Gazzetta n. 20 del 13 marzo 2026 (vai al sommario)
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
CONCORSO (scad. 12 aprile 2026)
Procedure di selezione per il conferimento dell'incarico di magistrato ausiliario onorario di cui al decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche di coesione.».


Comunico che il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell'11 marzo 2026, ha adottato la seguente delibera:
«Il Consiglio,
Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche di coesione" ed in particolare l'art. 17, concernente "Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.4 'Giustizia civile' della Missione 1 - Componente 1 del PNRR" il quale al comma 1, lettera c), prevede che: "12-bis. I magistrati ordinari a riposo che non hanno compiuto i settantacinque anni di eta' al momento della presentazione della domanda possono partecipare ai programmi di definizione dei procedimenti civili di cui al comma 9, in qualita' di magistrati ausiliari per lo svolgimento di servizio onorario. I magistrati ausiliari sono nominati, nel numero massimo di duecento e in via straordinaria, con decreto del Ministro della giustizia previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e sono assegnati agli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2, con incarico che ha scadenza al 31 dicembre 2026."; "12-ter. Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle ipotesi di dimissioni, decadenza e revoca. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Per le procedure di selezione, per gli ulteriori requisiti per il conferimento dell'incarico e per le incompatibilita', i doveri e ogni altro aspetto relativo allo svolgimento del rapporto non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.";
Visto l'art. 3, comma 9, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148, che, in relazione ai dirigenti dei tribunali dove possono essere nominati i duecento magistrati ausiliari onorari, stabilisce che "Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 2, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario della applicazione a distanza predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, individuandoli tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, assegna i procedimenti ai magistrati applicati a distanza. Il programma e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura";
Vista la delibera consiliare in data 3 settembre 2025, avente ad oggetto: "Linee guida relative agli adempimenti dei dirigenti degli uffici previsti dagli articoli 2, comma 3, 3, comma 9 e 4 del decreto-legge n. 117/2025, in vigore dal 9 agosto 2025»;
Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57" e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Vista la delibera consiliare in data 3 settembre 2025 con la quale sono stati individuati gli uffici giudiziari di primo grado destinatari delle applicazioni a distanza ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2025, n. 233);

Delibera:

Art. 1

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per la nomina dei magistrati ausiliari onorari.
2. Possono partecipare alla procedura di selezione i magistrati ordinari a riposo che non hanno compiuto i settantacinque anni di eta' al momento della presentazione della domanda.
3. I magistrati ausiliari onorari sono nominati nel numero massimo di duecento unita' ed in via straordinaria, con decreto del Ministro della giustizia previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e sono assegnati agli uffici giudiziari di cui al comma 2, dell'art. 3 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2025, n. 233) cosi' come individuati dalla delibera consiliare in data 3 settembre 2025 con incarico che ha scadenza al 31 dicembre 2026.
4. Ai magistrati ausiliari onorari e' attribuito a titolo di indennita', un importo onnicomprensivo di euro 200 per ciascun procedimento definito, con un limite massimo di cento procedimenti nel periodo di durata dell'incarico.
5. Gli aspiranti possono presentare, per le sedi indicate nel presente bando, individuate dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura del 3 settembre 2025, domanda di nomina a magistrato ausiliario onorario.
6. La nomina verra' disposta secondo l'ordine di presentazione delle domande; quanto ai tribunali di destinazione, secondo l'ordine di cui alla tabella A (all. 1); qualora il numero di domande sia inferiore alle duecento previste, al fine di assicurare la piu' ampia copertura al maggior numero di uffici, si procedera' a rideterminare il numero dei posti seguendo tendenzialmente il criterio di proporzionalita' utilizzato per la determinazione del numero dei magistrati da nominare in ciascun ufficio, con i necessari arrotondamenti, e a disporre la nomina secondo l'ordine di presentazione delle domande.
7. Acquisite le domande di nomina il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati ausiliari idonei al conferimento dell'incarico.
8. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di magistrato ausiliario onorario con decreto.
9. Il dirigente dell'ufficio giudiziario comunica al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura l'avvenuta presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.
 
Art. 2

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per la nomina a magistrato ausiliario onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) essere di condotta incensurabile;
d) idoneita' fisica e psichica;
e) magistrati ordinari a riposo che non hanno compito i settantacinque anni di eta', con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
2. Non puo' essere conferito l'incarico di magistrato ausiliario onorario a coloro che:
a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;
c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione della censura;
d) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina a magistrato ausiliario onorario e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).
 
Art. 3

Domanda di partecipazione, modalita'
e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a magistrato ausiliario onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. L'aspirante deve collegarsi all'URL http://concorsi.csm.it/onorari per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.
Per effettuare la registrazione, occorre inserire:
dati anagrafici;
codice fiscale;
indirizzo di posta elettronica ordinaria (no - PEC);
codice di sicurezza (password).
3. Completata la fase di registrazione, l'aspirante magistrato ausiliario onorario collegandosi all'URL http://concorsi.csm.it/onorari deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda e procedere all'invio della stessa. La procedura di invio della domanda deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. In caso di piu' invii, l'Amministrazione prendera' in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini di presentazione della domanda il sistema informatico non permettera' piu' l'accesso al modello di domanda ne' l'invio di ulteriori domande.
4. Le modalita' operative di compilazione e di invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito: www.csm.it - Concorsi e interpelli - Magistratura onoraria - Magistrati ausiliari onorari - a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
5. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita';
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) di avere l'idoneita' fisica e psichica;
l) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
m) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
n) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
o) di non aver riportato provvedimenti disciplinari superiori alla censura;
p) di non versare in nessuna delle cause di incompatibilita' di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
6. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed al comma 5 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attivita' non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilita' della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.
 
Art. 4

Adempimenti dei dirigenti degli uffici giudiziari

1. I dirigenti degli uffici giudiziari predispongono adeguate forme di pubblicita' del presente bando di selezione provvedendo, in quanto possibile, a darne comunicazione a tutti i magistrati del proprio ufficio cessati dal servizio per collocamento a riposo.
2. Il dirigente dell'ufficio giudiziario destinatario dell'assegnazione del magistrato ausiliario onorario utilizza il programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione di gia' predisposto ai sensi della delibera consiliare in data 3 settembre 2025, avente ad oggetto: "Linee guida relative agli adempimenti dei dirigenti degli uffici previsti dagli articoli 2, comma 3, 3, comma 9 e 4 del decreto-legge n. 117/2025, in vigore dal 9 agosto 2025".
 
Art. 5

Informazioni disponibili sul sito
del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alla presente procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet: www.csm.it - alla voce "Concorsi e interpelli - Magistratura onoraria - Magistrati ausiliari onorari". In particolare, saranno disponibili:
a) delibera del Consiglio superiore della magistratura "Bando di selezione magistrati ausiliari onorari";
b) elenco delle domande in ordine di presentazione;
c) fac-simile di domanda;
d) elenco sedi disponibili;
e) delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura concernente la "Nomina dei magistrati ausiliari onorari".
 
Art. 6

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalita' e le procedure di nomina a magistrato ausiliario onorario. I dati cosi' raccolti sono trattati dagli uffici interessati al procedimento di nomina.
2. Il conferimento dei dati richiesti e' obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.
3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.
4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.
 
Art. 7

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, nonche', per quanto riguarda i requisiti per il conferimento dell'incarico, per il regime delle incompatibilita', i doveri ed ogni altro aspetto relativo allo svolgimento del rapporto, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
2. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali ne' consente regolarizzazioni od integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.
3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda e' consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente bando di selezione.»

Roma, 11 marzo 2026

Il Segretario generale: Mucci
 
Allegato 1
Tabella A
Elenco degli uffici giudiziari di primo grado destinatari delle
applicazioni a distanza ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 8
agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 2025, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2025, n. 233)
cosi' come indicati dalla delibera consiliare in data 3 settembre
2025.

Sedi di Tribunale individuate:
1. Agrigento;
2. Avellino;
3. Avezzano;
4. Bari;
5. Belluno;
6. Bologna;
7. Brescia;
8. Brindisi;
9. Cagliari;
10. Caltanissetta;
11. Cassino;
12. Catanzaro;
13. Civitavecchia;
14. Enna;
15. Firenze;
16. Foggia;
17. Forli';
18. Gela;
19. Genova;
20. Isernia;
21. Lagonegro;
22. Lamezia Terme;
23. Lanusei;
24. L'Aquila;
25. Latina;
26. Lecce;
27. Locri;
28. Massa;
29. Matera;
30. Napoli;
31. Nola;
32. Nuoro;
33. Oristano;
34. Paola;
35. Perugia;
36. Pisa;
37. Potenza;
38. Salerno;
39. Sciacca;
40. Siracusa;
41. Teramo;
42. Termini Imerese;
43. Trento;
44. Trieste;
45. Urbino;
46. Vallo Della Lucania;
47. Velletri;
48. Venezia.