Gazzetta n. 91 del 20 aprile 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 febbraio 2026
Segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate a cura dei gestori delle stesse.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante la «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione» e, in particolare, l'art. 9, recante «Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, recante «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali» e, in particolare, l'art. 13 che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determini la segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse, tenendo anche conto delle norme UNI di settore in vigore, nonche' l'art. 6, comma 2, secondo il quale le caratteristiche della palinatura vengono stabilite secondo quanto previsto dal predetto art. 13;
Visto il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, recante «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40» e, in particolare, l'art. 5, recante «Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005, recante «Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate»;
Sentita la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI (FISI);
Acquisito il contributo di UNI - Ente Italiano di normazione;
Tenuto conto delle norme UNI di settore attualmente in vigore;
Vista la nota n. 27603 del 14 agosto 2025 con la quale il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato l'avvenuta notifica alla Commissione europea in data 13 agosto 2025 n. 2025/0443/IT-T40T del progetto di norma predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate;
Considerato che nel periodo di tre mesi dall'avvenuta notifica alla Commissione europea del progetto di norma non sono pervenute osservazioni dalla Commissione medesima o da uno Stato membro dell'Unione europea;
Espletata, pertanto, la procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, da ultimo modificata dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, in attuazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 5 febbraio 2026;

Decreta:

Art. 1

Conformita' della segnaletica alle norme UNI

1. La segnaletica predisposta a cura dei gestori nelle aree sciabili attrezzate e le caratteristiche della palinatura, devono essere conformi alle norme tecniche UNI riportate nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, ovvero, nel rispetto del principio del mutuo riconoscimento, devono essere conformi alla normativa nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, di un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE o della Turchia purche' venga garantito un livello di sicurezza equivalente in termini di tutela della salute e dell'incolumita' degli utenti.
2. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Disposizioni transitorie

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.
 
Art. 3

Aggiornamento della segnaletica

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove si rendesse necessario provvedera', con apposito decreto, all'introduzione di nuovi segnali o all'aggiornamento e alla modifica dei segnali di cui all'allegato 1, redatti dall'UNI - Ente Italiano di normazione.
 
Art. 4

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 e' abrogato dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2026

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 597