| Gazzetta n. 93 del 22 aprile 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 23 febbraio 2026 |
| Ulteriori disposizioni e termini in materia di ricostruzione pubblica e privata, di interventi su chiese e edifici di culto, nonche' per l'immediato avvio delle attivita' di progettazione. (Ordinanza n. 5/2026). |
|
|
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei ministri: (i) 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023; (ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023; (iii) 31 maggio 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023; (iv) 20 marzo 2024, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024; Visto l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il quale ha previsto che «Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo e' sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»; Visto, in particolare, l'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della richiamata legge n. 207 del 2024, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dall'art. 21-bis (rubricato «Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21») del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui: «677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori della Regione Marche compresi nei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della Regione Umbria compresi nei Comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, e' autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attivita' di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alle attivita' di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677 e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalita' di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'art. 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresi', nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle Regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata.»; Visto, altresi', l'art. 1, commi 644, 645, 646, 653 e 673, della legge n. 207 del 2024; Visto l'art. 1, commi 592, 593 e 594, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»; Visto, altresi', il comma 615 dell'art. 1 della legge n. 199 del 2025, ai sensi del quale: «Per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche il 9 novembre 2022 e la Regione Umbria il 9 marzo 2023, di cui all'art. 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 220 milioni di euro per l'anno 2028. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alla disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al 100 per cento delle spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del nesso di causalita' con gli eventi calamitosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»; Visto l'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, commi da 1 a 3, del richiamato decreto-legge n. 76 del 2020; Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto e considerato il decreto n. 1 del 28 aprile 2025, a mezzo del quale il Commissario straordinario ha dettato le prime Linee Guida contenenti indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023; Viste le ordinanze commissariali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016: - n. 1 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023»; - n. 2 del 18 dicembre 2025, recante «Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»; - n. 3 del 19 dicembre 2025, recante «Proroga termini in materia di ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»; e - n. 4 del 27 gennaio 2026, recante «Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione»; Visto, in particolare, l'art. 2 («Ricostruzione privata») dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678 della legge n. 207 del 2024 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito: «1. Ai processi di ricostruzione privata si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze, emanate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e successive modifiche e integrazioni: a. n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del testo unico della ricostruzione privata»; b. n. 5 del 28 novembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili»; c. n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita' economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»; d. n. 21 del 28 aprile 2017, recante «Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017»; e. n. 51 del 28 marzo 2018 «Attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati gia' interessati da precedenti eventi sismici»; f. n. 108 del 10 ottobre 2020, recante «Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34 comma 5 del dl 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni». 2. Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e integrazioni che dovessero essere apportate alle ordinanze elencate al precedente comma 1, si applicheranno automaticamente anche ai processi di ricostruzione privata di cui alla presente ordinanza. 3. Per gli interventi di ricostruzione privata, i soggetti interessati possono presentare manifestazione di volonta' secondo lo schema allegato al decreto del Commissario straordinario n. 1 del 28 aprile 2025 (recante «Linee Guida contenenti primi indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023»), in riferimento ad immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici di cui all'art. 1 della presente ordinanza, in possesso di apposita scheda Aedes con esito B, C ed E. La manifestazione di volonta' di cui al presente comma, e' presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio attraverso la piattaforma Ge.Di.Si. entro il 31 marzo 2026. 4. Entro il 31 marzo 2026, i soggetti interessati possono domandare all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio una valutazione preventiva all'istanza di contributo in ordine alla definizione del livello operativo. 5. Entro il medesimo termine di cui al comma 4, nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilita' emesse sulla base di schede Aedes con esito B o C, in relazione ai quali il professionista incaricato dai soggetti interessati ritenga di poter documentare un livello di danneggiamento difforme e piu' grave, come definito dalla Tabella 1 degli Allegati 4 e 5 al testo unico della Ricostruzione Privata (Ordinanza n. 130 del 2022 e ss.mm.ii.), deve essere chiesta all'Ufficio speciale per la ricostruzione la determinazione preventiva del livello operativo contestualmente alla verifica dello stato di danno ai fini dell'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, nel rilasciare l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione, indica anche il livello operativo derivante dall'esito dell'istruttoria e dall'ultima conforme dimostrazione del danno asseverata dal professionista»; Vista l'ordinanza n. 183 del 13 maggio 2024, recante «Esercizio dei poteri sostitutivi nell'ambito della ricostruzione privata»; Ritenuto di estendere l'applicabilita' della richiamata ordinanza n. 183 del 2024 anche ai processi di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2022 e del 2023 e per l'effetto modificare in tal senso l'elenco riportato all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024; Considerata la prossima scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024, per la presentazione delle manifestazioni di volonta' a presentare richiesta di contributo; Ritenuto di dover fissare un termine per la presentazione agli USR delle richieste di contributo cosi' da avviare le procedure amministrative per procedere alla concessione dei contributi per le attivita' di ricostruzione privata; Ritenuto congruo fissare il termine per la presentazione delle richieste di contributo al prossimo 31 dicembre 2026, prevedendo altresi' che gli interessati depositino presso gli USR, entro il 30 giugno 2026, il contratto di incarico del professionista per la progettazione dei necessari interventi di ricostruzione privata; Ritenuto di rinviare a successivo decreto del Commissario straordinario l'individuazione delle modalita' di concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata, ai sensi del richiamato art. 1, comma 615, della legge n. 199 del 2025; Visto l'art. 3 («Ricostruzione pubblica») dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678 della legge n. 207 del 2024 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito: «1. Ai processi di ricostruzione pubblica si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze, emanate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e successive modifiche e integrazioni: a. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; b. n. 223 del 31 gennaio 2025, recante «Nuova disciplina delle modalita' e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Abrogazione dell'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024»; c. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»; d. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36». 2. Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e integrazioni che dovessero essere apportate alle ordinanze elencate al precedente comma 1, si applicheranno automaticamente anche ai processi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza. 3. Agli interventi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza trova applicazione il nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di Alta Sorveglianza) sottoscritto con l'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e datato 21 luglio 2023. 4. In deroga all'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza: a. e' consentito l'affidamento diretto dei contratti relativi a servizi di ingegneria e architettura o all'attivita' di progettazione fino alla soglia di 215.000 euro di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, ferma l'applicazione del principio di rotazione; b. e' consentito affidamento diretto dei contratti di lavori sino all'importo massimo di 400.000 euro, ferma l'applicazione del principio di rotazione. 5. Sino al 31 dicembre 2026, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga agli articoli 62 e 63, e all'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023: a. e' sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici; b. e' sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per i soli Uffici speciali per la ricostruzione delle Marche e dell'Umbria, sia per la fase relativa alla progettazione tecnico-amministrativa e all'affidamento, sia per la fase relativa all'esecuzione dei contratti pubblici. 6. Sino al 31 dicembre 2026, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e all'art. 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, e' sospeso l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la facolta' dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni oggetto di deroga, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici; 7. Entro il 31 marzo 2026, i soggetti interessatati trasmettono all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio i documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all'art. 41 e all'Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, o l'eventuale superiore livello di progettazione gia' predisposto, relativi agli interventi di ricostruzione pubblica di cui si richiede il finanziamento ai sensi dell'art. 1, commi 677 e 678, della legge n. 207 del 2024. Tra gli interventi di cui al presente comma rientrano tutti quelli su immobili, edifici, strutture, infrastrutture ed opere pubblici, le chiese e gli altri edifici di culto civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto legislativo e utilizzati per le esigenze di culto, nonche' tutti gli altri immobili equiparati ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, che siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023. 8. Con successive ordinanze e secondo criteri di urgenza, indifferibilita' e priorita' per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, il Commissario straordinario individuera' gli interventi di ricostruzione pubblica da finanziare nei limiti di spesa fissati dall'art. 1, comma 677, della legge n. 207 del 2024. 9. Gli affidamenti dei contratti pubblici inerenti agli interventi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza sono effettuati mediante l'utilizzo degli atti e delle procedure tipo approvati dal Commissario straordinario e previamente condivisi con l'Autorita' nazionale anticorruzione.»; Considerata la prossima scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 7, dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024, per la presentazione dei documenti di indirizzo della progettazione (DIP) relativi agli interventi di ricostruzione pubblica di cui si domanda il finanziamento; Ritenuto necessario individuare la procedura per l'esame dei DIP e la sottoposizione al Commissario straordinario le proposte di finanziamento degli interventi pubblici avanzate dalle singole amministrazioni di riferimento; Ritenuto, pertanto, che siano gli USR a svolgere il primo esame dei DIP, sotto il profilo tecnico-amministrativo, e una volta che gli stessi siano stati verificati con esito positivo, a trasmettere gli stessi al Commissario straordinario con il relativo parere; Ritenuto che il Commissario straordinario provvedera' con successive ordinanze ad individuare, nei limiti delle risorse disponibili a normativa vigente, gli interventi di ricostruzione pubblica da finanziare, secondo criteri di urgenza, indifferibilita' e priorita' per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' sulla base del fine ultimo di consentire una piu' rapida ricostruzione e riparazione sociale dei territori; Ritenuto, inoltre, allo scopo di consentire l'immediato avvio delle attivita' di progettazione e di garantire la massima trasparenza nelle procedure di affidamento dei relativi servizi all'interno del cratere dei due terremoti, di fissare una soglia percentuale massima del corrispettivo dei servizi per lo sviluppo dei progetti di fattibilita' tecnico-economica - PFTE (nonche' per lo svolgimento delle connesse attivita' e funzioni tecniche) in rapporto al valore dei relativi interventi di ricostruzione pubblica individuati dal Commissario straordinario; Considerato e ritenuto congruo fissare tale percentuale massima al 10% del valore del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o del lavoro ricavato dal DIP; Ritenuto, ragionevole stabilire tre fasi temporali distinte di erogazione dei suddetti importi in favore dei soggetti attuatori e, segnatamente: - 20% alla sottoscrizione del contratto di appalto di servizi di progettazione; - 30% al momento del deposito del PFTE da parte del soggetto attuatore presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione; - 50% al momento della approvazione del PFTE. Visto l'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti, in particolare: - il comma 3 del richiamato articolo che stabilisce quanto segue: «3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o per i quali non si siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore e' svolta dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo»; nonche' - il comma 3-bis, del medesimo art. 15 ai sensi del quale: «Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'art. 15-bis. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'art. 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sono stabiliti le modalita' di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' le priorita' di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 600.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; Visto, altresi', l'art. 15-bis, comma 3-bis, del richiamato decreto-legge n. 189 del 2016, secondo cui «Al fine di assicurare la continuita' del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'art. 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalita' stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'art. 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalita' di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente piu' convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e della valutazione di congruita' dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, e' individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalita' previste dall'art. 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori e' comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell'art. 16, comma 4 del presente decreto»; Vista l'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto» e successive modifiche e integrazioni; Vista l'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante «Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata» Vista il gia' richiamato art. 2 dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678 della legge n. 207 del 2024, nonche' - nell'ambito della ricostruzione post-sisma 2016 - l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del testo unico della ricostruzione privata» e successive modifiche e integrazioni; Considerato di dover evidenziare, con la presente ordinanza, il diverso regime applicabile alla ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici del 2022 e del 2023 a seconda del regime proprietario degli stessi, in linea con quanto previsto dal decreto-legge n. 189 del 2016 e allo scopo di fornire delle chiare linee guida operative per velocizzare le relative attivita' di ricostruzione, anche alla luce dell'esperienza maturata nell'ambito della gestione della ricostruzione post-sisma 2016; Considerato che, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, agli interventi su chiese e edifici di culto di proprieta' pubblica, nonche' a quelli (di importo superiore alla soglia di rilevanza europea per singolo lavoro stabilita dall'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023) da realizzarsi su chiese e edifici di culto di proprieta' delle diocesi o di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano direttamente le disposizioni della ricostruzione pubblica di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024; Considerato che, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, le disposizioni sulla ricostruzione pubblica si applicano anche alle ipotesi di interventi su chiese e edifici di culto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, rispetto ai quali non si siano proposte le diocesi per assumere la funzione di soggetto attuatore e che, pertanto, transitano nella competenza attuativa del Ministero della cultura o degli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del medesimo art. 15 (i.e le Regioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o l'Agenzia del demanio; Ritenuto di applicare, al fine di garantire uniformita' delle procedure e una trasposizione dell'esperienza maturata nell'ambito della ricostruzione post-sisma 2016, l'ordinanza n. 105 del 2020, ove compatibile, agli interventi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea per singolo lavoro di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, da realizzarsi su chiese e edifici di culto di proprieta' delle diocesi o di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che si siano proposti come soggetti attuatori; Considerata la necessita' di avviare quanto prima la progettazione degli interventi, anche al fine di consentire la ripresa o la continuita' del culto; Ritenuto, pertanto, di prevedere una preliminare verifica tecnico-amministrativa da parte degli Uffici speciali per la ricostruzioni dei DIP presentati, a cui faccia seguito l'espressione di un parere in ordine alla finanziabilita' dei singoli interventi; Ritenuto di prevedere che, con successive ordinanze, il Commissario straordinario individui gli interventi da finanziare nei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente, utilizzando i medesimi criteri utilizzati per l'individuazione degli interventi ricompresi nel Piano di ricostruzione, riparazione, ripristino delle chiese e degli edifici di culto di cui all'Allegato A dell'ordinanza n. 105 del 2020, nonche' i criteri di urgenza, indifferibilita' e priorita' per consentire la piu' rapida ripresa o la continuita' del culto; Ritenuto, sotto altro connesso profilo, che - al fine di accelerare l'avvio delle attivita' di progettazione degli interventi in questione - il Commissario straordinario riconosca per l'effettuazione dei relativi servizi di progettazione e delle connesse attivita' e funzioni tecniche, una anticipazione sul futuro contributo pari a un massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o dei lavori ricavato dal DIP verificato dall'Ufficio speciale della ricostruzione competente per territorio; Ritenuto ragionevole, nel bilanciamento dei diversi interessi, prevedere le seguenti due tranche di erogazione di tale anticipazione: - 20% dell'anticipazione alla sottoscrizione del contratto con il professionista incaricato della progettazione; - 80% dell'anticipazione al momento della approvazione del progetto secondo le procedure previste dall'ordinanza n. 105 del 2020; Ritenuto, infine, sempre allo scopo di garantire uniformita' delle procedure, nonche' una efficace trasposizione dell'esperienza maturata nella ricostruzione post-sisma 2016, di confermare l'applicazione delle disposizioni sulla ricostruzione privata di cui all'art. 2, dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678 della legge n. 207 del 2024, agli interventi da realizzarsi su chiese e edifici di culto di proprieta' di altri soggetti privati diversi da quelli sopra menzionati; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di avviare il piu' rapidamente possibile i processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della legge n. 207 del 2024, anche a valle della legge n. 199 del 2025 il tutto nell'ottica dei principi di efficacia, efficienza e risultato dell'azione amministrativa, per cui occorre perseguire la massima tempestivita' nella ricostruzione o riparazione degli immobili necessari alla ripresa dei territori, dell'economia e delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2022 e 2023; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa con i Presidenti delle Regioni Umbria non nota prot. GRTS-0007426-A-20/02/2026, e Marche con nota prot. CGRTS-0007560-A-20/02/2026;
Dispone:
Art. 1
Disposizioni in materia di ricostruzione privata
1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo la lettera f), e' inserita la seguente lettera: «g. n. 183 del 13 maggio 2024, recante «Esercizio dei poteri sostitutivi nell'ambito della ricostruzione privata.»». 2. All'art. 2, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi: «6. Entro il 31 dicembre 2026, i soggetti interessati presentano all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio, tramite la piattaforma Ge.Di.Si., la richiesta per la concessione del contributo finalizzato alla ricostruzione privata. 7. Entro il 30 giugno 2026, al fine di consentire una piu' efficiente ed efficace gestione dei procedimenti per la concessione dei contributi, ove non sia gia' stata presentata la relativa richiesta, i soggetti interessati depositano all'Ufficio speciale per la ricostruzione, tramite la piattaforma Ge.Di.Si., copia del contratto con il quale e' stato incaricato un professionista della progettazione degli interventi che formeranno oggetto di richiesta di contributo. 8. Le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi riguardanti gli interventi di ricostruzione privata saranno stabilite dal Commissario straordinario con successivo decreto.». |
| | Art. 2
Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica
1. L'art. 3, comma 8, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' sostituito dai seguenti commi: «8. Gli Uffici speciali per la ricostruzione verificati, sotto il profilo tecnico-amministrativo, i DIP di cui al precedente comma 7, li trasmettono al Commissario straordinario esprimendo il proprio parere in ordine alla finanziabilita' del relativo intervento. Il Commissario straordinario, secondo criteri di urgenza, indifferibilita' e priorita' per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di consentire una piu' rapida ricostruzione e riparazione sociale dei territori, individuera' con ordinanza gli interventi di ricostruzione pubblica da finanziare nei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente. 8-bis. Per lo sviluppo dei progetti di fattibilita' tecnico-economica (PFTE) relativi agli interventi di cui al precedente comma 8, nonche' per lo svolgimento delle connesse attivita' e funzioni tecniche, il Commissario straordinario riconosce una percentuale massima del 10% del valore complessivo del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o del lavoro ricavato dal DIP. Le somme di cui al presente comma sono trasferite agli Uffici speciali per la ricostruzione che le erogheranno ai soggetti attuatori con le seguenti tempistiche: - 20% alla sottoscrizione del contratto di appalto di servizi di progettazione; - 30% al momento del deposito del PFTE da parte del soggetto attuatore presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione; - 50% al momento della approvazione del PFTE.». |
| | Art. 3
Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione di chiese e edifici di culto non di proprieta' pubblica
1. Dopo l'art. 3 dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, inserire il seguente articolo: «Articolo 3-bis (Ricostruzione di chiese e edifici di culto). - 1. Per gli interventi di ricostruzione relativi a chiese e edifici di culto di proprieta' di diocesi o enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, si applica le disposizioni della presente ordinanza e, ove compatibili, quelle contenute nell'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto». Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e integrazioni che dovessero essere apportate all'ordinanza n. 105 del 2020, si applicheranno automaticamente anche ai processi di ricostruzione di cui al presente comma. 2. In relazione agli interventi di cui al precedente comma 1, al fine di accelerare le procedure previste dall'ordinanza n. 105 del 2020, gli Uffici speciali per la ricostruzione verificati sotto il profilo tecnico-amministrativo i DIP presentati ai sensi dell'art. 3, comma 7, della presente ordinanza, li trasmettono al Commissario straordinario esprimendo il proprio parere in ordine alla finanziabilita' dei singoli interventi. Il Commissario straordinario, secondo i medesimi criteri utilizzati per l'individuazione degli interventi ricompresi nel Piano di ricostruzione, riparazione, ripristino delle chiese e degli edifici di culto di cui all'Allegato A dell'ordinanza n. 105 del 2020, nonche' secondo criteri di urgenza, indifferibilita' e priorita' per consentire la piu' rapida ripresa o la continuita' del culto, individuera' con ordinanza gli interventi da finanziare nei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente. 3. Al fine di accelerare l'avvio delle attivita' di progettazione degli interventi di cui ai precedenti commi, il Commissario straordinario riconosce per l'effettuazione dei relativi servizi di progettazione e delle connesse attivita' e funzioni tecniche, una anticipazione sul contributo pari a un massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o dei lavori ricavato dal DIP. Gli importi di cui al presente comma sono trasferiti agli Uffici speciali per la ricostruzione che li erogheranno ai soggetti attuatori con le seguenti tempistiche: - 20% alla sottoscrizione del contratto con il professionista incaricato della progettazione; - 80% al momento della approvazione del progetto secondo le procedure previste dall'ordinanza n. 105 del 2020. 4. Per gli interventi di ricostruzione relativi a chiese e edifici di culto di proprieta' pubblica o per gli interventi relativi a chiese e edifici di culto di proprieta' di diocesi o enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di importo superiore alla soglia di rilevanza europea secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano le disposizioni relative alla ricostruzione pubblica di cui al precedente art. 3. Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, le disposizioni relative alla ricostruzione pubblica di cui al precedente art. 3 si applicano, altresi', agli interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea relativi a chiese e edifici di culto di proprieta' di diocesi per i quali queste ultime non si siano proposte per la funzione di soggetto attuatore e rispetto ai quali le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dal Ministero della cultura, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Agenzia del demanio o dalle singole regioni, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione. 5. Per gli interventi di ricostruzione relativi a chiese e edifici di culto di proprieta' di soggetti privati diversi da quelli di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni relative alla ricostruzione privata di cui al precedente art. 2.». |
| | Art. 4
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Roma, 23 febbraio 2026
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 715 |
| |
|
|