Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2026 (vai al sommario)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2026
Deliberazione motivata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di autorizzazione all'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante norme di attuazione dell'articolo 25-bis, comma 4, lettera b) e comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, concernente la definizione di un sistema di valutazione dell'offerta formativa dei percorsi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini della loro validazione per l'accesso delle studentesse e degli studenti, al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, ai percorsi formativi degli ITS Academy e all'esame di maturita' di istruzione professionale.


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 22 aprile 2026

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e in particolare l'art. 3, che reca la disciplina per il perfezionamento delle intese da sancire nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e in particolare l'art. 25-bis:
comma 4, il quale prevede che le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, possono accedere ai percorsi formativi degli ITS Academy, in deroga a quanto previsto all'art. 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, tra l'altro, in caso di «b) validazione dei percorsi di cui al citato art. 17, comma 1, lettera b), attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
comma 5, il quale prevede che i soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati ai sensi del succitato comma 4, lettera b) possono sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Vista l'urgenza che il sistema di valutazione di cui al suindicato art. 25-bis, commi 4, lettera b) e 5, del citato decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, entri in vigore prima del termine dell'anno scolastico in corso;
Vista altresi' l'urgenza ai fini dell'avanzamento del sistema di monitoraggio dei provvedimenti attuativi del programma di Governo, nel quale e' inserito il decreto attuativo delle disposizioni di cui in premessa, con Id. 6038;

Preso atto:

della mancata intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante «Norme di attuazione dell'art. 25-bis, comma 4, lettera b) e comma 5, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, concernente la definizione di un sistema di valutazione dell'offerta formativa dei percorsi, di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini della loro validazione per l'accesso delle studentesse e degli studenti, al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, ai percorsi formativi degli ITS Academy e all'esame di maturita' di istruzione professionale», espressa nella seduta del 2 aprile 2026 della Conferenza unificata (Repertorio atto n. 35/CU del 2 aprile 2026);
che nel citato Atto rep. n. 35/CU del 2 aprile 2026, si riporta che sul predetto schema di decreto, nel corso della seduta della Conferenza, non si sono create le condizioni di assenso previste per il perfezionamento dell'intesa e che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno ritenuto che il Governo possa adottare il provvedimento senza attendere il decorso del termine previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Delibera:

ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le motivazioni di cui in premessa, considerata l'urgenza che il sistema di valutazione di cui al suindicato art. 25-bis, comma 4, lettera b) e comma 5 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, entri in vigore prima del termine dell'anno scolastico in corso, e, altresi', l'urgenza ai fini dell'avanzamento del sistema di monitoraggio dei provvedimenti attuativi del programma di Governo, nel quale e' inserito il provvedimento attuativo delle disposizioni di cui in premessa con Id. 6038, di autorizzare l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante «Norme di attuazione dell'art. 25-bis, comma 4, lettera b) e comma 5, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, concernente la definizione di un sistema di valutazione dell'offerta formativa dei percorsi, di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini della loro validazione per l'accesso delle studentesse e degli studenti, al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, ai percorsi formativi degli ITS Academy e all'esame di maturita' di istruzione professionale, che costituisce parte integrante della presente delibera.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro dell'istruzione e del merito
Valditara

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Calderone

 
Allegato Decreto recante norme di attuazione dell'art. 25-bis, comma 4,
lettera b) e comma 5 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175,
concernente la definizione di un sistema di valutazione
dell'offerta formativa dei percorsi, di cui all'art. 17, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini
della loro validazione per l'accesso delle studentesse e degli
studenti, al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e
formazione professionale, ai percorsi formativi degli ITS Academy e
all'esame di maturita' di istruzione professionale

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 1 «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e l'art. 2 «Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale»;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 25-bis riguardante le misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 2024 n. 121;
Visto in particolare, il comma 4, lettera b) dell'art. 25-bis del decreto-legge n. 144/2022 il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di definire un sistema di valutazione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 per la validazione dei predetti percorsi ai fini dell'accesso delle studentesse e degli studenti che hanno conseguito il diploma professionale ai percorsi formativi degli ITS Academy;
Visto altresi', il comma 5 del citato art. 25-bis che prevede la possibilita', per i soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale validati ai sensi del comma 4, lettera b) di cui al punto precedente, di poter sostenere l'esame di maturita' conclusivo dei percorsi di istruzione professionale, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 concernente «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, il Capo III relativo ai percorsi di istruzione e formazione professionale;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari» convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 2007, n. 176 con particolare riferimento all'art. 1, comma 5, che fissa i criteri per la definizione di verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli studenti;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge del 13 luglio 2015, n. 107, di «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e successive modifiche ed integrazioni ed annessi decreti attuativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 8 relativo alla quota di flessibilita' del curricolo riservata alle istituzioni scolastiche e l'art. 11 a norma del quale possono essere promossi progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuita' e orientamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2018, recante la definizione dei «Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale», adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 maggio 2018 di recepimento dell'Accordo in Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dell'10 maggio 2018, Rep. Atti n. l00/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute 24 maggio 2018, n. 92, concernente «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88, concernente l'adozione del modello di diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di maturita' conclusivo del secondo ciclo di istruzione e il modello di curriculum dello studente, che riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilita' acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 gennaio 2021, n. 11, di recepimento dell' Accordo in Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 156, del 10 settembre 2020 per la rimodulazione dell'Accordo in Conferenza Stato-regioni Rep. Atti n. 100/CSR del 10 maggio 2018 relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, in applicazione di quanto sancito al punto 7. dell'Accordo in Conferenza Stato-regioni Rep. Atti n. 155/CSR del 10 agosto 2019;
Visto il decreto ministeriale 23 agosto 2019, n. 766, recante «Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale» con i relativi Allegati A, B e C;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 56 del 7 luglio 2020 di recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 1° agosto 2019 (Rep. Atti 155/CSR) concernente l'integrazione e la modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021, recante le «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 dicembre 2021, n. 358 concernente criteri e modalita' per organizzazione e funzionamento della rete nazionale delle scuole professionali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, concernente l'adozione delle Linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 «Riforma del sistema di orientamento», nell'ambito della Missione 4 - Componente 1- del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 1° dicembre 2023, n. 232 recante «Decreto concernente le modalita' di funzionamento dell'osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 15 giugno 2022 concernente i «Quadri di riferimento e griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione negli istituti professionali»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute 15 febbraio 2024, n. 58 concernente «Regolamento recante la rimodulazione dell' Allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 24 maggio 2018 n. 92 concernente la correlazione tra le figure di Operatore e Tecnico del nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'Accordo Stato regioni del 1° agosto 2019 e gli indirizzi di istruzione professionale nonche' l' integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di studi contenuti nell' Allegato 2 del suddetto decreto» e, in particolare, gli Allegati A e B;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 240 recante «Decreto concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» e il correlato decreto dipartimentale n. 2608 del 7 dicembre 2023 contenente l'avviso pubblico «Piano nazionale di sperimentazione per l'istituzione di una filiera formativa integrata nell'ambito tecnologico-professionale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 settembre 2024, n. 183 concernente «Adozione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica»;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto in particolare, la Missione 4 «Istruzione e Ricerca» - Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita'» - Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali»;
Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 che per la riforma M4C1R1.1 prevede l'allineamento dei curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo italiano per orientare l'istruzione tecnica e professionale verso Industria 4.0 nel contesto dell'innovazione digitale;
Visto l'accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy»;
Considerata la necessita' di adottare il provvedimento di cui al comma 4, lettera b) e comma 5 dell'art. 25-bis del decreto-legge n. 144/2022 per consentire alle studentesse e agli studenti che conseguono il diploma professionale al termine dei percorsi quadriennali IeFP di sostenere l'esame di Stato presso gli istituti professionali e di accedere ai percorsi formativi degli ITS Academy, in deroga alle vigenti normative;
Acquisito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione reso nella seduta n. 155 del 24.11.2025 e valutate le osservazioni in esso contenute;
Ritenuto di poter parzialmente accogliere le osservazioni contenute nel richiamato parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, concernenti la necessita' di tener conto della mancata emanazione delle Linee guida previste dall'art. 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 80/2013;
Ritenuto a tal proposito, di poter inserire nel testo del decreto la possibilita' che le Istituzioni formative accreditate dalle Regioni, che erogano percorsi di IeFP, utilizzino i modelli gia' adottati e validati dalla sperimentazione INVALSI, nelle more della definizione di uno specifico sistema di valutazione;
Ritenuto inoltre, di inserire nel testo del decreto un chiarimento riferito alla natura delle prove INVALSI da somministrare agli studenti del grado 10 e del grado 12, frequentanti le Istituzioni formative accreditate;
Aquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 2713 dell'11 marzo 2026;
Considerato che l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'intesa sullo schema di decreto in titolo;
Considerato che, nel corso della seduta del 2 aprile 2026 della Conferenza Unificata, non si sono create le condizioni di assenso previste per il perfezionamento dell'intesa sullo schema di decreto in titolo e che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno ritenuto che il Governo possa adottare il provvedimento senza attendere il decorso del termine previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la delibera della Presidenza del Consiglio dei ministri ..... aprile 2026, recante «Autorizzazione all'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante norme di attuazione dell'art. 25-bis, comma 4, lettera b) e comma 5, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, conv. legge 17 novembre 2022, n. 175, concernente la definizione di un sistema di valutazione dell'offerta formativa dei percorsi, di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini della loro validazione per l'accesso delle studentesse e degli studenti, al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, ai percorsi formativi degli ITS Academy e all'esame di maturita' di istruzione professionale», ove si prende atto della motivata rinuncia delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai termini previsti dal decreto legislativo n. 281/1997;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) Filiera formativa tecnologico-professionale: modello di offerta formativa integrata a carattere tecnologico-professionale, istituita dall'art. 25-bis, commi 1 e 8 bis, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, avente quale componente costitutiva una compagine di percorsi quadriennali di istruzione tecnica o professionale e, laddove coerenti e presenti nell'offerta formativa regionale, di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 1° agosto 2019, di percorsi di istruzione tecnologica superiore riferiti all'area tecnologica e alle figure professionali di filiera previste dal DM n. 203 del 2023, allegato 1, e, ove presenti, di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).
b) ITS Academy: Istituti tecnologici superiori, disciplinati dalla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono istituti ad alta specializzazione tecnologica post diploma, appartenenti al sistema terziario di istruzione, che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore e sono espressione di una strategia fondata sulla connessione delle politiche d'istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali;
c) IeFP: offerta formativa di istruzione e formazione professionale prevista dal capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 di competenza delle Regioni per il rilascio del diploma professionale di tecnico, secondo le figure definite con l'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2019;
d) Percorsi correlati: percorsi di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale, per i quali e' prevista dall'allegato 4 del regolamento n. 92/2018 la correlazione tra qualifiche e diplomi IeFP e indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale;
e) Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale: struttura tecnica di missione istituita ai sensi dell'art. 2 della legge n. 121/2024, per promuovere le sinergie tra i soggetti della filiera formativa tecnologico-professionale, migliorare e ampliare la progettazione di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalita' innovative, nonche' favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI);
f) Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale istituito presso la Struttura tecnica, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 121/2024. Il Comitato, presieduto dal coordinatore della Struttura tecnica, e' composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell'INVALSI e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

 
Art. 2.

Oggetto e finalita'

1. E' istituito il sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dalle Istituzioni formative accreditate dalle Regioni, finalizzato alla validazione dei percorsi di durata quadriennale di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25-bis, comma 4, lettera b) del decreto- legge n. 144/2022.
2. Il sistema di valutazione di cui al comma 1 assume carattere obbligatorio per tutte le Istituzioni formative accreditate dalle Regioni nell'ambito della filiera formativa tecnologico professionale.
3. Il sistema di valutazione si basa sui seguenti elementi:
a) gli esiti delle valutazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI);
b) l'autovalutazione mediante Rapporto di autovalutazione (RAV) e Piano di Miglioramento (PdM).
4. La validazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata quadriennale di filiera, di cui all'art. 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226, della singola Istituzione formativa regionale, consente alle studentesse e agli studenti, che abbiano conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di accedere ai percorsi formativi degli ITS Academy, in deroga a quanto previsto all'art. 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99.
5. Le studentesse e gli studenti, che hanno concluso i percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, di cui all'art. 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati ai sensi del presente articolo e che intendono avvalersi del diritto di accesso all'esame di maturita', possono sostenerlo presso l'Istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare, di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale, di cui all'art. 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

 
Art. 3.
Validazione dei percorsi IeFP e caratteristiche generali delle prove
INVALSI

1. In attuazione dell'art. 25-bis, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 144/2022, a partire dall'anno scolastico 2025/2026 e al fine di ottenere la validazione dei percorsi formativi, le Istituzioni formative accreditate dalle Regioni aderenti alla filiera formativa:
a) partecipano alle rilevazioni nazionali, concernenti le competenze di base e specificamente predisposte da INVALSI per gli studenti inseriti nei percorsi quadriennali con analisi aggregata per centro e non per singolo studente;
b) avviano un processo di autovalutazione e miglioramento mediante Rapporto di autovalutazione (RAV) e Piano di Miglioramento (PdM) con particolare attenzione agli indicatori di processo e alla dimensione professionalizzante.
Le Istituzioni formative, in via di prima applicazione, adottano per la compilazione del RAV il modello sperimentale elaborato da INVALSI ed utilizzato nell'anno formativo 2021/2022, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 80/2013.
2. Le prove sulle competenze di base, di cui alla lettera a) del precedente comma, sono standardizzate di Grado 10 e sono rivolte agli studenti che frequentano il secondo anno del percorso quadriennale, tenuto conto della specificita' dei percorsi formativi di carattere regionale. L'INVALSI definisce un indice aggregato a livello di Istituzioni formative basato sui risultati delle prove INVALSI somministrate agli studenti del secondo anno (GR10).
3. Agli studenti del quarto anno di frequenza del percorso formativo si applicano le rilevazioni standardizzate del Grado 12, mediante la somministrazione di prove finali sulle competenze di base specificamente definite.
4. Il processo di autovalutazione di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, centrato sulla capacita' delle Istituzioni formative di attivare azioni migliorative, si basa su indicatori specifici della IeFP, il cui quadro di riferimento e' definito dall'INVALSI, sentito il Comitato di monitoraggio nazionale, sulla base dei risultati emersi dalla sperimentazione dell'autovalutazione mediante RAV realizzata da INVALSI per la IeFP. Tale fase prevede, dall'anno scolastico 2025/26, la compilazione, da parte delle Istituzioni formative accreditate dalle Regioni, di un questionario finalizzato alla raccolta di dati per la costruzione di indicatori di contesto, di esito e di processo (pratiche educativo-didattiche e pratiche gestionali-organizzative), da affiancare all'indice realizzato sulla base delle prove INVALSI somministrate agli studenti del secondo anno (GR10).

 
Art. 4.

Prove INVALSI per l'accesso all'Esame di maturita'

1. A partire dall'anno scolastico 2027/2028, le studentesse e gli studenti, che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati ai sensi di quanto previsto dal presente decreto e che intendono avvalersi del diritto di accesso all'esame di maturita', possono presentare la relativa istanza all'USR competente. L'esame di maturita' si svolge presso l'Istituto professionale, statale o paritario che eroga i percorsi correlati ai profili di IeFP, ai sensi dell'allegato 4 del regolamento n. 92/2018 e con declinazione dell'offerta formativa coerente e parametrata secondo corrispondenti i codici ATECO, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
2. L'Ufficio scolastico regionale competente provvede, entro la fine del terzo anno di corso del percorso IeFP, all'assegnazione dell'Istituto professionale statale o paritario presso cui sostenere l'esame di maturita', prioritariamente presso l'Istituzione scolastica aderente alla filiera. Nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra i percorsi di studio IeFP e di istruzione professionale, l'Ufficio individua l'istituzione scolastica che presenti la maggiore coerenza con il percorso IeFP.
3. Le specifiche realizzative e di accesso all'esame di maturita' sono definite nell'ambito dell'ordinanza annuale del MIM concernente l'esame conclusivo del secondo ciclo di Istruzione, con riguardo a quanto gia' sperimentato e previsto per gli alunni che hanno partecipato con profitto all'anno integrativo ex art. 6, del decreto legislativo n. 226/2005.

 
Art. 5.

Misure di accompagnamento

1. Le Regioni, nell'ambito della propria autonomia, possono dotarsi di una Unita' tecnica regionale a supporto dei percorsi IeFP di filiera.
2. Le Regioni, per il tramite dell'Unita' tecnica regionale di cui al precedente comma, in collaborazione con l'INVALSI, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con la Struttura tecnica del MIM per la promozione della filiera formativa tecnologico professionale, attivano un programma di misure di accompagnamento rivolto alle Istituzioni formative, che erogano percorsi di IeFP aderenti alle filiere formative tecnologico-professionali, con l'obiettivo di supportare il raccordo con l'istruzione professionale e facilitare il successo delle studentesse e degli studenti iscritti a tali percorsi.

 
Art. 6.

Raccordo tra IeFP e istruzione professionale
nell'ambito della filiera formativa

1. Al fine di promuovere l'accesso all'esame di maturita', sono assicurate, nell'ambito delle filiere formative tecnologico - professionali, azioni di collaborazione tra i soggetti aderenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'attuazione dell'offerta formativa integrata ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della legge n. 121/2024, in coerenza con il sistema di valutazione previsto dal presente decreto, e' elemento qualificante della filiera formativa tecnologico-professionale.

 
Art. 7.

Monitoraggio

1. Con cadenza annuale l'INVALSI elabora una relazione sulle rilevazioni di Grado 10 e di Grado 12 effettuate presso le strutture formative accreditate dalle regioni.
Gli esiti della rilevazione rientrano nella relazione annuale dell'Istituto.

 
Art. 8.

Clausola di salvaguardia

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e le Province autonome di Trento e Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

 
Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' inviato al controllo preventivo dell'Ufficio Centrale del Bilancio, per il prescritto parere contabile e alla Corte dei conti per il controllo di legittimita', come previsto dalla vigente normativa.

Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Valditara
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone