| Gazzetta n. 91 del 20 aprile 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DEL TURISMO |
| DECRETO 16 marzo 2026 |
| Disposizioni applicative per l'attuazione e lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile. |
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IL MINISTRO DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e sue successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonche' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2023; Visto il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il «Codice degli incentivi, in attuazione dell'art. 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025; Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; Vista la delibera del CIPE del 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto (CUP); Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'art. 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all'apposizione CUP sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attivita' produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili; Visto l'art. 44-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'art. 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», l'art. 46-bis, recante «Certificazione della parita' di genere»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in materia di turismo; Visto il Piano strategico del turismo 2023-2027 che definisce le priorita' e le azioni strategiche per promuovere un turismo sostenibile, innovativo e competitivo a livello internazionale, affrontando sfide come la digitalizzazione, la sostenibilita' ambientale e l'inclusione, approvato dalla X commissione della Camera (Attivita' produttive, commercio e turismo) nonche' dalla IX commissione permanente del Senato (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agro-alimentare) in data 17 maggio 2023; Visto l'atto di indirizzo del Ministero del turismo concernente l'individuazione delle priorita' politiche da realizzarsi nell'anno 2026 e nel triennio 2026-2028, pubblicato il 30 dicembre 2025 con prot. n. 279782/25; Vista la direttiva generale per l'azione amministrativa - anno 2026 emanata dal Ministro del turismo il 14 gennaio 2026, prot. n. 3801/26, registrata alla Corte dei conti in data 26 febbraio 2026 al n. 188; Visto il «Piano integrato di attivita' e organizzazione 2026-2028 del Ministero del turismo», adottato con decreto del Ministro del turismo del 31 gennaio 2026, prot. n. 12447/26; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024, n. 305, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024, n. 305 - Serie generale, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027» - Volume III, e in particolare quella riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo - Tabella 16; Visto l'art. 1, commi 502-508, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e successive modifiche e integrazioni, con cui e' disposto uno stanziamento pari a euro 110 milioni al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile; Visto il comma 505 del citato art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante la possibilita' di affidare, mediante un'apposita convenzione, le funzioni relative alla gestione degli interventi di cui al comma 502, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all'approvazione delle domande di agevolazione, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all'eventuale rafforzamento della capacita' amministrativa connessa all'attuazione degli interventi medesimi, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, che puo' avvalersi della societa' Enit S.p.a.; Visto che per le finalita' di cui al comma 505 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' destinata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2025; Ritenuto di avvalersi della possibilita' disposta dal sopra citato comma 505 di affidare, mediante apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia le funzioni di gestione relative all' intervento; Vista la nuova classificazione delle attivita' economiche ATECO 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2024, n. 302; Visto il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione europea, 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 in GUCE del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del regolamento (UE) 2022/2473 del 14 dicembre 2022; Visti in particolare gli articoli 18, 28, 38, 38-bis, 41 e 49 del citato regolamento che disciplinano la concessione di aiuti di Stato agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica; Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea, del 13 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L del 15 dicembre 2023, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Vista la direttiva UE n. 2010/31 del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla prestazione energetica nell'edilizia; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante l'attuazione della direttiva (UE) n. 2018/844, che modifica la direttiva (UE) n. 2010/31 sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva (UE) n. 2012/27 sull'efficienza energetica, della direttiva (UE) n. 2010/31, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva (CE) n. 2002/91 relativa al rendimento energetico nell'edilizia; Visto l'art. 8 della delibera dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato del 12 novembre 2012, n. 24075, recante «Regolamento attuativo in materia di rating di legalita'»; Visto il decreto legislativo dell'11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Preso atto dell'intesa espressa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 febbraio 2026, rep. atti n. 17/CSR, acquisita al prot. del Ministero del turismo, 9 febbraio 2026, n. 16807; Ritenuto di procedere, in attuazione dell'art. 1, comma 502 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, alla definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali, in sinergia con le linee programmatiche delle regioni e degli enti locali interessati, finalizzati allo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero del turismo; b) «Soggetto gestore»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia cui sono affidate, ai sensi dell'art. 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le funzioni di gestione relative all'intervento di cui al medesimo articolo; c) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; d) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, pubblicato in GUUE L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE; e) «Regolamento n. 2023/2831»: il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato in GUUE L del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; f) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 del «Regolamento GBER» e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 ottobre 2005, n. 238; g) «Direttiva»: direttiva (UE) n. 2010/31 del Parlamento europeo e del Consiglio, 19 maggio 201o, sulla prestazione energetica nell'edilizia; h) «Unita' produttiva»: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente; i) «Tutela ambientale»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attivita' di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso piu' razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili; |
| | Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali, finalizzati allo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile. 2. Gli interventi di cui al comma 1 prevedono la riqualificazione energetica degli edifici e loro impianti destinati ad attivita' turistiche e ricettive, degli impianti e delle strutture produttive del settore imprenditoriale del turismo che integrino tra loro soluzioni diversificate finalizzate alla digitalizzazione, alla dotazione di sistemi di automazione, alla misurazione intelligente per aumentare l'efficacia delle misure di efficienza energetica, limitare il consumo di energia o promuovere il ricorso a fonti di energia rinnovabili in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, conformemente alle disposizioni di cui al regolamento GBER, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/1084 e dalle rettifiche pubblicate in GUUE del 5 dicembre 2014, L 349, pag. 67, e in GUUE del 31 gennaio 2018, L 26, pag. 53. 3. Gli interventi di cui al comma 1 dovranno, in ogni caso, rispettare le condizioni previste dagli articoli 18, 28, 38, 38-bis, 41 e 49 del regolamento GBER. 4. Gli investimenti proposti devono essere conclusi entro diciotto mesi dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11 e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2028 ovvero entro un termine piu' breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse dell'Unione europea. |
| | Art. 3
Dotazione finanziaria
1. Le risorse disponibili per le finalita' di cui al precedente art. 2 sono pari a euro 109.000.000,00 (centonovemilioni/00) a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, conservate nell'anno 2026 in conto residui di provenienza dell'esercizio 2025. Delle predette risorse, una quota pari a euro 59.000.000,00 (cinquantanovemilioni/00) e' destinata alla concessione di agevolazioni sotto forma di contributo a fondo perduto ed euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) sotto forma di incentivi nella forma del finanziamento agevolato. Le agevolazioni sono concesse nei limiti della dotazione di cui al presente comma. |
| | Art. 4
Soggetto gestore
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente decreto sono affidate, quale soggetto gestore, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, che opera, nell'ambito delle funzioni e degli stanziamenti a esso attribuiti in conformita' a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, sulla base delle direttive del Ministero del turismo. Tali funzioni, affidate al soggetto gestore mediante apposita convenzione, comprendono la ricezione, la valutazione, l'approvazione delle domande di agevolazione, la concessione ed erogazione delle agevolazioni, nonche' il controllo, il monitoraggio e l'eventuale rafforzamento della capacita' amministrativa connessa all'attuazione degli interventi medesimi. Le funzioni non affidate al soggetto gestore restano in capo al Ministero. 2. Il soggetto gestore provvede a comunicare al Ministero, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le modalita' organizzative e gestionali atte allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, nonche' le modalita' della predisposizione di una piattaforma informatica dedicata. 3. Al fine di recepire i contenuti del presente decreto, eventuali atti e convenzioni gia' in essere tra il Ministero e il soggetto gestore si intendono conseguentemente e automaticamente aggiornati in coerenza con quanto disposto nel presente decreto. 4. Ai sensi dell'art. 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le finalita' di cui al presente articolo sono rese disponibili risorse pari a euro 1.000.000,00 (un milione/00) a valere sulle risorse di cui al comma 508, del medesimo articolo. |
| | Art. 5
Beneficiari
1. Possono presentare proposte di investimento gli operatori che esercitino attivita' di impresa nel settore turistico, identificati dai codici ATECO di cui alla tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Possono, altresi', presentare proposte di investimento: a) le imprese attive da almeno tre anni che, pur non svolgendo attivita' identificate con quelle di cui al comma 1, dimostrino dalle scritture contabili un fatturato realizzato prevalentemente in attivita' turistiche di cui ai codici del comma 1; b) i proprietari delle strutture, avvalendosi dei requisiti dei gestori, qualora questi ultimi siano legittimati, prestino il consenso e il rapporto venga mantenuto per tutta la durata dell'investimento. 3. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere iscritti al registro delle imprese con i codici ATECO di cui al comma 1 alla data di presentazione della domanda; b) essere impresa attiva, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali; c) avere a) sede legale in Italia oppure b) essere stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea o dello spazio economico europeo e avere la disponibilita' di almeno una sede sul territorio italiano; d) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; e) essere in regola con gli obblighi di legge previsti in materia previdenziale, fiscale e assicurativa; f) non essere in stato di difficolta', come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento GBER; g) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; h) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero del turismo. 4. I soggetti di cui al comma 2, punto a), devono possedere i requisiti di cui ai punti da a) a h) del comma 3 precedente ed essere iscritti al registro delle imprese da almeno tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda. 5. Il piano di investimento puo' essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter e comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni; le reti di cui sopra devono risultare iscritte alla CCIAA di competenza da almeno tre anni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, devono essere costituite come reti soggetto e non devono essere composte da piu' di cinque imprese, tutte comunque in possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3. 6. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere: a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante; b) la nomina obbligatoria dell'organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il soggetto gestore. A tale organo si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto; c) iscrizione al registro delle imprese di ciascun partecipante riportante i codici ATECO di cui al comma 1 alla data di presentazione della domanda. 7. Ciascun soggetto, singolo o partecipante a una rete di cui al comma 5, puo' presentare un'unica proposta di investimento, pena la non ammissibilita' di tutte le istanze presentate o partecipate. 8. Si specifica che in caso di gruppi imprenditoriali, puo' essere presentata individualmente una domanda per ciascuna entita' giuridica del gruppo; nel caso di gruppi che detengano piu' unita' locali, site in comuni diversi, possono presentare una domanda per ogni unita' locale purche' non si superi l'importo complessivo di progetto di cui al comma 3 dell'art. 6. |
| | Art. 6
Spese ammissibili
1. Ogni piano di investimento deve individuare interventi con finalita' di sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile. Essi avranno l'obiettivo di migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto, incoraggiando gli investimenti per accrescere la capacita' competitiva e innovativa dell'imprenditorialita' turistica del settore. 2. Le finalita' di cui al precedente comma possono essere conseguite mediante: a) interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili oggetto di intervento o della parte oggetto di intervento qualora abbia una propria autonomia per la quale sia misurabile il risparmio energetico, pari almeno alla percentuale minima prevista dall'art. 38-bis e dalle altre disposizioni del regolamento GBER - opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, come asseverate nel progetto di investimento. A questo fine, ogni piano di investimento potra' essere articolato in una o piu' tipologie di intervento, tra quelle di seguito elencate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: a.a) coibentazione dell'involucro edilizio e delle reti di distribuzione; a.b) sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate; a.c) realizzazione di pareti ventilate; a.d) realizzazione di giardini verticali o tetti verdi; a.e) installazione o sostituzione di sistemi schermanti, per la protezione dalla radiazione solare, e sistemi di climatizzazione passiva; a.f) efficientamento idrico o energetico del sistema di illuminazione, dei sistemi di trasporto (es. ascensori o scale mobili) interni o relativi alle pertinenze dell'edificio, dell'impianto per la gestione delle piscine, degli impianti asserviti alla ristorazione; a.g) eventuali costi relativi alla rimozione e smaltimento dell'amianto se strettamente funzionali all'operazione; a.h) sostituzione delle caldaie esistenti con caldaie ad alta efficienza a condensazione, che recuperano il calore dai gas di scarico; a.i) realizzazione o sostituzione di sistemi di climatizzazione centrali a zone attraverso sistemi di distribuzione a fan coil o pavimento radiale, sensori e attuatori per il controllo intelligente; a.l) ripristino, anche strutturale, di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la preesistente consistenza; a.m) sostituzione di pavimenti, rivestimenti o tamponature interne preesistenti con modifica dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili; a.n) installazione di manufatti leggeri in forma di pergotende bioclimatiche; a.o) riduzione dei consumi idrici (inclusi terminali e rubinetti); b) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, e relative opere murarie per l'installazione degli stessi destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e quelli volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente. A questo fine, ogni piano di investimento potra' essere articolato in una o piu' tipologie di intervento, tra quelle di seguito elencate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: b.a) l'installazione di impianti integrati in loco per la produzione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili tra cui, ad esempio, i pannelli fotovoltaici, gli impianti solari termici, gli impianti geotermici e le pompe di calore, nel limite di autoconsumo della sede operativa oggetto di intervento; b.b) l'installazione di apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile in loco. L'apparecchiatura per lo stoccaggio assorbe almeno il 75 per cento dell'energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua; b.c) gli investimenti in tetti, attrezzature verdi e sistemi per la ritenzione e l'uso dell'acqua piovana; c) installazione di apparecchiature per la digitalizzazione degli edifici, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza artificiale, compreso il cablaggio passivo interno o il cablaggio strutturato per le reti di dati e la parte accessoria dell'infrastruttura a banda larga sulla proprieta' cui appartiene l'edificio, escluso il cablaggio per le reti di dati al di fuori della proprieta'. A questo fine, ogni piano di investimento potra' essere articolato in una o piu' tipologie di intervento, tra quelle di seguito elencate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: c.a) il collegamento a sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento efficienti sotto il profilo energetico e alle relative apparecchiature; c.b) la costruzione e l'installazione di un'infrastruttura di ricarica ad uso degli utenti dell'edificio e delle relative infrastrutture, come le condotte, se il parcheggio e' situato all'interno dell'edificio o e' fisicamente adiacente all'edificio; c.c) l'installazione o la sostituzione di apparecchiature e impianti funzionali al ciclo produttivo o alla gestione automatizzata degli edifici o parti di essi, per aumentarne la predisposizione all'automazione, all'intelligenza artificiale e all'efficientamento dei consumi, compreso il cablaggio passivo interno o il cablaggio strutturato per le reti di dati e la parte accessoria dell'infrastruttura a banda larga sulla proprieta' cui appartiene l'edificio, escluso il cablaggio per le reti di dati al di fuori della proprieta'; c.d) miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento o raffreddamento all'interno dell'edificio, ivi inclusi i gruppi frigoriferi; c.e) efficientamento energetico delle aree o piazzole destinate al pernottamento degli ospiti; d) riqualificazione di piscine, impianti termali, wellness, centri congressi o strutture per eventi mirati a proporre un'offerta turistica di maggiore qualita' e piu' vasta ovvero realizzazione di soluzioni ecosostenibili o ammodernamento delle strutture per una migliore accessibilita', al fine di promuovere un turismo responsabile e inclusivo, anche elevando la competitivita' della localita' sul mercato internazionale; e) acquisto o sviluppo di programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, volti a favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) o il turismo sostenibile. 3. Sono ammissibili gli interventi avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione con importo minimo di spesa di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e massimo di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00). 4. Sono ammissibili, altresi', per le sole PMI, ai sensi dell'art. 18 del regolamento GBER, le spese relative a consulenze connesse strettamente agli interventi ammissibili in misura non superiore al 4 percento dell'importo complessivo ammissibile quale contributo a fondo perduto per ciascun progetto d'investimento. |
| | Art. 7
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni regolate dal presente decreto assumono la forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, in combinazione tra loro, tenendo conto di quanto indicato in sede di domanda da parte dell'impresa, nel rispetto del regolamento GBER e nei limiti dei massimali in termini di equivalente sovvenzione lordo di volta in volta applicabili. 2. Le agevolazioni a fondo perduto sono concesse nei limiti delle quote di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, con contributo diretto alla spesa in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili nel limite massimo del 30 percento e di euro 4,5 milioni, che, per l'erogazione in acconto, deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie o assicurative nel limite dell'importo erogato. 3. Con l'avviso di cui all'art. 9 possono essere definite misure percentuali diverse da quella indicata al comma 2 per specifiche tipologie di beneficiari o di spese, fermo che in nessun caso i contributi a fondo perduto o l'equivalente sovvenzione lordo possono eccedere il 50 percento dei costi ammissibili. 4. I finanziamenti agevolati, assegnati ai medesimi beneficiari e con i medesimi costi ammissibili dei contributi a fondo perduto, sono concessi in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili nel limite massimo del 70 percento e devono essere assistiti da idonee garanzie ipotecarie, bancarie o assicurative nel limite dell'importo in linea capitale del finanziamento. 5. Il cumulo tra il contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato di cui ai precedenti commi non puo' in ogni caso superare il costo ammissibile del progetto di investimento. 6. L'assegnazione delle agevolazioni di cui al presente decreto e' disposta ai progetti che abbiano conseguito il punteggio minimo, con determina del Ministero nei limiti della capienza disponibile. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali controlli successivi che dovessero comportare rettifiche o revoche al riconoscimento del contributo. |
| | Art. 8
Modalita' di cooperazione con le regioni e gli enti locali
1. Il Ministero definisce con le regioni e gli enti locali le modalita' di cooperazione ai fini della gestione degli interventi del presente decreto, anche per quanto attiene all'apporto di eventuali risorse aggiuntive, alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali pubbliche complementari e funzionali all'investimento, nonche' alla possibile integrazione con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei piani di investimento. |
| | Art. 9
Istanza e contenuto della proposta
1. La Direzione generale competente del Ministero del turismo, avvalendosi del supporto del soggetto gestore, in conformita' a quanto disposto nel presente decreto, provvede ad emanare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, apposito avviso per disciplinare la presentazione delle istanze per l'assegnazione dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti agevolati, la modalita' di gestione della loro selezione e ammissione, nonche' provvede a ogni successiva necessaria attivita' finalizzata all'efficace realizzazione dei progetti di investimento selezionati e all'efficiente gestione delle risorse destinate al loro sostegno. 2. Le istanze propongono piani di investimento e sono presentate mediante una piattaforma informatica appositamente predisposta nella quale il legale responsabile dell'operatore proponente di cui all'art. 2 rilascia dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'art. 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Il piano di investimento e' corredato da: a) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) la dichiarazione di essere in possesso delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per l'attuazione delle finalita' previste dal presente decreto, nei tempi previsti; c) il documento progettuale dell'investimento, redatto da un tecnico in possesso delle abilitazioni di legge, che includa anche l'indicazione quantitativa del prevedibile aumento delle presenze turistiche/pernottamenti e nel quale sia asseverata la disponibilita' delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle singole componenti del piano d'investimento nei tempi previsti dal cronoprogramma; d) il piano economico e finanziario dell'investimento indicante analiticamente la modalita' di finanziamento a carico del soggetto proponente, la struttura di dettaglio di costi e ricavi gestionali del progetto e i risultati e gli impatti economici, finanziari e sociali attesi, relativi all'attivita' del proponente, e al contesto socio-economico di riferimento, in un periodo di almeno tre-cinque anni a partire dall'operativita'; e) il cronoprogramma attuativo e procedurale da cui si evinca che la realizzazione del progetto sia coerente con le tempistiche di impegno e di attuazione; f) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all'eventuale possesso del rating di legalita' e della certificazione della parita' di genere. 4. Lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dal Ministero, con il supporto del soggetto gestore. 5. All'atto della presentazione della domanda di agevolazione e' attribuito il CUP che e' comunicato dal soggetto gestore alle imprese beneficiarie. Tale codice deve essere riportato in tutte le comunicazioni oltre che in tutti gli atti che le imprese beneficiarie producono nell'utilizzo del contributo concesso. Le fatture elettroniche relative alle spese ammissibili, definite all'art. 6, devono riportare correttamente il CUP, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. 6. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette risorse. |
| | Art. 10
Criteri di ammissibilita' e valutazione delle proposte
1. Le istanze pervenute nei termini e con le modalita' definite dall'apposito avviso sono soggette a verifica di ammissibilita' formale da parte del soggetto gestore, avuto riguardo alla relativa conformita' alle disposizioni di cui al presente decreto, nonche' alla presenza di tutti i documenti e le dichiarazioni richieste nell'avviso. 2. Sono inammissibili le istanze presentate da soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 5. 3. La procedura valutativa prende in esame i piani di investimento presentati dagli operatori turistici. La graduatoria finale e' determinata sulla base del punteggio attribuito ai singoli piani di investimento sulla base della griglia di valutazione che sara' indicata nel medesimo avviso. |
| | Art. 11
Verifiche di ammissibilita' e concessione delle agevolazioni
1. Il soggetto gestore, ricevuta l'istanza, procede allo svolgimento delle seguenti attivita': a) verifica la disponibilita' delle risorse finanziarie sulla base di quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto; b) verifica i requisiti e le condizioni di ammissibilita' previsti dal presente decreto. 2. Il soggetto gestore esegue l'istruttoria, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti dal comma 4, valutando: a) l'affidabilita' tecnica, economica e finanziaria delle imprese proponenti; b) gli indicatori e i criteri di premialita' di cui all'avviso; c) la sostenibilita' finanziaria del piano di investimento, con riferimento alla capacita' delle imprese di sostenere la quota parte dei costi delle immobilizzazioni previste dal piano non coperte da aiuto pubblico; d) la cantierabilita' dei progetti di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilita' che le imprese proponenti esibiscano, entro centoventi giorni dalla determinazione di cui al comma 8, la documentazione di cui al medesimo comma concernente la materia edilizia; e) la pertinenza e la congruita' generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste dai progetti di investimento. L'esame di congruita' generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validita' economica dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 12 l'accertamento sul costo dei singoli beni, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui. 3. Nell'ambito delle attivita' di cui al precedente comma 2, il Ministero, con il supporto del soggetto gestore, determina l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del piano stesso e nel rispetto delle intensita' massime di aiuto previste dal regolamento GBER. 4. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui al precedente comma 2 risulti necessario, per la definizione delle condizioni di realizzazione del piano d'investimento, acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, il soggetto gestore puo', una sola volta durante lo svolgimento dell'attivita' istruttoria, richiederli agli operatori economici mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine la domanda di agevolazione si riterra' rinunciataria. 5. Per i piani di investimento per i quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito negativo, ovvero per le proposte dichiarate decadute, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto proponente i motivi che ne determinano il mancato accoglimento ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dandone contestuale comunicazione al Ministero e alle regioni e province autonome interessate. 6. Per i piani di investimento per i quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero, con il supporto del soggetto gestore, procede ad approvare il piano, cosi' come definito nell'ambito dell'attivita' istruttoria, e a concedere le agevolazioni con una specifica determinazione per ciascuna delle imprese partecipanti. La determinazione di concessione delle agevolazioni deve contenere gli estremi degli atti attestanti l'eventuale cofinanziamento regionale, l'individuazione del piano degli investimenti, delle spese ammissibili, dell'ammontare delle agevolazioni concesse, delle modalita' di erogazione, degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del programma, nonche' le condizioni di revoca. La determinazione deve, inoltre, contenere la previsione che eventuali variazioni dei singoli investimenti ammessi, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi o a nuovi investimenti, non possono comportare, in nessun caso, un aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun progetto. La validita' e l'efficacia della determinazione e', comunque, subordinata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 8, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, qualora non sia stata gia' acquisita. Tale termine puo' essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori centoventi giorni a fronte di una motivata richiesta, comprovata da elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non e' in alcun modo riconducibile alla volonta' del soggetto proponente o delle altre imprese beneficiarie. Decorso tale termine, come eventualmente prorogato, le imprese beneficiarie decadono dalle agevolazioni e il soggetto gestore provvede ad annullare la determinazione di concessione delle agevolazioni. 7. Il soggetto gestore comunica l'avvenuta approvazione del piano di investimento al Ministero, alle regioni e alle province autonome interessate e trasmette all'impresa beneficiaria la determinazione di cui al precedente comma 6. Entro trenta giorni dalla ricezione, l'impresa beneficiaria, pena la decadenza dalle agevolazioni, restituisce al soggetto gestore la determinazione debitamente sottoscritta per accettazione. 8. L'eventuale contratto di finanziamento, che disciplina le modalita' e le condizioni per l'erogazione del contributo, nonche' i conseguenti impegni e obblighi per l'impresa beneficiaria, deve essere stipulato entro trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione a cui e' subordinata, ai sensi del comma 7, la validita' e l'efficacia della determinazione di concessione delle agevolazioni. A tal fine l'impresa beneficiaria trasmette al soggetto gestore la documentazione richiesta per la definizione del contratto, ivi compresa quella relativa a eventuali garanzie da prestare a fronte del finanziamento agevolato, in tempi utili alla stipula del contratto stesso. |
| | Art. 12
Erogazione delle agevolazioni a fondo perduto
1. Le agevolazioni a fondo perduto sono erogate dal soggetto gestore secondo le modalita' definite nel presente articolo, mediante apposita determinazione, cosi' come stabilito all'art. 11, comma 6. 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere erogate integralmente e in modo diretto anche attraverso, ove ne ricorrano i presupposti, un conto corrente bancario dedicato appositamente richiesto dal Ministero, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 3. La prima erogazione delle agevolazioni a fondo perduto a titolo di anticipazione, nella misura pari al 30 percento del totale del contributo concesso e' erogata entro trenta giorni dalla sottoscrizione del disciplinare, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dal soggetto gestore sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. 4. Il soggetto gestore procede a un'erogazione intermedia fino al raggiungimento dell'80 percento del totale del contributo complessivo concesso, per stato di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture completate entro la meta' dei termini previsti per il completamento degli interventi ai sensi dell'art. 2, comma 4 del presente decreto a pena di revoca del contributo concesso, e previa verifica della conformita' delle spese medesime rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e a quanto previsto dal presente decreto. 5. Il soggetto gestore procede ad un'erogazione finale a saldo, entro novanta giorni dalla rendicontazione della spesa per il 100 percento dell'importo complessivo del progetto approvato, corredata della documentazione tecnico-amministrativa e contabile attestante l'effettiva conclusione dei lavori e il collaudo, entro e non oltre i termini previsti ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto. 6. Con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, il soggetto gestore, verificata la completezza e la pertinenza al progetto agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse ed eventualmente previa verifica in loco, redige, entro sessanta giorni dal ricevimento dello stato di avanzamento, un'apposita relazione sull'avvenuta realizzazione del progetto di investimento. La relazione finale deve contenere un giudizio di pertinenza e congruita' delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare, riportando sia gli importi nominali che quelli attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni ed elencare i beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione. La relazione finale deve, inoltre, evidenziare le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato, l'eventuale sussistenza di procedure concorsuali o di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia nonche' gli eventuali ulteriori elementi di valutazione individuati dal Ministero. Qualora tale relazione si concluda con esito negativo, il Ministero, con il supporto del soggetto gestore, procede alla revoca delle agevolazioni concesse e al recupero di quelle gia' erogate, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Nel caso, invece, in cui la relazione si concluda con esito positivo il soggetto gestore la trasmette al Ministero e procede all'erogazione dell'ultima quota fino al 100 percento ai sensi del precedente comma 4. L'erogazione del saldo deve essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2028. Le somme non erogate alla scadenza del 31 dicembre 2028 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restarvi acquisite. 7. Qualora, nel corso di svolgimento delle attivita' di cui ai commi precedenti, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, il soggetto gestore puo' richiederli mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a trenta giorni. 8. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero puo' disporre controlli e ispezioni in loco anche a campione sull'attuazione degli interventi. 9. Successivamente all'ultimazione di tutti i progetti componenti il piano d'investimento, il soggetto gestore redige una relazione finale sulla realizzazione complessiva del piano d'investimento, con giudizio di conformita' degli investimenti realizzati ai progetti approvati e alle relative specifiche e prescrizioni contenute nella determinazione di concessione delle agevolazioni, e ne trasmette copia al Ministero. |
| | Art. 13
Erogazione dei finanziamenti agevolati
1. L'erogazione dei finanziamenti agevolati avviene entro trenta giorni dalla sottoscrizione del disciplinare, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dal soggetto gestore sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. 2. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di cinque anni. 3. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 percento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html 4. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. |
| | Art. 14
Variazioni
1. Eventuali variazioni riguardanti la natura giuridica dei soggetti beneficiari, nonche' quelle afferenti al piano di investimento, sono preventivamente comunicate dal soggetto proponente o dai beneficiari al Ministero con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Ministero con il supporto del soggetto gestore, previa apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' del piano d'investimento e dei singoli progetti che lo compongono. Nel caso in cui tale istruttoria si concluda con esito negativo, il Ministero dispone la revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nel caso in cui la variazione proposta sia tale da rendere inammissibile la prosecuzione del progetto di investimento, senza modificarne la natura sostanziale. 2. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto dei progetti d'investimento, non possono in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione agli altri progetti previsti dal piano d'investimento. Le risorse oggetto di revoca, economie o rinunce, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restarvi ivi acquisite. |
| | Art. 15
Monitoraggio, controlli e ispezioni
1. Il soggetto gestore, con cadenza quadrimestrale dalla data di adozione del presente decreto, trasmette al Ministero e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un rapporto sulle attivita' svolte, fornendo in particolare dati e informazioni riguardanti l'avanzamento fisico, finanziario e amministrativo dei programmi di sviluppo e le eventuali revoche effettuate. Tale rapporto contiene anche un prospetto riportante i dati identificativi delle imprese beneficiarie e l'importo delle agevolazioni erogate, l'indicazione dei programmi di sviluppo cofinanziati dalle regioni e l'importo del cofinanziamento, la natura delle risorse finanziarie utilizzate. 2. Il soggetto gestore verifica le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni e l'attuazione del progetto agevolato e puo', a tal fine, effettuare o delegare ispezioni a campione sui soggetti beneficiari e gli interventi. 3. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero puo' disporre controlli e ispezioni anche a campione sull'attivita' del soggetto gestore, sulla regolarita' dei procedimenti, sulla puntuale e corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e della normativa nazionale e comunitaria presupposta e sui soggetti che hanno ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati. 4. Il mancato rispetto delle scadenze di cui ai commi 1 e 2 e delle altre previste dal presente decreto ovvero l'omessa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 1 a carico del soggetto gestore comportano l'applicazione di penali nella misura e con le modalita' previste nella convenzione di cui all'art. 4. 5. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, curando di trasmettere gli elenchi dei beneficiari e dei relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita' di aiuto. |
| | Art. 16
Cumulo delle agevolazioni
1. Fermo restando e fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2023/2831, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal Regolamento GBER. |
| | Art. 17
Revoche
1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, secondo quanto previsto dal presente decreto e qualora il soggetto beneficiario: a) per i beni del medesimo progetto di investimento oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «de minimis», previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea; c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; d) non porti a conclusione, entro il termine stabilito dall'art. 2, comma 4 del presente decreto, il progetto di investimento ammesso alle agevolazioni, ovvero qualora il programma di investimento sia eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio dal soggetto gestore, organico e funzionale; e) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita', se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto di investimento ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti; f) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione del Ministero, i beni agevolati, ovvero cessi l'attivita' prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti; g) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza dell'autorizzazione del Ministero; h) trasferisca l'attivita' produttiva in un ambito territoriale diverso da quello originario senza la preventiva autorizzazione del Ministero anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti; i) non consenta i controlli del Ministero o del soggetto gestore sulla realizzazione del progetto di investimenti e sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto; l) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione del Ministero; m) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; n) non rispetti, con riferimento all'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale; o) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni; p) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso. 2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere b), d), e), g), i), l), m), n), o) e p), la revoca delle agevolazioni concesse e' totale. 3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera a), la revoca e' parziale, in relazione alle spese afferenti ai beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni. La revoca e' totale, invece, nel caso in cui l'eventuale cumulo di agevolazioni sia rilevato a seguito di accertamenti o ispezioni senza che l'impresa ne abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell'organicita' e funzionalita' dell'originario programma agevolato. 4. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera c), la revoca e' totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni. La revoca e' parziale, ed e' commisurata agli indebiti vantaggi goduti, invece, qualora resi nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse. 5. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettere f) e h), la revoca e' totale nel caso in cui non sia stata preventivamente richiesta e ottenuta l'autorizzazione del Ministero. La revoca e' parziale ed e' commisurata al periodo di mancato utilizzo nei casi autorizzati dal Ministero. 6. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio o la quota di beneficio indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. |
| | Art. 18
Disposizioni finali
1. Salvo quanto disposto dall'art. 4, del presente decreto con riguardo al supporto del soggetto gestore, il Ministero provvede allo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Con l'avviso di cui all'art. 9 sono fornite le necessarie specificazioni relative alla disciplina attuativa dell'incentivo di cui al presente decreto, tenuto conto delle disposizioni applicabili di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184. 3. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2026
Il Ministro del turismo Garnero Santanche' Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 311 |
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