| Gazzetta n. 91 del 20 aprile 2026 (vai al sommario) |
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19 |
| Testo del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2026), coordinato con la legge di conversione 20 aprile 2026, n. 50 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2026 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.
Art. 1
Disposizioni in materia di responsabilita' per il conseguimento degli obiettivi del PNRR
1. Al fine di rafforzare il monitoraggio sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori degli interventi provvedono a rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese, nel sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento, unitamente al relativo stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del mese precedente, con l'attestazione dell'effettiva capacita' di conseguimento dell'obiettivo del PNRR assegnato all'intervento, ovvero l'evidenza dell'esistenza di eventuali criticita' rispetto a tale conseguimento, anche ai fini dell'attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri sostitutivi prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 1-bis. In relazione agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, qualora le convenzioni, i contratti di appalto o gli atti di obbligo degli interventi previsti dai medesimi investimenti siano in corso di esecuzione e rechino una data di ultimazione anteriore a quella indicata dal PNRR, il termine per l'ultimazione dei predetti interventi, anche ai fini dell'applicazione delle penali dovute per il ritardato adempimento, e' fissato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1339 del codice civile, al 30 giugno 2026. In caso di ultimazione degli interventi di cui al primo periodo successivamente alla scadenza del termine indicato nelle convenzioni o nei contratti di appalto ovvero negli atti di obbligo ma anteriormente alla data del 30 giugno 2026, non sono riconosciuti premi di accelerazione. Le disposizioni del primo e del secondo periodo si applicano anche alle convenzioni, ai contratti di appalto e agli atti di obbligo relativi agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, per i quali sia previsto un termine di conclusione degli interventi gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che non siano ultimati alla medesima data. 2. Le amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli, anche oltre la data del 31 dicembre 2026, fino al completamento degli obblighi connessi con l'attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi delle funzionalita' del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede allo sviluppo delle necessarie funzionalita' del citato sistema informatico «ReGiS» a supporto degli adempimenti di cui al comma 2 anche in vista delle eventuali esigenze di monitoraggio degli altri programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, ivi comprese le connesse azioni di supporto tecnico specialistico. A tal fine, puo' avvalersi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' di altre societa' a prevalente partecipazione pubblica. 4. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| | Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato 1-bis
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 1 bis Rafforzamento delle funzioni della Commissione parlamentare per la semplificazione
1. In considerazione delle esigenze di monitoraggio e di coordinamento delle misure di semplificazione connesse all'attuazione del PNRR, all'articolo 14, comma 21, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: «c-bis) formula osservazioni e proposte in materia di semplificazione normativa e di semplificazione delle procedure amministrative; c-ter) elabora una relazione annuale sui processi di semplificazione normativa e amministrativa». |
| | Art. 2 Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR 1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, e' prorogata al 31 dicembre 2026, se con scadenza anteriore a tale data, la durata di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, conferiti in relazione alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche' in relazione alle unita' di missione ovvero alle strutture di livello dirigenziale istituite ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo e per assicurare un adeguato ed efficace svolgimento delle attivita' relative al monitoraggio, alla rendicontazione, al controllo del PNRR e alla gestione dei relativi flussi finanziari, e' prorogata fino al 31 dicembre 2029 la durata della Struttura di missione PNRR, delle unita' di missione e delle strutture di livello dirigenziale di cui al primo periodo, esclusa la struttura di missione di cui al comma 7 del presente articolo, nonche' del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. E', altresi', prorogata fino al 31 dicembre 2029 l'efficacia dei provvedimenti di comando, di collocamento fuori ruolo o di applicazione di altro analogo istituto, adottati secondo i rispettivi ordinamenti, relativi al personale non dirigenziale assegnato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli uffici di cui al secondo periodo, salva richiesta di revoca di detti provvedimenti, da comunicare alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al 31 dicembre 2029, gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi agli uffici di cui al secondo periodo nonche' quelli relativi alla struttura di missione di cui al comma 7 del presente articolo possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 24.644.072 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. 1-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2029»; b) al quinto periodo, le parole: «non eccedente il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «non eccedente il 31 dicembre 2029»; c) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «La durata degli incarichi che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stati conferiti ai sensi del presente comma per un periodo inferiore a tre anni e con termine entro il 31 dicembre 2026 e' rideterminata in tre anni decorrenti dalla data di efficacia degli stessi». 1-ter. Nelle more della piena attuazione della riforma per l'accesso alla dirigenza, a decorrere dall'anno 2026 e fino al 31 dicembre 2029, gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere ulteriormente rinnovati, con le modalita' di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del suddetto decreto legislativo n. 165 del 2001, qualora permanga, a giudizio dell'amministrazione, l'esigenza di avvalersi delle competenze professionali maturate dai titolari di incarichi dirigenziali nello svolgimento delle attivita' istituzionali. 1-quater. All'articolo 19, comma 9-bis, terzo periodo, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «un anno» sono inserite le seguenti: «, sono rinnovabili» e le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027». 1-quinquies. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026 tutti gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali attribuiti da regioni, citta' metropolitane, province e comuni a valere su risorse proprie di bilancio e in deroga ai vincoli di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta fermo, per il personale non dirigenziale, il rispetto del limite massimo di trentasei mesi per la durata del contratto a tempo determinato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nei limiti delle facolta' assunzionali autorizzate a legislazione vigente e la relativa spesa si computa ai fini della determinazione della capacita' assunzionale ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare in data non anteriore al 1° gennaio 2027, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di ventisei unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare in una categoria non superiore alla posizione economica F1 della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare in sede di prima assegnazione alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, nei limiti del contingente di unita' di personale non dirigenziale a essa assegnato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 2. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' conseguentemente incrementata di ventisei unita' di personale non dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione al concorso di cui al primo periodo, valorizzando, con apposito punteggio, l'eventuale esperienza professionale maturata, in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, presso gli uffici di cui al comma 1, nonche' presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri titolari dell'attuazione di misure del PNRR. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, di 2.468.636 euro per l'anno 2027, di cui 224.422 euro per spese di funzionamento, e di euro 2.266.657 annui, di cui euro 22.443 per spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2028. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per la corresponsione dei compensi dovuti, per le prestazioni di lavoro straordinario e per l'erogazione dei buoni pasto al personale di cui al medesimo comma 2. 4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, euro 27.230.912 per l'anno 2027, euro 27.028.933 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 ed euro 2.384.861 annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede: a) quanto a euro 500.000 per l'anno 2026, a euro 18.232.210 per l'anno 2027, a euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro 2.384.861 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando: 1) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 779.346 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 771.994 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 890.283 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 811.938 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 902.742 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 6) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 741.851 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per euro 853.151 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per euro 829.354 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 9) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 782.140 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 10) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 818.494 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 11) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 817.409 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. 5. Per le finalita' di cui al comma 1, i contratti degli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere prorogati, per un contingente massimo di trentanove unita', fino al 31 dicembre 2026. 6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 2.600.000 per l'anno 2026, di cui euro 350.000 per spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 7. La struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come articolata ai sensi dell'articolo 17-sexies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' prorogata al 31 dicembre 2029. Ai fini dell'attuazione del presente comma, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario ed e' autorizzata la spesa di 1.506.299 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale e non generale stabiliti ai sensi dell'articolo 17-sexies del decreto-legge n. 80 del 2021. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 8. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: «ivi compreso il supporto tecnico ai soggetti attuatori» sono sostituite dalle seguenti: «per attivita' di indirizzo e supporto tecnico ai soggetti attuatori e per attivita' di coordinamento istituzionale e relazionali». 9. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle attivita' di verifica delle rendicontazioni e di monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della Missione 3, Componente 1, del PNRR, e' autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 10. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-operativo nella gestione e nella rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro e le convenzioni quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, aventi ad oggetto l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale ovvero l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di sicurezza da remoto nonche' l'affidamento di servizi di demand e di project management office (PMO) in favore delle pubbliche amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero con altre risorse europee, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione delle attivita' di rendicontazione e chiusura del PNRR. Fermo restando il limite temporale di cui al primo periodo, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli accordi quadro e delle convenzioni quadro di cui al medesimo periodo sono incrementati fino al 50 per cento del loro valore iniziale, anche ove sia gia' stato raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento e' autorizzato a condizione che riguardi accordi quadro o convenzioni quadro diversi da quelli per i quali un analogo incremento sia stato gia' disposto da precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto dal presente comma, gli aggiudicatari degli accordi quadro e delle convenzioni quadro possono esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 10-bis. La proroga dell'Accordo quadro avente a oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali - seconda edizione - ID 2483 di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, si applica a tutti i lotti scaduti e in scadenza. 11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, le iniziative di supporto attivabili per assicurare l'adempimento degli obblighi di attuazione e rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, con particolare riguardo a quelli inseriti a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, nonche' per dare attuazione alle finalita' di cui al comma 10, ivi compresa l'indizione di nuove procedure di gara da parte di Consip S.p.A. per la sottoscrizione di accordi quadro e di convenzioni quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, finalizzati all'affidamento da parte delle amministrazioni centrali, titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR, di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di demand e PMO ovvero all'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse destinate alla misura 1.9 «Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacita' per l'attuazione del PNRR» della Missione 1, Componente 1, del PNRR finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia. 11-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Al fine di consentire l'utilizzo delle graduatorie di merito per il completamento del piano di reclutamento di cui al comma 1, in caso di esaurimento delle graduatorie regionali relative a specifici profili professionali, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' assegnare alle amministrazioni destinatarie delle risorse finanziarie ripartite ai sensi del comma 3 e nei limiti dei relativi fabbisogni di personale, una o piu' unita' di personale afferenti ad altro profilo professionale per il quale le graduatorie regionali di merito presentino disponibilita', previo assenso dell'amministrazione di destinazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 49.700.000 per l'anno 2026, a euro 51.200.000 per l'anno 2027 e a euro 56.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028». Le predette risorse sono destinate, quanto a euro 3.800.000 annui a decorrere dall'anno 2026, al personale direttivo e, quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027 al personale non direttivo e non dirigente. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 21.700.000 per l'anno 2026, a euro 17.200.000 per l'anno 2027 e a euro 22.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede: a) quanto a euro 3.300.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, di cui euro 1.050.000 annui con imputazione alle risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, ed euro 2.250.000 annui con imputazione alle risorse di cui all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; b) quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008; c) quanto a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250; d) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2026 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 13. All'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: «a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di euro 2.700.000 nell'anno 2026 e di euro 5.300.000 nell'anno 2027»; b) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»; c) al comma 7: 1) al quarto periodo, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «dieci»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al personale non dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuta l'indennita' di amministrazione del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Agli esperti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.». 14. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 13, lettera a), nel limite di euro 2.700.000 per l'anno 2026 e di euro 5.300.000 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi previsti dal Programma di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto- legge n. 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2024. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettere b) e c), numeri 1) e 2), e' autorizzata la spesa di 117.253 euro per l'anno 2026 e di 1.112.653 euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 14-bis. Al fine di garantire il completamento dei programmi degli interventi di edilizia penitenziaria nonche' del Piano nazionale complementare di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i contratti dei dirigenti di livello generale preposti all'attuazione delle relative opere, stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in scadenza entro il 31 dicembre 2026, possono essere prorogati, nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, anche in deroga ai limiti di eta' per il collocamento a riposo. 15. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2027». 16. Al fine di garantire la piena funzionalita' operativa e di valorizzare le competenze professionali necessarie per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi finali del PNRR e in considerazione delle mutate esigenze assunzionali, il Ministero del turismo e' autorizzato a rimodulare, nei limiti della dotazione organica, la programmazione del fabbisogno di personale di qualifica dirigenziale non generale, nell'ambito delle facolta' assunzionali riferite al triennio 2023-2025. 17. All'articolo 13, comma 2-septies, secondo periodo, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: «in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2029 puo' essere conferito un incarico dirigenziale». 18. Al fine di potenziare le attivita' e le misure, previste dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, dell'ufficio di supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 134 del 2024, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del predetto ufficio, prevedendo l'istituzione di un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica. Al fine di garantire l'immediata funzionalita' del predetto ufficio gli incarichi dirigenziali previsti, compreso quello aggiuntivo di cui al presente comma, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli previsti dal medesimo comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma, fermi restando gli stanziamenti gia' previsti dall'articolo 5, commi 5 e 14, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, e' autorizzata la spesa di euro 311.491 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 19. Al fine di assicurare il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e la realizzazione e il mantenimento nel tempo degli obiettivi del PNRR di riduzione della durata dei processi civili e penali tramite anche la digitalizzazione dei procedimenti e le conseguenti massive attivita' di immissione di dati, il Ministero della giustizia e' autorizzato, per l'anno 2026, nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale gia' impiegate a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 20. Possono partecipare alla procedura assunzionale riservata i lavoratori di cui al comma 19 che: a) sono in servizio alla data del 1° marzo 2026; b) hanno maturato almeno dodici mesi di servizio alla data del 1° marzo 2026; c) sono in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e del titolo di studio coerente con l'area e il profilo di inquadramento previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto funzioni centrali. 21. L'inquadramento del personale assunto ai sensi del comma 19 avviene nell'area assistenti e nel profilo corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, con articolazione a tempo parziale a 18 ore in base al fabbisogno dell'amministrazione. Le assunzioni di cui al comma 19 sono effettuate nel rispetto delle dotazioni organiche e della programmazione triennale del fabbisogno. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti connessi alla attuazione dei commi 19 e 20 mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 21-bis. Al fine di rafforzare la capacita' amministrativa funzionale all'attuazione delle misure del PNRR e di attuare le politiche di coesione promuovendo la rinascita occupazionale nelle regioni Calabria, Campania e Puglia e nella Regione siciliana, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in corso alla data del 31 dicembre 2025, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2026, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fermi restando i limiti della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti e delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente. 21-ter. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata, a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, a indire una procedura selettiva, per titoli ed esame orale, per l'assunzione, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi non rinnovabile e il cui termine non puo', comunque, eccedere il 31 dicembre 2029, di un contingente di dieci unita' di personale di categoria B, posizione economica F3, profilo professionale di assistente di settore tecnologico. Al fine di garantire il piu' efficace espletamento delle attivita' istituzionali, il bando della procedura selettiva di cui al primo periodo puo' prevedere la valorizzazione delle esperienze professionali maturate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nello svolgimento di attivita' di supporto informatico, di gestione delle richieste mediante sistemi dedicati e di assistenza tecnica e applicativa. 21-quater. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «ottanta unita'» sono sostituite dalle seguenti: «novanta unita'». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 298.660 per l'anno 2026 e a euro 597.320 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 153.810 per l'anno 2026 ed euro 307.620 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 21-quinquies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7-bis, comma 8: 1) al primo periodo, dopo le parole: «in materia di VIA» sono inserite le seguenti: «e di provvedimento autorizzatorio unico regionale»; 2) al terzo periodo, le parole: «articoli 19 e 27-bis» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 19, 25 e 27-bis»; b) all'articolo 8, comma 2-bis, diciottesimo periodo, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028». 21-sexies. Al fine di garantire il pieno conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a conferire, fino al 31 dicembre 2026, due incarichi dirigenziali di livello non generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 21-septies. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR, con particolare riferimento alla Missione 6 «Salute» e alla riduzione delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie di cui al decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, nonche' di garantire la continuita' dei servizi sanitari e di prevenire contenziosi connessi alla reiterazione di rapporti di lavoro flessibile, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e comunque entro il limite massimo del 30 per cento dei posti complessivamente programmati nel triennio di riferimento, possono procedere, fermo restando quanto previsto dal comma 21-decies, al reclutamento del personale in possesso dei requisiti di cui al presente comma secondo le seguenti modalita': a) mediante procedure concorsuali, prevedendo una riserva non superiore al 50 per cento dei posti disponibili in favore del personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa; b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili autorizzati a legislazione vigente, mediante procedure selettive per titoli e colloquio, con valorizzazione dell'esperienza professionale maturata, in favore del personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, almeno ventiquattro mesi di servizio continuativo presso i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale, purche' reclutato a tempo determinato, con procedure concorsuali, ancorche' non piu' in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 21-octies. Il colloquio di cui alla lettera b) del comma 21-septies e' finalizzato alla verifica della coerenza tra l'esperienza professionale maturata e il profilo professionale di destinazione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita'. 21-novies. Le procedure di cui al comma 21-septies sono attivate, in via eccezionale e temporanea e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione. 21-decies. Gli enti del Servizio sanitario nazionale provvedono all'attuazione dei commi 21-septies, 21-octies e 21-novies nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa di personale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| | Art. 3 Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR
1. Al fine di assicurare il mantenimento dell'obiettivo di cui al sub-investimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale» della Missione 1, Componente 1, del PNRR, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'aggiornamento del riparto delle risorse di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, sulla base dei dati relativi allo stato di utilizzo delle risorse cosi' come risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tenuto conto della percentuale di impegno delle risorse assegnate e delle richieste di risorse aggiuntive per il conferimento di ulteriori incarichi professionali, in coerenza con le finalita' del citato obiettivo del PNRR, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmesse entro il 31 marzo 2026. 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, si provvede a definire le procedure finanziarie, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR. 2-bis. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, le parole: «fino a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 10.000 abitanti». 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali - triennio 2019-2021 del 16 luglio 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2025, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. 4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e' incrementata di euro 250.000 per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. 5. Al fine di garantire continuita' ed efficacia ai programmi di trasformazione digitale avviati in attuazione dei progetti previsti dal PNRR e dal percorso strategico per il raggiungimento degli obiettivi del decennio digitale 2030 e del rafforzamento della sovranita' digitale dell'Unione europea, nonche' di assicurare l'efficace espletamento delle attivita' di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e' incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di cinque posizioni dirigenziali di livello non generale, da assegnare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2030, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incarichi dirigenziali anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli previsti dal medesimo comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 6. Al fine di rafforzare l'organizzazione della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, per gli obiettivi di cui al comma 5, e' autorizzato un incremento di centotrenta unita' della dotazione organica dei funzionari di categoria A, fascia economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a tal fine, e' autorizzata ad avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando, al fine di garantire il piu' efficace espletamento delle attivita' istituzionali e un'adeguata considerazione delle specifiche professionalita' maturate da soggetti in possesso di elevata specializzazione tecnica, puo' prevedere la valorizzazione di esperienze professionali conferenti con quelle bandite, svolte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con pieno merito e previa selezione pubblica, a supporto delle attivita' del PNRR. 6-bis. Al fine di garantire continuita' ed efficacia ai programmi di trasformazione digitale avviati nell'ambito dei progetti previsti dal PNRR, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 6, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale puo' prorogare, non oltre il 31 dicembre 2026, gli incarichi conferiti a esperti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di spesa previsti dal medesimo articolo 10, comma 1. 7. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a euro 4.729.832 per l'anno 2026 ed a euro 12.408.441 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 8. Al fine di accelerare e ottimizzare la realizzazione di interventi strategici o comunque indifferibili e urgenti a livello nazionale, regionale o locale, la societa' Eutalia S.p.A. e' autorizzata a prestare attivita' di assistenza tecnica, in favore di regioni, enti locali, altri enti pubblici territoriali, societa' a totale partecipazione pubblica, enti pubblici non economici, agenzie, enti strumentali e altri organismi integralmente pubblici, sulla base di accordi quadro, convenzioni o altri strumenti di collaborazione istituzionale. Le attivita' previste dal primo periodo sono svolte nel rispetto di quanto disposto dal testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con particolare riguardo ai presupposti e alle modalita' di esercizio del controllo analogo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse allo scopo gia' disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate e, nella misura massima prevista dall'accordo quadro, dalla convenzione o dal diverso strumento di collaborazione istituzionale, nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi cui le attivita' di supporto sono funzionalmente connesse, previa verifica della congruita' da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, senza pregiudicare la realizzazione dei relativi interventi e assicurando l'assenza di duplicazione rispetto ad altre attivita' di assistenza tecnica gia' previste a legislazione vigente. 9. Alla tabella denominata «Gruppo» dell'allegato A al testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo la voce: «Gruppo Friulia» e' inserita la seguente: «Gruppo FVG Plus». 9-bis. All'articolo 1, comma 645, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti»; b) le parole: «dell'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esercizio 2025»; c) dopo le parole: «rimborso prestiti,» sono inserite le seguenti: «e i comuni che hanno applicato l'articolo 16, commi da 6-ter a 6-sexies, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,». 9-ter. Al fine di assicurare un adeguato ed efficace svolgimento delle attivita' relative al monitoraggio, alla rendicontazione, al controllo sull'attuazione del PNRR nonche' alla gestione dei relativi flussi finanziari da parte dei soggetti attuatori delle misure del PNRR, all'articolo 10, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «alla durata di attuazione» sono inserite le seguenti: «, monitoraggio, rendicontazione e controllo» e le parole: «il 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2026». |
| | Art. 4 Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non piu' finanziati con risorse del medesimo 1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, ovvero al fine di assicurare la loro rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, secondo i tempi indicati nella comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 final del 4 giugno 2025, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, adottano i provvedimenti necessari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella citata decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, si renda necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti gia' adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo provvedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalita' di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati, entro tre giorni, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 77 del 2021. 1-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse primario alla realizzazione delle opere pubbliche finanziate con le risorse del PNRR, l'amministrazione, in caso di accesso dell'impresa appaltatrice a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza con finalita' liquidatoria, dispone la risoluzione del contratto al fine di garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla fonte di finanziamento. Alla risoluzione del contratto consegue esclusivamente l'obbligo per l'impresa del pagamento delle penali per ritardo gia' maturate alla data della risoluzione, anche mediante escussione della garanzia definitiva o mediante compensazione dei crediti gia' maturati dall'impresa nei confronti dell'amministrazione. Nei medesimi casi, l'amministrazione utilizza i crediti maturati dall'impresa anteriormente al deposito della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza per l'integrale soddisfacimento dei crediti retributivi, contributivi e previdenziali maturati dai lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori. I crediti residui sono versati alla massa attiva della procedura secondo le norme vigenti. 1-ter. A seguito della risoluzione del contratto di cui al comma 1-bis, l'amministrazione procede all'individuazione del nuovo contraente che subentra nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 124 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o, in caso di impossibilita', tramite la procedura di cui all'articolo 76 del medesimo codice. Il subentro avviene, in ogni caso, alle medesime condizioni del contratto originario. Non e' opponibile all'amministrazione un eventuale contratto di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda stipulato dall'impresa appaltatrice nei sei mesi antecedenti l'attivazione della procedura concorsuale o di composizione negoziata della crisi d'impresa. 2. Tenuto conto della indifferibilita' degli interventi di protezione civile e al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In relazione ai medesimi interventi di cui al primo periodo, i termini di trenta giorni di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di novanta giorni di cui al comma 3 del medesimo articolo 17-bis, ivi compresi quelli applicabili agli atti di proposta, di assenso, di concerto o di nulla osta comunque denominati anche relativi ai profili finanziari, sono ridotti rispettivamente a dieci giorni e a trenta giorni. Decorsi i termini di cui al secondo periodo, fermi restando gli effetti del silenzio e dell'inerzia di cui all'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, il procedimento e' concluso senza ritardo. L'omessa o tardiva adozione del provvedimento conclusivo costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.». 3. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «per le conseguenti determinazioni» sono aggiunte le seguenti: «, che tengono luogo di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti necessari». 4. All'articolo 1, comma 13, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91» sono soppresse. 4-bis. Anche al fine di far fronte alla carenza di personale medico nelle aziende del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della riforma del settore». 4-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 4-bis, all'articolo 12-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della riforma del settore». 4-quater. All'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, le parole: «non oltre la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre la data del 31 dicembre 2027, anche nei territori interessati dalla fase sperimentale della riforma di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62». 5. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «alle suddette decisioni» sono aggiunte le seguenti: «, con conseguente adeguamento del relativo contributo»; b) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «In relazione al target previsto dal predetto Piano "Italia a 1 Giga", come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, gli atti aggiuntivi di cui al primo periodo recano la rideterminazione del totale dei civici assegnati a ciascun beneficiario in coerenza con quanto da esso comunicato al soggetto attuatore ai fini della formulazione della proposta di modifica di detto target ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.». 6. Al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilita' pubblica» del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) definiscono, tramite apposita convenzione, i profili organizzativi e attuativi del programma di formazione di cui all'obiettivo M1C1-118 della predetta riforma, a supporto degli operatori contabili delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, nella fase di transizione al nuovo sistema unico di contabilita' accrual. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 222.343 euro per l'anno 2026 e 370.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. 7. Il programma di formazione, di cui al comma 6, include le attivita' formative direttamente erogate dalla SNA, anche in collaborazione con istituti universitari individuati nel rispetto della normativa vigente, nonche' i progetti formativi proposti da altri soggetti pubblici o privati, previa certificazione di conformita', rilasciata dalla SNA, ai requisiti didattici richiesti in relazione al nuovo sistema contabile accrual. 8. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 222.343 per l'anno 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere sulle somme disponibili nell'ambito del bilancio della SNA. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 222.343 per il 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 9. Al fine di assicurarne la realizzazione, agli interventi non piu' finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Per gli interventi di cui al primo periodo restano confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 19 del 2024. |
| | Art. 4 bis Servizio per il miglioramento della presa in carico dei pazienti oncologici
1. Al fine di garantire una presa in carico tempestiva dei pazienti oncologici, le regioni attuano un servizio di telemonitoraggio e di teleconsulto nei riguardi dei pazienti oncologici, qualora questo non sia ancora stato attivato con le modalita' previste dal comma 2. 2. Il servizio di telemonitoraggio e di teleconsulto di cui al comma 1 e' attuato dalle regioni nelle province del proprio territorio in cui sia stato finanziato un servizio di telemedicina nell'ambito della Missione 6 «Salute», Componente 1 «Reti di prossimita', strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale», Intervento 1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», Sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici», del PNRR. 3. Ai servizi di telemonitoraggio e di teleconsulto attuati ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le diposizioni dei decreti del Ministro della salute 21 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, e 30 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2022. 4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| | Art. 5
Misure in materia di regimi amministrativi
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14-bis: 1) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) il termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumita' pubblica, il suddetto termine e' fissato in sessanta giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;»; 1-bis) al comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) alla lettera d), le parole: "modalita' sincrona di cui all'articolo 14-ter" sono sostituite dalle seguenti: "modalita' telematica di cui al comma 6"»; 2) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresi', ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale e ambientale, della salute dei cittadini e dell'incolumita' pubblica»; 3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con le modalita' di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, avverso la quale puo' essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato ai sensi del comma 3 o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.»; 4) al comma 7, le parole: «quarantacinque giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; a-bis) all'articolo 14-ter, comma 1, le parole: «nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero» sono soppresse»; b) all'articolo 14-ter, comma 2: 1) al primo periodo, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; 2) al secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; b-bis) all'articolo 16, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. I pareri di cui al comma 1 sono congruamente motivati, sono formulati in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresi', ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato». c) all'articolo 19, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»; d) all'articolo 20: 1) al comma 1: 1.1) al secondo periodo, dopo le parole: «dalla data di ricevimento della domanda del privato» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la facolta' di richiedere le informazioni o integrazioni documentali nel termine di cui all'articolo 2, comma 7»; 1.2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.»; 2) al comma 2-bis: 2.1) al primo periodo, le parole: «, su richiesta del privato,» sono soppresse e dopo la parola: «telematica» sono inserite le seguenti: «e automatica»; 2.2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione e' comunque tenuta a inviare d'ufficio l'attestazione di cui al primo periodo all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'istanza entro dieci giorni dalla data di formazione del silenzio assenso. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo l'attestazione di cui al primo periodo e' sostituita da una dichiarazione del privato resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero del progettista abilitato.». 1-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. 1-ter. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 44: 1) al comma 1, la parola: «successivamente» e' soppressa; 2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; 3) al comma 9, dopo le parole: «ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies» sono inserite le seguenti: «e dei termini pari o inferiori a trenta giorni»; b) all'articolo 49, comma 5, dopo le parole: «ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies» sono inserite le seguenti: «e dei termini pari o inferiori a trenta giorni». 1-quater. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Resta ferma, per la comunicazione, l'applicazione delle disposizioni previste in materia di controlli dagli articoli 71 e 72 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione mendace o la falsa attestazione dei requisiti comportano, oltre alla sanzione prevista dall'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la decadenza dai benefici di cui all'articolo 75 del medesimo testo unico nonche' il divieto di svolgimento dell'attivita' avviata sulla base della comunicazione. In presenza di irregolarita' od omissioni rilevabili d'ufficio, si procede ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000». 1-quinquies. All'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole: «Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma Next Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica»; b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonche' dai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra-larga e' effettuata con la metodologia della micro-trincea, mediante esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni, con larghezza da 2 a 4 centimetri e profondita' da 10 a 35 centimetri, in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o sul marciapiede senza necessita' di procedere a scarifica e ripristino»; c) al comma 5, le parole: «Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259». 2. La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse, ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove e' vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica, e' subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) del comune ove e' svolta l'attivita', fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, nonche' dei requisiti e criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. La SCIA di cui al primo periodo e' corredata di un'asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia il comune, il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, trasmette immediatamente la SCIA all'ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attivita' e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990. |
| | Art. 5 bis Disposizioni in materia di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale 1. In attuazione della Missione 1, Componente 1, Riforma 1.12 del PNRR, finalizzata all'incremento del gettito derivante dal recupero fiscale e all'interoperabilita' delle banche di dati delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali, nonche' per garantire la realizzazione del federalismo fiscale attraverso il rafforzamento delle strutture tributarie regionali preposte alla gestione dei tributi regionali direttamente gestiti dai medesimi enti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propria legge, possono istituire, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, il Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto dell'evasione dei tributi regionali. Il Fondo e' alimentato, annualmente, mediante accantonamento di una quota, fino all'1 per cento, dell'ammontare del gettito effettivamente riscosso, in conto competenza e in conto residui, a seguito delle attivita' di contrasto dell'evasione fiscale dei tributi regionali riferito all'esercizio finanziario precedente, come registrato nei rispettivi capitoli di entrata del bilancio regionale. Resta escluso, ai fini del computo dell'accantonamento di cui al secondo periodo, il gettito derivante dalle attivita' svolte dall'Agenzia delle entrate per i tributi dalla stessa gestiti in convenzione, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione o dai concessionari cui le regioni affidano la riscossione, l'accertamento e il recupero, anche coattivo, delle rispettive entrate tributarie. 2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato all'acquisto di attrezzature di ufficio, supporti e servizi informatici e alla loro manutenzione, all'implementazione delle banche di dati per il miglioramento della capacita' di contrasto dell'evasione nonche' alle spese per la partecipazione del personale a corsi di formazione specialistica e di aggiornamento, anche con riferimento al miglioramento delle competenze digitali. 3. Con propria deliberazione, le Giunte regionali e provinciali approvano il regolamento di attuazione che stabilisce gli obiettivi e i limiti della quota di gettito accantonata nel Fondo di cui al comma 1 nonche' i criteri di attribuzione e le priorita' da finanziare, demandando al dirigente preposto alla struttura competente in materia di tributi o ad altro dirigente incaricato dall'ente la quantificazione annuale delle somme da destinare alle finalita' di cui al comma 2. |
| | Art. 6
Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori
1. Le scuole, le universita', i comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, comunque denominate, acquisiscono d'ufficio dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), i dati relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. La carta di identita' elettronica, conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di eta' pari o superiore a settanta anni al momento della richiesta di rilascio, ha una durata illimitata ed e' utilizzabile anche ai fini dell'espatrio. Resta ferma la facolta' per l'interessato di chiedere il rinnovo della carta d'identita' dopo dieci anni dal suo rilascio, ai fini della validita' del certificato di autenticazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del citato decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015. 3. Alla legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: «Art. 13-bis (Tessera elettorale in formato digitale). - 1. La tessera elettorale prevista dall'articolo 13 puo' essere acquisita dall'elettore in modalita' digitale sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ai sensi dell'articolo 62, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le caratteristiche tecniche della tessera elettorale in formato digitale, l'eventuale confluenza nel portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) e le modalita' di utilizzo digitale ovvero le modalita' di utilizzo della copia analogica esclusivamente presso il seggio di iscrizione dell'elettore. 3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 3-bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi alle consultazioni elettorali e referendarie tramite lo sviluppo e la manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva del Sistema informativo elettorale (SIEL), anche al fine della piena realizzazione della tessera elettorale in formato digitale, e' autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2026, di euro 800.000 per l'anno 2027 e di euro 400.000 per l'anno 2028 in favore del Ministero dell'interno. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, le parole: «quello straordinario al Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «quello di cui al capo III»; b) al capo III, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ricorso straordinario»; c) all'articolo 8, primo comma, le parole: «ricorso straordinario al Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso straordinario»; d) all'articolo 10, terzo comma, le parole: «del Presidente della Repubblica» sono soppresse; e) all'articolo 14, il primo comma e' sostituito dal seguente: «La decisione del ricorso straordinario e' adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato.»; f) all'articolo 15, primo comma, le parole: «decreti del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «decreti del Presidente del Consiglio di Stato». 5. In conseguenza delle modifiche di cui al comma 4, all'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera bb) e' abrogata. 6. Ogni richiamo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presente in leggi, regolamenti ed altre disposizioni vigenti, e' da intendersi riferito al ricorso straordinario di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971. |
| | Art. 7
Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilita'
1. A decorrere dal 1° marzo 2026, le attivita' di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono estese, a livello provinciale, ai territori indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 10 aprile 2025, n. 94, si applicano sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 62 del 2024. 2. La formazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella sperimentazione di cui al comma 1 e negli ulteriori territori si attua, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro per le disabilita' 14 gennaio 2025, n. 30. 3. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, comma 3, capoverso articolo 4: 1) al comma 2: 1.1) al secondo periodo, dopo le parole: «Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale» sono aggiunte le seguenti: «o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini»; 1.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attivita' per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale.»; 1.3) il quarto periodo e' soppresso; 2) al comma 3: 2.1) al secondo periodo, dopo le parole: «Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale» sono aggiunte le seguenti: «o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini»; 2.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso in cui non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attivita' per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale.»; 2.3) il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «In ogni caso, almeno uno dei medici della commissione e' in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile, equipollenti o affini o di specializzazione nella disciplina attinente alla patologia che connota la condizione di salute della persona. Il medico di cui al quarto periodo puo' partecipare ai lavori dell'unita' di valutazione di base anche attraverso partecipazione a distanza mediante video-collegamento.»; b) all'articolo 15: 1) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La commissione informa, altresi', i soggetti di cui al primo periodo della possibilita' di presentare all'INPS un'istanza di invio telematico del certificato della condizione di disabilita' agli enti di cui all'articolo 23, comma 2, per l'elaborazione del progetto di vita. Ai fini dell'invio telematico, l'INPS mette a disposizione uno specifico servizio che si interfaccia con eventuali piattaforme regionali e che opera secondo le modalita' stabilite con apposito provvedimento dell'INPS. Nell'ambito del suddetto servizio il cittadino puo' inoltre accedere agli ulteriori servizi messi a disposizione dall'INPS al fine di garantire la piena fruizione dei diritti connessi con la condizione di disabilita'.»; 2) i commi 2 e 3 sono abrogati; 3) al comma 4, le parole: «ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»; c) all'articolo 16, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'INPS puo' stipulare apposite convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali che forniscono prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilita' allo scopo di agevolare l'erogazione delle prestazioni di rispettiva competenza.». 4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 214 e' sostituito dal seguente: «214. L'utilizzo del Fondo di cui al comma 210 e' disposto dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini dell'attuazione delle misure di competenza statale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 213. Il Fondo e' ripartito dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' con proprio decreto, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le finalita' di cui alla lettera a-bis) del comma 213. Per il riparto del Fondo per le finalita' di cui alla lettera a) del citato comma 213 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. I decreti di cui al presente comma sono corredati di una relazione tecnica da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.». 5. All'articolo 6, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'». 6. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, dopo le parole: «decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,» sono inserite le seguenti: «e il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'». 7. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche', nelle ipotesi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualita' dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilita' delle persone con disabilita', dal Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'». 8. All'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Il programma di azione triennale di cui al comma 5, lettera b), e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', previa deliberazione del Consiglio dei ministri.». 9. Al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «dagli ordinamenti di appartenenza,» sono inserite le seguenti: «e puo' avvalersi anche del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite complessivo di una unita',» e le parole: «, nonche' del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono soppresse; b) all'articolo 4, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 158 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano anche al Garante.». 10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
| | Art. 7 bis Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di assegno unico e universale per i figli a carico 1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di assegno unico e universale per i figli a carico, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Ai soli fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente»; b) all'articolo 3, comma 1: 1) all'alinea, le parole: «di cittadinanza, residenza e soggiorno» sono soppresse; 2) alla lettera a), le parole: «titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,» sono soppresse; 3) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sia titolare di un contratto di lavoro subordinato o eserciti un'attivita' di lavoro autonomo che comportino l'iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi della normativa italiana vigente»; 4) la lettera d) e' abrogata; c) all'articolo 6: 1) al comma 1 e' premesso il seguente: «01. Fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 1 e' commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per i lavoratori non residenti in Italia, la domanda di cui al comma 1 e' presentata per il periodo di durata della prestazione lavorativa e, in ogni caso, e' rinnovata annualmente a decorrere dal 1° marzo di ciascun anno». 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026, 31,1 milioni di euro per l'anno 2027, 31,7 milioni di euro per l'anno 2028, 32,3 milioni di euro per l'anno 2029, 32,9 milioni di euro per per l'anno 2030, 33,5 milioni di euro per l'anno 2031, 34,2 milioni di euro per l'anno 2032, 34,8 milioni di euro per l'anno 2033, 35,5 milioni di euro per l'anno 2034 e 36,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. |
| | Art. 8 Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese 1. Le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono essere utilizzate, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalita' digitale, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere, e sono conservate con le modalita' di cui all'articolo 2220 del codice civile. 2. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i cui dati sui pagamenti sono gia' inseriti nella banca dati che alimenta il sito internet denominato «Soldi pubblici», adempiono agli obblighi previsti dall'articolo 4-bis del medesimo decreto pubblicando, nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito internet istituzionale, il collegamento al predetto sito internet «Soldi pubblici». 3. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, che trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali di cui all'allegato B al predetto decreto n. 33 del 2013, assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 del medesimo decreto legislativo mediante la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del collegamento ipertestuale alle predette banche dati. 3-bis. All'articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di termini per la fatturazione delle operazioni, dopo le parole: «del medesimo soggetto,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo da parte dell'impresa mandataria ai sensi del comma 2, lettera n),». 3-ter. All'articolo 72, comma 4, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, in materia di termini per la fatturazione delle operazioni, dopo le parole: «del medesimo soggetto,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo da parte dell'impresa mandataria ai sensi del comma 2, lettera o),». |
| | Art. 9 Semplificazioni in materia di opere in prossimita' della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale
1. L'articolo 7 dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Edifici in prossimita' della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale). - 1. La realizzazione di costruzioni e altre opere permanenti di ogni specie, anche galleggianti, in prossimita' della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale nonche' le modifiche o lo spostamento di opere esistenti sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia competente per territorio, che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.». 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 costituisce presupposto di legittimita' di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attivita' di cui al medesimo comma 1 e non e' necessaria per la realizzazione di opere interne a edifici o fabbricati gia' esistenti.». |
| | Art. 10 Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione 1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: «presso la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione»; b) il terzo periodo e' soppresso. 2. Nelle more della revisione organica della materia e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga all'articolo 330, comma 2, primo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere nominati componenti delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche i medici in quiescenza, fino al compimento del settantacinquesimo anno di eta', gia' appartenenti alle amministrazioni e ai corpi di cui al comma 2 del medesimo articolo 119, previa comunicazione all'azienda sanitaria locale della disponibilita' a proseguire nell'incarico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 3. All'articolo 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresi' autorizzati all'utilizzo dei dispositivi di cui al primo periodo gli uffici della motorizzazione civile delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'acquisizione, l'installazione e la manutenzione dei predetti dispositivi le regioni e le province autonome, mediante risorse proprie, stipulano accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.». 4. All'articolo 5 del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalita' commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, e' fissato in quantita' non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attivita' di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione e da apposita delega. Alle imprese autorizzate a svolgere le attivita' di imbarco e di sbarco da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non ancora immatricolati nei porti e tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesa del successivo trasporto alla destinazione finale, puo' comunque essere rilasciato un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attivita' operative e dei dipendenti e dei soci del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di cui ordinariamente l'impresa autorizzata si avvale, come attestato dalla competente Autorita' di sistema portuale. Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al presente comma consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo. Tale limite non si applica alle autorizzazioni alla circolazione concesse alle aziende, alle universita' e agli enti di ricerca che utilizzano le targhe per attivita' di ricerca e sperimentazione, di sviluppo, di produzione e di collaudo di veicoli ovvero di loro componenti. Chiunque circola in violazione delle disposizioni del terzo periodo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 98, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». 5. Il comma 3 dell'articolo 172-bis del codice della navigazione si interpreta nel senso che il trasbordo, anche completo, del personale imbarcato tra unita' dello stesso armatore non comporta la messa in disarmo dell'unita' di provenienza, purche' essa rimanga ormeggiata. |
| | Art. 11 Misure urgenti in materia di interoperabilita' delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali 1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento, anche in via prospettica, degli obiettivi dell'Investimento 1.3 e dell'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, nonche' per rafforzare l'interoperabilita' tra le banche dati pubbliche e favorire la trasparenza ed il controllo sugli strumenti digitali, al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 3-bis e' inserito il seguente: «Art. 3-ter (Diritto alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali). - 1. Il cittadino puo' accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali, attraverso un servizio dedicato reso disponibile in modalita' sicura dal portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62. 2. Ai fini del comma 1 e' istituita nell'ANPR un'apposita sezione contenente i dati riferibili ai seguenti strumenti digitali intestati al cittadino, registrati e costantemente aggiornati dai gestori degli strumenti stessi: a) le identita' digitali di cui al sistema della carta di identita' elettronica, al sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID) e alla Carta Nazionale dei Servizi nonche' gli attestati elettronici di dati di identificazione personale rilasciati ai sensi dell'articolo 64-quater; b) le deleghe di cui all'articolo 64-ter; c) i domicili digitali eletti ai sensi dell'articolo 3-bis. 3. Per ogni strumento digitale di cui al comma 2, l'ANPR e' integrata e costantemente aggiornata con le seguenti informazioni: a) tipologia di strumento digitale; b) gestore dello strumento con la denominazione del soggetto emettitore; c) natura del gestore, se pubblico o privato; d) identificativo dello strumento: il numero di serie, l'identificativo o il codice seriale dello strumento, ove esistente; e) livello di garanzia dello strumento: l'indicatore del grado di affidabilita' dell'autenticazione, ove applicabile; f) stato dello strumento: se valido, revocato o scaduto; g) data di rilascio, nel formato giorno/mese/anno; h) scadenza, nel formato giorno/mese/anno; i) nel caso della piattaforma per la gestione delle deleghe: i dati identificativi dei soggetti delegati e la data di inizio di validita' e termine della delega. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), possono essere individuate informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 3 e possono essere aggiornate, in relazione alla evoluzione tecnologica, le categorie di strumenti digitali di cui al comma 2. 5. I dati di cui ai commi 3 e 4 sono messi a disposizione dell'ANPR dai gestori degli strumenti digitali tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter entro il 30 aprile 2026 e costantemente aggiornati dagli stessi gestori al verificarsi delle variazioni di stato dello strumento mediante i servizi della medesima piattaforma di cui all'articolo 50-ter. In caso di mancata registrazione e aggiornamento nell'ANPR dei dati di cui al comma 2, ferme restando le responsabilita' dei gestori degli strumenti digitali nei confronti del cittadino, l'AgID, nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), applica le sanzioni previste dall'articolo 32-bis ovvero dall'articolo 18-bis. L'AgID assicura, tramite propri provvedimenti, il coordinamento con i gestori degli strumenti digitali ai fini del costante aggiornamento dei dati di cui ai commi 3 e 4. 6. L'ANPR comunica al cittadino ogni nuova attivazione degli strumenti digitali a lui riferibili, anche avvalendosi del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis ovvero della piattaforma digitale per le notifiche di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 7. I gestori dell'identita' digitale, ad eccezione dell'identita' digitale connessa alla carta d'identita' elettronica, verificano e comunicano al richiedente prima del rilascio dell'identita' digitale, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, la preesistenza di identita' digitali gia' associate alla medesima persona. 8. Previo consenso del cittadino, i gestori degli altri strumenti digitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, ad eccezione di quelli connessi alla carta d'identita' elettronica, in qualita' di gestori di pubblico servizio, possono, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter e prima del rilascio dello strumento, verificare l'eventuale esistenza di strumenti della medesima tipologia gia' associati alla persona fisica. 9. Le verifiche di cui ai commi 7 e 8 restituiscono unicamente il numero di identita' digitali, senza alcun dettaglio delle stesse; gli esiti sono resi disponibili al cittadino contestualmente alla verifica. 10. La titolarita' del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR e' attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza; i gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 sono titolari del trattamento di registrazione e aggiornamento dei dati di propria competenza nell'ANPR. 11. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, incaricata della realizzazione delle funzionalita' dell'ANPR e della gestione della sezione di cui al comma 2 del presente articolo, e' nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 12. Le societa' che registrano e aggiornano, per conto dei titolari del trattamento, i dati nella sezione dell'ANPR di cui al comma 2, con i dati degli strumenti digitali di cui ai commi 3 e 4, assumono la qualifica di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679. 13. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate nell'ANPR per la durata massima di dodici mesi dalla registrazione della revoca o della scadenza dello strumento da parte dei gestori e sono consultabili, previa autenticazione con livello di garanzia almeno significativo, esclusivamente dal cittadino cui si riferiscono, fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e 9. Con riferimento ai trattamenti di dati personali, si applicano le misure tecniche e organizzative di cui all'allegato C al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, oltre che le specifiche misure di sicurezza di cui alle linee guida adottate dall'AgID ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2. 14. L'ANPR assicura l'accesso ai dati di cui ai commi 3 e 4 esclusivamente al cittadino cui si riferiscono o al suo delegato ai sensi dell'articolo 64-ter e ai gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 per le finalita' di cui al presente articolo.»; b) all'articolo 6-ter: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni, dei gestori dei pubblici servizi e delle societa' a controllo pubblico, e' istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle societa' a controllo pubblico", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, le societa' a controllo pubblico e i privati.»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonche' per le societa' a controllo pubblico, l'Indice di cui al comma 1 garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212 e 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.»; 3) al comma 2, dopo le parole: «dalle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «, incluso l'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 4) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'iscrizione nell'Indice di cui al comma 1 avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte dell'AgID e non e' incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo 6-bis. Ai fini di garantire l'univocita' dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 6-bis garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter.»; 5) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni di cui al comma 1, i gestori di pubblici servizi e le societa' a controllo pubblico aggiornano gli indirizzi e i dati dell'Indice di cui al medesimo comma 1 tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applica l'articolo 18-bis.»; 6) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle societa' a controllo pubblico»; c) all'articolo 50: 1) dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente: «2-quater. Le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell'unicita' dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni gia' detenuti da un'amministrazione e assicurano lo scambio delle informazioni mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter fin dalla progettazione dei servizi e mediante l'identificativo univoco di cui all'articolo 62, integrato nei loro sistemi. Ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si considera operata per finalita' di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta ai sensi del presente comma da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, delle banche dati pubbliche e i relativi servizi di accertamento d'ufficio di atti, fatti, qualita' e stati soggettivi sono resi automaticamente disponibili mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter a semplice richiesta per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. La vigilanza sugli accessi e' effettuata secondo quanto previsto dalle linee guida adottate dall'AgID.»; 2) il comma 3-ter e' sostituito dal seguente: «3-ter. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo ovvero il ritardo nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. L'AgID effettua controlli annuali sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applica l'articolo 18-bis.»; d) all'articolo 62: 1) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il codice identificativo univoco di cui all' ottavo periodo consente l'interoperabilita' tra banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.»; 2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), accedono automaticamente ai dati contenuti nell'ANPR, per le finalita' istituzionali dichiarate, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, in qualita' di titolari autonomi del trattamento e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceita' e sicurezza dei trattamenti per i quali e' effettuato l'accesso. L'amministrazione titolare dell'ANPR non e' responsabile per il trattamento dei dati effettuati dai medesimi soggetti in difformita' dalle finalita' dichiarate, ferma restando la vigilanza sugli accessi effettuata secondo le linee guida adottate dall'AgID.»; e) nella sezione II del capo V, dopo l'articolo 62-quinquies e' aggiunto il seguente: «Art. 62-sexies (Anagrafe nazionale digitale della gente di mare - ANGEMAR). - 1. E' istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR), finalizzata alla gestione unitaria, digitale e interoperabile dei dati relativi alla carriera professionale, ai titoli, agli imbarchi e alle abilitazioni e certificazioni della gente di mare, anche ai fini del collocamento e del monitoraggio del mercato del lavoro marittimo. L'ANGEMAR, al raggiungimento della piena operativita', sostituisce le anagrafi, i registri e gli archivi previsti a legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dal codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231. 2. L'ANGEMAR e' integrata con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter e consente l'alimentazione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati da parte degli uffici d'iscrizione della gente di mare, del personale appartenente alla gente di mare, degli armatori e dei centri di formazione autorizzati nonche' dei soggetti internazionali convenzionati per le parti di rispettiva competenza. L'ANGEMAR, per il tramite dei servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter, e' costantemente aggiornata al fine di assicurare la coerenza dei dati ivi contenuti con l'anagrafe di cui all'articolo 62 (ANPR), con le anagrafi di cui all'articolo 62-quater (ANIST) e all'articolo 62-quinquies (ANIS), con i servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) nonche', per le informazioni di competenza, con le anagrafi e le basi di dati detenute da altre amministrazioni. 3. Entro centottanta giorni dalla piena operativita' dell'ANGEMAR, il libretto di navigazione di cui all'articolo 122 del codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, e' rilasciato sulla base delle informazioni contenute nell'ANGEMAR ed e' reso disponibile anche tramite il Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet, ai sensi dell'articolo 64-quater. Il libretto di navigazione, dotato di microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie alla verifica dell'identita' del titolare e di quelle definite dai decreti di cui al comma 4, e' carta valore ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e la sua produzione e fornitura sono affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla societa' di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 559 del 1966. 4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, ove nominata, sono definiti: a) i dati contenuti nell'ANGEMAR, nonche' le modalita' di alimentazione, aggiornamento e conservazione degli stessi, con particolare riguardo alle misure di sicurezza informatica e alle specifiche tecniche e organizzative per la gestione e il trattamento dei dati personali, in conformita' al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; b) le caratteristiche del libretto di navigazione di cui all'articolo 122 del codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, rilasciato ai sensi del comma 3, nonche' le modalita' di verifica e consultazione dello stesso. 5. Nelle more della piena operativita', l'ANGEMAR mette a disposizione un servizio informatico provvisorio per l'inserimento dei dati e delle informazioni essenziali da parte del personale appartenente alla gente di mare e dei centri di formazione autorizzati, secondo le modalita' definite con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I dati e le informazioni di cui al primo periodo confluiscono nell'ANGEMAR e sono oggetto di successiva validazione secondo le modalita' stabilite dai decreti di cui al comma 4.»; e-bis) all'articolo 64-bis, dopo il comma 1-quinquies e' inserito il seguente: «1-sexies. Ai minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta' sono consentiti l'accesso e l'utilizzo del punto di accesso telematico di cui al presente articolo, anche per l'ottenimento e l'esibizione di attestazioni, titoli o abilitazioni aventi effetti giuridici, compresi quelli resi disponibili mediante il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) di cui all'articolo 64-quater, senza che sia necessario l'assenso dell'esercente la responsabilita' genitoriale, fatti salvi i casi in cui la legge richieda espressamente l'intervento o l'autorizzazione dell'esercente la responsabilita' genitoriale per l'ottenimento di specifiche attestazioni, titoli o abilitazioni ovvero per la fruizione di specifici servizi». 2. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della realizzazione dell'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR) di cui all'articolo 62-sexies del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;». 3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), nonche' per la progettazione, realizzazione, messa a disposizione e gestione dell'infrastruttura tecnologica dell'ANGEMAR, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede: a) quanto a 4,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; b) quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. |
| | Art. 12
Misure urgenti in materia di microimprese
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 2-quaterdecies e' inserito il seguente: «Art. 2-quaterdecies.1 (Procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese). - 1. Le imprese con meno di cinque dipendenti si avvalgono, per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 33 del regolamento, di una specifica procedura di notifica. 2. La procedura di cui al comma 1 e' disciplinata dal Garante con proprio provvedimento, prevedendo il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.». 2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. All'articolo 3, comma 01, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'impresa puo' indicare, ai sensi del primo periodo, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto e' adibito all'attivita' di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.». 4. All'articolo 3, comma 5-bis, della legge 17 agosto 2005, n. 174, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'impresa puo' indicare, ai sensi del comma 5, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto e' adibito all'attivita' di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.». 5. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Al fine di garantire uniformita' e tracciabilita' della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica standard di cui al secondo periodo e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla data di conclusione del corso. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), e' adottato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un modulo unico per la trasmissione in via telematica degli attestati da parte degli enti di formazione accreditati presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti, in modo da garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». |
| | Art. 13
Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche
1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) all'articolo 43, comma 1, alinea, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; 0b) all'articolo 44, comma 10, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero qualora non sia stata indetta apposita conferenza di servizi»; 0c) all'articolo 49, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, e di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche' in deroga ai regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, che comportino scavi e infilaggi di lunghezza massima di quaranta metri: a) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica l'inizio dei lavori all'ente proprietario della strada, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, allegando la documentazione tecnica indicata nell'allegato 12-bis annesso al presente decreto. Dopo l'invio della predetta comunicazione e comunque prima dell'avvio dei lavori, l'operatore presenta ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta elettronica certificata, un'istanza per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e il segnalamento stradale temporaneo, allegando gli schemi di cantierizzazione dei lavori ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, pubblicato nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002. I provvedimenti di cui al secondo periodo della presente lettera sono rilasciati dagli enti proprietari della strada entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza; decorso inutilmente tale termine, l'operatore puo' dare avvio ai lavori nel rispetto dei predetti schemi di cantierizzazione a condizione che non vi siano interferenze con quanto disposto da altri provvedimenti adottati dai medesimi enti; b) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori non interessi la sede stradale ovvero non richieda la chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica l'inizio dei lavori all'ente proprietario della strada, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, allegando la documentazione tecnica indicata nell'allegato 12-bis annesso al presente decreto; decorso inutilmente il termine di otto giorni dall'invio della comunicazione, l'operatore puo' dare avvio ai lavori. 7-ter. Per gli interventi di cui al comma 7-bis, l'ente proprietario della strada puo' concordare con l'operatore di rete accorgimenti in merito alla collocazione dell'infrastruttura di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondita' stabilite dall'operatore stesso in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga e nel rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori»; a) all'articolo 56: 1) al comma 1, dopo la parola: «condutture» sono inserite le seguenti: «ovvero linee», le parole: «e qualunque ne sia la classe» sono sostituite dalle seguenti: «e di terza classe» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero con linee di telecomunicazione»; 2) al comma 2, dopo le parole: «tubazioni metalliche sotterrate» sono inserite le seguenti: «con protezione catodica» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero con linee di telecomunicazione»; b) all'articolo 98-quaterdecies, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I fornitori di servizi di accesso a internet hanno l'obbligo di fornire, altresi', al consumatore le informazioni puntuali circa le diverse tecnologie di rete di accesso disponibili all'indirizzo di utenza del consumatore, specificando le relative prestazioni, in base alla corrente banca dati di mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta dei servizi di connettivita', prevista dall'articolo 22 del presente codice. L'Autorita' vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente comma e applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali sanzioni si applicano decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.». 1-bis. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. |
| | Art. 14 Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonche' in materia di rifiuti
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) all'articolo 212, comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Possono iscriversi all'Albo, oltre agli enti e alle imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, per l'esercizio delle attivita' manutentive espressamente previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attivita' manutentive connesse all'esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e classi previste per tali operazioni»; a) all'articolo 216, comma 8-septies, le parole: «nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato III al regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024»; b) all'articolo 241, comma 1, dopo le parole: «delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento» sono inserite le seguenti: «in conformita' alla disciplina urbanistica»; c) all'articolo 242, comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o di modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.»; d) all'articolo 242-ter: 1) al comma 1, dopo le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono inserite le seguenti: «e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101» e le parole: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato I-bis al presente decreto»; 2) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione da parte delle regioni delle disposizioni attuative del presente comma, le categorie di interventi nonche' i criteri e le procedure di valutazione e le modalita' di controllo definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del primo periodo trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.». 2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica a decorrere dal 22 maggio 2026. 3. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanita' 5 settembre 1994, recante l'elenco delle industrie insalubri, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994, e sono, pertanto, escluse dall'applicazione della relativa disciplina le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 4. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il terzo periodo e' soppresso. 5. L'articolo 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, e' abrogato. |
| | Art. 14 bis Disposizioni in materia di piatti e di altri prodotti in plastica riutilizzabili destinati a entrare in contatto con alimenti 1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica sono considerati riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui sono stati concepiti e sono commercializzabili come tali a condizione che corrispondano alle seguenti caratteristiche tecniche: a) per i piatti in plastica: 1) diametro inferiore a 19 centimetri e peso superiore a 45 grammi; 2) diametro da 19 a 24 centimetri e peso superiore a 80 grammi; 3) diametro superiore a 24 centimetri e peso superiore a 110 grammi; b) per le posate in plastica (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette): rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro c) per le cannucce in plastica a uso alimentare: rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro, salvo che rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017; d) per gli agitatori in plastica per bevande: rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto della normativa vigente in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. |
| | Art. 15 Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare
1. Al fine di garantire adeguata continuita' terapeutica, per l'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, ivi compresi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), le regioni possono procedere ai sensi dell'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. |
| | Art. 16 Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 -Componente 1 del PNRR
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, quarto periodo, le parole: «alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente»; b) all'articolo 4, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalita' di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»; c) all'articolo 4-quater, comma 2, primo periodo, le parole: «, che la presiede» sono sostituite dalle seguenti: «o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado, che la presiedono»; d) all'articolo 4-quinquies, comma 1, terzo periodo, le parole: «i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle seguenti: «i presidenti delle corti di giustizia tributaria e di sezione di cui all'articolo 3, presso i quali i magistrati tributari nominati svolgono il tirocinio»; d-bis) all'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, che abbiano conseguito un'anzianita' nelle corti di primo grado non inferiore a tre anni, e tra i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui al medesimo articolo 1-bis». 2. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro». 2-bis. All'articolo 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «Dipartimento delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento della giustizia tributaria». 3. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, le parole: «alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente»; b) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalita' di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»; c) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole: «, che la presiede» sono sostituite dalle seguenti: «o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado, che la presiedono»; d) all'articolo 9, comma 2, terzo periodo, le parole: «i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle seguenti: «i presidenti delle corti di giustizia tributaria e di sezione di cui all'articolo 4, presso i quali i magistrati tributari nominati svolgono il tirocinio»; d-bis) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 3, che abbiano conseguito un'anzianita' nelle corti di primo grado non inferiore a tre anni, e tra i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui al medesimo articolo 2, comma 2»; e) all'articolo 49, comma 1, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro». 4. All'articolo 1, comma 10-ter, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La prova scritta di cui al comma 10-bis consiste nello svolgimento di due elaborati, di cui il primo in diritto tributario e il secondo in diritto civile o commerciale, con profili di carattere tributario, da individuarsi con le modalita' di cui al secondo periodo. Gli elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati mediante sorteggio pubblico da effettuarsi nell'imminenza della prova.». 5. All'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «adempimenti per i contribuenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' al potenziamento dei servizi anche digitali della giustizia tributaria»; b) al secondo periodo, le parole: «ad apposito capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ad appositi capitoli» e le parole: «Dipartimento per le politiche fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento delle finanze e Dipartimento della giustizia tributaria». 6. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 2 maggio 2026. 6-bis. Al fine di completare il processo di riforma e di riorganizzazione della giustizia tributaria di cui alla legge 31 agosto 2022, n. 130, alla legge 9 agosto 2023, n. 111, e al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, nonche' di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali, nell'ambito del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, sono istituite tre direzioni territoriali con sede in Milano, in Roma e in Napoli presso gli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, rispettivamente, della Lombardia, del Lazio e della Campania. A ciascuna direzione territoriale, articolata in due uffici dirigenziali non generali, e' preposto un dirigente di livello generale, con corrispondente incremento complessivo della dotazione organica di tre posti di livello dirigenziale generale e di sei posti di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di garantire l'immediato funzionamento delle direzioni territoriali, a ciascuna di esse e' assegnato un contingente di venti unita' di personale amministrativo, di cui dodici unita' dell'area dei funzionari e otto unita' dell'area degli assistenti, tratto dalle unita' presenti presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado delle sedi di Milano, di Roma e di Napoli, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6-ter. I direttori con funzioni dirigenziali di livello generale delle direzioni territoriali di cui al comma 6-bis, nell'ambito territoriale di competenza individuato nella tabella di cui all'allegato 1-bis annesso al presente decreto, nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, assicurano: a) la vigilanza sulla qualita' e sull'efficienza delle attivita' e dei servizi degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, al fine di segnalarne risultanze e criticita' al Dipartimento della giustizia tributaria e di proporre soluzioni organizzative, basate anche sul criterio della sussidiarieta', funzionali al corretto svolgimento dell'attivita' di supporto alla funzione giurisdizionale; b) lo studio delle questioni di maggiore rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attivita' istituzionali e dei servizi degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, al fine di formulare proposte di soluzione al Dipartimento della giustizia tributaria; c) la formulazione al Dipartimento della giustizia tributaria di proposte in materia di fabbisogni delle risorse umane e dei profili professionali degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, ivi compresa la formazione del relativo personale, nonche' di proposte in materia di lavori e di fabbisogni di beni e servizi, anche informatici, funzionali all'efficiente svolgimento delle attivita' dei medesimi uffici; d) il supporto al Dipartimento della giustizia tributaria per la definizione, l'attuazione e il monitoraggio delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalita'; e) la corretta attuazione delle linee di indirizzo e di coordinamento del Dipartimento della giustizia tributaria nell'ambito delle attivita' e dei servizi resi dagli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria; f) la gestione unificata delle funzioni di consegnatario dei beni mobili ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254; g) la gestione delle procedure di liquidazione degli stipendi dei magistrati tributari e dei compensi dei giudici tributari; h) la gestione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento, stipulazione ed esecuzione dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare il buon andamento delle attivita' e dei servizi della direzione territoriale e delle corti di giustizia tributaria, in forza del decentramento delle risorse operato dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la gestione della logistica delle corti di giustizia tributaria, d'intesa con il Dipartimento della giustizia tributaria; l) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 6-quater. I direttori di cui al comma 6-ter, nell'ambito delle rispettive direzioni territoriali, oltre alle attivita' e alle funzioni ivi indicate, assicurano: a) l'indirizzo degli affari generali e di segreteria, della gestione delle risorse umane e strumentali e della gestione del contenzioso; b) la gestione della logistica e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; c) la gestione delle relazioni sindacali. 6-quinquies. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al primo ufficio dirigenziale non generale presente in ciascuna delle direzioni territoriali di cui al comma 6-bis sono attribuite le attivita' e le funzioni indicate al comma 6-ter, lettere da a) a e), nonche' quelle indicate al comma 6-quater, lettere a) e c); al secondo ufficio sono attribuite le attivita' e le funzioni indicate al comma 6-ter, lettere da f) a i), nonche' quelle indicate al comma 6-quater, lettera b). 6-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6-bis a 6-quinquies si provvede mediante la riduzione delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'economia e delle finanze e mediante la riduzione di un numero pari a diciannove posti nell'area dei funzionari e a diciannove posti nell'area degli assistenti assegnati al Dipartimento della giustizia tributaria, complessivamente almeno equivalenti sotto il profilo finanziario. 6-septies. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'immediato funzionamento delle direzioni territoriali di cui al comma 6-bis, si provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale previsti dai commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies. |
| | Art. 17 Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR 1. All'articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nello stesso modo si procede se il magistrato ha definito i procedimenti di cui al secondo periodo. Anche gli ulteriori cinquanta procedimenti assegnati ai sensi del terzo periodo sono definiti improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.»; b) al comma 11, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Una ulteriore indennita' pari a quella di cui al primo periodo e' corrisposta al magistrato applicato a distanza nel caso di cui al comma 6, terzo e quarto periodo, a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, gli ulteriori cinquanta procedimenti civili allo stesso assegnati.»; c) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti: «12-bis. I magistrati ordinari a riposo che non hanno compiuto i settantacinque anni di eta' al momento della presentazione della domanda possono partecipare ai programmi di definizione dei procedimenti civili di cui al comma 9, in qualita' di magistrati ausiliari per lo svolgimento di servizio onorario. I magistrati ausiliari sono nominati, nel numero massimo di duecento e in via straordinaria, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, e sono assegnati agli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2, con incarico che ha scadenza al 31 dicembre 2026. 12-ter. Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle ipotesi di dimissioni, decadenza e revoca. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Per le procedure di selezione, per gli ulteriori requisiti per il conferimento dell'incarico e per le incompatibilita', i doveri e ogni altro aspetto relativo allo svolgimento del rapporto non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. 12-quater. Ai magistrati ausiliari e' attribuito, a titolo di indennita', un importo onnicomprensivo di euro 200 per ciascun procedimento definito, con un limite massimo di 100 procedimenti nel periodo di durata dell'incarico. L'indennita' di cui al primo periodo e' liquidata previa attestazione del capo dell'ufficio giudiziario di destinazione sul numero di procedimenti definiti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26». 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), capoverso 12-quater, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, nel limite di euro 11.636.912 per l'anno 2026, e' versata, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia. 3. Al Codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 696, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: «Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza. Il procedimento e' definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.»; b) all'articolo 696-bis, dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti: «Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di cui al secondo comma o della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza. Il procedimento e' definito con il decreto di cui al terzo comma o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.». 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e' stata depositata la consulenza tecnica di ufficio o, nel caso previsto dall'articolo 696-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, non e' stato depositato il processo verbale della conciliazione. 5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti ivi previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 6. Al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il collocamento del magistrato fuori ruolo puo' essere autorizzato solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: a) sono decorsi sei anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura; b) sono decorsi tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni.»; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: «almeno dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»; b) all'articolo 15: 1) al comma 3: 1.1) al primo periodo, dopo le parole: «limiti temporali previsti dal presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui il collocamento fuori ruolo sia stato effettuato senza soluzione di continuita' rispetto al precedente incarico»; 1.2) al secondo periodo, le parole: «, salvo che per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso gli organi di governo autonomo» sono soppresse; 2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, la durata del precedente incarico non e' mai computata nel termine complessivo per gli incarichi conferiti o autorizzati e per quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo, nonche' presso il Ministero della giustizia limitatamente agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento gia' conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.»; 3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 17, comma 2, non si applicano sino al 31 dicembre 2029. Nelle more dell'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 17, comma 2, e al fine di garantire il rispetto della dotazione organica complessiva, il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie, indicati alla lettera M) della Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e' rideterminato nel numero di 200 fino al 31 dicembre 2029 e il limite dei magistrati indicati alla lettera L) della medesima tabella e' rideterminato nel numero di 9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al 31 dicembre 2029»; c) all'articolo 16: 1) al comma 1, le parole «dall'articolo 15, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 15, commi 2 e 3»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 68, della legge della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'applicazione del primo periodo, non e' mai computata nel termine complessivo la durata degli incarichi conferiti o autorizzati e di quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento gia' conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101»; d) all'articolo 17, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. All'articolo 21, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, il secondo periodo e' soppresso.». |
| | Art. 17 bis
Disposizioni in materia di processo penale telematico in grado di appello
1. Fino al termine per la completa informatizzazione degli uffici delle corti di appello e delle procure generali previsto dall'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, all'atto di appello del procuratore generale presso la corte di appello continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 582, comma 1, del codice di procedura penale nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. |
| | Art. 18 Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ulteriori criteri integrativi possono essere previsti in sede negoziale nell'ambito delle prerogative assegnate dal contratto collettivo nazionale di lavoro alla contrattazione integrativa sulla mobilita', nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 del PNRR.»; b) all'articolo 16-ter: 1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) definizione di orientamenti per l'accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione di cui al presente articolo, ai fini dell'adozione della direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8, e verifica dei requisiti indicati dalla direttiva;»; 2) al comma 8, secondo periodo, le parole: «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti gia' riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono» sono sostituite dalla seguente: «Sono» e le parole: «un'esperienza almeno quinquennale nelle attivita' di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni,» sono soppresse; 3) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. L'accreditamento degli enti di formazione e la qualificazione delle associazioni professionali e disciplinari ai fini della formazione continua in servizio del personale scolastico e' disposto con la direttiva di cui al comma 8.»; 4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Formazione in servizio continua e incentivata e valutazione degli insegnanti». 2. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilita' per il docente di presentare domanda di assegnazione provvisoria, provinciale e interprovinciale, per il ricongiungimento con un proprio genitore considerato persona anziana ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29»; b) al comma 3-ter: 1) al primo periodo, dopo le parole: «il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria» sono inserite le seguenti: «o della prova scritta della procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,»; 2) al secondo periodo, dopo le parole: «criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti» sono inserite le seguenti: «facendo riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando» e le parole: «nell'ambito di tali concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle prove scritte e orali di tali concorsi o nella prova scritta della procedura straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Ciascun elenco regionale, fermo restando il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti di cui al secondo periodo, e' articolato in due sezioni, da cui si attinge nel seguente ordine: la prima, costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso nella regione nella quale chiedono l'iscrizione nell'elenco; la seconda, costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso in una regione diversa da quella nella quale chiedono l'iscrizione nell'elenco». 3. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26-bis, comma 1, le parole: «nell'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2024/2025»; b) all'allegato 2-ter, paragrafo 2. Autonomia e flessibilita', dopo la lettera b) e' inserito il seguente capoverso: «Nel primo biennio, la quota del curricolo a disposizione delle istituzioni scolastiche e' utilizzata in modo da garantire per gli studenti una equilibrata distribuzione delle discipline rispetto agli obiettivi del Profilo educativo, culturale e professionale, evitando situazioni di soprannumerarieta' nell'organico dell'autonomia e senza determinare comunque posizioni in esubero». 3-bis. Al fine di garantire un piu' efficace raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria degli ITS Academy previsti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.5, del PNRR, all'articolo 11, comma 9, della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo le parole: «da soggetti pubblici e privati» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di risorse derivanti dalla concessione in uso temporaneo dei laboratori alle imprese del settore produttivo che utilizzano le tecnologie caratterizzanti l'ITS Academy afferente a una delle aree tecnologiche di riferimento. La concessione dei laboratori e' consentita al di fuori dell'orario di svolgimento delle attivita' formative degli ITS Academy o di qualsiasi altra attivita' rientrante nella missione di cui al medesimo articolo 2». 4. Al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, per l'anno scolastico 2026/2027, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate agli uffici scolastici regionali ulteriori risorse per l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, fino al 30 giugno 2027 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Il decreto di cui al primo periodo provvede al riparto delle risorse tra gli uffici scolastici regionali tenendo conto del numero di accorpamenti di istituzioni scolastiche effettuati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Accedono al riparto delle risorse di cui al primo periodo esclusivamente gli uffici scolastici regionali delle regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 nel rispetto dei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 124 del 30 giugno 2025. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, nelle regioni di cui al terzo periodo, ai fini della determinazione, per l'anno scolastico 2026/2027, dell'organico di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione delle posizioni di lavoro dei direttori dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, continuano ad applicarsi alle istituzioni scolastiche risultanti da accorpamento i parametri di calcolo, indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, recante revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, gia' applicati, per l'anno scolastico 2025/2026, alle singole istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento, fermo restando il limite della consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibile a legislazione vigente per l'anno scolastico 2026/2027. Il Ministero dell'istruzione e del merito puo' derogare all'applicazione dei criteri e dei parametri previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 novembre 2025, n. 211, al fine di garantire l'effettivo conseguimento della riduzione complessiva delle 2.174 unita' di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 5. Per l'anno scolastico 2026/2027 sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche delle regioni di cui al comma 4, terzo periodo, ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui all'articolo 1, comma 83-quater, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite mediante aggiornamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del decreto di cui all'articolo 1, comma 83-quater, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015. 6. Per l'attuazione del comma 4, primo periodo, e' autorizzata la spesa di 19 milioni di euro. Ai relativi oneri per l'attivazione di incarichi temporanei, si provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, e quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR. Agli oneri derivanti dal comma 5, per l'attivazione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 6-bis. La regione Friuli Venezia Giulia puo' attivare, per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030, in deroga ai contingenti dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il triennio di riferimento, definiti per le scuole di lingua slovena dai decreti del Ministro dell'istruzione e del merito adottati rispettivamente ai sensi dei commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in deroga al comma 5-sexies del citato articolo 19, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura tale da non superare il contingente definito per le medesime scuole dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 70 del 19 aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facolta' assunzionali. Per l'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa di euro 68.066 per l'anno 2027, di euro 204.198 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 136.132 per l'anno 2030. Agli oneri di cui al secondo periodo si provvede mediante riduzione, in misura pari a euro 68.066 per l'anno 2027 e a euro 204.198 annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. 7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, le parole: «a partire dall'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle le seguenti: «a partire dall'anno scolastico 2027/2028», le parole: «destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025, 2026 e 2027» e le parole «relativa al triennio 2022-2024» sono soppresse. 8. All'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole: «Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di» e le parole: «contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca -triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca vigente». |
| | Art. 19 Misure urgenti per la prosecuzione delle attivita' di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito 1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «e l'anno scolastico 2026/2027», le parole: «pari a 100» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 70» e le parole: «e presso gli Uffici scolastici regionali» sono soppresse; b) al comma 5, le parole: «all'annualita' 2026» sono sostituite dalle seguenti: «all'annualita' 2027»; c) al comma 6, le parole: «a euro 1.885.344 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.863.835 per l'anno 2026 nonche' a euro 1.467.737 per l'anno 2027» e le parole: «al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 2027». 2. All'articolo 1, comma 725, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2025/2026 sono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2026/2027 sono individuate». 3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per consentire il supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica nelle fasi di monitoraggio finale, verifica e controllo dei progetti del PNRR fino al 31 dicembre 2026 nonche' dei progetti del Programma nazionale 2021-2027 per le annualita' successive, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano per tutta la durata dell'operativita' dell'unita' di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito. A tale fine, le risorse finanziarie di cui al primo periodo sono incrementate fino a un importo di ulteriori 20 milioni di euro»; b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «termine di operativita' dell'unita' di missione per il PNRR». 4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di euro 1.677.413 per l'anno 2026 e di euro 2.516.120 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 3, lettera a), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' rispettivamente applicabili a ciascun programma, si provvede: a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 per il supporto alle azioni del PNRR, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020; b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 per il supporto alle azioni del Programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027, a valere sul suddetto Programma nazionale 2021-2027. |
| | Art. 20 Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR 1. Al fine di monitorare la fase esecutiva connessa alla realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, il Commissario straordinario di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, resta in carica sino al 31 dicembre 2029. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 786.357 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. 2. All'articolo 1-quater della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: «2-ter. Per gli interventi edilizi di cui al presente articolo non e' necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato. Gli interventi di cui al primo periodo possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle gia' esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune.». |
| | Art. 21 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'universita'» e in materia di lauree abilitanti in attuazione della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, nonche' in materia di attivita' di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilita'» della Missione 4 - Componente 2 del PNRR 1. Al fine di semplificare le procedure connesse alla tutela del diritto allo studio universitario, anche per l'attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'universita'» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario possono accedere ai dati relativi agli studenti trattati dal Ministero dell'universita' e della ricerca in archivi informatizzati di rilievo nazionale, esclusivamente per le finalita' di cui al presente articolo e solo se indispensabili per le medesime finalita', in misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto a tali finalita' e secondo le garanzie e le misure individuate nel decreto di cui al comma 2. 2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati gli elementi essenziali del trattamento dei dati personali e, in particolare: a) le tipologie di dati personali trattati, nonche' i relativi tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalita' perseguite; b) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati in relazione al trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' all'articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; c) le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le liberta' fondamentali degli interessati. 3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 e limitatamente ai dati relativi agli studenti raccolti e trattati ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, gli organismi di cui al comma 1 accedono per via telematica, ai soli fini del riconoscimento dei benefici in materia di diritto allo studio, nel rispetto della disciplina in materia di dati personali, e delle correlate verifiche di cui agli articoli 43, 71 e 72 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai seguenti dati: a) cognome; b) nome; c) data e luogo di nascita; d) codice fiscale; e) dati identificativi dell'universita' e del corso di studi presso cui l'offerta formativa di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 71 del 2025 e' stata erogata allo studente; f) esito della procedura di ammissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 71 del 2025, con indicazione della sede universitaria assegnata e di quella di immatricolazione; g) crediti formativi universitari (CFU) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 71 del 2025, conseguiti dallo studente; h) pregresso godimento dei benefici in materia di diritto allo studio, con la specificazione della tipologia del servizio o intervento concesso allo studente, dei dati identificativi dell'organismo di gestione per il diritto allo studio competente, del corso di studi in cui e' iscritto lo studente beneficiario e dell'anno accademico di erogazione. 4. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Dal calcolo delle spese complessive del personale di cui al comma 2 sono escluse le spese sostenute per i contratti di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le spese per i contratti di cui agli articoli 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non sono computate nel predetto calcolo, con esclusione di quelle sostenute nel limite di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 22-ter riferito solo alla stipulazione di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della medesima legge nel testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.». 4-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 22, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di spesa di cui al secondo periodo non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi nonche' da finanziamenti esterni finalizzati, in tutto o in parte, alla copertura integrale di spese di personale, ivi comprese le risorse rivenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; b) all'articolo 22-ter, comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' da finanziamenti esterni finalizzati, in tutto o in parte, alla copertura integrale di spese di personale, ivi comprese le risorse rivenienti dal PNRR». 4-ter. Il comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e' abrogato. 5. All'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) al primo periodo, le parole: «dei laureati in giurisprudenza» sono sostituite dalle seguenti: «dei laureati, in possesso di laurea magistrale, specialistica o titoli equiparati,» e le parole: «dell'impiego di magistrato ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «nelle magistrature»; 2) al secondo periodo, le parole: «dei laureati in giurisprudenza» sono soppresse; b) i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dal seguente: «2-bis. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 le universita', nell'ambito dell'ordinamento didattico di cui al comma 1, possono attivare corsi di specializzazione, a carattere prevalentemente pratico, della durata di un anno, finalizzati alla preparazione ai concorsi per le magistrature, per notaio e all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, comunque utili ai fini di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di determinare e aggiornare periodicamente gli obiettivi formativi di ciascun percorso, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Scuola superiore della magistratura, nel rispetto della autonomia universitaria, sono individuati gli standard formativi uniformi.»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita', sedi di facolta' e di dipartimenti di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni con il Consiglio nazionale forense, con gli ordini forensi, con il Consiglio nazionale del notariato e la Scuola nazionale del notariato, nonche' di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facolta' e dipartimenti con insegnamenti giuridici ed economici.»; d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per l'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-bis), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, la Scuola superiore della magistratura puo' stipulare accordi e convenzioni con le universita' sedi di facolta' e di dipartimenti di giurisprudenza e di scuole di specializzazione per le professioni legali.»; e) al comma 4, la parola: «ordinario» e' soppressa; f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Resta ferma la possibilita' per le universita', sedi di facolta' e di dipartimenti di giurisprudenza, di cui al comma 3 di organizzare, oltre ai corsi per il rilascio del diploma di specializzazione di cui al comma 2-bis, anche corsi di aggiornamento professionale, master, nonche' percorsi formativi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, anche in convenzione con i Consigli degli Ordini territoriali forensi.»; g) i commi 5 e 6 sono abrogati. 6. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, si provvede al riordino delle ulteriori scuole di specializzazione di area giuridica. 8. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la lettera d) e' abrogata. 8-bis. Al fine di finanziare i dottorati di ricerca attivati dalle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche per l'attuazione e il consolidamento degli Investimenti 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate» e 4.1 «Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale» della Componente 1 della Missione 4 del PNRR nonche' dell'Investimento 3.3 «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese» della Componente 2 della Missione 4 del PNRR, il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e' incrementato di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031. 8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede: a) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, mediante riduzione, in misura pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca; b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. |
| | Art. 21 bis Disposizioni urgenti per i progetti PNRR degli enti pubblici di ricerca
1. Al fine di garantire il completamento dei progetti finanziati con risorse del PNRR a titolarita' degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di euro 22.496.836 per l'anno 2026. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 22.496.836 per l'anno 2026, si provvede: a) quanto a euro 14.500.000, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205; b) quanto a euro 7.996.836, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. |
| | Art. 22 Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 - Componente 1 del PNRR 1. Al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette contestualmente alle competenti Commissioni parlamentari, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' all'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento strategico, con durata almeno decennale, denominato Documento strategico pluriennale della mobilita' (DSPM). Il DSPM definisce gli indirizzi strategici di lungo termine per lo sviluppo della rete, la mobilita' di passeggeri e merci per ferrovia, la promozione del trasporto multimodale e la piena integrazione delle esigenze del settore industriale e dei poli logistici nella pianificazione infrastrutturale e contiene: a) l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilita' di passeggeri e merci per ferrovia; b) le attivita' per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete; c) l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilita' ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici; d) la descrizione degli assi strategici in materia di mobilita' ferroviaria, con particolare riferimento a: 1) programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza a specifici obblighi di legge; 2) programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacita' e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello; 3) interventi prioritari sulle direttrici, nonche' interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale; 4) attivita' relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorita' strategica; 5) individuazione delle priorita' strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti; 6) localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformita' agli obiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; e) le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali; f) la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria; g) le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilita' ambientale e sociale e all'accessibilita' per le persone con disabilita'; h) la definizione della strategia nazionale pluriennale di pianificazione degli investimenti infrastrutturali, recante delle priorita' di investimento per la promozione del trasporto multimodale, anche finalizzato alla connessione delle principali aree industriali e dei nodi logistici alla rete di trasporto.»; 2) al comma 7-bis, le parole: «si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' l'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quest'ultima in relazione alla coerenza degli investimenti previsti con le esigenze del mercato raccolte mediante i meccanismi di coordinamento di cui all'articolo 7-sexies della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, si esprimono sul DSPM di cui al comma 7 nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione» e le parole: «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; b) all'articolo 15: 1) al comma 1: 1.1) al secondo periodo, le parole: «per l'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui all'articolo 1, comma 7, e per definire» sono sostituite dalle seguenti: «sono redatti in coerenza con gli obiettivi del DSPM di cui all'articolo 1, comma 7, assicurando la piena conformita' alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, e definiscono»; 1.2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il contratto di programma contiene altresi' gli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, espressi in termini quantitativi o qualitativi, da conseguire entro le scadenze temporali stabilite, e gli indicatori di performance nonche' i criteri di qualita', stabiliti in conformita' con quanto previsto dall'allegato V alla direttiva 2012/34/UE.»; 1.3) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Per le finalita' di cui al terzo periodo, nonche' ai fini della programmazione della spesa degli investimenti ferroviari previsti dal contratto di programma, il gestore trasmette il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.»; 2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Il gestore dell'infrastruttura assicura che i sistemi di incentivazione della parte variabile della remunerazione del proprio management, in conformita' all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE, tengano obbligatoriamente conto del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e dei traguardi intermedi e finali, nonche' dei risultati ottenuti rispetto agli indicatori di performance definiti nel contratto di programma ai sensi del comma 1. Al fine di garantire la trasparenza, il gestore da' evidenza dei criteri e delle modalita' di applicazione dei predetti sistemi di incentivazione nell'ambito del proprio bilancio di esercizio.»; 3) al comma 5: 3.1) al primo periodo, le parole: «del documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7, e» sono soppresse; 3.2) al secondo periodo, dopo le parole: «Il piano» sono inserite le seguenti: «e' redatto in coerenza con il DSPM di cui all'articolo 1, comma 7, assicura la piena conformita' alla direttiva 2012/34/UE e»; 4) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. L'Autorita' di regolazione dei trasporti individua, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, gli indicatori di performance e i criteri di qualita' di cui al comma 1. La medesima Autorita' monitora il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e dei traguardi intermedi e finali, nonche' l'adempimento degli indicatori di performance e dei criteri di qualita' contenuti nel contratto di programma. 5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per i profili finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rendicontazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi e la conseguente attivazione del circuito finanziario nonche' le penalita' da applicare a carico del gestore in caso di mancato conseguimento. 5-quater. I progetti di fattibilita' tecnica ed economica relativi agli interventi infrastrutturali di sviluppo ferroviario, di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, da inserire nel contratto di programma, sono integrati da un'analisi costi-benefici la cui valutazione e' svolta dall'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformita' con le principali linee guida europee e con i parametri internazionali di confronto per le diverse categorie di investimenti infrastrutturali ferroviari. Prima dell'adozione del contratto di programma, i progetti di cui al primo periodo, corredati della relativa analisi costi-benefici, sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'acquisizione di eventuali contributi o segnalazioni, da trasmettere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.». 2. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) con particolare riferimento ai contratti di servizio pubblico nel settore ferroviario, a monitorare e a esprimere pareri sull'individuazione e l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico aventi ad oggetto gli affidamenti diretti e in house e gli affidamenti a operatori interni, nonche' sull'individuazione della dimensione ottimale di lotti efficienti all'interno e tra i confini regionali.». 3. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9: 1) al comma 1, le parole: «procedure di gara» sono sostituite dalle seguenti: «procedure di affidamento ammesse dall'ordinamento»; 2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, contestualmente alle attestazioni di cui al comma 1, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza, secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'Osservatorio di cui al primo periodo analizza i calendari pervenuti al fine di identificare eventuali e significative sovrapposizioni temporali tra le procedure programmate, suscettibili di incidere negativamente sullo sviluppo di un efficace regime concorrenziale, e promuove il coordinamento tra le regioni e le province autonome interessate ai fini di un adeguato scaglionamento temporale delle procedure di gara. I calendari di cui al primo periodo, eventualmente rimodulati all'esito del coordinamento di cui al secondo periodo, sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi. I calendari pubblicati recano altresi' evidenza delle eventuali sovrapposizioni temporali non risolte in sede di coordinamento, per le opportune determinazioni degli enti concedenti. In sede di prima applicazione della presente disposizione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino all'anno 2033 e all'aggiornamento degli stessi si provvede con le comunicazioni annuali di cui al primo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; 3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel quadro dei contratti di servizio pubblico vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, promuovono, nei limiti in cui tale facolta' sia consentita dalle disposizioni dei contratti medesimi, lo scorporo di lotti o servizi parziali, al fine di procedere al loro affidamento tramite procedure competitive.»; b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di servizi ferroviari intercity). - 1. Ai servizi ferroviari intercity oggetto di affidamento diretto, affidamento in house o affidamento a operatori interni, si applicano i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. La proroga di contratti di obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di cui al presente articolo, debitamente motivata in conformita' al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e' soggetta ai principi e agli obblighi di trasparenza per gli affidamenti in house di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari intercity, previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di un'analisi di mercato (market test), conformemente alle metodologie stabilite dall'Autorita' di regolazione dei trasporti e agli orientamenti interpretativi della Commissione europea concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007. I contratti di servizio sono suddivisi in lotti appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorita' di regolazione dei trasporti. Art. 9-ter (Valutazioni economiche e finanziarie nei servizi pubblici in concessione). - 1. Al fine di dare immediata attuazione alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2025, di modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in particolare in relazione agli obiettivi relativi alla Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3, Componente 1, del PNRR e per garantire il pieno rispetto degli obblighi europei in materia di concorrenza nei servizi pubblici in concessione e adeguate valutazioni sull'equilibrio economico-finanziario degli interventi infrastrutturali e nei trasporti, all'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le seguenti funzioni: a) assistenza nelle valutazioni economiche e finanziarie nella progettazione di opere e infrastrutture funzionali all'esercizio di servizi pubblici in concessione, nelle relative procedure di affidamento, esecuzione e gestione, nei contratti di programma e di servizio, negli aggiornamenti o revisioni dei piani economico-finanziari, negli atti convenzionali e nelle altre forme contrattuali, anche in partenariato pubblico-privato, con priorita' nei settori del trasporto pubblico locale, ferroviario, portuale e idrico, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) consulenza e formazione alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ne facciano richiesta e sulla base di apposite convenzioni, nelle valutazioni sulla sussistenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilita' economica, finanziaria e ambientale di singoli interventi, nel monitoraggio degli indicatori di performance e del rispetto dei relativi cronoprogrammi di attuazione, nonche' negli aggiornamenti o nelle revisioni dei piani economico-finanziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 175, comma 9, e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.». 4. All'articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «gare non conformi» sono sostituite dalle seguenti: «affidamenti non conformi» e la parola: «bandite» e' sostituita dalla seguente: «avviati». 5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| | Art. 23 Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 - Componente 1 del PNRR 1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato gia' raggiunto il relativo obiettivo del PNRR, ivi compresi quelli affidati al contraente generale, la societa' Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) e' autorizzata, fino al 30 marzo 2026, a erogare ai soggetti affidatari, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'intervento, tenuto conto delle modalita' di gestione delle risorse europee e nazionali previste dal Contratto di programma 2022-2026 - parte Investimenti, fino al 10 per cento dell'ammontare delle riserve riferite agli oneri gia' sostenuti dall'affidatario alla data di entrata in vigore del presente decreto e ritualmente iscritte in contabilita' alla medesima data sulle quali non si sia gia' espresso il collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'importo e' erogato a titolo provvisorio e non comporta il riconoscimento delle pretese contenute nelle riserve di cui al primo periodo. L'erogazione dell'importo di cui al primo periodo e' subordinata alla costituzione da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta di valore pari all'importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di duecentosettanta giorni, da escutere nel caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme eventualmente risultanti non dovute. Entro duecentosettanta giorni dall'avvenuta erogazione del predetto importo, l'affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve di cui al primo periodo al collegio consultivo tecnico che si esprime entro il termine di cui all'articolo 4 dell'allegato V.2 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Decorso inutilmente il termine di duecentosettanta giorni di cui al quarto periodo, l'affidatario restituisce alla societa' RFI S.p.A. senza ritardo, e comunque entro il termine di quindici giorni, l'importo ricevuto in relazione alle riserve non sottoposte al collegio consultivo tecnico entro il predetto termine di duecentosettanta giorni, maggiorato di interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme, la societa' RFI S.p.A. e' autorizzata a escutere la garanzia di cui al terzo periodo. Sulla base delle determinazioni assunte dal collegio consultivo tecnico, l'importo erogato e' soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione. Nei casi di cui al presente comma, la determinazione del collegio consultivo tecnico assume l'efficacia di lodo contrattuale. 2. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «al soggetto gestore» sono aggiunte le seguenti: «, che puo' delegarlo, in tutto o in parte, a una societa' ad esso collegata o appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., nell'ambito di apposito atto convenzionale i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo»; b) all'articolo 53-bis, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilita' ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero e riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi a infrastrutture ferroviarie mediante la riambientalizzazione delle aree individuate quali siti di conferimento, alla societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. e' attribuito il potere di esproprio delle medesime aree ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Per le finalita' di cui al primo periodo il progetto dell'infrastruttura ferroviaria comprende anche gli interventi di riambientalizzazione relativi alle suddette aree, individuate di intesa con il comune e la regione territorialmente interessati. Ai fini dell'approvazione del progetto dell'infrastruttura ferroviaria e del connesso progetto di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo, nell'ambito della conferenza di servizi di cui agli articoli 44 e 48, comma 5, del presente decreto, nonche', in caso di opere commissariate, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono acquisiti le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo. Gli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, ivi compresi quelli per l'acquisizione delle aree, sono a carico del quadro economico dell'infrastruttura ferroviaria, ferma restando l'attribuzione a titolo gratuito delle aree e delle opere realizzate dalla societa' RFI S.p.A. in favore del comune in cui e' localizzato l'intervento. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche alle infrastrutture ferroviarie gia' approvate alla data di entrata in vigore della presente disposizione per le quali gli interventi di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo di cui al primo periodo costituiscono variante al progetto approvato. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 3. All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «trazione ferroviaria» sono inserite le seguenti: «e realizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria o da societa' ad esso collegate o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.». |
| | Art. 23 bis Comunicazione della conclusione dei lavori per gli interventi finanziati dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e da programmi cofinanziati dall'Unione europea 1. In relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'appaltatore comunica senza indugio la conclusione dei lavori eseguiti dal subappaltatore al direttore dei lavori e al responsabile unico del procedimento. In ogni caso, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o del saldo finale successivi alla conclusione dei lavori oggetto di subappalto, il documento unico di regolarita' contributiva del subappaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11, comma 6, 119, comma 7, e 125, commi 5 e 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' acquisito, entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori medesimi, dalla stazione appaltante secondo le modalita' ordinarie, ovvero direttamente dal subappaltatore in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, delle banche di dati o dei sistemi di interoperabilita' a esso connessi ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al citato decreto n. 36 del 2023. |
| | Art. 24 Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico - attuazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR 1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, nonche' per promuovere la realizzazione degli investimenti in infrastrutture idriche e' istituito lo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico - SFNIISSI, di seguito denominato «Strumento». 2. Lo Strumento di cui al comma 1 e' alimentato da: a) una quota pari a 1.000.000.000 di euro a valere sulle risorse assegnate all'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR dal fondo Next Generation EU-Italia; b) le risorse nella disponibilita' dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., pari a euro 39.848.621, assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 3. Lo Strumento puo' altresi' essere alimentato dalle eventuali risorse derivanti da riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al PNRR al medesimo assegnate nel rispetto delle competenze e delle procedure previste a legislazione vigente. 4. In ragione delle finalita' dello Strumento, le risorse di cui al comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento dei progetti del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e degli interventi del settore idrico ricompresi tra le opere di cui all'allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 5. In coerenza con le finalita' dello Strumento le risorse di cui al comma 2, lettera b), finanziano, nel limite di spesa complessivo di euro 39.848.621, gli interventi del settore idrico relativi ai territori colpiti da eventi alluvionali ricompresi nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR con riferimento ai seguenti progetti: a) «Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui»; b) «Recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del F. Marecchia, con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla Bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale - Stralcio 1». 6. Gli interventi di cui ai commi 4 e 5, qualora rientranti nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, sono contestualmente definanziati dal medesimo Investimento. 7. Le risorse di cui al comma 4 dello Strumento sono finalizzate al riconoscimento, anche a titolo di cofinanziamento, di contributi a fondo perduto, di contributi in conto interessi, ovvero mediante la partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti finanziari destinati al cofinanziamento di interventi infrastrutturali nel settore idrico ricompresi nel PNIISSI. 8. Per l'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposito atto convenzionale e in coerenza con le disposizioni del PNRR, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA S.p.A. Con la medesima convenzione di cui al primo periodo sono, altresi', definiti le modalita' di accesso e i criteri di valutazione dei progetti di cui al comma 4 e finanziati a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a). 9. In relazione ai contributi da riconoscere a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), dello Strumento, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 8 e, comunque, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. provvede a definire e a rendere pubblici: a) i termini, i contenuti e le modalita' di presentazione delle proposte per l'accesso ai contributi di cui al comma 7, corredate del relativo cronoprogramma di attuazione; b) l'entita' massima del contributo concedibile a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), nonche' le modalita' di erogazione, monitoraggio, riprogrammazione e revoca delle risorse; c) le modalita' di verifica e controllo degli interventi, anche ai fini dell'inserimento dei relativi dati nei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento; d) i criteri per la valutazione delle proposte, individuati in coerenza con le finalita' del PNIISSI, privilegiando, in particolare, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, nonche' forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalita' previste dagli articoli 175, comma 9, e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonche' la rilevanza strategica nazionale per la sicurezza dell'approvvigionamento della risorsa idrica. 10. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. provvede all'esame delle proposte presentate ai sensi del comma 9 e alla predisposizione di un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento ricomprese nel PNIISSI. 11. Gli oneri per le attivita' di gestione dello Strumento di cui al comma 1 da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. sono posti, nel limite del 3 per cento, a carico delle risorse di cui al comma 2, lettera a), del medesimo Strumento. 12. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 8, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo. 13. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti assegnati al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. |
| | Art. 25 Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonche' per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarita' del Ministero delle imprese e del made in Italy 1. In relazione all'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1, Componente 2, del PNRR (M1C2-Investimento 9), il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. e con l'Agenzia delle entrate, nel rispetto degli obiettivi istituzionali e della capacita' operativa di quest'ultima. Le predette convenzioni disciplinano, anche in deroga all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure per il potenziamento delle attivita' di controllo, incluse le modalita' per lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione, l'individuazione dei tempi per assicurare il rispetto delle scadenze previste per i singoli obiettivi, nonche' il numero delle attivita' di controllo demandate all'Agenzia delle entrate e alla societa' GSE, necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento. 2. In relazione all'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2, del PNRR (M4C2-Investimento 2.3), il Ministero delle imprese e del made in Italy e', altresi', autorizzato ad avvalersi, nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2026, sulla base di apposite convenzioni, di enti in house delle amministrazioni dello Stato o di societa' o enti selezionati ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici. All' onere di cui al primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle predette misure dal fondo Next Generation EU-Italia. 3. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e all'articolo 129 del regolamento (UE) 2024/ 2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'elenco dei beneficiari dei crediti di imposta afferenti agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR relative all'Investimento «Misura rafforzata: Transizione 4.0». 4. Al fine di assicurare la continuita' operativa dei progetti Testing and Experimentation Facilities (TEF) denominati «AgriFoodTEF - Test and Experimentation Facilities for the Agri-Food Domain» e «AI-MATTERS - AI in Manufacturing Testing and Experimentation facilities for EuRopean SMEs», non piu' finanziati a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2025, e' autorizzata la spesa di euro 6.324.763 per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2026 del fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. 5. All'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le attivita' di cui al primo periodo e per le altre attivita' di assistenza tecnica necessarie alla gestione dell'agevolazione e' riconosciuto al GSE un compenso di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.». 5-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 19-sexies, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) al comma 433, relativo al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, le parole: "per il 2025 e di 4 milioni di euro per il 2026" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2025 e 2026"»; b) il comma 19-septies e' abrogato. 5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. 5-quater. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021, per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025 nel capitale di start-up innovative aventi i requisiti per il riconoscimento in favore dell'investitore dell'incentivo di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'impresa beneficiaria puo' presentare l'istanza di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020 anche successivamente all'effettuazione dell'investimento, purche' entro il 31 maggio 2026. Per gli investimenti di cui al primo periodo, fermo restando il rispetto delle ulteriori disposizioni del medesimo articolo 5 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, nell'istanza per il riconoscimento dell'incentivo, in luogo dell'ammontare dell'investimento che l'investitore intende effettuare, previsto dalla lettera b) del comma 3 del citato articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, e' indicato l'ammontare dell'investimento realizzato. 5-quinquies. Il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato, il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale «de minimis» di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021, notificando gli esiti dell'accertamento sia all'impresa beneficiaria che al soggetto investitore e dandone altresi' comunicazione all'Agenzia delle entrate con le modalita' previste dal comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020. L'esito negativo dell'accertamento e' ostativo al riconoscimento dell'incentivo. 5-sexies. All'articolo 1, comma 326, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole da: «a istituire 40 posizioni dell'area» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quaranta unita' di personale da inquadrare nell'area delle elevate professionalita' prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto funzioni centrali, tramite concorso pubblico ovvero passaggio tra le aree o mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con corrispondente incremento della relativa dotazione organica». |
| | Art. 26 Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR 1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 30: 1) al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato» sono inserite le seguenti: «, sentite le altre autorita' competenti,»; 2) al comma 1-ter, alinea, dopo le parole: «insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando» sono aggiunte le seguenti: «ricorre almeno una delle seguenti condizioni»; 3) al comma 1-quater, dopo le parole: «nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis» sono inserite le seguenti: «o in caso di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il termine di cui al comma 1-bis ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace»; b) all'articolo 31-bis, comma 2, le parole: «In caso di incompletezza» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1, nonche' in caso di incompletezza». 2. All'articolo 1, comma 14, primo periodo, della legge 18 dicembre 2025, n. 190, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2026» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con specifiche indicazioni volte a razionalizzare, rafforzare e rendere piu' efficienti gli uffici per il trasferimento tecnologico». 3. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. La revisione di cui al comma 1 prevede, ai fini della selezione degli erogatori con cui stipulare degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di parita' di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalita', consenta di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuita' assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilita'.»; b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter La procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1-bis prevede un sistema premiale che valorizza l'erogatore con riferimento: a) alla capacita' di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarita' dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni; b) agli investimenti realizzati per migliorare la qualita' delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni; c) all'adeguato rapporto tra personale qualificato impegnato e numero degli assistiti; d) alla capacita' produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento; e) per le strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assume rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificita' del territorio di riferimento e dei relativi setting assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilita'.». |
| | Art. 27 Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, di impianti agrivoltaici e di comunita' energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR 1. Al fine di garantire la realizzazione di impianti di produzione di biometano, di impianti agrivoltaici e di comunita' energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo, rispettivamente relativi agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR, secondo le modalita' previste con decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, sono istituiti appositi programmi di sovvenzione nell'ambito del PNRR per la concessione di contributi in conto capitale. 2. Il soggetto gestore dei programmi di cui al comma 1 e' il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.; ai connessi oneri gestionali si provvede ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Le modalita' di gestione dei programmi di cui al comma 1 e di trasferimento delle relative risorse finanziarie sono definite mediante appositi accordi sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la societa' GSE, che si conformano, in relazione a ciascun investimento, alle prescrizioni previste dal PNRR di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025. La societa' GSE subentra al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nei rapporti in essere con i soggetti che beneficiano dei contributi relativi agli investimenti di cui al comma 1 sulla base di provvedimenti gia' adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi quelli concernenti l'erogazione dei contributi medesimi. 3. Fatti salvi i provvedimenti di concessione e le graduatorie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati rispettivamente gia' adottati o gia' approvate, possono accedere alle risorse dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 i progetti, relativi agli investimenti di cui al medesimo comma, che rispettano i requisiti stabiliti dai decreti attuativi di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, fermo restando quanto previsto dal presente articolo. Gli impianti che accedono ai programmi di sovvenzione di cui al comma 1 e ai corrispondenti regimi di incentivazione in conto esercizio gestiti dalla societa' GSE entrano in esercizio entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione stipulati ai sensi del comma 6. 4. Le misure di cui al presente articolo devono rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, del 18 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» e alle prescrizioni previste nel PNRR per i singoli investimenti di cui al comma 1. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le misure di sostegno finanziario previste dal presente articolo non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea. 6. Entro il 30 giugno 2026, la societa' GSE stipula con ciascun soggetto beneficiario dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 accordi di concessione, fino a concorrenza degli importi allocati per ciascun investimento di cui al comma 1. In caso di comprovate difficolta' procedurali o amministrative, il termine di cui al primo periodo e' prorogabile di ulteriori sessanta giorni. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3, gli accordi di concessione di cui al primo periodo del presente comma specificano anche la tempistica di rendicontazione delle spese ammissibili. 7. Le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da parte della societa' GSE sono assunte a maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento istituito allo scopo che opera conformemente alle prescrizioni previste dal PNRR. 8. Entro quarantacinque giorni dalla data di stipula degli accordi di cui al comma 2, la societa' GSE adotta, per ciascun investimento di cui al comma 1, apposite regole operative per la disciplina: a) delle modalita' e dei termini di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli investimenti, prevedendo, ove necessario, l'individuazione di eventuali strumenti a garanzia della realizzazione degli stessi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di rendicontazione delle misure del PNRR, nonche' prescrizioni volte a evitare l'allocazione infruttuosa delle risorse, ivi compreso l'obbligo di avvio dei lavori entro un termine massimo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione; b) delle eventuali modalita' di scorrimento degli elenchi per la selezione di progetti ammissibili ai finanziamenti; c) delle modalita' per la rendicontazione delle spese ammissibili ai finanziamenti a valere sulle risorse disponibili nei programmi di sovvenzione; d) delle modalita' e delle tempistiche di erogazione dei contributi in conto capitale. |
| | Art. 28 Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 3: 1) al primo periodo, le parole: «Fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, gli accordi per la coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli accordi per la coesione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica degli equilibri di finanza pubblica in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 750 e 754, della legge 30 dicembre 2025, n. 199»; 2) il terzo periodo e' soppresso; b) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: «fino al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 20 per cento». 2. Il Fondo di cui all'articolo 178 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 2-bis. Sono ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, anche gli investimenti realizzati nei territori dei comuni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono compresi nell'ambito di competenza del Consorzio industriale del Lazio o del Consorzio per lo sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino (Piceno Consind), anche qualora non inclusi nelle aree di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2025, gli investimenti effettuati nei territori di cui al primo periodo del presente comma e non riconducibili ad alcuno degli ambiti territoriali indicati nel citato articolo 3 sono imputati, in base al criterio di prossimita' territoriale, ai pertinenti stanziamenti di cui alle lettere a), numeri da 1) a 5), e b) del comma 1 del medesimo articolo 3. 3. Al fine di concorrere agli obiettivi di prevenzione del rischio sismico nei comuni intermedi, periferici e ultraperiferici rientranti nella mappatura delle aree interne del periodo di programmazione 2021-2027, e' stanziata la somma di 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in ragione di 10 milioni di euro per l'annualita' 2026 e di 80 milioni di euro per l'annualita' 2027, da destinare al finanziamento di interventi su infrastrutture pubbliche nei territori di detti comuni, tenuto conto della relativa classificazione sismica. I criteri di selezione degli interventi ammissibili, le modalita' di erogazione delle risorse, nonche' quelle di rendicontazione restano definiti dall'avviso pubblico per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonche' sulle opere d'arte stradali nei territori delle «Aree interne» da ammettere a finanziamento, adottato dal Dipartimento Casa Italia e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2026. 3-bis. Al fine di concorrere alla realizzazione di attivita' di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, e' riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 in favore dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli. Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito in pari misura tra i predetti istituti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 958, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e' incrementata di euro 600.000 per l'anno 2028 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2029 e 2030. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 4. Al fine di concorrere agli obiettivi di valorizzazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e di realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilita' sostenibili nei territori del Mezzogiorno d'Italia nonche' agli obiettivi di riqualificazione e di valorizzazione degli spazi e degli edifici pubblici, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, e' disposta a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, l'assegnazione: a) della somma complessiva di 8,5 milioni di euro per il completamento dell'investimento relativo al complesso denominato «La Balzana» situato nel comune di Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta, nell'ambito del Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 48/2019 del 24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2019; b) della somma complessiva di 7,2 milioni di euro, per la realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilita' sostenibile nel comune di Statte, in provincia di Taranto. b-bis) della somma complessiva di 4,9 milioni di euro, per il completamento dell'investimento relativo al Polo scolastico Alta Val Trebbia nel comune di Bobbio, in provincia di Piacenza; b-ter) della somma complessiva di 7 milioni di euro, per la realizzazione di interventi di valorizzazione e di riqualificazione dell'area dell'ex base militare dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) situata nel comune di Affi, in provincia di Verona. 5. E' revocata la somma di 27,6 milioni di euro delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 assegnate al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacita' istituzionale 2014-2020», di cui alla delibera del CIPE n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, gia' destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, con conseguente riduzione in misura corrispondente della dotazione finanziaria del citato Programma operativo complementare. 5-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1» sono soppresse. |
| | Art. 29 Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonche' di fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale 1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo l'articolo 19-quinquies e' inserito il seguente: «Art. 19-sexies (Risoluzione stragiudiziale delle controversie). - 1. I soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attivita' di vigilanza ai sensi del presente decreto legislativo aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con iscritti, pensionati e beneficiari. In caso di mancata adesione, ai soggetti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo 19-quater, comma 2, lettera b). Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai soggetti di cui al primo periodo secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 19-quinquies. 2. La COVIP determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui al titolo II-bis della parte V del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalita' di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, nonche' i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risultino assicurate l'imparzialita' e indipendenza dello stesso. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' e l'effettivita' della tutela. Il regolamento di cui al primo periodo definisce anche gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure medesime. 3. Per le controversie disciplinate dal regolamento di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 e' alternativo all'esperimento della procedura prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.». 2. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati» sono sostituite dalle seguenti: «delle forme di previdenza complementare di una quota non superiore allo 0,1 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni». 2-bis. Al fine di assicurare il rafforzamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: «L'assunzione del personale avviene mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attivita' istituzionale della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. La Commissione puo' inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali nel limite di spesa di euro 1.500.000 annui. 2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a euro 750.000 per l'anno 2026 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sul bilancio della COVIP. 3. Nelle more della riforma organica della materia e ferme restando le attribuzioni e le attivita', anche in materia di vigilanza, previste a legislazione vigente, i fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 5 provvedono a redigere e pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, nonche' a trasmettere, nel medesimo termine, alle amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente ai fini della vigilanza, i propri bilanci e le relative relazioni, ivi comprese quelle degli organi di controllo comunque denominati. Il bilancio e la relativa documentazione sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui agli articoli 2621, 2621-bis, primo comma, e 2621-ter del codice civile. 4. I bilanci e le relazioni di cui al comma 3 sono coerenti, esaurienti e correttamente presentati e forniscono un quadro fedele delle attivita', delle passivita' e della situazione finanziaria, ivi compresa un'informativa sugli investimenti significativi, indicando in particolare, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente: a) il numero degli iscritti e dei beneficiari; b) l'ammontare complessivo dei contributi versati dagli aderenti e dai datori di lavoro o comunque delle entrate di natura contributiva; c) l'ammontare delle prestazioni erogate, distinte per natura e tipologia; d) il rapporto tra contributi versati e prestazioni erogate; e) l'ammontare del patrimonio complessivo del fondo; f) il rapporto tra il patrimonio e le prestazioni erogate; g) i costi di gestione sostenuti nell'esercizio; h) con particolare riferimento ai casi di gestione diretta di risorse suscettibili di investimento, se e in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita' dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione fattori ambientali, sociali e di governo societario. 5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano, restando in ogni caso esclusi le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale, comunque denominati, e, in particolare: a) ai fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; b) agli enti, alle casse e alle societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalita' assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi dai fondi di cui alla lettera a) del presente comma; c) alle forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purche' organizzate in forma stabile, dotate di autonomia gestionale e finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo (long term care) in favore di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati e dei relativi familiari. 6. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 sono svolti nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di protezione e trattamento dei dati personali. 7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'impossibilita' dell'iscrizione, del rinnovo o comunque della permanenza nell'anagrafe istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' della fruizione delle agevolazioni, anche fiscali, comunque denominate, previste a legislazione vigente. 8. Le disposizioni dei commi da 3 a 7 si applicano dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. 9. (Soppresso) 10. (Soppresso) 11. (Soppresso) 11-bis. Il comma 202 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e' sostituito dal seguente: «202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026, fatta eccezione per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201, che si applica a decorrere dal 31 ottobre 2026. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie rispettive istruzioni entro le medesime date». |
| | Art. 30
Disposizioni finanziarie
1. Le risorse assegnate alle Amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR di cui all'allegato 2 al presente decreto restano acquisite nella disponibilita' dei conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e concorrono ai versamenti previsti dall'articolo 1, comma 742, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. All'individuazione delle singole misure cui imputare tali risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentite la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e le singole Amministrazioni interessate, sulla base dei dati di attuazione risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 2. Sui medesimi conti di tesoreria di cui al comma 1 sono versate le economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, come risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020. 3. Decorso il termine del 30 giugno 2026, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sono accertate le risorse sulle quali non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi del PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4, tali somme rimangono nella disponibilita' dei conti di tesoreria di cui al comma 1. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, corredato di relazione tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica come indicati nell'ultimo documento di finanza pubblica approvato, si provvede ad assegnare le risorse individuate ai sensi del comma 3 in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente. Il decreto di cui al presente comma definisce le procedure finanziarie di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa. 5. Il decreto di cui al comma 4 dispone prioritariamente il rifinanziamento: a) del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la somma di euro 18.232.210 per l'anno 2027 e di euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029; b) delle autorizzazioni di spesa di pertinenza dei Ministeri interessati dall'articolo 2, comma 4, lettera b), numeri da 1) a 11), per i corrispondenti importi, per un ammontare complessivo di euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. 6. Alle risorse finalizzate all'attuazione del PNRR, nella disponibilita' dei soggetti attuatori degli interventi, nonche' dei gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR, si applica l'articolo 9, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 7. I soggetti gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR provvedono alle relative attivita' di monitoraggio, rendicontazione e controllo, assicurando il corretto, efficace e tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in attuazione dei rispettivi accordi di finanziamento. 8. Le amministrazioni centrali, titolari delle misure del PNRR realizzate attraverso gli strumenti finanziari, assicurano il presidio sull'espletamento degli adempimenti di cui al comma 7 a carico dei soggetti gestori, aggiornando i relativi dati sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020, anche oltre la data del 31 dicembre 2026, fino alla completa realizzazione degli interventi finanziati. 9. Nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero di indebito o mancato utilizzo delle relative risorse, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ad effettuare i relativi recuperi nei confronti dei soggetti gestori degli strumenti finanziari ai fini della restituzione delle risorse al Ministero dell'economia e delle finanze. 10. Alla riprogrammazione delle eventuali risorse rimaste inutilizzate, in tutto o in parte, presso i soggetti gestori, si provvede con le procedure di cui al comma 4. 11. All'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) al primo periodo, dopo le parole: «il Fondo per le vittime dell'amianto» sono inserite le seguenti: «, di seguito denominato "Fondo",»; 2) al secondo periodo, dopo le parole: «societa' partecipate di cui al suddetto periodo» sono aggiunte le seguenti: «, per le quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al terzo periodo»; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Ai fini dell'erogazione degli indennizzi relativi alle somme del Fondo impegnate e conservate in conto residui per gli anni 2023, 2024 e 2025, le disposizioni dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2023 e n. 119 del 16 luglio 2024, pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si applicano alle domande di indennizzo relative all'anno 2023 presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro tre mesi dalla medesima data. Con il decreto adottato ai sensi del comma 2-quinquies sono definiti i termini e le modalita' di presentazione delle domande relative agli anni 2024 e 2025 e l'INAIL provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro sei mesi dall'adozione del medesimo decreto. 2-ter. Per l'anno 2026, le risorse disponibili anche in conto residui del Fondo a seguito delle erogazioni di cui al comma 2-bis sono destinate all'erogazione di indennizzi: a) in favore dei lavoratori che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della societa' datrice di lavoro, abbiano prestato attivita' lavorativa presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e, in caso di decesso, dei loro eredi; b) in favore delle societa' titolari dei cantieri navali di cui alla lettera a), indipendentemente dalla natura pubblica o privata delle societa' medesime, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto adottato ai sensi del comma 2-quinquies. 2-quater. Il riparto delle risorse di cui al comma 2-ter e' effettuato in misura proporzionale agli indennizzi liquidabili, in relazione alle domande presentate entro i termini previsti dal decreto adottato ai sensi del comma 2-quinquies. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto di cui al comma 2, terzo periodo, del presente articolo e il decreto di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiornati al fine di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo, ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa.». 11-bis. All'articolo 18-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, puo' destinare una quota della Sezione di cui al comma 1, in misura non superiore a 150 milioni di euro, all'attuazione di interventi nel Continente africano realizzati anche senza il coinvestimento delle societa' Simest Spa o Finest Spa». 11-ter. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, al netto delle dotazioni finanziarie delle Sezioni di cui all'articolo 1, comma 474, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207. |
| | Art. 31
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. |
| | Art. 32
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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