Gazzetta n. 48 del 18 giugno 2010 (vai al sommario)
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO   (scad. 19 luglio 2010)
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 952 allievi finanzieri, riservato, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale (VFP1T), in servizio o in congedo.



IL COMANDANTE GENERALE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, recante «Norme di principio sulla disciplina militare», e il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e successive modificazioni, concernente «Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 11 luglio 1978, n. 382»;
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'articolo 3 della Legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;
Viste le disposizioni contenute nel Foglio d'Ordini Speciale sul reclutamento degli allievi finanzieri, datato 14 dicembre 1995, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante «Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006, recante «Procedure di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze armate, in servizio o in congedo», emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della predetta legge n. 226/2004;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio - presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», introdotto dall'articolo 2, comma 208, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)»;
Vista la programmazione quinquennale scorrevole relativa al periodo 2010-2014, predisposta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della citata legge n. 226/2004, in base alla quale l'entita' del personale reclutato ai sensi del presente bando, da incorporare dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale, e' stato quantificato in 266 unita';
Vista la nota n. 19604 del 31 marzo 2010, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale di Bilancio ha inviato l'atto di asseverazione del numero di cessazioni dal servizio avvenute nel Corpo nell'anno 2009, individuando in 1244 le unita' da assumere per il 2010, ai sensi del citato decreto legge n. 112/2008;
Ritenuto di dover riservare 6 dei posti da mettere a concorso ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella scritta, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,

Determina:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto, per l'anno 2010, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 952 allievi finanzieri della Guardia di finanza, riservato, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. «VFP1») ovvero in rafferma annuale (c.d. «VFP1T») delle Forze armate che, se in servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma. Di questi:
a) n. 847 del contingente ordinario, di cui:
(1) n. 616 da immettere direttamente nel Corpo della Guardia di finanza, dopo aver completato, se in servizio, la ferma prefissata di un anno (VFP1) nelle Forze armate;
(2) n. 231 da immettere nel Corpo della Guardia di finanza, dopo aver ultimato il servizio, in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate;
b) n. 105 del contingente di mare, di cui:
(1) n. 70 da immettere direttamente nel Corpo della Guardia di finanza, dopo aver completato, se in servizio, la ferma prefissata di un anno (VFP1) nelle Forze armate, cosi' suddivisi:
n. 25 per la specializzazione «Nocchiere»;
n. 40 per la specializzazione «Operatore di sistema»;
n. 5 per la specializzazione «Motorista navale»;
(2) n. 35 da immettere nel Corpo della Guardia di finanza, dopo aver ultimato il servizio, in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, cosi' suddivisi:
n. 15 per la specializzazione «Nocchiere»;
n. 15 per la specializzazione «Operatore di sistema»;
n. 5 per la specializzazione «Motorista navale».
2. Sei dei 616 posti di cui al comma 1, lettera a), punto (1), sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 2, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di primo grado o superiore.
3. I posti riservati, di cui al comma 2, non coperti per mancanza di concorrenti riservatari idonei, sono conferiti agli altri candidati iscritti nella graduatoria per i posti di cui al comma 1, lettera a), punto (1), secondo l'ordine della stessa.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla;
b) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
c) prova di efficienza fisica;
d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
e) valutazione dei titoli.
5. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal Comando Generale della Guardia di finanza.
6. Resta impregiudicata, per il Comandante Generale della Guardia di finanza, la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.
 
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:
a) siano stati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, arruolati nelle Forze armate, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226, quali volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale e, se in servizio, abbiano svolto almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta' alla data del 1° gennaio 2010. Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, comunque, non superiore a tre anni;
d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi ne' sottoposti a misure di prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza;
h) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente o civilmente organizzati ne' destituiti dai pubblici uffici.
2. I suddetti requisiti, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), c), e) ed f), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e conservati fino alla data dell'effettivo incorporamento nella Guardia di finanza.
3. Non possono partecipare al concorso, i candidati che:
a) nel corrente anno, abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera iniziale di un altro Corpo di Polizia ad ordinamento civile o militare;
b) abbiano svolto servizio nelle Forze armate esclusivamente come volontari in ferma breve (VFB) ovvero volontari in ferma annuale (VFA).
 
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale, allegando, per coloro che intendono fruire dell'elevazione del limite di eta' prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c), idonea documentazione attestante il periodo di servizio militare prestato.
2. Per i residenti in Valle d'Aosta, la domanda deve essere presentata, entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1, presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
3. I cittadini italiani residenti all'estero devono inviare la domanda di partecipazione direttamente al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 ROMA/APPIO.
4. I militari in servizio devono presentare la domanda, entro il termine e con modalita' di cui ai commi 1 e 2, al Comando competente per il luogo di residenza.
5. I militari in servizio impiegati all'estero, dalla data di pubblicazione del presente bando fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande, possono presentare, entro il termine di cui al comma 1, la domanda di partecipazione al Comando di appartenenza, che provvede a trasmetterla, con il mezzo piu' celere, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi, quale data di presentazione, fa fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando ricevente.
6. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1) e disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonche' sul sito internet http://www.gdf.it/, nella sezione relativa ai concorsi.
7. Le domande di partecipazione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite non a mezzo di raccomandata sono accettate soltanto se pervenute al competente reparto entro il suindicato termine.
8. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei termini indicati, non pervengono entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate. Nelle more, i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.
9. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 4, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di 5 giorni dal momento della restituzione dell'istanza. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
10. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente archiviate.
11. Alle incombenze di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 provvede il Comando Provinciale competente (Comando Regionale, per i residenti in Valle d'Aosta), ovvero il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero e per i militari in servizio impiegati all'estero.
12. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Comandante Interregionale o equiparato della Guardia di finanza dal quale dipende il Reparto che ha disposto l'archiviazione ovvero al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, qualora l'archiviazione e' stata disposta dal Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
13. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa.
 
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita, nonche' luogo di residenza ed indirizzo completo del numero di codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico;
b) posti per cui intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza e di godere dei diritti civili;
e) di non essere imputato e di non aver subito condanne per delitti non colposi, ne' di essere sottoposto a misura di prevenzione;
f) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a carico;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso;
h) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. La certificazione comprovante il possesso di tali titoli deve essere presentata o fatta pervenire con le modalita' e la tempistica indicate all'articolo 15, comma 3;
i) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi militarmente o civilmente organizzati ne' destituito dai pubblici uffici;
l) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
m) l'indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico;
n) la posizione militare quale volontario in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale con l'indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni:
(1) se in servizio o in congedo;
(2) la Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina o Aeronautica);
(3) le date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da VFP1 e dalla eventuale rafferma annuale nonche' la denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio;
o) di non aver presentato, nel corrente anno, domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera iniziale di un altro Corpo di Polizia ad ordinamento civile o militare;
p) l'ordine di preferenza relativo alla forza armata (Esercito, Marina ed Aeronautica) dove svolgere, eventualmente, la ferma prefissata quadriennale in qualita' di VFP4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, commi 2 e 3.
2. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo piu' celere, al Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero al locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero e per i militari in servizio impiegati all'estero, i quali non assumono alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Gli stessi reparti, inoltre, non assumono alcuna responsabilita' in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata agli stessi reparti ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
4. Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 1, comma 2, devono compilare la domanda di partecipazione precisando, in allegato alla stessa, gli estremi ed il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti ed indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere la prova scritta.
5. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere a conoscenza che la prova scritta si svolgera' secondo le modalita' stabilite all'articolo 10.
 
Art. 5
Istruttoria delle domande.
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'inizio del corso di formazione.
 
Art. 6
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo e per la valutazione della prova di efficienza fisica, composta da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Per l'eventuale valutazione della prova scritta dei candidati che la sostengono in lingua tedesca, la competente sottocommissione e' integrata da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore di tale lingua.
4. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
5. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
6. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.
 
Art. 7
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
 
Art. 8
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 9
Documento di identificazione
1. Ad ogni prova o visita i candidati devono esibire la carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.
 
Art. 10
Calendario e modalita' di svolgimento della prova scritta
1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta di cultura generale, consistente in domande di italiano, storia ed educazione civica, geografia, aritmetica e geometria, riferite al programma di istruzione secondaria di primo grado, presso la Legione Allievi della Guardia di finanza, viale Europa, n. 97, di Bari (Palese), secondo il seguente calendario:
a) lunedi' 26 luglio 2010, ore 09.00 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da «A» a «BRI»;
b) lunedi' 26 luglio 2010, ore 15.00 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da «BRO» a «CIO»;
c) martedi' 27 luglio 2010, ore 09.00 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da «CIP» a «DEP»;
d) martedi' 27 luglio 2010, ore 15.00 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da «DEQ» a «FOR»;
e) mercoledi' 28 luglio 2010, ore 09.00 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da «FOS» a «LAM»;
f) mercoledi' 28 luglio 2010, ore 15.00 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da «LAN» a «MEB»;
g) giovedi' 29 luglio 2010, ore 09.00 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da «MEC» a «PAV»;
h) giovedi' 29 luglio 2010, ore 15.00 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da «PAZ» a «ROR»;
i) venerdi' 30 luglio 2010, ore 09.00 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da «ROS» a «TAO»;
l) venerdi' 30 luglio 2010, ore 15.00 per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da «TAP» a «Z»;
2. I candidati, i cui cognomi non rientrino in nessuna delle tornate di convocazione di cui al comma 1 e quelli che abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso di voler effettuare la prova scritta in tedesco, devono presentarsi per sostenere la prova venerdi' 30 luglio 2010, alle ore 09.00.
3. Quanto stabilito ai commi 1 e 2 ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
4. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna biro ad inchiostro nero.
5. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere obbligatoriamente spenti.
6. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai candidati sara' pubblicata sul sito internet http://www.gdf.it/, nella sezione relativa ai concorsi.
7. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova scritta da parte dei candidati, sara':
a) disponibile, sul sito internet http://www.gdf.it/, una mappa dell'itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla fermata «Tesoro» della metropolitana «Bari Centrale - Ospedale San Paolo» alla sede di esame e ritorno.
8. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti, per sostenere la prova scritta, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
9. Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento della prova, a norma dell'articolo 14, non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).
11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati.
12. Superano la prova scritta e, pertanto, sono ammessi agli accertamenti di cui al successivo articolo 11, i candidati classificatisi nei primi:
2.540 posti della graduatoria del contingente ordinario;
315 posti della graduatoria del contingente di mare, cosi' distinti:
(1) 120 per la specializzazione nocchiere;
(2) 165 per la specializzazione operatore di sistema;
(3) 30 per la specializzazione motorista navale.
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile.
13. La sottocommissione attribuisce a ciascun candidato un punto di merito da zero a trenta.
14. Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per i successivi accertamenti definitivi, entro il 15 novembre 2010, debbono considerarsi esclusi dal concorso.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista, o dalla data in cui la stessa esclusione si intende definita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla predetta data, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
 
Art. 11

Accertamento dell'idoneita' attitudinale e prova di efficienza fisica
1. I candidati che superano la prova scritta sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale e alla prova di efficienza fisica, presso il Centro Addestrativo Polifunzionale della Guardia di finanza di Roma (Loc. Castelporziano), via Croviana, n. 120, nella data indicata all'atto della convocazione.
2. Al fine di agevolare il raggiungimento della predetta sede da parte dei candidati, sara' allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, con partenza dalla stazione metropolitana (Linea B) di Eur Fermi.
3. Le prove hanno il seguente svolgimento:
a) 1° e 2° giorno: test e colloquio attitudinali;
b) 3° giorno: prova di efficienza fisica.
4. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
5. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test.
6. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, la sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), fissa, con apposito atto, i criteri cui attenersi nello svolgimento dello stesso, prevedendo la preclusione alla prosecuzione nelle successive fasi della prova, con conseguente inidoneita', per i candidati che nei test di cui al comma 5, lettera a), non raggiungono determinati limiti di adeguatezza, preventivamente stabiliti.
7. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita' attitudinale sono ammessi alla prova di efficienza fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
8. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consiste in:
a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del peso, corsa piana 1.000 m;
b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
9. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un punteggio complessivo minimo di otto punti nelle quattro prove obbligatorie, come da tabella in allegato 2.
10. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15 (comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio delle graduatorie uniche di merito, le seguenti maggiorazioni:
a) da 8,1 a 9 punti 0,40;
b) da 9,1 a 10 punti 0,60;
c) da 10,1 a 11 punti 0,80;
d) da 11,1 a 12 punti 1,00;
e) da 12,1 a 13 punti 1,20;
f) da 13,1 a 14 punti 1,60;
g) da 14,1 a 15 punti 2,00.
11. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori.
12. All'atto del sostenimento della prova fisica, i candidati devono presentare, alla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), un certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport.
13. La mancata presentazione di detto certificato comporta la non ammissione del concorrente alla suddetta prova e, pertanto, l'esclusione dal concorso.
14. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
15. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, la competente sottocommissione non puo' procedere all'effettuazione della prova di efficienza fisica e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel Corpo. Tali candidate sono escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 15 dicembre 2010.
16. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato:
a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione;
b) si infortuni prima ovvero durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione,
sentito il medico presente, provvede, con giudizio motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad una data posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2010.
17. I candidati che hanno ottenuto il differimento di cui al comma 17 possono, qualora la temporanea indisposizione lo consenta, essere ammessi, con riserva, a sostenere la visita medica preliminare.
18. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica dei candidati, la sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione degli stessi.
19. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica sono ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
20. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.
 
Art. 12
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera c), mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, in Roma.
2. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e', immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all'articolo 13, commi 7, 12 e 13. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle.
4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del 15° giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare.
5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica preliminare.
6. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.
 
Art. 13
Requisiti psico-fisici
1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni 60, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale:
a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali;
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
c) certificazione recante l'esito del dosaggio delle IgE totali.
La positivita' agli accertamenti di cui alle lettere a) e b) comporta l'esclusione dal concorso.
La positivita' all'accertamento di cui alla lettera c) comporta la sottoposizione agli ulteriori esami strumentali e di laboratorio di cui al comma 16.
3. In sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica, i candidati dovranno, altresi', produrre un certificato (fac-simile in allegato 3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
a) lo stato di buona salute;
b) la presenza/assenza di deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui ai commi 2, lettere a) e b), e 3 comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento e comunicate agli interessati.
5. La mancata presentazione, in sede di visita medica preliminare, del certificato relativo all'esito del dosaggio delle IgE totali, di cui al comma 2, lettera c), comporta l'esclusione dal concorso.
6. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
7. I candidati, all'atto della visita, devono, comunque, avere:
a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne;
c) acutezza visiva:
(1) per i candidati che concorrono per il contingente ordinario:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normali;
visione binoculare;
senso cromatico normale alle matassine colorate;
(2) per i candidati che concorrono per il contingente di mare per la specializzazione:
Nocchiere: acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
Operatore di sistema: visus naturale 10/10 in ciascun occhio; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
Motorista navale: visus corretto 10/10 in ciascun occhio; la correzione della refrazione non dovra' superare tre diottrie per la miopia, tre diottrie per l'ipermetropia, una diottria per l'astigmatismo di qualsiasi segno ed asse; la correzione totale non dovra', comunque, superare tre diottrie per l'astigmatismo miopico composto, tre diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto con lente cilindrica non superiore a una diottria, tre diottrie per l'astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore a una diottria, due diottrie per l'anisometropia sferica e astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare.
8. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica muniti delle proprie lenti correttive "a tempiali".
9. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati e' effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle «a contatto».
10. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
11. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti parametri:
a) per il contingente ordinario e per il contingente di mare per le specializzazioni Nocchiere e Motorista navale:
1) monolaterale: 35 dB;
2) bilaterale: P.P.T. 20%;
b) per il contingente di mare per la specializzazione Operatore di sistema:
1) monolaterale: 24 dB;
2) bilaterale: P.P.T. 10%.
12. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test tossicologici.
13. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria. I denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
14. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
15. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) radiografia del torace;
b) dell'urina ed ematochimici;
c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
d) test psico-clinici.
16. I concorrenti sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
17. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli accertamenti di cui ai commi 7, 12 e 13, sono immediatamente dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale giudizio non e' ammessa visita di revisione.
18. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.
19. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
20. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel Corpo. Tali candidate sono escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 15 dicembre 2010.
 
Art. 14
Mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, la prova di efficienza fisica e l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsti, rispettivamente, dagli articoli 10, 11 e 12, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facolta', su istanza motivata, di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.
L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanzieri, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, deve essere anticipata, via fax, al numero 06/24290674.
 
Art. 15
Documentazione
1. Il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede, anche avvalendosi del Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero del locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta), a richiedere nei confronti dei candidati:
a) la dichiarazione del casellario giudiziale;
b) eventuale documentazione integrativa dell'estratto di cui al comma 2, lettera a), se ritenuta necessaria dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), ai fini della valutazione dei titoli di cui all'articolo 16.
2. I candidati che superano la prova scritta, all'atto della presentazione per sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui all'articolo 11, devono produrre:
a) un estratto della documentazione di servizio previsto dall'articolo 14-quater, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni (fac-simile in all. 4), redatto e firmato:
(1) per i militari in servizio, dal Comandante del Reparto/Ente di appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto deve essere chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
(2) per quelli in congedo, dall'Ufficiale Responsabile/Funzionario del Distretto Militare/Centro documentale militare competente per territorio o residenza;
b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui alla lettera precedente, dalla quale si evinca che le sanzioni disciplinari indicate nel predetto estratto sono riferite esclusivamente al periodo di servizio con esclusione del corso di formazione di base (o basico).
3. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti definitivi devono presentare direttamente o far pervenire ai reparti di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, entro venti giorni dalla data di comunicazione dell'idoneita' stessa, i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
4. I vincitori del concorso per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, devono, inoltre, far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, l'attestato indicato nel predetto articolo 1, comma 2.
5. I documenti di cui ai commi 3 e 4 si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
6. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta giorni decorrenti dalla data di restituzione.
 
Art. 16
Valutazione titoli
1. La sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), procede alla valutazione dei titoli, nei confronti dei candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'articolo 12, secondo i seguenti criteri:
a) TITOLO DI STUDIO:
1) diploma di laurea (o laurea specialistica o laurea magistrale) punti 4;
2) laurea (o diploma universitario) punti 3;
3) diploma di istruzione di secondo grado (durata quinquennale) punti 2;
4) altro diploma di istruzione di secondo grado punti 1;
5) diploma di qualifica professionale punti 0,50.
Qualora il candidato e' in possesso di piu' titoli di studio, e' preso in considerazione, ai fini della valutazione, solo quello che da' luogo all'attribuzione del punteggio piu' elevato;
b) SERVIZIO PRESTATO, in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale:
1) per ogni mese (o frazione di mese superiore a quindici giorni) di servizio effettivamente prestato, fino ad un massimo di punti 2 punti 0,10.
Per i candidati ai posti relativi al contingente di mare che abbiano prestato servizio nella Marina Militare tale punteggio e' raddoppiato fino ad un massimo di 4 punti;
2) partecipazione a una o piu' missioni in territorio estero, fino ad un massimo di punti1:
(a) sino a 90 giorni complessivi di permanenza punti 0,50;
(b) oltre 90 giorni complessivi di permanenza punti 1;
c) ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA:
1) eccellente o giudizio equivalente punti 2;
2) superiore alla media o giudizio equivalente punti 1,5;
3) nella media o giudizio equivalente punti 0,5;
4) inferiore alla media o giudizio equivalente punti 0.
Nel caso in cui l'ultimo documento sia costituito da una «dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica» deve essere valutato il documento immediatamente precedente;
d) BENEMERENZE E RICOMPENSE, fino ad un massimo di punti 3:
1) medaglia d'oro al valor militare o al valor civile punti 3;
2) medaglia d'argento al valor militare o al valor civile punti 2,5;
3) medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile punti 2;
4) croce di guerra al valor militare punti 1,5;
5) encomio solenne punti 1;
6) encomio semplice punti 0,5;
7) elogio punti 0,3;
8) ogni altra benemerenza o riconoscimento iscritti a matricola, esclusi quelli riferibili alla durata del servizio e le onorificenze punti 0,3;
e) CONOSCENZA, SECONDO STANDARD NATO, DI UNA O PIU' LINGUE STRANIERE certificate dalla S.L.E.E., fino ad un massimo di punti 3:
1) possesso del terzo livello - equiparato ad una somma dei punteggi nelle voci L (listening), W (writing), S (speaking) e R (reading) pari ad un minimo di 14 punti 2;
2) possesso del secondo livello - equiparato ad una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R compresa tra 11 e 13 punti 1;
3) possesso del primo livello - equiparato ad una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 8 punti 0,5.
2. Per i candidati ai posti relativi al contingente di mare, la sottocommissione valuta altresi' le seguenti specializzazioni, qualifiche e abilitazioni, conseguite durante il servizio prestato in qualita' di volontario nelle Forze armate:
a) per coloro che concorrono per la specializzazione «Nocchiere»:
1) Sommozzatore punti 2;
2) Operatore del servizio sicurezza abilitato al lavoro in carena punti 2;
b) per coloro che concorrono per la specializzazione «Operatore di sistema»:
1) Radiotelegrafista punti 2;
2) Radarista punti 2;
3) Ricercatore elettronico punti 2;
4) Tecnico elettronico punti 2;
c) per coloro che concorrono per la specializzazione «Motorista navale»:
1) Tecnico di Macchina punti 2;
2) Motorista Navale punti 2;
3) Montatore punti 2.
3. Eventuali sanzioni disciplinari riportate durante il servizio comportano detrazioni dal punteggio totale risultante dalla valutazione dei titoli, fino a concorrenza dello stesso, secondo le seguenti indicazioni:
a) per ciascun giorno di consegna di rigore punti 1;
b) per ciascun giorno di consegna punti 0,5;
c) per ciascun rimprovero punti 0,3.
Sono presi in considerazione esclusivamente i provvedimenti disciplinari inflitti durante il servizio effettivamente prestato, con esclusione del corso di formazione di base (o basico).
4. Ai fini della formazione della graduatoria sono considerati i titoli e le eventuali sanzioni, indicati ai commi 1, 2 e 3, risultanti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
6. Prima dell'effettuazione della valutazione dei titoli, la competente sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui attenersi.
 
Art. 17
Graduatorie finali di merito
1. La sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), predispone distinte graduatorie finali di merito per il contingente ordinario, per ogni specializzazione del contingente di mare e per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti attribuiti:
a) alla prova scritta di cui all'articolo 10;
b) alla prova di efficienza fisica di cui all'articolo 11;
c) alla valutazione dei titoli di cui all'articolo 16.
3. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
 
Art. 18
Ammissione al corso di formazione
1. Dei concorrenti dichiarati vincitori:
a) sono ammessi direttamente al corso di formazione per allievi finanzieri, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, previo superamento della visita medica di incorporamento da parte del Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di istruzione, i primi:
(1) 616 del contingente ordinario, tenendo conto della riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 2;
(2) 25 del contingente di mare, specializzazione «Nocchiere»;
(3) 40 del contingente di mare, specializzazione «Operatore di sistema»;
(4) 5 del contingente di mare, specializzazione «Motorista navale»;
b) sono ammessi alla frequenza del corso di formazione per allievi finanzieri, nell'ordine delle rispettive graduatorie, dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4), secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, i successivi:
(1) 231 del contingente ordinario;
(2) 15 del contingente di mare, specializzazione «Nocchiere»;
(3) 15 del contingente di mare, specializzazione «Operatore di sistema»;
(4) 5 del contingente di mare, specializzazione «Motorista navale».
2. Entro 20 giorni dall'inizio del corso di formazione di cui al comma 1, lettera a), il Comando Generale della Guardia di finanza puo' ricoprire i posti resisi, eventualmente, disponibili:
a) convocando altrettanti candidati tratti da quelli di cui al medesimo comma 1, lettera b);
b) nominando, conseguentemente, ulteriori vincitori, nell'ordine delle rispettive graduatorie.
3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del comma 1, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 19
Ammissione dei volontari alla ferma
prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate
1. Le graduatorie finali di merito, dopo il termine di cui all'articolo 18, comma 2, sono inviate al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, che provvede all'ammissione dei vincitori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, secondo quanto stabilito dall'articolo 16, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 226.
2. I vincitori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), punto (1), sono ammessi alla citata ferma prefissata quadriennale prioritariamente nell'Esercito Italiano e nell'Aeronautica militare, a prescindere dalla preferenza indicata nella domanda di partecipazione.
3. I vincitori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), punti (2), (3) e (4), sono ammessi alla citata ferma prefissata quadriennale prioritariamente nella Marina Militare, a prescindere dalla preferenza indicata nella domanda di partecipazione.
4. Il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare puo' ricoprire i posti resisi, eventualmente, disponibili, per rinuncia, esclusione o non idoneita' all'atto dell'incorporamento in qualita' di VFP4, convocando altrettanti candidati idonei, nell'ordine delle rispettive graduatorie, dandone comunicazione al Comando Generale della Guardia di finanza, che formalizza la nomina a vincitori degli interessati.
5. Ogni ulteriore informazione relativa all'ammissione dei volontari alla ferma prefissata quadriennale (VFP4) potra' essere richiesta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare - viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma - e-mail urp@persomil.difesa.it.
 
Art. 20
Transito dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4)
nel Corpo della Guardia di finanza
1. Nell'ultimo semestre della ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (VFP4), i candidati di cui all'articolo 19 sono convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici, tesa a cogliere segni di eventuali variazioni peggiorative, intervenute nel tempo, delle condizioni psico-fisiche dei candidati.
2. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e' sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
3. Per le concorrenti che, in tale sede, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel Corpo.
4. Alla verifica di cui al comma 1 provvede una commissione nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, presieduta da un ufficiale superiore del Corpo e composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri.
5. La commissione di cui al comma 4, prima dell'inizio dei lavori, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi.
6. Il giudizio espresso, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.
8. I candidati giudicati idonei, dopo aver completato la ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, sono immessi nel Corpo della Guardia di finanza ed avviati alla frequenza del corso di formazione per allievi finanzieri, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 6.
 
Art. 21
Mancata presentazione al corso
1. Il candidato, regolarmente convocato per la frequenza del corso, e' considerato rinunciatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere comunicati a mezzo fax, al massimo entro 24 ore dall'inizio del corso, al Comandante del Reparto di istruzione che li valuta e, se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato tramite i Comandi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
 
Art. 22
Spese di partecipazione al concorso
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per la partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
 
Art. 23
Trattamento economico degli allievi finanzieri
1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Gli allievi finanzieri fruiscono del vitto, dell'alloggio e della vestizione, le cui spese sono a carico dell'Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
a) per la manutenzione del vestiario;
b) di carattere personale e straordinario.
 
Art. 24
Assegnazione al termine del corso
1. Al termine del corso di formazione:
a) i finanzieri vincitori per i posti relativi al contingente ordinario sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiedono, con obblighi di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.
b) i finanzieri vincitori dei posti relativi al contingente di mare sono avviati al corso per il conseguimento della specializzazione selezionata nella domanda di partecipazione al concorso, in relazione alla quale sono impiegati nello specifico comparto, con obblighi di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.
 
Art. 25
Sito internet ed informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo http://www.gdf.it/, nella sezione relativa ai concorsi.
2. Parimenti, sono pubblicati sul citato sito internet gli elenchi dei candidati dichiarati idonei alla prova scritta e le graduatorie finali di merito.
 
Art. 26
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita' selettive e sono trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Comandante Generale della Guardia di finanza.
La presente determinazione sara' inviata agli organi di controllo.
Roma, 10 giugno 2010

Gen. C.A. Cosimo D'Arrigo
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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