Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 10 marzo 2026
Approvazione dello schema di convenzione con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Anno 2026. (Ordinanza n. 266/2026).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;
Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;
Vista la nota prot. CGRTS-0038675-P-09/10/2025 con la quale il Commissario straordinario, ha manifestato la volonta' di procedere al rinnovo con Fintecna S.p.a. della convenzione stipulata in data 7 dicembre 2016;
Vista la nota prot. CGRTS-0039569-A-14/10/2025 con la quale Fintecna S.p.a. ha riscontrato positivamente la suindicata richiesta, specificando la data del 28 febbraio 2026 quale termine della proroga della convenzione in essere;
Vista la nota prot. CGRTS-0003815-P-28/01/2026 con cui, inter alia, e' stato richiesto alla societa' Fintecna S.p.a. di trasmettere una proposta di atto integrativo e di estensione della durata della convenzione del 6 dicembre 2016, che tenga conto della conferma delle attivita' contemplate nella convenzione sottoscritta nel 2025, nonche' delle nuove ed ulteriori attivita' come concordate, completa di un quadro economico, di un'ipotesi di profili professionali analoghi e di ogni altro documento necessario;
Vista la nota prot. CGRTS-0007852-P-24/02/2026 con la quale il Commissario straordinario ha richiesto a Fintecna S.p.a. la ulteriore prosecuzione, in regime di proroga fino al 31 marzo 2026, delle attivita' previste dalla convenzione con originaria scadenza al 31 dicembre 2025 e gia' prorogata al 28 febbraio 2026;
Vista la nota prot. CGRTS-0008035-A-25/02/2026 con la quale Fintecna S.p.a. ha confermato la prosecuzione di tutte le attivita' di cui alle convenzioni in essere, in regime di proroga, fino alla data del 31 marzo 2026;
Considerato che:
in attuazione della lettera c), del comma 3, dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n. 2, e' stato approvato lo schema di convenzione con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attivita' di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e in data 7 dicembre 2016 e' stata stipulata la relativa convenzione con scadenza il 31 dicembre 2018, modificata con l'addendum di cui all'ordinanza commissariale n. 49 del 26 febbraio 2018;
l'ordinanza commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019 ha rinnovato la convenzione del 7 dicembre 2016 con Fintecna S.p.a. per ulteriori due anni e pertanto sino al 31 dicembre 2020;
con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 e' stato approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016, e successivamente integrata, con Fintecna S.p.a. fino al 31 dicembre 2021 conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018 come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020;
l'ordinanza n. 125 del 10 febbraio 2022 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria Anno 2022»;
con ordinanza n. 134 del 3 febbraio 2023 e' stato approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione, fino al 31 dicembre 2023, sottoscritta in data 7 dicembre 2016, e successivamente integrata, con Fintecna S.p.a., per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attivita' di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
con ordinanza n. 167 dell'8 febbraio 2024 e' stato approvato, tra l'altro, lo schema di convenzione con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Anno 2024;
con ordinanza n. 220 del 30 gennaio 2025 e' stato approvato, tra l'altro, lo schema di convenzione con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Anno 2025;
che la convenzione e' stata sottoscritta in data 28 febbraio 2025;
Visti inoltre:
il comma 573, dell'art. 1, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025, a norma del quale «Per le medesime finalita' di cui all'art. 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 puo', con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unita' di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'art. 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026»;
il comma 586, dell'art. 1, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025, a norma del quale «Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonche' per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le societa' indicate all'art. 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualita', ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
Ritenuto, altresi', per le ragioni sopra riportate, di dover integrare ed estendere la convenzione sottoscritta con Fintecna S.p.a. in data 7 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, fino al 31 dicembre 2026, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «A»;
Considerato inoltre che i costi lordi previsti dalla suddetta convenzione con Fintecna S.p.a. per l'acquisizione di personale, oltre all'importo dell'IVA trova copertura finanziaria sul fondo di cui all'art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189 del 2016, sulle risorse di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, art. 50, comma 8 e comma 9-quater, introdotto dall'art. 57, comma 3-quinquies, del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020, e che la liquidazione dell'IVA sara' effettuata secondo le modalita' indicate dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment);
Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 1° marzo 2026 e' pari a euro 1.553.929.025,04;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata la necessita' di non generare soluzioni di continuita' nelle attivita' connesse alla ricostruzione e riparazione dei territori del centro Italia interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e supportate dalle attivita' svolte da Fintecna S.p.a. in virtu' della convenzione;
Ritenuto, pertanto, la necessita' di dichiarare la provvisoria esecutivita' della presente ordinanza;
Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 5 marzo 2026;

Dispone:

Art. 1

Approvazione schema di atto integrativo ed estensione
della durata della convenzione con Fintecna S.p.a.

1. E' approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016, e successivamente integrata, con Fintecna S.p.a., allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «B», per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attivita' di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.
2. La convenzione e' integrata ed estesa fino 31 dicembre 2026 conformemente a quanto previsto, da ultimo, dall'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. Agli oneri lordi connessi all'attuazione della convenzione, stimati nella misura di euro 7.500.000,00 esclusa IVA, come specificato nel relativo allegato «Quadro economico previsionale 2026» si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
 
Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 1° marzo 2026 presenta una disponibilita' pari a euro 646.154.677,30.
 
Art. 3

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 10 marzo 2026

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 978

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Avvertenza:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze