Gazzetta n. 55 del 12 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONCORSO (scad. 11 agosto 2016)
Concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola della scuola secondaria di I e II grado per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.



IL DIRIGENTE TITOLARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
Visto, in particolare, l'art. 425 del predetto decreto legislativo, concernente norme per il reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazione, e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni e gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della funzione pubblica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» e successive modificazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 32;
Visti gli articoli 1014, comma 3, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio dicembre 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e successive modificazioni;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto in particolare, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 809 dell'8 ottobre 2015, concernente l'adattamento delle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, alle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingui del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38;
Visti il decreto interministeriale 10 marzo 1997, concernente, in particolare, la validita' permanente, ai fini dell'ammissione ai concorsi ordinari, dei titoli di studio di scuola e di istituto magistrale;
Visti i piani degli studi delle sperimentazioni autorizzate ai sensi della circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, recante «Sperimentazioni ad indirizzo linguistico e pedagogico»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante «Obiettivi, modalita' di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attivita' formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'art. 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 95, recante «Prove di esame e programmi del concorso, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonche' del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilita'»;
Visto il decreto del Dirigente titolare dell'USR del Friuli-Venezia Giulia prot. AOODRFR n. 5837, di data 20 giugno 2016, concernente la «Costituzione di ambiti disciplinari per le classi di concorso specifiche per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano»;
Visto il decreto del Dirigente titolare dell'USR del Friuli-Venezia Giulia prot. AOODRFR n. 5838, di data 20 giugno 2016, concernente le prove di esame e programmi del concorso, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingui del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016, recante «Tabella dei titoli valutabili nei concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e ripartizione dei relativi punteggi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti in data in data 26 gennaio 2016, Reg.ne Prev. n. 214, con il quale si autorizzano le procedure per il reclutamento per n. 63.712 unita' di personale docente, di cui 40 per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingui del Friuli-Venezia Giulia, giusta nota MIUR-AOODGPER 14403 di data 20 maggio 2016;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;
Vista il decreto del Direttore generale del personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, concernente il concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria;
Vista la nota del Dirigente titolare dell'USR Friuli-Venezia Giulia, prot. AOODRFR - 4731 di data 16 maggio 2016 e la risposta, con nota di riscontro MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0014403 di data 20 maggio 2016 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, a firma del Direttore generale per il personale scolastico, entrambe con oggetto «Richiesta di indizione del concorso personale docente per n. 40 posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola primaria e secondaria con lingua di insegnamento slovena e bilingue del Friuli-Venezia Giulia»;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 1° giugno 2016;
Considerato che per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 e' stata rilevata, in base ai dati registrati alla data del 5 dicembre 2015 al sistema informativo di questo Ministero, la previsione di disponibilita' di posti di tipo comune da destinare alle procedure concorsuali relative, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingui alla scuola secondaria di I grado, pari a n. 7 unita', e alla scuola secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena, pari a n. 10 unita', salvo gli effetti derivanti da innovazioni normative;

Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) Legge: legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
e) USR: Ufficio scolastico regionale;
f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.
 
Art. 2
Posti da destinare al concorso
1. Sono indetti, su base regionale, concorsi, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di n. 7 posti comuni nelle scuole secondarie di I grado e di n. 10 posti comuni nelle scuole secondarie di II grado, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue, che si prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 secondo quanto riportato all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3
Requisiti di ammissione generali
1. Alla presente procedura concorsuale e' ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 1, comma 110 della legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento rispettivamente per i posti della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purche' riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. Le disposizioni di cui al comma 2 sono, altresi', applicabili ai candidati in possesso dei titoli di studio conseguiti all'estero entro i termini indicati dal medesimo comma e riconosciuti equivalenti attraverso apposito decreto del Ministero entro i termini di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 110 della legge non puo' partecipare ai concorsi, per titoli ed esami, il personale docente ed educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
4. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai fini della verifica del possesso dell'idoneita' fisica all'impiego, l'Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
5. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
 
Art. 4
Requisiti di ammissione speciali -
conoscenza della lingua slovena
1. In attuazione dell'art. 425 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le prove scritte ed orali si svolgono in lingua slovena. Ferme restando le disposizioni dell'art. 3 del presente decreto, ai candidati viene inoltre richiesta la conoscenza parlata e scritta della lingua slovena, commisurata al livello di madre lingua, come prescritto dall'art. 425, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
 
Art. 5
Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione
1. Nella domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale il candidato sceglie il grado di scuola per il quale intende partecipare. Il candidato in possesso dei prescritti requisiti puo' concorrere per ciascuna delle procedure di cui al presente bando mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali per cui intende concorrere.
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata esclusivamente seguendo le modalita' sotto riportate. L'invio deve essere effettuato dall'utenza personale di Posta elettronica certificata del richiedente, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it. L'e-mail deve riportare il seguente oggetto: Concorso scuole slovene_2016_secondaria.
3. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 111 della legge, il pagamento di un diritto di segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ogni procedura concorsuale per la quale si concorre. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma Succursale, IBAN IT 28S 01000 03245 348 0 13 2410 00 - causale: «Concorso scuole slovene_2016_secondaria.» ed indicando il proprio codice fiscale.
4. Copia del bonifico effettuato va allegata alla domanda di partecipazione.
5. Il modello di domanda da utilizzare e' esclusivamente quello presente pubblicato sull'apposito spazio informativo (Natečaj 2016) presente nella home page del sito internet dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it).
6. La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
7. La validita' della trasmissione e ricezione della domanda suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna come previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; il candidato avra' cura di conservare diligentemente entrambe le ricevute fino al termine della procedura concorsuale.
8. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto al modello allegato al bando. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso in cui i file trasmessi in via telematica non siano leggibili.
9. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni variazione inviando apposita nota con Posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it;
j) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dell'USR-Fvg o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR-Fvg. Le modalita' di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto l'USR-Fvg redige un sintetico verbale che invia all'interessato;
k) la/e classe/i di concorso e gli ambiti disciplinari verticali per i quali si intende concorrere;
l) il titolo di abilitazione all'insegnamento posseduto ai sensi dell'art. 3, con l'esatta indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, devono essere altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento del Ministero di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo;
m) la lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 95, per i candidati nelle classi di concorso relative alle lingue straniere;
n) i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al decreto del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016;
o) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
p) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
q) la conoscenza parlata e scritta della lingua slovena, commisurata al livello di madre lingua, come prescritto dall'art. 425, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
10. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
11. L'USR verifica la validita' delle domande ai fini della partecipazione dei candidati alla prova scritta, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5.
12. L'Amministrazione scolastica non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 
Art. 6
Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, in aderenza ai principi generali previsti dall'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2016, n. 97, nel rispetto dei requisiti di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 96.
 
Art. 7
Prove di esame e valutazione delle prove e dei titoli -
costituzione ambiti disciplinari
1. Le disposizioni dei decreti ministeriali 23 febbraio 2016, rispettivamente n. 93, n. 94 e n. 95, trovano applicazione se ed in quanto compatibili con il presente bando e con le ulteriori specifiche disposizioni emanate con appositi decreti del dirigente titolare dell'USR del Friuli-Venezia Giulia. In particolare, le prove di esame e i relativi programmi sono definiti dal decreto del Dirigente titolare prot. n. AOODRFR/5838 di data 20 giugno 2016, pubblicato sull'apposito spazio informativo (Natečaj 2016) presente nella home page del sito internet dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it).
2. La presente procedura concorsuale non prevede lo svolgimento di prove di preselezione.
3. Le prove scritte ovvero scritto-grafiche possono essere computerizzate e sono disciplinate dall'art. 4 del decreto del Dirigente titolare prot. n. AOODRFR/5838 di data 20 giugno 2016.
4. L'eventuale prova pratica, anche a carattere laboratoriale, e' disciplinata dall'art. 6 di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 95, come integrato dal decreto del Dirigente titolare prot. n. AOODRFR/5838 di data 20 giugno 2016.
5. La prova orale e' disciplinata dall'art. 6 del decreto del Dirigente titolare prot. n. AOODRFR/5838 di data 20 giugno 2016.
6. La valutazione delle prove e' disciplinata dall'art. 7 del decreto del Dirigente titolare prot. n. AOODRFR/5838 di data 20 giugno 2016, nonche', per la valutazione dei titoli, dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94.
7. Ferme restando le disposizioni del decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 93, in attuazione dell'art. 5, comma 1 del predetto decreto sono stati costituiti gli specifici ambiti disciplinari delle classi di concorso per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingui, giusta il decreto del Dirigente titolare prot. n. AOODRFR/5837 di data 20 giugno 2016, pubblicato nell'apposita sezione (Natečaj 2016) presente nella home page del sito internet dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it).
 
Art. 8
Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame
1. L'avviso relativo al calendario delle prove e' pubblicato sul sito internet dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it). L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le istruzioni operative, e' comunicato almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it).
2. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame muniti di documento di riconoscimento valido. La data e l'orario della prova verranno indicati nell'avviso di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
4. La vigilanza durante le prove d'esame e' affidata dall'USR agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilita' previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
5. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice del concorso, la prova scritta o scritto-grafica si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
6. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono da parte del competente USR comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove di cui all'art. 7, comma 3 ovvero nelle prove di cui all'art. 7, comma 4, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.
7. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
 
Art. 9
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
2. La commissione giudicatrice valuta, esclusivamente, i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'USR la comunicazione del superamento della prova orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dall'USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
 
Art. 10
Graduatorie
1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi dell'art. 7, comma 6, procede alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art. 400, comma 15, del Testo unico come modificato dall'art. 1, comma 113, lettera g), della legge.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 95, i candidati per gli ambiti disciplinari verticali sono collocati in una graduatoria concorsuale comune a ciascun ambito disciplinare, nel limite massimo corrispondente alla somma dei posti banditi per ciascuna delle classi di concorso costitutive dell'ambito stesso con una maggiorazione massima del dieci per cento, ai sensi dell'art. 400, comma 15 del Testo unico.
3. La graduatoria di merito e' approvata con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale ed e' pubblicata nell'albo e sul sito internet dell'USR.
4. La validita' temporale della graduatoria di merito e' disciplinata dall'art. 400, comma 01, del Testo unico come modificato dalla legge.
 
Art. 11
Assunzione in servizio
1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di cui all'art. 10 e in regola con la prescritta documentazione e' assunto, secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi e nei limiti delle ordinarie facolta' assunzionali, nei ruoli di cui all'art. 1, comma 66 e ai sensi del comma 109, lettera a) della legge.
2. I docenti assunti ricevono le proposte di incarico, di durata triennale, di cui all'art. 1, commi 79, 80, 81 e 82 della legge e sono sottoposti al periodo di formazione e di prova disciplinato dal decreto del Ministro 27 ottobre 2015, n. 850.
3. La costituzione del rapporto di lavoro e', comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
 
Art. 12
Presentazione dei documenti di rito
1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
 
Art. 13

Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro
1. Il rifiuto dell'assunzione, o la mancata presentazione senza giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel giorno indicato implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla relativa graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori l'Amministrazione puo' procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, nei limiti di cui all'art. 10, comma 1.
 
Art. 14
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
 
Art. 15
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione e' finalizzato unicamente all'espletamento del concorso medesimo e, per quanto connesso, alla predisposizione del curriculum del docente di cui all'art. 1, commi 80 e 138 della legge ed avverra' con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all'USR, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il dirigente preposto dell'USR.
 
Art. 16
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni di cui al Testo unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto scuola.
2. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' tradotto in lingua slovena sul sito internet del dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it).
3. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente).

Roma, 20 giugno 2016

Il dirigente titolare: Biasiol
 
Allegato 1

Posti comuni dell'organico dell'autonomia per classe di concorso
Scuola secondaria di primo e di secondo grado
POSTI COMUNI DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA DELLE SCUOLE CON LINGUA
D'INSEGNAMENTO SLOVENA E CON INSEGNAMENTO BILINGUE SLOVENO-ITALIANO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
01/A - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado (ex 28/A)


+---------------------+-----------+
| Classe di concorso | Posti |
+---------------------+-----------+
| 01/A - Arte e | |
|immagine nella scuola| |
|secondaria di I grado| 1 |
+---------------------+-----------+
| Totale | 1 |
+---------------------+-----------+
A-28 - Matematica e Fisica (ex 59/A)


+---------------------+-----------+
| Classe di concorso | Posti |
+---------------------+-----------+
| A-28 - Matematica e | |
| Fisica | 1 |
+---------------------+-----------+
| Totale | 1 |
+---------------------+-----------+
A-71 - Sloveno, storia ed educazione civica, geografia nella scuola
secondaria di primo grado con lingua d'insegnamento slovena o
bilingue (ex 85/A)


+-----------------------------+-----------+
| Classe di concorso | Posti |
+-----------------------------+-----------+
| A-71 - Sloveno, storia ed | |
|educazione civica, geografia | |
| nella scuola secondaria di | |
| primo grado con lingua | |
| d'insegnamento slovena o | |
| bilingue | 5 |
+-----------------------------+-----------+
| Totale | 5 |
+-----------------------------+-----------+



+-------------+-------+
| Totale posti| |
| I grado| 7|
+-------------+-------+
POSTI COMUNI DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA
DELLE SCUOLE CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
A-27 - Matematica e fisica (ex 49/A)


+---------------------+-----------+
| Classe di concorso | Posti |
+---------------------+-----------+
| A-27 - Matematica e | |
| fisica | 1 |
+---------------------+-----------+
| Totale | 1 |
+---------------------+-----------+
A-40 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche (ex 34/A)


+-------------------------+-----------+
| Classe di concorso | Posti |
+-------------------------+-----------+
| A-40 - Scienze e | |
|tecnologie elettriche ed | |
| elettroniche | 2 |
+-------------------------+-----------+
| Totale | 2 |
+-------------------------+-----------+
A-42 - Scienze e tecnologie meccaniche (ex 20/A)


+---------------------+-----------+
| Classe di concorso | Posti |
+---------------------+-----------+
| A-42 - Scienze e | |
|tecnologie meccaniche| 1 |
+---------------------+-----------+
| Totale | 1 |
+---------------------+-----------+
A-73 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria
di II grado in lingua slovena con lingua d'insegnamento slovena o
bilingue del Friuli-Venezia Giulia (ex 82/A)


+-----------------------------+-----------+
| Classe di concorso | Posti |
+-----------------------------+-----------+
|A-73 - Discipline letterarie | |
|negli istituti di istruzione | |
| secondaria di II grado in | |
| lingua slovena con lingua | |
| d'insegnamento slovena o | |
| bilingue del Friuli-Venezia | |
| Giulia | 3 |
+-----------------------------+-----------+
| Totale | 3 |
+-----------------------------+-----------+
AB-24 - Lingua e civilta' straniera (inglese) (ex 346/A)


+-------------------+-----------+
|Classe di concorso | Posti |
+-------------------+-----------+
| AB-24 - Lingua e | |
|civilta' straniera | |
| (inglese) | 2 |
+-------------------+-----------+
| Totale | 2 |
+-------------------+-----------+
B-17 - Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche (ex 320/C)


+---------------------+-----------+
| Classe di concorso | Posti |
+---------------------+-----------+
|B-17 - Laboratori di | |
|scienze e tecnologie | |
| meccaniche | 1 |
+---------------------+-----------+
| Totale | 1 |
+---------------------+-----------+



+-------------+-------+
| Totale posti| |
| II grado| 10|
+-------------+-------+

 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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