Gazzetta n. 68 del 27 agosto 2013 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
CONCORSO (scad. 10 ottobre 2013)
Borse di studio "Bonaldo Stringher", "Giorgio Mortara", "Donato Menichella"



IL DIRETTORE GENERALE

A. 3 borse di studio "Bonaldo Stringher" - destinate al perfezionamento degli studi all'estero nel campo dell'economia politica e della politica economica;
B. 2 borse di studio "Giorgio Mortara" - destinate al perfezionamento degli studi all'estero sulle metodologie matematiche, statistiche ed econometriche, principalmente finalizzate all'analisi delle istituzioni, dei mercati e degli strumenti finanziari e della loro regolamentazione;
C. 2 borse di studio "Donato Menichella" - destinate al perfezionamento degli studi in Italia o all'estero sulle interrelazioni tra crescita economica ed ordinamento giuridico nonche' sugli impatti della regolamentazione sulle attivita' economiche.

Art. 1
Campo tematico
e caratteristiche delle borse di studio
La Banca d'Italia mette a concorso le borse di studio "Bonaldo Stringher", "Giorgio Mortara" e "Donato Menichella" (contrassegnate dalle lettere A, B e C del presente bando di concorso) per consentire a giovani laureati il perfezionamento degli studi negli specifici campi tematici di interesse dell'Istituto sopra specificati per ciascuna tipologia di borsa.
Le borse comportano l'obbligo della frequenza per l'anno accademico 2014/2015 di un corso universitario di perfezionamento, di durata prevista non inferiore a 9 mesi, a scelta dal candidato. Il corso prescelto dovra' essere in linea con gli studi svolti e coerente con il campo tematico della tipologia di borsa per la quale si concorre.
E' consentito concorrere all'assegnazione di una sola tipologia di borsa. Se un candidato avanza domanda di partecipazione a piu' di un concorso, viene invitato a precisare per quale concorso intende optare.
 
Art. 2
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare ai concorsi per l'assegnazione delle borse coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea;
2) laurea specialistica/magistrale ovvero laurea quadriennale o di durata superiore conseguita posteriormente al 31 luglio 2011 - con un punteggio non inferiore a 110/110 - presso un'universita' o un istituto superiore italiani;
3) ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la fruizione della borsa.
I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.
 
Art. 3
Importi delle borse di studio
Per l'anno accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento verra' erogato (al lordo dell'imposizione fiscale) l'importo di € 24.000 suddiviso in quattro rate.
Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti i singoli pagamenti, non faccia parte dell'area dell'euro, verra' erogato l'equivalente dell'importo dovuto nella valuta del Paese stesso, calcolato in base al tasso di cambio medio del mese precedente all'effettuazione del pagamento.
Il citato importo e' comprensivo delle spese di viaggio e di assicurazione contro le malattie.
Le tasse universitarie e quelle eventuali di soggiorno, opportunamente documentate, restano a carico della Banca d'Italia.
I vincitori delle borse di studio "Bonaldo Stringher" (lett. A), al termine del primo anno di corso sovvenzionato dalla Banca d'Italia, possono chiedere il rinnovo del finanziamento per il successivo anno di studi. La Banca d'Italia puo' accordare tale rinnovo valutando, a suo insindacabile giudizio, il profitto conseguito.
 
Art. 4
Commissioni esaminatrici
Le borse di studio vengono conferite ai candidati dichiarati vincitori dalle Commissioni nominate, una per ciascuno dei concorsi di cui alle lettera A, B, C, dalla Banca d'Italia e composte ognuna da sette membri scelti tra accademici dei Lincei e/o docenti universitari.
La Commissione valuta preliminarmente la coerenza tra il campo tematico della borsa di studio prescelta dai candidati e l'argomento della tesi di laurea e degli eventuali altri lavori presentati escludendo dalle valutazioni di merito i candidati per i quali non si ravvisi la citata coerenza. Gli interessati sono, pertanto, invitati a porre la massima attenzione nell'individuazione della borsa di studio per la quale intendono candidarsi (cfr. art. 1, comma 2).
Successivamente, la Commissione valuta nell'ordine:
il merito della tesi, l'attitudine all'attivita' di studio e ricerca che la stessa esprime e, quando del caso, i profili comparatistici ivi contenuti;
gli eventuali altri lavori, il curriculum degli studi e le eventuali attivita' professionali;
il programma degli studi e delle ricerche che il candidato si prefigge di compiere e le universita' presso le quali intende fruire della borsa di studio.
La Commissione tiene conto inoltre:
dell'eventuale risultato ottenuto nel Graduate Record Examination (GRE), nel Graduate Management Admission Test (GMAT) ovvero in test omologhi ove richiesti dalle Universita' prescelte dal candidato per l'ammissione ai relativi corsi di studio.
La Commissione, oltre ai vincitori, individua fino a un massimo di 8 candidati per il concorso per l'assegnazione delle borse "Stringher" (lett. A) e fino a un massimo di 6 candidati per ciascuno dei concorsi per l'assegnazione delle borse "Mortara" e "Menichella" (lett. B e C), ritenuti particolarmente meritevoli da convocare alla prova d'esame di cui all'art. 12.
 
Art. 5
Borse di avviamento alla ricerca
("Internship")
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di convocare i vincitori e i particolarmente meritevoli per l'anno accademico 2014/2015 a selezioni per il conferimento di borse di avviamento alla ricerca della durata di tre mesi prorogabili fino a sei e da fruire all'interno dell'Istituto.
Ove la Banca d'Italia si avvalga della facolta' di cui al comma precedente, i vincitori delle borse per il perfezionamento degli studi verranno convocati solo alle selezioni per l'assegnazione di borse di avviamento alla ricerca indette per periodi non coincidenti con quelli di fruizione delle prime.
La procedura e i criteri di selezione per il conferimento delle borse di avviamento alla ricerca saranno resi noti agli interessati successivamente.
 
Art. 6
Incompatibilita'
Le borse per il perfezionamento degli studi non sono cumulabili con altre forme di finanziamento assimilabili quali assegni di ricerca, borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio. I candidati vincitori delle borse, pertanto, saranno invitati a rinunciare agli altri finanziamenti per il periodo coperto dalle stesse, a pena di decadenza dal diritto di fruire delle medesime.
 
Art. 7
Domanda di partecipazione
La domanda deve essere presentata - completa della documentazione di cui al successivo art. 8 - entro il termine perentorio delle ore 18 del 10 ottobre 2013 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate.
La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda.
Si suggerisce di evitare la compilazione e l'inoltro della domanda nell'imminenza della scadenza del termine, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di registrazione propedeutico alla presentazione della stessa.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso.
 
Art. 8
Documentazione da allegare alla domanda
Nel presentare la propria domanda secondo le modalita' di cui al comma 1, dell'art. 7, il candidato deve allegare in formato pdf:
a) una dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente l'indicazione della data e del voto di laurea nonche' l'elenco di tutti gli esami sostenuti con l'indicazione della data di effettuazione e della votazione (in caso di laurea specialistica/magistrale devono essere indicati anche gli esami sostenuti per il conseguimento della laurea triennale);
b) la tesi di laurea;
c) la sintesi della tesi di laurea, possibilmente di non piu' di mille parole, che enuclei i contributi originali del candidato sull'argomento discusso nella tesi;
d) la documentazione attestante l'ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la fruizione della borsa. La conoscenza potra' anche essere documentata dichiarando di aver conseguito idonea attestazione ovvero di aver soggiornato all'estero per almeno un anno per motivi di studio e/o professionali (in tal caso andranno specificati: la durata del soggiorno, gli studi svolti e/o le esperienze professionali effettuate);
e) il "curriculum vitae" dal quale emerga esaurientemente il quadro degli studi e delle attivita' professionali svolte;
f) l'eventuale documentazione attestante il risultato ottenuto nel Graduate Record Examination (GRE), nel Graduate Management Admission Test (GMAT) ovvero in test omologhi richiesti dalle Universita' prescelte per il perfezionamento degli studi;
g) eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni, titoli professionali e culturali, attestati accademici nonche' ogni altra documentazione riguardante attivita' scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti ai campi tematici di cui alle lettera A, B e C del bando);
h) un documento di riconoscimento in corso di validita' ovvero recante la dichiarazione che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Andranno inoltre indicati, negli appositi riquadri dell'applicazione, il programma degli studi e delle ricerche che il candidato si prefigge di compiere con la frequenza del corso di perfezionamento nonche' le universita' prescelte. La descrizione dettagliata dovra' illustrare compiutamente le finalita' che il candidato si ripromette di conseguire.
La Banca d'Italia puo' verificare in ogni momento l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando nonche' la conformita' all'originale di tutti i documenti allegati alla domanda.
 
Art. 9
Cause di esclusione
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi l'esclusione dai concorsi - le domande:
a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu' dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi dall'art. 2;
b) per le quali sia stata accertata la non conformita' all'originale della documentazione allegata alla domanda;
c) prive del documento di riconoscimento;
d) prive di uno degli allegati di cui alle lettere a), b), c) e d) e del programma degli studi e delle ricerche nonche' dell'indicazione, nel modulo di domanda, delle universita' prescelte di cui al precedente art. 8.
La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione.
 
Art. 10
Documentazione da presentare dopo l'assegnazione
delle borse di studio
La Banca d'Italia comunichera' agli assegnatari delle borse di studio la documentazione da presentare, indicandone modalita' e termini di invio.
Nell'ambito della documentazione che dovra' essere fornita sono comprese le dichiarazioni, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445:
relative all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza nonche' di carichi pendenti;
di conformita' all'originale ovvero di veridicita' della documentazione di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), b), d), f) e g) allegata alla domanda.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di procedere alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando, cosi' come dichiarati e documentati dagli interessati. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all'Autorita' giudiziaria.
L'accertamento del mancato possesso di uno o piu' dei requisiti di partecipazione e/o le eventuali difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato comportano la revoca dell'assegnazione della borsa di studio e precludono anche la possibilita' di essere chiamati a sostenere la prova d'esame di cui al successivo art. 12.
 
Art. 11
Fruizione della borsa di studio
Gli assegnatari sono tenuti a seguire, nell'anno accademico 2014/2015, il corso di studi esclusivamente in una delle universita' indicate nella domanda di partecipazione al concorso. Eventuali cambiamenti di universita' sono eccezionalmente autorizzati dalla Banca d'Italia in presenza di validi e documentati motivi. Non costituisce valido motivo il rigetto della domanda d'iscrizione da parte delle universita' indicate nella domanda di partecipazione per carenza di uno o piu' dei requisiti di ammissione.
Gli assegnatari devono tempestivamente comunicare l'universita' prescelta, la data di inizio e la durata del corso di perfezionamento nonche' il nome del tutor loro assegnato dall'universita'.
La Banca d'Italia assegna a ciascun borsista un ulteriore tutor, scelto tra i propri dipendenti.
Il borsista e' tenuto a riferire sull'andamento degli studi e a inviare non meno di due relazioni - una a meta' del corso e una al suo termine - per illustrare gli studi svolti, gli esami sostenuti e le tematiche approfondite durante il periodo di fruizione della borsa.
I tutor - a meta' e alla fine del corso - redigono una relazione con la quale illustrano gli studi svolti, gli esami sostenuti, le valutazioni riportate e gli eventuali lavori avviati dal borsista.
L'importo delle borse viene corrisposto in quattro rate: la prima alla conferma da parte dell'interessato dell'avvenuta iscrizione presso l'universita' prescelta; la seconda alla comunicazione da parte dell'universita' circa l'inizio della frequenza del corso; le ultime due rate - a meta' del corso e al suo termine - successivamente alla ricezione delle relazioni dei tutor e del borsista.
La Banca d'Italia chiedera' la restituzione della prima rata nel caso in cui l'assegnatario della borsa non inizi la frequenza del corso di studi.
La Banca d'Italia si riserva di non corrispondere le rate non ancora maturate:
a) nel caso di interruzione, sia pure temporanea, della frequenza del corso di studi;
b) nel caso di omesso invio alla Banca d'Italia della prescritta documentazione relativa all'andamento degli studi;
c) qualora da tale documentazione risulti che l'assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso.
La revoca della borsa di studio preclude la convocazione alla prova d'esame di cui al successivo art. 12.
 
Art. 12
Prova d'esame per l'assunzione in esperimento
nel grado di Coadiutore
La Banca d'Italia si riserva di convocare, al termine dell'anno accademico 2014/2015, gli assegnatari delle borse di studio e i particolarmente meritevoli dei concorsi di cui alle lettera A, B e C a sostenere una specifica prova d'esame per l'assunzione in esperimento nel grado di Coadiutore. In tale occasione la Banca d'Italia si riserva altresi' di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del bando.
La Banca d'Italia nomina una Commissione con l'incarico di sovrintendere alla prova d'esame.
La prova d'esame consiste in una prova scritta e in una orale alla quale partecipano i candidati che hanno superato la prova scritta.
Le modalita' di svolgimento della prova, il programma d'esame e le ulteriori modalita' di assunzione saranno comunicati in tempo utile a tutti i candidati.
La nomina alle dipendenze della Banca d'Italia resta comunque subordinata al possesso da parte degli interessati dei prescritti requisiti regolamentari.
 
Art. 13
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia, Servizio Personale Gestione Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni, per le finalita' di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Per gli assegnatari delle borse il trattamento di tali dati prosegue per le finalita' di gestione delle stesse; per i vincitori della prova d'esame, esso prosegue anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, la Banca d'Italia procede all'esclusione dal concorso.
I dati di cui all'art. 10, comma 2, del presente bando sono trattati allo scopo di accertare, per i vincitori della prova d'esame, il possesso del requisito di assunzione della compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base a quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano nonche' alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Capo del Servizio Personale Gestione Risorse. Oltre al responsabile del trattamento, i dipendenti della Banca d'Italia addetti alla Divisione Concorsi e Assunzioni del Servizio Personale Gestione Risorse - in qualita' di incaricati del trattamento - potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati.
 
Art. 14
Responsabile del procedimento
L'Unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il Servizio Personale Gestione Risorse. Il responsabile del procedimento e' il Capo di tale Servizio.
Roma, 2 agosto 2013

Il Direttore generale: Rossi
 
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