Gazzetta n. 36 del 7 maggio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
CONCORSO (scad. 6 luglio 2019) |
Concorso pubblico, per titoli, a sei posti di magistrato militare, riservato ai magistrati ordinari in servizio |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato», ed in particolare l'art. 145 relativo alle disposizioni in materia di dichiarazione dei servizi e documentazione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modifiche, ed in particolare l'art. 20, recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi pubblici delle persone con disabilita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei corsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modifiche, in quanto compatibile con le previsioni di cui agli articoli 72, 73 e 74 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e delle norme di ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» ed in particolare l'art. 3, relativo alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», ed in particolare l'art. 16, che prevede il diritto e le modalita' di partecipazione ai concorsi delle persone con disabilita'; Visto il decreto del Ministro della difesa 6 marzo 2000, n. 102, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione del limite di eta' per la partecipazione a concorsi a uditore giudiziario militare»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150»; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2008, concernente la rideterminazione della dotazione organica degli uffici giudiziari militari alla data del 1° luglio 2008; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche ed, in particolare, gli articoli dal 52 al 73; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Regolamento in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e successive modifiche; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», ed in particolare l'art. 1, comma 15, relativo alle disposizioni in materia di pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi di pubblicita' dei bandi di concorso; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l'art. 42, relativo alle disposizioni in materia di certificazioni sanitarie; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», ed in particolare l'art. 3, commi 1 e 3; Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2017, concernente il ruolo di anzianita' dei magistrati militari, con riferimento alla data del 1° gennaio 2017; Vista la delibera n. 6294 plenum 16 gennaio 2018, con la quale il Consiglio della magistratura militare ha deliberato di bandire il concorso per la copertura di nove posti di magistrato militare, consistente, in una prima fase, in un concorso per titoli riservato ai magistrati ordinari, di eta' non superiore a quaranta anni (con elevazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della difesa 6 marzo 2000, n. 102) ed, in una seconda fase, meramente eventuale nel perdurare di vacanze organiche, in un successivo concorso per esami, riservato ai laureati in giurisprudenza, secondo quanto previsto dall'art. 73, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, lettere h), i), l) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; Vista la delibera n. 6366 plenum 21 marzo 2018, con la quale il Consiglio della magistratura militare, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha individuato le modalita' della domanda di ammissione, il termine per la sua presentazione, i casi di esclusione dal concorso, i criteri di valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice, nonche' le modalita' di approvazione della relativa graduatoria e di nomina dei vincitori; Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2018, concernente il ruolo di anzianita' dei magistrati militari, con riferimento alla data del 1° gennaio 2018; Vista la delibera n. 6516 plenum 26 settembre 2018, con la quale il Consiglio della magistratura militare ha rappresentato la necessita' di ridurre di una unita' il numero dei posti oggetto del bando di concorso di cui alla sopracitata delibera n. 6366 del 21 marzo 2018, a seguito della riammissione nella magistratura militare, ai sensi dell'art. 211 dell'ordinamento giudiziario, di un magistrato ordinario; Vista la delibera n. 6538 plenum 26 settembre 2018, con la quale il Consiglio della magistratura militare ha deliberato, rivedendo lo schema di bando di concorso allegato alla delibera del medesimo Consiglio n. 6366 del 21 marzo 2018, di eliminare al comma 2 dell'art. 1 la frase «in servizio, nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato il periodo di tirocinio conseguendo almeno la valutazione positiva di idoneita' di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26»; Vista la delibera n. 6687 plenum 27 febbraio 2019, con la quale il Consiglio della magistratura militare ha rappresentato la necessita' di ridurre a sette il numero dei posti oggetto del bando di concorso, per titoli, riservato ai magistrati ordinari, di cui alle sopracitate delibere del medesimo Consiglio n. 6294 plenum 16 gennaio 2018, n. 6366 plenum 21 marzo 2018, n. 6538 plenum 26 settembre 2018 e n. 6516 plenum 26 settembre 2018, a seguito della riammissione nella magistratura militare, ai sensi dell'art. 211 dell'ordinamento giudiziario, di un magistrato ordinario; Vista la delibera n. 6704 plenum 21 marzo 2019, con la quale il Consiglio della magistratura militare ha rappresentato la necessita' di ridurre a sei il numero dei posti oggetto del bando di concorso, per titoli, riservato ai magistrati ordinari, di cui alle sopracitate delibere del medesimo Consiglio n. 6294 plenum 16 gennaio 2018, n. 6366 plenum 21 marzo 2018, n. 6538 plenum 26 settembre 2018 e n. 6516 plenum 26 settembre 2018, n. 6687 plenum 27 febbraio 2019 a seguito della riammissione nella magistratura militare, ai sensi dell'art. 211 dell'ordinamento giudiziario, di un magistrato ordinario;
Decreta: Art. 1 E' indetto un concorso, per titoli, a sei posti di magistrato militare del ruolo della magistratura militare.
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| Art. 2 Al concorso possono partecipare i magistrati ordinari in servizio, nominati a seguito di concorso per esame, che non abbiano superato il quarantesimo anno di eta', fatta salva l'elevazione del predetto limite ai sensi del decreto 6 marzo 2000, n. 102. Il limite massimo di eta' non puo' comunque superare quarantacinque anni.
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| Art. 3 1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta esclusivamente utilizzando il modulo di cui all'allegato A del presente decreto e corredata dei relativi allegati, deve essere inoltrata, a pena di decadenza, esclusivamente per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente o con firma autografa accompagnata da copia del documento di identita', secondo le modalita' di cui all'art. 65, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (domanda sottoscritta mediante la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, ovvero domanda sottoscritta manualmente e scannerizzata presentata insieme a copia scannerizzata di un documento di identita' in formato pdf) deve essere trasmessa a mezzo di propria casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Ministero della difesa: persociv@postacert.difesa.it 3. La casella di posta elettronica certificata del Ministero della difesa non e' abilitata alla ricezione di posta elettronica ordinaria, per cui i candidati devono trasmettere la domanda di partecipazione ed i relativi allegati utilizzando esclusivamente un indirizzo personale di posta elettronica certificata. 4. In allegato alla domanda di partecipazione il candidato deve trasmettere i documenti di cui all'art. 4 ed eventualmente quelli elencati nell'allegato B, che forma parte integrante del presente bando, ove sono elencati, in modo tassativo, i titoli e i punteggi per ciascun titolo. 5. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, saranno valutate secondo l'ordine indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. La commissione valutatrice non e' tenuta ad esaminare pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile. 6. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di provenienza della domanda di partecipazione. E' onere dei candidati comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 7. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito PEC da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito PEC, ne' per eventuali disguidi telematici. 8. Il modulo di domanda e gli altri allegati richiamati nel presente decreto sono resi disponibili on-line per il download in apposita sezione dei siti internet indicati nel successivo art. 14.
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| Art. 4 1. Nella domanda di ammissione, accompagnata da copia del documento di identita', il candidato deve dichiarare e autocertificare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena l'esclusione dal concorso, quanto appresso specificato: 1) cognome e nome; 2) data e luogo di nascita; 3) codice fiscale; 4) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 5) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle stesse liste; 6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura; 7) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; 8) eventuale data di conseguimento della valutazione di idoneita' al conferimento delle funzioni a seguito del periodo di tirocinio; 9) eventuali ulteriori positive valutazioni di professionalita' conseguite e la data del loro conseguimento; 10) di non essere stato dichiarato decaduto o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. 2. Nella domanda di partecipazione, il candidato portatore di disabilita' deve specificarne la tipologia.
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| Art. 5 1. Ai fini della valutazione dei titoli, alla domanda devono essere allegati, in formato file pdf e sottoscritti: 1) un curriculum vitae, recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti e che si producono, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica eventualmente esercitata; 2) il certificato rilasciato dalla competente universita' attestante la votazione riportata nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 3) copia dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione della giustizia ovvero un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 4) tutti i documenti comprovanti i titoli utili. I documenti di cui ai predetti numeri da 1 a 4, devono essere allegati alla medesima e-mail di posta elettronica certificata contenente la domanda di partecipazione al concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in merito ad erronee interpretazioni dei dati estratti dai predetti files, laddove il candidato dovesse, in qualsiasi modo, non indicarne in modo chiaro i rispettivi contenuti. 2. I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. I titoli saranno valutati secondo i criteri di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente bando.
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| Art. 6 1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda come fissato all'art. 2, comma 1. 2. I candidati sono ammessi al concorso ed alla valutazione dei titoli prodotti, con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per la partecipazione. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del direttore generale della Direzione generale per il personale civile, sentito il Consiglio della magistratura militare. 3. Costituiscono titolo utile al punteggio i titoli tassativamente elencati nell'allegato B.
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| Art. 7 1. La commissione esaminatrice verra' nominata con successivo decreto del direttore generale della Direzione generale per il personale civile, sentito il Consiglio della magistratura militare, e sara' composta da un magistrato militare in quiescenza, scelto fra coloro che abbiano conseguito in attivita' la VII valutazione di professionalita' o classe equiparata, con funzioni di presidente della commissione; da un professore universitario ordinario in materie giuridiche con funzioni di vice presidente della commissione. 2. Compongono la commissione, inoltre, due magistrati militari in attivita', scelti fra coloro che posseggano alla data della nomina, fra la IV e la VI valutazione di professionalita', in base al ruolo di anzianita' della magistratura militare. Per ciascuno di questi ultimi due componenti, saranno nominati altrettanti commissari supplenti, in possesso dei medesimi requisiti dei membri effettivi, destinati a sostituire i membri effettivi in caso di loro assenza o impedimento. I magistrati nominati continuano a svolgere le funzioni giurisdizionali loro attribuite. Puo' essere valutata, da parte del Consiglio della magistratura militare, sentito il Capo dell'ufficio, la concessione di un parziale esonero dall'attivita' giurisdizionale a favore del componente che ne faccia richiesta, per il periodo di svolgimento del concorso. I componenti, effettivi o supplenti, non possono essere individuati fra magistrati che prestano servizio presso lo stesso ufficio giudiziario militare. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari del ruolo del personale civile della Difesa.
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| Art. 8 1. La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio della valutazione, l'ordine con cui procedera' ad attribuire i punteggi e il calendario delle sedute. 2. Ai fini della attribuzione dei punteggi, la commissione esaminatrice procede all'esame dei titoli di merito indicati nell'allegato B, secondo i criteri di valutazione ivi indicati. 3. Le operazioni di cui ai precedenti commi, sono validamente effettuate alla presenza di almeno tre componenti della commissione. Deve essere sempre presente almeno il presidente e/o il vice presidente. 4. Possono assistere alle sedute della commissione, in numero massimo di tre persone, i candidati fra quelli estratti a sorte nell'ambito di coloro che ne abbiano fatta espressa richiesta all'atto della domanda. L'estrazione a sorte e' effettuata alla prima seduta di commissione, aperta a tutti coloro che abbiano effettuato la predetta richiesta. 5. La valutazione complessiva del punteggio ottenuto e' costituita dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli utili e valutabili secondo le norme del presente bando.
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| Art. 9 La data della prima seduta e la sede, come indicati nel decreto di cui all'art. 6, verranno resi noti mediante pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nel sito istituzionale del Ministero della difesa all'indirizzo www.difesa.it
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| Art. 10 I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare al Ministero della difesa, viale dell'Universita' n. 4 - 00185 Roma o spedire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di cui all'art. 2, comma 2, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione, redatte ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 1) di avere la cittadinanza italiana; 2) di avere il godimento dei diritti politici; 3) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 1, n. 7; 4) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente; 5) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
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| Art. 11 Il Ministero della difesa si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sull'effettivo possesso dei titoli dichiarati. A tal fine, la commissione esaminatrice, incaricata dal Ministro della difesa, prima della dichiarazione di cui al successivo art. 12, puo' richiedere, a campione, ogni utile documentazione probante dei predetti titoli ai candidati utilmente collocati in graduatoria. Il candidato richiesto, ha l'onere di produrre detta documentazione nei termini richiesti dalla commissione, pena l'esclusione dal concorso, ai sensi dell'art. 5, comma 2.
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| Art. 12 1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 2. A parita' di punteggio di merito, si osserva il criterio di preferenza stabilito nell'allegato B. 3. La graduatoria finale di merito, ivi compresi i criteri preferenziali di cui al precedente comma, recante i nominativi dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei, e' approvata con decreto del Ministro della difesa o suo delegato.
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| Art. 13 1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della difesa e trattati esclusivamente per le finalita' di gestione della procedura concorsuale, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. 2. Le predette informazioni potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interessati alla posizione giuridica del candidato, in relazione alla formazione della graduatoria, della nomina e della successiva presa di possesso delle funzioni. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali. 3. I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per quanto di rispettiva competenza, nel responsabile della Direzione generale personale civile; nel segretario piu' anziano di ruolo della commissione esaminatrice; nel magistrato segretario del Consiglio della magistratura militare.
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| Art. 14 1. Le notizie relative al concorso saranno pubblicate nell'apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale del Ministero della difesa all'indirizzo http://www.difesa.it - sotto-sezioni: Bandi di concorso - Personale civile - Persociv. 2. Le notizie relative al concorso, ove necessario, saranno pubblicate anche nel portale della giustizia militare, all'indirizzo https://portalegiustiziamilitare.difesa.it
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| Art. 15 1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
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| Art. 16 1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 2019
Il Ministro: Trenta
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| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
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