Gazzetta n. 14 del 19 febbraio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
AVVISO
Modifiche al 1º bando di reclutamento, per il 2016, di 1.750 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito.


IL VICE DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "Codice dell'Ordinamento Militare" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 85 del 3 novembre 2015, con il quale e' stato indetto, per il 2016, il 1° bando per il reclutamento di 1.750 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito;
Visti la e-mail del 30 novembre 2015 e il foglio n. M_D E0012000 REG2015 0219702 del 30 dicembre 2015, con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato Maggiore dell'Esercito;
Tenuto conto che l'art. 1, comma 4 del citato decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 prevede la possibilita' di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale del 18 settembre 2015 emanato dalla DGPM, con cui gli e' stata conferita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri,

Decreta:

Art. 1

L'art. 1, comma 1 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 e' cosi' sostituito:
"Per il 2016 e' indetto il 1° bando per il reclutamento nell'Esercito di 1.750 VFP 1, di cui:
1.690 per incarico/specializzazione che sara' assegnato/a dalla Forza Armata;
12 per "muratore" (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
12 per "meccanico di automezzi" (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
24 per "elettricista" (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
12 per "idraulico" (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).
Il reclutamento e' effettuato in un unico blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2016.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 4 novembre 2015 al 3 dicembre 2015, per i nati dal 3 dicembre 1990 al 3 dicembre 1997, estremi compresi.".
 
Art. 2

L'art. 6 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 e' cosi' sostituito:
"Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia' specificata nell'art. 4;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte del CSRNE, dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 3 fatta eccezione per quelli relativi:
all'idoneita' psico-fisica e attitudinale e all'efficienza fisica;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza della DGPM;
d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande;
e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice di cui all'art. 8, comma 1, lettera a);
f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e formazione di cinque distinte graduatorie, per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1;
g) convocazione dei candidati compresi nelle graduatorie di cui alla precedente lettera f) presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata per:
lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, secondo le modalita' riportate nell'appendice all'allegato A al presente bando;
l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale;
h) formazione, da parte della commissione valutatrice, di cinque distinte graduatorie di merito - per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1 - dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica;
i) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;
j) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza Armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito e incorporazione dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui alla precedente lettera i);
k) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito;
l) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.".
 
Art. 3

L'art. 9 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 e' cosi' sostituito:
"Valutazione dei titoli di merito e relative graduatorie
1. Per l'individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 10, la commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all'art. 6, lettera f), sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di merito:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione secondaria di primo grado:
ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera b): punti 10;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b) e c):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9;
e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b), c) e d):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8;
f) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4;
g) attestato di formazione professionale rilasciato - ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 - da Enti statali o regionali legalmente riconosciuti: punti 1,5;
h) attestato di formazione professionale, attinente all'attivita' di autoriparazione meccatronica, operatore edile, muratore, rilasciato - ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 - da Enti statali o regionali legalmente riconosciuti, valutabile solo per chi partecipa al reclutamento per "muratore", "meccanico di automezzi", "elettricista", "idraulico" e non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera g): punti 1,5;
i) attestato di svolgimento del corso di formazione pre-ingresso degli operai edili in azienda denominato "16 ore prima", valutabile solo per chi partecipa al reclutamento per "muratore", "elettricista", "idraulico": punti 1,5;
j) maestro di sci: punti 4;
k) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera j): punti 4;
l) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere j) e k): punti 2,5;
m) istruttore del Club alpino italiano (qualsiasi livello e specialita'): punti 2;
n) attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche): punti 2;
o) patente di guida civile:
categoria B: punti 1;
categoria BE: punti 1,5;
categoria C1/C: punti 2;
categoria C1E/CE: punti 2,5;
categoria D1/D: punti 3;
categoria D1E/DE: punti 3,5;
p) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2;
q) autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata dalla Federazione italiana sport equestri (si evidenzia che non costituiscono titolo di merito ne' la patente A ludica ne' qualunque altra patente o brevetto diversi da quelli appresso indicati, rilasciati dalla Federazione italiana sport equestri):
brevetto B ovvero B/DR: punti 1;
1° grado G1 ovvero G1/DR: punti 2;
2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE: punti 3;
r) qualifica tecnica federale rilasciata dalla Federazione italiana sport equestri:
operatore tecnico equestre di base (OTEB): punti 1;
istruttore federale di 1° livello: punti 2;
s) corso di mascalcia per allievi civili presso il Centro militare veterinario di Grosseto: punti 1;
t) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile a una sola lingua, secondo il livello di conoscenza correlato al "Common European Framework of Reference for languages - CEFR" (si evidenzia che il livello A 1 non costituisce titolo di merito):
livello A 2: punti 0,5;
livello B 1: punti 1;
livello B 2: punti 1,5;
livello C 1 ovvero C 2: punti 2;
u) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2.
2. Ai candidati che partecipano al reclutamento per "muratore", "meccanico di automezzi", "elettricista" e "idraulico", in possesso dei titoli di merito di cui all'art. 2, comma 3, che hanno effettuato un periodo di inserimento alle dirette dipendenze di un'impresa del settore che risulti abilitata per le professioni di "muratore", "meccanico di automezzi", "elettricista", "idraulico", e' attribuito per ogni anno di attivita' continuativa un incremento pari a punti 1 fino a un massimo di punti 6.
3. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validita' illimitata perche' soggetti a scadenza devono essere in corso di validita' fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
5. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al candidato piu' giovane d'eta'.
6. Le graduatorie dei candidati da ammettere agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica saranno pubblicate nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della Difesa.".
 
Art. 4

L'art. 10, commi 1 e 2 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 e' cosi' sostituito:
"1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata i candidati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali e di efficienza fisica, attingendo dalle graduatorie di cui al precedente art. 9 entro il limite di:
6.760 unita' per incarico/specializzazione che sara' assegnato dalla Forza Armata;
48 unita' per "muratore";
48 unita' per "meccanico di automezzi";
96 unita' per "elettricista";
48 unita' per "idraulico".
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi, nella sede e nel giorno previsto per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e per le prove di efficienza fisica;
b) concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalla Forza Armata ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13.00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all'indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano.
A tale messaggio dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a), nonche' della relativa documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' avvenire solo compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza fisica, verra' effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di candidati, compresi nelle graduatorie di cui al precedente art. 9, presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale e dell'efficienza fisica, fino al raggiungimento dei posti disponibili.".
 
Art. 5

L'art. 10, comma 3, lettera h) del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 e' cosi' sostituito:
"se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita. La mancata o difforme presentazione di tale referto comportera' l'esclusione dal reclutamento.".
 
Art. 6

L'art. 10, comma 11 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 e' cosi' sostituito:
" La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa il CSRNE, che provvedera' a convocare il candidato al fine di sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici da parte della commissione medica concorsuale unica di appello.
Il giudizio riportato in quest'ultima sede e' definitivo. Nel caso di confermata inidoneita' il candidato sara' escluso dal reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato dalla stessa commissione medica presso il Centro di Selezione che lo aveva dichiarato inidoneo (ovvero presso il Centro di Selezione indicato dalla Forza Armata), per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza fisica. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nelle graduatorie di merito saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la decorrenza giuridica.".
 
Art. 7

L'art. 11, comma 2 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 e' cosi' sostituito:
"In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei per "muratore", "meccanico di automezzi", "elettricista" e "idraulico", la DGPM provvedera' a portare i posti non coperti, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito, prioritariamente in aumento a quelli previsti per le altre teste' citate tipologie di posti e solo in via subordinata a quelli previsti per i VFP 1 il cui incarico/specializzazione sara' assegnato/a dalla Forza Armata.".
 
Art. 8

L'art. 14, comma 6 del Decreto Dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 e' cosi' sostituito:
"L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera', per gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione del blocco e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i Reggimenti addestrativi. I candidati, tratti dalle graduatorie di cui all'art. 11, che non si presenteranno nella data fissata nella convocazione saranno considerati rinunciatari.".
 
Art. 9

Gli allegati A e B al decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 sono sostituiti con quelli acclusi al presente Decreto.
Il presente Decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 2016

Il dirigente: Berardinelli
 
Allegato A
PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2016, DI VFP 1
NELL'ESERCITO.
1. L'accertamento dell'efficienza fisica consistera' nell'esecuzione obbligatoria delle seguenti prove:
piegamenti sulle braccia;
flessioni addominali;
corsa piana 1.000 metri,
da svolgersi secondo le modalita' e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e per le prove di efficienza fisica, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.
In assenza di ambulanza dovra' presenziare personale qualificato per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessita' richiedere l'intervento del 118.
Prima dell'effettuazione delle prove, tutti i concorrenti (di sesso sia maschile sia femminile) dovranno produrre il certificato medico, in corso di validita' (il certificato deve avere validita' annuale) attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del Decreto del Ministero della Sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport.
I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare l'originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita.
In particolare, in caso di gravidanza la commissione disporra' l'esclusione del concorrente dal reclutamento per impossibilita' di procedere all'accertamento dei requisiti previsti dal bando.
Alle prove - che saranno svolte, salvo imprevisti, il primo giorno di selezione - i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Le modalita' di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da un membro della commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e per le prove di efficienza fisica.
I candidati che, prima dell'inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adottera' le conseguenti determinazioni per l'eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento agli accertamenti in questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entita', comportera' l'esclusione dal concorso qualora persista oltre il trentesimo giorno successivo alla data prevista per l'effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovra' confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporra' l'esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore possibilita' di differimento dell'accertamento dell'efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovra' essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.
Il superamento degli esercizi potra' comportare l'attribuzione di un punteggio incrementale, secondo quanto riportato nella tabella in appendice al presente allegato.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinera' il giudizio di inidoneita' e, quindi, l'interruzione delle prove con l'esclusione dal concorso.
2. Piegamenti sulle braccia. Il concorrente dovra' iniziare la prova sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle mani poggiato sul suolo all'altezza delle spalle e le braccia piegate a formare un angolo retto in corrispondenza dei gomiti, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza delle spalle, corpo disteso, indossando la tuta da ginnastica e/o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica.
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale, che coincidera' con lo start del cronometro, dovra' eseguire, entro il limite massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuita', un numero di piegamenti sulle braccia:
maggiore o uguale a 8, se di sesso maschile;
maggiore o uguale a 6, se di sesso femminile,
con le seguenti modalita':
sollevare da terra il corpo, mantenendolo in posizione tesa dalle spalle ai talloni, estendendo completamente le braccia;
raggiunta la posizione massima di estensione delle braccia, abbassare il corpo senza riposare, mantenendolo in posizione tesa dalle spalle ai talloni, flettendo le braccia fino a portare le spalle sotto il livello dei gomiti (senza toccare il terreno con il petto) e rialzarlo senza riposare.
Saranno conteggiati a voce alta i piegamenti correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta.
Al numero di piegamenti eccedenti il minimo per il conseguimento dell'idoneita', verra' applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 2,5 punti, secondo quanto riportato nella tabella in appendice al presente allegato.
3. Flessioni addominali. Il concorrente dovra' eseguire un numero di flessioni del tronco:
maggiore o uguale a 10, se di sesso maschile;
maggiore o uguale a 8, se di sesso femminile,
entro il limite massimo di 2 minuti, con le seguenti modalita':
posizione di partenza supina, busto a terra, gambe unite e piegate a 90 gradi all'altezza delle ginocchia, piedi uniti e bloccati da altro concorrente con le piante a terra, mani dietro la nuca con le dita incrociate;
sollevare il busto fino a superare la posizione verticale passante per il bacino e ritornare in posizione di partenza.
Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta.
Al numero di flessioni eccedenti il minimo per il conseguimento dell'idoneita', verra' applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 2,5 punti, secondo quanto riportato nella tabella in appendice al presente allegato.
4. Corsa piana 1.000 metri. Il concorrente dovra' eseguire una corsa della lunghezza di 1.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
Sara' cronometrato il tempo impiegato.
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale, che coincidera' con lo start del cronometro, dovra' percorrere la distanza di 1.000 metri entro il tempo massimo di:
5 minuti, se di sesso maschile;
5 minuti e 15 secondi, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell'idoneita', al numero di secondi risparmiati verra' applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato in appendice al presente allegato.
5. I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza. Il superamento degli esercizi determinera' il giudizio di idoneita', con eventuale attribuzione di punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, secondo quanto stabilito in appendice al presente allegato.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinera' il giudizio di inidoneita' e, quindi, l'interruzione delle prove con l'esclusione dal concorso.
Almeno un membro della commissione sovrintendera' allo svolgimento delle prove anzidette avvalendosi eventualmente di personale qualificato istruttore o aiuto istruttore militare di educazione fisica per il cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.
Per ciascun concorrente verra' redatto un apposito verbale.
Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l'effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi causa.
Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneita' alle prove di efficienza fisica e' espresso allorche' il candidato non esegua il numero minimo richiesto di piegamenti sulle braccia o di flessioni addominali ovvero termini la corsa piana 1.000 metri in un tempo superiore a quello massimo indicato.
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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