| Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE |
| DECRETO 23 febbraio 2026 |
| Disciplina delle modalita' di funzionamento della Piattaforma di gestione deleghe. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON DELEGA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 24 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'art. 64-ter, con cui e' stata istituita la Piattaforma di gestione deleghe; Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ed in particolare, l'art. 20, comma 1, lettera d) che ha sostituito l'art. 64-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 194 e successive modificazioni, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Vista la legge 28 giugno 2024, n. 90, recante «Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici»; Visto il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24» nonche' le specifiche tecniche adottate ai sensi dell'art. 34, comma 1, del citato decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 e contenute nel provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale 27 giugno 2024, n. 21007, recante «Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'on. Giorgia Meloni e' stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Alessio Butti e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, concernente la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alessio Butti; Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR); Considerata la necessita' di novellare le previsioni di cui al decreto 30 marzo 2022 del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'interno recante «Disciplina delle modalita' di funzionamento del Sistema di gestione deleghe» («SDG») emanato ai sensi della previgente normativa sulle quali l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali si era espresso con i provvedimenti n. 74 del 24 febbraio 2022, doc. web. n. 9752853 e n. 330 del 6 ottobre 2022, doc. web. n. 9823221. Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto disposto al novellato comma 6 del citato art. 64-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che rinvia a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, la disciplina delle caratteristiche tecniche, dell'architettura generale, dei requisiti di sicurezza, delle modalita' di funzionamento della piattaforma di cui al comma 5, nonche' delle tipologie di dati oggetto di trattamento e, in generale, delle modalita' e delle procedure per assicurare il rispetto dell'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679; Sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che si e' espressa con nota del direttore generale del 29 maggio 2025; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento n. 66 del 12 febbraio 2026; Acquisito il concerto del Ministro della giustizia in data 19 febbraio 2026;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a. «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; b. «ANPR»: l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'art. 62 del CAD; c. «Gestore dell'identita' digitale»: il soggetto che rende disponibile e gestisce l'identita' digitale SPID o CIEid ai sensi di legge; d. «Gestore della piattaforma»: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. (IPZS); e. «PDND»: la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del CAD; f. «Piattaforma»: la piattaforma di gestione delle deleghe di cui all'art. 64-ter del CAD; g. «Portale»: l'interfaccia web della Piattaforma di gestione deleghe, accessibile all'indirizzo: https://deleghedigitali.gov.it h. «Pubbliche amministrazioni»: i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD; i. «delega»: la delega di cui all'art. 64-ter del CAD ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni, inclusa l'abilitazione all'accesso del soggetto munito di procura generale o speciale, dell'esercente la responsabilita' genitoriale, del tutore del minore, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato e dell'amministratore di sostegno; sono escluse le deleghe professionali e i mandati conferiti a soggetti che operano quali professionisti o intermediari abilitati, ivi compresi gli incarichi conferiti ai sensi di contratti d'opera intellettuale o di servizi oppure a istituti di patronato e assistenza sociale; l. «procura speciale»: la procura speciale rilasciata in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata relativa all'accesso ai servizi in rete di cui al presente decreto; m. «Servizi in rete»: i servizi digitali destinati esclusivamente ai cittadini; sono esclusi i servizi e le funzionalita' destinati a professionisti, lavoratori, dipendenti, professionisti e collaboratori a vario titolo, per lo svolgimento di attivita' professionali, per compito di interesse pubblico o in attuazione di un obbligo di legge. |
| | Allegato 1 Presentazione della delega con l'assistenza remota del gestore della piattaforma
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato 2 Formato standard per la presentazione della delega - Modello di attestazione medica
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato 3 Modulo per la richiesta di registrazione della delega presentata dal delegante o, nei casi tassativamente previsti, dal delegato presso il comune di residenza del delegante
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato 4
Disciplinare tecnico
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato 5
Profilo implementativo per il protocollo di utilizzo di una delega
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di funzionamento della piattaforma, definendone le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalita' e le procedure per assicurare il rispetto dell'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679. |
| | Art. 3
Presentazione della delega tramite il portale
1. Il cittadino iscritto nell'ANPR puo' delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono l'identificazione informatica in favore di non piu' di due soggetti iscritti nell'ANPR, utilizzando le specifiche funzionalita' rese disponibili dal portale. 2. Le funzionalita' di cui al comma 1 consentono: a. al delegante, previo accesso al portale tramite l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con livello di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega in favore di un soggetto, che la accetta entro trenta giorni, previo accesso al portale tramite le medesime modalita'. In tale caso, la delega e' registrata nella piattaforma al momento dell'accettazione da parte del delegato; b. al delegato, previo accesso al portale tramite l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con livello di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega ricevuta dal delegante tramite documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata realizzata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Ministero dell'interno 8 settembre 2022 dal delegante o comunque dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad autenticare la firma ai sensi dell'art. 25 del CAD. In tale caso, la delega e' registrata nella piattaforma al momento della verifica dei documenti e della validita' delle sottoscrizioni; c. al genitore esercente la responsabilita' genitoriale e al tutore del minore, previo accesso al portale tramite l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con livello di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega al fine di accedere ai servizi per conto del minore a seguito della verifica delle relative informazioni rese disponibili dall'ANPR e all'esito positivo della verifica delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia in riferimento all'assenza di provvedimenti che prevedono la perdita della responsabilita' genitoriale, la decadenza dalla stessa o la sospensione dal suo esercizio. In tale caso, la delega e' registrata nella piattaforma all'esito positivo della verifica svolta dalla piattaforma mediante i servizi della PDND. Fino alla messa a disposizione delle informazioni da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 7, il genitore esercente la responsabilita' genitoriale dichiara ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 la propria qualita'; d. al tutore, al curatore dell'inabilitato e all'amministratore di sostegno, previo accesso al portale tramite l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD, con livello di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega al fine di accedere ai servizi per conto dell'interdetto, dell'inabilitato o del beneficiario. In tale caso, la delega e' registrata nella piattaforma all'esito positivo della verifica delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia, effettuata dalla piattaforma mediante i servizi della PDND; e. al genitore esercente la responsabilita' genitoriale, al tutore, al curatore dell'inabilitato e all'amministratore di sostegno, previo accesso al portale tramite l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con livello di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega ad operare per conto del minore, dell'interdetto, dell'inabilitato o del beneficiario dell'amministrazione di sostegno in favore di un altro soggetto, che la accetta, previo accesso al portale tramite le medesime modalita'. In tale caso, la delega e' registrata nella piattaforma al momento dell'accettazione da parte del delegato, previo esito positivo della verifica svolta dalla piattaforma mediante i servizi della PDND in ordine alla qualifica rivestita dal soggetto delegante. 3. La presentazione della delega di cui al comma 2 puo' avvenire anche tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili previsto dall'art. 64-bis del CAD, mediante interoperabilita' con i sistemi della piattaforma ai sensi della normativa vigente. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera e), il delegato non puo' subdelegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono l'identificazione informatica del delegante. |
| | Art. 4
Presentazione della delega con l'assistenza remota del gestore della piattaforma
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, al fine di agevolare la presentazione della delega di cui all'art. 64-ter del CAD da parte dei soggetti piu' fragili, il cittadino iscritto nell'ANPR di eta' pari o superiore ai sessantacinque anni o in possesso di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, puo' richiedere di presentare la delega con l'assistenza remota del gestore della piattaforma, tramite un apposito servizio reso disponibile nel portale. 2. Nel caso di cui al comma 1, il delegato iscritto nell'ANPR, previo accesso allo specifico servizio del portale tramite l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con livello di sicurezza almeno significativo e inserimento del numero identificativo della carta di identita' del delegante, richiede l'assistenza del gestore della piattaforma per effettuare la registrazione della delega ricevuta dal soggetto delegante iscritto nell'ANPR in conformita' a quanto previsto dall'Allegato 1 e selezionando una tra le date e orario disponibili indicate dal gestore medesimo nell'apposita area dedicata del portale. In tale caso, l'erogazione del servizio e' confermata all'esito positivo della verifica della validita' del numero identificativo della carta di identita' del delegante svolta dalla piattaforma mediante i servizi della PDND. 3. L'erogazione del servizio nella data e orario selezionati dal delegato ai sensi del comma 2 richiede la necessaria copresenza del delegato e del delegante e la capacita' di quest'ultimo di interagire ed esprimere, in piena consapevolezza, la sua volonta' di delega nonche' la disponibilita' di un dispositivo con connessione internet, munito di videocamera, microfono ed eventuali cuffie o altoparlanti. In mancanza di tali supporti o qualora, in fase di accesso al servizio in video, il delegante e il delegato non diano l'assenso alla registrazione, il servizio non potra' essere erogato nella modalita' richiesta. 4. L'operatore addetto del gestore della piattaforma, opportunamente selezionato e formato sulle responsabilita' inerenti al servizio di cui al presente articolo, anche qualora appartenente a soggetti terzi di cui il gestore si avvalga per l'erogazione del servizio, registra la volonta' della delega insieme alla copia informatica per immagine del documento d'identita' del delegante e del delegato che dovranno essere esibiti anche in originale a video con le modalita' e le garanzie di cui all'Allegato 1. Il gestore della piattaforma effettua controlli, anche a campione, sul corretto svolgimento delle operazioni di cui al presente comma in relazione a una percentuale non inferiore al 5 percento delle deleghe cosi' registrate nella piattaforma. 5. A seguito della conclusione delle operazioni e all'esito della positiva verifica dei requisiti di cui al comma 1, il gestore della piattaforma registra la delega nella piattaforma. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle deleghe presentate da esercenti la responsabilita' genitoriale, tutori, curatori e amministratori di sostegno ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettere c) e d). |
| | Art. 5
Presentazione della delega tramite il comune di residenza
1. Il cittadino iscritto nell'ANPR puo' delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono l'identificazione informatica a non piu' di due soggetti iscritti nell'ANPR, recandosi presso il comune di residenza e sottoscrivendo la relativa richiesta con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Il delegante esibisce, inoltre, il proprio documento d'identita'. La medesima richiesta puo' essere sottoscritta dal solo delegato che, presso il comune di residenza del delegante, esibisca copia della procura generale o speciale. In tal caso il procuratore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che la propria qualita' e' tuttora sussistente e che non sono intervenute modifiche o revoche. 2. Nel caso di cittadini iscritti nell'ANPR allettati per lunga durata, ricoverati o impossibilitati per motivi sanitari a recarsi presso il comune di residenza, la delega puo' essere presentata direttamente dal delegato anche mediante acquisizione, da parte del dipendente addetto al procedimento del comune di residenza del delegante, della delega sottoscritta dal delegante unitamente alla copia del proprio documento d'identita' e di una attestazione sanitaria secondo il formato standard di cui all'Allegato 2 redatta da un medico del Servizio sanitario nazionale attestante l'impossibilita' del delegante di recarsi presso lo sportello o di certificazione rilasciata al delegante ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il delegato, inoltre, esibisce il proprio documento d'identita'. 3. Il comune di residenza rigetta le richieste pervenute secondo altre forme e, in tale caso, invita il cittadino a presentare la delega utilizzando le specifiche funzionalita' rese disponibili dal portale secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4. 4. Mediante le funzionalita' rese disponibili dal gestore della piattaforma ai comuni anche utilizzando le infrastrutture di cui al decreto del Ministero dell'interno del 23 dicembre 2015 recante «Modalita' tecniche di emissione della Carta d'identita' elettronica», il dipendente addetto al procedimento del comune di residenza, opportunamente formato sulle responsabilita' inerenti al servizio di cui al presente articolo, inserisce nel portale la delega presentata ai sensi dei commi 1 e 2, contestualmente alla ricezione della richiesta o comunque entro tre giorni dalla ricezione della stessa, allegando copia su supporto informatico prodotta ai sensi dell'art. 22, comma 1, del CAD della documentazione presentata dal delegante o dal delegato secondo il presente articolo. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, e dell'art. 23-ter, comma 3, del CAD, l'obbligo di conservazione dell'originale dei documenti cosi' allegati e' soddisfatto e viene meno il conseguente obbligo di conservazione da parte del comune dei documenti originali analogici. 5. Il delegato, previo accesso al portale tramite l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con livello di sicurezza almeno significativo, accetta la delega inserita nel portale ai sensi del comma 4. In tale caso, la delega e' registrata nel portale al momento dell'accettazione da parte del delegato e di tale registrazione e' data notizia al comune di residenza competente, che informa il delegante dell'esito della pratica. 6. La registrazione della delega di cui all'art. 3, comma 2, lettere c) e d) puo' essere effettuata dal delegato recandosi presso il comune di residenza del delegante e sottoscrivendo la relativa richiesta con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Il delegato esibisce, inoltre, il proprio documento d'identita'. 7. I moduli tramite i quali e' possibile richiedere la registrazione della delega presso il comune di residenza a norma del presente articolo sono conformi all'Allegato 3. |
| | Art. 6
Verifica dell'iscrizione dei cittadini nell'ANPR da parte del gestore della piattaforma
1. Nei casi di presentazione della delega secondo le modalita' di cui all'art. 3, la verifica dell'iscrizione dei cittadini deleganti e delegati nell'ANPR da parte del gestore della piattaforma, tramite il relativo servizio della PDND, e' effettuata: a. nel caso di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, all'atto della presentazione della delega da parte del delegante e al momento della sua accettazione da parte del delegato; b. nei casi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) del medesimo articolo, all'atto della presentazione della delega da parte del delegato. 2. Nei casi di presentazione della delega secondo le modalita' di cui all'art. 4, la verifica dell'iscrizione dei cittadini deleganti e delegati nell'ANPR da parte del gestore della piattaforma, tramite il relativo servizio della PDND, e' effettuata all'atto della richiesta dell'assistenza del gestore della piattaforma di cui all'art. 4, comma 2. 3. Nei casi di presentazione della delega secondo le modalita' di cui all'art. 5, la verifica dell'iscrizione dei cittadini deleganti e delegati nell'ANPR da parte del gestore della piattaforma, tramite il relativo servizio della PDND, e' effettuata dal gestore della piattaforma al momento dell'inserimento della delega ai sensi dell'art. 5, comma 4. Il comune di residenza verifica, in ogni caso, l'iscrizione del delegante e del delegato nell'ANPR contestualmente alla ricezione della richiesta e, se il delegato o il delegante non risultano iscritti, previa verifica della correttezza dei dati nell'ANPR, non procede all'inserimento di cui all'art. 5, comma 4. 4. Nel caso in cui l'esito delle verifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 effettuate dal gestore della piattaforma sia negativo, ne viene data comunicazione al cittadino, che e' invitato a recarsi presso il proprio comune di residenza per le relative verifiche e la piattaforma non consente la registrazione della delega. 5. La piattaforma si avvale dei dati dell'ANPR, tramite il relativo servizio della PDND, al fine di ricevere giornalmente i dati afferenti ai soggetti deceduti e procedere al blocco tempestivo delle deleghe in corso di validita' registrate a nome del soggetto deceduto in qualita' di delegato o delegante. Tali dati sono conservati per il tempo strettamente necessario a eseguire la revoca della delega registrata per tali soggetti. 6. La piattaforma si avvale dei dati dell'ANPR, tramite il relativo servizio della PDND, anche al fine di assicurare l'allineamento delle informazioni anagrafiche ai sensi dell'art. 62, comma 5, del CAD quali, in particolare, quelle relative all'iscrizione del cittadino delegante e delegato nell'ANPR, all'identificativo univoco del cittadino (ID ANPR), al numero e data di scadenza della carta di identita' e al domicilio digitale del cittadino ove presente. 7. La piattaforma si avvale altresi' dei dati dell'ANPR, tramite il relativo servizio della PDND, per le verifiche necessarie ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), e riceve giornalmente i dati afferenti all'eventuale perdita, decadenza o sospensione della responsabilita' genitoriale o all'avvenuta emancipazione del minore. Tali dati sono conservati per il tempo strettamente necessario a eseguire la revoca della delega registrata per conto di tali soggetti. |
| | Art. 7 Messa a disposizione delle informazioni da parte del Ministero della giustizia e accesso del gestore della piattaforma
1. Ai fini della verifica della qualita' di tutore, curatore o amministratore di sostegno e dell'assenza di provvedimenti che prevedono la perdita, la sospensione o la decadenza dalla responsabilita' genitoriale del soggetto che presenta la delega nei casi di cui all'art. 3, comma 2, lettere c), d) ed e), il Ministero della giustizia organizza e rende disponibili mediante i servizi della PDND le informazioni relative ai soggetti sottoposti a tutela, curatela e amministrazione di sostegno e ai rispettivi tutori, curatori e amministratori di sostegno e le relative sostituzioni, revoche e cessazioni, nonche' le informazioni relative a provvedimenti che prevedono la perdita, la sospensione o la decadenza dalla responsabilita' genitoriale e relative modifiche o revoche, unitamente ai dati identificativi e al codice fiscale dei soggetti interessati. 2. Le modalita' di organizzazione delle informazioni di cui al comma 1 e quelle in cui le medesime informazioni sono rese disponibili sono definite dalle specifiche tecniche adottate dal Capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia. 3. Entro tre mesi dall'adozione delle specifiche tecniche di cui al comma 2, il Ministero della giustizia rende disponibili mediante i servizi della PDND le informazioni di cui al comma 1 risultanti da provvedimenti giudiziari adottati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 4. Contestualmente alla richiesta di registrazione della delega di cui all'art. 3, comma 2, lettere c), d) ed e), il gestore della piattaforma fruisce, mediante i servizi della PDND, delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia al fine di effettuare le verifiche previste dal comma 1. Successivamente alla registrazione della delega, il gestore fruisce delle medesime informazioni al fine di ricevere tempestivamente i dati relativi alle cessazioni della qualifica di tutore, di curatore o di amministratore di sostegno o a provvedimenti che prevedono la perdita, la sospensione o la decadenza dalla responsabilita' genitoriale e procedere all'immediata revoca della delega stessa. In caso di revoca della delega, i dati sono conservati per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle relative operazioni. |
| | Art. 8
Registrazione della delega nella piattaforma
1. La registrazione della delega nella piattaforma avviene secondo le specifiche tecniche di cui all'art. 11 e la conseguente registrazione da parte del gestore della piattaforma dei dati relativi all'avvenuta emissione e di quelli necessari al suo utilizzo e verifica ai sensi dell'art. 9. 2. Per ciascun delegato possono essere registrate fino ad un massimo di cinque deleghe. Questa limitazione non si applica ai casi di deleghe presentate da esercenti la responsabilita' genitoriale, tutori, curatori e amministratori di sostegno ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettere c) e d) nonche' dai procuratori generali e speciali. All'atto di richiesta di registrazione della delega, il soggetto delegato dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di agire a titolo personale e non nell'esercizio di attivita' professionale o d'impresa, e che la delega conferita non costituisce mandato professionale ne' e' connessa a compenso o fatturazione. 3. Al fine di consentire ai cittadini di avere evidenza dell'uso della delega registrata e di tutelarli dall'uso illecito da parte di terzi, il gestore della piattaforma conserva le registrazioni delle richieste di utilizzo della delega da parte del delegato secondo quanto previsto dall'art. 13 nonche' le evidenze in merito alla gestione della delega da parte del delegante e del delegato. 4. I dati contenuti nel registro, compresi quelli personali, possono essere estratti dal registro esclusivamente su richiesta dell'autorita' giudiziaria e delle autorita' vigilanti, tramite personale espressamente incaricato ed appositamente dotato di credenziali di accesso personali. L'accesso a tali informazioni e' registrato in appositi log. 5. I dati contenuti nel registro sono sempre consultabili su richiesta del delegante o del delegato anche previo accesso al portale tramite l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con livello di sicurezza almeno significativo ovvero recandosi presso il comune di residenza; l'accesso da parte del delegato puo' concernere esclusivamente informazioni riferite alle deleghe dallo stesso ricevute, con esclusione, quindi, di informazioni riferite alle deleghe che il medesimo delegante ha eventualmente conferito ad altro soggetto. 6. Della registrazione della delega nonche' di ogni richiesta di utilizzo della stessa da parte del delegato viene data comunicazione al delegante tramite il proprio domicilio digitale, ove disponibile, ovvero all'eventuale recapito di contatto indicato dal delegante al momento della presentazione della delega; il presente comma non si applica ai casi di cui all'art. 3, comma 2, lettere c), d) ed e). |
| | Art. 9
Utilizzo della delega da parte del delegato
1. In occasione dell'accesso da parte del cittadino ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono l'identificazione informatica, il gestore dell'identita' digitale abilita la possibilita' per il cittadino di scegliere se operare per conto di un soggetto delegante. 2. Nel caso in cui il cittadino scelga di operare per conto di un soggetto delegante ai sensi del comma 1, il gestore dell'identita' digitale interroga la piattaforma per verificare la sussistenza, in capo al cittadino medesimo, di una delega valida, registrata nella piattaforma ai sensi del presente decreto. 3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 dia esito positivo, l'accesso del soggetto delegato per conto del soggetto delegante al servizio in rete erogato dalla pubblica amministrazione avviene secondo le specifiche tecniche di cui all'art. 11. 4. Il gestore della piattaforma rende disponibili al Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet di cui all'art. 64-quater del CAD, in qualita' di titolare di fonte autentica e secondo le linee guida approvate ai sensi del comma 3 del medesimo art. 64-quater del CAD, i dati relativi alle deleghe registrate nella piattaforma, al fine di consentirne l'utilizzo come attestato elettronico del portafoglio digitale del soggetto delegato per l'accesso ai servizi in rete e per l'attestazione dei poteri esercitabili per conto del soggetto delegante. I dati per la generazione e per la gestione del ciclo di vita dell'attestato elettronico relativo alle deleghe registrate e' assicurato dal gestore della piattaforma, su richiesta dell'interessato, conformemente al piano di rilascio di cui all'art. 14. 5. Ciascuna pubblica amministrazione classifica e mantiene aggiornato l'elenco dei propri servizi in rete ai fini dell'accesso mediante delega, valutati i presupposti normativi, il contesto, le finalita' e le tipologie di dati trattati dai servizi, secondo almeno le seguenti categorie: servizi delegabili a tutti, mediante delega conferibile ai sensi del presente decreto; servizi delegabili nell'ambito delle deleghe di cui all'art. 3, comma 2, lettera c) (esercente la responsabilita' genitoriale e tutore del minore); servizi delegabili nell'ambito delle deleghe di cui all'art. 3, comma 2, lettera d) (tutore dell'interdetto, curatore dell'inabilitato e amministratore di sostegno) ovvero al procuratore generale o speciale; servizi non delegabili tramite i servizi della piattaforma, in quanto soggetti a disciplina speciale ovvero a modalita' di rappresentanza o di abilitazione diverse. Resta ferma la responsabilita' delle pubbliche amministrazioni in ordine alla verifica di compatibilita' dei servizi in rete con l'accesso in delega e alla determinazione delle conseguenti logiche di autorizzazione, inclusa l'eventuale limitazione delle funzionalita' fruibili in delega, coerentemente con le informazioni messe a disposizione dai servizi della piattaforma previste nell'Allegato 5. In caso di servizi classificati quali delegabili a tutti, mediante delega conferibile ai sensi del presente decreto, che comportano il trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, le pubbliche amministrazioni effettuano o aggiornano la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'art. 35 del medesimo regolamento (UE) 2016/679. 6. Per i servizi in rete relativi al Fascicolo sanitario elettronico, all'Ecosistema dati sanitari e alla Piattaforma nazionale di telemedicina, l'integrazione con i servizi della piattaforma e' realizzata, con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 2, lettere c) (esercente la responsabilita' genitoriale e tutore del minore) e d) (tutore dell'interdetto, curatore dell'inabilitato e amministratore di sostegno), nonche' per i soggetti muniti di procura generale o speciale, per i quali e' consentito al delegato l'accesso completo ai predetti servizi e funzionalita'. Con riferimento, inoltre, alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b), art. 4, comma 1 e art. 5, comma 1, primo periodo (relativi al delegato generico) l'ambito di operativita' per l'accesso ai predetti servizi e funzionalita' e' limitato a quanto ricompreso dal delegante all'atto di conferimento della delega conformemente a quanto previsto nell'Allegato 5, fermo restando che in nessun caso il delegato accede ai dati soggetti a maggiore tutela, di cui all'art. 6 del decreto del Ministero della salute del 7 settembre 2023. 7. Il Dipartimento per la trasformazione digitale, nonche' le regioni e le province autonome con riferimento agli ambiti di competenza, promuovono iniziative volte a favorire la corretta e uniforme classificazione dei servizi in rete da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 5 del presente articolo. |
| | Art. 10
Durata della delega
1. Il delegante, al momento del conferimento, definisce il periodo di validita' della delega che, in ogni caso, non puo' essere superiore a due anni, decorsi i quali la delega non puo' piu' essere esercitata e deve essere nuovamente presentata. Il delegante puo' in ogni momento revocare la delega tramite le funzionalita' rese disponibili dal portale o recandosi presso il proprio comune di residenza. 2. Il delegato puo' rinunciare in qualsiasi momento alle deleghe precedentemente accettate utilizzando una specifica funzionalita' resa disponibile nel portale. 3. La delega dei tutori, curatori o amministratori di sostegno prevista dall'art. 3, comma 2, lettera d), cessa al momento della cessazione, per qualunque causa, della qualita' di tutore, curatore o amministratore di sostegno. La delega dei procuratori di cui all'art. 5, comma 1, secondo periodo, cessa in caso di revoca o di estinzione della procura. 4. La delega dell'esercente la responsabilita' genitoriale e del tutore del minore prevista dall'art. 3, comma 2, lettera c), cessa al raggiungimento della maggiore eta' del minore stesso. 5. La delega e' revocata automaticamente nel caso di esito negativo delle verifiche effettuate dal gestore della piattaforma di cui all'art. 6, commi 5, 6 e 7 e all'art. 7, comma 4. 6. La delega puo' essere altresi' revocata su ordine dell'Autorita' giudiziaria tramesso al gestore della piattaforma che provvede tempestivamente al suo annullamento. 7. La delega puo' essere nuovamente presentata anche prima della scadenza; in tale caso, il termine della durata di cui al comma 1, decorre dalla data della nuova presentazione e dalla medesima data, la delega precedente si intende sostituita. |
| | Art. 11
Caratteristiche tecniche e requisiti di sicurezza
1. Le caratteristiche tecniche e i requisiti di sicurezza della piattaforma sono descritti nell'Allegato 4 e sono individuati nel rispetto delle disposizioni in materia di cybersicurezza e, in particolare, di quelle previste dalla legge 28 giugno 2024, n. 90, e dal regolamento di cui al decreto del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale del 27 giugno 2024, n. 21007. 2. Il gestore della piattaforma sviluppa l'infrastruttura tecnologica per l'attuazione dell'art. 64-ter del CAD e del presente decreto, applicando i criteri di accessibilita' di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, nel rispetto dei principi di usabilita', completezza di informazione, chiarezza del linguaggio, affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita', omogeneita' e interoperabilita'. 3. Le specifiche tecniche di integrazione sono descritte nell'Allegato 5. Al fine di assicurare l'allineamento costante dell'Allegato 5 alle continue evoluzioni tecnologiche o alla normativa di settore, eventuali successivi aggiornamenti delle specifiche tecniche in esso contenute sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, e sono pubblicati nell'apposita sezione dedicata del portale. Col medesimo decreto sono aggiornati gli allegati da 1 a 4, ove necessario in conseguenza delle modifiche all'Allegato 5. 4. Le caratteristiche e le funzionalita' delle deleghe sono altresi' descritte in un manuale pubblicato sul portale dove e' pubblicata anche una guida utente. |
| | Art. 12
Messa in funzione e malfunzionamenti
1. Prima della messa in funzione della piattaforma, il gestore della piattaforma verifica ed attesta il suo corretto funzionamento tramite lo svolgimento di test. Il piano dei test, relativi anche alla sicurezza e alla performance della piattaforma, e' destinato alla totalita' dei casi d'uso e delle funzionalita' assegnate alla piattaforma dall'art. 64-ter del CAD e dal presente decreto. 2. Entro tre mesi dall'attestazione di cui al comma 2, i gestori di identita' digitale devono integrare i propri sistemi con la piattaforma. La violazione di tale obbligo e' punita ai sensi dell'art. 18-bis del CAD. 3. Il malfunzionamento della piattaforma dovuto a impedimenti tecnici, rilevati anche automaticamente dalla piattaforma stessa, che non consentono la presentazione, registrazione o utilizzo della delega nonche' il ripristino delle funzionalita', sono tempestivamente segnalate dal gestore della piattaforma nel portale. |
| | Art. 13
Trattamento dei dati personali
1. Il gestore della piattaforma e' titolare del trattamento dei dati personali necessari per l'implementazione, la gestione e la manutenzione della piattaforma. 2. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma non modifica la disciplina relativa alla titolarita' del trattamento. 3. Il comune di residenza e' titolare del trattamento dei dati personali necessari per la presentazione della delega ai sensi dell'art. 5 o necessari per il riscontro alla richiesta di accesso del cittadino ai sensi del comma 8 del medesimo art. 5. 4. Qualora il gestore della piattaforma affidi a soggetti terzi, a qualunque titolo, lo svolgimento di attivita' inerenti al servizio di cui all'art. 4, provvede alla loro nomina quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, adottando misure idonee a garantire un'adeguata selezione e formazione degli operatori addetti al servizio e l'efficacia dei controlli di cui all'art. 4, comma 4. |
| | Art. 14 Piano di graduale rilascio dei servizi di presentazione della delega
1. I servizi che consentono la presentazione della delega ai sensi del presente decreto sono resi progressivamente disponibili ai cittadini a decorrere dal 15 ottobre 2026, secondo i seguenti livelli di disponibilita': a. servizi che consentono la presentazione della delega secondo le previsioni dell'art. 3, comma 2, lettere a) e c); b. servizi che consentono la presentazione della delega secondo le previsioni dell'art. 3, comma 2, lettera b), e dell'art. 4; c. servizi che consentono la presentazione della delega secondo le previsioni dell'art. 3, comma 2, lettere d) ed e), e dell'art. 5. 2. Le date a decorrere dalle quali sono resi disponibili i servizi di cui al comma 1 sono pubblicate dal gestore della piattaforma sul portale. 3. La data a decorrere dalla quale sono resi disponibili i servizi di cui al comma 1, lettera c), e' definita dal gestore della piattaforma in accordo col Ministero della giustizia a seguito dell'adozione delle specifiche tecniche di cui all'art. 7, comma 2. |
| | Art. 15
Disposizioni finali
1. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2026
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica Butti Il Ministro della giustizia Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 977 |
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