Gazzetta n. 35 del 6 maggio 2025 (vai al sommario) |
SENATO DELLA REPUBBLICA |
CONCORSO (scad. 6 giugno 2025) |
Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di Consigliere parlamentare |
|
|
IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12 del Testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, d'ora in poi denominato Testo unico; Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica di cui al decreto del Presidente del Senato della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 9591, d'ora in poi denominato Regolamento dei concorsi; Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 27 del 30 luglio 2019, recante il programma di reclutamento del personale del Senato; Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 18 del 30 luglio 2013, cui e' stata data attuazione con il decreto del Presidente del Senato della Repubblica n. 12008 del 31 luglio 2013;
Decreta:
Art. 1 Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quindici posti di Consigliere parlamentare. 2. I posti messi a concorso sono cosi' ripartiti: dodici posti riservati ai candidati che sostengono le prove per l'indirizzo giuridico; tre posti riservati ai candidati che sostengono le prove per l'indirizzo economico. E' consentita la partecipazione per uno solo degli indirizzi previsti dal presente bando. 3. Per ciascun indirizzo viene formata una graduatoria di merito. I posti che dovessero eventualmente risultare non coperti in uno dei due indirizzi sono portati in aggiunta a quelli messi a concorso nell'altro indirizzo, qualora la graduatoria di merito degli stessi comprenda candidati idonei non vincitori, secondo l'ordine di punteggio complessivo riportato da questi ultimi. Si applica altresi' quanto previsto dall'art. 13, comma 4. 4. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'art. 2, comma 7, del Regolamento dei concorsi. I candidati sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare i titoli di preferenza e a richiederne in modo espresso la valutazione entro il giorno in cui si sostengono le prove orali. 5. E' sempre facolta' dell'Amministrazione adibire il personale cosi' assunto a tutti i Servizi e Uffici del Senato, nonche' all'esercizio di tutte le funzioni previste per i Consiglieri parlamentari.
|
| Art. 2 Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati: a) siano cittadini italiani; b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici; c) siano in possesso di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, oppure laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, oppure diploma di laurea del vecchio ordinamento (previgente al citato decreto ministeriale n. 509 del 1999), secondo il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009, conseguita con una votazione almeno pari a 105/110 o equivalente; d) abbiano un'eta' non inferiore a diciotto e non superiore a quarantasette anni. Il limite di eta' e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del quarantasettesimo anno; e) abbiano l'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle specifiche funzioni del Consigliere parlamentare. 2. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria in caso di parita' di punteggio debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione al concorso secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve essere posseduto alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Il titolo di cui al comma 1, lettera c), ove conseguito all'estero, deve essere stato dichiarato equipollente alla laurea richiesta con provvedimento dell'autorita' italiana competente; dal provvedimento di riconoscimento ovvero dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare, altresi', a quale votazione prevista per il predetto diploma di laurea equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito. Qualora il candidato, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione al concorso, non sia in possesso del provvedimento con la dichiarazione di equipollenza, fa fede la data di presentazione della richiesta all'autorita' competente. 4. L'Amministrazione si riserva di provvedere, anche d'ufficio, all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. 5. Al personale di cui all'art. 13, comma 4, non e' richiesto, ai fini della partecipazione al concorso, il requisito di cui al comma 1, lettera d).
|
| Art. 3 Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata con modalita' telematica, entro il termine perentorio indicato al comma 2, esclusivamente attraverso la specifica applicazione informatica disponibile all'indirizzo concorsi.senato.it. Per accedere all'applicazione il candidato deve essere in possesso di un'identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID) o della Carta di identita' elettronica (CIE). 2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 18 (ora italiana) del trentunesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. L'applicazione informatica di cui al comma 1 certifica la data e l'orario di presentazione della domanda e attribuisce alla stessa il numero identificativo e, dalla scadenza del termine di cui al comma 2, non consente ne' la compilazione ne' l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il termine di cui al comma 2 non sia ancora scaduto, il candidato ha la possibilita' di ritirare la domanda gia' inviata mediante l'apposita funzionalita' di cancellazione disponibile nell'applicazione informatica e di presentarne una nuova. 4. Dopo aver inviato la domanda, il candidato deve effettuare la stampa della ricevuta, prodotta dal sistema informatico. 5. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione e invio telematico attraverso la specifica applicazione informatica di cui al comma 1. 6. A parziale copertura delle spese della procedura di concorso e' richiesto il versamento di un contributo di segreteria pari a euro 20,00 (euro venti/00), attraverso il sistema PagoPA, sulla base delle indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma 1. Il contributo non e' in nessun caso rimborsabile ed e' nuovamente dovuto nel caso in cui il candidato si avvalga della facolta', di cui al comma 3, di ritirare la domanda e presentarne una nuova. 7. Successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 2, il candidato ha l'obbligo di comunicare, utilizzando le apposite funzionalita' dell'applicazione di cui al comma 1, qualunque cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica o dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione, nonche' il rinnovo e/o la sostituzione del documento di identita' registrato nel sistema SPID o CIE. 8. Il candidato, qualora riconosciuto persona affetta da patologie limitatrici dell'autonomia, non incompatibili - secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e) - con l'idoneita' fisica in relazione alle specifiche funzioni del Consigliere parlamentare, nella domanda presentata per via telematica deve fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario per la partecipazione alla prova preliminare e alle altre prove di concorso in relazione alla propria patologia, nonche' segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle stesse, al fine di consentire - secondo le determinazioni della Commissione esaminatrice - la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso. La patologia deve inoltre essere documentata mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, che ne specifichi la natura, da allegare alla domanda telematica. Nel caso in cui le condizioni indicate nei periodi precedenti intervengano successivamente alla scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, i candidati possono segnalarle secondo le modalita' indicate nell'applicazione di cui al comma 1. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche per i casi di avanzato stato di gravidanza nonche' di puerperio. 9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne' alcun onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione dell'indirizzo di posta elettronica nonche' dell'indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 10. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', anche penale: a) le generalita' e la residenza; b) la data e il luogo di nascita; c) il possesso della cittadinanza italiana nonche' l'eventuale possesso di ulteriori cittadinanze; d) il godimento dei diritti civili e politici; e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle specifiche funzioni del Consigliere parlamentare; f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), nel rispetto di quanto prescritto dal comma 3 del medesimo articolo per i titoli di studio conseguiti all'estero; g) se risultino a loro carico condanne penali indicando, in caso affermativo, gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione); h) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando, in caso affermativo, gli articoli di legge per cui e' avviato il procedimento; i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (il mancato superamento del periodo di prova, la destituzione e il licenziamento disciplinare, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la dispensa dal servizio, la decadenza dall'impiego ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; non e' richiesto di indicare anche eventuali dimissioni volontarie dall'impiego); l) i propri recapiti ai fini delle comunicazioni relative al concorso. 11. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare: a) l'indirizzo prescelto tra quello giuridico e quello economico; b) una o piu' lingue nelle quali intendono eventualmente sostenere le prove orali facoltative di lingua straniera, scelte tra francese, tedesco e spagnolo; c) gli estremi del documento legale di identita' da presentare nei giorni di svolgimento delle prove d'esame. 12. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso. 13. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini. 14. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto decreto. A tal fine il candidato nella domanda di partecipazione deve dichiarare di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
|
| Art. 4 Irricevibilita' delle domande
1. Eventuali domande redatte o presentate al di fuori o in aggiunta alle modalita' previste dall'art. 3 non sono prese in considerazione.
|
| Art. 5 Cause di esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso i candidati: a) che non siano cittadini italiani; b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici; c) che non siano in possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) o che, per i titoli di studio conseguiti all'estero, non siano in possesso di quanto prescritto dal comma 3 del medesimo articolo; d) che abbiano un'eta' inferiore a diciotto anni o superiore a quarantasette anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 5; e) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle specifiche funzioni del Consigliere parlamentare. 2. Il candidato riceve notizia di determinazioni che lo escludono dal concorso all'interno dell'apposita area riservata dell'applicazione informatica di gestione della domanda di partecipazione. 3. Tutti i candidati che non ricevono comunicazione di esclusione sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda.
|
| Art. 6 Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dei concorsi. 2. La Commissione esaminatrice puo' aggregare esaminatori esperti per le prove facoltative di lingua e per la prova tecnica. 3. Per la correzione delle prove scritte la Commissione esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni.
|
| Art. 7 Diario della prova preliminare
1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 27 giugno 2025 viene data comunicazione del diario della prova preliminare, che assume valore di notifica a tutti gli effetti. Nella predetta Gazzetta Ufficiale puo' essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario della prova preliminare, in caso di eventuale rinvio. La comunicazione e' data anche a mezzo dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1. 2. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'Amministrazione del Senato alcuna comunicazione di irricevibilita' della domanda ovvero di esclusione dal concorso, secondo quanto previsto dall'art. 5, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preliminare, all'indirizzo indicato, nel giorno e nell'ora specificati nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1. I candidati devono presentarsi con il documento legale di identita' indicato nella domanda e la stampa su foglio A4 dell'avviso di convocazione reso disponibile nella sezione riservata dell'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1. Sono esclusi i candidati sprovvisti di documento di identita' e non e' in ogni caso prevista l'effettuazione di prove suppletive. 3. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi una o piu' sessioni d'esame, il Presidente della Commissione esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. 4. Qualora le domande valide non superino di venti volte il numero dei posti messi a concorso per uno specifico indirizzo, per quello stesso indirizzo non ha luogo la prova preliminare.
|
| Art. 8 Diario delle prove successive a quella preliminare
1. La comunicazione del diario delle prove successive alla prova preliminare avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale di cui all'art. 7, comma 1. La comunicazione del diario delle prove puo' avvenire anche a mezzo dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti. 2. Le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o pubblicazione, che a mezzo dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1 - assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti, anche con riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.
|
| Art. 9 Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento dei concorsi, per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilita' per la Commissione esaminatrice di procedere, durante lo svolgimento delle prove scritte, all'estrazione della lettera per la convocazione dei candidati ammessi alle prove orali. 2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove avviene mediante pubblicazione nell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1. 3. Le modalita' di notifica dei risultati delle prove possono essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse. Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
|
| Art. 10 Prova preliminare
1. I candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere una prova preliminare consistente in sessanta quesiti a risposta multipla aventi ad oggetto il diritto costituzionale, anche con riferimento al diritto e alla procedura parlamentare (Costituzione italiana, Leggi costituzionali elencate nell'allegato A, Regolamento del Senato). 2. Per la prova preliminare i candidati hanno a disposizione quarantacinque minuti. 3. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. Non e' prevista la pubblicazione dell'archivio. 4. In sede di valutazione della prova preliminare e' attribuito 1 punto per ogni risposta esatta; sono invece sottratti - rispettivamente - 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima e 0,20 punti per ogni risposta omessa. 5. Per lo svolgimento della prova preliminare non e' ammessa la consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, ne' l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie ivi compresi smartphone, smartwatch, tablet e similari. Non e' consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dal concorso. 6. La compilazione del foglio delle risposte deve avvenire secondo le istruzioni definite dalla Commissione esaminatrice, il cui mancato rispetto puo' comportare, a seconda dei casi, errata attribuzione di punteggio o anche annullamento della prova. La correzione viene effettuata automaticamente con supporti elettronici. 7. Per l'indirizzo giuridico, sono ammessi alle prove scritte i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 36/60 e si sono classificati fino al 240° posto in ordine di graduatoria. Il predetto numero di 240 ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile della graduatoria. 8. Per l'indirizzo economico, sono ammessi alle prove scritte i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 36/60 e che si sono classificati fino al 60° posto in ordine di graduatoria. Il predetto numero di 60 ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile della graduatoria. 9. Il punteggio conseguito nella prova preliminare non concorre a formare il punteggio complessivo.
|
| Art. 11 Prove scritte
1. Le prove scritte per l'indirizzo giuridico sono: a) diritto costituzionale, anche con riferimento al diritto e alla procedura parlamentare; b) storia d'Italia dal 1848 ai giorni nostri, anche con riferimento alla storia costituzionale e delle istituzioni, al processo di integrazione europea e alle relazioni internazionali; c) diritto civile; d) diritto amministrativo o, a scelta del candidato, diritto dell'Unione europea; e) lingua inglese: abstract di un testo in lingua senza uso di vocabolario e/o dizionario. 2. Le prove scritte per l'indirizzo economico sono: a) economia politica e politica economica; b) diritto costituzionale, anche con riferimento al diritto e alla procedura parlamentare; c) statistica metodologica ed economica, anche con riferimento all'econometria e all'analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche; d) scienza delle finanze o, a scelta del candidato, economia monetaria ed economia internazionale; e) lingua inglese: abstract di un testo in lingua senza uso di vocabolario e/o dizionario. 3. Le locuzioni «anche con riferimento» ovvero comprensive di piu' materie non precludono l'assegnazione ai candidati di una traccia che riguardi esclusivamente uno dei profili disciplinari citati. 4. Per lo svolgimento delle prove di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), i candidati hanno a disposizione sei ore; per lo svolgimento delle prove di cui al comma 1, lettera e), e di cui al comma 2, lettera e), i candidati hanno a disposizione tre ore. 5. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non possono introdurre nella sala di esame codici, testi, tavole o appunti di alcun tipo, ne' apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, ivi compresi smartphone, smartwatch, tablet e similari. La Commissione esaminatrice puo' eventualmente disporre che testi normativi non commentati, dizionari, vocabolari ovvero altro materiale possano essere consultati tra quelli messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni. Per le prove che prevedono calcoli numerici, eventualmente possono essere messi a disposizione strumenti di calcolo. Non e' consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove, comporta l'immediata esclusione dal concorso. Non e' in ogni caso prevista l'effettuazione di prove suppletive. 6. A ciascuna delle prove scritte e' attribuito un punteggio massimo di 20 punti. Le prove scritte si intendono superate se il candidato riporta un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e un punteggio non inferiore a 12 punti in ciascuna prova.
|
| Art. 12 Prove orali e prova tecnica
1. I candidati che hanno superato le prove scritte per l'indirizzo giuridico sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali: a) diritto costituzionale, anche con riferimento al diritto e alla procedura parlamentare; b) storia d'Italia dal 1848 ai giorni nostri, anche con riferimento alla storia costituzionale e delle istituzioni, al processo di integrazione europea e alle relazioni internazionali; c) diritto civile, anche con riferimento al diritto commerciale; d) diritto amministrativo, anche con riferimento al diritto processuale; e) diritto dell'Unione europea; f) diritto del lavoro; g) diritto dell'economia, anche con riferimento al diritto dei mercati regolamentati; h) storia delle dottrine politiche; i) economia politica e politica economica, anche con riferimento all'analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche; l) lettura e traduzione di un breve testo scritto in lingua inglese, che costituisce la base per successive domande e per una conversazione in lingua. 2. I candidati che hanno superato le prove scritte per l'indirizzo economico sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali: a) economia politica e politica economica; b) diritto costituzionale, anche con riferimento al diritto e alla procedura parlamentare; c) statistica metodologica ed economica, anche con riferimento all'econometria e all'analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche; d) scienza delle finanze; e) economia monetaria ed economia internazionale; f) contabilita' di Stato e degli enti pubblici; g) economia della regolamentazione; h) diritto dell'economia, anche con riferimento al diritto dei mercati regolamentati; i) storia d'Italia dal 1848 ai giorni nostri, anche con riferimento alla storia economica, nel contesto del processo di integrazione europea e delle relazioni internazionali; l) lettura e traduzione di un breve testo scritto in lingua inglese, che costituisce la base per successive domande e per una conversazione in lingua. 3. Le locuzioni «anche con riferimento» ovvero comprensive di piu' materie non precludono la sottoposizione ai candidati di un quesito che riguardi esclusivamente uno dei profili disciplinari citati. 4. A ciascuna delle prove orali e' attribuito un punteggio massimo di 10 punti. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e un punteggio non inferiore a 6 punti in ciascuna prova. 5. I candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso sono sottoposti ad una o piu' prove facoltative di lingua straniera. 6. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto, che costituisce la base per successive domande e per una conversazione, ed e' valutata per non piu' di 2 punti. 7. In sede di svolgimento delle prove orali, i candidati per entrambi gli indirizzi sono chiamati a sostenere inoltre una prova tecnica, consistente - secondo le indicazioni della Commissione esaminatrice - nella ricerca via Internet di informazioni e contenuti presso i siti istituzionali italiani e dell'Unione europea, nonche' presso banche dati normative, giurisprudenziali e di documentazione ad accesso libero, afferenti all'attivita' parlamentare. Per il superamento della prova tecnica il candidato deve riportare un punteggio di almeno 6 punti su 10, che non concorre a formare il punteggio complessivo.
|
| Art. 13 Graduatoria finale
1. Sono formate due graduatorie distinte, una per ciascun indirizzo. 2. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e' determinato dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte e nelle prove orali, ivi comprese quelle facoltative. 3. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parita' di punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali, ai sensi dell'art. 1, comma 4. 4. Per i dipendenti di ruolo del Senato sono riservati due posti complessivi, da attribuirsi ai candidati idonei con un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi conseguiti dagli idonei, intendendosi come tali tutti i candidati collocati nelle graduatorie di cui al comma 1. La media e' unica e calcolata sulla base dei punteggi finali di entrambe le graduatorie. La riserva di cui al presente comma si applica, all'integrarsi delle condizioni previste, ai candidati con i punteggi complessivi piu' alti, indipendentemente dall'indirizzo scelto.
|
| Art. 14 Accertamenti sanitari
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'Amministrazione del Senato al fine di accertare l'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle specifiche funzioni del Consigliere parlamentare.
|
| Art. 15 Assunzione dei vincitori
1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine che viene loro comunicato, i documenti indicati dall'Amministrazione del Senato attestanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la normativa vigente. 2. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Regolamento dei concorsi, qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, e' valutata la compatibilita' con lo svolgimento di attivita' al servizio dell'Istituzione parlamentare, in relazione alla gravita' del reato, al tempo trascorso e alla condotta successiva. 3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato, nella carriera dei Consiglieri parlamentari. Si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico, nonche' la normativa previdenziale, stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia alla data dell'assunzione. 4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento della durata di un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato favorevolmente lo stesso esperimento. Durante tale periodo hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico iniziale. Nel periodo di esperimento e' prevista una formazione specifica ed avanzata sul diritto e sulla procedura parlamentare, anche in prospettiva europea e comparata, nonche', tra l'altro, sui seguenti aspetti: redazione e revisione degli atti normativi e amministrativi; redazione e revisione dei resoconti e dei principali documenti per la pubblicita' dei lavori parlamentari; redazione di testi di documentazione giuridica, economica e di analisi e valutazione delle politiche pubbliche; gestione organizzativa degli uffici e delle risorse umane. La formazione e' oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione ai fini della conferma in ruolo. In caso di conferma il periodo di esperimento e' considerato come servizio di ruolo.
|
| Art. 16 Ricorsi
1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile ricorso - per soli motivi di legittimita', ai sensi dell'art. 18 del Regolamento dei concorsi - alla Commissione contenziosa del Senato della Repubblica, Corso Rinascimento, 40 - 00186 Roma, commissionecontenziosa@pec.senato.it. I ricorsi devono essere proposti, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione, dei provvedimenti che si ritengono lesivi.
|
| Art. 17 Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso - ai sensi dell'art. 16 del Regolamento dei concorsi - se abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti, collegato al documento al quale e' chiesto l'accesso. A tal fine possono inviare la relativa richiesta alla Segreteria della Commissione esaminatrice, secondo le modalita' indicate nell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1. 2. L'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito al termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa. 3. Per quanto non previsto dall'art. 16 del Regolamento dei concorsi, si rinvia al Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi del Senato della Repubblica, approvato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 14 del 6 giugno 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto 2019.
|
| Art. 18 Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso il Servizio del Personale del Senato della Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura di concorso ed ai sensi del Regolamento del Senato della Repubblica sul trattamento dei dati personali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2006, e ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Titolare del trattamento dei dati personali e' l'Amministrazione del Senato della Repubblica. I medesimi dati possono essere, altresi', comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso. 2. All'atto della compilazione della domanda di partecipazione il candidato deve prendere visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 e deve fornire il proprio consenso, anche con specifico riferimento ai dati di cui agli articoli 9 e 10 del richiamato regolamento (UE) 2016/679. Il conferimento dei dati personali e' da considerarsi obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di concorso.
|
| Art. 19 Informazioni
1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono consultare l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo concorsi.senato.it, nonche' il sito internet del Senato della Repubblica (in particolare, la pagina «Concorsi» della sezione «Amministrazione»).
Roma, 24 aprile 2025
Il Presidente: La Russa Il Segretario Generale: Toniato
|
| Allegato A
(art. 10, comma 1) Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale). Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale). Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 (Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale). Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione). Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale).
|
|
|
|