Gazzetta n. 103 del 30 dicembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO (scad. 30 gennaio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattordici Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri riservato ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo da ammettere alla frequenza del 7° corso triennale (2017-2020).



IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni con particolare riferimento agli articoli 679, comma 1, lettera a), 683, comma 1, 684 e 686, commi 1, 3 e 4, 687, 688 e 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 - registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare e il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il regolamento interno della Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in data 22 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di Polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Ritenuto di non ricorrere a quanto contemplato dall'art. 688, comma 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 che prevede, per il solo concorso pubblico per l'ammissione al corso biennale (ora triennale) per allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri, la facolta' di avvalersi dello scorrimento della graduatoria approvata nei 18 mesi precedenti subordinatamente a una «motivata determinazione ministeriale»;
Vista la lettera n. 131/1-1 IS del 2 novembre 2016 con cui il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione per l'emanazione del bando di concorso per il reclutamento di 14 allievi marescialli in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, da ammettere alla frequenza del 7° corso triennale per allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, evidenziando la necessita' di praticare tale scelta organizzatoria per soddisfare compiutamente il fabbisogno di personale bilingue occorrente all'espletamento dei propri compiti d'istituto nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano;
Vista la nota M_D SSMD0170321 del 28 novembre 2016 con cui lo Stato maggiore della difesa ha rilasciato il prescritto «nulla osta» all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al 7° corso triennale di 14 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri in possesso del suddetto attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 17 ottobre 2016 per il quale quanto previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, puo' trovare applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 14 allievi marescialli in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, da ammettere alla frequenza del 7° corso triennale per allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri;

Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 14 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri riservato, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, da ammettere alla frequenza del 7° corso triennale (2017-2020).
2. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 7° corso triennale (2017-2020) di 546 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto n. 635545 del 31 ottobre 2016.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei siti internet «www.persomil.difesa.it/concorsi» e «www.carabinieri.it», definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
 
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso:
a) i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed a quello degli appuntati e carabinieri, nonche' gli allievi carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) siano in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;
2) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all'effettuazione delle prove di efficienza fisica previste dal successivo art. 8;
3) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso alle universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni;
4) non abbiano superato il giorno di compimento del trentesimo anno di eta'. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di eta' stabiliti per il reclutamento nel ruolo ispettori;
5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
6) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;
7) non siano stati giudicati inidonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio;
8) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) siano in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;
2) abbiano compiuto il 17° anno di eta' e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di eta' e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la potesta' genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di eta' e' elevato a 28 anni. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non trovano applicazione;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi ne' si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei carabinieri;
5) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L'accertamento di tale requisito sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente;
6) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello chiesto per la partecipazione al concorso, consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 8;
7) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
8) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
9) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovra' essere esibita all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 8.
2. I candidati che nelle more dell'espletamento del concorso transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire anche i requisiti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per l'eta'.
3. L'ammissione al corso e' subordinata al superamento delle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 8, nonche' al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita' indicate ai successivi articoli 9 e 11.
4. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3. Gli stessi e l'idoneita' psico-fisica di cui al precedente comma 3, fatta eccezione per l'eta', devono essere mantenuti fino alla data di incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri, pena l'esclusione dal concorso.
5. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento e anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
6. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
 
Art. 3
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere compilata e inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata nel sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato.
2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda on-line, il sistema automatizzato obbliga il candidato a scegliere una modalita', tra le seguenti, per essere compiutamente identificato:
a) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato;
b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d'identita' elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il candidato titolare di questo tipo di smart card deve:
compilare i campi con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della propria CIE/CNS e del PIN a essa associato;
c) firma digitale/elettronica qualificata. Il candidato titolare di strumenti per la firma digitale /elettronica qualificata rilasciati da un certificatore accreditato deve:
compilare il modulo di identificazione con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale (intestato al candidato);
eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo «concorsi on-line» del sito www.carabinieri.it - area concorsi.
Al termine della procedura d'identificazione eseguita con una delle modalita' sopra descritte, il sistema automatizzato invia al candidato, all'indirizzo di posta elettronica indicato, un collegamento per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line per la partecipazione al concorso.
3. I candidati che si trovano all'estero e che non hanno la possibilita' di procedere alla compilazione della domanda con le modalita' di cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail (all'indirizzo cgcnsrconcmar@carabinieri.it), entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande. Il predetto Centro provvedera' ad inviare direttamente all'interessato il fac-simile del modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo e-mail indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta compilato, dovra' essere scannerizzato e inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo.
4. I candidati minorenni, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, dovranno seguire la stessa procedura descritta al precedente comma 2, identificandosi sul sistema automatizzato di presentazione delle domande tramite una casella di posta elettronica certificata, oppure tramite carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d'identita' elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi), oppure tramite firma digitale elettronica qualificata, intestate a uno dei genitori esercenti la potesta' genitoriale o, in mancanza, al tutore. Essi dovranno, altresi', consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in allegato A al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonche' la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia e in corso di validita'.
5. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line, il candidato, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Per il candidato che e' stato identificato mediante la propria casella di posta elettronica certificata standard, tutte le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il candidato che e' stato identificato mediante carta d'identita' elettronica/carta nazionale dei servizi o firma digitale/elettronica qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica (e' preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta elettronica certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso. Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
d) il titolo di studio posseduto;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova del concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
f) il possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;
g) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
h) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non essere attualmente imputato in procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione. In caso contrario dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale.
Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri;
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica;
j) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione della durata e del grado rivestito;
k) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato collocato in congedo, come previsto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito indicati nell'allegato B. Il candidato dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
m) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza previsti dall'art. 688, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il candidato dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti sui suddetti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
n) la lingua straniera - una sola - tra quelle indicate nell'allegato C, dove non figura la lingua tedesca, nella quale intende sostenere la prova facoltativa di lingua;
o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
p) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
6. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. Detta ricevuta dovra' essere esibita dal candidato all'atto della presentazione alla prima prova del concorso.
7. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati, non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3.
8. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le procedure informatizzate di cui al presente articolo, l'eventuale documentazione probatoria del possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, dei titoli di merito, di studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa. La relativa documentazione probatoria dovra' essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'art. 10.
9. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra' essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con le modalita' indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
10. I militari in servizio nell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dovranno, altresi', consegnare copia della suddetta domanda al Comando del reparto/ente presso cui sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo art. 4.
 
Art. 4
Istruttoria delle domande dei candidati militari
1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al concorso, dovranno per i candidati ammessi alla prova scritta di cui all'art. 10:
a) segnalare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), n. 1), 2), 5), 6), 7) e 8);
b) trasmettere al suddetto Centro:
copia della documentazione matricolare e caratteristica, aggiornata alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma dei carabinieri, incluso il periodo trascorso presso le scuole dell'Arma dei carabinieri in qualita' di allievo.
La trasmissione della documentazione di cui alla lettera b) al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento dovra' avvenire avvalendosi dell'applicativo Ge.Do.P.A. (Gestione documentale personale in avanzamento).
2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza armata o di Polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio.
 
Art. 5
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli, per le prove orali, per la prova facoltativa di lingua straniera e la formazione della graduatoria di merito;
b) commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari;
d) commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata, presidente;
b) un ufficiale superiore, membro;
c) un docente di materie letterarie, membro;
d) un mar. A. s. UPS o luogotenente, segretario senza diritto al voto.
La commissione esaminatrice, nel caso in cui la prova scritta venga effettuata in lingua tedesca ai sensi dell'art. 10, comma 6, sara' integrata per la traduzione e la correzione della suddetta prova da un docente di lingua tedesca, membro aggiunto.
Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il docente di materie letterarie sara' sostituito da un docente della lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un ufficiale qualificato conoscitore della lingua.
Se il numero dei candidati risultera' superiore a 1000 (mille) unita', per ogni gruppo di almeno 500 candidati potra' essere nominata, con provvedimento del Direttore generale del personale militare o di autorita' da lui delegata, apposita sottocommissione, in analoga composizione, unico restando il presidente. Analogamente potranno essere nominate sottocommissioni, se il numero dei candidati ammessi alla prova orale e a quella facoltativa di lingua straniera fosse rilevante. In tal caso i candidati saranno assegnati alla commissione e alle sottocommissioni mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della prova dinanzi agli interessati.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro;
c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario.
La commissione potra' avvalersi, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale tecnico e medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) due ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) un ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale», membro;
c) un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse particolarmente elevato potranno essere nominate piu' commissioni.
 
Art. 6
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di:
a) prove di efficienza fisica;
b) accertamenti sanitari per la verifica dell'idoneita' psico-fisica;
c) prova scritta;
d) accertamenti attitudinali;
e) prova orale;
f) prova facoltativa di lingua straniera.
2. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
 
Art. 7
Documenti da produrre
1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, ai successivi accertamenti sanitari, all'atto della presentazione dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovra' essere portata al seguito una fotocopia dello stesso). Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al 2 gennaio 2017 ovvero dovra' essere valido fino al 1° gennaio 2018. La mancata presentazione del suddetto certificato non consentira' di sostenere le prove di efficienza fisica, con la conseguente esclusione dal concorso;
b) qualora il candidato ne sia gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti sanitari;
c) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
e) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' essere rilasciato in data non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione;
f) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all'allegato F. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». Il suddetto referto dovra' comunque essere prodotto dai candidati all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori;
g) per i candidati di sesso femminile:
referto del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, eseguito in data non anteriore a cinque giorni calendariali antecedenti alla data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita' indicate nel successivo art. 9, comma 10;
ecografia pelvica con relativo referto;
h) per i militari in servizio dell'Arma dei carabinieri, specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti;
i) per i candidati ancora minorenni, all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari, la dichiarazione di cui all'allegato G al bando, sottoscritta da chi esercita la potesta' genitoriale.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
 
Art. 8
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo indicativamente a partire dalla prima decade di febbraio 2017, saranno svolte secondo le modalita' e i criteri indicati nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
2. I candidati ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro dovranno consegnare l'atto di assenso all'arruolamento volontario, in carta semplice, conforme all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore. La mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del candidato minorenne.
3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito).
4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi, determinera' un giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate nel citato allegato H, fino ad un massimo di 5 punti, utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15.
 
Art. 9
Accertamenti sanitari
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 - Roma, ad accertamenti per la verifica dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.
L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata con le modalita' previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalita' previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonche' secondo le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti sanitari, della documentazione sanitaria di cui all'art. 7, comma 1, lettere c), d), e), f) e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale, da segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 8, comma 3. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui all'art. 7, comma 1, lettere c), d), e), e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la conseguente esclusione dal concorso.
3. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporra' per tutti i candidati una visita medica generale e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con ECG;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e) psichiatrico;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita', sara' effettuato sul medesimo campione il test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale;
j) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si rende necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato G, che fa parte integrante del presente bando. I candidati ancora minorenni all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari, invece, avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato allegato G sottoscritta dai genitori o da chi esercita la potesta' genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni agli esami radiologici.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica.
4. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
a) per i candidatiti in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione degli allievi carabinieri, l'assenza di infermita' invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge 109/2010 richiamata in premessa); apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione); campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale.
5. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalita' riportate nella direttiva tecnica emanata dall'Ispettorato generale della sanita' militare citata in premessa.
6. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al candidato l'esito della visita medica, sottoponendo il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo» con l'indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo» con l'indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:
a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
b) risultati affetti da:
1) imperfezioni e infermita' che siano causa di inidoneita' al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 4, lettera b);
2) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislessia e disartria);
3) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o civile;
4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
5) tutte quelle imperfezioni e infermita' non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.
8. Saranno, altresi', giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi:
a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta);
b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati «inidonei» non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
10. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al precedente art. 7, comma 1, la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 10 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare approvata con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che si trovano in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte alle prove di efficienza fisica, alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al precedente comma 3, in una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 15. Dette candidate, per esigenze organizzative, potranno essere ammesse, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata, con provvedimento motivato, sara' esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.
11. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 15. I medesimi, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
12. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari dovranno indossare idonea tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell'Amministrazione.
 
Art. 10
Prova scritta
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita' agli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 9, dovranno sostenere una prova scritta. Contenuto e modalita' della prova sono indicati nell'allegato D del presente decreto.
2. Detta prova avra' luogo a partire dal 21 febbraio 2017, con inizio dalle 9,30. La sede e le modalita' di svolgimento della stessa saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con avviso consultabile, a partire dal 10 febbraio 2017, nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it nonche' presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935 e presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, Ufficio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012.
3. I candidati ammessi alla prova scritta per aver riportato giudizio di idoneita' agli accertamenti sanitari, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, dalle 8,30 alle 9,30, portando al seguito un documento d'identita' provvisto di fotografia e in corso di validita' e una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 9,30, non sara' piu' consentito l'accesso all'interno della struttura ove verra' effettuata la prova;
b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari, computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie.
Durante lo svolgimento della prova sara' consentita unicamente la consultazione di dizionari della lingua italiana e tedesca messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, ove applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. I candidati che ne hanno fatto espressa richiesta all'atto delle presentazione della domanda, potranno effettuare detta prova in lingua tedesca, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
7. La prova scritta si intendera' superata se il candidato avra' conseguito un punteggio di almeno 18/30.
Tale punteggio sara' utile per la formazione della graduatoria di cui all'art. 15. I candidati che non supereranno la prova non saranno ammessi a sostenere le successive prove di concorso.
8. L'esito della prova scritta, il calendario, la sede e le modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali e la prova orale, di cui ai successivi articoli 11 e 12, saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, indicativamente a partire dal 31 marzo 2017, nel sito web www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.
 
Art. 11
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei alla prova scritta di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti, ai sensi dell'art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli accertamenti attitudinali, indicativamente, a partire dal 10 aprile 2017.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 8, comma 3.
3. Gli accertamenti attitudinali sono articolati su due distinte fasi:
a) una istruttoria, nella quale la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d) potra' avvalersi anche del contributo tecnico-specialistico fornito da personale di supporto, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu' test e/o questionari ed eventuali prove di performance e la loro successiva valutazione;
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un'intervista attitudinale, che ne riporteranno gli esiti, rispettivamente, in una «relazione psicologica» e in una «scheda di valutazione attitudinale»;
b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) del bando, valutati i referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di maresciallo dell'Arma dei carabinieri e all'assunzione delle discendenti responsabilita'.
Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
4. Al termine dei predetti accertamenti la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di «idoneita'» o «inidoneita'». Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta stante, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
5. I candidati che sono militari in servizio, nel giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l'uniforme. Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'Amministrazione.
 
Art. 12
Prova orale
1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale e convocati con le modalita' di cui al precedente art. 10, comma 8. La prova avra' luogo indicativamente a partire dal 12 aprile 2017 e vertera' sulle materie di cui al programma riportato nel citato allegato D del presente decreto. La sede, il calendario di convocazioni e le modalita' di svolgimento della prova orale saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a partire dal 30 marzo 2017, nel sito web www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.
2. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 8, comma 3.
3. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sara' utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15.
 
Art. 13
Prova facoltativa di lingua straniera
1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidati che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso e che hanno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova orale di cui al precedente art. 12, consistera' in una prova scritta ed orale in non piu' di una lingua scelta tra quelle indicate nell'allegato C. La prova si svolgera', salvo diverse comunicazioni, a partire dal 7 giugno 2017, con le modalita' di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La sede, le modalita' di svolgimento della prova scritta di lingua straniera e il calendario di convocazione per quella orale saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a partire dal 31 maggio 2017, nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it nonche' presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935 e presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, Ufficio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012. Non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.
3. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione degli esiti della prova scritta di lingua, potra' prendere visione, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo risposta test.
 
Art. 14
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal precedente art. 6, comma 1 del presente bando, nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6, comma 1, nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
 
Art. 15
Graduatoria di merito
1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al precedente art. 6, saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), nella graduatoria finale di merito.
2. La graduatoria sara' formata sommando alla media dei punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale gli incrementi attribuiti per le prove di efficienza fisica, per la prova facoltativa di lingua straniera e per la valutazione dei titoli di merito secondo i criteri riportati nell'allegato B.
3. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), valutera', previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli candidati che risulteranno idonei alla prova scritta. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei candidati idonei. L'abbinamento tra gli elaborati sufficienti e i rispettivi autori dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
4. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nella domanda stessa.
5. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 688, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si terra' conto, ai fini della formazione della graduatoria, del possesso nell'ordine di uno o piu' dei seguenti titoli di preferenza: orfani di guerra ed equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor civile, figli di vittime del dovere. In caso di ulteriore parita' si terra' conto dei titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e, in subordine, sara' preferito l'aspirante piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. Il candidato che nella domanda di partecipazione al concorso ha dichiarato il possesso di titoli di merito o di preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i previsti controlli. La relativa documentazione probatoria potra' essere consegnata, quale termine ultimo, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' di cui al precedente art. 3, comma 8.
7. La graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice sara' approvata con decreto del Direttore generale per il personale militare e, successivamente, pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa e nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
8. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del 7° corso triennale allievi marescialli, secondo l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei criteri previsti dal precedente art. 1, commi 2 e 3.
 
Art. 16
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 e del possesso dei titoli di cui all'art. 15, commi 2 e 4 del presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere alle Amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emerge la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti. L'Amministrazione puo' escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina.
4. Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.
 
Art. 17
Ammissione al corso
1. I candidati ammessi al corso allievi marescialli, se provenienti:
a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
b) dagli allievi carabinieri, conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma dei carabinieri;
c) dagli allievi ufficiali in ferma prefissata, ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma;
d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con il grado di carabiniere previa rinuncia al grado;
e) dai militari dell'Arma dei carabinieri in congedo, dai militari in servizio oppure in congedo di altre Forze armate o dai civili, anche se appartenenti ad altre Forze di Polizia, accedono al corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa.
2. Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola marescialli e brigadieri dalla data che verra' stabilita dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e da tale data assumera' la qualita' di allievo.
3. I frequentatori del 7° corso triennale allievi marescialli saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione, al corso di laurea previsto dal piano di studi della Scuola marescialli e brigadieri. I frequentatori, pertanto, non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita', pena l'esclusione dal corso.
 
Art. 18
Presentazione al corso
1. Il 7° corso triennale allievi marescialli, della durata di tre anni accademici, avra' inizio entro il mese di settembre 2017 presso la Scuola marescialli e brigadieri dell'Arma dei carabinieri di Firenze e si svolgera' secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i vincitori del concorso prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per accertare se, in relazione al disposto del precedente art. 9, siano ancora in possesso della prescritta idoneita' psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per la verifica dell'idoneita' psicofisica al servizio militare nell'Arma dei carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c). I provvedimenti di inidoneita' o temporanea inidoneita' che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine della graduatoria di cui all'art. 15, con altri candidati idonei.
3. All'atto della visita medica di controllo i candidati dovranno consegnare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
se non presentato in sede di prove di efficienza fisica e accertamenti sanitari, analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica; coloro i quali risulteranno affetti da deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile negli allegati al bando;
un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
I militari gia' in servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno esibire il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato nei trenta giorni antecedenti alla data di inizio del corso (scheda o libretto sanitario).
4. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno, altresi', consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni calendariali precedenti la data di presentazione. In caso di positivita' del test di gravidanza la visita medica di cui al precedente comma 2 sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile.
5. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso la citata Scuola nella data e con le modalita' che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, che sara' pubblicato a partire dal 17 luglio 2017 nel sito web www.carabinieri.it, nonche' presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, numero 0680982935.
6. All'atto della presentazione coloro che non sono militari in servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso/mantenimento dei requisiti previsti.
7. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti a frequentare gli allievi marescialli, a richiesta del Comando della citata Scuola marescialli e brigadieri, i vincitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di non essere iscritto presso alcuna universita'.
8. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la citata Scuola marescialli e brigadieri nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti a cura della predetta Scuola entro i primi venti giorni di corso con altri candidati idonei in ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve di posti previste. Gli aspiranti, per comprovati gravi motivi - da rendere noti in anticipo per il tramite del competente comando dell'Arma territoriale o di appartenenza, per i militari in servizio nell'Arma - potranno essere autorizzati a differire la presentazione fino al 10° giorno dalla data fissata.
9. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, e' irrevocabile.
 
Art. 19
Nomina a maresciallo
1. Gli allievi giudicati idonei al termine del secondo anno accademico saranno nominati marescialli.
2. La nomina a maresciallo, ai sensi dell'art. 772 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sara' sospesa per coloro che, giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.
3. Al termine del corso formativo i marescialli saranno destinati presso reparti/enti/uffici situati nella Provincia di Bolzano o aventi competenza regionali.
 
Art. 20
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1ª divisione reclutamento ufficiali-sottufficiali e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili dei dati personali:
a) i responsabili degli enti di cui al precedente art. 4;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5;
c) il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
 
Art. 21
Accesso atti amministrativi
Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it, fino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito da parte della Direzione generale per il personale militare;
persomil@postacert.difesa.it, dopo la data di approvazione della graduatoria finale di merito, anticipandola anche all'indirizzo di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2016

Gen. D. c. (li): Paolo Gerometta
 
Allegato A
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Allegato B
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