Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2026, n. 69
Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 45;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo dalla Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, recante «Misure urgenti per garantire la continuita' nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonche' l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2021, n. 239, concernente «Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2024, recante «Codice di comportamento e di tutela della dignita' e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri», registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2025;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritti il 17 maggio 2004, il 31 luglio 2009 e il 7 ottobre 2022;
Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto il 28 dicembre 2023;
Considerata pertanto la necessita', sulla base delle disposizioni sopra enunciate, dell'emanazione di una nuova disciplina concernente la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, conforme alle disposizioni attualmente in vigore ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
Ritenuto di informare le organizzazioni sindacali;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2025 e del 16 dicembre 2025;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Codice»: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
b) «RUO»: il responsabile dell'unita' organizzativa, che agisce come stazione appaltante o ente concedente, o un suo delegato, di livello dirigenziale;
c) «RUP»: il responsabile unico del progetto;
d) «Presidenza»: la Presidenza del Consiglio dei ministri.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
- Si riporta il testo dell'art. 45, del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
marzo 2023, n. 77, S.O.:
«Art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche). - 1. Gli
oneri relativi alle attivita' tecniche indicate
nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti
previsti per le singole procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o
nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti
concedenti.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche
svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10
e per le finalita' indicate al comma 5, a valere sugli
stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al
2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle
forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il
presente comma si applica anche agli appalti relativi a
servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il
direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini
dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse
di cui al presente comma, la facolta' delle stazioni
appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una
modalita' diversa di retribuzione delle funzioni tecniche
svolte dal proprio personale.
3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, e'
ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura,
tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2, nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del
relativo riparto, nonche' quelli di corrispondente
riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola
opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi
ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro
economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle
stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i
rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del codice.
4. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto dal
responsabile di servizio preposto alla struttura competente
o da altro dirigente incaricato dalla singola
amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le
specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario
dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al
comma 3 e' corrisposto al personale con qualifica
dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensivita' di
cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste
dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di
diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli
incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede
di verifica della compatibilita' dei costi di cui
all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo
di cui al medesimo articolo le informazioni relative
all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al
predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo
24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, ((n.
165, e il numero dei beneficiari))
. L'incentivo
complessivamente maturato da ciascuna unita' di personale
nel corso dell'anno di competenza, anche per attivita'
svolte per conto di altre amministrazioni, non puo'
superare il trattamento economico complessivo annuo lordo
percepito dalla medesima unita' di personale. L'incentivo
eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al
comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli
strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al
secondo periodo e' aumentato del 15 per cento. Incrementa
altresi' le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo
che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio
personale, perche' affidate a personale esterno
all'amministrazione medesima oppure perche' prive
dell'attestazione del dirigente o del responsabile di
servizio.
5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui
al comma 2, escluse le risorse che derivano da
finanziamenti europei o da altri finanziamenti a
destinazione vincolata, incrementato delle quote parti
dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o
prive dell'attestazione del dirigente, oppure non
corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo
periodo, e' destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.
6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista
beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione,
anche per incentivare:
a) la modellazione elettronica informativa per
l'edilizia e le infrastrutture;
b) l'implementazione delle banche dati per il
controllo e il miglioramento della capacita' di spesa;
c) l'efficientamento informatico, con particolare
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche
per i controlli.
7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 e' in
ogni caso utilizzata:
a) per attivita' di formazione per l'incremento
delle competenze digitali del personale nella realizzazione
degli interventi;
b) per la specializzazione del personale che svolge
funzioni tecniche;
c) per la copertura degli oneri di assicurazione
obbligatoria del personale.
8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o
si avvalgono di una centrale di committenza possono
destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse
finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale
di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche
svolte. Le somme cosi' destinate non possono comunque
eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma
2.».
Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella GUUE n. 119
del 4 maggio 2016 - serie L.

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 - S. O. n.
12.
- Per completezza di informazione, la legge 21 giugno
2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di
contratti pubblici» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 146 del 24 giugno 2022.
 
Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione delle risorse da destinare agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale dirigenziale e non dirigenziale in servizio presso la Presidenza per l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche' al RUP ai sensi dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo. Il presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione, sempreche' tale nomina sia prevista da disposizioni di legge.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i contratti di cui all'articolo 56 del Codice.

Note all'art. 2:
- Per l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 56 del citato decreto legislativo
n. 36 del 2023:
«Art. 56 (Appalti esclusi nei settori ordinari). - 1.
Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non
si applicano agli appalti pubblici:
a) di servizi aggiudicati da una stazione
appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a
un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto
esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di disposizioni
legislative o regolamentari o di disposizioni
amministrative pubblicate che siano compatibili con il
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) finalizzati a permettere alle stazioni
appaltanti la messa a disposizione o la gestione di reti di
telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o
piu' servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del
presente articolo si applicano le definizioni di «rete di
comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica»
contenute nell'articolo 2 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259;
c) che le stazioni appaltanti sono tenute ad
aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure
diverse da quelle previste dal codice e stabilite da:
1) uno strumento giuridico che crea obblighi
internazionali, quali un accordo internazionale, concluso
in conformita' dei trattati dell'Unione europea, tra lo
Stato e uno o piu' Paesi terzi o relative articolazioni e
riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla
realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un
progetto da parte dei soggetti firmatari;
2) un'organizzazione internazionale;
d) che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a
norme previste da un'organizzazione internazionale o da
un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli
appalti sono interamente finanziati dalla stessa
organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici
finanziati prevalentemente da un'organizzazione
internazionale o da un'istituzione finanziaria
internazionale, le parti si accordano sulle procedure di
aggiudicazione applicabili;
e) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione,
quali che siano le relative modalita' finanziarie, di
terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o
riguardanti diritti su tali beni;
f) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la
produzione o coproduzione di programmi o materiali
associati ai programmi destinati ai servizi di media
audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori
di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli
appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura
di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media
audiovisivi o radiofonici;
g) concernenti i servizi d'arbitrato e di
conciliazione;
h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi
legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte
di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9
febbraio 1982, n. 31:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione
tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese
terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa
internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi
giurisdizionali o autorita' pubbliche di uno Stato membro
dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi
giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di
uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia
un indizio concreto e una probabilita' elevata che la
questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del
procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un
avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio
1982, n. 31;
3) servizi di certificazione e autenticazione di
documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori
designati o altri servizi legali i cui fornitori sono
designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono
designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la
vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche
occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
i) concernenti servizi finanziari relativi
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari
come riportati nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, servizi
forniti da banche centrali e operazioni concluse con il
Fondo europeo di stabilita' finanziaria e il meccanismo
europeo di stabilita';
l) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto
che siano correlati all'emissione, alla vendita,
all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari;
m) concernenti i contratti di lavoro;
n) concernenti servizi di difesa civile, di
protezione civile e di prevenzione contro i pericoli
forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di
lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0,
75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7,
75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei
servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
n-bis) concernenti gli acquisti:
1) di munizioni forzate, ai fini
dell'obbligatoria prova delle armi da fuoco, precedente
alla commercializzazione di queste ultime, nonche' delle
correlate cabine di sparo;
2) delle attrezzature necessarie alle prove di
resistenza, all'impatto di proiettili sparati con armi da
fuoco, relative a serramenti e vetri blindati, elmetti,
giubbotti, componenti di autoblindo, furgoni e simili;
3) di ricambi afferenti alle attrezzature di cui
al numero 2);
n-ter) concernenti i servizi di manutenzione
afferenti alle attrezzature di cui alla lettera n-bis),
numero 2);
o) concernenti i servizi di trasporto pubblico di
passeggeri per ferrovia o metropolitana;
p) concernenti servizi connessi a campagne
politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0,
92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito
politico nel contesto di una campagna elettorale per gli
appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni;
q) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti
agricoli e alimentari per un valore non superiore a 20.000
euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole
singole o associate situate in comuni classificati
totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare
del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno
1993, nonche' nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Le disposizioni del codice relative ai settori
ordinari non si applicano anche al caso in cui
un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la
quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla
realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo
ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di
un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte
dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi
urbanistici, fermo restando il rispetto degli articoli 94,
95 e 98.»
 
Art. 3

Misura degli incentivi

1. Gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice sono costituiti da una quota non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base delle procedure di scelta del contraente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), a carico della Presidenza, secondo i seguenti scaglioni e nei limiti delle relative aliquote:
a) per i lavori:
1) 2 per cento per importi fino a un milione di euro;
2) 1,8 per cento per importi superiori al milione di euro e fino alla soglia comunitaria;
3) 1,5 per cento per importi superiori alla soglia comunitaria e fino a venti milioni di euro;
4) 1 per cento per importi superiori a venti milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro;
5) 0,2 per cento per importi oltre cinquanta milioni di euro;
b) per i servizi:
1) 2 per cento per importi inferiori alla soglia comunitaria;
2) 1,5 per cento per importi superiori alla soglia comunitaria e fino a cinquecentomila euro;
3) 1 per cento per importi superiori a cinquecentomila euro e fino a due milioni di euro;
4) 0,5 per cento per importi superiori a due milioni di euro;
c) per le forniture:
1) 1,5 per cento per importi fino a un milione di euro;
2) 1 per cento per importi superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro;
3) 0,5 per cento per importi superiori a due milioni di euro.
2. Ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Codice le somme di cui al comma 1 sono previste nell'ambito del quadro economico del progetto o del capitolato posto a base della procedura di scelta del contraente. Tali somme sono ricomprese, con specifica clausola, nell'impegno di spesa attinente al relativo contratto e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
3. Nel rispetto dell'articolo 45, comma 3, primo periodo, del Codice, l'80 per cento delle risorse di cui al comma 1 e' ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 45, comma 2, del Codice, nonche' tra i loro collaboratori.
4. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di procedure di affidamento aventi a oggetto opere o lavori, sono identificate, secondo le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei seguenti valori minimi e massimi e, comunque, entro il valore complessivo percentuale inferiore o uguale a 100:
a) dal 25 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo del RUP;
b) dal 20 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo della progettazione, programmazione e controllo della spesa e predisposizione dei documenti di gara;
c) dal 25 per cento al 55 per cento, da ripartire per il gruppo della direzione dei lavori e del collaudo.
5. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di procedure di affidamento aventi a oggetto servizi e forniture, sono identificate, secondo le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei seguenti valori minimi e massimi e, comunque, entro il valore complessivo percentuale inferiore o uguale a 100:
a) dal 25 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo del RUP;
b) dal 20 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo della progettazione, programmazione e controllo della spesa e predisposizione dei documenti di gara;
c) dal 25 per cento al 55 per cento, da ripartire per il gruppo della direzione dell'esecuzione contrattuale e verifica della conformita'.
6. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 45, commi 2 e 3, del Codice, svolte a favore della Presidenza da altre amministrazioni pubbliche, sono trasferiti, secondo modalita' stabilite in appositi accordi, alle stesse amministrazioni aggiudicatrici al fine di provvedere alla loro corresponsione, nel limite di cui all'articolo 45 del Codice.
7. Per i compiti svolti dal personale di cui all'articolo 45, comma 8, del Codice, puo' essere riconosciuta, anche su richiesta della centrale di committenza, una quota non superiore al 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 1.

Note all'art. 3:
- Per l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Individuazione del personale

1. Per ogni lavoro, servizio o fornitura di diretta gestione della Presidenza, il RUO nomina il RUP, nell'ambito del personale in servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del Codice e dall'articolo 31 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024. Resta in ogni caso ferma la possibilita' per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2. del Codice, di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.
2. Il RUO nomina gli incaricati delle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, nonche' i collaboratori tecnici e amministrativi, con le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024.
3. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, o con atto successivo, sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
4. Tutti gli incarichi, compresi quelli di supporto e collaborazione tecnica ed amministrativa, devono essere formalizzati per iscritto prima dello svolgimento delle relative attivita'. Non si da' luogo a pagamenti in favore di personale che non risulti nominato con provvedimento formale.
5. Sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
a) il RUP e gli altri soggetti incaricati delle funzioni elencate nell'Allegato I.10 del Codice, connesse alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessita';
b) il direttore dell'esecuzione nei casi in cui e' prevista la nomina;
c) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a), individuati nell'atto formale.
6. Non possono essere conferiti incarichi a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, ne' ai soggetti che, nei due anni antecedenti, siano stati interessati da provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, ovvero al personale interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio. Il RUO accerta preliminarmente la sussistenza delle predette condizioni ostative.
7. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati qualora, successivamente all'adozione dei provvedimenti di nomina, il personale risulti destinatario di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, ovvero qualora risulti destinatario di provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, o qualora sia interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio.
8. Nel provvedimento di individuazione del personale, di cui ai commi 1 e 2, e' dato atto del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e buon andamento dell'amministrazione. Costituiscono criteri per il provvedimento di individuazione l'esperienza acquisita, la formazione specifica e la competenza professionale del personale, valutate in relazione alla complessita' tecnico-amministrativa dei lavori, dei servizi o delle forniture da realizzare.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 15 (Responsabile unico del progetto - RUP -). -
1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da
realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di
altre amministrazioni un responsabile unico del progetto
(RUP) per le fasi di programmazione, progettazione,
affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura
soggetta al codice.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo
determinato della stazione appaltante o dell'ente
concedente, preferibilmente in servizio presso l'unita'
organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei
requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze
professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo
affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e
delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti
pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o
piu' soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente
al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono
tenute. Resta in ogni caso ferma la possibilita' per le
stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel
proprio organico di personale in possesso dei requisiti di
cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti
di altre amministrazioni pubbliche. L'ufficio di RUP e'
obbligatorio e non puo' essere rifiutato. In caso di
mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento
pubblico, l'incarico e' svolto dal responsabile dell'unita'
organizzativa competente per l'intervento.
3. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o
nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza,
nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di
affidamento diretto.
4. Ferma restando l'unicita' del RUP, le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti possono individuare
modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un
responsabile di procedimento per le fasi di programmazione,
progettazione ed esecuzione e un responsabile di
procedimento per la fase di affidamento. Le relative
responsabilita' sono ripartite in base ai compiti svolti in
ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione,
indirizzo e coordinamento del RUP.
5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento
pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli
obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le
attivita' indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque
necessarie, ove non di competenza di altri organi.
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
possono istituire una struttura di supporto al RUP, e
possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1
per cento dell'importo posto a base di gara per
l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di
assistenza al medesimo.
7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in
coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi
e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37,
adottano un piano di formazione per il personale che svolge
funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di
lavori, servizi e forniture.
8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con
la formula del contraente generale e nelle altre formule di
partenariato pubblico-privato, e' vietata l'attribuzione
dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei
lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al
soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato
pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.
9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di
stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di
propria competenza con i compiti e le funzioni determinate
dalla specificita' e complessita' dei processi di
acquisizione gestiti direttamente.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei
ministri.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143
del 20 giugno 2024.
- Si riportano gli Allegati I. 12 e I.10 del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Allegato I.2 Attivita' del RUP
(Articolo 15)
Articolo 1.
Ambito di applicazione.
1. Il presente allegato disciplina i requisiti e i
compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per
l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi
dell'articolo 15 del codice.
Articolo 2.
Modalita' di individuazione del RUP.
1. Il RUP e' individuato, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice, e dagli
articoli 4 e 5 del presente allegato, tra i dipendenti
anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP, o il
responsabile di fase nominati ai sensi dell'articolo 15,
comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il
supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP
puo' delegare al personale della stazione appaltante,
dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero
del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni
esecutive, esclusa ogni attivita' di verifica e di
valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei
contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di
cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a
disposizione dall'ANAC.
2. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai
soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del
Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi
dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
3. Il RUP deve essere dotato di competenze
professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i
lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e
all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia
presente tale figura professionale, le competenze sono
attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel
cui ambito di competenza rientra l'intervento da
realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante puo'
individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso
dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un
RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante
affida lo svolgimento delle attivita' di supporto al RUP ad
altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo
al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le
specifiche competenze richieste dal codice e dal presente
allegato. Gli affidatari delle attivita' di supporto devono
essere muniti di assicurazione di responsabilita' civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attivita' di propria competenza.
Articolo 3.
Struttura di supporto.
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, la
stazione appaltante puo' istituire una struttura stabile a
supporto del RUP e puo' conferire, su proposta di
quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione
dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di
particolare complessita' che richiedano valutazioni e
competenze altamente specialistiche. La struttura di
supporto al RUP puo' essere istituita anche in comune fra
piu' stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi
ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Articolo 4.
Requisiti di professionalita' del RUP per appalti,
concessioni di lavori e per servizi attinenti
all'ingegneria e all'architettura.
1. Il RUP deve essere un tecnico abilitato
all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione
non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di
qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di
titolo di studio e di esperienza e formazione professionale
specifiche. La formazione professionale e' soggetta a
costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7,
del codice. Il RUP deve aver maturato un'adeguata
esperienza nello svolgimento di attivita' analoghe a quelle
da realizzare in termini di natura, complessita' e/o
importo dell'intervento:
a) di almeno un anno per i contratti di importo
inferiore a 1.000.000 di euro;
b) di almeno tre anni per i contratti di importo
pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla
soglia di cui all'articolo 14 del codice;
c) di almeno cinque anni per i contratti di importo
pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del
codice.
2. In mancanza di abilitazione all'esercizio della
professione, il RUP e' un tecnico in possesso di esperienza
nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno
cinque anni, attestata anche dall'anzianita' di servizio
maturata.
3. Il RUP puo' svolgere, per uno o piu' interventi e
nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le
funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le
funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non
possono coincidere nel caso di lavori complessi o di
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico,
ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che
tecnologico, nonche' nel caso di progetti integrali ovvero
di interventi di importo pari o superiore alla soglia di
cui all'articolo 14 del codice.
4. Nelle procedure di affidamento di lavori
particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a
un'esperienza professionale di almeno cinque anni
nell'ambito delle attivita' di programmazione,
progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e
concessioni di lavori, una laurea magistrale o
specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da
affidare nonche' adeguata competenza quale Project Manager,
acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di
corsi di formazione in materia di Project Management.
Articolo 5.
Requisiti di professionalita' del RUP nei contratti
di servizi e forniture.
1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio
di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta
a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma
7, del codice, maturata nello svolgimento di attivita'
analoghe a quelle da realizzare in termini di natura,
complessita' e importo dell'intervento, in relazione alla
tipologia e all'entita' dei servizi e delle forniture da
affidare.
2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di
esperienza nel settore dei contratti di servizi e
forniture, attestata anche dall'anzianita' di servizio
maturata:
a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla
soglia di cui all'articolo 14 del codice;
b) di almeno tre anni per gli importi pari o
superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.
3. Per le forniture o i servizi connotati da
particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi
medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e
telematici, la stazione appaltante puo' richiedere, oltre
ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il possesso
della laurea magistrale nonche' di specifiche comprovate
competenze.
Articolo 6.
Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi.
1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase
nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice,
coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico
nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della
qualita' richiesta, della manutenzione programmata. Per la
fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto
delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute
dei lavoratori.
2. Il RUP ha i seguenti compiti specifici:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni
al fine della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di
beni e servizi da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma
1, lettera a), del codice. Predispone altresi' l'elenco
annuale da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1,
lettera b), del codice;
b) accerta la libera disponibilita' di aree e
immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarita'
urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio
delle procedure di variante urbanistica;
c) propone alla stazione appaltante la conclusione
di un accordo di programma quando si rende necessaria
l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
d) propone l'indizione o, ove competente, indice la
conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per
l'acquisizione di intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi,
comunque denominati;
e) svolge l'attivita' di verifica dei progetti per
lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura
il rispetto del procedimento di verifica della
progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;
sottoscrive la validazione del progetto posto a base di
gara unitamente al responsabile della fase della
progettazione, ove nominato ai sensi dell'articolo 15,
comma 4, del codice, facendo riferimento al rapporto
conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e
alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di
dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce
adeguata motivazione;
f) accerta e attesta le condizioni che richiedono
di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi
dell'articolo 58, comma 2, del codice;
g) decide i sistemi di affidamento dei lavori,
servizi e forniture, la tipologia di contratto da
stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
h) richiede alla stazione appaltante la nomina
della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con
il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai
sensi dell'articolo 93 del codice;
i) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione
dei lavori;
l) provvede all'acquisizione del CIG nel caso in
cui non sia nominato un responsabile per la fase di
affidamento;
m) e' responsabile degli adempimenti prescritti
dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.
190.
3. Il RUP esercita altresi' tutte le competenze che
gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice
e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla
realizzazione dell'intervento pubblico che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
Articolo 7.
Compiti specifici del RUP per la fase
dell'affidamento.
1. Il RUP:
a) effettua la verifica della documentazione
amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di
fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non
sia costituito un apposito ufficio o servizio a cio'
deputato, sulla base delle disposizioni organizzative
proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso
funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad
assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta
le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
b) svolge la verifica di congruita' delle offerte
in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;
in caso di particolare complessita' delle valutazioni o
della specificita' delle competenze richieste, puo'
avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi
dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione
appositamente nominata;
c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente
basse con l'eventuale supporto della commissione nominata
ai sensi dell'articolo 93 del codice;
d) dispone le esclusioni dalle gare;
e) in caso di procedura che prevede l'affidamento
con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, puo' svolgere tutte le attivita' che non
implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano
alla commissione giudicatrice;
f) quando il criterio di aggiudicazione e' quello
del minor prezzo, il RUP puo' procedere direttamente alla
valutazione delle offerte economiche;
g) adotta il provvedimento finale della procedura
quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante,
ha il potere di manifestare all'esterno la volonta' della
stessa.
2. Il RUP esercita altresi' tutte le competenze che
gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del
codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi
alla fase di affidamento che non siano specificatamente
attribuiti ad altri organi o soggetti.
Articolo 8.
Compiti specifici del RUP per la fase
dell'esecuzione.
1. Il RUP:
a) impartisce al direttore dei lavori, con
disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a
garantire la regolarita' degli stessi;
b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna
degli stessi;
c) vigila insieme al direttore dei lavori e al
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul
rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle
prestazioni affidate in subappalto;
d) adotta gli atti di competenza a seguito delle
iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei
lavori, laddove tali figure non coincidano;
e) svolge, su delega del soggetto di cui
all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia
prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di
coordinamento;
f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai
fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento
dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa
indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilita'
di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101,
comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, richiede
la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori;
g) prima della consegna dei lavori, tiene conto
delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza
e di coordinamento formulate dagli operatori economici,
quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto
legislativo n. 81 del 2008;
h) trasmette al dirigente o ad altro organo
competente della stazione appaltante, sentito il direttore
dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento
dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori
autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le
prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano
svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali
dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto
utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal
contratto di avvalimento;
l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto
in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei
lavori;
m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni
originariamente non previste, determinati in
contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa
affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione
appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori
spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
n) irroga le penali per il ritardato adempimento
degli obblighi contrattuali in contraddittorio con
l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite
dal direttore dei lavori;
o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di
pubblico interesse o necessita', nei limiti e con gli
effetti previsti dall'articolo 121 del codice;
p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione
del contratto non appena siano venute a cessare le cause
della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione
del contratto, calcolato tenendo in considerazione la
durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
q) attiva la definizione con accordo bonario, ai
sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che
insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed
e' sentito sulla proposta di transazione ai sensi
dell'articolo 212, comma 3, del codice;
r) propone la risoluzione del contratto ogni
qualvolta se ne realizzino i presupposti;
s) rilascia il certificato di pagamento, previa
verifica della regolarita' contributiva dell'affidatario e
dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai
fini dell'emissione del mandato di pagamento;
s-bis) il RUP rilascia il certificato di esecuzione
dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta
dell'esecutore;
t) all'esito positivo del collaudo o della verifica
di conformita' rilascia il certificato di pagamento;
u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme
del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato
di esecuzione dei lavori;
v) vigila sul rispetto delle prescrizioni
contrattuali nelle concessioni.
2. Le competenze del RUP indicate al comma 1,
connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di
ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei
contratti, sono esercitate in conformita' agli articoli 215
e 216 del codice.
3. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze
professionali, anche le funzioni di direttore
dell'esecuzione del contratto.
4. Il direttore dell'esecuzione del contratto e'
soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32
dell'allegato II.14.
5. Il RUP esercita altresi' tutte le competenze che
gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del
codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi
alla fase di esecuzione che non siano specificatamente
attribuiti ad altri organi o soggetti.
Articolo 9.
Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti
centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15
del codice, nei casi di acquisti aggregati, le stazioni
appaltanti nominano un RUP per ciascun acquisto.
2. Il RUP, in coordinamento con il direttore
dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura,
controllo e vigilanza del processo di acquisizione con
particolare riferimento alle attivita' di:
a) programmazione dei fabbisogni;
b) progettazione, relativamente all'individuazione
delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli
elementi tecnici per la redazione del capitolato;
c) esecuzione contrattuale;
d) verifica della conformita' delle prestazioni.
3. I requisiti del RUP sono fissati ai sensi
dell'articolo 5. La stazione appaltante puo' prevedere
deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 5, in
considerazione delle minori attivita' assegnate al RUP,
fermo restando l'obbligo di garantire professionalita' e
competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche
mansioni affidate.
4. Il RUP del modulo aggregativo svolge le attivita'
di:
a) programmazione, relativamente alla raccolta e
all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione
delle gare da svolgere;
b) progettazione degli interventi con riferimento
alla procedura da svolgere;
c) affidamento;
d) esecuzione per quanto di competenza.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15
del codice, nei casi di acquisti non aggregati da parte di
unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP
per le fasi di competenza e lo stesso e', di regola,
designato come responsabile della singola gara all'interno
del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le
modalita' previste dai rispettivi ordinamenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15
del codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in
ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto,
il RUP e gli eventuali responsabili di fase sono designati
unicamente dal modulo associativo o consortile.
7. Nel caso di acquisti centralizzati, i compiti e le
funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza,
riguardano le attivita' di competenza della centrale in
quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione
degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le
stazioni appaltanti. I compiti e le funzioni del
responsabile designato dalla stazione appaltante, nel caso
di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle
centrali di committenza, riguardano le attivita' di propria
competenza in quanto dirette all'effettuazione dello
specifico acquisto e all'esecuzione contrattuale. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del
codice.
8. Nel caso di accordi conclusi tra due o piu'
stazioni appaltanti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, si applica l'articolo 62, comma 14, del codice.»
«Allegato I.10 Attivita' tecniche a carico degli
stanziamenti previsti per le singole procedure
(Articolo 45, comma 1)
Attivita' di:
programmazione della spesa per investimenti;
responsabile unico del progetto;
collaborazione all'attivita' del responsabile
unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione
tecnico-amministrativa dell'intervento)
redazione del documento di fattibilita' delle
alternative progettuali;
redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica;
redazione del progetto esecutivo;
coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione;
verifica del progetto ai fini della sua
validazione;
predisposizione dei documenti di gara;
direzione dei lavori;
ufficio di direzione dei lavori (direttore/i
operativo/i, ispettore/i di cantiere);
coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione;
direzione dell'esecuzione;
collaboratori del direttore dell'esecuzione
coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione;
collaudo tecnico-amministrativo;
regolare esecuzione;
verifica di conformita';
collaudo statico (ove necessario).
coordinamento dei flussi informativi.».
- Per l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 si veda nelle note alle premesse.
- Il capo I del titolo II del Codice penale reca:
«Delle specie di pene, in generale».
 
Art. 5

Definizione delle percentuali effettive

1. I provvedimenti di incarico di cui all'articolo 4, o atti successivi, individuano le percentuali effettive di ripartizione dell'incentivo in ragione della complessita' del lavoro, servizio o fornitura da realizzare, del grado di responsabilita' e della durata dell'incarico delle figure coinvolte, secondo le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei valori minimi e massimi indicati dall'articolo 3, commi 4 e 5.
2. L'incentivo eccedente il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal personale, non corrisposto, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, secondo periodo del Codice, e le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal proprio personale, in quanto affidate a personale esterno alla Presidenza, ovvero non corrisposte perche' prive dell'attestazione del dirigente, incrementano le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice.
3. Nelle ipotesi previste dal Codice, in caso di modifiche o varianti in aumento che rideterminano l'importo contrattuale, le somme complessive da destinare agli incentivi sono commisurate al nuovo importo del contratto di affidamento.
4. Non e' dovuta la remunerazione degli incentivi per le modifiche contrattuali che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni in fase progettuale o di programmazione.
5. Il 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, e' destinato alle finalita' previste dall'articolo 45, commi 6 e 7 del Codice, ad esclusione delle risorse che derivano da finanziamenti a destinazione vincolata o da finanziamenti europei.

Note all'art. 5:
- Per l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Determinazione e liquidazione degli importi

1. La determinazione degli importi spettanti al personale incaricato avviene con provvedimento del RUO, previo accertamento positivo effettuato dal dirigente della struttura competente per la procedura di affidamento, sulla base di apposita attestazione e rendicontazione delle attivita' concretamente svolte rilasciata da parte del RUP. Nel caso in cui la certificazione delle funzioni tecniche effettivamente svolte riguardi personale dirigenziale, questa deve essere redatta dal RUO.
2. La liquidazione puo' essere corrisposta anche in corrispondenza dei certificati di pagamento emessi sulla base degli stati di avanzamento lavori. Per i servizi e le forniture la liquidazione puo' essere corrisposta in concomitanza all'emissione dei certificati di pagamento prodotti a seguito delle verifiche periodiche di conformita' o di regolare esecuzione.
3. Le prestazioni sono considerate rese:
a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
b) per il collaudo tecnico amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale;
c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
d) per la verifica dei progetti, con l'invio al responsabile unico del progetto della relazione finale di verifica;
e) per le procedure di bando, con la pubblicazione dell'aggiudicazione;
f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
g) per le verifiche di conformita', con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione.
4. Nel caso in cui alla stessa unita' di personale siano affidati, nell'ambito della medesima opera o lavoro, piu' incarichi tecnici la quota dell'incentivo spettante e' pari alla somma delle quote relative alle singole prestazioni svolte, nei limiti di cui al comma 6.
5. In caso di cessazione dell'incarico per motivazioni diverse da quelle di cui agli articoli 7 e 8, l'incentivo spettante e' liquidato in proporzione alle attivita' effettivamente svolte.
6. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unita' di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attivita' svolte per conto di altre amministrazioni, non puo' superare l'importo del 100 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, percepito nella medesima annualita' di riferimento dalla stessa unita' di personale. Ove la Presidenza adotti i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice il limite di cui al primo periodo e' aumentato del 15 per cento, in relazione alle attivita' svolte nell'anno di riferimento.
7. Ai fini della liquidazione, viene redatta una scheda sottoscritta dal RUO, controfirmata dal personale incaricato, contenente:
a) il tipo di attivita' assegnata nonche' da svolgere;
b) la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
c) i tempi previsti e i tempi effettivi;
d) l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare, in conformita' dell'attivita' svolta rispetto a quanto assegnato.

Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 23-ter, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n, 201 recante «Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del
6 dicembre 2011 - S. O. n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle
misure di cui al presente articolo sono annualmente versate
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 43, del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 43 (Metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni). - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
adottano metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni per la progettazione e la
realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli
interventi su costruzioni esistenti con stima del costo
presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di
euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera
a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo
10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione
di cui al primo periodo non si applica agli interventi di
ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non
riguardino opere precedentemente eseguite con l'adozione
dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa
digitale.
2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in
conformita' con i principi di cui all'articolo 19, le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare
metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione
di gara un punteggio premiale relativo alle modalita' d'uso
di tali metodi e strumenti. Tale facolta' e' subordinata
all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9.
3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano
piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non
proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i
fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche
progettualita' tra i progettisti, nonche' di consentire il
trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e
operatori economici partecipanti alla procedura
aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto.
4. Nell'allegato I.9 sono definiti:
a) le misure relative alla formazione del
personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;
b) i criteri per garantire uniformita' di adozione
dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale
delle costruzioni;
c) le misure necessarie per l'attuazione dei
processi di gestione informativa digitale delle
costruzioni, ivi compresa la previsione
dell'interoperabilita' dell'anagrafe patrimoniale di
ciascuna stazione appaltante o ente concedente con
l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e
con i sistemi informativi istituzionali per la
rendicontazione degli investimenti pubblici;
d) le modalita' di scambio e interoperabilita' dei
dati e delle informazioni;
e) le specifiche tecniche nazionali ed
internazionali applicabili;
f) il contenuto minimo del capitolato informativo
per l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni.
5.».
- Per l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Responsabilita' per ritardo nei tempi previsti

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, terzo periodo, del Codice, in caso di incremento, imputabile al soggetto incaricato, dei tempi previsti per l'espletamento delle attivita', fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del presente regolamento, l'incentivo da corrispondere e' ridotto di una penale pari all'1 per cento dell'importo spettante, per ogni settimana di ritardo o frazione di settimana superiore a tre giorni.
2. L'incarico e' revocato e non e' corrisposto alcun incentivo qualora il ritardo di cui al comma 1 sia tale da determinare una decurtazione superiore al 20 per cento dell'importo spettante al personale.

Note all'art. 7:
- Per l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8

Altre ipotesi di responsabilita'

1. L'incarico e' revocato e non e' corrisposto alcun incentivo al soggetto incaricato che, nello svolgimento dei compiti assegnati per l'esecuzione di funzioni tecniche, risulti responsabile di:
a) violazioni degli obblighi previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva di lavoro e dal codice di comportamento;
b) errori, omissioni o negligenze, non ricompresi nei casi di cui alla lettera a), tali da determinare aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per la Presidenza.
 
Art. 9

Accertamento della responsabilita'

1. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui agli articoli 7 e 8 e' svolto dal RUO, sentiti il RUP e il personale incaricato.
2. Nei confronti del RUP l'accertamento e' svolto dal RUO, sentito il dirigente della struttura competente per la procedura di affidamento e il RUP medesimo.
3. La Presidenza, a seguito della comunicazione del RUO, procede al recupero dell'incentivo indebitamente percepito a valere sul trattamento economico dovuto al personale, anche mediante rateazione, in ragione degli importi dovuti.
4. L'accertamento di cui ai commi 1 e 2 non e' sostitutivo di altre forme di contestazione e accertamento previste dalle vigenti disposizioni per l'imputazione di eventuali responsabilita', anche disciplinari.
 
Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica al personale non dirigenziale per le procedure di affidamento avviate a decorrere dal 1° luglio 2023.
2. Il presente regolamento si applica al personale dirigenziale per le funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024.
3. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2021, n. 239, continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso avviati prima della data di cui al comma 1.
4. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2021, n. 239.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Roma, 27 marzo 2026

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
Mantovano
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1325

Note all'art. 11:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
18 novembre 2021, n. 239, recante «Regolamento recante
norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni
tecniche al personale non dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a norma del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 13 del 18 gennaio 2022.».