| Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2026 (vai al sommario) |
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| LEGGE 1 aprile 2026, n. 52 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025. |
| | Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria
Il Governo della Repubblica Italiana e la Santa Sede, qui di seguito anche denominate le «Parti», Visto il Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, fatto a Roma l'11 febbraio 1929, di seguito «Trattato dell'11 febbraio 1929»; Visto l'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per gli impianti radio vaticani a Santa Maria di Galeria e a Castel Romano, fatto nel Palazzo Apostolico Vaticano l'8 ottobre 1951, di seguito «Accordo dell'8 ottobre 1951»; Visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992 e l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, dei quali la Repubblica Italiana e la Santa Sede, in nome e per conto dello Stato della Citta' del Vaticano, sono parti; Tenuto conto della speciale rilevanza dei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, caratterizzati da mutua collaborazione ed improntati alla ricerca di soluzioni condivise in materie di interesse comune; Considerata l'opportunita' di adeguare gli obblighi pattizi esistenti tra le Parti alle nuove possibilita' dischiuse dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e della tecnologia, in particolare nella produzione di energia da fonti rinnovabili; Considerate la comprovata sensibilita' e le nobili tradizioni artistiche e culturali che vanta la Chiesa Cattolica; Tenuto conto dell'intenzione manifestata dalla Santa Sede di realizzare nell'area di sua proprieta', sita in territorio italiano nella localita' di Santa Maria di Galeria, un impianto agrivoltaico che consenta l'approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili dello Stato della Citta' del Vaticano; Tenuto conto che sulla suddetta area operano taluni benefici, anche di natura fiscale, in virtu' di obbligazioni internazionali contratte dall'Italia prima del 1° gennaio 1958, cui si applicano le garanzie previste dall'articolo 351 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Considerata la necessita' che muove la Santa Sede di «operare una transizione verso un modello di sviluppo sostenibile che riduca le emissioni di gas serra, attraverso i mezzi tecnologici di cui l'umanita' dispone»; Considerate l'assoluta peculiarita' dell'iniziativa, l'assenza di un impatto rilevante sul mercato energetico e la sensibilita' ambientale condivisa tra le Parti; Considerato che la Repubblica Italiana aderisce e sostiene quest'iniziativa e che intende favorirne la rapida realizzazione, tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento di energia elettrica dello Stato della Citta' del Vaticano;
hanno convenuto quanto appresso:
Art. 1.
1. La disciplina prevista dagli articoli 15 e 16 del Trattato dell'11 febbraio 1929 si applica all'impianto agrivoltaico, alle relative strutture di trasmissione e stoccaggio dell'energia elettrica ed ogni altra infrastruttura collegata, connessa o ancillare all'impianto, che potranno essere installati nell'ambito massimo dell'area di proprieta' della Santa Sede sita in Santa Maria di Galeria, come individuate dall'articolo 1 dell'Accordo dell'8 ottobre 1951. 2. Al di fuori di quanto previsto dalle disposizioni del presente Accordo, gli impianti non godranno di incentivazioni o di altri benefici eventualmente accordati dalla legislazione italiana ad impianti della medesima natura.
Art. 2.
1. L'energia elettrica prodotta dallo Stato della Citta' del Vaticano e, per esso, dal Governatorato tramite gli impianti indicati all'articolo 1 sara' immessa nella rete di trasmissione e distribuzione italiana, nel rispetto della normativa tecnica di riferimento, senza oneri o adempimenti fiscali a carico della Santa Sede o dello Stato della Citta' del Vaticano. 2. Nei limiti della quantita' di energia prodotta dagli impianti indicati all'articolo 1, lo Stato della Citta' del Vaticano e per esso il Governatorato ha diritto di prelevare dalla rete, a titolo gratuito e senza carichi fiscali o di altra natura, la quantita' di energia elettrica occorrente all'approvvigionamento dello Stato della Citta' del Vaticano, degli immobili di cui agli articoli 14, 15 e 16 del Trattato dell'11 febbraio 1929 e comunque degli Enti ed Istituzioni collegate con la Santa Sede o facenti parte del bilancio consolidato della Santa Sede, fatto salvo per questi ultimi l'obbligo di corrispondere eventuali imposte. 3. L'energia elettrica prodotta dagli impianti indicati dall'articolo 1 in eventuale eccedenza rispetto alle esigenze di approvvigionamento di cui al paragrafo 2 restera' nelle disponibilita' della Repubblica italiana.
Art. 3.
1. Il Governatorato dello Stato della Citta' del Vaticano e l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica si adopereranno per fare ricorso alle soluzioni che, allo stato della scienza e della tecnologia, assicureranno il massimo rispetto possibile della terra, conciliando al meglio gli obiettivi di preservare l'uso agricolo del suolo, di mantenere l'equilibrio idrogeologico dell'area, di minimizzare, per quanto possibile, l'impatto ambientale e di garantire la tutela del patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico. L'impianto agrivoltaico sara' realizzato mediante strutture elevate da terra che agevolino l'inseguimento solare, e comunque in modo da favorire la continuita' dell'utilizzazione agricola e zootecnica. 2. Le autorita' italiane collaboreranno con il Governatorato dello Stato della Citta' del Vaticano e con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica per facilitare la rapida realizzazione del progetto con il pieno conseguimento degli obiettivi indicati al paragrafo 1. A tale fine le autorita' competenti delle Parti si scambieranno informazioni sull'andamento dell'iniziativa e potranno, ove occorra, stipulare intese di carattere tecnico per favorirne la migliore riuscita. 3. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo e' istituito un organismo paritetico, composto da rappresentanti designati dalle due Parti, con i seguenti compiti: a) sovrintendere alle operazioni di immissione e di cessione dell'energia prodotta dagli impianti indicati all'articolo 1, nel rispetto della normativa tecnica di riferimento; b) determinare le modalita' di contabilizzazione degli scambi di energia elettrica indicati all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e le conseguenti eventuali compensazioni finanziarie tra le Parti o tra i soggetti competenti nell'ambito dei rispettivi ordinamenti; c) risolvere le questioni pratiche che dovessero di volta in volta presentarsi in relazione all'applicazione dell'Accordo; d) individuare possibili utilizzi con finalita' sociale delle eccedenze di produzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ivi incluse iniziative a favore delle comunita' residenti nel territorio limitrofo agli impianti di cui all'articolo 1.
Art. 4.
I dubbi interpretativi e le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo saranno risolti mediante consultazioni tra le Parti.
Art. 5.
Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con la quale le Parti si sono reciprocamente notificate, attraverso i canali diplomatici, l'espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 31 luglio 2025, in duplice originale in lingua italiana.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso. |
| | Art. 3 Rappresentanti delle amministrazioni in seno all'organismo paritetico
1. All'organismo paritetico di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge partecipa un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni: a) Presidenza del Consiglio dei ministri; b) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; c) Ministero dell'interno; d) Ministero dell'economia e delle finanze; e) Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; f) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; g) Ministero della cultura; h) regione Lazio; i) Roma Capitale; l) Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente. 2. Per la partecipazione ai lavori dell'organismo paritetico di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. |
| | Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| | Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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