| Gazzetta n. 93 del 22 aprile 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 2026, n. 51 |
| Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Visto il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753; Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 25; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 febbraio 2026; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013: «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere. Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». - Il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753, e' pubblicato nella GUUE 27 ottobre 2023, L. - Si riporta il testo dell'articolo 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025: «Art. 25 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) individuare il Ministero delle imprese e del made in Italy quale autorita' competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2023/2411, assicurando che alla stessa siano attribuite le relative funzioni nel rispetto degli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2023/2411; b) definire procedure efficienti, prevedibili e rapide per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/2411; c) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, con previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravita' della violazione delle disposizioni stesse; d) designare una o piu' autorita' competenti obiettive e imparziali, responsabili dei controlli di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2023/2411, che agiscano in modo trasparente; e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui al regolamento (UE) 2023/2411, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento di un dirigente non generale e dieci unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali-Triennio 2019-2021, nonche' con la possibilita' di assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche nelle more delle procedure del predetto reclutamento. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera e), quantificati in euro 964.158 per l'anno 2025 e in euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.». - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981. - Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante: «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005. - Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 recante: «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2002: «Art. 15 (Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprieta' industriale). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 28 febbraio 2005, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica; b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta; c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprieta' industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa e' concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti; d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche; e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale; f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi; g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. h) previsione che la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. In deroga all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito il parere del Consiglio di Stato. 3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo puo' adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi.».
Note all'art. 1: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 2
Definizioni e abbreviazioni
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2411 e, inoltre, si intende per: a) «regolamento (UE) 2023/2411»: il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753; b) «IGP»: le indicazioni geografiche protette dei prodotti artigianali e industriali ai sensi del regolamento (UE) 2023/2411; c) «codice della proprieta' industriale»: il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»; d) «DGPI-UIBM»: la Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del made in Italy; e) «divisione competente»: l'ufficio di livello dirigenziale non generale della Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del made in Italy, competente per la gestione della fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche protette; f) «regioni»: le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano; g) «EUIPO»: l'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale; h) «richiedente»: l'associazione dei produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 o il singolo produttore che soddisfa entrambe le condizioni previste dall'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/2411, nonche' i soggetti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento, quali soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione delle indicazioni geografiche disciplinate dal presente decreto; i) «disciplinare»: il disciplinare di produzione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411; l) «documento unico»: il documento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2411.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 3
Individuazione dell'autorita' competente per la fase nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2023/2411, il Ministero delle imprese e del made in Italy e' individuato quale autorita' competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 18 del medesimo regolamento, nonche' per le procedure a livello di Unione europea di cui agli articoli 21, lettera a), e 22 del medesimo regolamento. 2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' inoltre responsabile della fase nazionale delle procedure relative alle modifiche del disciplinare di produzione, alla cancellazione della registrazione, di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2023/2411 e al ritiro della domanda di registrazione.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 4
Modalita' di deposito
1. Le domande, le istanze, gli atti, i ricorsi e i documenti menzionati nel presente decreto sono presentati esclusivamente attraverso il portale di deposito telematico della DGPI-UIBM. La DGPI-UIBM fornisce le specifiche tecniche per il deposito telematico. 2. La DGPI-UIBM all'atto del deposito rilascia una apposita ricevuta, attribuendo alla domanda di registrazione un numero di riferimento e una data. |
| | Art. 5
Domanda di registrazione
1. La domanda di registrazione dell'indicazione geografica e' presentata dal richiedente, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera h), di cui deve essere indicato il domicilio per ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni ai sensi del presente decreto. In materia di domicilio elettivo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 147, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice della proprieta' industriale. 2. La domanda di registrazione, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/2411, comprende: a) il disciplinare di produzione, i cui contenuti sono disciplinati dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411; b) il documento unico, i cui contenuti sono disciplinati dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2411, da redigere sulla base del modello standard di cui all'allegato II al medesimo regolamento; c) la documentazione di accompagnamento di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2023/2411.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 147 del citato decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30: «Art. 147 (Deposito delle domande e delle istanze). - 1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono determinate le modalita' di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ((, conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilita', per le quali la trasmissione d'ufficio e' sempre effettuata nelle forme indicate nel decreto di cui al secondo periodo. La richiesta di trasmissione degli atti e dei documenti originali puo' essere effettuata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, per le domande di disegno e modello industriale, entro tre anni dal deposito delle stesse e, per tutti gli altri atti, entro un anno dal deposito)). 2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio. 2-bis. L'accesso al sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e il suo utilizzo sono consentiti a condizione che sia accertata l'identita' digitale dell'utente e tale requisito consente di non apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito)) 3. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio. 3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni dell'articolo 201. 3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater, la comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui e' stata effettuata l'affissione nell'Albo. 3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' in tutti gli altri casi di irreperibilita', le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. 3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater, la comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui e' stata effettuata l'affissione nell'Albo.». - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 6
Esame delle domande
1. La divisione competente, dopo aver verificato la ricevibilita' e la completezza della domanda di registrazione, trasmette la documentazione completa alla regione o alle regioni nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione, richiedendo di esprimere un proprio parere. Tale parere e' rilasciato avendo riguardo ai requisiti oggettivi di cui all'articolo 6 e ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2411. 2. Decorsi quarantacinque giorni dalla trasmissione della documentazione alla regione o alle regioni interessate, la divisione competente procede, anche in assenza del predetto parere, alla valutazione della richiesta di registrazione dell'indicazione geografica verificando, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2411: a) la conformita' ai requisiti oggettivi, previsti dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/2411, affinche' il nome di un prodotto artigianale o industriale possa considerarsi idoneo ad essere protetto come indicazione geografica; b) la conformita' ai requisiti soggettivi, previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2411, che i richiedenti devono possedere; c) la completezza delle informazioni previste: 1) all'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411, con riferimento ai contenuti del disciplinare di produzione; 2) all'articolo 10 e all'allegato II al regolamento (UE) 2023/2411, con riferimento al documento unico contenuto nella domanda; 3) all'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2023/2411, con riferimento alla documentazione di accompagnamento della domanda. 3. In caso di domanda incompleta o inesatta, la divisione competente da' al richiedente la possibilita' di completarla o rettificarla nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della comunicazione. 4. L'esame istruttorio da parte della divisione competente deve essere completato nel termine di sessanta giorni dal deposito della domanda. Tale termine e' sospeso per l'acquisizione delle eventuali integrazioni di cui al comma 3e per la trasmissione della documentazione alla regione o alle regioni interessate di cui al comma 1. 5. In caso di mancata risposta o di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, ovvero la richiesta di chiarimenti, nel termine indicato dal comma 4, la divisione competente comunica con apposito atto al richiedente la chiusura del procedimento amministrativo con il rifiuto della domanda. Contro tale decisione e' consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprieta' industriale. 6. In caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, la divisione competente pubblica la domanda medesima, unitamente al disciplinare, nell'apposito Bollettino pubblicato sul sito istituzionale della DGPI-UIBM e ne da' notizia al richiedente e per conoscenza alla regione o alle regioni interessate.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli da 136 a 136-terdecies del citato decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30: «Art. 136 (Presentazione dei ricorsi). - 1. Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilita', all'Ufficio italiano brevetti e marchi e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia avuto conoscenza dell'atto impugnato o, per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrazione con ulteriori notifiche agli altri controinteressati, ove ordinate dalla Commissione dei ricorsi. 2. La notifica del ricorso e' fatta secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. 3. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. 4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto. 5. Il ricorso deve essere indirizzato alla Commissione dei ricorsi e deve contenere: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore, ove nominato, e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto; b) l'indicazione del provvedimento impugnato con la data della sua notificazione o avvenuta conoscenza e dell'oggetto della domanda; c) l'esposizione sommaria dei fatti; d) i motivi specifici sui quali il ricorso si fonda; e) l'indicazione dei documenti offerti in comunicazione e degli altri mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi; f) la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, o del difensore, con indicazione, in tal caso, della procura speciale. 6. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 5. 7. La parte resistente che, in sede amministrativa, sia rimasta parzialmente soccombente, puo' proporre, nel rispetto di quanto indicato dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, ricorso incidentale avverso il provvedimento decisorio entro il termine di decadenza di trenta giorni decorrente dal deposito del ricorso principale. 8. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 334 del codice di procedura civile.» «Art. 136-bis (Deposito del ricorso). - 1. Il ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notifica del ricorso, deposita presso gli uffici di cui all'articolo 147, e secondo le modalita' ivi previste, o tramite invio alla segreteria della Commissione dei ricorsi presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il ricorso con la prova delle avvenute notifiche, copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, e i documenti di cui intende avvalersi in giudizio. 2. Insieme al ricorso deve presentarsi la prova del pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 3. All'originale del ricorso devono essere unite tante copie quanti sono i componenti della Commissione e le controparti, salva tuttavia la facolta' del Presidente della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie. 4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza. 5. In caso di mancato deposito dei documenti indicati nel ricorso, con decreto del Presidente della Commissione e' dato al ricorrente un termine perentorio, in ogni caso non superiore a sessanta giorni, per il deposito della documentazione di cui intende avvalersi. 6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve produrre, mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria della Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli atti ed i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso citati e quelli che ritiene utili per il giudizio. 7. Se il ricorso non e' stato notificato a una o piu' delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenire in giudizio, costituendosi in udienza.». «Art. 136-ter (Formazione del fascicolo del processo e comunicazioni alle parti). - 1. La segreteria della Commissione iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti ed i documenti prodotti, nonche', successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze. 2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti, su richiesta, al termine del processo. 3. La segreteria sottopone al Presidente della Commissione il fascicolo del processo appena formato. 4. Le comunicazioni sono effettuate mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 5. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna della comunicazione per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso la segreteria della Commissione.». «Art. 136-quater (Esame preliminare del ricorso e provvedimenti presidenziali). - 1. Il Presidente della Commissione esamina preliminarmente il ricorso e, quando e' manifestamente inammissibile, lo dichiara con decreto. 2. Il Presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla Commissione. Il reclamo si propone con ricorso ed e' notificato alle altre parti nelle forme di cui all'articolo 136, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto da parte della segreteria. 4. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, deposita il ricorso notificato presso la segreteria della Commissione dei ricorsi. 5. Nei quindici giorni successivi alla notifica del reclamo, le altre parti possono presentare memorie. 6. Scaduti i termini, la Commissione decide immediatamente il reclamo in Camera di consiglio. 7. La Commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilita' del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo. 8. In qualunque momento il Presidente della Commissione, d'ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei membri della Commissione, dispone con decreto la riunione dei ricorsi che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi. 9. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende piu' gravosa la loro trattazione, puo', con ordinanza, disporne la separazione. 10. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il Presidente fissa l'udienza per la trattazione della controversia e nomina il relatore. Nel caso in cui la controversia richieda la trattazione di questioni di natura tecnica, puo' nominare uno o piu' tecnici aggregati, ai sensi dell'articolo 135, comma 4.». «Art. 136-quinquies (Fase preliminare all'udienza di trattazione). - 1. La segreteria da' comunicazione alle parti costituite della data dell'udienza di trattazione almeno trenta giorni liberi prima della stessa. 2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal Presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti. 3. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a venti giorni liberi prima della data dell'udienza di trattazione. 4. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 3 ciascuna delle parti puo' depositare memorie di replica.». «Art. 136-sexies (Trattazione della controversia). - 1. La Commissione giudica con l'intervento del Presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente titolare, la Commissione e' presieduta dal componente piu' anziano. 2. Il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia. 3. Se durante la discussione emergono fatti nuovi influenti sulla decisione, essi devono essere contestati alle parti. 4. La Commissione, dopo che le parti si sono allontanate, delibera in Camera di consiglio. 5. Dell'udienza e' redatto processo verbale dal segretario. 6. Fermo restando l'onere della prova a carico delle parti, la Commissione puo' chiedere alle parti stesse, anche d'ufficio, chiarimenti. 7. La Commissione ha facolta' di disporre i mezzi istruttori che ritenga opportuni ed ha altresi' facolta' di ordinare rinvio della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta. 8. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria, puo' inoltre sentire le parti per eventuali chiarimenti.». «Art. 136-septies (Deliberazioni del collegio giudicante). - 1. Quando ricorrono giusti motivi, la deliberazione in Camera di consiglio puo' essere rinviata di non oltre trenta giorni. 2. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e 277 del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande. 3. Il relatore, o un altro membro della Commissione, e' incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi della decisione. 4. La sentenza deve contenere: a) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori, se vi sono; b) la sintetica esposizione dello svolgimento del processo; c) le richieste delle parti; d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto che stanno a fondamento della decisione; e) il dispositivo. 5. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed e' sottoscritta dal Presidente e dall'estensore. 6. La sentenza, se accoglie il ricorso, annulla l'atto in tutto o in parte e dispone i provvedimenti conseguenti. 7. La sentenza e' resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito presso la segreteria della Commissione entro sessanta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data. 8. La sentenza e' notificata alle parti costituite, all'indirizzo di posta certificata di cui all'articolo 136, comma 3, a cura della segreteria, ed e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale. 9. Dalla data della notificazione della sentenza di cui al comma 8 decorrono i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 136-terdecies. 10. Qualora la parte costituita dimostri di non aver ricevuto, senza propria colpa, la notificazione della sentenza, ai sensi del comma 8, si applicano i termini di impugnazione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. 11. Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza, previa corresponsione delle spese.». «Art. 136-octies (Sospensione e interruzione del processo). - 1. Il processo e' sospeso quando e' presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio. 2. La Commissione dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. 3. Il processo e' interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo di uno dei difensori incaricati a sensi dell'articolo 201. 4. L'interruzione si ha al momento dell'evento nei casi di cui al comma 3, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento e' dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce. 5. Se, durante la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso di cui all'articolo 136, comma 1, si verifica uno degli eventi previsti al comma 3, lettera a), il termine e' prorogato di sei mesi dal giorno dell'evento. 6. La sospensione e' disposta e l'interruzione e' dichiarata dal Presidente della Commissione con decreto o dalla Commissione con ordinanza. 7. Avverso il decreto del Presidente e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 136-quater. 8. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo. 9. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 11. 10. Dopo che e' cessata la causa che ne ha determinato la sospensione, il processo prosegue se entro novanta giorni da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al Presidente della Commissione, che provvede a norma dell'articolo 136-quater. 11. Se entro novanta giorni da quando e' stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al Presidente della Commissione, quest'ultimo provvede a norma dell'articolo 136-quater.». «Art. 136-novies (Estinzione del processo). - 1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso. 2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione e' fatta dalla Commissione con ordinanza non impugnabile. 3. La rinuncia non produce effetto se non e' accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo. 4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonche' dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della Commissione. La regolarita' dei predetti atti e' accertata dalla Commissione. 5. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dalla Commissione, nei casi in cui dalla legge sia autorizzata a fissarlo. 6. L'estinzione del processo per inattivita' delle parti e' rilevata anche d'ufficio e rende inefficaci gli atti compiuti. 7. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, in caso di sopravvenuta carenza di interesse ad agire. 8. L'estinzione del giudizio, in ognuna delle ipotesi previste dal presente articolo, e' dichiarata con decreto del Presidente o con sentenza della Commissione. Il provvedimento presidenziale e' reclamabile a norma dell'articolo 136-quater.». «Art. 136-decies (Procedimento di correzione). - 1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la Commissione puo' procedere d'ufficio o su istanza di parte e provvede con ordinanza in Camera di consiglio. 2. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione dell'ordinanza che l'ha disposta.». «Art. 136-undecies (Provvedimenti cautelari). - 1. Se il ricorrente, allegando con istanza motivata un pregiudizio grave ed irreparabile, chiede l'emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, la Commissione si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in Camera di consiglio. 2. Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravita' e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di consiglio, il ricorrente puo', contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al Presidente della Commissione dei ricorsi di disporre misure cautelari provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto e' efficace sino alla pronuncia del Collegio, a cui l'istanza cautelare e' sottoposta nella prima Camera di consiglio utile. 3. In sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e, dove ne ricorrono i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire il giudizio nel merito. 4. L'ordinanza cautelare non e' soggetta a reclamo. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.». «Art. 136-duodecies (Ottemperanza). - 1. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o abbia ottemperato solo parzialmente, la parte interessata puo', con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere alla Commissione dei ricorsi le opportune disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui agli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo. 2. La Commissione dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalita' e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.». «Art. 136-terdecies (Impugnazioni). - 1. Avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi puo' essere proposto ricorso per cassazione, entro il termine di cui all'articolo 325 del codice di procedura civile, per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 360, primo comma, del codice di procedura civile. 2. Si applica l'articolo 373 del codice di procedura civile. 3. La sentenza della Commissione e' impugnabile per revocazione ai sensi dell'articolo 395 e seguenti del codice di procedura civile. 4. Il termine per il ricorso per revocazione e' di trenta giorni dalla data della notificazione della sentenza, nei casi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile, e di trenta giorni dalla data di conoscenza dell'evento, nei casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile.». |
| | Art. 7
Deposito dell'opposizione
1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino di cui all'articolo 6, comma 6, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 possono presentare alla DGPI-UIBM opposizione alla registrazione della indicazione geografica. 2. L'opposizione puo' essere basata su uno o piu' motivi previsti dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411, nonche' sulle fattispecie riconducibili agli articoli 42, 43 e 44 del medesimo regolamento. 3. L'opposizione e' ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilita': a) in relazione alla indicazione geografica oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda di registrazione contro cui e' proposta l'opposizione; b) i motivi su cui si fonda l'opposizione; c) la documentazione necessaria a comprovare l'interesse legittimo a presentare opposizione; d) l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), del codice della proprieta' industriale, nonche' l'elenco dei prodotti su cui e' basata l'opposizione, se quest'ultima e' proposta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411, oppure per i motivi riconducibili a quanto disciplinato dagli articoli 43, paragrafo 3, lettera c), e 44, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 4. Il presente articolo si applica anche ai procedimenti di opposizione in fase nazionale che la DGPI-UIBM ha la facolta' di avviare in caso di modifiche sostanziali al disciplinare o al documento unico durante i procedimenti a livello di Unione europea.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30: «Art. 12 (Novita'). - 1.Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: a) siano identici o simili ad un segno gia' noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza tra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresi' noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorieta' acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente locale, non toglie la novita', ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicita', nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione; b) siano identici o simili a un segno gia' noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attivita' economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra l'attivita' d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente locale, non toglie la novita'. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione; c) siano identici o simili a un segno gia' noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra l'attivita' d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorieta' di esso o importi notorieta' puramente locale, non toglie la novita'. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione; d) siano identici ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici; e) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni o dell'identita' o affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; f) siano identici o simili ad un marchio gia' notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e). 2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novita' il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o di certificazione o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullita'. 3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.». |
| | Art. 8
Esame dell'opposizione e decisione
1. Entro un mese dalla ricezione dell'opposizione, verificate la ricevibilita' e l'ammissibilita' della stessa ai sensi dell'articolo 7, comma 3, la DGPI-UIBM, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 9, notifica l'opposizione alla controparte. Con la medesima notifica, altresi', si da' avviso ad entrambe le parti della facolta' di raggiungere una composizione amichevole entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo di ulteriori tre mesi. 2. Entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento della composizione amichevole di cui al comma 1, la parte che presenta l'opposizione deve depositare: a) ogni altra documentazione integrativa a prova dei fatti addotti; b) se l'opposizione e' proposta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411 oppure per i motivi riconducibili a quanto disciplinato dagli articoli 43, paragrafo 3, lettera c), e 44, paragrafo 2, del medesimo regolamento, copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio o dell'indicazione geografica su cui e' basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorita' o di preesistenza di cui esso beneficia, nonche' la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere gia' stata rivendicata in relazione a domanda o a registrazione di marchio dell'Unione europea. 3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, la controparte che abbia ricevuto la notifica della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 7, comma 3, puo' presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine fissato dalla DGPI-UIBM e contestualmente presentare istanza di cui al comma 5. 4. Nel corso del procedimento di opposizione, la DGPI-UIBM puo', in ogni momento, invitare le parti a presentare, nel termine da essa fissato, in ogni caso non superiore a trenta giorni e non prorogabile, ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni e osservazioni delle altre parti. 5. Se l'opposizione e' proposta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411 oppure per i motivi riconducibili a quanto disciplinato dagli articoli 43, paragrafo 3, lettera c) e 44, paragrafo 2, del medesimo regolamento, su istanza della controparte l'opponente che fondi l'opposizione su un marchio anteriore registrato da almeno cinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione dell'indicazione geografica oggetto dell'opposizione, fornisce le prove d'uso ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 178, comma 4, del codice della proprieta' industriale. 6. Se l'opposizione e' basata su una indicazione di origine registrata da almeno sette anni dalla data di deposito della domanda di registrazione dell'indicazione geografica oggetto dell'opposizione, l'opponente, su istanza della controparte, fornisce la documentazione comprovante l'utilizzo effettivo della denominazione nel corso del settennio antecedente la data di deposito della domanda di registrazione dell'indicazione geografica oggetto dell'opposizione, ovvero la sussistenza di motivi legittimi per la mancata utilizzazione. 7. In caso di piu' opposizioni relative alla stessa domanda oggetto di registrazione, le opposizioni proposte successivamente alla prima sono riunite a quest'ultima. 8. Al termine del procedimento di opposizione, la DGPI-UIBM accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione con provvedimento motivato; in caso contrario respinge l'opposizione.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 178 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30: «Art. 178 (Esame dell'opposizione e decisioni). - 1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, verificate la ricevibilita' e l'ammissibilita' dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da b) a e-ter), o che sia stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura, comunica detta opposizione alle parti con l'avviso della facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente codice. 2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all'articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), puo' presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio e contestualmente presentare istanza di cui al comma 4. 3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato, in ogni caso non superiore a trenta giorni e non prorogabile, ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti. 4. Su istanza del richiedente, l'opponente che fondi l'opposizione su un marchio anteriore registrato da almeno cinque anni dalla data di deposito o di priorita' del marchio oggetto dell'opposizione, fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio e' stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali e' stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione nel corso del quinquennio precedente la data di deposito o priorita' del marchio opposto,, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione e' respinta. Se l'uso effettivo e' provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore e' stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi. 4-bis. Il comma 4 si applica anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio dell'Unione europea. In tal caso l'uso effettivo del marchio dell'Unione europea e' determinato a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea. 5. 6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa. 7. Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non puo' essere registrato per la totalita' o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge l'opposizione, dandone comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI). 7-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 7, pone a carico del richiedente, se soccombente, il rimborso dei diritti di opposizione. Le spese di rappresentanza professionale nel procedimento sono liquidate a carico della parte soccombente, a domanda, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.». |
| | Art. 9
Sospensione della procedura di opposizione
1. Il procedimento di opposizione e' sospeso d'ufficio: a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad una composizione amichevole, ai sensi dell'articolo 8, comma 1; b) se l'opposizione e' basata su una domanda di registrazione di una indicazione geografica, fino alla protezione dell'indicazione geografica; c) se l'opposizione e' basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio; d) se l'opposizione e' basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione. 2. Il procedimento di opposizione e' sospeso su istanza di parte: a) se e' pendente un procedimento di cancellazione della indicazione geografica protetta, fino al termine in cui la decisione dell'EUIPO diviene definitiva; b) se e' pendente un procedimento di nullita' o decadenza di un marchio dinanzi alla DGPI-UIBM ovvero dinanzi all'EUIPO, fino al provvedimento definitivo; c) se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione, o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 118 del codice della proprieta' industriale, fino al passaggio in giudicato della sentenza. 3. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 2 puo' essere successivamente revocata. 4. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la DGPI-UIBM esamina con priorita' la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 118 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30: «Art. 118 (Rivendica). - 1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice puo' presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di brevetto. 2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda, questi puo', se il titolo di proprieta' industriale non e' stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza: a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di registrazione, rivestendo a tutti gli effetti la qualita' di richiedente; b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda o si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorita' della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del marchio, una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorita' della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; c) ottenere il rigetto della domanda. 3. Se il brevetto e' stato rilasciato oppure la registrazione e' stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi puo' in alternativa: a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito; b) far valere la nullita' del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto. 4. Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della concessione del brevetto per invenzione, per modello di utilita', per una nuova varieta' vegetale, oppure dalla pubblicazione della concessione della registrazione della topografia dei prodotti a semiconduttori, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle facolta' di cui al comma 3, la nullita' puo' essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse. 5. La norma del comma 4 non si applica alle registrazioni di marchio e di disegni e modelli. 6. Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, puo' essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorita' di registrazione.». |
| | Art. 10
Estinzione della procedura di opposizione
1. La procedura di opposizione si estingue se: a) le parti hanno raggiunto la composizione amichevole di cui all'articolo 8, comma 1; b) l'opposizione e' ritirata; c) la domanda di registrazione dell'indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione e' ritirata o rigettata; d) l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione e' cancellata; e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/2411; f) e' venuto meno l'interesse ad agire; g) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con provvedimento definitivo; h) la domanda o la registrazione dell'indicazione geografica, oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione definitiva.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 11
Ricorso
1. Il provvedimento con il quale la DGPI-UIBM dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'opposizione e' comunicato alle parti, le quali hanno facolta' di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135 del codice della proprieta' industriale, con le modalita' indicate agli articoli da 136 a 136-terdecies del medesimo codice.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 135 decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30: «Art. 135 (Commissione dei ricorsi). - 1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal presente codice, e' ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi. 2. La Commissione dei ricorsi, e' composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o tra i professori di materie giuridiche delle universita' o degli istituti superiori dello Stato. 3. La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, durano in carica quattro anni. L'incarico e' rinnovabile. 4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori delle universita' e degli istituti superiori e tra i consulenti in proprieta' industriale, iscritti all'Ordine aventi una comprovata esperienza come consulenti tecnici d'ufficio, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo. 5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonche' dei tecnici, puo' cadere sia su funzionari in attivita' di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata. 6. La Commissione dei ricorsi e' assistita da una segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a parte. I componenti della segreteria debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed il trattamento economico e' quello stabilito dalla vigente normativa legislativa, regolamentare o contrattuale. 7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero dello sviluppo economico nella materia della proprieta' industriale. Tale funzione viene esercitata su richiesta del Ministero dello sviluppo economico. Le sedute della Commissione in sede consultiva non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo. 8. I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici aggregati alla Commissione, sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». - Per il testo degli articoli da 136 a 136-terdecies del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si vedano le note all'articolo 6. |
| | Art. 12
Adozione della decisione nel quadro della fase nazionale
1. In assenza di opposizioni, decorso il termine di due mesi di cui all'articolo 7, ovvero a seguito della valutazione dell'esito dell'eventuale opposizione presentata ai sensi degli articoli 7 e 8, la divisione competente, se constata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 6 e 8 e delle informazioni necessarie di cui agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2023/2411, adotta la decisione favorevole alla registrazione dell'indicazione geografica, conformemente all'articolo 16 del medesimo regolamento. 2. Nel caso in cui, a seguito dell'accoglimento o di eventuali modifiche della domanda concordate in esito alla procedura di opposizione di cui all'articolo 7, la domanda risulti non soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6 e 8 o non contenga le informazioni necessarie di cui agli articoli, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2023/2411, la domanda viene respinta. 3. La decisione, sia essa di accoglimento o di rigetto, di cui ai commi 1 e 2 e' trasmessa al richiedente. In caso di accoglimento, la decisione e' trasmessa anche alla regione o alle regioni interessate ed e' pubblicata sul sito istituzionale della DGPI-UIBM congiuntamente al disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole. 4. Contro la decisione di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del regolamento (UE) 2423/2411.
Note all'art. 12: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse. - Per il testo degli articoli da 136 a 136-terdecies del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si vedano le note all'articolo 6. |
| | Art. 13
Ritiro della domanda di registrazione della indicazione geografica
1. In qualunque fase del procedimento a livello nazionale o a livello di Unione europea, il richiedente puo' presentare, alla divisione competente, istanza di ritiro della domanda di registrazione. 2. Se il ritiro della domanda avviene quando la procedura di registrazione e' nella fase a livello di Unione europea, la divisione competente ne da' comunicazione all'EUIPO attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 14
Trasmissione della domanda di registrazione all'EUIPO
1. La divisione competente, in caso di adozione di una decisione favorevole in merito alla domanda di registrazione di cui all'articolo 12, comma 1, redige una dichiarazione in cui attesta che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione di cui al regolamento (UE) 2023/2411 e la presenta all'EUIPO con la relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 22 del medesimo regolamento. 2. Per la trasmissione della domanda la divisione competente si avvale del sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411. 3. La divisione competente informa il richiedente e la regione o alle regioni interessate dell'avvenuta notifica della domanda all'EUIPO.
Note all'art. 14: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 15
Protezione nazionale temporanea
1. A decorrere dalla data di trasmissione della domanda ai sensi dell'articolo 14, il richiedente ha facolta' di richiedere alla divisione competente, con formale istanza motivata, la protezione nazionale temporanea dell'indicazione geografica con effetto dalla data di presentazione della domanda all'EUIPO, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2023/2411. 2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, la divisione competente conclude l'esame e decide in merito all'accoglimento o al rifiuto dell'istanza. 3. In caso di rifiuto la decisione viene notificata con parere motivato al richiedente. Contro tale decisione e' consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprieta' industriale. 4. La decisione, sia essa di accoglimento o di rigetto, di cui al comma 2 e' trasmessa al richiedente ed e' pubblicata sul sito istituzionale della DGPI-UIBM congiuntamente al disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole. 5. A decorrere dalla data di accoglimento i prodotti oggetto della domanda di IGP sono etichettati esclusivamente con la dicitura «indicazione geografica sotto protezione nazionale temporanea». E' vietato l'utilizzo del simbolo dell'Unione europea, della dicitura indicazione geografica protetta e della relativa abbreviazione IGP fino alla registrazione a norma del regolamento (UE) 2023/2411. 6. La protezione nazionale temporanea ha efficacia solo a livello nazionale e decade a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione di registrazione a norma del regolamento (UE) 2023/2411 oppure dalla data in cui la domanda di registrazione e' ritirata.
Note all'art. 15: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse. - Per il testo degli articoli da 136 a 136-terdecies del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si vedano le note all'articolo 6. |
| | Art. 16
Registrazione dei nomi esistenti
1. I soggetti legittimati come richiedente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411, della protezione prevista per i nomi giuridicamente protetti o acquisiti con l'uso, che risultano conformi agli articoli 3, 6, 9 e 10 del regolamento (UE) 2023/2411, presentando richiesta alla divisione competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Al procedimento di cui al comma 1 si applicano i termini e le modalita' di cui agli articoli 5 e 6 per la procedura di esame e agli articoli 7 e 8 per la procedura di opposizione a livello nazionale, con l'obbligo per le parti di raggiungere la composizione amichevole di cui all'articolo 8, comma 1, entro tre mesi non prorogabili. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, del regolamento (UE) 2023/2411 non si applica la procedura di opposizione a livello di Unione europea. 3. La divisione competente esamina la richiesta di cui al comma 1 e al termine della procedura nazionale di cui al comma 2, in caso di esito positivo, comunica entro il 2 dicembre 2026 i nomi alla Commissione europea e all'EUIPO, conformemente all'articolo 70, comma 2, del regolamento (UE) 2023/2411. 4. La decisione di cui al comma 3 e' trasmessa al richiedente e alla regione o alle regioni interessate. L'elenco dei nomi trasmessi e' reso pubblico sul sito istituzionale della DGPI-UIBM congiuntamente al disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole. 5. In caso di rifiuto la decisione viene comunicata con parere motivato al richiedente e alla regione o alle regioni interessate. Contro tale decisione e' consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprieta' industriale. In caso di contestazione della decisione in fase nazionale, la divisione competente ne informa l'EUIPO.
Note all'art. 16: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse. - Per il testo degli articoli da 136 a 136-terdecies del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si vedano le note all'articolo 6. |
| | Art. 17
Modifica del disciplinare
1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, possono richiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione di una indicazione geografica protetta. 2. Le modifiche ordinarie, come individuate dall'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2411 sono presentate alla divisione competente che le esamina e, una volta approvate, le trasmette all'EUIPO. 3. La richiesta di modifica e' presentata con istanza e deve contenere un documento con la descrizione delle modifiche ordinarie, una sintesi dei motivi per cui sono necessarie, i motivi per cui si qualificano come ordinarie, e una revisione aggiornata definitiva dell'intero disciplinare che incorpori le modifiche richieste nonche' del documento unico. Si applica la procedura di cui all'articolo 5. 4. Qualora la modifica del disciplinare riguardi la delimitazione della zona di produzione, la domanda deve essere avallata da almeno il 51 per cento dei produttori. 5. La divisione competente chiede parere non vincolante alla regione o alle regioni interessate che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. 6. Qualora le modifiche siano rilevanti, la divisione competente valuta di aprire i termini dell'opposizione solo in relazione alla parte di disciplinare modificata. Per l'opposizione si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11. 7. Quando la modifica e' richiesta da un produttore che utilizza un'indicazione geografica a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, la proposta di modifica del disciplinare e' trasmessa dalla divisione competente al richiedente dell'IGP per commenti entro il termine di sessanta giorni. 8. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2411, il richiedente presenta alla divisione competente istanza di modifica temporanea del disciplinare per un periodo massimo di dodici mesi rinnovabile. La divisione competente valuta la richiesta e la ragionevolezza del periodo richiesto. 9. La modifica del disciplinare segue le modalita' di pubblicazione e conoscenza di cui all'articolo 6, comma 6. 10. Le modifiche dell'Unione europea, disciplinate all'articolo 31, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/2411, devono essere presentate alla divisione competente che le esamina e, una volta verificata la regolarita' documentale, le trasmette all'EUIPO attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411. 11. La DGPI-UIBM, in caso di modifiche dell'Unione europea di carattere sostanziale, si riserva la facolta' di avviare una ulteriore procedura di opposizione in fase nazionale di cui all'articolo 7, ove ne ricorrano i presupposti.
Note all'art. 17: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 18
Cancellazione delle IGP registrate
1. Chiunque abbia un interesse legittimo puo' presentare alla divisione competente istanza di cancellazione di una indicazione geografica protetta qualora sussistano i requisiti di cui all'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/2411. 2. La cancellazione puo' essere altresi' richiesta dal richiedente in nome del quale e' stata registrata. 3. La divisione competente, valutata la richiesta, attiva la procedura prevista per la fase nazionale, di cui al titolo III. 4. Se la procedura di cancellazione si conclude con provvedimento di accoglimento della richiesta, la divisione competente la trasmette all'EUIPO. 5. La divisione competente puo' avviare d'ufficio la procedura di cancellazione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411.
Note all'art. 18: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 19
Responsabilita' dei produttori
1. La verifica della conformita' al disciplinare di produzione si basa sull'autodichiarazione di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2023/2411. Ciascun produttore ha la responsabilita' di garantire la completezza, la coerenza e l'accuratezza delle informazioni ivi contenute e la possibilita' di fornire le prove necessarie per consentirne la verifica.
Note all'art. 19: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 20
Controlli
1. Ferme restando le competenze degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM e' designato quale autorita' competente allo svolgimento dei controlli ufficiali per le funzioni di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2411. 2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM svolge il ruolo di autorita' amministrativa dei controlli intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi alle IGP ai sensi degli articoli 50, 51 e 71 del regolamento (UE) 2023/2411. 4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM puo' delegare talune funzioni afferenti ai controlli a uno o piu' organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2023/2411. 5. Per lo svolgimento dei compiti di monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi sul mercato, anche nella modalita' del commercio elettronico, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2023/2411, il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM si avvale della collaborazione della Guardia di finanza che puo' altresi' essere delegata ad esercitare le funzioni ispettive per lo svolgimento dei controlli di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM di cui al comma 3.
Note all'art. 20: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse. - Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 recante: «Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 Settembre 2007. - Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante: «Codice di consumo» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2005. |
| | Art. 21
Sanzioni penali
1. All'articolo 517-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «, artigianali e industriali»; b) al quarto comma, dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «, artigianali e industriali»; c) alla rubrica, dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «, artigianali e industriali».
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'articolo 517-quater del codice penale, come modificato dal presente articolo: «Art. 517-quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali). - Chiunque contraffa' o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali.». |
| | Art. 22
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2411, facendo uso commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione protetta, qualora questi ultimi siano paragonabili ai prodotti oggetto di protezione, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2411, sfruttando, indebolendo, svigorendo o danneggiando, nell'uso commerciale diretto o indiretto di prodotti che non sono oggetto di registrazione, la reputazione dell'indicazione geografica protetta, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411, generando, nell'uso commerciale diretto o indiretto di un prodotto, usurpazione, imitazione o evocazione di un nome protetto come indicazione geografica, anche se la vera origine dei prodotti o servizi e' indicata o se l'indicazione geografica protetta e' una traduzione, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411, generando, nell'uso commerciale diretto o indiretto di un prodotto, usurpazione, imitazione o evocazione di un nome protetto come indicazione geografica, utilizzando espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «fragranza», «come» o un'espressione simile, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2023/2411, inducendo in errore il consumatore sulla sussistenza di una indicazione geografica protetta in quanto vengono riportate sulla confezione o sull'imballaggio, sui materiali pubblicitari, nei documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto, indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle caratteristiche essenziali del prodotto, o vengono utilizzati, per il confezionamento del prodotto, recipienti che possano indurre in errore quanto alla sua origine, o viene messa in atto qualsiasi altra pratica ingannevole sulla sussistenza di una indicazione geografica protetta, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 24.000. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, l'uso di un'indicazione geografica protetta da parte di produttori per indicare che un prodotto fabbricato o manufatto contiene o incorpora, come parte o componente, un prodotto designato da tale indicazione geografica, non conforme a pratiche commerciali leali e che sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione dell'indicazione geografica protetta, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. 7. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411 con riferimento alla mancata collocazione dell'indicazione geografica nello stesso campo visivo del simbolo dell'Unione europea e del medesimo articolo 48, paragrafo 5, con riferimento all'utilizzo del simbolo dell'Unione europea prima della pubblicazione della decisione di registrazione dell'indicazione geografica, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. Qualora le medesime condotte riguardino esclusivamente errori od omissioni formali nell'apposizione del simbolo dell'Unione europea e dell'indicazione geografica, le stesse sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque disattenda le prescrizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411, collocando il simbolo dell'Unione europea, l'indicazione geografica o l'abbreviazione «IGP» in modo da indurre il consumatore a credere che costituiscano il nome del prodotto fabbricato o manufatto nel suo insieme, anziche' il nome di una parte o componente del prodotto protetto dall'indicazione geografica, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore di IGP che risulti essere in procinto di immettere sul mercato un prodotto IGP non conforme al disciplinare di produzione, con riferimento alle materie prime impiegate, ai metodi di produzione di ciascuna fase di produzione che ha luogo nella zona geografica delimitata e con riferimento alla stessa zona geografica di provenienza, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore di IGP che, risulti aver immesso sul mercato un prodotto non conforme al disciplinare di produzione, con riferimento alle materie prime impiegate, ai metodi di produzione di ciascuna fase di produzione che ha luogo nella zona geografica delimitata e con riferimento alla stessa zona geografica di provenienza, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 24.000. 11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta un prodotto non conforme al disciplinare di produzione, con riferimento alle materie prime impiegate, ai metodi di produzione di ciascuna fase di produzione che ha luogo nella zona geografica delimitata e con riferimento alla stessa zona geografica di provenienza, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. 12. Per tutti gli illeciti previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e' disposta la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della indicazione protetta per le quantita' accertate o del comportamento sanzionato e, tenuto conto della gravita' del fatto, desunta anche dalle quantita' dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, puo' essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione e' applicata. 13. Il mancato rispetto dell'inibizione prevista al comma 12 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 12.000. 14. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/2411, le fattispecie sanzionatorie elencate ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 si applicano anche nelle ipotesi di violazioni realizzate tramite l'uso del nome a dominio di un sito usato nell'attivita' economica, alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione europea senza essere immesse in libera pratica in tale territorio ed alle merci vendute mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico. 15. Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2023/2411, le informazioni collegate alla pubblicita', alla promozione e alla vendita di prodotti che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento (UE) 2023/2411, utilizzate a uso pubblicitario o commerciale nei servizi intermediari, in particolare nelle piattaforme online, sono considerate contenuti illegali a norma dell'articolo 3, lettera h), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, e i titolari dei servizi intermediari sono sanzionati ai sensi dell'articolo 1, comma 32-bis della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Note all'art. 22: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo del comma 32-bis, dell'articolo 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249 recante: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.177 del 31 luglio 1997: «32-bis (Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni). - In caso di violazione degli obblighi previsti agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a principi di proporzionalita', adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione europea applicabile alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione europea applicabile alla fattispecie di illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalita' di mora che l'Autorita' puo' applicare e' pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorita' tiene conto, in particolare, della gravita' del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonche' della durata e dell'eventuale reiterazione delle violazioni. Per le sanzioni amministrative previste dal presente comma e' escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». |
| | Art. 23
Autorita' di accertamento e irrogazione delle sanzioni
1. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 e' presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi e' la residenza o la sede legale del soggetto sanzionato.
Note all'art. 23: - Si riporta il testo degli articoli 13 e 17 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689: «Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.». «Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, numero 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.». |
| | Art. 24
Partecipazione all'associazione di produttori
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento (UE) 2023/2411, le associazioni dei produttori possono prevedere la partecipazione ai loro lavori di organismi pubblici ed altri portatori di interessi come associazioni di consumatori, dettaglianti e fornitori, in qualita' di uditori, soci promotori o sostenitori.
Note all'art. 24: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 25
Disposizioni organizzative
1. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto, il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato ad assumere un dirigente di livello non generale e dieci unita' di personale non dirigenziale appartenente all'area dei funzionari, con conseguente incremento della dotazione organica di una unita' per i dirigenti di seconda fascia e di dieci unita' per il personale appartenente alla area dei funzionari. 2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a individuare, nell'ambito della DGPI-UIBM, l'ufficio dirigenziale non generale aggiuntivo competente per la fase nazionale di registrazione delle IGP nonche' ad attribuire eventualmente anche ad altri uffici esistenti le ulteriori funzioni amministrative previste dal presente decreto. 3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato a reclutare nel triennio 2026-2028 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il personale di cui al comma 1, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. 4. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' avvalersi di un contingente massimo di dieci unita' di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. 5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 332.079 per l'anno 2026 e a euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2027, sono assicurati mediante corrispondente utilizzo delle risorse stanziate, per le finalita' di cui all'art. 25, comma 2, lettera e) della legge 13 giugno 2025, n. 91, dal comma 3 del medesimo articolo.
Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999: «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e restituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa. 2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. 6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». - Si riporta il testo dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001: «Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (Art. 33 del d. lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del decreto legislativo n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.20, comma 2 della Legge n. 488 del 1999)). - 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilita' di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita alla dotazione organica dell'ente. 1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, puo' presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale. 1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte. 2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa in un'altra sede. 2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 2.2. I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione-delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo. 2-bis. A decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinano alle procedure di mobilita' di cui al presente articolo una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facolta' assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unita' di personale, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, ovvero presso gli assessorati regionali alla sanita' e gli uffici a essi afferenti che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbiano conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilita' entro l'anno di riferimento, le facolta' assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non puo' essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Le disposizioni del quarto periodo si applicano al personale, escluso quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo 113-bis. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del Piano integrato di attivita' e organizzazione relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale. 2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione. 2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia, nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, del comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - Omissis. 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 2, della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025: «Art. 25 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) individuare il Ministero delle imprese e del made in Italy quale autorita' competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2023/2411, assicurando che alla stessa siano attribuite le relative funzioni nel rispetto degli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2023/2411; b) definire procedure efficienti, prevedibili e rapide per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/2411; c) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, con previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravita' della violazione delle disposizioni stesse; d) designare una o piu' autorita' competenti obiettive e imparziali, responsabili dei controlli di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2023/2411, che agiscano in modo trasparente; e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui al regolamento (UE) 2023/2411, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento di un dirigente non generale e dieci unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali-Triennio 2019-2021, nonche' con la possibilita' di assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche nelle more delle procedure del predetto reclutamento. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera e), quantificati in euro 964.158 per l'anno 2025 e in euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.». |
| | Art. 26
Disposizioni finali
1. Nell'ambito delle disposizioni integrative e correttive ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche alla luce del primo monitoraggio condotto dal Ministero delle imprese e del made in Italy entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuati, nel rispetto del principio di semplificazione e di quanto stabilito dal regolamento UE 2023/2411, meccanismi che consentono la piu' efficace verifica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai produttori, dei requisiti previsti dal disciplinare.
Note all'art. 26: - Per il testo dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 27
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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