Gazzetta n. 36 del 9 maggio 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONCORSO (scad. 8 luglio 2025)
Concorso di secondo grado, per titoli ed esami, a cinquantuno posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il regio-decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive modificazioni, nonche' il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio-decreto 21 aprile 1942, n. 444;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto n. 3 del 1957;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante il regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in materia di concorso a referendario di Tribunale amministrativo regionale e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e in particolare l'art. 145, recante disposizioni in materia di dichiarazione dei servizi e documentazione;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27 aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di incompatibilita' applicabile ai magistrati amministrativi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l'art. 20, recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi pubblici delle persone con disabilita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, e in particolare l'art. 5 che prevede l'aumento ad otto anni del termine di cui all'art. 14, primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 3 recante disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare, l'art. 16, che prevede il diritto e le modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici delle persone con disabilita';
Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in particolare, l'art. 14, comma primo, recante disposizioni in materia di aumento dell'organico dei magistrati amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35-ter che disciplina il «Portale unico del reclutamento»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e, in particolare, l'art. 18 recante disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare, l'art. 1, comma 15, recante disposizioni in materia di pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi di pubblicita' dei bandi di concorso, nonche' l'art. 49, recante la delega per l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a determinare le modalita' di applicazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98 e, in particolare, l'art. 42, recante disposizioni in materia di certificazioni sanitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, che da' attuazione alla delega di cui al predetto art. 49 e, in particolare, l'art. 7, recante le disposizioni relative alle modalita' di pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti in atti adottati con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di gestione amministrativa, tra gli altri, del personale delle magistrature del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, nei siti istituzionali delle amministrazioni del suddetto personale;
Vista la sentenza n. 21777 resa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, sez. I, il 3 dicembre 2024, passata in giudicato, recante l'annullamento dell'art. 16, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 214/1973 nella parte in cui non esclude, con riferimento alla categoria indicata dall'art. 14, comma 1, numero 6, della legge n. 1034 del 1971 (avvocati iscritti all'Albo da otto anni), che il requisito dell'iscrizione all'Albo debba essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;
Vista la delibera n. 29 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 27 gennaio 2017 con cui sono stati individuati i criteri di valutazione dei titoli da inserire nel bando di concorso per referendario di Tribunale amministrativo regionale;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ed in particolare l'art. 1, commi 480 e seguenti, concernenti l'ampliamento dei posti in pianta organica dei magistrati amministrativi di cui alla tabella A allegata alla legge n. 186/1982;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2018, e successive modificazioni, recante i criteri e modalita' per l'individuazione del responsabile della protezione dei dati personali, mediante il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in particolare l'art. 1, comma 320;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica, che ha inserito all'art. 1 della predetta legge n. 145/2018 il comma 320-bis, incrementando la dotazione organica del personale di magistratura della giustizia amministrativa e sostituendo la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, relativa al Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 119 del 28 aprile 2020, in materia di protezione dei dati personali nell'ambito della giustizia amministrativa;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha previsto, tra l'altro, l'aumento di n. 20 unita' della dotazione organica nel ruolo dei consiglieri, primi referendari e referendari di Tribunali amministrativi regionali;
Vista la legge 6 agosto 2021 n. 113, di conversione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia e, in particolare, l'art. 3, comma 4-bis;
Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sopra citato;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 3 novembre 2023 in merito alle caratteristiche e le modalita' di funzionamento del Portale unico del reclutamento-inPA;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 maggio 2024, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2024, con il quale il Consiglio di Stato e' stato autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere, tra l'altro, 52 unita' con qualifica di referendario di Tribunale amministrativo regionale con budget da turn over 2018-2022 e ulteriori n. 9 unita' con budget 2023;
Considerato che per la qualifica di referendario di Tribunale amministrativo regionale, alla data del 31 dicembre 2024, la percentuale di rappresentativita' del genere maschile e' pari al 64,75 per cento, quella del genere femminile e' pari al 35,25 per cento e che il differenziale tra i generi non risulta essere superiore al trenta per cento;
Vista la delibera n. 35 del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 17 aprile 2024, di indizione del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quaranta referendari di Tribunale amministrativo regionale;
Vista la delibera n. 8 del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 29 gennaio 2025, relativa all'elevazione del numero dei posti del concorso da indire, da quaranta a cinquantuno;
Ritenuta quindi la necessita' di bandire un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquantuno referendari di Tribunale amministrativo regionale, in conformita' con quanto deliberato dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nelle sedute del 17 aprile 2024 e del 29 gennaio 2025, mediante le risorse da turn over del personale di magistratura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 maggio 2024 sopra citato;
Visto l'Accordo di contitolarita' nel trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del regolamento (EU) 2016/679, stipulato in data 13 marzo 2025 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Giustizia amministrativa;
Visto l'Accordo di designazione del Dipartimento della funzione pubblica quale Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del predetto regolamento, stipulato in data 2 aprile 2025;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri nonche' degli atti e dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Decreta:

Art. 1

1. E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed esami, a cinquantuno posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa.
2. Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti categorie:
1) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato il tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneita';
2) i magistrati contabili e della giustizia militare di qualifica equiparata a quelli di cui al numero 1);
3) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;
4) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi compresi i militari appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianita' di servizio maturati anche cumulativamente nelle suddette categorie;
5) il personale docente di ruolo delle Universita' nelle materie giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno cinque anni di servizio;
6) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed appartenenti alla qualifica dirigenziale o a quelle per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea, con almeno cinque anni di anzianita' maturati, anche cumulativamente, nelle predette qualifiche;
7) gli avvocati che siano stati iscritti al relativo Albo per almeno otto anni anche se non piu' iscritti all'Albo al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda;
8) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato.
3. Le anzianita' di cui ai precedenti punti, sono valutate anche cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo il piu' lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato.
 
Art. 2

1. Le domande di partecipazione al concorso e i relativi allegati dovranno essere inoltrati esclusivamente per via telematica. Il candidato dovra' autenticarsi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, e compilare il format di candidatura sul Portale unico di reclutamento «inPA», disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it_previa registrazione sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda e degli allegati in formato digitale devono essere completati entro le ore 23.59 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine e' perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale «inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permettera' piu' l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii della domanda di partecipazione, si terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.
2. In fase di compilazione del modulo elettronico della domanda di partecipazione, il candidato deve allegare le pubblicazioni scientifiche di cui chiede la valutazione, in numero non superiore a dieci, nonche' i documenti di cui all'art. 5 del presente bando.
3. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, inviate ai sensi del comma 3 saranno valutate secondo l'ordine indicato dal candidato nel modulo elettronico di presentazione della domanda. La Commissione esaminatrice non e' tenuta ad esaminare pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile. Nel caso in cui le pubblicazioni scientifiche superino il limite dimensionale per l'inserimento nel Portale dei concorsi, il candidato puo' inviarle in formato cartaceo in plico chiuso, entro il termine per l'inoltro della domanda, all'indirizzo: Consiglio di Stato - Ufficio del personale di magistratura - concorso a cinquantuno posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale - Pubblicazioni scientifiche, piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 Roma.
4. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato in fase di registrazione al portale. Scaduti i termini di vigenza del bando, e' onere dei candidati comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsotar@pec.governo.it eventuali variazioni del proprio indirizzo PEC.
5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito PEC da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito PEC, ne' per eventuali disguidi telematici.
 
Art. 3

1. Nella domanda di partecipazione, il candidato deve dichiarare e autocertificare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena l'esclusione dal concorso, quanto appresso specificato:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
5) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle stesse liste;
6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;
7) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
8) la categoria di attuale appartenenza per la quale, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, si chiede l'ammissione al concorso, la qualifica e la relativa decorrenza giuridica;
9) l'eventuale ulteriore anzianita' vantata in categoria diversa da quella di attuale appartenenza e per la quale si chiede l'ammissione al concorso, ai fini dell'eventuale valutazione di cumulo di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del bando;
10) di non essere stato dichiarato decaduto o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
2. I candidati appartenenti alla categoria di cui al numero 1) dell'art. 1 del bando devono, inoltre, dichiarare la data in cui e' stato superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneita'. Per tali candidati, l'ammissione al concorso non e' preclusa dalla mancata formalizzazione del relativo provvedimento di idoneita' alla data di presentazione della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio del requisito per i candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento.
3. Nella domanda di partecipazione, il candidato disabile deve specificare, comprovando con idonea certificazione di struttura sanitaria pubblica, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilita', nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessita' che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico - legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Tutta la documentazione inerente alle condizioni di cui al presente comma, dovra' essere caricata sul Portale «inPA» in fase di inoltro della candidatura, quando richiesto. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' all'amministrazione di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. L'adozione delle misure di cui al presente comma sara' determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal decreto del 9 novembre 2021 sopra citato.
4. Le dichiarazioni formulate nel modulo elettronico di presentazione della domanda dai candidati sono rilasciate ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 4

1. I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.
 
Art. 5

1. Ai fini della valutazione di cui all'art. 8, comma 3, del presente bando, in fase di compilazione della domanda devono essere forniti:
1) un curriculum vitae, recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica eventualmente esercitata;
2) il certificato rilasciato dalla competente universita' attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
3) copia dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza per i candidati di cui alle categorie indicate nell'art. 1 del bando, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6), ovvero un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
4) tutti i titoli utili, anche se gia' prodotti unitamente a precedenti domande di partecipazione a concorsi per referendario di Tribunale amministrativo regionale, corredati del relativo elenco.
2. I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I titoli saranno valutati secondo i criteri di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente bando.
4. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dal concorso, secondo le modalita' di cui all'art. 2:
1) copia della ricevuta di versamento di euro 50,00, quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso. Il versamento del contributo deve essere effettuato a mezzo Piattaforma incassi per le amministrazioni dello Stato gestita da Poste Italiane S.p.a. attraverso gli sportelli fisici e digitali di Poste Italiane S.p.a. utilizzando il codice pratica Y560 con causale «concorso referendario Tribunale amministrativo regionale 2025». Il contributo non e' rimborsabile;
2) copia di un documento di identita' del candidato in corso di validita'.
 
Art. 6

1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, eccettuato il requisito di appartenenza alle categorie indicate nell'art. 1, comma 2, n. 7) e n. 8), del presente bando.
2. I candidati sono ammessi a sostenere le prove del concorso con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per la partecipazione; l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per tardiva presentazione dell'istanza di partecipazione puo' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.
 
Art. 7

1. La Commissione esaminatrice sara' nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata e sara' composta da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata che la presiede, da un Consigliere di Stato, da un Consigliere di Tribunale amministrativo regionale e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche.
2. Con il medesimo decreto saranno nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento.
3. Per le prove facoltative di lingua straniera la Commissione sara' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che saranno oggetto di esame.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso la Giustizia amministrativa.
 
Art. 8

1. La Commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle prove scritte, l'ordine di correzione delle predette prove e i criteri per la valutazione delle prove scritte e orali.
2. Dopo le prove scritte, la Commissione procede all'abbinamento delle quattro buste di ciascun candidato, inserendole in un'unica busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate; numera le buste esterne e ne dispone la custodia in plico sigillato.
3. Prima della correzione delle prove scritte, la Commissione esaminatrice procede, secondo i criteri di valutazione di cui all'allegato A al presente bando, all'esame dei titoli di merito indicati nell'art. 5, solo nei confronti dei candidati che abbiano espletato tutte le prove scritte. Per la valutazione del complesso dei titoli, ogni commissario dispone di dieci punti.
4. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dalla Commissione con l'intervento di almeno due componenti della Commissione stessa e di almeno due candidati, al termine della quarta prova scritta ovvero in altra data, immediatamente successiva e comunque non oltre sette giorni dalla data dell'ultima prova scritta, comunicata dalla Commissione al termine dell'ultimo giorno delle prove scritte.
 
Art. 9

1. Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.
2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:
1) diritto privato;
2) diritto amministrativo;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova pratica).
3. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati, i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.
5. La valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi di una delle prove scritte preclude alla Commissione la valutazione delle altre.
6. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Segretario generale - U.S.R.I. Servizio personale delle magistrature tramite pec concorsotar@pec.governo.it all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 2, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte ed il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale.
7. La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica.
8. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di quaranta cinquantesimi.
9. Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.
10. La valutazione complessiva e' costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e dei punti della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orali la Commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.
 
Art. 10

1. Il diario e la sede delle prove scritte verranno resi noti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 30 settembre 2025.
2. I candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni di esame, muniti di valido documento d'identita' personale.
 
Art. 11

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina devono presentare i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante le relative modalita' di inoltro.
2. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, via della Mercede n. 96 - 00187 Roma a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC all'indirizzo concorsotar@pec.governo.it entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione, redatte ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
1) di avere la cittadinanza italiana;
2) di avere il godimento dei diritti politici;
3) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;
4) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
5) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
3. Inoltre, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui all'art. 1, comma 2, numeri 7) e 8), del presente decreto, devono presentare le seguenti ulteriori dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) la regolare iscrizione all'albo professionale degli avvocati per un periodo di almeno otto anni con l'indicazione della data d'iscrizione e l'eventuale data di cessazione della medesima, nonche' l'inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a carico (solo per la categoria di cui all'art. 1, comma 2, numero 7), del presente decreto);
b) estratto dell'atto di nascita.
4. I concorrenti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1, comma 2, numero 8), del presente decreto devono altresi' dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ricoperto la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni o comunque per un intero mandato.
 
Art. 12

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 13

1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
2. A parita' di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.
3. La graduatoria finale di merito del concorso, recante i nominativi dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei, e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, fatto salvo l'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.
 
Art. 14

1. Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 e' il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Contitolari del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del regolamento (UE) 2016/679, sono la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali, in base all'accordo stipulato in data 13 marzo 2025.
3. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati» di seguito regolamento).
4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'.
5. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da detta procedura.
6. Il trattamento dei dati personali e' effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici e/o cartacei per i necessari adempimenti anche in ordine alle procedure assunzionali nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti dalla normativa italiana ed europea.
7. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'amministrazione nell'ambito della procedura medesima.
8. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali le amministrazioni possono venire a conoscenza di dati che il Regolamento generale sulla protezione dei dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla legge.
9. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dai Contitolari, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del regolamento).
10. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento).
11. I Contitolari del trattamento indicano i rispettivi contatti al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati:
Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Segretario generale - Ufficio studi e rapporti istituzionali - Servizio personale delle magistrature: via della Mercede n. 96 - 00187 Roma, PEC concorsotar@pec.governo.it;
Amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali - Ufficio personale di magistratura, che ha sede in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 - Tel. 06 68272317-2528, PEC cds-segreteriacapopers@ga-cert.it
12. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento.
13. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale, sino alla formazione della graduatoria finale i dati di contatto con il Responsabile della protezione dei dati sono:
per la Presidenza del Consiglio dei ministri Pec: rpd@pec.governo.it
e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it
per l'amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali Pec: rpd@ga-cert.it - e-mail: rpd@giustizia-amministrativa.it
14. Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non all'andamento della procedura concorsuale o alla presentazione di istanze di autotutela.
 
Art. 15

1. Dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sino alla conclusione del termine per la presentazione della domanda qualsiasi comunicazione avente valore legale sara' data sul Portale «inPA» e sui siti istituzionali della giustizia amministrativa e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Per eventuali problemi tecnici inerenti alla procedura informatica relativa alla presentazione della domanda, i candidati potranno chiedere supporto all'assistenza del Portale «inPA» presente all'interno del Portale.
3. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line, i candidati devono utilizzare esclusivamente e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul portale «inPA». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.
4. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del sistema informatico, l'amministrazione si riserva di informare i candidati, al ripristino delle attivita', circa le eventuali determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato sul Portale.
5. In ragione di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le istanze di accesso inoltrate dai candidati successivamente allo svolgimento delle prove scritte, devono essere presentate direttamente alla Commissione, istituita presso il Consiglio di Stato - quale Organo che ha formato e detiene gli atti oggetto delle stesse istanze - all'indirizzo PEC che sara' attivato dopo la pubblicazione degli ammessi alle prove orali. In ogni caso, l'accesso sara' consentito nel rispetto dei criteri espressi dalla costante e consolidata giurisprudenza, in materia di accesso agli atti da parte dei candidati.
6. Le notizie relative al concorso saranno pubblicate nell'apposita sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale della giustizia amministrativa.
7. Le notizie relative al concorso, ove necessario, saranno pubblicate anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio per il personale delle magistrature nella pagina web https://presidenza.governo.it/USRI/magistrature/concorsi_atto.html
 
Art. 16

1. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Roma, 15 aprile 2025

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano
 
Allegato A
Criteri di valutazione dei titoli

1. Ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 214/1973 ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli. Il punteggio massimo conseguibile per i titoli e' pari a 50.
2. La Commissione assegna il punteggio per i titoli secondo i seguenti criteri:
1) per l'anzianita' di servizio o di esercizio delle funzioni di cui all'art. 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, fino a 12 (dodici) punti:
1.a) punti 4 (quattro) per ogni anno di anzianita', con l'esclusione degli anni previsti per l'ammissione al concorso ai sensi del citato art. 14;
1.b) il servizio effettuato in regime di tempo parziale va valutato proporzionalmente all'orario svolto;
1.c) il periodo di servizio inferiore all'anno va valutato se superiore a sei mesi;
2) per la qualita' delle funzioni, fino a 15 (quindici) punti:
2.a) il punteggio e' attribuito per anni di effettivo servizio o di attivita', ovvero, nel caso di cui all'art. 14, n. 7, legge n. 1034/1971, per ciascun mandato completato, secondo quanto specificato nella Tabella n. 1 allegata;
2.b) sono computati tutti gli anni di servizio per i dipendenti pubblici, di esercizio dell'attivita' forense per gli avvocati e delle funzioni per i consiglieri regionali o di ente locale, compresi quelli richiesti per l'ammissione al concorso;
2.c) non si tiene conto degli anni di servizio o attivita' forense durante i quali e' stata irrogata una sanzione disciplinare superiore alla sanzione disciplinare piu' lieve secondo l'ordinamento di appartenenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione entro la data di scadenza del bando;
2.d) si tiene conto di periodi di fuori ruolo o aspettativa computabili per legge nel servizio, ad esclusione dei periodi di aspettativa per incarichi politici elettivi;
2.e) per gli avvocati l'effettivo esercizio dell'attivita' e' comprovato dall'iscrizione all'albo;
2.f) il punteggio per la qualita' delle funzioni e' cumulabile con il punteggio per l'anzianita' di servizio;
3) per il voto di laurea, fino a 12 (dodici) punti, secondo quanto specificato nella Tabella n. 2 allegata;
4) per le pubblicazioni scientifiche fino a 5 (cinque) punti:
4.a) sono valutati esclusivamente gli articoli pubblicati su riviste scientifiche periodiche a rilevanza nazionale o internazionale e le pubblicazioni per le quali sia stato fatto il deposito legale ai sensi dell'art. 1 della legge 15 aprile 2004 n. 106 e di cui il candidato abbia presentato la documentazione con le forme previste dal presente bando;
4.b) sono valutate esclusivamente le pubblicazioni in materie giuridiche o economiche;
4.c) le pubblicazioni in collaborazione sono valutabili solo se e' individuabile l'apporto del concorrente;
4.d) il punteggio e' attribuito dalla Commissione nei limiti massimi di cui alla Tabella n. 3 allegata;
4.e) la Commissione valuta le pubblicazioni in relazione alla capacita' di analisi e alla conoscenza della materia che esse denotano;
4.f) la Commissione valuta le pubblicazioni secondo l'ordine indicato dal candidato nella domanda di partecipazione e non e' tenuta ad esaminare le pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile;
5) titoli vari professionali e culturali, fino a 6 (sei) punti:
5.a) i titoli vari e il relativo punteggio sono elencati nella Tabella n. 4 allegata;
5.b) per titoli non previsti nella Tabella n. 4 la Commissione procede per analogia se assimilabili ai titoli della citata Tabella;
5.c) gli incarichi e le borse di studio elencati nella Tabella n. 4 sono valutati per il periodo ivi previsto, e alle condizioni ivi previste;
5.d) in relazione agli incarichi di giudice tributario e di magistrato onorario non sono valutati gli anni in cui e' stata riportata una sanzione superiore a quella minima prevista dall'ordinamento di appartenenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione entro la data di scadenza del bando;
5.e) non sono valutabili i titoli non riconducibili, nemmeno per analogia, a quelli elencati nella Tabella n. 4;
5.f) non sono comunque valutabili:
5.f.1) i titoli utilizzati dal candidato quali requisiti di accesso al concorso o che hanno determinato lo svolgimento di servizio o funzione gia' valutato ai sensi dei nn. 1) o 2) del presente articolo;
5.f.2) i titoli che rientrano nel servizio o funzione del concorrente, ivi compresa la partecipazione a gruppi di lavoro o commissioni di studio;
5.f.3) le attestazioni di svolgimento di consulenza degli avvocati gia' comprese nel titolo procuratorio;
5.f.4) gli encomi e gli attestati di benemerenza;
5.f.5) le supplenze di insegnamento;
5.f.6) la pratica forense, la frequentazione delle Scuole delle professioni legali, il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari, prodromici al conseguimento dei requisiti di accesso al concorso;
5.f.7) l'esercizio di mansioni superiori;
5.f.8) gli incarichi di commissario ad acta e le consulenze tecniche d'ufficio;
5.f.9) l'esercizio di funzioni politiche diverse da quelle di cui all'art. 14, n. 8, legge n. 1034/1071;
5.g) non sono valutabili i titoli, prodotti o autocertificati, ai sensi del presente bando, dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda, nemmeno in caso di tempestiva riserva di successiva integrazione della documentazione;
5.h) non sono valutabili i titoli non prodotti in originale, o in copia autentica o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi delle norme vigenti o il cui possesso non sia stato comunque dimostrato con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta'; ai fini dell'autocertificazione e' necessaria, oltre che la firma del dichiarante, l'allegazione di copia di valido documento di identita', che puo' essere unica per tutti i titoli autocertificati.

Tabella n. 1
Parte di provvedimento in formato grafico


Tabella n. 2
Parte di provvedimento in formato grafico


Tabella n. 3
Parte di provvedimento in formato grafico


Tabella n. 4
Parte di provvedimento in formato grafico