Gazzetta n. 107 del 11 maggio 2026 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2026, n. 23
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2026, n. 54, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalita' delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonche' di immigrazione e protezione internazionale.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 95 del 24 aprile 2026).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2026, n. 54, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalita' delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonche' di immigrazione e protezione internazionale.», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia
di armi o di strumenti atti ad offendere

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, nonche' strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell'articolo 4-bis.
Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale puo' applicare, per un periodo fino ad un anno, una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria competente:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.
In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;
b) all'articolo 4-bis:
1) al comma 1, dopo la parola « licenza » sono aggiunte le seguenti: « , compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta, » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama, nonche' strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti. »;
2) al comma 2, alinea, le parole: «porto d'arma» sono sostituite dalle seguenti: «porto di armi o di strumenti atti ad offendere»;
2-bis) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto»;
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie.
2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1.»;
3-bis) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Porto di armi per cui non e' ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio»;
c) dopo l'articolo 4-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-ter (Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto). - 1. Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis e' commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale sul minore e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
2. L'autorita' competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 e' il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.
Art. 4-quater (Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere). - 1. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto gli strumenti di cui agli articoli 4, ottavo comma, e 4-bis, comma 1.
2. Ai fini dell'osservanza del divieto, chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, vende gli strumenti di cui al comma 1, ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti di cui al comma 1 adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore eta' prima della conclusione dell'acquisto.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e, in caso di inadempimento, procede, anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al medesimo comma 3, diffidandoli contestualmente a conformarsi entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorita' adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida.
5. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati.
6. La violazione del divieto di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei casi in cui la violazione e' commessa nell'esercizio di un'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2, puo' essere disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.
7. Nell'ipotesi di reiterazione della violazione di cui al comma 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, nei casi in cui la violazione e' commessa nell'esercizio di un'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2, e' disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo compreso tra quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e, nei casi in cui la violazione e' commessa nell'esercizio di un'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2, e' disposta la revoca della licenza all'esercizio dell'attivita'.
8. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto di cui al comma 1 sono irrogate dal prefetto con l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle accessorie dall'autorita' competente per il rilascio della licenza all'esercizio dell'attivita'. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.».
2. All'articolo 4, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «per i reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2», sono inserite le seguenti «e dall'articolo 381, comma 2, lettere m) e m-sexies),».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quater, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 4 e 4-bis della
legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere).
- Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma
dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive
modificazioni, non possono essere portati, fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi,
mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere,
storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado
di erogare una elettrocuzione.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi,
fuori della propria abitazione o delle appartenenze di
essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da
punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene,
fionde, bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro
strumento non considerato espressamente come arma da punta
o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze
di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli
strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonche' i
puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser,
di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN
60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.
Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a
tre anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei
casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti
atti ad offendere, puo' essere irrogata la sola pena
dell'ammenda. La pena e' aumentata se il fatto avviene nel
corso o in occasione di manifestazioni sportive.
E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche
anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore e'
punito con l'arresto da due a quattro anni e con l'ammenda
da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena e' dell'arresto da tre
a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro
quando il fatto e' commesso da persona non munita di
licenza.
Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma
precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento
ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo
comma, e' punito con l'arresto da uno a tre anni e con
l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.
La pena prevista dal terzo comma e' raddoppiata
quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo
4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo
che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza
aggravante specifica per il reato commesso.
Con la condanna deve essere disposta la confisca
delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori
della propria abitazione o delle appartenenze di essa,
strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in
lunghezza i centimetri otto, nonche' strumenti con lama
pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri
cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo
di blocco della lama oppure apribili con una sola mano e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica
il comma 2 dell'articolo 4-bis.
Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i
relativi atti al prefetto del luogo della commessa
violazione, il quale puo' applicare, per un periodo fino ad
un anno, una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative
accessorie, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria
competente:
a) sospensione della patente di guida, del
certificato di abilitazione professionale per la guida di
motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori o divieto di conseguirli;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o
divieto di conseguirla.
In relazione alle sanzioni di cui al comma
precedente, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9
e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo
comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni
penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli
e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e
nei cortei, ne' gli altri oggetti simbolici usati nelle
stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come
oggetti contundenti.
In deroga a quanto stabilito dal presente articolo,
in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai
partecipanti alle manifestazioni stesse e' consentito
esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi
fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa
autorizzazione dell'autorita' locale di pubblica sicurezza,
rilasciata all'ente organizzatore sulla base di un
dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle
medesime condizioni di cui al periodo precedente e'
consentito anche il porto di archi, balestre, spade,
sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti.»
«Art. 4-bis (Porto di armi per cui non e' ammessa
licenza e di particolari strumenti da punta e taglio). - 1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,
fuori della propria abitazione o delle appartenenze di
essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza,
compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta
acuta, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. La
medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti
con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a
centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di
meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del
blocco della lama, o a scatto oppure apribili con una sola
mano, nonche' strumenti dotati di lama affilata o appuntita
del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti
od occultati in altri oggetti.
2. Salvo che il porto di armi o di strumenti atti ad
offendere sia previsto come elemento costitutivo o
circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la
pena prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo alla
meta' quando il fatto e' commesso:
a) da persone travisate o da piu' persone riunite;
b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero
11-ter), del codice penale;
c) nelle immediate vicinanze di istituti di
credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al
prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al
pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e
luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di
pubblico trasporto nonche' all'interno dei convogli adibiti
al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico
trasporto;
d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di
persone ovvero una riunione pubblica.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni
amministrative accessorie.
2-ter. Con la condanna deve essere disposta la
confisca degli strumenti di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1998, n. 191, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato). - 1.
L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito, nel
rispetto delle condizioni previste dal codice frontiere
Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, allo
straniero in possesso del passaporto o di un documento di
viaggio equipollente in corso di validita', nonche' del
visto d'ingresso o dell'autorizzazione ai viaggi di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE)
2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
settembre 2018, o di un permesso di soggiorno, ai sensi del
regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio, del 13 giugno
2002, anch'essi in corso di validita'.
1-bis. L'ingresso in Italia puo' avvenire, salvi i
casi di forza maggiore e i casi di eccezione previsti dal
regolamento (UE) 2016/399, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti.
1-ter. Salvi i casi di esenzione, e' fatto obbligo ai
cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il
regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2017, di fornire i dati
biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera
previste dal codice frontiere Schengen di cui al
regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.
1-quater. L'autorita' di frontiera assicura la
registrazione, nel sistema di ingressi/uscite (entry-exit
system-EES) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei dati
richiesti ai fini del controllo e provvede, in caso di
ingresso sul territorio nazionale, ad informare il
cittadino straniero della durata massima del soggiorno
autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo puo'
essere resa anche attraverso attrezzature installate ai
valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi titolari
di un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorita'
italiane in corso di validita', il personale addetto ai
controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto
un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di
uscita.
1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di
cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26),
del regolamento (UE) 2017/2226, con uno o piu' decreti
adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e della giustizia, sono:
a) determinate le autorita' di frontiera, nonche'
quelle competenti in materia di immigrazione;
b) designate le autorita' responsabili per
finalita' di prevenzione, accertamento e indagine di reati
di terrorismo o altri reati gravi;
c) disciplinate le modalita' tecniche di accesso,
consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei
dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di
eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali,
nonche' di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41
del regolamento (UE) 2017/2226.
2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello
Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.
Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai
visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici
accordi, dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri
Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso
l'autorita' diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello
straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorita'
diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero
in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico
il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,
24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di
documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni
a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
oltre alle relative responsabilita' penali,
l'inammissibilita' della domanda. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini
del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva
comunicazione all'autorita' di frontiera.
2-bis. L'autorizzazione ai viaggi di cui al comma 1
e' richiesta dai cittadini di Paesi terzi di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2018/1240, secondo le modalita' previste dagli articoli 15,
17 e 18 del medesimo regolamento. L'autorizzazione e'
rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall'Unita'
nazionale ETIAS (European travel information ad
authorisation system) in attuazione del Capo VI del
medesimo regolamento (UE) 2018/1240. La comunicazione
relativa al rilascio, al rifiuto, all'annullamento o alla
revoca dell'autorizzazione e' effettuata, secondo le
modalita' previste dagli articoli 38 e 42 del predetto
regolamento (UE) 2018/1240, esclusivamente tramite il
servizio di posta elettronica ed e' inviata all'indirizzo
di posta elettronica di cui all'articolo 17, paragrafo 2,
lettera g), del medesimo regolamento, fornito dal
richiedente nel modulo di domanda. La notificazione si
intende perfezionata nel momento dell'avvenuto invio del
messaggio di posta elettronica. Avverso le decisioni
adottate dall'Unita' nazionale ETIAS la tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.
2-ter. Per l'adempimento alle disposizioni di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4), 21) e 22), del
regolamento (UE) 2018/1240, con uno o piu' decreti adottati
dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e della
giustizia sono:
a) determinate le autorita' di frontiera, nonche'
quelle competenti in materia di immigrazione;
b) designate le autorita' responsabili per
finalita' di prevenzione, accertamento e indagine di reati
di terrorismo o altri reati gravi;
c) disciplinate le modalita' tecniche di accesso,
consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei
dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione
di viaggi (European travel information ad authorisation
system-ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale
conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonche' di
comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del
regolamento (UE) 2018/1240.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti
con l'adesione a specifici accordi internazionali,
consentira' l'ingresso nel proprio territorio allo
straniero che dimostri di essere in possesso di idonea
documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni
del soggiorno, nonche' la disponibilita' di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e,
fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di
lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I
mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri
indicati nel documento di programmazione di cui
all'articolo 3, comma 1. Non e' ammesso in Italia lo
straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2 e dall'articolo 381, comma
2, lettere m) e m-sexies), del codice di procedura penale,
per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al
secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e
583-quinquies del codice penale, ovvero per reati inerenti
gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
o di minori da impiegare in attivita' illecite. Impedisce
l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con
sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle
disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del
diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice
penale, nonche' dall'articolo 1 del decreto legislativo 22
gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773. Lo straniero per il quale e'
richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi
dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando
rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con
i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone.
4. L'ingresso in Italia puo' essere consentito con
visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90
giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per
il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in
Italia con motivazione identica a quella menzionata nel
visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno
considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati
in visti rilasciati da autorita' diplomatiche o consolari
di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme
comunitarie.
4-bis. All'atto della domanda del visto nazionale, i
richiedenti forniscono gli identificatori biometrici
richiesti dalla normativa dell'Unione europea per i visti
di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime
modalita' previste dalla medesima normativa, fatti salvi i
casi di esenzione che possono essere previsti con decreto
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone
tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o
modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano
soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di
obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello
Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri
espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di
ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di
ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle
relazioni internazionali.
6-bis. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2,
lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la
decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di
informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai
sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del predetto
regolamento, e' adottata dal direttore della Direzione
centrale della Polizia di prevenzione del Ministero
dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica
antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge
3 agosto 2007, n. 124.
7. L'ingresso e' comunque subordinato al rispetto
degli adempimenti e delle formalita' prescritti con il
regolamento di attuazione.
7-bis. L'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di
ingresso nonche' al rifiuto e alla revoca del permesso di
soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.»
 

"ALLEGATO 1
(Articolo 20, comma 1, lettera q)
"Tabella 4 - Quadro I (specchio C - anno 2027) (art. 1226-bis, comma
1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile

1. All'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 e' commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale sul minore e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro»;
b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura di ammonimento di cui al periodo precedente puo' essere disposta anche per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 582, 588, primo comma, 610, 612, secondo comma, 614, 624 e 635 del codice penale»;
c) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. L'autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4-bis e 8 e' il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.».
2. All'articolo 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 1 e' commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale sul minore e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
3-ter. L'autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3-bis e' il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.».
2-bis. All'articolo 104, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) sui contenuti online del profilo personale e sui relativi dati, mediante ordine ai prestatori di servizi di hosting, ai fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca o ai prestatori di servizi intermediari della societa' dell'informazione quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di rimuovere i contenuti e i dati o disabilitare l'accesso al profilo, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
15 settembre 2023, n. 123, recante «Misure urgenti di
contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e
alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei
minori in ambito digitale», convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2023, n.
266, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5. (Disposizioni in materia di prevenzione
della violenza giovanile). - 1. Al codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. L'avviso orale puo' essere rivolto anche ai
soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il
quattordicesimo anno di eta'. Ai fini dell'avviso orale, il
questore convoca il minore, unitamente ad almeno un
genitore o ad altra persona esercente la responsabilita'
genitoriale. Il provvedimento e' comunicato al procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del
luogo di residenza del minore. Gli effetti dell'avviso
orale di cui al presente comma cessano comunque al
compimento della maggiore eta'.»;
2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3-bis»;
2-bis) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei
confronti di un maggiorenne e' opponibile davanti al
tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al
comma 4 adottato nei confronti di un minorenne e'
opponibile davanti al tribunale per i minorenni»;
3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il
soggetto al quale e' notificato l'avviso orale risulta
condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o
piu' delitti contro la persona o il patrimonio ovvero
inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il
questore puo' proporre al tribunale per i minorenni
l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in
parte, piattaforme o servizi informatici e telematici
specificamente indicati nonche' del divieto di possedere o
di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le
comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di
comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo e'
servito per la realizzazione o la divulgazione delle
condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona
avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al
periodo precedente e data notizia della facolta' di
presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o
deduzioni al giudice competente per l'applicazione del
divieto.
6-ter. Il giudice, sentito il pubblico ministero,
provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal
deposito della proposta di cui al comma 6-bis. Il divieto
e' disposto per una durata non superiore a due anni, con
l'individuazione di modalita' applicative compatibili con
le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del
destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della
proposta di cui al comma 6-bis, e' fatto comunque salvo
l'avviso orale emesso dal questore.
6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter
e' proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non
sospende l'esecuzione del decreto.»
b) all'articolo 76, comma 2, le parole: «commi 4 e
5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4, 5 e 6-bis».
2. Fino a quando non e' proposta querela o non e'
presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli
articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale,
commessi da minorenni di eta' superiore agli anni
quattordici nei confronti di altro minorenne, e'
applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo
8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009,
n. 38.
3. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il
questore convoca il minore, unitamente ad almeno un
genitore o ad altra persona esercente la responsabilita'
genitoriale.
3-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 e'
comunicato al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni del luogo di residenza del
minore.
4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2
cessano comunque al compimento della maggiore eta'.
4-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al
comma 2 e' commesso successivamente all'ammonimento
adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del
soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale sul
minore e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria
da 200 a 1.000 euro.
5. Qualora il fatto commesso da un minore di eta'
compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto
dalla legge come delitto punito con la reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni, e' applicabile la
procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e
2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. La
procedura di ammonimento di cui al periodo precedente puo'
essere disposta anche per i reati di cui agli articoli
544-bis, 544-ter, 582, 588, primo comma, 610 e 612, secondo
comma, 614, 624 e 635 del codice penale.
6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il
questore convoca il minore, unitamente ad almeno un
genitore o ad altra persona esercente la responsabilita'
genitoriale.
6-bis. Il provvedimento di cui al comma 5 e'
comunicato al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni del luogo di residenza del
minore.
7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5
cessano comunque al compimento della maggiore eta'.
8. Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del
comma 5, nei confronti del soggetto che era tenuto alla
sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi
educativi nei suoi confronti e' applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo
che non provi di non aver potuto impedire il fatto.
9. L'autorita' competente all'irrogazione delle
sanzioni di cui ai commi 4-bis e 8 e' il prefetto. Si
applicano, in quanto compatibili, le pertinenti
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le
entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario,
allo stato di previsione del Ministero dell'interno per
essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per
la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario
rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale
dell'Amministrazione civile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 29
maggio 2017, n. 71, recante «Disposizioni a tutela dei
minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 2017, n. 127, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Ammonimento). - 1. Fino a quando non e'
proposta querela o non e' presentata denuncia per taluno
dei reati di cui agli articoli 594, 595, 612 e 612-ter del
codice penale e all'articolo 167 del codice per la
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, anche
mediante la rete internet, da minorenni di eta' superiore
agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e'
applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo
8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009,
n. 38, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il
minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona
esercente la responsabilita' genitoriale.
3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1
cessano al compimento della maggiore eta'.
3-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al
comma 1 e' commesso successivamente all'ammonimento
adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del
soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale sul
minore e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria
da 200 a 1.000 euro.
3-ter. L'autorita' competente all'irrogazione delle
sanzioni di cui al comma 3-bis e' il prefetto. Si
applicano, in quanto compatibili, le pertinenti
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le
entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario,
allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per
essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per
la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario
rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale
dell'Amministrazione civile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 104 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
agosto 1989, n. 182 - supplemento ordinario, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 104 (Esecuzione del sequestro preventivo). - 1.
Il sequestro preventivo e' eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme
prescritte dal codice di procedura civile per il
pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto
applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati, con la
trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio
di un'impresa, oltre che con le modalita' previste per i
singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso
dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel
registro delle imprese presso il quale e' iscritta
l'impresa;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, con
l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel
registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi
compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione
nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.
213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
e-bis) sui contenuti online del profilo personale e
sui relativi dati, mediante ordine ai prestatori di servizi
di hosting, ai fornitori di piattaforme online o di motori
di ricerca o ai prestatori di servizi intermediari della
societa' dell'informazione quali definiti all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015,
di rimuovere i contenuti e i dati o disabilitare l'accesso
al profilo, garantendo comunque, ove tecnicamente
possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle
condotte illecite.
2. Si applica altresi' la disposizione dell'articolo
92.
 
Art. 3
Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina
commessa da un gruppo organizzato

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo la parola: «603-bis,» sono inserite le seguenti: «628, terzo comma, 628-bis,»;
b) all'articolo 518-quater, secondo comma, le parole: «dell'articolo 628» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 628» e dopo le parole «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o 628-bis,»;
c) all'articolo 624-bis:
1) al secondo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La medesima pena si applica altresi' a chi, per lo stesso fine, agendo con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identita', strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravita', si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:

«La pena e' della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui al primo comma e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o piu' delle circostanze indicate all'articolo 61. Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500»;
3) alla rubrica, dopo le parole: «in abitazione» la parola: «e» e' sostituita dal seguente segno di interpunzione «,» e dopo le parole: «con strappo» sono aggiunte le seguenti: «e furto con destrezza in casi particolari»;
d) dopo l'articolo 628, e' inserito il seguente:
«Art. 628-bis (Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato). - La pena e' della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto di cui all'articolo 628, primo comma, e' commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio.
Se l'aggravante di cui al primo comma concorre con una o piu' delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 o con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000.
Si applica il quinto comma dell'articolo 628.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi.»;
e) all'articolo 648, primo comma, le parole: «dell'articolo 628» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 628» e dopo le parole: «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o 628-bis.
2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 3-quinquies, dopo la parola: « 617-sexies, » e' inserita la seguente: « 628-bis, »;
b) all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 2, dopo le parole: «628, terzo comma,» e' inserita la seguente: «628-bis,».
3. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole: «procedura penale» sono inserite le seguenti: «, nonche' al delitto di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628-bis del codice penale».
4. All'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «628, terzo comma,» e' inserita la seguente: «628bis».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 240-bis,
518-quater, 624-bis, 648 del codice penale, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 240-bis (Confisca in casi particolari). - Nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di
commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455,
460, 461, 517-ter, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies,
518-sexies e 518-septies, nonche' dagli articoli 452-bis,
452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma,
452-quaterdecies, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma,
600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente
alla condotta di produzione o commercio di materiale
pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 628, terzo comma,
628-bis, 629, 640, secondo comma, numero 1, con
l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso col
pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare,
640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto
comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del
codice civile, o per taluno dei delitti commessi per
finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine costituzionale, e' sempre disposta la
confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui
il condannato non puo' giustificare la provenienza e di
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,
risulta essere titolare o avere la disponibilita' a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o
alla propria attivita' economica. In ogni caso il
condannato non puo' giustificare la legittima provenienza
dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per
acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale,
salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta
mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai
sensi delle disposizioni che precedono e' ordinata in caso
di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i
reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies,
635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le
condotte ivi descritte riguardano tre o piu' sistemi.
Nei casi previsti dal primo comma, quando non e'
possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e
delle altre utilita' di cui allo stesso comma, il giudice
ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e
altre utilita' di legittima provenienza per un valore
equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche
per interposta persona.».
«Art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali). -
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di
procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od
occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto,
o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od
occultare, e' punito con la reclusione da quattro a dieci
anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.
La pena e' aumentata quando il fatto riguarda beni
culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai
sensi degli articoli 628, terzo comma, o 628-bis, e di
estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo
comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali
provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero
quando manca una condizione di procedibilita' riferita a
tale delitto.».
«Art. 624-bis (Furto in abitazione, furto con strappo
e furto con destrezza in casi particolari). - Chiunque si
impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la
detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri,
mediante introduzione in un edificio o in altro luogo
destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle
pertinenze di essa, e' punito con la reclusione da quattro
a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi
si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi
la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri,
strappandola di mano o di dosso alla persona. La medesima
pena si applica altresi' a chi, per lo stesso fine, agendo
con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche
elettronici, documenti di identita', strumenti informatici
o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o
beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di
rilevante gravita', si impossessa di detti beni,
sottraendoli a chi li detiene.
La pena e' della reclusione da sei a dieci anni e
della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui
al primo comma e' aggravato da una o piu' delle circostanze
previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se
ricorre una o piu' delle circostanze indicate all'articolo
61. Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena
della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da
euro 1.000 a euro 2.500.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu'
delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita'
della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette circostanze aggravanti.»
«Art. 648 (Ricettazione). - Fuori dei casi di
concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad
altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o
cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si
intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e'
punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa
da euro 516 a euro 10.329. La pena e' aumentata quando il
fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di
rapina aggravata ai sensi degli articoli 628, terzo comma,
o 628-bis, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo
629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi
dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
La pena e' della reclusione da uno a quattro anni e
della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto
riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione
punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel
minimo a sei mesi.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
Se il fatto e' di particolare tenuita', si applica la
pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a
euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto
e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa
sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da
contravvenzione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose
provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero
quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a
tale reato.».
- Si riporta il testo de gli articoli 51 e 407 del
codice di procedura penale, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello o presso la
corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal
comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'articolo
371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,
sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di
commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12,
commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo
scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e
474, 517-quater,600, 601, 602, 416-bis, 416-ter,
452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86 delle disposizioni
nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di
cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli
11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le
funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi
3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il procuratore generale presso la corte di
appello puo', per giustificati motivi, disporre che le
funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano
esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 275-bis,
275-ter, 275-quater, 275-quinquies, 414-bis, 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,
609-undecies, 615-ter, 615-quater, 617-bis, 617-ter,
617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 628-bis , 635-bis,
635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies, 640-ter e
640-quinquies del codice penale, o per i delitti di cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12, comma 1,
aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, le funzioni indicate nel comma 1,
lettera a), del presente articolo sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.».
«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'articolo 393
comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo'
comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una
contravvenzione, un anno.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis
e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle
ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del
comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli
articoli 575, 628, terzo comma, 628-bis, 629, secondo
comma, e 630 dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo 2;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico
di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni
da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma
terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2,
e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice
penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in
flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche'
dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni;
7-ter) delitti previsti dagli articoli 615-ter,
615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies,
635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies
del codice penale, quando il fatto e' commesso in danno di
sistemi informatici o telematici di interesse militare o
relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o
alla sanita' o alla protezione civile o comunque di
interesse pubblico;
7-quater) delitti previsti dal capo I-bis del
titolo I del libro II del codice penale e dall'articolo 12,
comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere
il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a
norma dell'articolo 371.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415- bis, non
possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti
dopo la scadenza del termine per la conclusione delle
indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal
giudice.
3-bis.».
- Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla
criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell'attivita' amministrativa), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio
1991, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13. - 1. In deroga a quanto disposto
dall'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale,
l'autorizzazione a disporre le operazioni previste
dall'articolo 266 dello stesso codice e' data, con decreto
motivato, quando l'intercettazione e' necessaria per lo
svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di
criminalita' organizzata o di minaccia col mezzo del
telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi.
Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica
l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si
tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti
disposta in un procedimento relativo a un delitto di
criminalita' organizzata e che avvenga nei luoghi indicati
dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e'
consentita anche se non vi e' motivo di ritenere che nei
luoghi predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa.
2. Nei casi di cui al comma 1, in deroga a quanto
disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di
procedura penale, la durata delle operazioni non puo'
superare i quaranta giorni, ma puo' essere prorogata dal
giudice con decreto motivato per periodi successivi di
venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel
comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede
direttamente il pubblico ministero; in tal caso si
osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del
codice di procedura penale.
3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico
ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono
farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.
3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si
applicano anche quando si procede in relazione a taluno dei
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale,
nonche' al delitto di rapina aggravata ai sensi
dell'articolo 628-bis del codice penale.».
- Si riporta l'articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9
agosto 1975, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e
accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata,
possono essere concessi ai detenuti e internati per i
seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma
dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi
per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di
atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e
416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso
previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo
comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies
e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e
12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono
fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e
17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni. La disposizione del primo periodo
si applica altresi' in caso di esecuzione di pene inflitte
anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in
relazione ai quali il giudice della cognizione o
dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per
eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo
primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al
condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo
ovvero l'impunita' di detti reati.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, anche in assenza di collaborazione con la
giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli
internati per delitti commessi per finalita' di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine
democratico mediante il compimento di atti di violenza, per
i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice
penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso
previste, per i delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e
3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo
291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, purche' gli stessi dimostrino l'adempimento
delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione
pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta
impossibilita' di tale adempimento e alleghino elementi
specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare
condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al
percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di
dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale
appartenenza, che consentano di escludere l'attualita' di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica
o eversiva e con il contesto nel quale il reato e' stato
commesso, nonche' il pericolo di ripristino di tali
collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto
delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni
eventualmente dedotte a sostegno della mancata
collaborazione, della revisione critica della condotta
criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine
della concessione dei benefici, il giudice accerta altresi'
la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore
delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle
della giustizia riparativa.
1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, anche in assenza di collaborazione con la
giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o
internati per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis,
primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602,
609-octies e 630 del codice penale, purche' gli stessi
dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli
obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla
condanna o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento e
alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto
alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del
detenuto al percorso rieducativo, che consentano di
escludere l'attualita' di collegamenti, anche indiretti o
tramite terzi, con il contesto nel quale il reato e' stato
commesso, tenuto conto delle circostanze personali e
ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno
della mancata collaborazione, della revisione critica della
condotta criminosa e di ogni altra informazione
disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il
giudice di sorveglianza accerta altresi' la sussistenza di
iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia
nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia
riparativa.
1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei
benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite
prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica
o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere
attivita' o di avere rapporti personali che possono portare
al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti
con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva. A
tal fine il giudice puo' disporre che il condannato non
soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune
determinato.
1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per
taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il
delitto di cui all'articolo 416 del codice penale
finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si
applicano le disposizioni del comma 1-bis.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, purche' non vi siano elementi tali da far
ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o
internati per i delitti di cui agli articoli 415, secondo
comma e 415-bis, 575, 600-bis, secondo e terzo comma,
600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma,
628-bis e 629, secondo comma, del codice penale,
all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo
testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del
codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e
all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo
di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII,
capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli
articoli 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi
degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577,
primo comma, numero 1, e secondo comma, art. 577-bis,
583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,
609-undecies e 612-bis, terzo comma, del codice penale,
solo in caso di valutazione positiva, da parte del
magistrato o del tribunale di sorveglianza, dei risultati
dell'osservazione scientifica della personalita' condotta
collegialmente per almeno un anno anche con la
partecipazione degli esperti di cui al quarto comma
dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di
cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto
previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che
risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso
contemplata.
1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai
fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati
per i delitti di cui agli articolo 583-quinquies, 600-bis,
600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater,
609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche'
agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se
commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di
sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la
positiva partecipazione al programma di riabilitazione
specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per
il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di
detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a
partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
il condannato e' detenuto. Nei casi di cui ai commi 1-bis e
1-bis.1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare
la fondatezza degli elementi offerti dall'istante,
dettagliate informazioni in merito al perdurare
dell'operativita' del sodalizio criminale di appartenenza o
del contesto criminale nel quale il reato e' stato
consumato, al profilo criminale del detenuto o
dell'internato e alla sua posizione all'interno
dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o
misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico
e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse
durante la detenzione. Il giudice chiede altresi' il parere
del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la
sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i
delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura penale, del pubblico ministero
presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e'
stata pronunciata la sentenza di primo grado e del
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo,
acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove
l'istante e' detenuto o internato e dispone, nei confronti
del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e
delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine
alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di
vita, alle attivita' economiche eventualmente svolte e alla
pendenza o definitivita' di misure di prevenzione personali
o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli
accertamenti di cui al quinto periodo sono trasmessi entro
sessanta giorni dalla richiesta. Il termine puo' essere
prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della
complessita' degli accertamenti. Decorso il termine, il
giudice decide anche in assenza dei pareri, delle
informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti.
Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale
sussistenza di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel
quale il reato e' stato commesso, ovvero del pericolo di
ripristino di tali collegamenti, e' onere del condannato
fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova
contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide
sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica
specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto
dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai
sensi del quinto periodo. I benefici di cui al comma 1
possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto
a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo
41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di
tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.
2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato
di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide
acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni
caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla
richiesta delle informazioni. Al fine della concessione dei
benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui
all'articolo 577-bis del codice penale, il magistrato di
sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce
altresi' le informazioni in merito alla presenza, nel luogo
in cui l'istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti
della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per
il quale il condannato o l'internato e' detenuto e alle
eventuali iniziative dell'interessato a favore dei
medesimi, nonche' le dichiarazioni che gli stessi prossimi
congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle
dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati a
indicare un recapito, anche telematico, presso il quale
intendono ricevere le comunicazioni di cui all'articolo
58-sexies, comma 2.
2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis
non si applicano quando e' richiesta la modifica del
provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non
sono decorsi piu' di tre mesi dalla data in cui il
provvedimento medesimo e' divenuto esecutivo a norma
dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede
quando e' richiesta la concessione di un permesso premio da
parte di un condannato gia' ammesso a fruirne e non sono
decorsi piu' di tre mesi dal provvedimento di concessione
del primo permesso premio.
2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che
abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al
comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le
funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal
pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del
distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di primo
grado. In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il
pubblico ministero puo' partecipare all'udienza mediante
collegamento a distanza.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano
particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in
ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di
ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis.».
 
Art. 4
Zone a vigilanza rafforzata, adeguamento e potenziamento del divieto
di accesso ai centri urbani e previsione della possibilita' di
arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di
manifestazioni pubbliche

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 2, dopo le parole: «medesimo comma» sono inserite, in fine, le seguenti: «, nonche' nei confronti di chi tiene, nelle stesse aree, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza»;
2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 3, il prefetto puo' individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalita' o di illegalita', nelle quali e' disposto l'allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilita' delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all'articolo 10, comma 1, ordinano l'allontanamento nelle forme e con le modalita' previste dallo stesso articolo. La violazione dell'ordine di allontanamento e' soggetta alla sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1.
3-ter. Le zone di cui al comma 3-bis sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche piu' volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle cui riunioni e' invitato a partecipare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o altro magistrato dallo stesso delegato, recanti la specifica indicazione dei luoghi interessati e del termine di durata.»;
b) all'articolo 10:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «, e commi 2 e 3-bis, secondo periodo»;
2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: « ad una o piu' aree di cui all'articolo 9 » sono inserite le seguenti: « , commi 1 e 3 » e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Nelle ipotesi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, comma 3-bis, il divieto di accesso di cui al primo periodo, nel rispetto delle condizioni e delle modalita' applicative previste dallo stesso periodo, puo' essere disposto in relazione ad una o piu' delle zone specificamente individuate ai sensi del medesimo comma 3-bis e la sua durata non puo' essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo 9 »;
3) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divieto di accesso ad una o piu' delle zone di cui al predetto comma 3-bis, specificamente individuate, nei confronti di un soggetto condannato ai sensi del primo periodo, e' pari a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo 9, laddove dalla condotta tenuta possa derivare, per il periodo di vigenza dei provvedimenti anzidetti, pericolo per la sicurezza »;
4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati di cui al comma 6-quater, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per i reati di cui agli articoli 5, terzo comma, e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-bis, comma 2, lettere c) e d), qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il questore puo' disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ai luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze dei luoghi medesimi, anche limitato a specifiche fasce orarie, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute, lavoro e studio del destinatario. Il contravventore al divieto di cui al primo periodo e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. Qualora le condotte di cui al presente comma risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni, per taluno dei reati di cui al primo periodo, si applicano, per la durata del divieto e per la sanzione in caso di contravvenzione allo stesso, le disposizioni di cui al comma 3, primo e terzo periodo»;
5) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis»;
6) al comma 6-quater, le parole: «nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635, terzo comma,» e la parola «commesso» e' sostituita dalla seguente: «commessi»;
b-bis) all'articolo 13-bis, comma 5, le parole: "al provvedimento di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "ai provvedimenti di cui ai commi 1-bis e 4".

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 9, 10 e 13 bis del
decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
citta'», convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 18 aprile 2017, n. 48, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 2017, n. 93, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9. (Misure a tutela del decoro di particolari
luoghi). - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente
normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture,
fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle
relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che
impediscono l'accessibilita' e la fruizione delle predette
infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento
o di occupazione di spazi ivi previsti, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente
all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore
viene ordinato, nelle forme e con le modalita' di cui
all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui e' stato
commesso il fatto.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice
penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, nonche' dall'articolo 7, comma 15-bis, del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 1-sexies del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, il
provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del
presente articolo e' disposto altresi' nei confronti di chi
commette le violazioni previste dalle predette disposizioni
nelle aree di cui al medesimo comma, nonche' nei confronti
di chi tiene, nelle stesse aree, comportamenti violenti,
minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un
concreto pericolo per la sicurezza.
3. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana
possono individuare aree urbane su cui insistono presidi
sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari,
musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o
altri istituti e luoghi della cultura o comunque
interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate
allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli,
ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e
3, il prefetto puo' individuare specifiche zone urbane,
caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalita'
o di illegalita', nelle quali e' disposto l'allontanamento
dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per
delitti non colposi contro la persona o il patrimonio
ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice
penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui
agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110,
i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti,
minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la
libera e piena fruibilita' delle stesse e determinano una
situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi
di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui
all'articolo 10, comma 1, ordinano l'allontanamento nelle
forme e con le modalita' previste dallo stesso articolo. La
violazione dell'ordine di allontanamento e' soggetta alla
sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1.
3-ter. Le zone di cui al comma 3-bis sono individuate
per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche piu'
volte nel limite massimo di diciotto mesi, con
provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20
della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle cui riunioni e'
invitato a partecipare il procuratore della Repubblica
presso il Tribunale o altro magistrato dallo stesso
delegato, recanti la specifica indicazione dei luoghi
interessati e del termine di durata.
4. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i
poteri delle autorita' di settore aventi competenze a
tutela di specifiche aree del territorio, l'autorita'
competente e' il sindaco del comune nel cui territorio le
medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli
articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.
689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni
amministrative irrogate sono devoluti al comune competente,
che li destina all'attuazione di iniziative di
miglioramento del decoro urbano.».
«Art. 10. (Divieto di accesso). - 1. L'ordine di
allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo
periodo, e commi 2 e 3-bis, secondo periodo, e' rivolto per
iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi
dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali
e' stato adottato ed e' specificato che ne cessa
l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del
fatto e che la sua violazione e' soggetta alla sanzione
amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo
9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento
e' trasmessa con immediatezza al questore competente per
territorio con contestuale segnalazione ai competenti
servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.
2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui
all'articolo 9, commi 1, 2 e 3-bis, il questore, qualora
dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la
sicurezza, puo' disporre, con provvedimento motivato, per
un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di
accesso ad una o piu' aree di cui all'articolo 9, commi 1 e
3, espressamente specificate nel provvedimento,
individuando, altresi', modalita' applicative del divieto
compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro
del destinatario dell'atto. Nelle ipotesi di reiterazione
delle condotte cui all'articolo 9, comma 3-bis, il divieto
di accesso di cui al primo periodo, nel rispetto delle
condizioni e delle modalita' applicative previste dallo
stesso periodo, puo' essere disposto in relazione ad una o
piu' delle zone specificamente individuate ai sensi del
medesimo comma 3-bis e la sua durata non puo' essere
superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto
ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo 9.
Il questore puo' disporre il divieto di accesso di cui al
primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino
denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva,
nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei
delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al
libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale,
commessi in uno dei luoghi indicati all'articolo 9, comma
1. Il contravventore al divieto di cui al presente comma e'
punito con l'arresto da sei mesi ad un anno.
3. La durata del divieto di cui al comma 2 non puo'
comunque essere inferiore a dodici mesi, ne' superiore a
due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi
1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con
sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel
corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona
o il patrimonio. Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma
3-bis, la durata del divieto di accesso ad una o piu' delle
zone di cui al predetto comma 3-bis, specificamente
individuate, nei confronti di un soggetto condannato ai
sensi del primo periodo, e' pari a quella dei provvedimenti
adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del
predetto articolo 9, laddove dalla condotta tenuta possa
derivare, per il periodo di vigenza dei provvedimenti
anzidetti, pericolo per la sicurezza. Il contravventore al
divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente
comma e' punito con l'arresto da uno a due anni. Qualora il
responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne da'
notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni.
3-bis. Nei confronti di coloro che risultino
denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva,
nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati
di cui al comma 6-quater, commessi in occasione di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per
i reati di cui agli articoli 5, terzo comma, e 5-bis della
legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli
articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110,
commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo
4-bis, comma 2, lettere c) e d), qualora dalla condotta
tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il
questore puo' disporre, per un periodo non superiore a
dodici mesi, il divieto di accesso ai luoghi in cui sono
stati commessi i predetti reati ovvero di stazionamento
nelle immediate vicinanze dei luoghi medesimi, anche
limitato a specifiche fasce orarie, ferma restando
l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e
l'individuazione di modalita' applicative del divieto
compatibili con le esigenze di mobilita', salute, lavoro e
studio del destinatario. Il contravventore al divieto di
cui al primo periodo e' punito con l'arresto da sei mesi ad
un anno. Qualora le condotte di cui al presente comma
risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza
definitiva o confermata in grado di appello, nel corso
degli ultimi cinque anni, per taluno dei reati di cui al
primo periodo, si applicano, per la durata del divieto e
per la sanzione in caso di contravvenzione allo stesso, le
disposizioni di cui al comma 3, primo e terzo periodo.
4. I divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis possono
essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di
diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di
eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che
esercitano la responsabilita' genitoriale e comunicato al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni competente per il luogo di residenza del minore.
5. Nei casi di condanna per reati contro la persona o
il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui
all'articolo 9, la concessione della sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinata
all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di
accedere a luoghi o aree specificamente individuati.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e
dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno
determina i criteri generali volti a favorire il
rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa,
e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, di
cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i
Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui
al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della
clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma
6.
6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e
1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n.
401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza
alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di piu'
persone anche in occasioni pubbliche, per i quali e'
obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del
codice di procedura penale, nonche' nel caso dei delitti di
cui agli articoli 583-quater e 635, terzo comma, commessi
in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto
al pubblico, quando non e' possibile procedere
immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o
incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di
flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice
colui il quale, sulla base di documentazione video
fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto,
ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non
oltre il tempo necessario alla sua identificazione e,
comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.».
«Art. 13-bis. (Disposizioni per la prevenzione di
disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico
trattenimento). - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13,
nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre
anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini
avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico
trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli
stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il
patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter
del codice penale, oppure per i reati di cui all'articolo 4
della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui
agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla
condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il
Questore puo' disporre il divieto di accesso a pubblici
esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente
individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati
commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali
l'interessato si associa, specificamente indicati. Il
Questore puo' altresi' disporre, per motivi di sicurezza,
la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei
soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per
taluno dei predetti reati.
1-bis. Il Questore puo' disporre il divieto di
accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico
trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia
nei confronti delle persone che, per i reati di cui al
comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo
convalidato dall'autorita' giudiziaria o sottoposte a una
delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del
codice di procedura penale, ovvero condannate, anche con
sentenza non definitiva.
1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore,
ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto
di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici
esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali e'
vietato l'accesso.
2. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis puo' essere
limitato a specifiche fasce orarie e non puo' avere una
durata inferiore a un anno ne' superiore a tre anni. Il
divieto e' disposto, con provvedimento motivato,
individuando comunque modalita' applicative compatibili con
le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario
dell'atto.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis puo' essere
disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto
anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il
provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la
responsabilita' genitoriale.
4. Il questore puo' prescrivere, per la durata
massima di due anni, alle persone alle quali e' notificato
il divieto previsto dai commi 1 e 1-bis di comparire
personalmente una o piu' volte, negli orari indicati,
nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione
al luogo di residenza dell'obbligato o in quello
specificamente indicato.
5. In relazione ai provvedimenti di cui ai commi
1-bis e 4 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della
legge 13 dicembre 1989, n. 401.
6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di
cui al presente articolo e' punita con la reclusione da uno
a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.».
 
Art. 5

Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti

1. All'articolo 73, comma 7-bis, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui al periodo precedente, e' ordinata la confisca, altresi', degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti salvo che appartengano a persona estranea al reato».
1-bis. All'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il fatto non si considera di lieve entita' quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti, ovvero per le modalita' dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale».
1-ter. Al fine di prevenire il coinvolgimento dei minori e dei giovani in fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nei contesti territoriali caratterizzati da maggiore vulnerabilita' sociale, i comuni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali e gli enti del Terzo settore, possono promuovere iniziative educative, sportive, culturali e ricreative rivolte ai giovani, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 73 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti
di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque,
senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva,
produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in
vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura
ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per
qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la
reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro
26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e'
punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo
17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per
quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute emanato di
concerto con il Ministro della giustizia sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga104, ovvero per
modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo
complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per
altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso
non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che
eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima
ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla
meta'.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di
cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura
che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni
indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e'
punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la
multa da euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche
nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle
sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle
categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico,
utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze
stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui
all'articolo 14.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva,
produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i
medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e
D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della
lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi
stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente
articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze
dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle
sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della
reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro
1.032 a euro 10.329. Il fatto non si considera di lieve
entita' quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti,
ovvero per le modalita' dell'azione, le condotte di cui al
comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e
abituale. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal
primo periodo e' punito con la pena della reclusione da
diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a
euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non
occasionalita'.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente
ai reati di cui al presente articolo commessi da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su
richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero,
qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene
detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica
utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di
esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio
riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto
disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n.
274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso
delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi
allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga
a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto
legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico
ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello
dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666
del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita'
dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena con conseguente ripristino di quella
sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
piu' di due volte.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si
applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di
cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona
tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze
stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria
condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il
quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno
di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.
7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena
su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, e' ordinata la confisca delle
cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando
essa non e' possibile, fatta eccezione per il delitto di
cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la
disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto
o prodotto. Nei casi di cui al periodo precedente, e'
ordinata la confisca, altresi', degli autoveicoli o altri
beni mobili registrati e non registrati che risultino
essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti
previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano
agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che
appartengano a persona estranea al reato.».
 
Art. 6

Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana

1. All'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025 e 2026».
2. Il fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e' incrementato di 29 milioni di euro per l'anno 2026.
3. All'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le medesime finalita', le risorse del suddetto fondo possono essere destinate, altresi', alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi.».
4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: « Il predetto gettito puo' essere destinato a finanziare anche iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, comprese l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale anche in deroga alle limitazioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonche' ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa autorizzazione della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, in deroga ai limiti di cui all'articolo 259, comma 6, del suddetto testo unico».
5. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-bis del predetto codice, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati, nel medesimo esercizio finanziario, alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni stabilite dai contratti collettivi e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6. Le assunzioni stagionali finanziate ai sensi dell'articolo 208, comma 5-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa autorizzazione della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico 267 del 2000, in deroga all'articolo 259, comma 6, del suddetto testo unico.
7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 48 milioni per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle somme di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, al netto delle risorse di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 5;
c) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7-bis. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 15-bis e' sostituito dal seguente:
«15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095. Se il soggetto e' gia' stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, se nell'attivita' sono impiegati minori ovvero se il soggetto gia' sanzionato con provvedimento definitivo ai sensi del secondo periodo pone ulteriormente in essere le medesime condotte, si applica la pena dell'arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell'ammenda da 3.000 a 8.000 euro. E' sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalita' indicate al titolo VI, capo I, sezione II».

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 676 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, S.O, come
modificato dalla presente legge:
«676. Al fine di potenziare ulteriormente gli
interventi in materia di sicurezza urbana per la
realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma
2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017,
n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei
comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato
decreto-legge n. 14 del 2017 e' incrementata di 19 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35-quater del
decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, recante «Disposizioni
urgenti in materia di protezione internazionale e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la
funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione
e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata», convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 1°dicembre 2018, n.
132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2018,
n. 281, come modificato dalla presente legge:
«Art. 35-quater (Potenziamento delle iniziative in
materia di sicurezza urbana da parte dei comuni). - 1. Per
il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza
urbana da parte dei comuni e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo,
con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018
e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate
anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di
polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche
in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le medesime finalita', le
risorse del suddetto fondo possono essere destinate,
altresi', alla corresponsione dei compensi relativi alle
prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale
della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla
spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai
contratti collettivi.
2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:
a) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro
5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2019,
mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della
legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del
bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
3. Il fondo di cui al comma 1 potra' essere
alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico
giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la
quota spettante al Ministero dell'interno.
4. Le modalita' di presentazione delle richieste da
parte dei comuni interessati nonche' i criteri di
ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono
individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2011, n. 67, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Imposta di soggiorno). - 1. I comuni
capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i
comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita'
turistiche o citta' d'arte possono istituire, con
deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
situate sul proprio territorio, da applicare, secondo
criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5
euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e'
destinato a finanziare interventi in materia di turismo,
ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero
dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi
servizi pubblici locali, nonche' i costi relativi al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il predetto
gettito puo' essere destinato a finanziare anche iniziative
in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni,
comprese l'assunzione a tempo determinato di personale
della polizia locale e la corresponsione dei compensi
relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte
dal medesimo personale anche in deroga alle limitazioni
stabilite dalla legge e dai contratti collettivi e al
vincolo di finanza pubblica di cui all'articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonche'
ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557 quater e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni a
tempo determinato sono effettuate in deroga ai limiti di
spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e, previa autorizzazione,
limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e
244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, previa autorizzazione della Commissione per
la stabilita' finanziaria degli enti locali prevista
dall'articolo 155 comma 1, lettera a), del medesimo testo
unico, in deroga ai limiti di cui all'articolo 259, comma
6, del suddetto testo unico.
1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base
all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle
amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e
l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze
turistiche in numero venti volte superiore a quello dei
residenti, l'imposta di cui al presente articolo puo'
essere applicata fino all'importo massimo di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare
riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le
presenze turistiche medie registrate nel triennio
precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento
dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la
media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019.
1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e'
responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui
al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui
soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione,
nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e
dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere
presentata cumulativamente ed esclusivamente in via
telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo
le modalita' approvate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo
precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere
presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno
d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della
dichiarazione da parte del responsabile si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per
l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di
soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la
sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni
alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli
eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la
circolazione e la sosta nell'ambito del territorio
comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di
attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con
proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite
le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre
ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del
presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole
minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, in alternativa
all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un
massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul
territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che
forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare
collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre
isole minori con centri abitati, destina il gettito del
contributo per interventi nelle singole isole minori
dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati
nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso,
unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle
compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, che sono responsabili del pagamento del
contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,
della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite dal
medesimo regolamento comunale, in relazione alle
particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100
al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso,
ritardato o parziale versamento del contributo si applica
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti
residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti
pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei
soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale
propria nel medesimo comune e che sono parificati ai
residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento
modalita' applicative del contributo nonche' eventuali
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per
determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un
aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in
relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono
altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro
5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro
fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni
attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo'
essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche
regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati
dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
Il gettito del contributo e' destinato a finanziare
interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli
interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche'
interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
mobilita' nelle isole minori.».
- Si riporta l'articolo 208 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice della strada»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
S.O:
«Art. 208 (Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono
devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate
da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche' da
funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle
ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono
devoluti alle regioni, province e comuni quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e
dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo
Stato, sono destinati:
a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32,
comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il
finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione del
Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura
dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma
dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n.
190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della
sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di
coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla
viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito
con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalita' di
educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per
l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza,
della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato e per iniziative ed attivita' di promozione della
sicurezza della circolazione;
b) al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella
misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato,
per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del
veicolo;
c) al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca - Dipartimento per i servizi per il
territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale
annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica
e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per
l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di
idoneita' alla conduzione dei ciclomotori.
2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono
versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati
al Fondo contro l'incidentalita' notturna di cui
all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007,
n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni
trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni
sono effettuate con le modalita' fissate con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle
infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono
stabilite le modalita' di trasferimento della percentuale
di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187,
comma 1-quater, destinata al Fondo.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da
destinarsi alle suindicate finalita'. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad adottare,
con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio,
nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo,
una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui
al comma 2 effettuato nell'anno precedente.
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi
spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1
e' destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota,
a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota,
al potenziamento delle attivita' di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e
attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale
e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e)
del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalita' connesse al miglioramento
della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle
strade di proprieta' dell'ente, all'installazione,
all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e
alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del
manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei
piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza
stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini,
anziani, disabili, pedoni, ciclisti e conducenti di
ciclomotori e di motocicli, allo svolgimento, da parte
degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine
e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione
stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il
personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1
dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del
presente articolo e a interventi a favore della mobilita'
ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1
determinano annualmente, con delibera della giunta, le
quote da destinare alle finalita' di cui al comma 4. Resta
facolta' dell'ente destinare in tutto o in parte la
restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita'
di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c)
del comma 4 puo' anche essere destinata ad assunzioni
stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo
determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al
finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei
servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui
agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di
polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle
lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,
destinati al potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza
stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature
per finalita' di protezione civile di competenza dell'ente
interessato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante «Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130:
«Art. 23. (Salario accessorio e sperimentazione). -
1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei
trattamenti economici accessori del personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione
collettiva nazionale, per ogni comparto o area di
contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al
comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti
anche mediante la differenziata distribuzione,
distintamente per il personale dirigenziale e non
dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate
all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa
di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive
previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,
possono destinare apposite risorse alla componente
variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per
l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
della spesa di personale e in coerenza con la normativa
contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31
dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto
ordinario e le citta' Metropolitane che rispettano i
requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare,
oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della
componente variabile dei fondi per la contrattazione
integrativa destinata al personale in servizio presso i
predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
superiore a una percentuale della componente stabile dei
fondi medesimi definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente
provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
rispettare ai fini della partecipazione alla
sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1,
comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto
tra le spese di personale e le entrate correnti considerate
al netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di
bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre
2012, n. 243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti
di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio
e retribuzione complessiva.
4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica,
in via sperimentale, anche alle universita' statali
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di
cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato
comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49, e dell'indicatore di sostenibilita'
economico-finanziaria, come definito agli effetti
dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto
legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto e'
individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base
degli esiti della sperimentazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane, puo' essere disposta
l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui
al presente comma.
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di
cui al primo periodo del comma 4, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, e' disposto il graduale
superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore
di un meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria
della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
per la partecipazione alla sperimentazione, previa
individuazione di specifici meccanismi che consentano
l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione,
le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di
personale in attuazione di quanto previsto dal presente
comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla
Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto
interministeriale del 25 luglio 1994, e successive
modificazioni.
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in via
permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5
nonche' l'eventuale estensione ad altre amministrazioni
pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario
nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi
che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che
compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie
misure correttive.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica», convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176,
S.O:
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico). - (omissis)
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 117, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti del Servizio
sanitario nazionale, con riferimento al personale della
dirigenza medica e al personale non dirigenziale
appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, alle
regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di
riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e
562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della
disciplina in materia di spesa per il personale. Resta
fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere
superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni
previste dal presente comma le spese sostenute per le
assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Per ciascun anno del triennio
2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo
non puo' essere superiore al doppio di quella sostenuta per
la stessa finalita' nell'anno 2009. Per gli enti del
Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente
comma opera a livello regionale; conseguentemente le
regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del
rispettivo servizio sanitario regionale in conformita' a
quanto previsto dal presente comma, fermo restando quanto
disposto per ciascuno di essi dall'articolo 11 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Per il
comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale trovano
applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca
resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187
dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere
si provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(omissis)».
- Si riporta il testo degli articoli 155, 242, 243,
243-bis, 244 e 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 2000, n. 227, S.O:
«Art. 155 (Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali). - 1. La Commissione per la finanza e
gli organici degli enti locali operante presso il Ministero
dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la
finanza locale, svolge i seguenti compiti:
a) controllo centrale, da esercitare
prioritariamente in relazione alla verifica della
compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui
provvedimenti di assunzione di personale degli enti
dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai
sensi dell'articolo 243;
b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego del piano di
estinzione delle passivita', ai sensi dell'articolo 256,
comma 7;
c) proposta al Ministro dell'interno di misure
straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso
di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi
dell'articolo 256, comma 12;
d) parere da rendere in merito all'assunzione del
mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente
locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5;
e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo
261;
f) proposta al Ministro dell'interno di adozione
delle misure necessarie per il risanamento dell'ente
locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di
amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non
ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle
prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi
dell'articolo 268;
g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo
straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254,
comma 8;
h) approvazione, previo esame, della
rideterminazione della pianta organica dell'ente locale
dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento
della Commissione sono disciplinate con regolamento da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400.».
«Art. 242 (Individuazione degli enti locali
strutturalmente deficitari e relativi controlli). - 1. Sono
da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie
gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili
condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita
tabella, da allegare al rendiconto della gestione,
contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta'
presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione
e' quello relativo al penultimo esercizio precedente quello
di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura
non regolamentare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri
obiettivi, nonche' le modalita' per la compilazione della
tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi
parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente.
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a
comuni, province e comunita' montane.».
«Art. 243 (Controlli per gli enti locali
strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri
enti). - 1. Gli enti locali strutturalmente deficitari,
individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al
controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle
assunzioni di personale da parte della Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo e'
esercitato prioritariamente in relazione alla verifica
sulla compatibilita' finanziaria.
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono
soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del
costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante
un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi
a domanda individuale, riferito ai dati della competenza,
sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e
contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per
cento; a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli
asili nido;
b) il costo complessivo della gestione del servizio
di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore
all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed
equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa almeno nella misura
prevista dalla legislazione vigente.
3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui
al comma 2, lettere a) e b), devono comunque comprendere
gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per
l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti
e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle
attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i
coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle
finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o
integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per
cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di
riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da
organismi di gestione degli enti locali, nei costi
complessivi di gestione sono considerati gli oneri
finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo
44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre
1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli
enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello
della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto
esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di
cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le
disposizioni vigenti in materia.
3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti
locali con le societa' controllate, con esclusione di
quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole
volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di
deficitarieta' strutturale, la riduzione delle spese di
personale delle societa' medesime, anche in applicazione di
quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le
modalita' per la presentazione e il controllo della
certificazione di cui al comma 2.
5. Alle province ed ai comuni in condizioni
strutturalmente deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti,
non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di
gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di
tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, e'
applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate
correnti risultanti dal rendiconto della gestione del
penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui
viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti
minimi di copertura. Ove non risulti inviato alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rendiconto della
gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento
all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o,
in caso di ulteriore indisponibilita', nella banca dati dei
certificati di bilancio del Ministero dell'interno. La
sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero
dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di
federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale e'
tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le
somme residue.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato
rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione
dell'esercizio 2011.
6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli
centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento:
a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta
nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della
gestione;
b) gli enti locali che non inviino il rendiconto
della gestione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la
deliberazione.
7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di
dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del
risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti
alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e
sono tenuti per i servizi a domanda individuale al
rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di
copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera
a).».
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - 1. I comuni e le province per i quali,
anche in considerazione delle pronunce delle competenti
sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli
enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio
rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente articolo. La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine
assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma
5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di
cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno
precedente a quello di deliberazione del ricorso alla
procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto
approvato, secondo la seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate
dall'ente locale in considerazione dei comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno accertati dalla competente sezione regionale della
Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei
pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei
carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle
annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata
temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la
disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di
dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano
anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria.
7-quater. Le modalita' di applicazione delle
disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare
apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo
206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai
carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi
7-bis e 7-ter.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei
tributi locali nella misura massima consentita, anche in
deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione
vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni
organiche e sulle assunzioni di personale previsto
dall'articolo 243, comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione
straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, stralciando i residui attivi
inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto
del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica
della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione
della spesa con indicazione di precisi obiettivi di
riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente
e della situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario
successivo, riduzione delle spese di personale, da
realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai
fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria
del personale dirigente e di quello del comparto, delle
risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3,
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile
1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la
quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della
spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di
cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono
escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle
riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha
facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere
b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma
9, lettera d), del presente articolo e all'articolo
243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al
comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di
spese di investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche' alla
copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di
investimento strettamente funzionali all'ordinato
svolgimento di progetti e interventi finanziati in
prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.».
«Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di
dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti
liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare
validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo
193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo 194 per
le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali
dissestati si applicano solo a province e comuni.».
«Art. 259 (Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato). - 1. Il consiglio dell'ente locale presenta
al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di
tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato.
1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto
sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio
finanziario per il quale risulta non essere stato ancora
validamente deliberato il bilancio di previsione o sia
adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente
presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno,
entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio
che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo
esercizio.
1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio
sia significativamente condizionato dall'esito delle misure
di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei
servizi, nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli
organismi e societa' partecipati, laddove presenti, i cui
costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente puo'
raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti,
entro l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione
dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli
organismi partecipati, e comunque entro cinque anni,
compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.
Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque
esercizi successivi, l'organo di revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero
dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun
esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure
adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.
1-quater. L'ente locale ridetermina il risultato di
amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente
l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto
della massa passiva e della massa attiva trasferita
all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il
prospetto di cui all'allegato a), Risultato di
amministrazione, dello schema di rendiconto di cui
all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, compreso il fondo anticipazione di liquidita', con
deliberazione di giunta, previo parere dell'organo di
revisione economico-finanziaria. L'eventuale disavanzo puo'
essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire
dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato.
2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio
mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione
delle spese correnti.
3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente
provvede con le modalita' di cui all'articolo 251,
riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione
delle entrate ed attivando ogni altro cespite.
4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di
parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al
fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte
di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti
erariali, sono disponibili in misura inferiore,
rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella
media della fascia demografica di appartenenza, come
definita con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1,
richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e
compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi
a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla
media predetta, quale fattore del consolidamento
finanziario della gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente
locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i
servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando,
o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non
abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici
indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti
necessari per il risanamento economico-finanziario degli
enti od organismi dipendenti nonche' delle aziende
speciali, nel rispetto della normativa specifica in
materia.
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione
delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando
eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui
all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di
accertare le compatibilita' di bilancio. La spesa per il
personale a tempo determinato deve altresi' essere ridotta
a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a
tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui
l'ipotesi si riferisce.
7. La rideterminazione della dotazione organica e'
sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali per l'approvazione.
8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al
comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura
regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero
dell'interno. L'ente locale e' autorizzato ad iscrivere
nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo
pari alla quantificazione del danno subito. E' consentito
all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi
sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'.
9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti
di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a
consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31
dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con
esclusione delle rate di ammortamento gia' scadute.
Conservano validita' i contributi statali e regionali gia'
concessi in relazione ai mutui preesistenti.
10. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio
carico oneri per la copertura di posti negli enti locali
dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione
organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano
previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della
medesima regione o provincia autonoma.
11. Per le province ed i comuni il termine di cui al
comma 1 e' sospeso a seguito di indizione di elezioni
amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei
comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo
esecutivo.».
- Si riporta il comma 995 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«995. Al fine di dare attuazione a interventi in
materia di riforma della polizia locale, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno e' istituito un Fondo
con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022. I predetti interventi sono disposti con
appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse
del Fondo di cui al primo periodo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
20 giugno 2012, n. 79, recante «Misure urgenti per
garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di
altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche'
in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile»,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n.131, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9
agosto 2012, n. 185:
«Art. 5 (Disposizioni in materia di Fondo nazionale
per il servizio civile e di sportelli unici per
l'immigrazione). - 1. Le somme del Fondo di rotazione per
la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,
delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo
2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni
esercizio finanziario ed accertate, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo
di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle
esigenze dei Ministeri.
2. Una quota delle risorse resesi disponibili al
termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro,
accertate con le procedure di cui al comma 1, e determinate
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale
per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge
8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operativita' degli
sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici
territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle
Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'
prorogato fino al 31 dicembre 201221, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con le
medesime procedure di cui al primo periodo del presente
comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno
2012 e' assegnata ad apposito programma dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
2-bis. Per le esigenze di funzionalita' delle
Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a decorrere
dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, una quota pari al 30
per cento delle risorse di cui al comma 1 e' riassegnata ad
apposito programma dello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice
della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 1992, n. 114, S.O., come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei
centri abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono,
con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6,
commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario,
congiuntamente, nel rispetto dei criteri di
proporzionalita' e adeguatezza, ridurre le emissioni
derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli
delle sostanze inquinanti nell'aria nonche' tutelare il
patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle
esigenze di mobilita' e di tutela della produzione. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi
della facolta' di cui alla presente lettera, le categorie
dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni, i
parametri di qualita' dell'aria ai quali e' subordinata
l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente
disposizione nonche' i livelli minimi di servizio pubblico
da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate
limitazioni;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o
tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione,
in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e,
quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo
richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi
su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere
permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati
periodi, giorni e orari:
1) dei veicoli degli organi di polizia stradale
di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi
di soccorso;
2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con
disabilita', munite del contrassegno di cui all'articolo
381, comma 2, del regolamento;
3) dei veicoli al servizio delle donne in stato
di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non
superiore a due anni, munite di contrassegno speciale,
denominato «permesso rosa»;
4) dei veicoli elettrici o alla ricarica di tali
veicoli;
5) dei veicoli, per la salita e la discesa dei
passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in
prossimita' di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti,
capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di
interscambio o di attrazione di flussi rilevanti;
6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo
stazionamento ai capilinea;
7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico
nelle ore stabilite;
7-bis) dei veicoli adibiti al trasporto valori,
in prossimita' di banche, uffici postali o altri obiettivi
sensibili.
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il
parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta,
fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei
veicoli e' subordinata al pagamento di una somma di denaro;
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono individuati le modalita' di riscossione del
pagamento e, in particolare, le caratteristiche, le
modalita' costruttive e i criteri di installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo della durata
della sosta, le categorie dei veicoli esentati nonche',
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, i limiti massimi delle tariffe;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i
veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma
2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico
di merci;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla
sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art.
185;
i) riservare strade o singole corsie alla
circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di
trasporto, al fine di favorire la mobilita' urbana;
i-bis) consentire su determinate strade a senso
unico di marcia, ove il limite massimo di velocita' sia
inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei
velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di
corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi
in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili;
i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi
sulle strade di cui alla lettera i), purche' non siano
presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo
situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia
inferiore a 4,30 m;
i-quater) istituire la zona di attestamento
ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su
strade con una corsia per senso di marcia e con velocita'
consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali e'
presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o
una corsia ciclabile.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore
8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel
relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che
attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati
nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e
quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a),
sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I
provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b),
c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li
adotta sentito il parere dell'ente proprietario della
strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per
motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della
circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero
laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono
essere accordati, per accertate necessita', permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in
cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere
accordati permessi subordinati a speciali condizioni e
cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a
quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonche' dalle
persone con limitata o impedita capacita' motoria, muniti
del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalita' costruttive, la
procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della
sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere
ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i
veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del
traffico. Tali aree sono considerate ad uso pubblico nel
caso in cui l'accesso sia indiscriminato, ancorche'
subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da
barriere o altri dispositivi mobili.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto
spettanti agli enti proprietari della strada, sono
destinati alla installazione, costruzione e gestione di
parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
loro miglioramento nonche' a interventi per il
finanziamento del trasporto pubblico locale e per
migliorare la mobilita' urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del
parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero
disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte
della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a
parcheggio rispettivamente senza custodia o senza
dispositivi di controllo di durata della sosta. Il comune
individua con motivata determinazione la quota di aree
destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi
di controllo, tenuto conto dell'esigenza di garantire
adeguato numero di stalli non assoggettati al pagamento,
anche con limitazione temporale della durata del
parcheggio. Tale obbligo non sussiste per le zone definite
a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico
limitato", nonche' per quelle definite "A" dall'art. 2 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16
aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza
urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla
Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni
particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della Giunta,
provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a
traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico
sulla sicurezza della circolazione, sulla salute,
sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale
e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento
potra' essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorche'
di modifica o integrazione della deliberazione della
Giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre
zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono
esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo
del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la
circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a
traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che
possono avvalersi di tale facolta', le modalita' di
riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli
esentati, nonche', previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire
tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e
delle tipologie dei permessi.
9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i
comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali
zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.
9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una
determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi
di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche
differenziati per categoria di veicoli o di utenti.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9, sono indicate
mediante appositi segnali.
10-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 10, i
comuni, qualora si renda necessario disporre divieti o
limitazioni alla circolazione con carattere di urgenza,
anche in riferimento alla facolta' di cui al comma 1,
lettera b), in determinati ambiti stradali coincidenti con
zone gia' istituite o con l'intero centro abitato,
comunicano l'entrata in vigore del divieto o della
limitazione con almeno ventiquattro ore di preavviso
attraverso i mezzi di informazione disponibili.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e
delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle
quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle
previste nei medesimi commi, i comuni hanno facolta' di
riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a
titolo gratuito od oneroso.
11-bis. Nelle zone scolastiche urbane puo' essere
limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata
di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con
modalita' definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di
circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli
scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni
frequentanti istituti scolastici, nonche' ai titolari di
contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli
obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente
comma e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui al
comma 13-bis.
11-ter. I comuni provvedono a delimitare le zone
ciclabili, in cui puo' essere limitata o esclusa la
circolazione di alcune categorie di veicoli, sono
realizzate misure di moderazione del traffico e non e'
consentito superare il limite di velocita' di 30 km/h.
12. Per le citta' metropolitane le competenze della
Giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono
esercitate rispettivamente dalla Giunta metropolitana e dal
sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di
sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
87 ad euro 344.
13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni
previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con
veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni
inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 168 ad euro 678 e, nel caso di reiterazione
della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o
limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 42ad euro 173. La violazione del divieto di
circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di
trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico
limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 83 ad euro 332. Nei casi di
sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria
indicata nel primo periodo e' applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione.
Nel caso di violazione per superamento dei limiti temporali
di sosta consentiti ai sensi dell'articolo 157, comma 6, la
sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da
euro 26 a euro 102. Qualora la violazione di cui al quarto
periodo si protragga nel tempo, la sanzione e' calcolata
moltiplicando gli importi stabiliti dal quarto periodo per
il numero intero dei periodi di tempo massimo consentito
compresi nel tempo intercorso dall'inizio della violazione
fino al momento dell'accertamento, comunque fino a un
importo massimo pari al quadruplo degli importi stabiliti
dal quarto periodo.
14-bis. La sanzione di cui al comma 14, secondo
periodo, si applica anche in caso di violazione della
limitazione della circolazione nella zona tariffata di cui
al comma 9, consistente nel mancato pagamento dell'intera
somma prevista. Al fine di consentire il recupero della
tariffa non corrisposta, in tali casi, la sanzione di cui
al comma 14, secondo periodo, e' maggiorata di una somma
corrispondente alla tariffa dell'intero periodo tariffato
per il giorno di calendario in cui avviene l'accertamento.
La sanzione e la relativa maggiorazione per il recupero
della tariffa si applicano per ogni periodo di ventiquattro
ore in cui si protrae la violazione.
14-ter. Nel caso di violazione della limitazione
della circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9
per insufficiente pagamento della somma prevista, alla
sanzione di cui al comma 14, primo periodo, si applica la
seguente disciplina:
a) nel caso in cui l'accertamento della violazione
avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui e' stata
corrisposta la tariffa, non si applica alcuna sanzione;
b) nel caso in cui l'accertamento della violazione
avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del
tempo per cui e' stata corrisposta la tariffa, si applica
la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, ridotta
nella misura del 50 per cento;
c) nel caso in cui l'accertamento della violazione
avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui e' stata
corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al
comma 14, secondo periodo.
14-quater. Allo scopo di consentire il recupero della
tariffa non corrisposta, nei casi indicati al comma 14-ter,
lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un
importo corrispondente alla tariffa non corrisposta. Le
sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni
periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la
violazione.
15. Le sanzioni di cui al comma 14, primo periodo, si
applicano anche in caso di violazione della sosta tariffata
di cui al comma 1, lettera f). In tali casi, al fine di
consentire il recupero della tariffa non corrisposta,
quando la violazione consiste nel mancato pagamento
dell'in-tera somma prevista, la sanzione di cui al comma
14, primo periodo, e' maggiorata di un importo pari alla
tariffa corrispondente all'intero periodo tariffato nel
giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. Fuori
dei casi di cui al primo e al secondo periodo, quando la
violazione della sosta tariffata consiste nel pagamento
insufficiente, si applica la seguente disciplina:
a) nel caso in cui l'accertamento della violazione
avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui e' stata
corrisposta la tariffa, non si applica alcuna sanzione;
b) nel caso in cui l'accertamento della violazione
avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del
tempo per cui e' stata corrisposta la tariffa, si applica
la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, ridotta
nella misura del 50 per cento;
c) nel caso in cui l'accertamento della violazione
avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui e' stata
corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al
comma 14, primo periodo.
15.1. Allo scopo di consentire il recupero della
tariffa non corrisposta, nei casi indicati dal comma 15,
lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un
importo corrispondente all'intero periodo tariffato nel
giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. Quando
la sosta senza pagamento o con pagamento insufficiente si
protragga oltre le ore 24 del giorno dell'accertamento, le
sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni
periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la
violazione. Nei casi in cui la sosta tariffata sia anche
limitata nella durata massima, si applicano le sanzioni di
cui al comma 14, quarto periodo, secondo le disposizioni e
nei modi indicati nel quinto periodo del medesimo comma.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro
che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di
altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza
autorizzazione l'attivita' di parcheggiatore o
guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095. Se il
soggetto e' gia' stato sanzionato per la medesima
violazione con provvedimento definitivo, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' raddoppiata. Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, se nell'attivita' sono
impiegati minori ovvero se il soggetto gia' sanzionato con
provvedimento definitivo ai sensi del secondo periodo pone
ulteriormente in essere le medesime condotte, si applica la
pena dell'arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e
dell'ammenda da 3.000 a 8.000 euro. E' sempre disposta la
confisca delle somme percepite, secondo le modalita'
indicate al titolo VI, capo I, sezione II.».
 
Art. 7

Disposizioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica

1. All'articolo 4, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «della forza pubblica nel corso» sono inserite le seguenti: «di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o»;
b) dopo le parole: «operazioni di polizia» sono inserite le seguenti: «, anche destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone,»;
c) le parole: «strumenti di effrazione» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti di effrazione o atti ad offendere»;
d) le parole: «non appaiono giustificabili» sono sostituite dalle seguenti: «, appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumita' pubblica o individuale».
2. Al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore.
2. Dell'ora in cui e' stato compiuto l'accompagnamento e delle condizioni di cui al comma 1 e' data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono, ordina il rilascio della persona accompagnata.
3. Al pubblico ministero e' data altresi' immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui e' avvenuto.».
3-bis. Qualora l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, le notizie di cui ai commi 2 e 3 sono date al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale sono informati senza ritardo dell'accompagnamento e sono altresi' invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia per prendere in consegna il minorenne all'atto del rilascio».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 22
maggio 1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela
dell'ordine pubblico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 maggio 1975, n. 136, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4. - In casi eccezionali di necessita' e di
urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della
polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di
servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico o di operazioni di polizia,
anche destinate alla prevenzione di reati che turbino
l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati
da un consistente afflusso di persone, possono procedere,
oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione
sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso
di armi, esplosivi e strumenti di effrazione o atti ad
offendere, di persone il cui atteggiamento o la cui
presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze
di luogo e di tempo appaiono costituire un pericolo attuale
per la sicurezza o per l'incolumita' pubblica o
individuale.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente la
perquisizione puo' estendersi per le medesime finalita' al
mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per
giungere sul posto.
Delle perquisizioni previste nei commi precedenti
deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va
trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della
Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato
all'interessato.».
 
Art. 8

Disposizioni in materia di sicurezza stradale

1. All'articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalita' tali da mettere in pericolo l'altrui incolumita', e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II.».
2. All'articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' nei casi di cui all'articolo 192, comma 7-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica o individuale.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 192 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice
della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 1992, n. 114, S.O, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 192 (Obblighi verso funzionari, ufficiali e
agenti). - 1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti
a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti
ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia
stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito
segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a
richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel
comma 1, il documento di circolazione e la patente di
guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi
delle norme in materia di circolazione stradale, devono
avere con se'.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai
precedenti commi possono:
procedere ad ispezioni del veicolo al fine di
verificare l'osservanza delle norme relative alle
caratteristiche o all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
ordinare di non proseguire la marcia al conducente
di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva
e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o
irregolarita' tali da determinare grave pericolo per la
propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle
condizioni atmosferiche o della strada;
ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di
mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti,
di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di
specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza possono, per controlli necessari ai fini
dell'espletamento del loro servizio, formare posti di
blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare,
senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei
veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con
idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonche'
le condizioni e le modalita' del loro impiego, sono
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti e della giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni
che il personale militare, anche non coadiuvato dal
personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1,
impartisce per consentire la progressione del convoglio
militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e
5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 100 a euro 400.
6-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma
1, ove il fatto non costituisca reato, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
200 a euro 600. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si
applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da quindici a
trenta giorni.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4,
ove il fatto non costituisca reato, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.500 a euro 6.000. All'accertamento della violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno.
7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui
ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalita' tali da
mettere in pericolo l'altrui incolumita', e' punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a due anni e la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo
che appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le
disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II.».
- Si riporta il testo dell'articolo 382-bis del codice
di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art 382-bis (Arresto in flagranza differita). - 1.
Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del
codice penale, si considera comunque in stato di flagranza
colui il quale, sulla base di documentazione
videofotografica o di altra documentazione legittimamente
ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o
telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto,
ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non
oltre il tempo necessario alla sua identificazione e,
comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
altresi', nei casi di cui agli articoli 452-bis, 452-ter,
452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale
e nei casi di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256,
commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
altresi' nei casi di delitti non colposi per i quali e'
previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o
nelle pertinenze delle strutture sanitarie o
socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche
o private, in danno di persone esercenti una professione
sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle
funzioni o del servizio nonche' di chiunque svolga
attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o
soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni,
nell'esercizio o a causa di tali attivita', ovvero commessi
su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio
sanitario o socio-sanitario, quando non e' possibile
procedere immediatamente all'arresto per ragioni di
sicurezza o incolumita' pubblica o individuale ovvero per
ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
altresi' nei casi di cui all'articolo 192, comma 7-bis, del
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, quando non e' possibile procedere
immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o
incolumita' pubblica o individuale.».
 
Art. 8 bis
Istituzione di aree di carico e scarico riservate per i veicoli
adibiti al trasporto valori

1. All'articolo 7, comma 1, lettera d), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente:
«7-bis) dei veicoli adibiti al trasporto valori, in prossimita' di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili».
2. All'articolo 158, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera o-bis) e' aggiunta la seguente: «o-ter) nelle aree riservate per il carico e lo scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice
della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 1992, n. 114, S.O, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei
centri abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono,
con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6,
commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario,
congiuntamente, nel rispetto dei criteri di
proporzionalita' e adeguatezza, ridurre le emissioni
derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli
delle sostanze inquinanti nell'aria nonche' tutelare il
patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle
esigenze di mobilita' e di tutela della produzione. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi
della facolta' di cui alla presente lettera, le categorie
dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni, i
parametri di qualita' dell'aria ai quali e' subordinata
l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente
disposizione nonche' i livelli minimi di servizio pubblico
da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate
limitazioni;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o
tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione,
in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e,
quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo
richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi
su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere
permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati
periodi, giorni e orari:
1) dei veicoli degli organi di polizia stradale
di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi
di soccorso;
2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con
disabilita', munite del contrassegno di cui all'articolo
381, comma 2, del regolamento;
3) dei veicoli al servizio delle donne in stato
di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non
superiore a due anni, munite di contrassegno speciale,
denominato «permesso rosa»;
4) dei veicoli elettrici o alla ricarica di tali
veicoli;
5) dei veicoli, per la salita e la discesa dei
passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in
prossimita' di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti,
capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di
interscambio o di attrazione di flussi rilevanti;
6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo
stazionamento ai capilinea;
7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico
nelle ore stabilite;
7-bis) dei veicoli adibiti al trasporto valori,
in prossimita' di banche, uffici postali o altri obiettivi
sensibili.
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il
parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta,
fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei
veicoli e' subordinata al pagamento di una somma di denaro;
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono individuati le modalita' di riscossione del
pagamento e, in particolare, le caratteristiche, le
modalita' costruttive e i criteri di installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo della durata
della sosta, le categorie dei veicoli esentati nonche',
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, i limiti massimi delle tariffe;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i
veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma
2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico
di merci;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla
sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art.
185;
i) riservare strade o singole corsie alla
circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di
trasporto, al fine di favorire la mobilita' urbana;
i-bis) consentire su determinate strade a senso
unico di marcia, ove il limite massimo di velocita' sia
inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei
velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di
corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi
in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili;
i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi
sulle strade di cui alla lettera i), purche' non siano
presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo
situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia
inferiore a 4,30 m;
i-quater) istituire la zona di attestamento
ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su
strade con una corsia per senso di marcia e con velocita'
consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali e'
presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o
una corsia ciclabile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 158 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice
della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 1992, n. 114, S.O, come modificato dalla presente
legge:
Art. 158 (Divieto di fermata e di sosta dei veicoli).
- 1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi
a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o
cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i
sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa
segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri
abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro
prossimita';
d) in prossimita' e in corrispondenza di segnali
stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la
vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di
preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e
in prossimita' delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle
aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno
di 5 m dal prolungamento del bordo piu' vicino della
carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui
passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli
sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla
sosta dei veicoli elettrici;
h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei
veicoli elettrici. Tale divieto e' previsto anche per i
veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di
ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre
un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale
limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00
alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza
elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257
2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro
veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di
veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli
a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla
fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti
su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una
distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche'
negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in
servizio di piazza;
d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e
alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per
il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta
dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in
corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i
marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata
utilizzati dagli stessi veicoli;
g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli
a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori
con un bambino di eta' non superiore a due anni muniti di
permesso rosa;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi
pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non
autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature
destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica
indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o
contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in
corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla
sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 m prima e
dopo le installazioni destinate all'erogazione;
o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il
carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite;
o-ter) nelle aree riservate per il carico e lo
scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori.
3. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei
rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo
diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve
adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed
impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
4-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2,
lettera g), e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 165 a euro 660 per i
ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 330 a
euro 990 per i restanti veicoli.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1,
lettere a), b), c), d), e), g), h), h-bis) e h-ter), e del
comma 2, lettera i), e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro
168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro
87 a euro 344 per i restanti veicoli.
5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1,
lettera f), e del comma 2, lettere d) e h), e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 87 a euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due
ruote e da euro 165 a euro 660 per i restanti veicoli.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100 per i
ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 42 ad
euro 173 per i restanti veicoli.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si
applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si
protrae la violazione.».
 
Art. 9

Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18:
1) al terzo comma, le parole: « sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire mille a quattromila» sono sostituite dalle seguenti: « sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 », dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all'Autorita', sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti» e le parole: « Con le stesse pene» sono sostituite dalle seguenti: «Con la medesima sanzione»;
2) al quinto comma, le parole: «sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire duemila a quattromila» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000» e le parole: «Con le stesse pene» sono sostituite dalle seguenti: «Con la medesima sanzione»;
3) dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:
«Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumita' pubblica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
La sanzione di cui al sesto comma si applica, altresi', a chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato.
Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. La sanzione e' da euro 2.000 a euro 10.000 se la turbativa e' posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei mezzi di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti di cui all'articolo 5-bis della medesima legge.
Nell'ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle violazioni di cui al presente articolo, ovvero di contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell'arco di un quinquennio, le sanzioni sono ulteriormente aumentate da un terzo alla meta'.
La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo, per le quali non e' ammesso il pagamento in misura ridotta, spetta al prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.»;
b) all'articolo 24, terzo comma, le parole da «sono punite» fino a «quattromila» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta».
2. All'articolo 654 del codice penale, le parole «da lire duecentomila a un milione duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400 a euro 2.400».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 18 e 24 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante «Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18. - I promotori di una riunione in luogo
pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno
tre giorni prima, al Questore.
E' considerata pubblica anche una riunione, che,
sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in
cui sara' tenuta, o per il numero delle persone che
dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa,
ha carattere di riunione non privata.
I contravventori sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. La
sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro
i quali, senza darne preavviso all'Autorita', sono
promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in
luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero
tramite gruppi chiusi di utenti. Con la medesima sanzione
sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la
parola.
Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per
ragioni di ordine pubblico, di moralita' o di sanita'
pubblica, puo' impedire che la riunione abbia luogo e puo',
per le stesse ragioni, prescrivere modalita' di tempo e di
luogo alla riunione.
I contravventori al divieto o alle prescrizioni
dell'autorita' sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000. Con la medesima
sanzione sono puniti coloro che nelle predette riunioni
prendono la parola.
Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una
riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla
circolazione o dell'itinerario previsto per la predetta
riunione, da cui possa derivare un pericolo per la
sicurezza o l'incolumita' pubblica, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
La sanzione di cui al sesto comma si applica,
altresi', a chi, nel corso di una riunione in luogo
pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento
dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il
fatto costituisca reato.
Chiunque turba il pacifico svolgimento di una
riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del
relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica e' punito,
salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. La
sanzione e' da euro 2.000 a euro 10.000 se la turbativa e'
posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il
riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei mezzi
di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o
che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti di cui
all'articolo 5-bis della medesima legge.
Nell'ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle
violazioni di cui al presente articolo, ovvero di
contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell'arco
di un quinquennio, le sanzioni sono ulteriormente aumentate
da un terzo alla meta'.
La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al
presente articolo, per le quali non e' ammesso il pagamento
in misura ridotta, spetta al prefetto. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti
dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal
presente articolo affluiscono ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato
di previsione del Ministero dell'in-terno per essere
utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario
rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale
dell'Amministrazione civile.
Non e' punibile chi, prima dell'ingiunzione
dell'autorita' o per obbedire ad essa, si ritira dalla
riunione.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
alle riunioni elettorali.».
«Art. 24. - Qualora rimangano senza effetto anche le
tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per
rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza
o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei
carabinieri reali ordinano che la riunione o
l'assembramento siano disciolti con la forza.
All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza
pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi
capi.
Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di
discioglimento sono soggette alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 654 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art 654 (Grida e manifestazioni sediziose). -
Chiunque, in una riunione che non sia da considerare
privata a norma del n. 3 dell'articolo 266 ovvero in luogo
pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie
manifestazioni o emette grida sediziose e' punito, se il
fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 400 a euro 2400.».
 
Art. 10
Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo
pubblico

1. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 280, 280-bis, 285, 336, 337, 338, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 339, 419, 422, 423, 424, aggravato ai sensi dell'articolo 425, 432, 575, anche nella forma tentata, 582, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 o se il fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da piu' persone riunite ai sensi dell'articolo 585, 583-quater, e 584 e 635, terzo comma, del codice penale, commessi in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico, il giudice puo' disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali e' stato commesso il reato, per un periodo da uno a tre anni ovvero, se la pena applicata e' superiore a tre anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa, fino a un massimo di dieci anni.
2. Con la medesima sentenza di condanna di cui al comma 1 il giudice puo' disporre, altresi', la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
3. Il questore, quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosita', puo' prescrivere al condannato di comparire personalmente una o piu' volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. La prescrizione e' disposta, con provvedimento motivato, individuando comunque modalita' applicative compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto.
4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
5. In caso di violazione del divieto o dell'obbligo di cui al presente articolo la pena prevista dall'articolo 389 del codice penale e' raddoppiata.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 280, 280-bis, 285, 336,
337, 338, 339, 419, 422, 423, 424, 425, 432, 575, 583, 584
e 635 del codice penale:
«Art. 280 (Attentato per finalita' terroristiche o di
eversione). - Chiunque per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla
incolumita' di una persona, e' punito, nel primo caso, con
la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo
caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall'attentato alla incolumita' di una persona
deriva una lesione gravissima, si applica la pena della
reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una
lesione grave, si applica la pena della reclusione non
inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti
contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o
penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o
a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un
terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la
morte della persona si applicano, nel caso di attentato
alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla
incolumita', la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di
cui al secondo e al quarto comma, non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena
risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.».
«Art. 280-bis (Atto di terrorismo con ordigni
micidiali o esplosivi). - Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, chiunque per finalita' di terrorismo
compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o
immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o
comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a
cinque anni.
Ai fini del presente articolo, per dispositivi
esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le
materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e
idonee a causare importanti danni materiali.
Se il fatto e' diretto contro la sede della
Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative,
della Corte costituzionale, di organi del Governo o
comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi
costituzionali, la pena e' aumentata fino alla meta'.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita'
pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si
applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di
cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni
di pena si operano sulla quantita' di pena risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.».
«Art. 285 (Devastazione, saccheggio, strage). -
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello
Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione,
il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in
una parte di esso e' punito con la morte.».
«Art 336 (Violenza o minaccia a un pubblico
ufficiale). - Chiunque usa violenza o minaccia a un
pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico
servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai
propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del
servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso dal genitore esercente la responsabilita'
genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un
dirigente scolastico o di un membro del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della
scuola.
La pena e' della reclusione fino a tre anni, se il
fatto e' commesso per costringere alcuna delle persone di
cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del
proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di
essa.
Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il
fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di
polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena e'
aumentata fino alla meta'.».
«Art 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale). -
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio,
mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro
che, richiesti, gli prestano assistenza, e' punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se la violenza o minaccia e' posta in essere per
opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di
pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la
pena e' aumentata fino alla meta'.».
«Art 338 (Violenza o minaccia ad un corpo politico,
amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti).
- Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico,
amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad
una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica
autorita' costituita in collegio o ai suoi singoli
componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche
temporaneamente, o per turbarne comunque l'attivita', e'
punito con la reclusione da uno a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per
ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di
un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a
causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per
influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che
esercitano servizi pubblici o di pubblica necessita',
qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto
l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.».
«Art 339 (Circostanze aggravanti). - Le pene
stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la
violenza o la minaccia e' commessa nel corso di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
ovvero con armi, o da persona travisata, o da piu' persone
riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o
valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete
associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia e' commessa da piu' di
cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto
da parte di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone,
pur senza uso di armi, la pena e', nei casi preveduti dalla
prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338,
della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso
preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione
da due a otto anni.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano
anche, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, nel
caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante
il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti
atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in
modo da creare pericolo alle persone.
Le disposizioni del primo comma si applicano anche se
la violenza o la minaccia e' commessa al fine di impedire
la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione
di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o
di altri servizi pubblici.».
«Art 419 (Devastazione e saccheggio). - Chiunque,
fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti
di devastazione o di saccheggio e' punito con la reclusione
da otto a quindici anni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso nel
corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al
pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in
luogo di vendita o di deposito.».
«Art 422 (Strage). - Chiunque, fuori dei casi
preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie
atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumita' e'
punito, se dal fatto deriva la morte di piu' persone, con
la morte.
Se e' cagionata la morte di una sola persona, si
applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la
reclusione non inferiore a quindici anni.».
«Art 423 (Incendio). - Chiunque cagiona un incendio
e' punito con la reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso
d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo
per l'incolumita' pubblica.».
«Art 424 (Danneggiamento seguito da incendio). -
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo
423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui,
appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e' punito, se
dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la
reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni
dell'articolo 423, ma la pena e' ridotta da un terzo alla
meta'.
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste,
ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue
incendio, si applicano le pene previste dall'articolo
423-bis.».
«Art 425 (Circostanze aggravanti). - Nei casi
preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena e' aumentata se
il fatto e' commesso:
1. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico,
su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
2. su edifici abitati o destinati a uso di
abitazione, su impianti industriali o cantieri, su aziende
agricole, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o
altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le
acque;
3. su navi o altri edifici natanti, o su
aeromobili;
4. su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali,
magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o
su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o
combustibili.».
«Art. 432 (Attentati alla sicurezza dei trasporti). -
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli
precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici
trasporti per terra, per acqua o per aria, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi
lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in
movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per
acqua o per aria.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della
reclusione da tre a dieci anni.».
«Art 575 (Omicidio). - Chiunque cagiona la morte di
un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni
ventuno.»
«Art 583 (Circostanze aggravanti). - La lesione
personale e' grave e si applica la reclusione da tre a
sette anni:
1. se dal fatto deriva una malattia che metta in
pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia
o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni
per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente
di un senso o di un organo;
3. se la persona offesa e' una donna incinta e dal
fatto deriva l'acceleramento del parto.
La lesione personale e' gravissima, e si applica la
reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1. una malattia certamente o probabilmente
insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che
renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un
organo o della capacita' di procreare, ovvero una
permanente e grave difficolta' della favella;
4.
5.»
«Art 584 (Omicidio preterintenzionale). - Chiunque,
con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti
dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, e'
punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.»
«Art 585 (Circostanze aggravanti). - Nei casi
previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e
584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se
concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste
dall'articolo 576, ed e' aumentata fino a un terzo, se
concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste
dall'articolo 577, ovvero se il fatto e' commesso con armi
o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da
piu' persone riunite.
Agli effetti della legge penale, per armi
s'intendono:
1. quelle da sparo e tutte le altre la cui
destinazione naturale e' l'offesa alla persona;
2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali
e' dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero
senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i
gas asfissianti o accecanti.
Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto e'
commesso come atto di odio o di discriminazione o di
prevaricazione o come atto di controllo o possesso o
dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della
donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o
come atto di limitazione delle sue liberta' individuali, la
pena e' aumentata da un terzo alla meta'.».
«Art 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto
previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di
costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di
risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre
delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti
fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai
forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di
impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se
i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza
alla persona o con minaccia, la pena e' della reclusione da
un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a
15.000 euro.
Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture
sanitarie o socio-sanitarie residenziali o
semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla
persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte
previste nell'articolo 583-quater, secondo comma,
distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in
parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi
esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o
socio-sanitario e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto e'
commesso da piu' persone riunite, la pena e' aumentata.
Per i reati di cui ai commi precedenti, la
sospensione condizionale della pena e' subordinata
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla
prestazione di attivita' non retribuita a favore della
collettivita' per un tempo determinato, comunque non
superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Nei casi previsti dal primo comma, nonche' dal
secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi
su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per
destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo
625, primo comma, numero 7), il delitto e' punibile a
querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio
se il fatto e' commesso in occasione del delitto previsto
dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa e' incapace,
per eta' o per infermita'.».
- Per gli articoli 582 e 583-quater del codice penale
si veda nei riferimenti normativi all'articolo 11.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
26 aprile 1993, n. 122, recante «Misure urgenti in materia
di discriminazione razziale, etnica e religiosa»,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26
giugno 1993, n. 148:
«Art 1. (Discriminazione, odio o violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi). - 1. (omissis)
1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati
previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.
654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre
1967, n. 962, il tribunale puo' altresi' disporre una o
piu' delle seguenti sanzioni accessorie:
a) obbligo di prestare un'attivita' non retribuita
a favore della collettivita' per finalita' sociali o di
pubblica utilita', secondo le modalita' stabilite ai sensi
del comma 1-ter;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o
in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e
di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un
periodo non superiore ad un anno;
c) sospensione della patente di guida, del
passaporto e di documenti di identificazione validi per
l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonche'
divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;
d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad
attivita' di propaganda elettorale per le elezioni
politiche o amministrative successive alla condanna, e
comunque per un periodo non inferiore a tre anni.
1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio
decreto, le modalita' di svolgimento dell'attivita' non
retribuita a favore della collettivita' di cui al comma
1-bis, lettera a).
1-quater. L'attivita' non retribuita a favore della
collettivita', da svolgersi al termine dell'espiazione
della pena detentiva per un periodo massimo di dodici
settimane, deve essere determinata dal giudice con
modalita' tali da non pregiudicare le esigenze lavorative,
di studio o di reinserimento sociale del condannato.
1-quinquies. Possono costituire oggetto
dell'attivita' non retribuita a favore della collettivita':
la prestazione di attivita' lavorativa per opere di
bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte,
emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3
dell'art. 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654 ; lo svolgimento di
lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e
di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle
persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani
o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per
finalita' di protezione civile, di tutela del patrimonio
ambientale e culturale, e per altre finalita' pubbliche
individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.
1-sexies. L'attivita' puo' essere svolta nell'ambito
e a favore di strutture pubbliche o di enti ed
organizzazioni privati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 13
dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del
giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della
correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1989, n.
294.
«Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si
svolgono manifestazioni sportive). - 1. Il questore puo'
disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono
manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche' a
quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al
transito o al trasporto di coloro che partecipano o
assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:
a) coloro che risultino denunciati per aver preso
parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in
occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle
medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto
alla violenza;
b) coloro che, sulla base di elementi di fatto,
risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente
che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla
partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o
di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza
pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle
medesime circostanze di cui alla lettera a);
c) coloro che risultino denunciati o condannati,
anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque
anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4,
primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110,
all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993,
n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e
6-ter della presente legge, per il reato di cui
all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007,
n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o
dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al
libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o
per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice,
ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380,
comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale,
anche se il fatto non e' stato commesso in occasione o a
causa di manifestazioni sportive;
d) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, anche se la condotta non e' stata posta in
essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere
disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto
anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta'.
Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la
potesta' genitoriale.
1-ter. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere
disposto anche per le manifestazioni sportive che si
svolgono all'estero, specificamente indicate. Il divieto di
accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in
Italia puo' essere disposto anche dalle competenti
autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, con
i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per
fatti commessi all'estero, accertati dall'autorita'
straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia
italiane che assicurano, sulla base di rapporti di
cooperazione, il supporto alle predette autorita' nel luogo
di svolgimento della manifestazione, il divieto e' disposto
dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero
del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.
2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto
previsto dal comma 1, il questore puo' prescrivere, tenendo
conto dell'attivita' lavorativa dell'invitato, di comparire
personalmente una o piu' volte negli orari indicati,
nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione
al luogo di residenza dell'obbligato o in quello
specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si
svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di
cui al comma 1.
2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere
l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare,
personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni
al giudice competente per la convalida del provvedimento.
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a
decorrere dalla prima manifestazione successiva alla
notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al
procuratore della Repubblica presso il tribunale o al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, se l'interessato e' persona minore di eta',
competenti con riferimento al luogo in cui ha sede
l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene
che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro
quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede
la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le
prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il
pubblico ministero con decreto motivato non avanza la
richiesta di convalida entro il termine predetto e se il
giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore
successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le
indagini preliminari puo' modificare le prescrizioni di cui
al comma 2.
4. Contro l'ordinanza di convalida e' proponibile il
ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende
l'esecuzione dell'ordinanza.
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore
prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata
inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono
revocati o modificati qualora, anche per effetto di
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno
o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato
l'emissione. In caso di condotta di gruppo di cui al comma
1, la durata non puo' essere inferiore a tre anni nei
confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei
confronti della persona gia' destinataria del divieto di
cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di
cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della
prescrizione non puo' essere inferiore a cinque anni e
superiore a dieci anni. La prescrizione di cui al comma 2
e' comunque applicata quando risulta, anche sulla base di
documentazione videofotografica o di altri elementi
oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui
al comma 1. Nel caso di violazione del divieto di cui al
periodo precedente, la durata dello stesso puo' essere
aumentata fino a dieci anni.
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 e' punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro. Le stesse
disposizioni si applicano nei confronti delle persone che
violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si
svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti
Autorita' di uno degli altri Stati membri dell'Unione
europea.
7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al
comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o
verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il
giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi
di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio
o comando di polizia durante lo svolgimento di
manifestazioni sportive specificamente indicate per un
periodo da due a dieci anni, e puo' disporre la pena
accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a),
del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo
della sentenza non definitiva che dispone il divieto di
accesso nei luoghi di cui al comma 1 e' immediatamente
esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi
nei casi di sospensione condizionale della pena e di
applicazione della pena su richiesta.
8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore
puo' autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate
esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o
comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o
altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia
reperibile durante lo svolgimento di specifiche
manifestazioni agonistiche.
8-bis. Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del
divieto di cui al comma 1, l'interessato puo' chiedere la
cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli
derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La
cessazione e' richiesta al questore che ha disposto il
divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato
destinatario di piu' divieti, al questore che ha disposto
l'ultimo di tali divieti ed e' concessa se il soggetto ha
adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la
riparazione integrale del danno eventualmente prodotto,
mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora
sia in tutto o in parte possibile, o la concreta
collaborazione con l'autorita' di polizia o con l'autorita'
giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o
partecipanti ai fatti per i quali e' stato adottato il
divieto di cui al comma 1, o lo svolgimento di lavori di
pubblica utilita', secondo modalita' stabilite con decreto
del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e senza oneri a carico
della finanza pubblica, consistenti nella prestazione di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita'
presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, e ha
dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche
in occasione di manifestazioni sportive.
8-ter. Con il divieto di cui al comma 1 il questore
puo' imporre ai soggetti che risultano definitivamente
condannati per delitti non colposi anche i divieti di cui
all'articolo 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, avverso i quali puo' essere
proposta opposizione ai sensi del comma 6 del medesimo
articolo 3. Nel caso di violazione dei divieti di cui al
periodo precedente, si applicano le disposizioni
dell'articolo 76, comma 2, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 159 del 2011.».
- Si riporta il testo dell'articolo 389 del codice
penale:
«Art 389 (Inosservanza di pene accessorie). -
Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una
pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti
inerenti a tale pena, e' punito con la reclusione da due a
sei mesi.
La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli
obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria
provvisoriamente applicata.».
 
Art. 11
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia
di lesioni personali in danno del personale scolastico ed educativo
nonche' del personale che svolge attivita' di prevenzione e
accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto
pubblico

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 582, secondo comma, dopo le parole: «primo periodo,» sono inserite le seguenti: «e terzo comma,»;
b) all'articolo 583-quater
1) al secondo comma, primo periodo, le parole: «Nell'ipotesi di lesioni cagionate al» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a»;
2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
«Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attivita' di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarita' e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applicano le pene di cui al primo comma»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie a essa funzionali, nonche' a personale che svolge attivita' di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive».
2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera a-ter) e' sostituita dalla seguente:
«a-ter) delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale;».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 582 e 583-quater
del codice penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona ad
alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una
malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle
circostanze aggravanti previste negli articoli 583,
583-quater, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, e
585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma,
numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si
procede altresi' d'ufficio se la malattia ha una durata
superiore a venti giorni quando il fatto e' commesso contro
persona incapace, per eta' o per infermita'.».
«Art. 583-quater (Lesioni personali a un ufficiale o
agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza
nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a
personale scolastico o educativo, a personale esercente una
professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga
attivita' ausiliarie a essa funzionali, nonche' a personale
che svolge attivita' di prevenzione o accertamento delle
infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o
agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la
regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive). -
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale
o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza
nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si
applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di
lesioni gravi o gravissime, la pena e', rispettivamente,
della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici
anni.
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un
dirigente scolastico o a un membro del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della
scuola, ovvero a personale esercente una professione
sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle
funzioni o del servizio, nonche' a chiunque svolga
attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o
soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni
e servizi di sicurezza complementare in conformita' alla
legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali
attivita', si applica la reclusione da due a cinque anni.
In caso di lesioni personali gravi o gravissime si
applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo.
Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che
svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di
passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate
al medesimo servizio, attivita' di prevenzione o
accertamento delle infrazioni alle norme relative alla
regolarita' e alla sicurezza dei servizi di trasporto
pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attivita', si
applicano le pene di cui al primo comma.
Le disposizioni del primo comma si applicano anche se
uno dei fatti ivi indicati e' commesso in occasione di
manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli
altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle
stesse.».
- Si riporta l'articolo 380 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato
previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i
quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo
politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli
componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;
a-ter) delitto di lesioni personali previsto
dall'articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice
penale;
a-quater) delitto di danneggiamento previsto
dall'articolo 635, quarto comma, del codice penale;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti
nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile
previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di
pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi
primo e secondo, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
del codice penale;
d.1) delitti di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis,
secondo comma, del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto
dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo
comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
dall'articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di
cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del
codice penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto
1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima
ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo
che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo
624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629
del codice penale;
f.1) delitto di truffa, quando ricorre la
circostanza aggravante prevista dall'articolo 640, terzo
comma, del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi
aggravata di cui all'articolo 648 , primo comma, secondo
periodo, del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110 9;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per
i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle
associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1
della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma
3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo
mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di
allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa,
di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti
persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis
del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso
di documento di identificazione falso previsti
dall'articolo 497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione,
organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto
di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio
dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o
nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo
comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia
immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o
attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a
disposizione degli organi di polizia giudiziaria;
m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza
contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del
codice della navigazione.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e
la querela non e' contestualmente proposta, quando la
persona offesa non e' prontamente rintracciabile, l'arresto
in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, e' eseguito
anche in mancanza della querela che puo' ancora
sopravvenire. In questo caso, se la querela non e' proposta
nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se
l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la
querela proposta, l'arrestato e' posto immediatamente in
liberta'. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente
ogni utile ricerca della persona offesa.
Quando la persona offesa e' presente o e'
rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela
puo' essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma
restando la necessita' di rendere alla persona offesa,
anche con atto successivo, le informazioni di cui
all'articolo 90-bis.».
 
Art. 12
Disposizioni in materia di attivita' d'indagine dell'autorita'
giudiziaria in presenza di cause di giustificazione

1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-bis.1. Tuttavia, quando appare evidente che il fatto e' stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui e' attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.».
2. Nel titolo II del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 335-quater, e' aggiunto il seguente:
«Art. 335-quinquies (Attivita' di indagine in presenza di cause di giustificazione). - 1. Nei casi di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, alla persona cui e' attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa.
2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non e' necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con le forme di cui all'articolo 360, il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. All'esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta giorni.
3. Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis.
4. Se il pubblico ministero procede all'iscrizione ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis, i termini di cui all'articolo 405 decorrono dalla data dell'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 335 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1. Il
pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito
registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato
che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa,
contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e
non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una
fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate,
ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del
fatto.
1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione
del nome della persona alla quale il reato e' attribuito
non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della
notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.
1-bis.1. Tuttavia, quando appare evidente che il
fatto e' stato compiuto in presenza di una causa di
giustificazione, il pubblico ministero procede
all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome
della persona cui e' attribuito il fatto medesimo. In tal
caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.
1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai
sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre
l'iscrizione il pubblico ministero puo' altresi' indicare
la data anteriore a partire dalla quale essa deve
intendersi effettuata.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la
qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta
diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura
l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno
dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a),
le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla
persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona
offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano
richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti
all'attivita' di indagine, il pubblico ministero, nel
decidere sulla richiesta, puo' disporre, con decreto
motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non
superiore a tre mesi e non rinnovabile.
3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo,
decorsi sei mesi dalla data di presentazione della
denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato
puo' chiedere di essere informata dall'autorita' che ha in
carico il procedimento circa lo stato del medesimo.».
- Il Titolo II del Libro V del codice di procedura
penale reca: «Notizia di reato».
 
Art. 13
Disposizioni sul modello per l'annotazione preliminare del nome della
persona cui e' attribuito il fatto in presenza di una causa di
giustificazione

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale e' adeguato con l'introduzione di un apposito modello per le annotazioni preliminari ai sensi del comma 1-bis.1 del medesimo articolo 335, introdotto dall'articolo 12, comma 1, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Per l'articolo 335 del codice di procedura penale si
vadano i riferimenti normativi all'articolo 12 della
presente legge.
 
Art. 14
Tutela legale e rimborso spese per il personale delle Forze di
polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco

1. Al decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale.»;
b) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale.».
2. All'articolo 51, comma 5, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «di cui al presente comma,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli spettanti dal 1° gennaio 2025 al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
2-bis. All'articolo 14, comma 2, della legge 4 aprile 2025, n. 42, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre 2026».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 22 e 23 del
decreto-legge 11 aprile 2025, recante «Disposizioni urgenti
in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale
in servizio, nonche' di vittime dell'usura e di ordinamento
penitenziario», convertito in legge, senza modificazioni,
dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 giugno 2025, n. 131, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 22. (Disposizioni in materia di tutela legale
per il personale delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - 1. A decorrere dall'anno
2025, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, e dall'articolo 18 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, agli
ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia
giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia a
ordinamento civile o militare di cui all'articolo 16 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al
servizio, nonche' al coniuge, al convivente di fatto di cui
all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n.
76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti
deceduti, che intendono avvalersi di un libero
professionista di fiducia, puo' essere corrisposta, anche
in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e
compatibilmente con le disponibilita' di bilancio
dell'amministrazione di appartenenza, una somma,
complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna
fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese
legali, salva rivalsa se al termine del procedimento e'
accertata la responsabilita' dell'ufficiale o agente a
titolo di dolo. Le medesime disposizioni si applicano anche
nel caso di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice
di procedura penale.
2. Non si procede alla rivalsa delle somme
corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo
qualora le indagini preliminari si siano concluse con un
provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa
sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura
penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469
del codice di procedura penale prima del dibattimento o
degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice
di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a
sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la
responsabilita' penale dell'ufficiale o agente, salvo che
per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata
in sede disciplinare la responsabilita' per grave
negligenza.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al
personale convenuto nei giudizi per responsabilita' civile
e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al
medesimo comma.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 860.000 annui a
decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a euro 600.000 per l'anno 2025 e a euro
20.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi struttura
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 260.000 annui a decorrere
dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa;
c) quanto a euro 40.000 annui a decorrere dall'anno
2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
d) quanto a euro 540.000 annui a decorrere
dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».
«Art. 23. (Disposizioni in materia di tutela legale
per il personale delle Forze armate). - 1. A decorrere
dall'anno 2025, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, al personale delle Forze armate, indagato o
imputato per fatti inerenti al servizio, nonche' al
coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1,
comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli
superstiti del dipendente deceduto, che intendono avvalersi
di un libero professionista di fiducia, puo' essere
corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta
dell'interessato e compatibilmente con le disponibilita' di
bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma,
complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna
fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese
legali, salva rivalsa se al termine del procedimento e'
accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di
dolo. Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso
di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di
procedura penale.
2. Non si procede alla rivalsa delle somme
corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo
qualora le indagini preliminari si siano concluse con un
provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa
sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura
penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469
del codice di procedura penale prima del dibattimento o
degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice
di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a
sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la
responsabilita' penale del dipendente, salvo che per i
fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede
disciplinare la responsabilita' per grave negligenza.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche al personale convenuto nei giudizi per
responsabilita' civile e amministrativa previsti dalle
disposizioni di cui al medesimo comma.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 120.000 annui a
decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa.».
- Si riporta il comma 5 dell'articolo 51 del decreto
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge:
«5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate,
concorrono a formare il reddito. I rimborsi delle spese,
sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio,
viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi
pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15
gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui
al presente comma, ad esclusione di quelli spettanti dal 1°
gennaio 2025 al personale delle Forze armate, delle Forze
di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile
1981, n. 121, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle
predette spese sono eseguiti con versamento bancario o
postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 4
aprile 2025, n. 42, recante «Misure in materia di
ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di
polizia, delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
aprile 2025, n. 79, come modificato dalla presente legge:
«Art. 14. (Ulteriori disposizioni in materia di
assunzioni e trasferimenti del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per le medesime
finalita' di cui all'articolo 12, comma 1, della presente
legge nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali
gia' autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 10, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di
quelle previste dall'articolo 15 del decreto-legge 22
aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74, il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, puo' procedere
all'assunzione di un contingente massimo di 54 unita' nella
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi,
mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso
interno approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile del Ministero dell'interno n. 646 del 25 agosto
2023.
2. Allo scopo di rafforzare i servizi di soccorso
pubblico e di prevenzione degli incendi per far fronte alle
emergenze connesse agli eventi giubilari del 2025, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, ultimo
periodo, e dall'articolo 144, comma 7, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge e fino al 31
ottobre 2026, i trasferimenti del personale del ruolo dei
vigili del fuoco e del ruolo dei direttivi che espletano
funzioni operative possono essere disposti, a domanda, con
provvedimento del Capo del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, anche
se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di
permanenza in sede.».
 
Art. 15
Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti
penitenziari

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b-ter), e' inserita la seguente:
« b-quater) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito delle attivita' di loro competenza, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti compiuti avvalendosi della forza di intimidazione o della condizione di assoggettamento da piu' persone riunite in occasione di rivolte all'interno di uno o piu' istituti penitenziari, ai delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 317, 318, 319-ter, 320, 322 bis, 391, 391-bis, 391-ter, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 613-bis del codice penale, ai delitti di cui all'articolo 414, commessi per le finalita' previste dall'articolo 270-sexies del medesimo codice, e di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilita', documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilita' in esecuzione di un accordo illecito gia' concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali. Restano ferme le competenze degli organismi e delle strutture specializzati della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deputati allo svolgimento delle attivita' info-investigative in materia di criminalita' organizzata, terrorismo ed eversione, nonche' le esigenze di reciproco raccordo, a fini informativi e operativi, tra i nuclei investigativi di cui al periodo precedente e gli organismi e le strutture anzidette, qualora i reati per cui si procede coinvolgano soggetti all'esterno o all'interno dell'ambito penitenziario, nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale e delle prerogative dell'autorita' giudiziaria.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.
146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei
Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine
organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001),
pubblicata nella G.U. 11 aprile 2006, n. 85, S.O, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo
quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non
sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies,
452-quaterde-cies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474,
517-quater, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonche' nel
libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi,
ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e
3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, ai delitti previsti dagli articoli 255-bis, 255-ter,
256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e
259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai
delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta
persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli
associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano
denaro o altra utilita', armi, documenti, sostanze
stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono
oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere
il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o
altrimenti ostacolano l'individuazione della loro
provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono
denaro o altra utilita' in esecuzione di un accordo
illecito gia' concluso da altri, promettono o danno denaro
o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come
prezzo della mediazione illecita verso un pubblico
ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per
remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria
appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di
Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati
nell'attivita' di contrasto al terrorismo e all'eversione e
del Corpo della guardia di finanza competenti nelle
attivita' di contrasto al finanziamento del terrorismo, i
quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e,
comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in
ordine ai delitti commessi con finalita' di terrorismo o di
eversione, anche per interposta persona, compiono le
attivita' di cui alla lettera a) ovvero si introducono
all'interno di un sistema informatico o telematico,
danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque
intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero
su informazioni, dati e programmi in esso contenuti,
attivano identita', anche digitali, domini e spazi
informatici comunque denominati, anche attraverso il
trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il
controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e
spazio informatico comunque denominato o compiono attivita'
prodromiche o strumentali;
b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli
organismi specializzati nel settore dei beni culturali,
nell'attivita' di contrasto dei delitti di cui agli
articoli 518-sexies e 518-septies del codice penale, i
quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e,
comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova,
anche per interposta persona, compiono le attivita' di cui
alla lettera a);
b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria
dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e
la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni
di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici
commessi ai danni delle infrastrutture critiche
informatizzate individuate dalla normativa nazionale e
internazionale e, comunque, al solo fine di acquisire
elementi di prova, anche per interposta persona, compiono
le attivita' di cui alla lettera a) ovvero si introducono
all'interno di un sistema informatico o telematico,
danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque
intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero
su informazioni, dati e programmi in esso contenuti,
attivano identita', anche digitali, domini e spazi
informatici comunque denominati, anche attraverso il
trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il
controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e
spazio informatico comunque denominato o compiono attivita'
prodromiche o strumentali;
b-quater) gli ufficiali di polizia giudiziaria
appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia
penitenziaria, i quali, nel corso di specifiche operazioni
di polizia svolte nell'ambito delle attivita' di loro
competenza, al solo fine di acquisire elementi di prova in
ordine ai delitti compiuti avvalendosi della forza di
intimidazione o della condizione di assoggettamento da piu'
persone riunite in occasione di rivolte all'interno di uno
o piu' istituti penitenziari, ai delitti di cui agli
articoli 270-bis, 270-quater, 270-quinquies,
270-quinquies.1, 317, 318, 319-ter, 320, 322 bis, 391,
391-bis, 391-ter, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 613-bis,
del codice penale, ai delitti di cui all'articolo 414,
commessi per le finalita' previste dall'articolo 270-sexies
del medesimo codice, e di cui agli articoli 73 e 74 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, anche per interposta persona,
acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o
altra utilita', documenti, sostanze stupefacenti o
psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto,
profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne
accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano
l'individuazione della loro provenienza o ne consentono
l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilita' in
esecuzione di un accordo illecito gia' concluso da altri,
promettono o danno denaro o altra utilita' richiesti da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio o sollecitati come prezzo della mediazione
illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un
pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attivita'
prodromiche e strumentali. Restano ferme le competenze
degli organismi e delle strutture specializzati della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza, deputati allo svolgimento delle attivita'
info-investigative in materia di criminalita' organizzata,
terrorismo ed eversione, nonche' le esigenze di reciproco
raccordo, a fini informativi e operativi, tra i nuclei
investigativi di cui al periodo precedente e gli organismi
e le strutture anzidette, qualora i reati per cui si
procede coinvolgano soggetti all'esterno o all'interno
dell'ambito penitenziario, nel rispetto delle disposizioni
del codice di procedura penale e delle prerogative
dell'autorita' giudiziaria.
1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1
si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e
agli ausiliari che operano sotto copertura quando le
attivita' sono condotte in attuazione di operazioni
autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo.
La disposizione di cui al precedente periodo si applica
anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui
al comma 1.
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono
utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura,
rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalita'
stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare
o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di
comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu'
presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio
delle attivita'.
3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e
2 e' disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro
delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno
provinciale, secondo l'appartenenza del personale di
polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione
centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis
e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in
relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, di seguito denominate "attivita' antidroga", e'
specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i
servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli
organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi
responsabili di livello almeno provinciale, secondo
l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria
impiegato.
4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni
di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione
all'autorita' giudiziaria competente per le indagini
nonche', nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-bis e
3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura
penale, al procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo. Dell'esecuzione delle attivita' antidroga
e' data immediata e dettagliata comunicazione alla
Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico
ministero competente per le indagini. Se necessario o se
richiesto dal pubblico ministero e, per le attivita'
antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi
antidroga, e' indicato il nominativo dell'ufficiale di
polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonche'
quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone
impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere
informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel
corso dell'operazione, delle modalita' e dei soggetti che
vi partecipano, nonche' dei risultati della stessa.
5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi
1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e
di interposte persone, ai quali si estende la causa di non
punibilita' prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione
delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione
temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di
copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la
realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o
scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri
Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono
stabilite altresi' le forme e le modalita' per il
coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini
informativi e operativi tra gli organismi investigativi.
6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura
dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i
delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli
articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di
polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, e le autorita' doganali, limitatamente ai
citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere
o ritardare gli atti di propria competenza, dandone
immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero,
che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso
pubblico ministero motivato rapporto entro le successive
quarantotto ore. Per le attivita' antidroga, il medesimo
immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per
i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche
in ambito internazionale.
6-bis. Quando e' necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la
cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo
630 del codice penale, il pubblico ministero puo'
richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni,
denaro o altra utilita' per l'esecuzione di operazioni
controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le
modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato.
7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il
pubblico ministero puo', con decreto motivato, ritardare
l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura
cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine
di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi
di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti
provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il
relativo decreto deve essere emesso entro le successive
quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla
polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo
degli sviluppi dell'attivita' criminosa, comunicando i
provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente
per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero
attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito
in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel
territorio dello Stato delle cose che sono oggetto,
prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche'
delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i
provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del
comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo
pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte
d'appello. Per i delitti indicati agli articoli 51, commi
3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di
procedura penale, la comunicazione e' trasmessa al
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale
o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facolta'
d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano
richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui
al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti
d'istituto.
9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in
quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al
libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria
che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9.
10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i
nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che
effettuano le operazioni di cui al presente articolo e'
punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
con la reclusione da due a sei anni.
11. Sono abrogati:
a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
b) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356;
c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto
1998, n. 269;
e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001,
n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2001, n. 438;
f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n.
228;
f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.».
 
Art. 16

Interventi in materia di permessi

1. All'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il permesso e' eseguito tenendo conto delle cautele eventualmente indicate dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»;
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: « Il provvedimento e' comunicato immediatamente senza formalita', anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i quali possono proporre reclamo, se il provvedimento e' stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza o, se il provvedimento e' stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello. Il termine e' di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento per il pubblico ministero e di quindici giorni per l'interessato»;
b-bis) al settimo comma, le parole: «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «quarto comma» e le parole: «quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma».
2. All'articolo 16-nonies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle seguenti: «permessi e permessi premio»;
b) al comma 8, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle seguenti: «permessi e permessi premio».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 30-bis della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge:
«Art. 30-bis (Provvedimenti e reclami in materia di
permessi). - Prima di pronunciarsi sull'istanza di
permesso, l'autorita' competente deve assumere informazioni
sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle
autorita' di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui
l'istante chiede di recarsi. Nel caso di detenuti per uno
dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale, l'autorita'
competente, prima di pronunciarsi, chiede altresi' il
parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la
sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede
e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto
dall'articolo 41-bis, anche quello del procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine
all'attualita' dei collegamenti con la criminalita'
organizzata ed alla pericolosita' del soggetto. Salvo
ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il
permesso non puo' essere concesso prima di ventiquattro ore
dalla richiesta dei predetti pareri.
Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto
dall'articolo 41-bis, il permesso e' eseguito tenendo conto
delle cautele eventualmente indicate dal procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo.
La decisione sull'istanza e' adottata con
provvedimento motivato.
Il provvedimento e' comunicato immediatamente senza
formalita', anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al
pubblico ministero e all'interessato e, nel caso di
detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo
41-bis, al procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, i quali possono proporre reclamo, se il
provvedimento e' stato emesso dal magistrato di
sorveglianza, alla sezione di sorveglianza o, se il
provvedimento e' stato emesso da altro organo giudiziario,
alla corte di appello. Il termine e' di quarantotto ore
dalla comunicazione del provvedimento per il pubblico
ministero e di quindici giorni per l'interessato.
La sezione di sorveglianza o la corte di appello,
assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede entro
dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone immediata
comunicazione ai sensi del comma precedente.
Il magistrato di sorveglianza, o il presidente della
corte d'appello, non fa parte del collegio che decide sul
reclamo avverso il provvedimento da lui emesso.
Quando per effetto della disposizione contenuta nel
precedente comma non e' possibile comporre la sezione di
sorveglianza con i magistrati di sorveglianza del
distretto, si procede all'integrazione della sezione ai
sensi dell'art. 68, terzo e quarto comma.
L'esecuzione del permesso e' sospesa sino alla
scadenza del termine stabilito dal quarto comma e durante
il procedimento previsto dal quinto comma, sino alla
scadenza del termine ivi previsto.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano
ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell'art. 30.
In tale caso e' obbligatoria la scorta.
Il procuratore generale presso la corte d'appello e'
informato dei permessi concessi e del relativo esito con
relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati
e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti
previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del
codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al
regime previsto dall'articolo 41-bis, ne da' comunicazione,
rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata
pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il
giudice che procede e al procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo.».
- Si riporta l'articolo 16-nonies del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri di
persona a scopo di estorsione e per la protezione dei
testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il
trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, pubblicato nella G.U. 15 gennaio 1991,
n. 12, come modificato dalla presente legge:
«Art. 16-nonies (Benefici penitenziari). - 1. Nei
confronti delle persone condannate per un delitto commesso
per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento
costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo
51, comma 3-bis, o all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del
codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche
dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione
che consentono la concessione delle circostanze attenuanti
previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la
liberazione condizionale, la concessione dei permessi e
permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione
domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono
disposte su proposta ovvero sentito il procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo.
2. Nella proposta o nel parere il procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce ogni utile
informazione sulle caratteristiche della collaborazione
prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di
sorveglianza, allega alla proposta o al parere copia del
verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e,
se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di
protezione, il relativo provvedimento di applicazione.
3. La proposta o il parere indicati nel comma 2
contengono inoltre la valutazione della condotta e della
pericolosita' sociale del condannato e precisano in specie
se questi si e' mai rifiutato di sottoporsi a
interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel
corso dei procedimenti penali in cui ha prestato la sua
collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi
rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche
con riferimento alla attualita' dei collegamenti con la
criminalita' organizzata o eversiva.
4. Acquisiti la proposta o il parere indicati nei
commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza,
se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1,
avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre
che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali
da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la
criminalita' organizzata o eversiva, adotta il
provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle
vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai
limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e
agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni. Il provvedimento e'
specificamente motivato nei casi in cui le autorita'
indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso
parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti
di pena possono essere adottati soltanto se, entro il
termine prescritto dall'articolo 16-quater e' stato redatto
il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione
previsto dal medesimo articolo 16-quater e, salvo che non
si tratti di permesso premio, soltanto dopo la espiazione
di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si
tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di
almeno dieci anni di pena.
5. Se la collaborazione prestata dopo la condanna
riguarda fatti diversi da quelli per i quali e' intervenuta
la condanna stessa, i benefici di cui al comma 1 possono
essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti solo
dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente
i fatti oggetto della collaborazione che ne confermi i
requisiti di cui all'articolo 9, comma 3.
6. Le modalita' di attuazione dei provvedimenti
indicati nel comma 4 sono stabilite sentiti gli organi che
provvedono alla tutela o alla protezione dei soggetti
interessati e possono essere tali organi a provvedere alle
notifiche, alle comunicazioni e alla esecuzione delle
disposizioni del tribunale o del magistrato di
sorveglianza.
7. La modifica o la revoca dei provvedimenti e'
disposta d'ufficio ovvero su proposta o parere delle
autorita' indicate nel comma 2. Nei casi di urgenza, il
magistrato di sorveglianza puo' disporre con decreto
motivato la sospensione cautelativa dei provvedimenti. La
sospensione cessa di avere efficacia se, trattandosi di
provvedimento di competenza del tribunale di sorveglianza,
questo non interviene entro sessanta giorni dalla ricezione
degli atti. Ai fini della modifica, della revoca o della
sospensione cautelativa dei provvedimenti assumono
specifico rilievo quelle condotte tenute dal soggetto
interessato che, a norma degli articoli 13-quater e
16-septies, possono comportare la modifica o la revoca
delle speciali misure di protezione ovvero la revisione
delle sentenze che hanno concesso taluna delle attenuanti
in materia di collaborazione.
8. Quando i provvedimenti di liberazione
condizionale, di assegnazione al lavoro all'esterno, di
concessione dei permessi e permessi premio e di ammissione
a taluna delle misure alternative alla detenzione previste
dal Titolo I, Capo VI, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, sono adottati nei confronti di
persona sottoposta a speciali misure di protezione, la
competenza appartiene al tribunale o al magistrato di
sorveglianza del luogo in cui la persona medesima ha eletto
il domicilio a norma dell'articolo 12, comma 3-bis, del
presente decreto".
8-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle
persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro
II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che
abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di
collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9,
comma 3.».
 
Art. 17
Disposizioni in materia di accertamenti concorsuali e di requisiti
per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato

1. L'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e' sostituito dal seguente:
«Art. 24 - 1. Gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e gli allievi dei corsi di formazione per l'accesso a tali ruoli che partecipino a concorsi, interni o pubblici, per il passaggio o l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori della Polizia di Stato non sono sottoposti agli accertamenti dell'efficienza fisica e, per la parte gia' effettuata all'atto dell'accesso ai ruoli, agli accertamenti psico-fisici.
2. Devono, in ogni caso, essere effettuati gli accertamenti attitudinali propedeutici per l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori e gli accertamenti di cui al comma 1 specificamente previsti per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai concorsi gia' indetti, purche' gli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali non siano stati ancora avviati.
3. Per esigenze di funzionalita' connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere previsti, fino al 31 dicembre 2027, dai rispettivi bandi di concorso prove d'esame e accertamenti facoltativi, esperibili a richiesta del candidato che abbia riportato l'idoneita' nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori, secondo le modalita' determinate dai bandi stessi. Per ogni prova d'esame o accertamento facoltativi e' assegnato un punteggio incrementale determinato dal bando di concorso, che si somma ai punteggi attribuiti per le prove d'esame obbligatorie o al punteggio attribuito all'unica prova obbligatoria prevista. A tal fine, la commissione esaminatrice puo' essere integrata da esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame facoltative. L'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla stessa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Fermi restando le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 3 e all'articolo 2-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nonche' i requisiti generali di partecipazione e le cause di esclusione dalle procedure concorsuali determinati ai sensi della normativa vigente, fino al 31 dicembre 2027, ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato sono ammessi, nel limite del dieci per cento dei posti, i candidati in possesso dei titoli di studio o dei requisiti professionali di volta in volta previsti nel bando di concorso, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con i compiti istituzionali da svolgere.

Riferimenti normativi

- La legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche
alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della
Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla
Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 febbraio 1989, n. 43, S.O.
 
Art. 18

Disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a-bis), alinea, la parola «2022» e' sostituita dalla seguente: «2029»;
b) alla lettera c-quater), le parole «di cui alle lettere c-bis), c-ter) e d-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-sexies) e d-ter)»;
c) alla lettera c-quinquies), le parole «di cui alle lettere c), c-bis), c-ter) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c), c-bis), c-ter), c-sexies) e d)»;
d) dopo la lettera c-quinquies), e' aggiunta la seguente:
«c-sexies) alla copertura dei posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, si provvede mediante ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni 2026 e 2027 secondo i seguenti criteri:
1) per il cinquanta per cento, attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto cinquanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e' riservato a quelli che hanno acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
2) per il cinquanta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le modalita' ivi previste.»;
e) la lettera r-bis) e' sostituita dalla seguente:
«r-bis) nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli, rispettivamente per 1.800 e 2.400 posti di ispettore superiore, riservati al personale appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza»;
f) dopo la lettera ll-bis) e' aggiunta la seguente:
«ll-ter) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2023 al 2025, si provvede:
1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale ai sensi dell'articolo 20-quater, commi 1, lettera a), e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;
2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le modalita' attuative definite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalita' previste ai sensi dell' articolo 20-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982».
f-bis) dopo la lettera mm-quater) e' inserita la seguente:
«mm-quinquies) nell'anno 2027 e' bandito un concorso straordinario, per titoli, per 451 posti di ispettore superiore tecnico, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e che e' riservato al personale appartenente, alla data del bando che indice il concorso, al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, escluso il personale transitato nel medesimo ruolo ai sensi della lettera aaaa-bis). La ripartizione dei posti tra i settori e i profili professionali del ruolo e' determinata dal bando di concorso. Agli oneri derivanti dalla presente lettera si provvede mediante la riduzione delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente complessivamente almeno equivalenti sotto il profilo finanziario».
2. Al fine di ridurre le carenze organiche nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere c-quinquies) e c-sexies) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, rispettivamente modificata e introdotta dal comma 1 del presente articolo, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito dei concorsi indetti ai sensi della medesima lettera c-sexies) possono essere ampliati di un numero massimo di candidati pari al venti per cento dei posti messi a bando, nel limite della dotazione organica e nei limiti delle capacita' assunzionali autorizzate a legislazione vigente.
3. Il comma 1-bis e il secondo periodo del comma 1-ter dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono abrogati.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), e' autorizzata la spesa di euro 7.627.968 per l'anno 2027 e di euro 4.843.104 per l'anno 2035.
5. E' autorizzata la spesa di euro 4.843.104 per ciascuno degli anni dal2028 al 2034 e a decorrere dall'anno 2036, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 7.627.968 per l'anno 2027 e a euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in
materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche.», pubblicato nella Gazzetta.
Ufficiale. 22 giugno 2017, n. 143, S.O., come modificato
dalla presente legge.
«Art. 2 (Disposizioni transitorie per la Polizia di
Stato). - 1. Nella fase di prima applicazione del presente
decreto:
a) in deroga a quanto previsto dall'articolo
24-quater del decreto del Presidente delle Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso
alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei
sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre del 2017, si
provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro
l'anno successivo, con modalita', procedure e criteri di
assegnazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 3
dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell'articolo
2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 12, ferme restando le aliquote delle
riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater,
comma 1, lettere a) e b);
a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso alla
qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei
sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno,
dal 2018 al 2029, si provvede:
1) per il settanta per cento, mediante selezione
effettuata con scrutinio per merito comparativo ai sensi
dell'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e
superamento di un successivo corso di formazione
professionale, svolto con le modalita' di cui alla lettera
b-bis);
2) per il restante trenta per cento, mediante
concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli
agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni
di effettivo servizio ed espletato secondo le modalita'
previste dalla lettera a), e superamento di un successivo
corso di formazione professionale svolto con le modalita'
di cui alla lettera b-bis);
a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e
2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti e'
rispettivamente incrementata di 1.500, 1.000, 750 e 750
unita' soprannumerarie riassorbibili, alla cui copertura si
provvede ai sensi della lettera a-bis), n. 1), con
decorrenze dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023, in
aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni
alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando il
computo delle carenze organiche ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del presente decreto legislativo. Al completo
riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie si provvede
entro il 2026, mediante riduzione dei posti disponibili per
le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis),
n. 1), in modo che il numero massimo delle medesime
posizioni sia pari a:
1) 3.060 al 31 dicembre 2023;
2) 1.802 al 31 dicembre 2024;
3) 750 al 31 dicembre 2025;
4) 0 al 31 dicembre 2026;
a-quater) in relazione alle procedure scrutinali e
concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-quater,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335;
b) alla copertura dei posti complessivamente
disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e
nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a
legislazione vigente, per l'accesso alla qualifica di vice
sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla
tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si
provvede, mediante un concorso per titoli, da bandire entro
il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla
medesima data, attraverso il ricorso a modalita' e
procedure, di cui alla lettera a), ferme restando le
aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto
articolo 24-quater del medesimo decreto n. 335 del 1982,
nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
b-bis) per i vice sovrintendenti selezionati in
base alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), a-ter)
e b), il corso di formazione professionale ha la durata non
superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le
relative modalita' attuative sono stabilite con decreto del
capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza. Alle procedure di cui alle lettere a), a-bis),
n. 1, e a-ter) possono partecipare gli assistenti capo che
ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella
compresa entro il doppio dei posti riservati a tale
personale, oltre al contingente corrispondente ai posti
riservati agli assistenti capo relativo alle procedure gia'
avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, a-ter) e b),
qualora per le stesse tutti i vincitori non siano gia'
stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti;
b-ter) resta ferma la facolta', per il personale
che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per
merito straordinario, di presentare istanza di
partecipazione alle procedure di cui alle lettere a-bis) e
a-ter) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di
vice sovrintendente con una decorrenza piu' favorevole.
L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo
rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai
soggetti interessati e' assicurata la conseguente
ricostruzione di carriera;
c) nei limiti delle risorse disponibili per tale
organico a legislazione vigente, alla parziale copertura
dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di
cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di
cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto
legislativo, riservati al concorso interno per l'accesso
alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell'articolo
27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, si provvede
attraverso due concorsi, da bandire, rispettivamente, entro
il 30 settembre degli anni 2017 e 2018, per un numero di
posti pari, rispettivamente, al cinquanta per cento dei
predetti posti disponibili per il primo anno e, a un sesto
del residuo cinquanta per cento per il secondo anno in
aggiunta a quelli disponibili per il medesimo concorso alla
data del 31 dicembre di ciascun anno, fermo restando quanto
previsto dalla lettera d) per i posti disponibili al 31
dicembre 2016 destinati al concorso ivi previsto,
riservati:
1) per il settanta per cento, attraverso concorso
per titoli, al personale del ruolo dei sovrintendenti in
servizio alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione a ciascun
concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto
settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in
servizio alla medesima data. I posti per i sovrintendenti
capo del primo concorso sono riservati a quelli con una
anzianita' nella qualifica superiore a due anni alla data
del 1° gennaio 2017. Per il primo concorso la percentuale
e' aumentata dal settanta all'ottantacinque per cento. Per
il successivo concorso, nell'ambito dei posti riservati ai
sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e' riservato a
quelli che hanno acquisito la qualifica secondo le
permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente
alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo;
2) per il trenta per cento, al personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui
alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo
le modalita' ivi previste. Per il primo concorso la
percentuale e' ridotta dal trenta al quindici per cento;
c-bis) alla copertura dei residui posti disponibili
alla data del 31 dicembre 2016 di cui alla lettera c) del
presente comma si provvede attraverso due ulteriori
concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre
2019 e il 30 settembre 2020, per un numero di posti pari,
per il primo concorso, al quaranta per cento dei suddetti
posti residui, da cui detrarre 57 unita' utilizzate per il
secondo concorso di cui alla lettera c), e, per il secondo
concorso, al residuo sessanta per cento, in aggiunta, per
entrambi i concorsi, ai posti riservati al concorso interno
per l'accesso alla qualifica di vice ispettore disponibili
alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, secondo i
seguenti criteri:
1) per il settanta per cento, attraverso concorso
per titoli riservato al personale del ruolo dei
sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di
partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per
cento del predetto settanta per cento riservato ai
sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data.
Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il
cinquanta per cento e' riservato a quelli che hanno
acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle
qualifiche previste il giorno precedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo;
2) per il trenta per cento, al personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui
alla lettera b), dell'articolo 27, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le
modalita' ivi previste;
c-ter) alla copertura dei posti riservati al
concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice
ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, si provvede mediante tre ulteriori concorsi, da
bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni
dal 2021 al 2023, secondo i criteri di cui ai numeri 1) e
2) della lettera c-bis);
c-quater) con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono
stabilite le modalita' di svolgimento del corso di
formazione a cui sono avviati i vincitori dei concorsi di
cui alle lettere c-bis), c-ter), c-sexies) e d-ter),
nonche' l'individuazione delle categorie dei titoli ammessi
a valutazione e i limiti massimi entro i quali quelli
rientranti in ciascuna categoria sono considerati utili,
nel rispetto, per i titoli di servizio, di criteri volti a
valorizzare le professionalita' e il merito acquisiti dai
candidati nel corso dello sviluppo del rapporto di
servizio;
c-quinquies) al fine di assicurare l'integrale
copertura dei complessivi posti annualmente disponibili per
tutti i concorsi di cui alle lettere c), c-bis), c-ter),
c-sexies) e d), in caso di mancata immissione in ruolo, in
ciascuna annualita', del previsto numero di vice ispettori
vincitori di singole procedure concorsuali, s'intendono
corrispondentemente ampliati i posti disponibili per i
candidati risultati idonei nell'ambito della procedura
concorsuale relativa alla stessa annualita' giunta per
ultima a conclusione. I candidati beneficiari
dell'ampliamento di cui al primo periodo, qualora per
esigenze organizzative e logistiche non possano essere
avviati al medesimo ciclo del corso di formazione a cui
sono avviati i vincitori della stessa procedura
concorsuale, sono avviati ad un apposito corso di
formazione o al primo corso di formazione utile, con
decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo al
termine del corso;
c-sexies) alla copertura dei posti riservati al
concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice
ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, si provvede mediante ulteriori concorsi, da
bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni
2026 e 2027 secondo i seguenti criteri:
1) per il cinquanta per cento, attraverso
concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei
sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di
partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per
cento del predetto cinquanta per cento riservato ai
sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data.
Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il
cinquanta per cento e' riservato a quelli che hanno
acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle
qualifiche previste il giorno precedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo;
2) per il cinquanta per cento, al personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera b) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le
modalita' ivi previste;
d) nei limiti delle risorse disponibili per tale
organico a legislazione vigente, alla copertura di 1.000
posti di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016,
di cui alla tabella A del decreto Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla
tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente
decreto, riservati al concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27, comma
1, lettera a), del medesimo decreto n. 335 del 1982,
nonche' alla copertura di ulteriori 500 posti disponibili
alla data del 31 dicembre 2018 da soddisfare con il primo
concorso interno per vice ispettore di cui alla lettera
c-bis) si provvede, in deroga al medesimo articolo,
attraverso un concorso, con le modalita' di cui alla
lettera c), n. 1), da bandire entro il 30 giugno 2018,
riservato ai sovrintendenti capo con una anzianita' nella
qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio
2017. Gli eventuali posti non coperti a seguito della
procedura concorsuale, sono portati ad incremento di quelli
previsti per il primo concorso di cui alla lettera c-bis).
Le modalita' attuative di quanto previsto dalla presente
lettera e dalla lettera c), con il ricorso anche a
modalita' telematiche per lo svolgimento del corso di
formazione, sono definite con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. A
decorrere dal 31 dicembre 2023, i suddetti 1.000 posti
tornano ad essere disponibili per il concorso pubblico per
l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi
dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, in ragione di
almeno 250 unita' per ogni concorso successivo;
d-bis) i vincitori del primo concorso di cui alla
lettera c), e del concorso di cui alla lettera d), sono
nominati vice ispettori con la medesima decorrenza
giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di
conclusione del corso di formazione, svolto anche con
modalita' telematiche, della durata non superiore a sei
mesi e non inferiore a tre mesi, durante il quale i
frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi
dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Ferme
restando le rispettive graduatorie finali, i vincitori dei
predetti concorsi accedono al ruolo nel seguente ordine:
1) i vincitori del concorso per titoli della
prima annualita' di cui alla lettera c), n. 1), rientranti
nella riserva prevista per i sovrintendenti capo con una
anzianita' nella qualifica superiore a due anni alla data
del 1° gennaio 2017;
2) i vincitori del concorso di cui alla lettera
d);
3) i vincitori del concorso per titoli della
prima annualita' di cui alla lettera c), n. 1), non
rientranti nella riserva di cui al numero 1 della presente
lettera;
4) i vincitori del concorso per titoli di
servizio ed esame della prima annualita' di cui alla
lettera c), n. 2);
d-ter) i vincitori del secondo concorso di cui alla
lettera c) e dei concorsi di cui alle lettere c-bis) e
c-ter) sono nominati vice ispettori con decorrenza
giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di
conclusione del corso di formazione, svolto con le medesime
modalita' di quello di cui alla lettera d-bis);
d-quater) le modalita' attuative delle lettere
d-bis) e d-ter), sono stabilite con il decreto di cui alla
lettera d), ultimo periodo, comprese quelle di svolgimento
del corso di formazione;
e) il mantenimento della sede di servizio di cui
alle lettere a), a-bis), n. 1), a-ter), b), c), n. 1),
c-bis), n. 1), e c-ter) del presente comma, limitatamente
ai concorsi per titoli, e' assicurato agli assistenti capo
e ai sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente, al
ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, ai sensi degli
articoli 24-quater, comma 1, lettere a) e b), e 27, comma
1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 1,
comma 1, lettere h) e p), del presente decreto, nonche' ai
sovrintendenti capo vincitori del concorso di cui alla
lettera d), del presente comma;
e-bis) la facolta' di rinunciare all'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti all'esito
delle procedure di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter)
puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni
dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione,
che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di
formazione. L'esercizio, per due volte, della facolta' di
rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata
comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con
mantenimento della sede di servizio, e' causa di esclusione
dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle
lettere a), a-bis) e a-ter) relative all'annualita'
immediatamente successiva;
e-ter) i posti non assegnati ai sensi della lettera
e-bis) sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla
medesima procedura del soggetto che ha formulato la
rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In
tale caso, si applicano le disposizioni di cui alla lettera
e-bis), primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio
del corso di formazione;
f) gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno
maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a
quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio
2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica
di assistente capo;
g) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017
hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o
superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1°
gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla
qualifica di sovrintendente;
g-bis) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2020
hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o
superiore a quattro anni sono promossi, con decorrenza 1°
gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto, alla
qualifica di sovrintendente;
g-ter) il personale in possesso, al 1° gennaio
2020, della qualifica di sovrintendente accede allo
scrutinio per merito assoluto per la promozione alla
qualifica di sovrintendente capo di cui all'articolo
24-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, con un anno di anticipo rispetto ai
cinque anni previsti, nonche' rispetto ai tempi di
riduzione di cui all'allegata Tabella A;
g-quater) il personale in possesso, al 1° gennaio
2020, della qualifica di sovrintendente capo accede alla
procedura per l'attribuzione della denominazione di
«coordinatore» di cui all'articolo 24-ter, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni,
nonche' rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata
Tabella A;
h) i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno
maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a
cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017,
previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di
sovrintendente capo;
h-bis) gli ispettori che al 1° gennaio 2020 hanno
maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a
sei anni sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla
qualifica di ispettore capo con decorrenza dal 1° gennaio
2020, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335;
i) gli ispettori capo che al 1° gennaio 2017 hanno
maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a
nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017,
previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo,
alla qualifica di ispettore superiore;
i-bis) gli ispettori capo in possesso della
qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari
delle disposizioni di cui alla lettera h-bis), sono
ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo
servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso
alla qualifica di ispettore superiore, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
l) gli ispettori superiori che al 1° gennaio 2017
hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o
superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1°
gennaio 2017, nell'ambito della disponibilita' dei posti,
per merito comparativo, alla qualifica di sostituto
commissario;
l-bis) gli ispettori superiori in possesso della
qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio
per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio
in tale qualifica. Gli ispettori superiori in possesso
della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre
2016, rivestivano la qualifica di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, sono
ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di
sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno
cinque anni di effettivo servizio maturati, anche
cumulativamente, nelle qualifiche di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di
ispettore superiore. Gli ispettori superiori in possesso
della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito
la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza nell'anno 2016 sono ammessi allo
scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto
commissario, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con decorrenza 1°
gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per
l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con
decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025;
m) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori
superiori-sostituti commissari assumono la nuova qualifica
apicale del ruolo degli ispettori di sostituto commissario
di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, mantenendo
l'anzianita' di servizio e con anzianita' nella qualifica
corrispondente all'anzianita' nella denominazione;
n) il personale che accede, rispettivamente, alla
qualifica di assistente capo, di sovrintendente, di
sovrintendente capo e di sostituto commissario, con
riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli
articoli 12, 24-sexies, 24-septies e 31-quater, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni
dell'anzianita' nella rispettiva qualifica indicate
nell'allegata tabella A, ai fini dell'accesso alla
qualifica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017,
nonche' al parametro e alla denominazione ivi indicati, con
decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017;
o) agli assistenti capo che al 1° ottobre 2017
hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o
superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di
cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la
denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno
successivo alla maturazione della predetta anzianita' di
qualifica;
o-bis) agli assistenti capo che al 1° gennaio 2020
hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o
superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di
cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la
denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1°
gennaio 2020;
p) ai sovrintendenti capo che al 1° ottobre 2017
hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o
superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di
cui all'articolo 24-ter, comma 3-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e'
attribuita la denominazione di «coordinatore», con
decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della
predetta anzianita' di qualifica;
p-bis) ai sovrintendenti capo che al 1° gennaio
2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o
superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui
all'articolo 24-ter, comma 3-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e'
attribuita la denominazione di «coordinatore», con
decorrenza dal 1° gennaio 2020;
q) ai sostituti commissari che al 1° ottobre 2017
hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o
superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di
cui all'articolo 26, comma 5-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e'
attribuita la denominazione di «coordinatore», con
decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della
predetta anzianita' di qualifica;
q-bis) ai sostituti commissari in possesso della
qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate
le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis) e l-bis)
del presente comma, in assenza dei motivi ostativi di cui
all'articolo 26, comma 5-ter, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la
denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga
alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dal
compimento di due anni di effettivo servizio nella
qualifica. Ai sostituti commissari in servizio al 1°
gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato
nella qualifica un'anzianita' pari o superiore a due anni
e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con
decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al
precedente comma 5-bis, dalla stessa data;
r) per i posti disponibili al 31 dicembre 2015 per
l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza mediante scrutinio
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per i posti complessivamente riservati ai
concorsi non banditi per l'accesso alla qualifica di
ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, si provvede
attraverso un unico concorso, per titoli ed esami, da
bandire entro il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori
capo in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, gia' frequentatori del 7° e dell'8° corso
di formazione per vice ispettore. La promozione alla
qualifica di ispettore superiore decorre dal 1° gennaio
2018 e i vincitori del relativo concorso seguono il
personale promosso, con la medesima decorrenza, a seguito
di scrutinio per merito comparativo. Per le modalita' di
svolgimento del concorso si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 31-bis, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel
testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
r-bis) nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono
banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per
titoli, rispettivamente per 1.800 e 2.400 posti di
ispettore superiore, riservati al personale appartenente
alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato che espletano
funzioni di polizia, le cui modalita' di svolgimento sono
stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza;
r-ter) ai fini dell'accesso allo scrutinio di cui
all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale
del ruolo degli ispettori, gia' frequentatore dei corsi 7°,
8° e 8°-bis per vice ispettore, si considera utile il
titolo di laurea triennale in scienze dell'investigazione
conseguito, nell'ambito dei corsi suddetti, in base
all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione;
r-quater) nell'anno 2020 e' bandito un concorso
straordinario, per titoli, per 1.000 posti di sostituto
commissario, riservato al personale in possesso della
qualifica di ispettore superiore alla data del bando che
indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la
qualifica di ispettore capo. Con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono
stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, con
adeguata valorizzazione del superamento del concorso per
ispettore superiore di cui alla lettera r). I vincitori del
concorso sono ammessi alla procedura per l'attribuzione
della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non
antecedente al 1° gennaio 2027;
s) fino all'anno 2026, per l'ammissione allo
scrutinio per la promozione a ispettore superiore, di cui
all'articolo 31-bis, del decreto Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non e' richiesto il
possesso della laurea ivi previsto;
t) nell'ambito dei ruoli del personale che espleta
funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo
speciale e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1,
comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
istituito il ruolo direttivo della Polizia di Stato,
articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche
durante la frequenza del corso di formazione, di
commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a
quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei
funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800
unita'. All'istituzione del predetto ruolo, che si
esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle
suddette unita', si provvede mediante le seguenti
disposizioni di carattere speciale:
1) attraverso un unico concorso, per titoli, per
la copertura di 1.500 unita', da bandire entro il 30
settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in
servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare,
rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le
annualita' dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo
vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per
l'annualita' 2001; 300 per l'annualita' 2002; 300 per
l'annualita' 2003; 300 per l'annualita' 2004; 300 per
l'annualita' 2005. I vincitori del concorso sono nominati
vice commissari del ruolo direttivo con decorrenza
giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso
di formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione,
di durata non inferiore a tre mesi, organizzati dalla
scuola superiore di polizia, distinti in un periodo
applicativo presso strutture della Polizia di Stato della
durata di un mese e in un periodo formativo non inferiore a
due mesi presso la scuola superiore di polizia, differito
l'uno dall'altro di almeno sei mesi. Il periodo applicativo
decorre per tutti dalla data di inizio del primo corso di
formazione. Al termine del periodo applicativo, per il
personale vincitore delle annualita' dal 2002 al 2005, il
corso di formazione e' sospeso fino all'inizio del
rispettivo periodo formativo. Il periodo di sospensione del
corso di formazione non produce effetti ai fini della
promozione alle qualifiche di commissario e di commissario
capo. Questi ultimi effetti decorrono dalla data di inizio
del rispettivo periodo formativo. In caso di cessazione dal
servizio per limiti di eta' durante il periodo applicativo,
ovvero prima del termine del periodo formativo del corso,
il personale interessato e' collocato in quiescenza con la
qualifica di vice commissario, attribuita ai sensi del
secondo periodo del presente punto. Coloro che superano
l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo
direttivo con la qualifica di commissario. I posti non
coperti per ciascuna delle predette annualita' sono portati
ad incremento del contingente dell'annualita' successiva.
Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e
quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del
personale del ruolo direttivo sono devoluti ai fini della
graduale alimentazione della dotazione organica della
carriera dei funzionari riservata al concorso interno. La
promozione alla qualifica di commissario capo si consegue,
a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto,
dopo due anni e tre mesi di effettivo servizio nella
qualifica di commissario. Per il personale con una
anzianita' nella qualifica di ispettore superiore-sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a dodici anni,
per la promozione a commissario capo si applicano le
permanenze di cui al n. 2);
2) attraverso un concorso, per titoli, per la
copertura delle altre 300 unita', nonche' di quelle di cui
al precedente n. 1), non coperte a seguito della procedura
concorsuale ivi prevista, da bandire entro il 30 marzo
2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli
ispettori che potevano partecipare al concorso di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei
requisiti ivi previsti. I vincitori del concorso sono
nominati vice commissari del ruolo direttivo, con
decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella
di inizio del corso di formazione della durata non
superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi presso la
scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo
applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di
Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso
sono confermati nel ruolo direttivo con la qualifica di
commissario. La promozione alla qualifica di commissario
capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio
nella qualifica di commissario;
3) attraverso modalita' attuative stabilite con
decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla
base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14
a 20 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, compresa
l'individuazione delle categorie dei titoli da ammettere a
valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse,
la composizione delle commissioni d'esami, nonche' le
modalita', anche telematiche, di svolgimento del periodo
applicativo, di quello formativo e di quello di sospensione
del corso di formazione, nonche' i criteri per la
formazione delle graduatorie di fine corso. Gli
appartenenti al ruolo direttivo conseguono la nomina alla
qualifica di commissario capo e di vice questore aggiunto
il giorno successivo alla cessazione dal servizio, secondo
le modalita' previste dall'articolo 21, comma 2, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo
vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
u) fino all'anno 2026, per la partecipazione al
concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo
5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, non
e' richiesto il requisito dell'eta' ivi previsto, il dieci
per cento dei posti e' riservato al personale del ruolo
degli ispettori, gia' frequentatori del 7°, 8° e 8°-bis
corso per vice ispettore, in possesso della laurea
triennale prevista per l'accesso alla qualifica di vice
commissario, ovvero di quella magistrale o specialistica
prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e per il personale gia'
frequentatore dei predetti corsi si considera utile anche
la laurea triennale in scienze dell'investigazione
conseguita, nell'ambito dei corsi suddetti, in base
all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione;
v) al 1° gennaio del 2018, il personale
appartenente alla medesima data al ruolo dei commissari e
dei dirigenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno
precedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, transita nella carriera dei funzionari di cui
all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, come
modificato dal presente decreto, mantenendo l'anzianita'
posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e
assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo,
fermo restando quanto previsto alle lettere z) e aa);
z) i vice questori aggiunti, in servizio al 1°
gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio
nel ruolo dei commissari, sono promossi alla qualifica di
vice questore, mediante scrutinio per merito assoluto,
nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice
questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella
A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui
all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;
aa) i vice questori aggiunti, in servizio al 1°
gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo
servizio nel ruolo dei commissari, mantengono, anche in
sovrannumero, la qualifica di vice questore aggiunto nella
nuova carriera dei funzionari, conservando l'anzianita'
posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione
organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice
questore prevista dalla tabella A del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come
modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1,
del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di
vice questore si applicano le disposizioni di cui alla
lettera z). I funzionari in servizio alla data del 31
dicembre 2017 accedono alla qualifica di vice questore
aggiunto, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 6
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
bb) entro sette anni dalla data di accesso alle
nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice
questore, il personale di cui alle lettere z) e aa), primo
periodo, frequenta un corso di aggiornamento professionale
di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, con esclusione dei vice questori aggiunti e
vice questori che lo abbiano gia' frequentato e di quelli
che hanno frequentato uno dei corsi presso la Scuola di
perfezionamento delle Forze di polizia, nonche' dei
funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente;
cc) in deroga a quanto previsto dall'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il
106° corso commissari della Polizia di Stato concludera' il
ciclo formativo entro il 31 dicembre 2017. Il 107° corso
commissari della Polizia di Stato conclude il ciclo
formativo entro il 29 marzo 2019. Il 108° corso e il 109°
corso concludono il ciclo formativo entro diciotto mesi
dalla data dell'inizio del corso. I commissari del 107°,
108° e 109° corso che abbiano superato l'esame finale e
siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono
confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e
svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto
di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo
4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,
secondo le modalita' previste in attuazione del decreto di
cui al comma 6 del medesimo articolo 4. Per il 107° corso
il tirocinio operativo termina il 7 settembre 2019, per il
108° corso e per il 109° corso il tirocinio operativo
termina dopo sei mesi dalla data di inizio e, con le
medesime decorrenze, i commissari, previa valutazione
positiva di cui al terzo periodo dell'articolo 4, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 334 del 2000, assumono la
qualifica di commissario capo;
dd) sino a quando i commissari capo provenienti
dall'aliquota riservata al personale della carriera dei
funzionari che accede con la laurea triennale non
matureranno i requisiti per l'ammissione al concorso per
l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto, i posti
per l'accesso alla medesima qualifica, non coperti
nell'aliquota riservata al predetto personale, sono portati
ad incremento di quelli riservati, per ciascun anno, al
personale della carriera dei funzionari che accede con la
laurea magistrale o specialistica;
ee) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio
per merito comparativo per la promozione a primo dirigente,
con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono
ammessi i vice questori con un'anzianita' di effettivo
servizio nella carriera e nel ruolo dei commissari di
almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di
formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di
primo dirigente, per la promozione alla medesima qualifica
mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di
dirigente superiore, con decorrenza 1° gennaio 2018, in
relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si
applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui agli
articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto legislativo, nel
testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonche' le altre disposizioni
gia' vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi
scrutini e prova concorsuale;
ff) con decorrenza 1° gennaio 2019, nello scrutinio
per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche
delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334 per le promozioni a primo dirigente e
qualifiche equiparate, nella fase transitoria di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere ee), primo periodo, lll),
primo periodo, e sss), primo periodo, ai funzionari ammessi
a scrutinio il coefficiente di anzianita' di cui
all'articolo 59-bis, comma 5, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e' assegnato nella misura di punti
sei gia' dalla prima ammissione allo scrutinio;
gg) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale
con la qualifica di primo dirigente, dirigente superiore e
dirigente generale di pubblica sicurezza, accede alle
funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
come modificata dalla tabella 1 allegata al presente
decreto;
hh) la disposizione di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2025;
ii) a decorrere dal 1° gennaio 2018, si osservano
le seguenti disposizioni:
1) nella dotazione organica della carriera dei
funzionari, di cui alla tabella A, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come
modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto,
sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al
concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di
1.300 unita' di quelli del personale in servizio nel ruolo
direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t);
2) nella dotazione organica del ruolo degli
ispettori, di cui alla medesima tabella A, sono resi
indisponibili un numero di posti, riservati al concorso
interno, corrispondenti ad un numero massimo di 500 posti
di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad
esaurimento, di cui alla lettera t);
3) a decorrere dal momento in cui le cessazioni
dal servizio di funzionari del ruolo direttivo determinano
la permanenza in servizio, in tale ruolo, di un numero di
funzionari pari a 1.004 unita' - risultanti, in parte,
dalla progressiva cessazione degli effetti delle
disposizioni di cui al numero 2), e, per il resto,
dall'applicazione della riduzione di cui al numero 7) alle
unita' individuate dal numero 1), in relazione alla
dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali di cui
alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335- un corrispondente numero
massimo complessivo di posti e' reso gradualmente
disponibile, in ragione delle ulteriori cessazioni, per
l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso
interno;
4) i posti annualmente da mettere a concorso per
l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei
funzionari, fermo restando che l'aliquota riservata al
concorso interno non puo' superare il cinquanta per cento,
rispettivamente, attraverso concorso pubblico e concorso
interno, devono assicurare l'organico sviluppo della
progressione in carriera in relazione alla dotazione
organica complessiva della carriera dei funzionari;
5) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per
l'accesso alla carriera dei funzionari, nell'ambito della
riserva prevista per il ruolo degli ispettori, puo'
partecipare anche il personale del ruolo direttivo ad
esaurimento, fermo restando il possesso del prescritto
titolo di studio universitario, ed inoltre, per tutti gli
appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, e non si
applica il limite di eta' previsto dall'articolo 3, comma
4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
6) fino all'anno 2018, per l'accesso alla
carriera dei funzionari mediante concorso pubblico, in
sostituzione della riserva di posti per il personale
interno, e' bandito un concorso interno riservato al
personale di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigore il
giorno precedente all'entrata in vigore del presente
decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti, di cui il
cinquanta per cento riservato a quello gia' destinatario
del ruolo direttivo speciale previsto dall'articolo 14 del
medesimo decreto legislativo, secondo modalita' stabilite
con decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza;
6-bis) allo scrutinio per merito comparativo per
la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono ammessi anche i
funzionari vincitori dei concorsi interni per commissario
banditi entro l'anno 2018, ferma restando l'anzianita' di
effettivo servizio nella qualifica di commissario capo ivi
prevista;
7) la dotazione organica complessiva della
carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia e'
ridotta, entro il 1° gennaio 2027, da 4.500 unita' a 3.700
unita'. Le unita' da ridurre gradualmente, ad eccezione di
quelle di dirigente generale e di dirigente superiore,
rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente
decreto, sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, fermo restando quanto previsto dalla lettera
t), con cui e' altresi' fissato, entro l'anno 2020, un
apposito piano programmatico pluriennale. Con il medesimo
decreto e' gradualmente e contestualmente incrementata la
dotazione dei ruoli della carriera dei funzionari tecnici
di polizia, secondo quanto previsto dalla tabella A,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2
allegata al presente decreto nonche' la dotazione organica
del ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335 come modificata dalla tabella 1 allegata al presente
decreto;
ll) alla copertura di 900 posti per l'accesso alla
qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei
sovrintendenti tecnici, si provvede nei limiti dei posti
complessivamente disponibili in organico alla data del 31
dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per
tale organico a legislazione vigente nell'ambito della
dotazione organica di cui alla tabella A, allegata al
decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, mediante tre concorsi per
titoli, di 300 posti ciascuno, espletati con modalita'
telematiche, da bandire entro il 30 dicembre 2017, 2018 e
2019, riservato al personale con qualifica di assistente
capo tecnico, che, nel biennio precedente all'anno in cui
vengono banditi i concorsi, non abbia riportato una
sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione e non
abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono,
garantendo agli stessi il mantenimento della sede di
servizio. La facolta' di rinunciare all'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici
puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni
dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione,
che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di
formazione. I posti non assegnati ai sensi del secondo
periodo sono attribuiti ai soggetti partecipanti al
concorso utilmente collocati nella relativa graduatoria; in
tale caso, si applicano le disposizioni di cui al secondo
periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di
formazione. I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017,
il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a vice
sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla
graduatoria finale del corso di formazione
tecnico-professionale, della durata non superiore a tre
mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed
economica dal giorno successivo alla data di conclusione
del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale;
ll-bis) resta ferma la facolta', per il personale
che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente
tecnico per merito straordinario, di presentare istanza di
partecipazione alle procedure di cui alla lettera ll)
quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice
sovrintendente tecnico con una decorrenza piu' favorevole.
L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo
rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai
soggetti interessati e' assicurata la conseguente
ricostruzione di carriera;
ll-ter) alla copertura dei posti per l'accesso alla
qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei
sovrintendenti tecnici disponibili al 31 dicembre di
ciascun anno, dal 2023 al 2025, si provvede:
1) per il settanta per cento, mediante selezione
effettuata con scrutinio per merito comparativo e
superamento di un successivo corso di formazione
professionale ai sensi dell'articolo 20-quater, commi 1,
lettera a), e 6 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 337 del 1982;
2) per il restante trenta per cento, mediante
concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli
agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno
quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le
modalita' attuative definite con decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, e
superamento di un successivo corso di formazione
professionale svolto con le modalita' previste ai sensi
dell'articolo 20-quater, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 337 del 1982;
mm) alla copertura dei posti disponibili in
organico alla data del 31 dicembre 2017, di cui alla
tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui
all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al
concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice
ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera
b), del medesimo decreto n. 337 del 1982, si provvede
mediante un concorso, per titoli, da espletarsi anche con
modalita' telematiche, da bandire entro il 30 aprile del
2018, riservato, in via prioritaria, al personale dei ruoli
tecnici e tecnico-scientifici, in possesso di un diploma di
scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante
l'esercizio di professioni tecnico scientifiche e che
nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o
sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito un
giudizio complessivo inferiore a «buono»;
mm-bis) fermi restando i posti disponibili al 31
dicembre 2017 riservati al concorso pubblico per l'accesso
alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla
copertura dell'incremento dei posti disponibili in organico
alla data del 31 dicembre 2018, di cui alla tabella A del
medesimo decreto n. 337 del 1982, come sostituita dalla
tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente
decreto, per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, si
provvede mediante concorso da bandire entro il 30 aprile
2019, riservato al personale in servizio nel ruolo dei
sovrintendenti tecnici alla data del 1° gennaio 2018,
nonche', per i soli profili professionali del settore
sanitario, anche al personale della Polizia di Stato in
possesso del prescritto titolo abilitante all'esercizio
delle professioni relative al settore sanitario che gia'
presta servizio, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, nell'ambito delle strutture
sanitarie presso gli uffici centrali e periferici
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
mm-ter) i vincitori dei concorsi di cui alle
lettere mm) ed mm-bis), sono nominati vice ispettori
tecnici con decorrenza giuridica ed economica di cui
all'articolo 25-ter, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. I rispettivi corsi
di formazione, svolti anche con modalita' telematiche,
hanno una durata non superiore a sei mesi e non inferiore a
tre mesi, durante i quali i frequentatori sono posti in
aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10
ottobre 1986, n. 668;
mm-quater) le modalita' attuative di cui alle
lettere mm-bis) e mm-ter), sono stabilite con il medesimo
decreto di cui alla lettera oo);
mm-quinquies) nell'anno 2027 e' bandito un concorso
straordinario, per titoli, per 451 posti di ispettore
superiore tecnico, le cui modalita' di svolgimento sono
stabilite con decreto del capo della polizia direttore
generale della pubblica sicurezza e che e' riservato al
personale appartenente, alla data del bando che indice il
concorso, al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di
Stato, escluso il personale transitato nel medesimo ruolo
ai sensi della lettera aaaa-bis). La ripartizione dei posti
tra i settori e i profili professionali del ruolo e'
determinata dal bando di concorso. Agli oneri derivanti
dalla presente lettera si provvede mediante la riduzione
delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente
complessivamente almeno equivalenti sotto il profilo
finanziario.
nn) in sostituzione del ruolo speciale dei
direttori tecnici, di cui all'articolo 40 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' istituito il ruolo direttivo tecnico
della Polizia di Stato, con una dotazione organica
complessiva di 80 unita', articolato nelle qualifiche di
vice direttore tecnico, durante la frequenza del corso di
formazione, di direttore tecnico e di direttore tecnico
principale. All'istituzione del predetto ruolo, che si
esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle
suddette unita', si provvede attraverso un concorso
interno, per titoli, da bandire entro il 30 dicembre 2017 e
riservato al personale del ruolo degli ispettori tecnici,
prioritariamente a quelli in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 41 del medesimo decreto legislativo
n. 334 del 2000, di cui:
1) 40 posti, riservati prioritariamente agli
ispettori superiori tecnici che rivestivano la qualifica di
perito superiore alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, ad esclusione
del settore sanitario;
2) 40 posti riservati agli ispettori superiori
tecnici del settore sanitario in possesso del titolo di
studio che consente l'esercizio dell'attivita' sanitaria.
I vincitori del concorso sono destinati al
settore corrispondente a quello di provenienza e sono
nominati vice direttori tecnici del ruolo direttivo
tecnico, con decorrenza giuridica ed economica
corrispondente a quella di inizio del corso di formazione
della durata di tre mesi presso la scuola superiore di
polizia. Coloro che superano l'esame finale di fine corso
sono confermati nel ruolo direttivo tecnico con la
qualifica di direttore tecnico. I posti non coperti per
l'aliquota di cui al n. 2) sono portati in aumento di
quella di cui al n. 1). La promozione alla qualifica di
commissario capo tecnico si consegue, mediante scrutinio
per merito assoluto, a ruolo aperto, dopo quattro anni di
effettivo servizio nella qualifica di commissario tecnico.
Gli appartenenti al ruolo direttivo tecnico conseguono la
nomina alla qualifica di direttore tecnico principale e di
direttore tecnico capo il giorno successivo alla cessazione
dal servizio secondo le modalita' previste dall'articolo
21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, nel testo vigente il giorno precedente la data di
entrata in vigore del presente decreto. Fermo restando
quanto previsto dalla presente lettera, le modalita'
attuative, con il ricorso anche a modalita' telematiche per
lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con
decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla
base di quanto previsto in attuazione dell'articolo 41 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo
vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Nella dotazione organica complessiva
delle qualifiche da direttore tecnico a direttore tecnico
superiore del ruolo dei funzionari tecnici, di cui alla
tabella A, allegata al predetto decreto n. 337 del 1982,
come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3,
comma 1, del presente decreto, sono resi indisponibili 40
posti in corrispondenza di quelli del personale in servizio
nel ruolo direttivo. Con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, entro
il 31 dicembre di ciascun anno, sono individuati i ruoli e
le qualifiche nei quali opera la predetta indisponibilita';
oo) le modalita' attuative di quanto previsto dalle
lettere ll), e mm), con il ricorso anche a modalita'
telematiche per lo svolgimento del corso di formazione,
sono definite con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza;
pp) gli assistenti tecnici che al 1° gennaio 2017
hanno maturato una anzianita' nella precedente
corrispondente qualifica pari o superiore a quattro anni,
sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo
scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente
tecnico capo;
qq) i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio
2017 hanno maturato una anzianita' nella precedente
corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni,
sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo
scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di
sovrintendente tecnico;
qq-bis) i vice sovrintendenti tecnici che al 1°
gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica
pari o superiore a quattro anni sono promossi, con
decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito
assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico;
qq-ter) il personale in possesso, al 1° gennaio
2020, della qualifica di sovrintendente tecnico accede allo
scrutinio per merito assoluto per la promozione alla
qualifica di sovrintendente capo tecnico di cui
all'articolo 20-septies del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con un anno di anticipo
rispetto ai cinque anni previsti, nonche' rispetto ai tempi
di riduzione di cui all'allegata Tabella B;
qq-quater) il personale in possesso, al 1° gennaio
2020, della qualifica di sovrintendente capo tecnico accede
alla procedura per l'attribuzione della denominazione di
«coordinatore» di cui all'articolo 20-ter, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni,
nonche' rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata
Tabella B;
rr) i sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2017
hanno maturato una anzianita' nella precedente
corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni,
sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo
scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di
sovrintendente tecnico capo;
rr-bis) gli ispettori tecnici che al 1° gennaio
2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o
superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per
l'accesso alla qualifica di ispettore capo tecnico con
decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
ss) gli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio
2017 hanno una anzianita' nella precedente corrispondente
qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con
decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo
aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore
superiore tecnico;
ss-bis) gli ispettori capo tecnici in possesso
della qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i
destinatari delle disposizioni di cui alla lettera rr-bis),
sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di
effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per
l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337;
tt) gli ispettori superiori tecnici che al 1°
gennaio 2017 hanno una anzianita' nella precedente
corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, sono
promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito della
disponibilita' dei posti, per merito comparativo, alla
qualifica di sostituto direttore tecnico;
tt-bis) gli ispettori superiori tecnici in possesso
della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo
scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto
commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno
sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli
ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al
1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la
qualifica di perito superiore tecnico, sono ammessi allo
scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto
commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno
cinque anni di effettivo servizio maturati, anche
cumulativamente, nelle qualifiche di perito superiore
tecnico e di ispettore superiore tecnico. Gli ispettori
superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio
2020 e che hanno conseguito la qualifica di perito
superiore tecnico nell'anno 2016 sono ammessi allo
scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto
commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con decorrenza 1°
gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per
l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con
decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025;
uu) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori
superiori tecnici-sostituti direttori tecnici assumono la
nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori tecnici
di sostituto direttore tecnico, di cui all'articolo
31-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337, mantenendo l'anzianita' di servizio
e con anzianita' nella qualifica corrispondente
all'anzianita' nella denominazione;
vv) il personale che accede, rispettivamente, alla
qualifica di assistente capo tecnico, di sovrintendente
tecnico, di sovrintendente capo tecnico e di sostituto
direttore tecnico, con riduzione di permanenze inferiori a
quelle previste dagli articoli 11, 20-sexies, 20-septies,
31-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337, ovvero senza alcuna riduzione, sono
applicate le riduzioni dell'anzianita' nella rispettiva
qualifica indicate nell'allegata tabella B, ai fini
dell'accesso alla qualifica, con decorrenza non anteriore
al 1° gennaio 2017, nonche' al parametro e alla
denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al
1° ottobre 2017;
zz) agli assistenti capo tecnici che al 1° ottobre
2017 hanno maturato un'anzianita' nella precedente
corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in
assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4, comma
4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, del presente decreto, e' attribuita la
denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno
successivo alla maturazione della predetta anzianita' di
qualifica;
zz-bis) agli assistenti capo tecnici che al 1°
gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica
pari o superiore a cinque anni, in assenza dei motivi
ostativi di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e'
attribuita la denominazione di «coordinatore», con
decorrenza dal 1° gennaio 2020;
aaa) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1°
ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella precedente
corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in
assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 20-ter,
comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di
«coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla
maturazione della predetta anzianita' di qualifica;
aaa-bis) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1°
gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica
pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi
di cui all'articolo 20-ter, comma 3-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e'
attribuita la denominazione di «coordinatore», con
decorrenza dal 1° gennaio 2020;
bbb) ai sostituti direttori tecnici che al 1°
ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica
pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi
ostativi di cui all'articolo 24, comma 5-ter, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e'
attribuita la denominazione di «coordinatore», con
decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della
predetta anzianita' di qualifica;
bbb-bis) ai sostituti commissari tecnici in
possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono
state applicate le disposizioni di cui alle lettere
rr-bis), ss-bis) e tt-bis) del presente comma, in assenza
dei motivi ostativi di cui all'articolo 24, comma 5-ter,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, e' attribuita la denominazione di «coordinatore»
con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al
precedente comma 5-bis, dal compimento di due anni di
effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari
in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data,
hanno maturato nella qualifica un'anzianita' pari o
superiore a due anni e' attribuita la denominazione di
«coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni
di cui al precedente comma 5-bis, dalla stessa data;
ccc) per i posti disponibili dal 31 dicembre 2013
al 31 dicembre 2015 per l'accesso alla qualifica di
ispettore superiore tecnico mediante scrutinio, continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Fino all'anno 2026
per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a
ispettore superiore tecnico, di cui all'articolo 31-bis,
del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, non e' richiesto il possesso della laurea ivi
previsto, salvo che la stessa non sia richiesta come
presupposto per l'accesso al ruolo;
ddd) agli orchestrali primo livello che al 1°
ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica
pari o superiore a due anni, in assenza dei motivi ostativi
di cui all'articolo 15-quinquies, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e'
attribuita la denominazione di «coordinatore», con
decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della
predetta anzianita' di qualifica;
ddd-bis) gli orchestrali ispettori tecnici e gli
orchestrali ispettori capo tecnici che, al 1° gennaio 2020,
hanno maturato senza demerito una anzianita' nella
qualifica pari o superiore a quella prevista dalla tabella
G, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1987, n. 240, come modificata dal decreto
legislativo adottato in esercizio della delega di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 1 dicembre
2018, n. 132, sono promossi alla qualifica superiore con
decorrenza 1° gennaio 2020. Al personale appartenente al
ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia
di Stato si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis), l-bis),
q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis), secondo le
anzianita' previste dalla predetta tabella G;
eee) con decorrenza 1° gennaio 2017:
1) il personale appartenente al ruolo degli
operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del
settore sanitario, nelle more delle procedure di cui alle
lettere ll), mm), mm-bis), mm-ter) e nn), accede,
rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e
sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici
del settore supporto logistico, continuando a svolgere le
funzioni del settore sanitario e successivamente, qualora
non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori del settore
sanitario o psicologico a seguito della procedura
concorsuale previste, permane nel settore supporto
logistico, senza piu' le funzioni del settore sanitario,
mantenendo la stessa anzianita' posseduta nel precedente
ruolo;
2) il personale appartenente al ruolo degli
operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti dei
settori non piu' previsti dal decreto ministeriale di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337, nelle more delle procedure di cui
alle lettere ll), mm), mm-bis), mm-ter) e nn), accede,
rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e
sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici
del settore supporto logistico, continuando a svolgere le
funzioni precedenti e successivamente, qualora non acceda
alle qualifiche dei ruoli superiori a seguito delle
procedure concorsuali previste, permane nel settore
supporto logistico, mantenendo la stessa anzianita'
posseduta nel precedente ruolo;
fff) la dotazione organica complessiva del ruolo
degli agenti e assistenti tecnici e del ruolo dei
sovrintendenti tecnici, fermo restando quanto previsto
dalla lettera ll) e mm), e' ridotta, dal 31 dicembre 2018
al 31 dicembre 2026, rispettivamente, da 1.905 a 1.000
unita' e da 1.838 a 852 unita'. Le unita' da ridurre
gradualmente rispetto a quelle indicate nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2
allegata al presente decreto, sono determinate con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
giugno di ciascun anno;
ggg) al 1° gennaio del 2018, il personale
appartenente alla medesima data al ruolo dei direttori e
dei dirigenti tecnici di cui all'articolo 29 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, transita nella carriera dei funzionari
tecnici di cui all'articolo 29 del medesimo decreto
legislativo, come modificato dal presente decreto,
mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo alla
medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del
nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto al periodo
successivo e alla lettera hhh). I direttori tecnici capo,
in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di
effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, sono
promossi alla qualifica di direttore tecnico superiore,
mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della
dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e
direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo
3, comma 1, del presente decreto;
hhh) i direttori tecnici capo, in servizio al 1°
gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo
servizio nel ruolo dei direttori tecnici, mantengono, anche
in soprannumero, la qualifica di direttore tecnico capo
nella nuova carriera dei funzionari tecnici, conservando
l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito
della dotazione organica complessiva di direttore tecnico
capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui
all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la
promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore si
applicano le disposizioni di cui alla lettera ggg), secondo
periodo. I funzionari tecnici, in servizio alla data del 31
dicembre 2017, accedono alla qualifica di direttore tecnico
capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 33 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
iii) entro cinque anni dalla data di accesso alle
nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore
tecnico superiore, il personale di cui alle lettere ggg),
secondo periodo, e hhh), primo periodo frequenta un corso
di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione
dei direttori tecnici capo e dei direttori tecnici
superiori che lo abbiano gia' frequentato e dei funzionari
che rivestono la qualifica di primo dirigente tecnico;
lll) in deroga a quanto previsto dall'articolo 34
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo
scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo
dirigente tecnico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1°
gennaio 2022, sono ammessi i direttori tecnici superiori
con un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera dei
funzionari tecnici di Polizia di almeno diciassette anni.
Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per
l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, per la
promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per
la promozione alla qualifica di dirigente superiore
tecnico, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai
posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le
disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 34, 35
e 36 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia'
vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi
scrutini e prova concorsuale;
lll-bis) agli scrutini per merito comparativo per
la promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico
accedono anche i direttori tecnici superiori che siano
stati ammessi in precedenza ad almeno uno scrutinio per
l'accesso alla medesima qualifica, purche' in possesso
degli altri requisiti previsti, con attribuzione di un
coefficiente di anzianita' pari a punti 2 ai funzionari con
permanenza in effettivo servizio nella carriera fino a
quindici anni e a punti 4 per i funzionari con permanenza
in effettivo servizio nella carriera di sedici anni;
mmm) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale
con la qualifica di primo dirigente tecnico, dirigente
superiore tecnico e dirigente generale tecnico, accede alle
funzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
come modificata dalla tabella 2 allegata al presente
decreto;
mmm-bis) fino all'anno 2026, al concorso pubblico
per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici,
nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli
ispettori tecnici, puo' partecipare anche il personale del
ruolo direttivo tecnico, fermo restando il possesso del
prescritto titolo di studio universitario, ed inoltre, per
tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non
si applica il limite di eta' previsto dall'articolo 31,
comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
nnn) ai fini della frequenza del corso di
formazione iniziale e dell'accesso alla qualifica di medico
principale e di medico capo, ai medici e ai medici
principali del ruolo professionale dei sanitari in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 47 e all'articolo 48 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigente il giorno
precedente la data di entrata in vigore del presente
decreto;
ooo) al 1° gennaio 2018, il personale appartenente
alla medesima data al ruolo professionale dei direttivi e
dei dirigenti medici di cui all'articolo 43 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, transita nella carriera dei medici di cui
all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo,
mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo alla
medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del
nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto dalle lettere
ppp) e qqq);
ppp) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018,
con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei
medici, sono promossi alla qualifica di medico superiore,
mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della
dotazione organica complessiva di medico capo e medico
superiore prevista dalla tabella A del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come
modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1,
del presente decreto;
qqq) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018,
con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo
dei medici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica
di medico capo nella nuova carriera dei medici, conservando
l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito
della dotazione organica complessiva di medico capo e
medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come
modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1,
del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di
medico superiore si applicano le disposizioni di cui alla
lettera ppp). I funzionari medici, in servizio alla data
del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di medico
capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 48 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ferma restando
la disciplina relativa al corso di formazione dirigenziale
e alla decorrenza vigente al momento di verificazione delle
vacanze;
qqq-bis) in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, nonche' di cui al medesimo articolo nel testo vigente
il giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, i medici principali gia'
frequentatori del 13° corso di formazione iniziale per
medici della Polizia di Stato, ai fini della promozione
alla qualifica di medico capo, accedono al medesimo
scrutinio a cui sono ammessi i medici principali gia'
frequentatori del 14° corso di formazione iniziale per
medici della Polizia di Stato e, in caso di promozione, i
primi conseguono la qualifica con decorrenza dal giorno
precedente rispetto a quello previsto per i secondi;
rrr) entro cinque anni dalla data di accesso alle
nuove qualifiche di medico capo e di medico superiore, il
personale di cui alle lettere ppp) e qqq), primo periodo,
frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui
all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, con esclusione dei medici capo e dei medici superiori
che lo abbiano gia' frequentato e dei funzionari che
rivestono la qualifica di primo dirigente medico;
sss) in deroga a quanto previsto dall'articolo 49
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo
scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo
dirigente medico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1°
gennaio 2022, sono ammessi i medici superiori con
un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera dei
medici di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al
corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla
qualifica di primo dirigente medico, per la promozione alla
medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione
alla qualifica di dirigente superiore medico, con
decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti
disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le
disposizioni, rispettivamente, di cui all'articoli 49, 50 e
51 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia'
vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi
scrutini e prova concorsuale;
sss-bis) agli scrutini per merito comparativo per
la promozione alla qualifica di primo dirigente medico
accedono anche i medici superiori che siano stati ammessi
in precedenza ad almeno uno scrutinio per l'accesso alla
medesima qualifica, purche' in possesso degli altri
requisiti previsti, con attribuzione di un coefficiente di
anzianita' pari a punti 2 ai funzionari con permanenza in
effettivo servizio nella carriera fino a quindici anni e a
punti 4 per i funzionari con permanenza in effettivo
servizio nella carriera di sedici anni;
ttt) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale
con la qualifica di primo dirigente medico, dirigente
superiore medico e di dirigente generale medico accede alle
funzioni di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338,
come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3,
comma 1, allegata al presente decreto;
ttt-bis) per il primo concorso per l'accesso alla
qualifica di medico veterinario previsto dall'articolo 46
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, da bandirsi
per sette posti, il limite di eta' previsto dal comma
2-bis, primo periodo, non si applica al personale
destinatario delle riserve di posti ivi indicate, ne' al
personale destinatario di un'ulteriore riserva di due posti
per il personale della Polizia di Stato in possesso del
previsto titolo di studio con un'esperienza nel settore non
inferiore a dieci anni;
ttt-ter) fino all'anno 2026, al concorso pubblico
per l'accesso alla carriera dei funzionari medici,
nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli
ispettori tecnici - settore sanitario, puo' partecipare
anche il personale del ruolo direttivo tecnico - settore
sanitario, fermo restando il possesso della laurea in
medicina e chirurgia, del diploma di specializzazione nelle
discipline individuate nei bandi di concorso e
dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione
al relativo albo. Inoltre, per tutti gli appartenenti ai
ruoli della Polizia di Stato, non si applica il limite di
eta' previsto dall'articolo 46, comma 2-bis, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
ttt-quater) fino all'anno 2026, al concorso
pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari medici
veterinari non si applica il limite di eta' previsto
dall'articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334;
uuu) con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro
direttore della banda musicale della Polizia di Stato
assume la qualifica di maestro direttore - primo dirigente
tecnico, corrispondente a quella di primo dirigente tecnico
del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di
Stato, con le modalita' previste per lo scrutinio per
merito comparativo;
vvv) con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro
vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato
assume la qualifica di maestro vice direttore-direttore
tecnico capo corrispondente a quella di direttore tecnico
capo del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia
di Stato, con le modalita' previste per lo scrutinio per
merito comparativo;
vvv-bis) gli orchestrali ispettori superiori
tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno un'anzianita' nella
precedente corrispondente qualifica pari o superiore a
quella individuata nella tabella 8 allegata al presente
decreto, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017,
alla qualifica di orchestrale primo livello;
zzz) il personale della Polizia di Stato che
risulti in possesso dei prescritti requisiti, e' ammesso a
partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente
vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad un unico
concorso interno per la nomina ad orchestrale della banda
musicale della Polizia di Stato, da inquadrare come terze
parti b, in deroga alla ripartizione e alla suddivisione
degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240,
fermo restando l'organico complessivo previsto
dall'articolo 7. In corrispondenza dei posti occupati dai
vincitori del concorso straordinario, sono resi
indisponibili altrettanti posti dell'organico della banda
musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse,
fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del
concorso straordinario. Le modalita' di svolgimento del
concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione
dei titoli, la composizione della commissione e la
formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di
concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 17,
20, e 22, del medesimo decreto n. 240 del 1987. I titoli
ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 21
in aggiunta ai quali, ai soli fini del presente concorso
interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni
anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso la
banda musicale per le relative esigenze musicali, fino ad
un massimo di punti 10. L'anzianita' di servizio nel ruolo
degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del
concorso straordinario decorre dalla data della nomina nel
ruolo stesso;
aaaa) i frequentatori del 10° corso per vice
revisore tecnico della Polizia di Stato possono presentare
domanda per rientrare nella sede di provenienza, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e i
conseguenti trasferimenti sono disposti a domanda, anche se
il dipendente non ha maturato il requisito della
permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella
stessa sede di servizio;
aaaa-bis) negli anni dal 2020 al 2023 il personale
che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli agenti e
assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con
un'eta' non inferiore a 50 anni alla data di presentazione
della domanda, puo' rivolgere istanza di transito nella
corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e
tecnico-scientifici e di assegnazione, rispettivamente, nei
settori del supporto logistico e del supporto
logistico-amministrativo. Il transito e' disposto in
soprannumero rispetto alla dotazione organica dei medesimi
ruoli tecnici, con la corrispondente indisponibilita' di
posti nei ruoli di provenienza, riassorbita al momento
della cessazione dal servizio;63
aaaa-ter) entro l'anno 2020 il personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del
titolo di abilitazione per l'esercizio della professione
sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque
anni nel settore sanitario, puo' rivolgere istanza di
transito alla corrispondente qualifica dei ruoli tecnici
dei settori di supporto logistico e logistico
amministrativo. Il personale e' posto in posizione di
soprannumero nei ruoli tecnici con la contestuale
indisponibilita' di posti nel ruolo di provenienza,
riassorbita al momento della cessazione dal servizio;
aaaa-quater) entro il 30 giugno 2020, e' bandito un
concorso interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica
di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 22, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, per l'impiego nel settore di supporto logistico
amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei
sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia
di Stato, anche se privo del titolo di abilitazione per
l'esercizio della professione sanitaria, purche' in
possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel
settore sanitario. Il personale e' posto in posizione di
soprannumero nel ruolo degli ispettori tecnici con la
contestuale indisponibilita' di posti riservati al concorso
interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore nel
ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335;
aaaa-quinquies) con decreto del capo della polizia
- direttore generale della pubblica sicurezza sono
stabilite le modalita' attuative delle procedure di cui
alle lettere aaaa-bis), aaaa-ter) e aaaa-quater), compresa
l'individuazione dei contingenti massimi annuali, in misura
non superiore al dieci per cento della dotazione organica
complessiva dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici,
dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici, dei
titoli ammessi a valutazione, rimessa, con riferimento ai
procedimenti di cui alle lettere aaaa-bis) e aaaa-ter),
alle competenti Commissioni per il personale non direttivo
di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 335 del 1982
D.P.R. 24/04/1982, n. 335, 69. - Commissioni per il
personale non direttivo della Polizia di Stato.
, e i relativi punteggi anche in relazione alla
specifica esperienza pregressa, nonche' le modalita' di
svolgimento dei corsi di formazione e qualificazione
professionale, anche con modalita' telematiche, nonche' la
disciplina applicabile sulla progressione in carriera,
esclusa per il transito di cui alla lettera aaaa-bis);
aaaa-sexies) al fine di corrispondere alle
contingenti esigenze di funzionalita' determinate
dall'elevato numero di partecipanti ai concorsi interni,
anche banditi prima della data dell'entrata in vigore della
presente disposizione, per l'accesso al ruolo degli
ispettori e ai ruoli corrispondenti, per i candidati dei
concorsi di cui alle lettere c), c-bis), c-ter), d), mm),
mm-bis), zzz) e aaaa-quater), nella fase transitoria non si
applicano le disposizioni, previste dalla legislazione
vigente per il personale della Polizia di Stato, che
prevedono l'accertamento dei requisiti attitudinali.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera
qqq), terzo periodo, del presente decreto legislativo
s'interpretano nel senso che l'accesso alla qualifica di
medico capo avviene, anche in sovrannumero, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno
antecedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
1-ter. Fino al completo riassorbimento delle
posizioni sovrannumerarie nella dotazione organica di
ciascun ufficio, reparto e istituto dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza dei vice questori e vice questori
aggiunti, e qualifiche equiparate, ai funzionari in
possesso delle predette qualifiche possono essere
corrispondentemente attribuite funzioni dirigenziali anche
in sovrannumero rispetto a quelle determinate in attuazione
delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, lettera
a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, nonche' dell'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208,
ferme restando le tipologie di funzione previste dalla
tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dalla tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, e dalla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.
1-quater. Le riduzioni delle permanenze previste
nella fase transitoria dalle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere h-bis), i-bis), l-bis),
q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis) e ddd-bis), si
applicano in modo che agli appartenenti al ruolo degli
ispettori e degli ispettori tecnici che, per gia' ottenuta
promozione o attribuzione di denominazioni di
«coordinatore», non possono fruire, in tutto o in parte,
delle riduzioni a regime delle permanenze in qualifica ai
fini dell'accesso allo scrutinio ovvero, per il ruolo degli
orchestrali della Banda musicale della Polizia di Stato, ai
fini dell'avanzamento per anzianita' senza demerito, alle
qualifiche di ispettore capo e di ispettore superiore, e
qualifiche equiparate, introdotte, a regime, dal decreto
legislativo adottato in esercizio della delega di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 1 dicembre
2018, n. 132, siano comunque riconosciute, in misura
corrispondente, riduzioni transitorie delle permanenze in
qualifica previste dalle suddette disposizioni ai fini
dell'accesso alla qualifica superiore, e, in subordine, ai
fini dell'attribuzione della denominazione di
«coordinatore». Tali riduzioni sono riconosciute in misura
complessivamente non superiore a tre anni al personale di
cui al primo periodo che, alla data del 1° gennaio 2020,
risulta in possesso di una permanenza nella qualifica di
ispettore superiore ed equiparate non inferiore a quattro
anni e non superiore a otto anni, ed in misura
complessivamente non superiore a due anni al rimanente
personale."
- Si riporta il testo dell'art. 27 del DPR 24 aprile
1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S. O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina
alla qualifica di vice ispettore si consegue:
a) in misura non superiore al sessanta per cento e
non inferiore al cinquanta per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso,
per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta ed un
colloquio secondo le modalita' stabilite dagli articoli
27-bis e 27-ter, e con l'osservanza delle disposizioni di
cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e
dell'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990,
n. 359. Un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti
al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto
titolo di studio;
b) in misura non superiore al cinquanta per cento e
non inferiore al quaranta per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per
titoli ed esami, consistente in una prova scritta e in un
colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia in possesso, oltre che,
alla data del bando che indice il concorso, di
un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni, del
titolo di studio di cui all'articolo 27-bis, comma 1,
lettera d), e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato
la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave ed abbia
riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono».
1-bis. (abrogato). - 1-ter. Al fine di garantire
l'organico sviluppo della progressione del personale del
ruolo degli ispettori, il numero dei posti annualmente
messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1
e' determinato considerando la complessiva carenza nella
dotazione organica del medesimo ruolo.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1,
lettera b), devono frequentare un corso di formazione della
durata non inferiore a sei mesi.
3. Il corso di cui al comma 2 puo' essere ripetuto
una sola volta. Conseguono l'idoneita' per la nomina a vice
ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali
del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti
esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi
alla frequenza del corso successivo.
4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per
qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'art. 24-quinquies.
6. Il personale gia' appartenente ai ruoli della
Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1,
conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente
articolo, la composizione delle commissioni esaminatrici,
le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da
ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire
a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la
formazione della graduatoria finale. Con il medesimo
decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di
svolgimento dei relativi corsi di formazione.».
 
Art. 19
Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di
Stato

1. Fino al 31 dicembre 2027, per specifiche esigenze di funzionalita' della Polizia di Stato, possono essere indetti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato riservati ai candidati in possesso del titolo di laurea stabilito dal bando di concorso, fermi restando gli ulteriori requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente.
2. Nei concorsi di cui al comma 1, la commissione esaminatrice e' composta da un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che la presiede, da due funzionari della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. Salva motivata impossibilita', i componenti di ciascun sesso non possono eccedere i due terzi del totale della commissione esaminatrice. Per le prove relative alla lingua inglese e all'informatica, la commissione esaminatrice e' integrata con un esperto in lingua inglese e con un funzionario appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di polizia esperto in informatica. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della commissione esaminatrice o un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno-comparto ministeri. Con il decreto di cui al presente comma sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. La commissione esaminatrice puo' avvalersi di personale di supporto. Il presidente ed i componenti delle commissioni esaminatrici, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della commissione esaminatrice. Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice il cui rapporto di impiego si risolve, per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo che la risoluzione del rapporto di impiego sia conseguenza del collocamento a riposo per anzianita' o vecchiaia del presidente e dei componenti della Commissione esaminatrice. In tale ipotesi l'incarico e' rinnovato automaticamente fatta salva l'espressa rinuncia dell'interessato.
3. In deroga all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 frequentano un corso di durata pari a un anno, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa.
4. Sono dimessi dal corso di cui al comma 3 gli allievi vice ispettori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero di novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, l'allievo, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Restano ferme le restanti cause di dimissioni dal corso previste dalla normativa vigente.
5. I vice ispettori vincitori dei concorsi di cui al comma 1 conseguono la promozione alla qualifica di ispettore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre all'anno di corso di cui al comma 3.
6. All'articolo 31-bis del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le parole «una delle lauree triennali o delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334» sono sostituite dalle parole «laurea o laurea magistrale o specialistica stabilita con decreto del Ministro dell'interno».
7. I vice ispettori, durante il periodo di prova, sono autorizzati, fino ad un massimo di tre mesi, ad alloggiare presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.
8. Gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati per intero agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore del personale della Polizia di Stato per la cui assunzione e' richiesta una laurea. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27-ter, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.:
«Art.27-ter (Corsi per la nomina a vice ispettore). -
1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori
frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della
durata non inferiore a due anni, preordinato anche
all'acquisizione di crediti formativi universitari per il
conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto
giuridico di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonche' alla
loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica
sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con
particolare riguardo all'attivita' investigativa.
2. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione
attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono
particolare qualificazione.
3. Gli allievi vice ispettori che al termine del
corso di cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di
idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori e
abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche,
prestano giuramento, sono nominati vice ispettori in prova
e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio
operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito
si tiene conto in sede di redazione del rapporto
informativo annuale ai sensi dell'articolo 62.
4. I vice ispettori in prova, al termine del periodo
di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di
vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale.
5. Gli allievi vice ispettori durante i primi due
anni di corso non possono essere impiegati in servizio di
polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e
d'onore.
6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai
servizi d'istituto per compiere il periodo di tirocinio
applicativo di cui al comma 3. I vice ispettori in prova
permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per
un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni
nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate.
7.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31-bis, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore
superiore). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore
superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio
per merito comparativo al quale e' ammesso il personale
avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio
nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo
scrutinio e' richiesto il possesso di laurea o laurea
magistrale o specialistica stabilita con decreto del
Ministro dell'interno.».
 
Art. 19 bis

Collocamento in disponibilita' dei dirigenti della Polizia di Stato

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «cinque per cento della dotazione organica» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 per cento della dotazione organica complessiva delle qualifiche dirigenziali della carriera di appartenenza»;
b) al comma 4, le parole: «non superiore al triennio» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al quadriennio»;
c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il dirigente collocato in disponibilita' che consegue la promozione o la nomina alla qualifica superiore rientra in organico andando a occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
5-ter. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permane la possibilita' di collocamento in disponibilita', il decreto di promozione o di nomina puo' disporre il collocamento in disponibilita', anche nella nuova qualifica».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 64 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei
ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31
marzo 2000, n. 78», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
novembre 2000, n. 271, S.O., come modificato dalla presente
legge:
«Art. 64 (Collocamento in disponibilita'). - 1. I
dirigenti della Polizia di Stato possono essere collocati
in posizione di disponibilita', entro il limite non
eccedente il 3,5 per cento della dotazione organica
complessiva delle qualifiche dirigenziali della carriera di
appartenenza e per particolari esigenze di servizio, anche
per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo
determinato.
2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza e gli
altri dirigenti generali dei ruoli della Polizia di Stato
sono collocati in posizione di disponibilita', previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, sentito il capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza.
3. I dirigenti superiori e i primi dirigenti sono
collocati in posizione di disponibilita' con decreto del
Ministro dell'interno su proposta del capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza.
4. I dirigenti possono permanere nella posizione di
disponibilita' per un periodo non superiore al quadriennio.
Con provvedimento motivato puo' esserne disposta la proroga
per un periodo non superiore a un anno.
5. I dirigenti collocati in posizione di
disponibilita' non occupano posto nella qualifica del ruolo
cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi
ruoli direttivi e' reso indisponibile un posto per ciascun
dirigente collocato in disponibilita'.
5-bis. Il dirigente collocato in disponibilita' che
consegue la promozione o la nomina alla qualifica superiore
rientra in organico andando a occupare, secondo l'ordine
della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di
ruolo.
5-ter. Se in corrispondenza della qua lifica
conseguita con la promozione o con la nomina permane la
possibilita' di collo camento in disponibilita', il decreto
di promozione o di nomina puo' disporre il collocamento in
disponibilita', anche nella nuova qualifica.».
 
Art. 20
Disposizioni relative al personale dell'Arma dei Carabinieri e
all'arruolamento di marescialli in possesso di laurea triennale

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
0a) all'articolo 168, comma 2, le parole da: «con mandato della durata di un anno, senza possibilita' di proroga» fino a: «non oltre la data di cessazione dal servizio permanente» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo pari a due anni, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa prevista dalla legge»;
a) all'articolo 635, al comma 3, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri e' altresi' richiesto il requisito dell'affidabilita' di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124»;
b) all'articolo 648, al comma 2, la parola «28» e' sostituita dalla seguente: «26»;
c) all'articolo 683, dopo il comma 9 sono aggiunti infine i seguenti:
«9-bis. Per specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, fino al 31 dicembre 2027, possono essere altresi' banditi, nei limiti delle risorse finanziare disponibili e a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per titoli ed esami, per trarre, con il grado di maresciallo, cittadini italiani:
a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa;
b) di eta' non superiore a 28 anni alla data indicata nel bando di concorso.
9-ter. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 9-bis, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
9-quater. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 9-bis sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facolta' assunzionali relative all'anno di riferimento.»;
d) all'articolo 765, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono ammessi alla frequenza del corso formativo straordinario di cui all'articolo 767-bis.»;
e) dopo l'articolo 767, e' inserito il seguente:
«Art. 767-bis (Svolgimento del corso formativo straordinario per marescialli). - 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 683, comma 9-bis, frequentano, con il grado di maresciallo e in deroga all'articolo 768, un corso formativo straordinario di durata non inferiore a sei mesi, le cui modalita' sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro IV, titolo III, capo I, del regolamento.
2. L'anzianita' relativa dei marescialli di cui al comma 1 e' rideterminata in base alla graduatoria finale del corso formativo straordinario.
3. Gli allievi che non superano il corso di cui al comma 1 sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se gia' in servizio e in tal caso il periodo di corso frequentato e' riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.»;
f) all'articolo 769, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. I marescialli dell'Arma dei carabinieri tratti ai sensi dell'articolo 767-bis, all'atto dell'arruolamento, sono vincolati a una ferma volontaria della durata di anni quattro. Si applicano le disposizioni del libro IV, titolo V, capo IV, sezione IV.»;
g) all'articolo 771, dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente:
«3-quater. I vincitori del concorso di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono nominati marescialli e iscritti in ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi di cui agli articoli 766 e 767 nominati marescialli nello stesso anno. L'anzianita' relativa e' stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito del concorso.»;
h) all'articolo 950, dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma:
«1-bis. Il prolungamento della ferma per la durata di un anno e' concesso dal Comandante generale o dall'autorita' delegata, su motivata proposta dell'ufficiale diretto, inoltrata per via gerarchica, anche nei confronti di un militare che alla scadenza della ferma volontaria non sia pienamente nelle condizioni, per qualita' di rendimento in servizio, di essere ammesso direttamente al servizio permanente. Allo scadere di tale prolungamento e' applicabile la norma relativa alla non ammissione nel servizio permanente, di cui all'articolo 949. Se non provvede l'ufficiale diretto, la proposta puo' essere avanzata anche da altri ufficiali della linea gerarchica, fino al comandante di corpo.»;
h-bis) all'articolo 1034, comma 2, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 133 e»;
i) all'articolo 1783, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai marescialli a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.»;
l) all'articolo 1860:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Studi superiori richiesti agli ufficiali e ai marescialli»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano anche per la valutazione degli studi superiori compiuti dai marescialli.»;
m) all'articolo 2243-bis:
1) al comma 3, la parola «2010» e' sostituita dalla seguente «2016»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016 frequentano, in luogo del corso d'istituto di cui all'articolo 755, un corso d'aggiornamento tecnico-professionale.»;
n) all'articolo 2243-ter, comma 2, la parola «2010» e' sostituita dalla seguente: «2016»;
o) all'articolo 2248, al comma 1, la parola «2027» e' sostituita dalla seguente «2033»;
p) all'articolo 2248-bis:
1) al comma 1, la parola «2027» e' sostituita dalla seguente «2033»;
2) al comma 1-bis, la parola «2027» e' sostituita dalla seguente «2033»;
3) al comma 1-ter, la parola «2026» e' sostituita dalla seguente «2032»;
q) a decorrere dal 1° gennaio 2027, lo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 e' sostituito dallo Specchio C del Quadro I della Tabella 4, di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.
2. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 363, comma 1, le parole «indicati nell'allegato A di cui all'articolo 383» sono sostituite dalle seguenti: «individuati con determinazione del Comandante Generale»;
b) l'articolo 383 e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 168, 635, 648,
683, 765, 769, 771, 950, 1034, 1783, 1860, 2243-bis,
2243-ter, 2248 e 2248-bis, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n.
271, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 168 (Attribuzioni del Vice comandante
generale). - 1. (Omissis).
2. Rimane in carica per un periodo pari a due anni,
salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio
permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa
prevista dalla legge, il Vice comandante generale in carica
e' confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e
comunque non oltre la data di cessazione dal servizio
permanente. Il Vice comandante generale e' gerarchicamente
preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata
dell'Arma dei carabinieri.
3. - 4. (Omissis).».
«Art. 635 (Requisiti generali per il reclutamento). -
1. - 2-bis. (Omissis).
3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del
presente codice o dai singoli bandi, in relazione al
reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui
quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri
dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. Per il reclutamento
nell'Arma dei carabinieri e' altresi' richiesto il
requisito dell'affidabilita' di cui all'articolo 9 della
legge 3 agosto 2007, n. 124.».
«Art. 648 (Eta' per la partecipazione ai concorsi per
le accademie militari). - 1. (Omissis).
2. L'eta' massima per la partecipazione al concorso
per l'ammissione all'accademia dell'Arma dei carabinieri,
da parte degli appartenenti ai ruoli ispettori e
sovrintendenti, e' stabilita in 26 anni.».
«Art. 683 (Alimentazione del ruolo degli ispettori). -
1. - 9. (Omissis).
9-bis. Per specifiche esigenze dell'Arma dei
carabinieri, fino al 31 dicembre 2027, possono essere
altresi' banditi, nei limiti delle risorse finanziare
disponibili e a valere sulle facolta' assunzionali previste
a legislazione vigente, concorsi pubblici per titoli ed
esami, per trarre, con il grado di maresciallo, cittadini
italiani:
a) in possesso di laurea definita con decreto del
Ministro della difesa;
b) di eta' non superiore a 28 anni alla data
indicata nel bando di concorso.
9-ter. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di
cui al comma 9-bis, comprese la definizione degli eventuali
ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro
valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione
delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro
della difesa.
9-quater. I posti rimasti scoperti all'esito dei
concorsi di cui al comma 9-bis sono recuperati nell'ambito
dell'esercizio delle facolta' assunzionali relative
all'anno di riferimento.».
«Art. 765 (Formazione iniziale). - 1.Per la nomina a
maresciallo dell'Arma dei carabinieri i vincitori dei
concorsi di cui all'articolo 679 frequentano appositi corsi
di formazione iniziale.
2. I vincitori del concorso pubblico di cui
all'articolo 679, comma 2-bis, lettera a), sono ammessi
alla frequenza del corso biennale.
3. I vincitori del concorso interno di cui
all'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c), sono
ammessi alla frequenza del corso superiore di
qualificazione.
3-bis. I vincitori del concorso pubblico di cui
all'articolo 683, comma 9-bis, sono ammessi alla frequenza
del corso formativo straordinario di cui all'articolo
767-bis.
(omissis).».
«Art. 769 (Ferma quadriennale). - 1. Gli allievi
marescialli dell'Arma dei carabinieri, all'atto
dell'arruolamento, sono vincolati a una ferma volontaria
della durata di anni quattro.
1-bis. I marescialli dell'Arma dei carabinieri tratti
ai sensi dell'articolo 767-bis, all'atto dell'arruolamento,
sono vincolati a una ferma volontaria della durata di anni
quattro. Si applicano le disposizioni del libro IV, titolo
V, capo IV, sezione IV, del codice.».
«Art. 771 (Nomina a maresciallo). - (omissis)
3-quater. I vincitori del concorso di cui all'articolo
683, comma 9-bis, sono nominati marescialli e iscritti in
ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi di cui agli
articoli 766 e 767 nominati marescialli nello stesso anno.
L'anzianita' relativa e' stabilita in base all'ordine della
graduatoria di merito del concorso.».
«Art. 950 (Prolungamento della ferma). - 1. Il
militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa
essere ammesso in servizio permanente per temporanea
inidoneita' psico-fisica al servizio incondizionato congedo
obbligatorio per maternita' o perche' imputato in un
procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a
procedimento disciplinare di stato, anche se sospeso dal
servizio, puo' ottenere, a domanda, di continuare a
permanere in ferma volontaria. Qualora venga accolta la
domanda di prolungamento della ferma del militare imputato
in procedimento penale per delitto non colposo, la
concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni
concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio
permanente e non preclude la possibilita' di disporre il
proscioglimento dalla ferma.
1-bis. Il prolungamento della ferma per la durata di
un anno e' concesso dal Comandante generale o autorita'
delegata, su motivata proposta dell'ufficiale diretto,
inoltrata per via gerarchica, anche nei confronti di un
militare che alla scadenza della ferma volontaria non sia
pienamente nelle condizioni, per qualita' di rendimento in
servizio, di essere ammesso direttamente al servizio
permanente. Allo scadere di tale prolungamento e'
applicabile la norma relativa alla non ammissione nel
servizio permanente, di cui all'articolo 949. Se non
provvede l'ufficiale diretto, la proposta puo' essere
avanzata anche da altri ufficiali della linea gerarchica,
fino al comandante di corpo.
(omissis).»
«Art. 1034 (Denominazioni e composizione). - 1.
(Omissis).
2. I componenti delle commissioni di avanzamento
devono appartenere ai ruoli del servizio permanente
effettivo, salvo che ricoprano cariche di cui agli articoli
133 e 1094, comma 3.».
«Art. 1783 (Computo del servizio anteriormente
prestato). - 1. Il servizio militare prestato anteriormente
alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in
servizio permanente, e' computato per intero, agli effetti
della determinazione dello stipendio, in base
all'anzianita' di servizio; agli stessi effetti, sono
computati gli anni corrispondenti alla durata legale del
corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per
la nomina dei quali e' richiesta una laurea o titolo
equipollente se non coincidenti con il servizio militare.
1-bis . Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche ai marescialli a valere sulle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche ai marescialli a valere sulle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente.».
«Art. 1860 (Studi superiori richiesti agli ufficiali
e ai marescialli). - 1. La valutazione degli studi
superiori compiuti dagli ufficiali e' effettuata ai sensi
dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, si applicano anche per la valutazione degli studi
superiori compiuti dai marescialli.».
«Art. 2243-bis (Regime transitorio per la frequenza
del corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri). - 1. Sino all'anno 2023 compreso, sono
ammessi a frequentare il corso d'istituto di cui
all'articolo 755 anche gli ufficiali del ruolo normale
dell'Arma dei carabinieri aventi il grado di tenente
colonnello.
2. Per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal
ruolo speciale a esaurimento aventi anzianita' di nomina a
ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri
uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 il corso
d'istituto di cui all'articolo 755 e' considerato assolto.
3. Per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi
anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente
nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31
dicembre 2016 il corso d'istituto di cui all'articolo 755
e' considerato assolto.
3-bis. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi
anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente
nell'Arma dei carabinieri tra il 1° gennaio 2013 e il 31
dicembre 2016 frequentano, in luogo del corso d'istituto di
cui all'articolo 755, un corso d'aggiornamento
tecnico-professionale.
4. Gli ufficiali dei ruoli forestale iniziale e
speciale a esaurimento non frequentano il corso d'istituto
di cui all'articolo 755.».
«Art. 2243-ter (Regime transitorio per la frequenza
del corso superiore di stato maggiore interforze per gli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. (Omissis).
2. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianita'
di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei
carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2016 non
sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso
superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo
751.».
«Art. 2248 (Norma di chiusura del regime transitorio
per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino al
completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-bis
e comunque non oltre l'anno 2033, in relazione a eventuali
variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonche'
alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi
di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei
comandi, il Ministro della difesa e' autorizzato
annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni
grado dei ruoli del servizio permanente, il numero
complessivo di promozioni a scelta al grado superiore,
nonche' la previsione relativa agli obblighi di comando, la
determinazione delle relative aliquote di valutazione e le
permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad
anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi e
l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di
spesa di personale, il decreto di cui al presente comma
puo' compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante
la riduzione temporanea o permanente delle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente.».
«Art. 2248-bis (Regime transitorio per gli ufficiali
dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino
all'anno 2033 compreso, in relazione alle esigenze connesse
con l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato e la
costituzione del ruolo forestale iniziale degli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri nonche' alle necessarie
variazioni nella consistenza organica del predetto ruolo e
alla contestuale determinazione delle consistenze organiche
dei gradi del ruolo forestale degli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri, il Ministro della difesa e' autorizzato
annualmente a modificare, con apposito decreto di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ogni
grado dei predetti ruoli forestali, il numero di promozioni
a scelta al grado superiore, la determinazione delle
relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei
gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi
restando i volumi organici complessivi.
1-bis. Sino all'anno 2033 compreso, il numero delle
promozioni a generale di brigata del ruolo forestale
iniziale dell'Arma dei carabinieri da conferire annualmente
e' pari ad una unita'.
1-ter. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti
massimi definiti dalla tabella 4, determinate dalle
promozioni di cui al comma 1-bis, sono considerate in
soprannumero nell'anno di conferimento e progressivamente
riassorbite entro il 31 dicembre 2032.».
- Si riporta il testo dell'articolo 363, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, e successive modificazioni (Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246), pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 131
alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 140 dell'8
giugno 2010, come modificato dalla presente legge:
«Art. 363 (Assegnazione degli alloggi di servizio
gratuiti e decadenza dall'assegnazione). - 1. Gli incarichi
per i quali spettano gli alloggi di servizio di cui alla
lettera a), del comma 1, dell'articolo 362 sono individuati
con determinazione del Comandante Generale.
2. - 3. (Omissis).».
 
Art. 21
Disposizioni per il reclutamento di personale del Corpo della Guardia
di finanza

1. Al fine di potenziare i settori informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario, il Corpo della guardia di finanza, fino al 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, e' autorizzato a indire concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento, con il grado di maresciallo, di cittadini italiani, anche se alle armi:
a) di eta' non superiore a 28 anni;
b) in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, in materie informatiche, tecnico-logistiche, aeronautiche, navali o abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie specificate dal medesimo bando, nonche', per il settore sanitario, dell'iscrizione al relativo albo professionale.
2. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 1 sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facolta' assunzionali relative all'anno di riferimento.
3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono:
a) nominati marescialli con anzianita' relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di inizio del corso, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente ordinario in possesso della medesima anzianita' giuridica di grado. Gli effetti economici della nomina decorrono dalla data di effettivo incorporamento, se successiva alla data di inizio del corso;
b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianita' relativa e' rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con la decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalita' di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonche' la disciplina dei casi di rinvio e mancato superamento del medesimo corso;
c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del settore per il quale hanno concorso, con successivo vincolo d'impiego nei medesimi incarichi.
4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 1 del presente articolo per l'impiego nei settori tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
5. Al personale di cui al comma 4 del presente articolo e a quello gia' reclutato ai sensi dell'articolo 15, commi da 25 a 29, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, qualora impiegato nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, sono altresi' attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria, previa frequenza di un ulteriore corso di formazione che si svolge con le modalita' definite con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 1783 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano, a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, anche al personale della Guardia di finanza dei settori informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale nonche' sanitario, per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso della laurea o titolo equipollente.
7. In deroga all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il personale arruolato ai sensi del comma 1 del presente articolo contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.
8. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento, reclutamento, addestramento, stato ed avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al richiamato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
8-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, il mandato del Comandante generale della Guardia di finanza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' prorogato fino al 31 dicembre 2026.
9. Al fine di recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 40 dell'11 marzo 2024:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, le parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse;
b) al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199:
1) all'articolo 6, comma 1, lettera i), le parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse;
2) all'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 6), le parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riportail testo dell'articolo 8-bis, comma 2, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, (Adeguamento dei
compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78):
«Art. 8-bis. (Qualifiche degli appartenenti al Corpo
della guardia di finanza). - 1. Omissis.
2. Agli appartenenti al ruolo ispettori sono
attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia
giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di
pubblica sicurezza.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, commi da 25 a
29, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,
recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 15. (Disposizioni per il potenziamento e la
rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di
finanza e disposizioni in materia di personale appartenente
alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria). -
1.-24. Omissis.
25. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del
Corpo della guardia di finanza, e' autorizzata, per l'anno
2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unita'
di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e non
prima del 1° luglio 2023. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024,
565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro
nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029,
576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro
nel 2032 e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per
le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e
di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024.
26. Fermo restando quanto previsto dal comma 29, le
assunzioni straordinarie di cui al comma 25 avvengono, con
il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per
titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini
italiani, anche se alle armi, in possesso dei seguenti
requisiti:
a) eta' non superiore ad anni 28;
b) essere in possesso, alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, di una laurea triennale
abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie,
rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di
concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione al
relativo albo professionale.
27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono:
a) nominati marescialli con anzianita' relativa
stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale
di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e
iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente di
appartenenza in possesso della medesima anzianita'
giuridica di grado;
b) avviati alla frequenza di un corso di formazione
di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del
quale l'anzianita' relativa e' rideterminata nell'ordine
della graduatoria finale, con la decorrenza di cui alla
lettera a). Con determinazione del Comandante generale
della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede
e le modalita' di svolgimento del corso, ivi inclusi i
relativi programmi didattici, nonche' la disciplina dei
casi di mancato superamento del medesimo corso;
c) destinati, al termine del corso di cui alla
lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del
Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, con
vincolo di impiego, presso le articolazioni del medesimo
Servizio sanitario.
28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo
8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
68, al personale arruolato ai sensi del comma 25 del
presente articolo, collocato in soprannumero negli organici
del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, e'
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e,
in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il medesimo
personale contrae una ferma volontaria di due anni, con
decorrenza dalla data di arruolamento.
29. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal
presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni
in materia di reclutamento, addestramento, stato e
avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di
finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n.
34 (Regolamento recante norme per la determinazione della
struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai
sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449):
«Art. 2. (Ordinamento generale). - 1. Omissis
2. I comandi e gli organi di esecuzione del servizio
sono a loro volta distinti in:
a) comandi territoriali: con competenza
interregionale, regionale e provinciale, in relazione alle
esigenze operative e funzionali, e comandi speciali;
b) organi di esecuzione del servizio: nuclei di
polizia tributaria, nuclei speciali, gruppi, reparti
operativi minori, stazioni navali, reparti navali minori e
sezioni aeree.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato):
«Art. 32. (Studi superiori richiesti agli ufficiali).
- Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in
servizio permanente effettivo sia stato richiesto il
possesso del diploma di laurea si computano tanti anni
antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di
studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale
dei relativi corsi.
Si computano altresi' gli anni corrispondenti al
corso di studi universitari, di durata inferiore al corso
di laurea, richiesti come condizione necessaria per la
nomina in servizio permanente effettivo o per l'ammissione
ai corsi normali delle accademie militari per la nomina a
ufficiale in servizio permanente effettivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1783 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 1783. (Computo del servizio anteriormente
prestato). - 1. Il servizio militare prestato anteriormente
alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in
servizio permanente, e' computato per intero, agli effetti
della determinazione dello stipendio, in base
all'anzianita' di servizio; agli stessi effetti, sono
computati gli anni corrispondenti alla durata legale del
corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per
la nomina dei quali e' richiesta una laurea o titolo
equipollente se non coincidenti con il servizio militare.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche ai marescialli a valere sulle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 49, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 «Attuazione
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
nuovo inquadramento del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo della Guardia di finanza», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.122
del 27 maggio 1995 - Suppl. Ordinario n. 61:
«Art. 49. (Posizione di Stato dei frequentatori dei
corsi per il conferimento della nomina a maresciallo). - 1.
Omissis
2. I frequentatori del corso di cui al comma 1,
lettere a) e b):
a) contraggono una ferma volontaria di quattro
anni, con decorrenza dalla data di arruolamento
b) al termine del corso, i dichiarati idonei,
vengono nominati maresciallo in ferma volontaria e inviati
ai reparti di impiego.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, quinto comma,
della legge 23 aprile 1959, n. 189 «Ordinamento del Corpo
della guardia di finanza»:
«Art. 4. - 1. - 4. Omissis
Il mandato del Comandante generale ha una durata pari
a tre anni e non e' prorogabile ne' rinnovabile. Se non
abbia raggiunto il limite di eta' al termine del triennio,
il Comandante generale permane nell'incarico fino al limite
di eta' e comunque al massimo per un altro anno.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 «Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni comuni). - 1. Per conseguire la
nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del
Corpo della (Guardia di finanza e' necessario possedere i
seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) essere in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea;
c) essere riconosciuti in possesso della idoneita'
psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente;
c-bis) rientrare nei parametri fisici correlati
alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla
massa metabolicamente attiva secondo le tabelle stabilite
dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
c-ter) assenza di tatuaggi o di altre permanenti
alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti
a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del
decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione
dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui
all'articolo 721 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito
dal bando di concorso;
d) essere in possesso dei diritti civili e
politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia,
a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita
di bordo o al volo, qualora compatibili con il comparto, la
specializzazione o la specialita' per cui si concorre;
f) essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal
fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in
rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.
Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche
l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, l'uso o la
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo
non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o
risalenti;
g) non essere imputati, condannati, ovvero aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale per delitti non colposi,
ne' essere o essere stati sottoposti a misure di
prevenzione.
g-bis) non essere stati dimessi, per motivi
disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze
armate e di polizia;
g-ter) per i militari in servizio permanente, non
essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero,
se dichiarati non idonei all'avanzamento, aver
successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e che
siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di
non idoneita';
g-quater) non aver riportato, nell'ultimo biennio,
sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
g-quinquies) non essere sottoposti a un
procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare
l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a
un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento
disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale;
g-sexies) non essere sospesi dall'impiego o in
aspettativa;
g-septies) non trovarsi, alla data dell'effettivo
incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale
del Corpo della guardia di finanza.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 36 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199 «Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo
inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al corso). - 1.
L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha
luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi
i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti
civili e politici;
b) eta', alla data indicata nel bando di concorso,
non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 24.
c).
d) idoneita' fisico-attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza;
d-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti
alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti
a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del
decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione
dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui
all'articolo 721 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito
dal bando di concorso;
e) rientrare nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento della laurea;
g) non essere, alla data dell'effettivo
incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale per delitto non colposo,
ne' essere o essere stato sottoposto a misure di
prevenzione;
h) non trovarsi, alla data dell'effettivo
incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di
finanziere;
i) essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal
fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in
rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.
Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche
l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, l'uso o la
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo
non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o
risalenti;
l) non essere stato destituito, dispensato o
dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica
amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia,
a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita
di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente
per il quale si concorre;
m) aver ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti
all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva.
m-bis) non essere stato dimesso, per motivi
disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da
accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze
armate o di polizia.
1-bis. Per il reclutamento degli allievi finanzieri
da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti, non
sono richiesti i requisiti indicati alle lettere e) e f)
del comma 1. Gli aspiranti devono essere in possesso del
diploma di istruzione secondaria di primo grado.
2. Possono inoltre essere ammessi al corso per la
promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze
disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i
fratelli o le sorelle del personale delle Forze di'
polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al
servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle
azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed alle leggi ivi richiamate
ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli o alle sorelle del personale del Corpo della
Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace ovvero in attivita' di servizio
caratterizzate da esposizione al rischio, da individuare
con determinazione del Comandante generale della guardia di
finanza.».
«Art. 36 (Requisiti per la partecipazione ai
concorsi). - 1. Al concorso di cui all'articolo 35, comma
1, lettera a), indetto con le modalita' di cui all'articolo
37, sono ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al
ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri, i
finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari
nonche' gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata,
che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo
della guardia di finanza che:
1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno
di eta';
2) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai
corsi per il conseguimento della laurea;
3) non abbiano demeritato durante il servizio
prestato, secondo le disposizioni emanate con
determinazione del Comandante generale, sulla base dei
requisiti di cui all'articolo 10, comma 3;
4) se in servizio permanente, non siano stati
dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore
ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore,
abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita'
e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di
non idoneita';
5) non risultino imputati o condannati ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano
o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
6) non siano sottoposti ad un procedimento
disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione
di una sanzione piu' grave della consegna, ad un
procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento
disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
7) non siano sospesi dall'impiego o in
aspettativa;
7-bis) siano riconosciuti in possesso
dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato
quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;
b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono i
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti
civili e politici;
2) eta' non inferiore ad anni 17 e non superiore
ad anni 26;
3) rientrare nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207;
4) non essere, alla data dell'effettivo
incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale per delitto non colposo,
ne' essere o essere stato sottoposto a misure di
prevenzione;
5) non trovarsi, alla data dell'effettivo
incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore
del Corpo della guardia di finanza;
6) essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal
fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in
rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono
causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito
positivo agli accertamenti diagnostici, l'uso o la
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo
non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o
risalenti;
7) possesso del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento della laurea;
8) essere riconosciuto in possesso dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato
quale maresciallo in ferma volontaria del Corpo della
guardia di finanza;
8-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti
alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti
a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del
decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione
dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui
all'articolo 721 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito
dal bando di concorso;
9) non essere stato destituito, dispensato o
dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica
amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia,
a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita
di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente
per il quale si concorre;
10) non essere stato dimesso, per motivi
disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze
armate e di polizia.
2. Il personale in possesso dei requisiti stabiliti
dal comma 1, lett. a), che abbia frequentato, con esito
favorevole, il corso motoristi navali presso la scuola
nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole
dalle autorita' di cui al comma 1, lettera a), numero 3),
puo' essere ammesso, a domanda, nel limite massimo di un
quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al
corso di cui all'art. 35 con esonero dalle relative prove
concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari
giudicati meritevoli che abbiano conseguito la
specializzazione di motorista navale con maggior punteggio
di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a
parita' di punteggio, nell'ordine, a quelli di maggior
grado, di maggiore anzianita' di servizio e di maggiore
eta'.
3. La partecipazione al concorso di cui al comma 2
non e' ammessa per piu' di due volte.
4. Non si applicano gli aumenti dci limiti di eta'
previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lett. b),
indetto con le modalita' di cui all'art. 46, possono essere
ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" che:
1) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, la
qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio
equivalente;
2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio,
sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
3) non siano gia' stati rinviati, d'autorita',
dal corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero
da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a
maresciallo;
4) non risultino imputati o condannati ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano
o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano sottoposti ad un procedimento
disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione
di una sanzione piu' grave della consegna, ad un
procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento
disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
6) non siano sospesi dall'impiego o in
aspettativa;
7) non siano stati dichiarati non idonei
all'avanzamento al grado superiore, ovvero, se dichiarati
non idonei al grado superiore, abbiano successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi
almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita';
8) siano in possesso di un diploma di istruzione
secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari,
qualora partecipano al concorso di cui all'articolo 35,
comma 1, lettera b), n. 1), ovvero della laurea triennale
in discipline economico-giuridiche qualora partecipano al
concorso di cui al successivo comma 1, lettera b), n. 2),
dello stesso articolo 35;
8-bis) siano riconosciuti in possesso
dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato
quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;
b) gli appartenenti al ruolo «appuntati e
finanzieri» che, oltre a possedere i requisiti di cui alla
precedente lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni di
servizio nel Corpo:
1) abbiano compiuto almeno 7 anni di servizio nel
corpo;
2) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado.
5-bis. Gli aspiranti che presentano domanda di
partecipazione per un contingente diverso da quello di
appartenenza non sono ammessi ai concorsi di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera b).
5-ter. I brigadieri capo possono partecipare, per
ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera b).
5-quater. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1
e di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la
partecipazione ai concorsi per la nomina a esecutore e
archivista in servizio permanente della Banda musicale del
Corpo della guardia di finanza, e' richiesto:
a) il possesso di un'eta' non inferiore ad anni 18
e non superiore ad anni 40. Per il personale in servizio
nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, il limite anagrafico massimo e' elevato a 45 anni;
b) di non essere stati giudicati non idonei a
prestare servizio nel medesimo complesso bandistico.
6. Con determinazione del comandante generale della
Guardia di finanza puo' essere disposta, in ogni momento,
l'esclusione dei concorrenti di cui all'articolo 35, comma
1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti.».
 
Art. 21 bis
Misure urgenti in tema di funzionalita' del Corpo della Guardia di
finanza

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale:
a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni».
2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La promozione a finanziere e' sospesa qualora nei confronti dell'allievo finanziere, gia' giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa»;
b) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" e' escluso dalla valutazione qualora, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento: a) risulti sospeso dall'impiego; b) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa; c) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato; d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita'. Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione e' adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza»;
c) all'articolo 55, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il personale appartenente ai ruoli "ispettori" e "sovrintendenti" e' escluso dalle aliquote qualora, alla data di formazione delle stesse:
a) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;
b) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
c) risulti sospeso dall'impiego ovvero dalle funzioni del grado;
d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita'».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 18 (Aliquote di ruolo ed impedimenti alla
valutazione). - 1. L'ufficiale, per essere valutato per
l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, deve, trovarsi
compreso in apposite aliquote di ruolo, salvo che il
presente decreto non disponga altrimenti.
2. Non puo' essere valutato per l'avanzamento
l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di
Sottosegretario di Stato.
3. Non puo' essere inserito nell'aliquota di
avanzamento l'ufficiale:
a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto
non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto
penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia
condizionalmente sospesa;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui
possa derivare una sanzione di stato;
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una
durata non inferiore a sessanta giorni.
4. L'ufficiale condannato con sentenza definitiva ad
una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo
compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di
fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio
dell'Amministrazione o dell'onere militare e' escluso da
ogni procedura di avanzamento.
5. La valutazione dell'ufficiale che, inserito
nell'aliquota di valutazione, si trovi in una delle
condizioni di cui al comma 3 e' sospesa. Quando
eccezionalmente le autorita' competenti ritengano di non
poter addivenire alla pronuncia del giudizio
sull'avanzamento, sospendono il giudizio indicandone i
motivi. All'ufficiale e' data comunicazione della
sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno
determinata.».
- Si riporta il testo degli articoli 8, 11 e 55, del
citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Posizione di stato degli allievi
finanzieri). - 1. Gli ammessi al corso per allievo
finanziere sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla
data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita
commissione esaminatrice, con determinazione del Comandante
generale o dell'autorita' da esso delegata. I militari in
servizio e in congedo delle forze armate e quelli in
congedo della guardia di finanza nonche' il personale
appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile
perdono, rispettivamente, il grado e le qualifiche all'atto
della ammissione al corso.
2. La commissione di cui al precedente comma viene
nominata con determinazione del Comandante generale o
dell'autorita' da esso delegata.
3. La promozione a finanziere e' sospesa qualora nei
confronti dell'allievo finanziere, gia' giudicato idoneo ai
sensi del comma 1, sia stata emessa, per delitto non
colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto
penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia
condizionalmente sospesa.
4. Al venir meno della causa impeditiva specificata
al comma 3, trovano applicazione le disposizioni relative
alla decorrenza della promozione di cui al successivo
articolo 11, comma 2.
5. Gli allievi finanzieri, all'atto
dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria di anni
quattro.».
«Art. 11 (Esclusione dalla valutazione). - 1. Il
personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" e'
escluso dalla valutazione qualora, alla data in cui ha
inizio la procedura di avanzamento:
a) risulti sospeso dall'impiego;
b) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto
non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto
penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia
condizionalmente sospesa;
c) sia sottoposto a procedimento disciplinare di
stato;
d) si trovi in una posizione di stato da cui
scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita'.
Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno
determinata e' data comunicazione al militare interessato.
Il provvedimento di esclusione e' adottato con
determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza.
2. Al venir meno delle singole cause impeditive
elencate al comma 1, purche' sussistano i requisiti di
legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve
essere sottoposto a valutazione con le modalita' di cui
all'art. 10 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso
con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora
la valutazione fosse stata effettuata in assenza della
causa impeditiva.».
«Art. 55 (Inclusione ed esclusione dalle aliquote). -
1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli
ispettori ed i sovrintendenti che alla data indicata
nell'articolo 54 abbiano soddisfatto le condizioni di cui
all'articolo 53. Per l'inclusione in aliquota dei
marescialli capo e dei marescialli aiutanti e' richiesto il
possesso di una laurea triennale rientrante in una delle
classi individuate con determinazione del Comandante
generale della guardia di finanza.
1-bis. Il personale di cui al comma 1, valutato e non
promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato
un ulteriore anno di anzianita' di grado nell'anno di
formazione dell'aliquota di riferimento.
2. Il personale appartenente ai ruoli "ispettori" e
"sovrintendenti" e' escluso dalle aliquote qualora, alla
data di formazione delle stesse:
a) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto
non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto
penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia
condizionalmente sospesa;
b) sia sottoposto a procedimento disciplinare di
stato;
c) risulti sospeso dall'impiego ovvero dalle
funzioni del grado;
d) si trovi in una posizione di stato da cui
scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita'.
3. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti
esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver
maturato, per motivi di servizio, le condizioni di cui
all'art. 53, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma
2, e' apposta riserva fino al cessare delle cause
impeditive.
4. Al venir meno delle predette cause impeditive,
salvo che le stesse non comportino la cessazione dal
servizio, gli interessati sono inclusi, affinche' si
proceda al loro scrutinio nell'aliquota nella quale
avrebbero dovuto essere inseriti laddove non si fosse
manifestata la causa di esclusione. Gli stessi
conseguiranno, eventualmente, la promozione al grado
superiore con la medesima anzianita' che gli sarebbe
spettata qualora non si fosse manifestata la causa di
esclusione.».
 
Art. 22
Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di Polizia
penitenziaria

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, alla lettera a-bis), la parola «2022» e' sostituita dalla seguente: «2025»;
b) il comma 14-sexiesdecies e' sostituito dal seguente:
«14-sexiesdecies. Nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari per titoli, ciascuno per 350 posti di ispettore superiore, riservati al personale appartenente, alla data del bando che indice ciascun concorso, al ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia
di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella G.U. 22 giugno
2017, n. 143, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Disposizioni transitorie e finali per il
Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Al decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A e'
sostituita dalla tabella 37 allegata al presente decreto.
Entro il 31 dicembre 2019 si provvede all'ampliamento della
dotazione organica dei ruoli dei sovrintendenti e degli
ispettori fino al raggiungimento rispettivamente di n. 5300
e n. 3550 unita', con le modalita' di cui al comma 7.
2. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le
tabelle D ed E sono sostituite dalle tabella 38 allegata al
presente decreto.
3. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162,
le tabelle A e B sono sostituite rispettivamente dalle
tabelle 39 e 40 allegate al presente decreto.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 18
settembre 2006, n. 276, le tabelle D ed F sono sostituite
dalle tabelle 41 e 42 allegate al presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di
facolta' assunzionali, le assunzioni nella qualifica
iniziale del ruolo agenti e assistenti, maschile e
femminile, del Corpo di polizia penitenziaria hanno luogo
anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del
ruolo medesimo, ma non oltre il limite delle vacanze
esistenti negli altri ruoli del Corpo medesimo. Le
conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli
agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei
passaggi per qualunque causa del personale del predetto
ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori.
6. L'incremento della dotazione organica dei ruoli
tecnici previsti dal decreto legislativo 9 settembre 2010,
n. 162 e' a valere sulle facolta' assunzionali non
esercitate, dell'anno 2016.
7. Ai fini del compimento dell'ampliamento delle
consistenze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria nei limiti di
cui al comma 1, si provvede con la rimodulazione della
dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di
spesa.
8. Nella fase di prima applicazione del presente
decreto:
a) alla copertura dei posti disponibili dal 31
dicembre 2008 al 31 dicembre 2016 nel ruolo dei
sovrintendenti e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili per tale organico a legislazione vigente, si
provvede mediante un concorso straordinario per titoli, da
attivare entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale
in servizio alla data di indizione del bando, attraverso il
ricorso a modalita' e procedure semplificate analoghe a
quelle previste in attuazione dell'articolo 2, comma 5,
lettera b) del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio
2013, n. 12, da stabilire con decreto del Capo del
Dipartimento, secondo le seguenti aliquote:
1) per il 60 per cento dei posti disponibili per
ciascun anno, riservato agli assistenti capo che ricoprono
alla predetta data una posizione in ruolo non superiore a
quella compresa entro il triplo dei posti riservati, che
non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio
complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare
piu' grave della deplorazione. Agli stessi e' salvaguardato
il mantenimento, a domanda, della sede di servizio;
2) per il restante 40 per cento, riservato al
personale del ruolo degli agenti ed assistenti che alla
predetta data abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo
servizio, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un
giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione
disciplinare piu' grave della deplorazione.
I posti rimasti scoperti in una delle due aliquote
sono devoluti all'altra fino alla data di inizio del
relativo corso di formazione. Gli eventuali posti residuali
vanno ad aumentare la corrispondente aliquota relativa alla
procedura annuale immediatamente successiva. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come
modificato dal presente decreto;
a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso alla
qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei
sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno,
dal 2018 al 2025, si provvede: 1) per il settanta per
cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per
merito comparativo ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443, e superamento di un successivo corso di formazione
svolto con le modalita' di cui al comma 2; 2) per il
restante trenta per cento, mediante concorso per titoli,
riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti
che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo
servizio secondo le modalita' previste dalla precedente
lettera a), e superamento di un successivo corso di
formazione professionale svolto con le modalita' di cui
all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443;
a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e
2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti e'
rispettivamente incrementata di 550, 350, 300 e 300 unita'
soprannumerarie, alla cui copertura si provvede ai sensi
della lettera a-bis), n. 1, con decorrenze dal 1 gennaio
2020 al 1 gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente
disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di
ogni anno, fermo restando il computo delle carenze
organiche, ai sensi del comma 5, del presente decreto. Al
completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie si
provvede entro il 2030, mediante riduzione dei posti
disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della
lettera a-bis), n. 1, in modo tale che il numero massimo
delle posizioni sovrannumerarie sia pari a:
1) 1190 al 31 dicembre 2024;
2) 1072 al 31 dicembre 2025;
3) 825 al 31 dicembre 2026;
4) 595 al 31 dicembre 2027;
5) 230 al 31 dicembre 2028;
6) 60 al 31 dicembre 2029;
7) 0 al 31 dicembre 2030;
a-quater) in relazione alle procedure scrutinali e
concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4,
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
b) alla copertura degli 800 posti di vice
sovrintendente di cui all'incremento della dotazione
organica del medesimo ruolo prevista dal comma 1 del
presente articolo, si provvede mediante un concorso
straordinario per titoli secondo le aliquote di cui alla
lettera a) e con modalita' da stabilire con decreto del
Capo del Dipartimento, da attivare entro il 30 ottobre
2019. Al personale partecipante ai posti riservati per gli
agli assistenti capo e' salvaguardato il mantenimento, a
domanda, della sede di servizio;
b-bis) per i vice sovrintendenti selezionati in
base alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), a-ter),
il corso di formazione professionale ha la durata non
superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le
relative modalita' attuative sono stabilite con decreto del
Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Alle procedure di cui alle lettere a) e a-bis), n. 1, e
a-ter), possono partecipare gli assistenti capo che
ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella
compresa entro il doppio dei posti riservati a tale
personale, oltre al contingente corrispondente ai posti
riservati agli assistenti capo relativo alle procedure gia'
avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, e a-ter) e,
qualora per le stesse tutti i vincitori non siano gia'
stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti;
b-ter) per i vincitori dei concorsi di cui alle
lettere a), b) e b-bis il corso di formazione professionale
ha durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un
mese, e le relative modalita' attuative sono stabilite con
decreto del Capo del Dipartimento.
9. Le procedure concorsuali per l'accesso al ruolo
degli ispettori non concluse alla data di entrata in vigore
del presente decreto rimangono disciplinate dalla
previgente normativa.
10. Fermo restando quanto previsto dal comma 9, in
fase di prima attuazione l'accesso al ruolo degli ispettori
avviene, per il settanta per cento dei posti disponibili,
mediante concorso interno per titoli da individuare con
decreto del Capo del Dipartimento, riservato al personale
in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443:
a) per il 70 per cento dei posti, che appartiene al
ruolo dei sovrintendenti al quale ha avuto accesso secondo
le modalita' di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il giorno
precedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto; il cinquanta per cento del predetto 70 per cento
e' riservato al personale con qualifica di sovrintendente
capo; a questi ultimi e' salvaguardato il mantenimento, a
domanda, della sede di servizio;
b) per il restante 30 per cento, al personale del
ruolo degli agenti ed assistenti. Se i posti riservati ad
una aliquota non vengono coperti la differenza va ad
aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
11. Ferme restando le procedure in atto per la nomina
alla qualifica di ispettore superiore con decorrenza 1°
gennaio 2014, alla copertura dei posti disponibili nella
suddetta qualifica alla data del 31 dicembre 2014 e 31
dicembre 2015 si provvede con le modalita' previste
dall'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
12. Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo
scrutinio previsto dall'articolo 30-bis del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato
dall'articolo 37, comma 4, lettera g), del presente
decreto, non sono richiesti i titoli di studio ivi
previsti.
13. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 29
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come
novellate dall'articolo 37, comma 4, lettere c), d) ed f)
del presente decreto si applicano a decorrere dal primo
gennaio 2026.
14. Nella fase di prima attuazione, in via
transitoria:
a) e' istituito il ruolo ad esaurimento del Corpo
di polizia penitenziaria articolato nelle seguenti
qualifiche:
vice commissario penitenziario, anche per la
frequenza del corso di formazione;
commissario penitenziario;
commissario capo penitenziario;
b) l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo ad
esaurimento avviene, per una sola volta, per 80 posti,
mediante concorso interno per titoli riservato al personale
del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo degli
ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore capo, in
possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore che
consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario. Il citato personale non deve aver
riportato, nel precedente biennio, sanzione disciplinare
pari o piu' grave della deplorazione ne' un giudizio
complessivo inferiore a «buono». Il 20 per cento dei posti
e' riservato ai sostituti commissari. Si applicano,
altresi', le disposizioni contenute nell' articolo 93 del
decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3;
c) i vincitori del concorso di cui alla lettera b)
sono nominati vice commissari e frequentano un corso di
formazione della durata non superiore a sei mesi e non
inferiore a tre mesi presso la Scuola superiore
dell'esecuzione penale, comprensivi di un periodo
applicativo non superiore a tre mesi presso gli istituti
penitenziari. Durante la frequenza del corso i vice
commissari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale
di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria
e non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo
i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. I vice
commissari che superano l'esame di fine corso sono nominati
commissari del ruolo ad esaurimento, secondo l'ordine della
graduatoria di fine corso. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 9, commi 6, 7 e 8 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal
presente decreto. Si applicano altresi', in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del
medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146,
significando che i periodi temporali sono quelli
disciplinati per il corso previsto dall'articolo 9, comma
1, lettera b) del medesimo decreto, ridotti della meta';
d) con decreto del capo del Dipartimento sono
individuate le modalita' di svolgimento del concorso, le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di
titoli, la composizione della commissione esaminatrice e le
modalita' di formazione della graduatoria, le modalita' di
svolgimento del corso di formazione e dell'esame finale,
nonche' le modalita' di formazione della graduatoria di
fine corso;
e) ferma restando l'applicabilita' delle
disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, per il corrispondente personale
della carriera dei funzionari, il personale con qualifica
di commissario svolge le funzioni di funzionario
responsabile di unita' operativa nell'ambito dell'area
sicurezza degli istituti di media e minore complessita' e
rilevanza;
f) la promozione alla qualifica di commissario capo
dei commissari nominati ai sensi delle lettera c) si
consegue mediante scrutinio per merito comparativo a ruolo
aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica di commissario;
g) nei confronti del personale delle varie
qualifiche del ruolo ad esaurimento trovano applicazione,
in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli
articoli 14, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146 per il corrispondente personale della carriera
dei funzionari. Ferma restando l'applicabilita' al
personale del ruolo ad esaurimento delle disposizioni di
cui all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, al personale con
qualifica di commissario capo che si trovi nelle condizioni
previste dall'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto
legislativo possono essere attribuiti, o la classe
superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di
anzianita'.
14-bis. Le candidate ai concorsi per l'accesso alle
qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia
penitenziaria che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei
requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, e,
se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica, sono
ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima
sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola
volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di
rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale
stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente
autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate
vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di
formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o
allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con
la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso
per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e
con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del
corso di formazione effettivamente frequentato. La
posizione in ruolo e' determinata in base ai punteggi
ottenuti nell'ambito dei suddetti concorso e corso di
formazione.
14-ter. Fino alla nomina di funzionari del Corpo di
polizia penitenziaria alla qualifica di dirigente
superiore, gli incarichi loro attribuiti dall'articolo 6
del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 come
modificato dal presente decreto legislativo, possono essere
attribuiti agli ufficiali del ruolo ad esaurimento del
disciolto Corpo degli agenti di custodia.
14-quater. Gli incarichi attribuiti ai dirigenti
aggiunti e ai dirigenti possono essere assegnati ai
funzionari di entrambe le qualifiche, ferma restando la
preminenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi.
14-quinquies. In fase di prima applicazione
dell'articolo 13-sexies del decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146 162, la permanenza minima nella qualifica di
dirigente superiore per la nomina a dirigente generale e'
fissata in tre anni.
14-sexies. Le disposizioni di cui agli articoli 2164
e 1808 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si
applicano anche agli appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria.
14-septies. Gli ispettori e gli ispettori tecnici che
al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella
qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo
scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore capo
con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni
di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, e di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 9 settembre 2010, n. 162.
14-octies. Gli ispettori capo e gli ispettori capo
tecnici in possesso della qualifica al 1 gennaio 2020, non
inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui al
comma 14-septies del presente articolo, sono ammessi, al
compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in
tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica
di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo
21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. Gli
ispettori capo e gli ispettori capo tecnici in possesso, al
1° gennaio 2020, di un'anzianita', maturata cumulativamente
nelle qualifiche di ispettore e di ispettore capo, pari o
superiore a quattordici anni sono ammessi, al compimento di
sette anni di effettivo servizio nella qualifica di
ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, allo
scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto
commissario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010,
n. 162.
14-nonies. Gli ispettori superiori e gli ispettori
superiori tecnici in possesso della qualifica al 1 gennaio
2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla
qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario
tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e di
cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre
2010, n. 162, al compimento di almeno sei anni di effettivo
servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori e gli
ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al
1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la
qualifica di ispettore superiore sono ammessi allo
scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto
commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di
cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre
2010, n. 162, al compimento di almeno cinque anni di
effettivo servizio maturati nella qualifica di ispettore
superiore. Gli ispettori superiori e gli ispettori
superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio
2020 e che hanno conseguito la qualifica di ispettore
superiore o di ispettore superiore tecnico nell'anno 2016
sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di
sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico,
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n.
443 e di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 9
settembre 2010, n. 162, con decorrenza 1° gennaio 2020, con
successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione
della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non
antecedente al 1° gennaio 2025.
14-decies. I vice sovrintendenti e i vice
sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno
maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a
quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020,
previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di
sovrintendente.
14-undecies. Il personale in possesso, al 1° gennaio
2020, della qualifica di sovrintendente accede allo
scrutinio per merito assoluto per la promozione alla
qualifica di sovrintendente capo di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e articolo 14
del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con un
anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti.
14-duodecies. Il personale in possesso, al 1° gennaio
2020, della qualifica di sovrintendente capo accede alla
procedura per l'attribuzione della denominazione di
«coordinatore» di cui all'articolo 15, comma 5-bis del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui
all'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 9
settembre 2010, n. 162, con un anno di anticipo rispetto ai
previsti sei anni.161
14-terdecies. Agli assistenti capo e agli assistenti
capo tecnici che al 1 gennaio 2020 hanno maturato
un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque
anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4,
comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e
di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del decreto legislativo
9 settembre 2010, n. 162, e' attribuita la denominazione di
«coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
14-quaterdecies. Ai sovrintendenti capo e ai
sovrintendenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno
maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a
sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui
all'articolo 15, comma 5-ter, del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 10, comma 4-ter,
del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, e'
attribuita la denominazione di «coordinatore», con
decorrenza dal 1° gennaio 2020.
14-quinquiesdecies. Ai sostituti commissari e ai
sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al
1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le
disposizioni di cui ai commi 14-septies, 14-octies e
14-nonies del presente articolo, in assenza dei motivi
ostativi di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la
denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga
alle disposizioni di cui al comma 4, dal compimento di due
anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti
commissari e ai sostituti commissari tecnici in servizio al
1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato
nella qualifica un'anzianita' pari o superiore a due anni
e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con
decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al
precedente comma 4 dalla stessa data.
14-sexiesdecies. Nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono
banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per
titoli, ciascuno per 350 posti di ispettore superiore
riservati al personale appartenente, alla data del bando
che indice ciascun concorso, al ruolo degli ispettori della
Polizia penitenziaria, le cui modalita' di svolgimento sono
stabilite con decreto del capo del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria.
14-septiesdecies. Nell'anno 2020 e' bandito un
concorso straordinario, per titoli, per 150 posti di
sostituto commissario, riservato al personale in possesso
della qualifica di ispettore superiore alla data del bando
che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016,
rivestiva la qualifica di ispettore capo. Con decreto del
Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso,
con adeguata valorizzazione dell'ammissione con riserva al
concorso da ispettore superiore bandito nell'anno 2003. I
vincitori del concorso sono ammessi alla procedura per
l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con
decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027.
15. Con decorrenza 1° gennaio 2017:
a) gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno
maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a
quattro anni, sono promossi, previo scrutinio per merito
assoluto, alla qualifica di assistente capo;
b) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017
hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o
superiore a cinque anni, sono promossi, previo scrutinio
per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente;
c) i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno
maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a
cinque anni, sono promossi, previo scrutinio per merito
assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo;
d) il personale che riveste la qualifica di
ispettore capo con una anzianita' nella qualifica pari o
superiore a quella prevista dall'articolo 30-bis del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come
modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g) del
presente decreto, e' ammesso allo scrutinio, a ruolo aperto
di cui al medesimo articolo;
e) il personale di cui alla lettera precedente, ai
fini dell'ammissione allo scrutinio per merito comparativo
alla qualifica di sostituto commissario, a ruolo chiuso
nell'ambito dei posti eventualmente disponibili nella
dotazione organica, mantiene l'anzianita' eccedente quella
minima prevista dall'articolo 30-ter del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, fino ad un massimo di
anni due;
f) il personale che riveste la qualifica di
ispettore superiore sostituto commissario assume la nuova
qualifica apicale di sostituto commissario del ruolo degli
ispettori di cui all'articolo 30-ter del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato
dall'articolo 37, comma 4, lettera e), del presente
decreto, mantenendo l'anzianita' di servizio e con
l'anzianita' nella qualifica corrispondente all'anzianita'
nella denominazione;
g) il personale che riveste la qualifica di
ispettore superiore che ha maturato anzianita' nella stessa
pari o superiore ad otto anni e' promosso, nei limiti della
disponibilita' dei posti, per merito comparativo alla
qualifica di sostituto commissario;
h) fermo restando quanto previsto all'articolo 42,
comma 14, il personale del ruolo dei direttori tecnici,
profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei direttori
tecnici, assume la qualifica di direttore tecnico capo del
nuovo ruolo dei direttori tecnici;
i) il personale che riveste la qualifica di vice
perito, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei
periti tecnici, assume la qualifica di vice ispettore
tecnico, rispettivamente del profilo di biologo e di
informatico, del ruolo degli ispettori tecnici;
l) il personale che riveste la qualifica di vice
revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici, assume la
qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei
sovrintendenti tecnici;
m) il personale che riveste la qualifica di agente
tecnico del ruolo degli operatori tecnici, assume la
qualifica di agente tecnico del ruolo degli agenti ed
assistenti tecnici;
n) il maestro direttore della banda musicale del
Corpo di polizia penitenziaria assume la qualifica di
maestro direttore - commissario coordinatore prevista
dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificato dal
presente decreto. L'anzianita' maturata nel ruolo e'
computata ai fini dell'avanzamento alla qualifica
superiore;
o) il maestro vice direttore della banda musicale
del Corpo di polizia penitenziaria assume la qualifica di
maestro vice direttore - commissario capo prevista
dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificato dal
presente decreto. L'anzianita' maturata nel ruolo e'
computata ai fini dell'avanzamento alla qualifica
superiore;
p) il personale nominato commissario coordinatore
penitenziario ai sensi dell'articolo 42, commi 2 e 3, del
presente decreto assume la qualifica di commissario
coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari
del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto
dell'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianita' maturata
nella qualifica;
q) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42,
comma 5, il personale nominato commissario capo
penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 4 del
presente decreto assume la qualifica di commissario capo
penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di
polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo;
r) il personale nominato commissario coordinatore
penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 6, assume la
qualifica di commissario coordinatore penitenziario della
carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria,
nel rispetto dell'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianita'
maturata nella qualifica;
s) il personale nominato commissario coordinatore
penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 7, assume la
qualifica di commissario coordinatore penitenziario della
carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria,
nel rispetto dell'ordine di ruolo;
t) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42,
comma 9, il personale nominato commissario capo
penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 8, assume la
qualifica di commissario capo penitenziario della carriera
dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel
rispetto dell'ordine di ruolo;
u) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42,
comma 11, il personale nominato commissario capo
penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 10, assume
la qualifica di commissario capo penitenziario della
carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria,
nel rispetto dell'ordine di ruolo;
v) in applicazione delle disposizioni contenute
nell'articolo 42 del presente decreto, le nomine di cui
alle lettere n), o), p), q), r), s), t) ed u), sono
conferite nell'ambito della dotazione organica complessiva
della carriera dei funzionari.
16. Agli assistente capo che al 1° ottobre 2017 hanno
maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a
otto anni, in assenza dei motivi ostativi previsti
dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione di
«coordinatore» con decorrenza dal giorno successivo alla
maturazione della predetta anzianita' di qualifica.
17. Ai sovrintendenti capo che al 1° ottobre 2017
hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o
superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi
previsti dall'articolo 15, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la
denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal giorno
successivo alla maturazione della predetta anzianita' di
qualifica.
18. Ai sostituti commissari che al 1° ottobre 2017
hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o
superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi
previsti dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione di
«coordinatore» con decorrenza dal giorno successivo alla
maturazione della predetta anzianita' di qualifica.
19. Fino all'assorbimento delle posizioni numerarie
del ruolo ad esaurimento istituito ai sensi del comma 14
sono resi indisponibili un numero di posti corrispondenti
della carriera dei funzionari.
20. La riduzione di due anni della permanenza minima
nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo
scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo,
prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale
individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto
legislativo, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
21. Per i vincitori dei concorsi interni a
complessivi 1757 posti per l'accesso al corso di
aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla
qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei
sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -IV serie speciale -
Concorsi ed esami - n. 12 dell'11 febbraio 2000, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la decorrenza giuridica della nomina e' anticipata
al 31 dicembre 2000.
22. In fase di prima attuazione, fermo restando
quanto previsto al comma 19 e la disciplina vigente in
materia di facolta' assunzionali, al fine di assicurare
l'organico sviluppo della carriera dei funzionari, ai fini
dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale
della carriera dei funzionari di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato
dal presente decreto, sono computati i posti
complessivamente disponibili nella dotazione organica della
medesima. Le conseguenti posizioni di soprannumero sono
riassorbite per effetto della progressione nelle qualifiche
superiori del personale della carriera dei funzionari.
22-bis. Fino all'anno 2026 per la partecipazione al
concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo
7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146, il venti per cento dei posti e' riservato al
personale appartenente al ruolo degli ispettori, vincitore
dei concorsi indetti con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del 18 marzo 2003, n. 22, e P.D.G. 3 aprile 2008,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, in possesso di titolo
di studio individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 7,
del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
23. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni
previste dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato
dall'articolo 40, comma 1, lettera c), del presente
decreto, il personale continua ad espletare le funzioni
attribuite in virtu' della disciplina vigente
antecedentemente alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto.
24. Nelle more dell'adeguamento, con provvedimento
del capo del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, alla normativa introdotta con il presente
decreto in materia di progressione in carriera del
personale dei ruoli diversi dalla carriera dei funzionari
del Corpo di polizia penitenziaria, si applicano, in quanto
compatibili, i criteri relativi agli scrutini per merito
assoluto e comparativo approvati con P.D.G. 27 aprile 1996
e 4 ottobre 1996, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del
Ministero della giustizia n. 22 del 30 novembre 1996.
25. Al personale che accede, rispettivamente, alla
qualifica di assistente capo, di sovrintendente,
sovrintendente capo e di sostituto commissario, con
riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli
articoli 11, 20, 21 e 30-ter del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, ovvero senza alcuna riduzione, sono
applicate le riduzioni dell'anzianita' nella rispettiva
qualifica indicate nell'allegata tabella C, ai fini
dell'accesso alla qualifica, con decorrenza non anteriore
al 1° gennaio 2017 al parametro e alla denominazione ivi
indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.
26. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al
presente Capo sono apportate le necessarie modificazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999,
n. 82.
27. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli del
Corpo di polizia penitenziaria possono essere rideterminate
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando
il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne
la consistenza alle esigenze di funzionalita'
dell'Amministrazione penitenziaria.
28. Per il personale assunto nella qualifica iniziale
del ruolo degli agenti ed assistenti a decorrere dal primo
gennaio 2023 il comma 6 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' abrogato.
29. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso
nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, il prescritto
titolo di studio puo' essere conseguito entro la data di
svolgimento della prima prova, anche preliminare.
30. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli
agenti e degli assistenti di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443, come modificato dall'articolo 37, comma 2, lettera a)
del presente decreto, non e' richiesto per i volontari
delle Forze armate di cui all'articolo 703 e all'articolo
2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in
servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la
stessa data.
31. Ai fini dell'accesso ai ruoli del Corpo di
polizia penitenziaria, sono fatti salvi i diplomi di laurea
previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto e rilasciati secondo
l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento
ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
32. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' fisica,
psichica ed attitudinale al servizio dei partecipanti ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia
penitenziaria, nonche' ai fini dell'accertamento
dell'idoneita' fisica del personale coinvolto in eventi
critici di elevata valenza psicotraumatica ovvero in
episodi che possano compromettere le relazioni
interpersonali all'interno ed all'esterno
dell'Amministrazione, il Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria puo' avvalersi dell'attivita' dei medici
delle Forze di Polizia e Forze Armate tramite stipula di
appositi accordi e convenzioni.
32-bis. L'Amministrazione penitenziaria, per
oggettive esigenze organizzative e logistiche che non
consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso
concorso presso le Scuole di formazione ed aggiornamento
professionale della stessa, puo' articolare i corsi di
formazione in piu' cicli. A tutti i vincitori, ove non sia
diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza
giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo.
Ai fini della determinazione della posizione in ruolo si
terra' conto della votazione riportata da ciascuno nella
rispettiva graduatoria di fine corso. A parita' di
punteggio ha la precedenza il concorrente con la qualifica
piu' elevata ed a parita' di qualifica il piu' anziano in
ruolo.
33. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria
che risulti in possesso dei prescritti requisiti, e'
ammesso a partecipare, nel limite numerico dei posti
complessivamente vacanti al momento dell'emanazione del
bando, ad un unico concorso interno per la nomina ad
orchestrale della Banda Musicale del Corpo di polizia
penitenziaria, da inquadrare come terze parti b, in deroga
alla ripartizione e alla suddivisione degli strumenti di
cui alle tabelle A, B e C, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, fermo restando
l'organico complessivo previsto dall'articolo 1 del
medesimo decreto. In corrispondenza dei posti occupati dai
vincitori del concorso straordinario, sono resi
indisponibili altrettanti posti dell'organico della Banda
Musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse,
fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del
concorso straordinario. Le modalita' di svolgimento del
concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione
dei titoli, la composizione della Commissione e la
formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di
concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 10 e
13, del medesimo decreto n. 276 del 2006. I titoli ammessi
a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 14 in
aggiunta ai quali, ai soli fini del presente concorso
interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni
anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso la
banda musicale per le relative esigenze musicali, fino ad
un massimo di punti 10. L'anzianita' di servizio nel ruolo
degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del
concorso straordinario decorre dalla data della nomina nel
ruolo stesso.
34. Gli orchestrali della Banda musicale del Corpo di
polizia penitenziaria, in servizio al 31 dicembre 2016:
a) con qualifica di ispettore superiore sostituto
commissario assumono con decorrenza 1° gennaio 2017 la
qualifica di sostituto commissario secondo l'ordine di
ruolo e con una anzianita' nella qualifica corrispondente
all'anzianita' nella denominazione. Agli stessi, se in
possesso di anzianita' nella qualifica superiore o uguale a
quanto previsto dalla Tabella F allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come
modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto,
e' attribuita con decorrenza 1° ottobre 2017 la
denominazione di «coordinatore».
b) con qualifica di ispettore superiore, se in
possesso di una anzianita' nella qualifica pari o superiore
a quella stabilita dalla Tabella F allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come
modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto,
sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1°
gennaio 2017 mediante scrutinio per merito assoluto. Agli
stessi, ai fini del compimento del periodo minimo di
permanenza previsto dall'articolo 18, comma 1-bis, del
medesimo decreto presidenziale, e' computata la parte
eccedente dell'anzianita' maturata nella precedente
qualifica. Se da tale computo risulta una anzianita' uguale
o superiore a quella prevista dallo stesso articolo 18,
comma 1-bis, agli stessi e' attribuita la denominazione di
«coordinatore» con decorrenza 1° ottobre 2017, seguendo in
ruolo gli orchestrali di cui alla lettera a);
c) con qualifica di ispettore capo, se in possesso
di una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quella
stabilita dalla Tabella F allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come
modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto,
sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1°
gennaio 2017 mediante scrutinio per merito assoluto. Agli
stessi, ai fini della promozione alla qualifica superiore,
e' computata la parte eccedente dell'anzianita' maturata
nella precedente qualifica.
34-bis. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i direttori tecnici ed i direttori tecnici capo
assumono la qualifica rispettivamente di commissario
tecnico e commissario tecnico capo.»
 
Art. 23
Riduzione della durata del corso di formazione iniziale per l'accesso
alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia
penitenziaria

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 10, comma 1, lettera e), ultimo periodo, del predetto decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,
pubblicato nella G.U. 29 dicembre 2022, n. 303, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2-bis (Proroga dei meccanismi di
semplificazione per lo svolgimento di procedure
assunzionali e di corsi di formazione). - 1. Fino al 31
dicembre 2026, in considerazione della necessita' di
assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle
carenze organiche del rispettivo personale evitando
flessioni dei relativi livelli di operativita', i concorsi
indetti, per i quali non sia stata avviata alcuna fase
concorsuale, ovvero da indire per l'accesso ai ruoli e alle
qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale
minorile ed esterna possono svolgersi secondo le modalita'
di cui ai commi seguenti.
2. Le modalita' di svolgimento delle procedure
concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma
1, incluse le disposizioni concernenti la composizione
della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o
rideterminate, purche' le fasi concorsuali non siano state
ancora avviate, con provvedimento omologo a quello previsto
per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di
settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento:
a) alla loro semplificazione, assicurando comunque
il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di
almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste
dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla
presente lettera, per prova scritta si intende anche la
prova con quesiti a risposta multipla;
b) alla possibilita' dello svolgimento delle prove
anche con modalita' decentrate e telematiche di
videoconferenza.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 riguardanti i
concorsi gia' indetti sono efficaci dalla data di
pubblicazione, da effettuare secondo le medesime modalita'
previste per il bando nonche' nei siti internet
istituzionali delle singole amministrazioni.
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i
corsi di formazione previsti per il personale delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2026, possono svolgersi secondo le
disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Il Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza, al fine di incrementare i servizi di
prevenzione e di controllo del territorio e di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo
svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e
le Olimpiadi invernali del 2026, puo' con proprio decreto,
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis,
commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata
dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di
Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa
attribuzione del giudizio di idoneita', alla nomina ad
agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024,
2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero
massimo di assenze previsto dall'articolo 6-ter, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n.
335 del 1982 e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione
della durata degli stessi.
5-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 5,
il Capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza puo', con proprio decreto, ridurre la durata dei
corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore
tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro
il 31 dicembre 2026. La durata dei corsi di cui al periodo
precedente non puo' essere inferiore, rispettivamente, a
dodici e nove mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il
numero di assenze e' ridefinito proporzionalmente alla
riduzione della durata degli stessi. Ai fini della
promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore
tecnico, la permanenza minima nelle qualifiche di vice
ispettore e di vice ispettore tecnico e' aumentata di un
periodo corrispondente alla riduzione del corso operata.
Restano ferme, per quanto non previsto, le disposizioni dei
decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335 e n. 337.
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°
corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica
di commissario della Polizia di Stato ha durata pari a
sedici mesi. Il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione
iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della
Polizia di Stato hanno durata pari a dodici mesi. I
commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti
corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di
polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di
commissario e svolgono, con la medesima qualifica,
nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio
operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalita'
previste dal regolamento di cui al comma 6 del medesimo
articolo. I frequentatori dei predetti corsi di formazione
acquisiscono la qualifica di commissario capo previa
valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del
predetto articolo 4, comma 4. Per il 112° corso il
tirocinio termina dopo otto mesi dal suo inizio. Per il
113°, il 114° e il 115° corso il tirocinio termina dopo
dodici mesi dalla data di inizio.
6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo
5-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i
corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica
di vice commissario della Polizia di Stato avviati e da
avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto
mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di
assenze fissato dall'articolo 5-quater, comma 2, del
predetto decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e'
ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata
degli stessi.
6-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32,
comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i
corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica
di commissario tecnico della Polizia di Stato avviati e da
avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto
mesi. I commissari tecnici che hanno superato l'esame
finale dei predetti corsi e sono stati dichiarati idonei al
servizio di polizia sono confermati nel ruolo e svolgono
per la durata di due anni e quattro mesi nell'ufficio o
reparto di assegnazione il tirocinio operativo di cui
all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, secondo le modalita' previste dal regolamento
di cui al comma 6 dell'articolo 4 del medesimo decreto
legislativo. Decorsi quattro mesi dall'inizio del tirocinio
di cui al periodo precedente, i commissari tecnici accedono
alla qualifica di commissario capo tecnico secondo l'ordine
di graduatoria di fine corso.
7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma
1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso
di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di
commissario del Corpo di polizia penitenziaria, il cui
concorso e' stato indetto con provvedimento del Direttore
generale del personale e delle risorse del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria 24 giugno 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
55 del 13 luglio 2021, ha durata pari a sedici mesi. I
commissari che hanno superato l'esame finale del predetto
corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia
penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica di
commissario e svolgono, con la medesima qualifica,
nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio
operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalita'
previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo
articolo. I frequentatori del predetto corso di formazione
acquisiscono la qualifica di commissario capo previa
valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del
predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al
presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla
data del suo inizio.
7-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, i
corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica
di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria
avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata
pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero
massimo di assenze fissato dall'articolo 10, comma 1,
lettera e), ultimo periodo, del predetto decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' ridefinito
proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
8. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare
l'efficienza degli istituti penitenziari e di assicurare il
completamento delle facolta' assunzionali autorizzate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304
del 23 dicembre 2021, nonche' la copertura del contingente
di cui all'articolo 1, comma 864, lettera a), della legge
29 dicembre 2022, n. 197, con le risorse previste per
l'anno 2023 dal comma 865 del medesimo articolo 1, e'
autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2023, l'assunzione
di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria
mediante scorrimento, secondo il seguente ordine di
priorita', delle graduatorie approvate con provvedimenti
direttoriali del 23 dicembre 2021, del 12 ottobre 2021 e
del 2 dicembre 2020, fatte salve le riserve di posti di cui
all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
 
Art. 24
Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia
Penitenziaria

1. Fino al 31 dicembre 2027, per specifiche esigenze di funzionalita' del Corpo di Polizia Penitenziaria, possono essere indetti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia Penitenziaria riservati ai candidati in possesso di una delle lauree individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
2. Nei concorsi di cui al comma 1, la commissione esaminatrice e' composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari o i dirigenti superiori di polizia penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore universitario o ricercatore universitario esperto in una o piu' delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con provvedimento del direttore generale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della Commissione o delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti o di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.
3. In deroga all'articolo 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 frequentano un corso di durata pari a un anno, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di sicurezza. Gli allievi vice ispettori durante il corso di cui al presente comma non possono essere impiegati in servizio di istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore.
4. Sono dimessi dal corso di cui al comma 3 gli allievi viceispettori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero di novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, l'allievo, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Restano ferme le restanti cause di dimissioni dal corso previste dalla normativa vigente.
5. I vice ispettori vincitori dei concorsi di cui al comma 1 conseguono la promozione alla qualifica di ispettore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre all'anno di corso di cui al comma 3.
6. I vice ispettori, durante il periodo di prova, sono autorizzati ad alloggiare presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione, nei limiti delle disponibilita' alloggiative.
7. Gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati per intero agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore del personale della Polizia penitenziaria per la cui assunzione e' richiesta una laurea. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 7, del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento
delle strutture e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia
minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266),
pubblicato nella G.U. 8 giugno 2000, n. 132:
«Art. 7 (Accesso alla carriera dei funzionari). - 1.
- 6. (Omissis).
7. Con decreto del Ministro della giustizia sono
indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad
indirizzo giuridico ed economico il cui superamento
costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi di
cui al comma 1, lettere a) e b), comprese le lauree
triennali che consentono l'acquisizione dei crediti
formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche
ivi previste. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in
giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo
l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento
ai sensi dell'articolo l17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.
8. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del
personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395),
pubblicato nella G.U. 20 novembre 1992, n. 274, S.O.:
«Art. 25 (Corsi per la nomina a vice ispettore di
polizia penitenziaria). - 1. Ottenuta la nomina, gli
allievi vice ispettori di polizia penitenziaria
frequentano, presso l'apposito istituto, un corso di durata
non inferiore a due anni, preordinato anche
all'acquisizione della specifica laurea triennale
individuata, per il medesimo corso, con decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
nonche' alla loro formazione tecnico professionale di
agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia
giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della
organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi
di sicurezza; durante il corso essi sono sottoposti a
selezione attitudinale anche per l'accertamento della
idoneita' a servizi che richiedono particolare
qualificazione.
2. Gli allievi vice ispettori che al termine dei
primi due anni del corso abbiano ottenuto il giudizio di
idoneita' al servizio di polizia penitenziaria quali vice
ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove
pratiche sono nominati vice ispettori in prova e sono
avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio
applicativo della durata non superiore ad un anno 68.
3. Gli allievi vice ispettori durante i primi due
anni di corso non possono essere impiegati in servizio di
istituto; nel periodo successivo possono esserlo
esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di
ispettore.
4. I vice ispettori in prova, al termine del corso,
superati gli esami di fine corso, prestano giuramento e
sono confermati in ruolo con qualifica di vice ispettore,
secondo l'ordine della graduatoria finale.
4-bis. La graduatoria finale e' formata sulla base
del punteggio complessivo attribuito a ciascun
partecipante. Tale punteggio e' dato dalla media dei voti
riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame
di fine corso.»
 
Art. 25
Disposizioni riguardanti l'indennita' di presenza di cui all'articolo
9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 395

1. In deroga all'articolo 2033 del codice civile, non sono ripetibili le somme corrisposte al personale del Corpo di polizia penitenziaria a titolo di indennita' di presenza di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, riferite a periodi maturati fino al 31 dicembre 2025 e per le quali l'amministrazione ha formalmente richiesto la restituzione.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2033 del codice
civile:
«Art. 2033 (Indebito oggettivo). - Chi ha eseguito
un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio' che ha
pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal
giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala
fede, opp.ure, se questi era in buona fede, dal giorno
della domanda.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395 (Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995
riguardante il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del
provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare
(Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)),
pubblicato nella G.U. 22 settembre 1995, n. 222, S.O.:
«Art. 9 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
- 1. (Omissis).
2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al
personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in
servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali
di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in
altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.
3. (Omissis).».
 
Art. 26
Disposizioni per la funzionalita' del Ministero dell'interno, nonche'
in materia di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalita'
organizzata

1. Al fine di adempiere agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea, nonche' di favorire la tempestiva assunzione a tempo indeterminato di personale di livello non dirigenziale, necessario a garantire la piena ed immediata operativita' delle strutture organizzative, a livello centrale e territoriale, dell'Amministrazione civile, ivi comprese quelle individuate dal Piano di attuazione nazionale del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, il Ministero dell'interno per gli anni 2026 e 2027 e' autorizzato, nei limiti delle facolta' assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente, senza il previo svolgimento di procedure di mobilita':
a) a procedere allo scorrimento, con carattere di priorita', rispetto alle amministrazioni diverse da quelle che hanno bandito il concorso, delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici;
b) ad avvalersi di una o piu' procedure di reclutamento per esami, organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' quelle di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
2. Fino al 31 dicembre 2027 il personale reclutato secondo le modalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non puo' accedere alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ne' puo' essere utilizzato presso altre Amministrazioni pubbliche mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.
3. Al fine di consentire alla Struttura commissariale per il recupero, la rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalita' organizzata l'ordinario svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relative al « Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie per investimenti non piu' finanziati con le risorse del PNRR » per l'annualita' 2026 sono incrementate in misura pari ad euro 2.000.000.
4. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola «dodici» e' sostituita dalla parola «undici» e la parola «nove» e' sostituita dalla parola «otto»;
b) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Le specifiche attivita' del personale non dirigenziale sono retribuite sulla base di criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, mediante il ricorso al Fondo risorse decentrate, cui sono assegnate risorse pari ad euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Il trattamento accessorio aggiuntivo non puo' eccedere il limite pro capite del 15 per cento della retribuzione tabellare.».
5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 3 e 4, pari ad euro 2.037.300 per l'anno 2026 e a euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede:
a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cosi' rideterminata dall'articolo 1, comma 799, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
b) quanto a euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo all'articolo 35-quater, comma
3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche.», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del
personale non dirigenziale). - 1. I concorsi per
l'assunzione del personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed
esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,
prevedono:
a) l'espletamento di almeno una prova scritta,
anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale,
comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una
lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di
esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle
competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle
capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche'
manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che
devono essere specificate nel bando e definite in maniera
coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilita'
residue nel caso dei soggetti di cui all' articolo 1, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e
non specializzati, le prove di esame danno particolare
rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali,
incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero
delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento
e correzione devono contemperare l'ampiezza e la
profondita' della valutazione delle competenze definite nel
bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di
svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel
comma 2;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali
e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza
della prova orale, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute
da forme di preselezione con test predisposti anche da
imprese e soggetti specializzati in selezione di personale,
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente, e possano riguardare l'accertamento delle
conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla
lettera a), indicate nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano
disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili
dello svolgimento delle procedure di cui al presente
articolo, le quali adottano la tipologia selettiva piu'
conferente con la tipologia dei posti messi a concorso,
prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati,
oltre alle competenze, siano valutate le esperienze
lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa
amministrazione, ovvero le abilita' residue nel caso dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono
prevedere che nella predisposizione delle prove le
commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
competenze e selezione del personale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a
successive fasi concorsuali;
f) che i titoli e l'eventuale esperienza
professionale, inclusi i titoli di servizio, possano
concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla
formazione del punteggio finale.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si
svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita',
l'efficienza, l'efficacia e la celerita' di espletamento,
che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo
di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di
preselezione ed a selezioni decentrate, anche non
contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per
scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel
rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per
lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con
disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi
specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni non contestuali le
amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e
l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i
partecipanti.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono
essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna
sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione
definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione
sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma
1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non
apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova
scritta.».
- Si riporta il testo all'articolo 1, comma 4, lettera
b), del decreto-legge 21 giugno 2023, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,
recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2023, n. 95:
«Art. 1. (Disposizioni in materia di rafforzamento
della capacita' amministrativa delle amministrazioni
centrali). - (omissis).
4. Per garantire la necessaria speditezza del
reclutamento del personale di cui alla tabella B
dell'allegato 2:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento
mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e
orale. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione
di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto
per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato
conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento;
b) il Ministero dell'interno puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per
il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile
dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed
esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante
l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato puo'
presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una
sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una
graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai
posti messi a concorso, l'amministrazione puo' coprire i
posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie
degli idonei non vincitori per la medesima posizione di
lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e
acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a
parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge,
relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere
l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di
studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo
sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del
termine previsto per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di reclutamento;
b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie
possono stipulare convenzioni volte a reclutare il
personale di cui necessitano mediante scorrimento delle
graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite
della Commissione RIPAM, in corso di validita';
b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato ad avviare procedure di
reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
scritta e orale, per l'assunzione del personale
appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B
dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono
essere finalizzate anche al reclutamento di personale
dell'area dei funzionari a valere sulle facolta'
assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di
bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro,
gestione dei fondi strutturali e della capacita' di
investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parita' di
requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per
l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito
non oltre cinque anni prima del termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata
valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano
svolto attivita' presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 marzo 2024, n. 52, S.O.:
«Art. 6 (Disposizioni in materia di recupero e
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalita'
organizzata). - 1. Al fine di assicurare la rapida
realizzazione degli interventi di recupero,
rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati
alla criminalita' organizzata, con l'obiettivo di aumentare
l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove
opportunita' di lavoro per i giovani e le persone esposte
al rischio di emarginazione, aumentare i presidi di
legalita' e sicurezza del territorio e creare nuove
strutture per l'ospitalita', la mediazione e l'integrazione
culturale, non piu' finanziati con le risorse del PNRR, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti
i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1,
secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del
primo periodo, opera presso il Ministero dell'interno e
provvede all'espletamento dei propri compiti e delle
proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalita'
previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77
del 2021.
1-bis. Tra le attribuzioni del Commissario
straordinario e' compresa l'adozione di tutti gli atti o
provvedimenti necessari al raggiungimento delle finalita'
di cui al comma 1 del presente articolo, compresi quelli
inerenti ai procedimenti relativi alle funzioni di cui
all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41, limitatamente agli interventi di cui al
presente articolo.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario resta in carica fino al 31
dicembre 2029 e si avvale di una struttura di supporto
posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 1 e che opera sino alla data di cessazione
dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura
di supporto e' assegnato un contingente massimo di
personale pari a undici unita', di cui una di personale
dirigenziale di livello generale, due di personale
dirigenziale di livello non generale e otto di personale
non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni
centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa
con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita'
richiesti per il perseguimento delle finalita' e
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco o altro analogo istituto o posizione
previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non
dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il
trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita'
di amministrazione, del personale non dirigenziale del
Ministero dell'interno e, con uno o piu' provvedimenti del
Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la
corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili
effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai
rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della
disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento
economico del personale collocato in posizione di comando o
fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo
le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le specifiche
attivita' del personale non dirigenziale sono retribuite
sulla base di criteri stabiliti dalla contrattazione
integrativa, mediante il ricorso al Fondo risorse
decentrate, cui sono assegnate risorse pari ad euro 37.300
per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Il trattamento
accessorio aggiuntivo non puo' eccedere il limite pro
capite del 15 per cento della retribuzione tabellare. Al
personale dirigenziale di livello generale e non generale
della struttura di supporto e' riconosciuta la retribuzione
di parte variabile e di risultato in misura pari a quella
riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello
generale e di livello non generale del Ministero
dell'interno. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Con il
provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono
determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le
specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche'
quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo
periodo del presente comma, necessarie al funzionamento
della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie
funzioni, il Commissario straordinario puo' avvalersi,
altresi', mediante apposite convenzioni e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle
strutture, anche periferiche, dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata e delle
amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del
demanio, delle amministrazioni locali e degli altri enti
territoriali. Il Commissario straordinario, per le
finalita' di cui al comma 1, puo' altresi' avvalersi di un
numero massimo di cinque esperti di comprovata
qualificazione professionale, da esso nominati con proprio
provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di
euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo
incarico. Il compenso del Commissario straordinario e'
determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1 del presente articolo in misura
non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri
a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente
articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario
straordinario non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli
articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6,
primo e secondo periodo, del decreto- legge n. 77 del 2021,
e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2 del presente
articolo, pari a euro 1.374.298 per l'anno 2024 ed a euro
1.649.158 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si
provvede, quanto ad euro 1.374.298, per l'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato
di previsione del Ministero dell'interno, e quanto ad euro
1.649.158, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.».
- Si riporta il testo del comma 51 dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n.
304, S.O.:
(omissis).
51. Al fine di favorire gli investimenti, sono
assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio
a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici
pubblici e del patrimonio comunale, nonche' per
investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi
soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro
per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di
320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro
per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2031. A decorrere dall'anno 2022, in sede
di definizione delle procedure di assegnazione dei
contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili
e' destinato agli enti locali del Mezzogiorno.
(omissis).».
 
Art. 27
Misure in materia di collocamento mirato e permessi di lavoro delle
vittime del dovere, del terrorismo e della criminalita' organizzata

1. Alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalita' organizzata di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con invalidita' pari o superiore all'ottanta per cento, nonche' ai familiari superstiti, che gia' godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parita' di titoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito un programma di assunzione presso le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle relative facolta' assunzionali autorizzate a legislazione vigente, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalita' possedute. Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri della pubblica amministrazione e dell'interno. Per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto vittima del dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, e della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalita' previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.
3. L'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, si interpreta nel senso che i familiari dell'invalido riconosciuto vittima del dovere possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, purche' il dante causa non risulti contestualmente iscritto.
4. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione nei siti internet istituzionali e mediante una comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti gia' reclutati a copertura della quota obbligatoria e le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
5. Al fine di garantire l'effettivita' del diritto al collocamento delle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalita' organizzata di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 in caso di inadempimento delle disposizioni del presente articolo e di quelle di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, un numero di assunzioni corrispondente a quelle che non sono state realizzate sono rese indisponibili nell'ambito delle facolta' assunzionali dell'amministrazione interessata.
6. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere riconosciuti permessi orari a recupero per un numero massimo di diciotto ore annue non continuative e comunque in modo tale che non sia necessario procedere alla sostituzione del personale, al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalita' e della memoria delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalita' organizzata, in deroga al limite massimo di ore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza.
7. Il permesso di cui al comma 6 viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come previsti dal medesimo comma 6.
8. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 6 sono retribuite e soggette a recupero secondo la disciplina contrattuale vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 563 e 564 dell'articolo
1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n.
302, S.O.:
«Omissis
563. Per vittime del dovere devono intendersi i
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici
deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in
attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di
istituto per effetto diretto di lesioni riportate in
conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e
militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica
incolumita';
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in
contesti di impiego internazionale non aventi,
necessariamente, caratteristiche di ostilita'.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563
coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente
invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione
o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate
dentro e fuori dai confini nazionali e che siano
riconosciute dipendenti da causa di servizio per le
particolari condizioni ambientali od operative.
Omissis.»
- Si riporta il testo all'articolo 1 della legge 3
agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2004, n. 187,
S.O.:
«Art.1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonche' ai loro familiari superstiti. Ai fini
della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di
terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio
nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti
indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti
al pubblico.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980, nonche' ai familiari delle
vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno
bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme gia'
percepite.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla
presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle
leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e
successive modificazioni, nonche' l'articolo 82 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.»
- Si riporta il testo all'articolo 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302 recante « Norme a favore delle vittime
del terrorismo e della criminalita' organizzata»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1990, n.
250:
«Art.1. - 1. A chiunque subisca un'invalidita'
permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di
atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico,
a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla
commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi
connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura
penale, e' corrisposta una elargizione fino a euro 200.000,
in proporzione alla percentuale di invalidita' riscontrata,
con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di
euro 2.000 per ogni punto percentuale.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano
nei casi in cui l'elargizione sia stata gia' richiesta o
corrisposta da altro Stato.
2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresi'
corrisposta a chiunque subisca un'invalidita' permanente,
per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza
dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti
delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita'
delle associazioni di cui all'articolo 416- bis del codice
penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla
commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che
con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12
del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, del tutto
estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che
si dimostri l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo
nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il
medesimo, al tempo dell'evento, si era gia' dissociato o
comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti
delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a
chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi
nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o
repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a
condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle
attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo e'
inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al
comma 3, subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza
prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero
verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione
di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
o ad autorita', ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza,
nel corso di azioni od operazioni di cui al presente
articolo, svoltesi nel territorio dello Stato
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita'
permanente che comporti la cessazione dell'attivita'
lavorativa o del rapporto di impiego e' equiparata
all'invalidita' permanente pari a quattro quinti della
capacita' lavorativa.».
- Si riporta il testo all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). -
1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
25 23
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari, a tempo indeterminato o
determinato, resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
ai principi della autonomia universitaria di cui
all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.».
- Si riporta il testo all'articolo 16-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
«Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli
operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori
socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture
sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio
2020, n. 128, S.O.:
«Art.16-bis (Estensione dei benefici di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n.
407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri,
agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle
strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio
da COVID-19). - 1. L'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n.
407, e' estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli
infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari
nonche' ai lavoratori delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che
durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in
conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, una
patologia alla quale sia conseguita la morte o
un'invalidita' permanente per effetto, diretto o come
concausa, del contagio da COVID-19.».
- Si riporta il testo all'articolo 1 della legge 23
novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1998, n.
277:
«Art. 1. - 1. All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4,
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: «non
inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa» sono
soppresse. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di lire 1.425 milioni per l'anno 1998
e di lire 95 milioni a decorrere dall'anno 1999.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti,
ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli
unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi
permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento
obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative,
con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con
preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti di cui al
presente comma, compresi coloro che svolgono gia'
un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta
sono previste per i profili professionali del personale
contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo
livello retributivo. Ferme restando le percentuali di
assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i
livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da
effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di
cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota
del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Alle
assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota
di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12
marzo 1999, n. 68.
3.
4. All'articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre
1990, n. 302 , il secondo periodo e' soppresso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La legge 13 agosto 1980, n. 466, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1980, n. 230, reca «Speciali
elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e
di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 12
marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo
1999, n. 68, S.O.:
«Art. 8 (Elenchi e graduatorie). - 1. Le persone di
cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e
aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacita'
lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai
servizi per il collocamento mirato nel cui ambito
territoriale si trova la residenza dell'interessato, il
quale puo', comunque, iscriversi nell'elenco di altro
servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione
dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni
persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota
in una apposita scheda le capacita' lavorative, le
abilita', le competenze e le inclinazioni, nonche' la
natura e il grado della disabilita' e analizza le
caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori
disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento
delle persone di cui al primo periodo del presente comma
alle dipendenze dei datori di lavoro.
1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato
opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei
servizi medesimi e da esperti del settore sociale e
medico-legale, con particolare riferimento alla materia
della disabilita', con compiti di valutazione delle
capacita' lavorative, di definizione degli strumenti e
delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione
dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni
di disabilita'. Agli oneri per il funzionamento del
comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie,
umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente.
Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza o altro emolumento comunque
denominato.
2. Presso gli uffici competenti e' istituito un
elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano
disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e
vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4.
Dagli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere
risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della
capacita' lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono
formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalita' di valutazione
degli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri
indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di
personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono
la posizione in graduatoria acquisita all'atto
dell'inserimento nell'azienda.».
- La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 novembre 1998, n. 277.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333,
recante «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo
1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei
disabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre
2000, n. 270:
«Art. 1. (Soggetti iscritti negli elenchi). - 1.
Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del
collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui
all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che
abbiano compiuto i quindici anni di eta' e che non abbiano
raggiunto l'eta' pensionabile prevista dall'ordinamento,
rispettivamente per il settore pubblico e per il settore
privato.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto
al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli
elenchi di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo
18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonche' quelli di
cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificata
dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi ultimi anche se
non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i
coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi
per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonche' per i
soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni, l'iscrizione nei
predetti elenchi e' consentita esclusivamente in via
sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale.
Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le
predette categorie sussiste qualora il dante causa sia
stato cancellato dagli elenchi del collocamento
obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attivita'
lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.
3. Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti
grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di
lavoro possono iscriversi negli elenchi del collocamento
obbligatorio se minori di eta' al momento della morte del
genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso della
prima categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915. Agli effetti della iscrizione negli elenchi, si
considerano minori i figli di eta' non superiore a 21 anni,
se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se
studenti universitari.
4. Ferma restando la disciplina sostanziale in
materia di assunzioni obbligatorie delle categorie di cui
all'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della predetta legge, le
iscrizioni effettuate negli albi professionali, articolati
a livello regionale, rispettivamente dei centralinisti
telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione
non vedenti, sono comunicate al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - Direzione generale per
l'impiego, entro 60 giorni dall'iscrizione, per
l'aggiornamento dell'albo e l'espletamento dei compiti di
certificazione. Per la categoria dei massaggiatori e
massofisioterapisti non vedenti, le relative iscrizioni
all'Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero
ai servizi di collocamento di residenza dell'iscritto,
entro lo stesso termine.».
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 12
marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo
1999, n. 68, S.O.:
«Art.18 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. I
soggetti gia' assunti ai sensi delle norme sul collocamento
obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano
il numero di unita' da occupare in base alle aliquote
stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini
dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto
al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro
che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di
servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi
dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei
coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
profughi italiani rimpatriati, il cui status e'
riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763,
e' attribuita in favore di tali soggetti una quota di
riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro
pubblici e privati che occupano piu' di cinquanta
dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata
secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e
6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge.
La predetta quota e' pari ad un'unita' per i datori di
lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a
centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate
con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1. Il
regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative
norme di attuazione.
3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere
dalla data di cui all'articolo 23, comma 1 , gli invalidi
del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5,
che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di
cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici
competenti senza necessita' di inserimento nella
graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi
soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4,
comma 6.».
- Si riporta il testo all'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
Art. 5 (Potere di organizzazione). - 1. Le
amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione
organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza
al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi
di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio
di pari opportunita', e in particolare la direzione e
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono
assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla
gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di
lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati
ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti
nei contratti di cui all'articolo 9.
3. Gli organismi di controllo interno verificano
periodicamente la rispondenza delle determinazioni
organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1,
anche al fine di proporre l'adozione di eventuali
interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della
gestione.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle Autorita' amministrative
indipendenti.»
- Si riporta il testo all'articolo 1 del decreto
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante
«Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
agosto 1994, n. 185, S.O.:
«Art.1 (Modalita' di accesso). - 1. L'assunzione a
tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni
pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati
alla massima partecipazione e alla individuazione delle
competenze qualificate, che si svolgono secondo le
modalita' definite nel presente regolamento, nel rispetto
delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35,
35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
2. L'amministrazione che indice il concorso adotta,
tra le seguenti, la tipologia selettiva piu' funzionale
alla natura dei profili professionali richiesti nel bando
di concorso:
a) concorso per esami;
b) concorso per titoli ed esami;
c) corso-concorso.
3. Il concorso pubblico si svolge con modalita' che
ne garantiscano l'imparzialita', l'efficienza, l'efficacia
nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante
e la celerita' di espletamento ricorrendo, ove necessario,
all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a
realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate
per circoscrizione territoriali.
4. Per le aree o categorie per l'accesso alle quali
e' richiesto il solo requisito dell'assolvimento
dell'obbligo scolastico, fatti salvi gli eventuali
ulteriori requisiti per specifiche professionalita', si
procede mediante avviamento a selezione degli iscritti
negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego che siano in
possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa
vigente al momento della pubblicazione dell'avviso.
5. Ferma restando la possibilita' di ricorrere alla
procedura di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, le assunzioni obbligatorie dei soggetti ivi indicati
avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere.
6. Per le assunzioni del personale di cui
all'articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, restano salve le disposizioni
previste dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni del
presente regolamento non si applicano al reclutamento del
personale del Servizio sanitario nazionale e dei segretari
comunali.».
 
Art. 27 bis
Disposizioni per la tutela della mobilita' del personale impegnato
nella lotta alla criminalita' e modifica all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

1. All'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Per gli alloggi di cui al presente articolo in locazione o in godimento ai soggetti di cui al comma 1 o ai loro aventi diritto secondo la normativa vigente, tali soggetti, qualora gli enti proprietari intendano vendere gli alloggi a terzi, possono esercitare le facolta' di riscatto di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017, anche in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, recante
«Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita'
organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell'attivita' amministrativa», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 maggio 1991, n. 110, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 18. - 1. Per favorire la mobilita' del
personale e' avviato un programma straordinario di edilizia
residenziale da concedere in locazione o in godimento ai
dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando e'
strettamente necessario alla lotta alla criminalita'
organizzata, con priorita' per coloro che vengano
trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di
tale programma si provvede:
a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno
di lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire
150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3
dell'articolo 22, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
b) per l'edilizia sovvenzionata, con un
finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si
provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi
relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e
c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60,
relativi agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di
tali proventi e' ripartita fra le regioni, ferma restando
la riserva di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c),
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
1-bis. Per gli alloggi di cui al presente articolo
in locazione o in godimento ai soggetti di cui al comma 1 o
ai loro aventi diritto secondo la normativa vigente, tali
soggetti, qualora gli enti proprietari inten dano vendere
gli alloggi a terzi, possono esercitare le facolta' di
riscatto di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017, anche in
deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 3, del
medesimo decreto.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati
dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro
consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di
cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche
indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed
edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica soluzione
o in un massimo di diciotto annualita' costanti, ferma
restando l'entita' annuale complessiva del limite di
impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato
esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le
erogazioni dei contributi nonche' il loro ammontare
massimo. In caso di alienazione degli alloggi di edilizia
agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere
espressamente, a pena di nullita', il passaggio in capo
all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con
le modalita' stabilite dal CIPE.
3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla
realizzazione di interventi di recupero del patrimonio
edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da
recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonche'
alla realizzazione delle necessarie opere di
urbanizzazione. Gli interventi possono far parte di
programmi integrati, ai quali si applica il disposto del
comma 5.
4. Alla realizzazione del programma straordinario di
cui al comma 1 si applicano le procedure previste
dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio
1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le
modalita' per la presentazione delle domande.
5. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree
necessarie alla realizzazione del programma straordinario
di cui al comma 1, si applica l'articolo 8, nono comma, del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per
l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui
decennali senza interessi secondo le modalita' ed alle
condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo speciale
costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'articolo
45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni ed integrazioni.
5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con
destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di
edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni
immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali,
anche se dotate di personalita' giuridica, indicati nel
libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non
indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne
facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in
sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di
finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici
centrali e periferici competenti, procedono, entro
centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per
le cessioni, alla loro valutazione con riferimento
all'attuale consistenza e destinazione nonche' alla
cessione al comune richiedente.
5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il
programma straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli
interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
per esigenze di servizio.
6. Gli enti pubblici comunque denominati, che
gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti
ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non
superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti
immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a
destinazione residenziale, da destinare a dipendenti
statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto
nella costruzione e nell'acquisto di immobili della
intensita' abitativa e della consistenza degli uffici
statali. «L'acquisto da parte degli enti pubblici e
previdenziali non puo' essere riferito agli immobili
costruiti con i contributi dello Stato».
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli
interventi di cui al comma 6.».
 
Art. 28
Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini
dell'accertamento dell'identita'

1. All'articolo 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito, in fine, il seguente comma:
«I detenuti e gli internati stranieri hanno l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Tali informazioni sono inserite nella cartella personale del detenuto o internato, prevista dall'articolo 26 del regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nella medesima cartella sono altresi' annotate le informazioni relative al rispetto o meno dell'obbligo di cooperare e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26.».
2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della valutazione di pericolosita' si tiene conto anche del mancato rispetto dell'obbligo di cooperare di cui all'articolo 32, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 32 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 32 (Norme di condotta dei detenuti e degli
internati. Obbligo di risarcimento del danno). - I detenuti
e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti
e, quando sia necessario, successivamente, sono informati
delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro
diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.
Essi devono osservare le norme e le disposizioni che
regolano la vita penitenziaria.
Nessun detenuto o internato puo' avere, nei servizi
dell'istituto, mansioni che importino un potere
disciplinare o consentano l'acquisizione di una posizione
di preminenza sugli altri.
I detenuti e gli internati devono avere cura degli
oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi
danneggiamento di cose altrui.
I detenuti e gli internati che arrecano danno alle
cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria
sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale
procedimento penale e disciplinare.
I detenuti e gli internati stranieri hanno l'obbligo
di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di
esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi
all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai
Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Tali
informazioni sono inserite nella cartella personale del
detenuto o internato, prevista dall'articolo 26 del
regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nella medesima
cartella sono altresi' annotate le informazioni relative al
rispetto o meno dell'obbligo di cooperare e il mancato
adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di
valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del
comma 5 del medesimo articolo 26.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella
G.U. 18 agosto 1998, n. 191, S.O., come modificato dalla
presente legge:
«Art. 15 (Espulsione a titolo di misura di sicurezza
e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione). - 1.
Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice
ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente
pericoloso. Ai fini della valutazione di pericolosita' si
tiene conto anche del mancato rispetto dell'obbligo di
cooperare di cui all'articolo 32, sesto comma, della legge
26 luglio 1975, n. 354.
1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia
cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una
pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente
da Paesi extracomunitari viene data tempestiva
comunicazione al questore ed alla competente autorita'
consolare al fine di avviare la procedura di
identificazione dello straniero e consentire, in presenza
dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione
subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare
o di detenzione.».
 
Art. 29
Disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e
rimpatrio

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1.1. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero il Questore, laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di frontiera, cura le attivita' relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne, ai sensi dell'articolo 23 bis del citato regolamento (UE) 2016/ 399, e lo straniero e' trasferito immediatamente secondo la procedura di cui all'Allegato XII del medesimo regolamento.»;
2) al comma 1-bis, le parole: «ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 1.1.»;
b) all'articolo 14, comma 5-quater, le parole: «Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo il caso in cui sopraggiungono situazioni personali diverse, non si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del primo periodo e si applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo».
2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «I dati trasmessi ai sensi del secondo periodo sono raccolti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in modo separato, nel sistema informativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, e sono trattati nei termini e con le modalita' previste per i dati API ai sensi del medesimo decreto legislativo.».
3. L'articolo 142 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10, commi 1 e 1-bis
e dell'articolo 14, comma 5-quater, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O., come modificato
dalla presente legge:
Art. 10 (Respingimento). - 1. La polizia di frontiera
respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di
frontiera senza avere i requisiti richiesti dal codice
frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e dal
presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello
Stato.
1.1. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero il
Questore, laddove siano conferite alla Questura le
attribuzioni di polizia di frontiera, cura le attivita'
relative al trasferimento di persone rintracciate nelle
zone di frontiera interne, ai sensi dell'articolo 23-bis
del citato regolamento (UE) 2016/399, e lo straniero e'
trasferito immediatamente secondo la procedura di cui
all'Allegato XII del medesimo regolamento.
1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla
frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi dei
commi 1 e 1.1. e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede
l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il
respingimento. La procura al difensore puo' essere
rilasciata innanzi all'autorita' consolare italiana
competente per territorio.
Omissis.».
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - Omissis.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Salvo il caso in cui sopraggiungono situazioni personali
diverse, non si procede all'adozione di un nuovo
provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di
allontanamento adottato dal questore ai sensi del primo
periodo e salvo il caso in cui sopraggiungono situazioni
personali diverse, non si procede all'adozione di un nuovo
provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di
allontanamento adottato dal questore ai sensi del primo
periodo e si applicano le disposizioni di cui al comma 5
-ter, quarto periodo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4, del
decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38 (Attuazione della
direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva
98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle
persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano
viaggi da e verso i porti degli Stati membri della
Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione
delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati
membri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio
2020, n. 136, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Trattamento dei dati personali). - Omissis.
I dati raccolti ai sensi dell'articolo 5 sono,
altresi', utilizzati per i controlli di frontiera di cui al
Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice
unionale relativo al regime di attraversamento delle
frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen). A tal fine, i dati sono trasferiti al
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, mediante modalita' tecniche concordate con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I dati
trasmessi ai sensi del secondo periodo sono raccolti dal
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, in modo separato, nel sistema informativo di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018,
n. 53, e sono trattati nei termini e con le modalita'
previste per i dati API ai sensi del medesimo decreto
legislativo.
Omissis.».
- L'art. 142 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia), abrogato dalla presente legge,
riguardava il Processo avverso il provvedimento di
espulsione del cittadino di Stati non appartenenti
all'Unione europea.
 
Art. 30
Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di
permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalita' di
notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale

1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio dell' Unione europea in data 14 maggio 2024, il Ministero dell'interno e' autorizzato a derogare, fino al 31 dicembre 2028, per la localizzazione, la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all'assistenza, all'accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto e a titolo gratuito, l'attivita' di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. All'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2028».
3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142» sono aggiunte le seguenti: «, oppure mediante posta elettronica certificata, anche presso il legale rappresentante ove il richiedente ha eletto domicilio»;
b) al secondo periodo:
1) le parole: «In tal caso» sono soppresse;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, oppure attraverso l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato».
4. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato
dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024,
prevede un pacchetto di dieci atti normativi che riformano
strutturalmente la gestione di asilo, frontiere e rimpatri.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 222, comma 3, lettera
h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici) e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, S.O.:
«Art. 222 (Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC)). - Omissis
3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC:
Omissis
h) per affidamenti di particolare interesse, svolge
attivita' di vigilanza collaborativa attuata previa stipula
di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti
richiedenti, finalizzata a sostenere le medesime nella
predisposizione degli atti, nell'attivita' di gestione
dell'intera procedura di gara e nella fase di esecuzione
del contratto; il persistente mancato rispetto, da parte
delle stazioni appaltanti firmatarie dei protocolli di
intesa, delle indicazioni dell'ANAC, qualora non
adeguatamente motivato, e' valutato ai fini della
qualificazione delle medesime stazioni appaltanti ai sensi
dell'articolo 63;
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 3-bis, del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti
in materia di protezione internazionale, nonche' per il
contrasto dell'immigrazione illegale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2017, n. 40, come modificato
dalla presente legge:
Art. 19 (Disposizioni urgenti per assicurare
l'effettivita' delle espulsioni e il potenziamento dei
centri di permanenza per i rimpatri). - Omissis
3-bis. La localizzazione e la realizzazione dei
centri di nuova istituzione di cui al comma 3 nonche'
l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti sono
effettuati, fino al 31 dicembre 2028, anche in deroga ad
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento
della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui
all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorita' nazionale
anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l'attivita'
di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213,
comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3-bis, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione
della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2008, n.
40, come modificato dalla presente legge:
Art. 11 (Obblighi del richiedente asilo). - Omissis.
3-bis. Quando il richiedente non e' accolto o
trattenuto presso i centri o le strutture di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142, le notificazioni degli atti e dei
provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della
protezione internazionale sono effettuate presso l'ultimo
domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142 oppure mediante posta elettronica certificata,
anche presso il legale rappresentante ove il richiedente ha
eletto domicilio. Le notificazioni sono effettuate da parte
della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale
secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n.
890, e successive modificazioni oppure attraverso l'invio
all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato.
Omissis.».
 
Art. 30 bis

Disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti

1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri,» sono inserite le seguenti: «con il Consiglio nazionale forense,»;
b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-bis»;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al rappresentante legale munito di mandato, che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito, e' riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 246.000 per l'anno 2026 e ad euro 492.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 14-ter, del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 14-ter (Programmi di rimpatrio assistito). - 1.
Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui
al comma 7, attua, anche in collaborazione con le
organizzazioni internazionali o intergovernative esperte
nel settore dei rimpatri, con il Consiglio nazionale
forense, con gli enti locali e con associazioni attive
nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio
volontario ed assistito verso il Paese di origine o di
provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto
previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
definite le linee guida per la realizzazione dei programmi
di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di
priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni
di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19,
comma 2-bis, e della provenienza da Stati o territori con i
quali non sono in vigore accordi di riammissione nonche' i
criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli
enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente
articolo e per la corresponsione ai singoli rappresentanti
legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei
compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-bis.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente
presente nel territorio e' ammesso ai programmi di
rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove
egli si trova ne da' comunicazione, senza ritardo, alla
competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo
quanto previsto al comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei
provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2,
13, comma 2 e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle
misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli
articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura,
dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione,
anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello
straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.
3-bis. Al rappresentante legale munito di mandato,
che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase
di presentazione della richiesta di partecipazione ad un
programma di rimpatrio volontario assistito, e'
riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un
compenso pari alla misura del contributo economico per le
prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno di cui al comma 2.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al
programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3
sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato
alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche
con le modalita' previste dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri che:
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al
comma 1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo
13, comma 4, lettere a) e f), ovvero non hanno ottemperato
a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita'
in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13;
c) siano destinatari di un provvedimento di
espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una
sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione
o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di
arresto da parte della Corte penale internazionale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di
cui al comma 1 trattenuti nei Centri di permanenza per i
rimpatri rimangono nel Centro fino alla partenza, nei
limiti della durata massima prevista dall'articolo 14,
comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio
volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei
limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di
cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con
decreto del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei
destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di
gestione.».
 
Art. 30 ter

Disposizioni in materia di espulsione di stranieri detenuti

1. All'articolo 16, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «senza formalita'» sono inserite le seguenti: «, nel termine di quindici giorni, con precedenza rispetto ad altre istanze proposte o pendenti relative al detenuto».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 16 (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
o alternativa alla detenzione). - 1. Il giudice, nel
pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale nei confronti dello
straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e
non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione
condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del
codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna
per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non
ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14,
comma 1, del presente testo unico, che impediscono
l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica, puo'
sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in
caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo
14, commi 5-ter e 5-quater.
1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di
cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e
5-quater, la misura dell'espulsione di cui al comma 1 puo'
essere disposta per la durata stabilita dall'articolo 13,
comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura
dell'espulsione puo' essere disposta per un periodo non
inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 e' eseguita dal
questore anche se la sentenza non e' irrevocabile, secondo
le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non puo' essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o piu'
delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti
dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1
rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione
sostitutiva e' revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato,
detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena
detentiva, anche residua, non superiore a due anni, e'
disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta nei
casi di condanna per i delitti previsti dall'articolo 12,
commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero
per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2,
lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione
per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628,
terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale. In
caso di concorso di reati o di unificazione di pene
concorrenti, l'espulsione e' disposta anche quando sia
stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per
reati che non la consentono.
5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto
dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la
direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore
del luogo le informazioni sulla identita' e nazionalita'
dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la
procedura di identificazione interessando le competenti
autorita' diplomatiche e procede all'eventuale espulsione
dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il
Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno
adottano i necessari strumenti di coordinamento.
5-ter. Le informazioni sulla identita' e nazionalita'
del detenuto straniero sono inserite nella cartella
personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230.
6. Salvo che il questore comunichi che non e' stato
possibile procedere all'identificazione dello straniero, la
direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti
utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al
magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo
di detenzione del condannato. Il magistrato decide con
decreto motivato, senza formalita', nel termine di quindici
giorni, con precedenza rispetto ad altre istanze proposte o
pendenti relative al detenuto. Il decreto e' comunicato al
pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i
quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre
opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo
straniero non e' assistito da un difensore di fiducia, il
magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio.
Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al
comma 6 e' sospesa fino alla decorrenza dei termini di
impugnazione o della decisione del tribunale di
sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane
fino a quando non siano stati acquisiti i necessari
documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore
competente per il luogo di detenzione dello straniero con
la modalita' dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica.
8. La pena e' estinta alla scadenza del termine di
dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma
5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso,
lo stato di detenzione e' ripristinato e riprende
l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui
all'articolo 19.
9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non e'
possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause
di forza maggiore, l'autorita' giudiziaria dispone il
ripristino dello stato di detenzione per il tempo
strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di
espulsione.».
 
Art. 31
Esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica
italiana e il Consiglio Federale svizzero per il sostegno di misure
nel settore della migrazione

1. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero, sottoscritto il 17 maggio 2024, concernente l'attuazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati Membri dell'Unione europea per il sostegno di misure nel settore della migrazione, entrato in vigore, in conformita' all'articolo 12, Paragrafo 1 dell'Accordo, in data 15 luglio 2024, e' autorizzato il versamento, da parte delle Autorita' Svizzere all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo pari a 20.000.000 di franchi svizzeri, per la successiva riassegnazione del medesimo importo al pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, concernente le spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili destinati a sedi di centri di accoglienza e di centri di trattenimento di cittadini stranieri.
 
Art. 32
Disposizioni concernenti le attivita' umanitarie svolte dalla Croce
Rossa Italiana

1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, e superare situazioni di estrema urgenza tali da compromettere il rispetto degli obblighi derivanti dal predetto Patto anche in relazione all'andamento dei flussi migratori, il Ministero dell'interno puo' avvalersi, fino al 31 dicembre 2028 ed in deroga al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della Croce Rossa Italiana, in virtu' della riconosciuta competenza nell'assistenza e nell'accoglienza dei migranti, per l'espletamento delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

Riferimenti normativi

- Per l'argomento del Patto europeo sulla migrazione e
l'asilo, adottato dall'Unione Europea in data 14 maggio
2024, vedasi nei riferimenti normativi all'art. 30.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, vedasi nei riferimenti normativi all'art. 30.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, lettera e),
del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178
(Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce
Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4
novembre 2010, n. 183):
«Art. 1 (Trasferimento di funzioni alla costituenda
Associazione della Croce Rossa italiana). - Omissis.
4. L'Associazione e' autorizzata ad esercitare le
seguenti attivita' d'interesse pubblico:
Omissis.
e) svolgere attivita' umanitarie presso i centri di
permanenza per i rimpatri di immigrati stranieri, nonche'
gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli
immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;
Omissis.».
 
Art. 33

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.