| Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2026 (vai al sommario) |
| |
| LEGGE 10 aprile 2026, n. 68 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Citta' del Capo l'11 ottobre 2012. |
|
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Citta' del Capo l' 11 ottobre 2012. |
| |
CAPE TOWN AGREEMENT OF 2012 ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE TORREMOLINOS PROTOCOL OF 1993 RELATING TO THE TORREMOLINOS INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF FISHING VESSELS, 1977 Parte di provvedimento in formato grafico |
| |
ACCORDO DI CITTA' DEL CAPO DEL 2012 RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PROTOCOLLO DI TORREMOLINOS DEL 1993 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI TORREMOLINOS PER LA SICUREZZA DELLE NAVI DA PESCA DEL 1977 Parte di provvedimento in formato grafico |
| |
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso. |
| |
MODIFICATIONS TO THE ANNEX AND THE APPENDICES TO THE ANNEX TO THE TORREMOLINOS PROTOCOL OF 1993 RELATING TO THE TORREMOLINOS INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF FISHING VESSELS, 1977
REGULATIONS FOR THE CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF FISHING VESSELS Parte di provvedimento in formato grafico |
| |
ALLEGATO MODIFICHE ALL'ALLEGATO E ALLE APPENDICI DELL'ALLEGATO AL PROTOCOLLO DI TORREMOLINOS DEL 1993 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI TORREMOLINOS PER LA SICUREZZA DELLE UNITA' DA PESCA, 1977.
REGOLE PER LA COSTRUZIONE E L'EQUIPAGGIAMENTO DELL'UNITA' DA PESCA Parte di provvedimento in formato grafico |
| |
Art. 3
Autorita' competente
1. Ai fini della presente legge, l'autorita' competente a dare esecuzione alle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. |
| |
APPENDIX
CERTIFICATES AND RECORD OF EQUIPMENT Parte di provvedimento in formato grafico |
| |
APPENDICE CERTIFICATI E REGISTRI DELL'ATTREZZATURA Parte di provvedimento in formato grafico |
| |
Art. 4
Dichiarazioni
1. Il Governo e' autorizzato a rendere, al momento del deposito dello strumento di ratifica, la dichiarazione di cui all'allegato alla decisione 2014/195/UE del Consiglio, del 17 febbraio 2014. |
| |
Art. 5
Clausula di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni competenti svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| |
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Nordio |
| |