Gazzetta n. 93 del 23 novembre 2010 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI FERRARA
CONCORSO   (scad. 23 dicembre 2010)
Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso la facolta' di economia.



IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Visti i decreti ministeriali del 4 ottobre 2000, 9 gennaio 2001, 1° febbraio 2001 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009 prot. n. 89/2009 relativo alla valutazione dei titoli e della pubblicazioni scientifiche dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori universitari;
Visto il decreto interministeriale 16 settembre 2009 prot. n. 94/2009 - Criteri per la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attivita' di ricerca e di didattica integrativa presso le Universita', ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
Vista la nota ministeriale 6 ottobre 2009, prot. n. 29 sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara;
Visto il Regolamento recante modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento di ricercatori universitari con contratto a tempo determinato a norma dell'art. 1, comma 14 della legge n. 230/2005 dell'Universita' degli studi di Ferrara;
Vista la Convenzione per lo svolgimento di attivita' di ricerca nell'ambito dei laboratori finanziati con il Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna - Attivita' I.1.1 «Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico»;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione 19 ottobre 2010;
Vista la delibera del Senato Accademico del 26 ottobre 2010;

Decreta:
Art. 1
E' indetta la procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230 presso la sottoindicata Facolta' con le seguenti caratteristiche:
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Requisiti per l'ammissione alla selezione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
2) titolo di studio: dottorato di ricerca conseguito in Italia o all'estero/diploma di scuola di specializzazione, per la Facolta' di Medicina e Chirurgia.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere riconosciuti equipollenti a quello suindicato in base ad accordi internazionali ovvero o alla normativa vigente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Sono ammessi a partecipare alla procedura, altresi', studiosi in possesso di elevata qualificazione scientifica, che dovra' essere valutata dalle commissioni giudicatrici unicamente sulla base dei criteri previsti al successivo art. 7.
4) eta' non inferiore agli anni 18.
5) idoneita' fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, e' effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale.
6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.
7) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Questa Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
 
Art. 3
Domande di ammissione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, secondo l'unito modello (allegato A) fornito anche per via telematica (http://www.unife.it), dovra' essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Universita' degli Studi di Ferrara - via Savonarola, 9 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione alla selezione si considereranno prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato a mezzo raccomandata (a tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante) o consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo Archivio, via Savonarola, 9 - Ferrara nei seguenti giorni ed orari: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 12,30 e martedi' pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16,30 (a tal fine fa fede la data indicata nella ricevuta rilasciata dall'Ufficio Protocollo Archivio).
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non va autenticata.
La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla selezione, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la Facolta', il Laboratorio, il settore scientifico-disciplinare e il programma di ricerca per il quale il candidato intende essere ammesso.
I candidati che intendano partecipare alla procedura per piu' programmi di ricerca, devono presentare distinte domande ed eventuali allegati per ogni programma.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale). Le donne coniugate debbono indicare il cognome da nubile.
Il candidato deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilita':
1) la propria residenza;
2) la cittadinanza posseduta;
3) il titolo di studio conseguito;
4) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi;
7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo peri cittadini italiani).
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui e' stata indirizzata l'istanza di partecipazione.
I candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla procedura per cause non imputabili all'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato dovra' allegare alla domanda:
1) copia fotostatica del documento di identita' e del codice fiscale;
2) curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica e didattica;
3) titoli didattici e scientifici attinenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando ritenuti utili ai fini della procedura e relativo elenco in duplice copia;
4) pubblicazioni e relativo elenco in duplice copia.
I documenti e i certificati devono essere prodotti in carta semplice, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370.
I candidati italiani e i cittadini di Stati dell'Unione Europea possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa previste dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 compilando l'allegato «B» al presente bando.
I titoli possono altresi' essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui all'art. 47 del decreto stesso, utilizzando a tal fine l'allegato «B» al presente bando.
L'utilizzo degli strumenti di semplificazione da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione e' consentito alle condizioni e secondo le modalita' previste dall'art. 3, commi 2, 3 e 4 del sopracitato decreto.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.
 
Art. 4
Pubblicazioni
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui all'art. 47 del decreto stesso, utilizzando a tal fine l'Allegato «B» al presente bando.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia anteriormente al 2 settembre 2006 debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; per quelli stampati successivamente a tale data si rimanda alle disposizioni di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106 e al relativo Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua originale.
Il candidato che partecipa a piu' procedure deve far pervenire, tante copie di pubblicazioni, con annesso elenco, quante sono le procedure cui partecipa.
I documenti e le pubblicazioni prodotti dai candidati per la partecipazione alla presente procedura non saranno restituiti da questa Amministrazione.
 
Art. 5
Esclusione dalla selezione
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con decreto motivato del Rettore notificata all'interessato.
 
Art. 6
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite secondo le modalita' previste dall'art. 6 del Regolamento recante modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento di ricercatori universitari con contratto a tempo determinato a norma dell'art. 1, comma 14 della legge n. 230/2005 dell'Universita' degli Studi di Ferrara.
La nomina della commissione e' pubblicata all'Albo ufficiale di Ateneo e resa disponibile al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi.
 
Art. 7
Valutazione dei candidati
La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione, delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal decreto ministeriale 28 luglio 2009, prot. n. 89/2009. Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. Tali criteri sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo sul sito internet per almeno 7 giorni lavorativi prima della continuazione dei lavori. La valutazione dei titoli dei candidati e' effettuata analiticamente sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati:
a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
b) svolgimento di attivita' didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero;
d) svolgimento di attivita' di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
e) svolgimento di attivita' in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze;
f) realizzazione di attivita' progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali e' prevista;
g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
h) titolarita' di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali e' prevista;
i) partecipazione in qualita' di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
j) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita' di ricerca.
La valutazione di ciascun elemento sopra indicato e' effettuata considerando specificamente la significativita' che esso assume in ordine alla qualita' e quantita' dell'attivita' di ricerca svolta dal singolo candidato.
Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attivita' svolte in qualita' di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonche' di contrattisti ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230.
Per la valutazione delle pubblicazioni, le commissioni prenderanno in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonche' saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
La valutazione delle pubblicazioni avverra' sulla base dei seguenti criteri cosi' come previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 prot. n. 89:
a) originalita', innovativita' e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunita' scientifica.
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunita' scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
Le commissioni giudicatrici devono altresi' valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensita' e la continuita' temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attivita' di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne e' riconosciuto l'uso a livello internazionale le commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici:
1. numero totale delle citazioni;
2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
3. «impact factor» totale;
4. «impact factor» medio per pubblicazione;
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
I candidati saranno convocati per la discussione dei titoli tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso non inferiore a quindici giorni.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'.
La mancata presentazione del candidato e' considerata esplicita e definitiva manifestazione della volonta' di rinunciare alla procedura.
Sui titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione e sulle pubblicazioni di ciascun candidato, ogni commissario esprime il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale.
Al termine dei lavori la Commissione, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei componenti dichiara il candidato vincitore.
E' priva di effetti, al fine della conclusione della procedura, la deliberazione che individui un numero di vincitori superiore a quello dei posti messi a concorso. In tal caso, la deliberazione deve esser ripetuta fino alla dichiarazione inequivocabile dei nominativi dei vincitori previsti per quella procedura.
Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di valutazione entro 6 mesi dalla data di insediamento. Il Rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.
 
Art. 8
Accertamento della regolarita' degli atti
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi collegiali espressi su ciascun candidato.
Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna accerta, con proprio decreto la regolarita' formale degli atti, approva gli atti e dichiara il vincitore.
Nel caso in cui riscontri irregolarita' o vizi di forma il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione assegnandole contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.
Gli atti della procedura, comprensivi del Decreto Rettorale di approvazione atti nonche' i verbali dei lavori svolti, con allegati i giudizi sui candidati, sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.
Comunicazione scritta relativa al provvedimento di approvazione atti e' trasmessa alla Facolta' interessata e al candidato vincitore.
 
Art. 9
Documenti di rito
Entro trenta giorni dalla data di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice, il candidato risultato vincitore e' invitato a sottoscrivere il contratto di lavoro.
 
Art. 10
Trattamento economico
Il trattamento economico minimo e' stabilito nella misura del 120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno cosi' come stabilito dall'art. 2 del decreto legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, n. 158.
Il trattamento economico minimo in base agli impegni richiesti all'interessato, puo' essere rivalutato, nei limiti delle relative compatibilita' di bilancio, sino ad un massimo del 30% dell'importo di cui al comma precedente secondo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento recante modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento di ricercatori universitari con contratto a tempo determinato a norma dell'art. 1, comma 14 della legge n. 230/2005.
 
Art. 11
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento del presente bando e' la dott. Daniela Toselli, Ufficio Selezione Personale (Tel. 0532293344 - 0532293343 - 0532293336 - 0532293183, Fax 0532293337, E-mail concorsi@unife.it).
 
Art. 12
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Ripartizione Personale dell'Universita' degli studi di Ferrara e trattati per le finalita' di gestione della procedura e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato nominato in ruolo.
 
Art. 13
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica il Regolamento recante modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento di ricercatori universitari con contratto a tempo determinato a norma dell'art. 1, comma 14 della legge n. 230/2005 dell'Universita' degli studi di Ferrara, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Avverso tutti gli atti inerenti la procedura concorsuale e' possibile proporre ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Sede di Bologna - Strada Maggiore, 53 - 40125 Bologna - tel. 051-340449, telefax 051-341501 ovvero, entro centoventi giorni, al Presidente della Repubblica.
Il presente bando di selezione sara' pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e inoltrato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Sara' inoltre reso disponibile al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi.
Ferrara, 8 novembre 2010

Il rettore: Nappi
 
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