Gazzetta n. 12 del 13 febbraio 2026 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
CONCORSO (scad. 23 marzo 2026)
Concorso pubblico per la copertura di sei posti di avvocato, a tempo indeterminato, per il Servizio consulenza legale, per la sede di Roma.



Art. 1
Requisiti di partecipazione e di assunzione
La Banca d'Italia indice concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di sei avvocati da inquadrare nel segmento professionale di avvocato - ruolo legale.
Le persone assunte saranno impiegate presso il Servizio consulenza legale della Banca d'Italia, con sede a Roma. Cureranno le questioni di carattere legale che interessano l'Istituto, svolgendo attivita' consultiva e contenziosa. Lo svolgimento delle mansioni richiede l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici di cui all'art. 23 della legge n. 247/2012.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1. Laurea specialistica/magistrale in giurisprudenza (22/S o LMG/01), conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente
ovvero
diploma di laurea di «vecchio ordinamento» in giurisprudenza, conseguito con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente.
E' altresi' consentita la partecipazione a chi possiede un titolo di studio conseguito all'estero o un titolo estero conseguito in Italia, a condizione che sia riconosciuto equivalente o equipollente a uno di quelli sopraindicati, ai sensi della normativa vigente. La richiesta di riconoscimento deve essere tempestivamente presentata al soggetto competente nei tempi e nelle modalita' previste dalla normativa vigente.
2. Iscrizione a uno degli albi degli avvocati istituiti in Italia presso i relativi Consigli dell'ordine ovvero titolo a detta iscrizione.
3. Cittadinanza italiana, o possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001.
4. Adeguata conoscenza della lingua italiana.
5. Idoneita' fisica alle mansioni.
6. Godimento dei diritti civili e politici. I cittadini e le cittadine di uno Stato membro dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza. Nel caso di cittadinanza di paesi terzi di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 tale requisito si applica solo in quanto compatibile.
7. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell'Istituto (cfr. art. 8).
I requisiti di cui ai punti 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; l'equivalenza del titolo di studio e del voto e gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione.
I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati dalla Banca d'Italia in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale assunzione.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da' seguito all'assunzione o procede alla risoluzione del rapporto d'impiego di coloro che risultino sprovvisti di uno o piu' dei requisiti previsti dal bando ovvero dei titoli dichiarati ai fini della preselezione. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato vengono segnalate all'Autorita' giudiziaria.
 
Art. 2
Domanda di partecipazione e termine per la presentazione
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 23 marzo 2026 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. Per evitare un'eccessiva concentrazione degli accessi all'applicazione a ridosso della scadenza del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche ora di anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di registrazione propedeutico alla candidatura.
Le persone candidate devono essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) o di un domicilio digitale ad esse intestato.
Non sono tenute in considerazione e comportano, quindi, l'esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu' requisiti prescritti per la partecipazione al concorso. La Banca d'Italia comunica alle persone interessate il provvedimento di esclusione.
La Banca d'Italia non assume responsabilita' per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni che sia da imputare a disguidi telematici, all'indicazione nella domanda on-line di un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo.
Il giorno della prima prova dovra' essere confermato il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione sottoscrivendo una specifica dichiarazione, previa esibizione di un documento di identita'. Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del decreto.
Coloro che, in relazione alla specifica condizione di disabilita' (art. 20, legge n. 104/1992 e art. 16, comma 1, legge n. 68/1999), a disturbi dell'apprendimento (DSA) o ad altre situazioni tutelate dalla legge, hanno necessita' di strumenti di ausilio e/o tempi aggiuntivi ovvero di misure di carattere organizzativo per la partecipazione alle prove dovranno farne richiesta compilando il «Quadro A» dell'applicazione. La Banca d'Italia valutera' la richiesta esclusivamente sulla base del nesso causale tra la situazione dichiarata nel «Quadro A» e le modalita' di svolgimento di ciascuna prova. Qualora la Banca d'Italia riscontri, anche successivamente, la non veridicita' di quanto dichiarato disporra' l'esclusione dal concorso, non dara' seguito all'assunzione o procedera' alla risoluzione del rapporto di impiego eventualmente instaurato.
L'ammissione alle prove avviene con la piu' ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando nonche' dei titoli dichiarati ai fini della preselezione di cui al successivo art. 3.
 
Art. 3
Preselezione per titoli
La Banca d'Italia, al fine di assicurare l'efficacia e la celerita' della procedura selettiva, si riserva la facolta' di procedere a una preselezione per titoli nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso siano superiori alle ottocento unita'. In tal caso, la Banca d'Italia provvedera' alla formazione di una graduatoria preliminare redatta sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda (23 marzo 2026):
a) dottorato di ricerca in materie giuridiche: 3 punti;
b) iscrizione a uno degli albi degli avvocati istituiti in Italia presso i relativi Consigli dell'ordine, esclusa la sezione speciale degli avvocati stabiliti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 96/2001: 1 punto per ogni anno di effettiva iscrizione, con un massimo di 3 punti
La graduatoria preliminare e' formata in ordine decrescente in base al punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui sopra.
Vengono convocate a sostenere la prova scritta di cui al successivo art. 5 le persone classificatesi nelle prime ottocento posizioni nonche' le eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile.
Il risultato conseguito da ciascuna persona nella preselezione per titoli, con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova scritta nonche' della data e del luogo di svolgimento della stessa, viene reso disponibile alla persona interessata esclusivamente sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it almeno quindici giorni prima della data prevista per la prova. Tale comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.
Il punteggio conseguito ai fini della preselezione per titoli non concorre alla formazione del punteggio utile ai fini della graduatoria di merito (cfr. art. 7).
 
Art. 4
Convocazione
Il calendario, il luogo e le modalita' di svolgimento delle prove scritte vengono resi noti tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Tutte le informazioni relative al concorso sono disponibili anche sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it La Banca d'Italia non assume responsabilita' in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.
 
Art. 5
Commissione e prove di concorso
La Banca d'Italia nomina una commissione con l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame, che si svolgono a Roma e consistono in tre prove scritte in materie giuridiche, una prova scritta in lingua inglese e una prova orale.
Le prove scritte in materie giuridiche, che si svolgono in giornate distinte, consistono nella redazione di:
un parere motivato in materia di diritto civile e/o commerciale;
un parere motivato in materia di diritto amministrativo;
un atto defensionale, a scelta della persona candidata, in materia di diritto civile o diritto amministrativo.
La durata complessiva di ciascuna prova verra' stabilita dalla commissione fino a un massimo di cinque ore.
Per lo svolgimento delle prove scritte e' consentita la consultazione unicamente di testi normativi non commentati ne' annotati, esclusivamente in forma cartacea. Il giorno della prova la commissione potra' vietare la consultazione di specifici testi in relazione ai contenuti dei quesiti.
La commissione procede alla valutazione delle prove scritte garantendone l'anonimato, anche mediante sedute svolte in modalita' telematica. Vengono valutati esclusivamente gli elaborati di coloro che abbiano svolto tutte e tre le prove scritte. Al fine di rendere piu' spedita la procedura concorsuale la commissione non procede altresi' alla valutazione degli elaborati di coloro che non hanno raggiunto la sufficienza in altra prova scritta gia' valutata, fatto sempre salvo il principio dell'anonimato.
Nella valutazione delle prove la commissione verifica: le conoscenze tecniche (applicazione delle conoscenze generali al caso specifico); la capacita' di sintesi; l'attinenza alla traccia (pertinenza, completezza); la chiarezza espressiva (proprieta' linguistica; correttezza espositiva); la capacita' di argomentare (sviluppo critico delle questioni; qualita' delle considerazioni/soluzioni proposte).
A ognuno dei tre elaborati e' attribuito fino a un massimo di 20 punti. Le prove sono superate da coloro che ottengono un punteggio di almeno 12 punti in ciascun elaborato. La votazione complessiva delle prove scritte e' data dalla somma dei tre punteggi riportati negli elaborati.
Coloro che superano le prove scritte in materie giuridiche vengono ammessi a sostenere la prova scritta di lingua inglese e la prova orale.
I risultati delle prove scritte in materie giuridiche, con l'indicazione dell'eventuale ammissione alle prove successive (prova scritta di lingua inglese e prova orale) e della data di convocazione, vengono resi disponibili alle persone interessate esclusivamente sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it Tale comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.
La prova scritta di lingua inglese si tiene nella medesima giornata di svolgimento della prova orale. La prova e' corretta in forma anonima e alla stessa e' attribuito un punteggio massimo di 8 punti. Per lo svolgimento della prova non e' consentita la consultazione del dizionario di lingua inglese.
La prova orale consiste in un colloquio su tutte le materie sopra elencate per le prove scritte (inclusa la lingua inglese) nonche' su diritto processuale civile, diritto processuale amministrativo, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea e diritto delle banche e degli intermediari finanziari ed assicurativi.
Il colloquio, nel quale potranno essere discussi anche casi pratici, tende ad accertare le conoscenze tecniche, la capacita' espositiva, la capacita' di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti, la capacita' di ragionamento e di giudizio critico. Con riferimento alla prova di inglese (scritta e orale) la commissione verifica il livello di conoscenza della lingua in relazione a un suo utilizzo come strumento di lavoro.
La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti ed e' superata da coloro che conseguono una votazione di almeno 36 punti.
I risultati della prova scritta di lingua inglese e della prova orale vengono resi accessibili a ciascuna persona interessata sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it Tale comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.
 
Art. 6
Identificazione per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove, occorre essere muniti di carta di identita' o di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di un documento di identita' equipollente. Il documento deve essere in corso di validita' secondo le previsioni di legge. Viene escluso chi non e' in grado di esibire un valido documento di identita'.
 
Art. 7
Graduatoria
Per ottenere l'idoneita' e' necessario conseguire i punteggi minimi previsti per le prove scritte in materie giuridiche e per la prova orale.
Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte in materie giuridiche, nella prova scritta di lingua inglese e nella prova orale.
La commissione forma la graduatoria di merito seguendo l'ordine decrescente di punteggio complessivo.
La Banca d'Italia approva la graduatoria finale sulla base della graduatoria di merito; qualora piu' persone risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza alla persona piu' giovane.
La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata presa di servizio da parte delle persone classificate in posizione utile all'assunzione, si riserva la facolta' di coprire i posti rimasti vacanti seguendo l'ordine di graduatoria.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria finale del concorso entro due anni dalla data di approvazione.
La graduatoria finale delle persone classificate in posizione utile all'assunzione viene pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge. Per esigenze di tutela della privacy, i nominativi delle persone idonee in graduatoria verranno sostituiti dai codici delle rispettive domande di partecipazione.
 
Art. 8
Autocertificazioni richieste per l'assunzione
Ai fini dell'assunzione dovra' essere autocertificato il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalita' previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 1, punto 7 (compatibilita' con le funzioni da svolgere in Banca d'Italia), sara' richiesto di rendere dichiarazioni relative all'eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a misure di sicurezza o di carichi pendenti.
 
Art. 9
Nomina e assegnazione
La Banca d'Italia procede all'assunzione delle persone utilmente classificate che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell'Istituto e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1. Esse sono nominate in prova nel ruolo legale come avvocati al 1° livello stipendiale.
Al termine del periodo di prova della durata di sei mesi, se riconosciute idonee, le persone nominate conseguono la conferma della nomina con la stessa decorrenza di quella in prova; nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e' prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi.
L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo condizionata.
Il rapporto d'impiego di coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni di legge in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
Le persone nominate in prova devono prendere servizio presso la sede di lavoro cui sono assegnate entro il termine comunicato; eventuali proroghe del termine sono concesse solo per giustificati motivi. Se rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio entro il termine, decadono dalla nomina.
 
Art. 10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che i dati forniti sono trattati, anche in forma automatizzata, per le finalita' di gestione del concorso e del procedimento di nomina e assunzione nonche' per eventuali analisi sull'andamento della selezione. Per chi viene assunto, il trattamento proseguira' per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati richiesti e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di rifiuto a fornire i dati, la Banca d'Italia procede all'esclusione dal concorso o non da' corso all'assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone sono trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992 e n. 68/1999. I dati di cui all'art. 8 del presente bando sono trattati per l'accertamento del requisito di assunzione relativo alla compatibilita' dei comportamenti tenuti dalle persone interessate con le funzioni da svolgere nell'Istituto, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato o negli altri casi previsti da leggi e regolamenti; possono essere comunicati anche alle societa' - in qualita' di responsabili del trattamento - di cui la Banca si avvale per particolari prestazioni professionali, consulenze o servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso (es. attivita' di sorveglianza alle prove).
Coloro che hanno fornito i dati hanno il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione della legge, nonche' il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.
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Art. 11
Responsabile del procedimento
L'Unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il Servizio gestione del personale della Banca d'Italia. Il responsabile del procedimento e' il Capo pro tempore di tale servizio o, in caso di assenza o impedimento, il Vice Capo pro tempore.
Roma, 5 febbraio 2026

Il direttore generale: Signorini