| Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2026 (vai al sommario) |
| CORTE COSTITUZIONALE |
| DELIBERA 12 marzo 2026 |
| Modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale». |
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LA CORTE
Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» approvate il 22 luglio 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2021, n. 262 e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le proposte della Commissione per gli studi e per i regolamenti espresse nelle sedute 14 e 19 maggio, 23 giugno, 16 luglio e 4 novembre 2025, 27 gennaio e 9 marzo 2026; Viste le proprie precedenti delibere 23 ottobre, 20 novembre e 3 dicembre 2025, 28 gennaio, 23 e 26 febbraio 2026;
Delibera:
Gli articoli 4, 5, 6, 10, 19, 20, 26 e 30 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale», approvate con deliberazione 22 luglio 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2021, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni sono cosi' modificati: Art. 1
All'art. 4 («Interventi in giudizio») delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale», dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «4. La Corte puo' inoltre autorizzare l'intervento delle parti di altri giudizi, pendenti innanzi a un giudice di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla data di pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, nei quali debba essere applicata la disposizione censurata e una delle parti abbia gia' formulato entro tale termine una eccezione di illegittimita' costituzionale concernente la medesima disposizione.». |
| | Art. 2
L'art. 5 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Ammissione degli interventi). - 1. La Corte si pronuncia in Camera di consiglio sull'ammissibilita' degli interventi di cui all'art. 4, commi 3 e 4. 2. Il cancelliere da' immediata comunicazione del decreto di fissazione della Camera di consiglio di cui al comma 1 all'interveniente, alle parti costituite, nonche' agli intervenienti di cui all'art. 4, commi 1 e 2. Questi ultimi e le parti costituite, entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione, hanno facolta' di depositare con modalita' telematica sintetiche memorie concernenti esclusivamente la questione dell'ammissibilita' dell'intervento. 3. La Corte decide con ordinanza, cui si applica il regime di pubblicita' di cui all'art. 35.». |
| | Art. 3
Il comma 4 dell'art. 6 («Amici curiae») delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» e' sostituito dal seguente: «4. Il decreto che si pronuncia sull'ammissione e le opinioni ammesse sono resi disponibili, a cura della cancelleria, alle parti costituite e agli intervenuti almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza o della Camera di consiglio. Il decreto e' pubblicato sul sito della Corte costituzionale.». |
| | Art. 4
Il comma 3 dell'art. 10 («Convocazione della Corte in udienza pubblica») delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» e' sostituito dal seguente: «3. Il giudice relatore, d'intesa con il Presidente, puo' formulare specifici quesiti alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4. I quesiti sono comunicati, a cura del cancelliere, a tutti difensori e agli altri giudici almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza. I difensori rispondono oralmente all'udienza pubblica. Le parti possono anche depositare documenti strettamente pertinenti al quesito e meramente illustrativi delle risposte orali almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.». |
| | Art. 5
L'art. 19 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» e' sostituito dal seguente: «Art. 19 (Udienza pubblica). - 1. L'udienza si apre con una sintetica introduzione del giudice relatore, di regola non superiore a cinque minuti, nella quale sono esposti i termini essenziali delle questioni e i quesiti eventualmente formulati alle parti ai sensi dell'art. 10, comma 3. 2. A ciascuna parte sono assegnati, di regola, quindici minuti complessivi per lo svolgimento delle difese orali e la risposta alle domande formulate per iscritto dal giudice relatore ai sensi dell'art. 10, comma 3. Il Presidente, sentito il giudice relatore, puo' tuttavia assegnare a ciascuna parte o interveniente un tempo diverso, tenuto conto della natura e del grado di complessita' della causa. 3. Il tempo a disposizione di ciascuna parte, di cui al comma 2, resta invariato anche qualora piu' difensori di una stessa parte intendano prendere la parola. 4. Se piu' parti sostengono la medesima posizione processuale, il Presidente assegna ai loro difensori un unico tempo complessivo per lo svolgimento delle difese orali e la risposta alle domande scritte del giudice relatore. 5. La cancelleria comunica alle parti le determinazioni del Presidente non oltre il giorno precedente l'udienza. 6. Concluse le difese orali o nel corso di esse ciascun giudice puo' rivolgere brevi domande ai difensori presenti. 7. Il Presidente dirige la discussione. 8. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e 129 del codice di procedura civile.». |
| | Art. 6
L'art. 20 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Deliberazione delle sentenze e delle ordinanze). - 1. Le sentenze e le ordinanze sono deliberate in Camera di consiglio con voti espressi in forma palese. Alla deliberazione partecipano i giudici presenti all'udienza pubblica o alla Camera di consiglio di trattazione. 2. Il Presidente, dopo la relazione, dirige la discussione e pone in votazione le questioni. 3. Il relatore vota per primo; votano poi gli altri giudici, cominciando dal meno anziano per nomina; per ultimo vota il Presidente. In caso di parita' di voti, il voto del Presidente prevale. In Camera di consiglio la deliberazione assunta puo' essere modificata prima dell'approvazione del testo della sentenza o dell'ordinanza di cui al comma 5 solo con il consenso unanime degli stessi giudici di cui al comma 1. 4. Dopo la votazione, la redazione della sentenza o dell'ordinanza e' affidata al relatore, salvo che, per indisponibilita' o per altro motivo, sia assegnata dal Presidente ad altro o a piu' giudici. 5. Il testo delle sentenze e delle ordinanze e' approvato dal collegio ed e' sottoscritto dal Presidente e dal giudice redattore. 6. La data della decisione e' quella dell'approvazione di cui al comma 3.». |
| | Art. 7
All'art. 26 («Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato») delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» e' aggiunto il seguente comma: «7. Qualora il ricorrente alleghi di subire un pregiudizio grave e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del giudizio, la Corte, con l'ordinanza che dichiara ammissibile il conflitto, adotta le misure idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. L'ordinanza e' immediatamente notificata a cura della cancelleria agli organi interessati. Questi possono chiedere la revoca o la modifica della misura cautelare. La Corte si pronuncia sulla relativa istanza nella prima Camera di consiglio successiva al suo deposito.». |
| | Art. 8
All'art. 30 («Giudizi di cui all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1») delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» sono aggiunti i seguenti commi: «2. Nella Camera di consiglio fissata per la deliberazione sulla richiesta di referendum il Governo, i delegati e i presentatori di cui all'art. 33, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), sono ammessi a illustrare oralmente le memorie depositate. 3. Enti e soggetti esponenziali di interessi collettivi o diffusi, interessati alla decisione sull'ammissibilita' della richiesta di referendum, possono essere autorizzati, con decreto del Presidente, a presentare memorie e ad illustrarle oralmente.». |
| | Art. 9
Le presenti disposizioni entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 12 marzo 2026
Il Presidente: Amoroso |
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