Gazzetta n. 92 del 21 aprile 2026 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 10 dicembre 2025
Ministro per le disabilita' - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' - Assegnazione delle risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni. (Delibera n. 46/2025).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nella seduta del 10 dicembre 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'articolo 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'articolo 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 5, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'articolo 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'articolo 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 44, comma 7-bis, il quale prevede che «con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non e' disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'articolo 41, comma 1, che ha modificato l'articolo 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177 dell'articolo 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (di seguito anche PNRR), istituito ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 come modificato dalle decisioni del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024 e del 12 novembre 2024;
Visto l'Accordo di partenariato 2021-2027 dell'Italia, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022, che definisce la ripartizione delle risorse assegnate per i programmi regionali 2021-2027, oggetto della presa d'atto da parte del CIPESS con propria delibera n. 36 del 2 agosto 2022;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'articolo 1, il quale, al fine di assicurare un piu' efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'articolo 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che:
le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del venti per cento nelle aree del Centro-Nord (articolo 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020);
la dotazione finanziaria del FSC e' impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonche' per l'attuazione degli accordi per la coesione delle amministrazioni centrali e regionali. La dotazione finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste PNRR, secondo principi di complementarita' e di addizionalita' (articolo 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020);
con una o piu' delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico alle amministrazioni centrali e alle regioni le risorse disponibili FSC 2021-2027 con indicazione dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse (articolo 1, comma 178, lettera b), della legge n. 178 del 2020);
sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato, definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento previste (articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020);
con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna amministrazione, sulla base degli accordi sottoscritti, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' del FSC, periodo di programmazione 2021-2027 (articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020);
a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle riscorse, ciascuna amministrazione assegnataria e' autorizzata ad avviare le attivita' occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione (articolo 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020);
le risorse assegnate con la delibera di cui all'articolo 1, comma 178, lettera e), legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 (articolo 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020);
Visto, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 124 del 2023, che ha previsto, ferme restando le regole di gestione delle fonti finanziarie diverse dal FSC, che per gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli accordi per la coesione possono essere utilizzate anche le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020;
Visto, inoltre, il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 124 del 2023, che prevede che gli accordi per la coesione possono essere modificati d'intesa tra le parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse; qualora le modifiche comportino un incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una variazione dei profili finanziari definiti la modifica dell'accordo e' sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016; la modifica del cronoprogramma, come definito dall'accordo per la coesione, e' consentita esclusivamente qualora l'amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilita' di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a se' ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione;
Visti, infine, l'articolo 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo alle modalita' di applicazione del sistema sanzionatorio e di trasferimento delle risorse FSC; l'articolo 3 concernente le disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal FSC, volte ad assicurare il puntuale tracciamento del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarita' delle amministrazioni regionali; nonche' l'articolo 4 del medesimo decreto, recante disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio;
Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;
Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 78, di approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e avvio del negoziato formale con la Commissione europea, che al punto 3 stabilisce che il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 concorre, nei limiti delle proprie disponibilita' quali risultanti dalla differenza tra i limiti massimi di cofinanziamento nazionale e il tasso di cofinanziamento nazionale effettivo dei singoli Programmi europei, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi europei 2021-2027;
Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo di 32.365.610.895 euro, comprensivo delle risorse gia' assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, corrispondente al sessanta per cento della dotazione pro tempore disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse della medesima delibera;
Considerato che a valere sulle risorse imputate programmaticamente dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, sono stati definiti e sottoscritti gli accordi per la coesione delle regioni e province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. d), della legge n. 178 del 2020;
Vista la delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 77 recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027. Imputazione programmatica quota amministrazioni centrali», come modificata dalla delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 78, che imputa programmaticamente alle amministrazioni centrali un importo lordo di 13.615.680.937,15 euro, comprensivo delle risorse gia' assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, e in particolare imputa al Ministro della disabilita' - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' risorse FSC 2021-2027 pari complessivamente a 90.000.000,00 euro;
Vista la delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 78, recante «Piani sviluppo coesione (PSC): Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE); Ministero della cultura (MIC); Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT); Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT); Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR) - Attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022. Attuazione dell'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e successive modificazioni ed integrazioni - Attuazione delle delibere CIPESS 1/2022 e 35/2022 e modifica imputazione quota programmatica a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'articolo 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE 012595-A del 17 novembre 2025 e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificata dalla nota acquisita al prot. DIPE n. 13253-A del 4 dicembre 2025, che, sulla base dell'Accordo per la coesione sottoscritto in data 31 ottobre 2025 tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per le disabilita' (di seguito «Accordo») e allegato alla medesima nota informativa, propone:
l'assegnazione al Ministro per le disabilita' - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita', ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e succesive modificazioni ed integrazioni, di risorse FSC 2021-2027 pari a 90.000.000,00 euro;
Considerato che l'accordo individua gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi e linee di azione, corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari (allegati A1 e B1 all'accordo), per un importo complessivo di risorse FSC 2021-2027 pari a 90.000.000,00 euro;
Considerato che l'accordo riporta il piano finanziario di spesa che costituisce l'articolazione delle spese FSC 2021-2027 previste dall'amministrazione in ciascuna annualita' (allegato B all'accordo), ed e' la base di riferimento per l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, per effetto del quale le risorse definanziate rientrano nelle disponibilita' del FSC 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020;
Considerato che ai sensi dell'articolo 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice presidente del Comitato stesso»;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota DIPE prot. n. 13445 del 10 dicembre 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;
Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;
Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Delibera:
1. Assegnazione di risorse FSC 2021-2027 in favore del Ministro per
le disabilita' - Dipartimento per le politiche in favore delle
persone con disabilita', ai sensi dell'articolo 1, comma 178,
lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni
ed integrazioni

1.1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e sulla base dell'accordo per la coesione del Ministro per le disabilita', si dispone, in favore del Ministro per le disabilita' - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita', l'assegnazione, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, di un importo pari a 90.000.000,00 euro.
1.2. L'imputazione sul bilancio dello Stato dell'assegnazione al Ministro per le disabilita' - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' di risorse FSC 2021-2027 pari a 90.000.000,00 euro, tenuto conto delle disponibilita' di competenza, sul bilancio dello Stato, nonche' del piano finanziario di spesa dell'accordo, e' articolata per anno, fino a concorrenza del corrispondente importo complessivo, secondo lo schema seguente:

valori in euro

Parte di provvedimento in formato grafico

1.3. Il piano finanziario di spesa dell'Accordo, per la quota FSC 2021-2027, e' articolato per annualita', secondo lo schema seguente:

valori in euro

Parte di provvedimento in formato grafico
2. Modifiche all'Accordo per la coesione
2.1 Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, in combinato disposto con la pertinente disciplina contenuta nell'Accordo per la coesione, le modifiche all'accordo sono cosi' disciplinate:
a) eventuali modifiche, anche in esito al processo di revisione e aggiornamento del PNRR, sono concordate tra il Ministro per le disabilita' e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e formalizzate mediante atto scritto o scambio di note formali, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, che, a tale scopo, acquisisce il parere del «Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza» di cui all'articolo 4 dell'accordo stesso;
b) qualora le modifiche comportino un incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una variazione dei profili finanziari sopra definiti, la modifica dell'accordo e' sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016;
c) resta in ogni caso fermo che la modifica del cronoprogramma, come definito dall'accordo, e' consentita esclusivamente qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilita' di rispettare il gia' menzionato cronoprogramma per circostanze non imputabili a se' ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione. 3. Modalita' di trasferimento delle risorse
3.1 Per quanto concerne le risorse FSC 2021-2027 oggetto della presente assegnazione, pari a 90.000.000,00 euro, trova applicazione l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 124 del 2023.
3.2 Il trasferimento delle risorse del FSC e' subordinato al rispetto del completo e tempestivo inserimento e aggiornamento dei dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio nazionale.
3.3 Ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020, nonche' dell'articolo 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, le risorse saranno trasferite dal capitolo di bilancio afferente al FSC nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio. 4. Monitoraggio e Sistema di gestione e controllo
4.1 In materia di monitoraggio, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 del citato decreto-legge n. 124 del 2023.
4.2 In sede di monitoraggio, sono aggiornate le informazioni inerenti le fonti di finanziamento degli interventi diverse dal FSC 2021-2027.
4.3 Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' si impegna ad adottare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, un apposito sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.), nel rispetto della normativa vigente applicabile. 5. Disposizioni finali
5.1 Il Ministro per le disabilita' - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita', assegnatario delle risorse di cui alla presente delibera, e' autorizzato ad avviare le attivita' occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste per l'accordo per la coesione, a seguito della registrazione della presente delibera del CIPESS da parte degli organi di controllo.
5.2 Ai sensi della delibera CIPESS n. 77 del 2024, come modificata dalla delibera CIPESS n. 78 del 2024, le risorse FSC assegnate dalla presente delibera devono essere destinate a spese di investimento.
5.3 Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione presenta al CIPESS un'apposita informativa contenente l'indicazione delle singole fonti di finanziamento diverse dalle risorse FSC, indicate nell'ambito dell'accordo come «cofinanziamento con altre risorse» e la conferma dell'attualita' delle stesse a garanzia della completa copertura finanziaria degli interventi.

Il vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 316