Gazzetta n. 18 del 4 marzo 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
CONCORSO (scad. 3 aprile 2025) |
Selezione del personale docente da inviare a prestare servizio all'estero, ai sensi del decreto legislativo n. 64/2017. (Decreto n. 4815/0278). |
|
|
IL VICE DIRETTORE GENERALE per la diplomazia pubblica e culturale
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l'Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»; Visto lo Statuto del personale distaccato presso le scuole europee, adottato dal Consiglio superiore delle scuole europee con documento Ref.: 2011-04-D-14-en-6; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile», ed in particolare l'art. 32 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», ed in particolare l'art. 38 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)», e in particolare l'art. 15; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2 ottobre 2018, n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e in particolare l'art. 1 commi 975 e 976; Vista la direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 21 marzo 2016, n. 170 relativa all'accreditamento degli enti di formazione; Visti il decreto Ministeriale MI n. 62 del 10 marzo 2022, riguardante i requisiti per il riconoscimento della validita' delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico nonche' il decreto Dipartimentale MIM del 21 novembre 2024, n. 2813; Rilevato che alcune graduatorie del personale docente, relative alle selezioni del personale da destinare all'estero indette con decreto dipartimentale MIUR n. 2021 del 20 dicembre 2018 - acquisite da questo Ministero con decreto direttoriale MAECI 3 agosto 2021, n. 3241 e successive rettifiche - nonche' alle selezioni del medesimo personale indette con decreto direttoriale MAECI n. 2959 del 17 maggio 2021 e con decreto direttoriale MAECI n. 359 del 7 aprile 2022, con decreto direttoriale MAECI n. 191 del 13 marzo 2023 e con decreto direttoriale MAECI n. 0804 del 22 agosto 2024, risultano esaurite o in via di esaurimento; Attesa pertanto la necessita' di indire la procedura di selezione per la formazione delle predette graduatorie esaurite o in via di esaurimento, dalle quali si attingera' prioritariamente per le nomine, al fine di garantire la tempestiva copertura dei posti di personale docente previsti dal contingente ex art. 18, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 2023, n. 1988, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2023, reg. n. 2126, con cui al Ministro plenipotenziario Filippo La Rosa sono state conferite le funzioni di Vice direttore generale/Direttore centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana nell'ambito della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale; Sentito il Ministero dell'istruzione e del merito; Esperite le relazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) CFU: crediti formativi universitari; b) Codice funzione: assegnato dal MAECI, corrisponde alla classe di concorso (docenti scuola secondaria), o al posto (docenti scuola infanzia e primaria) o al profilo (personale ATA) di attuale appartenenza (Allegato n. 1); c) Colloquio: prova orale obbligatoria comprensiva dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d), del decreto Legislativo; d) Commissione: commissione giudicatrice di cui all'art. 16 del presente bando; e) Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; f) DGDP: Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale; g) DPR. decreto del Presidente della Repubblica; h) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; i) MI: Ministero dell'istruzione; j) MIM: Ministero dell'istruzione e del merito; k) MIUR: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; l) QCER: Quadro comune europeo di riferimento; m) SCI: Scuole ed iniziative di cui all'art. 10 del decreto legislativo; n) SEU: Scuole europee; o) SPID: Sistema pubblico d'identita' digitale; p) SPSE: portale Selezione personale scolastico estero.
|
| Art. 2
Posti da coprire
1. Al fine di poter procedere alle destinazioni all'estero del personale docente, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, e' indetta la presente procedura di selezione per le tipologie di istituzioni, per i codici funzione e per le aree linguistiche di cui all'Allegato n. 1, che e' parte integrante del presente bando. 2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito del MAECI. Nel corso dell'anno sono consentiti aggiornamenti per esigenze sopravvenute.
|
| Art. 3
Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione
1. Alla selezione e' ammesso a partecipare, a domanda, il personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, all'atto della domanda, abbia maturato, dopo la nomina in ruolo e il superamento dell'anno di formazione e prova, un servizio effettivamente prestato di almeno tre anni scolastici in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza, ossia nella classe di concorso di attuale titolarita' per i docenti di scuola secondaria e nel posto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria. Non si valuta l'anno scolastico in corso. I codici funzione sono indicati nell'Allegato n. 1. 2. Hanno titolo a partecipare alla selezione per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana nelle iniziative scolastiche di cui all'art. 10 del decreto legislativo di livello primario, nell'ambito delle SCI, i docenti di scuola primaria. 3. Non sono ammessi alla selezione coloro che: a) nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto piu' di un mandato all'estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi gli anni in cui abbia avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio; b) abbiano svolto un mandato di servizio all'estero novennale o comunque abbiano o stiano svolgendo un mandato all'estero superiore a sei anni; c) non possano assicurare una permanenza all'estero per sei anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026. Di anno in anno, in occasione dell'individuazione dei candidati per la destinazione all'estero, saranno successivamente depennati dalle relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza all'estero per i successivi sei anni.
|
| Art. 4
Requisiti culturali e professionali del personale docente, di cui all'art. 3 del D.I. 634/2018
1. I requisiti culturali richiesti al personale docente da destinare all'estero sono: a. avere una certificazione della conoscenza della lingua straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 4, del presente bando, rilasciata da uno degli enti certificatori di cui al decreto ministeriale MI n. 62 del 10 marzo 2022 come modificato dal decreto Dipartimentale MIM del 21 novembre 2024, n. 2813. b. Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale MI del 10 marzo 2022, n. 62 «Ai fini di cui all'art. 1, comma 2, e' valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea di vecchio ordinamento nelle relative lingue straniere quadriennali oppure laurea specialistica o magistrale con almeno 36 CFU nelle relative lingue straniere. La corrispondenza al livello C1 di dette lauree non puo' essere valutabile come certificazione ai fini di concorsi e graduatorie del personale docente nel caso in cui il titolo di accesso alle procedure concorsuali sia la medesima laurea»; c. aver partecipato ad almeno un'attivita' formativa della durata non inferiore a 25 ore, organizzata da soggetti accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016, n. 170, su tematiche afferenti all'intercultura o all'internazionalizzazione. 2. I requisiti professionali richiesti al personale docente da inviare all'estero sono: a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza: classe di concorso per i docenti di scuola secondaria e posto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria; b. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilita' di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; c. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione. d. I docenti da assegnare alle attivita' di sostegno, oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, devono possedere la relativa specializzazione. 3. Il personale docente titolare su posto di sostegno della scuola secondaria, ma privo del titolo di abilitazione all'insegnamento su posto comune, puo' presentare domanda esclusivamente per il posto di sostegno. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche al personale in servizio presso le Scuole europee, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni relative a tali scuole.
|
| Art. 5
Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione
1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente attraverso il portale SPSE Selezioni del MAECI reperibile al seguente link https://personalescuole.esteri.it/ autenticandosi attraverso le credenziali SPID. La domanda deve essere inviata a partire dalle ore 9.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' contestualmente pubblicato sul sito istituzionale del MAECI (al seguente link Selezione del personale della scuola da destinare all'estero - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ) e inderogabilmente entro le ore 23,59 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui sopra. Qualora il termine di scadenza per l'invio online della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo. Costituira' codice identificativo univoco della domanda un numero assegnato dal sistema a ciascun candidato in seguito all'invio della domanda, e sara' indicato nel file PDF della domanda inviata. Detto codice costituira' il riferimento per tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di selezione. 2. Il personale docente puo' presentare domanda per una o piu' tipologie di istituzioni scolastiche tra quelle sotto riportate e contrassegnate dalle relative sigle indicate nell'Allegato n. 1: SCI - Scuole, iniziative scolastiche: il settore SCI comprende: scuole italiane statali e non statali; sezioni italiane inserite nelle scuole straniere/internazionali; scuole straniere in cui e' presente l'insegnamento dell'italiano; iniziative scolastiche ex art. 10 del decreto legislativo. SEU - Scuole europee: trattasi di istituzioni intergovernative scolastiche, di cui alla legge 6 marzo 1996, n. 151, dipendenti dal Segretariato delle Scuole europee. Dette scuole sono attualmente presenti in Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna. Il personale docente in possesso dei requisiti prescritti, che intende partecipare alla selezione per piu' tipologie di istituzioni, deve inoltrare un'unica domanda, comprensiva delle tipologie richieste tra quelle previste, indicate con le sigle: SCI e SEU. 3. Il personale che intende partecipare anche o soltanto per i posti di sostegno dovra' inviare apposita domanda; sara' l'indicazione della tipologia scelta SCI e/o SEU ad indicare la preferenza optata per le Scuole-iniziative scolastiche e/o per le Scuole europee. Sia per i posti comuni che per i posti di sostegno va presentata una domanda per ogni area linguistica a cui si intenda partecipare. 4. Al personale docente e' consentito partecipare per una o piu' lingue straniere relative ai singoli codici funzione e aree linguistiche bandite di cui all'Allegato n. 1. Le aree linguistiche per le quali ci si puo' candidare sono le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco. 5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la partecipazione alle prove risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella domanda stessa e devono essere inderogabilmente posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, pena l'esclusione. In qualsiasi momento l'Amministrazione puo' procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicita' della documentazione esibita nonche' sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti. I certificati di lingua e di intercultura rilasciati da enti accreditati devono essere allegati alla domanda, pena l'esclusione dalla procedura selettiva; dovra', altresi', essere allegato il certificato di equivalenza o di equipollenza dei titoli conseguiti all'estero o copia dell'istanza di riconoscimento. I titoli autocertificati rilasciati da istituzioni pubbliche italiane saranno accertati dall'Amministrazione. I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'. 6. Il candidato e' tenuto ad indicare il numero telefonico, nonche' preferibilmente un recapito di pec intestata allo stesso (requisito necessario per le future comunicazioni) presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla selezione. Eventuali variazioni di residenza o di pec intervenute oltre la scadenza dei termini di presentazione della domanda, dovranno essere comunicate esclusivamente con pec al seguente indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it Il candidato deve ripresentare la domanda ex novo qualora incorrano variazioni entro i termini di scadenza del bando; tale domanda annullera' e sostituira' la precedente. L'Amministrazione non assume responsabilita' per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa l'indirizzo di pec oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 7. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nella domanda. Il trattamento dei dati avverra' esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione all'estero, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il titolare del trattamento dei dati personali e' il MAECI. 8. Il candidato diversamente abile o con disturbo specifico dell'apprendimento indica nella domanda (nella sezione «note») la propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto per lo svolgimento del Colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi, allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di ausili e/o tempi aggiuntivi. Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidita' temporanea, che renda necessario l'utilizzo di ausili e/o tempi aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini di presentazione della domanda, ne inviera' richiesta via pec corredata di certificato medico attestante la necessita' di ausili e/o tempi aggiuntivi all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 9. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione presentate con modalita' diverse da quelle previste nel presente articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il MAECI si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 10. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. Il MAECI puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti che devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda e nelle more dello svolgimento della procedura, nonche' per tutto il tempo della validita' delle graduatorie. L'esclusione e' disposta con decreto del direttore generale della DGDP del MAECI, notificato all'interessato per pec. 11. E' attiva la seguente casella di posta elettronica dedicata esclusivamente a richieste inerente la presente selezione: dgdp05.selezione@esteri.it
|
| Art. 6
Selezione
La procedura si articola in una selezione per titoli e colloquio comprensivo dell'accertamento linguistico che si svolgera' in presenza.
|
| Art. 7
Colloquio
1. Il colloquio accertera' l'idoneita' relazionale richiesta per il servizio all'estero, le competenze linguistico-comunicative nella/e lingua/e indicata/e nella domanda, la conoscenza del funzionamento del sistema della formazione italiana nel mondo, ivi inclusi l'organizzazione, il funzionamento e i principi fondanti del sistema delle Scuole europee, degli strumenti di promozione culturale, della normativa sul servizio all'estero del personale della scuola. Verranno accertate anche le conoscenze e le competenze interculturali. Prima di iniziare i colloqui saranno resi pubblici dalla commissione di cui all'art. 16 i criteri di valutazione e i relativi punteggi. 2. Al colloquio la commissione attribuisce un punteggio massimo di 60/60 punti per ciascuna delle aree linguistiche indicate dal candidato nella domanda di partecipazione. Superera' il colloquio il candidato che avra' raggiunto il punteggio minimo di 36/60. Coloro i quali non raggiungeranno detto punteggio minimo non avranno titolo all'inserimento nella graduatoria di merito. I candidati che partecipano per piu' aree linguistiche sosterranno un unico colloquio e avranno assegnato un punteggio per ogni area linguistica di partecipazione. 3. La commissione pubblichera' sul sito istituzionale del MAECI, con valore di notifica a tutti gli effetti, un avviso relativo al calendario dei colloqui, all'indicazione delle modalita' di svolgimento e dell'orario di inizio degli stessi. Il candidato dovra' esibire valido documento per la procedura di riconoscimento. 4. I candidati sono ammessi al colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. 5. La mancata partecipazione al colloquio, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. L'eventuale assenza al colloquio deve essere comunicata tempestivamente e comunque al massimo entro la data del colloquio all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it producendo idonea giustificazione e una richiesta di ri-calendarizzazione, a pena di esclusione, dalla procedura. Nel caso di accoglimento della richiesta si procedera' alla ri-calendarizzazione del colloquio non oltre la data dell'ultimo giorno previsto dal calendario dei colloqui.
|
| Art. 8
Valutazione dei titoli
1. La valutazione dei titoli di cui ai commi seguenti e' svolta dalla commissione di cui all'art. 14 soltanto per i candidati che hanno superato il colloquio di cui all'art. 7. 2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di servizio previsti dall'Allegato n. 2 al presente bando e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti, entro la scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione. Per i titoli professionali e di servizio non e' valutabile l'anno scolastico in corso. 3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la commissione di cui all'art. 16 valuta esclusivamente i titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il punteggio finale dei candidati si valuta in trentesimi secondo le modalita' indicate nell'Allegato n. 2.
|
| Art. 9
Graduatorie di merito
1. Il punteggio si valuta in novantesimi e si ottiene dalla somma del punteggio conseguito per il colloquio di cui all'art. 7 e per la valutazione dei titoli ci cui all'art. 8. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni Al termine delle operazioni di valutazione dei titoli di cui all'art. 8 la commissione formulera' le graduatorie di merito sulla base del punteggio dei titoli e di quello del colloquio. 2. Le graduatorie provvisorie, formate dalla commissione, sono approvate con decreto del direttore generale della DGDP e sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI con valore di notifica a tutti gli effetti. 3. Eventuali reclami possono essere presentati entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione di dette graduatorie, inoltrandoli all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it L'Amministrazione, esaminati i reclami, puo' apportare le dovute rettifiche, anche d'ufficio. 4. Decorsi i cinque giorni di cui al precedente comma, verranno approvate le graduatorie definitive con decreto del direttore generale della DGDP e verranno pubblicate sul sito istituzionale del MAECI con valore di notifica a tutti gli effetti. 5. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validita' di nove anni scolastici. In caso di esaurimento o mancanza delle stesse o di graduatorie in via di esaurimento, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza.
|
| Art. 10
Destinazione all'estero
1. Operati gli opportuni controlli sulle posizioni dei singoli candidati e previo collocamento fuori ruolo, il MAECI, sulla base delle graduatorie di cui all'art. 9 del presente bando, destina i candidati inseriti nella graduatoria di merito sui posti disponibili. 2. Sui posti relativi alle aree linguistiche miste e sui posti di cui all'art. 10 del decreto legislativo, le graduatorie di cui al precedente articolo saranno utilizzate solo dopo l'esaurimento delle graduatorie tuttora vigenti di cui al decreto Dipartimentale MIUR n. 2021 del 20 dicembre 2018 - acquisite da questo Ministero con decreto direttoriale MAECI 3 agosto 2021, n. 3241 e successive rettifiche - nonche' al decreto direttoriale MAECI n. 2959 del 17 maggio 2021 e al decreto direttoriale MAECI n. 359 del 7 aprile 2022, al decreto direttoriale MAECI n. 191 del 13 marzo 2023 e al decreto direttoriale MAECI n. 0804 del 22 agosto 2024. Le graduatorie formate in base ai predetti decreti e in via di esaurimento avranno la precedenza sulle graduatorie formate in base al presente bando.
|
| Art. 11
Presentazione dei documenti di rito
1. I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti dall'Amministrazione per la destinazione all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge del 12 novembre 2011, n. 183 i certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
|
| Art. 12
Depennamento dalle graduatorie
1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la destinazione, non assume servizio, nonche' quello che si trova nelle condizioni previste dall'art. 6, comma 10, e' depennato dalla relativa graduatoria di cui all'art. 11 del presente bando. 2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati assegnatari di sede, il MAECI procede, mediante scorrimento delle graduatorie, all'individuazione di ulteriori candidati in base alle procedure del presente bando.
|
| Art. 13
Ricorsi
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.
|
| Art. 14 Composizione e compiti delle Commissioni. Condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di Commissione
1. Con decreto del direttore generale della DGDP del MAECI sara' costituita la commissione, che sara' presieduta da un funzionario diplomatico/dirigente scolastico/dirigente amministrativo in servizio al MAECI e formata da due componenti scelti tra docenti, funzionari e DSGA in servizio al MAECI, esperti nelle tematiche oggetto del Colloquio di cui all'art. 7 comma 1. Della commissione fa parte anche un segretario, nominato tra il personale in servizio presso il MAECI. La commissione potra' essere integrata con membri aggiuntivi ai fini dell'accertamento dell'idoneita' linguistica dei candidati, anch'essi scelti tra personale in servizio al MAECI. 2. In base al numero delle domande pervenute, la commissione iniziale potra' essere integrata prevedendo delle sottocommissioni composte da un Presidente, due componenti, eventuali membri aggiunti ed un segretario, cosi' come indicato nei precedenti commi 1 e 2. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni. 3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo, ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni o indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati. La commissione ha il compito specifico di assicurare la regolarita' delle procedure e di redigere le graduatorie di cui al presente bando. 4. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di commissione: a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per cui sia stata esercitata l'azione penale; b. avere in corso procedimenti disciplinari; c. essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto la riabilitazione; d. essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data. Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione: a. non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione; b. non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un candidato; c. non devono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata; d. non devono essere in servizio all'estero alla data di svolgimento dei colloqui.
|
| Art. 15
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura selettiva avverra' con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche. 2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al regolamento UE 679/2016 e al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al MAECI, titolare del trattamento dei dati. L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l'automatica esclusione dalla selezione. 3. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l'utente puo' contattare il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del MAECI (telefono centralino: +39 06 36911); peo: rpd@esteri.it pec: rpd@cert.esteri.it). 4. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l'interessato puo' presentare un reclamo all'RPD del MAECI. In alternativa, puo' rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali Garante per la protezione dei dati personali. Piazza Venezia 11, 00187 Roma telefono: 0039 06 696771 peo: protocollo@gpdp.it pec: protocollo@pec.gpdp.it
|
| Art. 16
Pubblicazione
Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' contestualmente sul sito istituzionale del MAECI (al seguente link: Selezione del personale della scuola da destinare all'estero - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale). Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
Roma, 19 febbraio 2025
Il vice direttore generale: La Rosa
|
| Allegato 1
Tipologie di istituzioni e codici funzione
Il personale docente puo' partecipare alla selezione per le sotto indicate tipologie di istituzioni in relazione ai rispettivi codici funzione previsti nelle medesime: Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO DEL PERSONALE DOCENTE Parte di provvedimento in formato grafico
|
|
|
|