| Gazzetta n. 107 del 11 maggio 2026 (vai al sommario) |
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2026, n. 23 |
| Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2026, n. 54, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalita' delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonche' di immigrazione e protezione internazionale.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 95 del 24 aprile 2026). |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2026, n. 54, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalita' delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonche' di immigrazione e protezione internazionale.», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti: «Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, nonche' strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell'articolo 4-bis. Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale puo' applicare, per un periodo fino ad un anno, una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria competente: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla. In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»; b) all'articolo 4-bis: 1) al comma 1, dopo la parola « licenza » sono aggiunte le seguenti: « , compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta, » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama, nonche' strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti. »; 2) al comma 2, alinea, le parole: «porto d'arma» sono sostituite dalle seguenti: «porto di armi o di strumenti atti ad offendere»; 2-bis) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto»; 3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie. 2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1.»; 3-bis) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Porto di armi per cui non e' ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio»; c) dopo l'articolo 4-bis sono inseriti i seguenti: «Art. 4-ter (Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto). - 1. Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis e' commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale sul minore e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro. 2. L'autorita' competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 e' il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile. Art. 4-quater (Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere). - 1. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto gli strumenti di cui agli articoli 4, ottavo comma, e 4-bis, comma 1. 2. Ai fini dell'osservanza del divieto, chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, vende gli strumenti di cui al comma 1, ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta. 3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti di cui al comma 1 adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore eta' prima della conclusione dell'acquisto. 4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e, in caso di inadempimento, procede, anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al medesimo comma 3, diffidandoli contestualmente a conformarsi entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorita' adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida. 5. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati. 6. La violazione del divieto di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei casi in cui la violazione e' commessa nell'esercizio di un'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2, puo' essere disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni. 7. Nell'ipotesi di reiterazione della violazione di cui al comma 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, nei casi in cui la violazione e' commessa nell'esercizio di un'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2, e' disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo compreso tra quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e, nei casi in cui la violazione e' commessa nell'esercizio di un'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2, e' disposta la revoca della licenza all'esercizio dell'attivita'. 8. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto di cui al comma 1 sono irrogate dal prefetto con l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle accessorie dall'autorita' competente per il rilascio della licenza all'esercizio dell'attivita'. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.». 2. All'articolo 4, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «per i reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2», sono inserite le seguenti «e dall'articolo 381, comma 2, lettere m) e m-sexies),». 3. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quater, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere). - Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonche' i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4. Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, puo' essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena e' aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive. E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore e' punito con l'arresto da due a quattro anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena e' dell'arresto da tre a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro quando il fatto e' commesso da persona non munita di licenza. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, e' punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro. La pena prevista dal terzo comma e' raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso. Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere. Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, nonche' strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell'articolo 4-bis. Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale puo' applicare, per un periodo fino ad un anno, una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria competente: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla. In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, ne' gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti. In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse e' consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente e' consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti.» «Art. 4-bis (Porto di armi per cui non e' ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama, o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonche' strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti. 2. Salvo che il porto di armi o di strumenti atti ad offendere sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso: a) da persone travisate o da piu' persone riunite; b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale; c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto nonche' all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto; d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica. 2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie. 2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1.». - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato). - 1. L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, allo straniero in possesso del passaporto o di un documento di viaggio equipollente in corso di validita', nonche' del visto d'ingresso o dell'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, o di un permesso di soggiorno, ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio, del 13 giugno 2002, anch'essi in corso di validita'. 1-bis. L'ingresso in Italia puo' avvenire, salvi i casi di forza maggiore e i casi di eccezione previsti dal regolamento (UE) 2016/399, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. 1-ter. Salvi i casi di esenzione, e' fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1. 1-quater. L'autorita' di frontiera assicura la registrazione, nel sistema di ingressi/uscite (entry-exit system-EES) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei dati richiesti ai fini del controllo e provvede, in caso di ingresso sul territorio nazionale, ad informare il cittadino straniero della durata massima del soggiorno autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo puo' essere resa anche attraverso attrezzature installate ai valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorita' italiane in corso di validita', il personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di uscita. 1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26), del regolamento (UE) 2017/2226, con uno o piu' decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, sono: a) determinate le autorita' di frontiera, nonche' quelle competenti in materia di immigrazione; b) designate le autorita' responsabili per finalita' di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi; c) disciplinate le modalita' tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonche' di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226. 2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorita' diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorita' diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilita' penali, l'inammissibilita' della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorita' di frontiera. 2-bis. L'autorizzazione ai viaggi di cui al comma 1 e' richiesta dai cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, secondo le modalita' previste dagli articoli 15, 17 e 18 del medesimo regolamento. L'autorizzazione e' rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall'Unita' nazionale ETIAS (European travel information ad authorisation system) in attuazione del Capo VI del medesimo regolamento (UE) 2018/1240. La comunicazione relativa al rilascio, al rifiuto, all'annullamento o alla revoca dell'autorizzazione e' effettuata, secondo le modalita' previste dagli articoli 38 e 42 del predetto regolamento (UE) 2018/1240, esclusivamente tramite il servizio di posta elettronica ed e' inviata all'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera g), del medesimo regolamento, fornito dal richiedente nel modulo di domanda. La notificazione si intende perfezionata nel momento dell'avvenuto invio del messaggio di posta elettronica. Avverso le decisioni adottate dall'Unita' nazionale ETIAS la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 2-ter. Per l'adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4), 21) e 22), del regolamento (UE) 2018/1240, con uno o piu' decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia sono: a) determinate le autorita' di frontiera, nonche' quelle competenti in materia di immigrazione; b) designate le autorita' responsabili per finalita' di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi; c) disciplinate le modalita' tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (European travel information ad authorisation system-ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonche' di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240. 3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentira' l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonche' la disponibilita' di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non e' ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2 e dall'articolo 381, comma 2, lettere m) e m-sexies), del codice di procedura penale, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonche' dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Lo straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. 4. L'ingresso in Italia puo' essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorita' diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie. 4-bis. All'atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti dalla normativa dell'Unione europea per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime modalita' previste dalla medesima normativa, fatti salvi i casi di esenzione che possono essere previsti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore. 6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali. 6-bis. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del predetto regolamento, e' adottata dal direttore della Direzione centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 7. L'ingresso e' comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalita' prescritti con il regolamento di attuazione. 7-bis. L'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonche' al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.» |
| | "ALLEGATO 1 (Articolo 20, comma 1, lettera q) "Tabella 4 - Quadro I (specchio C - anno 2027) (art. 1226-bis, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile
1. All'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 e' commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale sul minore e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro»; b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura di ammonimento di cui al periodo precedente puo' essere disposta anche per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 582, 588, primo comma, 610, 612, secondo comma, 614, 624 e 635 del codice penale»; c) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. L'autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4-bis e 8 e' il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.». 2. All'articolo 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 1 e' commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale sul minore e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro. 3-ter. L'autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3-bis e' il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.». 2-bis. All'articolo 104, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) sui contenuti online del profilo personale e sui relativi dati, mediante ordine ai prestatori di servizi di hosting, ai fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca o ai prestatori di servizi intermediari della societa' dell'informazione quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di rimuovere i contenuti e i dati o disabilitare l'accesso al profilo, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori in ambito digitale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2023, n. 266, come modificato dalla presente legge: «Art. 5. (Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile). - 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3: 1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. L'avviso orale puo' essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore eta'.»; 2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3-bis»; 2-bis) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne e' opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4 adottato nei confronti di un minorenne e' opponibile davanti al tribunale per i minorenni»; 3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: «6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale e' notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o piu' delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore puo' proporre al tribunale per i minorenni l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonche' del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo e' servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto. 6-ter. Il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta di cui al comma 6-bis. Il divieto e' disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalita' applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, e' fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore. 6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter e' proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.» b) all'articolo 76, comma 2, le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4, 5 e 6-bis». 2. Fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di eta' superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. 3. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale. 3-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. 4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2 cessano comunque al compimento della maggiore eta'. 4-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 e' commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale sul minore e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro. 5. Qualora il fatto commesso da un minore di eta' compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. La procedura di ammonimento di cui al periodo precedente puo' essere disposta anche per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 582, 588, primo comma, 610 e 612, secondo comma, 614, 624 e 635 del codice penale. 6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale. 6-bis. Il provvedimento di cui al comma 5 e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. 7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5 cessano comunque al compimento della maggiore eta'. 8. Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5, nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto. 9. L'autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4-bis e 8 e' il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.». - Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2017, n. 127, come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Ammonimento). - 1. Fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595, 612 e 612-ter del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, anche mediante la rete internet, da minorenni di eta' superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. 2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale. 3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore eta'. 3-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 1 e' commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale sul minore e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro. 3-ter. L'autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3-bis e' il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.». - Si riporta il testo dell'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182 - supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge: «Art. 104 (Esecuzione del sequestro preventivo). - 1. Il sequestro preventivo e' eseguito: a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili; b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalita' previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale e' iscritta l'impresa; d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. e-bis) sui contenuti online del profilo personale e sui relativi dati, mediante ordine ai prestatori di servizi di hosting, ai fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca o ai prestatori di servizi intermediari della societa' dell'informazione quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di rimuovere i contenuti e i dati o disabilitare l'accesso al profilo, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite. 2. Si applica altresi' la disposizione dell'articolo 92. |
| | Art. 3 Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo la parola: «603-bis,» sono inserite le seguenti: «628, terzo comma, 628-bis,»; b) all'articolo 518-quater, secondo comma, le parole: «dell'articolo 628» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 628» e dopo le parole «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o 628-bis,»; c) all'articolo 624-bis: 1) al secondo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La medesima pena si applica altresi' a chi, per lo stesso fine, agendo con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identita', strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravita', si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene»; 2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La pena e' della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui al primo comma e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o piu' delle circostanze indicate all'articolo 61. Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500»; 3) alla rubrica, dopo le parole: «in abitazione» la parola: «e» e' sostituita dal seguente segno di interpunzione «,» e dopo le parole: «con strappo» sono aggiunte le seguenti: «e furto con destrezza in casi particolari»; d) dopo l'articolo 628, e' inserito il seguente: «Art. 628-bis (Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato). - La pena e' della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto di cui all'articolo 628, primo comma, e' commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio. Se l'aggravante di cui al primo comma concorre con una o piu' delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 o con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000. Si applica il quinto comma dell'articolo 628. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi.»; e) all'articolo 648, primo comma, le parole: «dell'articolo 628» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 628» e dopo le parole: «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o 628-bis. 2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 51, comma 3-quinquies, dopo la parola: « 617-sexies, » e' inserita la seguente: « 628-bis, »; b) all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 2, dopo le parole: «628, terzo comma,» e' inserita la seguente: «628-bis,». 3. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole: «procedura penale» sono inserite le seguenti: «, nonche' al delitto di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628-bis del codice penale». 4. All'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «628, terzo comma,» e' inserita la seguente: «628bis».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 240-bis, 518-quater, 624-bis, 648 del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 240-bis (Confisca in casi particolari). - Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, nonche' dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 628, terzo comma, 628-bis, 629, 640, secondo comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica. In ogni caso il condannato non puo' giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono e' ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o piu' sistemi. Nei casi previsti dal primo comma, quando non e' possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilita' di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilita' di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona.». «Art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena e' aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi degli articoli 628, terzo comma, o 628-bis, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto.». «Art. 624-bis (Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari). - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, e' punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. La medesima pena si applica altresi' a chi, per lo stesso fine, agendo con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identita', strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravita', si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene. La pena e' della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui al primo comma e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o piu' delle circostanze indicate all'articolo 61. Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu' delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.» «Art. 648 (Ricettazione). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena e' aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi degli articoli 628, terzo comma, o 628-bis, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena e' della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale. Se il fatto e' di particolare tenuita', si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a tale reato.». - Si riporta il testo de gli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale; b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione. 2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I. 3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-quater,600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente. 3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 628-bis , 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, o per i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.». «Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno. 2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 628-bis, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo 2; 4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche' dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; 7-ter) delitti previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies del codice penale, quando il fatto e' commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico; 7-quater) delitti previsti dal capo I-bis del titolo I del libro II del codice penale e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero; d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415- bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. 3-bis.». - Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1991, come modificato dalla presente legge: «Art. 13. - 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice e' data, con decreto motivato, quando l'intercettazione e' necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalita' organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalita' organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e' consentita anche se non vi e' motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa. 2. Nei casi di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale, la durata delle operazioni non puo' superare i quaranta giorni, ma puo' essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale. 3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria. 3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando si procede in relazione a taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, nonche' al delitto di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628-bis del codice penale.». - Si riporta l'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 agosto 1975, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. La disposizione del primo periodo si applica altresi' in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunita' di detti reati. 1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purche' gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato e' stato commesso, nonche' il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresi' la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. 1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, purche' gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualita' di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato e' stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresi' la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. 1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attivita' o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice puo' disporre che il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune determinato. 1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis. 1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purche' non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 415, secondo comma e 415-bis, 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, 628-bis e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, art. 577-bis, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza, dei risultati dell'osservazione scientifica della personalita' condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata. 1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articolo 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche' agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge. 2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato e' detenuto. Nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell'operativita' del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato e' stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice chiede altresi' il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante e' detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attivita' economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitivita' di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine puo' essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessita' degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato e' stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, e' onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quinto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. 2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al fine della concessione dei benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce altresi' le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l'istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato e' detenuto e alle eventuali iniziative dell'interessato a favore dei medesimi, nonche' le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 58-sexies, comma 2. 2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando e' richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi piu' di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo e' divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando e' richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato gia' ammesso a fruirne e non sono decorsi piu' di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio. 2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di primo grado. In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero puo' partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza. 3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali. 3-bis.». |
| | Art. 4 Zone a vigilanza rafforzata, adeguamento e potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilita' di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche
1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9: 1) al comma 2, dopo le parole: «medesimo comma» sono inserite, in fine, le seguenti: «, nonche' nei confronti di chi tiene, nelle stesse aree, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza»; 2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 3, il prefetto puo' individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalita' o di illegalita', nelle quali e' disposto l'allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilita' delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all'articolo 10, comma 1, ordinano l'allontanamento nelle forme e con le modalita' previste dallo stesso articolo. La violazione dell'ordine di allontanamento e' soggetta alla sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1. 3-ter. Le zone di cui al comma 3-bis sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche piu' volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle cui riunioni e' invitato a partecipare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o altro magistrato dallo stesso delegato, recanti la specifica indicazione dei luoghi interessati e del termine di durata.»; b) all'articolo 10: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «, e commi 2 e 3-bis, secondo periodo»; 2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: « ad una o piu' aree di cui all'articolo 9 » sono inserite le seguenti: « , commi 1 e 3 » e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Nelle ipotesi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, comma 3-bis, il divieto di accesso di cui al primo periodo, nel rispetto delle condizioni e delle modalita' applicative previste dallo stesso periodo, puo' essere disposto in relazione ad una o piu' delle zone specificamente individuate ai sensi del medesimo comma 3-bis e la sua durata non puo' essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo 9 »; 3) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divieto di accesso ad una o piu' delle zone di cui al predetto comma 3-bis, specificamente individuate, nei confronti di un soggetto condannato ai sensi del primo periodo, e' pari a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo 9, laddove dalla condotta tenuta possa derivare, per il periodo di vigenza dei provvedimenti anzidetti, pericolo per la sicurezza »; 4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati di cui al comma 6-quater, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per i reati di cui agli articoli 5, terzo comma, e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-bis, comma 2, lettere c) e d), qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il questore puo' disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ai luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze dei luoghi medesimi, anche limitato a specifiche fasce orarie, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute, lavoro e studio del destinatario. Il contravventore al divieto di cui al primo periodo e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. Qualora le condotte di cui al presente comma risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni, per taluno dei reati di cui al primo periodo, si applicano, per la durata del divieto e per la sanzione in caso di contravvenzione allo stesso, le disposizioni di cui al comma 3, primo e terzo periodo»; 5) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis»; 6) al comma 6-quater, le parole: «nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635, terzo comma,» e la parola «commesso» e' sostituita dalla seguente: «commessi»; b-bis) all'articolo 13-bis, comma 5, le parole: "al provvedimento di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "ai provvedimenti di cui ai commi 1-bis e 4".
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 9, 10 e 13 bis del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 2017, n. 93, come modificato dalla presente legge: «Art. 9. (Misure a tutela del decoro di particolari luoghi). - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilita' e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui e' stato commesso il fatto. 2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonche' dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo e' disposto altresi' nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma, nonche' nei confronti di chi tiene, nelle stesse aree, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza. 3. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 3, il prefetto puo' individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalita' o di illegalita', nelle quali e' disposto l'allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilita' delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all'articolo 10, comma 1, ordinano l'allontanamento nelle forme e con le modalita' previste dallo stesso articolo. La violazione dell'ordine di allontanamento e' soggetta alla sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1. 3-ter. Le zone di cui al comma 3-bis sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche piu' volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle cui riunioni e' invitato a partecipare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o altro magistrato dallo stesso delegato, recanti la specifica indicazione dei luoghi interessati e del termine di durata. 4. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorita' di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.». «Art. 10. (Divieto di accesso). - 1. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, e commi 2 e 3-bis, secondo periodo, e' rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali e' stato adottato ed e' specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento e' trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni. 2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1, 2 e 3-bis, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, puo' disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o piu' aree di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresi', modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto. Nelle ipotesi di reiterazione delle condotte cui all'articolo 9, comma 3-bis, il divieto di accesso di cui al primo periodo, nel rispetto delle condizioni e delle modalita' applicative previste dallo stesso periodo, puo' essere disposto in relazione ad una o piu' delle zone specificamente individuate ai sensi del medesimo comma 3-bis e la sua durata non puo' essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo 9. Il questore puo' disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in uno dei luoghi indicati all'articolo 9, comma 1. Il contravventore al divieto di cui al presente comma e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. 3. La durata del divieto di cui al comma 2 non puo' comunque essere inferiore a dodici mesi, ne' superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divieto di accesso ad una o piu' delle zone di cui al predetto comma 3-bis, specificamente individuate, nei confronti di un soggetto condannato ai sensi del primo periodo, e' pari a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo 9, laddove dalla condotta tenuta possa derivare, per il periodo di vigenza dei provvedimenti anzidetti, pericolo per la sicurezza. Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma e' punito con l'arresto da uno a due anni. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne da' notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. 3-bis. Nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati di cui al comma 6-quater, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per i reati di cui agli articoli 5, terzo comma, e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-bis, comma 2, lettere c) e d), qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il questore puo' disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ai luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze dei luoghi medesimi, anche limitato a specifiche fasce orarie, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute, lavoro e studio del destinatario. Il contravventore al divieto di cui al primo periodo e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. Qualora le condotte di cui al presente comma risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni, per taluno dei reati di cui al primo periodo, si applicano, per la durata del divieto e per la sanzione in caso di contravvenzione allo stesso, le disposizioni di cui al comma 3, primo e terzo periodo. 4. I divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale e comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore. 5. Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'articolo 9, la concessione della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati. 6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6. 6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di piu' persone anche in occasioni pubbliche, per i quali e' obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche' nel caso dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635, terzo comma, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.». «Art. 13-bis. (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento). - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore puo' disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore puo' altresi' disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati. 1-bis. Il Questore puo' disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorita' giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva. 1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali e' vietato l'accesso. 2. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis puo' essere limitato a specifiche fasce orarie e non puo' avere una durata inferiore a un anno ne' superiore a tre anni. Il divieto e' disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalita' applicative compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto. 3. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis puo' essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale. 4. Il questore puo' prescrivere, per la durata massima di due anni, alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dai commi 1 e 1-bis di comparire personalmente una o piu' volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato. 5. In relazione ai provvedimenti di cui ai commi 1-bis e 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente articolo e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.». |
| | Art. 5
Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti
1. All'articolo 73, comma 7-bis, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui al periodo precedente, e' ordinata la confisca, altresi', degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti salvo che appartengano a persona estranea al reato». 1-bis. All'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il fatto non si considera di lieve entita' quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti, ovvero per le modalita' dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale». 1-ter. Al fine di prevenire il coinvolgimento dei minori e dei giovani in fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nei contesti territoriali caratterizzati da maggiore vulnerabilita' sociale, i comuni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali e gli enti del Terzo settore, possono promuovere iniziative educative, sportive, culturali e ricreative rivolte ai giovani, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. 1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga104, ovvero per modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta'. 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. 2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14. 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. 5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Il fatto non si considera di lieve entita' quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti, ovvero per le modalita' dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo e' punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalita'. 5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di due volte. 5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona. 6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e' ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Nei casi di cui al periodo precedente, e' ordinata la confisca, altresi', degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato.». |
| | Art. 6
Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana
1. All'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025 e 2026». 2. Il fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e' incrementato di 29 milioni di euro per l'anno 2026. 3. All'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le medesime finalita', le risorse del suddetto fondo possono essere destinate, altresi', alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi.». 4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: « Il predetto gettito puo' essere destinato a finanziare anche iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, comprese l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale anche in deroga alle limitazioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonche' ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa autorizzazione della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, in deroga ai limiti di cui all'articolo 259, comma 6, del suddetto testo unico». 5. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-bis del predetto codice, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati, nel medesimo esercizio finanziario, alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni stabilite dai contratti collettivi e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 6. Le assunzioni stagionali finanziate ai sensi dell'articolo 208, comma 5-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa autorizzazione della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico 267 del 2000, in deroga all'articolo 259, comma 6, del suddetto testo unico. 7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 48 milioni per l'anno 2026, si provvede: a) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; b) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle somme di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, al netto delle risorse di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 5; c) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 7-bis. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 15-bis e' sostituito dal seguente: «15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095. Se il soggetto e' gia' stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, se nell'attivita' sono impiegati minori ovvero se il soggetto gia' sanzionato con provvedimento definitivo ai sensi del secondo periodo pone ulteriormente in essere le medesime condotte, si applica la pena dell'arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell'ammenda da 3.000 a 8.000 euro. E' sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalita' indicate al titolo VI, capo I, sezione II».
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 676 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, S.O, come modificato dalla presente legge: «676. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 e' incrementata di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.». - Si riporta il testo dell'articolo 35-quater del decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1°dicembre 2018, n. 132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2018, n. 281, come modificato dalla presente legge: «Art. 35-quater (Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni). - 1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le medesime finalita', le risorse del suddetto fondo possono essere destinate, altresi', alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. 2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. 3. Il fondo di cui al comma 1 potra' essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno. 4. Le modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche' i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.». - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2011, n. 67, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Imposta di soggiorno). - 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonche' i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il predetto gettito puo' essere destinato a finanziare anche iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, comprese l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale anche in deroga alle limitazioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonche' ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, previa autorizzazione, limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa autorizzazione della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali prevista dall'articolo 155 comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, in deroga ai limiti di cui all'articolo 259, comma 6, del suddetto testo unico. 1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo puo' essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019. 1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale. 3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo. 3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalita' applicative del contributo nonche' eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo' essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo e' destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche' interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilita' nelle isole minori.». - Si riporta l'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O: «Art. 208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche' da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. 2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalita' di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attivita' di promozione della sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneita' alla conduzione dei ciclomotori. 2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalita' notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalita' fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo. 3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalita'. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate. 3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente. 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attivita' di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; c) ad altre finalita' connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprieta' dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni, ciclisti e conducenti di ciclomotori e di motocicli, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilita' ciclistica. 5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalita' di cui al comma 4. Resta facolta' dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita' di cui al citato comma 4. 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 puo' anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalita' di protezione civile di competenza dell'ente interessato.». - Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130: «Art. 23. (Salario accessorio e sperimentazione). - 1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. 3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le citta' Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri: a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata; b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva. 4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica, in via sperimentale, anche alle universita' statali individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dell'indicatore di sostenibilita' economico-finanziaria, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto e' individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, puo' essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui al presente comma. 5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di cui al primo periodo del comma 4, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e' disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione, le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale in attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni. 6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 nonche' l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure correttive.». - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176, S.O: «Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico). - (omissis) 28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 117, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per ciascun anno del triennio 2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo non puo' essere superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalita' nell'anno 2009. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente comma opera a livello regionale; conseguentemente le regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale in conformita' a quanto previsto dal presente comma, fermo restando quanto disposto per ciascuno di essi dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. (omissis)». - Si riporta il testo degli articoli 155, 242, 243, 243-bis, 244 e 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O: «Art. 155 (Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali). - 1. La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, svolge i seguenti compiti: a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica della compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'articolo 243; b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passivita', ai sensi dell'articolo 256, comma 7; c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 256, comma 12; d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5; e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261; f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'articolo 268; g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 8; h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7. 2. La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.». «Art. 242 (Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli). - 1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione e' quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento. 2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonche' le modalita' per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente. 3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunita' montane.». «Art. 243 (Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti). - 1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo e' esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilita' finanziaria. 2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che: a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido; b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento; c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente. 3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2, lettere a) e b), devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da organismi di gestione degli enti locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia. 3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le societa' controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarieta' strutturale, la riduzione delle spese di personale delle societa' medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalita' per la presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2. 5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, e' applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rendiconto della gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore indisponibilita', nella banca dati dei certificati di bilancio del Ministero dell'interno. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011. 6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento: a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione; b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione. 7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a).». «Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale). - 1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno. 3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo. 4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita' della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti gia' presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita' da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere: a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita' interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti; b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano; d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. 7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e' tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo' richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. 7-quater. Le modalita' di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter. 8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2; c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto; d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1; e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione; f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle societa' partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente; g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche' accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facolta' di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non puo' essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio. 9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio: a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche; b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto; 3) al servizio di trasporto pubblico locale; 4) al servizio di illuminazione pubblica; 5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorita' giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto; c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche; c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato; d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi. 9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche' alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.». «Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo 193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste. 2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni.». «Art. 259 (Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato). - 1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. 1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio. 1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e societa' partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente puo' raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio. 1-quater. L'ente locale ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto di cui all'allegato a), Risultato di amministrazione, dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compreso il fondo anticipazione di liquidita', con deliberazione di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. L'eventuale disavanzo puo' essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. 2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. 3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalita' di cui all'articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite. 4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1, richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione. 5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti nonche' delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia. 6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilita' di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresi' essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce. 7. La rideterminazione della dotazione organica e' sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali per l'approvazione. 8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell'interno. L'ente locale e' autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito. E' consentito all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'. 9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento gia' scadute. Conservano validita' i contributi statali e regionali gia' concessi in relazione ai mutui preesistenti. 10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma. 11. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 e' sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo.». - Si riporta il comma 995 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.: «995. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma della polizia locale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.». - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.131, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2012, n. 185: «Art. 5 (Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione). - 1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri. 2. Una quota delle risorse resesi disponibili al termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro, accertate con le procedure di cui al comma 1, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operativita' degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' prorogato fino al 31 dicembre 201221, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con le medesime procedure di cui al primo periodo del presente comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno 2012 e' assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 2-bis. Per le esigenze di funzionalita' delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 e' riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, congiuntamente, nel rispetto dei criteri di proporzionalita' e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonche' tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilita' e di tutela della produzione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facolta' di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni, i parametri di qualita' dell'aria ai quali e' subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonche' i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni; c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima; d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari: 1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso; 2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilita', munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento; 3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»; 4) dei veicoli elettrici o alla ricarica di tali veicoli; 5) dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimita' di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti; 6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; 7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite; 7-bis) dei veicoli adibiti al trasporto valori, in prossimita' di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili. e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il parcheggio dei veicoli; f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli e' subordinata al pagamento di una somma di denaro; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati le modalita' di riscossione del pagamento e, in particolare, le caratteristiche, le modalita' costruttive e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo della durata della sosta, le categorie dei veicoli esentati nonche', previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i limiti massimi delle tariffe; g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di merci; h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; i) riservare strade o singole corsie alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilita' urbana; i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocita' sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili; i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purche' non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m; i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con velocita' consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali e' presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile. 2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. 3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada. 4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria nell'espletamento delle proprie mansioni, nonche' dalle persone con limitata o impedita capacita' motoria, muniti del contrassegno speciale. 5. Le caratteristiche, le modalita' costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. Tali aree sono considerate ad uso pubblico nel caso in cui l'accesso sia indiscriminato, ancorche' subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da barriere o altri dispositivi mobili. 7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonche' a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilita' urbana. 8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Il comune individua con motivata determinazione la quota di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto dell'esigenza di garantire adeguato numero di stalli non assoggettati al pagamento, anche con limitazione temporale della durata del parcheggio. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonche' per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. 9. I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potra' essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facolta', le modalita' di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonche', previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi. 9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida. 9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti. 10. Le zone di cui ai commi 8 e 9, sono indicate mediante appositi segnali. 10-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 10, i comuni, qualora si renda necessario disporre divieti o limitazioni alla circolazione con carattere di urgenza, anche in riferimento alla facolta' di cui al comma 1, lettera b), in determinati ambiti stradali coincidenti con zone gia' istituite o con l'intero centro abitato, comunicano l'entrata in vigore del divieto o della limitazione con almeno ventiquattro ore di preavviso attraverso i mezzi di informazione disponibili. 11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facolta' di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso. 11-bis. Nelle zone scolastiche urbane puo' essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalita' definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonche' ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis. 11-ter. I comuni provvedono a delimitare le zone ciclabili, in cui puo' essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico e non e' consentito superare il limite di velocita' di 30 km/h. 12. Per le citta' metropolitane le competenze della Giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla Giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano. 13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344. 13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 678 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42ad euro 173. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 ad euro 332. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel primo periodo e' applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Nel caso di violazione per superamento dei limiti temporali di sosta consentiti ai sensi dell'articolo 157, comma 6, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102. Qualora la violazione di cui al quarto periodo si protragga nel tempo, la sanzione e' calcolata moltiplicando gli importi stabiliti dal quarto periodo per il numero intero dei periodi di tempo massimo consentito compresi nel tempo intercorso dall'inizio della violazione fino al momento dell'accertamento, comunque fino a un importo massimo pari al quadruplo degli importi stabiliti dal quarto periodo. 14-bis. La sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, si applica anche in caso di violazione della limitazione della circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9, consistente nel mancato pagamento dell'intera somma prevista. Al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, in tali casi, la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, e' maggiorata di una somma corrispondente alla tariffa dell'intero periodo tariffato per il giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. La sanzione e la relativa maggiorazione per il recupero della tariffa si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione. 14-ter. Nel caso di violazione della limitazione della circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9 per insufficiente pagamento della somma prevista, alla sanzione di cui al comma 14, primo periodo, si applica la seguente disciplina: a) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui e' stata corrisposta la tariffa, non si applica alcuna sanzione; b) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui e' stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento; c) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui e' stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo. 14-quater. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei casi indicati al comma 14-ter, lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente alla tariffa non corrisposta. Le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione. 15. Le sanzioni di cui al comma 14, primo periodo, si applicano anche in caso di violazione della sosta tariffata di cui al comma 1, lettera f). In tali casi, al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, quando la violazione consiste nel mancato pagamento dell'in-tera somma prevista, la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, e' maggiorata di un importo pari alla tariffa corrispondente all'intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. Fuori dei casi di cui al primo e al secondo periodo, quando la violazione della sosta tariffata consiste nel pagamento insufficiente, si applica la seguente disciplina: a) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui e' stata corrisposta la tariffa, non si applica alcuna sanzione; b) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui e' stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento; c) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui e' stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo. 15.1. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei casi indicati dal comma 15, lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente all'intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. Quando la sosta senza pagamento o con pagamento insufficiente si protragga oltre le ore 24 del giorno dell'accertamento, le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione. Nei casi in cui la sosta tariffata sia anche limitata nella durata massima, si applicano le sanzioni di cui al comma 14, quarto periodo, secondo le disposizioni e nei modi indicati nel quinto periodo del medesimo comma. 15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095. Se il soggetto e' gia' stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, se nell'attivita' sono impiegati minori ovvero se il soggetto gia' sanzionato con provvedimento definitivo ai sensi del secondo periodo pone ulteriormente in essere le medesime condotte, si applica la pena dell'arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell'ammenda da 3.000 a 8.000 euro. E' sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalita' indicate al titolo VI, capo I, sezione II.». |
| | Art. 7
Disposizioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica
1. All'articolo 4, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «della forza pubblica nel corso» sono inserite le seguenti: «di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o»; b) dopo le parole: «operazioni di polizia» sono inserite le seguenti: «, anche destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone,»; c) le parole: «strumenti di effrazione» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti di effrazione o atti ad offendere»; d) le parole: «non appaiono giustificabili» sono sostituite dalle seguenti: «, appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumita' pubblica o individuale». 2. Al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente: «Art. 11-bis - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore. 2. Dell'ora in cui e' stato compiuto l'accompagnamento e delle condizioni di cui al comma 1 e' data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono, ordina il rilascio della persona accompagnata. 3. Al pubblico ministero e' data altresi' immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui e' avvenuto.». 3-bis. Qualora l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, le notizie di cui ai commi 2 e 3 sono date al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale sono informati senza ritardo dell'accompagnamento e sono altresi' invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia per prendere in consegna il minorenne all'atto del rilascio».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1975, n. 136, come modificato dalla presente legge: «Art. 4. - In casi eccezionali di necessita' e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o di operazioni di polizia, anche destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione o atti ad offendere, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumita' pubblica o individuale. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione puo' estendersi per le medesime finalita' al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto. Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.». |
| | Art. 8
Disposizioni in materia di sicurezza stradale
1. All'articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalita' tali da mettere in pericolo l'altrui incolumita', e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II.». 2. All'articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' nei casi di cui all'articolo 192, comma 7-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica o individuale.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O, come modificato dalla presente legge: «Art. 192 (Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti). - 1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo. 2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con se'. 3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi possono: procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche o all'equipaggiamento del veicolo medesimo; ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarita' tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada; ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele. 4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonche' le condizioni e le modalita' del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia. 5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare. 6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. 6-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni. 7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno. 7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalita' tali da mettere in pericolo l'altrui incolumita', e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II.». - Si riporta il testo dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: «Art 382-bis (Arresto in flagranza differita). - 1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. 1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei casi di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' nei casi di delitti non colposi per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonche' di chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attivita', ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio. 1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' nei casi di cui all'articolo 192, comma 7-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica o individuale.». |
| | Art. 8 bis Istituzione di aree di carico e scarico riservate per i veicoli adibiti al trasporto valori
1. All'articolo 7, comma 1, lettera d), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente: «7-bis) dei veicoli adibiti al trasporto valori, in prossimita' di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili». 2. All'articolo 158, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera o-bis) e' aggiunta la seguente: «o-ter) nelle aree riservate per il carico e lo scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O, come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, congiuntamente, nel rispetto dei criteri di proporzionalita' e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonche' tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilita' e di tutela della produzione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facolta' di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni, i parametri di qualita' dell'aria ai quali e' subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonche' i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni; c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima; d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari: 1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso; 2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilita', munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento; 3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»; 4) dei veicoli elettrici o alla ricarica di tali veicoli; 5) dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimita' di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti; 6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; 7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite; 7-bis) dei veicoli adibiti al trasporto valori, in prossimita' di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili. e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il parcheggio dei veicoli; f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli e' subordinata al pagamento di una somma di denaro; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati le modalita' di riscossione del pagamento e, in particolare, le caratteristiche, le modalita' costruttive e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo della durata della sosta, le categorie dei veicoli esentati nonche', previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i limiti massimi delle tariffe; g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di merci; h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; i) riservare strade o singole corsie alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilita' urbana; i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocita' sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili; i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purche' non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m; i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con velocita' consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali e' presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile.». - Si riporta il testo dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O, come modificato dalla presente legge: Art. 158 (Divieto di fermata e di sosta dei veicoli). - 1. La fermata e la sosta sono vietate: a) in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia; b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione; c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimita'; d) in prossimita' e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle aree di intersezione; f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione; g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione; h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici; h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto e' previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata: a) allo sbocco dei passi carrabili; b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta; c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli; d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche' negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza; d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico; e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione; g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli; g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore a due anni muniti di permesso rosa; h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici; i) nelle aree pedonali urbane; l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati; m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica; n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi; o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione; o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite; o-ter) nelle aree riservate per il carico e lo scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori. 3. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione. 4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso. 4-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettera g), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 a euro 660 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 330 a euro 990 per i restanti veicoli. 5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), h-bis) e h-ter), e del comma 2, lettera i), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 87 a euro 344 per i restanti veicoli. 5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera f), e del comma 2, lettere d) e h), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 a euro 660 per i restanti veicoli. 6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 42 ad euro 173 per i restanti veicoli. 7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.». |
| | Art. 9
Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18: 1) al terzo comma, le parole: « sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire mille a quattromila» sono sostituite dalle seguenti: « sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 », dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all'Autorita', sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti» e le parole: « Con le stesse pene» sono sostituite dalle seguenti: «Con la medesima sanzione»; 2) al quinto comma, le parole: «sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire duemila a quattromila» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000» e le parole: «Con le stesse pene» sono sostituite dalle seguenti: «Con la medesima sanzione»; 3) dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti: «Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumita' pubblica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. La sanzione di cui al sesto comma si applica, altresi', a chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato. Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. La sanzione e' da euro 2.000 a euro 10.000 se la turbativa e' posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei mezzi di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti di cui all'articolo 5-bis della medesima legge. Nell'ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle violazioni di cui al presente articolo, ovvero di contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell'arco di un quinquennio, le sanzioni sono ulteriormente aumentate da un terzo alla meta'. La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo, per le quali non e' ammesso il pagamento in misura ridotta, spetta al prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.»; b) all'articolo 24, terzo comma, le parole da «sono punite» fino a «quattromila» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta». 2. All'articolo 654 del codice penale, le parole «da lire duecentomila a un milione duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400 a euro 2.400».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146, come modificato dalla presente legge: «Art. 18. - I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sara' tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. I contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all'Autorita', sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti. Con la medesima sanzione sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralita' o di sanita' pubblica, puo' impedire che la riunione abbia luogo e puo', per le stesse ragioni, prescrivere modalita' di tempo e di luogo alla riunione. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorita' sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000. Con la medesima sanzione sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumita' pubblica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. La sanzione di cui al sesto comma si applica, altresi', a chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato. Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. La sanzione e' da euro 2.000 a euro 10.000 se la turbativa e' posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei mezzi di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti di cui all'articolo 5-bis della medesima legge. Nell'ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle violazioni di cui al presente articolo, ovvero di contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell'arco di un quinquennio, le sanzioni sono ulteriormente aumentate da un terzo alla meta'. La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo, per le quali non e' ammesso il pagamento in misura ridotta, spetta al prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'in-terno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile. Non e' punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorita' o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.». «Art. 24. - Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza. All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi. Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.». - Si riporta il testo dell'articolo 654 del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art 654 (Grida e manifestazioni sediziose). - Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell'articolo 266 ovvero in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 2400.». |
| | Art. 10 Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico
1. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 280, 280-bis, 285, 336, 337, 338, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 339, 419, 422, 423, 424, aggravato ai sensi dell'articolo 425, 432, 575, anche nella forma tentata, 582, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 o se il fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da piu' persone riunite ai sensi dell'articolo 585, 583-quater, e 584 e 635, terzo comma, del codice penale, commessi in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico, il giudice puo' disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali e' stato commesso il reato, per un periodo da uno a tre anni ovvero, se la pena applicata e' superiore a tre anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa, fino a un massimo di dieci anni. 2. Con la medesima sentenza di condanna di cui al comma 1 il giudice puo' disporre, altresi', la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. 3. Il questore, quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosita', puo' prescrivere al condannato di comparire personalmente una o piu' volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. La prescrizione e' disposta, con provvedimento motivato, individuando comunque modalita' applicative compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto. 4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 5. In caso di violazione del divieto o dell'obbligo di cui al presente articolo la pena prevista dall'articolo 389 del codice penale e' raddoppiata.
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 280, 280-bis, 285, 336, 337, 338, 339, 419, 422, 423, 424, 425, 432, 575, 583, 584 e 635 del codice penale: «Art. 280 (Attentato per finalita' terroristiche o di eversione). - Chiunque per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumita' di una persona, e' punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumita' di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumita', la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.». «Art. 280-bis (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque per finalita' di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla meta'. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.». «Art. 285 (Devastazione, saccheggio, strage). - Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso e' punito con la morte.». «Art 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale). - Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola. La pena e' della reclusione fino a tre anni, se il fatto e' commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa. Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena e' aumentata fino alla meta'.». «Art 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale). - Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se la violenza o minaccia e' posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena e' aumentata fino alla meta'.». «Art 338 (Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti). - Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorita' costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attivita', e' punito con la reclusione da uno a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessita', qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.». «Art 339 (Circostanze aggravanti). - Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia e' commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da piu' persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Se la violenza o la minaccia e' commessa da piu' di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e', nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone. Le disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza o la minaccia e' commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.». «Art 419 (Devastazione e saccheggio). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio e' punito con la reclusione da otto a quindici anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.». «Art 422 (Strage). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumita' e' punito, se dal fatto deriva la morte di piu' persone, con la morte. Se e' cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.». «Art 423 (Incendio). - Chiunque cagiona un incendio e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' pubblica.». «Art 424 (Danneggiamento seguito da incendio). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e' punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena e' ridotta da un terzo alla meta'. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis.». «Art 425 (Circostanze aggravanti). - Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena e' aumentata se il fatto e' commesso: 1. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze; 2. su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, su aziende agricole, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque; 3. su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili; 4. su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili.». «Art. 432 (Attentati alla sicurezza dei trasporti). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria. Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.». «Art 575 (Omicidio). - Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.» «Art 583 (Circostanze aggravanti). - La lesione personale e' grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3. se la persona offesa e' una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto. La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2. la perdita di un senso; 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta' della favella; 4. 5.» «Art 584 (Omicidio preterintenzionale). - Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, e' punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.» «Art 585 (Circostanze aggravanti). - Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e 584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da piu' persone riunite. Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono: 1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona; 2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti. Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.». «Art 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena e' della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro. Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto e' commesso da piu' persone riunite, la pena e' aumentata. Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Nei casi previsti dal primo comma, nonche' dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'.». - Per gli articoli 582 e 583-quater del codice penale si veda nei riferimenti normativi all'articolo 11. - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1993, n. 148: «Art 1. (Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi). - 1. (omissis) 1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale puo' altresi' disporre una o piu' delle seguenti sanzioni accessorie: a) obbligo di prestare un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' per finalita' sociali o di pubblica utilita', secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 1-ter; b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno; c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonche' divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere; d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attivita' di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni. 1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto, le modalita' di svolgimento dell'attivita' non retribuita a favore della collettivita' di cui al comma 1-bis, lettera a). 1-quater. L'attivita' non retribuita a favore della collettivita', da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal giudice con modalita' tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato. 1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attivita' non retribuita a favore della collettivita': la prestazione di attivita' lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'art. 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654 ; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalita' di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalita' pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter. 1-sexies. L'attivita' puo' essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.». - Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1989, n. 294. «Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive). - 1. Il questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a); c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non e' stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; d) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non e' stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive. 1-bis. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la potesta' genitoriale. 1-ter. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia puo' essere disposto anche dalle competenti autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorita' straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorita' nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto e' disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura. 2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore puo' prescrivere, tenendo conto dell'attivita' lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o piu' volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. 2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. 3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato e' persona minore di eta', competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari puo' modificare le prescrizioni di cui al comma 2. 4. Contro l'ordinanza di convalida e' proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. 5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non puo' essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona gia' destinataria del divieto di cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non puo' essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. La prescrizione di cui al comma 2 e' comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1. Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso puo' essere aumentata fino a dieci anni. 6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorita' di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea. 7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a dieci anni, e puo' disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e' immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta. 8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore puo' autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche. 8-bis. Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1, l'interessato puo' chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La cessazione e' richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di piu' divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed e' concessa se il soggetto ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o la concreta collaborazione con l'autorita' di polizia o con l'autorita' giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali e' stato adottato il divieto di cui al comma 1, o lo svolgimento di lavori di pubblica utilita', secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e senza oneri a carico della finanza pubblica, consistenti nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, e ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive. 8-ter. Con il divieto di cui al comma 1 il questore puo' imporre ai soggetti che risultano definitivamente condannati per delitti non colposi anche i divieti di cui all'articolo 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avverso i quali puo' essere proposta opposizione ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 3. Nel caso di violazione dei divieti di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.». - Si riporta il testo dell'articolo 389 del codice penale: «Art 389 (Inosservanza di pene accessorie). - Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, e' punito con la reclusione da due a sei mesi. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata.». |
| | Art. 11 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale scolastico ed educativo nonche' del personale che svolge attivita' di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 582, secondo comma, dopo le parole: «primo periodo,» sono inserite le seguenti: «e terzo comma,»; b) all'articolo 583-quater 1) al secondo comma, primo periodo, le parole: «Nell'ipotesi di lesioni cagionate al» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a»; 2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: «Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attivita' di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarita' e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applicano le pene di cui al primo comma»; 3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie a essa funzionali, nonche' a personale che svolge attivita' di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive». 2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera a-ter) e' sostituita dalla seguente: «a-ter) delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale;».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 582 e 583-quater del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresi' d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto e' commesso contro persona incapace, per eta' o per infermita'.». «Art. 583-quater (Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie a essa funzionali, nonche' a personale che svolge attivita' di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive). - Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena e', rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni. Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonche' a chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformita' alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo. Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attivita' di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarita' e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applicano le pene di cui al primo comma. Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati e' commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle stesse.». - Si riporta l'articolo 380 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale; a-ter) delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale; a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, quarto comma, del codice penale; b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale; c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale; d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale; d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale; d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale; e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale; f.1) delitto di truffa, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 640, terzo comma, del codice penale; f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648 , primo comma, secondo periodo, del codice penale; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 9; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654; l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale; l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale; m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma; m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale; m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria; m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non e' contestualmente proposta, quando la persona offesa non e' prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, e' eseguito anche in mancanza della querela che puo' ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non e' proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa e' presente o e' rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela puo' essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessita' di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis.». |
| | Art. 12 Disposizioni in materia di attivita' d'indagine dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause di giustificazione
1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-bis.1. Tuttavia, quando appare evidente che il fatto e' stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui e' attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.». 2. Nel titolo II del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 335-quater, e' aggiunto il seguente: «Art. 335-quinquies (Attivita' di indagine in presenza di cause di giustificazione). - 1. Nei casi di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, alla persona cui e' attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa. 2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non e' necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con le forme di cui all'articolo 360, il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. All'esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta giorni. 3. Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis. 4. Se il pubblico ministero procede all'iscrizione ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis, i termini di cui all'articolo 405 decorrono dalla data dell'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1.».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 335 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto. 1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato e' attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico. 1-bis.1. Tuttavia, quando appare evidente che il fatto e' stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui e' attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis. 1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero puo' altresi' indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata. 2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. 3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attivita' di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, puo' disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. 3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato puo' chiedere di essere informata dall'autorita' che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.». - Il Titolo II del Libro V del codice di procedura penale reca: «Notizia di reato». |
| | Art. 13 Disposizioni sul modello per l'annotazione preliminare del nome della persona cui e' attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale e' adeguato con l'introduzione di un apposito modello per le annotazioni preliminari ai sensi del comma 1-bis.1 del medesimo articolo 335, introdotto dall'articolo 12, comma 1, del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Per l'articolo 335 del codice di procedura penale si vadano i riferimenti normativi all'articolo 12 della presente legge. |
| | Art. 14 Tutela legale e rimborso spese per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 22, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale.»; b) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale.». 2. All'articolo 51, comma 5, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «di cui al presente comma,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli spettanti dal 1° gennaio 2025 al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,». 2-bis. All'articolo 14, comma 2, della legge 4 aprile 2025, n. 42, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre 2026».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 22 e 23 del decreto-legge 11 aprile 2025, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonche' di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario», convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2025, n. 131, come modificato dalla presente legge: «Art. 22. (Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. A decorrere dall'anno 2025, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonche' al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilita' di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento e' accertata la responsabilita' dell'ufficiale o agente a titolo di dolo. Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale. 2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilita' penale dell'ufficiale o agente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilita' per grave negligenza. 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilita' civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma. 4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite di euro 860.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede: a) quanto a euro 600.000 per l'anno 2025 e a euro 20.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi struttura politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 260.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; c) quanto a euro 40.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; d) quanto a euro 540.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.». «Art. 23. (Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze armate). - 1. A decorrere dall'anno 2025, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, al personale delle Forze armate, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonche' al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti del dipendente deceduto, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilita' di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento e' accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo. Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale. 2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilita' penale del dipendente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilita' per grave negligenza. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilita' civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma. 4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite di euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.». - Si riporta il comma 5 dell'articolo 51 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge: «5. Le indennita' percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito. I rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, ad esclusione di quelli spettanti dal 1° gennaio 2025 al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.». - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 4 aprile 2025, n. 42, recante «Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2025, n. 79, come modificato dalla presente legge: «Art. 14. (Ulteriori disposizioni in materia di assunzioni e trasferimenti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 12, comma 1, della presente legge nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali gia' autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di quelle previste dall'articolo 15 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, puo' procedere all'assunzione di un contingente massimo di 54 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso interno approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 646 del 25 agosto 2023. 2. Allo scopo di rafforzare i servizi di soccorso pubblico e di prevenzione degli incendi per far fronte alle emergenze connesse agli eventi giubilari del 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, e dall'articolo 144, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 ottobre 2026, i trasferimenti del personale del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative possono essere disposti, a domanda, con provvedimento del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede.». |
| | Art. 15 Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b-ter), e' inserita la seguente: « b-quater) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito delle attivita' di loro competenza, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti compiuti avvalendosi della forza di intimidazione o della condizione di assoggettamento da piu' persone riunite in occasione di rivolte all'interno di uno o piu' istituti penitenziari, ai delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 317, 318, 319-ter, 320, 322 bis, 391, 391-bis, 391-ter, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 613-bis del codice penale, ai delitti di cui all'articolo 414, commessi per le finalita' previste dall'articolo 270-sexies del medesimo codice, e di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilita', documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilita' in esecuzione di un accordo illecito gia' concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali. Restano ferme le competenze degli organismi e delle strutture specializzati della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deputati allo svolgimento delle attivita' info-investigative in materia di criminalita' organizzata, terrorismo ed eversione, nonche' le esigenze di reciproco raccordo, a fini informativi e operativi, tra i nuclei investigativi di cui al periodo precedente e gli organismi e le strutture anzidette, qualora i reati per cui si procede coinvolgano soggetti all'esterno o all'interno dell'ambito penitenziario, nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale e delle prerogative dell'autorita' giudiziaria.».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), pubblicata nella G.U. 11 aprile 2006, n. 85, S.O, come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili: a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-quaterde-cies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 517-quater, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonche' nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai delitti previsti dagli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilita', armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilita' in esecuzione di un accordo illecito gia' concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali; b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attivita' di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attivita' di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalita' di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona, compiono le attivita' di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identita', anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attivita' prodromiche o strumentali; b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attivita' di contrasto dei delitti di cui agli articoli 518-sexies e 518-septies del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attivita' di cui alla lettera a); b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla normativa nazionale e internazionale e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attivita' di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identita', anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attivita' prodromiche o strumentali; b-quater) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito delle attivita' di loro competenza, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti compiuti avvalendosi della forza di intimidazione o della condizione di assoggettamento da piu' persone riunite in occasione di rivolte all'interno di uno o piu' istituti penitenziari, ai delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 317, 318, 319-ter, 320, 322 bis, 391, 391-bis, 391-ter, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 613-bis, del codice penale, ai delitti di cui all'articolo 414, commessi per le finalita' previste dall'articolo 270-sexies del medesimo codice, e di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilita', documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilita' in esecuzione di un accordo illecito gia' concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali. Restano ferme le competenze degli organismi e delle strutture specializzati della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deputati allo svolgimento delle attivita' info-investigative in materia di criminalita' organizzata, terrorismo ed eversione, nonche' le esigenze di reciproco raccordo, a fini informativi e operativi, tra i nuclei investigativi di cui al periodo precedente e gli organismi e le strutture anzidette, qualora i reati per cui si procede coinvolgano soggetti all'esterno o all'interno dell'ambito penitenziario, nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale e delle prerogative dell'autorita' giudiziaria. 1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attivita' sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1. 2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attivita'. 3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e' disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominate "attivita' antidroga", e' specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato. 4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorita' giudiziaria competente per le indagini nonche', nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Dell'esecuzione delle attivita' antidroga e' data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attivita' antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonche' quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalita' e dei soggetti che vi partecipano, nonche' dei risultati della stessa. 5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilita' prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresi' le forme e le modalita' per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi. 6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorita' doganali, limitatamente ai citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attivita' antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. 6-bis. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, il pubblico ministero puo' richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilita' per l'esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato. 7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero puo', con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell'attivita' criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche' delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione e' trasmessa al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facolta' d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto. 9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9. 10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni. 11. Sono abrogati: a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni; b) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269; e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438; f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228; f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.». |
| | Art. 16
Interventi in materia di permessi
1. All'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il permesso e' eseguito tenendo conto delle cautele eventualmente indicate dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»; b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: « Il provvedimento e' comunicato immediatamente senza formalita', anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i quali possono proporre reclamo, se il provvedimento e' stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza o, se il provvedimento e' stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello. Il termine e' di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento per il pubblico ministero e di quindici giorni per l'interessato»; b-bis) al settimo comma, le parole: «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «quarto comma» e le parole: «quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma». 2. All'articolo 16-nonies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle seguenti: «permessi e permessi premio»; b) al comma 8, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle seguenti: «permessi e permessi premio».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 30-bis della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge: «Art. 30-bis (Provvedimenti e reclami in materia di permessi). - Prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso, l'autorita' competente deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle autorita' di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l'istante chiede di recarsi. Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, l'autorita' competente, prima di pronunciarsi, chiede altresi' il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata ed alla pericolosita' del soggetto. Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non puo' essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri. Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il permesso e' eseguito tenendo conto delle cautele eventualmente indicate dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La decisione sull'istanza e' adottata con provvedimento motivato. Il provvedimento e' comunicato immediatamente senza formalita', anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i quali possono proporre reclamo, se il provvedimento e' stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza o, se il provvedimento e' stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello. Il termine e' di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento per il pubblico ministero e di quindici giorni per l'interessato. La sezione di sorveglianza o la corte di appello, assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone immediata comunicazione ai sensi del comma precedente. Il magistrato di sorveglianza, o il presidente della corte d'appello, non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso. Quando per effetto della disposizione contenuta nel precedente comma non e' possibile comporre la sezione di sorveglianza con i magistrati di sorveglianza del distretto, si procede all'integrazione della sezione ai sensi dell'art. 68, terzo e quarto comma. L'esecuzione del permesso e' sospesa sino alla scadenza del termine stabilito dal quarto comma e durante il procedimento previsto dal quinto comma, sino alla scadenza del termine ivi previsto. Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell'art. 30. In tale caso e' obbligatoria la scorta. Il procuratore generale presso la corte d'appello e' informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, ne da' comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.». - Si riporta l'articolo 16-nonies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, pubblicato nella G.U. 15 gennaio 1991, n. 12, come modificato dalla presente legge: «Art. 16-nonies (Benefici penitenziari). - 1. Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, o all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi e permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 2. Nella proposta o nel parere il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza, allega alla proposta o al parere copia del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione. 3. La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosita' sociale del condannato e precisano in specie se questi si e' mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso dei procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con riferimento alla attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata o eversiva. 4. Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Il provvedimento e' specificamente motivato nei casi in cui le autorita' indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-quater e' stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-quater e, salvo che non si tratti di permesso premio, soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena. 5. Se la collaborazione prestata dopo la condanna riguarda fatti diversi da quelli per i quali e' intervenuta la condanna stessa, i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto della collaborazione che ne confermi i requisiti di cui all'articolo 9, comma 3. 6. Le modalita' di attuazione dei provvedimenti indicati nel comma 4 sono stabilite sentiti gli organi che provvedono alla tutela o alla protezione dei soggetti interessati e possono essere tali organi a provvedere alle notifiche, alle comunicazioni e alla esecuzione delle disposizioni del tribunale o del magistrato di sorveglianza. 7. La modifica o la revoca dei provvedimenti e' disposta d'ufficio ovvero su proposta o parere delle autorita' indicate nel comma 2. Nei casi di urgenza, il magistrato di sorveglianza puo' disporre con decreto motivato la sospensione cautelativa dei provvedimenti. La sospensione cessa di avere efficacia se, trattandosi di provvedimento di competenza del tribunale di sorveglianza, questo non interviene entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. Ai fini della modifica, della revoca o della sospensione cautelativa dei provvedimenti assumono specifico rilievo quelle condotte tenute dal soggetto interessato che, a norma degli articoli 13-quater e 16-septies, possono comportare la modifica o la revoca delle speciali misure di protezione ovvero la revisione delle sentenze che hanno concesso taluna delle attenuanti in materia di collaborazione. 8. Quando i provvedimenti di liberazione condizionale, di assegnazione al lavoro all'esterno, di concessione dei permessi e permessi premio e di ammissione a taluna delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono adottati nei confronti di persona sottoposta a speciali misure di protezione, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona medesima ha eletto il domicilio a norma dell'articolo 12, comma 3-bis, del presente decreto". 8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3.». |
| | Art. 17 Disposizioni in materia di accertamenti concorsuali e di requisiti per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato
1. L'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e' sostituito dal seguente: «Art. 24 - 1. Gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e gli allievi dei corsi di formazione per l'accesso a tali ruoli che partecipino a concorsi, interni o pubblici, per il passaggio o l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori della Polizia di Stato non sono sottoposti agli accertamenti dell'efficienza fisica e, per la parte gia' effettuata all'atto dell'accesso ai ruoli, agli accertamenti psico-fisici. 2. Devono, in ogni caso, essere effettuati gli accertamenti attitudinali propedeutici per l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori e gli accertamenti di cui al comma 1 specificamente previsti per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai concorsi gia' indetti, purche' gli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali non siano stati ancora avviati. 3. Per esigenze di funzionalita' connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere previsti, fino al 31 dicembre 2027, dai rispettivi bandi di concorso prove d'esame e accertamenti facoltativi, esperibili a richiesta del candidato che abbia riportato l'idoneita' nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori, secondo le modalita' determinate dai bandi stessi. Per ogni prova d'esame o accertamento facoltativi e' assegnato un punteggio incrementale determinato dal bando di concorso, che si somma ai punteggi attribuiti per le prove d'esame obbligatorie o al punteggio attribuito all'unica prova obbligatoria prevista. A tal fine, la commissione esaminatrice puo' essere integrata da esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame facoltative. L'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla stessa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 4. Fermi restando le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 3 e all'articolo 2-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nonche' i requisiti generali di partecipazione e le cause di esclusione dalle procedure concorsuali determinati ai sensi della normativa vigente, fino al 31 dicembre 2027, ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato sono ammessi, nel limite del dieci per cento dei posti, i candidati in possesso dei titoli di studio o dei requisiti professionali di volta in volta previsti nel bando di concorso, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con i compiti istituzionali da svolgere.
Riferimenti normativi
- La legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1989, n. 43, S.O. |
| | Art. 18
Disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a-bis), alinea, la parola «2022» e' sostituita dalla seguente: «2029»; b) alla lettera c-quater), le parole «di cui alle lettere c-bis), c-ter) e d-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-sexies) e d-ter)»; c) alla lettera c-quinquies), le parole «di cui alle lettere c), c-bis), c-ter) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c), c-bis), c-ter), c-sexies) e d)»; d) dopo la lettera c-quinquies), e' aggiunta la seguente: «c-sexies) alla copertura dei posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, si provvede mediante ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni 2026 e 2027 secondo i seguenti criteri: 1) per il cinquanta per cento, attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto cinquanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e' riservato a quelli che hanno acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; 2) per il cinquanta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le modalita' ivi previste.»; e) la lettera r-bis) e' sostituita dalla seguente: «r-bis) nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli, rispettivamente per 1.800 e 2.400 posti di ispettore superiore, riservati al personale appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza»; f) dopo la lettera ll-bis) e' aggiunta la seguente: «ll-ter) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2023 al 2025, si provvede: 1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale ai sensi dell'articolo 20-quater, commi 1, lettera a), e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982; 2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le modalita' attuative definite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalita' previste ai sensi dell' articolo 20-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982». f-bis) dopo la lettera mm-quater) e' inserita la seguente: «mm-quinquies) nell'anno 2027 e' bandito un concorso straordinario, per titoli, per 451 posti di ispettore superiore tecnico, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e che e' riservato al personale appartenente, alla data del bando che indice il concorso, al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, escluso il personale transitato nel medesimo ruolo ai sensi della lettera aaaa-bis). La ripartizione dei posti tra i settori e i profili professionali del ruolo e' determinata dal bando di concorso. Agli oneri derivanti dalla presente lettera si provvede mediante la riduzione delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente complessivamente almeno equivalenti sotto il profilo finanziario». 2. Al fine di ridurre le carenze organiche nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere c-quinquies) e c-sexies) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, rispettivamente modificata e introdotta dal comma 1 del presente articolo, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito dei concorsi indetti ai sensi della medesima lettera c-sexies) possono essere ampliati di un numero massimo di candidati pari al venti per cento dei posti messi a bando, nel limite della dotazione organica e nei limiti delle capacita' assunzionali autorizzate a legislazione vigente. 3. Il comma 1-bis e il secondo periodo del comma 1-ter dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono abrogati. 4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), e' autorizzata la spesa di euro 7.627.968 per l'anno 2027 e di euro 4.843.104 per l'anno 2035. 5. E' autorizzata la spesa di euro 4.843.104 per ciascuno degli anni dal2028 al 2034 e a decorrere dall'anno 2036, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 7.627.968 per l'anno 2027 e a euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.», pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale. 22 giugno 2017, n. 143, S.O., come modificato dalla presente legge. «Art. 2 (Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato). - 1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto: a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 24-quater del decreto del Presidente delle Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre del 2017, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro l'anno successivo, con modalita', procedure e criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater, comma 1, lettere a) e b); a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2029, si provvede: 1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e superamento di un successivo corso di formazione professionale, svolto con le modalita' di cui alla lettera b-bis); 2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le modalita' previste dalla lettera a), e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalita' di cui alla lettera b-bis); a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti e' rispettivamente incrementata di 1.500, 1.000, 750 e 750 unita' soprannumerarie riassorbibili, alla cui copertura si provvede ai sensi della lettera a-bis), n. 1), con decorrenze dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando il computo delle carenze organiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo. Al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie si provvede entro il 2026, mediante riduzione dei posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis), n. 1), in modo che il numero massimo delle medesime posizioni sia pari a: 1) 3.060 al 31 dicembre 2023; 2) 1.802 al 31 dicembre 2024; 3) 750 al 31 dicembre 2025; 4) 0 al 31 dicembre 2026; a-quater) in relazione alle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; b) alla copertura dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, mediante un concorso per titoli, da bandire entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla medesima data, attraverso il ricorso a modalita' e procedure, di cui alla lettera a), ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater del medesimo decreto n. 335 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; b-bis) per i vice sovrintendenti selezionati in base alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), a-ter) e b), il corso di formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalita' attuative sono stabilite con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, e a-ter) possono partecipare gli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, oltre al contingente corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo alle procedure gia' avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, a-ter) e b), qualora per le stesse tutti i vincitori non siano gia' stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti; b-ter) resta ferma la facolta', per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui alle lettere a-bis) e a-ter) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza piu' favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera; c) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla parziale copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto legislativo, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, si provvede attraverso due concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni 2017 e 2018, per un numero di posti pari, rispettivamente, al cinquanta per cento dei predetti posti disponibili per il primo anno e, a un sesto del residuo cinquanta per cento per il secondo anno in aggiunta a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) per i posti disponibili al 31 dicembre 2016 destinati al concorso ivi previsto, riservati: 1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli, al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. I posti per i sovrintendenti capo del primo concorso sono riservati a quelli con una anzianita' nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Per il primo concorso la percentuale e' aumentata dal settanta all'ottantacinque per cento. Per il successivo concorso, nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e' riservato a quelli che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; 2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo le modalita' ivi previste. Per il primo concorso la percentuale e' ridotta dal trenta al quindici per cento; c-bis) alla copertura dei residui posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 di cui alla lettera c) del presente comma si provvede attraverso due ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2019 e il 30 settembre 2020, per un numero di posti pari, per il primo concorso, al quaranta per cento dei suddetti posti residui, da cui detrarre 57 unita' utilizzate per il secondo concorso di cui alla lettera c), e, per il secondo concorso, al residuo sessanta per cento, in aggiunta, per entrambi i concorsi, ai posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, secondo i seguenti criteri: 1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e' riservato a quelli che hanno acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; 2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), dell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le modalita' ivi previste; c-ter) alla copertura dei posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, si provvede mediante tre ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni dal 2021 al 2023, secondo i criteri di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c-bis); c-quater) con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' di svolgimento del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori dei concorsi di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-sexies) e d-ter), nonche' l'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione e i limiti massimi entro i quali quelli rientranti in ciascuna categoria sono considerati utili, nel rispetto, per i titoli di servizio, di criteri volti a valorizzare le professionalita' e il merito acquisiti dai candidati nel corso dello sviluppo del rapporto di servizio; c-quinquies) al fine di assicurare l'integrale copertura dei complessivi posti annualmente disponibili per tutti i concorsi di cui alle lettere c), c-bis), c-ter), c-sexies) e d), in caso di mancata immissione in ruolo, in ciascuna annualita', del previsto numero di vice ispettori vincitori di singole procedure concorsuali, s'intendono corrispondentemente ampliati i posti disponibili per i candidati risultati idonei nell'ambito della procedura concorsuale relativa alla stessa annualita' giunta per ultima a conclusione. I candidati beneficiari dell'ampliamento di cui al primo periodo, qualora per esigenze organizzative e logistiche non possano essere avviati al medesimo ciclo del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori della stessa procedura concorsuale, sono avviati ad un apposito corso di formazione o al primo corso di formazione utile, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo al termine del corso; c-sexies) alla copertura dei posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, si provvede mediante ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni 2026 e 2027 secondo i seguenti criteri: 1) per il cinquanta per cento, attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto cinquanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e' riservato a quelli che hanno acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; 2) per il cinquanta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le modalita' ivi previste; d) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura di 1.000 posti di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del medesimo decreto n. 335 del 1982, nonche' alla copertura di ulteriori 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2018 da soddisfare con il primo concorso interno per vice ispettore di cui alla lettera c-bis) si provvede, in deroga al medesimo articolo, attraverso un concorso, con le modalita' di cui alla lettera c), n. 1), da bandire entro il 30 giugno 2018, riservato ai sovrintendenti capo con una anzianita' nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Gli eventuali posti non coperti a seguito della procedura concorsuale, sono portati ad incremento di quelli previsti per il primo concorso di cui alla lettera c-bis). Le modalita' attuative di quanto previsto dalla presente lettera e dalla lettera c), con il ricorso anche a modalita' telematiche per lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. A decorrere dal 31 dicembre 2023, i suddetti 1.000 posti tornano ad essere disponibili per il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, in ragione di almeno 250 unita' per ogni concorso successivo; d-bis) i vincitori del primo concorso di cui alla lettera c), e del concorso di cui alla lettera d), sono nominati vice ispettori con la medesima decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto anche con modalita' telematiche, della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante il quale i frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Ferme restando le rispettive graduatorie finali, i vincitori dei predetti concorsi accedono al ruolo nel seguente ordine: 1) i vincitori del concorso per titoli della prima annualita' di cui alla lettera c), n. 1), rientranti nella riserva prevista per i sovrintendenti capo con una anzianita' nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017; 2) i vincitori del concorso di cui alla lettera d); 3) i vincitori del concorso per titoli della prima annualita' di cui alla lettera c), n. 1), non rientranti nella riserva di cui al numero 1 della presente lettera; 4) i vincitori del concorso per titoli di servizio ed esame della prima annualita' di cui alla lettera c), n. 2); d-ter) i vincitori del secondo concorso di cui alla lettera c) e dei concorsi di cui alle lettere c-bis) e c-ter) sono nominati vice ispettori con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto con le medesime modalita' di quello di cui alla lettera d-bis); d-quater) le modalita' attuative delle lettere d-bis) e d-ter), sono stabilite con il decreto di cui alla lettera d), ultimo periodo, comprese quelle di svolgimento del corso di formazione; e) il mantenimento della sede di servizio di cui alle lettere a), a-bis), n. 1), a-ter), b), c), n. 1), c-bis), n. 1), e c-ter) del presente comma, limitatamente ai concorsi per titoli, e' assicurato agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente, al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, ai sensi degli articoli 24-quater, comma 1, lettere a) e b), e 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere h) e p), del presente decreto, nonche' ai sovrintendenti capo vincitori del concorso di cui alla lettera d), del presente comma; e-bis) la facolta' di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti all'esito delle procedure di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facolta' di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, e' causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) relative all'annualita' immediatamente successiva; e-ter) i posti non assegnati ai sensi della lettera e-bis) sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui alla lettera e-bis), primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione; f) gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente capo; g) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente; g-bis) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente; g-ter) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente accede allo scrutinio per merito assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo di cui all'articolo 24-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con un anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti, nonche' rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata Tabella A; g-quater) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente capo accede alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» di cui all'articolo 24-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni, nonche' rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata Tabella A; h) i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo; h-bis) gli ispettori che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore capo con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; i) gli ispettori capo che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore; i-bis) gli ispettori capo in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui alla lettera h-bis), sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; l) gli ispettori superiori che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito della disponibilita' dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto commissario; l-bis) gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ispettore superiore. Gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nell'anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025; m) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori-sostituti commissari assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori di sostituto commissario di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, mantenendo l'anzianita' di servizio e con anzianita' nella qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione; n) il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, di sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 12, 24-sexies, 24-septies e 31-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianita' nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella A, ai fini dell'accesso alla qualifica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017, nonche' al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017; o) agli assistenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica; o-bis) agli assistenti capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020; p) ai sovrintendenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica; p-bis) ai sovrintendenti capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020; q) ai sostituti commissari che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 26, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica; q-bis) ai sostituti commissari in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis) e l-bis) del presente comma, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 26, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianita' pari o superiore a due anni e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dalla stessa data; r) per i posti disponibili al 31 dicembre 2015 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza mediante scrutinio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i posti complessivamente riservati ai concorsi non banditi per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, si provvede attraverso un unico concorso, per titoli ed esami, da bandire entro il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia' frequentatori del 7° e dell'8° corso di formazione per vice ispettore. La promozione alla qualifica di ispettore superiore decorre dal 1° gennaio 2018 e i vincitori del relativo concorso seguono il personale promosso, con la medesima decorrenza, a seguito di scrutinio per merito comparativo. Per le modalita' di svolgimento del concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; r-bis) nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli, rispettivamente per 1.800 e 2.400 posti di ispettore superiore, riservati al personale appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza; r-ter) ai fini dell'accesso allo scrutinio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale del ruolo degli ispettori, gia' frequentatore dei corsi 7°, 8° e 8°-bis per vice ispettore, si considera utile il titolo di laurea triennale in scienze dell'investigazione conseguito, nell'ambito dei corsi suddetti, in base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione; r-quater) nell'anno 2020 e' bandito un concorso straordinario, per titoli, per 1.000 posti di sostituto commissario, riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, con adeguata valorizzazione del superamento del concorso per ispettore superiore di cui alla lettera r). I vincitori del concorso sono ammessi alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027; s) fino all'anno 2026, per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore, di cui all'articolo 31-bis, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non e' richiesto il possesso della laurea ivi previsto; t) nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' istituito il ruolo direttivo della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unita'. All'istituzione del predetto ruolo, che si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle suddette unita', si provvede mediante le seguenti disposizioni di carattere speciale: 1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unita', da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualita' dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualita' 2001; 300 per l'annualita' 2002; 300 per l'annualita' 2003; 300 per l'annualita' 2004; 300 per l'annualita' 2005. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione, di durata non inferiore a tre mesi, organizzati dalla scuola superiore di polizia, distinti in un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato della durata di un mese e in un periodo formativo non inferiore a due mesi presso la scuola superiore di polizia, differito l'uno dall'altro di almeno sei mesi. Il periodo applicativo decorre per tutti dalla data di inizio del primo corso di formazione. Al termine del periodo applicativo, per il personale vincitore delle annualita' dal 2002 al 2005, il corso di formazione e' sospeso fino all'inizio del rispettivo periodo formativo. Il periodo di sospensione del corso di formazione non produce effetti ai fini della promozione alle qualifiche di commissario e di commissario capo. Questi ultimi effetti decorrono dalla data di inizio del rispettivo periodo formativo. In caso di cessazione dal servizio per limiti di eta' durante il periodo applicativo, ovvero prima del termine del periodo formativo del corso, il personale interessato e' collocato in quiescenza con la qualifica di vice commissario, attribuita ai sensi del secondo periodo del presente punto. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo con la qualifica di commissario. I posti non coperti per ciascuna delle predette annualita' sono portati ad incremento del contingente dell'annualita' successiva. Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del personale del ruolo direttivo sono devoluti ai fini della graduale alimentazione della dotazione organica della carriera dei funzionari riservata al concorso interno. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni e tre mesi di effettivo servizio nella qualifica di commissario. Per il personale con una anzianita' nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a dodici anni, per la promozione a commissario capo si applicano le permanenze di cui al n. 2); 2) attraverso un concorso, per titoli, per la copertura delle altre 300 unita', nonche' di quelle di cui al precedente n. 1), non coperte a seguito della procedura concorsuale ivi prevista, da bandire entro il 30 marzo 2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi presso la scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo con la qualifica di commissario. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario; 3) attraverso modalita' attuative stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14 a 20 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'individuazione delle categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni d'esami, nonche' le modalita', anche telematiche, di svolgimento del periodo applicativo, di quello formativo e di quello di sospensione del corso di formazione, nonche' i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Gli appartenenti al ruolo direttivo conseguono la nomina alla qualifica di commissario capo e di vice questore aggiunto il giorno successivo alla cessazione dal servizio, secondo le modalita' previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; u) fino all'anno 2026, per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, non e' richiesto il requisito dell'eta' ivi previsto, il dieci per cento dei posti e' riservato al personale del ruolo degli ispettori, gia' frequentatori del 7°, 8° e 8°-bis corso per vice ispettore, in possesso della laurea triennale prevista per l'accesso alla qualifica di vice commissario, ovvero di quella magistrale o specialistica prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e per il personale gia' frequentatore dei predetti corsi si considera utile anche la laurea triennale in scienze dell'investigazione conseguita, nell'ambito dei corsi suddetti, in base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione; v) al 1° gennaio del 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei commissari e dei dirigenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei funzionari di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto alle lettere z) e aa); z) i vice questori aggiunti, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, sono promossi alla qualifica di vice questore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto; aa) i vice questori aggiunti, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, mantengono, anche in sovrannumero, la qualifica di vice questore aggiunto nella nuova carriera dei funzionari, conservando l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di vice questore si applicano le disposizioni di cui alla lettera z). I funzionari in servizio alla data del 31 dicembre 2017 accedono alla qualifica di vice questore aggiunto, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; bb) entro sette anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore, il personale di cui alle lettere z) e aa), primo periodo, frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei vice questori aggiunti e vice questori che lo abbiano gia' frequentato e di quelli che hanno frequentato uno dei corsi presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia, nonche' dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente; cc) in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 106° corso commissari della Polizia di Stato concludera' il ciclo formativo entro il 31 dicembre 2017. Il 107° corso commissari della Polizia di Stato conclude il ciclo formativo entro il 29 marzo 2019. Il 108° corso e il 109° corso concludono il ciclo formativo entro diciotto mesi dalla data dell'inizio del corso. I commissari del 107°, 108° e 109° corso che abbiano superato l'esame finale e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalita' previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 4. Per il 107° corso il tirocinio operativo termina il 7 settembre 2019, per il 108° corso e per il 109° corso il tirocinio operativo termina dopo sei mesi dalla data di inizio e, con le medesime decorrenze, i commissari, previa valutazione positiva di cui al terzo periodo dell'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 334 del 2000, assumono la qualifica di commissario capo; dd) sino a quando i commissari capo provenienti dall'aliquota riservata al personale della carriera dei funzionari che accede con la laurea triennale non matureranno i requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto, i posti per l'accesso alla medesima qualifica, non coperti nell'aliquota riservata al predetto personale, sono portati ad incremento di quelli riservati, per ciascun anno, al personale della carriera dei funzionari che accede con la laurea magistrale o specialistica; ee) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i vice questori con un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei commissari di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia' vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale; ff) con decorrenza 1° gennaio 2019, nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 per le promozioni a primo dirigente e qualifiche equiparate, nella fase transitoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettere ee), primo periodo, lll), primo periodo, e sss), primo periodo, ai funzionari ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianita' di cui all'articolo 59-bis, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' assegnato nella misura di punti sei gia' dalla prima ammissione allo scrutinio; gg) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale di pubblica sicurezza, accede alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto; hh) la disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025; ii) a decorrere dal 1° gennaio 2018, si osservano le seguenti disposizioni: 1) nella dotazione organica della carriera dei funzionari, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto, sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di 1.300 unita' di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t); 2) nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, di cui alla medesima tabella A, sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di 500 posti di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t); 3) a decorrere dal momento in cui le cessazioni dal servizio di funzionari del ruolo direttivo determinano la permanenza in servizio, in tale ruolo, di un numero di funzionari pari a 1.004 unita' - risultanti, in parte, dalla progressiva cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al numero 2), e, per il resto, dall'applicazione della riduzione di cui al numero 7) alle unita' individuate dal numero 1), in relazione alla dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335- un corrispondente numero massimo complessivo di posti e' reso gradualmente disponibile, in ragione delle ulteriori cessazioni, per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno; 4) i posti annualmente da mettere a concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari, fermo restando che l'aliquota riservata al concorso interno non puo' superare il cinquanta per cento, rispettivamente, attraverso concorso pubblico e concorso interno, devono assicurare l'organico sviluppo della progressione in carriera in relazione alla dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari; 5) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori, puo' partecipare anche il personale del ruolo direttivo ad esaurimento, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, ed inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, e non si applica il limite di eta' previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 6) fino all'anno 2018, per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso pubblico, in sostituzione della riserva di posti per il personale interno, e' bandito un concorso interno riservato al personale di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigore il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti, di cui il cinquanta per cento riservato a quello gia' destinatario del ruolo direttivo speciale previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, secondo modalita' stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; 6-bis) allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono ammessi anche i funzionari vincitori dei concorsi interni per commissario banditi entro l'anno 2018, ferma restando l'anzianita' di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo ivi prevista; 7) la dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia e' ridotta, entro il 1° gennaio 2027, da 4.500 unita' a 3.700 unita'. Le unita' da ridurre gradualmente, ad eccezione di quelle di dirigente generale e di dirigente superiore, rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto dalla lettera t), con cui e' altresi' fissato, entro l'anno 2020, un apposito piano programmatico pluriennale. Con il medesimo decreto e' gradualmente e contestualmente incrementata la dotazione dei ruoli della carriera dei funzionari tecnici di polizia, secondo quanto previsto dalla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto nonche' la dotazione organica del ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto; ll) alla copertura di 900 posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici, si provvede nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A, allegata al decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante tre concorsi per titoli, di 300 posti ciascuno, espletati con modalita' telematiche, da bandire entro il 30 dicembre 2017, 2018 e 2019, riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico, che, nel biennio precedente all'anno in cui vengono banditi i concorsi, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono, garantendo agli stessi il mantenimento della sede di servizio. La facolta' di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. I posti non assegnati ai sensi del secondo periodo sono attribuiti ai soggetti partecipanti al concorso utilmente collocati nella relativa graduatoria; in tale caso, si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione. I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale; ll-bis) resta ferma la facolta', per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui alla lettera ll) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza piu' favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera; ll-ter) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2023 al 2025, si provvede: 1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale ai sensi dell'articolo 20-quater, commi 1, lettera a), e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982; 2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le modalita' attuative definite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalita' previste ai sensi dell'articolo 20-quater, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982; mm) alla copertura dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2017, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto n. 337 del 1982, si provvede mediante un concorso, per titoli, da espletarsi anche con modalita' telematiche, da bandire entro il 30 aprile del 2018, riservato, in via prioritaria, al personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico scientifiche e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono»; mm-bis) fermi restando i posti disponibili al 31 dicembre 2017 riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla copertura dell'incremento dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2018, di cui alla tabella A del medesimo decreto n. 337 del 1982, come sostituita dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, si provvede mediante concorso da bandire entro il 30 aprile 2019, riservato al personale in servizio nel ruolo dei sovrintendenti tecnici alla data del 1° gennaio 2018, nonche', per i soli profili professionali del settore sanitario, anche al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto titolo abilitante all'esercizio delle professioni relative al settore sanitario che gia' presta servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito delle strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; mm-ter) i vincitori dei concorsi di cui alle lettere mm) ed mm-bis), sono nominati vice ispettori tecnici con decorrenza giuridica ed economica di cui all'articolo 25-ter, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. I rispettivi corsi di formazione, svolti anche con modalita' telematiche, hanno una durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante i quali i frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668; mm-quater) le modalita' attuative di cui alle lettere mm-bis) e mm-ter), sono stabilite con il medesimo decreto di cui alla lettera oo); mm-quinquies) nell'anno 2027 e' bandito un concorso straordinario, per titoli, per 451 posti di ispettore superiore tecnico, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza e che e' riservato al personale appartenente, alla data del bando che indice il concorso, al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, escluso il personale transitato nel medesimo ruolo ai sensi della lettera aaaa-bis). La ripartizione dei posti tra i settori e i profili professionali del ruolo e' determinata dal bando di concorso. Agli oneri derivanti dalla presente lettera si provvede mediante la riduzione delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente complessivamente almeno equivalenti sotto il profilo finanziario. nn) in sostituzione del ruolo speciale dei direttori tecnici, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito il ruolo direttivo tecnico della Polizia di Stato, con una dotazione organica complessiva di 80 unita', articolato nelle qualifiche di vice direttore tecnico, durante la frequenza del corso di formazione, di direttore tecnico e di direttore tecnico principale. All'istituzione del predetto ruolo, che si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle suddette unita', si provvede attraverso un concorso interno, per titoli, da bandire entro il 30 dicembre 2017 e riservato al personale del ruolo degli ispettori tecnici, prioritariamente a quelli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 41 del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, di cui: 1) 40 posti, riservati prioritariamente agli ispettori superiori tecnici che rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, ad esclusione del settore sanitario; 2) 40 posti riservati agli ispettori superiori tecnici del settore sanitario in possesso del titolo di studio che consente l'esercizio dell'attivita' sanitaria. I vincitori del concorso sono destinati al settore corrispondente a quello di provenienza e sono nominati vice direttori tecnici del ruolo direttivo tecnico, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di tre mesi presso la scuola superiore di polizia. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo tecnico con la qualifica di direttore tecnico. I posti non coperti per l'aliquota di cui al n. 2) sono portati in aumento di quella di cui al n. 1). La promozione alla qualifica di commissario capo tecnico si consegue, mediante scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario tecnico. Gli appartenenti al ruolo direttivo tecnico conseguono la nomina alla qualifica di direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo il giorno successivo alla cessazione dal servizio secondo le modalita' previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto. Fermo restando quanto previsto dalla presente lettera, le modalita' attuative, con il ricorso anche a modalita' telematiche per lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella dotazione organica complessiva delle qualifiche da direttore tecnico a direttore tecnico superiore del ruolo dei funzionari tecnici, di cui alla tabella A, allegata al predetto decreto n. 337 del 1982, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, sono resi indisponibili 40 posti in corrispondenza di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono individuati i ruoli e le qualifiche nei quali opera la predetta indisponibilita'; oo) le modalita' attuative di quanto previsto dalle lettere ll), e mm), con il ricorso anche a modalita' telematiche per lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; pp) gli assistenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente tecnico capo; qq) i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico; qq-bis) i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico; qq-ter) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente tecnico accede allo scrutinio per merito assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico di cui all'articolo 20-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con un anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti, nonche' rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata Tabella B; qq-quater) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente capo tecnico accede alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» di cui all'articolo 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni, nonche' rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata Tabella B; rr) i sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico capo; rr-bis) gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore capo tecnico con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; ss) gli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno una anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore tecnico; ss-bis) gli ispettori capo tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui alla lettera rr-bis), sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; tt) gli ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno una anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito della disponibilita' dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto direttore tecnico; tt-bis) gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di perito superiore tecnico, sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di perito superiore tecnico e di ispettore superiore tecnico. Gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di perito superiore tecnico nell'anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025; uu) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori tecnici-sostituti direttori tecnici assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori tecnici di sostituto direttore tecnico, di cui all'articolo 31-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, mantenendo l'anzianita' di servizio e con anzianita' nella qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione; vv) il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo tecnico, di sovrintendente tecnico, di sovrintendente capo tecnico e di sostituto direttore tecnico, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 11, 20-sexies, 20-septies, 31-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianita' nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella B, ai fini dell'accesso alla qualifica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017, nonche' al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017; zz) agli assistenti capo tecnici che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, del presente decreto, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica; zz-bis) agli assistenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020; aaa) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 20-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica; aaa-bis) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 20-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020; bbb) ai sostituti direttori tecnici che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica; bbb-bis) ai sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere rr-bis), ss-bis) e tt-bis) del presente comma, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianita' pari o superiore a due anni e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dalla stessa data; ccc) per i posti disponibili dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico mediante scrutinio, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore tecnico, di cui all'articolo 31-bis, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, non e' richiesto il possesso della laurea ivi previsto, salvo che la stessa non sia richiesta come presupposto per l'accesso al ruolo; ddd) agli orchestrali primo livello che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a due anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 15-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica; ddd-bis) gli orchestrali ispettori tecnici e gli orchestrali ispettori capo tecnici che, al 1° gennaio 2020, hanno maturato senza demerito una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quella prevista dalla tabella G, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificata dal decreto legislativo adottato in esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 1 dicembre 2018, n. 132, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 2020. Al personale appartenente al ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis), l-bis), q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis), secondo le anzianita' previste dalla predetta tabella G; eee) con decorrenza 1° gennaio 2017: 1) il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del settore sanitario, nelle more delle procedure di cui alle lettere ll), mm), mm-bis), mm-ter) e nn), accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, continuando a svolgere le funzioni del settore sanitario e successivamente, qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori del settore sanitario o psicologico a seguito della procedura concorsuale previste, permane nel settore supporto logistico, senza piu' le funzioni del settore sanitario, mantenendo la stessa anzianita' posseduta nel precedente ruolo; 2) il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti dei settori non piu' previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nelle more delle procedure di cui alle lettere ll), mm), mm-bis), mm-ter) e nn), accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, continuando a svolgere le funzioni precedenti e successivamente, qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori a seguito delle procedure concorsuali previste, permane nel settore supporto logistico, mantenendo la stessa anzianita' posseduta nel precedente ruolo; fff) la dotazione organica complessiva del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e del ruolo dei sovrintendenti tecnici, fermo restando quanto previsto dalla lettera ll) e mm), e' ridotta, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2026, rispettivamente, da 1.905 a 1.000 unita' e da 1.838 a 852 unita'. Le unita' da ridurre gradualmente rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno; ggg) al 1° gennaio del 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei direttori e dei dirigenti tecnici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei funzionari tecnici di cui all'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto al periodo successivo e alla lettera hhh). I direttori tecnici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, sono promossi alla qualifica di direttore tecnico superiore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto; hhh) i direttori tecnici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di direttore tecnico capo nella nuova carriera dei funzionari tecnici, conservando l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore si applicano le disposizioni di cui alla lettera ggg), secondo periodo. I funzionari tecnici, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di direttore tecnico capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; iii) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore tecnico superiore, il personale di cui alle lettere ggg), secondo periodo, e hhh), primo periodo frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei direttori tecnici capo e dei direttori tecnici superiori che lo abbiano gia' frequentato e dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente tecnico; lll) in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente tecnico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i direttori tecnici superiori con un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 34, 35 e 36 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia' vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale; lll-bis) agli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico accedono anche i direttori tecnici superiori che siano stati ammessi in precedenza ad almeno uno scrutinio per l'accesso alla medesima qualifica, purche' in possesso degli altri requisiti previsti, con attribuzione di un coefficiente di anzianita' pari a punti 2 ai funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera fino a quindici anni e a punti 4 per i funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera di sedici anni; mmm) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico, accede alle funzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto; mmm-bis) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori tecnici, puo' partecipare anche il personale del ruolo direttivo tecnico, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, ed inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non si applica il limite di eta' previsto dall'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; nnn) ai fini della frequenza del corso di formazione iniziale e dell'accesso alla qualifica di medico principale e di medico capo, ai medici e ai medici principali del ruolo professionale dei sanitari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto; ooo) al 1° gennaio 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo professionale dei direttivi e dei dirigenti medici di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei medici di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto dalle lettere ppp) e qqq); ppp) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, sono promossi alla qualifica di medico superiore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto; qqq) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di medico capo nella nuova carriera dei medici, conservando l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di medico superiore si applicano le disposizioni di cui alla lettera ppp). I funzionari medici, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di medico capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ferma restando la disciplina relativa al corso di formazione dirigenziale e alla decorrenza vigente al momento di verificazione delle vacanze; qqq-bis) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonche' di cui al medesimo articolo nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i medici principali gia' frequentatori del 13° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato, ai fini della promozione alla qualifica di medico capo, accedono al medesimo scrutinio a cui sono ammessi i medici principali gia' frequentatori del 14° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato e, in caso di promozione, i primi conseguono la qualifica con decorrenza dal giorno precedente rispetto a quello previsto per i secondi; rrr) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e di medico superiore, il personale di cui alle lettere ppp) e qqq), primo periodo, frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei medici capo e dei medici superiori che lo abbiano gia' frequentato e dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente medico; sss) in deroga a quanto previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente medico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i medici superiori con un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera dei medici di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore medico, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui all'articoli 49, 50 e 51 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia' vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale; sss-bis) agli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di primo dirigente medico accedono anche i medici superiori che siano stati ammessi in precedenza ad almeno uno scrutinio per l'accesso alla medesima qualifica, purche' in possesso degli altri requisiti previsti, con attribuzione di un coefficiente di anzianita' pari a punti 2 ai funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera fino a quindici anni e a punti 4 per i funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera di sedici anni; ttt) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente medico, dirigente superiore medico e di dirigente generale medico accede alle funzioni di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, allegata al presente decreto; ttt-bis) per il primo concorso per l'accesso alla qualifica di medico veterinario previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, da bandirsi per sette posti, il limite di eta' previsto dal comma 2-bis, primo periodo, non si applica al personale destinatario delle riserve di posti ivi indicate, ne' al personale destinatario di un'ulteriore riserva di due posti per il personale della Polizia di Stato in possesso del previsto titolo di studio con un'esperienza nel settore non inferiore a dieci anni; ttt-ter) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari medici, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori tecnici - settore sanitario, puo' partecipare anche il personale del ruolo direttivo tecnico - settore sanitario, fermo restando il possesso della laurea in medicina e chirurgia, del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo. Inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non si applica il limite di eta' previsto dall'articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; ttt-quater) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari medici veterinari non si applica il limite di eta' previsto dall'articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; uuu) con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato assume la qualifica di maestro direttore - primo dirigente tecnico, corrispondente a quella di primo dirigente tecnico del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, con le modalita' previste per lo scrutinio per merito comparativo; vvv) con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato assume la qualifica di maestro vice direttore-direttore tecnico capo corrispondente a quella di direttore tecnico capo del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, con le modalita' previste per lo scrutinio per merito comparativo; vvv-bis) gli orchestrali ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno un'anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a quella individuata nella tabella 8 allegata al presente decreto, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, alla qualifica di orchestrale primo livello; zzz) il personale della Polizia di Stato che risulti in possesso dei prescritti requisiti, e' ammesso a partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad un unico concorso interno per la nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato, da inquadrare come terze parti b, in deroga alla ripartizione e alla suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, fermo restando l'organico complessivo previsto dall'articolo 7. In corrispondenza dei posti occupati dai vincitori del concorso straordinario, sono resi indisponibili altrettanti posti dell'organico della banda musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse, fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del concorso straordinario. Le modalita' di svolgimento del concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione dei titoli, la composizione della commissione e la formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 17, 20, e 22, del medesimo decreto n. 240 del 1987. I titoli ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 21 in aggiunta ai quali, ai soli fini del presente concorso interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso la banda musicale per le relative esigenze musicali, fino ad un massimo di punti 10. L'anzianita' di servizio nel ruolo degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del concorso straordinario decorre dalla data della nomina nel ruolo stesso; aaaa) i frequentatori del 10° corso per vice revisore tecnico della Polizia di Stato possono presentare domanda per rientrare nella sede di provenienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e i conseguenti trasferimenti sono disposti a domanda, anche se il dipendente non ha maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio; aaaa-bis) negli anni dal 2020 al 2023 il personale che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un'eta' non inferiore a 50 anni alla data di presentazione della domanda, puo' rivolgere istanza di transito nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici e di assegnazione, rispettivamente, nei settori del supporto logistico e del supporto logistico-amministrativo. Il transito e' disposto in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei medesimi ruoli tecnici, con la corrispondente indisponibilita' di posti nei ruoli di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio;63 aaaa-ter) entro l'anno 2020 il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario, puo' rivolgere istanza di transito alla corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo. Il personale e' posto in posizione di soprannumero nei ruoli tecnici con la contestuale indisponibilita' di posti nel ruolo di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio; aaaa-quater) entro il 30 giugno 2020, e' bandito un concorso interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, per l'impiego nel settore di supporto logistico amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, anche se privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, purche' in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario. Il personale e' posto in posizione di soprannumero nel ruolo degli ispettori tecnici con la contestuale indisponibilita' di posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore nel ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; aaaa-quinquies) con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' attuative delle procedure di cui alle lettere aaaa-bis), aaaa-ter) e aaaa-quater), compresa l'individuazione dei contingenti massimi annuali, in misura non superiore al dieci per cento della dotazione organica complessiva dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici, dei titoli ammessi a valutazione, rimessa, con riferimento ai procedimenti di cui alle lettere aaaa-bis) e aaaa-ter), alle competenti Commissioni per il personale non direttivo di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 D.P.R. 24/04/1982, n. 335, 69. - Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato. , e i relativi punteggi anche in relazione alla specifica esperienza pregressa, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione e qualificazione professionale, anche con modalita' telematiche, nonche' la disciplina applicabile sulla progressione in carriera, esclusa per il transito di cui alla lettera aaaa-bis); aaaa-sexies) al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di funzionalita' determinate dall'elevato numero di partecipanti ai concorsi interni, anche banditi prima della data dell'entrata in vigore della presente disposizione, per l'accesso al ruolo degli ispettori e ai ruoli corrispondenti, per i candidati dei concorsi di cui alle lettere c), c-bis), c-ter), d), mm), mm-bis), zzz) e aaaa-quater), nella fase transitoria non si applicano le disposizioni, previste dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato, che prevedono l'accertamento dei requisiti attitudinali. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera qqq), terzo periodo, del presente decreto legislativo s'interpretano nel senso che l'accesso alla qualifica di medico capo avviene, anche in sovrannumero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 1-ter. Fino al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie nella dotazione organica di ciascun ufficio, reparto e istituto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza dei vice questori e vice questori aggiunti, e qualifiche equiparate, ai funzionari in possesso delle predette qualifiche possono essere corrispondentemente attribuite funzioni dirigenziali anche in sovrannumero rispetto a quelle determinate in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonche' dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, ferme restando le tipologie di funzione previste dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. 1-quater. Le riduzioni delle permanenze previste nella fase transitoria dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h-bis), i-bis), l-bis), q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis) e ddd-bis), si applicano in modo che agli appartenenti al ruolo degli ispettori e degli ispettori tecnici che, per gia' ottenuta promozione o attribuzione di denominazioni di «coordinatore», non possono fruire, in tutto o in parte, delle riduzioni a regime delle permanenze in qualifica ai fini dell'accesso allo scrutinio ovvero, per il ruolo degli orchestrali della Banda musicale della Polizia di Stato, ai fini dell'avanzamento per anzianita' senza demerito, alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore superiore, e qualifiche equiparate, introdotte, a regime, dal decreto legislativo adottato in esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 1 dicembre 2018, n. 132, siano comunque riconosciute, in misura corrispondente, riduzioni transitorie delle permanenze in qualifica previste dalle suddette disposizioni ai fini dell'accesso alla qualifica superiore, e, in subordine, ai fini dell'attribuzione della denominazione di «coordinatore». Tali riduzioni sono riconosciute in misura complessivamente non superiore a tre anni al personale di cui al primo periodo che, alla data del 1° gennaio 2020, risulta in possesso di una permanenza nella qualifica di ispettore superiore ed equiparate non inferiore a quattro anni e non superiore a otto anni, ed in misura complessivamente non superiore a due anni al rimanente personale." - Si riporta il testo dell'art. 27 del DPR 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S. O., come modificato dalla presente legge: «Art. 27 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue: a) in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta ed un colloquio secondo le modalita' stabilite dagli articoli 27-bis e 27-ter, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio; b) in misura non superiore al cinquanta per cento e non inferiore al quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, oltre che, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni, del titolo di studio di cui all'articolo 27-bis, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono». 1-bis. (abrogato). - 1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e' determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. 2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi. 3. Il corso di cui al comma 2 puo' essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. 4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24-quinquies. 6. Il personale gia' appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di svolgimento dei relativi corsi di formazione.». |
| | Art. 19 Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato
1. Fino al 31 dicembre 2027, per specifiche esigenze di funzionalita' della Polizia di Stato, possono essere indetti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato riservati ai candidati in possesso del titolo di laurea stabilito dal bando di concorso, fermi restando gli ulteriori requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente. 2. Nei concorsi di cui al comma 1, la commissione esaminatrice e' composta da un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che la presiede, da due funzionari della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. Salva motivata impossibilita', i componenti di ciascun sesso non possono eccedere i due terzi del totale della commissione esaminatrice. Per le prove relative alla lingua inglese e all'informatica, la commissione esaminatrice e' integrata con un esperto in lingua inglese e con un funzionario appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di polizia esperto in informatica. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della commissione esaminatrice o un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno-comparto ministeri. Con il decreto di cui al presente comma sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. La commissione esaminatrice puo' avvalersi di personale di supporto. Il presidente ed i componenti delle commissioni esaminatrici, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della commissione esaminatrice. Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice il cui rapporto di impiego si risolve, per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo che la risoluzione del rapporto di impiego sia conseguenza del collocamento a riposo per anzianita' o vecchiaia del presidente e dei componenti della Commissione esaminatrice. In tale ipotesi l'incarico e' rinnovato automaticamente fatta salva l'espressa rinuncia dell'interessato. 3. In deroga all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 frequentano un corso di durata pari a un anno, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa. 4. Sono dimessi dal corso di cui al comma 3 gli allievi vice ispettori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero di novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, l'allievo, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Restano ferme le restanti cause di dimissioni dal corso previste dalla normativa vigente. 5. I vice ispettori vincitori dei concorsi di cui al comma 1 conseguono la promozione alla qualifica di ispettore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre all'anno di corso di cui al comma 3. 6. All'articolo 31-bis del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le parole «una delle lauree triennali o delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334» sono sostituite dalle parole «laurea o laurea magistrale o specialistica stabilita con decreto del Ministro dell'interno». 7. I vice ispettori, durante il periodo di prova, sono autorizzati, fino ad un massimo di tre mesi, ad alloggiare presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. 8. Gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati per intero agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore del personale della Polizia di Stato per la cui assunzione e' richiesta una laurea. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 27-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.: «Art.27-ter (Corsi per la nomina a vice ispettore). - 1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto giuridico di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonche' alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa. 2. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione. 3. Gli allievi vice ispettori che al termine del corso di cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62. 4. I vice ispettori in prova, al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale. 5. Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore. 6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi d'istituto per compiere il periodo di tirocinio applicativo di cui al comma 3. I vice ispettori in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate. 7.». - Si riporta il testo dell'articolo 31-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, come modificato dalla presente legge: «Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio e' richiesto il possesso di laurea o laurea magistrale o specialistica stabilita con decreto del Ministro dell'interno.». |
| | Art. 19 bis
Collocamento in disponibilita' dei dirigenti della Polizia di Stato
1. All'articolo 64 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «cinque per cento della dotazione organica» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 per cento della dotazione organica complessiva delle qualifiche dirigenziali della carriera di appartenenza»; b) al comma 4, le parole: «non superiore al triennio» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al quadriennio»; c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Il dirigente collocato in disponibilita' che consegue la promozione o la nomina alla qualifica superiore rientra in organico andando a occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo. 5-ter. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permane la possibilita' di collocamento in disponibilita', il decreto di promozione o di nomina puo' disporre il collocamento in disponibilita', anche nella nuova qualifica».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 64 (Collocamento in disponibilita'). - 1. I dirigenti della Polizia di Stato possono essere collocati in posizione di disponibilita', entro il limite non eccedente il 3,5 per cento della dotazione organica complessiva delle qualifiche dirigenziali della carriera di appartenenza e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato. 2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza e gli altri dirigenti generali dei ruoli della Polizia di Stato sono collocati in posizione di disponibilita', previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 3. I dirigenti superiori e i primi dirigenti sono collocati in posizione di disponibilita' con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilita' per un periodo non superiore al quadriennio. Con provvedimento motivato puo' esserne disposta la proroga per un periodo non superiore a un anno. 5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilita' non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi e' reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilita'. 5-bis. Il dirigente collocato in disponibilita' che consegue la promozione o la nomina alla qualifica superiore rientra in organico andando a occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo. 5-ter. Se in corrispondenza della qua lifica conseguita con la promozione o con la nomina permane la possibilita' di collo camento in disponibilita', il decreto di promozione o di nomina puo' disporre il collocamento in disponibilita', anche nella nuova qualifica.». |
| | Art. 20 Disposizioni relative al personale dell'Arma dei Carabinieri e all'arruolamento di marescialli in possesso di laurea triennale
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche: 0a) all'articolo 168, comma 2, le parole da: «con mandato della durata di un anno, senza possibilita' di proroga» fino a: «non oltre la data di cessazione dal servizio permanente» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo pari a due anni, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa prevista dalla legge»; a) all'articolo 635, al comma 3, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri e' altresi' richiesto il requisito dell'affidabilita' di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124»; b) all'articolo 648, al comma 2, la parola «28» e' sostituita dalla seguente: «26»; c) all'articolo 683, dopo il comma 9 sono aggiunti infine i seguenti: «9-bis. Per specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, fino al 31 dicembre 2027, possono essere altresi' banditi, nei limiti delle risorse finanziare disponibili e a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per titoli ed esami, per trarre, con il grado di maresciallo, cittadini italiani: a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa; b) di eta' non superiore a 28 anni alla data indicata nel bando di concorso. 9-ter. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 9-bis, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. 9-quater. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 9-bis sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facolta' assunzionali relative all'anno di riferimento.»; d) all'articolo 765, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono ammessi alla frequenza del corso formativo straordinario di cui all'articolo 767-bis.»; e) dopo l'articolo 767, e' inserito il seguente: «Art. 767-bis (Svolgimento del corso formativo straordinario per marescialli). - 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 683, comma 9-bis, frequentano, con il grado di maresciallo e in deroga all'articolo 768, un corso formativo straordinario di durata non inferiore a sei mesi, le cui modalita' sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro IV, titolo III, capo I, del regolamento. 2. L'anzianita' relativa dei marescialli di cui al comma 1 e' rideterminata in base alla graduatoria finale del corso formativo straordinario. 3. Gli allievi che non superano il corso di cui al comma 1 sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se gia' in servizio e in tal caso il periodo di corso frequentato e' riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.»; f) all'articolo 769, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I marescialli dell'Arma dei carabinieri tratti ai sensi dell'articolo 767-bis, all'atto dell'arruolamento, sono vincolati a una ferma volontaria della durata di anni quattro. Si applicano le disposizioni del libro IV, titolo V, capo IV, sezione IV.»; g) all'articolo 771, dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente: «3-quater. I vincitori del concorso di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono nominati marescialli e iscritti in ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi di cui agli articoli 766 e 767 nominati marescialli nello stesso anno. L'anzianita' relativa e' stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito del concorso.»; h) all'articolo 950, dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma: «1-bis. Il prolungamento della ferma per la durata di un anno e' concesso dal Comandante generale o dall'autorita' delegata, su motivata proposta dell'ufficiale diretto, inoltrata per via gerarchica, anche nei confronti di un militare che alla scadenza della ferma volontaria non sia pienamente nelle condizioni, per qualita' di rendimento in servizio, di essere ammesso direttamente al servizio permanente. Allo scadere di tale prolungamento e' applicabile la norma relativa alla non ammissione nel servizio permanente, di cui all'articolo 949. Se non provvede l'ufficiale diretto, la proposta puo' essere avanzata anche da altri ufficiali della linea gerarchica, fino al comandante di corpo.»; h-bis) all'articolo 1034, comma 2, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 133 e»; i) all'articolo 1783, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai marescialli a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.»; l) all'articolo 1860: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Studi superiori richiesti agli ufficiali e ai marescialli»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano anche per la valutazione degli studi superiori compiuti dai marescialli.»; m) all'articolo 2243-bis: 1) al comma 3, la parola «2010» e' sostituita dalla seguente «2016»; 2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016 frequentano, in luogo del corso d'istituto di cui all'articolo 755, un corso d'aggiornamento tecnico-professionale.»; n) all'articolo 2243-ter, comma 2, la parola «2010» e' sostituita dalla seguente: «2016»; o) all'articolo 2248, al comma 1, la parola «2027» e' sostituita dalla seguente «2033»; p) all'articolo 2248-bis: 1) al comma 1, la parola «2027» e' sostituita dalla seguente «2033»; 2) al comma 1-bis, la parola «2027» e' sostituita dalla seguente «2033»; 3) al comma 1-ter, la parola «2026» e' sostituita dalla seguente «2032»; q) a decorrere dal 1° gennaio 2027, lo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 e' sostituito dallo Specchio C del Quadro I della Tabella 4, di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. 2. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 363, comma 1, le parole «indicati nell'allegato A di cui all'articolo 383» sono sostituite dalle seguenti: «individuati con determinazione del Comandante Generale»; b) l'articolo 383 e' abrogato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 168, 635, 648, 683, 765, 769, 771, 950, 1034, 1783, 1860, 2243-bis, 2243-ter, 2248 e 2248-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 168 (Attribuzioni del Vice comandante generale). - 1. (Omissis). 2. Rimane in carica per un periodo pari a due anni, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa prevista dalla legge, il Vice comandante generale in carica e' confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente. Il Vice comandante generale e' gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri. 3. - 4. (Omissis).». «Art. 635 (Requisiti generali per il reclutamento). - 1. - 2-bis. (Omissis). 3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. Per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri e' altresi' richiesto il requisito dell'affidabilita' di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124.». «Art. 648 (Eta' per la partecipazione ai concorsi per le accademie militari). - 1. (Omissis). 2. L'eta' massima per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'accademia dell'Arma dei carabinieri, da parte degli appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti, e' stabilita in 26 anni.». «Art. 683 (Alimentazione del ruolo degli ispettori). - 1. - 9. (Omissis). 9-bis. Per specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, fino al 31 dicembre 2027, possono essere altresi' banditi, nei limiti delle risorse finanziare disponibili e a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per titoli ed esami, per trarre, con il grado di maresciallo, cittadini italiani: a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa; b) di eta' non superiore a 28 anni alla data indicata nel bando di concorso. 9-ter. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 9-bis, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. 9-quater. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 9-bis sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facolta' assunzionali relative all'anno di riferimento.». «Art. 765 (Formazione iniziale). - 1.Per la nomina a maresciallo dell'Arma dei carabinieri i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 679 frequentano appositi corsi di formazione iniziale. 2. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera a), sono ammessi alla frequenza del corso biennale. 3. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c), sono ammessi alla frequenza del corso superiore di qualificazione. 3-bis. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono ammessi alla frequenza del corso formativo straordinario di cui all'articolo 767-bis. (omissis).». «Art. 769 (Ferma quadriennale). - 1. Gli allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri, all'atto dell'arruolamento, sono vincolati a una ferma volontaria della durata di anni quattro. 1-bis. I marescialli dell'Arma dei carabinieri tratti ai sensi dell'articolo 767-bis, all'atto dell'arruolamento, sono vincolati a una ferma volontaria della durata di anni quattro. Si applicano le disposizioni del libro IV, titolo V, capo IV, sezione IV, del codice.». «Art. 771 (Nomina a maresciallo). - (omissis) 3-quater. I vincitori del concorso di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono nominati marescialli e iscritti in ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi di cui agli articoli 766 e 767 nominati marescialli nello stesso anno. L'anzianita' relativa e' stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito del concorso.». «Art. 950 (Prolungamento della ferma). - 1. Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneita' psico-fisica al servizio incondizionato congedo obbligatorio per maternita' o perche' imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato, anche se sospeso dal servizio, puo' ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria. Qualora venga accolta la domanda di prolungamento della ferma del militare imputato in procedimento penale per delitto non colposo, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilita' di disporre il proscioglimento dalla ferma. 1-bis. Il prolungamento della ferma per la durata di un anno e' concesso dal Comandante generale o autorita' delegata, su motivata proposta dell'ufficiale diretto, inoltrata per via gerarchica, anche nei confronti di un militare che alla scadenza della ferma volontaria non sia pienamente nelle condizioni, per qualita' di rendimento in servizio, di essere ammesso direttamente al servizio permanente. Allo scadere di tale prolungamento e' applicabile la norma relativa alla non ammissione nel servizio permanente, di cui all'articolo 949. Se non provvede l'ufficiale diretto, la proposta puo' essere avanzata anche da altri ufficiali della linea gerarchica, fino al comandante di corpo. (omissis).» «Art. 1034 (Denominazioni e composizione). - 1. (Omissis). 2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche di cui agli articoli 133 e 1094, comma 3.». «Art. 1783 (Computo del servizio anteriormente prestato). - 1. Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in servizio permanente, e' computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianita' di servizio; agli stessi effetti, sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per la nomina dei quali e' richiesta una laurea o titolo equipollente se non coincidenti con il servizio militare. 1-bis . Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai marescialli a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai marescialli a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.». «Art. 1860 (Studi superiori richiesti agli ufficiali e ai marescialli). - 1. La valutazione degli studi superiori compiuti dagli ufficiali e' effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano anche per la valutazione degli studi superiori compiuti dai marescialli.». «Art. 2243-bis (Regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2023 compreso, sono ammessi a frequentare il corso d'istituto di cui all'articolo 755 anche gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aventi il grado di tenente colonnello. 2. Per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 il corso d'istituto di cui all'articolo 755 e' considerato assolto. 3. Per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2016 il corso d'istituto di cui all'articolo 755 e' considerato assolto. 3-bis. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016 frequentano, in luogo del corso d'istituto di cui all'articolo 755, un corso d'aggiornamento tecnico-professionale. 4. Gli ufficiali dei ruoli forestale iniziale e speciale a esaurimento non frequentano il corso d'istituto di cui all'articolo 755.». «Art. 2243-ter (Regime transitorio per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. (Omissis). 2. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2016 non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo 751.». «Art. 2248 (Norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-bis e comunque non oltre l'anno 2033, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa e' autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonche' la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi e l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di spesa di personale, il decreto di cui al presente comma puo' compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o permanente delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.». «Art. 2248-bis (Regime transitorio per gli ufficiali dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2033 compreso, in relazione alle esigenze connesse con l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato e la costituzione del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri nonche' alle necessarie variazioni nella consistenza organica del predetto ruolo e alla contestuale determinazione delle consistenze organiche dei gradi del ruolo forestale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa e' autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ogni grado dei predetti ruoli forestali, il numero di promozioni a scelta al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi. 1-bis. Sino all'anno 2033 compreso, il numero delle promozioni a generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri da conferire annualmente e' pari ad una unita'. 1-ter. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi definiti dalla tabella 4, determinate dalle promozioni di cui al comma 1-bis, sono considerate in soprannumero nell'anno di conferimento e progressivamente riassorbite entro il 31 dicembre 2032.». - Si riporta il testo dell'articolo 363, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 131 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 140 dell'8 giugno 2010, come modificato dalla presente legge: «Art. 363 (Assegnazione degli alloggi di servizio gratuiti e decadenza dall'assegnazione). - 1. Gli incarichi per i quali spettano gli alloggi di servizio di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 362 sono individuati con determinazione del Comandante Generale. 2. - 3. (Omissis).». |
| | Art. 21 Disposizioni per il reclutamento di personale del Corpo della Guardia di finanza
1. Al fine di potenziare i settori informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario, il Corpo della guardia di finanza, fino al 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, e' autorizzato a indire concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento, con il grado di maresciallo, di cittadini italiani, anche se alle armi: a) di eta' non superiore a 28 anni; b) in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, in materie informatiche, tecnico-logistiche, aeronautiche, navali o abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie specificate dal medesimo bando, nonche', per il settore sanitario, dell'iscrizione al relativo albo professionale. 2. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 1 sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facolta' assunzionali relative all'anno di riferimento. 3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono: a) nominati marescialli con anzianita' relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di inizio del corso, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente ordinario in possesso della medesima anzianita' giuridica di grado. Gli effetti economici della nomina decorrono dalla data di effettivo incorporamento, se successiva alla data di inizio del corso; b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianita' relativa e' rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con la decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalita' di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonche' la disciplina dei casi di rinvio e mancato superamento del medesimo corso; c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del settore per il quale hanno concorso, con successivo vincolo d'impiego nei medesimi incarichi. 4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 1 del presente articolo per l'impiego nei settori tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. 5. Al personale di cui al comma 4 del presente articolo e a quello gia' reclutato ai sensi dell'articolo 15, commi da 25 a 29, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, qualora impiegato nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, sono altresi' attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria, previa frequenza di un ulteriore corso di formazione che si svolge con le modalita' definite con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. 6. Le disposizioni di cui agli articoli 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 1783 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano, a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, anche al personale della Guardia di finanza dei settori informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale nonche' sanitario, per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso della laurea o titolo equipollente. 7. In deroga all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il personale arruolato ai sensi del comma 1 del presente articolo contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento. 8. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento, reclutamento, addestramento, stato ed avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al richiamato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 8-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, il mandato del Comandante generale della Guardia di finanza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' prorogato fino al 31 dicembre 2026. 9. Al fine di recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 40 dell'11 marzo 2024: a) all'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, le parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse; b) al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199: 1) all'articolo 6, comma 1, lettera i), le parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse; 2) all'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 6), le parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse.
Riferimenti normativi
- Si riportail testo dell'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78): «Art. 8-bis. (Qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza). - 1. Omissis. 2. Agli appartenenti al ruolo ispettori sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 15, commi da 25 a 29, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 15. (Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria). - 1.-24. Omissis. 25. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, e' autorizzata, per l'anno 2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unita' di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023. A tal fine e' autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024, 565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro nel 2032 e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024. 26. Fermo restando quanto previsto dal comma 29, le assunzioni straordinarie di cui al comma 25 avvengono, con il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani, anche se alle armi, in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore ad anni 28; b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione al relativo albo professionale. 27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono: a) nominati marescialli con anzianita' relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente di appartenenza in possesso della medesima anzianita' giuridica di grado; b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianita' relativa e' rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con la decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalita' di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonche' la disciplina dei casi di mancato superamento del medesimo corso; c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, con vincolo di impiego, presso le articolazioni del medesimo Servizio sanitario. 28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 25 del presente articolo, collocato in soprannumero negli organici del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e, in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il medesimo personale contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento. 29. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449): «Art. 2. (Ordinamento generale). - 1. Omissis 2. I comandi e gli organi di esecuzione del servizio sono a loro volta distinti in: a) comandi territoriali: con competenza interregionale, regionale e provinciale, in relazione alle esigenze operative e funzionali, e comandi speciali; b) organi di esecuzione del servizio: nuclei di polizia tributaria, nuclei speciali, gruppi, reparti operativi minori, stazioni navali, reparti navali minori e sezioni aeree. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato): «Art. 32. (Studi superiori richiesti agli ufficiali). - Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi. Si computano altresi' gli anni corrispondenti al corso di studi universitari, di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo o per l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.». - Si riporta il testo dell'articolo 1783 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1783. (Computo del servizio anteriormente prestato). - 1. Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in servizio permanente, e' computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianita' di servizio; agli stessi effetti, sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per la nomina dei quali e' richiesta una laurea o titolo equipollente se non coincidenti con il servizio militare. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai marescialli a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.». - Si riporta il testo dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.122 del 27 maggio 1995 - Suppl. Ordinario n. 61: «Art. 49. (Posizione di Stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo). - 1. Omissis 2. I frequentatori del corso di cui al comma 1, lettere a) e b): a) contraggono una ferma volontaria di quattro anni, con decorrenza dalla data di arruolamento b) al termine del corso, i dichiarati idonei, vengono nominati maresciallo in ferma volontaria e inviati ai reparti di impiego. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189 «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»: «Art. 4. - 1. - 4. Omissis Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non e' prorogabile ne' rinnovabile. Se non abbia raggiunto il limite di eta' al termine del triennio, il Comandante generale permane nell'incarico fino al limite di eta' e comunque al massimo per un altro anno. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Disposizioni comuni). - 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo della (Guardia di finanza e' necessario possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani; b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea; c) essere riconosciuti in possesso della idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente; c-bis) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; c-ter) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso; d) essere in possesso dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il comparto, la specializzazione o la specialita' per cui si concorre; f) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; g) non essere imputati, condannati, ovvero aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione. g-bis) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; g-ter) per i militari in servizio permanente, non essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, aver successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita'; g-quater) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; g-quinquies) non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; g-sexies) non essere sospesi dall'impiego o in aspettativa; g-septies) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di finanza. Omissis.». - Si riporta il testo degli articoli 6 e 36 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al corso). - 1. L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi i giovani in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) eta', alla data indicata nel bando di concorso, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 24. c). d) idoneita' fisico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza; d-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso; e) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; f) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea; g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; h) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere; i) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; l) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente per il quale si concorre; m) aver ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva. m-bis) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia. 1-bis. Per il reclutamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti, non sono richiesti i requisiti indicati alle lettere e) e f) del comma 1. Gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. 2. Possono inoltre essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli o le sorelle del personale delle Forze di' polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle del personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' di servizio caratterizzate da esposizione al rischio, da individuare con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.». «Art. 36 (Requisiti per la partecipazione ai concorsi). - 1. Al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indetto con le modalita' di cui all'articolo 37, sono ammessi: a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che: 1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea; 3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato, secondo le disposizioni emanate con determinazione del Comandante generale, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3; 4) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 5) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 6) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 7) non siano sospesi dall'impiego o in aspettativa; 7-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza; b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono i seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 2) eta' non inferiore ad anni 17 e non superiore ad anni 26; 3) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 4) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 5) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore del Corpo della guardia di finanza; 6) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; 7) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea; 8) essere riconosciuto in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza; 8-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso; 9) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente per il quale si concorre; 10) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia. 2. Il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 1, lett. a), che abbia frequentato, con esito favorevole, il corso motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole dalle autorita' di cui al comma 1, lettera a), numero 3), puo' essere ammesso, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di cui all'art. 35 con esonero dalle relative prove concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parita' di punteggio, nell'ordine, a quelli di maggior grado, di maggiore anzianita' di servizio e di maggiore eta'. 3. La partecipazione al concorso di cui al comma 2 non e' ammessa per piu' di due volte. 4. Non si applicano gli aumenti dci limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi. 5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lett. b), indetto con le modalita' di cui all'art. 46, possono essere ammessi: a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" che: 1) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, la qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente; 2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 3) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo; 4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 5) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 6) non siano sospesi dall'impiego o in aspettativa; 7) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 8) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, qualora partecipano al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), n. 1), ovvero della laurea triennale in discipline economico-giuridiche qualora partecipano al concorso di cui al successivo comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 35; 8-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza; b) gli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni di servizio nel Corpo: 1) abbiano compiuto almeno 7 anni di servizio nel corpo; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 5-bis. Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi ai concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b). 5-ter. I brigadieri capo possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b). 5-quater. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a esecutore e archivista in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, e' richiesto: a) il possesso di un'eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per il personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite anagrafico massimo e' elevato a 45 anni; b) di non essere stati giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo complesso bandistico. 6. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti.». |
| | Art. 21 bis Misure urgenti in tema di funzionalita' del Corpo della Guardia di finanza
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale: a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa; b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni». 2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La promozione a finanziere e' sospesa qualora nei confronti dell'allievo finanziere, gia' giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa»; b) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" e' escluso dalla valutazione qualora, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento: a) risulti sospeso dall'impiego; b) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa; c) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato; d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita'. Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione e' adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza»; c) all'articolo 55, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il personale appartenente ai ruoli "ispettori" e "sovrintendenti" e' escluso dalle aliquote qualora, alla data di formazione delle stesse: a) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa; b) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato; c) risulti sospeso dall'impiego ovvero dalle funzioni del grado; d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita'».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dalla presente legge: «Art. 18 (Aliquote di ruolo ed impedimenti alla valutazione). - 1. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, deve, trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, salvo che il presente decreto non disponga altrimenti. 2. Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. 3. Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale: a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa; b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni. 4. L'ufficiale condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione o dell'onere militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento. 5. La valutazione dell'ufficiale che, inserito nell'aliquota di valutazione, si trovi in una delle condizioni di cui al comma 3 e' sospesa. Quando eccezionalmente le autorita' competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio indicandone i motivi. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.». - Si riporta il testo degli articoli 8, 11 e 55, del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Posizione di stato degli allievi finanzieri). - 1. Gli ammessi al corso per allievo finanziere sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita commissione esaminatrice, con determinazione del Comandante generale o dell'autorita' da esso delegata. I militari in servizio e in congedo delle forze armate e quelli in congedo della guardia di finanza nonche' il personale appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado e le qualifiche all'atto della ammissione al corso. 2. La commissione di cui al precedente comma viene nominata con determinazione del Comandante generale o dell'autorita' da esso delegata. 3. La promozione a finanziere e' sospesa qualora nei confronti dell'allievo finanziere, gia' giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa. 4. Al venir meno della causa impeditiva specificata al comma 3, trovano applicazione le disposizioni relative alla decorrenza della promozione di cui al successivo articolo 11, comma 2. 5. Gli allievi finanzieri, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria di anni quattro.». «Art. 11 (Esclusione dalla valutazione). - 1. Il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" e' escluso dalla valutazione qualora, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento: a) risulti sospeso dall'impiego; b) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa; c) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato; d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita'. Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione e' adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. 2. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 1, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalita' di cui all'art. 10 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.». «Art. 55 (Inclusione ed esclusione dalle aliquote). - 1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che alla data indicata nell'articolo 54 abbiano soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 53. Per l'inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti e' richiesto il possesso di una laurea triennale rientrante in una delle classi individuate con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. 1-bis. Il personale di cui al comma 1, valutato e non promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato un ulteriore anno di anzianita' di grado nell'anno di formazione dell'aliquota di riferimento. 2. Il personale appartenente ai ruoli "ispettori" e "sovrintendenti" e' escluso dalle aliquote qualora, alla data di formazione delle stesse: a) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa; b) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato; c) risulti sospeso dall'impiego ovvero dalle funzioni del grado; d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita'. 3. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio, le condizioni di cui all'art. 53, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma 2, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive. 4. Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, gli interessati sono inclusi, affinche' si proceda al loro scrutinio nell'aliquota nella quale avrebbero dovuto essere inseriti laddove non si fosse manifestata la causa di esclusione. Gli stessi conseguiranno, eventualmente, la promozione al grado superiore con la medesima anzianita' che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa di esclusione.». |
| | Art. 22 Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria
1. All'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8, alla lettera a-bis), la parola «2022» e' sostituita dalla seguente: «2025»; b) il comma 14-sexiesdecies e' sostituito dal seguente: «14-sexiesdecies. Nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari per titoli, ciascuno per 350 posti di ispettore superiore, riservati al personale appartenente, alla data del bando che indice ciascun concorso, al ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella G.U. 22 giugno 2017, n. 143, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 44 (Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A e' sostituita dalla tabella 37 allegata al presente decreto. Entro il 31 dicembre 2019 si provvede all'ampliamento della dotazione organica dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori fino al raggiungimento rispettivamente di n. 5300 e n. 3550 unita', con le modalita' di cui al comma 7. 2. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le tabelle D ed E sono sostituite dalle tabella 38 allegata al presente decreto. 3. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, le tabelle A e B sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 39 e 40 allegate al presente decreto. 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, le tabelle D ed F sono sostituite dalle tabelle 41 e 42 allegate al presente decreto. 5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di facolta' assunzionali, le assunzioni nella qualifica iniziale del ruolo agenti e assistenti, maschile e femminile, del Corpo di polizia penitenziaria hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo medesimo, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti negli altri ruoli del Corpo medesimo. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. 6. L'incremento della dotazione organica dei ruoli tecnici previsti dal decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 e' a valere sulle facolta' assunzionali non esercitate, dell'anno 2016. 7. Ai fini del compimento dell'ampliamento delle consistenze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria nei limiti di cui al comma 1, si provvede con la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di spesa. 8. Nella fase di prima applicazione del presente decreto: a) alla copertura dei posti disponibili dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016 nel ruolo dei sovrintendenti e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tale organico a legislazione vigente, si provvede mediante un concorso straordinario per titoli, da attivare entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla data di indizione del bando, attraverso il ricorso a modalita' e procedure semplificate analoghe a quelle previste in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento, secondo le seguenti aliquote: 1) per il 60 per cento dei posti disponibili per ciascun anno, riservato agli assistenti capo che ricoprono alla predetta data una posizione in ruolo non superiore a quella compresa entro il triplo dei posti riservati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione. Agli stessi e' salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio; 2) per il restante 40 per cento, riservato al personale del ruolo degli agenti ed assistenti che alla predetta data abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione. I posti rimasti scoperti in una delle due aliquote sono devoluti all'altra fino alla data di inizio del relativo corso di formazione. Gli eventuali posti residuali vanno ad aumentare la corrispondente aliquota relativa alla procedura annuale immediatamente successiva. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal presente decreto; a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2025, si provvede: 1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e superamento di un successivo corso di formazione svolto con le modalita' di cui al comma 2; 2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio secondo le modalita' previste dalla precedente lettera a), e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti e' rispettivamente incrementata di 550, 350, 300 e 300 unita' soprannumerarie, alla cui copertura si provvede ai sensi della lettera a-bis), n. 1, con decorrenze dal 1 gennaio 2020 al 1 gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando il computo delle carenze organiche, ai sensi del comma 5, del presente decreto. Al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie si provvede entro il 2030, mediante riduzione dei posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis), n. 1, in modo tale che il numero massimo delle posizioni sovrannumerarie sia pari a: 1) 1190 al 31 dicembre 2024; 2) 1072 al 31 dicembre 2025; 3) 825 al 31 dicembre 2026; 4) 595 al 31 dicembre 2027; 5) 230 al 31 dicembre 2028; 6) 60 al 31 dicembre 2029; 7) 0 al 31 dicembre 2030; a-quater) in relazione alle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; b) alla copertura degli 800 posti di vice sovrintendente di cui all'incremento della dotazione organica del medesimo ruolo prevista dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante un concorso straordinario per titoli secondo le aliquote di cui alla lettera a) e con modalita' da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento, da attivare entro il 30 ottobre 2019. Al personale partecipante ai posti riservati per gli agli assistenti capo e' salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio; b-bis) per i vice sovrintendenti selezionati in base alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), a-ter), il corso di formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalita' attuative sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Alle procedure di cui alle lettere a) e a-bis), n. 1, e a-ter), possono partecipare gli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, oltre al contingente corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo alle procedure gia' avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, e a-ter) e, qualora per le stesse tutti i vincitori non siano gia' stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti; b-ter) per i vincitori dei concorsi di cui alle lettere a), b) e b-bis il corso di formazione professionale ha durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalita' attuative sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento. 9. Le procedure concorsuali per l'accesso al ruolo degli ispettori non concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono disciplinate dalla previgente normativa. 10. Fermo restando quanto previsto dal comma 9, in fase di prima attuazione l'accesso al ruolo degli ispettori avviene, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli da individuare con decreto del Capo del Dipartimento, riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: a) per il 70 per cento dei posti, che appartiene al ruolo dei sovrintendenti al quale ha avuto accesso secondo le modalita' di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il cinquanta per cento del predetto 70 per cento e' riservato al personale con qualifica di sovrintendente capo; a questi ultimi e' salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio; b) per il restante 30 per cento, al personale del ruolo degli agenti ed assistenti. Se i posti riservati ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. 11. Ferme restando le procedure in atto per la nomina alla qualifica di ispettore superiore con decorrenza 1° gennaio 2014, alla copertura dei posti disponibili nella suddetta qualifica alla data del 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2015 si provvede con le modalita' previste dall'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 12. Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio previsto dall'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g), del presente decreto, non sono richiesti i titoli di studio ivi previsti. 13. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 29 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come novellate dall'articolo 37, comma 4, lettere c), d) ed f) del presente decreto si applicano a decorrere dal primo gennaio 2026. 14. Nella fase di prima attuazione, in via transitoria: a) e' istituito il ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria articolato nelle seguenti qualifiche: vice commissario penitenziario, anche per la frequenza del corso di formazione; commissario penitenziario; commissario capo penitenziario; b) l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo ad esaurimento avviene, per una sola volta, per 80 posti, mediante concorso interno per titoli riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore capo, in possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Il citato personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione ne' un giudizio complessivo inferiore a «buono». Il 20 per cento dei posti e' riservato ai sostituti commissari. Si applicano, altresi', le disposizioni contenute nell' articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; c) i vincitori del concorso di cui alla lettera b) sono nominati vice commissari e frequentano un corso di formazione della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, comprensivi di un periodo applicativo non superiore a tre mesi presso gli istituti penitenziari. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. I vice commissari che superano l'esame di fine corso sono nominati commissari del ruolo ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto. Si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, significando che i periodi temporali sono quelli disciplinati per il corso previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, ridotti della meta'; d) con decreto del capo del Dipartimento sono individuate le modalita' di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria, le modalita' di svolgimento del corso di formazione e dell'esame finale, nonche' le modalita' di formazione della graduatoria di fine corso; e) ferma restando l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, per il corrispondente personale della carriera dei funzionari, il personale con qualifica di commissario svolge le funzioni di funzionario responsabile di unita' operativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessita' e rilevanza; f) la promozione alla qualifica di commissario capo dei commissari nominati ai sensi delle lettera c) si consegue mediante scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario; g) nei confronti del personale delle varie qualifiche del ruolo ad esaurimento trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 14, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 per il corrispondente personale della carriera dei funzionari. Ferma restando l'applicabilita' al personale del ruolo ad esaurimento delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, al personale con qualifica di commissario capo che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'. 14-bis. Le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia penitenziaria che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, e, se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La posizione in ruolo e' determinata in base ai punteggi ottenuti nell'ambito dei suddetti concorso e corso di formazione. 14-ter. Fino alla nomina di funzionari del Corpo di polizia penitenziaria alla qualifica di dirigente superiore, gli incarichi loro attribuiti dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 come modificato dal presente decreto legislativo, possono essere attribuiti agli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia. 14-quater. Gli incarichi attribuiti ai dirigenti aggiunti e ai dirigenti possono essere assegnati ai funzionari di entrambe le qualifiche, ferma restando la preminenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi. 14-quinquies. In fase di prima applicazione dell'articolo 13-sexies del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 162, la permanenza minima nella qualifica di dirigente superiore per la nomina a dirigente generale e' fissata in tre anni. 14-sexies. Le disposizioni di cui agli articoli 2164 e 1808 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si applicano anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. 14-septies. Gli ispettori e gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore capo con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. 14-octies. Gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici in possesso della qualifica al 1 gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui al comma 14-septies del presente articolo, sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. Gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici in possesso, al 1° gennaio 2020, di un'anzianita', maturata cumulativamente nelle qualifiche di ispettore e di ispettore capo, pari o superiore a quattordici anni sono ammessi, al compimento di sette anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. 14-nonies. Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1 gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati nella qualifica di ispettore superiore. Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di ispettore superiore o di ispettore superiore tecnico nell'anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025. 14-decies. I vice sovrintendenti e i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente. 14-undecies. Il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente accede allo scrutinio per merito assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e articolo 14 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con un anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti. 14-duodecies. Il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente capo accede alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» di cui all'articolo 15, comma 5-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni.161 14-terdecies. Agli assistenti capo e agli assistenti capo tecnici che al 1 gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020. 14-quaterdecies. Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 15, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020. 14-quinquiesdecies. Ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui ai commi 14-septies, 14-octies e 14-nonies del presente articolo, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianita' pari o superiore a due anni e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 4 dalla stessa data. 14-sexiesdecies. Nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli, ciascuno per 350 posti di ispettore superiore riservati al personale appartenente, alla data del bando che indice ciascun concorso, al ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 14-septiesdecies. Nell'anno 2020 e' bandito un concorso straordinario, per titoli, per 150 posti di sostituto commissario, riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, con adeguata valorizzazione dell'ammissione con riserva al concorso da ispettore superiore bandito nell'anno 2003. I vincitori del concorso sono ammessi alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027. 15. Con decorrenza 1° gennaio 2017: a) gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente capo; b) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente; c) i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo; d) il personale che riveste la qualifica di ispettore capo con una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quella prevista dall'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g) del presente decreto, e' ammesso allo scrutinio, a ruolo aperto di cui al medesimo articolo; e) il personale di cui alla lettera precedente, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per merito comparativo alla qualifica di sostituto commissario, a ruolo chiuso nell'ambito dei posti eventualmente disponibili nella dotazione organica, mantiene l'anzianita' eccedente quella minima prevista dall'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, fino ad un massimo di anni due; f) il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore sostituto commissario assume la nuova qualifica apicale di sostituto commissario del ruolo degli ispettori di cui all'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera e), del presente decreto, mantenendo l'anzianita' di servizio e con l'anzianita' nella qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione; g) il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore che ha maturato anzianita' nella stessa pari o superiore ad otto anni e' promosso, nei limiti della disponibilita' dei posti, per merito comparativo alla qualifica di sostituto commissario; h) fermo restando quanto previsto all'articolo 42, comma 14, il personale del ruolo dei direttori tecnici, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei direttori tecnici, assume la qualifica di direttore tecnico capo del nuovo ruolo dei direttori tecnici; i) il personale che riveste la qualifica di vice perito, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei periti tecnici, assume la qualifica di vice ispettore tecnico, rispettivamente del profilo di biologo e di informatico, del ruolo degli ispettori tecnici; l) il personale che riveste la qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici, assume la qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici; m) il personale che riveste la qualifica di agente tecnico del ruolo degli operatori tecnici, assume la qualifica di agente tecnico del ruolo degli agenti ed assistenti tecnici; n) il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria assume la qualifica di maestro direttore - commissario coordinatore prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificato dal presente decreto. L'anzianita' maturata nel ruolo e' computata ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore; o) il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria assume la qualifica di maestro vice direttore - commissario capo prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificato dal presente decreto. L'anzianita' maturata nel ruolo e' computata ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore; p) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'articolo 42, commi 2 e 3, del presente decreto assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianita' maturata nella qualifica; q) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 5, il personale nominato commissario capo penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 4 del presente decreto assume la qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo; r) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 6, assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianita' maturata nella qualifica; s) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 7, assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo; t) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, il personale nominato commissario capo penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 8, assume la qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo; u) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 11, il personale nominato commissario capo penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 10, assume la qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo; v) in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 42 del presente decreto, le nomine di cui alle lettere n), o), p), q), r), s), t) ed u), sono conferite nell'ambito della dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari. 16. Agli assistente capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica. 17. Ai sovrintendenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 15, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica. 18. Ai sostituti commissari che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica. 19. Fino all'assorbimento delle posizioni numerarie del ruolo ad esaurimento istituito ai sensi del comma 14 sono resi indisponibili un numero di posti corrispondenti della carriera dei funzionari. 20. La riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. 21. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -IV serie speciale - Concorsi ed esami - n. 12 dell'11 febbraio 2000, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza giuridica della nomina e' anticipata al 31 dicembre 2000. 22. In fase di prima attuazione, fermo restando quanto previsto al comma 19 e la disciplina vigente in materia di facolta' assunzionali, al fine di assicurare l'organico sviluppo della carriera dei funzionari, ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto, sono computati i posti complessivamente disponibili nella dotazione organica della medesima. Le conseguenti posizioni di soprannumero sono riassorbite per effetto della progressione nelle qualifiche superiori del personale della carriera dei funzionari. 22-bis. Fino all'anno 2026 per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il venti per cento dei posti e' riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori, vincitore dei concorsi indetti con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 18 marzo 2003, n. 22, e P.D.G. 3 aprile 2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, in possesso di titolo di studio individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. 23. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera c), del presente decreto, il personale continua ad espletare le funzioni attribuite in virtu' della disciplina vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. 24. Nelle more dell'adeguamento, con provvedimento del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, alla normativa introdotta con il presente decreto in materia di progressione in carriera del personale dei ruoli diversi dalla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, si applicano, in quanto compatibili, i criteri relativi agli scrutini per merito assoluto e comparativo approvati con P.D.G. 27 aprile 1996 e 4 ottobre 1996, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 22 del 30 novembre 1996. 25. Al personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 11, 20, 21 e 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianita' nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella C, ai fini dell'accesso alla qualifica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017 al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017. 26. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al presente Capo sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. 27. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli del Corpo di polizia penitenziaria possono essere rideterminate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalita' dell'Amministrazione penitenziaria. 28. Per il personale assunto nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti a decorrere dal primo gennaio 2023 il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' abrogato. 29. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, il prescritto titolo di studio puo' essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare. 30. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 2, lettera a) del presente decreto, non e' richiesto per i volontari delle Forze armate di cui all'articolo 703 e all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data. 31. Ai fini dell'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 32. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio dei partecipanti ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' ai fini dell'accertamento dell'idoneita' fisica del personale coinvolto in eventi critici di elevata valenza psicotraumatica ovvero in episodi che possano compromettere le relazioni interpersonali all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria puo' avvalersi dell'attivita' dei medici delle Forze di Polizia e Forze Armate tramite stipula di appositi accordi e convenzioni. 32-bis. L'Amministrazione penitenziaria, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso le Scuole di formazione ed aggiornamento professionale della stessa, puo' articolare i corsi di formazione in piu' cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Ai fini della determinazione della posizione in ruolo si terra' conto della votazione riportata da ciascuno nella rispettiva graduatoria di fine corso. A parita' di punteggio ha la precedenza il concorrente con la qualifica piu' elevata ed a parita' di qualifica il piu' anziano in ruolo. 33. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che risulti in possesso dei prescritti requisiti, e' ammesso a partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad un unico concorso interno per la nomina ad orchestrale della Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria, da inquadrare come terze parti b, in deroga alla ripartizione e alla suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, fermo restando l'organico complessivo previsto dall'articolo 1 del medesimo decreto. In corrispondenza dei posti occupati dai vincitori del concorso straordinario, sono resi indisponibili altrettanti posti dell'organico della Banda Musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse, fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del concorso straordinario. Le modalita' di svolgimento del concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione dei titoli, la composizione della Commissione e la formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 10 e 13, del medesimo decreto n. 276 del 2006. I titoli ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 14 in aggiunta ai quali, ai soli fini del presente concorso interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso la banda musicale per le relative esigenze musicali, fino ad un massimo di punti 10. L'anzianita' di servizio nel ruolo degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del concorso straordinario decorre dalla data della nomina nel ruolo stesso. 34. Gli orchestrali della Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio al 31 dicembre 2016: a) con qualifica di ispettore superiore sostituto commissario assumono con decorrenza 1° gennaio 2017 la qualifica di sostituto commissario secondo l'ordine di ruolo e con una anzianita' nella qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione. Agli stessi, se in possesso di anzianita' nella qualifica superiore o uguale a quanto previsto dalla Tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto, e' attribuita con decorrenza 1° ottobre 2017 la denominazione di «coordinatore». b) con qualifica di ispettore superiore, se in possesso di una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quella stabilita dalla Tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 2017 mediante scrutinio per merito assoluto. Agli stessi, ai fini del compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 18, comma 1-bis, del medesimo decreto presidenziale, e' computata la parte eccedente dell'anzianita' maturata nella precedente qualifica. Se da tale computo risulta una anzianita' uguale o superiore a quella prevista dallo stesso articolo 18, comma 1-bis, agli stessi e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza 1° ottobre 2017, seguendo in ruolo gli orchestrali di cui alla lettera a); c) con qualifica di ispettore capo, se in possesso di una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quella stabilita dalla Tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 2017 mediante scrutinio per merito assoluto. Agli stessi, ai fini della promozione alla qualifica superiore, e' computata la parte eccedente dell'anzianita' maturata nella precedente qualifica. 34-bis. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i direttori tecnici ed i direttori tecnici capo assumono la qualifica rispettivamente di commissario tecnico e commissario tecnico capo.» |
| | Art. 23 Riduzione della durata del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria
1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 10, comma 1, lettera e), ultimo periodo, del predetto decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, pubblicato nella G.U. 29 dicembre 2022, n. 303, come modificato dalla presente legge: «Art. 2-bis (Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione). - 1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessita' di assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze organiche del rispettivo personale evitando flessioni dei relativi livelli di operativita', i concorsi indetti, per i quali non sia stata avviata alcuna fase concorsuale, ovvero da indire per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna possono svolgersi secondo le modalita' di cui ai commi seguenti. 2. Le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, purche' le fasi concorsuali non siano state ancora avviate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento: a) alla loro semplificazione, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla; b) alla possibilita' dello svolgimento delle prove anche con modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 riguardanti i concorsi gia' indetti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare secondo le medesime modalita' previste per il bando nonche' nei siti internet istituzionali delle singole amministrazioni. 4. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 5. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026, puo' con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneita', alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze previsto dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. 5-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 5, il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza puo', con proprio decreto, ridurre la durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026. La durata dei corsi di cui al periodo precedente non puo' essere inferiore, rispettivamente, a dodici e nove mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero di assenze e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. Ai fini della promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore tecnico, la permanenza minima nelle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico e' aumentata di un periodo corrispondente alla riduzione del corso operata. Restano ferme, per quanto non previsto, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e n. 337. 6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato ha durata pari a sedici mesi. Il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a dodici mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo. I frequentatori dei predetti corsi di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 4, comma 4. Per il 112° corso il tirocinio termina dopo otto mesi dal suo inizio. Per il 113°, il 114° e il 115° corso il tirocinio termina dopo dodici mesi dalla data di inizio. 6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 5-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. 6-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. I commissari tecnici che hanno superato l'esame finale dei predetti corsi e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo e svolgono per la durata di due anni e quattro mesi nell'ufficio o reparto di assegnazione il tirocinio operativo di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo. Decorsi quattro mesi dall'inizio del tirocinio di cui al periodo precedente, i commissari tecnici accedono alla qualifica di commissario capo tecnico secondo l'ordine di graduatoria di fine corso. 7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenziaria, il cui concorso e' stato indetto con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 55 del 13 luglio 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l'esame finale del predetto corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalita' previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio. 7-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 10, comma 1, lettera e), ultimo periodo, del predetto decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. 8. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari e di assicurare il completamento delle facolta' assunzionali autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, nonche' la copertura del contingente di cui all'articolo 1, comma 864, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con le risorse previste per l'anno 2023 dal comma 865 del medesimo articolo 1, e' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2023, l'assunzione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria mediante scorrimento, secondo il seguente ordine di priorita', delle graduatorie approvate con provvedimenti direttoriali del 23 dicembre 2021, del 12 ottobre 2021 e del 2 dicembre 2020, fatte salve le riserve di posti di cui all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.». |
| | Art. 24 Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia Penitenziaria
1. Fino al 31 dicembre 2027, per specifiche esigenze di funzionalita' del Corpo di Polizia Penitenziaria, possono essere indetti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia Penitenziaria riservati ai candidati in possesso di una delle lauree individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. 2. Nei concorsi di cui al comma 1, la commissione esaminatrice e' composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari o i dirigenti superiori di polizia penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore universitario o ricercatore universitario esperto in una o piu' delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con provvedimento del direttore generale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della Commissione o delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti o di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento. 3. In deroga all'articolo 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 frequentano un corso di durata pari a un anno, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di sicurezza. Gli allievi vice ispettori durante il corso di cui al presente comma non possono essere impiegati in servizio di istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore. 4. Sono dimessi dal corso di cui al comma 3 gli allievi viceispettori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero di novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, l'allievo, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Restano ferme le restanti cause di dimissioni dal corso previste dalla normativa vigente. 5. I vice ispettori vincitori dei concorsi di cui al comma 1 conseguono la promozione alla qualifica di ispettore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre all'anno di corso di cui al comma 3. 6. I vice ispettori, durante il periodo di prova, sono autorizzati ad alloggiare presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione, nei limiti delle disponibilita' alloggiative. 7. Gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati per intero agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore del personale della Polizia penitenziaria per la cui assunzione e' richiesta una laurea. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266), pubblicato nella G.U. 8 giugno 2000, n. 132: «Art. 7 (Accesso alla carriera dei funzionari). - 1. - 6. (Omissis). 7. Con decreto del Ministro della giustizia sono indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), comprese le lauree triennali che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche ivi previste. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo l17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. 8. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395), pubblicato nella G.U. 20 novembre 1992, n. 274, S.O.: «Art. 25 (Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria). - 1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia penitenziaria frequentano, presso l'apposito istituto, un corso di durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' alla loro formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di sicurezza; durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneita' a servizi che richiedono particolare qualificazione. 2. Gli allievi vice ispettori che al termine dei primi due anni del corso abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno 68. 3. Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizio di istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore. 4. I vice ispettori in prova, al termine del corso, superati gli esami di fine corso, prestano giuramento e sono confermati in ruolo con qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale. 4-bis. La graduatoria finale e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio e' dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso.» |
| | Art. 25 Disposizioni riguardanti l'indennita' di presenza di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395
1. In deroga all'articolo 2033 del codice civile, non sono ripetibili le somme corrisposte al personale del Corpo di polizia penitenziaria a titolo di indennita' di presenza di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, riferite a periodi maturati fino al 31 dicembre 2025 e per le quali l'amministrazione ha formalmente richiesto la restituzione. 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2033 del codice civile: «Art. 2033 (Indebito oggettivo). - Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio' che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, opp.ure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.» - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)), pubblicato nella G.U. 22 settembre 1995, n. 222, S.O.: «Art. 9 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). - 1. (Omissis). 2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati. 3. (Omissis).». |
| | Art. 26 Disposizioni per la funzionalita' del Ministero dell'interno, nonche' in materia di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalita' organizzata
1. Al fine di adempiere agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea, nonche' di favorire la tempestiva assunzione a tempo indeterminato di personale di livello non dirigenziale, necessario a garantire la piena ed immediata operativita' delle strutture organizzative, a livello centrale e territoriale, dell'Amministrazione civile, ivi comprese quelle individuate dal Piano di attuazione nazionale del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, il Ministero dell'interno per gli anni 2026 e 2027 e' autorizzato, nei limiti delle facolta' assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente, senza il previo svolgimento di procedure di mobilita': a) a procedere allo scorrimento, con carattere di priorita', rispetto alle amministrazioni diverse da quelle che hanno bandito il concorso, delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici; b) ad avvalersi di una o piu' procedure di reclutamento per esami, organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' quelle di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. 2. Fino al 31 dicembre 2027 il personale reclutato secondo le modalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non puo' accedere alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ne' puo' essere utilizzato presso altre Amministrazioni pubbliche mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo. 3. Al fine di consentire alla Struttura commissariale per il recupero, la rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalita' organizzata l'ordinario svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relative al « Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie per investimenti non piu' finanziati con le risorse del PNRR » per l'annualita' 2026 sono incrementate in misura pari ad euro 2.000.000. 4. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, la parola «dodici» e' sostituita dalla parola «undici» e la parola «nove» e' sostituita dalla parola «otto»; b) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Le specifiche attivita' del personale non dirigenziale sono retribuite sulla base di criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, mediante il ricorso al Fondo risorse decentrate, cui sono assegnate risorse pari ad euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Il trattamento accessorio aggiuntivo non puo' eccedere il limite pro capite del 15 per cento della retribuzione tabellare.». 5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 3 e 4, pari ad euro 2.037.300 per l'anno 2026 e a euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede: a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cosi' rideterminata dall'articolo 1, comma 799, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207; b) quanto a euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: «Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale). - 1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3, prevedono: a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche' manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilita' residue nel caso dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondita' della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2; b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate nel bando; d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva piu' conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilita' residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali; f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale. 2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', l'efficienza, l'efficacia e la celerita' di espletamento, che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta.». - Si riporta il testo all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2023, n. 95: «Art. 1. (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali). - (omissis). 4. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento del personale di cui alla tabella B dell'allegato 2: a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile puo' richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento; b) il Ministero dell'interno puo' richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato puo' presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione puo' coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento; b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validita'; b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facolta' assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacita' di investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalita' maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attivita' presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2024, n. 52, S.O.: «Art. 6 (Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalita' organizzata). - 1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalita' organizzata, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunita' di lavoro per i giovani e le persone esposte al rischio di emarginazione, aumentare i presidi di legalita' e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalita', la mediazione e l'integrazione culturale, non piu' finanziati con le risorse del PNRR, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero dell'interno e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalita' previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021. 1-bis. Tra le attribuzioni del Commissario straordinario e' compresa l'adozione di tutti gli atti o provvedimenti necessari al raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 del presente articolo, compresi quelli inerenti ai procedimenti relativi alle funzioni di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, limitatamente agli interventi di cui al presente articolo. 2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2029 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto e' assegnato un contingente massimo di personale pari a undici unita', di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e otto di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'interno e, con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le specifiche attivita' del personale non dirigenziale sono retribuite sulla base di criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, mediante il ricorso al Fondo risorse decentrate, cui sono assegnate risorse pari ad euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Il trattamento accessorio aggiuntivo non puo' eccedere il limite pro capite del 15 per cento della retribuzione tabellare. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto e' riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero dell'interno. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche' quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi', mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli altri enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalita' di cui al comma 1, puo' altresi' avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario e' determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto- legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a euro 1.374.298 per l'anno 2024 ed a euro 1.649.158 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede, quanto ad euro 1.374.298, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e quanto ad euro 1.649.158, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.». - Si riporta il testo del comma 51 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.: (omissis). 51. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili e' destinato agli enti locali del Mezzogiorno. (omissis).». |
| | Art. 27 Misure in materia di collocamento mirato e permessi di lavoro delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalita' organizzata
1. Alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalita' organizzata di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con invalidita' pari o superiore all'ottanta per cento, nonche' ai familiari superstiti, che gia' godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parita' di titoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito un programma di assunzione presso le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle relative facolta' assunzionali autorizzate a legislazione vigente, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalita' possedute. Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri della pubblica amministrazione e dell'interno. Per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti. 2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto vittima del dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, e della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalita' previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407. 3. L'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, si interpreta nel senso che i familiari dell'invalido riconosciuto vittima del dovere possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, purche' il dante causa non risulti contestualmente iscritto. 4. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione nei siti internet istituzionali e mediante una comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti gia' reclutati a copertura della quota obbligatoria e le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro. 5. Al fine di garantire l'effettivita' del diritto al collocamento delle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalita' organizzata di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 in caso di inadempimento delle disposizioni del presente articolo e di quelle di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, un numero di assunzioni corrispondente a quelle che non sono state realizzate sono rese indisponibili nell'ambito delle facolta' assunzionali dell'amministrazione interessata. 6. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere riconosciuti permessi orari a recupero per un numero massimo di diciotto ore annue non continuative e comunque in modo tale che non sia necessario procedere alla sostituzione del personale, al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalita' e della memoria delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalita' organizzata, in deroga al limite massimo di ore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza. 7. Il permesso di cui al comma 6 viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come previsti dal medesimo comma 6. 8. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 6 sono retribuite e soggette a recupero secondo la disciplina contrattuale vigente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 563 e 564 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.: «Omissis 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'. 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. Omissis.» - Si riporta il testo all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2004, n. 187, S.O.: «Art.1. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonche' ai loro familiari superstiti. Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, nonche' ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite. 2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonche' l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.» - Si riporta il testo all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 recante « Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1990, n. 250: «Art.1. - 1. A chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, e' corrisposta una elargizione fino a euro 200.000, in proporzione alla percentuale di invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di euro 2.000 per ogni punto percentuale. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata gia' richiesta o corrisposta da altro Stato. 2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresi' corrisposta a chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita' delle associazioni di cui all'articolo 416- bis del codice penale, a condizione che: a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale; b) il soggetto leso risulti essere, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era gia' dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava. 3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime. 4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato 5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita' permanente che comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa o del rapporto di impiego e' equiparata all'invalidita' permanente pari a quattro quinti della capacita' lavorativa.». - Si riporta il testo all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 25 23 1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali. 1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento. 2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.». - Si riporta il testo all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O.: «Art.16-bis (Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19). - 1. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonche' ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidita' permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.». - Si riporta il testo all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1998, n. 277: «Art. 1. - 1. All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: «non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa» sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dall'anno 1999. 2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono gia' un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. 3. 4. All'articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , il secondo periodo e' soppresso.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - La legge 13 agosto 1980, n. 466, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1980, n. 230, reca «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche». - Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O.: «Art. 8 (Elenchi e graduatorie). - 1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacita' lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale puo', comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacita' lavorative, le abilita', le competenze e le inclinazioni, nonche' la natura e il grado della disabilita' e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro. 1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilita', con compiti di valutazione delle capacita' lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilita'. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. 2. Presso gli uffici competenti e' istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacita' lavorativa. 3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni. 4. Le regioni definiscono le modalita' di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4. 5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.». - La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1998, n. 277. - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, recante «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2000, n. 270: «Art. 1. (Soggetti iscritti negli elenchi). - 1. Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano compiuto i quindici anni di eta' e che non abbiano raggiunto l'eta' pensionabile prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato. 2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonche' quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonche' per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi e' consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attivita' lavorativa, per causa al medesimo non imputabile. 3. Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori di eta' al momento della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso della prima categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli di eta' non superiore a 21 anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari. 4. Ferma restando la disciplina sostanziale in materia di assunzioni obbligatorie delle categorie di cui all'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge, le iscrizioni effettuate negli albi professionali, articolati a livello regionale, rispettivamente dei centralinisti telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, sono comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, entro 60 giorni dall'iscrizione, per l'aggiornamento dell'albo e l'espletamento dei compiti di certificazione. Per la categoria dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le relative iscrizioni all'Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero ai servizi di collocamento di residenza dell'iscritto, entro lo stesso termine.». - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O.: «Art.18 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. I soggetti gia' assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unita' da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa. 2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e' attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano piu' di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota e' pari ad un'unita' per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione. 3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1 , gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessita' di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.». - Si riporta il testo all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: Art. 5 (Potere di organizzazione). - 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunita', e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. 3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione. 3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorita' amministrative indipendenti.» - Si riporta il testo all'articolo 1 del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.: «Art.1 (Modalita' di accesso). - 1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalita' definite nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. L'amministrazione che indice il concorso adotta, tra le seguenti, la tipologia selettiva piu' funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso: a) concorso per esami; b) concorso per titoli ed esami; c) corso-concorso. 3. Il concorso pubblico si svolge con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerita' di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali. 4. Per le aree o categorie per l'accesso alle quali e' richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita', si procede mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'avviso. 5. Ferma restando la possibilita' di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie dei soggetti ivi indicati avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. 6. Per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale e dei segretari comunali.». |
| | Art. 27 bis Disposizioni per la tutela della mobilita' del personale impegnato nella lotta alla criminalita' e modifica all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
1. All'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per gli alloggi di cui al presente articolo in locazione o in godimento ai soggetti di cui al comma 1 o ai loro aventi diritto secondo la normativa vigente, tali soggetti, qualora gli enti proprietari intendano vendere gli alloggi a terzi, possono esercitare le facolta' di riscatto di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017, anche in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, recante «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1991, n. 110, come modificato dalla presente legge: «Art. 18. - 1. Per favorire la mobilita' del personale e' avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando e' strettamente necessario alla lotta alla criminalita' organizzata, con priorita' per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di tale programma si provvede: a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'articolo 22, della legge 11 marzo 1988, n. 67; b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di tali proventi e' ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 1-bis. Per gli alloggi di cui al presente articolo in locazione o in godimento ai soggetti di cui al comma 1 o ai loro aventi diritto secondo la normativa vigente, tali soggetti, qualora gli enti proprietari inten dano vendere gli alloggi a terzi, possono esercitare le facolta' di riscatto di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017, anche in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica soluzione o in un massimo di diciotto annualita' costanti, ferma restando l'entita' annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le erogazioni dei contributi nonche' il loro ammontare massimo. In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullita', il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con le modalita' stabilite dal CIPE. 3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonche' alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. Gli interventi possono far parte di programmi integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5. 4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le modalita' per la presentazione delle domande. 5. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica l'articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalita' ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. 5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di personalita' giuridica, indicati nel libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici centrali e periferici competenti, procedono, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per le cessioni, alla loro valutazione con riferimento all'attuale consistenza e destinazione nonche' alla cessione al comune richiedente. 5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il programma straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio. 6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensita' abitativa e della consistenza degli uffici statali. «L'acquisto da parte degli enti pubblici e previdenziali non puo' essere riferito agli immobili costruiti con i contributi dello Stato». 7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 6.». |
| | Art. 28 Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell'accertamento dell'identita'
1. All'articolo 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito, in fine, il seguente comma: «I detenuti e gli internati stranieri hanno l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Tali informazioni sono inserite nella cartella personale del detenuto o internato, prevista dall'articolo 26 del regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nella medesima cartella sono altresi' annotate le informazioni relative al rispetto o meno dell'obbligo di cooperare e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26.». 2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della valutazione di pericolosita' si tiene conto anche del mancato rispetto dell'obbligo di cooperare di cui all'articolo 32, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 32 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge: «Art. 32 (Norme di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno). - I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento. Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria. Nessun detenuto o internato puo' avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano l'acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri. I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui. I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare. I detenuti e gli internati stranieri hanno l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Tali informazioni sono inserite nella cartella personale del detenuto o internato, prevista dall'articolo 26 del regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nella medesima cartella sono altresi' annotate le informazioni relative al rispetto o meno dell'obbligo di cooperare e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26.». - Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella G.U. 18 agosto 1998, n. 191, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 15 (Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione). - 1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso. Ai fini della valutazione di pericolosita' si tiene conto anche del mancato rispetto dell'obbligo di cooperare di cui all'articolo 32, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354. 1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorita' consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.». |
| | Art. 29 Disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10: 1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: « 1.1. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero il Questore, laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di frontiera, cura le attivita' relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne, ai sensi dell'articolo 23 bis del citato regolamento (UE) 2016/ 399, e lo straniero e' trasferito immediatamente secondo la procedura di cui all'Allegato XII del medesimo regolamento.»; 2) al comma 1-bis, le parole: «ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 1.1.»; b) all'articolo 14, comma 5-quater, le parole: «Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo il caso in cui sopraggiungono situazioni personali diverse, non si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del primo periodo e si applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo». 2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «I dati trasmessi ai sensi del secondo periodo sono raccolti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in modo separato, nel sistema informativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, e sono trattati nei termini e con le modalita' previste per i dati API ai sensi del medesimo decreto legislativo.». 3. L'articolo 142 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' abrogato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 10, commi 1 e 1-bis e dell'articolo 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O., come modificato dalla presente legge: Art. 10 (Respingimento). - 1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. 1.1. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero il Questore, laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di frontiera, cura le attivita' relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne, ai sensi dell'articolo 23-bis del citato regolamento (UE) 2016/399, e lo straniero e' trasferito immediatamente secondo la procedura di cui all'Allegato XII del medesimo regolamento. 1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi dei commi 1 e 1.1. e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore puo' essere rilasciata innanzi all'autorita' consolare italiana competente per territorio. Omissis.». «Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - Omissis. 5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Salvo il caso in cui sopraggiungono situazioni personali diverse, non si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del primo periodo e salvo il caso in cui sopraggiungono situazioni personali diverse, non si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del primo periodo e si applicano le disposizioni di cui al comma 5 -ter, quarto periodo. Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38 (Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2020, n. 136, come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Trattamento dei dati personali). - Omissis. I dati raccolti ai sensi dell'articolo 5 sono, altresi', utilizzati per i controlli di frontiera di cui al Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). A tal fine, i dati sono trasferiti al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, mediante modalita' tecniche concordate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I dati trasmessi ai sensi del secondo periodo sono raccolti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in modo separato, nel sistema informativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, e sono trattati nei termini e con le modalita' previste per i dati API ai sensi del medesimo decreto legislativo. Omissis.». - L'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), abrogato dalla presente legge, riguardava il Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea. |
| | Art. 30 Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalita' di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale
1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio dell' Unione europea in data 14 maggio 2024, il Ministero dell'interno e' autorizzato a derogare, fino al 31 dicembre 2028, per la localizzazione, la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all'assistenza, all'accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto e a titolo gratuito, l'attivita' di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 2. All'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2028». 3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142» sono aggiunte le seguenti: «, oppure mediante posta elettronica certificata, anche presso il legale rappresentante ove il richiedente ha eletto domicilio»; b) al secondo periodo: 1) le parole: «In tal caso» sono soppresse; 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, oppure attraverso l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato». 4. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, prevede un pacchetto di dieci atti normativi che riformano strutturalmente la gestione di asilo, frontiere e rimpatri. - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, S.O.: «Art. 222 (Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC)). - Omissis 3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC: Omissis h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attivita' di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a sostenere le medesime nella predisposizione degli atti, nell'attivita' di gestione dell'intera procedura di gara e nella fase di esecuzione del contratto; il persistente mancato rispetto, da parte delle stazioni appaltanti firmatarie dei protocolli di intesa, delle indicazioni dell'ANAC, qualora non adeguatamente motivato, e' valutato ai fini della qualificazione delle medesime stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 63; Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2017, n. 40, come modificato dalla presente legge: Art. 19 (Disposizioni urgenti per assicurare l'effettivita' delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri). - Omissis 3-bis. La localizzazione e la realizzazione dei centri di nuova istituzione di cui al comma 3 nonche' l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti sono effettuati, fino al 31 dicembre 2028, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l'attivita' di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2008, n. 40, come modificato dalla presente legge: Art. 11 (Obblighi del richiedente asilo). - Omissis. 3-bis. Quando il richiedente non e' accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso l'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 oppure mediante posta elettronica certificata, anche presso il legale rappresentante ove il richiedente ha eletto domicilio. Le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni oppure attraverso l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato. Omissis.». |
| | Art. 30 bis
Disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti
1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri,» sono inserite le seguenti: «con il Consiglio nazionale forense,»; b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-bis»; c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Al rappresentante legale munito di mandato, che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito, e' riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2». 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 246.000 per l'anno 2026 e ad euro 492.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 14-ter, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge: «Art. 14-ter (Programmi di rimpatrio assistito). - 1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con il Consiglio nazionale forense, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione nonche' i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo e per la corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-bis. 3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. 3-bis. Al rappresentante legale munito di mandato, che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito, e' riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2. 4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalita' previste dall'articolo 14. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che: a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma 1; b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a) e f), ovvero non hanno ottemperato a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita' in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13; c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale. 6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di permanenza per i rimpatri rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5. 7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti: a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno; b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di gestione.». |
| | Art. 30 ter
Disposizioni in materia di espulsione di stranieri detenuti
1. All'articolo 16, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «senza formalita'» sono inserite le seguenti: «, nel termine di quindici giorni, con precedenza rispetto ad altre istanze proposte o pendenti relative al detenuto».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione). - 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, puo' sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater. 1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, la misura dell'espulsione di cui al comma 1 puo' essere disposta per la durata stabilita dall'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione puo' essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni. 2. L'espulsione di cui al comma 1 e' eseguita dal questore anche se la sentenza non e' irrevocabile, secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4. 3. L'espulsione di cui al comma 1 non puo' essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni. 4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva e' revocata dal giudice competente. 5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, e' disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale. In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione e' disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono. 5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identita' e nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento. 5-ter. Le informazioni sulla identita' e nazionalita' del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 6. Salvo che il questore comunichi che non e' stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalita', nel termine di quindici giorni, con precedenza rispetto ad altre istanze proposte o pendenti relative al detenuto. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non e' assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni. 7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 e' sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalita' dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 8. La pena e' estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione e' ripristinato e riprende l'esecuzione della pena. 9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19. 9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non e' possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorita' giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.». |
| | Art. 31 Esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero per il sostegno di misure nel settore della migrazione
1. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero, sottoscritto il 17 maggio 2024, concernente l'attuazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati Membri dell'Unione europea per il sostegno di misure nel settore della migrazione, entrato in vigore, in conformita' all'articolo 12, Paragrafo 1 dell'Accordo, in data 15 luglio 2024, e' autorizzato il versamento, da parte delle Autorita' Svizzere all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo pari a 20.000.000 di franchi svizzeri, per la successiva riassegnazione del medesimo importo al pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, concernente le spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili destinati a sedi di centri di accoglienza e di centri di trattenimento di cittadini stranieri. |
| | Art. 32 Disposizioni concernenti le attivita' umanitarie svolte dalla Croce Rossa Italiana
1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, e superare situazioni di estrema urgenza tali da compromettere il rispetto degli obblighi derivanti dal predetto Patto anche in relazione all'andamento dei flussi migratori, il Ministero dell'interno puo' avvalersi, fino al 31 dicembre 2028 ed in deroga al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della Croce Rossa Italiana, in virtu' della riconosciuta competenza nell'assistenza e nell'accoglienza dei migranti, per l'espletamento delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
Riferimenti normativi
- Per l'argomento del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione Europea in data 14 maggio 2024, vedasi nei riferimenti normativi all'art. 30. - Per i riferimenti al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, vedasi nei riferimenti normativi all'art. 30. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183): «Art. 1 (Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana). - Omissis. 4. L'Associazione e' autorizzata ad esercitare le seguenti attivita' d'interesse pubblico: Omissis. e) svolgere attivita' umanitarie presso i centri di permanenza per i rimpatri di immigrati stranieri, nonche' gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo; Omissis.». |
| | Art. 33
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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