Gazzetta n. 46 del 13 giugno 2025 (vai al sommario) |
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO |
CONCORSO (scad. 12 agosto 2025) |
Concorso, per esame teorico-pratico, per la copertura di sette posti di procuratore dello Stato. (Decreto n. 114 del 30 maggio 2025). |
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L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante «Approvazione del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»; Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»; Visto il regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120, recante «Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» ed in particolare l'art. 4; Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, recante «Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» ed in particolare l'art. 3; Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, recante «Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035, recante «Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»; Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante «Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»; Vista la legge 6 agosto 1984, n. 425, recante «Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante «Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed in particolare l'art. 3; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», in particolare l'art. 16, comma 3; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 35, comma 6; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente «Codice dell'amministrazione digitale» ed in particolare l'art. 8; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» ed in particolare l'art. 5; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012)», in particolare l'art. 4, comma 45, il quale dispone che «Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e' dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed in particolare l'art. 73, comma 14; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in particolare l'art. 4, comma 15, il quale dispone che «La disposizione dell'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ed in particolare l'art. 3, comma 4-bis; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante «Norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 1, lettera c); Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2000, n. 141, «Regolamento recante il limite di eta' per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 161, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore dello Stato»; Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante «Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento» ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 sopra citato; Viste le note prot. n. 227701 del 30 ottobre 2024 e prot. n. 75911 del 7 novembre 2024, con le quali rispettivamente, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Igop e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, hanno autorizzato l'Avvocatura dello Stato, tra l'altro, ad assumere sette unita' di procuratore dello Stato, a valere sulla ulteriore disponibilita' residua del budget 2024, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2024, mediante l'indizione di un nuovo concorso pubblico;
Decreta: Art. 1 E' indetto un concorso, per esame teorico-pratico, a sette posti di procuratore dello Stato.
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| Art. 2 Per essere ammessi al concorso e' necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; esercizio dei diritti civili e politici; condotta incensurabile; laurea specialistica in giurisprudenza o laurea magistrale in giurisprudenza oppure laurea in giurisprudenza conseguita, secondo il previgente ordinamento degli studi, a seguito di corso universitario di durata legale non inferiore a quattro anni; non aver superato il trentacinquesimo anno di eta'; idoneita' fisica all'impiego; non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato; essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria; essere in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti. I suddetti requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande stabilito dall'art. 3 del presente bando di concorso.
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| Art. 3 La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata, esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato. La domanda di partecipazione e' presentata attraverso l'accesso al portale concorsi dell'Avvocatura dello Stato dal sito www.avvocaturastato.it sezione «Concorsi» → «Concorsi avvocato e procuratore», seguendo la procedura ivi indicata, alternativamente, mediante: sistema pubblico di identita' digitale (SPID); carta d'identita' elettronica (CIE); carta nazionale dei servizi (CNS). La procedura di invio della domanda (iscrizione) deve essere completata entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Nel caso di piu' invii verra' presa in considerazione esclusivamente la domanda inviata per ultima. Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle domande, il sistema non permettera' piu' l'accesso al FORM ne' l'invio della domanda. Nel caso si venisse a determinare l'indisponibilita' della procedura informatica descritta, l'Avvocatura dello Stato si riserva di comunicare, attraverso il proprio sito internet, modalita' alternative per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. In alternativa e soltanto per i candidati in condizioni di disabilita' per minorazioni visive, certificate da struttura sanitaria pubblica, che non rendono possibile l'utilizzo del portale, la partecipazione al concorso puo' avvenire mediante domanda redatta in formato cartaceo secondo lo schema di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente bando, unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' in corso di validita' e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo periodo del presente articolo, all'Avvocatura dello Stato, Ufficio I - Affari generali, programmazione e risorse umane - Servizio personale, al seguente indirizzo: via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma. La modalita' di presentazione della domanda di cui al periodo precedente puo' essere adottata esclusivamente dai soggetti ivi previsti; pertanto, ove fosse utilizzata da altri candidati, essa non sara' presa in considerazione dall'Avvocatura dello Stato. Per la partecipazione al concorso il candidato dovra' aver effettuato un versamento della somma di euro 15,00 a titolo di diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale. Il versamento dovra' essere eseguito utilizzando il bollettino di pagamento PagoPA scaricabile in sede di compilazione della domanda entro il termine di scadenza indicato. Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare, consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: cognome, nome, data e luogo di nascita; codice fiscale; residenza e un domicilio anagrafico, se diverso dalla residenza; indirizzo di posta elettronica certificata; indirizzo di posta elettronica ordinaria; il possesso della cittadinanza italiana; il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; gli eventuali procedimenti in corso per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; gli eventuali precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; le eventuali indagini preliminari alle quali si e' a conoscenza di essere sottoposti; il possesso della laurea specialistica in giurisprudenza, o laurea magistrale in giurisprudenza, ovvero della laurea in giurisprudenza conseguita, secondo il previgente ordinamento degli studi, al termine di un corso universitario di durata legale non inferiore a quattro anni, specificando luogo e data del conseguimento; l'idoneita' fisica all'impiego; di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati; di non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; l'eventuale necessita', in relazione alla propria disabilita' (e fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica), di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992. A tal fine il candidato deve attestare di essere stato riconosciuto disabile producendo idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente. Tutta la documentazione inerente alla condizione di handicap dovra' essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati particolari ovvero, per i soli candidati autorizzati alla trasmissione della domanda di partecipazione tramite il modello A, allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Avvocatura dello Stato, Ufficio I - Affari generali, programmazione e risorse umane - Servizio personale, al seguente indirizzo: via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, unitamente alla domanda di partecipazione di cui al predetto modello A. La concessione e assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio dell'Avvocato generale dello Stato sulla scorta della documentazione esibita. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' all'amministrazione di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta; l'eventuale condizione di candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, facendo esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessita' che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Tale documentazione dovra' essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati particolari ovvero per i soli candidati autorizzati alla trasmissione della domanda di partecipazione tramite il modello A, allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Avvocatura dello Stato, Ufficio I - Affari generali, programmazione e risorse umane - Servizio personale, al seguente indirizzo: via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, unitamente alla domanda di partecipazione di cui al predetto modello A. L'adozione delle richiamate misure sara' determinata ad insindacabile giudizio dell'Avvocato generale dello Stato, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' all'amministrazione di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta; di essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria, effettuato tramite PagoPA entro il termine di scadenza indicato sul bollettino. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate esclusivamente al domicilio digitale (indirizzo PEC) dichiarato dal candidato; ogni variazione del predetto indirizzo dovra' essere tempestivamente comunicata all'Ufficio I - Affari generali, programmazione e risorse umane - Servizio personale; e-mail: ufficio1.affarigenerali@avvocaturastato.it - pec: ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it L'Avvocatura dello Stato non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito pec da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del predetto indirizzo, ne' per eventuali disguidi telematici. Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte a risolvere difficolta' incontrate nella presentazione della domanda mediante il portale, potranno essere indirizzate esclusivamente all'indirizzo digitale indicato nello stesso portale concorsi.
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| Art. 4 Non sono ammessi al concorso: coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneita' in precedenti esami di concorso a procuratore dello Stato; coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto; coloro le cui domande non sono state inviate nei termini e/o con le modalita' indicate all'art. 3 del presente decreto. L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.
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| Art. 5 L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte, che devono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, consistono: a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto privato e/o di diritto processuale civile; b) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto penale e/o di procedura penale; c) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto amministrativo sostanziale e/o processuale. La prova orale concerne, oltre alle materie indicate per le prove scritte, il diritto costituzionale, il diritto internazionale privato, il diritto dell'Unione europea, il diritto tributario, il diritto del lavoro, ed elementi di informatica giuridica. Le prove scritte avranno luogo nella Provincia di Roma e la prova orale avra' luogo a Roma. Tenuto conto del numero di domande di partecipazione al concorso, l'Avvocato generale puo' disporre con proprio provvedimento che una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente rispetto alle rimanenti, individuando la data in cui essa sara' tenuta. Con apposito avviso, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 21 ottobre 2025, verranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte o la prova scritta da svolgersi anticipatamente rispetto alle rimanenti. Ai candidati ammessi a sostenere le prove d'esame non sara' data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al quinto comma del presente articolo, presso la sede d'esame per sostenere le prove scritte o la prova da svolgersi anticipatamente; resta in ogni caso fermo il potere dell'Avvocato generale di disporre l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento del procedimento concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione di cui agli articoli 2 e 4 del presente bando. Durante gli scritti sara' consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus Iuris e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai testi latini, con semplici annotazioni relative a varianti di lezioni. I candidati che intendano avvalersi di tale facolta' devono consegnare i testi da consultare presso la sede in cui si svolgeranno gli scritti il giorno e secondo le modalita' che saranno indicate nell'avviso di cui al quinto comma del presente articolo. I predetti testi dovranno riportare in modo leggibile (a stampatello), sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, le generalita' del candidato. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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| Art. 6 La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sara' composta ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 9, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. Nell'ipotesi in cui una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente, si provvede alla contestuale nomina di due distinte commissioni nella composizione indicata al predetto art. 16. La prima commissione procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alla prova effettuata anticipatamente rispetto alle altre, compresa l'individuazione della materia su cui vertera' la prova stessa mediante sorteggio tra le categorie di prove scritte di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) del presente bando. La seconda commissione procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alle rimanenti prove scritte e alla prova orale. Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato all'elaborato svolto dal candidato. La commissione procede all'esame dei successivi elaborati svolti dal candidato solo se ai precedenti sia stato attribuito almeno il punteggio di sei decimi. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei decimi in ciascuna delle tre prove scritte. In ogni caso la valutazione e' espressa unicamente mediante punteggio numerico. Nell'ipotesi in cui una delle prove scritte si svolga anticipatamente, vengono ammessi alle rimanenti prove i soli candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio di sei decimi nella prova anticipata. Con apposito avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nel sito internet dell'Avvocatura dello Stato, saranno resi noti il luogo e la data in cui si svolgeranno le rimanenti prove scritte unitamente all'elenco dei candidati ammessi a sostenerle. Il diario delle prove orali sara' fissato dalla commissione giudicatrice. La prova orale non si intendera' superata se il candidato non avra' conseguito la votazione di almeno sei decimi. La classificazione dei candidati e' determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale. La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120. A parita' di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 7 del presente decreto.
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| Art. 7 I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, all'indirizzo pec: ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it - nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all'espletamento di detta prova, gli eventuali titoli, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva sul possesso degli stessi, resa secondo la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che diano diritto a preferenza nella nomina. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Sono preferiti, a parita' di merito - previa presentazione di idonea documentazione - i candidati che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 giugno 1955, n. 519. Si applicano, in mancanza, le disposizioni di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e le disposizioni generali sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
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| Art. 8 La graduatoria e' approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e della stessa si da' notizia mediante avviso pubblicato sul sito www.avvocaturastato.it - sezione «Concorsi» → «Concorsi avvocato e procuratore».
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| Art. 9 I vincitori del concorso saranno nominati procuratori dello Stato alla prima classe di stipendio ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sara' stabilito. Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte di competenti organi di controllo. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate. Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti, nominati sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, dovranno dichiarare tale possesso mediante apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' che saranno successivamente indicate nell'invito ad assumere servizio. Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese.
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| Art. 10 Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla prima classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo risultante in base all'applicazione delle disposizioni vigenti al momento della nomina, oltre agli emolumenti di cui all'art. 21, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 nonche' di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425.
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| Art. 11 La presentazione della domanda di ammissione alla selezione comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016) (di seguito Codice). L'iscrizione al portale di reclutamento e la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comportano il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del regolamento (UE) e del Codice. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da detta procedura. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso l'Avvocatura generale dello Stato, titolare del trattamento, nell'ambito della Direzione per le risorse umane, per la formazione e affari generali. Il dato di contatto del titolare del trattamento e': Avvocatura dello Stato, con sede in Roma (Italia) - via dei portoghesi n. 12 - 00186; tel.: (+39) 06.68291; e-mail: ufficio1.affarigenerali@avvocaturastato.it - pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it Il trattamento dei dati personali, anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici, avviene ad opera di dipendenti incaricati dell'Avvocatura, quali «Persone autorizzate» al trattamento dei dati ai sensi del regolamento, nei modi e nei limiti strettamente necessari per perseguire le predette finalita', anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi. Possono conoscere i dati dei candidati altri soggetti, che forniscono alla Avvocatura dello Stato servizi connessi al presente bando ed operano in qualita' di responsabili del trattamento designati (articoli 28 e 4, n. 8 del regolamento UE). Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali l'Avvocatura puo' venire a conoscenza di dati che il regolamento generale sulla protezione dei dati definisce «Trattamento di categorie particolari di dati personali» e di «Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati» (art. 9 e 10 del regolamento). Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla legge. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento). L'apposita istanza puo' essere presentata contattando il responsabile della protezione dei dati presso l'Avvocatura dello Stato: Avvocatura dello Stato - responsabile della protezione dei dati personali - via dei Portoghesi n. 12 - 00186 - Roma, e-mail: rpd@avvocaturastato.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento).
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| Art. 12 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nonche' sul sito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato. Roma, 30 maggio 2025
L'Avvocato generale: Palmieri
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| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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