Gazzetta n. 48 del 18 giugno 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO   (scad. 19 luglio 2010)
Concorso, per titoli, per l'accesso al Centro sportivo dell'Esercito italiano di diciannove volontari in ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta.



IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nell'ambito dell'Amministrazione della difesa e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza, modificato ed integrato dalla legge 2 agosto 2007, n. 130;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 3 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'emanazione ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un regolamento per disciplinare le modalita' per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 che ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 nella parte relativa alla fissazione dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5 della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di inidoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per l'istituzione del servizio militare professionale, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113, recante il regolamento per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate;
Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005 emanato dalla Direzione generale della sanita' militare con il quale e' stata approvata la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare;
Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005 emanato dalla Direzione generale della sanita' militare con il quale e' stata approvata la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto dirigenziale 6 dicembre 2005 emanato dalla Direzione generale della sanita' militare con il quale sono state approvate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni ed infermita' di cui all'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e i criteri per delineare il profilo sanitario nel reclutamento dei militari atleti e istruttori;
Visto il decreto dirigenziale 20 settembre 2007 emanato dalla Direzione generale della sanita' militare, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 224 del 26 settembre 2007, che apporta modifiche alla direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, di cui al citato decreto dirigenziale emanato della stessa Direzione generale il 5 dicembre 2005;
Visto il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 emanato dalla Direzione generale della sanita' militare, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2008, con il quale e' stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanita' militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da «deficit G6PD»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, concernente regolamento recante la riorganizzazione del Ministero della difesa;
Visti i fogli prott. n. 1356Cod.id. RESTAV3 - Ind. cl. 05.02.11/09.04 del 7 aprile 2010 e n. 2742 Cod. id. RESTAV3 - Ind. cl. 05.02.11/09.04 del 1° giugno 2010, con i quali lo Stato maggiore dell'Esercito ha inviato alla Direzione generale per il personale militare gli elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di concorso, per titoli, per il reclutamento, per l'anno 2010, di 19 volontari in ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta;
Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di 19 volontari in ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'accesso al Centro sportivo dell'Esercito italiano di 19 volontari in ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta, ripartiti nelle discipline/specialita' di seguito indicate:
a) atletica leggera:
specialita' salto con l'asta: 1 atleta di sesso femminile;
specialita' salto triplo: 1 atleta di sesso femminile;
b) nuoto:
specialita' 5/10 km: 1 atleta di sesso femminile;
specialita' 50 m./100 m./200 m. rana: 1 atleta di sesso maschile;
c) pugilato:
specialita' kg. 51/52: 1 atleta di sesso femminile;
specialita' kg. 57: 1 atleta di sesso femminile;
specialita' kg. 60: 1 atleta di sesso femminile;
specialita' kg. 75: 1 atleta di sesso maschile;
d) scherma:
specialita' spada: 1 atleta di sesso maschile;
specialita' sciabola: 1 atleta di sesso femminile;
e) tiro a volo, specialita' skeet: 1 atleta di sesso femminile;
f) ciclismo, specialita' pista: 1 atleta di sesso femminile;
g) sci alpino: 2 atleti di sesso maschile;
h) sci di fondo: 1 atleta di sesso femminile e 1 atleta di sesso maschile;
i) sci alpinismo: 1 atleta di sesso maschile;
j) biathlon: 1 atleta di sesso femminile e 1 atleta di sesso maschile.
2. In caso di mancata copertura dei posti per una o piu' delle specialita' tra quelle sopra indicate l'Amministrazione della difesa si riserva la facolta' di devolvere gli stessi ad altra specialita' tra quelle indicate al precedente comma 1.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, anche per singole discipline/specialita', annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o le ammissioni anche per singole discipline/specialita' alla ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
 
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso i concorrenti che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) eta' non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore ai trenta anni compiuti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) assenza di sentenze penali di condanna per delitti non colposi, anche ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale;
f) assenza di procedimenti penali pendenti per delitti non colposi;
g) assenza di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;
h) assenza di provvedimenti di proscioglimento da precedenti arruolamenti nelle Forze armate, secondo le normative vigenti, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda, dei proscioglimenti per perdita permanente dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale e dei proscioglimenti per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
i) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
j) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente, ad eccezione di quella prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcol, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
l) non essere stato ammesso al servizio civile in qualita' di obiettore di coscienza, ovvero, non avere assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza (articolo 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230), fatta salva, per entrambi i casi, la successiva rinuncia, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 2 agosto 2007, n. 130 che introduce il comma 7-ter all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono avere conseguito nella disciplina/specialita' prescelta, entro la scadenza del termine di presentazione delle domande, risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati, in originale o copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate od affiliate al CONI, dal Comitato sportivo militare. Non saranno considerate valide certificazioni rilasciate dai Comitati regionali.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti, fatta eccezione per il requisito dell'eta', fino alla data di effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta nell'Esercito, pena l'esclusione dal concorso disposta dalla Direzione generale per il personale militare.
4. I requisiti di cui alle lettere j) e k) saranno verificati con le modalita' di cui al successivo articolo 6; i requisiti di cui alle lettere e), f), h) ed i) saranno accertati dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), g) ed l) saranno verificati ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 445/2000.
5. Non possono partecipare al presente concorso i militari in servizio permanente nelle Forze armate.
6. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di verifiche successive all'incorporazione, in difetto di uno o piu' dei requisiti previsti dal presente articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale militare. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso dovranno ritenersi tutti ammessi con riserva alla varie fasi del concorso.
 
Art. 3
Compilazione e inoltro delle domande
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice esclusivamente sul modello predisposto dall'Amministrazione riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando, osservando le istruzioni riportate in calce al modello stesso, disponibile anche sui siti internet http://www.persomil.difesa.it/ e www.difesa.it/concorsi. La mancata compilazione dei campi evidenziati nel modello di domanda comporta l'esclusione dal concorso;
b) firmata per esteso e in forma autografa dal concorrente. La mancata sottoscrizione della domanda rendera' la stessa irricevibile e il concorrente sara' escluso dal concorso;
c) presentata, o fatta pervenire, a pena di irricevibilita', entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale, secondo le seguenti modalita':
1) dai concorrenti civili e dai militari in congedo spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale per il personale militare, I Reparto, 4ª Divisione, 2ª sezione, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, corredata di una fotocopia di un documento d'identita'. La data di presentazione coincide con la data di spedizione comprovata dal bollo a data apposto dall'ufficio postale accettante;
2) dai concorrenti che alla data di presentazione della domanda si trovino in servizio, a qualsiasi titolo nelle Forze armate, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli del servizio permanente, presso il proprio comando di appartenenza che dovra' provvedere a trasmettere la stessa alla Direzione generale per il personale militare all'indirizzo indicato al precedente punto 1) nei successivi cinque giorni dalla data di presentazione, corredata dalle certificazioni di cui al seguente comma 4. I comandi di appartenenza dovranno, inoltre, comunicare ogni variazione/evento relativo ai militari stessi;
3) i concorrenti residenti all'estero possono inoltrare la domanda di partecipazione, entro il termine sopraindicato, per il tramite dell'autorita' diplomatica o consolare, che ne curera' l'inoltro alla Direzione generale per il personale militare con la massima sollecitudine. In tali casi, per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte della predetta autorita'.
2. L'Amministrazione della difesa non assume responsabilita' per la mancata o tardiva ricezione delle domande trasmesse mediante servizio postale o per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, dovuta a disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
3. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre a manifestare esplicitamente il consenso a raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, punite dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda il concorrente dovra' dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) di essere cittadino italiano;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza;
f) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
g) recapito presso il quale trasmettere le comunicazioni relative al concorso. Eventuali variazioni del suddetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente alla Direzione generale per il personale militare all'indirizzo indicato al precedente comma 1, punto 1). L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, o da mancata ovvero tardiva comunicazione di eventuali variazioni del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. I concorrenti in servizio riceveranno eventuali comunicazioni relative al concorso prioritariamente presso il proprio comando/ente di appartenenza;
h) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale pendente a proprio carico. In caso contrario, dovra' indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda, i procedimenti penali a carico e l'autorita' giudiziaria presso la quale pendono i procedimenti stessi;
i) di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. In caso contrario dovra' indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda, i procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, precisando la data del provvedimento stesso e l'autorita' che lo ha emanato;
j) di non essere stato ammesso al servizio civile in qualita' di obiettore di coscienza, ovvero non avere assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza (articolo 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230), fatto salvo, per entrambi i casi, di aver successivamente rinunciato, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 2 agosto 2007, n. 130 che introduce il comma 7-ter all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230;
k) eventuali titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
l) di aver preso conoscenza di ogni disposizione indicata nel bando di concorso e di acconsentire senza riserva a tutto cio' che in esso e' stabilito.
4. Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare, anche ai fini della valutazione dei titoli, la certificazione di cui al precedente articolo 2, comma 2 relativa al:
a) conseguimento, nella disciplina/specialita' prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale;
b) possesso dei titoli riportati al successivo articolo 5, comma 1.
I concorrenti che non documenteranno il possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal presente comma, non potendo essere valutati dalla commissione di cui al successivo articolo 4, saranno esclusi dal concorso con provvedimento della Direzione generale per il personale militare.
5. L'Amministrazione procedera' ai controlli, anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora dal controllo di cui sopra emerga la mancata veridicita' della dichiarazione rilasciata, il dichiarante, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sara' segnalato alla competente Procura della Repubblica.
6. Le domande incomplete dei dati obbligatori evidenziati nel modello di domanda, di cui all'allegato A del presente bando, e della documentazione prescritta determinano l'esclusione dal concorso con provvedimento della Direzione generale per il personale militare.
7. Le domande di partecipazione e le prescritte certificazioni prodotte nei termini, ma formalmente irregolari, inesatte o incomplete di dati non obbligatori, potranno essere accettate a giudizio discrezionale ed insindacabile dell'Amministrazione per essere regolarizzate ed integrate delle dichiarazioni mancanti. L'impossibilita' di regolarizzazione e/o integrazione della domanda per cause imputabili al concorrente determina l'esclusione dal concorso.
 
Art. 4
Commissioni
1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata, saranno nominate, su proposta della Forza armata, le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali.
2. La commissione valutatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente, membro esperto del settore;
c) un funzionario designato dalla Direzione generale per il personale militare, membro;
d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione avra' il compito di valutare i titoli attribuendo i punteggi previsti al successivo articolo 5 e di provvedere alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti.
3. La commissione per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un ufficiale medico di grado inferiore a quello del presidente, membro;
c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione appartenente all'Amministrazione della difesa o convenzionato, ovvero un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
 
Art. 5
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente articolo 4 comma 1, lettera a) provvedera' a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell'allegato B del presente bando di concorso e ad assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli conseguiti e posseduti negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,750 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi dalla procedura concorsuale.
 
Art. 6
Accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale
1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione da parte della Direzione generale per il personale militare, all'accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale secondo i criteri e le modalita' di seguito indicate.
2. L'accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale sara' effettuato dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b) presso il Centro di selezione volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito di Roma, sito in via Damiata, 1/A, in data 22 e 23 luglio 2010.
3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi il 22 luglio 2010 alle 0800 presso il predetto Centro di selezione. La mancata presentazione a visita nel giorno e nell'ora sopra indicati comporta l'esclusione dal concorso.
La Direzione generale per il personale militare potra' concedere eventuali differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento. La richiesta in tal senso, corredata dalla necessaria documentazione, dovra' pervenire alla predetta Direzione generale, via fax al n. 06/517052798, entro il 12 luglio 2010.
4. I concorrenti, all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari, dovranno esibire la documentazione indicata di seguito nel presente comma (la mancata presentazione dei sottoelencati certificati determinera' la sospensione dal giudizio del concorrente da parte della competente commissione fino all'acquisizione della predetta documentazione, che dovra' avvenire entro il termine ultimo previsto dal successivo comma 11 per lo svolgimento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali. Qualora il concorrente non faccia pervenire al Centro di selezione VFP 1 dell'Esercito di Roma tale documentazione entro la suddetta data, sara' escluso dalla procedura concorsuale):
a) valido documento di riconoscimento;
b) qualora il concorrente ne sia gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto;
c) referto originale dell'analisi del sangue, eseguito in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita, concernente:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT, ALT e AST;
markers dell'epatite B (sia antigeni che anticorpi), in data non anteriore a tre mesi;
markers dell'epatite C, in data non anteriore a tre mesi;
d) referto attestante l'esito dell'analisi di accertamento strumentale del G6PD (metodo quantitativo), eseguito in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita;
e) i concorrenti affetti da deficit di glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) dovranno produrre certificato, conforme al modello riportato in allegato C al presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza di deficit di G6PD ed eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Per tale certificato e' richiesta una validita' di 6 mesi dalla data di convocazione agli accertamenti sanitari. Il concorrente affetto da carenza di G6PD, se dichiarato idoneo ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie per l'idoneita' nelle Forze armate, dovra' compilare e sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione conforme al modello riportato in allegato D al presente bando;
g) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
h) per i concorrenti di sesso femminile, referto attestante l'esito di ecografia pelvica e referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su campione di sangue o urine), quest'ultimo eseguito entro i cinque giorni lavorativi precedenti la visita. Nel caso in cui sussista lo stato di gravidanza, la commissione non potra' procedere all'effettuazione degli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2004, n. 114 che individua nello stato di gravidanza un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
i) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale e che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport; la data del certificato non dovra' essere anteriore ad un anno dal giorno di presentazione.
Tutta la documentazione di cui sopra potra' essere presentata in originale o copia conforme e dovra' essere rilasciata in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diversa indicazione, da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale.
5. La commissione medica, presa visione ed acquisita tutta la documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, procedera' ad eseguire i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) esame spirometrico;
b) visita cardiologica con E.C.G.;
c) esame optometrico;
d) esame audiometrico;
e) visita psicologica e/o psichiatrica;
f) analisi delle urine con drug test;
g) verifica dell'abuso di alcol (sulla base dei referti ematochimici), dell'uso di sostanze stupefacenti anche saltuario od occasionale (sulla base dell'esito del drug test), nonche' dell'utilizzo (sulla base della visita medica) di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
h) visita medica generale; in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
i) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113 la commissione non dovra' valutare il requisito dell'altezza di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987 e successive modificazioni.
6. Sui concorrenti che, all'atto degli accertamenti sanitari, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza per le quali risultera' clinicamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciare prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' alcun giudizio, ne' definira' il relativo profilo sanitario, posticipando l'effettuazione dei suddetti accertamenti in data utile che, comunque, non potra' in alcun modo oltrepassare i 10 giorni dalla data prevista per il completamento delle visite mediche.
7. A conclusione dei predetti accertamenti la commissione attribuira' ad ogni concorrente il profilo sanitario definito ai sensi del decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114 e delle vigenti direttive tecniche relative al reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta.
8. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale come da direttive tecniche vigenti al momento degli accertamenti.
Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il possesso delle qualita' attitudinali e caratteriologiche che assicurano l'assolvimento dei compiti previsti per il volontario in ferma prefissata quadriennale dell'Esercito.
9. Al termine, la commissione comunichera' a ciascun concorrente l'esito della selezione effettuata sottoponendogli il verbale a titolo di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l'indicazione della causa di inidoneita'.
10. Il giudizio relativo ai predetti accertamenti e' definitivo e, nel caso di inidoneita', comporta l'esclusione dal concorso.
Detti provvedimenti sono adottati su delega della Direzione generale per il personale militare dalla competente commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere b).
Avverso i suddetti giudizi di inidoneita' il concorrente puo' proporre i ricorsi previsti dalla normativa vigente.
11. Fermo restando il disposto del precedente comma 7, ogni temporaneo impedimento a tutti gli accertamenti previsti, compreso lo stato di gravidanza, comporta l'esclusione dal concorso ai sensi del citato articolo 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni, se detto stato persiste oltre il 10° giorno dalla data stabilita per l'ultimazione degli accertamenti di cui al precedente comma 2. In sede di notifica del temporaneo impedimento dovra' essere reso noto al concorrente tale termine. Allo scadere del citato termine la commissione dovra' sottoporre il concorrente agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ed emettere il relativo giudizio. Nel caso in cui la commissione accerta il perdurare dello stato di temporaneo impedimento il concorrente dovra' essere escluso dal concorso.
12. I concorrenti, durante l'effettuazione delle visite mediche, potranno fruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare, qualora disponibili.
Al fine di poter usufruire di alloggio a carico dell'Amministrazione (eventualmente gia' dal giorno precedente la presentazione), i concorrenti dovranno chiederne direttamente al Centro di selezione VFP1 di Roma l'eventuale disponibilita'. La richiesta dovra' essere avanzata dal lunedi' al venerdi', a mezzo fax, al n. 06/36000812; via e-mail, all'indirizzo giu.mavilia@esercito.difesa.it oppure telefonicamente al n. 06/324842186, indicando anche un recapito telefonico al quale poter essere reperibili.
 
Art. 7
Graduatorie
1. La commissione valutatrice di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a) redigera' le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialita' indicate al precedente articolo 1 sulla base del punteggio ottenuto da ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 5.
2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai concorrenti in possesso dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parita' e' data precedenza al concorrente di piu' giovane eta'.
3. Le suddette graduatorie sono approvate con decreto dirigenziale adottato dalla Direzione generale per il personale militare e pubblicate nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
 
Art. 8
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 7 saranno convocati dalla Direzione generale per il personale militare presso l'ente all'uopo designato dalla Forza armata per la frequenza di uno specifico corso formativo indirizzato a fornire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base, relativi al proprio status giuridico.
2. All'atto della presentazione i predetti concorrenti saranno sottoposti, da parte del Dirigente del servizio sanitario dell'ente o da parte di un ufficiale medico del servizio sanitario di riferimento, ad una visita medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici richiesti. Qualora emergano possibili motivi di inidoneita', i citati concorrenti saranno immediatamente inviati presso il Centro di selezione VFP1 di Roma al fine di verificarne l'idoneita' quale volontario di truppa in qualita' di atleta. Nel caso di giudizio di permanente inidoneita' o di temporanea inidoneita' superiore a 20 giorni per infermita' non dipendente da causa di servizio, gli interessati saranno immediatamente esclusi dall'ammissione alla ferma prefissata quadriennale con provvedimento della Direzione generale per il personale militare. Qualora, alla data di prevista presentazione, il militare in servizio sia in licenza di convalescenza scadente nei 20 giorni successivi alla suddetta data di prevista presentazione sara' escluso dall'ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta con provvedimento della Direzione generale per il personale militare. Il provvedimento di esclusione e' definitivo.
3. I concorrenti convocati che non si presenteranno all'ente di assegnazione entro il termine fissato nella comunicazione di convocazione saranno considerati rinunciatari e, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione della difesa, i posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati in base all'ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa specialita' o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialita' secondo le necessita' della Forza armata e nei tempi consentiti dalle esigenze di immissione.
4. L'ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta decorre, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l'ente designato e, per gli effetti amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso l'ente medesimo.
 
Art. 9
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 4ª Divisione reclutamento VFP 4 / VSP per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'ufficiale o funzionario nominato responsabile del trattamento ai sensi del citato decreto legislativo.
5. Il titolare del trattamento e' il Direttore generale per il personale militare che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei dati personali:
a) i responsabili degli enti/comandi di appartenenza dei militari in servizio;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 4;
c) il direttore della 4ª Divisione della Direzione generale per il personale militare.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2010

Il direttore generale
Generale di corpo d'armata
Mario Roggio
 
Allegato

AVVERTENZE GENERALI



Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere chiesta direttamente alla sezione relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale dell'Esercito n. 186 - C.a.p. 00143 - Roma - Cecchignola - tel. 06/517051012 nei giorni e negli orari sotto indicati:
1) in visita o telefonicamente:
a) dal lunedi' al giovedi':
dalle 08,30 alle 12,30;
dalle 13,30 alle 16,00;
b) venerdi' dalle 09,00 alle 13,00;
2) consultando il sito www.persomil.difesa.it.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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