IL RETTORE
Vista la legge 3.07.1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo; Visto il D.P.R. 23.03.2000, n. 117 - regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori ed in particolare l'art. 3 concernente la costituzione delle Commissioni giudicatrici; Vista la legge 370/1999; Visto il D.L.10.11.2008, n. 180, convertito in legge 9.1.2009, n. 1; Visto il D.M. 27.3.2009, n. 139; Visto l'avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 9.1.2009 - 4ª serie speciale - con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SPS/09, presso la facolta' di psicologia 2; Vista la delibera del Consiglio della facolta' di psicologia 2, con la quale il prof.ssa Adriana Signorelli, ordinario della facolta' di psicologia 2 di questa Universita' e' stato designato Membro interno della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione; Visti i risultati delle operazioni suppletive di voto della II Sessione 2008 per la designazione degli altri componenti elettivi;
Decreta: Art. 1
E' cosi' costituita la Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare SPS/09, presso la facolta' di psicologia 2: prof.ssa Adriana Signorelli, ordinario della facolta' di psicologia 2 dell'Universita' di Roma «La Sapienza», membro designato; prof. Nicola Negri, ordinario della facolta' di scienze politiche dell'Universita' di Torino, membro eletto; prof. Costanzo Ranci Oortigosa ordinario della facolta' di architettura e societa' del Politecnico di Milano, membro eletto.
Art. 2
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del decreto legge 21.04.1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari: decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.
Art. 3
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente della Commissione giudicatrice. Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa Amministrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - "Concorsi ed esami" - della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2010
Il Rettore |