Gazzetta n. 24 del 26 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CONCORSO (scad. 26 aprile 2013)
Concorso pubblico, per titoli, per la nomina di dodici allievi agenti del Corpo Forestale dello Stato in qualita' di atleti del gruppo sportivo forestale.



IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'art. 16 concernente, tra l'altro, l'inserimento del Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l'art. 26 sulle qualita' morali e di condotta prescritte per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391;
Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale dello stesso Corpo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, che stabilisce i minimi limiti di statura per l'ammissione ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, ed in particolare i commi 6 e 7 dell'art. 3, concernenti il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi e il titolo preferenziale relativo all'eta';
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno 1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello Stato;
Visto l'art. 15 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242 recante il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 agosto 2004;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264, recante il regolamento concernente l'individuazione dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 marzo 2005, istitutivo del Gruppo sportivo forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2005, n. 259, concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli di atleti del Gruppo sportivo forestale;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 concernente il codice dell'ordinamento militare, ed in particolare l'art. 636 in materia di obiettori di coscienza, nonche' quindi la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente l'istituzione del servizio civile nazionale;
Visto la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare l'art. 28 relativo al personale dei gruppi sportivi delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 25 ottobre 2011, relativo alla individuazione delle sedi delle sezioni sportive, alla regolamentazione del loro funzionamento e alla riorganizzazione delle discipline sportive;
Considerate le attuali vacanze nel contingente del Gruppo sportivo forestale previsto all'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 259/05;
Visto l'art. 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale e' stata autorizzata, tra l'altro, la spesa per assunzioni di personale del Corpo forestale dello Stato, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, per 16 milioni a decorrere dall'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli;
Preso atto delle somme residue sul predetto stanziamento di 16 milioni di euro;
Ritenuto di bandire un concorso pubblico per titoli, riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale, per la nomina di dodici allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualita' di atleti del Gruppo sportivo forestale, da assumere a valere sull'autorizzazione di cui al citato comma 346;

Decreta:
Art. 1
Posti a concorso e categorie di destinatari
1. E' indetto un concorso pubblico per titoli per la nomina di dodici allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualita' di atleti del Gruppo sportivo forestale, ripartiti nelle discipline, nelle specialita' e nelle categorie di seguito indicate e riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali competenti «atleti di interesse nazionale» nella disciplina/specialita'/categoria per cui si concorre:
«ATLETICA LEGGERA» (Federazione nazionale competente FIDAL) (2 posti):
Cod. A1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' «Salto con l'asta».
Cod. A2) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' «1500 metri».
«ARTI MARZIALI» (Federazione nazionale competente FIJLKAM) (1 posto):
Cod. B1) n. 1 atleta di sesso femminile nella disciplina Karate categoria «Kumite - 50 kg.».
«PUGILATO» (Federazione nazionale competente FPI) (3 posti):
Cod. C1) n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria «52 kg.».
Cod. C2) n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria «75 kg.».
Cod. C3) n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria «+91 kg.».
«SCHERMA» (Federazione nazionale competente FIS) (1 posto):
Cod. D1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' «Fioretto».
«TIRO A VOLO» (Federazione nazionale competente FITAV) (1 posto):
Cod. E1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' «Fossa olimpica».
«SPORT INVERNALI» (Federazione nazionale competente FISI) (3 posti):
Cod. F1) n. 1 atleta di sesso maschile nella disciplina Sci alpino specialita' «Slalom Gigante (GS) e/o SuperCombi».
Cod. F2) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' «Slittino pista artificiale».
Cod. F3) n. 1 atleta di sesso femminile nella disciplina Biathlon specialita' «Sprint».
«TIRO A SEGNO» (Federazione nazionale competente UITS) (1 posto):
Cod. G1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' «Pistola 10 metri».
2. Il concorso e' riservato a coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione sono riconosciuti, dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali competenti, «atleti di interesse nazionale» nella disciplina/specialita' per cui si concorre. L'atleta deve, inoltre, essere in possesso di almeno uno dei titoli valutabili della categoria I di cui all'art. 6 del presente bando;
3. Qualora non dovessero essere coperti i posti per una o piu' delle discipline/specialita'/categorie tra quelle sopra indicate l'amministrazione si riserva la facolta' di portare gli stessi in aumento di quelli destinati ad altra disciplina/specialita'/categorie tra quelle indicate al comma 1.
4. Resta impregiudicata la facolta', con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare gli accertamenti concorsuali, di modificare il numero dei posti disponibili, sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, o in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero assunzioni di personale. Di tale eventuale decreto verra' data formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale.
5. Gli allievi agenti sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di dodici mesi al termine del quale coloro che superano gli esami vengono nominati agenti del Corpo forestale dello Stato per la successiva assegnazione.
 
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Per la partecipazione al concorso l'atleta di interesse nazionale di cui all'art. 1, comma 2, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore a diciotto anni e non superiore a trenta anni, con esclusione di qualsiasi elevazione. Per i codici A1 (Atletica Leggera - Salto con l'asta), G1 (Tiro a Segno - Pistola 10 metri) il requisito minimo di eta' e' diminuito a 17 anni, ai sensi dell'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n.183;
c) consenso di chi esercita la patria potesta';
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) idoneita' all'attivita' sportiva agonistica;
f) qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, ossia di condotta incensurabile;
g) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per le donne, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138;
h) idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo forestale dello Stato, in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132;
i) idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello Stato, in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132;
j) non essere stato ammesso al servizio civile in qualita' di obiettore di coscienza o aver rinunciato a tale status ai sensi dell'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (per i soli candidati di sesso maschile);
k) inesistenza di provvedimenti di espulsione, destituzione, licenziamento o dispensa per persistente insufficiente rendimento da una forza armata o di polizia o da altra pubblica amministrazione, ovvero di decadenza da un impiego pubblico conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, o di qualsiasi altro provvedimento equivalente ai precedenti comunque denominato, nonche' inesistenza di condanna a pena detentiva per reati non colposi, di sottoposizione a misura di prevenzione o di esclusione dall'elettorato politico attivo.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti, salvo quello relativo all'eta', sino alla data di decorrenza della nomina ad allievo agente.
3. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i requisiti di partecipazione specificati nel bando di concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto anche di uno solo dei suddetti requisiti, puo' avvenire in qualsiasi momento ed e' disposta con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.
 
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso sono redatte secondo l'apposito modello allegato, anche fotocopiabile o scaricabile dal sito Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it sotto la voce concorsi) oltre che disponibile presso l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, in via G. Carducci, n. 5 - Roma.
2. Le domande possono essere consegnate a mano, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 13ª via G. Carducci, n. 5 - Roma oppure spedite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo: «Concorso sportivi del Corpo forestale dello Stato, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 13ª - via G. Carducci, n. 5 - 00187 Roma».
3. L'effettiva presentazione della domanda puo' essere comprovata dall'interessato solo tramite l'apposita ricevuta rilasciata dalla citata Divisione 13ª o l'avviso di ricevimento della raccomandata. La data di presentazione e' la data della consegna, risultante dal timbro apposto dalla Divisione 13ª contestualmente sulla domanda e sulla ricevuta rilasciata all'interessato, ovvero la data di spedizione, comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.
4. Il termine perentorio per la presentazione della domanda e' di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Non verranno accolte le domande consegnate o spedite oltre il termine stabilito.
5. Nella domanda, debitamente firmata, l'interessato deve dichiarare:
a) il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita nonche' la residenza; le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile;
b) la disciplina/specialita'/categoria per cui si concorre, specificando il relativo codice, tra quelli elencati all'art. 1 comma 1, e la relativa denominazione;
e) di essere stato riconosciuto dal CONI, o dalle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse nazionale nella disciplina/specialita'/categoria per cui si concorre;
d) i titoli posseduti di cui all'art. 6, comma 1, del presente bando;
e) il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti politici;
f) il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, comprese le applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico, gli eventuali procedimenti pendenti per l'applicazione nei suoi confronti di misure di sicurezza o prevenzione, in ogni caso specificandone la natura; in caso contrario l'aspirante dichiara l'inesistenza di qualsiasi precedente penale e di qualsiasi pendenza;
h) il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
i) per i soli candidati di sesso maschile, di essere in regola con gli obblighi di leva e di non essere stato ammesso a prestare servizio civile in qualita' di obiettore di coscienza o aver rinunciato a tale status ai sensi dell'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66;
l) di non essere stato espulso da una Forza di polizia o armata e di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o equivalenti,
m) gli eventuali precedenti rapporti d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
n) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare, senza riserve, tutto cio' che in esso e' stabilito.
Il candidato che, alla data della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, e' minorenne, dovra' far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda stessa, da entrambi i genitori o dal genitore che legittimamente esercita l'esclusivita' o, in mancanza di essi, dal tutore.
6. Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso risulti il difetto di uno o piu' requisiti prescritti, e' disposta l'esclusione dal concorso.
7. Il candidato che intende far valere titoli preferenziali previsti all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, deve dichiararne il possesso, sotto la propria responsabilita', esclusivamente nella domanda di partecipazione.
8. Il candidato, oltre alla residenza, deve indicare, qualora diverso dalla residenza, il domicilio, completo di numero di codice di avviamento postale, al quale il Ministero dovra' inviare le comunicazioni concernenti il concorso. Ogni successiva variazione dell'indirizzo scelto per le comunicazioni (residenza o apposito domicilio) deve essere tempestivamente comunicata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 13ª - Concorso Sportivi - via G. Carducci, n. 5 - 00187 Roma».
9. L'esclusione dal concorso per la mancata osservanza dei termini perentori di presentazione della domanda, per vizi nella presentazione o compilazione ovvero per le dichiarazioni nella stessa contenute dalle quali emerga il difetto anche di uno solo dei prescritti requisiti, puo' avvenire in qualsiasi momento ed e' disposta con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato.
10. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione di recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 
Art. 4
Allegati alla domanda di partecipazione
1. Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve allegare la certificazione, rilasciata dalle federazioni sportive nazionali competenti indicate all'art. 1 comma 1, attestante il riconoscimento della qualifica di atleta di interesse nazionale nella disciplina/specialita'/categoria per cui si concorre. L'assenza di tale certificazione in allegato comporta l'esclusione dal concorso.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di cui a successivo art. 6, il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione al concorso la documentazione, rilasciata dalle federazioni sportive nazionali competenti indicate all'art. 1 comma 1, comprovante il possesso dei titoli sportivi dichiarati di cui alle categoria I e, se dichiarato, comprovante il possesso dell'attestato di tecnico di cui alla categoria II, punto 2. I rimanenti titoli della categoria II potranno essere autocertificati ai sensi della normativa vigente con una idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente l'indicazione della data di rilascio e degli estremi identificativi dell' amministrazione certificante nonche' di tutti gli altri elementi indispensabili per accertare la veridicita' della dichiarazione. Non saranno presi in considerazione e valutati i titoli dichiarati ma non documentati, ai sensi e nei modi previsti dalla normativa vigente, in allegato alla domanda.
3. I candidati che nella domanda di partecipazione al concorso hanno dichiarato il possesso dei titoli preferenziali di cui al comma 7 dell'art. 3, dovranno eventualmente attestarne il possesso su richiesta dell' Amministrazione.
 
Art. 5
Commissione per la valutazione dei titoli
1. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione nominata dal Capo del Corpo forestale dello Stato cosi' composta:
un funzionario del Corpo con qualifica dirigenziale, presidente;
il responsabile dell'Ufficio di Coordinamento del Gruppo sportivo forestale, membro;
un funzionario addetto alla competente divisione del personale con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto forestale, membro;
un direttore tecnico di una sezione sportiva del Gruppo sportivo forestale, membro;
un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato o qualifiche equiparate, segretario.
2. La commissione puo' avvalersi altresi' di membri tecnici, appositamente nominati per la valutazione dei titoli delle singole discipline/specialita'/categorie.
3. La commissione procede alla valutazione dei titoli secondo i criteri di cui al successivo art. 6.
 
Art. 6
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui all'art. 5 provvede, per ciascun codice di disciplina/specialita', definire preventivamente i criteri di valutazione dei sottoindicati titoli, assegnando il relativo punteggio a seconda della disciplina/specialita'/categoria, senza superare i seguenti valori massimi fianco di ciascuno indicati: A) CATEGORIA I
1) Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30.
2) Campione olimpico giovanile (Youth Olympic Games - YOG); secondo classificato alle Olimpiadi giovanile; terzo classificato alle Olimpiadi giovanile; record olimpico giovanile; finalista alle Olimpiadi giovanile; partecipazione alle Olimpiadi giovanile: fino a Punti 15.
3) Campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale, terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a punti 25.
4) Campione mondiale di categoria; secondo classificato al campionato mondiale di categoria, terzo classificato al campionato mondiale di categoria; finalista al campionato mondiale di categoria; partecipazione al campionato mondiale di categoria; record mondiale di categoria: fino a punti 20.
5) Vincitore assoluto di coppa del mondo; secondo classificato assoluto alla coppa del mondo; terzo classificato assoluto alla coppa del mondo; finalista alla coppa del mondo; vittoria di gara della coppa del mondo; secondo classificato in gara della coppa del mondo; terzo classificato in gara della coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20 (punteggi differenziati tra Assoluti e di Categoria).
6) Campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo; record europeo: fino a punti 15 (punteggi differenziati tra Assoluti e di Categoria).
7) Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, Giochi del Mediterraneo, Coppa Europa, Campionati mondiali militari (CISM): fino a punti 12.
8) Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al decimo posto; record italiano assoluto: fino a punti 12.
9) Campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di categoria; campionato italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al decimo posto; record italiano di categoria: fino a punti 10 (punteggi differenziati tra categorie).
10) Componente la squadra nazionale assoluta, partecipante a competizioni ufficiali (esclusi raduni, stage preparatori, competizioni non ufficiali), - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 10.
11) Componente la squadra nazionale di categoria, partecipante a competizioni ufficiali (esclusi raduni, stage preparatori, competizioni non ufficiali), - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 8 (punteggi differenziati tra categorie).
12) Graduatoria federale nazionale assoluta (o Internazionale laddove presente relativa agli atleti italiani) (per il 2013 fara' testo la graduatoria alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso): classificato dal primo al decimo posto: fino a punti 10.
13) Graduatoria federale nazionale di categoria (o Internazionale laddove presente relativa agli atleti italiani) (per il 2013 fara' testo la graduatoria alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso): classificato dal primo al decimo posto: fino a punti 8 (punteggi differenziati tra categorie). B) CATEGORIA II
1) Eta' anagrafica alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso: dal 18° al 29° anno a scalare, (per i codici concorso A1, G1 dal 17° anno a scalare): fino a punti 6.
2) Attestato di tecnico sportivo specialista (laddove la singola federazione non riporti tale specifica dizione, per tecnico specialista si intende un livello di tecnico superiore a quello di base): punti 1.
3) Diploma di laurea: punti 2.
4) Diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado: punti 1 (non cumulabili con quelli previsti per il diploma di laurea).
5) Corso di specializzazione post laurea: punti 0,5.
6) Abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5.
2. La valutazione e' limitata ai titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e/o attestati secondo quanto previsto all'art. 4 comma 2.
3. I titoli sportivi, di cui alla categoria I, sono valutabili solo se acquisiti relativamente alla disciplina/specialita'/categoria per cui si concorre.
4. I titoli sportivi, di cui alla categoria I, sono valutati solo se acquisiti nel periodo dal 1° gennaio 2012 sino alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per i titoli di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi, YOG, EYOF, EYOWF etc.), oltre a quelli acquisiti nel periodo temporale suddetto, sono valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1° gennaio 2012 se relativi all'ultima edizione della manifestazione effettuata prima della scadenza del termine di presentazione domanda.
5. I titoli di staffette e campionati a squadra di livello nazionale non sono valutabili.
6. Nella Categoria I, per ciascuno dei titoli nazionali definiti ai punti 8, 9, 12, 13, possono essere sommati al massimo i migliori 3 punteggi presentati.
7. Per poter aspirare ad essere ammessi alla fase successiva del concorso, relativa agli accertamenti di cui all'art. 7, il candidato, oltre ad essere atleta di interesse nazionale, deve conseguire un punteggio minimo, dato dalla sommatoria dei titoli della Categoria I, di almeno 4 punti.
8. Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e' portato a conoscenza dell'interessato tramite comunicazione individuale oppure tramite pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato, di cui e' data notizia con avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale «Concorsi ed esami».
 
Art. 7
Accertamenti di idoneita' agonistica, fisica e psico-attitudinale
1. I soli candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 6, nell'ordine del punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui all'art. 6 per la singola disciplina/specialita'/categoria, nel limite massimo dei posti da coprire o nel maggior numero ritenuto opportuno a discrezione dell'Amministrazione, sono invitati, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, a sottoporsi agli accertamenti della idoneita' fisica, agonistica e psico-attitudinale da parte di una commissione composta da quattro medici esperti della pubblica amministrazione, presieduta dal sanitario del Corpo per l'Ispettorato generale. Il giudizio di idoneita' o non idoneita', espresso dalla commissione medica, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso.
2. La lettera d'invito conterra' l'indicazione degli accertamenti clinici da esibire alla commissione, ai quali devono sottoporsi i candidati presso le proprie AA.SS.LL. o altra struttura pubblica specificata nella lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la convocazione.
3. In caso di assenza agli accertamenti o accertamento di non idoneita' dei candidati invitati, sono convocati i candidati che seguono nelle graduatorie dei titoli, in relazione ai posti disponibili.
 
Art. 8
Graduatoria degli idonei, dichiarazione dei vincitori,
nomina ad allievo agente ed ammissione al corso di formazione
1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato sono approvate le graduatorie finali del concorso formate dai soli candidati giudicati idonei agli accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinale di cui all'art. 7, secondo l'ordine del punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui all'art. 6 e, in caso di pari punteggio, dalla valutazione dei titoli preferenziali. I candidati idonei inseriti nelle graduatorie finali, secondo l'ordine delle stesse e fino alla copertura dei posti disponibili, sono dichiarati vincitori del concorso.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' inviato all'Organo di controllo e pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. I termini per eventuali impugnative connesse a giudizi di non idoneita' conseguenti agli accertamenti di cui all'art. 6 decorrono dalla comunicazione all'interessato della norma su cui risulta fondato il giudizio di non idoneita', anche qualora effettuata successivamente al predetto avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Con lo stesso o con altro decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, i vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualita' di atleti del Gruppo sportivo forestale ed ammessi a frequentare il corso di formazione di cui all'art. 1, comma 5.
4. La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso di formazione senza giustificato motivo nel giorno di convocazione al corso, comporta la decadenza dalla nomina ad allievo agente.
5. L'inserimento nella graduatoria dei titoli e nella graduatoria finale degli idonei, la dichiarazione di vincitore del concorso, la nomina ad allievo agente e l'ammissione al corso, di cui ai commi 1 e 3, sono, in ogni caso, da intendersi disposti con riserva, subordinatamente all'esito dei controlli di cui all'art. 9 e comunque alla effettiva regolarita' della presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonche' all'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione al concorso.
 
Art. 9
Documentazione e controlli
1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria per la nomina ad allievo agente in qualita' di atleti del Gruppo sportivo forestale saranno invitati, all'atto dell'assunzione, a presentare dichiarazione sostitutiva, come da modello che sara' allegato all'invito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso specificati nell'invito stesso. La mancata consegna del documento predetto, o l'omessa regolarizzazione dello stesso, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito, comportera' la decadenza dalla nomina ad allievo agente.
2. L'amministrazione procede ai controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicita' delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e il suo nominativo sara' segnalato all'autorita' giudiziaria per le azioni di competenza.
3. Prima dell'inizio del corso l'Amministrazione si riserva la facolta' di accertare il mantenimento dell'idoneita' fisica degli allievi agenti. Per coloro che non risultino idonei verra' revocata la nomina ad allievo agente.
 
Art. 10
Corso di formazione e nomina ad agente
1. Il corso di formazione, della durata di dodici mesi, e' volto a permettere il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria all'impiego, con particolare riferimento alle attivita' di polizia, antincendio, di protezione civile e di controllo del territorio. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso sono fissati con decreti del Capo del Corpo forestale dello Stato.
2. Per quanto riguarda disciplina ed istruzione, gli allievi agenti sono soggetti, durante il corso, al regolamento della Scuola del Corpo forestale dello Stato.
3. Agli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato compete, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, il trattamento economico previsto per gli allievi agenti della Polizia di Stato.
4. Gli allievi agenti frequentanti il corso che dichiarino di rinunciare al corso sono dimessi dal corso stesso con cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.
5. Le dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi di assenza, nonche' le espulsioni dal corso, sono disciplinate all'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
6. Al termine del corso di formazione, gli allievi agenti devono sostenere gli esami finali le cui modalita' sono fissate con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi agenti che non superano gli esami finali sono dimessi dal corso con cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. Gli allievi agenti che superano gli esami finali sono nominati, nell'ordine della graduatoria finale del corso, agenti del Corpo forestale dello Stato, prestano giuramento e sono assegnati alla Sezione sportiva di competenza.
 
Art. 11
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 13ª, per le finalita' di gestione del concorso e successivamente saranno trattati per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto d'impiego.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. I dati medesimi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II della citata legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 13ª, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Direttore della suddetta Divisione 13ª.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sottoposto a controllo, ai sensi della vigente normativa.

Roma, 19 marzo 2013

Il capo del Corpo forestale dello Stato
Patrone
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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