| Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2026, n. 69 |
| Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 45; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo dalla Corte dei conti»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, recante «Misure urgenti per garantire la continuita' nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonche' l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2021, n. 239, concernente «Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2024, recante «Codice di comportamento e di tutela della dignita' e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri», registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2025; Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritti il 17 maggio 2004, il 31 luglio 2009 e il 7 ottobre 2022; Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto il 28 dicembre 2023; Considerata pertanto la necessita', sulla base delle disposizioni sopra enunciate, dell'emanazione di una nuova disciplina concernente la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, conforme alle disposizioni attualmente in vigore ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; Ritenuto di informare le organizzazioni sindacali; Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2025 e del 16 dicembre 2025;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «Codice»: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; b) «RUO»: il responsabile dell'unita' organizzativa, che agisce come stazione appaltante o ente concedente, o un suo delegato, di livello dirigenziale; c) «RUP»: il responsabile unico del progetto; d) «Presidenza»: la Presidenza del Consiglio dei ministri.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.» - Si riporta il testo dell'art. 45, del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, S.O.: «Art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche). - 1. Gli oneri relativi alle attivita' tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalita' indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facolta' delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalita' diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale. 3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, e' ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonche' tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonche' quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. 4. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensivita' di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilita' dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, ((n. 165, e il numero dei beneficiari)). L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unita' di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attivita' svolte per conto di altre amministrazioni, non puo' superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unita' di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo e' aumentato del 15 per cento. Incrementa altresi' le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perche' affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perche' prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio. 5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e' destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7. 6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa; c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. 7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 e' in ogni caso utilizzata: a) per attivita' di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. 8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme cosi' destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.». Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella GUUE n. 119 del 4 maggio 2016 - serie L.
Note all'art. 1: - Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 - S. O. n. 12. - Per completezza di informazione, la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2022. |
| | Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione delle risorse da destinare agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale dirigenziale e non dirigenziale in servizio presso la Presidenza per l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche' al RUP ai sensi dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo. Il presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione, sempreche' tale nomina sia prevista da disposizioni di legge. 3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i contratti di cui all'articolo 56 del Codice.
Note all'art. 2: - Per l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 56 del citato decreto legislativo n. 36 del 2023: «Art. 56 (Appalti esclusi nei settori ordinari). - 1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: a) di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; b) finalizzati a permettere alle stazioni appaltanti la messa a disposizione o la gestione di reti di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o piu' servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di «rete di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute nell'articolo 2 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; c) che le stazioni appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal codice e stabilite da: 1) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformita' dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o piu' Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari; 2) un'organizzazione internazionale; d) che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici finanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili; e) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; f) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici; g) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione; h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorita' pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilita' elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; i) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari come riportati nell'allegato I al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilita' finanziaria e il meccanismo europeo di stabilita'; l) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; m) concernenti i contratti di lavoro; n) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza; n-bis) concernenti gli acquisti: 1) di munizioni forzate, ai fini dell'obbligatoria prova delle armi da fuoco, precedente alla commercializzazione di queste ultime, nonche' delle correlate cabine di sparo; 2) delle attrezzature necessarie alle prove di resistenza, all'impatto di proiettili sparati con armi da fuoco, relative a serramenti e vetri blindati, elmetti, giubbotti, componenti di autoblindo, furgoni e simili; 3) di ricambi afferenti alle attrezzature di cui al numero 2); n-ter) concernenti i servizi di manutenzione afferenti alle attrezzature di cui alla lettera n-bis), numero 2); o) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana; p) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni; q) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 20.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. 2. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano anche al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto degli articoli 94, 95 e 98.» |
| | Art. 3
Misura degli incentivi
1. Gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice sono costituiti da una quota non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base delle procedure di scelta del contraente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), a carico della Presidenza, secondo i seguenti scaglioni e nei limiti delle relative aliquote: a) per i lavori: 1) 2 per cento per importi fino a un milione di euro; 2) 1,8 per cento per importi superiori al milione di euro e fino alla soglia comunitaria; 3) 1,5 per cento per importi superiori alla soglia comunitaria e fino a venti milioni di euro; 4) 1 per cento per importi superiori a venti milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro; 5) 0,2 per cento per importi oltre cinquanta milioni di euro; b) per i servizi: 1) 2 per cento per importi inferiori alla soglia comunitaria; 2) 1,5 per cento per importi superiori alla soglia comunitaria e fino a cinquecentomila euro; 3) 1 per cento per importi superiori a cinquecentomila euro e fino a due milioni di euro; 4) 0,5 per cento per importi superiori a due milioni di euro; c) per le forniture: 1) 1,5 per cento per importi fino a un milione di euro; 2) 1 per cento per importi superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro; 3) 0,5 per cento per importi superiori a due milioni di euro. 2. Ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Codice le somme di cui al comma 1 sono previste nell'ambito del quadro economico del progetto o del capitolato posto a base della procedura di scelta del contraente. Tali somme sono ricomprese, con specifica clausola, nell'impegno di spesa attinente al relativo contratto e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. 3. Nel rispetto dell'articolo 45, comma 3, primo periodo, del Codice, l'80 per cento delle risorse di cui al comma 1 e' ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 45, comma 2, del Codice, nonche' tra i loro collaboratori. 4. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di procedure di affidamento aventi a oggetto opere o lavori, sono identificate, secondo le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei seguenti valori minimi e massimi e, comunque, entro il valore complessivo percentuale inferiore o uguale a 100: a) dal 25 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo del RUP; b) dal 20 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo della progettazione, programmazione e controllo della spesa e predisposizione dei documenti di gara; c) dal 25 per cento al 55 per cento, da ripartire per il gruppo della direzione dei lavori e del collaudo. 5. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di procedure di affidamento aventi a oggetto servizi e forniture, sono identificate, secondo le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei seguenti valori minimi e massimi e, comunque, entro il valore complessivo percentuale inferiore o uguale a 100: a) dal 25 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo del RUP; b) dal 20 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo della progettazione, programmazione e controllo della spesa e predisposizione dei documenti di gara; c) dal 25 per cento al 55 per cento, da ripartire per il gruppo della direzione dell'esecuzione contrattuale e verifica della conformita'. 6. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 45, commi 2 e 3, del Codice, svolte a favore della Presidenza da altre amministrazioni pubbliche, sono trasferiti, secondo modalita' stabilite in appositi accordi, alle stesse amministrazioni aggiudicatrici al fine di provvedere alla loro corresponsione, nel limite di cui all'articolo 45 del Codice. 7. Per i compiti svolti dal personale di cui all'articolo 45, comma 8, del Codice, puo' essere riconosciuta, anche su richiesta della centrale di committenza, una quota non superiore al 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 1.
Note all'art. 3: - Per l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si veda nelle note alle premesse. |
| | Art. 4
Individuazione del personale
1. Per ogni lavoro, servizio o fornitura di diretta gestione della Presidenza, il RUO nomina il RUP, nell'ambito del personale in servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del Codice e dall'articolo 31 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024. Resta in ogni caso ferma la possibilita' per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2. del Codice, di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. 2. Il RUO nomina gli incaricati delle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, nonche' i collaboratori tecnici e amministrativi, con le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024. 3. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, o con atto successivo, sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. 4. Tutti gli incarichi, compresi quelli di supporto e collaborazione tecnica ed amministrativa, devono essere formalizzati per iscritto prima dello svolgimento delle relative attivita'. Non si da' luogo a pagamenti in favore di personale che non risulti nominato con provvedimento formale. 5. Sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina: a) il RUP e gli altri soggetti incaricati delle funzioni elencate nell'Allegato I.10 del Codice, connesse alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessita'; b) il direttore dell'esecuzione nei casi in cui e' prevista la nomina; c) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a), individuati nell'atto formale. 6. Non possono essere conferiti incarichi a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, ne' ai soggetti che, nei due anni antecedenti, siano stati interessati da provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, ovvero al personale interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio. Il RUO accerta preliminarmente la sussistenza delle predette condizioni ostative. 7. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati qualora, successivamente all'adozione dei provvedimenti di nomina, il personale risulti destinatario di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, ovvero qualora risulti destinatario di provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, o qualora sia interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio. 8. Nel provvedimento di individuazione del personale, di cui ai commi 1 e 2, e' dato atto del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e buon andamento dell'amministrazione. Costituiscono criteri per il provvedimento di individuazione l'esperienza acquisita, la formazione specifica e la competenza professionale del personale, valutate in relazione alla complessita' tecnico-amministrativa dei lavori, dei servizi o delle forniture da realizzare.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: «Art. 15 (Responsabile unico del progetto - RUP -). - 1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unita' organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. Resta in ogni caso ferma la possibilita' per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. L'ufficio di RUP e' obbligatorio e non puo' essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico e' svolto dal responsabile dell'unita' organizzativa competente per l'intervento. 3. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto. 4. Ferma restando l'unicita' del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilita' sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP. 5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attivita' indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. 6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo. 7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture. 8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, e' vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati. 9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificita' e complessita' dei processi di acquisizione gestiti direttamente.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024. - Si riportano gli Allegati I. 12 e I.10 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: «Allegato I.2 Attivita' del RUP (Articolo 15) Articolo 1. Ambito di applicazione. 1. Il presente allegato disciplina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15 del codice. Articolo 2. Modalita' di individuazione del RUP. 1. Il RUP e' individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, tra i dipendenti anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP, o il responsabile di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP puo' delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attivita' di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC. 2. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante puo' individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attivita' di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attivita' di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza. Articolo 3. Struttura di supporto. 1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante puo' istituire una struttura stabile a supporto del RUP e puo' conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessita' che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP puo' essere istituita anche in comune fra piu' stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Articolo 4. Requisiti di professionalita' del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura. 1. Il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. La formazione professionale e' soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice. Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attivita' analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessita' e/o importo dell'intervento: a) di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro; b) di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice; c) di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice. 2. In mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP e' un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianita' di servizio maturata. 3. Il RUP puo' svolgere, per uno o piu' interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonche' nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice. 4. Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attivita' di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonche' adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management. Articolo 5. Requisiti di professionalita' del RUP nei contratti di servizi e forniture. 1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice, maturata nello svolgimento di attivita' analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessita' e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entita' dei servizi e delle forniture da affidare. 2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianita' di servizio maturata: a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice; b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice. 3. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante puo' richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il possesso della laurea magistrale nonche' di specifiche comprovate competenze. Articolo 6. Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi. 1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualita' richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori. 2. Il RUP ha i seguenti compiti specifici: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predispone altresi' l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del codice; b) accerta la libera disponibilita' di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarita' urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica; c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; e) svolge l'attivita' di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione; f) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del codice; g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare; h) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'articolo 93 del codice; i) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori; l) provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento; m) e' responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 3. Il RUP esercita altresi' tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Articolo 7. Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento. 1. Il RUP: a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a cio' deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate; b) svolge la verifica di congruita' delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessita' delle valutazioni o della specificita' delle competenze richieste, puo' avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata; c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice; d) dispone le esclusioni dalle gare; e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, puo' svolgere tutte le attivita' che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice; f) quando il criterio di aggiudicazione e' quello del minor prezzo, il RUP puo' procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche; g) adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volonta' della stessa. 2. Il RUP esercita altresi' tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Articolo 8. Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione. 1. Il RUP: a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita' degli stessi; b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi; c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto; d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano; e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento; f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilita' di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008; h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto; i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento; l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori; m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico; n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori; o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessita', nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del codice; p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti; q) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed e' sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice; r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti; s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarita' contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento; s-bis) il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore; t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita' rilascia il certificato di pagamento; u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori; v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni. 2. Le competenze del RUP indicate al comma 1, connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformita' agli articoli 215 e 216 del codice. 3. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto. 4. Il direttore dell'esecuzione del contratto e' soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14. 5. Il RUP esercita altresi' tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Articolo 9. Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, nei casi di acquisti aggregati, le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun acquisto. 2. Il RUP, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attivita' di: a) programmazione dei fabbisogni; b) progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato; c) esecuzione contrattuale; d) verifica della conformita' delle prestazioni. 3. I requisiti del RUP sono fissati ai sensi dell'articolo 5. La stazione appaltante puo' prevedere deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 5, in considerazione delle minori attivita' assegnate al RUP, fermo restando l'obbligo di garantire professionalita' e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate. 4. Il RUP del modulo aggregativo svolge le attivita' di: a) programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere; b) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere; c) affidamento; d) esecuzione per quanto di competenza. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso e', di regola, designato come responsabile della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP e gli eventuali responsabili di fase sono designati unicamente dal modulo associativo o consortile. 7. Nel caso di acquisti centralizzati, i compiti e le funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza, riguardano le attivita' di competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti. I compiti e le funzioni del responsabile designato dalla stazione appaltante, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, riguardano le attivita' di propria competenza in quanto dirette all'effettuazione dello specifico acquisto e all'esecuzione contrattuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice. 8. Nel caso di accordi conclusi tra due o piu' stazioni appaltanti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 62, comma 14, del codice.» «Allegato I.10 Attivita' tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Articolo 45, comma 1) Attivita' di: programmazione della spesa per investimenti; responsabile unico del progetto; collaborazione all'attivita' del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) redazione del documento di fattibilita' delle alternative progettuali; redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica; redazione del progetto esecutivo; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; verifica del progetto ai fini della sua validazione; predisposizione dei documenti di gara; direzione dei lavori; ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere); coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; direzione dell'esecuzione; collaboratori del direttore dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; collaudo tecnico-amministrativo; regolare esecuzione; verifica di conformita'; collaudo statico (ove necessario). coordinamento dei flussi informativi.». - Per l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si veda nelle note alle premesse. - Il capo I del titolo II del Codice penale reca: «Delle specie di pene, in generale». |
| | Art. 5
Definizione delle percentuali effettive
1. I provvedimenti di incarico di cui all'articolo 4, o atti successivi, individuano le percentuali effettive di ripartizione dell'incentivo in ragione della complessita' del lavoro, servizio o fornitura da realizzare, del grado di responsabilita' e della durata dell'incarico delle figure coinvolte, secondo le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei valori minimi e massimi indicati dall'articolo 3, commi 4 e 5. 2. L'incentivo eccedente il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal personale, non corrisposto, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, secondo periodo del Codice, e le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal proprio personale, in quanto affidate a personale esterno alla Presidenza, ovvero non corrisposte perche' prive dell'attestazione del dirigente, incrementano le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice. 3. Nelle ipotesi previste dal Codice, in caso di modifiche o varianti in aumento che rideterminano l'importo contrattuale, le somme complessive da destinare agli incentivi sono commisurate al nuovo importo del contratto di affidamento. 4. Non e' dovuta la remunerazione degli incentivi per le modifiche contrattuali che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni in fase progettuale o di programmazione. 5. Il 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, e' destinato alle finalita' previste dall'articolo 45, commi 6 e 7 del Codice, ad esclusione delle risorse che derivano da finanziamenti a destinazione vincolata o da finanziamenti europei.
Note all'art. 5: - Per l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si veda nelle note alle premesse. |
| | Art. 6
Determinazione e liquidazione degli importi
1. La determinazione degli importi spettanti al personale incaricato avviene con provvedimento del RUO, previo accertamento positivo effettuato dal dirigente della struttura competente per la procedura di affidamento, sulla base di apposita attestazione e rendicontazione delle attivita' concretamente svolte rilasciata da parte del RUP. Nel caso in cui la certificazione delle funzioni tecniche effettivamente svolte riguardi personale dirigenziale, questa deve essere redatta dal RUO. 2. La liquidazione puo' essere corrisposta anche in corrispondenza dei certificati di pagamento emessi sulla base degli stati di avanzamento lavori. Per i servizi e le forniture la liquidazione puo' essere corrisposta in concomitanza all'emissione dei certificati di pagamento prodotti a seguito delle verifiche periodiche di conformita' o di regolare esecuzione. 3. Le prestazioni sono considerate rese: a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori; b) per il collaudo tecnico amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale; c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento; d) per la verifica dei progetti, con l'invio al responsabile unico del progetto della relazione finale di verifica; e) per le procedure di bando, con la pubblicazione dell'aggiudicazione; f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche; g) per le verifiche di conformita', con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione. 4. Nel caso in cui alla stessa unita' di personale siano affidati, nell'ambito della medesima opera o lavoro, piu' incarichi tecnici la quota dell'incentivo spettante e' pari alla somma delle quote relative alle singole prestazioni svolte, nei limiti di cui al comma 6. 5. In caso di cessazione dell'incarico per motivazioni diverse da quelle di cui agli articoli 7 e 8, l'incentivo spettante e' liquidato in proporzione alle attivita' effettivamente svolte. 6. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unita' di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attivita' svolte per conto di altre amministrazioni, non puo' superare l'importo del 100 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, percepito nella medesima annualita' di riferimento dalla stessa unita' di personale. Ove la Presidenza adotti i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice il limite di cui al primo periodo e' aumentato del 15 per cento, in relazione alle attivita' svolte nell'anno di riferimento. 7. Ai fini della liquidazione, viene redatta una scheda sottoscritta dal RUO, controfirmata dal personale incaricato, contenente: a) il tipo di attivita' assegnata nonche' da svolgere; b) la percentuale realizzata nell'anno di competenza; c) i tempi previsti e i tempi effettivi; d) l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare, in conformita' dell'attivita' svolta rispetto a quanto assegnato.
Note all'art. 6: - Si riporta l'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n, 201 recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 - S. O. n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: «Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. 2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita' amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. 3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese. 4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.». - Si riporta il testo dell'articolo 43, del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: «Art. 43 (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale. 2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformita' con i principi di cui all'articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalita' d'uso di tali metodi e strumenti. Tale facolta' e' subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9. 3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i progettisti, nonche' di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto. 4. Nell'allegato I.9 sono definiti: a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria; b) i criteri per garantire uniformita' di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni; c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilita' dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici; d) le modalita' di scambio e interoperabilita' dei dati e delle informazioni; e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili; f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. 5.». - Per l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si veda nelle note alle premesse. |
| | Art. 7
Responsabilita' per ritardo nei tempi previsti
1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, terzo periodo, del Codice, in caso di incremento, imputabile al soggetto incaricato, dei tempi previsti per l'espletamento delle attivita', fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del presente regolamento, l'incentivo da corrispondere e' ridotto di una penale pari all'1 per cento dell'importo spettante, per ogni settimana di ritardo o frazione di settimana superiore a tre giorni. 2. L'incarico e' revocato e non e' corrisposto alcun incentivo qualora il ritardo di cui al comma 1 sia tale da determinare una decurtazione superiore al 20 per cento dell'importo spettante al personale.
Note all'art. 7: - Per l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si veda nelle note alle premesse. |
| | Art. 8
Altre ipotesi di responsabilita'
1. L'incarico e' revocato e non e' corrisposto alcun incentivo al soggetto incaricato che, nello svolgimento dei compiti assegnati per l'esecuzione di funzioni tecniche, risulti responsabile di: a) violazioni degli obblighi previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva di lavoro e dal codice di comportamento; b) errori, omissioni o negligenze, non ricompresi nei casi di cui alla lettera a), tali da determinare aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per la Presidenza. |
| | Art. 9
Accertamento della responsabilita'
1. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui agli articoli 7 e 8 e' svolto dal RUO, sentiti il RUP e il personale incaricato. 2. Nei confronti del RUP l'accertamento e' svolto dal RUO, sentito il dirigente della struttura competente per la procedura di affidamento e il RUP medesimo. 3. La Presidenza, a seguito della comunicazione del RUO, procede al recupero dell'incentivo indebitamente percepito a valere sul trattamento economico dovuto al personale, anche mediante rateazione, in ragione degli importi dovuti. 4. L'accertamento di cui ai commi 1 e 2 non e' sostitutivo di altre forme di contestazione e accertamento previste dalle vigenti disposizioni per l'imputazione di eventuali responsabilita', anche disciplinari. |
| | Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| | Art. 11
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento si applica al personale non dirigenziale per le procedure di affidamento avviate a decorrere dal 1° luglio 2023. 2. Il presente regolamento si applica al personale dirigenziale per le funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024. 3. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2021, n. 239, continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso avviati prima della data di cui al comma 1. 4. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2021, n. 239. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 marzo 2026
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Mantovano Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1325
Note all'art. 11: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2021, n. 239, recante «Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2022.». |
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