| Gazzetta n. 107 del 11 maggio 2026 (vai al sommario) |
| COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE |
| DELIBERA 29 gennaio 2026 |
| Sisma Abruzzo - Definanziamento dell'intervento denominato «Chiesa S. Agostino» a Teramo, finanziato con le delibere CIPE n. 77 del 2015 e CIPESS n. 52 del 2021 e assegnazione di risorse per l'intervento denominato «S. Maria in Panthanis», finanziato con la delibera CIPESS n. 52 del 2021. (Delibera n. 9/2026). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE Nella seduta del 29 gennaio 2026
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e in particolare, l'art. 5, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE; Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse nonche' ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche' per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Citta' di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (di seguito USRC); Considerato che, ai sensi del citato art. 67-bis, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, le «disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 67-ter a 67-sexies» del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012; Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo, e in particolare, l'art. 7-bis, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione dei contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo, altresi', che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE, in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il CIPE puo' destinare quota parte delle risorse di cui all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione degli immobili pubblici e delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, purche' utilizzati per le esigenze di culto, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico, nonche' la tabella E, che reca il rifinanziamento del citato art. 7-bis del decreto- legge n. 43 del 2013, nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualita' 2014 e 2015; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», e, in particolare, la tabella E, concernente il rifinanziamento dello stanziamento di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017; Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede, tra l'altro, che le amministrazioni competenti per settore di intervento, predispongano un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni. Il programma e' reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili, nell'osservanza dei criteri di priorita' e delle altre indicazioni stabilite e approvate con apposita delibera del CIPE; Visto, inoltre, l'art. 11, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, che stabilisce, in particolare, che le attivita' di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice degli appalti e che la scelta dell'impresa affidataria dei lavori delle chiese che siano beni culturali e' effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (ora Ministero della cultura), che assumono la veste di «stazione appaltante»; detti uffici, allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione e riparazione, possono altresi' delegare attraverso accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del provveditorato interregionale per le opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)» e, in particolare, la tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualita', prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», il quale disciplina, tra l'altro, il finanziamento e l'attuazione degli interventi di riparazione per gli immobili che abbiano gia' subito danni in conseguenza del sisma del 2009 e che abbiano riportato ulteriori danni in conseguenza del sisma 2016; Visto in particolare, l'art. 13 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, il quale, al comma 1 dispone che «Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'art. 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e gia' danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi siano stati gia' ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed i cui lavori di ripristino dell'agibilita' sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto e' in ogni caso richiesto ed erogato con le modalita' e le procedure di cui al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009» e al comma 2 prevede che «Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di entita' inferiore rispetto al danno gia' riportato dall'immobile, il contributo ulteriore e' richiesto ed erogato con le modalita' e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Qualora il nuovo danno sia di entita' prevalente rispetto a quello pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalita' e le condizioni stabilite nel presente decreto» ed infine, al terzo comma, a norma del quale «Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonche' le modalita' e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo»; Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in particolare, l'art. 29, comma 1, lettera c), che ha previsto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis, del decreto-legge n. 43 del 2013, secondo il seguente profilo temporale 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Interventi per pubbliche calamita'» (8.4), Programma «Sostegno alla ricostruzione», rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 nella misura di 750 milioni di euro per l'anno 2021, 770 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, 50 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 250 milioni di euro per l'anno 2030, 100 milioni per gli anni 2031, 2032 e 2033, 250 milioni di euro per l'anno 2034 e 300 milioni di euro per l'anno 2035; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e, in particolare: la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve altresi' essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede tra l'altro l'istituto della nullita' degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, e le allegate linee guida, con le quali questo Comitato ha dettato disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della citata legge n. 3 del 2003; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'art. 54, comma 2-bis, con il quale e' stato previsto, al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica per gli interventi gia' finanziati o in corso di programmazione, che le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali - di cui al citato art. 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 - possano delegare per l'attuazione delle opere e previo accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che esercitera' il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici gia' finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e in particolare l'art. 1, comma 406, che prevede che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 255, della legge n. 147 del 2013, relative al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici, e di cui all'art. 11, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2015, si applicano ai rifinanziamenti disposti dalla legge n. 178 del 2020, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, ai sensi del citato art. 67-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, che disciplina le modalita' del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorita' di gestione del POin Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta Struttura, tra cui, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la Struttura di missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, concernente le «Modalita' di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che stabilisce che il trasferimento delle risorse e' effettuato nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato, previa istruttoria da parte della Struttura di missione sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, da rilevazioni specifiche sullo stato di attuazione dei lavori gia' avviati e dalle richieste documentate e giustificate avanzate dalle amministrazioni competenti, e l'art. 2, comma 2, che stabilisce che le risorse assegnate alle amministrazioni centrali dello Stato e alle loro articolazioni periferiche dotate di contabilita' speciale dedicata presso la competente sezione di Tesoreria per conto dello Stato, agli istituti o enti pubblici a carattere nazionale dotati di autonomia funzionale e alla Regione Abruzzo sono trasferite direttamente ai predetti soggetti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che conferisce al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore della citata Struttura di missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, e' stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, e' stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonche' per le politiche del mare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato; Vista la delibera CIPE del 6 agosto 2015, n. 77, recante «Sisma Regione Abruzzo interventi di edilizia pubblica - Assegnazione di ulteriori risorse e rimodulazione delle assegnazioni di cui alla delibera CIPE 135/2012 - Tabella 2» che prende atto del «Programma stralcio di interventi prioritari nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e assegna risorse per complessivi 56.950.000,00 euro in favore di n. 55 interventi sui beni culturali danneggiati dal sisma, tra cui, al numero 44 dell'allegato A alla delibera, e' individuato l'intervento relativo alla chiesa «S. Agostino» a Teramo, finanziato per un importo pari a 1.000.000,00 euro; Vista la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 48 recante «Sisma Regione Abruzzo obiettivi, criteri e modalita' di programmazione delle risorse per la ricostruzione pubblica assegnazione di risorse ad interventi cantierabili e invarianti (piano stralcio) e assistenza tecnica», come integrata e modificata dalla delibera CIPE 20 maggio 2019, n. 32, che definisce gli obiettivi, i criteri e le modalita' per la predisposizione dei Programmi pluriennali di intervento di settore e dei relativi piani annuali di attuazione, nonche' individua le amministrazioni competenti per la programmazione e le amministrazioni responsabili dell'attuazione dei Programmi, per ciascuno dei settori di intervento e, in relazione al settore «Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale» individua il Ministero per i beni, le attivita' culturali e per il turismo, oggi Ministero della cultura, quale amministrazione competente e responsabile; Vista la delibera CIPE del 22 dicembre 2017, n. 112, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse al settore ricostruzione del patrimonio pubblico - Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale - piano annuale 2018 - Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (MiBACT)», che approva il primo Piano annuale del settore di ricostruzione del patrimonio pubblico «Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale», predisposto dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, e che assegna risorse pari a 48.923.619,75 euro per la copertura di n. 70 interventi; Vista la delibera CIPE del 27 luglio 2021, n. 52, recante «Sisma Abruzzo: approvazione del secondo Piano annuale per il Settore di intervento di ricostruzione pubblica denominato "Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale" della Citta' di L'Aquila e dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e assegnazione delle relative risorse che approva il secondo piano annuale del settore di ricostruzione del patrimonio pubblico «Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale», predisposto dal Ministero della cultura, e che assegna risorse pari a 113.714.986,69 euro per la copertura di centotredici interventi; Considerato che nell'ambito del secondo piano annuale, di cui alla delibera al CIPE n. 52 del 2021, sono finanziati, al numero 47 dell'elenco allegato, l'intervento di esecuzione dei lavori relativo alla chiesa «S. Agostino» a Teramo per un importo pari a 1.000.000,00 euro (CUP F45F21000310001), e, al numero 87 del medesimo elenco, l'intervento di progettazione relativo alla chiesa «S. Maria in Panthanis» a Montereale (AQ) (CUP F85F20000530001) per un importo pari a 140.000,00 euro; Vista la delibera CIPESS del 15 maggio 2025, n. 23, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Definanziamento dell'intervento denominato "Santa Maria della Pace" (delibera CIPE n. 112 del 2017)» che dispone il definanziamento, per l'importo di 2.400.000,00 euro, dell'intervento di consolidamento e restauro della chiesa Santa Maria della Pace in localita' Capestrano (AQ), individuato al n. 11 dell'allegato A «Tabella riassuntiva degli interventi anno 2018» al Piano annuale 2018, approvato con delibera CIPE n. 112 del 2017; Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, pervenuta al CIPESS e acquisita con nota prot. DIPE n. 314-A del 14 gennaio 2026, successivamente integrata con la nota della Struttura di missione di cui al prot. DIPE n. 685-A del 22 gennaio 2026, con la quale viene trasmessa la proposta istruita dalla Struttura di missione, concernente: il definanziamento, per un importo pari a 999.874,05 euro, dell'assegnazione complessiva pari a 1.000.000,00 euro disposta con delibera CIPE n. 77 del 2015 in favore dell'intervento relativo alla chiesa «S. Agostino» in localita' Teramo, tenuto conto che l'importo di 125,95 euro risulta gia' utilizzato per l'intervento; il definanziamento dell'importo pari a 1.000.000,00 euro assegnato con delibera CIPESS n. 52 del 2021 in favore del medesimo intervento; il finanziamento, per un importo pari a 3.680.514,00 euro, dell'intervento relativo alla chiesa «S. Maria in Panthanis» attraverso la riprogrammazione delle seguenti risorse gia' assegnate al Ministero della cultura e oggetto di definanziamento: 2.400.000,00 euro, quale importo assegnato con delibera CIPE n. 112 del 2017 all'intervento relativo alla chiesa «Santa Maria della Pace», in localita' Capestrano (AQ), e definanziato con la delibera CIPESS n. 23 del 2025; 1.280.514,00 euro, quale parte dell'importo di 1.999.874,05 euro oggetto della proposta di definanziamento, cosi' articolato: 999.874,05 euro di cui all'assegnazione pari a 1.000.000,00 euro disposta con delibera CIPE n. 77 del 2015 in favore dell'intervento relativo alla chiesa «S. Agostino» e 280.639,95 euro di cui all'assegnazione pari a 1.000.000,00 euro disposta con delibera CIPE n. 52 del 2021; Considerato che, a seguito della richiesta del Ministero della cultura, di cui alla nota prot. n. 21480 del 9 dicembre 2025, rettificata con nota prot. n. 22550 del 24 dicembre 2025, come allegata alla proposta, di riprogrammare le risorse resesi disponibili a seguito del definanziamento dell'intervento «Santa Maria della Pace», la Sopraintendenza ha individuato la chiesa «S. Maria in Panthanis» quale bene su cui intervenire; Considerato che l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) e' individuato quale stazione appaltante e soggetto attuatore dell'intervento relativo alla chiesa «S. Maria in Panthanis», secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta in data 11 febbraio 2022 tra il Ministero della cultura e l'USRC; Tenuto conto che il predetto edificio di culto ha conseguito danni in conseguenza sia del sisma del 2009 che del sisma del 2016 e che i maggiori danni risultano conseguiti per effetto del sisma del 2009; Considerato che, ad esito di approfondimenti progettuali e tecnici, in relazione alla conseguente esigenza di specifiche lavorazioni connesse al bene vincolato, nonche' all'incremento dei prezzi dei materiali e della manodopera, il costo complessivo dell'intervento sulla chiesa «S. Maria in Panthanis», come risultante dal progetto di fattibilita' tecnico-economica (PFTE), e' pari a 3.820.514,00 euro; Tenuto conto che, con delibera CIPE n. 52 del 2021, e' stato gia' assegnato per la progettazione del predetto intervento un importo pari a 140.000,00 euro, e che, pertanto, per la realizzazione dell'intervento di consolidamento e restauro e', richiesta l'assegnazione di un importo pari a 3.680.514,00 euro; Considerato che, a copertura del fabbisogno finanziario per la realizzazione dell'intervento relativo alla chiesa «S. Maria in Panthanis», e' richiesta la riprogrammazione delle risorse resesi disponibili a seguito del definanziamento disposto con la delibera CIPESS n. 23 del 2025, pari a 2.400.000,00 euro, e del definanziamento oggetto della presente proposta, per un importo di 1.280.514,00 euro, su un totale di risorse da definanziare complessivamente pari a 1.999.874,05 euro; Considerato che il residuo importo di 719.360,05 euro, sulla somma di 1.000.000,00 euro assegnata con delibera CIPESS n. 52 del 2021 in favore dell'intervento relativo alla chiesa «S. Agostino», sara' oggetto di successiva riprogrammazione in favore del Ministero della cultura; Considerato che, ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice presidente del Comitato stesso»; Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Vista la nota DIPE n. 920-P del 29 gennaio 2026, predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, posta a base della odierna seduta del Comitato; Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato; Sulla proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;
Delibera: 1. Definanziamento dell'intervento relativo alla chiesa «S. Agostino» e riprogrammazione delle risorse in favore dell'intervento relativo alla chiesa «S. Maria in Panthanis». 1.1. Alla luce degli esiti dell'istruttoria effettuata dalla Struttura di missione, come richiamata in premessa, il CIPESS dispone: a) il definanziamento, per un importo pari a 999.874,05 euro, dell'assegnazione complessiva pari a 1.000.000,00 euro disposta con delibera CIPE n. 77 del 2015 in favore dell'intervento relativo alla chiesa «S. Agostino in localita' Teramo» (CUP F45F21000310001); b) il definanziamento dell'importo pari a 1.000.000,00 euro assegnato con delibera CIPESS n. 52 del 2021 in favore del medesimo intervento; c) il finanziamento, per un importo pari a 3.680.514,00 euro, dell'intervento relativo alla chiesa «S. Maria in Panthanis» in localita' Montereale (AQ) (CUP F85F20000530001) attraverso la riprogrammazione delle seguenti risorse gia' assegnate al Ministero della cultura e oggetto di definanziamento: 2.400.000,00 euro, quale importo assegnato con delibera CIPE n. 112 del 2017 all'intervento relativo alla chiesa «Santa Maria della Pace» e definanziato con la delibera CIPESS n. 23 del 2025; 999.874,05 euro, quale importo assegnato con delibera CIPE n. 77 del 2015 all'intervento relativo alla chiesa «S. Agostino» e definanziato ai sensi della lettera a); 280.639,95 euro, quale parte dell'importo assegnato con delibera CIPE n. 52 del 2021 all'intervento relativo alla chiesa «S. Agostino» e definanziato ai sensi della lettera b). 1.2. Per effetto della riprogrammazione delle risorse in favore dell'intervento relativo alla chiesa «S. Maria in Panthanis», l'elenco degli interventi di cui all'allegato alla delibera CIPESS n. 52 del 2021, al punto n. 87, si intende modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
1.3. Gli interventi relativi alla chiesa «S. Agostino» e alla chiesa di «S. Maria in Panthanis» saranno adeguatamente inseriti e coordinati nel Programma pluriennale del settore «Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale», di cui alla delibera CIPE n. 48 del 2016. 1.4. Il residuo importo di 719.360,05 euro sulla somma di 1.000.000,00 euro gia' assegnata con delibera CIPESS n. 52 del 2021 all'intervento relativo alla chiesa di «S. Agostino» sara' oggetto di successiva riprogrammazione in favore del Ministero della cultura. 1.5. A fini ricognitivi, e' allegata alla presente delibera, quale parte integrante della stessa, una tabella recante il cronoprogramma di spesa dell'intervento «S. Maria in Panthanis» (allegato 1). 2. Trasferimento delle risorse e monitoraggio sullo stato di attuazione dell'intervento relativo alla chiesa «S. Maria in Panthanis». 2.1. Il trasferimento delle risorse assegnate al Ministero della cultura e' operato secondo le modalita' previste dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017 e sulla base del monitoraggio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012. 2.2. Le risorse di cui alla presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio. 2.3. Il soggetto attuatore effettua il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 229 del 2011. 2.4. L'avvio delle procedure di gara deve avvenire entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione della presente delibera, pena la decadenza del contributo assegnato, salvo proroga concessa dal coordinatore della Struttura di missione sulla base di documentate esigenze. Le risorse derivanti dall'accertamento delle decadenze dai termini e per mancata proroga da parte del coordinatore della Struttura di missione saranno riprogrammate ed assegnate con delibera del CIPESS. 3. Altre disposizioni. 3.1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative di cui alla delibera CIPESS n. 52 del 2021, nonche' le procedure di cui alla delibera CIPE n. 48 del 2016 e successive modificazioni.
Il vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 567 |
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