Gazzetta n. 85 del 25 ottobre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
AVVISO
Modifica del bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi sessantanove Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle varie Armi e Corpi dell'Esercito indetto con decreto dirigenziale n. 156/1D del 9 giugno 2016.


IL VICE DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante «Norme per l'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto dirigenziale n. 156/1D del 9 giugno 2016, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 69 Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei Trasporti e Materiali e del Corpo di Commissariato dell'Esercito;
Vista la lettera dello Stato Maggiore dell'Esercito n. M_D E0012000 REG2016 0172897 del 13 settembre 2016, con la quale si chiede la modifica dell'allegato F, paragrafo 3, lettera f al sopracitato decreto dirigenziale n. 156/1D del 9 giugno 2016;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale 18 settembre 2015, con il quale gli e' stata attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia - tra le altre - di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri, tra cui i decreti integrativi e modificativi dei bandi di concorso;

Decreta:

Art. 1

Modifica dell'allegato F

Per i motivi indicati nelle premesse, la lettera f del paragrafo 3 dell'allegato F, del decreto dirigenziale n. 156/1D del 9 giugno 2016, parimenti citato nelle premesse, e' sostituita dalla seguente «:
f. Il superamento degli esercizi determinera' il giudizio di idoneita', con eventuale attribuzione di punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, secondo quanto stabilito nel presente allegato.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinera' il giudizio di inidoneita' e, quindi, l'interruzione delle prove con l'esclusione dal concorso.
Almeno un membro della commissione sovrintendera' allo svolgimento delle prove anzidette avvalendosi eventualmente di personale di supporto per il cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.
Per ciascun concorrente verra' redatto un apposito verbale.
Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l'effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi causa.
Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneita' alle prove di efficienza fisica e' espresso allorche' il candidato non esegua il numero minimo richiesto di alzate del simulacro della bomba di mortaio da 120 mm o di trazione del peso nella simulazione dell'armamento di una mitragliatrice ovvero termini la simulazione del trascinamento di un ferito o la corsa di 2.000 metri in un tempo superiore a quello massimo indicato».
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dirig. dr. Concezio Berardinelli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone