Gazzetta n. 25 del 31 marzo 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONCORSO (scad. 30 aprile 2026)
Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione per le quali non e' prevista alcuna retribuzione. Anno accademico 2024-2025.



IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata», e successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 4, che ha previsto l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo, nonche' dei loro orfani e figli per ogni anno scolastico a partire dal 1997 e l'art. 5, secondo cui, con uno o piu' regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della medesima legge;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 82, commi 1 e 9, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, che prevede l'estensione dei benefici di cui alla sopra citata legge n. 407 del 1998 agli orfani e ai figli delle vittime della criminalita' organizzata, alle vittime del dovere e ai loro superstiti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 46 in materia di dichiarazioni sostitutive e gli articoli 75 e 76 in materia di sanzioni per le dichiarazioni non veritiere;
Visto il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 ed in particolare l'art. 1-bis recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» ed in particolare l'art. 65 in materia di istanze presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del dovere, nonche' dei loro superstiti», emanato in attuazione del citato art. 5 della legge n. 407 del 1998;
Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 nell'ambito del quale sono individuati il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare nei limiti dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge n. 407 del 1998, cosi' ripartiti: centocinquanta borse di studio dell'importo di 3.000,00 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM; cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000,00 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non e' prevista alcuna retribuzione;
Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che definisce i requisiti di ammissione;
Visto, altresi', l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che disciplina la composizione della commissione e le modalita' di formazione delle graduatorie;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare l'art. 1837, comma 1, il quale prevede che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 34 in materia di ISEE;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la revisione delle modalita' di determinazione dell'ISEE;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» ed in particolare l'art. 12, recante «Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025 - inerente la ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028, e in particolare la tabella 11, in cui e' indicata la consistenza pari ad euro 600.000,00, per l'anno 2026, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' agli orfani e ai figli»;
Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca per l'anno 2026, pari ad euro 600.000,00, sono sufficienti alla copertura finanziaria delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009;
Considerato che, a norma dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede annualmente a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio;

Dispone:
Art. 1
Oggetto e finalita' del concorso
1. E' indetto un concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione per le quali non e' prevista alcuna retribuzione.
2. Per l'anno accademico 2024/2025 saranno assegnate, nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca:
a) centocinquanta borse di studio dell'importo di 3.000,00 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
b) cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000,00 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non e' prevista alcuna retribuzione.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 e' riservata ai soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
4. Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui alla lettera a) e alla lettera b) del citato comma 2, ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere assegnate ad altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse di studio previsto, come disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.
 
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, possono essere beneficiari dell'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando gli studenti che:
a) risultino iscritti nell'anno accademico 2024/2025;
b) nell'anno accademico di riferimento 2024/2025 abbiano superato almeno due esami i cui crediti formativi complessivi non siano inferiori a 20, ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto;
c) non siano gia' in possesso di una laurea magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore;
d) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.
2. Il requisito di cui alla lettera b) del precedente comma 1 non e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1, comma 3.
3. I requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso devono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, fermo restando quanto previsto dal presente articolo al comma 1, lettera d).
 
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio devono essere presentate on-line attraverso la piattaforma digitale appositamente dedicata, raggiungibile al link disponibile alla seguente pagina web istituzionale: https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministr ativo/dica-att-borsestudio/9363 da parte dello studente beneficiario, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e' necessario il possesso di uno dei sistemi di autenticazione Sistema pubblico di identita' digitale (SPID)/Carta d'identita' elettronica (CIE).
2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio devono contenere le dichiarazioni di seguito indicate:
a) generalita' dello studente, residenza anagrafica, codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata, senza limiti di importo, abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle pubbliche amministrazioni, intestato allo studente beneficiario;
b) specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima, percentuale di invalidita' riconosciuta alla vittima;
c) attestazione, per lo studente, della qualita' di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalita' organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere;
d) indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami sostenuti e superati, dell'ammontare dei crediti conseguiti riferiti all'anno accademico per il quale viene inoltrata domanda, della laurea/diploma accademico eventualmente conseguiti, con la specificazione della denominazione e indirizzo dell'Ateneo;
e) indicazione della qualita' di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente art. 1, comma 3;
f) dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare dell'anno di riferimento 2025;
g) dichiarazione con cui lo studente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicita' di quanto dichiarato potra' essere verificata, ai sensi dell'art. 71, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, anche a campione e nei casi in cui vi siano dubbi sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione nonche' secondo le disposizioni vigenti in materia di controlli riguardanti la dichiarazione sostitutiva unica e l'ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) e che, in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
 
Art. 4
Valutazione delle domande, graduatorie e assegnazione
1. La commissione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige le graduatorie attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:
a) per la gravita' del danno: da 5 a 10 punti;
b) per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso;
c) per il merito universitario: da 1 a 3 punti;
d) in caso di parita' risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore.
2. La commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b), e distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3.
3. La commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo per l'inoltro al segretario generale per l'approvazione.
4. Dell'esito del concorso e' data comunicazione a ciascun candidato a cura del Dipartimento per il coordinamento amministrativo successivamente all'approvazione delle graduatorie.
5. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda, prevista dal presente bando.
6. L'erogazione dell'importo corrispondente e' effettuata, successivamente all'assegnazione, in un'unica soluzione a cura dei competenti uffici del Ministero dell'universita'.
 
Art. 5
Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni ai candidati sono inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.
2. Qualsiasi variazione del predetto indirizzo deve essere comunicata tempestivamente all'amministrazione.
3. L'amministrazione non e' responsabile in caso di inesatta indicazione degli indirizzi ovvero mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi.
 
Art. 6
Informazioni e responsabile del procedimento
1. Le informazioni attinenti al presente bando e la relativa modulistica sono disponibili sulla pagina web https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministr ativo/dica-att-borsestudio/9363
2. Eventuali richieste di informazioni sulla procedura di concorso possono essere rivolte all'indirizzo di posta elettronica info.borsedistudio@governo.it
3. Il responsabile del procedimento di concorso per l'assegnazione delle borse di studio in oggetto e' il dirigente pro tempore del Servizio per le attivita' di indirizzo, per il monitoraggio e per gli interventi speciali del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
Art. 7
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Tutte le dichiarazioni di cui al precedente art. 3, 2° comma, sono rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
 
Art. 8
Dati personali
I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della vigente normativa come da allegato sub A, che costituisce parte integrante del presente bando.
 
Art. 9
Foro competente
Eventuali controversie giudiziarie inerenti alla procedura di concorso sono demandate alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Roma, 4 marzo 2026

Il Segretario generale: Deodato
 
Allegato A
Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, in particolare dell'art. 13.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018, e' il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, via della Mercede n. 9, 00187 Roma.
Responsabile della protezione dei dati
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:
pec: rpd@pec.governo.it
e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it
Finalita' del trattamento e base giuridica del trattamento
Ai sensi dall'art. 6.1.e), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito regolamento UE) i dati personali verranno trattati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento di assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' delle vittime del dovere e loro superstiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, nel rispetto del regolamento.
In particolare, il conferimento dei dati personali e' necessario per l'identificazione del soggetto richiedente e per l'espletamento della procedura di concorso e assegnazione delle borse di studio, nei limiti e con le finalita' previste dal bando di concorso.
Modalita' del trattamento
Il trattamento dei dati sara' effettuato dai soggetti autorizzati, anche tramite strumenti informatici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari al perseguimento della suddetta finalita' o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse finalita' di archiviazione, ricerca storica.
Periodo di conservazione dei dati
I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il titolare, nonche' per l'ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.
Ambito di comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento e a coloro che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali trattati non sono trasferiti in paesi terzi.
Trattamento affidato a terzi
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L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso ovvero ad altre autorita' di controllo eventualmente competenti.