Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2026 (vai al sommario)
LEGGE 10 aprile 2026, n. 68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Citta' del Capo l'11 ottobre 2012.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Citta' del Capo l' 11 ottobre 2012.
 

CAPE TOWN AGREEMENT OF 2012 ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS
OF THE TORREMOLINOS PROTOCOL OF 1993 RELATING TO THE TORREMOLINOS
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF FISHING VESSELS, 1977
Parte di provvedimento in formato grafico

 

ACCORDO DI CITTA' DEL CAPO DEL 2012 RELATIVO ALL'ATTUAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DEL PROTOCOLLO DI TORREMOLINOS DEL 1993
RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI TORREMOLINOS
PER LA SICUREZZA DELLE NAVI DA PESCA DEL 1977
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.
 

MODIFICATIONS TO THE ANNEX AND THE APPENDICES TO THE ANNEX TO THE
TORREMOLINOS PROTOCOL OF 1993 RELATING TO THE TORREMOLINOS
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF FISHING VESSELS, 1977

REGULATIONS FOR THE CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF FISHING VESSELS
Parte di provvedimento in formato grafico

 

ALLEGATO
MODIFICHE ALL'ALLEGATO E ALLE APPENDICI DELL'ALLEGATO AL
PROTOCOLLO DI TORREMOLINOS DEL 1993 RELATIVO ALLA
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI TORREMOLINOS PER LA SICUREZZA
DELLE UNITA' DA PESCA, 1977.

REGOLE PER LA COSTRUZIONE E L'EQUIPAGGIAMENTO DELL'UNITA' DA PESCA
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Autorita' competente

1. Ai fini della presente legge, l'autorita' competente a dare esecuzione alle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
 

APPENDIX

CERTIFICATES AND RECORD OF EQUIPMENT
Parte di provvedimento in formato grafico

 

APPENDICE
CERTIFICATI E REGISTRI DELL'ATTREZZATURA
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4

Dichiarazioni

1. Il Governo e' autorizzato a rendere, al momento del deposito dello strumento di ratifica, la dichiarazione di cui all'allegato alla decisione 2014/195/UE del Consiglio, del 17 febbraio 2014.
 
Art. 5

Clausula di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 aprile 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Nordio