Gazzetta n. 93 del 22 aprile 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 2026, n. 51
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Visto il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 25;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 febbraio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti
artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE)
2017/1001 e (UE) 2019/1753, e' pubblicato nella GUUE 27
ottobre 2023, L.
- Si riporta il testo dell'articolo 25 della legge 13
giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25
giugno 2025:
«Art. 25 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che
modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) individuare il Ministero delle imprese e del
made in Italy quale autorita' competente per la fase
nazionale della procedura di registrazione delle
indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e
industriali, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE)
2023/2411, assicurando che alla stessa siano attribuite le
relative funzioni nel rispetto degli articoli 13, 14, 15 e
16 del regolamento (UE) 2023/2411;
b) definire procedure efficienti, prevedibili e
rapide per la presentazione, l'esame e la valutazione delle
domande ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE)
2023/2411;
c) adeguare il sistema sanzionatorio penale e
amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento
(UE) 2023/2411, con previsione di sanzioni effettive,
dissuasive e proporzionate alla gravita' della violazione
delle disposizioni stesse;
d) designare una o piu' autorita' competenti
obiettive e imparziali, responsabili dei controlli di cui
al titolo IV del regolamento (UE) 2023/2411, che agiscano
in modo trasparente;
e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle
attivita' di cui al regolamento (UE) 2023/2411,
l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero
delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento di
un dirigente non generale e dieci unita' di personale non
dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari
prevista dal sistema di classificazione professionale del
personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale dell'area del comparto
funzioni centrali-Triennio 2019-2021, nonche' con la
possibilita' di assegnazione temporanea di personale
proveniente da altre amministrazioni pubbliche nelle more
delle procedure del predetto reclutamento.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2,
lettera e), quantificati in euro 964.158 per l'anno 2025 e
in euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante:
«Modifiche al sistema penale», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
recante: «Codice della proprieta' industriale, a norma
dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273 recante: «Misure per favorire
l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre
2002:
«Art. 15 (Delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni in materia di proprieta' industriale). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il 28 febbraio 2005,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di proprieta' industriale, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ripartizione della materia per settori omogenei
e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni
vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e
sistematica;
b) adeguamento della normativa alla disciplina
internazionale e comunitaria intervenuta;
c) revisione e armonizzazione della protezione del
diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della
proprieta' industriale, con particolare riferimento alle
condizioni alle quali essa e' concessa, alla sua estensione
e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza
dei requisiti;
d) adeguamento della disciplina alle moderne
tecnologie informatiche;
e) riordino e potenziamento della struttura
istituzionale preposta alla gestione della normativa, con
previsione dell'estensione della competenza anche alla
tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche
con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e
gestionale;
f) introduzione di appositi strumenti di
semplificazione e riduzione degli adempimenti
amministrativi;
g) delegificazione e rinvio alla normazione
regolamentare della disciplina dei procedimenti
amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
h) previsione che la rivelazione o l'impiego di
conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente
note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del
settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. In
deroga all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito
il parere del Consiglio di Stato.
3. Dall'attuazione della delega di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di
cui al presente articolo, il Governo puo' adottare, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari,
disposizioni correttive o integrative dei decreti
legislativi medesimi.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per
i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note
alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni e abbreviazioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2411 e, inoltre, si intende per:
a) «regolamento (UE) 2023/2411»: il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753;
b) «IGP»: le indicazioni geografiche protette dei prodotti artigianali e industriali ai sensi del regolamento (UE) 2023/2411;
c) «codice della proprieta' industriale»: il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»;
d) «DGPI-UIBM»: la Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del made in Italy;
e) «divisione competente»: l'ufficio di livello dirigenziale non generale della Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del made in Italy, competente per la gestione della fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche protette;
f) «regioni»: le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;
g) «EUIPO»: l'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale;
h) «richiedente»: l'associazione dei produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 o il singolo produttore che soddisfa entrambe le condizioni previste dall'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/2411, nonche' i soggetti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento, quali soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione delle indicazioni geografiche disciplinate dal presente decreto;
i) «disciplinare»: il disciplinare di produzione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411;
l) «documento unico»: il documento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2411.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per
i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note
alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 15 della legge 12 dicembre
2002, n. 273 si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 3

Individuazione dell'autorita' competente per la fase nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2023/2411, il Ministero delle imprese e del made in Italy e' individuato quale autorita' competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 18 del medesimo regolamento, nonche' per le procedure a livello di Unione europea di cui agli articoli 21, lettera a), e 22 del medesimo regolamento.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' inoltre responsabile della fase nazionale delle procedure relative alle modifiche del disciplinare di produzione, alla cancellazione della registrazione, di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2023/2411 e al ritiro della domanda di registrazione.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per
i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note
alle premesse.
 
Art. 4

Modalita' di deposito

1. Le domande, le istanze, gli atti, i ricorsi e i documenti menzionati nel presente decreto sono presentati esclusivamente attraverso il portale di deposito telematico della DGPI-UIBM. La DGPI-UIBM fornisce le specifiche tecniche per il deposito telematico.
2. La DGPI-UIBM all'atto del deposito rilascia una apposita ricevuta, attribuendo alla domanda di registrazione un numero di riferimento e una data.
 
Art. 5

Domanda di registrazione

1. La domanda di registrazione dell'indicazione geografica e' presentata dal richiedente, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera h), di cui deve essere indicato il domicilio per ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni ai sensi del presente decreto. In materia di domicilio elettivo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 147, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice della proprieta' industriale.
2. La domanda di registrazione, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/2411, comprende:
a) il disciplinare di produzione, i cui contenuti sono disciplinati dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411;
b) il documento unico, i cui contenuti sono disciplinati dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2411, da redigere sulla base del modello standard di cui all'allegato II al medesimo regolamento;
c) la documentazione di accompagnamento di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2023/2411.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 147 del citato
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30:
«Art. 147 (Deposito delle domande e delle istanze). -
1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i
ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad
eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi
internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria
e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici
determinati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto
delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono determinate le modalita' di deposito,
quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri
mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti,
all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione
dell'avvenuto deposito ((, conservano gli atti e i
documenti originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio
italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta
dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto
per invenzione o modello di utilita', per le quali la
trasmissione d'ufficio e' sempre effettuata nelle forme
indicate nel decreto di cui al secondo periodo. La
richiesta di trasmissione degli atti e dei documenti
originali puo' essere effettuata dall'Ufficio italiano
brevetti e marchi, per le domande di disegno e modello
industriale, entro tre anni dal deposito delle stesse e,
per tutti gli altri atti, entro un anno dal deposito))
.
2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi
sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare
l'osservanza del segreto d'ufficio.
2-bis. L'accesso al sistema di deposito telematico
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e il suo utilizzo
sono consentiti a condizione che sia accertata l'identita'
digitale dell'utente e tale requisito consente di non
apporre la firma digitale nei documenti oggetto di
deposito))
3. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta
persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o
divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio
italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando
abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.
3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve
indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per
ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a
norma del presente codice. Qualora il richiedente si
avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le
disposizioni dell'articolo 201.
3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater, la
comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui e'
stata effettuata l'affissione nell'Albo.
3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del
domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' in
tutti gli altri casi di irreperibilita', le comunicazioni e
le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia
dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater, la
comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui e'
stata effettuata l'affissione nell'Albo.».
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per
i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note
alle premesse.
 
Art. 6

Esame delle domande

1. La divisione competente, dopo aver verificato la ricevibilita' e la completezza della domanda di registrazione, trasmette la documentazione completa alla regione o alle regioni nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione, richiedendo di esprimere un proprio parere. Tale parere e' rilasciato avendo riguardo ai requisiti oggettivi di cui all'articolo 6 e ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2411.
2. Decorsi quarantacinque giorni dalla trasmissione della documentazione alla regione o alle regioni interessate, la divisione competente procede, anche in assenza del predetto parere, alla valutazione della richiesta di registrazione dell'indicazione geografica verificando, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2411:
a) la conformita' ai requisiti oggettivi, previsti dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/2411, affinche' il nome di un prodotto artigianale o industriale possa considerarsi idoneo ad essere protetto come indicazione geografica;
b) la conformita' ai requisiti soggettivi, previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2411, che i richiedenti devono possedere;
c) la completezza delle informazioni previste:
1) all'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411, con riferimento ai contenuti del disciplinare di produzione;
2) all'articolo 10 e all'allegato II al regolamento (UE) 2023/2411, con riferimento al documento unico contenuto nella domanda;
3) all'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2023/2411, con riferimento alla documentazione di accompagnamento della domanda.
3. In caso di domanda incompleta o inesatta, la divisione competente da' al richiedente la possibilita' di completarla o rettificarla nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della comunicazione.
4. L'esame istruttorio da parte della divisione competente deve essere completato nel termine di sessanta giorni dal deposito della domanda. Tale termine e' sospeso per l'acquisizione delle eventuali integrazioni di cui al comma 3e per la trasmissione della documentazione alla regione o alle regioni interessate di cui al comma 1.
5. In caso di mancata risposta o di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, ovvero la richiesta di chiarimenti, nel termine indicato dal comma 4, la divisione competente comunica con apposito atto al richiedente la chiusura del procedimento amministrativo con il rifiuto della domanda. Contro tale decisione e' consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprieta' industriale.
6. In caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, la divisione competente pubblica la domanda medesima, unitamente al disciplinare, nell'apposito Bollettino pubblicato sul sito istituzionale della DGPI-UIBM e ne da' notizia al richiedente e per conoscenza alla regione o alle regioni interessate.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per
i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note
alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli da 136 a
136-terdecies del citato decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30:
«Art. 136 (Presentazione dei ricorsi). - 1. Il
ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilita',
all'Ufficio italiano brevetti e marchi e ad almeno uno dei
controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce
entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello in
cui l'interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia
avuto conoscenza dell'atto impugnato o, per gli atti per
cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal
giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione,
se questa sia prevista da disposizioni di legge o di
regolamento, salvo l'obbligo di integrazione con ulteriori
notifiche agli altri controinteressati, ove ordinate dalla
Commissione dei ricorsi.
2. La notifica del ricorso e' fatta secondo le norme
degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura
civile.
3. L'indirizzo di posta elettronica certificata del
difensore o della parte e' indicato nel ricorso o nel primo
atto difensivo.
4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata valevole per le comunicazioni e le
notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio
eletto.
5. Il ricorso deve essere indirizzato alla
Commissione dei ricorsi e deve contenere:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del
suo difensore, ove nominato, e delle parti nei cui
confronti il ricorso e' proposto;
b) l'indicazione del provvedimento impugnato con la
data della sua notificazione o avvenuta conoscenza e
dell'oggetto della domanda;
c) l'esposizione sommaria dei fatti;
d) i motivi specifici sui quali il ricorso si
fonda;
e) l'indicazione dei documenti offerti in
comunicazione e degli altri mezzi di prova di cui il
ricorrente intende valersi;
f) la sottoscrizione del ricorrente, se sta in
giudizio personalmente, o del difensore, con indicazione,
in tal caso, della procura speciale.
6. Il ricorso e' inammissibile se manca o e'
assolutamente incerta una delle indicazioni di cui alle
lettere a), b), c), d) e f) del comma 5.
7. La parte resistente che, in sede amministrativa,
sia rimasta parzialmente soccombente, puo' proporre, nel
rispetto di quanto indicato dai commi 1, 2, 3, 4 e 5,
ricorso incidentale avverso il provvedimento decisorio
entro il termine di decadenza di trenta giorni decorrente
dal deposito del ricorso principale.
8. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 334
del codice di procedura civile.»
«Art. 136-bis (Deposito del ricorso). - 1. Il
ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni
dall'ultima notifica del ricorso, deposita presso gli
uffici di cui all'articolo 147, e secondo le modalita' ivi
previste, o tramite invio alla segreteria della Commissione
dei ricorsi presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il
ricorso con la prova delle avvenute notifiche, copia del
provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, e
i documenti di cui intende avvalersi in giudizio.
2. Insieme al ricorso deve presentarsi la prova del
pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115.
3. All'originale del ricorso devono essere unite
tante copie quanti sono i componenti della Commissione e le
controparti, salva tuttavia la facolta' del Presidente
della Commissione di richiedere agli interessati un numero
maggiore di copie.
4. La mancata produzione della copia del
provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno
del ricorso non implica decadenza.
5. In caso di mancato deposito dei documenti indicati
nel ricorso, con decreto del Presidente della Commissione
e' dato al ricorrente un termine perentorio, in ogni caso
non superiore a sessanta giorni, per il deposito della
documentazione di cui intende avvalersi.
6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve
produrre, mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto
dalla segreteria della Commissione, l'eventuale
provvedimento impugnato, nonche' gli atti ed i documenti in
base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso
citati e quelli che ritiene utili per il giudizio.
7. Se il ricorso non e' stato notificato a una o piu'
delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere
pronunciata, queste possono intervenire in giudizio,
costituendosi in udienza.».
«Art. 136-ter (Formazione del fascicolo del processo
e comunicazioni alle parti). - 1. La segreteria della
Commissione iscrive il ricorso nel registro generale e
forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i
fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti
ed i documenti prodotti, nonche', successivamente, gli
originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei
decreti e copia delle sentenze.
2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al
fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti, su
richiesta, al termine del processo.
3. La segreteria sottopone al Presidente della
Commissione il fascicolo del processo appena formato.
4. Le comunicazioni sono effettuate mediante
l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna
della comunicazione per cause imputabili al destinatario,
le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante
deposito presso la segreteria della Commissione.».
«Art. 136-quater (Esame preliminare del ricorso e
provvedimenti presidenziali). - 1. Il Presidente della
Commissione esamina preliminarmente il ricorso e, quando e'
manifestamente inammissibile, lo dichiara con decreto.
2. Il Presidente, ove ne sussistano i presupposti,
dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e
l'estinzione del processo.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno forma
di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla
Commissione. Il reclamo si propone con ricorso ed e'
notificato alle altre parti nelle forme di cui all'articolo
136, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
comunicazione del decreto da parte della segreteria.
4. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici
giorni dall'ultima notificazione, deposita il ricorso
notificato presso la segreteria della Commissione dei
ricorsi.
5. Nei quindici giorni successivi alla notifica del
reclamo, le altre parti possono presentare memorie.
6. Scaduti i termini, la Commissione decide
immediatamente il reclamo in Camera di consiglio.
7. La Commissione pronuncia sentenza se dichiara
l'inammissibilita' del ricorso o l'estinzione del processo;
negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella
quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del
processo.
8. In qualunque momento il Presidente della
Commissione, d'ufficio o su istanza di parte o su
segnalazione dei membri della Commissione, dispone con
decreto la riunione dei ricorsi che hanno lo stesso oggetto
o sono fra loro connessi.
9. Il collegio, se rileva che la riunione dei
processi connessi ritarda o rende piu' gravosa la loro
trattazione, puo', con ordinanza, disporne la separazione.
10. Se non ritiene di adottare preliminarmente i
provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il Presidente fissa
l'udienza per la trattazione della controversia e nomina il
relatore. Nel caso in cui la controversia richieda la
trattazione di questioni di natura tecnica, puo' nominare
uno o piu' tecnici aggregati, ai sensi dell'articolo 135,
comma 4.».
«Art. 136-quinquies (Fase preliminare all'udienza di
trattazione). - 1. La segreteria da' comunicazione alle
parti costituite della data dell'udienza di trattazione
almeno trenta giorni liberi prima della stessa.
2. Uguale avviso deve essere dato quando la
trattazione sia stata rinviata dal Presidente in caso di
giustificato impedimento del relatore, che non possa essere
sostituito, o di alcuna delle parti.
3. Le parti possono depositare memorie e documenti
fino a venti giorni liberi prima della data dell'udienza di
trattazione.
4. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui
al comma 3 ciascuna delle parti puo' depositare memorie di
replica.».
«Art. 136-sexies (Trattazione della controversia). -
1. La Commissione giudica con l'intervento del Presidente e
di due componenti. In caso di assenza o impedimento del
Presidente titolare, la Commissione e' presieduta dal
componente piu' anziano.
2. Il relatore espone al collegio i fatti e le
questioni della controversia.
3. Se durante la discussione emergono fatti nuovi
influenti sulla decisione, essi devono essere contestati
alle parti.
4. La Commissione, dopo che le parti si sono
allontanate, delibera in Camera di consiglio.
5. Dell'udienza e' redatto processo verbale dal
segretario.
6. Fermo restando l'onere della prova a carico delle
parti, la Commissione puo' chiedere alle parti stesse,
anche d'ufficio, chiarimenti.
7. La Commissione ha facolta' di disporre i mezzi
istruttori che ritenga opportuni ed ha altresi' facolta' di
ordinare rinvio della decisione, o anche della discussione,
ad altra seduta.
8. Il Presidente, o il relatore da lui delegato,
durante il corso dell'istruttoria, puo' inoltre sentire le
parti per eventuali chiarimenti.».
«Art. 136-septies (Deliberazioni del collegio
giudicante). - 1. Quando ricorrono giusti motivi, la
deliberazione in Camera di consiglio puo' essere rinviata
di non oltre trenta giorni.
2. Alle deliberazioni del collegio si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 276 e 277 del codice di
procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non
definitive o limitate solo ad alcune domande.
3. Il relatore, o un altro membro della Commissione,
e' incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi
della decisione.
4. La sentenza deve contenere:
a) l'indicazione della composizione del collegio,
delle parti e dei loro difensori, se vi sono;
b) la sintetica esposizione dello svolgimento del
processo;
c) le richieste delle parti;
d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e
diritto che stanno a fondamento della decisione;
e) il dispositivo.
5. La sentenza deve inoltre contenere la data della
deliberazione ed e' sottoscritta dal Presidente e
dall'estensore.
6. La sentenza, se accoglie il ricorso, annulla
l'atto in tutto o in parte e dispone i provvedimenti
conseguenti.
7. La sentenza e' resa pubblica, nel testo integrale
originale, mediante deposito presso la segreteria della
Commissione entro sessanta giorni dalla data della
deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto
deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la
data.
8. La sentenza e' notificata alle parti costituite,
all'indirizzo di posta certificata di cui all'articolo 136,
comma 3, a cura della segreteria, ed e' pubblicata nel
Bollettino Ufficiale.
9. Dalla data della notificazione della sentenza di
cui al comma 8 decorrono i termini per le impugnazioni di
cui all'articolo 136-terdecies.
10. Qualora la parte costituita dimostri di non aver
ricevuto, senza propria colpa, la notificazione della
sentenza, ai sensi del comma 8, si applicano i termini di
impugnazione di cui all'articolo 327, primo comma, del
codice di procedura civile.
11. Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria
copie autentiche della sentenza, previa corresponsione
delle spese.».
«Art. 136-octies (Sospensione e interruzione del
processo). - 1. Il processo e' sospeso quando e' presentata
querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale
una questione sullo stato o la capacita' delle persone,
salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio.
2. La Commissione dispone la sospensione del processo
in ogni altro caso in cui essa stessa o altro giudice deve
risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la
decisione della causa.
3. Il processo e' interrotto se, dopo la proposizione
del ricorso, si verifica:
a) il venir meno, per morte o altre cause, o la
perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle
parti o del suo legale rappresentante o la cessazione di
tale rappresentanza;
b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo
di uno dei difensori incaricati a sensi dell'articolo 201.
4. L'interruzione si ha al momento dell'evento nei
casi di cui al comma 3, lettera b). In ogni altro caso
l'interruzione si ha al momento in cui l'evento e'
dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con
apposita comunicazione del difensore della parte a cui
l'evento si riferisce.
5. Se, durante la decorrenza del termine per la
proposizione del ricorso di cui all'articolo 136, comma 1,
si verifica uno degli eventi previsti al comma 3, lettera
a), il termine e' prorogato di sei mesi dal giorno
dell'evento.
6. La sospensione e' disposta e l'interruzione e'
dichiarata dal Presidente della Commissione con decreto o
dalla Commissione con ordinanza.
7. Avverso il decreto del Presidente e' ammesso
reclamo ai sensi dell'articolo 136-quater.
8. Durante la sospensione e l'interruzione non
possono essere compiuti atti del processo.
9. I termini in corso sono interrotti e ricominciano
a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 11.
10. Dopo che e' cessata la causa che ne ha
determinato la sospensione, il processo prosegue se entro
novanta giorni da tale data viene presentata da una delle
parti istanza di trattazione al Presidente della
Commissione, che provvede a norma dell'articolo 136-quater.
11. Se entro novanta giorni da quando e' stata
dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita
dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte
presentano istanza di trattazione al Presidente della
Commissione, quest'ultimo provvede a norma dell'articolo
136-quater.».
«Art. 136-novies (Estinzione del processo). - 1. Il
processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le
spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro. La
liquidazione e' fatta dalla Commissione con ordinanza non
impugnabile.
3. La rinuncia non produce effetto se non e'
accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo
interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono
sottoscritte dalle parti personalmente o da loro
procuratori speciali, nonche' dai rispettivi difensori e si
depositano nella segreteria della Commissione. La
regolarita' dei predetti atti e' accertata dalla
Commissione.
5. Il processo si estingue nei casi in cui le parti
alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il
giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine
perentorio stabilito dalla legge o dalla Commissione, nei
casi in cui dalla legge sia autorizzata a fissarlo.
6. L'estinzione del processo per inattivita' delle
parti e' rilevata anche d'ufficio e rende inefficaci gli
atti compiuti.
7. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, in
caso di sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
8. L'estinzione del giudizio, in ognuna delle ipotesi
previste dal presente articolo, e' dichiarata con decreto
del Presidente o con sentenza della Commissione. Il
provvedimento presidenziale e' reclamabile a norma
dell'articolo 136-quater.».
«Art. 136-decies (Procedimento di correzione). - 1.
Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la
Commissione puo' procedere d'ufficio o su istanza di parte
e provvede con ordinanza in Camera di consiglio.
2. La correzione si effettua a margine o in calce al
provvedimento originale, con indicazione dell'ordinanza che
l'ha disposta.».
«Art. 136-undecies (Provvedimenti cautelari). - 1. Se
il ricorrente, allegando con istanza motivata un
pregiudizio grave ed irreparabile, chiede l'emanazione di
misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze,
idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della
decisione sul ricorso, la Commissione si pronuncia
sull'istanza con ordinanza emessa in Camera di consiglio.
2. Prima della trattazione della domanda cautelare,
in caso di estrema gravita' e urgenza, tale da non
consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera
di consiglio, il ricorrente puo', contestualmente alla
domanda cautelare o con separata istanza notificata alle
controparti, chiedere al Presidente della Commissione dei
ricorsi di disporre misure cautelari provvisorie. Il
Presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza
di contraddittorio. Il decreto e' efficace sino alla
pronuncia del Collegio, a cui l'istanza cautelare e'
sottoposta nella prima Camera di consiglio utile.
3. In sede di decisione della domanda cautelare, la
Commissione, accertata la completezza del contraddittorio e
dell'istruttoria e, dove ne ricorrono i presupposti,
sentite sul punto le parti costituite, puo' definire il
giudizio nel merito.
4. L'ordinanza cautelare non e' soggetta a reclamo.
La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari
concesse e la riproposizione della domanda cautelare
respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento
a fatti sopravvenuti.».
«Art. 136-duodecies (Ottemperanza). - 1. Nel caso in
cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle
misure cautelari concesse, o abbia ottemperato solo
parzialmente, la parte interessata puo', con istanza
motivata e notificata alle altre parti, chiedere alla
Commissione dei ricorsi le opportune disposizioni
attuative. La Commissione dei ricorsi esercita i poteri
inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui
agli articoli 112 e seguenti del codice del processo
amministrativo.
2. La Commissione dispone l'esecuzione dell'ordinanza
cautelare indicandone le modalita' e, ove occorra, il
soggetto che deve provvedere.».
«Art. 136-terdecies (Impugnazioni). - 1. Avverso la
sentenza della Commissione dei ricorsi puo' essere proposto
ricorso per cassazione, entro il termine di cui
all'articolo 325 del codice di procedura civile, per i
motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 360, primo
comma, del codice di procedura civile.
2. Si applica l'articolo 373 del codice di procedura
civile.
3. La sentenza della Commissione e' impugnabile per
revocazione ai sensi dell'articolo 395 e seguenti del
codice di procedura civile.
4. Il termine per il ricorso per revocazione e' di
trenta giorni dalla data della notificazione della
sentenza, nei casi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395
del codice di procedura civile, e di trenta giorni dalla
data di conoscenza dell'evento, nei casi di cui ai numeri
1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura
civile.».
 
Art. 7

Deposito dell'opposizione

1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino di cui all'articolo 6, comma 6, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 possono presentare alla DGPI-UIBM opposizione alla registrazione della indicazione geografica.
2. L'opposizione puo' essere basata su uno o piu' motivi previsti dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411, nonche' sulle fattispecie riconducibili agli articoli 42, 43 e 44 del medesimo regolamento.
3. L'opposizione e' ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilita':
a) in relazione alla indicazione geografica oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda di registrazione contro cui e' proposta l'opposizione;
b) i motivi su cui si fonda l'opposizione;
c) la documentazione necessaria a comprovare l'interesse legittimo a presentare opposizione;
d) l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), del codice della proprieta' industriale, nonche' l'elenco dei prodotti su cui e' basata l'opposizione, se quest'ultima e' proposta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411, oppure per i motivi riconducibili a quanto disciplinato dagli articoli 43, paragrafo 3, lettera c), e 44, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
4. Il presente articolo si applica anche ai procedimenti di opposizione in fase nazionale che la DGPI-UIBM ha la facolta' di avviare in caso di modifiche sostanziali al disciplinare o al documento unico durante i procedimenti a livello di Unione europea.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per
i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30:
«Art. 12 (Novita'). - 1.Non possono costituire
oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che
alla data del deposito della domanda:
a) siano identici o simili ad un segno gia' noto
come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi
fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per
prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identita' o somiglianza tra i segni e dell'identita' o
affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si
considera altresi' noto il marchio che ai sensi
dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la
protezione della proprieta' industriale, testo di Stoccolma
14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.
424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico
interessato, anche in forza della notorieta' acquisita
nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso
precedente del segno, quando non importi notorieta' di
esso, o importi notorieta' puramente locale, non toglie la
novita', ma il terzo preutente ha diritto di continuare
nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicita', nei
limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione
del marchio stesso.
L'uso precedente del segno da parte del richiedente
o del suo dante causa non e' di ostacolo alla
registrazione;
b) siano identici o simili a un segno gia' noto
come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome
a dominio usato nell'attivita' economica, o altro segno
distintivo adottato da altri, se a causa della identita' o
somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra
l'attivita' d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o
servizi per i quali il marchio e' registrato possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che
puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i
due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi
notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente locale,
non toglie la novita'. L'uso precedente del segno da parte
del richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo
alla registrazione;
c) siano identici o simili a un segno gia' noto
come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome
a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della
identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o
affinita' fra l'attivita' d'impresa da questi esercitata ed
i prodotti o servizi per i quali il marchio e' registrato
possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno,
quando non importi notorieta' di esso o importi notorieta'
puramente locale, non toglie la novita'. L'uso precedente
del segno da parte del richiedente o del suo dante causa
non e' di ostacolo alla registrazione;
d) siano identici ad un marchio gia' da altri
registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in
seguito a domanda depositata in data anteriore o avente
effetto da data anteriore in forza di un diritto di
priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza
per prodotti o servizi identici;
e) siano identici o simili ad un marchio gia' da
altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato,
in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente
effetto da data anteriore in forza di un diritto di
priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza
per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identita' o somiglianza fra i segni o dell'identita' o
affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni;
f) siano identici o simili ad un marchio gia'
notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della
Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale, per prodotti o servizi identici, affini o non
affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera
e).
2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non
toglie la novita' il marchio anteriore che sia scaduto da
oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio
collettivo o di certificazione o possa considerarsi
decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento
della proposizione della domanda o dell'eccezione di
nullita'.
3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e),
le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori
registrati, sotto riserva della conseguente
registrazione.».
 
Art. 8

Esame dell'opposizione e decisione

1. Entro un mese dalla ricezione dell'opposizione, verificate la ricevibilita' e l'ammissibilita' della stessa ai sensi dell'articolo 7, comma 3, la DGPI-UIBM, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 9, notifica l'opposizione alla controparte. Con la medesima notifica, altresi', si da' avviso ad entrambe le parti della facolta' di raggiungere una composizione amichevole entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo di ulteriori tre mesi.
2. Entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento della composizione amichevole di cui al comma 1, la parte che presenta l'opposizione deve depositare:
a) ogni altra documentazione integrativa a prova dei fatti addotti;
b) se l'opposizione e' proposta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411 oppure per i motivi riconducibili a quanto disciplinato dagli articoli 43, paragrafo 3, lettera c), e 44, paragrafo 2, del medesimo regolamento, copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio o dell'indicazione geografica su cui e' basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorita' o di preesistenza di cui esso beneficia, nonche' la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere gia' stata rivendicata in relazione a domanda o a registrazione di marchio dell'Unione europea.
3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, la controparte che abbia ricevuto la notifica della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 7, comma 3, puo' presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine fissato dalla DGPI-UIBM e contestualmente presentare istanza di cui al comma 5.
4. Nel corso del procedimento di opposizione, la DGPI-UIBM puo', in ogni momento, invitare le parti a presentare, nel termine da essa fissato, in ogni caso non superiore a trenta giorni e non prorogabile, ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni e osservazioni delle altre parti.
5. Se l'opposizione e' proposta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411 oppure per i motivi riconducibili a quanto disciplinato dagli articoli 43, paragrafo 3, lettera c) e 44, paragrafo 2, del medesimo regolamento, su istanza della controparte l'opponente che fondi l'opposizione su un marchio anteriore registrato da almeno cinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione dell'indicazione geografica oggetto dell'opposizione, fornisce le prove d'uso ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 178, comma 4, del codice della proprieta' industriale.
6. Se l'opposizione e' basata su una indicazione di origine registrata da almeno sette anni dalla data di deposito della domanda di registrazione dell'indicazione geografica oggetto dell'opposizione, l'opponente, su istanza della controparte, fornisce la documentazione comprovante l'utilizzo effettivo della denominazione nel corso del settennio antecedente la data di deposito della domanda di registrazione dell'indicazione geografica oggetto dell'opposizione, ovvero la sussistenza di motivi legittimi per la mancata utilizzazione.
7. In caso di piu' opposizioni relative alla stessa domanda oggetto di registrazione, le opposizioni proposte successivamente alla prima sono riunite a quest'ultima.
8. Al termine del procedimento di opposizione, la DGPI-UIBM accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione con provvedimento motivato; in caso contrario respinge l'opposizione.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per
i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 178 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30:
«Art. 178 (Esame dell'opposizione e decisioni). - 1.
Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 176, comma 1, verificate la ricevibilita' e
l'ammissibilita' dell'opposizione ai sensi degli articoli
148, comma 1, e 176, comma 2, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione
previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da b) a
e-ter), o che sia stata depositata un'istanza di
limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda
necessario chiedere il parere dell'opponente per la
prosecuzione della procedura, comunica detta opposizione
alle parti con l'avviso della facolta' di raggiungere un
accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della
comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti
fino al termine massimo previsto dal regolamento di
attuazione del presente codice.
2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il
richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui
all'articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), puo'
presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il
termine all'uopo fissato dall'Ufficio e contestualmente
presentare istanza di cui al comma 4.
3. Nel corso del procedimento di opposizione,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento,
invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato,
in ogni caso non superiore a trenta giorni e non
prorogabile, ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni
in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni
delle altre parti.
4. Su istanza del richiedente, l'opponente che fondi
l'opposizione su un marchio anteriore registrato da almeno
cinque anni dalla data di deposito o di priorita' del
marchio oggetto dell'opposizione, fornisce i documenti
idonei a provare che tale marchio e' stato oggetto di uso
effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i
prodotti e servizi per i quali e' stato registrato e sui
quali si fonda l'opposizione nel corso del quinquennio
precedente la data di deposito o priorita' del marchio
opposto,, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata
utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro
sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da
parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,
l'opposizione e' respinta. Se l'uso effettivo e' provato
solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il
marchio anteriore e' stato registrato, esso, ai soli fini
dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo
per quella parte di prodotti o servizi.
4-bis. Il comma 4 si applica anche nel caso in cui il
marchio d'impresa anteriore sia un marchio dell'Unione
europea. In tal caso l'uso effettivo del marchio
dell'Unione europea e' determinato a norma dell'articolo 18
del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del
Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione
europea.
5.
6. In caso di opposizioni relative allo stesso
marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite
a questa.
7. Al termine del procedimento di opposizione,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione
stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o
in parte se risulta che il marchio non puo' essere
registrato per la totalita' o per una parte soltanto dei
prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso
contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione
internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette
rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge
l'opposizione, dandone comunicazione all'Organizzazione
mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI).
7-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il
provvedimento di cui al comma 7, pone a carico del
richiedente, se soccombente, il rimborso dei diritti di
opposizione. Le spese di rappresentanza professionale nel
procedimento sono liquidate a carico della parte
soccombente, a domanda, nella misura massima individuata
con decreto del Ministero dello sviluppo economico.».
 
Art. 9

Sospensione della procedura di opposizione

1. Il procedimento di opposizione e' sospeso d'ufficio:
a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad una composizione amichevole, ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
b) se l'opposizione e' basata su una domanda di registrazione di una indicazione geografica, fino alla protezione dell'indicazione geografica;
c) se l'opposizione e' basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio;
d) se l'opposizione e' basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione.
2. Il procedimento di opposizione e' sospeso su istanza di parte:
a) se e' pendente un procedimento di cancellazione della indicazione geografica protetta, fino al termine in cui la decisione dell'EUIPO diviene definitiva;
b) se e' pendente un procedimento di nullita' o decadenza di un marchio dinanzi alla DGPI-UIBM ovvero dinanzi all'EUIPO, fino al provvedimento definitivo;
c) se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione, o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 118 del codice della proprieta' industriale, fino al passaggio in giudicato della sentenza.
3. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 2 puo' essere successivamente revocata.
4. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la DGPI-UIBM esamina con priorita' la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 118 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30:
«Art. 118 (Rivendica). - 1. Chiunque ne abbia diritto
ai sensi del presente codice puo' presentare una domanda di
registrazione oppure una domanda di brevetto.
2. Qualora con sentenza passata in giudicato si
accerti che il diritto alla registrazione oppure al
brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia
depositato la domanda, questi puo', se il titolo di
proprieta' industriale non e' stato ancora rilasciato ed
entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza:
a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o
la domanda di registrazione, rivestendo a tutti gli effetti
la qualita' di richiedente;
b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure
di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il
contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda o
si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a
quello della prima domanda, risale alla data di deposito o
di priorita' della domanda iniziale, la quale cessa
comunque di avere effetti; depositare, nel caso del
marchio, una nuova domanda di registrazione la cui
decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa
sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda,
risale alla data di deposito o di priorita' della domanda
iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti;
c) ottenere il rigetto della domanda.
3. Se il brevetto e' stato rilasciato oppure la
registrazione e' stata effettuata a nome di persona diversa
dall'avente diritto, questi puo' in alternativa:
a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo
nome del brevetto oppure dell'attestato di registrazione a
far data dal momento del deposito;
b) far valere la nullita' del brevetto o della
registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto.
4. Decorso il termine di due anni dalla data di
pubblicazione della concessione del brevetto per
invenzione, per modello di utilita', per una nuova varieta'
vegetale, oppure dalla pubblicazione della concessione
della registrazione della topografia dei prodotti a
semiconduttori, senza che l'avente diritto si sia valso di
una delle facolta' di cui al comma 3, la nullita' puo'
essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.
5. La norma del comma 4 non si applica alle
registrazioni di marchio e di disegni e modelli.
6. Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la
registrazione di nome a dominio aziendale concessa in
violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, puo'
essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a
lui trasferita da parte dell'autorita' di registrazione.».
 
Art. 10

Estinzione della procedura di opposizione

1. La procedura di opposizione si estingue se:
a) le parti hanno raggiunto la composizione amichevole di cui all'articolo 8, comma 1;
b) l'opposizione e' ritirata;
c) la domanda di registrazione dell'indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione e' ritirata o rigettata;
d) l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione e' cancellata;
e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/2411;
f) e' venuto meno l'interesse ad agire;
g) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con provvedimento definitivo;
h) la domanda o la registrazione dell'indicazione geografica, oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione definitiva.

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per
i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note
alle premesse.
 
Art. 11

Ricorso

1. Il provvedimento con il quale la DGPI-UIBM dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'opposizione e' comunicato alle parti, le quali hanno facolta' di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135 del codice della proprieta' industriale, con le modalita' indicate agli articoli da 136 a 136-terdecies del medesimo codice.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 135 decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30:
«Art. 135 (Commissione dei ricorsi). - 1. Contro i
provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che
respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza
che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il
riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti
dal presente codice, e' ammesso ricorso alla Commissione
dei ricorsi.
2. La Commissione dei ricorsi, e' composta di un
presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti
fra i magistrati di grado non inferiore a quello di
consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, o tra i professori di materie giuridiche
delle universita' o degli istituti superiori dello Stato.
3. La Commissione si articola in due sezioni,
presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il
presidente, il presidente aggiunto ed i membri della
Commissione sono nominati con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, durano in carica quattro anni.
L'incarico e' rinnovabile.
4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere
aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori
delle universita' e degli istituti superiori e tra i
consulenti in proprieta' industriale, iscritti all'Ordine
aventi una comprovata esperienza come consulenti tecnici
d'ufficio, per riferire su singole questioni ad essa
sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto
deliberativo.
5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta,
nonche' dei tecnici, puo' cadere sia su funzionari in
attivita' di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le
categorie di funzionari entro le quali la scelta deve
essere effettuata.
6. La Commissione dei ricorsi e' assistita da una
segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso
decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a
parte. I componenti della segreteria debbono essere scelti
fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed
il trattamento economico e' quello stabilito dalla vigente
normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.
7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva
del Ministero dello sviluppo economico nella materia della
proprieta' industriale. Tale funzione viene esercitata su
richiesta del Ministero dello sviluppo economico. Le sedute
della Commissione in sede consultiva non sono valide se non
sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi
voto deliberativo.
8. I compensi per i componenti la Commissione, i
componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici
aggregati alla Commissione, sono determinati con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Per il testo degli articoli da 136 a 136-terdecies
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si vedano
le note all'articolo 6.
 
Art. 12

Adozione della decisione nel quadro della fase nazionale

1. In assenza di opposizioni, decorso il termine di due mesi di cui all'articolo 7, ovvero a seguito della valutazione dell'esito dell'eventuale opposizione presentata ai sensi degli articoli 7 e 8, la divisione competente, se constata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 6 e 8 e delle informazioni necessarie di cui agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2023/2411, adotta la decisione favorevole alla registrazione dell'indicazione geografica, conformemente all'articolo 16 del medesimo regolamento.
2. Nel caso in cui, a seguito dell'accoglimento o di eventuali modifiche della domanda concordate in esito alla procedura di opposizione di cui all'articolo 7, la domanda risulti non soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6 e 8 o non contenga le informazioni necessarie di cui agli articoli, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2023/2411, la domanda viene respinta.
3. La decisione, sia essa di accoglimento o di rigetto, di cui ai commi 1 e 2 e' trasmessa al richiedente. In caso di accoglimento, la decisione e' trasmessa anche alla regione o alle regioni interessate ed e' pubblicata sul sito istituzionale della DGPI-UIBM congiuntamente al disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole.
4. Contro la decisione di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del regolamento (UE) 2423/2411.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per
i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note
alle premesse.
- Per il testo degli articoli da 136 a 136-terdecies
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si vedano
le note all'articolo 6.
 
Art. 13

Ritiro della domanda di registrazione della indicazione geografica

1. In qualunque fase del procedimento a livello nazionale o a livello di Unione europea, il richiedente puo' presentare, alla divisione competente, istanza di ritiro della domanda di registrazione.
2. Se il ritiro della domanda avviene quando la procedura di registrazione e' nella fase a livello di Unione europea, la divisione competente ne da' comunicazione all'EUIPO attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411.

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per
i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note
alle premesse.
 
Art. 14

Trasmissione della domanda di registrazione all'EUIPO

1. La divisione competente, in caso di adozione di una decisione favorevole in merito alla domanda di registrazione di cui all'articolo 12, comma 1, redige una dichiarazione in cui attesta che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione di cui al regolamento (UE) 2023/2411 e la presenta all'EUIPO con la relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 22 del medesimo regolamento.
2. Per la trasmissione della domanda la divisione competente si avvale del sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411.
3. La divisione competente informa il richiedente e la regione o alle regioni interessate dell'avvenuta notifica della domanda all'EUIPO.

Note all'art. 14:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per
i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note
alle premesse.
 
Art. 15

Protezione nazionale temporanea

1. A decorrere dalla data di trasmissione della domanda ai sensi dell'articolo 14, il richiedente ha facolta' di richiedere alla divisione competente, con formale istanza motivata, la protezione nazionale temporanea dell'indicazione geografica con effetto dalla data di presentazione della domanda all'EUIPO, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2023/2411.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, la divisione competente conclude l'esame e decide in merito all'accoglimento o al rifiuto dell'istanza.
3. In caso di rifiuto la decisione viene notificata con parere motivato al richiedente. Contro tale decisione e' consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprieta' industriale.
4. La decisione, sia essa di accoglimento o di rigetto, di cui al comma 2 e' trasmessa al richiedente ed e' pubblicata sul sito istituzionale della DGPI-UIBM congiuntamente al disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole.
5. A decorrere dalla data di accoglimento i prodotti oggetto della domanda di IGP sono etichettati esclusivamente con la dicitura «indicazione geografica sotto protezione nazionale temporanea». E' vietato l'utilizzo del simbolo dell'Unione europea, della dicitura indicazione geografica protetta e della relativa abbreviazione IGP fino alla registrazione a norma del regolamento (UE) 2023/2411.
6. La protezione nazionale temporanea ha efficacia solo a livello nazionale e decade a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione di registrazione a norma del regolamento (UE) 2023/2411 oppure dalla data in cui la domanda di registrazione e' ritirata.

Note all'art. 15:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per
i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note
alle premesse.
- Per il testo degli articoli da 136 a 136-terdecies
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si vedano
le note all'articolo 6.
 
Art. 16

Registrazione dei nomi esistenti

1. I soggetti legittimati come richiedente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411, della protezione prevista per i nomi giuridicamente protetti o acquisiti con l'uso, che risultano conformi agli articoli 3, 6, 9 e 10 del regolamento (UE) 2023/2411, presentando richiesta alla divisione competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Al procedimento di cui al comma 1 si applicano i termini e le modalita' di cui agli articoli 5 e 6 per la procedura di esame e agli articoli 7 e 8 per la procedura di opposizione a livello nazionale, con l'obbligo per le parti di raggiungere la composizione amichevole di cui all'articolo 8, comma 1, entro tre mesi non prorogabili. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, del regolamento (UE) 2023/2411 non si applica la procedura di opposizione a livello di Unione europea.
3. La divisione competente esamina la richiesta di cui al comma 1 e al termine della procedura nazionale di cui al comma 2, in caso di esito positivo, comunica entro il 2 dicembre 2026 i nomi alla Commissione europea e all'EUIPO, conformemente all'articolo 70, comma 2, del regolamento (UE) 2023/2411.
4. La decisione di cui al comma 3 e' trasmessa al richiedente e alla regione o alle regioni interessate. L'elenco dei nomi trasmessi e' reso pubblico sul sito istituzionale della DGPI-UIBM congiuntamente al disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole.
5. In caso di rifiuto la decisione viene comunicata con parere motivato al richiedente e alla regione o alle regioni interessate. Contro tale decisione e' consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprieta' industriale. In caso di contestazione della decisione in fase nazionale, la divisione competente ne informa l'EUIPO.

Note all'art. 16:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per
i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note
alle premesse.
- Per il testo degli articoli da 136 a 136-terdecies
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si vedano
le note all'articolo 6.
 
Art. 17

Modifica del disciplinare

1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, possono richiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione di una indicazione geografica protetta.
2. Le modifiche ordinarie, come individuate dall'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2411 sono presentate alla divisione competente che le esamina e, una volta approvate, le trasmette all'EUIPO.
3. La richiesta di modifica e' presentata con istanza e deve contenere un documento con la descrizione delle modifiche ordinarie, una sintesi dei motivi per cui sono necessarie, i motivi per cui si qualificano come ordinarie, e una revisione aggiornata definitiva dell'intero disciplinare che incorpori le modifiche richieste nonche' del documento unico. Si applica la procedura di cui all'articolo 5.
4. Qualora la modifica del disciplinare riguardi la delimitazione della zona di produzione, la domanda deve essere avallata da almeno il 51 per cento dei produttori.
5. La divisione competente chiede parere non vincolante alla regione o alle regioni interessate che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Qualora le modifiche siano rilevanti, la divisione competente valuta di aprire i termini dell'opposizione solo in relazione alla parte di disciplinare modificata. Per l'opposizione si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.
7. Quando la modifica e' richiesta da un produttore che utilizza un'indicazione geografica a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, la proposta di modifica del disciplinare e' trasmessa dalla divisione competente al richiedente dell'IGP per commenti entro il termine di sessanta giorni.
8. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2411, il richiedente presenta alla divisione competente istanza di modifica temporanea del disciplinare per un periodo massimo di dodici mesi rinnovabile. La divisione competente valuta la richiesta e la ragionevolezza del periodo richiesto.
9. La modifica del disciplinare segue le modalita' di pubblicazione e conoscenza di cui all'articolo 6, comma 6.
10. Le modifiche dell'Unione europea, disciplinate all'articolo 31, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/2411, devono essere presentate alla divisione competente che le esamina e, una volta verificata la regolarita' documentale, le trasmette all'EUIPO attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411.
11. La DGPI-UIBM, in caso di modifiche dell'Unione europea di carattere sostanziale, si riserva la facolta' di avviare una ulteriore procedura di opposizione in fase nazionale di cui all'articolo 7, ove ne ricorrano i presupposti.

Note all'art. 17:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per
i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note
alle premesse.
 
Art. 18

Cancellazione delle IGP registrate

1. Chiunque abbia un interesse legittimo puo' presentare alla divisione competente istanza di cancellazione di una indicazione geografica protetta qualora sussistano i requisiti di cui all'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/2411.
2. La cancellazione puo' essere altresi' richiesta dal richiedente in nome del quale e' stata registrata.
3. La divisione competente, valutata la richiesta, attiva la procedura prevista per la fase nazionale, di cui al titolo III.
4. Se la procedura di cancellazione si conclude con provvedimento di accoglimento della richiesta, la divisione competente la trasmette all'EUIPO.
5. La divisione competente puo' avviare d'ufficio la procedura di cancellazione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411.

Note all'art. 18:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per
i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note
alle premesse.
 
Art. 19

Responsabilita' dei produttori

1. La verifica della conformita' al disciplinare di produzione si basa sull'autodichiarazione di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2023/2411. Ciascun produttore ha la responsabilita' di garantire la completezza, la coerenza e l'accuratezza delle informazioni ivi contenute e la possibilita' di fornire le prove necessarie per consentirne la verifica.

Note all'art. 19:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per
i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note
alle premesse.
 
Art. 20

Controlli

1. Ferme restando le competenze degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM e' designato quale autorita' competente allo svolgimento dei controlli ufficiali per le funzioni di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2411.
2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM svolge il ruolo di autorita' amministrativa dei controlli intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi alle IGP ai sensi degli articoli 50, 51 e 71 del regolamento (UE) 2023/2411.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM puo' delegare talune funzioni afferenti ai controlli a uno o piu' organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2023/2411.
5. Per lo svolgimento dei compiti di monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi sul mercato, anche nella modalita' del commercio elettronico, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2023/2411, il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM si avvale della collaborazione della Guardia di finanza che puo' altresi' essere delegata ad esercitare le funzioni ispettive per lo svolgimento dei controlli di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM di cui al comma 3.

Note all'art. 20:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per
i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note
alle premesse.
- Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 recante:
«Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che
modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita'
ingannevole» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207
del 6 Settembre 2007.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
recante: «Codice di consumo» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2005.
 
Art. 21

Sanzioni penali

1. All'articolo 517-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «, artigianali e industriali»;
b) al quarto comma, dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «, artigianali e industriali»;
c) alla rubrica, dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «, artigianali e industriali».

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 517-quater del
codice penale, come modificato dal presente articolo:
«Art. 517-quater (Contraffazione di indicazioni
geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari, artigianali e industriali). - Chiunque
contraffa' o comunque altera indicazioni geografiche o
denominazioni di origine di prodotti agroalimentari,
artigianali e industriali e' punito con la reclusione fino
a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne
profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per
la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai
consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi
prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono
punibili a condizione che siano state osservate le norme
delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle
convenzioni internazionali in materia di tutela delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali.».
 
Art. 22

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2411, facendo uso commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione protetta, qualora questi ultimi siano paragonabili ai prodotti oggetto di protezione, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2411, sfruttando, indebolendo, svigorendo o danneggiando, nell'uso commerciale diretto o indiretto di prodotti che non sono oggetto di registrazione, la reputazione dell'indicazione geografica protetta, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411, generando, nell'uso commerciale diretto o indiretto di un prodotto, usurpazione, imitazione o evocazione di un nome protetto come indicazione geografica, anche se la vera origine dei prodotti o servizi e' indicata o se l'indicazione geografica protetta e' una traduzione, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411, generando, nell'uso commerciale diretto o indiretto di un prodotto, usurpazione, imitazione o evocazione di un nome protetto come indicazione geografica, utilizzando espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «fragranza», «come» o un'espressione simile, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2023/2411, inducendo in errore il consumatore sulla sussistenza di una indicazione geografica protetta in quanto vengono riportate sulla confezione o sull'imballaggio, sui materiali pubblicitari, nei documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto, indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle caratteristiche essenziali del prodotto, o vengono utilizzati, per il confezionamento del prodotto, recipienti che possano indurre in errore quanto alla sua origine, o viene messa in atto qualsiasi altra pratica ingannevole sulla sussistenza di una indicazione geografica protetta, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 24.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, l'uso di un'indicazione geografica protetta da parte di produttori per indicare che un prodotto fabbricato o manufatto contiene o incorpora, come parte o componente, un prodotto designato da tale indicazione geografica, non conforme a pratiche commerciali leali e che sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione dell'indicazione geografica protetta, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
7. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411 con riferimento alla mancata collocazione dell'indicazione geografica nello stesso campo visivo del simbolo dell'Unione europea e del medesimo articolo 48, paragrafo 5, con riferimento all'utilizzo del simbolo dell'Unione europea prima della pubblicazione della decisione di registrazione dell'indicazione geografica, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. Qualora le medesime condotte riguardino esclusivamente errori od omissioni formali nell'apposizione del simbolo dell'Unione europea e dell'indicazione geografica, le stesse sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque disattenda le prescrizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411, collocando il simbolo dell'Unione europea, l'indicazione geografica o l'abbreviazione «IGP» in modo da indurre il consumatore a credere che costituiscano il nome del prodotto fabbricato o manufatto nel suo insieme, anziche' il nome di una parte o componente del prodotto protetto dall'indicazione geografica, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore di IGP che risulti essere in procinto di immettere sul mercato un prodotto IGP non conforme al disciplinare di produzione, con riferimento alle materie prime impiegate, ai metodi di produzione di ciascuna fase di produzione che ha luogo nella zona geografica delimitata e con riferimento alla stessa zona geografica di provenienza, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore di IGP che, risulti aver immesso sul mercato un prodotto non conforme al disciplinare di produzione, con riferimento alle materie prime impiegate, ai metodi di produzione di ciascuna fase di produzione che ha luogo nella zona geografica delimitata e con riferimento alla stessa zona geografica di provenienza, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 24.000.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta un prodotto non conforme al disciplinare di produzione, con riferimento alle materie prime impiegate, ai metodi di produzione di ciascuna fase di produzione che ha luogo nella zona geografica delimitata e con riferimento alla stessa zona geografica di provenienza, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
12. Per tutti gli illeciti previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e' disposta la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della indicazione protetta per le quantita' accertate o del comportamento sanzionato e, tenuto conto della gravita' del fatto, desunta anche dalle quantita' dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, puo' essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione e' applicata.
13. Il mancato rispetto dell'inibizione prevista al comma 12 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 12.000.
14. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/2411, le fattispecie sanzionatorie elencate ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 si applicano anche nelle ipotesi di violazioni realizzate tramite l'uso del nome a dominio di un sito usato nell'attivita' economica, alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione europea senza essere immesse in libera pratica in tale territorio ed alle merci vendute mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.
15. Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2023/2411, le informazioni collegate alla pubblicita', alla promozione e alla vendita di prodotti che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento (UE) 2023/2411, utilizzate a uso pubblicitario o commerciale nei servizi intermediari, in particolare nelle piattaforme online, sono considerate contenuti illegali a norma dell'articolo 3, lettera h), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, e i titolari dei servizi intermediari sono sanzionati ai sensi dell'articolo 1, comma 32-bis della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Note all'art. 22:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per
i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note
alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 32-bis, dell'articolo
1, della legge 31 luglio 1997, n. 249 recante: «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.177 del 31 luglio
1997:
«32-bis (Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni). - In caso di violazione degli obblighi
previsti agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento
(UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi
digitali, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui al
combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo
Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a principi di
proporzionalita', adeguatezza e rispetto del
contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio
regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un
massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio
finanziario precedente alla comunicazione di avvio del
procedimento al prestatore di un servizio intermediario
rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella
sua qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi
del diritto nazionale e dell'Unione europea applicabile
alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di
informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata
risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o
fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a
un'ispezione, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui
al combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo
Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione
amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del
fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario
precedente dal fornitore di un servizio intermediario o
dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di
competenza, anche nella sua qualita' di Coordinatore dei
Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e
dell'Unione europea applicabile alla fattispecie di
illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalita' di
mora che l'Autorita' puo' applicare e' pari al 5% del
fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un
servizio intermediario interessato realizzato
nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a
decorrere dalla data specificata nella decisione in
questione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorita'
tiene conto, in particolare, della gravita' del fatto e
delle conseguenze che ne sono derivate, nonche' della
durata e dell'eventuale reiterazione delle violazioni. Per
le sanzioni amministrative previste dal presente comma e'
escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta
previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.».
 
Art. 23

Autorita' di accertamento e irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 e' presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi e' la residenza o la sede legale del soggetto sanzionato.

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 17 della
citata legge 24 novembre 1981, n. 689:
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare
delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore
o del natante posto in circolazione senza essere coperto
dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo
334 del codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.».
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto
relativo alle violazioni previste dal testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal
testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio
decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20
giugno 1935, numero 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli
altri casi, per le funzioni amministrative ad esse
delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale
competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al
sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente
informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alla esecuzione del
sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
 
Art. 24

Partecipazione all'associazione di produttori

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento (UE) 2023/2411, le associazioni dei produttori possono prevedere la partecipazione ai loro lavori di organismi pubblici ed altri portatori di interessi come associazioni di consumatori, dettaglianti e fornitori, in qualita' di uditori, soci promotori o sostenitori.

Note all'art. 24:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per
i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note
alle premesse.
 
Art. 25

Disposizioni organizzative

1. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto, il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato ad assumere un dirigente di livello non generale e dieci unita' di personale non dirigenziale appartenente all'area dei funzionari, con conseguente incremento della dotazione organica di una unita' per i dirigenti di seconda fascia e di dieci unita' per il personale appartenente alla area dei funzionari.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a individuare, nell'ambito della DGPI-UIBM, l'ufficio dirigenziale non generale aggiuntivo competente per la fase nazionale di registrazione delle IGP nonche' ad attribuire eventualmente anche ad altri uffici esistenti le ulteriori funzioni amministrative previste dal presente decreto.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato a reclutare nel triennio 2026-2028 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il personale di cui al comma 1, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche.
4. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' avvalersi di un contingente massimo di dieci unita' di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 332.079 per l'anno 2026 e a euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2027, sono assicurati mediante corrispondente utilizzo delle risorse stanziate, per le finalita' di cui all'art. 25, comma 2, lettera e) della legge 13 giugno 2025, n. 91, dal comma 3 del medesimo articolo.

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli
esistenti e restituzione di un ruolo unico del personale
non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte
le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro
emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (Art. 33 del d. lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 13 del decreto legislativo
n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del decreto legislativo
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.20,
comma 2 della Legge n. 488 del 1999)). - 1. Le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel
caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente
infungibili dall'amministrazione cedente o di personale
assunto da meno di tre anni o qualora la mobilita'
determini una carenza di organico superiore al 20 per cento
nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E'
fatta salva la possibilita' di differire, per motivate
esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente
fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione
dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.
Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza. Per gli enti
locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250,
la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita al 5 per
cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non
superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10
per cento. La percentuale di cui al comma 1 e' da
considerare all'esito della mobilita' e riferita alla
dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede
alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di
cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di
mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il
relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico
del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la
propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata del proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2. I contratti collettivi nazionali possono
integrare le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1
e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di
gestione-delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. A decorrere dall'anno 2026, le
amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, degli enti locali con un numero di
dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50,
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli
enti del Servizio sanitario nazionale, destinano alle
procedure di mobilita' di cui al presente articolo una
percentuale non inferiore al 15 per cento delle facolta'
assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario,
nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di
assunzioni pari o superiore a 10 unita' di personale,
provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo
dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in
posizione di comando, appartenenti alla stessa area
funzionale e con esclusione del personale comandato presso
gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, ovvero
presso gli assessorati regionali alla sanita' e gli uffici
a essi afferenti che facciano domanda di trasferimento nei
ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da
almeno dodici mesi e che abbiano conseguito una valutazione
della performance pienamente favorevole. Le posizioni
eventualmente non coperte all'esito delle predette
procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata
attivazione delle procedure di mobilita' entro l'anno di
riferimento, le facolta' assunzionali autorizzate per
l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con
conseguente adeguamento della dotazione organica, e i
comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo
scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure
concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto
mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato.
In caso di mancata presentazione della domanda di
inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale
scadenza e non puo' essere ulteriormente comandato anche
presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto
mesi. Le disposizioni del quarto periodo si applicano al
personale, escluso quello delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare con qualifica non
dirigenziale, in posizione di comando ai sensi
dell'articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere
dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di
una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento
della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo
113-bis. Gli inquadramenti di cui al presente comma
avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area
funzionale e posizione economica corrispondente a quella
posseduta presso le amministrazioni di provenienza e
possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in
area diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria, previa rimodulazione
della dotazione organica da inserire nella sezione del
Piano integrato di attivita' e organizzazione relativa alla
programmazione triennale dei fabbisogni di personale.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente al Ministero degli affari esteri, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei
titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti
comandati o fuori ruolo al momento della presentazione
della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti
effettivamente disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in
ragione della specifica professionalita' richiesta ai
propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 recante: «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- Omissis.
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 2, della
legge 13 giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145
del 25 giugno 2025:
«Art. 25 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che
modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) individuare il Ministero delle imprese e del
made in Italy quale autorita' competente per la fase
nazionale della procedura di registrazione delle
indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e
industriali, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE)
2023/2411, assicurando che alla stessa siano attribuite le
relative funzioni nel rispetto degli articoli 13, 14, 15 e
16 del regolamento (UE) 2023/2411;
b) definire procedure efficienti, prevedibili e
rapide per la presentazione, l'esame e la valutazione delle
domande ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE)
2023/2411;
c) adeguare il sistema sanzionatorio penale e
amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento
(UE) 2023/2411, con previsione di sanzioni effettive,
dissuasive e proporzionate alla gravita' della violazione
delle disposizioni stesse;
d) designare una o piu' autorita' competenti
obiettive e imparziali, responsabili dei controlli di cui
al titolo IV del regolamento (UE) 2023/2411, che agiscano
in modo trasparente;
e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle
attivita' di cui al regolamento (UE) 2023/2411,
l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero
delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento di
un dirigente non generale e dieci unita' di personale non
dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari
prevista dal sistema di classificazione professionale del
personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale dell'area del comparto
funzioni centrali-Triennio 2019-2021, nonche' con la
possibilita' di assegnazione temporanea di personale
proveniente da altre amministrazioni pubbliche nelle more
delle procedure del predetto reclutamento.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2,
lettera e), quantificati in euro 964.158 per l'anno 2025 e
in euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».
 
Art. 26

Disposizioni finali

1. Nell'ambito delle disposizioni integrative e correttive ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche alla luce del primo monitoraggio condotto dal Ministero delle imprese e del made in Italy entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuati, nel rispetto del principio di semplificazione e di quanto stabilito dal regolamento UE 2023/2411, meccanismi che consentono la piu' efficace verifica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai produttori, dei requisiti previsti dal disciplinare.

Note all'art. 26:
- Per il testo dell'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per
i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note
alle premesse.
 
Art. 27

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 aprile 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio