Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione «Carne di suino da allevamento sostenibile» nell'ambito del Sistema di qualita' nazionale zootecnia (SQNZ).


Si comunica che il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ha ricevuto la richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione denominato «Carne di suino da allevamento sostenibile», presentata dalla Regione Lombardia, Direzione generale agricoltura, sovranita' alimentare e foreste, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022.
La Commissione SQNZ, istituita presso questo Ministero ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022, ha espresso parere favorevole sulla suddetta proposta nella riunione del 27 marzo 2026.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 5, del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022 il testo del disciplinare e' pubblicato nel presente avviso affinche' i soggetti interessati possano prenderne visione. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti interessati possono presentare al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, all'indirizzo di posta elettronica certificata aoo.pqa@pec.masaf.gov.it eventuali legittime opposizioni, adeguatamente motivate e documentate.
Tali osservazioni costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte della Commissione SQNZ prima del riconoscimento definitivo del disciplinare di produzione SQNZ «Carne di suino da allevamento sostenibile».
In mancanza di opposizioni nei termini sopra indicati e' avviata la procedura d'informazione alla Commissione europea ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2015/1535/UE.
 
Allegato Sommario

1. Premessa
2. Scopo e campo di applicazione
3. Allevamento
4. Periodo minimo di allevamento
5. Termini e definizioni
6. Requisiti valorizzanti obbligatori
7. Requisiti valorizzanti facoltativi
8. Tecniche di alimentazione
9. Valutazione impatto ambientale/ gestione dei reflui
10. Gestione emergenze ed evacuazione
11. Formazione
12. Sistema di gestione e controllo
13. Dichiarazione di conformita'
14. Etichettatura

Scheda 6

Disciplinare di Produzione
«Carne di suino da allevamento sostenibile»

ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022 «Istituzione del Sistema di qualita' nazionale zootecnia»

Denominazione del prodotto:
«Carne di suino da allevamento sostenibile»
===================================================================
| | Categoria di | |
| Classe di prodotto | prodotto | Filiera produttiva |
+=======================+===================+=====================+
|Carni fresche (e | | |
|frattaglie) | Carni | Carni |
+-----------------------+-------------------+---------------------+

===================================================================== | Categorie di operatori | |Prodotto destinato | | ammissibili nel Sistema di | | al consumatore | | controllo SQNZ | / | finale | +============================+==================+===================+ |a) Allevatori b) Macellatori| | | |c) Porzionatori d) Esercizi | | | |commerciali | Allevatori | Si | +----------------------------+------------------+-------------------+
1. Premessa

+-------------------------+
|Il disciplinare di |
|produzione «Carne di |
|suino da allevamento |
|sostenibile» si applica, |
|fatte salve le |
|disposizioni derivanti da|
|fonti di grado superiore,|
|con particolare riguardo |
|alle legislazioni |
|dell'Unione europea e |
|nazionali in materia di |
|sicurezza della catena |
|alimentare, di salute e |
|benessere degli animali e|
|di immissione di prodotti|
|sul mercato. |
+-------------------------+

Il disciplinare «Carne di suino da allevamento sostenibile» e' applicabile all'attivita' di allevamento per la produzione di carne suina ed e' il risultato dello sviluppo di un processo di condivisione con diversi stakeholder che ha coinvolto aziende e rappresentanti della filiera agro-zootecnica di riferimento.
Il disciplinare propone agli allevamenti aderenti un percorso verso la sostenibilita', secondo la sua definizione e i suoi tre pilastri:
economico: capacita' di generare reddito e lavoro;
ambientale: capacita' di mantenere qualita' e riproducibilita' delle risorse naturali;
sociale: capacita' di garantire condizioni di benessere umano.
L'impegno degli allevatori assunto con il presente disciplinare nei riguardi della «sostenibilita'» consiste nel migliorare e monitorare le condizioni del benessere animale e dell'ambiente e favorire l'avvio di un'economia circolare, che porti al riuso di materiali e di scarti alimentari commestibili anche per l'uomo, il tutto salvaguardando le condizioni sociali ed economiche degli allevatori.
La carne suina ottenuta in conformita' a questo disciplinare potra' essere etichettata con la dicitura «da allevamento sostenibile».
I requisiti di sostenibilita' in fase di allevamento sono il frutto di una analisi di materialita' condotta assieme a diversi stakeholder delle filiere zootecniche italiane della carne suina.
I requisiti di sostenibilita' del presente disciplinare si distinguono in obbligatori e facoltativi:
i requisiti obbligatori devono essere tutti adottati e rispettati dagli allevamenti aderenti, durante tutto il periodo di adesione. Nell'ottica del miglioramento dello standard di allevamento e della sostenibilita', come definita dagli articoli 12 e 46 del reg. 126/2022, ogni tre anni, dal momento dell'adesione dovranno essere scelti almeno due tra i requisiti facoltativi, elencati al cap. 7, da soddisfare entro il termine del triennio e da mantenere per tutto il periodo di adesione.
Qualora non fosse soddisfatto il requisito facoltativo scelto al termine dei tre anni di riferimento, la certificazione SQNZ sara' sospesa fino a quando tale requisito facoltativo non sara' raggiunto. 2. Scopo e campo di applicazione
Il presente disciplinare si applica alla produzione primaria di carne di suino e per la Chain of Custody (CoC) fino al consumatore finale. Il presente disciplinare SQNZ si applica in allevamento per la produzione di carne di suino nelle sue diverse tipologie commerciali (carne fresca, materia prima per la salumeria, ecc).
Le aziende aderenti possono essere a ciclo chiuso o a ciclo aperto, da riproduzione o da ingrasso.
L'allevamento che intende aderire al disciplinare deve farlo per l'intera azienda identificata dal numero di registrazione unico dello stabilimento, come definito dal regolamento (UE) 2035/2019, registrato nella banca dati nazionale.
Il disciplinare si applica a tutte le fasi di allevamento elencate nel capitolo 3.
Il presente disciplinare di produzione puo' essere applicato da aziende singole (opzione 1) o da aziende associate (opzione 2) organizzate in filiera con un soggetto capofila (capofiliera) che si assume la responsabilita', verso la struttura di controllo e verso i clienti, della conformita' del prodotto ai parametri previsti dal presente documento.
Il disciplinare di produzione si applica alla fase di allevamento. L'informazione del suo prodotto, «Carne di suino da allevamento sostenibile», puo' essere comunicata nell'etichetta del prodotto immesso in commercio soltanto se viene garantita la certificazione della «Catena di Custodia» (CoC o Chain of Custody), secondo quanto previsto dalla norma ISO 22005 e i suoi aggiornamenti.
La CoC deve essere certificata da un organismo di certificazione, tranne nei casi di vendita diretta presso l'azienda di allevamento dell'animale.
L'obiettivo della CoC e' quello di fornire garanzia sulla provenienza delle materie prime o dei prodotti etichettabili con i riferimenti al SQNZ, da allevamenti certificati. La CoC deve essere applicata lungo tutta la catena produttiva fino alla vendita al consumatore finale e la mancata inclusione di un soggetto della filiera rende impossibile l'utilizzo dei riferimenti al SQNZ e la vendita del prodotto come certificato. 3. Allevamento
Le tecniche di allevamento devono essere etiche e sostenibili per cui le strutture dei suini devono garantire le migliori condizioni di salute e benessere degli animali, nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme vigenti sul benessere.
Il disciplinare si applica e riguarda tutte le fasi dell'allevamento (allattamento, svezzamento, magronaggio, finissaggio o ingrasso, inseminazione, gestazione) senza limitazioni di eta' e peso alla macellazione degli animali.
Sono ammesse tutte le linee genetiche in purezza, incroci o ibride.
Tutti gli operatori aderenti al SQNZ devono soddisfare tutti i requisiti igienico sanitari e possedere tutte le autorizzazioni o permessi previsti dalla legislazione in vigore.
Gli allevamenti dovranno effettuare lo smaltimento delle deiezioni in conformita' alle disposizioni di legge e nel pieno rispetto dell'ambiente; dovranno essere applicati, dove possibile, piani di concimazione per l'impiego dei reflui dell'allevamento. 4. Periodo minimo di allevamento
Il presente disciplinare ha l'obiettivo di diminuire l'impatto ambientale dell'allevamento suino e migliorare il benessere animale in tutte le fasi dell'allevamento elencate nel cap. 3.
L'impatto ambientale degli allevamenti costituiti dalla sola fase di ingrasso (durata tre - quattro mesi) e degli allevamenti da riproduzione sono caratterizzati da un elevato consumo di risorse, da maggiore produzione di gas serra (principalmente metano e ammoniaca) e da maggiori emissioni di liquami che, se non trattati adeguatamente, possono risultare altamente inquinati.
Pertanto, al fine di ottenere la conformita' del prodotto, il periodo minimo utile di allevamento non puo' essere inferiore a quattro mesi consecutivi, corrispondente cioe' al periodo minimo utile alla fase di ingrasso del suino. Per verri e scrofe da riproduzione, invece, il periodo deve essere esteso fino al termine della carriera riproduttiva. 5. Termini e definizioni
Fatte salve le definizioni del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022 di istituzione del Sistema di qualita' nazionale zootecnia e delle correlate disposizioni in materia di sicurezza della catena alimentare, di salute e benessere degli animali e di immissione di prodotti sul mercato di cui alle legislazioni dell'Unione europea e nazionali, si adottano le seguenti definizioni:
Allevamento a ciclo aperto: azienda in cui sono presenti una o piu' fasi produttive che caratterizzano l'allevamento suinicolo, quali la riproduzione e l'ingrasso.
Allevamento a ciclo chiuso: azienda in cui sono presenti tutte le fasi produttive che caratterizzano l'allevamento suinicolo, dalla nascita alla macellazione.
Allevamento da ingrasso: azienda specializzata nell'ingrasso dei suini dalla fase post svezzamento fino al raggiungimento del peso di macellazione.
Bilancio di massa: attivita' finalizzate alla verifica, mediante comparazione, della compatibilita' dei flussi materiali in ingresso ed in uscita del sistema di rintracciabilita' (per la produzione primaria e' preferibile utilizzare il termine «resa produttiva»).
Bat Tool: software per il calcolo delle emissioni di ammoniaca e gas serra dagli allevamenti di bovini, suini ed avicoli sviluppato nell'ambito del progetto europeo Life Integrato PrepAIR.
Capofiliera: soggetto che richiede la certificazione e che si assume la responsabilita' di garantire, nel tempo, il rispetto al presente disciplinare di produzione. Il capofiliera ha la responsabilita' di coordinare tutta la filiera coinvolta nella produzione del prodotto conforme al presente disciplinare di produzione fino a dove cessa la sua responsabilita' (es. conferimento al cliente).
Economia circolare: modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il piu' a lungo possibile.
Ex-prodotto alimentare: si intendono prodotti alimentari non scaduti, diversi dai residui di cucina e ristorazione, fabbricati per il consumo umano in modo del tutto conforme alla legislazione dell'Unione sugli alimenti, ma che non sono piu' destinati al consumo umano per ragioni pratiche, logistiche o legate a problemi di fabbricazione, difetti d'imballaggio o d'altro tipo, senza che presentino alcun rischio per la salute se usati come mangimi (Reg. (UE) 1104/2022).
Filiera agroalimentare: insieme definito delle organizzazioni (od operatori) con i relativi flussi materiali che concorrono alla produzione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare. Il termine filiera individua, in questo contesto, tutte le attivita' ed i flussi aventi rilevanza critica per le caratteristiche del prodotto.
GHG: e' l'acronimo di Greenhouse Gas, che si traduce in italiano come gas a effetto serra. Questi gas, come l'anidride carbonica (CO2 ) e il metano (CH4 ), intrappolano il calore nell'atmosfera terrestre, causando il fenomeno dell'effetto serra e contribuendo al cambiamento climatico.
LCA: acronimo di Life Cycle Assessment, consiste in un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto/processo/attivita' lungo l'intero ciclo di vita, dalla preproduzione (estrazione e produzione dei materiali), produzione, distribuzione, uso (quindi anche riuso e manutenzione), riciclaggio e dismissione finale (nell'ambito di questo disciplinare con un approccio cosiddetto «from cradle to gate»).
Riesame aziendale (riesame di direzione): processo tramite il quale il management aziendale riesamina l'efficacia del sistema e analizza le performance dell'organizzazione per continuare ad assicurarne nel tempo l'idoneita', l'adeguatezza e l'efficacia.
Tracciabilita': capacita' di tracciare il percorso di un prodotto agricolo, alimentare o di un ingrediente attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, attraverso un idoneo sistema di registrazione e conservazione delle relative informazioni.
Rintracciabilita': la possibilita' di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (Reg. (UE) 178/2002). 6. Requisiti valorizzanti obbligatori
I requisiti valorizzanti obbligatori sono aggiuntivi rispetto alle disposizioni derivanti da fonti di grado superiore, con particolare riguardo alle legislazioni dell'Unione europea e nazionali in materia di sicurezza della catena alimentare, di salute e benessere degli animali e di immissione di prodotti sul mercato.
I requisiti valorizzanti obbligatori sono gli elementi essenziali del presente disciplinare di produzione e sono oggetto di valutazione in autocontrollo da parte dell'operatore e verifica da parte della struttura di controllo.
I requisiti valorizzanti obbligatori sono:
a) Adozione di un sistema di gestione dell'alimentazione e monitoraggio qualita' dell'acqua che preveda:
individuazione di un responsabile tecnico alimentarista (veterinario, tecnico alimentarista, tecnico di industria mangimistica, etc);
analisi qualitative igienico sanitarie annuali sugli alimenti definite dall'alimentarista, effettuate presso un laboratorio accreditato, per la ricerca di aflatossine, ocratossine, fumosine, etc;
protocollo alimentare per le diverse fasi di allevamento in funzione del fabbisogno nutrizionale per le rispettive fasi di vita;
analisi annuale dell'acqua completa, effettuata in un laboratorio accreditato (chimica e batteriologica), con il fine di controllarne la potabilita'.
b) Rispetto delle caratteristiche qualitative degli alimenti zootecnici definite nel capitolo 8 «Tecniche di alimentazione».
c) Benessere animale valutato secondo «Sistemi di valutazione del benessere animale» dello Stato membro (es. Classyfarm) con punteggio minimo pari a 75%. La struttura di controllo ed il capofiliera (nel caso di opzione 2) devono sempre verificare il rispetto di tale valore percentuale attraverso la visualizzazione della relativa sezione Classyfarm, tramite accesso delegato dall'allevatore in sede di verifica ispettiva.
d) Biosicurezza valutata secondo «Sistemi di valutazione del benessere animale» riconosciuti dallo Stato membro (es. Classyfarm) con punteggio minimo pari a 80 %. La struttura di controllo ed il capofiliera (nel caso di opzione 2) devono sempre verificare il rispetto di tale valore percentuale attraverso la visualizzazione della relativa sezione Classyfarm, tramite accesso delegato dall'allevatore in sede di verifica ispettiva.
e) Adozione di un sistema di controllo degli infestanti: definizione di un piano di «pest control», con l'adozione di misure di controllo per la derattizzazione e la disinfestazione, monitorando gli interventi con registrazione della data, il principio attivo utilizzato e il suo consumo per singola trappola. La scheda tecnica e di sicurezza deve essere disponibile insieme alla mappa dell'allevamento con la localizzazione delle esche impiegate.
f) Adozione di sistemi di mitigazione di impatto ambientale come descritto nel capitolo 9 «Valutazione impatto ambientale/ gestione dei reflui».
g) Monitoraggio dei consumi di energia elettrica aziendali e individuazione di azioni di miglioramento: l'operatore aderente al presente disciplinare SQNZ si impegna a monitorare l'andamento dei consumi di tutte le utenze elettriche aziendali, con il fine di ridurre l'utilizzo di energia elettrica, valutando eventuali migliorie strutturali, revisione/manutenzione dell'impianto aziendale e, se del caso, considerando la possibilita' di un cambio di fornitore nell'ottica di incrementare la sostenibilita' economica dell'azienda e/o l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili.
Il monitoraggio si effettua annualmente con il fine di stabilire delle azioni orientate al risparmio energetico, rilevabile nel triennio.
h) Adozione di un piano di gestione di emergenze ed evacuazione come esplicitato nel capitolo 10 «Gestione emergenze ed evacuazione».
i) Adozione di un piano di formazione per gli allevatori che riguardi il benessere animale, la biosicurezza e la tutela ambientale come descritto nel capitolo 11 «Formazione».
j) Adozione di un sistema di gestione volto a dimostrare la conformita' al presente disciplinare di produzione secondo i requisiti definiti al capitolo 12 «Sistema di gestione e controllo».
k) Registrazione e conservazione in forma digitale o cartacea di tutte le operazioni e della documentazione necessaria a comprovare la conformita' ai requisiti obbligatori e facoltativi del presente disciplinare SQNZ. Ad esclusivo scopo di fornire qualche esempio, si elencano alcune operazioni/documentazioni soggette a registrazione:
movimentazioni animali;
acquisto/vendite animali;
protocollo alimentare;
referto laboratorio dell'analisi acqua e mangime;
etc...
l) Applicazione di almeno due requisiti valorizzanti facoltativi (fra quelli definiti al cap. 7 «Requisiti valorizzanti facoltativi»). 7. Requisiti valorizzanti facoltativi
I requisiti valorizzanti facoltativi sono aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori precedentemente indicati; sono definiti facoltativi in quanto l'operatore ha la facolta' di scegliere quali applicare, tenendo conto che, all'atto dell'adesione al disciplinare di produzione e negli anni successivi, e' obbligato a garantire la conformita' di almeno due di essi al fine di ottenere o mantenere la certificazione.
I requisiti facoltativi saranno oggetto di rivalutazione annuale durante il riesame aziendale, nella prospettiva di attuare, se necessario, nuove azioni di miglioramento per il soddisfacimento del requisito alla fine del triennio.
Al fine di mantenere la certificazione, ogni tre anni dall'adesione, ogni singolo operatore dovra' individuare ulteriori requisiti facoltativi, scegliendone altri due tra quelli previsti elencati nel presente capitolo.
Qualora non fosse soddisfatto il requisito facoltativo scelto al termine dei tre anni di riferimento, la certificazione SQNZ sara' sospesa fino a quando tale requisito facoltativo non sara' raggiunto.
I requisiti valorizzanti facoltativi proposti sono i seguenti:
1. nelle strutture e' presente un sistema di ventilazione forzata e/o automatica con sistema di allarme nel caso di blackout oppure di superamento dei valori soglia di temperatura impostati;
2. monitoraggio e registrazione quindicinale dei valori di temperatura e umidita', all'interno delle strutture, con individuazione di eventuali obiettivi di miglioramento nella gestione del microclima di stalla;
3. presenza di un sistema automatico di rilevamento dati di temperatura e umidita' (THI) e gestione del microclima di stalla;
4. presenza di impianto di ventilazione artificiale e/o raffrescatore nel reparto maternita' e gestazione;
5. monitoraggio dei livelli di CO2 e NH3 almeno due volte all'anno, con individuazione di eventuali obiettivi di miglioramento raggiungibili nell'arco dei tre anni di riferimento e riesaminati annualmente;
6. impiego di sistemi di irrigazione ad alta efficienza (a goccia, pivot ad alta efficienza, etc...) su almeno il 20% della superficie agricola utilizzata (SAU);
7. utilizzo nelle porcilaie di abbeveratoi antispreco;
8. analisi semestrale dell'acqua completa, effettuata in un laboratorio accreditato (chimica e batteriologica), con il fine di controllarne la potabilita';
9. impiego di reflui zootecnici o digestato per le concimazioni su colture in atto per almeno il 20 % della SAU;
10. interramento dei reflui zootecnici sul 100 % della superficie entro le sei ore dalla distribuzione;
11. digestione anaerobica, attraverso impianti di produzione di biogas, di almeno il 10% dei reflui aziendali;
12. presenza di sistemi di pulizia automatici dei reflui zootecnici nelle porcilaie;
13. gestione dei reflui seguendo la modalita' di seguito elencata:
a. rimuovere i liquami da sotto grigliato almeno una volta ogni sei mesi;
b. separazione liquido - solido dei reflui tramite l'impiego di separatori;
c. coprire le vasche;
d. utilizzare trattamenti specifici per ridurre l'emissione di ammoniaca;
14. monitoraggio annuale del consumo totale dei combustibili impiegati, con individuazione di azioni di miglioramento che possano portare ad un risparmio di combustibile nell'arco dei tre anni di riferimento. L'osservazione dell'andamento aziendale rispetto agli obiettivi prefissati avviene annualmente.
15. presenza di impianto d'illuminazione con led nelle porcilaie ingrasso e/o porcilaie gestazione;
16. presenza/utilizzo di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, idroelettrico, eolico, etc...);
17. presenza di tetti termicamente isolati;
18. presenza di reti antipassero;
19. pavimentazione piena per almeno il 50% della porcilaia per i suini all'ingrasso o presenza di parchetto esterno con pavimentazione piena;
20. non utilizzo delle gabbie di gestazione e delle gabbie parto per le scrofe;
21. per le scrofe in box: liberta' di movimento ottimale con una superficie superiore ai limiti previsti per legge;
22. spazio disponibile a capo: aumento almeno del 10% della superficie per capo per i suini all'ingrasso (40 kg p.v.), rispetto a quanto previsto dalla normativa per la protezione suini in allevamento - Dir. (CE)120/2008 e decreto legislativo n. 122/2011;
23. presenza di locali di quarantena dedicati e separati dalle stalle;
24. accesso per ogni suino agli alimenti contemporaneamente o alimentazione ad libitum;
25. alimentazione con ex-prodotti alimentari fino a 40 kg p.v. (max 30% razione giornaliera) come descritto nel capitolo 8 (Tecniche di alimentazione) o con prodotti da agricoltura biologica o da produzione integrata (conformi al reg. 848/2018);
26. uso di ingredienti circolari all'interno della razione giornaliera: melasso, distiller, franco mela, franco pera, latte, biscotti etc e i coprodotti elencati nelle pubblicazioni della Federazione europea dei produttori di mangimi - fefac (https://fefac.eu/);
27. formulazione della razione alimentare con apporto proteico ridotto per le fasi di allevamento dei suini da ingrasso (magronaggio e finissaggio), tramite protocolli convalidati, metodologie di calcolo e procedure verificate (vedi capitolo 8 Tecniche di alimentazione);
28. misurazione annuale impatto ambientale e individuazione azioni di mitigazione utilizzando lo strumento Bat -Tool Plus (in versione corrente) o strumenti analoghi e vigenti nei diversi Stati membri dell'Unione europea;
29. studio LCA (ambito from cradle to gate) effettuato da un professionista, facendo riferimento alle norme UNI EN ISO 14040 «Gestione ambientale, valutazione del ciclo di vita, principi e quadro di riferimento» e UNI EN ISO 14044 «Valutazione del ciclo di vita, requisiti e linee guida» (in versione corrente);
30. adesione ad almeno un intervento agro-climatico-ambientale previsto nella PAC 2023-2027 (e nelle programmazioni PAC seguenti) di riferimento nel territorio in cui e' ubicata l'azienda;
31. utilizzo di sistemi di monitoraggio per la valutazione del benessere animale, performance produttive e impatto ambientale (es: nuove tecnologie IOT). 8. Tecniche di alimentazione Requisiti obbligatori (punto b cap. 6)
Nel rispetto delle fasi di crescita e del benessere dei suini, la razione alimentare giornaliera deve prevedere:
utilizzo di integratori e/o enzimi nel mangime con lo scopo di abbattere le emissioni di azoto e fosforo escreto;
integrazione con additivi previsti dalla normativa vigente (Reg. 1831/03 e modifiche/integrazioni successive) di comprovata efficacia nella riduzione delle escrezioni di GHG previsti dalla normativa come probiotici, postbiotici, lieviti, etc; Requisito facoltativo (n. 25 cap. 7)
L'operatore puo' decidere di favorire l'«economia circolare» e avvalersi pertanto di alimenti a basso impatto ambientale tra cui:
ex prodotti alimentari (Former Food, ingredienti circolari);
prodotti biologici;
prodotti provenienti da sistemi di produzione integrata.
E' possibile impiegare ex prodotti alimentari nella dieta del suinetto, fino a 40 kg p.v., quale risorsa preziosa per contribuire a un sistema agroalimentare piu' sostenibile.
La percentuale massima di inclusione dei Former Food nella razione giornaliera e' del 30%. Gli ex-prodotti alimentari permettono una parziale sostituzione dei cereali nelle diete animali, riducendo il consumo di terra, acqua, suolo e fertilizzanti necessari alla loro coltivazione.
Inoltre, una dieta contenente ingredienti «circolari» all'interno della razione giornaliera degli animali e' efficiente e permette di ridurre l'impatto ambientale degli alimenti di origine animale anche in termini di CO2 emessa. Requisito facoltativo (n. 27 cap.7)
Formulare la razione alimentare con apporto proteico ridotto per le fasi di allevamento dei suini all'ingrasso (magronaggio e finissaggio) tramite protocolli convalidati, metodologie di calcolo e procedure verificate.
Il requisito prevede una diminuzione del livello proteico nella razione alimentare per ogni fase di allevamento come riportato nella tabella di seguito proposta.
Indicatore: Protidi grezzi % e Lisina.
Indicazioni livelli proteici (% sul mangime tal quale) per il suino (30-80 kg p.v.):

===============================================================
| Parametro | Base | Buono | Ottimo |
+=======================+===========+===========+=============+
|Protidi grezzi (% sul | | | |
|tal quale) | 15-16 | 14 | 13 |
+-----------------------+-----------+-----------+-------------+
|Lisina/Mcal ED (g) | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
+-----------------------+-----------+-----------+-------------+

Indicazioni livelli proteici (% sul mangime tal quale) per il suino (80-120 kg p.v.):

===============================================================
| Parametro | Base | Buono | Ottimo |
+=======================+===========+===========+=============+
|Protidi grezzi (% sul | | | |
|tal quale) | 14-15 | 13 | 12 |
+-----------------------+-----------+-----------+-------------+
|Lisina/Mcal ED (g) | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
+-----------------------+-----------+-----------+-------------+

Indicazioni livelli proteici (% sul mangime tal quale) per il suino pesante (120-170 kg p.v.):

===============================================================
| Parametro | Base | Buono | Ottimo |
+=======================+===========+===========+=============+
|Protidi grezzi (% sul | | | |
|tal quale) | 12-13 | 11 | 10 |
+-----------------------+-----------+-----------+-------------+
|Lisina/Mcal ED (g) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
+-----------------------+-----------+-----------+-------------+

La diminuzione e' da raggiungere in tre anni: si prevede una registrazione della percentuale proteica utilizzata nelle diverse fasi di crescita dei suini al momento della scelta del requisito. L'obiettivo verra' riesaminato annualmente, con possibilita' di rimodulazione. 9. Valutazione impatto ambientale/ gestione dei reflui
Nell'intento di limitare l'impatto ambientale della propria attivita', l'operatore:
A. gestisce i reflui secondo le modalita' di seguito elencate:
Rimuovere i liquami da sotto grigliato almeno una volta ogni sei mesi;
Separazione liquido - solido dei reflui tramite l'impiego di separatori;
Coprire le vasche;
Utilizzare trattamenti specifici per ridurre l'emissione di ammoniaca:
1. Trattamento anaerobico del liquame con biogas. La digestione anaerobica con produzione di biogas e' una tecnologia efficace per ridurre le emissioni di metano. Questa tecnica consente di captare il metano prodotto durante la digestione del liquame e utilizzarlo per la produzione di energia rinnovabile, riducendo fino al 75% le emissioni complessive di GHG.
2. Filtri biologici e biofiltri: l'uso di biofiltri per la depurazione dell'aria che circola all'interno delle stalle riduce le emissioni di ammoniaca e COV fino al 65%. Questi filtri sfruttano batteri che degradano i composti nocivi, trasformandoli in sostanze meno inquinanti.
Oppure, in alternativa al requisito indicato al punto A., l'operatore puo' applicare i requisiti descritti nei punti B e C:
B. valuta il proprio impatto ambientale in fase di prima certificazione e successivamente con frequenza annuale, utilizzando lo strumento Bat-Tool Plus (versione corrente) o strumenti analoghi e vigenti nei diversi Stati membri;
C. si impegna a mantenere il livello delle proprie emissioni di NH3 e GHG sotto il livello di riferimento individuato dal software Bat -Tool Plus (o strumenti analoghi e vigenti nei diversi S.M.) per lo specifico allevamento.
Il software Bat -Tool Plus, gratuito e accessibile a tutti gli operatori, consente la quantificazione delle emissioni di ammoniaca (NH3 ), di metano (CH4 ) e protossido di azoto (N2 O) dall'allevamento e la riduzione delle emissioni conseguibile con l'introduzione di tecniche di mitigazione nelle diverse fasi emissive. Il software consente anche una quantificazione delle emissioni di CO2eq dagli usi energetici dell'azienda e una stima semplificata dei rilasci di nitrati nelle acque (vedi versione piu' recente del manuale di utilizzo).
L'operatore potra' scegliere di avvalersi di uno tra i seguenti moduli:
ammoniaca e gas serra (Bat -Tool Plus) che consente il calcolo delle emissioni di ammoniaca e gas serra per gli allevamenti bovini, suini e avicoli e la stima degli effetti sulle emissioni della introduzione di tecniche di mitigazione;
moduli territoriali che consentono il calcolo delle emissioni di ammoniaca e gas serra su una scala territoriale piu' ampia del singolo allevamento e la stima degli effetti sulle emissioni della introduzione di tecniche di mitigazione.
Le emissioni di NH3 considerano i seguenti stadi emissivi:
ricovero (che include le tecniche applicate in alimentazione);
trattamenti degli effluenti;
stoccaggio effluenti;
distribuzione effluenti.
Le emissioni di GHG considerano:
emissioni enteriche;
gestione effluenti;
distribuzione agronomica;
consumi energetici.
Per ogni allevamento saranno valutate:
situazione attuale «Ricovero e alimentazione» (in relazione a tipologia riproduzione/ingrasso):
consistenza media;
consistenza media scrofe produttive/anno;
peso medio acquisto e vendita suini;
numero suinetti prodotti anno e peso medio di vendita dei suinetti;
mortalita';
vuoto sanitario per ciclo;
dati sulle fasi di alimentazione;
consumo di mangime aziendale in kg/posto/anno riferito al numero di capi mediamente presenti, dichiarati nella consistenza media, per stimare l'azoto e il fosforo escreti;
situazione attuale «Effluenti e biomasse importate»;
situazione attuale «Trattamenti nei reflui»;
situazione attuale «Gestione effluenti» (per calcolo gas serra);
situazione attuale «Stoccaggio»;
situazione attuale «Distribuzione effluenti»;
situazione attuale «Rilasci azotati nelle acque»;
situazione attuale «Consumi energetici»;
L'inserimento della «Situazione attuale» permette di ottenere una sintesi delle «Emissioni totali di ammoniaca e gas serra», dettagliate per fase emissiva e per gas (ammoniaca, metano, protossido di azoto e anidride carbonica). Sara' riportato anche il totale espresso in CO2eq , tenendo conto dei fattori di conversione. Il calcolo dovra' essere effettuato sia in riferimento alla potenzialita' massima dell'allevamento, sia in riferimento ai capi mediamente presenti.
Selezionando «Genera Report Annuale» il sistema copia la situazione attuale nella sezione «Report Annuale» assegnando un codice identificativo univoco (ID calcolo) e rendendola non modificabile.
Lo studio con Bat -Tool Plus (versione corrente) o con strumenti analoghi e vigenti nei diversi SM, deve essere effettuato da un consulente/professionista.
Qualora l'allevamento risultasse sopra i livelli di riferimento stabiliti da Bat -Tool Plus (versione corrente) o strumenti analoghi e vigenti nei diversi SM, sulla base dell'esito di tale studio devono essere definite, dall'operatore o dal capofiliera, delle azioni finalizzate alla diminuzione delle emissioni di ammoniaca e/o GHG, fissando degli obiettivi di miglioramento da raggiungere al massimo nell'arco di tre anni. Fino a quando il requisito non sara' soddisfatto, l'operatore non potra' etichettare il proprio prodotto come «Carne di suino da allevamento sostenibile».
L'operatore che, in merito alla valutazione impatto ambientale/gestione dei reflui, soddisfa il requisito obbligatorio descritto al punto A puo' scegliere come requisito facoltativo di soddisfare quanto previsto dai punti B e C del presente capitolo e viceversa. 10. Gestione emergenze ed evacuazione
I lavoratori degli allevamenti suinicoli sono esposti a rischi biologici, chimici e di infortunio connessi a eventi traumatici.
Ai fini preventivi, in ogni tipologia di allevamento e indipendentemente dalle dimensioni dello stesso, oltre le disposizioni previste a norma di legge decreto legislativo n. 81/2008 (analisi di tutti i rischi, valutazione dei rischi, informare, formare, addestrare i lavoratori, misure di prevenzione e protezione) l'operatore prepara un piano di emergenza ed evacuazione dove sono evidenziate le planimetrie dei locali, le «zone critiche», quali cunicoli, vasche interrate, pozzetti, e lo rende disponibile ai lavoratori.
Devono essere descritte le misure e gli accorgimenti costruttivi previsti per eliminare o ridurre i rischi specifici (caduta da dislivelli, esposizione a gas di fermentazione pericolosi, esposizione ad atmosfere esplosive), e la descrizione delle caratteristiche dei materiali da costruzione impiegati, con particolare riguardo alla loro lavabilita' e alla loro scivolosita', se riferiti ai pavimenti.
Deve essere predisposta una tavola di layout con evidenziate le attrezzature, eventuali impianti fissi ed i rispettivi punti di manutenzione ordinaria (posti fuori dalle aree di stabulazione), percorsi interni e vie di uscita di emergenza. In questa tavola andranno evidenziati i percorsi interni sia ordinari che quelli, eventualmente, provvisori da allestire per il trasferimento degli animali. 11. Formazione
Per aderire al presente disciplinare SQNZ gli allevatori e i loro addetti con mansioni di responsabilita' devono, obbligatoriamente, aver partecipato a corsi di formazione che comprendano nozioni di salute, biosicurezza e benessere animale con aggiornamento triennale.
Inoltre, le figure individuate quali responsabili aziendali devono aver partecipato ad un corso sulle tematiche ambientali e aggiornarsi con cadenza triennale. La formazione relativa alla tutela ambientale dovra' avere durata minima di quattro ore e dovra' trattare temi inerenti alla normativa comunitaria/nazionale e alla gestione degli effluenti in allevamento. I corsi potranno essere erogati da soggetti pubblici (Izler, ATS, Universita') o privati (Associazioni di categoria attraverso enti di formazione accreditati, enti di formazione accreditati).
La formazione dovra' essere effettuata prima del rilascio della certificazione SQNZ e, successivamente, dovra' comunque essere effettuata in occasione di assunzione/variazione mansione delle figure chiave coinvolte. 12. Sistema di gestione e controllo
Gli operatori che intendono applicare il presente disciplinare di produzione devono adottare un apposito sistema di gestione volto a dimostrare la conformita' ai requisiti del presente disciplinare di produzione, anche sulla base della documentazione prevista dalla normativa vigente (Piano di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, registro trattamenti, quaderno di campagna, ecc.).
Il sistema di gestione deve prevedere almeno tutti i requisiti sotto riportati (i requisiti identificati da (*) non sono applicabili nel caso di certificazione in opzione 1):
1. identificazione del soggetto capofiliera, che si assume la responsabilita' di assicurare la conformita' al presente disciplinare di produzione da parte di tutti gli operatori associati (*);
2. qualifica degli operatori della filiera in grado di rispettare tutti i requisiti definiti dal disciplinare di produzione (*);
3. definizione accordi di filiera che riepilogano i requisiti oggetto di certificazione e la procedura adottata per la gestione delle non conformita' (*);
4. responsabilita' della direzione dell'organizzazione richiedente;
5. controllo dei documenti e dei dati a supporto dei requisiti di certificazione; devono essere definiti anche tempi e modalita' di archiviazione (*);
6. applicazione di un piano di verifica finalizzato ad accertare il mantenimento dei requisiti oggetto di certificazione (audit interni e analisi); le attivita' di auditing sugli operatori di filiera sono in capo all'organizzazione richiedente e devono essere effettuate sul 100 % degli operatori/anno in fase di qualifica e sul 100 % degli operatori/anno in occasione degli anni successivi; per i richiedenti in forma singola e' richiesta una autovalutazione almeno annuale su tutti i requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione;
7. gestione del prodotto non conforme;
8. azioni correttive e preventive;
9. riesame della direzione (*);
10. formazione: tutti gli operatori della filiera dovranno essere formati sulle tematiche di benessere animale, biosicurezza, salute e tutela ambientale.
Il primo anno di adesione al presente disciplinare SQNZ, gli allevatori e i loro addetti con mansioni di responsabilita', devono obbligatoriamente partecipare a corsi di formazione/aggiornamento che comprendano nozioni di biosicurezza, benessere animale e salute.
Inoltre, le figure individuate quali responsabili aziendali devono partecipare ad un corso sulle tematiche ambientali e aggiornarsi su tale tematica con cadenza triennale. La formazione dovra' essere registrata (docente, partecipanti e firme, argomenti trattati, data, durata) e dovra' interessare le tematiche previste dal presente disciplinare. Tale formazione dovra' essere effettuata prima del rilascio della certificazione SQNZ e, successivamente, dovra' comunque essere effettuata in occasione di assunzione/variazione mansione delle figure chiave coinvolte.
11. gestione dei reclami: il capofiliera o il singolo operatore, devono definire una procedura di gestione dei reclami che coinvolga tutti gli operatori di filiera (allevamenti, macelli, strutture di trasformazione). La procedura deve essere trasparente e assicurare che i reclami vengano correttamente gestiti a tutti i livelli della filiera. Eventuali reclami da soggetti pubblici o privati, che dovessero essere formalizzati a carico degli operatori della filiera, devono essere correttamente registrati e gestiti in tempi congrui;
12. monitoraggio di impatto ambientale e azioni di miglioramento. 13. Dichiarazione di conformita'
Ogni partita commerciale di prodotto conforme al presente disciplinare SQNZ deve essere accompagnata da una dichiarazione, prodotta dall'allevatore, che faccia riferimento esplicito al relativo certificato in vigore rilasciato dall'OdC. Tale dichiarazione puo' essere emessa in formato cartaceo o digitale. 14. Etichettatura
Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, nella presentazione, nella pubblicita' e nell'etichettatura degli imballaggi e dei prodotti ottenuti in conformita' al SQNZ dovranno essere riportate le seguenti informazioni obbligatorie:
a. la denominazione del disciplinare: «Carne di suino da allevamento sostenibile»;
b. «Sistema di qualita' nazionale zootecnia (o acronimo SQNZ) riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e forestale (o acronimo MASAF)»;
c. l'indicazione «Carne di suino da allevamento sostenibile», si applica quando l'intero ciclo di vita dell'animale avviene nell'allevamento certificato ai sensi del presente disciplinare SQNZ;
d. l'indicazione «Carne di suino da allevamento sostenibile per almeno quattro mesi» nel caso in cui i suini provengano da allevamenti certificati ai sensi del presente disciplinare SQNZ per almeno quattro mesi;
e. il Paese di origine (animale nato, allevato e macellato nel medesimo stato membro) oppure il Paese di allevamento e macellazione (in conformita' a quanto previsto dal Reg. 1337/2013).
Oltre a queste indicazioni, nella presentazione, nella pubblicita' e nell'etichettatura dei prodotti ottenuti in conformita' al SQNZ, possono essere presenti le seguenti ulteriori informazioni:
il nome e/o il marchio aziendale del produttore e/o dell'organizzazione titolare della certificazione di conformita' SQNZ;
la denominazione e/o il logo dell'organismo di controllo che ha rilasciato la certificazione di conformita' al SQNZ;
gli elementi identificativi di altre certificazioni volontarie;
le eventuali ulteriori informazioni, contenute nel disciplinare SQNZ.