Nel decreto specificato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 13 marzo 2009, alla pagina 93, seconda colonna, all'art. 7, dopo la lettera c), laddove e' scritto: «una votazione pari a 70 centesimi in ciascuna delle prove scritte», leggasi: «una votazione pari a 70 punti su 100 in ciascuna delle prove scritte». |