Gazzetta n. 25 del 29 marzo 2013 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
NOMINA
Nomina di un sostituto componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso la facolta' di farmacia e scienze della nutrizione e della salute.


IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso che il T.A.R. per la Calabria - Catanzaro, con la suddetta sentenza n. 656/2012, dichiarava la nullita' degli atti impugnati con il ricorso per ottemperanza e ordinava all'Universita' della Calabria di dare esecuzione alla sentenza n. 1553/2011, emessa dal T.A.R. Catanzaro, sez. II, entro il termine di sessanta giorni «nominando una nuova commissione alla quale affidare il compito di rinnovare la procedura valutativa dalla fase della determinazione dei criteri di massima»;
Considerato che il medesimo T.A.R. Calabria, mediante la citata sentenza n. 656/2012 nominava, nell'ipotesi di ulteriore inadempienza, commissario «ad acta» il Prefetto di Cosenza o un suo delegato, per procedere in sostituzione della Universita' inadempiente, assegnando l'ulteriore termine di giorni novanta decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione obbligata;
Visto il decreto n. 33228/13.4/Gab. del 4 settembre 2012, con cui il Prefetto di Cosenza ha disposto la delega della funzione commissariale ai fini dell'adempimento di cui alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria n. 656/2012, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente;
Attesa la permanenza della inadempienza dell'Universita' degli Studi della Calabria Cosenza;
Visto l'atto del proprio insediamento in data 21 settembre 2012;
Esaminati gli atti prodotti dall'Universita' della Calabria;
Ravvisata la necessita' di provvedere alla esecuzione della suddetta sentenza di ottemperanza del T.A.R. attraverso la nomina di una nuova Commissione giudicatrice avente il compito di rinnovare la procedura valutativa dalla fase della determinazione dei criteri di massima;
Vista la sentenza n. 5407/2012 del Consiglio di Stato, che confermando, in sede di appello, la sentenza di ottemperanza n. 656/2012 del T.A.R. Calabria - Catanzaro, ha chiarito che il giudicato formatosi, a seguito della definizione della controversia sorta, comporta «la nomina di nuova Commissione, in grado di rielaborare i criteri valutativi»;
Ritenuto di dover provvedere in sostituzione dell'Universita' della Calabria per le ragioni sopra esposte, ed in particolare in sostituzione del Rettore per la nomina della nuova Commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 1767 del 17 giugno 2008, con cui e' stata indetta la valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare BIO/14-Farmacologia, presso la Facolta' di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute;
Visto il decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice n. 3620 del 21 dicembre 2009;
Visto il decreto rettorale di modifica della nomina della suddetta Commissione n. 388 del 15 febbraio 2010;
Vista la delibera adottata con verbale n. 143 del 18 ottobre 2012, mediante la quale il Consiglio di Facolta' ha scelto il componente designato;
Vista la nota prot. n. 8318 del 5 dicembre 2012, anticipata tramite e-mail in data 29 novembre 2012, con cui il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha comunicato i risultati delle operazioni di sorteggio, svoltesi in data 29 novembre 2012, per la composizione della Commissione giudicatrice della suddetta valutazione comparativa;
Visto il proprio decreto di nomina della nuova Commissione giudicatrice n. 1 del 10 dicembre 2012 (A.C. n. 120033957), per la suddetta procedura di valutazione comparativa;
Visto il proprio decreto n. 2 del 12 febbraio 2013 (A.C. n. 130004582), con cui e' stata disposta la temporanea sospensione parziale del suindicato decreto di nomina della nuova Commissione giudicatrice n. 1 del 10 dicembre 2012 (A.C. n. 120033957);
Vista la nota prot. n. 0004548 del 1° marzo 2013, anticipata tramite e-mail in data 1° marzo 2013, con cui il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha comunicato i risultati delle operazioni di sorteggio, svoltesi in data 27 febbraio 2013, per la sostituzione della prof.ssa Maggi Adriana Caterina nella composizione della Commissione giudicatrice della suddetta valutazione comparativa, indicando come estratto il prof. Berrino Liberato della Seconda Universita' degli studi di Napoli;
Visto il decreto n. 3 dell'11 marzo 2013 prot. n. A.C. 130007782, con cui e' stata disposta la revoca della nomina della prof.ssa Maggi Adriana Caterina, membro sorteggiato;
Ravvisata la necessita' di procedere, con urgenza, alla nomina del nuovo componente della Commissione giudicatrice onde consentire alla stessa di proseguire i propri lavori e concludere la procedura di valutazione comparativa de qua;
Ritenuto di individuare il nuovo componente della Commissione giudicatrice nella persona del prof. Berrino Liberato della Seconda Universita' degli studi di Napoli, membro sorteggiato dal MIUR;
Vista la Legge n. 210/1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Vista la legge n. 1/2009 di conversione e modifica del decreto-legge n. 180/2008;
Visto il decreto ministeriale n. 139/2009;

Decreta:

Art. 1

Nell'ambito della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore Universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare BIO/14-Farmacologia, presso la Facolta' di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute - Universita' della Calabria, e' nominato quale componente della Commissione giudicatrice, in sostituzione della prof.ssa Maggi Adriana Caterina, il prof. Berrino Liberato - ordinario presso la Seconda Universita' degli studi di Napoli, Dipartimento di Medicina Sperimentale - membro sorteggiato.
 
Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzeta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3

Eventuali istanze di ricusazione di un componente della Commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte al Commissario ad acta nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione giudicatrice non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
 
Art. 4

La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della Commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, ai sensi dell'art. 3, comma 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, devono essere adeguatamente motivate e documentate ed hanno effetto solo dopo il Decreto di accettazione da parte del Commissario ad acta.
 
Art. 5

L'Area Risorse Umane della Universita' della Calabria e' incaricata di trasmettere copia del presente decreto al Rettore, di curarne la totale esecuzione, e di comunicare al Commissario ad acta i vari atti esecutivi effettuati e l'avvenuto insediamento della suddetta Commissione giudicatrice nominata.
 
Art. 6

In esecuzione della suddetta sentenza di ottemperanza n. 656/2012 del T.A.R. Calabria - Catanzaro, cosi' come confermata, in sede di appello, con successiva sentenza n. 5407/2012 del Consiglio di Stato, la nuova Commissione giudicatrice nominata ha il compito di rinnovare la procedura valutativa a partire dalla fase della determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati. Al riguardo, la Commissione procedera' in conformita' alla sentenza n. 1553/2011 del medesimo T.A.R. Calabria, che in merito alla individuazione dei criteri di valutazione, precisa che il potere di predeterminazione dei criteri di massima e delle procedure di valutazione, attribuito alla commissione dall'art. 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, «deve interpretarsi come potere di specificazione di criteri e titoli prestabiliti dalle norme e non come possibilita' di introdurre criteri e titoli nuovi».
Rende, 11 marzo 2013

Il commissario ad acta
Viceprefetto aggiunto
Grassia
 
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