| Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
| DECRETO 26 marzo 2026 |
| Riparto e assegnazione delle risorse del Fondo regionale di protezione civile per l'anno 2025. |
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IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 2 e 5; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci e' stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci e' delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative anche normative, vigilanza e verifica, nonche' di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonche' per le politiche del mare; Visto l'art. 7, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018, con cui, al fine dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2 del medesimo codice, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in tre tipologie, definendo di tipo b) le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potesta' legislativa; Visto l'art. 45 del citato Codice di protezione civile con cui e' istituito il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui finalita' e' contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) del medesimo codice; Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, recante: «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita' economiche e imprese, nonche' interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali»; Visto in particolare l'art. 2, commi da 4 a 7 del citato decreto-legge n. 95/2025, con cui vengono emanate apposite disposizioni inerenti al Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 1/2018; Considerato che il comma 4 del citato art. 2 finanzia per euro 20 milioni il citato Fondo regionale di protezione civile; Considerato che il comma 5 del citato art. 2 prevede, alla lettera a), la destinazione di una quota pari al 40 per cento delle risorse di cui al comma 4 al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, nonche', alla lettera b), la destinazione della rimanente quota pari al 60 per cento al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'emergenza di rilievo regionale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2025, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13 gennaio 2026 recante: «Criteri di riparto e modalita' di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118»; Visto in particolare l'art. 3, comma 3, del citato decreto del 13 gennaio 2026, che prevede che con successivo decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si provvede a ripartire ed assegnare le risorse pari a 12 milioni di euro alle regioni interessate, per l'annualita' 2025, entro il 30 marzo 2026; Vista la nota prot. 2188 del 19 gennaio 2026 con cui il Dipartimento della protezione civile ha chiesto alla Commissione di protezione civile di comunicare alle regioni la necessita' di trasmettere, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del 13 gennaio 2026, in relazione agli stati d'emergenza regionali dichiarati o riconosciuti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025, e comunque entro il 31 dicembre 2025, gli atti adottati, l'istruttoria regionale e il fabbisogno ammissibile, attestando sia il rispetto di quanto prescritto dal suddetto decreto nella valutazione dei presupposti di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1/2018 e dell'entita' del fabbisogno ammissibile per le misure e degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), b) e c) del medesimo decreto legislativo, sia l'aver provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del citato decreto legislativo n. 1/2018; Considerato che le Regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto presentano i requisiti previsti dal citato art. 2, comma 5, lettera b), decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118; Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha effettuato l'istruttoria a carattere speditivo volta a verificare che sia stato attestato il rispetto di quanto prescritto dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, nella valutazione dei presupposti di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1/2018 e dell'entita' del fabbisogno ammissibile per le misure e degli interventi di cui all'art. 25, comma 2 lettera a), b) e c) del medesimo decreto legislativo; Considerato che le citate Regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto hanno svolto l'istruttoria tenendo conto dei criteri stabiliti dall'art. 2 del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13 gennaio 2026; Viste le note della Regione Basilicata prot. n. 25061 del 5 febbraio 2026, della Regione Emilia-Romagna prot. n. 81032 e prot. n. 81063 del 30 gennaio 2026, della Regione Lombardia prot. n. 2127 del 30 gennaio 2026, della Regione Umbria prot. n. 22669 del 30 gennaio 2026, della Regione autonoma Valle d'Aosta prot. n. 416 del 29 gennaio 2026 e della Regione Veneto prot. n. 50176 del 30 gennaio 2026, con cui sono stati trasmessi i fabbisogni per le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018; Considerato che al fine di completare le istruttorie per le Regioni Basilicata e Umbria si e' reso necessario richiedere documentazione integrativa con note dipartimentali rispettivamente prot. n. 7737 e n. 7738 del 16 febbraio 2026; Visto che la Regione Basilicata ha dato riscontro con le note prot. n. 38338 del 23 febbraio 2026, prot. n. 44073 del 2 marzo 2026 e prot. n. 47545 del 5 marzo 2026 e che la Regione Umbria ha dato riscontro con le note prot. n. 51090 del 20 febbraio 2026 e n. 60417 del 2 marzo 2026; Visto che, anche alla luce delle integrazioni pervenute, le citate Regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto hanno rappresentato un fabbisogno complessivo di euro 91.766.687,72 per le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018; Tenuto conto che le risorse finanziarie stanziate non consentono di soddisfare le esigenze rappresentate dalle Regioni per le tre misure previste dal citato decreto del 13 gennaio 2026 e pertanto si rende necessario ripartire le stesse in modo proporzionale escludendo, quindi, dal riparto i fabbisogni relativi alla lettera c) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1/2018; Visti gli esiti delle riunioni tenutesi con la Commissione di protezione civile in data 12 e 29 gennaio 2026, 12 febbraio 2026 e 2 marzo 2026; Visti gli esiti dell'istruttoria effettuata dal Dipartimento della protezione civile sulle richieste formulate dalle regioni interessate, per cui si provvede ad effettuare il riparto delle somme disponibili, pari ad euro 12 milioni, di cui al citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13 gennaio 2026, in misura proporzionale ai fabbisogni ammissibili accertati, pari a euro 14.351.860,32; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Decreta:
Art. 1 Riparto ed assegnazione delle risorse finanziarie pari ad euro 12 milioni, di cui al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13 gennaio 2026.
1. Per le motivazioni indicate in premessa le risorse finanziarie, pari a 12 milioni di euro, di cui al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13 gennaio 2026, sono ripartite ed assegnate alle Regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| | Allegato 1 FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Attivita' di monitoraggio
1. Le regioni sono tenute a verificare l'effettivo utilizzo delle risorse trasferite ai sensi del presente provvedimento e relazionano al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale. |
| | Art. 3
Controlli e pubblicazione
1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato sui siti istituzionali delle amministrazioni e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2026
Il Ministro: Musumeci
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1221 |
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