Gazzetta n. 28 del 10 aprile 2012 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PERUGIA
CONCORSO   (scad. 10 maggio 2012)
Indizione della procedura di valutazione comparativa per un contratto di ricercatore a tempo determinato settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - profilo - IUS/01 - Diritto privato - per le esigenze del Dipartimento di medicina sperimentale e scienze biochimiche.



IL RETTORE

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999 e i successivi DD.MM. di modifica ed integrazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 aprile 2004 n. 106;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 maggio 2006;
Vista la legge 9 gennaio 2009 n. 1, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l'art. 24 (Ricercatori a tempo determinato);
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011 avente ad oggetto: "Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati dei contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010";
Visto l'art. 18 - comma 2 - della legge 30 dicembre 2010 n. 240, secondo cui "Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per l'attribuzione dei contratti di cui all'art. 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43......";
Visto il Decreto ministeriale n. 336 del 29 luglio 2011 "Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 legge 30 dicembre 2010, n. 240", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 1° settembre 2011;
Vista la nota del MIUR 2 agosto 2011 prot. n. 3822, con la quale sono state date indicazioni circa l'applicazione dell'art. 24 della legge n. 240/2010;
Visto il Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 20 settembre 2011, emanato con decreto rettorale n. 1693 del 7 ottobre 2011 e modificato con decreto rettorale n. 1817 del 20 ottobre 2011;
Vista la delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2011 "O.d.G. n. 5) Oggetto: Ricognizione annuale di cui agli articoli 6, comma 1, e 33 del decreto legislativo n. 165/2011, come sostituito dall'art. 156 della legge n. 12 novembre 2011 n. 183 - determinazione dei criteri direttivi", che autorizza le assunzioni di ricercatori a tempo determinato con oneri gravanti su fondi esterni;
Visto il decreto rettorale n. 2338 del 23 dicembre 2011 avente ad oggetto "Approvazione della programmazione triennale 2010-2012 ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 20085 n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005 n. 43, in attuazione di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 5 dicembre 11 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 dicembre 2011";
Visto l'art. 49 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo";
Visto il decreto rettorale n. 2365 del 30 dicembre 2011, ratificato nella seduta del Senato Accademico del 22 febbraio 2012 e del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2012, con cui e' stata approvata la convenzione tra l'Universita' degli Studi di Perugia e Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo Sostenibile (CIRPS), per il finanziamento di un posto di Ricercatore universitario, a tempo determinato a tempo definito, SSD IUS/01 - per un periodo di tre anni, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche e con cui l'Ufficio Bilanci e' stato autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al Bilancio preventivo 2011;
Visto il decreto rettorale n. 42 del 13 gennaio 2012, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 24 gennaio 2012 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 2012, con cui e' stata autorizzata l'emanazione del Bando per l'espletamento della procedura di valutazione comparativa finalizzata alla sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240, con la tipologia di contratto a tempo definito, per un periodo di tre anni, di cui all'art. 2, lettera a), del "Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240" per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - profilo IUS/01 -Diritto privato, all'esito del perfezionamento della convenzione con il CIRPS approvata con decreto rettorale n. 2365/2011;
Dato atto che la convenzione tra il CIRPS e l'Ateneo di Perugia e' stata sottoscritta in data 9 febbraio 2012 e che il CIRPS ha versato il relativo finanziamento in data 21 febbraio 2012;
Visto il decreto rettorale n. 17 del 2 marzo 2012 del Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche, ratificato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 5 marzo 2012;
Visto il Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (L. 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attivita' didattica (L-240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica emanato con decreto rettorale n. 152 dell'8 febbraio 2012;
Vista la delibera della Facolta' di Medicina e Chirurgia del 22 marzo 2012;

Decreta:
Art. 1
Indizione della procedura di valutazione comparativa
E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo definito, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per le finalita' e per il settore concorsuale sottoindicato:
A) SETTORE CONCORSUALE 12/A1 - DIRITTO PRIVATO - profilo - IUS/01 - Diritto privato - n. 1 contratto - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche.
Il contratto e' finalizzato allo svolgimento delle seguenti attivita' di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:
- attivita' di ricerca: strumentale al progetto di ricerca: "La dimensione giuridica delle attivita' di ricerca scientifica", che comportera' lo studio dei rapporti di diritto privato regolati dal sistema delle fonti interne, comunitarie, sovranazionali ed emergenti nella prassi sociale ed economica. In particolare il ricercatore dovra' occuparsi degli aspetti di diritto privato relativi all'attivita' di ricerca scientifica e dell'innovazione, del biodiritto, dei servizi alla persona, del diritto dell'informazione, dei finanziamenti pubblici.
- attivita' didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 200 ore annue complessive nel SSD IUS/01 o in settori affini, di cui al massimo 90 ore per attivita' di didattica ufficiale.
Sede di servizio: Universita' degli Studi di Perugia - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche.
Durata contrattuale: 3 anni - regime di tempo definito.
Lingua straniera richiesta: inglese e spagnolo.
Numero massimo pubblicazioni: 12.
 
Art. 2
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
I requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa di cui al presente decreto sono di seguito indicati:
A)1. Titolo di Dottore di ricerca nell'ambito del diritto privato;
A)2. Esperienza maturata nell'attivita' di ricerca e/o della didattica universitaria per almeno un anno nel campo del diritto privato.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 - comma 13 - della legge n. 240/2010, possono altresi' partecipare i soggetti in possesso dei sottoelencati requisiti:
A)3. Laurea magistrale (o titolo di studio equivalente dei precedenti ordinamenti) rilasciata dalle Facolta' di Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche;
A)4. Curriculum scientifico o professionale da cui emerga esperienza maturata nell'attivita' di ricerca e/o della didattica universitaria per almeno un anno nel campo del diritto privato.
Non possono partecipare alla valutazione comparativa di cui al presente decreto:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
2) coloro che non possiedano idoneita' fisica all'impiego;
3) coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o che siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, o che siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
4) coloro che siano stati gia' assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorche' cessati dal servizio;
5) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'Universita' di Perugia.
A pena di esclusione, i requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Questa Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
 
Art. 3
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla procedura di valutazione comparativa, redatta in carta semplice, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, secondo lo schema allegato (Allegato A), debitamente sottoscritta con firma autografa a pena di esclusione, corredata di tutta la relativa documentazione, ed indirizzata al Magnifico Rettore dell'Universita' degli Studi di Perugia - Piazza dell'Universita' n. 1 - Perugia - dovra' pervenire entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale.
Sono ammesse le seguenti modalita' di trasmissione della domanda e della relativa documentazione:
- consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell'Ateneo nei giorni ed orari di apertura dello stesso;
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Rettore di questo Ateneo, all'indirizzo sopraindicato; al riguardo si precisa che saranno irricevibili le domande e la relativa documentazione che perverranno oltre il termine di 30 giorni sopraindicato, ancorche' spedite entro il termine stesso;
- trasmissione mediante posta elettronica certificata del candidato all'indirizzo PEC protocollo@cert.unipg.it; non saranno ritenute valide la domanda e la documentazione trasmesse da un indirizzo di posta elettronica non certificata o da una PEC intestata a persona diversa dal candidato, ovvero trasmesse ad altro indirizzo di posta elettronica dell'Ateneo;
- trasmissione a mezzo fax ai numeri 075/5852067 - 075/5852267.
Qualora il termine di 30 giorni per la scadenza cada in giorno di sabato o in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio di 30 giorni per la presentazione della domanda di partecipazione e della relativa documentazione, fara' fede solo il timbro di arrivo del Protocollo dell'Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le domande e la relativa documentazione che perverranno oltre il termine di 30 giorni sopraindicato.
La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa, senza necessita' di autenticazione, in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta, con firma autografa, e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita', pena l'esclusione. Qualora il documento di identita' non sia in corso di validita', il candidato dovra', ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Ai sensi della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12 del 3 settembre 2010, la trasmissione via PEC equivale alla sottoscrizione "con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento".
(N.B.) Ai fini della corretta redazione della domanda e della corretta produzione della documentazione allegata alla domanda, si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, qualita' personali e fatti tassativamente elencati nell'art. 46 citato) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, qualita' personali, fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante, e con cui puo' essere dichiarato che la fotocopia di un atto, di un documento, di una pubblicazione, di un titolo di studio, di un titolo di servizio e' conforme all'originale), possono essere validamente rese, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dai cittadini italiani e dai cittadini dell'Unione Europea; i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, salvo che le leggi o i regolamenti concernenti l'immigrazione e la condizione dello straniero non dispongano diversamente, e salvo che l'utilizzabilita' delle dichiarazioni sostitutive suddette sia consentita da convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese di provenienza, nei limiti di tali previsioni. 3.1 Redazione della domanda di partecipazione
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 (vedi N.B.), in conformita' al modello allegato al presente avviso (Allegato A):
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) il domicilio (indirizzo, numero telefonico, eventuale indirizzo e-mail o PEC, eventuale numero di fax) che il candidato elegge ai fini del concorso, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso;
5) l'indicazione della procedura di valutazione comparativa per la quale il candidato presenta domanda;
6) il possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla procedura comparativa per cui viene presentata domanda;
7) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
8) di essere fisicamente idoneo all'impiego;
9) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
10) solo per i cittadini italiani di sesso maschile: la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
11) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, (oppure le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a carico);
12) solo per i cittadini stranieri: il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
13) solo per i cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
14) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere cessato con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
15) di non avere un grado di parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'Universita' di Perugia;
16) solo per i portatori di handicap: l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La mancanza di dichiarazione di cui ai punti 6), 9), 14) e 15) da parte dei candidati cittadini italiani, comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
La mancanza di dichiarazione, di cui ai punti 6), 12), 13), 14) e 15) da parte dei candidati cittadini stranieri, comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Alla domanda debbono essere allegati:
a) curriculum in duplice copia, datato e firmato, redatto nel rispetto delle modalita' piu' sotto indicate;
b) titolo di studio posseduto, nel rispetto delle modalita' piu' sotto indicate;
c) documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 punti A)1. - A)2. o A)3. - A)4., nel rispetto delle modalita' piu' sotto indicate;
d) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa, in unica copia, nel rispetto delle modalita' piu' sotto indicate;
e) pubblicazioni scientifiche, in unica copia, nel rispetto delle modalita' piu' sotto indicate;
f) tesi di dottorato, nel rispetto delle modalita' piu' sotto indicate;
g) elenco in duplice copia, datato e firmato, dei titoli allegati;
h) elenco in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni allegate;
i) per i cittadini italiani: fotocopia di documento di identita' in corso di validita' a pena di esclusione, e facoltativamente, del codice fiscale;
per i cittadini stranieri: certificato di cittadinanza (o relativa autocertificazione, nei casi in cui e' consentito dalle norme vigenti, vedi N.B.) e fotocopia di documento di identita' in corso di validita', a pena di esclusione. 3.2 Modalita' di produzione della documentazione allegata alla domanda
a) Curriculum: il curriculum deve essere prodotto in duplice copia, datato e firmato, e deve essere corredato, a pena di non valutazione, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa utilizzando l'allegato B, con la quale il candidato attesti, sotto la propria responsabilita', che quanto ivi dichiarato corrisponde a verita'; i cittadini stranieri che, ai sensi di quanto indicato sub N.B.) non possano rendere valide dichiarazioni sostitutive, dovranno produrre, in originale o copia autenticata, la documentazione attestante il possesso di quanto dichiarato nel curriculum.
b) Titolo di studio:
in caso di titolo di studio conseguito in Italia: certificazione, in originale o copia autenticata, o copia dichiarata conforme all'originale, conformemente all'allegato B, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 (vedi N.B.), ovvero autocertificazione resa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi N.B.), attestante il possesso del titolo di studio posseduto, richiesto ai sensi dell'art. 1 quale requisito di ammissione, nonche' la data di conseguimento, l'Universita' che lo ha rilasciato e la relativa votazione;
- in caso di titolo di studio conseguito all'estero: ai fini dell'ammissione alla selezione e' necessaria l'equiparazione del titolo di studio conseguito all'estero al titolo di studio richiesto per l'ammissione alla presente selezione, effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del D. L.vo 165/2001, il quale prevede che "nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti".
Pertanto, i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno, entro i termini di scadenza del bando, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, produrre la seguente documentazione:
- copia della richiesta di riconoscimento della equivalenza del proprio titolo, inviata al Dipartimento della Funzione pubblica e al MIUR, entro il termine di scadenza del presente bando, corredata di copia della documentazione ad essa allegata.
Il candidato e' ammesso con riserva a partecipare alla selezione, nelle more del riconoscimento della equivalenza del titolo; qualora la richiesta abbia esito negativo, il candidato sara' automaticamente escluso dalla selezione, quale ne sia la fase di espletamento o l'esito.
I moduli e le informazioni per la richiesta di equivalenza sono scaricabili al sito web del Dipartimento della Funzione pubblica, http://www.innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/funzione-pubblica/docu mentazione%20.aspx, alla voce "modulistica per il riconoscimento dei titoli di studio".
c) Requisiti di cui all'art. 2 punti A)1. - A)2. o A)3 - A)4.
Il possesso dei suddetti requisiti dovra' essere comprovato mediante produzione della relativa documentazione, in originale o copia autenticata o copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Allegato "B"), dai soggetti a cio' autorizzati ai sensi della normativa vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini extracomunitari con le limitazioni piu' sotto specificate), ovvero autocertificazione, effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa utilizzando l'allegato B, dai medesimi soggetti di cui al precedente punto, a cio' autorizzati ai sensi della normativa vigente.
Per i candidati non abilitati all'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 (vedi N.B. pag. 5), il possesso dei suddetti requisiti dovra' essere comprovato mediante produzione dei relativi certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, legalizzati, ove necessario, e corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
d) Titoli
A pena di non valutazione i titoli, in carta libera, dovranno essere presentati in una delle seguenti modalita':
- originale o copia autenticata.
- copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Allegato "B"), dai soggetti a cio' autorizzati ai sensi della normativa vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini extracomunitari con le limitazioni specificate sub. N.B. pag 5).
- autocertificazione del possesso dei titoli, effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa utilizzando l'allegato B, dai medesimi soggetti di cui al precedente punto, a cio' autorizzati ai sensi della normativa vigente.
Per i candidati non abilitati all'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 (vedi N.B. pag. 5), il possesso dei titoli dovra' essere comprovato mediante produzione dei relativi certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, legalizzati, ove necessario, e corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
A pena di non valutazione, ai titoli redatti in lingue diverse da quelle italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui e' consentito (vedi N.B. pag 5), redatta dal candidato e dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato stesso ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Allegato "B").
e) f) Pubblicazioni e tesi di dottorato
A pena di non valutazione, le pubblicazioni e la tesi di dottorato debbono essere allegate in una delle seguenti modalita': originale, copia autenticata oppure, limitatamente ai soggetti a cio' autorizzati ai sensi della normativa vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini extracomunitari con le limitazioni specificate sub. N.B. pag 5), in fotocopia corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (Allegato "B") con la quale, ai sensi dell'art. 47 dello decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si attesti la conformita' all'originale di quanto presentato e si forniscano le indicazioni relative all'autore, al titolo dell'opera, al luogo e alla data di pubblicazione ed al numero dell'opera dalla quale sono ricavati.
A pena di non valutazione, alle pubblicazioni redatte in lingue diverse da quelle italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui e' consentito (vedi N.B. pag 5), redatta dal candidato e dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato stesso ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Allegato "B").
Sono valutabili, in riferimento alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente decreto, le pubblicazioni edite (ivi compresi gli estratti di stampa) e i testi accettati per la pubblicazione entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per le pubblicazioni edite, stampate in Italia anteriormente al 2 settembre 2006 (data di entrata in vigore del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252/2006), devono essere stati adempiuti gli obblighi di cui al Decreto Luogotenenziale n. 660/1945; se stampate in Italia successivamente a tale data, deve essere stato effettuato il deposito legale nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 maggio 2006.
Per i testi accettati per la pubblicazione, a pena di non valutazione, deve essere allegata alla pubblicazione la relativa lettera di accettazione della casa editrice, sottoscritta dal responsabile della stessa (o da un suo delegato), prodotta in una delle seguenti modalita': originale, copia autenticata oppure, limitatamente ai soggetti a cio' autorizzati ai sensi della normativa vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini extracomunitari con le limitazioni specificate sub N.B. pag 5), in fotocopia corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (Allegato "B") con la quale, ai sensi dell'art. 47 dello decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si attesti la conformita' all'originale di quanto presentato.
La tesi di dottorato, valutabile ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 180/2008 convertito con legge n. 1/2009, deve essere prodotta secondo le stesse modalita' sopra indicate per le pubblicazioni scientifiche.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' di cui all'Allegato "B" devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 ai fini della loro validita' ed efficacia.
L'Amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Il mancato invio delle pubblicazioni non equivale a rinuncia alla partecipazione alle procedure. Tuttavia, le Commissioni giudicatrici valuteranno i candidati solo sulla base del curriculum e dei titoli, se correttamente prodotti, e non potranno, pertanto, valutare i lavori scientifici, anche se personalmente conosciuti.
Sul plico contenente la domanda e gli allegati sopraindicati comprese le pubblicazioni, ovvero nell'oggetto della PEC, deve essere riportata la dicitura:
"Procedura di valutazione comparativa per n. 1 contratto di ricercatore universitario a tempo determinato - Settore concorsuale ................... - profilo ..........".
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di presentazione delle domande possono essere richiesti all'Ufficio Concorsi (n. telefonico 075/5852333 - e-mail: mailto:concorsi@unipg.it).
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, ma imputabili a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 
Art. 4
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione per i motivi di cui al presente bando e' disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore, che verra' notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
 
Art. 5
Costituzione della Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice e' nominata dal Rettore con proprio decreto, in conformita' con quanto dispone l'art. 7 del Regolamento per l'assunzione di ricercatori con contratto di diritto privato a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 1693 del 7 ottobre 2011 e modificato con decreto rettorale n. 1817 del 20 ottobre 2011.
 
Art. 6
Procedura comparativa e adempimenti della Commissione giudicatrice
La selezione assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti.
La Commissione giudicatrice predetermina i criteri per la valutazione preliminare dei candidati nel rispetto di quanto dispone il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, e per l'attribuzione del punteggio, a seguito della discussione, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione stessa.
Dopo aver fissato i criteri, la Commissione procede alla verifica dell'ammissibilita' dei candidati, alla luce dei requisiti di ammissione indicati nel bando.
Effettuata la verifica dell'ammissibilita' dei candidati, ove i candidati ammessi siano in numero maggiore di sei, la Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati ammessi, effettuata con motivato giudizio analitico espresso sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, nel rispetto di quanto dispone il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011 e dei criteri a tal fine predeterminati dalla Commissione medesima.
La valutazione preliminare e' finalizzata alla ammissione alla successiva discussione pubblica, davanti alla commissione, dei titoli e della produzione scientifica dei candidati comparativamente piu' meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unita'. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
Ai sensi dell'art. 24 comma 2 lettera c) della legge n. 240/2010, sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una eventuale lingua straniera; per la procedura di valutazione comparativa di cui al presente bando, le lingue straniere richieste, la cui conoscenza verra' accertata contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, sono la lingua inglese e spagnola.
A seguito della discussione, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione stessa, sulla base dei criteri predeterminati.
All'esito della selezione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, la Commissione individua l'idoneo.
Il giorno 16 maggio 2012 verra' pubblicato all'Albo online dell'Ateneo e nel sito web dell'Ateneo (www.unipg.it) alla voce "Concorsi" - "Procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato" - un Avviso con il quale verra' comunicato:
la data in cui sara' pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla discussione
la data, ora e luogo di espletamento della discussione e della prova di lingua
l'eventuale rinvio di pubblicazione dei suddetti avvisi.
Il diario della discussione pubblicato con il suddetto avviso ha valore di convocazione formale. Non saranno inviate comunicazioni personali in merito.
La mancata presentazione del candidato nella data, ora e luogo indicate nel predetto Avviso sara' considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volonta' di rinunciare alla valutazione comparativa.
La discussione dei titoli e della produzione scientifica e' pubblica.
Per effettuare la discussione i candidati dovranno essere muniti di un documento di identita' o di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in corso di validita'. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validita' dovranno, ai fini dell'ammissione, dichiarare in calce alla fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Non verranno accolte richieste di rinvio delle prove da parte dei candidati, anche se debitamente giustificate e documentate.
La Commissione, conclusi i lavori, consegna al Responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.
La Commissione giudicatrice deve concludere la procedura di valutazione comparativa entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
 
Art. 7
Accertamento della regolarita' degli atti e proposta di chiamata
Il Rettore accerta con proprio decreto la regolarita' degli atti ed indica l'idoneo.
Il decreto rettorale di approvazione degli atti viene pubblicato all'Albo online dell'Ateneo e sul sito web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione all'Albo online decorrono i termini per le eventuali impugnative.
Nel caso in cui riscontri irregolarita', il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.
Il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura con indicazione dell'idoneo, viene trasmesso ai Consigli delle Strutture che hanno richiesto la procedura, i quali procedono entro sessanta giorni alla formulazione della proposta di chiamata dell'idoneo.
La delibera di proposta di chiamata e' valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia afferenti alla Struttura; in caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza, la conseguente delibera di non chiamata deve essere adeguatamente motivata in ordine al venir meno delle esigenze sulla base delle quali era stata richiesta l'emissione del bando.
La mancata adozione della delibera di chiamata, entro il termine sopraindicato, ovvero la mancanza di una adeguata motivazione in caso di non chiamata, comporta l'impossibilita' per la struttura che ha richiesto il bando di avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo settore per il periodo di un anno.
La delibera contenente la proposta di chiamata e' sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo.
 
Art. 8
Restituzione delle pubblicazioni
I candidati potranno richiedere, trascorsi quattro mesi dalla data di pubblicazione all'albo online del decreto di approvazione degli atti della procedura ed entro i successivi due mesi, la restituzione della documentazione presentata.
La restituzione sara' effettuata, nei termini sopraddetti e salvo eventuale contenzioso in atto, direttamente all'interessato o a persona munita di delega. Trascorsi i termini di cui sopra l'Universita' non e' piu' responsabile della conservazione e della restituzione della documentazione.
 
Art. 9

Documentazione per la sottoscrizione del contratto di diritto privato
L'idoneo chiamato ricevera' comunicazione dall'Ufficio competente, con cui verra' richiesta la produzione della documentazione necessaria alla stipula del contratto di diritto privato finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con regime d'impegno a tempo pieno, entro il termine fissato dall'Ufficio stesso pena la decadenza del diritto alla stipula del contratto.
Il rapporto di lavoro e' regolato dal Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge n. 30 dicembre 2010 n. 240, emanato con decreto rettorale n. 1693 del 7 ottobre 2011, dal contratto individuale, dalle disposizioni di legge e dalle norme comunitarie.
L'idoneo chiamato dovra' produrre, se cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, la seguente documentazione, pena la decadenza dal diritto al contratto:
1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche o private e di non trovarsi in alcuno dei casi di cumulo e incompatibilita' rispetto alle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro subordinato del ricercatore a tempo determinato.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
L'idoneo chiamato, se cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea soggiornante in Italia, dovra' presentare a richiesta, pena la decadenza al diritto al contratto, la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1) del secondo comma del presente articolo, limitatamente alle previsioni di cui all'art. 3 - commi 2 e 3 - del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 (riportate nell'art. 3 del presente decreto); il possesso dei requisiti non ricompresi nella sopraindicata dichiarazione dovra' essere dimostrato mediante idonea certificazione.
Al di fuori dei casi sopra previsti, l'idoneo chiamato, se cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, dovra' presentare a richiesta, pena la decadenza al diritto al contratto, i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui il candidato straniero e' cittadino;
3) certificato attestante la cittadinanza;
4) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.
Il certificato relativo al punto n. 4) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui il vincitore e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Ai certificati redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dall'idoneo chiamato sono soggetti, da parte dell'Universita' degli Studi di Perugia, ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli stessi.
L'idoneita' fisica all'impiego, requisito essenziale per l'assunzione in servizio, sara' accertata mediante visita medica effettuata, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, dal medico competente di questa Amministrazione.
Il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato con regime a tempo pieno e' pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo indeterminato con regime di impegno a tempo pieno.
Il contratto avra' la durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, e prevede un impegno orario dei titolari di contratto fissato in 1500 ore di lavoro annue e lo svolgimento di attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore da svolgersi come riportato all'art. 1 del presente bando.
L'attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro online, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente per materia didattica.
L'attivita' di ricerca a cui e' tenuto il ricercatore a tempo determinato sara' oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all'approvazione della Struttura di ricerca di appartenenza.
La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni puo' costituire causa di recesso dal contratto.
 
Art. 10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli Studi di Perugia, per le finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Universita' degli Studi di Perugia.
 
Art. 11
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di cui al presente decreto e' Elisabetta Giannoni - e-mail: elisabetta.giannoni@unipg.it, tel. 075/5852333 - fax 075/5855168.
 
Art. 12
Pubblicita'
Il presente decreto verra' pubblicato all'Albo online dell'Universita' degli Studi di Perugia e sara' consultabile al seguente indirizzo telematico: http://www.unipg.it/ selezionando in sequenza le voci "Concorsi" - "Procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato". Del decreto sara' data pubblicita', inoltre, nei siti istituzionali del MIUR e dell'Unione europea.
 
Art. 13
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica il Regolamento per l'assunzione di ricercatori con contratto di diritto privato a tempo determinato approvato dal Senato Accademico di questo Ateneo in data 20 settembre 2011, emanato con decreto rettorale n. 1693 del 7 ottobre 2011 e modificato con decreto rettorale n. 1817 del 20 ottobre 2011.
Perugia, 29 marzo 2012

Il rettore: Bistoni
 
Allegati
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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