Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2026 (vai al sommario)
LEGGE 7 aprile 2026, n. 53
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche' al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o societa' sportive.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, all'articolo 96 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «. Resta fermo quanto previsto dal comma 4-bis»;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Con apposite convenzioni il comune o la provincia, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle societa' e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attivita' extracurricolari previste dal piano triennale dell'offerta formativa nonche' nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico. I consigli di circolo o di istituto possono negare l'assenso all'utilizzo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici nei casi previsti dall'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38. Sono posti a carico del concessionario gli obblighi di gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi scolastici nonche' gli adempimenti occorrenti per garantire la funzionalita' degli stessi al termine di ogni utilizzo. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le Associazioni e le Societa' Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la societa' sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 4, la parola: «extracurriculari» e' sostituita dalla seguente: «extracurricolari» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche ai fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali»;
2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le finalita' di cui al comma 4, i consigli di istituto o di circolo, all'atto dell'approvazione o dell'aggiornamento del piano triennale dell'offerta formativa, comunicano all'ente locale proprietario le attivita' didattiche e sportive della scuola, di cui al medesimo comma 4, che impediscono l'utilizzo, anche parziale, delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 aprile 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 96 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, recante: "Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio
1994, come modificato dalla presente legge:
«Art. 96 (Uso delle attrezzature delle scuole per
attivita' diverse da quelle scolastiche). - 1. Per lo
svolgimento delle attivita' rientranti nelle loro
attribuzioni, e' consentito alle regioni ed agli enti
locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature
delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal
Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri
generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai
sensi della lettera f) dell'articolo 22.
2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra
le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti
organi dello Stato.
3. In esse sono stabiliti le procedure per
l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti
responsabili e le spese a carico della regione per il
personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego
dei servizi strumentali.
4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono
essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico
per attivita' che realizzino la funzione della scuola come
centro di promozione culturale, sociale e civile; il Comune
o la Provincia hanno facolta' di disporne la temporanea
concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di
istituto. Resta fermo quanto previsto dal comma 4-bis.
4-bis. Con apposite convenzioni il comune o la
provincia, sentite le istituzioni scolastiche interessate,
mettono a disposizione delle societa' e delle associazioni
sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative
attrezzature al di fuori dell'orario di svolgimento del
servizio scolastico e delle attivita' extracurricolari
previste dal piano triennale dell'offerta formativa nonche'
nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle
lezioni dell'anno scolastico. I consigli di circolo o di
istituto possono negare l'assenso all'utilizzo delle
palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi
scolastici nei casi previsti dall'articolo 6, comma 4-bis,
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38. Sono posti
a carico del concessionario gli obblighi di gestione, cura
e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi
scolastici nonche' gli adempimenti occorrenti per garantire
la funzionalita' degli stessi al termine di ogni utilizzo.
Dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in
volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato
formale istanza e devono stabilire le modalita' dell'uso e
le conseguenti responsabilita' in ordine alla sicurezza,
all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.
6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari
non dedicati all'attivita' istituzionale o nel periodo
estivo, possono essere attuate, a norma dell'articolo 1
della legge 19 luglio 1991 n. 216, iniziative volte a
tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale
e la socializzazione della persona di eta' minore al fine
di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in
attivita' criminose.».
- Si riportano gli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, recante: "Attuazione
dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
misure in materia di riordino e riforma delle norme di
sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti
sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o
costruzione di impianti sportivi", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021", come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Associazioni e Societa' Sportive senza fini
di lucro). - 1. Le Associazioni e le Societa' Sportive
senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul
cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare,
riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare
accompagnato da un piano di fattibilita' economico
finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e
l'ammodernamento e per la successiva gestione con la
previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e
l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale
riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida
direttamente la gestione gratuita dell'impianto
all'associazione o alla societa' sportiva per una durata
proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento
e comunque non inferiore a cinque anni.
1-bis. Le Associazioni e le Societa' Sportive senza
fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui
territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da
rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la
rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento
dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce
l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione
con l'associazione o la societa' sportiva per l'uso
gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente
corrispondente al valore dell'intervento. Dall'attuazione
delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
«Art. 6 (Uso degli impianti sportivi). - 1. L'uso
degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti
locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve
essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte
le societa' e associazioni sportive.
2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non
intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la
gestione e' affidata in via preferenziale a societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione
sportiva, discipline sportive associate e federazioni
sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne
stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di
criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei
soggetti affidatari.
3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti
nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, e della normativa euro-unitaria vigente.
4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti
sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze
dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della
scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a
disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha
sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti anche ai
fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle
gare ufficiali.
4-bis. Per le finalita' di cui al comma 4, i consigli
di istituto o di circolo, all'atto dell'approvazione o
dell'aggiornamento del piano triennale dell'offerta
formativa, comunicano all'ente locale proprietario le
attivita' didattiche e sportive della scuola, di cui al
medesimo comma 4, che impediscono l'utilizzo, anche
parziale, delle palestre, delle aree di gioco e degli
impianti sportivi scolastici.».