Gazzetta n. 55 del 12 luglio 2013 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA - CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
CONCORSO (scad. 12 agosto 2013)
Approvazione del bando concernente l'aggiornamento dell'elenco degli arbitri, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della delibera Consob n. 18275 del 18 luglio 2012. (Delibera n. 17/2013).



IL PRESIDENTE
della Camera di Conciliazione e Arbitrato

Visto l'art. 27 della legge 28 dicembre 2005 n. 262, recante «disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante «istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;
Visto in particolare l'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ai sensi del quale e' istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, chene definisce con proprio regolamento l'organizzazione;
Visto il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato dalla Consob con propria delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008;
Visto il nuovo regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato dalla Consob con propria delibera n. 18275 del 18 luglio 2012;
Visto l'art. 3, comma 1, della delibera Consob n. 18275 del 18 luglio 2012 ai sensi del quale «In sede di prima applicazione del regolamento adottato con la presente delibera, i conciliatori e gli arbitri iscritti negli elenchi previsti dal regolamento approvato con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008 sono iscritti negli elenchi previsti dall'art. 6 del nuovo testo regolamentare ove in possesso dei requisiti prescritti dallo stesso art. 6 e dai successivi articoli 7 e 8»;
Vista la delibera n. 10 del 12 ottobre 2012 della Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob, con cui la Camera ha formato l'elenco degli arbitri previsto dall'art. 6 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 18275 e 18 luglio 2012;
Considerato altresi' che, l'art. 3, comma 4, della citata delibera Consob n. 18275 del 18 luglio 2012 prevede che «l'aggiornamento degli elenchi formati ai sensi del comma 1 avverra' con la pubblicazione di apposito bando da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento»;
Vista la delibera Consob n. 18566 del 5 giugno 2013 concernente le determinazione per l'anno 2013 dei soggetti, della misura e delle modalita' di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del Regolamento di attuazione del D.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179;
Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 3, comma 4, della delibera Consob n. 18275 del 18 luglio 2012;

Delibera:
Art. 1
1. E' approvato l'allegato bando recante le modalita' relative all'aggiornamento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della delibera Consob n. 18275 del 18 luglio 2012, dell'elenco degli arbitri previsto dall'art. 6 del regolamento adottato dalla Consob con la citata delibera n. 18275/2012;
2. La presente delibera e l'annesso bando sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito della Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob (www.camera-consob.it).
Roma, 7 giugno 2013

Il presidente: Mazzarella
 
Allegato

Bando concernente l'aggiornamento dell'elenco degli arbitri, ai sensi
dell'art 3, comma 4, della delibera Consob n. 18275 del 18 luglio
2012

Art. 1.
Aggiornamento elenco arbitri

Sono aperte le iscrizioni per l'aggiornamento dell'elenco degli arbitri, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della delibera n. 18275 del 18 luglio 2012, concernente l'adozione del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure.

Art. 2.
Requisiti di iscrizione

1. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del citato regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, possono essere iscritti a domanda nell'elenco degli arbitri i soggetti appartenenti alle seguenti categorie: professori universitari di ruolo, ordinari o associati, anche in quiescenza, in discipline economiche o giuridiche; magistrati ordinari, amministrativi o contabili, anche in quiescenza, con almeno dodici anni di anzianita' di servizio anche non consecutivi; avvocati dello Stato, anche in quiescenza, con almeno dodici anni di anzianita' di servizio anche non consecutivi; avvocati iscritti, o che siano stati iscritti, agli albi ordinari e speciali ovvero abilitati o gia' abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori; commercialisti iscritti, o che siano stati iscritti, nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno dodici anni; notai iscritti, o che siano stati iscritti, al ruolo notarile per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno dodici anni; dirigenti di amministrazioni dello Stato, di organi Costituzionali, o di Autorita' indipendenti anche in quiescenza, con almeno dodici anni di anzianita' complessiva di servizio presso tali enti, laureati in discipline economiche o giuridiche.
2. Tali soggetti devono, altresi', possedere, ai sensi dell'art. 8 del suddetto regolamento della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, i seguenti requisiti di onorabilita':
a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;
b. non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, pari o superiore a sei mesi;
c. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
d. non esser stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
e. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Art. 3.
Domanda di iscrizione

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del regolamento della camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob l'istanza di iscrizione deve essere formulata per via telematica, secondo le modalita' di seguito riportate nelle Istruzioni operative allegate al presente bando (All.1). A tal fine, il sistema produrra' un modulo, da stampare, contenente il riepilogo dei dati inseriti e le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La Camera di conciliazione ed arbitrato non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento della camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e della successiva delibera Consob n. 18566 del 5 giugno 2013 («Determinazione per l'anno 2013 dei soggetti, della misura e delle modalita' di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del Regolamento di attuazione del d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179»), l'ammissibilita' dell'istanza di iscrizione nell'elenco dei conciliatori e' subordinata al pagamento di € 26,00.
4. Alla domanda/modulo, inviata in formato cartaceo deve essere allegata:
la documentazione in originale o in copia conforme all'originale attestante quanto riportato nel curriculum ovvero dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta', ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
per i dipendenti pubblici in attivita', copia del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di conciliazione per la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;
copia di un documento di identita' in corso di validita';
copia della certificazione attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui alla delibera Consob n. 18566 del 5 giugno 2013.
5. L'elenco sara' formato tenendo conto delle domande pervenute entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 4.
Esame delle domande

1. Le domande saranno esaminate dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob che procede al loro esame nei modi e nei tempi fissati con propria determinazione anche in relazione al numero di domande pervenute e agli eventuali accertamenti da compiere.
2. Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il Dott. Enea Franza, titolare dell'Ufficio di Segreteria della camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob; tale Ufficio e' ubicato presso la sede di Roma della Consob e tiene gli atti del procedimento anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eventuali sostituzioni del responsabile del procedimento saranno rese note attraverso il sito internet della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob.
3. L'elenco degli arbitri aggiornato sara' approvato dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato con successiva delibera.

Art. 5.
Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si informa che i dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e sono trattati, anche in forma automatizzata, esclusivamente ai fini della formazione dell'elenco dei conciliatori e, successivamente all'eventuale iscrizione del candidato nell'elenco, ai fini dell'amministrazione da parte della Camera delle procedure di conciliazione ai sensi di quanto previsto dal regolamento. I dati personali acquisiti possono venire a conoscenza, oltre che dei membri della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, anche dei dipendenti della Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa che forniscono il supporto amministrativo alla stessa Camera.
2. I dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche ovvero ai soggetti terzi nei confronti dei quali la comunicazione risulti necessaria per i fini illustrati al comma 1.
3. I dati giudiziari idonei a rivelare l'esistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta e l'applicazione di misure di sicurezza sono trattati, per le finalita' previste dall'art. 68 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di onorabilita' richiesti dal regolamento Consob 29 dicembre 2008, n. 16763, per l'iscrizione nell'elenco dei conciliatori.
4. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della verifica del possesso, da parte del candidato, dei requisiti richiesti per l'iscrizione; in caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob non valutera' la relativa domanda.
5. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
6. Titolare del trattamento dei dati e' la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, Via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.
 
Allegato

Istruzioni operative per la presentazione delle domande di iscrizione
negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri della camera di
conciliazione ed arbitrato presso la Consob

Per presentare l'istanza occorre connettersi al sito della Camera www.camera-consob.it e registrarsi nell'area riservata posta in alto a destra della schermata attraverso il link «registrati al sito» e successivamente «registrazione di una persona fisica per effettuare la domanda di iscrizione nell'elenco degli arbitri e/o conciliatori».
Per registrarsi occorre compilare i campi, inserire i dati richiesti, salvarli e procedere all'invio degli stessi secondo la procedura guidata. In tempo reale, il sistema generera' la passwordpersonale necessaria per l'accesso all'area riservata e la inviera' all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dal soggetto istante.
Ricevuta l'e-mail, per presentare l'istanza di iscrizione negli elenchi si dovranno compiere le seguenti operazioni indicate in ordine temporale: 1. tornare nella homepage del sito, nell'area riservata, ed inserire nel campo «username» il proprio codice fiscale e, nel campo «password», quella contenuta nell'e-mail ricevuta.
In questo modo avviene l'accesso.
Importante: al primo accesso, per ragioni di sicurezza, il sistema chiedera' di modificare la password. Una volta salvata la nuova password, solo attraverso quella sara' possibile accedere al sistema. Occorre quindi conservarla in modo da poterla sempre utilizzare. (1)
All'ingresso nel sistema, il soggetto istante ha due opzioni:
«Iscrizione arbitro»;
«Iscrizione conciliatore».
A questo punto bastera' «cliccare» su una delle due opzioni per avviare la relativa procedura guidata.
Si tratta, fra l'altro, di inserire i dati personali, indicare i requisiti professionali, le esperienze lavorativee ogni altra informazione ritenuta utile utilizzando, a tal riguardo, l'apposito campo «D) Altre informazioni ritenute utili in relazione all'attivita' svolta dalla Camera» posto nella sezione «Dati conclusivi».
Particolare attenzione dovra' essere posta nell'indicazione di tali dati in quanto saranno presi in considerazione anche ai fini dell'eventuale attribuzione degli incarichi.
Nell'istanza bisognera' altresi' indicare, con appositi «flag», l'invio di alcuni allegati.
Al termine della compilazione secondo la procedura guidata, una volta che si e' certi di aver inserito in modo corretto i dati (si ricorda che il sistema evidenziera' errori palesi o dimenticanze), premere il pulsante «invia».
A questo punto, il sistema visualizza una pagina con un messaggio relativo all'esito dell'invio (ad esempio: invio avvenuto in modo corretto) ed un'icona che consente di visualizzare, cliccandoci sopra, il modulo di istanza di stamparlo e di salvarlo.
2. terminata la procedura di compilazione e di invio dell'istanza on line, occorrera' stampare il modulo di istanza generato dal sistema ed inviarlo, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in formato cartaceo, sottoscritto e datato, con i relativi allegati a:
Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la CONSOB: via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma.
Al modulo cartaceo andranno pertanto allegati i seguenti documenti:
1. copia fotostatica fronte/retro di un documento di identita' in corso di validita' - allegato obbligatorio;
2. attestazione del pagamento del contributo delle spese di iscrizione dovuto ai sensi dell'art. 6, commi 2, del regolamento di attuazione del d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, stabilito con delibera Consob n. 18566 del 5 giugno 2013;
3. certificazioni in originale o in copia conforme all'originale attestanti il possesso dei requisiti per l'iscrizione (ove l'istante ritenga di produrre certificazione in originale o copia conforme);
4. per i dipendenti pubblici in attivita', l'autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza a svolgere l'attivita' di conciliazione o di arbitratoper la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob;
Da ricordare: Il modulo presentato solamente in via telematica non integra la valida presentazione dell'istanza. L'istanza presentata su modulo cartaceo, a pena di invalidita', non puo' contenere cancellazioni e/o modifiche rispetto a quanto gia' inviato telematicamente.
Si ricorda che e' attivo un apposito servizio di assistenza per:
problemi o informazioni di natura amministrativa o procedurale, contattare il numero di telefono: 06 - 84 77 909 (attivo nell'orario: 14,30-16,30, dal lunedi' al venerdi');
problemi o informazioni di natura tecnica inviare una e-mail attraverso il form posto nel sito www.camera-consob.it, sezione «contatti».
Si ricorda che gli interlocutori della Camera potranno consultare altresi' le domande piu' frequenti (FAQ) pubblicate sul sito www.camera-consob.it, sezione «notizie».

(1) Qualora l'utente dimentichi la password, e' tuttavia possibile
chiedere al sistea di crearne una nuova, cliccando sul link
«password dimenticata» nel box «Area Riservata». In tal caso il
sistema inviera' una nuova password all'indirizzo e-mail indicato
dall'istante. Importante: le credenziali inviate (username e
password) possono essere utilizzate per l'accesso all'area
riservata (le password generate automaticamente sono di 8
caratteri e contengono un carattere speciale). Al primo accesso
la password deve essere cambiata. Si consiglia di digitare
esattamente la password comunicata, rispettando tutti i
caratteri: maiuscole, minuscole e soprattutto i caratteri
speciali. Per ovviare a possibili errori di digitazione della
password e' consigliabile utilizzare la funzione di «copia e
incolla» di user e password.
 
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