Gazzetta n. 26 del 1 aprile 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
CONCORSO (scad. 1 maggio 2025) |
Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. Anno accademico 2023-2024. |
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IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata», e successive modificazioni; Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 4, che ha previsto l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo, nonche' dei loro orfani e figli per ogni anno scolastico a partire dal 1997 e l'art. 5, secondo cui, con uno o piu' regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della medesima legge; Visto l'art. 82, commi 1 e 9, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, che prevede l'estensione dei benefici di cui alla sopra citata legge n. 407 del 1998 agli orfani e ai figli delle vittime della criminalita' organizzata, alle vittime del dovere e ai loro superstiti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 46 in materia di dichiarazioni sostitutive e gli articoli 75 e 76 in materia di sanzioni per le dichiarazioni non veritiere; Visto il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 ed in particolare l'art. 1-bis recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul; Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive modificazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del dovere, nonche' dei loro superstiti», emanato in attuazione del citato art. 5 della legge n. 407 del 1998; Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 nell'ambito del quale sono individuati il numero e gli importi delle borse di studio da assegnare nei limiti dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge n. 407 del 1998, cosi' ripartiti: trecento borse di studio dell'importo di 400 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado; trecento borse di studio dell'importo di 800 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado; Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che definisce i requisiti di ammissione e prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio; Visto, altresi', l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che disciplina la composizione della commissione e le modalita' di formazione delle graduatorie; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare l'art. 1837, comma 1, il quale prevede che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell' art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207; Visto l'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosi' come modificato dall'art. 23, comma 12-bis, concernente l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, e successive modificazioni; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024 - inerente alla ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, e in particolare la tabella 7, in cui e' indicata la consistenza pari ad euro 342.000,00, per l'anno 2025, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' agli orfani e ai figli»; Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2025, pari ad euro 342.000,00, sono inferiori rispetto al fabbisogno per la copertura finanziaria delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, come sopra indicati; Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo 2013, prot. n. 51782, in cui si osserva che l'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, che prevede il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare, va interpretato alla luce dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione determina la necessita' di ridurre proporzionalmente l'importo delle borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle da assegnare tutelando in tal modo la platea dei destinatari; Considerata pertanto l'opportunita' di procedere alla definizione di un bando che tenga conto della riduzione dell'importo delle borse di studio secondo criteri di proporzionalita' alla riduzione dello stanziamento previsto dalla legge, lasciando invariato il numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, al fine di non determinare disuguaglianze tra i beneficiari;
Dispone:
Art. 1
Oggetto e finalita' del concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. 2. Per l'anno scolastico 2023-2024 saranno assegnate nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito: a) trecento borse di studio dell'importo di 380 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado; b) trecento borse di studio dell'importo di 760 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 e' riservata ai soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. 4. Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui alla lettera a) e alla lettera b) del citato comma 2, ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere assegnate ad altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse di studio previsto, come disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.
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| Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, possono essere beneficiari dell'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando gli studenti che: a) nell'anno scolastico di riferimento 2023-2024 abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado o il diploma di scuola secondaria di primo grado o il diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equiparato; b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1, comma 3. 3. I requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso devono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, fermo restando quanto previsto dal presente articolo al comma 1, lettera b).
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| Art. 3
Domanda di partecipazione
1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo l'allegato modello sub A, devono essere presentate attraverso l'uso di posta elettronica certificata con le modalita' di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi - via dell'Impresa n. 89 - 00186 Roma. 2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno scolastico 2023/2024 devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; a tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione, ovvero fa fede la data di inoltro del messaggio di posta elettronica certificata, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna. 3. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio devono essere sottoscritte dal beneficiario ovvero, se il beneficiario e' minore o incapace, dall'esercente la potesta' genitoriale o dal tutore in qualita' di richiedente - con allegata fotocopia di un valido documento di identita' e dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate: a) specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima; b) attestazione, per lo studente, della qualita' di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalita' organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere; c) indicazione del corso di studi frequentato nell'anno scolastico di riferimento 2023/2024 ed ogni dato utile per la valutazione del merito scolastico nell'anno di riferimento - voti riportati, eventuale titolo di studio conseguito nell'anno scolastico di riferimento e relativa votazione, sede indirizzo ed eventuale recapito telefonico dell'istituto scolastico; d) indicazione della qualita' di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente art. 1, comma 3; e) dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente); f) dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicita' di quanto dichiarato verra' verificata secondo le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione sostitutiva unica e ISEE (indicatore di situazione economica equivalente).
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| Art. 4
Valutazione delle domande, graduatorie e assegnazione
1. La commissione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige le graduatorie attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri: a) per la gravita' del danno: da 5 a 10 punti; b) per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso; c) per il merito scolastico: da 1 a 3 punti; d) in caso di parita' risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore. 2. La commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b), e distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3. 3. La commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo per l'inoltro al Segretario generale per l'approvazione. 4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda, prevista dal presente bando. 5. L'erogazione dell'importo corrispondente e' effettuata successivamente all'assegnazione in un'unica soluzione a cura dei competenti uffici del Ministero dell'istruzione e del merito.
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| Art. 5
Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni ai candidati sono inoltrate agli indirizzi indicati nella domanda di partecipazione. 2. L'Amministrazione non e' responsabile in caso di inesatta indicazione degli indirizzi ovvero mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi.
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| Art. 6
Informazioni e responsabile del procedimento
1. Le informazioni attinenti al presente bando e la relativa modulistica sono disponibili sulla pagina web: https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento- amministrativo/dica-att-borsestudio/9363 2. Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte all'indirizzo di posta elettronica info.borsedistudio@governo.it 3. Il responsabile del procedimento di concorso per l'assegnazione delle borse di studio in oggetto e' il dirigente pro tempore del servizio per le attivita' di indirizzo, per il monitoraggio e per gli interventi speciali del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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| Art. 7
Dati personali
I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della vigente normativa come da allegato sub B, che costituisce parte integrante del presente bando.
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| Art. 8
Foro competente
Eventuali controversie giudiziarie inerenti alla procedura di concorso sono demandate alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Roma, 13 marzo 2025
Il Segretario generale: Deodato
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| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in particolare dell'art. 13. Titolare del trattamento Il titolare del trattamento dei dati e' il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri - via della Mercede n. 9 - 00187 Roma, le cui funzioni sono esercitate mediante i soggetti individuati dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018. Responsabile della protezione dei dati Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: PEC: USG@mailbox.governo.it e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it Finalita' del trattamento e base giuridica del trattamento I dati personali verranno trattati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento di assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' delle vittime del dovere e loro superstiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58. In particolare, il conferimento dei dati personali e' necessario per l'identificazione del soggetto richiedente e per la corretta gestione e conclusione del procedimento. La base giuridica del trattamento e' rappresentata dall'art. 6.1.e), del regolamento («esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il titolare del trattamento»). Modalita' del trattamento Il trattamento dei dati sara' effettuato dai soggetti autorizzati, anche tramite strumenti informatici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari al perseguimento della suddetta finalita' o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse finalita' di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici. Destinatari di dati personali I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento. Trattamento affidato a terzi Qualora il titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento, previa verifica della conformita' dell'attivita' degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il titolare ricorrera' unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal titolare. Periodo di conservazione dei dati I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il titolare, nonche' per l'ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge. Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi I dati personali trattati non sono trasferiti in Paesi terzi. Diritti dell'interessato L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilita' dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potra' esercitare nei confronti del titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del regolamento. Diritti di opporre reclamo L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso o di adire l'autorita' giudiziaria (art. 79).
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