Gazzetta n. 60 del 30 luglio 2013 (vai al sommario)
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO
AVVISO
Avvio delle procedure per l'arruolamento di 818 allievi carabinieri effettivi mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso relativo all'anno 2012.


IL COMANDANTE GENERALE

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013)» e, in particolare, l'art. 1, commi 89 e seguenti;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015»;
Visto il bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1886 allievi carabinieri effettivi, riservato ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo e, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, nr. 11, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 15 del 24 febbraio 2012;
Visti i decreti dirigenziali nr. 16/9-3 e nr. 16/9-16, rispettivamente datati 27 settembre 2012 e 21 novembre 2012, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con cui e' stata approvata la graduatoria di merito del concorso di cui al precedente paragrafo e definitivamente fissati i posti a concorso in 399, di cui 240 ad immissione diretta nell'Arma dei Carabinieri e 159 da immettere al termine della ferma quadriennale nelle Forze Armate;
Rilevato che l'ultimo dei concorrenti effettivamente incorporato risulta essere Onorato Gaetano, posizionato al n. 241 della graduatoria finale di merito e avviato alla frequenza del 130° corso di formazione per allievi carabinieri effettivi a seguito di rinuncia di altro concorrente, in applicazione dell'art. 14, comma 4 del bando di concorso;
Considerato che, il 28 settembre 2013, scadra' la ferma quadriennale di 363 vincitori del concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 2 dell'8 gennaio 2008, immessi a suo tempo nelle Forze Armate ai sensi dell'art. 15, comma 2 del relativo bando, da avviare alla frequenza del 131° corso formativo per allievi carabinieri;
Tenuto conto del fatto che i ricorrenti Mazzei Alessandro, nato il 9 maggio 1987, e Salvi Angelo, nato il 7 maggio 1985, esclusi da precedenti concorsi per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi, devono essere ammessi alla frequenza del 131° corso formativo, in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali emessi all'esito dei rispettivi ricorsi amministrativi;
Considerato che sono pendenti i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica presentati da Argiolas Thomas, nato il 7 marzo 1988, Lombardo Cristian, nato il 5 gennaio 1985, e Maranella Marco, nato il 2 giugno 1982, esclusi da precedenti concorsi per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi; che per i citati ricorsi e' stato emesso parere del Consiglio di Stato favorevole ai ricorrenti; che gli stessi saranno ammessi a proseguire l'iter concorsuale e, qualora idonei, dovranno essere avviati alla frequenza del primo corso utile, in quanto i rispettivi punteggi li collocherebbero nella posizione di vincitori di concorso;
Valutate le attuali disponibilita' finanziarie, che consentono il reclutamento, per l'anno 2013, di 1186 allievi carabinieri effettivi;
Ravvisata l'esigenza di disporre, con immediatezza, di 1186 allievi carabinieri, senza dover attendere i tempi tecnici richiesti per portare a termine una nuova procedura di reclutamento mediante il bando di un concorso pubblico;
Visto l'art. 708 del decreto legislativo 15 marzo 2010, nr. 66, concernente la possibilita' di prorogare i termini di validita' della graduatoria dei concorsi per il reclutamento di allievi carabinieri, in caso di successive e analoghe procedure di reclutamento avviate entro diciotto mesi dall'approvazione delle stesse;
Tenuto conto dei principi di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa e della necessita' di contenere i costi gravanti sull'Amministrazione per la gestione delle procedure di reclutamento;

Decreta:

Art. 1

Avvio della procedura di reclutamento

1. In applicazione dell'art. 708, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, nr. 66, sono avviate le procedure per il reclutamento, nell'anno 2013, di 818 allievi carabinieri effettivi, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - nr. 15 del 24 febbraio 2012, il cui termine di validita' e' prorogato dal 27 settembre 2012 al 27 marzo 2014, per le motivazioni esposte in premessa.
2. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resta impregiudicata, per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la facolta' di revocare o annullare il presente decreto, di sospenderne o rinviarne l'attuazione, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei convocati alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2013. In tal caso, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai concorrenti circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni di cui alla presente procedura di reclutamento.
 
Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. I concorrenti che, nella graduatoria finale di merito del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 sono classificati:
a) dalla posizione 242ª (Maimone Domenico) alla posizione 1060ª (De Martino Emilio), saranno convocati presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento e sottoposti ad accertamenti per la verifica del mantenimento dell'idoneita' psico-fisica, da accertare con le modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione Generale della Sanita' Militare datate 5 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, e con quelle definite in apposite norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, che sara' reso disponibile mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati;
b) dalla posizione 1061ª (Castellano Andrea) alla posizione 1219ª (Lombardo Matteo), saranno immessi nell'Arma dei Carabinieri dopo aver ultimato la ferma nelle Forze Armate in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4);
c) dalla posizione 1220ª (Izzo Saverio) alla posizione 1934ª (Simula Rossano), costituiranno riserva per procedere all'eventuale ulteriore scorrimento della graduatoria.
2. Nelle more della verifica del mantenimento dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano «con riserva» alla procedura di reclutamento. Il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri puo' disporre, in ogni momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato, l'esclusione del concorrente dalla procedura di reclutamento o dalla frequenza del corso, per difetto dei requisiti prescritti all'art. 2, commi 1 e 2 del citato bando di concorso, che devono essere mantenuti fino all'immissione nella ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri, fatta eccezione per l'eta'.
3. Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri per coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo armato dello Stato.
 
Art. 3

Accertamenti per la verifica
del mantenimento dell'idoneita' psico-fisica

1. Gli accertamenti per la verifica del mantenimento dell'idoneita' psico-fisica avranno luogo indicativamente a partire dal 6 settembre 2013. Il calendario e le modalita' di convocazione dei concorrenti saranno resi noti verosimilmente a partire dal 30 luglio 2013, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, mediante avviso pubblicato nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dalla procedura di reclutamento, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, a mezzo e-mail all'indirizzo cgcnsrconccar@carabinieri.it, un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1). E' facolta' dell'Amministrazione sostituire i concorrenti rinunciatari e/o esclusi con altri concorrenti idonei, nell'ordine della graduatoria.
3. I concorrenti convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, all'atto della presentazione dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. Se militari in servizio, dovranno portare al seguito - in busta chiusa - copia aggiornata della documentazione matricolare e sanitaria.
4. Gli accertamenti per la verifica del mantenimento dell'idoneita' psico-fisica saranno svolti da una commissione da nominare con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, cosi' composta:
un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto di medici specialisti, anche esterni.
5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporra' i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita medica generale e anamnestica;
b) analisi delle urine, per la ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita' si disporra' sul medesimo campione test di conferma;
c) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
d) per i concorrenti di sesso femminile, test di gravidanza, mediante analisi delle urine.
La commissione potra', inoltre, disporre l'esecuzione di ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso e, in caso di rifiuto, sara' escluso dalla procedura di reclutamento.
6. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo»;
«inidoneo», con l'indicazione del motivo.
Il giudizio di inidoneita' e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
7. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni ed infermita' che siano causa di non idoneita' al servizio militare o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello minimo previsto, secondo la normativa vigente;
b) positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope o agli accertamenti sul controllo per l'abuso sistematico di alcool, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
c) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate dalle lettere precedenti, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere.
Costituiscono altresi' motivo di inidoneita' le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per loro sede, dimensioni o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o della persona o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
8. In caso di positivita' del test di gravidanza, la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le concorrenti che si trovassero in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per essere sottoposte agli accertamenti di cui al presente articolo, in una data compatibile con la definizione della procedura di reclutamento. Se, in occasione della seconda convocazione, il temporaneo impedimento perdura, la candidata sara' esclusa per impossibilita' di procedere agli accertamenti per la verifica del mantenimento dell'idoneita' psico-fisica, e rinviata d'ufficio alla prima procedura di reclutamento utile.
9. I candidati che, all'atto degli accertamenti, verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con il termine delle convocazioni per gli accertamenti sanitari, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla procedura di reclutamento. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
10. I concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dalla procedura di reclutamento. E' facolta' dell'Amministrazione sostituirli con altri concorrenti idonei, nell'ordine della graduatoria di merito.
 
Art. 4

Ammissione al reclutamento

1. I concorrenti giudicati idonei all'esito degli accertamenti e delle verifiche di cui ai precedenti articoli 2 e 3 dovranno presentarsi presso i Reparti d'istruzione, fino alla concorrenza dei posti disponibili, nella data e con le modalita' che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, verosimilmente a partire dal 19 settembre 2012, con avviso pubblicato nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, numero 0680982935.
2. I concorrenti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b) saranno ammessi a svolgere la ferma prefissata quadriennale nelle Forze Armate (VFP4), secondo quanto stabilito dall'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a cura del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare. Sara' parimenti immesso nelle Forze Armate, secondo l'ordine della medesima graduatoria, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari o nei cui confronti sia stato riscontrato, all'atto della visita medica d'incorporamento, il temporaneo impedimento al servizio militare incondizionato. Ogni ulteriore informazione potra' essere successivamente richiesta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare - viale dell'Esercito n. 186 - Centro Direzionale Personale Militare «Maresciallo d'Italia Giovanni Messe» - 00143 Roma - tel. 06/517051012 - fax 06/517052779 - e-mail urp@persomil.difesa.it, nei giorni e negli orari sotto indicati:
dal lunedi' al giovedi' dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.45 alle 16.00;
venerdi' dalle 09.00 alle 12.00, oppure consultando il sito www.persomil.difesa.it.
 
Art. 5

Presentazione al corso

1. Il corso si svolgera' presso una Scuola Allievi Carabinieri, secondo i programmi e le modalita' stabilite dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, e sara' disciplinato dalle disposizioni contenute nel Regolamento interno per le predette Scuole.
2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i concorrenti prima della data d'inizio del corso, al fine di espletare le operazioni d'incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per verificare il mantenimento della prescritta idoneita' psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica al servizio nell'Arma dei Carabinieri. I provvedimenti di inidoneita' o temporanea inidoneita', che non si risolvano entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dalla procedura di reclutamento. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. E' facolta' dell'Amministrazione sostituire, con le modalita' di cui al precedente art. 3, commi 2 e 10, i concorrenti giudicati inidonei.
3. All'atto della presentazione alla Scuola Allievi Carabinieri per l'incorporamento, i concorrenti dovranno consegnare:
a) un certificato plurimo delle vaccinazioni effettuate;
b) un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh;
c) se di sesso femminile, un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, entro i quattro giorni calendariali precedenti la data di presentazione. In caso di positivita' del test di gravidanza la visita medica di controllo sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile.
4. I concorrenti che non si presenteranno alla Scuola Allievi Carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari. E' facolta' dell'Amministrazione sostituirli con altrettanti concorrenti, nell'ordine della graduatoria, risultati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 3. La Scuola di assegnazione potra', comunque, autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data d'inizio del corso. Potra' altresi' essere ammesso al corso, secondo l'ordine della medesima graduatoria, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari e/o esclusi, per qualsiasi motivo, all'atto dell'incorporamento o durante i primi venti giorni di effettivo corso.
5. I frequentatori del corso saranno ammessi alla ferma quadriennale nell'Arma dei Carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze Armate. Gli stessi saranno assunti in forza dalla Scuola Allievi Carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento. Gli arruolati volontari quali Allievi Carabinieri, dopo sei mesi dalla data di arruolamento conseguono la nomina a Carabiniere Allievo, previo superamento di esami, e sono immessi in ruolo al grado di Carabiniere al termine del corso, secondo l'ordine della graduatoria finale.
 
Art. 6

Spese di viaggio, licenza e varie

1. Le spese per i viaggi da e per la sede degli accertamenti e per la presentazione presso i reparti d'istruzione di assegnazione sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento degli accertamenti, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove gli stessi si svolgeranno e per il rientro nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga gli accertamenti per cause dipendenti dalla sua volonta' o venga espulso dagli stessi, la licenza straordinaria sara' computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel periodo di effettuazione degli accertamenti dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e dovranno indossare la tenuta ginnica. Gli stessi fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione militare solo qualora gli accertamenti si protraggano in orario pomeridiano.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Roma, 23 luglio 2013

Il Gen. C.A.: Gallitelli
 
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