Gazzetta n. 97 del 28 aprile 2026 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 febbraio 2026, n. 25
Testo del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2026), coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonche' ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Misure urgenti per lo svolgimento delle attivita' di protezione
civile

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche ai fabbisogni relativi agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026. A tal fine e' autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2026 e di 25 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026 e a 25 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate di 50 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 448, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, come
modificato dall'articolo 17 della presente legge:
«(omissis)
448. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio
privato e alle attivita' economiche e produttive
relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate
dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, e trasmesse al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la
successiva istruttoria alla data di entrata in vigore della
presente legge, in relazione agli eventi per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice,
verificatisi negli anni 2019 e 2020, e relativamente alle
ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11
gennaio 2023, n. 3, in relazione agli eventi per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice,
verificatisi nell'anno 2021, e relativamente alle
ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1°
giugno 2024, con riferimento agli eventi per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice e
non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti
per le predette finalita' della citata lettera e) del comma
2 dell'articolo 25, verificatisi negli anni 2022 e 2023,
nonche' relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni
completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione
agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
c), del medesimo codice e non sono stati previsti con norma
primaria finanziamenti per le predette finalita' della
citata lettera e) del comma 2 dell'articolo 25,
verificatisi negli anni 2023 e 2024, e' autorizzata la
spesa di 92 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 100
milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per
l'anno 2028. Alla disciplina delle modalita' di
determinazione e concessione dei contributi di cui al
presente comma e all'assegnazione delle risorse finanziarie
in proporzione ai predetti fabbisogni si provvede con
apposite ordinanze del capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, adottate di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, relative all'ambito
territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e
d'intesa con la medesima, nel rispetto dei criteri
stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri
del 28 luglio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
183 del 6 agosto 2016, e al netto degli eventuali
contributi gia' percepiti ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 644, della
legge 30 dicembre 2024 n. 207, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2024, n. 305:
«(omissis)
644. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo
destinato al finanziamento degli interventi di
ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, anche
attraverso il rifinanziamento dei fondi per la
ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui
all'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40, con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di
1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
(omissis)».
 
Art. 2
Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti
tributari e contributivi ((e di pagamento di canoni di locazione
finanziaria))


1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili, ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026:
a) danneggiati e sgomberati per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorita' in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026;
b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilita' in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 e, all'esito delle verifiche svolte, e' disposto lo sgombero per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita'.
2. Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei presidenti ((della Regione siciliana, della regione Calabria e della regione autonoma della Sardegna)), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i soggetti di cui al comma 1.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Nel medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria ((contro gli infortuni e le malattie professionali)).
4. La sospensione di cui al comma 3 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualita' di sostituti d'imposta.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai versamenti, ((tributari e non tributari)), derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' dagli altri atti emessi dagli enti impositori.
6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto gia' versato.
7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise. Sono sospesi, altresi', nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili. Nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.
8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonche' agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3 ((del presente articolo)), riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonche' agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 3 ((del presente articolo)), riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 ottobre 2026.
9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche ai versamenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 83, 84, 86, 88, 92, 94, lettera a), e 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
((10-bis. La sospensione nei termini previsti al comma 3 si applica altresi' ai pagamenti di canoni relativi a contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici nonche' ai pagamenti di canoni relativi a contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto beni mobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante: «Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268:
«Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente.
(Per l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal
1° gennaio 2027, vedi l'art. 241, comma 1, lett. b) del
Testo unico allegato al decreto legislativo 24 marzo 2025,
n. 33)). - 1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo
87 , comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate
nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone
fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi
dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese
agricole, le persone fisiche che esercitano arti e
professioni, il curatore fallimentare, il commissario
liquidatore nonche' il condominio quale sostituto
d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui
all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'articolo 48, concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma
8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, devono in ogni caso operare le relative
ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13
del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico
sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice
fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta successivi. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 11
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel
biennio precedente, effettuando le detrazioni previste
negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17 dello stesso testo unico;
d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato
testo unico, con i criteri di cui all'articolo 17-bis dello
stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori
di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non
compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello
stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore
dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione
di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche',
limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e
f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute
ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il
prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi
al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi
di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in
ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e
versato nei termini e con le modalita' previste per le
somme cui si riferisce. L'importo che al termine del
periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione
del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni
deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere
al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se
alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La
presente disposizione non si applica ai soggetti che
corrispondono trattamenti pensionistici.
5.»
«Art. 24. - Ritenuta sui redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente:
1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo
23, che corrispondono redditi di cui all'articolo 47, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi,
con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte
imponibile di detti redditi, determinata a norma
dell'articolo 48-bis del predetto testo unico. Nel caso in
cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi
capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in
denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto
l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si
applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni
dell'articolo 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla
parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma
1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta e'
operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.
1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui
all'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata
delle addizionali vigenti.
1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui
all'articolo 47 , comma 1, lettera c-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve
essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
del 30 per cento.
1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma
1, lettera h-bis) del TUIR e' operata una ritenuta con
l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2.».
- Si riporta il testo degli articoli 29 e 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176:
«Art. 29 (Concentrazione della riscossione
nell'accertamento). - 1. Le attivita' di riscossione
relative agli atti indicati nella seguente lettera a)
emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e
successivi, sono potenziate mediante le seguenti
disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia
delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso
provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono
contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il
termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di
pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in
caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo
provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresi'
contenuta nei successivi atti da notificare al
contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini
delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed
ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai
sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e
dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, nonche' in caso di definitivita'
dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei
casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme
dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla
base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono
esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del
ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che,
decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento,
la riscossione delle somme richieste, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata
in carico agli agenti della riscossione anche ai fini
dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di
concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di
centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti
della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale
sospensione non si applica con riferimento alle azioni
cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La
predetta sospensione non opera in caso di accertamenti
definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso
di recupero di somme derivanti da decadenza dalla
rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata
semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver
preso in carico le somme per la riscossione;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui
alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di
cui alla lettera b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del
titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la
preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla
notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della
riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del
debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione
contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in
norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si
intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed
i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento
del carico all'agente della riscossione e in caso di
ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica
l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di
razionalizzare e velocizzare tutti i processi di
riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza
di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con
uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in
deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni
finalizzate a razionalizzare, progressivamente,
coerentemente con le norme di cui al presente comma, le
procedure di riscossione coattiva delle entrate
riscuotibili mediante ruolo, ivi comprese le somme dovute a
seguito dei seguenti atti e avvisi dell'Agenzia delle
entrate:
1) atti di recupero dei crediti non spettanti o
inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di cui all'articolo
38-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) avvisi e atti inerenti al recupero di tasse,
imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a
contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o
fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza
dei requisiti, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera
g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973;
3) atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli
articoli 16, 16-bis e 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472;
4) avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli
articoli 52 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all'articolo 34 del
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
5) avvisi di accertamento e liquidazione di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 346 del 1990;
6) avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216
7) avvisi di liquidazione dell'imposta e
irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso,
insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione
delle relative dichiarazioni, nonche' per i casi di
decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:
7.1) imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;
7.2) imposte ipotecaria e catastale di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
7.3) imposta sulle successioni e donazioni di cui
al decreto legislativo n. 346 del 1990;
7.4) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601;
7.5) imposta di bollo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
8) atti di accertamento per omesso, insufficiente
o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione
delle relative sanzioni:
8.1) tasse automobilistiche erariali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.
39;
8.2) addizionale erariale della tassa
automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «con riguardo
all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
«ed alle ritenute operate e non versate»;
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito
dai seguenti: «La proposta di transazione fiscale,
unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161,
e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi
previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o
dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio.»;
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «La
transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di
ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90
giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie.».
3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente: «2-bis. L'agente della riscossione
cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi
degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle
Entrate, anche in deroga alle modalita' indicate
nell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere
dissenso, solamente in base a formale autorizzazione
dell'Agenzia medesima.».
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, e' sostituito dal seguente: "Art. 11.
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte1. E' punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al
fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul
valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni
amministrative relativi a dette imposte di ammontare
complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena
simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o
su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte
inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se
l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e'
superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da
un anno a sei anni.2. E' punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o
per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi
accessori, indica nella documentazione presentata ai fini
della procedura di transazione fiscale elementi attivi per
un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi
passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad
euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo
precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.».
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di
constatazione, al provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono».
6. In caso di fallimento 308, il curatore, entro i
quindici giorni successivi all'accettazione a norma
dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini
dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura
concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di
comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le
parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o il rimborso
di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di
fatto operate ai fini della definizione del contesto
mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dall'articolo 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, nonche' al fine della definizione delle
procedure amichevoli relative a contribuenti individuati
previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie
imposizioni sui redditi, dalla convenzione 90/436/CEE, resa
esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, e dalla direttiva
(UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, attuata
con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine
della definizione delle procedure amichevoli interpretative
di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle
entrate adottati in attuazione di tali procedure
amichevoli, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo.»
«Art. 30 (Potenziamento dei processi di riscossione
dell'INPS). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011,
l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme
a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di
accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la
notifica di un avviso di addebito con valore di titolo
esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di
nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al
versamento, il periodo di riferimento del credito, la
causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra
quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche'
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in
base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra'
altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento degli importi nello stesso indicati entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica nonche'
l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente
della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera'
ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le
modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma
elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso
l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione
dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate
al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
3.
4. L'avviso di addebito e' notificato in via
prioritaria tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla
legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in
deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con
le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale.
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, l'INPS fornisce, anche su
richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli
elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di
recupero.
7. - 9.
10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, e' abrogato.
11. - 12.
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle
somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni
e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le
disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente
a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative
alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini di cui al presente articolo, i
riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme
iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a
qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo
stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito
contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento delle medesime somme affidate per il recupero
agli agenti della riscossione.».
- Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che approva
il testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre
1910.
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
dicembre 1997 n. 298:
«Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle
finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le
attivita' di incasso diretto da parte dei soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4).
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e
di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'.»
- Si riporta il testo dell''articolo 1, comma 792,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304:
«(omissis).
792. Le attivita' di riscossione relative agli atti
degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal
1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti
alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna
entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi
degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle
entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti
affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del
decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma
691, della legge n. 147 del 2013, nonche' il connesso
provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono
contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il
termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di
entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica
dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate
patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli
stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione
del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle
sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono
altresi' recare espressamente l'indicazione che gli stessi
costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le
procedure esecutive e cautelari nonche' l'indicazione del
soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo
per il pagamento, procedera' alla riscossione delle somme
richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il
contenuto degli atti di cui al periodo precedente e'
riprodotto anche nei successivi atti da notificare al
contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai
connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai
sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo
all'accertamento con adesione, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del
decreto legislativo n. 472 del 1997, nonche' in caso di
definitivita' dell'atto impugnato. Nei casi di cui al
periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve
avvenire entro sessanta giorni dalla data di
perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso,
carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei
termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti
ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano
efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per
la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni
dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della
cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al
testo unico delle disposizioni di legge relative alla
procedura coattiva per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei
proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle
tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine
ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme
richieste e' affidata in carico al soggetto legittimato
alla riscossione forzata. L'esecuzione e' sospesa per un
periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico
degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato
alla riscossione forzata; il periodo di sospensione e'
ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme
richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha
notificato l'avviso di accertamento. Nelle more
dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, le modalita' di trasmissione del carico da
accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla
riscossione sono individuate dal competente ufficio
dell'ente. Le modalita' di trasmissione del carico da
accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla
riscossione sono demandate a un decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) la sospensione non si applica con riferimento
alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra
azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del
creditore. La predetta sospensione non opera in caso di
accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato,
nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza
dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione
forzata informa con raccomandata semplice o posta
elettronica il debitore di aver preso in carico le somme
per la riscossione;
d) in presenza di fondato pericolo, debitamente
motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il
positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni
dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la
riscossione delle somme in essi indicate, nel loro
ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni,
puo' essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla
riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle
lettere a) e b).
Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il
soggetto legittimato alla riscossione forzata,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla
medesima lettera c);
e) il soggetto legittimato sulla base del titolo
esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione
forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previsti
dalle disposizioni che disciplinano l'attivita' di
riscossione coattiva;
f) gli enti e i soggetti affidatari di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione
coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto
all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione
dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come
trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le
modalita' determinate con il decreto di cui alla lettera
b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione
dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto
legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la
provenienza;
h) decorso un anno dalla notifica degli atti
indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e'
preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973;
i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al
termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a
quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni
dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di
cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora
nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a
partire dal giorno successivo alla notifica degli atti
stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di
riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote
di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
l) ai fini della procedura di riscossione
contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in
norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla
cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo
unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si
intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177:
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie).
- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le
presunzioni legali non si applicano retroattivamente.
Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati
periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le
prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la
cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo
giorno dalla data della loro entrata in vigore o
dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse
espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante «Misure per
la semplificazione e razionalizzazione delle norme in
materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3,
comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2015, n. 233:
«Art. 12 (Sospensione dei termini per eventi
eccezionali). - 1. Le disposizioni in materia di
sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, a favore dei soggetti interessati
da eventi eccezionali, comportano altresi', per un
corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse
entrate, la sospensione dei termini previsti per gli
adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei
termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e
riscossione a favore degli enti impositori, degli enti
previdenziali e assistenziali e degli agenti della
riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse
disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il
mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi
all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli
enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della
riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti
dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori
di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio
fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da
eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la
sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari,
che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni
durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati,
in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo alla fine del periodo di
sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla
notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di
sospensione di cui al comma 1.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 153 a
158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio
2023-2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
2022, n. 303:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
"(omissis)
153. Le somme dovute dal contribuente a seguito del
controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai
periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31
dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le
comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, non e' ancora scaduto alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali
le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a
tale data, possono essere definite con il pagamento delle
imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e
delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella
misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte
non versate o versate in ritardo.
154. Il pagamento delle somme di cui al comma 153
avviene secondo le modalita' e i termini stabiliti dagli
articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in
parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la
definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie
disposizioni in materia di sanzioni e riscossione".
155. Le somme dovute a seguito del controllo
automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le
comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, e' ancora in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, possono essere definite con il
pagamento del debito residuo a titolo di imposte e
contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.
Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento
senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o
versate in ritardo.
156. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma
155 prosegue secondo le modalita' e i termini previsti
dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in
parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la
definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie
disposizioni in materia di sanzioni e riscossione".
157. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti
definibili ai sensi dei commi da 153 a 159, anche
anteriormente alla definizione, restano definitivamente
acquisite e non sono rimborsabili.
158. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme
dovute a seguito del controllo automatizzato delle
dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste
dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i
termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di
pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, sono prorogati di un anno.
(Omissis).
166. Le irregolarita', le infrazioni e l'inosservanza
di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non
rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini
delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e sul
pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre
2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento
di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta
cui si riferiscono le violazioni".
167. Il pagamento della somma di cui al comma 166 e'
eseguito in due rate di pari importo da versare,
rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo
2024.
168. La regolarizzazione si perfeziona con il
pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167 e con
la rimozione delle irregolarita' od omissioni.
169. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di
contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi
nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di
cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227.
170. La procedura non puo' essere esperita dai
contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio
dello Stato.
171. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni
formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un
processo verbale di constatazione, i termini di cui
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
172. Sono escluse dalla regolarizzazione le
violazioni di cui al comma 166 gia' contestate in atti
divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della
presente legge.
173. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono disciplinate le modalita' di attuazione
dei commi da 166 a 172.
174. Con riferimento ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle
definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173,
riguardanti le dichiarazioni validamente presentate
relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021
e a periodi d'imposta precedenti, possono essere
regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del
minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla
legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il
versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo
puo' essere effettuato in otto rate di pari importo con
scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023.
Sulle rate successive alla prima, da versare,
rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre
2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno
2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono
dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La
regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175
a 178 e' consentita sempreche' le violazioni non siano
state gia' contestate, alla data del versamento di quanto
dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di
accertamento o di recupero, di contestazione e di
irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di
cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178
si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero
della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con la
rimozione delle irregolarita' od omissioni. Il mancato
pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate
successive alla prima entro il termine di pagamento della
rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della
rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora
dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella
misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza
dalla data del 30 settembre 2023. In tali ipotesi, la
cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di decadenza della rateazione.
176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai
contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio
dello Stato.
177. Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati
alla data di entrata in vigore della presente legge e non
si da' luogo a rimborso.
178. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate possono essere definite le modalita' di
attuazione dei commi da 174 a 177.
179. Con riferimento ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con
adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di
constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge
7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31
marzo 2023, nonche' relativi ad avvisi di accertamento e ad
avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e
ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della
presente legge e a quelli notificati successivamente, entro
il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5
dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella
misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Le disposizioni del primo periodo si applicano anche agli
atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di
cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.
180. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di
rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora
impugnabili alla data di entrata in vigore della presente
legge e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate
successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in
acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi
previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle
sanzioni irrogate.
181. Le disposizioni di cui al comma 180 si applicano
anche agli atti di recupero non impugnati e ancora
impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della
presente legge e a quelli notificati dall'Agenzia delle
entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il
pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo
delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro
il termine per presentare il ricorso.
182. Le somme dovute ai sensi dei commi 179, 180 e
181 possono essere versate anche ratealmente in un massimo
di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo
giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della
prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi al tasso legale. E' esclusa la compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non
derogate.
183. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi
nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di
cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227.
184. Con uno o piu' provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori
disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 179 a
183.
185. Le eventuali maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dei commi da 179 a 184, accertate sulla
base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia
delle entrate, sono destinate, anche mediante
riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione
fiscale di cui al comma 130.
186. Le controversie attribuite alla giurisdizione
tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate ovvero
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni
stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla
Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto
introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha
la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al
valore della controversia. Il valore della controversia e'
stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
187. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo
grado, la controversia puo' essere definita con il
pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
188. In deroga a quanto previsto dal comma 186, in
caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale
nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
depositata alla data di entrata in vigore della presente
legge, le controversie possono essere definite con il
pagamento:
a) del 40 per cento del valore della controversia
in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 15 per cento del valore della controversia
in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
189. In caso di accoglimento parziale del ricorso o
comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la
competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto
degli interessi e delle eventuali sanzioni e' dovuto per
intero relativamente alla parte di atto confermata dalla
pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le
disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto
annullata.
190. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla
Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia
fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di
giudizio, possono essere definite con il pagamento di un
importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
191. Le controversie relative esclusivamente alle
sanzioni non collegate al tributo possono essere definite
con il pagamento del 15 per cento del valore della
controversia in caso di soccombenza della competente
Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia
giurisdizionale non cautelare, sul merito o
sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio,
depositata alla data di entrata in vigore della presente
legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri
casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle
sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la
definizione non e' dovuto alcun importo relativo alle
sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato
definito anche con modalita' diverse dalla presente
definizione agevolata.
192. La definizione agevolata si applica alle
controversie in cui il ricorso in primo grado e' stato
notificato alla controparte entro la data di entrata in
vigore della presente legge e per le quali alla data della
presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo
non si sia concluso con pronuncia definitiva.
193. Sono escluse dalla definizione agevolata le
controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e
2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020,
e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
194. La definizione agevolata si perfeziona con la
presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il
pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a
191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi
dovuti superino l'ammontare di mille euro e' ammesso il
pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili,
delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari
importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente,
entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20
dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno,
30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del
contribuente, le rate di cui al primo periodo successive
alle prime tre possono essere versate in un massimo di
cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza
all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere
dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di
dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di
versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi legali
calcolati dalla data del versamento della prima rata. E'
esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di
versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona
con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e
con il pagamento degli importi dovuti con il versamento
della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre
2023. Qualora non ci siano importi da versare, la
definizione si perfeziona con la sola presentazione della
domanda.
195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna
controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di
definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed
effettuato un distinto versamento. Per controversia
autonoma si intende quella relativa a ciascun atto
impugnato.
196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione
agevolata si scomputano quelli gia' versati a qualsiasi
titolo in pendenza di giudizio. La definizione non da'
comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate
ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la
definizione stessa. Gli effetti della definizione
perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce
giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
197. Le controversie definibili non sono sospese,
salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al
giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione
agevolata. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10
ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha
l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale
innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda
di definizione e del versamento degli importi dovuti o
della prima rata.
198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e
grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo
periodo, il processo e' dichiarato estinto con decreto del
presidente della sezione o con ordinanza in camera di
consiglio se e' stata fissata la data della decisione. Le
spese del processo restano a carico della parte che le ha
anticipate.
199. Per le controversie definibili sono sospesi per
undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale,
delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche'
per la proposizione del controricorso in cassazione che
scadono tra la data di entrata in vigore della presente
legge e il 31 ottobre 2023.
200. L'eventuale diniego della definizione agevolata
deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le
modalita' previste per la notificazione degli atti
processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta
giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo
giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel
caso in cui la definizione della controversia e' richiesta
in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia
giurisdizionale puo' essere impugnata dal contribuente
unitamente al diniego della definizione entro sessanta
giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla
controparte nel medesimo termine.
201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del
comma 198, l'eventuale diniego della definizione e'
impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha
dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione e'
motivo di revocazione del provvedimento di estinzione
pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione e'
chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il
termine per impugnare il diniego della definizione e per
chiedere la revocazione e' di sessanta giorni dalla
notificazione di cui al comma 200.
202. La definizione agevolata perfezionata dal
coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli
per i quali la controversia non sia piu' pendente, fatte
salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.
203. Con uno o piu' provvedimenti del direttore della
competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalita' di
attuazione dei commi da 186 a 202.
204. Resta ferma, in alternativa a quella prevista
dai commi da 186 a 203, la definizione agevolata dei
giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione
di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.
205. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro
il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione
vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione
delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie
attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il
medesimo ente o un suo ente strumentale. I provvedimenti
degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15,
15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la
pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente
creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30
aprile 2023, ai soli fini statistici.
206. In alternativa alla definizione agevolata di cui
ai commi da 186 a 204, le controversie pendenti alla data
di entrata in vigore della presente legge innanzi alle
corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado
aventi ad oggetto atti impositivi, in cui e' parte
l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il
30 settembre 2023, con l'accordo conciliativo di cui
all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546.
207. In deroga a quanto previsto dall'articolo
48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, all'accordo conciliativo di cui al comma 206 del
presente articolo si applicano le sanzioni ridotte a un
diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi
e gli eventuali accessori.
208. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il
versamento delle somme dovute ovvero, in caso di
rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato
entro venti giorni dalla data di sottoscrizione
dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di
pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun
trimestre successivo al pagamento della prima rata.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al
termine per il versamento della prima rata. E' esclusa la
compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
209. In caso di mancato pagamento delle somme dovute
o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di
pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal
beneficio di cui al comma 207 e il competente ufficio
provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute
a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della
sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata
sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
210. Sono escluse le controversie concernenti anche
solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e
2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020,
e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
211. Si applica, in quanto compatibile con la
presente disposizione, l'articolo 48 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
212. Le eventuali maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dei commi da 206 a 211, accertate sulla
base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia
delle entrate, sono destinate, anche mediante
riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione
fiscale di cui al comma 130.
213. In alternativa alla definizione agevolata di cui
ai commi da 186 a 204, nelle controversie tributarie
pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge innanzi alla Corte di cassazione ai sensi
dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad
oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30
settembre 2023, puo' rinunciare al ricorso principale o
incidentale a seguito dell'intervenuta definizione
transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del
comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio.
214. La definizione transattiva di cui al comma 213
comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le
sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto
dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
215. La definizione transattiva si perfeziona con la
sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme
dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo
intervenuto tra le parti.
216. E' esclusa la compensazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. La rinuncia agevolata non da' comunque luogo alla
restituzione delle somme gia' versate, ancorche' eccedenti
rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.
217. Alla rinuncia agevolata di cui al comma 213 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 390 del codice di procedura civile.
218. Sono escluse le controversie concernenti anche
solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e
2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020,
e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
219. Con riferimento ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate, e' possibile regolarizzare
l'omesso o carente versamento:
a) delle rate successive alla prima relative alle
somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di
acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di
rettifica e di liquidazione, nonche' a seguito di reclamo o
mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute alla
data di entrata in vigore della presente legge e per le
quali, alla medesima data, non e' stata ancora notificata
la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione,
mediante il versamento integrale della sola imposta;
b) degli importi, anche rateali, relativi alle
conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data di
entrata in vigore della presente legge e per i quali, alla
medesima data, non e' stata ancora notificata la cartella
di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il
versamento integrale della sola imposta.
220. La regolarizzazione di cui al comma 219 si
perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto
entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un
numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo
con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.
Sull'importo delle rate successive alla prima, con
scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il
31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali
calcolati dal giorno successivo al termine per il
versamento della prima rata. E' esclusa la compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
221. In caso di mancato perfezionamento della
regolarizzazione di cui ai commi 219 e 220, non si
producono gli effetti di cui ai medesimi commi e il
competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei
residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e
sanzioni, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi
la cartella deve essere notificata entro il termine di
decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello in cui si e' verificato l'omesso versamento
integrale o parziale di quanto dovuto.
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 83, 84,
86, 88, 92, 94, e 101, della legge 30 dicembre 2025, n.
199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio
2026-2028», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
2025, n. 301:
«(omissis)
83. Il pagamento delle somme di cui al comma 82 e'
effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o
nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di
pari ammontare, con scadenza:
a) la prima, la seconda e la terza,
rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e
il 30 novembre 2026;
b) dalla quarta alla cinquantunesima,
rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio,
il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun
anno a decorrere dal 2027;
c) dalla cinquantaduesima alla
cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035,
il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
84. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a
decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3
per cento annuo; non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
85.(omissis).
86. Il debitore manifesta all'agente della
riscossione la sua volonta' di procedere alla definizione
di cui al comma 82 rendendo, entro il 30 aprile 2026,
apposita dichiarazione, con le modalita', esclusivamente
telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito
internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge; in tale dichiarazione il debitore
sceglie altresi' il numero di rate nel quale intende
effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto
dal comma 83.
87. (omissis).
88. Entro il 30 aprile 2026 il debitore puo'
integrare, con le modalita' previste dal comma 86, la
dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
89.-91. (omissis).
92. Entro il 30 giugno 2026, l'agente della
riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione di cui al comma 86 l'ammontare complessivo
delle somme dovute ai fini della definizione, nonche'
quello delle singole rate, che non puo' essere inferiore a
100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai
debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al
comma 82 nell'area riservata del sito internet
istituzionale dell'agente della riscossione, la
comunicazione e' resa disponibile esclusivamente in tale
area.
93. (omissis).
94. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e'
stata presentata la dichiarazione di cui al comma 86:
a) alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni
sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sono
automaticamente revocate e non possono essere accordate
nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle
somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione
delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo
che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
95.-100. (omissis).
101. A seguito del pagamento delle somme di cui al
comma 82, l'agente della riscossione e' automaticamente
discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire
agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture
patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote
discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette,
anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro
il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono
avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei
codici tributo per i quali e' stato effettuato il
versamento.
(omissis).»
 
Art. 3
Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti
di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite
dagli eventi meteorologici

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori dei comuni per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse tipo Imhoff, agli scolmatori, agli impianti di sollevamento e agli impianti di depurazione delle acque reflue, nel periodo dal 18 gennaio 2026 fino al loro ripristino, e comunque non oltre il 18 gennaio 2027, per i soli impianti di depurazione danneggiati o resi inaccessibili a causa dei suddetti eventi meteorologici, e' sospesa l'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 124, comma 6, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 aprile 2006, n. 88, n. 96:
«Art. 124 (Criteri generali). - (omissis)
6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione
provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione
delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio
oppure, se gia' in esercizio, allo svolgimento di
interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi
connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,
ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o
alla dismissione.
(omissis).»
 
Art. 4
Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che
disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture
colpiti dagli eventi meteorologici

1. Al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiati a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori dei comuni per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 18 gennaio 2027 e' sospesa l'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciati ai sensi degli articoli da 29-bis a 29-quattuordecies, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei provvedimenti rilasciati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche nonche' nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli da 29-bis a
29-quatuordecies, 208, 214 e 216, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
n. 96:
«Art. 29-bis (Individuazione e utilizzo delle
migliori tecniche disponibili). -1. L'autorizzazione
integrata ambientale e' rilasciata tenendo conto di quanto
indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative
condizioni sono definite avendo a riferimento le
Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all'articolo
29-sexies, comma 9-bis, e all'articolo 29-octies. Nelle
more della emanazione delle conclusioni sulle BAT
l'autorita' competente utilizza quale riferimento per
stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai
documenti pubblicati dalla Commissione europea in
attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva
96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva
2008/01/CE.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministro della salute e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, previa consultazione delle associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale degli
operatori delle installazioni interessate, possono essere
determinati requisiti generali, per talune categorie di
installazioni, che tengano luogo dei corrispondenti
requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purche'
siano garantiti un approccio integrato ed una elevata
protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I
requisiti generali si basano sulle migliori tecniche
disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica
o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformita'
con l'articolo 29-sexies. Per le categorie interessate,
salva l'applicazione dell'articolo 29-septies, l'autorita'
competente rilascia l'autorizzazione in base ad una
semplice verifica di conformita' dell'istanza con i
requisiti generali.
2-bis. I decreti di cui al comma 2 sono aggiornati
entro sei mesi dall'emanazione delle pertinenti conclusioni
sulle BAT da parte della Commissione europea, al fine di
tener conto dei progressi delle migliori tecniche
disponibili e garantire la conformita' con l'articolo
29-octies, ed inoltre contengono un esplicito riferimento
alla direttiva 2010/75/UE all'atto della pubblicazione
ufficiale.
Decorso inutilmente tale termine e fino al loro
aggiornamento, i decreti gia' emanati ai sensi del comma 2
assumono, per installazioni pertinenti a tali conclusioni
sulle BAT, una mera valenza informativa e conseguentemente
non trova piu' applicazione l'ultimo periodo del comma 2.
3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai
sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i
requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono
soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 fino all'emanazione
delle relative conclusioni sulle BAT.»
«Art. 29-ter (Domanda di autorizzazione integrata
ambientale). - 1. Ai fini dell'esercizio delle nuove
installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale
e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle
installazioni esistenti alle disposizioni del presente
decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto
salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le
informazioni richieste dalla normativa concernente aria,
acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le
seguenti informazioni:
a) descrizione dell'installazione e delle sue
attivita', specificandone tipo e portata;
b) descrizione delle materie prime e ausiliarie,
delle sostanze e dell'energia usate o prodotte
dall'installazione;
c) descrizione delle fonti di emissione
dell'installazione;
d) descrizione dello stato del sito di ubicazione
dell'installazione;
e) descrizione del tipo e dell'entita' delle
prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto
ambientale nonche' un'identificazione degli effetti
significativi delle emissioni sull'ambiente;
f) descrizione della tecnologia e delle altre
tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni
dall'installazione oppure, qualora cio' non fosse
possibile, per ridurle;
g) descrizione delle misure di prevenzione, di
preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
h) descrizione delle misure previste per
controllare le emissioni nell'ambiente nonche' le attivita'
di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono
l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di
cui all'articolo 29-decies, comma 3;
i) descrizione delle principali alternative alla
tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in
esame dal gestore in forma sommaria;
l) descrizione delle altre misure previste per
ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16;
m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la
produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto
conto della possibilita' di contaminazione del suolo e
delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una
relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della
messa in esercizio dell'installazione o prima del primo
aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale
l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorita'
competente esamina la relazione disponendo
nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove
ritenuto necessario ai fini della sua validazione,
ulteriori e specifici approfondimenti.
2. e l'indicazione delle informazioni che ad avviso
del gestore non devono essere diffuse per ragioni di
riservatezza industriale, commerciale o personale, di
tutela della proprieta' intellettuale e, tenendo conto
delle indicazioni contenute nell'articolo 39 della legge 3
agosto 2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa
nazionale. In tale caso il richiedente fornisce
all'autorita' competente anche una versione della domanda
priva delle informazioni riservate, ai fini
dell'accessibilita' al pubblico.
3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite
secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente
alle norme previste sui rischi di incidente rilevante
connessi a determinate attivita' industriali, o secondo la
norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti
registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e
successive modifiche, nonche' altre informazioni fornite
secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu'
requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali
dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione
della domanda e possono essere inclusi nella domanda o
essere ad essa allegati.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda, l'autorita' competente verifica la completezza
della stessa e della documentazione allegata. Qualora
queste risultino incomplete, l'autorita' competente ovvero,
nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione
di cui all'art. 8-bis potra' chiedere apposite
integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta
giorni per la presentazione della documentazione
integrativa. In tal caso i termini del procedimento si
intendono interrotti fino alla presentazione della
documentazione integrativa. Qualora entro il termine
indicato il proponente non depositi la documentazione
completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende
ritirata. E' fatta salva la facolta' per il proponente di
richiedere una proroga del termine per la presentazione
della documentazione integrativa in ragione della
complessita' della documentazione da presentare."
«Art. 29-quater (Procedura per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale). - 1. Per le
installazioni di competenza statale la domanda e'
presentata all'autorita' competente per mezzo di procedure
telematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con il
decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2.
2. L'autorita' competente individua gli uffici presso
i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il
procedimento, al fine della consultazione del pubblico.
Tale consultazione e' garantita anche mediante
pubblicazione sul sito internet dell'autorita' competente,
non appena sia ragionevolmente possibile, del progetto di
decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza
di servizi di cui al comma 5, del contenuto della
decisione)), compresa una copia dell'autorizzazione e degli
eventuali successivi aggiornamenti, e con particolare
riferimento agli elementi di cui alle lettere b), e), f) e
g) del comma 13, nonche' delle proposte di riesame
pervenute dalle autorita' competenti in materia ambientale
ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, ovvero dal
sindaco ai sensi del comma 7, del presente articolo.
3. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai
sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente
all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la
data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui
al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data
di avvio del procedimento, l'autorita' competente pubblica
nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione
dell'installazione e il nominativo del gestore, nonche' gli
uffici individuati ai sensi del comma 2 ove e' possibile
prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.
Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni
di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni
pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono
altresi' pubblicate dall'autorita' competente nel proprio
sito web. E' in ogni caso garantita l'unicita' della
pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della
parte seconda del presente decreto.
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati
possono presentare in forma scritta, all'autorita'
competente, osservazioni sulla domanda.
5. La convocazione da parte dell'autorita'
competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi,
alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in
materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di
competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e
delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo
economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione,
nonche', per le installazioni di competenza regionale, le
altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli
abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA,
ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Per le
installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ferme restando le
relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di
valutazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8, e di
concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento
dell'installazione, alla conferenza e' invitato un
rappresentante della rispettiva autorita' competente.
6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al
comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di
cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, nonche' la proposta dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, per le
installazioni di competenza statale, o il parere delle
Agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto
riguarda le modalita' di monitoraggio e controllo degli
impianti e delle emissioni nell'ambiente.
7. In presenza di circostanze intervenute
successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al
presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario
nell'interesse della salute pubblica, puo', con proprio
motivato provvedimento, corredato dalla relativa
documentazione istruttoria e da puntuali proposte di
modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorita'
competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai
sensi dell'articolo 29-octies.
8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi,
l'autorita' competente puo' richiedere integrazioni alla
documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita'
di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il
termine massimo non superiore a novanta giorni per la
presentazione della documentazione integrativa. In tal
caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla
presentazione della documentazione integrativa.
9.
10. L'autorita' competente esprime le proprie
determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata
ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione
della domanda.
11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate
ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni
effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco
dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A
tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata
ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni,
gia' definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui
necessita' permane. Inoltre le autorizzazioni integrate
ambientali sostituiscono la comunicazione di cui
all'articolo 216.
12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve
includere le modalita' previste dal presente decreto per la
protezione dell'ambiente, nonche', la data entro la quale
le prescrizioni debbono essere attuate.
13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e
di qualsiasi suo successivo aggiornamento, e' messa
tempestivamente a disposizione del pubblico, presso
l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio
sono inoltre rese disponibili:
a) informazioni relative alla partecipazione del
pubblico al procedimento;
b) i motivi su cui e' basata la decisione;
c) i risultati delle consultazioni condotte, anche
coinvolgendo altri Stati ai sensi dell'articolo 32-bis,
prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della
modalita' con cui se ne e' tenuto conto nella decisione;
d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT
pertinenti per l'installazione o l'attivita' interessati;
e) il metodo utilizzato per determinare le
condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 29-sexies,
ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione
alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di
emissione ivi associati;
f) se e' concessa una deroga ai sensi dell'articolo
29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga sulla
base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni
imposte;
g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate
dal gestore, in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma
13, al momento della cessazione definitiva delle attivita';
h) i risultati del controllo delle emissioni,
richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso
dell'autorita' competente.
14. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso
le informazioni, in particolare quelle relative agli
impianti militari di produzione di esplosivi di cui al
punto 4.6 dell'allegato VIII, qualora cio' si renda
necessario per l'esigenza di salvaguardare ai sensi
dell'articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto
1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza
pubblica o la difesa nazionale. L'autorita' competente puo'
inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti
le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di
tutela della proprieta' intellettuale o di riservatezza
industriale, commerciale o personale.
15. In considerazione del particolare e rilevante
impatto ambientale, della complessita' e del preminente
interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi,
d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni
territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi,
al fine di garantire, in conformita' con gli interessi
fondamentali della collettivita', l'armonizzazione tra lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del
territorio e le strategie aziendali. In tali casi
l'autorita' competente, fatto comunque salvo quanto
previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento
tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi
disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma
10 sono raddoppiati.»
«Art. 29-quinquies (Coordinamento per l'uniforme
applicazione sul territorio nazionale). - 1. E' istituito,
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, un Coordinamento tra i
rappresentanti di tale Ministero, di ogni regione e
provincia autonoma e dell'Unione delle province italiane
(UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti
dell'ISPRA, nonche', su indicazione della regione o
provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle
agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso
l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una
rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.
2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura,
anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di
indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di
comune interesse e permette un esame congiunto di temi
connessi all'applicazione del presente Titolo, anche al
fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle
nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e
le relative conseguenze.
3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo,
al Coordinamento previsto al comma 1 non sono corrisposti
gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati.»
«Art. 29-sexies (Autorizzazione integrata
ambientale). - 1. L'autorizzazione integrata ambientale
rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere
tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui
ai seguenti commi del presente articolo nonche' di cui agli
articoli 6, comma 16, e 29-septies, al fine di conseguire
un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo
complesso. L'autorizzazione integrata ambientale di
attivita' regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 216, contiene valori limite per le emissioni
dirette di gas serra, di cui all'allegato B del medesimo
decreto, solo quando cio' risulti indispensabile per
evitare un rilevante inquinamento locale.
2.
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve
includere valori limite di emissione fissati per le
sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X
alla Parte Seconda, che possono essere emesse
dall'installazione interessata in quantita' significativa,
in considerazione della loro natura e delle loro
potenzialita' di trasferimento dell'inquinamento da un
elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonche'
i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia
di inquinamento acustico. I valori limite di emissione
fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non
possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati
dalla normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata
l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione
possono essere integrati o sostituiti con parametri o
misure tecniche equivalenti.
3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene
le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione
del suolo e delle acque sotterranee, le opportune
disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti
dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico,
nonche' disposizioni adeguate per la manutenzione e la
verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le
emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e
disposizioni adeguate relative al controllo periodico del
suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze
pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto
conto della possibilita' di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione.
4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite
di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti
di cui ai commi precedenti fanno riferimento
all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza
l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia
specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche
dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica
e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi,
le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per
ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o
attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello
di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
4-bis. L'autorita' competente fissa valori limite di
emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio
normali, le emissioni non superino i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso
una delle due opzioni seguenti:
a) fissando valori limite di emissione, in
condizioni di esercizio normali, che non superano i
BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei
BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei
BAT-AEL;
b) fissando valori limite di emissione diversi da
quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi
di riferimento e condizioni, a patto che l'autorita'
competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del
controllo delle emissioni al fine di verificare che le
emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino
i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili.
4-ter. L'autorita' competente puo' fissare valori
limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma
4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:
a) quando previsto dall'articolo 29-septies;
b) quando lo richiede il rispetto della normativa
vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o
il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione
non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale.
4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze
inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dall'installazione e la determinazione di tali
valori e' effettuata al netto di ogni eventuale diluizione
che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso
esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della
sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti
nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione puo'
essere preso in considerazione nella determinazione dei
valori limite di emissione dell'installazione interessata,
a condizione di garantire un livello equivalente di
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a
carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.
5. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione
integrata ambientale osservando quanto specificato
nell'articolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle
conclusioni sulle BAT l'autorita' competente rilascia
comunque l'autorizzazione integrata ambientale secondo
quanto indicato al comma 5-ter, tenendo conto di quanto
previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda.
5-bis. Se l'autorita' competente stabilisce
condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore
tecnica disponibile non descritta in alcuna delle
pertinenti conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale
tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai
criteri di cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e:
a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili
contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di
cui ai commi 4-bis e 9-bis, ovvero
b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non
contengano BAT-AEL verifica che la tecnica garantisca un
livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello
garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte
nelle conclusioni sulle BAT.
5-ter. Se un'attivita', o un tipo di processo di
produzione svolto all'interno di un'installazione non e'
previsto, ne' da alcuna delle conclusioni sulle BAT, ne'
dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili,
tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea
in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della
direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della
direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non prendono
in considerazione tutti gli effetti potenziali
dell'attivita' o del processo sull'ambiente, l'autorita'
competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni
dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui
all'Allegato XI.
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli
opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che
specificano, in conformita' a quanto disposto dalla vigente
normativa in materia ambientale e basandosi sulle
conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la
frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la
conformita', la relativa procedura di valutazione, nonche'
l'obbligo di comunicare all'autorita' competente
periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati
necessari per verificarne la conformita' alle condizioni di
autorizzazione ambientale integrata nonche', quando si
applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti
risultati espressi in un formato che consenta un confronto
con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i
risultati del controllo delle emissioni per gli stessi
periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli
di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
L'autorizzazione contiene altresi' l'obbligo di comunicare
all'autorita' competente e ai comuni interessati, nonche'
all'ente responsabile degli accertamenti di cui
all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione
integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo,
l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto
del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, le
modalita' e la frequenza dei controlli programmati di cui
all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di
competenza statale le comunicazioni di cui al presente
comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorita'
competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione,
per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni,
su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo
sull'installazione trasmessi per verificarne la conformita'
all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle
emissioni, nonche' dei dati reperiti durante le attivita'
di cui all'articolo 29-octies, commi 3 e 4.
6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle
conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione
integrata ambientale programma specifici controlli almeno
una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e
almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che
sulla base di una valutazione sistematica del rischio di
contaminazione non siano state fissate diverse modalita' o
piu' ampie frequenze per tali controlli.
6-ter. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 e'
espressamente prevista un'attivita' ispettiva presso le
installazioni svolta con oneri a carico del gestore
dall'autorita' di controllo di cui all'articolo 29-decies,
comma 3, e che preveda l'esame di tutta la gamma degli
effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate.
Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle
attivita' ispettive in materia di autorizzazione integrata
ambientale con quelle previste in materia di valutazione di
impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel
rispetto delle relative normative.
7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le
misure relative alle condizioni diverse da quelle di
esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di
arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per
i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo
dell'installazione. L'autorizzazione puo', tra l'altro,
ferme restando le diverse competenze in materia di
autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli,
disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa
in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il
gestore dichiari non essere previsto il funzionamento o
l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa.
Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di
impianto sono considerati disponibili alla realizzazione
delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi
tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se
del caso, alla bonifica.
7-bis. Fermo restando quanto prescritto agli articoli
237-sexies, comma 1, lettera e), e 237-octiedecies per gli
impianti di incenerimento o coincenerimento, e' facolta'
dell'autorita' competente, considerata la stabilita'
d'esercizio delle tecniche adottate, l'affidabilita' dei
controlli e la mancata contestazione al gestore, nel
periodo di validita' della precedente autorizzazione, di
violazioni relative agli obblighi di comunicazione,
indicare preventivamente nell'autorizzazione il numero
massimo, la massima durata e la massima intensita'
(comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei
valori limite di emissione di cui al comma 4-bis, dovuti ad
una medesima causa, che possono essere considerati, nel
corso di validita' dell'autorizzazione stessa, situazioni
diverse dal normale esercizio e nel contempo non rientrare
tra le situazioni di incidente o imprevisti, disciplinate
dall'articolo 29-undecies.
8. Per le installazioni assoggettate al decreto
legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorita'
competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorita'
competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale le piu' recenti valutazioni assunte e i
provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della
sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti
rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.
8-bis. Per le pratiche assoggettate al decreto
legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, il Prefetto
trasmette i provvedimenti adottati all'autorita' competente
per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
Le relative prescrizioni sono espressamente riportate
nell'autorizzazione e ad esse sono armonizzate le
condizioni ivi previste.
9. L'autorizzazione integrata ambientale puo'
contenere ulteriori condizioni specifiche ai fini del
presente decreto, giudicate opportune dell'autorita'
competente. Ad esempio, fermo restando l'obbligo di
immediato rispetto dei precedenti commi e in particolare
del comma 4-bis, l'autorizzazione puo' disporre la
redazione di progetti migliorativi, da presentare ai sensi
del successivo articolo 29-nonies, ovvero il raggiungimento
di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi
fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche
da implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo
restando l'obbligo di comunicare i miglioramenti
progettati, le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies
non si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad
adeguare la funzionalita' degli impianti alle prescrizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale.
9-bis. In casi specifici l'autorita' competente puo'
fissare valori limite di emissione meno severi di quelli
discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione
che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione
corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili comporterebbe una
maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici
ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle
condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata
e delle caratteristiche tecniche dell'istallazione
interessata. In tali casi l'autorita' competente documenta,
in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di
tale scelta, illustrando il risultato della valutazione e
la giustificazione delle condizioni imposte. I valori
limite di emissione cosi' fissati non superano, in ogni
caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del
presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della
predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle
linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda.
Tale Allegato e' aggiornato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione
europea, di eventuali linee guida comunitarie in materia,
per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie.
L'autorita' competente verifica, comunque, l'applicazione
dei principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in
particolare che non si verifichino eventi inquinanti di
rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di
tutela ambientale. L'applicazione del presente comma deve
essere espressamente riverificata e riconfermata in
occasione di ciascun pertinente riesame
dell'autorizzazione.
9-ter. L'autorita' competente puo' accordare deroghe
temporanee alle disposizioni del comma 4-bis e 5-bis e
dell'articolo 6, comma 16, lettera a), in caso di
sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un
periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione
che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o
che le emissioni dell'attivita' raggiungano almeno i
livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili.
9-quater. Nel caso delle installazioni di cui al
punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, il
presente articolo si applica fatta salva la normativa in
materia di benessere degli animali.
9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla Parte
Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente
decreto, l'autorita' competente stabilisce condizioni di
autorizzazione volte a garantire che il gestore:
a) quando l'attivita' comporta l'utilizzo, la
produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto
conto della possibilita' di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee nel sito dell'installazione,
elabori e trasmetta per validazione all'autorita'
competente la relazione di riferimento di cui all'articolo
5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio
della nuova installazione o prima dell'aggiornamento
dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione
esistente;
b) al momento della cessazione definitiva delle
attivita', valuti lo stato di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose
pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;
c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b)
risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento
significativo del suolo o delle acque sotterranee con
sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato
constatato nella relazione di riferimento di cui alla
lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a
tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale
stato, tenendo conto della fattibilita' tecnica di dette
misure;
d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto
dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento
della cessazione definitiva delle attivita' la
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito
comporta un rischio significativo per la salute umana o per
l'ambiente in conseguenza delle attivita' autorizzate
svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento
dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua
gli interventi necessari ad eliminare, controllare,
contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in
modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso
futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;
e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di
riferimento di cui alla lettera a), al momento della
cessazione definitiva delle attivita' esegua gli interventi
necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le
sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto
conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del
medesimo non comporti un rischio significativo per la
salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione
del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle
attivita' autorizzate, tenendo conto dello stato del sito
di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.
9-sexies. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
stabilite le modalita' per la redazione della relazione di
riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis),
con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle
sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle
attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.
9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla
lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata
ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da
prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione
o della provincia autonoma territorialmente competente. Con
uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che
l'autorita' competente dovra' tenere in conto nel
determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.»
«Art. 29-septies (Migliori tecniche disponibili e
norme di qualita' ambientale). - 1. Nel caso in cui uno
strumento di programmazione o di pianificazione ambientale,
quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la
pianificazione in materia di emissioni in atmosfera,
considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca
la necessita' di applicare ad impianti, localizzati in una
determinata area, misure piu' rigorose di quelle ottenibili
con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare
in tale area il rispetto delle norme di qualita'
ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per
installazioni di competenza statale, o la stessa autorita'
competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in
sede di conferenza di servizi di cui all'articolo
29-quater, comma 5.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'autorita' competente
prescrive nelle autorizzazioni integrate ambientali degli
impianti nell'area interessata, tutte le misure
supplementari particolari piu' rigorose di cui al comma 1
fatte salve le altre misure che possono essere adottate per
rispettare le norme di qualita' ambientale.»
«Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). - 1. L'autorita'
competente riesamina periodicamente l'autorizzazione
integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative
condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni
sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili
all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione e'
stata concessa o da ultimo riesaminata, nonche' di
eventuali nuovi elementi che possano condizionare
l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni
complesse, in cui siano applicabili piu' conclusioni sulle
BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attivita',
prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al
relativo settore industriale.
3. Il riesame con valenza, anche in termini
tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione e' disposto
sull'installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle
decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite
all'attivita' principale di un'installazione;
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo
riesame effettuato sull'intera installazione.
4. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera
installazione o su parti di essa, dall'autorita'
competente, anche su proposta delle amministrazioni
competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero, in
caso di installazioni di competenza statale, a giudizio
dell'amministrazione competente in materia di qualita'
della specifica matrice ambientale interessata,
l'inquinamento provocato dall'installazione e' tale da
rendere necessaria la revisione dei valori limite di
emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in
quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando
e' accertato che le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli
obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti
di pianificazione e programmazione di settore;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito
modifiche sostanziali, che consentono una notevole
riduzione delle emissioni;
c) a giudizio di una amministrazione competente in
materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia
di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente
rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o
dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche;
d) sviluppi delle norme di qualita' ambientali o
nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o
regionali lo esigono;
e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies,
comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza
evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative,
indicando conseguentemente la necessita' di aggiornare
l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di
esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli
di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili.".
5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame
da parte dell'autorita' competente, il gestore presenta,
entro il termine determinato dall'autorita' competente in
base alla prevista complessita' della documentazione, e
compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la
necessita' di avviare il riesame interessi numerose
autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale,
tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle
condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare,
i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che
consentano un confronto tra il funzionamento
dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni
sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati
alle migliori tecniche disponibili nonche', nel caso di
riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento
di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma
1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di
riesame e' comunque presentata entro il termine ivi
indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine
l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata
presentazione nei tempi indicati di tale documentazione,
completa dell'attestazione del pagamento della tariffa,
comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000
euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90
giorni. Al permanere dell'inadempimento la validita'
dell'autorizzazione, previa diffida, e' sospesa. In
occasione del riesame l'autorita' competente utilizza anche
tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle
ispezioni.
6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle
decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite
all'attivita' principale di un'installazione, l'autorita'
competente verifica che:
a) tutte le condizioni di autorizzazione per
l'installazione interessata siano riesaminate e, se
necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del
presente decreto in particolare, se applicabile,
dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
b) l'installazione sia conforme a tali condizioni
di autorizzazione.
7. Il ritardo nella presentazione della istanza di
riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non
puo' in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i
tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle
installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.
8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), e'
esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del
predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di
cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta
autorizzazione e' effettuato almeno ogni sedici anni, a
partire dal primo successivo riesame.
9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il
termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a dodici
anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e'
successiva all'autorizzazione di cui all'articolo
29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato
almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo
riesame.
10. Il procedimento di riesame e' condotto con le
modalita' di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e
29-quater. In alternativa alle modalita' di cui
all'articolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del
pubblico alle decisioni puo' essere assicurata attraverso
la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorita'
competente.
11. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente in
merito al riesame, il gestore continua l'attivita' sulla
base dell'autorizzazione in suo possesso.»
«Art. 29-novies (Modifica degli impianti o variazione
del gestore). - 1. Il gestore comunica all'autorita'
competente le modifiche progettate dell'impianto, come
definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorita'
competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna
l'autorizzazione integrata ambientale o le relative
condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate
sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera
l-bis), ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti
di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale
termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle
modifiche comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso
del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma
1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorita'
competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da
una relazione contenente un aggiornamento delle
informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si
applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater
in quanto compatibile.
3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1
e 2, informa l'autorita' competente e l'autorita' di
controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, in merito
ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai
sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi
di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia
di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della
normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da
effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica
gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli
interventi previsti non comportino ne' effetti
sull'ambiente, ne' contrasto con le prescrizioni
esplicitamente gia' fissate nell'autorizzazione integrata
ambientale.
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella
titolarita' della gestione dell'impianto, il vecchio
gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro
trenta giorni all'autorita' competente, anche nelle forme
dell'autocertificazione ai fini della volturazione
dell'autorizzazione integrata ambientale.»
«Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale). - 1. Il gestore,
prima di dare attuazione a quanto previsto
dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da'
comunicazione all'autorita' competente. Per gli impianti
localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma
3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico.
2. A far data dall'invio della comunicazione di cui
al comma 1, il gestore trasmette all'autorita' competente e
ai comuni interessati, nonche' all'ente responsabile degli
accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione
integrata ambientale, secondo modalita' e frequenze
stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorita'
competente provvede a mettere tali dati a disposizione del
pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi
dell'articolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante
pubblicazione sul sito internet dell'autorita' competente
ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 2.
Il gestore provvede, altresi', ad informare
immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione
delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel
contempo le misure necessarie a ripristinare nel piu' breve
tempo possibile la conformita'.
3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o,
negli altri casi, l'autorita' competente, avvalendosi delle
agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e
programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo
29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione
integrata ambientale;
b) la regolarita' dei controlli a carico del
gestore, con particolare riferimento alla regolarita' delle
misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento
nonche' al rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri
obblighi di comunicazione e in particolare che abbia
informato l'autorita' competente regolarmente e, in caso di
inconvenienti o incidenti che influiscano in modo
significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati
della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al
comma 3, l'autorita' competente, nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie del proprio bilancio destinate
allo scopo, puo' disporre ispezioni straordinarie sugli
impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.
5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi
3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza
necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica
relativa all'impianto, per prelevare campioni e per
raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del
presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in
loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una
relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito
alla conformita' dell'installazione alle condizioni di
autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali
azioni da intraprendere. La relazione e' notificata al
gestore interessato e all'autorita' competente entro due
mesi dalla visita in loco ed e' resa disponibile al
pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi
dalla visita in loco.
Fatto salvo il comma 9, l'autorita' competente
provvede affinche' il gestore, entro un termine
ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene
necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle
proposte nella relazione.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono
comunicati all'autorita' competente ed al gestore indicando
le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da
adottare.
7. Ogni organo che svolge attivita' di vigilanza,
controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che
svolgono attivita' di cui agli allegati VIII e XII, e che
abbia acquisito informazioni in materia ambientale
rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto,
comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali
notizie di reato, anche all'autorita' competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni,
richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata
ambientale e in possesso dell'autorita' competente, devono
essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio
individuato all'articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto
di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 195.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione,
ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure
di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies,
l'autorita' competente procede secondo la gravita' delle
infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il
quale devono essere eliminate le inosservanze, nonche' un
termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore
in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia,
devono essere applicate tutte le appropriate misure
provvisorie o complementari che l'autorita' competente
ritenga necessarie per ripristinare o garantire
provvisoriamente la conformita';
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifestino
situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la
salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le
violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte in un
anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla
diffida, la sospensione e' automaticamente prorogata,
finche' il gestore non dichiara di aver individuato e
risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La
sospensione e' inoltre automaticamente rinnovata a cura
dell'autorita' di controllo di cui al comma 3, alle
medesime condizioni e durata individuate contestualmente
alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non
confermano che e' stata ripristinata la conformita', almeno
in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo
immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano
determinato la precedente sospensione;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura
dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate
violazioni che determinino situazioni di pericolo o di
danno per l'ambiente;
d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in
cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di
autorizzazione.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie, l'autorita' competente, ove si manifestino
situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne da'
comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle
eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3
anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per
la protezione dell'ambiente territorialmente competenti,
nel rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5,
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
11-bis. Le attivita' ispettive in sito di cui
all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4
sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello
regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o
della Provincia autonoma, sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
garantire il coordinamento con quanto previsto nelle
autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio,
e caratterizzato dai seguenti elementi:
a) un'analisi generale dei principali problemi
ambientali pertinenti;
b) la identificazione della zona geografica coperta
dal piano d'ispezione;
c) un registro delle installazioni coperte dal
piano;
d) le procedure per l'elaborazione dei programmi
per le ispezioni ambientali ordinarie;
e) le procedure per le ispezioni straordinarie,
effettuate per indagare nel piu' breve tempo possibile e,
se necessario, prima del rilascio, del riesame o
dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i
casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in
materia ambientale;
f) se necessario, le disposizioni riguardanti la
cooperazione tra le varie autorita' d'ispezione.
11-ter. Il periodo tra due visite in loco non supera
un anno per le installazioni che presentano i rischi piu'
elevati, tre anni per le installazioni che presentano i
rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le
quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave
inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale
periodo e' determinato, tenendo conto delle procedure di
cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una
valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla
Provincia autonoma sui rischi ambientali delle
installazioni interessate, che considera almeno:
a) gli impatti potenziali e reali delle
installazioni interessate sulla salute umana e
sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di
emissioni, della sensibilita' dell'ambiente locale e del
rischio di incidenti;
b) il livello di osservanza delle condizioni di
autorizzazione;
c) la partecipazione del gestore al sistema
dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del
regolamento (CE) n. 1221/2009).»
«Art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti). - 1.
Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilita'
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del
danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti
che incidano in modo significativo sull'ambiente, il
gestore informa immediatamente l'autorita' competente e
l'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo
29-decies, comma 3, e adotta immediatamente le misure per
limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori
eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone
l'autorita' competente.
2. In esito alle informative di cui al comma 1,
l'autorita' competente puo' diffidare il gestore affinche'
adotti ogni misura complementare appropriata che
l'autorita' stessa, anche su proposta dell'ente
responsabile degli accertamenti o delle amministrazioni
competenti in materia ambientale territorialmente
competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze
ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o
imprevisti. La mancata adozione di tali misure
complementari da parte del gestore nei tempi stabiliti
dall'autorita' competente e' sanzionata ai sensi
dell'articolo 29-quattuordecies, commi 1 o 2.
3. L'autorizzazione puo' meglio specificare tempi,
modalita' e destinatari delle informative di cui al comma
1, fermo restando il termine massimo di otto ore, di cui
all'articolo 271, comma 14, nel caso in cui un guasto non
permetta di garantire il rispetto dei valori limite di
emissione in aria.»
«Art. 29-duodecies (Comunicazioni). - 1. Le autorita'
competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con cadenza almeno
annuale, i dati di sintesi concernenti le domande ricevute,
copia informatizzata delle autorizzazioni rilasciate e dei
successivi aggiornamenti, nonche' un rapporto sulle
situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della
autorizzazione integrata ambientale. L'obbligo si intende
ottemperato nel caso in cui tali informazioni siano rese
disponibili telematicamente ed almeno annualmente
l'autorita' competente comunichi al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare le modalita' per
acquisire in remoto tali informazioni.
1-bis. In ogni caso in cui e' concessa una deroga ai
sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis, le autorita'
competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni
dall'emanazione del provvedimento di autorizzazione
integrata ambientale, i motivi specifici della deroga e le
relative condizioni imposte.
2. Le domande relative agli impianti di competenza
statale di cui all'articolo 29-quater, comma 1, i dati di
cui al comma 1 del presente articolo e quelli di cui ai
commi 6 e 7 dell'articolo 29-decies, sono trasmessi al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale, secondo il formato e le
modalita' di cui al decreto dello stesso Ministro 7
febbraio 2007.»
«Art. 29-terdecies (Scambio di informazioni). - 1. Le
autorita' competenti trasmettono periodicamente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per il tramite dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale , una comunicazione
relativa all'applicazione del presente titolo, ed in
particolare sui dati rappresentativi circa le emissioni e
altre forme di inquinamento e sui valori limite di
emissione applicati in relazione agli impianti di cui
all'Allegato VIII nonche' sulle migliori tecniche
disponibili su cui detti valori si basano, segnalando
eventuali progressi rilevati nello sviluppo ed applicazione
di tecniche emergenti. La frequenza delle comunicazioni, il
tipo e il formato delle informazioni che devono essere
messe a disposizione, nonche' l'eventuale individuazione di
attivita' e inquinanti specifici a cui limitare le
informazioni stesse, sono stabiliti con uno o piu' decreti
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare sulla base delle decisioni in merito emanate dalla
Commissione europea. Nelle more della definizione di tale
provvedimento le informazioni di cui al presente comma sono
trasmesse annualmente, entro il 30 giugno 2014, con
riferimento al biennio 2012-2013; entro il 30 aprile 2017,
con riferimento al triennio 2014-2016, e successivamente
con frequenza triennale, facendo riferimento a tipi e
formati definiti nel formulario adottato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 15 marzo 2012.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare predispone e invia alla Commissione
europea una relazione in formato elettronico
sull'attuazione del Capo II della direttiva 2010/75/UE e
sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari
di protezione dell'ambiente, sulla base delle informazioni
pervenute ai sensi dell'articolo 29-duodecies e del comma
1, rispettando periodicita', contenuti e formati stabiliti
nelle specifiche decisioni assunte in merito in sede
comunitaria.
2.bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare garantisce la partecipazione
dell'Italia al Comitato di cui all'articolo 75 della
direttiva 2010/75/UE e al Forum di cui all'articolo 13,
paragrafo 3, della stessa direttiva, sulla base delle
intese di cui al comma 3.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di intesa con il Ministero dello
sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministero della salute e con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad assicurare
la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni
organizzato dalla Commissione europea relativamente alle
migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonche'
alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a
rendere accessibili i risultati di tale scambio di
informazioni. Le modalita' di tale partecipazione, in
particolare, dovranno consentire il coinvolgimento delle
autorita' competenti in tutte le fasi ascendenti dello
scambio di informazioni.
Le attivita' di cui al presente comma sono svolte di
intesa con il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali limitatamente alle attivita' di cui
al punto 6.6 dell'allegato VIII.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, provvede a garantire la sistematica
informazione del pubblico sullo stato di avanzamento dei
lavori relativi allo scambio di informazioni di cui al
comma 3 e adotta d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 modalita' di scambio di informazioni tra le
autorita' competenti, al fine di promuovere una piu' ampia
conoscenza sulle migliori tecniche disponibili e sul loro
sviluppo.»
«Art. 29-quaterdecies (Sanzioni). - 1. Chiunque
esercita una delle attivita' di cui all'Allegato VIII alla
Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione
integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata
sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel
caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico
di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi
di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5
alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il
recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonche'
nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di
chiusura dell'installazione, la pena e' quella dell'arresto
da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a
52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una
discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la
discarica abusiva, se di proprieta' dell'autore o del
compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica
o di ripristino dello stato dei luoghi.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a
15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in
possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne
osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorita'
competente.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000
euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso
dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le
prescrizioni o quelle imposte dall' autorita' competente
nel caso in cui l'inosservanza:
a) sia costituita da violazione dei valori limite
di emissione, rilevata durante i controlli previsti
nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui
all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale
violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in
termini di frequenza ed entita', fissati
nell'autorizzazione stessa;
b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree
di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo
umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti
nelle aree protette di cui alla vigente normativa.
4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, si applica la pena
dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena
dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia
relativa:
a) alla gestione di rifiuti pericolosi non
autorizzati;
b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;
c) a casi in cui il superamento dei valori limite
di emissione determina anche il superamento dei valori
limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente
normativa;
d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.
5. Chiunque sottopone una installazione ad una
modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista e'
punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.
6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel
caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato e'
necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo,
colui il quale sottopone una installazione ad una modifica
non sostanziale senza aver effettuato le previste
comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui
all'articolo 29-nonies, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
7. E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che
omette di trasmettere all'autorita' competente la
comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1,
nonche' il gestore che omette di effettuare le
comunicazioni di cui all'articolo 29-undecies, comma 1, nei
termini di cui al comma 3 del medesimo articolo
29-undecies.
8. E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che
omette di comunicare all'autorita' competente, all'ente
responsabile degli accertamenti di cui all'articolo
29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi
alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo
29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento
riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti
pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria e'
sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria e'
ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali
comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le
effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque,
con tutti gli elementi informativi essenziali a
caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.
9. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del
codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui
al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.
10. E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che,
senza giustificato e documentato motivo, omette di
presentare, nel termine stabilito dall'autorita'
competente, la documentazione integrativa prevista
all'articolo 29-quater, comma 8, o la documentazione ad
altro titolo richiesta dall'autorita' competente per
perfezionare un'istanza del gestore o per consentire
l'avvio di un procedimento di riesame.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli
impianti di competenza statale e dall'autorita' competente
per gli altri impianti.
13. I proventi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale,
per le violazioni previste dal presente decreto, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli
proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al
comma 7, limitatamente alla violazione dell'articolo
29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della
violazione di cui all'articolo 29-quater, comma 8, del
presente articolo, nonche' di cui all'articolo 29-octies,
commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai
pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e sono destinati a
potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste
dal presente decreto, in particolare all'articolo
29-decies, comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a
verificare il rispetto degli obblighi ambientali per
impianti ancora privi di autorizzazione.
14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte
Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui
all'articolo 29-decies, comma 1, non si applicano le
sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative
a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che
esse non configurino anche un piu' grave reato.»
«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti
che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi,
devono presentare apposita domanda alla regione competente
per territorio, allegando il progetto definitivo
dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i
termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi della parte seconda del presente
decreto.
2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma
13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce
l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine,
in relazione alle attivita' di smaltimento o di recupero
dei rifiuti:
a) ove un provvedimento di cui al presente articolo
sia stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione
integrata ambientale ne riporta gli estremi;
b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il
rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio,
prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la
partecipazione alla conferenza di servizi di cui
all'articolo 29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i
partecipanti alla conferenza di servizio di cui
all'articolo 208, comma 3;
c) la Regione, o l'autorita' da essa delegata,
specifica in conferenza le garanzie finanziarie da
richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera
g);
d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente
integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma
11;
e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208,
comma 11, sono prestate a favore della Regione, o
dell'autorita' da essa delegata alla gestione della
materia;
f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma
18, e' effettuata dall'amministrazione che rilascia
l'autorizzazione integrata ambientale;
g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma
19, e' effettuata dal soggetto pubblico che accerta
l'evento incidente.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda
di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del
procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di
almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali
competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e
degli enti locali sul cui territorio e' realizzato
l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un
suo rappresentante al fine di acquisire documenti,
informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20
giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi.
La decisione della conferenza dei servizi e' assunta
a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire
una adeguata motivazione rispetto alle opinioni
dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilita' del progetto con quanto previsto
dall'articolo 177, comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa
vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi
atti alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni
possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni
della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del
progetto, autorizza la realizzazione e la gestione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree
vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di
tale decreto in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta
giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1
con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego
motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per
una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte
dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e
ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi
forniti dall'interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali
responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove
l'autorita' competente non provveda a concludere il
procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i
termini previsti al comma 8, si applica il potere
sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i
seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono
essere trattati;
b) Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i
requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
di verifica, monitoraggio e controllo della conformita'
dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da
adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di
operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli
interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono
essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per
la gestione della discarica, anche per la fase successiva
alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i
processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento
o il coincenerimento con recupero di energia sono
subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un
livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto
delle migliori tecniche disponibili.
12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per
le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un
periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo'
essere proseguita fino alla decisione espressa, previa
estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le
prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale,
tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie
disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
cui alla legge n. 241 del 1990.
12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo
6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame
dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono
disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il
quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di
mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la
diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino
situazione di pericolo per la salute pubblica e per
l'ambiente.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni
di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di
rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di
attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia
dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle
operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma
1, del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
esclusi gli impianti mobili che effettuano la
disidratazione dei fanghi generati da impianti di
depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in
cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e
separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in
via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede
legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto
ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle
singole campagne di attivita' sul territorio nazionale,
l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui
territorio si trova il sito prescelto le specifiche
dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando
l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore
documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita'
con provvedi mento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la
tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di
valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo
190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187,
le disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo prima della raccolta effettuato nel
rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis.
17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo
deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione
competente al rilascio della stessa, al registro nazionale
per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle
procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma
3-septies dell'articolo 184-ter, interoperabile con il
Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 e secondo gli
standard concordati con ISPRA, accessibile al pubblico,
indicando i seguenti elementi identificativi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attivita' di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
f) quantita' autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma
17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il registro nazionale per la raccolta delle
autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate
concluse (RECER) secondo standard condivisi.
18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione,
questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al
Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.
19. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il
compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da
sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle
attivita' agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche
che effettuano compostaggio aerobico individuale per i
propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da
giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta
per la gestione dei rifiuti urbani.
20.»
«Art. 214 (Determinazione delle attivita' e delle
caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate). - 1. Le procedure semplificate di cui al
presente capo devono garantire in ogni caso un elevato
livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai
sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177,
comma 4.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i
rifiuti agricoli e le attivita' che generano i
fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le
norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le
condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei
luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di
recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del
presente decreto sono sottoposte alle procedure
semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la
medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le
procedure semplificate devono garantire che i tipi o le
quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di
smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un
pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133,
per accedere alle procedure semplificate, le attivita' di
trattamento termico e di recupero energetico devono,
inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani
oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano superiori a
quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e
coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima
di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in
energia utile calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli
215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.
4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2
relativamente alle attivita' di recupero continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno
2002, n. 161.
5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui
al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti
indicati nella lista verde di cui all'Allegato III del
regolamento (CE), n. 1013/2006.
6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli
215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei
controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla
provincia territorialmente competente un diritto di
iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'emanazione
del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n.
350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma
le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti
nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di qualita'
dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti
industriali e dalle altre disposizioni che regolano la
costruzione di impianti industriali.
L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti
di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai
sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle
disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211.
7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7,
ferme restando le disposizioni delle direttive e dei
regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di
compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti
da attivita' agricole e vivaistiche o da cucine, mense,
mercati, giardini o parchi, che hanno una capacita' di
trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono
destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti
nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei
comuni confinanti che stipulano una convenzione di
associazione per la gestione congiunta del servizio,
acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di
un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche
la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale,
possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia
di inizio di attivita' ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto
delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme
antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e
igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza
energetica nonche' delle disposizioni del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande
disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alle attivita'
private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresi',
le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le
condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia.
9. Le province comunicano al ( (registro nazionale
per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle
procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma
3-septies dell'articolo 184-ter e secondo gli standard
concordati con ISPRA, accessibile al pubblico, i seguenti
elementi identificativi delle imprese iscritte nei registri
di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa;
c) sede dell'impianto;
d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attivita' di
gestione;
e) relative quantita';
f) attivita' di gestione;
g) data di iscrizione nei registri di cui agli
articoli 215, comma 3, e 216, comma 3.
10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.
11. Con uno o piu' decreti, emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono
individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un
combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei
combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al
regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di
certificazione di qualita' ambientale, sia da qualificarsi,
ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti
decreti possono stabilire, nel rispetto dell'articolo 177,
comma 4, le opportune modalita' di integrazione ed
unificazione delle procedure, anche presupposte, per
l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale,
con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro
prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente
necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e
l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate
nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non gia'
autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il
regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.»
«Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti
elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento,
l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
una visita preventiva, da parte della provincia competente
per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma
1, in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche
dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche
alle quali le attivita' medesime sono sottoposte alla
disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche
dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori
limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai
valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare
forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti
per la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono
svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il
ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti
stessi sono destinati ad essere recuperati, nonche'
l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora la competente Sezione regionale dell'Albo
accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1, la medesima sezione propone
alla provincia di disporre, con provvedimento motivato, il
divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita',
salvo che l'interessato non provveda a conformare alla
normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro
il termine e secondo le prescrizioni stabiliti
dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale
dell'impianto.
7. Alle attivita' di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 3, lettera b),
e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, determina modalita',
condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a
favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva
2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate
dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che
determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di
essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure
semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente
decreto e dal presente articolo a condizione che siano
rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni
soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti,
con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che
i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di
essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere
nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare
se soddisfino i criteri elaborati affinche' gli stessi
cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle
condizioni previste. Questa e' sottoposta, al pari delle
altre, alle procedure semplificate disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente
articolo a condizione che siano rispettati tutti i
requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e
oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che
i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di
essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210,
operazioni di recupero di materia prima secondaria da
specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni
di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del
presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater.
Fino alla scadenza di tale termine e' autorizzata la
continuazione dell'attivita' in essere nel rispetto delle
citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente
5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del
decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008.
Restano in ogni caso ferme le quantita' massime
stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle
risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e
occupazione, i rifiuti individuati ( (nell'allegato III al
regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024)), possono essere utilizzati
negli impianti industriali autorizzati ai sensi della
disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui
agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto,
nel rispetto del relativo BAT References, previa
comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima
dell'avvio dell'attivita' all'autorita' ambientale
competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al
rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il
trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
9. - 15.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
2013, n. 59 «Regolamento recante la disciplina
dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione
di adempimenti amministrativi in materia ambientale
gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio
2013, n. 124.
 
Art. 5

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

1. Ai lavoratori subordinati del settore privato, ((compresi)) i lavoratori agricoli, che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sedi produttive o operative in uno dei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attivita' lavorativa ((a seguito dei medesimi eventi meteorologici, e')) riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temporale del 30 aprile 2026 e ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito e' riconosciuta anche ai lavoratori subordinati del settore privato, ((compresi)) i lavoratori agricoli, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori.
2. L'impossibilita' di recarsi al lavoro, nei casi di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso ((agli eventi meteorologici di cui al medesimo comma 1)), alla interruzione o impraticabilita' delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilita' dei mezzi di trasporto, alla inagibilita' dell'abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili ((ai predetti eventi meteorologici)). Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.
3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attivita' lavorativa, esclusi i lavoratori agricoli, di cui al comma 1, primo periodo, l'integrazione al reddito e' riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attivita' lavorativa, nel limite massimo di novanta giornate.
4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al comma 1, secondo periodo, l'integrazione al reddito e' riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attivita' lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.
5. Ai lavoratori agricoli di cui al comma 1, primo periodo, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, e' concessa l'integrazione al reddito di cui al medesimo comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 e' concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta giornate. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli ((eventi meteorologici di cui al comma 1)), per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015.
7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonche' con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli ((eventi meteorologici di cui al comma 1)), non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo n. 148 del 2015, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non e' dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo ((n. 148 del 2015)).
9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono concesse nel limite di spesa di 37,6 milioni di euro per l'anno 2026 e le medesime sono erogate con pagamento diretto da parte dell'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalita' di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attivita' di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici previsti dai commi da 1 a 8.
10. Alle attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 37,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
12. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 9 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 3, 5, comma 1, e
12, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
settembre 2015, n. 221:
«Art. 3 (Misura). - 1. Il trattamento di integrazione
salariale ammonta all'80 per cento della retribuzione
globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di
lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite
dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo
conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente
dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione
dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione
dell'orario su periodi ultrasettimanali predeterminati,
l'integrazione e' dovuta, nei limiti di cui ai periodi
precedenti, sulla base della durata media settimanale
dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.
2. Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la
cui retribuzione sia ridotta in conformita' di norme
contrattuali per effetto di una contrazione di attivita',
l'integrazione e' dovuta entro i limiti di cui al comma 1,
ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in
rapporto all'orario normalmente praticato.
3. Agli effetti dell'integrazione le indennita'
accessorie alla retribuzione base, corrisposte con
riferimento alla giornata lavorativa, sono computate
secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e
di contratto collettivo che regolano le indennita' stesse,
ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle
indennita' in rapporto a un orario di otto ore.
4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli
retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione,
interessenze e simili, l'integrazione e' riferita al
guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il
quale l'integrazione e' dovuta.
5. L'importo del trattamento di cui al comma 1 e'
soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non puo' superare per
l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque
rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e
per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei ratei
di mensilita' aggiuntive:
a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di
riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei
ratei di mensilita' aggiuntive, e' pari o inferiore a euro
2.102,24;
b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di
riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei
ratei di mensilita' aggiuntive, e' superiore a euro
2.102,24.
5-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale
relativi a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022,
il massimale di cui alla lettera a) del comma 5 cessa di
produrre i propri effetti e l'importo del trattamento di
cui al comma 1, indipendentemente dalla retribuzione
mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non
puo' superare l'importo massimo mensile di cui al comma 5,
lettera b), come rivalutato ai sensi del comma 6.
6. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a
decorrere dall'anno 2016, gli importi del trattamento di
cui alle lettere a) e b) del comma 5, nonche' la
retribuzione mensile di riferimento di cui alle medesime
lettere, sono aumentati nella misura del 100 per cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
impiegati.
7. Il trattamento di integrazione salariale
sostituisce in caso di malattia l'indennita' giornaliera di
malattia, nonche' la eventuale integrazione
contrattualmente prevista.
8. L'integrazione non e' dovuta per le festivita' non
retribuite e per le assenze che non comportino
retribuzione.
9. Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di
integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di
paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a
orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153, e successive modificazioni, fermo restando quanto
previsto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021,
n. 112.
10. Gli importi massimi di cui al comma 5 devono
essere incrementati, in relazione a quanto disposto
dall'articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i
trattamenti di integrazione salariale concessi in favore
delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie
stagionali.»
«Art. 5 (Contribuzione addizionale). - 1. A carico
delle imprese che presentano domanda di integrazione
salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura
pari a:
a) 9 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, relativamente ai periodi di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di
uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera
a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera
b), in un quinquennio mobile".
(omissis).»
«Art. 12 (Durata). - (omissis)
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano
applicazione relativamente agli interventi determinati da
eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei
trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10,
lettere m), n), e o).
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 8
agosto 1972, n. 457, recante «Miglioramento ai trattamenti
previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la
integrazione del salario in favore dei lavoratori
agricoli», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto
1972, n. 218:
«Art. 8. - Agli operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili
al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto un
trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della
retribuzione di cui all'articolo 3. Detto trattamento e'
corrisposto per la durata massima di novanta giorni
nell'anno. Ai lavoratori beneficiari del trattamento
sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della
relativa cassa unica. Ai fini della presente legge sono
considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri
lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono
annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa
azienda. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di
cui al primo comma e' riconosciuto anche ai lavoratori
dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e
in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori
di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250, nonche' agli armatori e ai proprietari
armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per
periodi diversi da quelli di sospensione dell'attivita'
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo
obbligatorio e non obbligatorio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 4, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, recante «Norme in materia di
cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175:
«Art. 21 (Norme in materia di trattamenti per i
lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura). -
(omissis)
4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di
lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in
comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamita' o
avversita' atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della
legge 15 ottobre 1981, n. 590, puo' essere concesso il
trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto
1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta
giorni.
(omissis.)»
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1,
lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione.
(omissis).»
 
Art. 6

Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

1. Nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, e che hanno dovuto sospendere l'attivita' a causa dei predetti eventi meteorologici, e' riconosciuta una indennita' una tantum, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ed erogata dall'INPS, su domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 78,8 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS, che disciplina i termini e le modalita' di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attivita' di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1.
3. Alle attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 78,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 112,6 milioni di euro per l'anno 2026, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, ((lettera a))), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione.
(omissis).»
 
Art. 7

Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici

1. La misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermo restando il limite massimo di risorse ad essa destinate previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla societa' SIMEST S.p.A. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' estesa alle imprese esportatrici localizzate nei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, nonche' alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri ivi localizzate che sono parte di una filiera a vocazione esportatrice, secondo termini e modalita' stabiliti con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle imprese di cui al primo periodo e' attribuita una quota delle risorse destinate alla misura, nel limite massimo di 130 milioni di euro.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi
urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
nonche' disposizioni urgenti per la ricostruzione nei
territori colpiti dai medesimi eventi», convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2023, n. 177:
«Art. 10 (Misure urgenti di sostegno alle imprese
esportatrici). - 1. Al fine di sostenere le imprese
esportatrici localizzate nei territori interessati dagli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio
2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza
con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, la Societa'
italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. e'
autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e nel rispetto del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto
per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle
medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni
per la quale non si e' avuto accesso ad altre forme di
ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di
cui al primo periodo non concorrono alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. La misura di cui al comma 1 si applica secondo
condizioni, termini e modalita' stabiliti con una o piu'
deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo
1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede a
valere sulle giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di
euro, del conto di tesoreria intestato ( (alla SIMEST)) per
la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1,
lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

- Si riporta il testo dell'articolo 72, comma 1,
lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020,
n. 110:
«Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del
sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai
connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo
da ripartire denominato "Fondo per la promozione
integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di
euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
(omissis)
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto
fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, quale incentivo da riconoscere a
fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita'
o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari,
secondo criteri selettivi e modalita' stabiliti con una o
piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo
1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I
cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse
disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla
vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto
sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei
finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,
tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare
complessivo delle domande di finanziamento presentate nei
termini e secondo le condizioni stabilite con una o piu'
delibere del Comitato agevolazioni.
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 270, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302:
«(omissis)
270. L'organo competente ad amministrare il Fondo di
cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
nonche' il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' il
Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da
due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle
finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico e da un rappresentante designato dalle regioni,
nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati
competenze e funzionamento del predetto Comitato.
(omissis).»
 
Art. 8

Sospensione di termini in favore delle imprese

1. Per le societa' e le imprese che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la sede legale od operativa o unita' locali nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, fatte salve le misure di maggiore favore recate nelle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono sospesi nel periodo ((dal 18 gennaio 2026 al 31 marzo 2026)), senza applicazione di sanzioni e interessi:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 marzo 2026.
2. Gli eventi meteorologici che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
3. Per le societa' e le imprese aventi sede operativa nei territori di cui al comma 1, tenute a presentare atti e documenti presso le ((camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)), sono sospesi, a decorrere dal 18 gennaio 2026 e fino al 30 aprile 2026, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.
4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 sono effettuati in un'unica soluzione alla ripresa della decorrenza del termine.
5. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari((, ivi compresi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti,)) di attivita' economiche colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, aventi ad oggetto immobili situati nei territori dei comuni di cui al comma 1 in cui l'attivita' si svolgeva, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attivita' medesima.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della
protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
gennaio 2018, n. 17:
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per
il coordinamento dell'attuazione degli interventi da
effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo
nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione
civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione
vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella
deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita
l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti,
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere specificamente
motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in
essere sulla base di procedure definite con la medesima o
altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono
soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui
all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20, e
successive modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui
efficacia decorre dalla data di adozione e che sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per
informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri,
alle Regioni o Province autonome interessate e fino al
trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia
e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze
sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.»
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7:
«Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). -
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si
provvede mediante:
a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 4, 5 e 6;
b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita'
e dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
c) (lettera abrogata dal d.lgs. 25 novembre 2016,
n. 219);
d) i diritti di segreteria sull'attivita'
certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni
di cittadini o di enti pubblici e privati;
f) altre entrate derivanti da prestazioni e
controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle
disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe
predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti
interessati ove cio' non risulti in contrasto con la
disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono
determinate sulla base del costo effettivo del servizio
reso.
2. (comma abrogato dal d.lgs. 25 novembre 2016, n.
219).
3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla
lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi
obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale,
incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1,
sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei
costi standard di gestione e di fornitura dei relativi
servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai
sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti
stabiliti dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni
singola camera di commercio da parte di ogni impresa
iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi
compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli
importi del diritto dovuti in misura fissa, e' determinata
dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, in base al seguente
metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed
economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi
standard determinati ai sensi dell'articolo 28, comma 2,
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di
intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali
di cui all'articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato
indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le
esigenze dello sviluppo economico con quelle di
contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a)
delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti
annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le
imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e
mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonche'
mediante la determinazione di diritti annuali per le
relative unita' locali.
5. Qualora si verifichino variazioni significative
del fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da
adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la
misura del diritto annuale.
6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema
camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica
e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna
camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni
regionali possono effettuare variazioni compensative tra le
diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei
predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al
bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti
dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi
di risparmio e le modalita' compensative tra le diverse
tipologie di spesa.
7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per
il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i
termini di liquidazione, accertamento e riscossione del
diritto annuale.
8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono,
altresi', disciplinate le modalita' di applicazione delle
sanzioni per il caso di omesso o tardivo pagamento del
diritto annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive
modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.
9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita
l'Unioncamere, e' determinata una quota del diritto annuale
da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e
premialita' istituito presso l'Unioncamere, nonche' i
criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di
commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il
territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di
commercio nonche' di sostenere la realizzazione dei
programmi del sistema camerale, riconoscendo premialita'
agli enti che raggiungono livelli di eccellenza.
10. Per il finanziamento di programmi e progetti
presentati dalla camere di commercio, condivisi con le
Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo
economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il
Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di
Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del
programma o del progetto nel quadro delle politiche
strategiche nazionali, puo' autorizzare l'aumento, per gli
esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale
fino ad un massimo del venti per cento. Il rapporto sui
risultati dei progetti e' inviato al Comitato di cui
all'articolo 4-bis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1218 del Codice
civile:
«Art. 1218 (Responsabilita' del debitore). - Il
debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta
e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da
impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui
non imputabile.»
 
Art. 9

Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola, ubicate ((nella regione Calabria, nella regione autonoma della Sardegna o nella Regione siciliana)), interessate dalle avversita' atmosferiche di eccezionale intensita', verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2026, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al ((comma 4 del)) medesimo articolo 5 e con esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera d), dello stesso articolo 5.
2. Ai medesimi interventi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, con esclusione di quanto previsto al comma 2, lettera d), del medesimo articolo 5, e con le stesse modalita' e condizioni possono accedere anche le imprese e i consorzi della pesca e dell'acquacoltura. In relazione alle imprese di cui al primo periodo, per strutture aziendali si intendono anche le unita' da pesca.
3. Le Regioni di cui al comma 1, in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Per le finalita' e alle condizioni di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e' rifinanziato di ((111,2 milioni)) di euro per l'anno 2026.
((4-bis. Al fine di assicurare la massima tempestivita' nell'erogazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e di favorire la rapida ripresa delle attivita' economiche e produttive, in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la liquidazione e l'erogazione degli indennizzi a valere sulle risorse di cui al comma 4 del presente articolo sono effettuate direttamente dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). A tal fine, l'AGEA si avvale dei dati e delle informazioni presenti nel fascicolo aziendale previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e nel Sistema informativo agricolo nazionale, predisponendo procedure automatizzate e domande precompilate. Le regioni di cui al comma 1 del presente articolo, effettuate le procedure di accertamento e delimitazione ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, trasmettono all'AGEA l'elenco definitivo dei beneficiari per l'immediata esecuzione dei pagamenti.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 111,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 24.))

6. All'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla ((stipulazione)) di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, le parole: «al 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2135 del Codice
civile:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita',
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.»
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 15, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante
«Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7
marzo 2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
aprile 2004, n. 95:
«Art. 5 (Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva). - 1. Possono beneficiare degli
interventi del presente articolo, le imprese agricole di
cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le
cooperative che svolgono l'attivita' di produzione
agricola, iscritte nel registro delle imprese o
nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le
Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi
dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30
per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di
danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo
dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le
produzioni zootecniche.
1-bis. Possono altresi' beneficiare degli interventi
del presente articolo le imprese e i consorzi di
acquacoltura e della pesca.
2. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e
1-bis, nei limiti dell'entita' del danno, accertato nei
termini previsti dagli orientamenti e regolamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e
della pesca, possono essere concessi i seguenti aiuti, in
forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto
conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento,
nonche' delle risorse finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per
cento del danno accertato sulla base della produzione lorda
vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le
modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai
regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, il contributo puo' essere elevato
fino al 90 per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le
esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato
l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al
seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario e peschereccio oltre i 18
mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di
cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario e peschereccio oltre i 18
mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare
del prestito sono comprese le rate delle operazioni di
credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento
inerenti all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario e
peschereccio, di cui all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo
8.
3. In caso di danni causati alle strutture aziendali
ed alle scorte possono essere concessi a titolo di
indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per
cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013.
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al
presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali e'
possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo
della percentuale dei danni sono comprese le perdite
derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa
azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda
vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e'
comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni
concessi dall'Unione europea.
4-bis. Ai sensi della normativa europea sono altresi'
esclusi dagli aiuti:
a) le grandi imprese;
b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli
aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali,
a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in
difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli
eventi in questione;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero
pendente a seguito di una precedente decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e
incompatibili con il mercato interno.
4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro
tre anni dal verificarsi dell'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono
versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da
tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo
dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e
calcolati, a livello di singolo beneficiario,
dall'autorita' regionale competente. I danni includono le
perdite di reddito dovute alla distruzione completa o
parziale della produzione agricola e i danni materiali
subiti dalle strutture aziendali quali: immobili,
attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I
danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati
sulla base dei costi di riparazione o del valore economico
degli stessi prima del verificarsi dell'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale. Tale
calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione
del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia
la differenza tra il valore delle strutture immediatamente
prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento
eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non
sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori
costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversita'
atmosferica assimilabile alla calamita' naturale. La
perdita di reddito a livello di singoli beneficiari e'
calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i
quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui
si e' verificata l'avversita' atmosferica assimilabile a
una calamita' naturale per il prezzo medio di vendita
ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto
moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti
nei tre anni precedenti l'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale o da una media
triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale,
escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato, per
il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua
puo' essere calcolata:
a) tenendo conto della somma delle componenti
colture e allevamenti qualora risultino danneggiate
entrambe o i danni abbiano interessato le strutture
aziendali;
b) limitatamente alle singole componenti qualora
risultino danneggiate solo le colture o solo gli
allevamenti.
4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti
ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi
quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o
unionali sono limitati all'80 per cento dei costi
ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al
90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali.
4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i
danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a
calamita' naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo
quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato
una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 per
cento della loro produzione media annua o del reddito
ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi
nel piano di gestione dei rischi in agricoltura.
4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare
la produzione agricola della singola impresa, purche' il
metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la
perdita effettiva dell'impresa agricola nell'anno in
questione.
5. Le domande di intervento debbono essere presentate
alle autorita' regionali competenti entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione
delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2.
6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle
imprese agricole, di cui al presente articolo, possono
essere adottate misure volte al ripristino delle
infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui
quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a
totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale.»
«Art. 6 (Procedure di trasferimento alle regioni di
disponibilita' del FSN). - 1. Al fine di attivare gli
interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti,
attuata la procedura di delimitazione del territorio
colpito e di accertamento dei danni conseguenti,
deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di
declaratoria della eccezionalita' dell'evento stesso,
nonche', tenendo conto della natura dell'evento e dei
danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra
quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di
spesa. Il suddetto termine e' prorogato di trenta giorni in
presenza di eccezionali e motivate difficolta' accertate
dalla giunta regionale.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi
calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta
delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di
eccezionalita' delle calamita' naturali, individuando i
territori danneggiati e le provvidenze sulla base della
richiesta.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa,
dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di
riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire
alle regioni.»
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale). - 1. Presso la Tesoreria centrale e' aperto un
conto corrente infruttifero denominato «Fondo di
solidarieta' nazionale» intestato al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, allo scopo denominato «Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi». Per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c),
e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarieta'
nazionale-interventi indennizzatori».
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b)
e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di
protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, nel limite stabilito
annualmente dalla legge finanziari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503,
recante «norme per l'istituzione della Carta
dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle
aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3,
del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1999 n. 305:
«Art. 9 (Fascicolo aziendale). - 1. Per i fini di
semplificazione ed armonizzazione, di cui all'articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, e'
istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30
giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato
all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni
di cui all'articolo 3.
2. Anteriormente alla data di cui al comma 1,
attraverso le procedure progressivamente rese disponibili
dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica
le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla
consistenza aziendale, con l'obbligo di confermarne
l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o
integrazioni. Nell'ambito delle predette procedure sono
indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o
le integrazioni. In caso di mancata conferma entro i
termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti
nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica
delle consistenze aziendali sia necessario rendere
disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la
riproduzione dei dati catastali, la stessa e' tenuta al
pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle
finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e
integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti
statali e territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra
il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche
agricole e forestali del 30 giugno 1998.
3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi
del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento
del repertorio delle notizie economiche e amministrative
(REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo
delle camere di commercio con le modalita' di cui
all'articolo 5.
4. A partire dal 1° luglio 2000, le aziende che
eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono
tenute, nel momento in cui si manifestano
all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi
beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare
le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno
inserite nel fascicolo aziendale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1-quater,
del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2025, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24
febbraio 2025 n. 45:
«Art. 19 (Disposizioni concernenti termini in materia
di agricoltura). - 1-quater. Per le imprese della pesca e
dell'acquacoltura il termine di cui all'articolo 1, comma
101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' prorogato al
31 dicembre 2026.»
 
((Art. 9 bis
Interventi per la ripresa dell'attivita' produttiva delle imprese
agricole e ittiche

1. Le regioni sono autorizzate a destinare le risorse residue, risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle attuali disponibilita', vincolate nel risultato di amministrazione, per finanziare misure a favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonche' delle imprese e dei consorzi della pesca e dell'acquacoltura, che hanno subito danni alla produzione a causa di calamita' naturali e di eventi assimilabili ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004.
2. Le regioni possono deliberare o integrare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applica l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le imprese e i consorzi di cui al comma 1 del presente articolo possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva, di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, in deroga al comma 4 e con esclusione di quanto previsto dal comma 2, lettera d), del medesimo articolo 5.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2135 del Codice
civile.
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita',
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.»

- Si riporta il testo degli articoli 1, 5, 6 e 15, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante
«Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7
marzo 2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
aprile 2004, n. 95.
«Art. 1 (Finalita'). - 1. Il Fondo di solidarieta'
nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente
interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle
produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali
agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture
agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi
eccezionali o da avversita' atmosferiche assimilabili a
calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da
epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonche' ai
danni causati da animali protetti, alle condizioni e
modalita' previste dalle disposizioni comunitarie vigenti
in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse
disponibili sul Fondo stesso. Fermo restando quanto
previsto al primo periodo, il Fondo ha altresi' l'obiettivo
di promuovere interventi compensativi per contribuire a far
fronte ai danni alle produzioni della pesca e
dell'acquacoltura, nonche' alle strutture aziendali, agli
impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative
imprese e dei relativi consorzi, nei limiti delle
disponibilita' del Fondo.
2. Ai fini del presente decreto legislativo sono
considerate calamita' naturali, avversita' atmosferiche
assimilabili a calamita' naturali, eventi eccezionali,
eventi di portata catastrofica, eventi di diffusione
eccezionale di specie aliene invasive, epizoozie, organismi
nocivi ai vegetali, animali protetti quelli previsti dagli
orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di
aiuti di Stato nel settore agricolo, nonche' le avverse
condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti
comunitari.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSN prevede
le seguenti tipologie di intervento:
a) misure volte a incentivare la stipula di
contratti assicurativi prioritariamente finalizzate
all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura
mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione
del rischio;
b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso
di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non
inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura,
finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle
imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui
al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
c) interventi di ripristino delle infrastrutture
connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e
di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle
imprese agricole.
3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma 3,
lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti
non sono limitati ad una sola annualita', possono essere
compensati per un periodo non superiore a tre anni.»
«Art. 5 (Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva). - 1. Possono beneficiare degli
interventi del presente articolo, le imprese agricole di
cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le
cooperative che svolgono l'attivita' di produzione
agricola, iscritte nel registro delle imprese o
nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le
Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi
dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30
per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di
danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo
dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le
produzioni zootecniche.
1-bis. Possono altresi' beneficiare degli interventi
del presente articolo le imprese e i consorzi di
acquacoltura e della pesca.
2. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e
1-bis, nei limiti dell'entita' del danno, accertato nei
termini previsti dagli orientamenti e regolamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e
della pesca, possono essere concessi i seguenti aiuti, in
forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto
conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento,
nonche' delle risorse finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per
cento del danno accertato sulla base della produzione lorda
vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le
modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai
regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, il contributo puo' essere elevato
fino al 90 per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le
esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato
l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al
seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario e peschereccio oltre i 18
mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di
cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario e peschereccio oltre i 18
mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare
del prestito sono comprese le rate delle operazioni di
credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento
inerenti all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario e
peschereccio, di cui all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo
8.
3. In caso di danni causati alle strutture aziendali
ed alle scorte possono essere concessi a titolo di
indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per
cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013.
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al
presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali e'
possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo
della percentuale dei danni sono comprese le perdite
derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa
azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda
vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e'
comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni
concessi dall'Unione europea.
4-bis. Ai sensi della normativa europea sono altresi'
esclusi dagli aiuti:
a) le grandi imprese;
b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli
aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali,
a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in
difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli
eventi in questione;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero
pendente a seguito di una precedente decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e
incompatibili con il mercato interno.
4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro
tre anni dal verificarsi dell'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono
versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da
tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo
dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e
calcolati, a livello di singolo beneficiario,
dall'autorita' regionale competente. I danni includono le
perdite di reddito dovute alla distruzione completa o
parziale della produzione agricola e i danni materiali
subiti dalle strutture aziendali quali: immobili,
attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I
danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati
sulla base dei costi di riparazione o del valore economico
degli stessi prima del verificarsi dell'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale. Tale
calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione
del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia
la differenza tra il valore delle strutture immediatamente
prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento
eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non
sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori
costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversita'
atmosferica assimilabile alla calamita' naturale. La
perdita di reddito a livello di singoli beneficiari e'
calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i
quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui
si e' verificata l'avversita' atmosferica assimilabile a
una calamita' naturale per il prezzo medio di vendita
ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto
moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti
nei tre anni precedenti l'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale o da una media
triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale,
escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato, per
il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua
puo' essere calcolata:
a) tenendo conto della somma delle componenti
colture e allevamenti qualora risultino danneggiate
entrambe o i danni abbiano interessato le strutture
aziendali;
b) limitatamente alle singole componenti qualora
risultino danneggiate solo le colture o solo gli
allevamenti.
4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti
ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi
quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o
unionali sono limitati all'80 per cento dei costi
ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al
90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali.
4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i
danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a
calamita' naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo
quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato
una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 per
cento della loro produzione media annua o del reddito
ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi
nel piano di gestione dei rischi in agricoltura.
4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare
la produzione agricola della singola impresa, purche' il
metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la
perdita effettiva dell'impresa agricola nell'anno in
questione.
5. Le domande di intervento debbono essere presentate
alle autorita' regionali competenti entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione
delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2.
6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle
imprese agricole, di cui al presente articolo, possono
essere adottate misure volte al ripristino delle
infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui
quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a
totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale.»
«Art. 6 (Procedure di trasferimento alle regioni di
disponibilita' del FSN). - 1. Al fine di attivare gli
interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti,
attuata la procedura di delimitazione del territorio
colpito e di accertamento dei danni conseguenti,
deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di
declaratoria della eccezionalita' dell'evento stesso,
nonche', tenendo conto della natura dell'evento e dei
danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra
quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di
spesa. Il suddetto termine e' prorogato di trenta giorni in
presenza di eccezionali e motivate difficolta' accertate
dalla giunta regionale.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi
calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta
delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di
eccezionalita' delle calamita' naturali, individuando i
territori danneggiati e le provvidenze sulla base della
richiesta.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa,
dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di
riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire
alle regioni.»
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale). - 1. Presso la Tesoreria centrale e' aperto un
conto corrente infruttifero denominato «Fondo di
solidarieta' nazionale» intestato al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, allo scopo denominato «Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi». Per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c),
e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarieta'
nazionale-interventi indennizzatori».
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b)
e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di
protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, nel limite stabilito
annualmente dalla legge finanziari.».
 
Art. 10

Misure per il rilancio del turismo

1. Al fine di assicurare la ripresa delle attivita' produttive del settore turistico, ivi ((compresi)) gli stabilimenti termali e balneari, nonche' gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che operano nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, il Ministero del turismo realizza, anche avvalendosi ((della societa' ENIT)) S.p.A., campagne promozionali, di carattere nazionale e internazionale, finalizzate a valorizzare i medesimi territori e ad attrarre i flussi turistici, anche fornendo priorita' nelle attivita' promozionali e fieristiche e accesso privilegiato alle iniziative.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, della legge 25
agosto 1991 n. 287, recante «Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1991, n.
206.
«Art. 5 (Tipologia degli esercizi). - 1. Anche ai
fini della determinazione del numero delle autorizzazioni
rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi
di cui alla presente legge sono distinti in:
a) esercizi di ristorazione, per la
somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle
aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del
volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde,
pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande,
comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe',
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la
somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e'
esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto
alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e'
consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti
sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo
viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel
corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il
sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione
competente ai sensi dell'art. 6, puo' temporaneamente ed
eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con
contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno,
con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
organizzazioni nazionali di categoria nonche' le
associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello nazionale, puo' modificare le
tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione
alla funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere
ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno
facolta' di vendere per asporto le bevande nonche', per
quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a),
i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli
esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti
di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria
e di pasticceria. In ogni caso l'attivita' di vendita e'
sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di
vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il
latte puo' essere venduto per asporto a condizione che il
titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita
prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano
osservate le norme della medesima.
6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale,
di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio
di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli
esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra
sede anche separatamente, previa la specifica
autorizzazione di cui all'art. 3.»
 
Art. 11

Potenziamento della risposta operativa di protezione civile

1. Per l'accelerazione e l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, la Regione Calabria, la Regione autonoma ((della)) Sardegna, la Regione ((siciliana)) e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri possono fare ricorso, per il triennio 2026-2028, a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, per un contingente massimo, per ognuna delle medesime amministrazioni, di dieci unita' di personale non dirigenziale di comprovata esperienza e professionalita' connessa alla natura degli interventi, nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro. ((Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2.396.955 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, di cui 500.000 euro annui per ciascuna regione e 896.955 euro annui per il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede ai sensi dell'articolo 24.))
2. In caso di cessazione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 1, e' consentita la stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse di cui ((al comma 1)).
3. Per l'individuazione del personale di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le proprie esigenze.
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il numero massimo di incarichi dirigenziali di seconda fascia che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' conferire per il triennio 2026-2028, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' elevato a sette((, fermo restando il rispetto del limite massimo di tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 720.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 24)).
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e' abrogato.
6. (((soppresso))).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
(omissis)
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 2, del
decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni
urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle
pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 maggio 2025, n. 109, abrogato dal
decreto-legge n. 25 del 2026:
«Art. 21 (Misure urgenti finalizzate al mantenimento
e consolidamento della capacita' operativa del Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri). - (omissis)
2. Al fine di mantenere e consolidare la capacita'
operativa del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle
attivita' di coordinamento delle attivita' emergenziali,
delle funzioni istituzionali di coordinamento del Servizio
nazionale della protezione civile e quale struttura di
supporto alle funzioni in capo all'autorita' nazionale di
protezione civile di cui all'articolo 3, commi 1, lettera
a), e 2, lettera a), del codice della protezione civile, di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, nonche' per
consentire l'effettivo svolgimento dei compiti attribuiti
dall'articolo 8 del medesimo codice, con particolare
riferimento al coordinamento dell'intervento del Servizio
nazionale nell'ambito dei contesti emergenziali in essere
sul territorio nazionale, il limite percentuale entro il
quale il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri puo' provvedere al
conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia
per il triennio 2025-2027, ai sensi del comma 6
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' incrementato al 17% della relativa dotazione
organica a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della protezione civile.
(omissis).»
 
Art. 12
Misure urgenti per il potenziamento delle strutture regionali di
protezione civile

1. Al fine di assicurare la necessaria tempestivita' nell'assolvimento delle attivita' tecniche e amministrativo-contabili connesse con la gestione delle misure conseguenti allo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, nonche' delle altre attivita' istituzionali di competenza delle Direzioni regionali di protezione civile, la Regione Calabria, la Regione autonoma ((della Sardegna e la Regione siciliana nonche' i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della medesima deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, sono autorizzati)), in via straordinaria e per il triennio 2026-2028, a:
a) assumere personale non dirigenziale a tempo determinato ((o con altre forme)) di lavoro flessibile con le modalita' previste dall'articolo 35-quater, commi 1, lettera a), e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura dei posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile ((nonche' delle strutture dei comuni interessati, nel limite di tre unita' per i comuni, le unioni o le forme associative con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di un'unita' per i restanti comuni, unioni o forme associative));
b) avvalersi, per esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale di cui alla lettera a), di personale dotato delle necessarie competenze professionali mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga al comma 6-bis del medesimo articolo 7 e all'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147((,)) e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2. Le assunzioni di cui al comma 1, lettera a), e gli incarichi di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro o incarico. Per la Regione autonoma ((della)) Sardegna e la Regione ((siciliana)), le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto dei rispettivi statuti speciali, delle relative norme di attuazione e dell'ordinamento regionale in materia di personale.
3. Alle assunzioni e agli incarichi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei limiti e delle capacita' assunzionali previsti dalla disciplina vigente in materia di ((spesa per il personale)), a carico dei rispettivi bilanci regionali ((e comunali)).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 35-quater, commi 1,
lettera a) e 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001 n. 106:
«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del
personale non dirigenziale). - 1. I concorsi per
l'assunzione del personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed
esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,
prevedono:
a) l'espletamento di almeno una prova scritta,
anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale,
comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una
lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di
esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle
competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle
capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche'
manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che
devono essere specificate nel bando e definite in maniera
coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilita'
residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e
non specializzati, le prove di esame danno particolare
rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali,
incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero
delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento
e correzione devono contemperare l'ampiezza e la
profondita' della valutazione delle competenze definite nel
bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di
svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel
comma 2;
(omissis).
3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma
1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non
apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova
scritta.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 5-bis, 6 e
6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001 n. 106:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - (omissis)
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n, 135,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012 n. 189:
«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - (omissis)
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2011, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 489, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2014)» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302:
«(omissis.)
489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti
pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche,
le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco
ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non
possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che,
sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite
fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei
trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono
compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche
elettive.
Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso
fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli
organi costituzionali applicano i principi di cui al
presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.
(omissis).»
- Si riporta il testo degli articoli 14, comma 3, e
14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 marzo 2019, n. 75:
«Art. 14. (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi). - (omissis)
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
(omissis).»
«Art. 14. - 1. in materia di accesso al trattamento
di pensione anticipata flessibile.
(omissis)
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
(omissis).».
 
Art. 13
Misure urgenti in materia di termini per i comuni colpiti dagli
eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026

1. Per i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2025, i termini di cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono prorogati al 31 luglio 2026.
2. Per l'anno 2026 il Ministero dell'interno e' autorizzato ad erogare, in favore dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio ((dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026)), le risorse relative al Fondo di solidarieta' comunale previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, compatibilmente con le disponibilita' in bilancio, in un'unica soluzione, entro il 15 maggio 2026, sulla base degli importi oggetto di Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sancito in sede di ((Conferenza Stato-citta')) ed autonomie locali del 21 gennaio 2026((, pubblicato nel sito internet)) del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale per la finanza locale. Ai fini dell'erogazione del fondo di solidarieta' spettante per l'anno corrente, ai comuni colpiti dai predetti eventi meteorologici, per l'anno 2026, non si applica il blocco in caso di mancato invio nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ((ai sistemi di rilevazione delle informazioni)) relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.
3. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, per i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026((,)) nonche' per le relative unioni di comuni, province, liberi consorzi comunali e citta' metropolitane, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 233, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e dall'articolo 139, comma 1, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e' prorogato di sessanta giorni.
((3-bis. Per gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, colpiti da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza, il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2025 e' prorogato al 31 maggio 2026.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 161, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 4, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227:
«Art. 161 (Certificazioni finanziarie e invio di dati
contabili). - (omissis)
4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per
l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti,
in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle
province e delle citta' metropolitane, dei relativi dati
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti
integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse
finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di
solidarieta' comunale. Con riferimento al bilancio
consolidato, la disciplina di cui al periodo precedente si
applica decorsi sette giorni dal termine previsto per
l'approvazione di tale documento contabile. In sede di
prima applicazione, con riferimento al bilancio di
previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente
si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma
1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti
territoriali e il territorio», convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale del 20 agosto 2016, n. 194:
«Art. 9 (Prospetto verifica pareggio di bilancio e
norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la
crescita). - (omissis)
1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini
previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei
rendiconti, nonche' di mancato invio, entro trenta giorni
dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti
integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli
enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione
dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura
prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,
con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano
adempiuto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti
di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti
di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere
alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie
a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, nonche' l'esercizio delle funzioni di
protezione civile, di polizia locale, di istruzione
pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonche'
lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui
all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con
popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno
precedente e' stato registrato un numero di migranti
sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione
residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente in materia. Il divieto di cui al presente
comma non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato
previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Con riferimento al
bilancio consolidato, la disciplina di cui al presente
comma si applica in caso di mancato rispetto dei termini
previsti per l'approvazione di tale documento contabile,
nonche' di mancato invio, entro sette giorni dal termine
previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 380, della
legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 29 dicembre 2012, n. 302:
«(omissis)
380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del
gettito dell'imposta municipale propria, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214:
a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al
comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201
del 2011;
b) e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale
che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato
accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni successivi.
L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno
2013, a 4.717,9 milioni di euro.
Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata
all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo
dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A
seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo
periodo, e' rideterminato l'importo da versare all'entrata
del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva
tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale e'
versata al bilancio statale, per essere riassegnata al
fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' di
versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il
medesimo DPCM;
c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale
di cui alla lettera b) e' incrementata della somma di
1.833,5 milioni di euro per l'anno 2013; i predetti importi
considerano quanto previsto dal comma 381;
d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono
stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarieta' comunale, tenendo anche conto per i singoli
comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni
standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell'imposta
municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse
soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive
per l'anno 2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6
dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135;
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in
aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad
aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata
clausola di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a
favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti
fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo
13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
vigenti in materia di imposta municipale propria. Le
attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale
riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
strumentale ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9,
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
successive modificazioni;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13
del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f)
possono essere modificati a seguito della verifica del
gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il
2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5
dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato
citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le conseguenti
variazioni compensative di bilancio.
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 451, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2016, n. 297:
«(omissis)
451. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo
accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a
quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre
dell'anno precedente a quello di riferimento, sono
stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarieta'
comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo,
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al periodo precedente e', comunque, emanato entro il 15
novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216,
recante «Disposizioni in materia di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Citta'
metropolitane e Province», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 dicembre 2010, n. 294:
«Art. 5 (Procedimento di determinazione dei
fabbisogni standard). - 1. Il procedimento di
determinazione del fabbisogno standard si articola nel
seguente modo:
(omissis)
c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa'
Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a. puo'
predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni
funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo
dei fabbisogni standard degli Enti locali.
Ove predisposti e somministrati, gli Enti locali
restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni
dalla pubblicazione, le informazioni richieste. Il mancato
invio, nel termine predetto, delle informazioni e'
sanzionato con la sospensione, sino all'adempimento
dell'obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti
a qualunque titolo erogati all'Ente locale e la
pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet del
Ministero dell'interno. Agli stessi fini di cui alle
lettere a) e b), anche il certificato di conto consuntivo
di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene i dati
necessari per il calcolo del fabbisogno standard;
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 233, comma 1,
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227:
«Art. 233 (Conti degli agenti contabili interni). -
1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura
dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di
beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2,
rendono il conto della propria gestione all'ente locale il
quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale
della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del
rendiconto.
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 139, comma 1, di
cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016,
n. 174, recante «Codice di giustizia contabile, adottato ai
sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2016, n.
209:
«Art. 139 (Presentazione del conto). - 1. Gli agenti
che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni,
salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla
chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla
cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale
all'amministrazione di appartenenza.
(omissis).»

- Si riporta il testo dell'articolo 2, decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del
presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente
testo unico si applicano, altresi', salvo diverse
disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto
dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali.»
 
Art. 14
Disposizioni per il recupero della capacita' produttiva nelle zone
colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18
gennaio 2026

1. Nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacita' produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con le regioni interessate un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Alle finalita' del presente articolo sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 25 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, recante
«Misure di sostegno e di reindustrializzazione in
attuazione del piano di risanamento della siderurgia», e'
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1989,
n. 118.
- Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014, n.651/2014/UE, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 giugno 2014,
serie L.
- Il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del
13 dicembre 2023 n.2023/2831/UE, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 15 dicembre
2023, serie L.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.»
 
Art. 15

Commissario straordinario per l'area di Niscemi

1. Al fine di assicurare la celere realizzazione delle misure e degli interventi volti all'incremento della sicurezza e della resilienza nel ((territorio del comune)) di Niscemi, interessato dai dissesti di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, e all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2026, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' nominato Commissario straordinario per l'area di Niscemi. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con la Regione Siciliana. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Rimane salva l'applicazione agli interventi di cui al presente ((articolo degli articoli)) 140 e 140-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare, nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2026, a:
a) predisporre, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana e sentito il sindaco del comune di Niscemi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
1) uno o piu' programmi per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata sulla base delle analisi e delle indagini geologiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale, nonche' per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, nel limite di spesa di 75 milioni di euro;
2) uno o piu' programmi per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel ((territorio del comune)) di Niscemi, tenuto conto di una valutazione di priorita' e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel limite di spesa di 75 milioni di euro;
b) attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma e approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati a titolo gratuito mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
c) esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di inerzia nello svolgimento di attivita' amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2). Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.
3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e ((sono realizzati attraverso provvedimenti attuativi del Commissario straordinario che,)) contengono, per ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare ((alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e)) al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nelle more dell'approvazione dei programmi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario e' autorizzato a dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dai predetti programmi e dichiarati, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del medesimo Commissario, come interventi indifferibili. Gli interventi dichiarati indifferibili ai sensi del secondo periodo sono dotati di CUP e di un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Gli interventi inseriti nei programmi di cui al presente comma sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.
((3-bis. Al fine di assicurare la gestione unitaria degli interventi volti al superamento del contesto emergenziale determinatosi nel territorio del comune di Niscemi in conseguenza degli eventi di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, il Commissario straordinario di cui al comma 1 subentra, limitatamente al suddetto territorio, nella gestione delle attivita' previste in conseguenza di quanto disposto dalla citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente per il medesimo contesto emergenziale. Le modalita' del subentro di cui al presente comma sono disciplinate con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Con le medesime ordinanze si provvede altresi' all'individuazione della quota delle risorse stanziate per l'emergenza con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, da destinare alle misure per il territorio del comune di Niscemi e che confluisce nella contabilita' speciale di cui al comma 5.))
4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica sino al 31 dicembre 2027. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale a titolo gratuito del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e puo' avvalersi, mediante apposite convenzioni a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, della Regione Siciliana e del comune di Niscemi. Per le medesime finalita', il Commissario straordinario puo' stipulare apposite convenzioni ((anche per avvalersi del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA, che svolge altresi' le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di altre societa' in house dello Stato, della Regione siciliana o del comune di Niscemi ovvero di societa' a controllo pubblico, anche indiretto, o di societa' da queste ultime interamente controllate, i cui oneri sono posti a carico delle risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), nel limite massimo del 2 per cento del quadro economico o, in assenza, del valore degli interventi privi di quadro economico.))
5. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato ((a cui sono assegnate)) le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3. A tal fine e' istituito ((un apposito fondo)) da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Fino alla chiusura della contabilita' speciale di cui al primo periodo e, in ogni caso, fino alla data di scadenza del mandato del Commissario straordinario((, sulle risorse assegnate alla predetta contabilita' speciale)) non possono essere intraprese azioni esecutive, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 112 a 115 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e i pignoramenti notificati sono inefficaci. L'inefficacia e' rilevata dal giudice anche d'ufficio. Il giudice, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti, provvede con ordinanza.
6. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata in materia di protezione civile, d'intesa con la Regione Siciliana e sentito il sindaco del comune di Niscemi, e' disciplinato il subentro dell'autorita' competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati nonche' il versamento ((al relativo bilancio)) delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere definitivamente acquisite all'erario, fatta eccezione per quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
7. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettere a) e b), pari a euro 150.000.000 per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159,
recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226.
- Si riporta il testo degli articoli 63, 140, 140-bis
del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77:
«Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e
delle centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 62, e' istituito presso l'ANAC, che
ne assicura la gestione e la pubblicita', un elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una
specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi
compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione
appaltante o centrale di committenza che soddisfi i
requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la
qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo
periodo.
2. La qualificazione per la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione si articola in tre fasce di
importo:
a) qualificazione base o di primo livello, per
servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per
lavori fino a 1 milione di euro;
b) qualificazione intermedia o di secondo livello,
per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per
lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;
c) qualificazione avanzata o di terzo livello,
senza limiti di importo.
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza
puo' effettuare le procedure corrispondenti al livello di
qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i
livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.
4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al
comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
compresi i Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i
soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e
salute S.p.a. e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e
paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di
regione. In sede di prima applicazione le stazioni
appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme
prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle citta'
metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle
regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui
all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali
ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.
5. La qualificazione ha ad oggetto le attivita' che
caratterizzano il processo di acquisizione di un bene,
servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e
riguarda:
a) la capacita' di progettazione
tecnico-amministrativa delle procedure;
b) la capacita' di affidamento e controllo
dell'intera procedura;
c) la capacita' di verifica sull'esecuzione
contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
6. Le stazioni appaltanti e le centrali di
committenza possono essere qualificate anche solo per la
progettazione e l'affidamento di lavori oppure per la
progettazione e l'affidamento di servizi e forniture o,
alle condizioni indicate nell'Allegato II.4, per la sola
esecuzione di lavori o di servizi e forniture.
6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che
svolgono attivita' di committenza per altre stazioni
appaltanti e le centrali di committenza qualificate
programmano la loro attivita' nel rispetto del principio di
leale collaborazione.
7. I requisiti di qualificazione per la progettazione
e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e
attengono:
a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai
processi;
b) alla consistenza, esperienza e competenza delle
risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la
adeguata formazione del personale;
c) all'esperienza maturata nell'attivita' di
progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi
compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di
gestione informativa delle costruzioni.
8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione
sono indicati separatamente nell'allegato II.4.189.
9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede
articolazioni, anche territoriali, verificano la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle
medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
qualificazione.
10. In relazione al comma 7, lettera b), e alla
formazione del personale propedeutico alla qualificazione
per l'esecuzione, la Scuola nazionale dell'amministrazione
definisce i requisiti e le modalita' per l'accreditamento
dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attivita'
formative, procedendo alla verifica, anche a campione,
della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle
conseguenti attivita' di accreditamento nonche' alla revoca
dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.
11. In nessun caso i soggetti interessati possono
comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione
ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione.
L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo, puo' irrogare una
sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il
limite massimo di euro 1 milione e, nei casi piu' gravi,
disporre la sospensione della qualificazione
precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le
dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di
requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese,
in particolare:
a) per le centrali di committenza, la dichiarata
presenza di un'organizzazione stabile nella quale il
personale continui di fatto a operare per l'amministrazione
di provenienza;
b) per le stazioni appaltanti e le centrali di
committenza, la dichiarata presenza di personale addetto
alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto
impegnato in altre attivita';
c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita
dei requisiti.
12. Se la qualificazione viene meno o e' sospesa, le
procedure in corso sono comunque portate a compimento.
12. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalita'
attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato
II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC puo'
stabilire ulteriori casi in cui puo' essere disposta la
qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla
stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche
per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita'
tecnica ed organizzativa richiesta.»
«Art. 140 (Procedure in caso di somma urgenza). - 1.
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun
indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo
imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto
pregiudizio alla pubblica e privata incolumita', ovvero
nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi
degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico
dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo
puo' disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il
limite di 500.000 euro o, se superiore, nel limite di
quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio
alla pubblica e privata incolumita', comunque nel limite
della soglia europea. Ricorrendo i medesimi presupposti, il
soggetto di cui al precedente periodo puo' disporre
l'immediata acquisizione di servizi o forniture, ivi
compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di
lavori di somma urgenza qualora l'amministrazione
competente non disponga di adeguate professionalita', entro
il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato
di pregiudizio alla pubblica e privata incolumita' e,
comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che
dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata
esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi
o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui
sono indicati la descrizione della circostanza di somma
urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i
servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.
1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai
fini del presente articolo, anche il verificarsi degli
eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione
civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1,
ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi
degli stessi, che richiede l'adozione di misure
indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.
1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei
commi 1 e 1-bis, e' ritenuta persistente finche' non
risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per
la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento,
comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici
giorni dall'insorgere dell'evento, fatto salvo il maggiore
termine stabilito dall'eventuale deliberazione dello stato
di emergenza di cui all'articolo 24 del codice della
protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n.1
del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti
temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure
previste dal presente articolo.
2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi
e delle forniture di somma urgenza puo' essere affidata in
forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli
articoli 37 e 41 del codice a uno o piu' operatori
economici individuati dal RUP o da altro tecnico
dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e'
definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di
preventivo accordo il RUP puo' ingiungere all'affidatario
l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di prezzi
definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di
riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al
primo periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono
comunque ammessi nella contabilita' e, se relativi
all'acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al
verbale e sottoscritti dall'operatore economico; ove
l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i
prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione
competente compila una perizia giustificativa delle
prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di
esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma
urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla
copertura della spesa e alla approvazione della prestazione
affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente
locale, la copertura della spesa e' assicurata con le
modalita' previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma
1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
5. Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un
lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga
l'approvazione del competente organo dell'amministrazione,
la relativa esecuzione e' sospesa immediatamente e si
procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di
lavori, alla sospensione della prestazione e alla
liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte
realizzata.
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini
del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di
cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, ovvero la
ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli
stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili,
nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di
somma urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente
finche' non risultino eliminate le situazioni dannose o
pericolose per la pubblica o privata incolumita' derivanti
dall'evento, e comunque per un termine non superiore a
quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il
termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato
di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al
decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed
entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti
possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture con le procedure previste dal presente articolo.
7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in
condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo,
e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva
esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, il
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante
procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il
possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile
con la gestione della situazione di emergenza in atto e
comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento.
La stazione appaltante da' conto, con adeguata motivazione,
nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della
sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non e'
possibile procedere al pagamento, anche parziale, in
assenza delle relative verifiche con esito positivo.
Qualora, a seguito del controllo, sia accertato
l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti,
la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il
pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il
rimborso delle spese eventualmente sostenute per
l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle
utilita' conseguite, e procede alle segnalazioni alle
competenti autorita'.
8. In via eccezionale, nella misura strettamente
necessaria, l'affidamento diretto puo' essere autorizzato
anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco
temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni
e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e
nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti
di cui al comma 2, dell'articolo 24 del codice di cui al
decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto
per i motivi di cui al presente articolo non e' comunque
ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore
alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di
importo pari o superiore al triplo della soglia europea.
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e
servizi di cui ai commi 3 e 6, di importo pari o superiore
a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi
di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari
ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari
dalla circostanza di somma urgenza non consentano il
ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si
impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad
un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le
parti e ad accettare la determinazione definitiva del
prezzo a seguito di apposita valutazione di congruita'.
10. Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati
gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente
articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle
modalita' della scelta e delle motivazioni che non hanno
consentito il ricorso alle procedure ordinarie.
Contestualmente, e comunque in un termine congruo
compatibile con la gestione della situazione di emergenza,
sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza,
fermi restando i controlli di legittimita' sugli atti
previsti dalle vigenti normative.
11. - 12.»
«Art. 140-bis (Procedure di protezione civile). - 1.
Ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di
protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si applicano le
disposizioni dell'articolo 140 del presente codice nonche'
le disposizioni del presente articolo e dell'articolo
46-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del
2018, tenuto conto anche delle differenti tipologie di
eventi emergenziali previsti al medesimo articolo 7 del
codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. In via eccezionale, nella misura strettamente
necessaria, l'affidamento diretto puo' essere autorizzato
anche al di sopra del limite di 500.000 euro di cui
all'articolo 140, comma 1, primo periodo, e della soglia
europea di cui al medesimo articolo 140, comma 1, secondo
periodo, per un arco temporale limitato, comunque non
superiore a trenta giorni, e solo per singole specifiche
fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo
stabiliti nei provvedimenti di cui agli articoli 24, commi
1 e 2, e 25, comma 1, del codice della protezione civile,
di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018.
L'affidamento diretto di cui al primo periodo non e'
comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o
superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e
forniture di importo pari o superiore al triplo della
soglia europea.
3. In occasione degli eventi per i quali e'
dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai
sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la
facolta' di prevedere ulteriori misure derogatorie
consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 25 del medesimo codice, gli appalti pubblici
di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in
deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:
a) articolo 14, comma 12, lettera a), per
consentire l'autonoma determinazione del valore stimato
degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei
e analoghi, caratterizzati da regolarita', da rinnovare
periodicamente entro il periodo emergenziale;
b) articolo 15, comma 2, primo periodo,
relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i
dipendenti della stazione appaltante o dell'ente
concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove
strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti
idonei, anche estranei alle stazioni appaltanti medesime,
purche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti
pubblici;
c) articolo 37, relativamente alla necessaria
previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e
servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di
affidare l'appalto anche in assenza della previa
programmazione del relativo intervento;
d) articolo 49, per consentire alle stazioni
appaltanti la semplificazione della procedura di
affidamento e l'adeguamento dei tempi del suo svolgimento
alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e del diritto
dell'Unione europea;
e) articolo 54, per consentire l'esclusione
automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il
numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per
semplificare e accelerare le relative procedure;
f) articoli 90, fermo restando il rispetto del
termine massimo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3,
limitatamente ai tempi e alle modalita' delle comunicazioni
ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la
semplificazione della procedura di affidamento e
l'adeguamento dei suoi tempi di svolgimento alle esigenze
del contesto emergenziale;
g) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per
consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor
prezzo.
4. In occasione degli eventi emergenziali di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui
al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai
sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella
ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli
stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui
all'articolo 23 del predetto codice:
a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del
presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie
di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi
e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b)
e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del
2018;
b) il termine temporale di cui all'articolo 140,
comma 4, e' stabilito in trenta giorni;
c) l'amministrazione competente all'affidamento e
all'esecuzione del contratto e' identificata nel soggetto
attuatore, ove individuato, di cui all'articolo 25, comma
6, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 140, comma 7,
si applicano, altresi', qualora si adottino, limitatamente
ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui
all'articolo 76, comma 2, lettera c)."
- Si riportano gli articoli 65 e 67 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante «Norme in materia
ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88:
«Art. 65 (Valore, finalita' e contenuti del piano di
bacino distrettuale). - 1. Il Piano di bacino distrettuale,
di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale
di settore ed e' lo strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e
programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo
ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base
delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio
interessato.
2. Il Piano di bacino e' redatto dall'Autorita' di
bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati ai
sensi del comma 3. Studi ed interventi sono condotti con
particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di
alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.
3. Il Piano di bacino, in conformita' agli indirizzi,
ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza
istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4,
realizza le finalita' indicate all'articolo 56 e, in
particolare, contiene, unitamente agli elementi di cui
all'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:
a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato
del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio
previste dagli strumenti urbanistici comunali ed
intercomunali, nonche' dei vincoli, relativi al distretto,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
b) la individuazione e la quantificazione delle
situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema
fisico, nonche' delle relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la
difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed
idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in
funzione:
1) dei pericoli di inondazione e della gravita'
ed estensione del dissesto;
2) dei pericoli di siccita';
3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
4) del perseguimento degli obiettivi di sviluppo
sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonche'
del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli
interventi;
e) la programmazione e l'utilizzazione delle
risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei
vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie,
idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica
idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni
e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati
alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
g) il proseguimento ed il completamento delle opere
indicate alla lettera f), qualora siano gia' state
intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali, da
leggi ordinarie, oppure a seguito dell'approvazione dei
relativi atti di programmazione;
h) le opere di protezione, consolidamento e
sistemazione dei litorali marini che sottendono il
distretto idrografico;
i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari
delle zone agricole e boschive che attuano interventi
idonei a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico;
l) la valutazione preventiva, anche al fine di
scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro
diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto
ambientale e delle risorse finanziarie per i principali
interventi previsti;
m) la normativa e gli interventi rivolti a regolare
l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale,
lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto,
specificatamente individuate in funzione del buon regime
delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e
geomorfologico dei terreni e dei litorali;
n) l'indicazione delle zone da assoggettare a
speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche
condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del
suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione
contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
o) le misure per contrastare i fenomeni di
subsidenza e di desertificazione, anche mediante programmi
ed interventi utili a garantire maggiore disponibilita'
della risorsa idrica ed il riuso della stessa;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto
con specificazione degli scopi energetici, idropotabili,
irrigui od altri e delle portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la
pesca, la navigazione od altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future
sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per
tipologie d'impiego e secondo le quantita';
s) le priorita' degli interventi ed il loro
organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravita' del
dissesto;
t) l'indicazione delle risorse finanziarie previste
a legislazione vigente.
4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato
hanno carattere immediatamente vincolante per le
amministrazioni ed enti pubblici, nonche' per i soggetti
privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale
efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i
piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto
ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque
non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.
5. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi
dall'approvazione del Piano di bacino le autorita'
competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani
territoriali e programmi regionali quali, in particolare,
quelli relativi alle attivita' agricole, zootecniche ed
agroforestali, alla tutela della qualita' delle acque, alla
gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed
alla bonifica.
6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di
bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali,
emanano ove necessario le disposizioni concernenti
l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico.
Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati
dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le
prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti
predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti
relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi
dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e
comunque entro nove mesi dalla pubblicazione
dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento
provvedono d'ufficio le regioni.
7. In attesa dell'approvazione del Piano di bacino,
le Autorita' di bacino adottano misure di salvaguardia con
particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di
alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai
contenuti di cui alle lettere b), c), f), m) ed n) del
comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente
vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del
Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a
tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza,
da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle
misure di salvaguardia, e qualora da cio' possa derivare un
grave danno al territorio, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad
adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida
medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie
misure provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia
inibitoria di opere, di lavori o di attivita' antropiche,
dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni
competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di
cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello
Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare informa senza indugio il Ministro
competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le
misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane
la necessita' di un intervento cautelare per evitare un
grave danno al territorio, il Ministro competente, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, adotta l'ordinanza cautelare di cui
al presente comma.
8. I piani di bacino possono essere redatti ed
approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a
settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire
fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui
al comma 3. Deve comunque essere garantita la
considerazione sistemica del territorio e devono essere
disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure
inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora
compiutamente disciplinati.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
«Art. 67 (I piani stralcio per la tutela dal rischio
idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a
rischio). - 1. Nelle more dell'approvazione dei piani di
bacino, le Autorita' di bacino adottano, ai sensi
dell'articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per
l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in
particolare l'individuazione delle aree a rischio
idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a
misure di salvaguardia e la determinazione delle misure
medesime.
2. Le Autorita' di bacino, anche in deroga alle
procedure di cui all'articolo 66, approvano altresi' piani
straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu'
elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base
delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani
straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree
a rischio idrogeologico per le quali e' stato dichiarato lo
stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in
particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree
a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita'
delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del
patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono
adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo
65, comma 7, anche con riferimento ai contenuti di cui al
comma 3, lettera d), del medesimo articolo 65. In caso di
inerzia da parte delle Autorita' di bacino, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei
Ministri, di cui all'articolo 57, comma 2, adotta gli atti
relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla
salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di
salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio
di cui al comma 1, esse rimangono in vigore sino
all'approvazione di detti piani. I piani straordinari
approvati possono essere integrati e modificati con le
stesse modalita' di cui al presente comma, in particolare
con riferimento agli interventi realizzati ai fini della
messa in sicurezza delle aree interessate.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57,
comma 2, tenendo conto dei programmi gia' adottati da parte
delle Autorita' di bacino e dei piani straordinari di cui
al comma 2 del presente articolo, definisce, d'intesa con
la Conferenza Stato-regioni, programmi di interventi
urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei
distretti idrografici, per la riduzione del rischio
idrogeologico nelle zone in cui la maggiore vulnerabilita'
del territorio e' connessa con piu' elevati pericoli per le
persone, le cose ed il patrimonio ambientale, con priorita'
per le aree ove e' stato dichiarato lo stato di emergenza,
ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225. Per la realizzazione degli interventi possono essere
adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con le regioni
interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2,
della 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Per l'attivita' istruttoria relativa agli
adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, i Ministri competenti
si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, del Dipartimento della protezione civile, nonche'
della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle
regioni, delle Autorita' di bacino, del Gruppo nazionale
per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio
nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del
Servizio geologico d'ltalia - Dipartimento difesa del suolo
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), per quanto di rispettiva competenza.
5. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4, gli organi di protezione civile
provvedono a predisporre, per le aree a rischio
idrogeologico, con priorita' assegnata a quelle in cui la
maggiore vulnerabilita' del territorio e' connessa con piu'
elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio
ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure
per la salvaguardia dell'incolumita' delle popolazioni
interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la
messa in salvo preventiva.
6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono
individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano
il rischio idrogeologico. Sulla base di tali
individuazioni, le regioni stabiliscono le misure di
incentivazione a cui i soggetti proprietari possono
accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di
rilocalizzare fuori dall'area a rischio le attivita'
produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni,
acquisito il parere degli enti locali interessati,
predispongono, con criteri di priorita' connessi al livello
di rischio, un piano per l'adeguamento delle
infrastrutture, determinandone altresi' un congruo termine,
e per la concessione di incentivi finanziari per la
rilocalizzazione delle attivita' produttive e delle
abitazioni private realizzate in conformita' alla normativa
urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono
attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai
sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.112, e riguardano anche gli oneri per la
demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene
acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni.
All'abbattimento dei manufatti si provvede con le modalita'
previste dalla normativa vigente. Ove i soggetti
interessati non si avvalgano della facolta' di usufruire
delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali
benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di
loro proprieta' in conseguenza del verificarsi di calamita'
naturali.
7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo devono contenere l'indicazione dei mezzi per la
loro realizzazione e della relativa copertura finanziaria.»
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della
protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
gennaio 2018, n. 17.
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile (Articoli 5
e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo
112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge
123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge
196/2009)). - 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli
interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di
rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di
protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni
disposizione vigente, nei limiti e con le modalita'
indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate
acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome
territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle
leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle
principali norme a cui si intende derogare e devono essere
specificamente motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in
essere sulla base di procedure definite con la medesima o
altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono
soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui
all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20, e
successive modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui
efficacia decorre dalla data di adozione e che sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per
informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri,
alle Regioni o Province autonome interessate e fino al
trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia
e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze
sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.»
- Si riportano gli articoli da 112 a 115 di cui
all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, recante «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il
riordino del processo amministrativo», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156:
«Allegato 1 - Art. 112 (Disposizioni generali sul
giudizio di ottemperanza). - 1. I provvedimenti del giudice
amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica
amministrazione e dalle altre parti.
2. L'azione di ottemperanza puo' essere proposta per
conseguire l'attuazione:
a) delle sentenze del giudice amministrativo
passate in giudicato;
b) delle sentenze esecutive e degli altri
provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
c) delle sentenze passate in giudicato e degli
altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice
ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo
della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto
riguarda il caso deciso, al giudicato;
d) delle sentenze passate in giudicato e degli
altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia
previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere
l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione
di conformarsi alla decisione;
e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti
inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento
dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi,
per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
3. Puo' essere proposta, anche in unico grado dinanzi
al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al
pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi
maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza,
nonche' azione di risarcimento dei danni connessi
all'impossibilita' o comunque alla mancata esecuzione in
forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla
sua violazione o elusione.
4. Nel processo di ottemperanza puo' essere altresi'
proposta la connessa domanda risarcitoria di cui
all'articolo 30, comma 5, nel termine ivi stabilito. In tal
caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei
modi e nei termini del processo ordinario.
5. Il ricorso di cui al presente articolo puo' essere
proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine
alle modalita' di ottemperanza.»
«Allegato 1 - Art. 113 (Giudice dell'ottemperanza). -
1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112,
comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il
provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la
competenza e' del tribunale amministrativo regionale anche
per i suoi provvedimenti confermati in appello con
motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e
conformativo dei provvedimenti di primo grado.
2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere
c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale
amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede
il giudice che ha emesso la sentenza di cui e' chiesta
l'ottemperanza.»
«Allegato 1 - Art. 114 (Procedimento). - 1. L'azione
si propone, anche senza previa diffida, con ricorso
notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre
parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della
cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il
decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della
sentenza.
2. Unitamente al ricorso e' depositato in copia
autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza,
con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
3. Il giudice decide con sentenza in forma
semplificata.
4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative
modalita', anche mediante la determinazione del contenuto
del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello
stesso in luogo dell'amministrazione;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione
o elusione del giudicato;
c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate
in giudicato o di altri provvedimenti, determina le
modalita' esecutive, considerando inefficaci gli atti
emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza,
tenendo conto degli effetti che ne derivano;
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
e) salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e se
non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta
di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni
violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni
ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione
costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza
aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la
penalita' di mora di cui al primo periodo decorre dal
giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di
pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta
penalita' non puo' considerarsi manifestamente iniqua
quando e' stabilita in misura pari agli interessi legali.
5. Se e' chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il
giudice provvede con ordinanza.
6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative
all'ottemperanza, nonche', tra le parti nei cui confronti
si e' formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti
del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario
ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al
giudice dell'ottemperanza, reclamo, che e' depositato,
previa notifica ai controinteressati, nel termine di
sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice
dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai
terzi estranei al giudicato ai sensi dell'articolo 29, con
il rito ordinario.
7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5
dell'articolo 112, il giudice fornisce chiarimenti in
ordine alle modalita' di ottemperanza, anche su richiesta
del commissario.
8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si
applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti
giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza.
9. I termini per la proposizione delle impugnazioni
sono quelli previsti nel Libro III.»
«Allegato 1 - Art. 115 (Iscrizione di ipoteca). - 1.
Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono
titolo esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in
forma esecutiva.
2. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo
che dispongono il pagamento di somme di denaro
costituiscono titolo anche per l'esecuzione nelle forme
disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e
per l'iscrizione di ipoteca.
3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al
presente Titolo non e' necessaria l'apposizione della
formula esecutiva.».
 
Art. 16

Contributi per la delocalizzazione

1. Con proprio provvedimento il Commissario straordinario di cui all'articolo 15 puo' concedere ai titolari degli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' demoliti o da demolire ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, lettera a), ((numero 1))), contributi destinati, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), ((numero 1))):
a) all'acquisto di aree alternative, gia' individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nell'ambito del territorio ((del comune di Niscemi o, in mancanza di aree idonee nel medesimo territorio, in quello dei comuni limitrofi, nonche' alla costruzione di un immobile nelle predette aree));
b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili, nell'ambito del territorio ((del comune di Niscemi o, in mancanza di immobili idonei nel medesimo territorio, in quello)) dei comuni limitrofi, per la destinazione residenziale o produttiva.
((b-bis) al ripristino, in alternativa alle lettere a) e b), della funzionalita' di ulteriori immobili, anche non danneggiati dagli eventi di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, che siano nella disponibilita' dei soggetti di cui al presente comma e che siano ubicati nel territorio del comune di Niscemi o, in mancanza, di comuni limitrofi. Gli interventi di ripristino devono essere limitati alla finalita' di rendere l'immobile idoneo all'utilizzo secondo i criteri definiti con le ordinanze di cui al presente comma. L'importo del contributo concesso ai sensi della presente lettera non puo' in ogni caso essere superiore a quello che sarebbe stato riconosciuto nei casi di cui alle lettere a) e b).))
2. Le aree di sedime degli immobili demoliti, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 1, sono gratuitamente acquisite, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 15, comma 1, al patrimonio disponibile del comune di Niscemi. Gli oneri relativi alla demolizione degli immobili di cui al primo periodo rimangono a carico del Commissario straordinario nel limite delle risorse previste dall'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1).
3. I contributi di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario con ordinanza ((ai sensi dell'articolo 15)), comma 1, tenendo conto dei valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a condizione che gli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' demoliti o da demolire ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a), ((numero 1), o la cui funzionalita' sia da ripristinare ai sensi del comma 1, lettera b-bis), del presente articolo)) siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformita' a esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito prima del 18 gennaio 2026.
((4-bis. Al fine di tenere conto delle conseguenze prodotte dai dissesti di cui al comma 1 nei confronti delle attivita' produttive, il contributo di cui al comma 1 e' concesso, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1), anche in favore dei titolari di immobili privati aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale, ubicati nell'area territoriale che si estende per 150 metri dal coronamento della frana.))
 
((Art. 16 bis
Misure e interventi urgenti per fronteggiare il dissesto nel
territorio della citta' metropolitana di Reggio Calabria

1. E' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2029 in favore del comune di Reggio Calabria per la realizzazione di interventi di prevenzione strutturale, consolidamento e recupero funzionale del territorio urbano, del patrimonio pubblico e delle infrastrutture strategiche, al fine di garantire la sicurezza, la continuita' dei servizi essenziali, l'accessibilita' delle aree interne e la fruibilita' dei luoghi. Gli interventi sono individuati dal comune di Reggio Calabria, d'intesa con la regione Calabria e con il Dipartimento di protezione civile della medesima regione, anche sulla base delle segnalazioni e degli elementi istruttori gia' acquisiti ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2026, e n. 1181 del 17 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026.
2. Al fine di fronteggiare il rischio residuo esistente sul litorale di Cannitello, nel territorio del comune di Villa San Giovanni, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 in favore della citta' metropolitana di Reggio Calabria, quale soggetto beneficiario e attuatore, d'intesa con la regione Calabria e con il Dipartimento di protezione civile della medesima regione, per la realizzazione degli interventi necessari per la riduzione del suddetto rischio residuo.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate a interventi di consolidamento e di protezione del litorale e delle aree prospicienti, volti a prevenire danni alle abitazioni e alle infrastrutture antistanti il mare, ad assicurare la pubblica incolumita' e a evitare situazioni di sfollamento in occasione di ulteriori eventi di mareggiata. Gli interventi sono individuati dalla citta' metropolitana di Reggio Calabria, d'intesa con la regione Calabria e con il Dipartimento di protezione civile della medesima regione.
4. Gli interventi di cui al presente articolo, corredati del codice unico di progetto e dei cronoprogrammi procedurali e finanziari predisposti in coerenza con le annualita' degli stanziamenti previsti, sono individuati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono tempestivamente comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I provvedimenti che individuano gli interventi di cui al presente articolo prevedono altresi' le modalita' di revoca, in caso di mancato rispetto dei suddetti cronoprogrammi, e di riversamento delle relative risorse all'entrata del bilancio dello Stato. Il monitoraggio e' effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2027, a 5 milioni di euro per l'anno 2028 e a 7 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 3 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.))


Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),
f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia
di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione
delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
 
Art. 17

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile

1. All'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «verificatisi negli anni 2022 e 2023» sono inserite le seguenti: «, nonche' relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice e ((non sono stati previsti)) con norma primaria finanziamenti per le predette finalita' della citata lettera e) del comma 2 dell'articolo 25, verificatisi negli anni 2023 e 2024».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1, comma 448, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, come
modificato dalla presente legge, vedi i riferimenti
normativi all'articolo 1.
 
Art. 18
Disposizioni per il potenziamento dell'azione nazionale nei settori
della meteorologia e della climatologia

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 253 e' sostituito dal seguente:
«253. Al fine di garantire la piena funzionalita' e il perseguimento delle finalita' istituzionali di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» e' autorizzata a confermare o prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 1° gennaio 2026, disposti ai sensi ((dell'articolo 1, comma 556, della citata legge n. 205 del 2017)), nonche' a confermare o prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso e gli incarichi individuali di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.»;
b) al comma 298:
1) al primo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2026»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La sede di ItaliaMeteo e' in Roma. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.»;
c) al comma 300 ((e' aggiunto, in fine, il seguente periodo)): «In fase di prima applicazione, per garantire l'idonea e comprovata qualificazione professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'Agenzia, l'incarico del nuovo direttore e' conferito ai sensi dell'((articolo 8 del)) decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.»;
d) dopo il comma 300 e' inserito il seguente:
«300-bis. I componenti del collegio dei revisori di cui al comma 300, primo periodo, possono essere riconfermati oltre la naturale scadenza ((dell'incarico da essi ricoperto alla data di entrata in vigore della presente disposizione)) e fino alla nomina del nuovo organo di cui al medesimo comma 300.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, commi 253, 298, 300 e
300-bis della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, come
modificato dalla presente legge:
«(omissis)
253. Al fine di garantire la piena funzionalita' e il
perseguimento delle finalita' istituzionali di cui
all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia
«ItaliaMeteo» e' autorizzata a confermare o prorogare, fino
al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da
amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 1°
gennaio 2026, disposti ai sensi dell'articolo 1, comma 556,
della citata legge n. 205 del 2017, nonche' a confermare o
prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro
flessibile in corso e gli incarichi individuali di lavoro
autonomo conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n.
205 del 2017.
(omissis)
298. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli organi dell'Agenzia ItaliaMeteo,
ad eccezione del collegio dei revisori, decadono ed e'
nominato Commissario straordinario dell'Agenzia il capo del
Dipartimento della protezione civile, che provvede a
presentare, entro il 30 giugno 2026, la proposta del nuovo
statuto in coerenza con le disposizioni di cui al comma 557
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come
sostituito dalla lettera e) del comma 297 del presente
articolo. La sede di ItaliaMeteo e' in Roma. Per
l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario
straordinario si avvale del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri"
(omissis)
300. Il Commissario straordinario di cui al comma 298
resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore
dell'Agenzia e il collegio dei revisori resta in carica
fino alla nomina del nuovo organo. In fase di prima
applicazione, per garantire l'idonea e comprovata
qualificazione professionale in relazione alla natura e
alle caratteristiche dell'Agenzia, l'incarico del nuovo
direttore e' conferito ai sensi dell'articolo 8, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del
Capo del Dipartimento della protezione civile.
300-bis. I componenti del collegio dei revisori di
cui al comma 300, primo periodo, possono essere
riconfermati oltre la naturale scadenza del loro attuale
incarico e fino alla nomina del nuovo organo di cui al
medesimo comma 300.
(omissis).»
- Si riporta l'articolo 1, commi 551, 556 e 559 della
legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302:
«(omissis)
551. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti
conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilita'
operativa nel campo della meteorologia e climatologia,
fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per
gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale,
e' istituita l'Agenzia nazionale per la meteorologia e
climatologia denominata «ItaliaMeteo» con i seguenti
compiti:
a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e
distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, la
valutazione, il monitoraggio e la sorveglianza
meteorologica e meteo-marina, l'omogeneizzazione dei
linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace
informazione alla popolazione;
b) approfondimento della conoscenza anche
attraverso la promozione di specifiche attivita' di ricerca
e sviluppo applicate nel campo delle previsioni globali e
ad area limitata del sistema terra;
c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti
convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse
nazionale per l'osservazione e la raccolta di dati, per le
telecomunicazioni e per la condivisione,
l'interoperabilita' e l'interscambio di dati e
informazioni;
d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di
prodotti e servizi climatici;
e) comunicazione, informazione, divulgazione e
formazione, anche post-universitaria;
f) partecipazione ad organismi, progetti e
programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali
in materia di meteorologia e climatologia;
g) promozione di attivita' di partenariato con
soggetti privati;
g-bis) coordinamento degli enti meteo di cui
all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2020, n. 186,
per le finalita' di cui al presente comma.
(omissis)
552. - 555 (omissis)
556. Nei limiti delle disponibilita' del proprio
organico, ItaliaMeteo puo' avvalersi di personale
proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del
personale scolastico, da collocare in posizione di comando,
ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
(omissis)
557 - 558 (omissis)
559. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito per il
successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per il
finanziamento dell'Agenzia ItaliaMeteo, con una dotazione
pari a euro 6.902.500 annui a decorrere dall'anno 2026,
destinato alla copertura delle spese di funzionamento e al
finanziamento delle relative attivita'.
(omissis).»
- Si riporta l'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art 7 (Gestione delle risorse umane). - (omissis)
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
(omissis).»
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203:
«Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono
strutture che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai
poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo
le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia
viene conferito in conformita' alle disposizioni dettate
dal precedente articolo 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto
con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai
dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilita'
della gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di
vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione
degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e
l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di
bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in
apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del ministero competente; attribuzione altresi'
all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle
norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti
di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio,
supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato
con decreto del ministro competente, composto di tre
membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione
dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza,
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia,
adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati
dal ministro competente, della possibilita' di adeguare
l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad
atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro
potere di organizzazione; applicazione dei criteri di
mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.»
 
((Art. 18 bis
Disposizione concernente l'individuazione del personale esperto in
materia di ricostruzione successiva ad eventi calamitosi da
destinare al Dipartimento Casa Italia

1. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 18 marzo 2025, n. 40, dopo le parole: «e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione,» e' inserita la seguente: «prioritariamente».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 7, comma 4, della legge 18
marzo 2025, n. 40, recante «Legge quadro in materia di
ricostruzione post-calamita'», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° aprile 2025, n. 76, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7. - (omissis)
4. In sede di prima applicazione del comma 1
dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
2017, n. 45, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e'
attribuito un contingente di personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento
Casa Italia, in numero non superiore a venticinque unita'
individuate, a domanda, in funzione della specificita'
delle professionalita' e dell'esperienza maturata in
materia di ricostruzione, prioritariamente tra il personale
di cui all'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio, alla data di
entrata in vigore della presente legge, presso gli Uffici
speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter,
comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, e presso
le altre amministrazioni di cui all'articolo 67-ter, comma
6, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 83 del
2012, nonche' tra quello in servizio a tempo indeterminato
di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
all'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229. E' conseguentemente ridotta
la dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e
corrispondentemente incrementata la dotazione organica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, con
contestuale trasferimento delle relative risorse. Gli oneri
del differenziale retributivo derivanti dall'applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro della
Presidenza del Consiglio dei ministri sono posti a valere
sulle facolta' assunzionali della medesima Presidenza del
Consiglio dei ministri.»
 
Art. 19
Ruolo di esperti per l'accertamento e la stima economica dei danni
prodotti da eventi calamitosi

1. Al fine di assicurare la qualificazione professionale nelle attivita' di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, derivanti ai beni immobili assicurati da alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi, frane, ((sprofondamenti, voragini e doline di crollo,)) attivita' vulcaniche ((ivi comprese)) le eruzioni, maremoti, mareggiate, tornado o trombe d'aria e fenomeni climatici estremi, e' istituito((,)) presso la societa' CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., di seguito «CONSAP», il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, cui puo' iscriversi la persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il ((commercio o contro)) il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) ((non essere stata dichiarata fallita o assoggettata a procedure concorsuali o sottoposta a liquidazione giudiziale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, e)) non essere stata presidente, amministratore con delega di poteri, direttore ((generale ne' sindaco)) di societa' o enti che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici - settore tecnologico, indirizzo Costruzione, ambiente e territorio (CAT)((, indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia o indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie,)) o la laurea (L) e la laurea magistrale (LM) in ambito tecnico-scientifico con competenze nel settore edilizio di tipo tecnico o strutturale, compresi gli analoghi titoli conseguiti sulla base dei precedenti ordinamenti, o il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, conseguito al termine dei percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 luglio 2022, n. 99, con riferimento alle figure professionali nazionali individuate ((con il decreto)) del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203 del 20 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2023, nell'Area n. 5 - Sistema Casa e ambiente costruito, nonche' i titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti ai sensi della normativa vigente;
f) per i soggetti di cui alla lettera e) non in possesso ((della laurea)) almeno triennale, aver svolto un tirocinio di durata biennale presso un esperto assicurativo catastrofale iscritto ((nel ruolo)) di cui al presente comma;
g) aver superato una prova di idoneita', consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attivita', disciplinata dalla CONSAP con proprio regolamento.
2. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali ai beni immobili assicurati di cui al comma 1, in conformita' alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera, hanno titolo a svolgere la loro attivita' in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi degli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007.
3. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del comma 2 sono iscritti, a domanda, ((nel ruolo)) di cui al comma 1, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
4. Al ruolo sono iscritti gli esperti assicurativi catastrofali che esercitano l'attivita' in proprio, in forma associata o nell'ambito di strutture organizzate e che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1. L'attivita' professionale di esperto assicurativo catastrofale e' esercitata esclusivamente dai soggetti iscritti al ruolo di cui al presente articolo. L'esercizio dell'attivita' di esperto assicurativo catastrofale in difetto di iscrizione al ruolo previsto dal presente articolo e' punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.
((4-bis. Per le perizie relative ai danni derivanti da frana, dissesto idrogeologico, fenomeni vulcanici o instabilita' dei versanti, sprofondamenti, voragini o doline di crollo, l'esperto assicurativo catastrofale, iscritto nel ruolo di cui al presente articolo, acquisisce una relazione geologica redatta da un geologo abilitato all'esercizio della professione e iscritto nel relativo albo professionale.))
5. Gli iscritti al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali sono tenuti al pagamento alla CONSAP di un contributo annuale, denominato contributo di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali. Il contributo di gestione e' determinato entro il 30 maggio ((di ciascun anno)) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, sentiti il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e la CONSAP, nei limiti di quanto necessario per assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, degli oneri connessi all'organizzazione e alla gestione della prova di idoneita' di cui al comma 1, lettera g), e degli oneri di difesa in giudizio della CONSAP per controversie relative alle funzioni di cui al presente articolo. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno ((di ciascun anno)) nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet della CONSAP.
6. La CONSAP cura il funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali e determina, con regolamento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e nel proprio sito internet, gli obblighi di comunicazione, la procedura di cancellazione per rinuncia all'iscrizione, per perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), per radiazione o per mancato versamento del contributo di gestione di cui al comma 5, nonche' le forme di pubblicita' piu' idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo.
7. Gli esperti assicurativi catastrofali che nell'esercizio della loro attivita' violino le norme del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravita' dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione.
8. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, e' disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura e' disposta per fatti di particolare gravita'. La radiazione e' disposta per fatti di eccezionale gravita'.
9. In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1 i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), nonche' documentino adeguata capacita' professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attivita' di accertamento e valutazione dei danni catastrofali ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalita' di accertamento del requisito dell'adeguata capacita' professionale e della comprovata esperienza di cui al primo periodo.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la protezione civile e le politiche del mare e delle imprese e del made in Italy, sentita la CONSAP, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla disciplina del funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, con riferimento, altresi':
a) al procedimento disciplinare per le infrazioni di cui al comma 7, in analogia a quanto previsto dall'articolo 331 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005;
b) alle modalita' di aggiornamento formativo e professionale ((continuo)), da svolgere in ogni caso obbligatoriamente e annualmente, al fine di assicurare il conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacita' e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione;
c) il termine a partire dal quale diventa efficace l'obbligo di iscrizione al ruolo ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale di esperto assicurativo catastrofale, comunque non successivo al 1° gennaio 2027.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 444, comma 2, del Codice di
procedura penale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
24 ottobre 1988, n. 250:
«Art. 444. - (omissis)
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le
determinazioni in merito alla confisca,)) nonche' (
(congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si
applica l'articolo 537-bis.»
- Si riporta l'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011 n. 159, recante «Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2011, n. 226:
«Art. 67. - 1. Le persone alle quali sia stata
applicata con provvedimento definitivo una delle misure di
prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non
possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di
commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire
lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi,
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo
68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi
1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con
la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche'
nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi
di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle
liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le
attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di
candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche' per i
reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del
codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro
ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.»
- Si riporta l'articolo 5, comma 1, lettera a), della
legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del
Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2022, n. 173:
«Art. 5. - 1. I percorsi formativi degli ITS Academy
si articolano in semestri e sono strutturati come segue:
a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che
hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore
di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di
cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del
22 maggio 2017;
(omissis).»
- Si riporta l'articolo 9 del decreto legislativo 9
novembre 2007 n. 206, recante «Attuazione della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione
delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e
Romania», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre
2007, n. 261:
«Art. 9 (Libera prestazione di servizi e prestazione
occasionale e temporanea). - 1. Fatti salvi gli articoli da
10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio
nazionale non puo' essere limitata per ragioni attinenti
alle qualifiche professionali:
a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un
altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente
professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal
caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione
non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato
tale professione per almeno un anno nel corso dei dieci
anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione
che esige un anno di esercizio della professione non si
applica se la professione o la formazione propedeutica alla
professione e' regolamentata.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano
esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul
territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e
occasionale, la professione di cui al comma 1.
3. Il carattere temporaneo e occasionale della
prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art. 5,
caso per caso, tenuto conto anche della natura della
prestazione, della durata della prestazione stessa, della
sua frequenza, della sua periodicita' e della sua
continuita'.
3-bis. Per le attivita' stagionali, le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai
casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli
per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei
servizi prestati in tutto il territorio nazionale.
4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto
a norme professionali, di carattere professionale, legale o
amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche
professionali, quali la definizione della professione,
all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi
errori professionali connessi direttamente e specificamente
alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche' alle
disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che
esercitano la professione corrispondente nel territorio
italiano."
- Si riporta l'articolo 348 del Codice penale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n.
251:
«Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). -
Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale
e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza
e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha
commesso il reato eserciti regolarmente una professione o
attivita', la trasmissione della sentenza medesima al
competente Ordine, albo o registro ai fini
dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla
professione o attivita' regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque
anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei
confronti del professionista che ha determinato altri a
commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto
l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato
medesimo.»
- Si riporta l'articolo 331 del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209, recante «Codice delle assicurazioni
private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre
2005, n. 239:
«Art. 331 (Procedura di applicazione delle sanzioni
disciplinari nei confronti dei periti). - 1. Ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui
all'articolo 329, la CONSAP, nel termine di centoventi
giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel
termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero,
provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti
dei periti di assicurazione, eventuali responsabili della
violazione.
2. I destinatari di cui al comma 1 possono
presentare, nel termine di sessanta giorni, scritti
difensivi avverso la contestazione degli addebiti e
chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia di
cui all'articolo 324-octies, cui puo' partecipare con
l'assistenza di un avvocato.
3. A seguito dell'esercizio delle facolta' difensive
di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo
termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze
istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone
l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche
con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non
ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia puo'
proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere
alla CONSAP di disporre l'integrazione delle risultanze
istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione,
trasmette per competenza alla CONSAP la proposta motivata
di determinazione della sanzione.
4. La CONSAP, ricevuta la proposta formulata dal
Collegio di garanzia, decide la sanzione con provvedimento
motivato, che viene successivamente comunicato alle parti
del procedimento.
5. Le controversie relative ai ricorsi avverso i
provvedimenti che applicano la sanzione sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La
CONSAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
6. I provvedimenti che infliggono la sanzione
disciplinare della radiazione, le sentenze dei giudici
amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che
decidono i ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica sono pubblicati da CONSAP nel suo sito
internet.»
 
Art. 20

Sistema di allarme pubblico

1. Le modalita' operative e organizzative riferite all'utilizzo e alle finalita' del sistema di allarme pubblico mediante applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet (App), in relazione al rischio da precipitazioni intense, sono definite ((con indicazioni operative del Capo)) del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni((, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)), in maniera da assicurare l'entrata in operativita' ((di tale sistema)) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((Al sistema di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2021, ove incompatibili con quanto previsto dal presente articolo.)) Relativamente ai rischi derivanti da maremoto generato da sisma e al rischio vulcanico a Stromboli, rimane fermo il termine del 31 dicembre 2026 per l'entrata in operativita' del sistema IT-Alert di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ooo), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, avvalendosi del servizio di rete Cell Broadcast Service di cui all'articolo 2, comma 1, lettera bbb), del medesimo codice.
2. Gli enti, le amministrazioni, le istituzioni, le organizzazioni e le imprese, pubblici e privati, che detengono o gestiscono documenti, dati o informazioni utili per le finalita' del presente articolo, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i medesimi documenti, dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato o da classifiche di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonche' alla prevenzione e repressione di reati. 3. Al fine di garantire la corretta interoperabilita' dei sistemi di comunicazione di protezione civile «mission critical», il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri coordina e gestisce la Rete Radio Nazionale di protezione civile quale unione delle Reti Radio Regionali di protezione civile, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa concluso tra il medesimo Dipartimento della protezione civile e il Ministero delle imprese e del made in Italy.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Il Codice delle comunicazioni elettroniche e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n.
214.
- La legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187.
 
((Art. 20 bis
Modifica all'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,
in materia di ricostruzione privata nei territori delle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi
alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023

1. All'articolo 20-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies si applicano altresi' le disposizioni dei commi da 435 a 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 437 del medesimo articolo 1 della legge n. 213 del 2023 in relazione ai contributi di cui al secondo periodo del presente comma sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2024».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 20-bis del decreto-legge 1°
giugno 2023 n. 61, recante «Interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche'
disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori
colpiti dai medesimi eventi», convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2023, n. 177,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 20-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da
20-ter a 20-duodecies disciplinano il coordinamento delle
procedure e delle attivita' di ricostruzione nei territori
delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati
dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1°
maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso al presente
decreto.
1-bis. A decorrere dal 15 maggio 2025, le
disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da
20-ter a 20-duodecies si applicano anche alle attivita' di
ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna
interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi
di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attivita' e
degli interventi di protezione civile di cui all'articolo
25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al
relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli
articoli 24 e 25 del medesimo codice. Per la concessione
dei contributi per la ricostruzione privata di cui agli
articoli 20-sexies e 20-septies si applicano altresi' le
disposizioni dei commi da 435 a 442 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. I finanziamenti
concessi ai sensi del comma 437 del medesimo articolo 1
della legge n. 213 del 2023 in relazione ai contributi di
cui al secondo periodo del presente comma sono assistiti
dalle garanzie dello Stato di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 11 aprile 2024, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2024.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli
articoli da 20-ter a 20-duodecies possono altresi'
applicarsi ad altri territori delle medesime regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell'allegato
1 annesso al presente decreto, per i quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio
2023 e del 25 maggio 2023, nonche' del 21 settembre 2024 e
del 29 ottobre 2024. In caso di interventi in favore del
patrimonio privato danneggiato, ai sensi dell'articolo
20-sexies, le relative misure sono applicate su richiesta
degli interessati previa dimostrazione, con perizia
asseverata, del nesso di causalita' diretto tra i danni
subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui ai
commi 1 e 1-bis.
2-bis. Il comma 2 si interpreta nel senso che le
disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da
20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime
modalita' di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che,
alla data degli eventi di cui alle delibere del Consiglio
dei ministri citati al medesimo comma 2 a causa dei quali
hanno subito danneggiamenti, avevano la residenza, il
domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unita'
locali o esercitavano la propria attivita' lavorativa,
produttiva o di funzione nei territori delle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2.54.
3. Restano ferme le competenze e le attivita' proprie
del Servizio nazionale della protezione civile.»
 
Art. 21
((Modifiche agli articoli 20-sexies e 20-septies del decreto-legge 1°
giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2023, n. 100, e misure per la semplificazione e
l'accelerazione della ricostruzione privata e in materia di
ricostruzione pubblica nei territori delle regioni Emilia-Romagna,
Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi
a far data dal 1° maggio 2023))


1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis:
1) all'alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 20-quinquies», sono inserite le seguenti: «e di quanto previsto dal comma 3-quater»;
2) alla lettera a), dopo le parole: «gia' individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica» sono inserite le seguenti: «((nel comune in cui)) e' ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi», dopo le parole: «non sia possibile provvedere alla» sono inserite le seguenti: «riparazione o» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio, nonche' alle spese finalizzate alla costruzione di un immobile nelle predette aree»;
3) alla lettera b), dopo le parole: «in cui e' ubicato l'immobile danneggiato» sono inserite le seguenti: «o nei comuni limitrofi», dopo le parole: «e non si possa provvedere alla» sono inserite le seguenti: «riparazione o» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio, nonche' alle spese funzionali al recupero e riuso di tali immobili, al fine di promuovere il recupero di aree gia' urbanizzate e la rigenerazione del patrimonio edilizio potenzialmente degradato»;
b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-bis.1. I contributi per la delocalizzazione di cui al comma 3-bis possono essere richiesti, anche per interventi su immobili che non hanno subito danni diretti in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 20-bis, ma sono soggetti a fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni ad essi per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultano programmati e finanziati gli interventi di mitigazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3-bis. Tali situazioni devono aver provocato l'emissione, da parte delle competenti autorita', di un provvedimento di sgombero o evacuazione che sia ancora vigente al momento della presentazione della domanda in ragione del permanere dei predetti fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni. Il Commissario straordinario provvede alla concessione dei contributi di cui al presente comma e al rimborso per gli eventuali oneri di demolizione, nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata.
3-bis.2. Qualora l'impossibilita' di procedere alla riparazione o ricostruzione nel medesimo luogo derivi da fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile ai sensi di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-bis.1, gli interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio la cui programmazione e' ostativa alla concessione del contributo di delocalizzazione sono quelli valutati sufficienti a produrre, a lavori ultimati, la revoca del provvedimento di sgombero o evacuazione, e la relativa valutazione e' effettuata dall'autorita' che ha emesso il provvedimento, d'intesa con il Sub-commissario territorialmente competente, che si avvalgono delle rispettive strutture tecniche ordinariamente competenti.»;
c) al comma 3-ter, la parola: «danneggiati» e' soppressa, dopo le parole: «di cui al comma 3-bis, lettera b)» sono inserite le seguenti: «, e al comma 3-bis.1» e dopo le parole: «al patrimonio disponibile del Comune, che provvede» sono inserite le seguenti: «, ove necessario,».
2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 nei territori di cui all'articolo 20-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, si provvede, quanto alla lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente e, quanto alle lettere b) e c), nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata.
((2-bis. All'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente:
«8-bis.1. Ferme restando le risorse finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente e le ordinanze commissariali adottate, nell'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis si intendono compresi i territori degli enti locali interessati delle regioni di cui al medesimo comma 8-bis, anche se non indicati nelle delibere del Consiglio dei ministri che hanno dichiarato lo stato di emergenza, nei quali vengono realizzati interventi di ricostruzione pubblica conseguenti ai medesimi eventi alluvionali».))


Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 20-sexies e 20-septies del
decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, recante «Interventi
urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
nonche' disposizioni urgenti per la ricostruzione nei
territori colpiti dai medesimi eventi», convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 20-sexies (Ricostruzione privata). - (omissis)
3-bis. I contributi di cui al comma 3 possono essere
altresi' destinati, nei limiti delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies e di quanto previsto dal comma 3-quater:
a) all'acquisto di aree alternative, gia'
individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica
nel comune in cui e' ubicato nei comuni limitrofi
l'immobile danneggiato o, ove occorra provvedere alla
riparazione o delocalizzazione, parziale o totale, di
edifici gravemente danneggiati per i quali non sia
possibile provvedere alla riparazione o ricostruzione nel
medesimo luogo in base ai piani di assetto idrogeologico o
agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza
di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni
all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di
presentazione della domanda, non risultino programmati e
finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori
di rischio, nonche' alle spese finalizzate alla costruzione
di un immobile nelle predette aree;
b) all'acquisto di immobili immediatamente
disponibili per la destinazione residenziale o produttiva
nei comuni in cui e' ubicato l'immobile danneggiato o nei
comuni limitrofi, nelle ipotesi in cui tale immobile sia
gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla
riparazione o ricostruzione nel medesimo luogo in base ai
piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici
vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio
idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato
e per i quali, alla data di presentazione della domanda,
non risultino programmati e finanziati interventi di
mitigazione dei predetti fattori di rischio, nonche' alle
spese funzionali al recupero e riuso di tali immobili, al
fine di promuovere il recupero di aree gia' urbanizzate e
la rigenerazione del patrimonio edilizio potenzialmente
degradato.
3-bis.1. I contributi per la delocalizzazione di cui
al comma 3-bis possono essere richiesti, anche per
interventi su immobili che non hanno subito danni diretti
in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 20-bis, ma
sono soggetti a fattori di rischio idraulico e
idrogeologico esterni ad essi per i quali, alla data di
presentazione della domanda, non risultano programmati e
finanziati gli interventi di mitigazione di cui alle
lettere a) e b) del medesimo comma 3-bis. Tali situazioni
devono aver provocato l'emissione, da parte delle
competenti autorita', di un provvedimento di sgombero o
evacuazione che sia ancora vigente al momento della
presentazione della domanda in ragione del permanere dei
predetti fattori di rischio idraulico e idrogeologico
esterni. Il Commissario straordinario provvede alla
concessione dei contributi di cui al presente comma e al
rimborso per gli eventuali oneri di demolizione, nel limite
di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse
finanziarie disponibili nella contabilita' speciale di cui
all'articolo 20-quinquies destinate, a legislazione
vigente, alle misure di ricostruzione privata.
3-bis.2. Qualora l'impossibilita' di procedere alla
riparazione o ricostruzione nel medesimo luogo derivi da
fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni
all'immobile ai sensi di quanto previsto dai commi 3-bis e
3-bis.1, gli interventi di mitigazione dei predetti fattori
di rischio la cui programmazione e' ostativa alla
concessione del contributo di delocalizzazione sono quelli
valutati sufficienti a produrre, a lavori ultimati, la
revoca del provvedimento di sgombero o evacuazione, e la
relativa valutazione e' effettuata dall'autorita' che ha
emesso il provvedimento, d'intesa con il Sub-commissario
territorialmente competente, che si avvalgono delle
rispettive strutture tecniche ordinariamente competenti.
3-ter. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da
demolire, per i quali siano disposte le misure di
delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a),
nonche' gli immobili di cui al comma 3-bis, lettera b), e
al comma 3-bis.1 sono gratuitamente acquisiti, secondo
quanto previsto con ordinanza del Commissario
straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che
provvede, ove necessario, alla relativa demolizione con
oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-quinquies.»
«Art. 20-septies (Procedura per la concessione e
l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata).
- (omissis)
8-bis. Le regioni e gli enti locali compresi nei
territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con
le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
del 23 maggio 2023, del 25 maggio 2023, del 21 settembre
2024 e del 29 ottobre 2024, per lo svolgimento delle
attivita' disciplinate dagli articoli da 20-bis a
20-duodecies, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto
degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti
capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo
determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro
mesi decorrenti dalla data di effettiva assunzione e
comunque sino al 31 dicembre 2027, fino a un massimo
complessivo di 250 unita' di personale con professionalita'
di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164
funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle unita' di
cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati
e' operata dal Commissario straordinario con provvedimenti
di cui all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le
regioni interessate. Le assunzioni di cui al presente comma
sono effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie
vigenti di concorsi gia' banditi o derivanti dalle
procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, gia' avviate, formate anche
per assunzioni a tempo indeterminato, per profili
professionali compatibili con le esigenze. E' data facolta'
di attingere alle graduatorie vigenti di altre
amministrazioni o derivanti dalle procedure di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, gia' avviate da altre amministrazioni, ad eccezione
di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia e
delle Forze armate, disponibili nel sito del Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Qualora nelle graduatorie vigenti del proprio
ente, ai sensi del comma 5-sexies dell'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non risulti
individuabile personale del profilo professionale richiesto
e in alternativa alla facolta' di attingere alle
graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ai sensi del
comma 5-sexies dell'articolo 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 gli enti locali possono procedere
all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli
titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di
pubblicita', trasparenza e imparzialita'. A tale fine e'
autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di
euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per
l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a euro 2.859.500 per l'anno 2023, a
euro 11.438.000 per l'anno 2024 e a euro 8.578.500 per
l'anno 2025, si provvede, quanto a 2.859.500 euro per
l'anno 2023 e a 7.438.000 euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto
a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 8.580.000 euro per
l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Le assunzioni di cui al presente comma sono
autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga
all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8-bis.1. Ferme restando le risorse finanziarie
disponibili allo scopo a legislazione vigente e le
ordinanze commissariali adottate, nell'ambito territoriale
di applicazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis si
intendono compresi i territori de gli enti locali
interessati delle regioni di cui al medesimo comma 8-bis,
anche se non indicati nelle delibere del Consiglio dei
ministri che hanno dichiarato lo stato di emergenza, nei
quali vengono realizzati interventi di ricostruzione
pubblica conseguenti ai medesimi eventi alluvionali.».
 
Art. 22
Misure urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura a seguito
degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023

1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Al fine di ristorare i danni causati dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i periodi di competenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, e' riconosciuto alle imprese cooperative e loro consorzi di cui al ((primo comma)) dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240((,)) ed alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 ed operanti ((nelle zone agricole dei territori indicati nell'allegato 1)) al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico afferenti alla gestione contributiva agricola e relativi ai periodi di competenza dell'anno 2024, a titolo di compensazione dei danni, fino a concorrenza dell'importo quantificato ai sensi del comma 1-quinquies del presente articolo.
1-quater. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1-ter sono subordinati al rispetto dei limiti e degli obblighi, anche di pubblicazione e trasparenza, previsti dagli articoli 9, 11 e 37 del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022.
1-quinquies. L'importo dell'agevolazione e' calcolato in base alla perdita di reddito subita dal beneficiario in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al comma 1, e calcolato in conformita' all'articolo 37, ((paragrafo 8)), del regolamento (UE) 2022/2472. I beneficiari devono dimostrare la perdita di reddito subita mediante perizia asseverata redatta da un professionista abilitato. Al fine di garantire l'effettivita' del ristoro e in conformita' all'articolo 37, ((paragrafo 8)), del regolamento (UE) 2022/2472 il calcolo della riduzione della produzione e' effettuato, distintamente per ciascun beneficiario, a livello della singola coltura o unita' produttiva colpita dall'evento (crop level o affected unit level), escludendo dal computo le unita' produttive aziendali non interessate dall'evento calamitoso. Il calcolo della perdita deve comprendere:
a) la differenza tra il valore della produzione agricola media annua delle sole superfici o unita' produttive colpite (calcolata secondo il criterio della media olimpica o degli ultimi tre anni) e il valore della produzione agricola effettiva delle ((medesime superfici o unita')) produttive registrata nell'anno dell'evento;
b) la deduzione dei costi non sostenuti a causa della calamita', corrispondenti ai soli costi diretti variabili risparmiati per effetto dei minori volumi prodotti e gestiti, determinati anche mediante l'utilizzo di parametri tecnici e indici settoriali adottati dalla Regione;
c) l'inclusione dei costi fissi e indiretti, comunque sostenuti dall'impresa, nonche' gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti direttamente a causa dell'evento calamitoso per la salvaguardia del potenziale produttivo;
d) la deduzione degli importi effettivamente liquidati a titolo di ((indennizzo)) assicurativo o da fondi mutualistici a copertura dei medesimi danni ((presi in considerazione per il calcolo ai sensi delle lettere a), b) e c))).
1-sexies. L'intensita' dell'aiuto, inteso come somma dell'agevolazione contributiva e di ogni altro indennizzo della medesima natura eventualmente percepito, non deve superare il 100 per cento dei costi ammissibili ((calcolati ai sensi del comma 1-quinquies)). La regione competente per territorio determina il danno calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario cui l'aiuto viene versato direttamente.
1-septies. Le agevolazioni di cui al comma 1-ter possono essere ((cumulate)), ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2472((,)) con altri aiuti di Stato, ((compresi)) quelli erogati dal Fondo AgriCat, purche' le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili o, se coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensita' di aiuto massima di cui al comma 1-quinquies.
1-octies. La domanda e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, all'esito della quantificazione operata dalla regione ai sensi del comma 1-quinquies, accredita l'importo dell'agevolazione sull'estratto conto aziendale delle imprese che hanno presentato la domanda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge e del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
((1-novies)). Le agevolazioni di cui al comma 1-ter sono concesse previa comunicazione del regime di aiuto alla ((Commissione europea)), ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2472, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste nel limite massimo di 40,5 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS, che disciplina i termini e le modalita' di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dall'attivita' di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso alle agevolazioni contributive.
1-decies. Agli oneri derivanti dal primo periodo del ((comma 1-novies)), pari a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, specificamente destinate alle misure di ricostruzione privata. A tal fine, il medesimo Commissario straordinario provvede al versamento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo in favore dell'INPS entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le risorse non utilizzate sono riversate dall'INPS ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e sono acquisite all'erario.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio
2024, n.63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le
imprese di interesse strategico nazionale», convertito con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024 n. 101,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2024, n. 163,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni urgenti per il sostegno del
lavoro in agricoltura). - 1. Per i periodi di contribuzione
dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni
contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5 bis e
5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, con riferimento ai
premi e contributi dovuti per il proprio personale
dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti nelle
zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1°
giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella
misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera b),
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, previa
autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, si applicano ai datori
di lavoro agricoli di cui all'articolo 2 della legge 15
giugno 1984, n. 240, e all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificati
come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, operanti
nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge
1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2023, n. 100. A tal fine, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), in sede di
tariffazione della contribuzione dovuta in relazione alle
scadenze trimestrali dell'anno 2025, riconosce
sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro come
sopra individuato un importo a credito determinato ai sensi
del comma 1 del presente articolo e calcolato sulla
contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di
competenza dell'anno 2024.
1-ter. Al fine di ristorare i danni causati dagli
eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023, per i periodi di competenza dal 1° gennaio
2024 al 31 dicembre 2024, e' riconosciuto alle imprese
cooperative e loro consorzi di cui al primo comma
dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, ed alle
cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, che siano qualificati come medie e grandi
imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003 ed operanti nelle zone
agricole dei territori indicati nell'allegato 1 al
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, un
esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a loro carico afferenti alla gestione
contributiva agricola e relativi ai periodi di competenza
dell'anno 2024, a titolo di compensazione dei danni, fino a
concorrenza dell'importo quantificato ai sensi del comma
1-quinquies del presente articolo.
1-quater. Le agevolazioni contributive di cui al
comma 1-ter sono subordinati al rispetto dei limiti e degli
obblighi, anche di pubblicazione e trasparenza, previsti
dagli articoli 9, 11 e 37 del Regolamento (UE) 2022/2472
della Commissione, del 14 dicembre 2022.
1-quinquies. L'importo dell'agevolazione e' calcolato
in base alla perdita di reddito subita dal beneficiario in
conseguenza degli eventi alluvionali di cui al comma 1, e
calcolato in conformita' all'articolo 37, paragrafo 8, del
regolamento (UE) 2022/2472. I beneficiari devono dimostrare
la perdita di reddito subita mediante perizia asseverata
redatta da un professionista abilitato. Al fine di
garantire l'effettivita' del ristoro e in conformita'
all'articolo 37, paragrafo 8, del regolamento (UE)
2022/2472 il calcolo della riduzione della produzione e'
effettuato, distintamente per ciascun beneficiario, a
livello della singola coltura o unita' produttiva colpita
dall'evento (crop level o affected unit level), escludendo
dal computo le unita' produttive aziendali non interessate
dall'evento calamitoso. Il calcolo della perdita deve
comprendere:
a) la differenza tra il valore della produzione
agricola media annua delle sole superfici o unita'
produttive colpite (calcolata secondo il criterio della
media olimpica o degli ultimi tre anni) e il valore della
produzione agricola effettiva delle medesime superfici o
unita' produttive registrata nell'anno dell'evento;
b) la deduzione dei costi non sostenuti a causa
della calamita', corrispondenti ai soli costi diretti
variabili risparmiati per effetto dei minori volumi
prodotti e gestiti, determinati anche mediante l'utilizzo
di parametri tecnici e indici settoriali adottati dalla
Regione;
c) l'inclusione dei costi fissi e indiretti,
comunque sostenuti dall'impresa, nonche' gli eventuali
costi aggiuntivi sostenuti direttamente a causa dell'evento
calamitoso per la salvaguardia del potenziale produttivo;
d) la deduzione degli importi effettivamente
liquidati a titolo di indennizzo assicurativo o da fondi
mutualistici a copertura dei medesimi danni presi in
considerazione per il calcolo ai sensi delle lettere a), b)
e c).
1-sexies. L'intensita' dell'aiuto, inteso come somma
dell'agevolazione contributiva e di ogni altro indennizzo
della medesima natura eventualmente percepito, non deve
superare il 100 per cento dei costi ammissibili calcolati
ai sensi del comma 1-quinquies. La regione competente per
territorio determina il danno calcolato individualmente a
livello del singolo beneficiario cui l'aiuto viene versato
direttamente.
1-septies. Le agevolazioni di cui al comma 1-ter
possono essere cumulate, ai sensi dell'articolo 8 del
regolamento (UE) 2022/2472, con altri aiuti di Stato,
compresi quelli erogati dal Fondo AgriCat, purche' le
misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili
o, se coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta
il superamento dell'intensita' di aiuto massima di cui al
comma 1-quinquies.
1-octies. La domanda e' presentata all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) che, all'esito
della quantificazione operata dalla regione ai sensi del
comma 1-quinquies, accredita l'importo dell'agevolazione
sull'estratto conto aziendale delle imprese che hanno
presentato la domanda, previa verifica della sussistenza
dei requisiti di legge e del rispetto delle condizioni di
cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
1-novies. Le agevolazioni di cui al comma 1-ter sono
concesse previa comunicazione del regime di aiuto alla
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11 del
regolamento (UE) 2022/2472, da parte del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste nel limite massimo di 40,5 milioni di euro per
l'anno 2026. L'INPS, che disciplina i termini e le
modalita' di presentazione delle domande, provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora
dall'attivita' di monitoraggio dovesse emergere, anche in
via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto
limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle
ulteriori domande per l'accesso alle agevolazioni
contributive.
1-decies. Agli oneri derivanti dal primo periodo del
comma 1-novies, pari a 40,5 milioni di euro per l'anno
2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo
20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2023, n. 100, specificamente destinate alle misure di
ricostruzione privata. A tal fine, il medesimo Commissario
straordinario provvede al versamento delle risorse
finanziarie di cui al primo periodo in favore dell'INPS
entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Le risorse non
utilizzate sono riversate dall'INPS ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato e sono acquisite
all'erario.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
valutati in 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025, si provvede:
a) per l'anno 2024, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
13, comma 9, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n.
48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85;16
b) per l'anno 2025, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.
3. All'articolo 38 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, il primo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi
6 e 7 in merito alla notifica degli elenchi nominativi
annuali e dei provvedimenti di variazione, l'INPS procede
alla pubblicazione, con le modalita' telematiche previste
dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940,
n. 1949, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione
di cui all'articolo 9-quinquies del decreto- legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608.
7-ter. L'INPS e' autorizzato a pubblicare, entro
il 31 dicembre 2024, con le modalita' telematiche previste
dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940,
n. 1949, un elenco straordinario dei provvedimenti di
variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a
decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente
notificati con comunicazione individuale a mezzo
raccomandata, posta elettronica certificata o altra
modalita' idonea a garantire la piena conoscibilita'.».
4. All'attuazione del comma 3, l'INPS provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.»
- Si riporta l'articolo 2 della legge 15 giugno 1984,
n. 240, recante «Norme previdenziali e assistenziali per le
imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano,
manipolano e commercializzano prodotti agricoli e
zootecnici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno
1984, n. 168:
«Art. 2. - Qualora non si verifichi la condizione di
cui all'articolo precedente, le imprese cooperative e loro
consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati,
ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.
Per i periodi di paga antecedenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, l'obbligo del
versamento dei contributi di previdenza e di assistenza
sociale si considera adempiuto dalle imprese e loro
consorzi di cui al precedente primo comma, anche quando
esso sia stato assolto secondo le norme e con le modalita'
proprie del settore dell'industria o del commercio, ivi
compreso il beneficio della fiscalizzazione degli oneri
sociali.
Nell'ipotesi di cui al precedente comma restano
valide e conservano la loro efficacia le prestazioni
maturate ed erogate ai lavoratori dipendenti dalle predette
imprese, le quali, se per gli stessi periodi e per i
medesimi lavoratori dipendenti abbiano versato anche i
contributi agricoli unificati, hanno diritto, a domanda, al
rimborso di questi ultimi.»
- Il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante
«Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023», e' convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2023 n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 luglio 2023, n. 177.
- Si riporta l'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137:
«Art. 1 (Imprenditore agricolo). - (omissis)
2. Si considerano imprenditori agricoli le
cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi
quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo,
prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono
prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed
allo sviluppo del ciclo biologico.»
- Il Regolamento della Comunita' europea 14 dicembre
2022, n. 2022/2472/UE, recante «Regolamento della
Commissione che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE)», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 21
dicembre 2022, n. L 327.
- Si riporta l'articolo 1, comma 1175, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299:
«(omissis).
1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici
normativi e contributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati
al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento
unico di regolarita' contributiva, all'assenza di
violazioni nelle predette materie, ivi comprese le
violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro
nonche' di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di
legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale".
(omissis).»
 
Art. 23

Disposizioni finali

1. Ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, gli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026)), comprendono anche gli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del comune di Niscemi e i danni in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 comprendono i danni in conseguenza degli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del comune di Niscemi.
((1-bis. Ai soggetti che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa, dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel territorio di uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con la citata deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 non si applicano, dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni in materia di verifica della regolarita' contributiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, nonche' le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, esclusivamente per l'erogazione degli indennizzi di cui agli articoli 1 e 9 del presente decreto.
1-ter. Ai contributi pubblici previsti dal presente decreto non si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, se il danno da indennizzare deriva da eventi diversi da quelli da assicurare ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della medesima legge n. 213 del 2023. Per le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con la citata deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, le disposizioni di cui al suddetto articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non si applicano ai fini della concessione dei contributi di cui al presente decreto, anche qualora il danno derivi da eventi soggetti all'obbligo di assicurazione, tenuto conto del breve intervallo temporale intercorso tra il termine per la stipulazione dei contratti assicurativi, di cui all'articolo 1, comma 101, della medesima legge n. 213 del 2023, e la data in cui si sono verificati gli eventi meteorologici oggetto degli interventi di protezione civile. Le microimprese e le piccole e medie imprese di cui al secondo periodo devono comunque stipulare i prescritti contratti assicurativi entro sessanta giorni dalla percezione del contributo, a pena di revoca dello stesso.
1-quater. Il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, e' abrogato.
1-quinquies. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo
2014, n. 34, recante «Disposizioni urgenti per favorire il
rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese», convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2014, n. 114:
«Art. 4 (Semplificazioni in materia di documento
unico di regolarita' contributiva). - 1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2,
chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa,
verifica con modalita' esclusivamente telematiche ed in
tempo reale la regolarita' contributiva nei confronti
dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare
i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle
Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validita'
di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad
ogni effetto il Documento Unico di Regolarita' Contributiva
(DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di
esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e, per i profili di
competenza, con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e la
Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di
regolarita', i contenuti e le modalita' della verifica
nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il
decreto di cui al presente comma e' ispirato ai seguenti
criteri:
a) la verifica della regolarita' in tempo reale
riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del
secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e'
effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine
di presentazione delle relative denunce retributive, e
comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa anche a
progetto che operano nell'impresa;
b) la verifica avviene tramite un'unica
interrogazione presso gli archivi dell'INPS, dell'INAIL e
delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa,
operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed e'
eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del
soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi
e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse
irregolarita' di natura previdenziale ed in materia di
tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative
alla regolarita', ai sensi dell'articolo 1, comma 1175,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1,
assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del
requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici,
istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture dall'articolo
62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2,
sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge
incompatibili con i contenuti del presente articolo.
4. Il decreto di cui al comma 2 puo' essere
aggiornato sulla base delle modifiche normative o della
evoluzione dei sistemi telematici di verifica della
regolarita' contributiva.
5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «, in quanto
compatibile,» sono soppresse.
5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle
disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2,
presenta una relazione alle Camere.
6. All'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.»
- Si riporta l'articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre
1973, n. 268:
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via
telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu'
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme
iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica
alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il
sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero
della legge 31 maggio 1965, n. 575 423, ovvero che abbiano
ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo
19 del presente decreto nonche' ai risparmiatori di cui
all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di
banche e loro controllate aventi sede legale in Italia,
poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16
novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di
stipendio, di salario o di altre indennita' relative al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1
si applicano anche al pagamento di importi superiori a
duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al
medesimo comma 1 verificano se il beneficiario e'
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.
1-ter. Relativamente alle somme di cui all'articolo
54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per
l'attivita' professionale dai medesimi svolta, anche in
favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello
Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026,
anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal
caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se
il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo,
sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito
della verifica, al pagamento in favore:
a) dell'agente della riscossione, fino a
concorrenza del debito risultante dalla verifica;
b) del beneficiario, nei limiti delle somme
eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.»
- Si riporta l'articolo 1, commi 101, 102 e 105, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303:
«(omissis)
101. Le imprese con sede legale in Italia e le
imprese aventi sede legale all'estero con una stabile
organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel
registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del
codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo
202535, contratti assicurativi a copertura dei danni ai
beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo,
voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile
direttamente cagionati da calamita' naturali ed eventi
catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per
eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i
sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le
esondazioni. Per la determinazione del valore dei beni da
assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo
dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili
o quello di ripristino delle condizioni del terreno
interessato dall'evento calamitoso.
102. Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione
da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener
conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o
agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse
pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in
occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
(omissis)
105. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy
possono essere stabilite ulteriori modalita' attuative e
operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da
101 a 107, ivi incluse le modalita' di individuazione degli
eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo
nonche' di determinazione e adeguamento periodico dei premi
anche tenuto conto del principio di mutualita' e, sentito
l'IVASS, le modalita' di coordinamento rispetto ai vigenti
atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia
assicurativa anche con riferimento ai limiti della
capacita' di assunzione del rischio da parte delle imprese
o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere
aggiornati i valori di cui al comma 104.
(omissis).»
- Il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 8
settembre 2021, n. 120, recante «Disposizioni per il
contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di
protezione civile», convertito con modificazioni dalla
legge 8 novembre 2021 n. 155, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 novembre 2021, n. 266, abrogato dalla presente
legge, recava disposizioni in materia di prevenzione degli
incendi boschivi.
 
((Art. 23 bis

Relazione alle Camere

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente decreto.))

 
Art. 24

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 1, 9, comma 4, 10, comma 2, 11, commi 1 e 4, 15, comma 2, lettere a) e b), pari a ((euro 359.316.955)) per l'anno 2026, ((a euro 28.116.955)) per l'anno 2027 e ((a euro 3.116.955)) per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, si provvede:
a) quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2026((,)) mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388((,)) che, alla data del 18 febbraio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, da destinare alle imprese ubicate ((nella regione Calabria e nella Regione siciliana));
d) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
e) quanto a euro 3.116.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
f) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
((f-bis) quanto a euro 3.200.000 per l'anno 2026, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2026 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.))
2. ((Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 5, comma 11, 6, comma 4, 16-bis, comma 5, e 22, comma 1, le amministrazioni interessate)) provvedono alle attivita' previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza ((nuovi o maggiori oneri)) a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 148, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302:
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto
previsto al secondo periodo del comma 2.
(omissis)».
- Si riporta l'articolo 1, comma 139, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302:
«(omissis)
139. Al fine di favorire gli investimenti sono
assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro
per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di
550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023
al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al
2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione
di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A
decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle
procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili e' destinato agli enti
locali del Mezzogiorno.
(omissis).»
- Si riporta l'articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
2004, n. 95:
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale). - (omissis)
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b)
e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di
protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, nel limite stabilito
annualmente dalla legge finanziari.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300:
«(omissis)
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
(omissis).»
- Si riporta l'articolo 1, comma 555, della legge 30
dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2025, n. 301:
«(omissis)
555. Al fine di ridurre l'esposizione a situazioni di
rischio che interessano il territorio nazionale connesse a
eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di
misure specifiche, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026.
(omissis).»
- Si riporta l'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009 n. 2, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
(omissis).»
 
Art. 25

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.