| Gazzetta n. 93 del 22 aprile 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 9 marzo 2026 |
| Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3-bis, commi da 1 a 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 (Primo stralcio). (Ordinanza n. 6/2026). |
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Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei Ministri: (i) 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023; (ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023; (iii) 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023; (iv) 20 marzo 2024, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024; Visto l'articolo 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il quale ha previsto che «Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo e' sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»; Visto, in particolare, l'articolo 1, commi 677, 678 e 678-bis, della richiamata legge n. 207 del 2024, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dall'articolo 21-bis (rubricato «Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21») del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui: «677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori della Regione Marche compresi nei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della Regione Umbria compresi nei Comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, e' autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attivita' di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'articolo 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alle attivita' di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677 e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalita' di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresi', nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle Regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata.»; Visto, altresi', l'articolo 1, commi 644, 645, 646, 653 e 673, della legge n. 207 del 2024; Visto l'articolo 1, commi 592, 593 e 594, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»; Visto, altresi', il comma 615 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025, ai sensi del quale: «Per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche il 9 novembre 2022 e la Regione Umbria il 9 marzo 2023, di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 220 milioni di euro per l'anno 2028. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alla disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al 100 per cento delle spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del nesso di causalita' con gli eventi calamitosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»; Visto l'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'articolo 11, commi da 1 a 3, del richiamato decreto-legge n. 76 del 2020; Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto e considerato il decreto n. 1 del 28 aprile 2025, a mezzo del quale il Commissario straordinario ha dettato le prime linee guida contenenti indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023; Viste le ordinanze commissariali emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016: n. 1 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023»; n. 2 del 18 dicembre 2025, recante «Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»; n. 3 del 19 dicembre 2025, recante «Proroga Termini in materia di ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»; e n. 4 del 27 gennaio 2026, recante «Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione»; n. 5 del 23 febbraio 2026, recante «Ulteriori disposizioni e termini in materia di ricostruzione pubblica e privata, di interventi su chiese e edifici di culto, nonche' per l'immediato avvio delle attivita' di progettazione»; Visto l'articolo 3 («Ricostruzione pubblica») dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 678 della legge n. 207 del 2024 e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce: «1. Ai processi di ricostruzione pubblica si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e successive modifiche e integrazioni: a. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; b. n. 223 del 31 gennaio 2025, recante «Nuova disciplina delle modalita' e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Abrogazione dell'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024»; c. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»; d. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36». 2. Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e integrazioni che dovessero essere apportate alle ordinanze elencate al precedente comma 1, si applicheranno automaticamente anche ai processi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza. 3. Agli interventi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza trova applicazione il nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di alta sorveglianza) sottoscritto con l'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e datato 21 luglio 2023. 4. In deroga all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza: a. e' consentito l'affidamento diretto dei contratti relativi a servizi di ingegneria e architettura o all'attivita' di progettazione fino alla soglia di 215.000 euro di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, ferma l'applicazione del principio di rotazione; b. e' consentito affidamento diretto dei contratti di lavori sino all'importo massimo di 400.000 euro, ferma l'applicazione del principio di rotazione. 5. Sino al 31 dicembre 2026, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga agli articoli 62 e 63, e all'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023: a. e' sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici; b. e' sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per i soli Uffici speciali per la ricostruzione delle Marche e dell'Umbria, sia per la fase relativa alla progettazione tecnico-amministrativa e all'affidamento, sia per la fase relativa all'esecuzione dei contratti pubblici. 6. Sino al 31 dicembre 2026, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga all'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e all'articolo 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, e' sospeso l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la facolta' dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni oggetto di deroga, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici; 7. Entro il 31 marzo 2026, i soggetti interessatati trasmettono all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio i documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all'articolo 41 e all'Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, o l'eventuale superiore livello di progettazione gia' predisposto, relativi agli interventi di ricostruzione pubblica di cui si richiede il finanziamento ai sensi dell'articolo 1, commi 677 e 678, della legge n. 207 del 2024. Tra gli interventi di cui al presente comma rientrano tutti quelli su immobili, edifici, strutture, infrastrutture ed opere pubblici, le chiese e gli altri edifici di culto civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo e utilizzati per le esigenze di culto, nonche' tutti gli altri immobili equiparati ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, che siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023. 8. Gli Uffici speciali per la ricostruzione verificati, sotto il profilo tecnico-amministrativo, i DIP di cui al precedente comma 7, li trasmettono al Commissario straordinario esprimendo il proprio parere in ordine alla finanziabilita' del relativo intervento. Il Commissario straordinario, secondo criteri di urgenza, indifferibilita' e priorita' per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di consentire una piu' rapida ricostruzione e riparazione sociale dei territori, individuera' con ordinanza gli interventi di ricostruzione pubblica da finanziare nei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente. 8-bis. Per lo sviluppo dei progetti di fattibilita' tecnico-economica (PFTE) relativi agli interventi di cui al precedente comma 8, nonche' per lo svolgimento delle connesse attivita' e funzioni tecniche, il Commissario straordinario riconosce una percentuale massima del 10% del valore complessivo del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o del lavoro ricavato dal DIP. Le somme di cui al presente comma sono trasferite agli Uffici speciali per la ricostruzione che le erogheranno ai soggetti attuatori con le seguenti tempistiche: 20% alla sottoscrizione del contratto di appalto di servizi di progettazione; 30% al momento del deposito del PFTE da parte del soggetto attuatore presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione; 50% al momento della approvazione del PFTE.». 9. Gli affidamenti dei contratti pubblici inerenti agli interventi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza sono effettuati mediante l'utilizzo degli atti e delle procedure tipo approvati dal Commissario straordinario e previamente condivisi con l'Autorita' nazionale anticorruzione.»; Visto l'articolo 3-bis («Ricostruzione di chiese e edifici di culto») dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 678 della legge n. 207 del 2024, come introdotto dalla successiva ordinanza n. 5 del 2025, che sancisce quanto segue: «1. Per gli interventi di ricostruzione relativi a chiese e edifici di culto di proprieta' di diocesi o enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, si applica le disposizioni della presente ordinanza e, ove compatibili, quelle contenute nell'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto». Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e integrazioni che dovessero essere apportate all'ordinanza n. 105 del 2020, si applicheranno automaticamente anche ai processi di ricostruzione di cui al presente comma. 2. In relazione agli interventi di cui al precedente comma 1, al fine di accelerare le procedure previste dall'ordinanza n. 105 del 2020, gli uffici speciali per la Ricostruzione verificati sotto il profilo tecnico-amministrativo i DIP presentati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della presente ordinanza, li trasmettono al Commissario straordinario esprimendo il proprio parere in ordine alla finanziabilita' dei singoli interventi. Il Commissario straordinario, secondo i medesimi criteri utilizzati per l'individuazione degli interventi ricompresi nel Piano di ricostruzione, riparazione, ripristino delle chiese e degli edifici di culto di cui all'Allegato A dell'ordinanza n. 105 del 2020, nonche' secondo criteri di urgenza, indifferibilita' e priorita' per consentire la piu' rapida ripresa o la continuita' del culto, individuera' con ordinanza gli interventi da finanziare nei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente. 3. Al fine di accelerare l'avvio delle attivita' di progettazione degli interventi di cui ai precedenti commi, il Commissario straordinario riconosce per l'effettuazione dei relativi servizi di progettazione e delle connesse attivita' e funzioni tecniche, una anticipazione sul contributo pari a un massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o dei lavori ricavato dal DIP. Gli importi di cui al presente comma sono trasferiti agli Uffici speciali per la Ricostruzione che li erogheranno ai soggetti attuatori con le seguenti tempistiche: 20% alla sottoscrizione del contratto con il professionista incaricato della progettazione; 80% al momento della approvazione del progetto secondo le procedure previste dall'ordinanza n. 105 del 2020. 4. Per gli interventi di ricostruzione relativi a chiese e edifici di culto di proprieta' pubblica o per gli interventi relativi a chiese e edifici di culto di proprieta' di diocesi o enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di importo superiore alla soglia di rilevanza europea secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano le disposizioni relative alla ricostruzione pubblica di cui al precedente articolo 3. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, le disposizioni relative alla ricostruzione pubblica di cui al precedente articolo 3 si applicano, altresi', agli interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea relativi a chiese e edifici di culto di proprieta' di diocesi per i quali queste ultime non si siano proposte per la funzione di soggetto attuatore e rispetto ai quali le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dal Ministero della cultura, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Agenzia del demanio o dalle singole regioni, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione. 5. Per gli interventi di ricostruzione relativi a chiese e edifici di culto di proprieta' di soggetti privati diversi da quelli di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni relative alla ricostruzione privata di cui al precedente articolo 2.»; Vista la nota dell'USR Marche CGRTS-0009216-A-03/03/2026 con la quale si comunica l'esito positivo del procedimento di valutazione del documento di indirizzo della Progettazione predisposto dalla Diocesi di Senigallia in relazione alla Cattedrale di San Pietro Apostolo di Senigallia, acquisito al protocollo dell'USR Marche con il n. 0016046 del 10 febbraio 2026; Preso atto che l'USR Marche ha esaminato il richiamato DIP e verificato la completezza documentale con particolare riferimento al nesso causale con gli eventi sismici di cui all'ordinanza n. 1 del 2025, considerata anche la scheda AeDES/A-DC n. 4 del 24 settembre 2024 da cui si rilevano i danni che sono occorsi all'edificio di culto in questione; Preso altresi' atto che l'USR Marche ha valutato corretta la stima dei costi finalizzata alla pianificazione dell'intervento in complessivi euro 6.000.000,00 di cui euro 4.460.000,00 IVA esclusa per lavori (al di sotto della soglia europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023) ed euro 1.540.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA; Preso, infine, atto della richiesta pervenuta dalla Diocesi di Senigallia di fungere da soggetto attuatore del richiamato intervento di ricostruzione; Considerata l'importanza della Cattedrale di San Pietro Apostolo, dal punto di visto culturale e architettonico per l'intero territorio della Provincia di Ancona e, dal punto di vista sociale e religioso, per la cittadinanza di Senigallia; Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta della Diocesi di Senigallia e di procedere dunque all'inserimento dell'intervento in questione nel Piano di ricostruzione delle Chiese e degli Edifici di Culto dei territori della Regione Marche e della Regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023; Ritenuto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 3, della citata ordinanza n. 5 del 2025, al fine di accelerare l'avvio delle attivita' di progettazione dell'intervento in questione, di riconoscere al soggetto attuatore, per l'effettuazione dei relativi servizi di progettazione e delle connesse attivita' e funzioni tecniche, una anticipazione sul contributo pari ad euro 600.000,00 nel limite massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 3-bis, comma 3, rimettendo poi all'USR Marche la successiva erogazione del quantum effettivamente concordato con il professionista nell'ambito del contratto di progettazione che sara' stipulato; Vista la nota dell'USR Umbria, acquista al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0008953-A-02/03/2026, con la quale si comunica l'esito positivo del procedimento di valutazione dei documenti di indirizzo della progettazione predisposti dalla Diocesi di Perugia - Citta' della Pieve (Prot. USR Umbria n. 0005867 del 2 marzo 2026) in relazione alle seguenti chiese: Chiesa della Madonna della Neve di Umbertide, scheda AeDES/A-DC n. 5 del 19 aprile 2023, stima dei costi euro 198.343,21 di cui euro 106.300,00 IVA esclusa per lavori ed euro 92.043,21 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA; Chiesa della Madonna della Piazza di Umbertide, scheda AeDES/A-DC n. 2 del 30 maggio 2023, stima dei costi euro 123.697,41 di cui euro 59.900,00 IVA esclusa per lavori ed euro 63.797,41 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA; Chiesa di San Pietro in Romeggio di Umbertide, scheda AeDES/A-DC n. 4 del 19 aprile 2023, stima dei costi euro 984.067,85 di cui euro 630.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 354.067,85 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA; Chiesa di Santa Maria Assunta in Mantignana di Corciano, scheda AeDES/A-DC n. 1 del 20 aprile 2023, stima dei costi euro 857.546,86 di cui euro 549.761,66 IVA esclusa per lavori ed euro 307.785,20 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA; Chiesa di Santa Maria Maddalena in Cenerente di Perugia, scheda AeDES/A-DC n. 1 del 3 aprile 2023, stima dei costi euro 787.482,93 di cui euro 500.070,51 IVA esclusa per lavori) ed euro 287.412,42 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA; Chiesa di San Giovanni Battista e San Michele in Coltavolino di Perugia, scheda AeDES/A-DC n. 3 del 20 aprile 2023, stima dei costi euro 1.294.160,36 di cui euro 850.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 444.160,36 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA; Chiesa di Santa Maria della Misericordia in Rancolfo di Perugia, scheda AeDES/A-DC n. 2 del 20 aprile 2023, stima dei costi euro 1.506.037,37 di cui euro 992.500,00 IVA esclusa per lavori ed euro 513.537,37 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA; Chiesa di Santa Teresa degli Scalzi di Perugia, Scheda AeDES/A-DC n. 1 del 23 gennaio 2024, stima dei costi euro 2.204.108,51 di cui euro 1.488.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 716.108,51 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA; Preso atto che l'USR Umbria ha esaminato i richiamati DIP e verificato la completezza documentale considerate anche le Schede AeDES/A-DC da cui si rilevano i danni che sono occorsi agli edifici di culto in questione; Preso altresi' atto che l'USR Umbria ha valutato corretta la stima dei costi finalizzata alla pianificazione degli interventi come sopra riportati; Preso, infine, atto della volonta' dalla Diocesi di Perugia - Citta' della Pieve di fungere da soggetto attuatore dei richiamati interventi di ricostruzione; Considerata la rilevanza che le Chiese menzionate rivestono sotto il profilo culturale e architettonico nell'ambito dell'Umbria e della Provincia di Perugia; Considerata, altresi', la rilevanza che i richiamati edifici di culto hanno sotto il profilo sociale e religioso per le comunita' di Perugia, Umbertide e Corciano nelle quali sono inserite; Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta della Diocesi di Perugia - Citta' di Castello e di procedere all'inserimento degli interventi in questione nel Piano di ricostruzione delle Chiese e degli edifici di culto dei territori della Regione Marche e della Regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023; Ritenuto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 3, della citata ordinanza n. 5 del 2025, al fine di accelerare l'avvio delle attivita' di progettazione degli interventi in questione, di riconoscere al soggetto attuatore, per l'effettuazione dei relativi servizi di progettazione e delle connesse attivita' e funzioni tecniche, una anticipazione nel limite massimo del 10% del valore complessivo dei singoli interventi, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 3-bis, comma 3, rimettendo poi all'USR Umbria la successiva erogazione del quantum effettivamente concordato con il professionista nell'ambito dei contratti di progettazione che saranno stipulati, come si seguito ripartiti: Chiesa della Madonna della Neve di Umbertide, anticipazione sul contributo pari ad euro 19.834,32; Chiesa della Madonna della Piazza di Umbertide, anticipazione sul contributo pari ad euro 12.369,74; Chiesa di San Pietro in Romeggio di Umbertide, anticipazione sul contributo pari ad euro 98.406,78; Chiesa di Santa Maria Assunta in Mantignana di Corciano, anticipazione sul contributo pari ad euro 85.754,69; Chiesa di Santa Maria Maddalena in Cenerente di Perugia, anticipazione sul contributo pari ad euro 78.748,29; Chiesa di San Giovanni Battista e San Michele in Coltavolino di Perugia, anticipazione sul contributo pari ad euro 129.416,04; Chiesa di Santa Maria della Misericordia in Rancolfo di Perugia, anticipazione sul contributo pari ad euro 150.603,74; Chiesa di Santa Teresa degli Scalzi di Perugia, anticipazione sul contributo pari ad euro 220.410,85; Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 01 marzo 2026 e' pari a euro 1.553.929.025,04, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione e' pari a euro 90.000.000,00 per la ricostruzione ed euro 12.000.000,00 per le spese di progettazione; Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dall'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di avviare il piu' rapidamente possibile il processo di ricostruzione delle Chiese sopra citate danneggiate dal sisma del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 il tutto nell'ottica dei principi di efficacia, efficienza e risultato dell'azione amministrativa; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa con i Presidenti delle Regioni Marche e Umbria nell'ambito della Cabina di coordinamento del 5 marzo 2026.
Dispone:
Art. 1 Approvazione del Primo stralcio del Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3-bis, commi da 1 a 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, introdotto dall'ordinanza n. 5 del 23 febbraio 2026
1. E' approvato il Primo stralcio del piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3-bis, commi 1-3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, come modificata dell'ordinanza n. 5 del 23 febbraio 2026, di cui all'Allegato A alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, dell'ordinanza n. 1 del 2025, nell'ambito del Piano di ricostruzione di cui all'Allegato A, saranno in questa fase oggetto di finanziamento le sole attivita' di progettazione e connesse attivita' e funzioni tecniche nel limite massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento. 3. Ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 1 del 2025, e nei limiti dei finanziamenti concessi, gli Uffici speciali per la ricostruzione potranno erogare ai soggetti attuatori esclusivamente le somme risultanti dai contratti che saranno stipulati con i professionisti incaricati della progettazione che i primi dovranno depositare presso gli USR. |
| | Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura della spesa discendente dal finanziamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, per un importo complessivo pari ad euro 1.395.544,45, si provvede mediante risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 1° marzo 2026 presenta una disponibilita' pari a euro 1.553.929.025,04. |
| | Art. 3
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario www.sisma2016.gov.it 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Roma, 9 marzo 2026
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 775
__________ Avvertenza: L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-sismi-ancona-umbertide |
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