  mg/ml)  -  4  penne preriempite
 AIC n. 037989112/E (in base 10) 147BRS (in base 32)
 Classe di rimborsabilita': H
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1020,00
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1683,40
 Confezione
 125 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) in penna preriempita (clickject) 1 ml (125 mg/ml) -  12  (3x4)  penne preriempite (confezione multipla)
 AIC n. 037989124/E (in base 10) 147BS4 (in base 32)
 Classe di rimborsabilita': H
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3060,00
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5050,22
 Validita' del contratto: 24 mesi
 Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex  Factory come da condizioni negoziali.
 
 |  |  |  | Art. 2 Classificazione ai fini della fornitura
 
 La classificazione ai fini della fornitura del  medicinale  ORENCIA e' la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di specialisti - reumatologo, internista (RRL).
 
 |  |  |  | Art. 3 Disposizioni finali
 
 La presente determinazione ha effetto dal  giorno  successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 
 Roma, 12 gennaio 2016
 
 Il direttore generale: Pani
 
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