Gazzetta n. 90 del 18 aprile 2026 (vai al sommario)
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2026, n. 21
Testo del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2026), coordinato con la legge di conversione 10 aprile 2026, n. 49 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.1), recante: «Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitivita' delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonche' disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Misure straordinarie volte a sostenere le famiglie nell'affrontare i
costi di acquisto dell'energia elettrica e disposizioni per la
tutela dei clienti finali domestici

1. Per l'anno 2026, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario, che deve essere riportato in fattura con dicitura univoca e standardizzata definita dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), del valore di 115 euro per le forniture di energia elettrica relative ai titolari, alla data di entrata in vi gore del presente decreto, del bonus sociale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si provvede con delibera dell'ARERA, nel li mite di spesa di 315 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
2. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, i venditori di energia elettrica possono riconoscere ai propri clienti domestici residenti, che non siano titolari del bonus sociale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e con indicatore della situazione economica equivalente annuale non superiore a 25.000 euro, un contributo straordinario a copertura di acquisto dell'energia elettrica. Il valore economico del contributo di cui al primo pe riodo e' pari alla componente «prezzo del l'energia» (PE) a copertura dei costi di acquisto dell'energia di cui alla deliberazione dell'ARERA 26 settembre 2025, n. 428/25/ R/eel, applicata ai consumi del primo bimestre dell'anno, per i clienti con forniture attive al 1° gennaio del medesimo anno, o del primo bimestre di fornitura per i clienti i cui contratti sono stati attivati successivamente, e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno. Il contributo di cui al primo periodo e' riconosciuto purche' i consumi del bimestre di cui al secondo periodo non siano superiori a 0,5 MWh e i consumi registrati nei dodici mesi antecedenti al termine del medesimo bimestre risultino inferiori a 3 MWh. Il contributo e' riconosciuto come sconto sulle condizioni contrattuali applicate dal venditore titolare delle forniture nel bimestre di cui al secondo periodo nelle fatturazioni relative ai consumi del quinto mese successivo al medesimo bimestre. Con apposita deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA definisce le modalita' applicative del primo periodo, al fine di promuovere la trasparenza delle informazioni e la tutela dei consumatori. Il riconoscimento del contributo non puo' essere subordinato all'adesione a servizi o a prodotti accessori, ne' comportare modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali.
3. Ai venditori che aderiscono a quanto previsto dal comma 2 e' rilasciata una attestazione che puo' essere utilizzata anche a fini commerciali. Con la medesima delibera di cui al comma 2, l'ARERA definisce le modalita' di rilascio delle attestazioni e le forme di pubblicazione delle stesse nel proprio sito internet istituzionale. L'ARERA monitora nel biennio 2026-2027 l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e di cui al primo periodo del presente comma.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 315 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera h), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
b) quanto a 63 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera i), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
c) quanto a 67 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
d) quanto a 55 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
e) quanto a 10 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'arti colo 23, comma 7, lettera r), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
f) quanto a 20 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'arti colo 23, comma 7, lettera l), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
5. Le risorse di cui al comma 1, non utilizzate entro la fine dell'anno 2026, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
5-bis. All'articolo 51 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista puo' contattare il consumatore per telefono, anche mediante l'invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista stesso attraverso interfacce informatiche di quest'ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali. E' onere del professionista dimostrare la validita' del contatto.
8-ter. I contatti telefonici di cui al comma 8-bis sono effettuati dal professionista da un numero che lo identifica univocamente. I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-bis e dal presente comma sono nulli. Il consumatore puo' avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie di cui alla parte V, titolo II-bis, e del servizio di conciliazione dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente.
8-quater. Gli utenti possono segnalare al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) i casi di chiamata effettuata in violazione di quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter, indicando il numero da cui proviene la chiamata. Qualora l'AGCOM, nell'ambito dell'attivita' istruttoria svolta d'ufficio o a seguito della segnalazione di cui al primo periodo, accerti che la chiamata proviene da numeri diversi da quelli assegnati al professionista, ordina al gestore telefonico competente l'immediata sospensione dell'utilizzo delle linee allo stesso assegnate. Il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito della propria attivita' istruttoria, puo' chiedere all'AGCOM, in presenza di un numero significativo di segnalazioni di chiamate effettuate senza previo consenso, di procedere alla sospensione di cui al secondo periodo».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 375, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
«375. Al fine di completare il processo di revisione
delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa con
i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e
delle politiche sociali, sono definiti i criteri per
l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti
economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una
revisione della fascia di protezione sociale tale da
ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - 1. Tutte le
quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma
degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva
2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva
stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o
cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate
all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il
quantitativo delle quote da collocare all'asta e'
determinato con decisione della Commissione europea.
2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il
collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le
attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti
in conformita' con le norme unionali.
3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul
conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time
Gross Settlement Express Transfer System» («TARGET2»). Il
GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi
interessi maturati su un apposito conto acceso presso la
Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del
tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7,
lettera i-bis), ad appositi capitoli per spese di
investimento degli stati di previsione interessati, con
vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi
unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva
2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo
del presente comma sono sottoposte a gestione separata e
non sono pignorabili.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3
si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy,
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e
delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno
successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50 per
cento dei proventi delle aste di cui al primo periodo e'
assegnato, al netto della quota destinata ai sensi del
comma 8, complessivamente al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e
del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. I suddetti proventi sono ripartiti nella misura
del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, del 15 per cento al Ministero delle
imprese e del Made in Italy e del 15 per cento al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con il decreto di cui al comma 4 si procede anche
alla riassegnazione del 50 per cento delle risorse di cui
al comma 3 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, tenuto conto
dell'ammontare equivalente delle risorse nazionali gia'
destinate alle misure di cui al comma 7.
6. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di «responsabile del collocamento», ivi compresa
la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai
relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
ai sensi del comma 7, lettera n).
7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al
Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate alle
seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli
oneri complessivamente derivanti a carico della finanza
pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto al
comma 8:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,
anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza
energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di
adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di
Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);
b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle
emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici,
compresa la partecipazione alle iniziative realizzate
nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
c) sviluppare energie rinnovabili e reti per la
trasmissione dell'energia elettrica al fine di rispettare
l'impegno dell'Unione europea in materia di energia
rinnovabile e gli obiettivi dell'Unione
sull'interconnettivita', nonche' sviluppare altre
tecnologie che contribuiscano alla transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e
sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione
europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli
convenuti nei pertinenti atti legislativi, compresa la
produzione di energia elettrica da autoconsumatori di
energia da fonti rinnovabili e comunita' di energia
rinnovabile;
d) adottare misure atte a evitare la deforestazione
e a sostenere la protezione e il ripristino di torbiere,
foreste e altri ecosistemi terrestri o marini, fra cui
misure volte a contribuire alla protezione, al ripristino e
a una migliore gestione dei suddetti ecosistemi, in
particolare delle zone marine protette e habitat marini
protetti, cosi' come ad accrescere l'afforestazione e la
riforestazione rispettose della biodiversita', anche nei
paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo di
Parigi collegato alla Convenzione quadro sui cambiamenti
climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre
2016, n. 204;
e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento
agli effetti avversi del cambiamento climatico negli Stati
e territori parte dell'Accordo di Parigi di cui alla
lettera d);
f) favorire il sequestro del carbonio nel suolo
mediante silvicoltura nell'Unione;
g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri
e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti
nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche
mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il
monitoraggio, il controllo e il contrasto
dell'inquinamento;
h) attuare la cattura e lo stoccaggio geologico
sicuri sotto il profilo ambientale di CO2, in particolare
quella emessa dalle centrali a combustibili fossili solidi
e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche
nei paesi terzi, e metodi tecnologici innovativi di
rimozione del carbonio, come la cattura direttamente
dall'atmosfera e il suo stoccaggio;
i) incentivare il passaggio a modalita' di
trasporto pubblico a basse emissioni, nonche' a forme e
modalita' di trasporto, che contribuiscano in modo
significativo alla decarbonizzazione del settore, compresi
lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci
e i servizi e le tecnologie per autobus ambientalmente
sostenibili;
i-bis) incentivare il riequilibrio modale dal
trasporto stradale di merci a quello marittimo e
ferroviario, ivi comprese le misure previste dall'articolo
1, commi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti
di Stato;
l) finanziare la ricerca e lo sviluppo
dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei
settori disciplinati dal presente decreto;
m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e efficienza idrica, i sistemi di
teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e
l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno
finanziario per affrontare le problematiche sociali dei
nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo
nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;
n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6,
7 e 12, all'articolo 4-bis, commi 6, 7 e 10, all'articolo
24, comma 3-bis e all'articolo 43, comma 2-quinquies
nonche' e le spese amministrative connesse alla gestione
del sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma
5, nonche' le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni
di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da
societa' a prevalente partecipazione pubblica ai fini
dell'efficace attuazione delle attivita' di cui al presente
comma;
o) compensare i costi come definiti dal paragrafo
26 delle linee guida di cui alla comunicazione della
Commissione europea C 2012 3230 final con priorita' di
assegnazione alle imprese accreditate della certificazione
ISO 50001;
p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici;
q) promuovere la creazione di competenze e il
ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una
transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra,
in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla
transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le
parti sociali, e investire nel miglioramento del livello
delle competenze e nella riqualificazione professionale dei
lavoratori potenzialmente interessati dalla transizione,
compresi i lavoratori del trasporto marittimo;
r) sostenere le azioni e le infrastrutture
funzionali all'abbandono del carbone nella generazione
termoelettrica.
r-bis) affrontare eventuali rischi residui di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori
coperti dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023,
sostenendo la transizione e promuovendone la
decarbonizzazione in conformita' delle norme in materia di
aiuti di Stato;
r-ter) investire in misure volte a decarbonizzare
il settore marittimo, compreso il miglioramento
dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante
riqualificazione energetica di quelle esistenti, dei porti,
tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili
alternativi sostenibili, come l'idrogeno, il metanolo e
l'ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili;
l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative,
tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione
delle navi; misure a sostegno della decarbonizzazione degli
aeroporti conformemente alle norme unionali sulla
realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili
alternativi e che assicurino la parita' di condizioni per
un trasporto aereo sostenibile.
8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste,
eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo
del comma 4, nella misura massima complessiva di 600
milioni di euro annui, nel rispetto della normativa europea
in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al
Fondo per la transizione energetica nel settore
industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10
milioni di euro al finanziamento di interventi di
decarbonizzazione e di efficientamento energetico del
settore industriale e della restante quota alle finalita'
di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', nella misura
massima di 150 milioni di euro annui, al Fondo per il
sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo
1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
8-bis.
9. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5,
della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni
informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione
almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza, il Comitato puo' richiedere le informazioni
necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento.
9-bis. Fino al 2030, il 50 per cento dei proventi di
cui all'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma,
della direttiva 2003/87/CE, se attribuito all'Italia, e'
destinato a promuovere la decarbonizzazione del settore del
trasporto marittimo ai fini di cui all'articolo 10,
paragrafo 3, primo comma, lettera g), per il settore
marittimo, e lettere f) e i), della medesima direttiva.».
- Si riporta l'articolo 15 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 285 del 30 novembre 2021:
«Art. 15 (Utilizzo dei proventi delle aste della CO2
per la copertura dei costi degli incentivi alle fonti
rinnovabili e all'efficienza energetica). - 1. A decorrere
dall'anno 2022, una quota dei proventi annuali derivanti
dalla messa all'asta delle quote di emissione di CO2 di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.
47, di competenza del Ministero della transizione
ecologica, e' destinata alla copertura dei costi di
incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza
energetica mediante misure che trovano copertura sulle
tariffe dell'energia. A tal fine, con il decreto di cui
all'articolo 23, comma 4 del decreto legislativo n. 47 del
2020 e' definita la quota annualmente utilizzabile per le
finalita' di cui al periodo precedente.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nonche'
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
all'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Comitato e' un organo collegiale composto da
quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e
cinque con funzioni consultive, nominati con decreto del
Ministro della transizione ecologica. Dei dieci membri con
diritto di voto quattro, compreso il Presidente e il
Vicepresidente, sono designati dal Ministro della
transizione ecologica; due dal Ministro dello sviluppo
economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha diritto
di voto esclusivamente sulle questioni inerenti
all'attivita' sanzionatoria; tre dal Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui due
appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile di
seguito ENAC. I membri designati dal Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili hanno diritto
di voto esclusivamente sulle questioni inerenti il
trasporto aereo. I cinque membri con funzioni consultive
sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle
finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e svolgono le funzioni consultive
esclusivamente con riferimento alle attivita' di cui al
comma 10.".».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 1, del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014:
«Art. 15 (Fondo nazionale per l'efficienza
energetica). - 1. E' istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico il «Fondo nazionale per l'efficienza
energetica», di seguito «Fondo», che opera secondo le
modalita' di cui al comma 2 e per le finalita' di cui al
comma 3. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma
4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5
milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro
nell'anno 2015, per essere riassegnate nei medesimi
esercizi al Fondo. A tal fine, la Cassa conguaglio per il
settore elettrico provvede al versamento all'entrata del
bilancio dello Stato degli importi indicati al primo
periodo, a valere sulle disponibilita' giacenti sul conto
corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per
l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il
2015. La dotazione del Fondo puo' essere integrata:
a) per il periodo 2015-2030, a valere sulle risorse
annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo 22,
comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, secondo le modalita' di
cui al presente comma, previa determinazione dell'importo
da versare con il medesimo decreto di cui all'articolo 5,
comma 12, lettera a);
b) fino a 15 milioni euro annui per il periodo
2014-2030 a carico del Ministero dello sviluppo economico e
fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2030 a
carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle
aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti
energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso
articolo 19.
b-bis) ulteriori risorse a carico del Ministero
dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare a valere sui
proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2
destinati ai progetti energetico ambientali cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.
30, non diversamente impegnate e previa verifica delle
disponibilita' accertate.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.235 del 08 ottobre 2005, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Requisiti formali per i contratti a
distanza). - 1. Per quanto riguarda i contratti a distanza
il professionista fornisce o mette a disposizione del
consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma
1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza
impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella
misura in cui dette informazioni sono presentate su un
supporto durevole, esse devono essere leggibili.
2. Se un contratto a distanza che deve essere
concluso con mezzi elettronici impone al consumatore
l'obbligo di pagare, l'operatore economico gli comunica in
modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo
49, comma 1, lettere a), e), n-bis), q) e r), direttamente
prima che il consumatore inoltri l'ordine. Il
professionista garantisce che, al momento di inoltrare
l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che
l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro
dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione
analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in
modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con
obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente
inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica
l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista
non osserva il presente comma, il consumatore non e'
vincolato dal contratto o dall'ordine.
3. I siti di commercio elettronico indicano in modo
chiaro e leggibile, al piu' tardi all'inizio del processo
di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla
consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.
4. Se il contratto e' concluso mediante un mezzo di
comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo
limitato per comunicare le informazioni, il professionista
fornisce, su o mediante quello specifico mezzo e prima
della conclusione del contratto, almeno le informazioni
precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali
dei beni o servizi, l'identita' del professionista, il
prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del
contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato,
le condizioni di risoluzione del contratto, come indicato
rispettivamente all'articolo 49, comma 1, lettere a), b),
e), h) e q), eccetto il modulo di recesso tipo figurante
all'allegato I, parte B, di cui alla lettera h). Le altre
informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, compreso il
modello del modulo di recesso, sono fornite dal
professionista in un modo appropriato conformemente al
comma 1 del presente articolo.
5. Fatto salvo il comma 4, se il professionista
telefona al consumatore al fine di concludere un contratto
a distanza, all'inizio della conversazione con il
consumatore egli deve rivelare la sua identita' e, ove
applicabile, l'identita' della persona per conto della
quale effettua la telefonata, nonche' lo scopo commerciale
della chiamata e l'informativa di cui all'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 178.
6. Quando un contratto a distanza deve essere
concluso per telefono, il professionista deve confermare
l'offerta al consumatore, il quale e' vincolato solo dopo
aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per
iscritto; in tali casi il documento informatico puo' essere
sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo
21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni. Dette conferme possono essere
effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un
supporto durevole. In ogni caso il consenso non e' valido
se il consumatore non ha preliminarmente confermato la
ricezione del documento contenente tutte le condizioni
contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro
supporto durevole disponibile e accessibile.
7. Il professionista fornisce al consumatore la
conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro
un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a
distanza e al piu' tardi al momento della consegna dei beni
oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio.
Tale conferma comprende:
a) tutte le informazioni di cui all'articolo 49,
comma 1, a meno che il professionista non abbia gia'
fornito l'informazione al consumatore su un mezzo durevole
prima della conclusione del contratto a distanza; e
b) se del caso, la conferma del previo consenso
espresso e dell'accettazione del consumatore conformemente
all'articolo 59, lettera o).8. Se un consumatore vuole che
la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua,
gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un
volume limitato o in quantita' determinata, o di
teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso
previsto all'articolo 52, comma 2, e il contratto impone al
consumatore l'obbligo di pagare, il professionista esige
che il consumatore ne faccia richiesta esplicita e chiede
inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il
contratto sara' stato interamente eseguito dal
professionista, il consumatore non avra' piu' il diritto di
recesso.
8-bis. Al fine di rafforzare la tutela dei clienti
finali domestici e il loro diritto di scelta delle
condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, e'
vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono,
anche mediante l'invio di messaggi a consumatori,
finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti
di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista
puo' contattare il consumatore per telefono, anche mediante
l'invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta
effettuata direttamente al professionista stesso attraverso
interfacce informatiche di quest'ultimo oppure nel caso in
cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei
propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano
espresso specifico consenso a ricevere proposte
commerciali. E' onere del professionista dimostrare la
validita' del contatto.
8-ter. I contatti telefonici di cui al comma 8-bis
sono effettuati dal professionista da un numero che lo
identifica univocamente. I contratti stipulati a seguito di
contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal
comma 8-bis e dal presente comma sono nulli. Il consumatore
puo' avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa
delle controversie di cui alla parte V, titolo II-bis, e
del servizio di conciliazione dell'Autorita' di regolazione
per energia, reti e ambiente.
8-quater. Gli utenti possono segnalare al Garante per
la protezione dei dati personali e all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) i casi di chiamata
effettuata in violazione di quanto previsto dai commi 8-bis
e 8-ter, indicando il numero da cui proviene la chiamata.
Qualora l'AGCOM, nell'ambito dell'attivita' istruttoria
svolta d'ufficio o a seguito della segnalazione di cui al
primo periodo, accerti che la chiamata proviene da numeri
diversi da quelli assegnati al professionista, ordina al
gestore telefonico competente l'immediata sospensione
dell'utilizzo delle linee allo stesso assegnate. Il Garante
per la protezione dei dati personali, nell'ambito della
propria attivita' istruttoria, puo' chiedere all'AGCOM, in
presenza di un numero significativo di segnalazioni di
chiamate effettuate senza previo consenso, di procedere
alla sospensione di cui al secondo periodo.
9. Il presente articolo lascia impregiudicate le
disposizioni relative alla conclusione di contratti
elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica
conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive
modificazioni.».
 
Allegato

(previsto all'articolo 3) "Tabella 1


===================================
| codici ATECO |
+=================================+
|B - ATTIVITA' ESTRATTIVE |
+---------------------------------+
|- 06 Estrazione di petrolio |
|greggio e gas naturale - 09.1 |
|Attivita' di supporto |
|all'estrazione di petrolio e gas |
|naturale |
+---------------------------------+
|C - ATTIVITA' MANIFATTURIERE |
+---------------------------------+
|- 19.2 Fabbricazione di prodotti |
|derivanti dalla raffinazione del |
|petrolio e prodotti da |
|combustibili fossili |
+---------------------------------+
|D - FORNITURA DI ENERGIA |
|ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA |
|CONDIZIONATA |
+---------------------------------+
|- 35.1 Produzione, trasmissione e|
|distribuzione di energia |
|elettrica - 35.2 Produzione di |
|gas e distribuzione di |
|combustibili gassosi mediante |
|condotte - 35.4 Attivita' di |
|servizi di intermediazione per |
|l'energia elettrica e il gas |
|naturale |
+---------------------------------+
|H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO |
+---------------------------------+
|- 49.50.1 Trasporto mediante |
|condotte di gas |
+---------------------------------+
".
 
Art. 1 bis

Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione della spesa per la fornitura del teleriscaldamento

1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9:
1) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per la fornitura del teleriscaldamento»;
2) al quinto periodo sono premesse le seguenti parole: «Nel caso della forni tura di gas naturale,»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso della fornitura del teleriscaldamento, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce un'apposita componente tariffaria volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e stabilisce, altresi', le misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio»;
b) al comma 9-bis, dopo le parole: «per la fornitura di gas naturale» sono inserite le seguenti: «e del teleriscaldamento».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 9 e 9-bis,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 280 del 29 novembre 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe).
- Omissis
9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia
elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone
che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere
dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale
e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per la fornitura del
teleriscaldamento. La compensazione della spesa tiene conto
della necessita' di tutelare i clienti che utilizzano
impianti condominiali ed e' riconosciuta in forma
differenziata per zone climatiche, nonche' in forma
parametrata al numero dei componenti della famiglia, in
modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto
delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per
cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti
interessati presentano al comune di residenza un'apposita
istanza secondo le modalita' stabilite per l'applicazione
delle tariffe agevolate per la fornitura di energia
elettrica. Nel caso della fornitura di gas naturale, alla
copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto
ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse
stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta
eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che
continuano ad essere destinati alle finalita' di cui al
citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26
del 2007. Nella eventualita' che gli oneri eccedano le
risorse di cui al precedente periodo, l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita
componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non
domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure
tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio. Nel
caso della fornitura del teleriscaldamento, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente istituisce
un'apposita componente tariffaria volta ad alimentare un
conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e
ambientali e stabilisce, altresi', le misure tecniche
necessarie per l'attribuzione del beneficio.
9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la
fornitura di energia elettrica e il diritto alla
compensazione per la fornitura di gas naturale e del
teleriscaldamento, di cui al comma 9, sono riconosciuti
anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico
con indicatore della situazione economica equivalente non
superiore a 20.000 euro.
Omissis.».
 
Art. 1 ter

Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in materia di informazioni ai clienti delle societa' di vendita di energia al dettaglio

1. All'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: « ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere in via elettronica informazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull'identita' dell'intermediario con cui e' stata sottoscritta l'offerta e sia fornita » sono sostituite dalle seguenti: « i clienti finali ricevano in via elettronica informazioni sulla fatturazione e sulle bollette che comprendono, a beneficio dei medesimi clienti finali, l'indicazione dell'identita' dell'intermediario mediante il quale e' stata sottoscritta la fornitura; tale informazione e' resa disponibile esclusiva mente al venditore che emette la bolletta e al cliente finale; sia fornita».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 7, del
citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come
modificato dalla presente legge:
Art. 9 (Misurazione e fatturazione dei consumi
energetici). - Omissis.
7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di
regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
piu' provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, individua
le modalita' con cui le societa' di vendita di energia al
dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori
intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE
siano installati o meno, provvedono affinche':
a) nella misura in cui sono disponibili, le
informazioni relative alla fatturazione energetica e ai
consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili,
su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di
servizi energetici designato dal cliente finale stesso;
b) i clienti finali ricevano in via elettronica
informazioni sulla fatturazione e sulle bollette che
comprendono, a beneficio dei medesimi clienti finali,
l'indicazione dell'identita' dell'intermediario mediante il
quale e' stata sottoscritta la fornitura; tale informazione
e' resa disponibile esclusivamente al venditore che emette
la bolletta e al cliente finale; sia fornita, su richiesta,
una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la
loro fattura e' stata compilata, soprattutto qualora le
fatture non siano basate sul consumo effettivo;
c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai
clienti finali le seguenti informazioni minime per
presentare un resoconto globale dei costi energetici
attuali:
1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico
effettivo;
2) confronti tra il consumo attuale di energia
del cliente finale e il consumo nello stesso periodo
dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di
grafico;
3) informazioni sui punti di contatto per le
organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia o
organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si
possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento
dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi
di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per
le apparecchiature che utilizzano energia;
c-bis) in occasione dell'invio di contratti,
modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali, nonche'
nei siti web destinati ai clienti individuali, i
distributori di energia o le societa' di vendita di energia
includono un elenco di recapiti dei centri indipendenti di
assistenza ai consumatori riconosciuti ai sensi
dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, e delle agenzie pubbliche per l'energia, inclusi i
relativi indirizzi internet, dove i clienti possono
ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza
energetica disponibili, profili comparativi sui loro
consumi di energia, nonche' indicazioni pratiche
sull'utilizzo di apparecchiature domestiche al fine di
ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco e'
predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
e il sistema idrico entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente decreto, ed e' aggiornato, se del caso, con
cadenza annuale;
d) su richiesta del cliente finale, siano fornite,
nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalle
richieste di pagamento, per consentire la valutazione
globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzioni
flessibili per i pagamenti effettivi;
e) le informazioni e le stime dei costi energetici
siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente
e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai
consumatori di confrontare offerte comparabili. L'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta
le modalita' piu' opportune per garantire che i clienti
finali accedano a confronti tra i propri consumi e quelli
di un cliente finale medio o di riferimento della stessa
categoria d'utenza.
Omissis.
 
Art. 1 quater

Correttezza, trasparenza e adeguatezza delle attivita' di consulenza e di formulazione della proposta contrattuale nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni

1. Gli operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni che offrono o promuovono contratti di fornitura a clienti finali sono responsabili della correttezza, della trasparenza e dell'adeguatezza delle attivita' di consulenza e di formulazione della proposta contrattuale svolte direttamente o tramite reti di vendita.
2. Prima della stipulazione del contratto, gli operatori di cui al comma 1 acquisiscono le informazioni necessarie sulle esigenze del cliente e valutano l'adeguatezza della proposta contrattuale.
3. Le autorita' di regolazione competenti dettano, ove non gia' previste, le prescrizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 1 quinquies

Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'energia

1. Al fine di promuovere la trasparenza, concorrenza e il corretto funzionamento del mercato energetico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con proprio provvedimento, le modalita' e i criteri con cui gli operatori della vendita al dettaglio nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale forniscono alla medesima Autorita' le informazioni relative ai margini di profitto, distinte per tipologie di cliente o di offerta.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresi' definiti la frequenza della rendicontazione, comunque non inferiore a un anno, i soggetti obbligati e le eventuali soglie dimensionali per l'applicazione dell'obbligo, nel rispetto dei principi di proporzionalita', trasparenza e comparabilita' delle informazioni, tenuto conto dell'esigenza di minimizzare i correlati oneri informativi.
 
Art. 1 sexies

Disposizioni per la tutela dei clienti finali e la mitigazione dei prezzi attraverso la trasparenza del processo di cambio del fornitore

1. Al fine di garantire la libera scelta dei clienti finali di energia e assicurare la trasparenza delle condizioni economiche sottoscritte, le informazioni acquisite nell'ambito del processo di cambio del fornitore, gestito tramite il sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sono utilizzate esclusivamente per finalita' tecniche connesse all'esecuzione del medesimo processo.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente provvede, con propria deliberazione, all'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato alla definizione di un accordo quadro per la regolamentazione delle procedure di cambio del fornitore coerente con le disposizioni di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di neutralita', trasparenza e tutela della concorrenza. Per la partecipazione al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 158 del 09 luglio 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129:
«Art. 1-bis (Sistema informatico integrato per la
gestione dei flussi informativi relativi ai mercati
dell'energia elettrica e del gas). - 1. Al fine di
sostenere la competitivita' e di incentivare la migliore
funzionalita' delle attivita' delle imprese operanti nel
settore dell'energia elettrica e del gas naturale, e'
istituito presso l'Acquirente unico S.p.A. un Sistema
informatico integrato per la gestione dei flussi
informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e
del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e
dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas emana i criteri generali per il
funzionamento del Sistema.
2. Le modalita' di gestione dei flussi informativi
attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno
comprendere anche informazioni concernenti eventuali
inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali
sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni
parlamentari competenti che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il
parere si intende acquisito.
3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per
la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
il trattamento dei dati personali e sensibili.
4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema,
in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
all'adozione di misure volte alla sospensione della
fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti,
nel rispetto delle delibere dell'Autorita' medesima in
materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa
vigente, non possa essere prevista la sospensione della
fornitura.
Nelle more dell'effettiva operativita' del Sistema,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce in
via transitoria le modalita' di gestione e trasmissione
delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti
all'atto del passaggio a nuovo fornitore.
Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La
misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi
alle attivita' svolte dall'Acquirente unico S.p.A. e'
determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia
elettrica e del gas naturale e senza che questi possano
trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai
consumatori.».
 
Art. 2
Misure urgenti per la riduzione della componente ASOS delle bollette
elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche

1. Al fine di garantire un costo delle bollette elettriche accessibile e favorire, al contempo, una migliore sostenibilita' delle politiche di supporto alla produzione di energia da fonti rinnovabili, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici aventi potenza nominale incentivata superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto energia con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2029, non dipendenti dai prezzi di mercato, riconosciuti dal Gestore dei servizi energetici- GSE S.p.A., in attuazione del decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, e 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, possono aderire esclusivamente su base volontaria ad uno dei seguenti schemi:
a) la tariffa premio e' riconosciuta per un valore pari all'85 per cento rispetto al valore spettante nel periodo che intercorre tra il secondo semestre dell'anno 2026 e il 31 dicembre 2027;
b) la tariffa premio e' riconosciuta per un valore pari al 70 per cento rispetto al valore spettante nel periodo che intercorre tra il secondo semestre dell'anno 2026 e il 31 dicembre 2027.
2. Ai soggetti responsabili che aderiscono ad uno degli schemi di cui al comma 1 e' riconosciuta un'estensione delle convenzioni, aventi ad oggetto gli impianti per cui hanno aderito, di un periodo pari a 3 mesi, nel caso di cui al comma 1, lettera a) e di un periodo pari a 6 mesi nel caso di cui al comma 1, lettera b). Per il periodo oggetto di estensione, il GSE applica una tariffa pari alla media delle tariffe premio oggetto di riduzione ai sensi del comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 comunicano entro il 31 maggio 2026 l'eventuale adesione allo schema di cui al comma 1 al GSE, che provvede all'aggiornamento delle relative convenzioni.
4. I soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, riconosciuti dal GSE, in attuazione del citato decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, e dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011, possono optare, entro il 30 settembre 2026, per la fuoriuscita dai relativi meccanismi di incentivazione alle seguenti condizioni:
a) la fuoriuscita e' consentita, a decorrere dal 1° gennaio 2028, ad un numero di impianti la cui potenza complessiva non su peri i 10 GW;
b) e' garantita la priorita' di fuoriuscita per gli impianti che hanno aderito ad uno degli schemi di cui al comma 1, con le seguenti modalita':
1) a tali impianti e' riconosciuto un corrispettivo, espresso in euro per MW e determinato dal GSE per ciascun impianto, pari al 90 per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di cessazione del contratto di incentivazione. I corrispettivi sono calcolati assumendo, come stima della produzione attesa, la media della produzione storica dell'impianto dell'ultimo quinquennio;
2) i flussi di cassa di cui al numero 1) sono attualizzati utilizzando un tasso de terminato dal GSE avendo a riferimento il costo del capitale di rischio che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura;
c) per l'eventuale potenza residua del contingente di cui alla lettera a), gli impianti che non hanno aderito ad uno degli schemi di cui al comma 1 sono selezionati mediante una procedura competitiva, gestita dal GSE, da svolgersi entro il 30 giugno 2027 in forma telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', tutela della concorrenza e non discriminazione, e con le seguenti modalita':
1) i soggetti richiedenti presentano offerte di ribasso percentuale rispetto al valore base di cui al successivo numero 2);
2) il valore base, espresso in euro per MW, e' determinato dal GSE per ciascun impianto ed e' pari al 90 per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di cessazione del contratto di incentivazione; il medesimo valore base e' calcolato assumendo, come stima della produzione attesa, la media della produzione storica dell'impianto dell'ultimo quinquennio;
3) i flussi di cassa di cui al numero 2) sono attualizzati utilizzando un tasso de terminato dal GSE avendo a riferimento il costo del capitale di rischio che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura;
4) il GSE ordina le offerte ricevute in senso decrescente rispetto al beneficio atteso per il sistema fino a concorrenza del limite della potenza residua del contingente di cui alla lettera a);
d) la procedura competitiva di cui alla lettera c) si applica agli impianti di cui alla lettera b) nel caso in cui le richieste di fuoriuscita ai sensi della medesima lettera b) superino il limite di potenza complessiva di 10 GW;
e) i soggetti responsabili degli impianti selezionati ai sensi delle lettere b), c) o d) ricevono a decorrere dal 2028, in rate costanti, in un arco temporale decennale, i corrispettivi rivalutati ad un tasso di interesse determinato dal GSE avendo a riferimento il costo medio del capitale che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura, e comunque non superiore al 6 per cento, a condizione che:
1) gli impianti a fonti rinnovabili siano oggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2028 ed entro il 31 dicembre 2030, di interventi di rifacimento integrale che comportino un aumento di potenza tale da garantire valori di producibilita' pari almeno al doppio di quella attesa negli anni di incentivazione residua dell'impianto esistente;
2) per la realizzazione degli interventi di cui al numero 1) siano utilizzati esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, che corrispondano ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo 12;
3) nel caso di impianti con moduli collocati a terra in area agricola, gli interventi di rifacimento integrale di cui al numero 1) devono garantire un incremento della producibilita' pari almeno al 30 per cento rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua;
4) nel caso di impianti con moduli non collocati a terra, gli interventi di rifacimento integrale di cui al numero 1) devono garantire un incremento della producibilita' pari almeno al 30 per cento rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua;
5) gli impianti a fonti rinnovabili di cui al numero 1) possono partecipare, a valle della procedura di cui alla lettera b), ai meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente alla potenza corrispondente all'incremento di producibilita' ottenuto in esito agli interventi di rifacimento di cui al medesimo numero 1);
6) gli impianti a fonti rinnovabili di cui ai numeri 3) e 4) possono partecipare, a valle della procedura di cui alla lettera b), ai meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente alla potenza corrispondente all'incremento di producibilita' ottenuto in esito agli interventi di rifacimento di cui ai medesimi numeri;
7) l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete, ascrivibile alla potenza residua rispetto a quanto previsto ai numeri 5) e 6), deve essere oggetto di contrattualizzazione a termine, anche attraverso i meccanismi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, o di incentivazione mediante meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;
8) i corrispettivi di cui alla lettera e) del presente comma possono essere erogati nell'ambito dei contratti attuativi dei meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
5. Al fine di favorire gli interventi di rifacimento integrale di cui al comma 4, alla sezione II dell'allegato A al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente:
«a-ter) rifacimento integrale di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, che insistano su aree industriali, a condizione che, a seguito dell'intervento medesimo, l'impianto continui a ricadere interamente in area industriale, a prescindere dalla potenza risultante;».
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 4, ivi compresi le modalita' operative per l'espletamento della procedura competitiva di cui al comma 4, lettera c), le modalita' di contrattualizzazione degli impegni assunti dai soggetti richiedenti, nonche' i casi di revoca o decadenza dal beneficio di cui al comma 4, lettera e).
7. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con propria deliberazione adegua, a decorrere dalle fatturazioni effettuate nel mese di marzo 2026 da parte delle imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, le tempistiche di versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), da parte delle medesime imprese, del gettito delle componenti tariffarie ASOS e ARIM, di cui all'articolo 5.1 del l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 27 dicembre 2023, n. 618/2023/R/com, e successive modifiche e integrazioni, allineandole alle tempistiche di versamento delle medesime componenti previste per gli esercenti l'attivita' di vendita dell'energia elettrica.
8. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propria deliberazione determina le modalita' con cui riconoscere il beneficio derivante dall'attuazione dei commi 1, 4 e 7 del presente articolo, in modo tale da ridurre la componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all'articolo 29 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell'articolo 3, comma 10, lettera b), del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2023, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11:
«Art. 12 (Registro delle tecnologie per il
fotovoltaico). - 1. Al fine di predisporre una piu'
completa mappatura dei prodotti europei di qualita' in
favore di imprese e utenti finali, L'Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di
un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni,
su istanza del produttore o del distributore interessato, i
prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere
territoriale e qualitativo:
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri
dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo
almeno pari al 21,5 per cento;
b) moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le
altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con
un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per
cento;
c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione
europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di
silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con
un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero
delle imprese e del made in Italy e il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica nel
proprio sito internet istituzionale le modalita' di invio
della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di
cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini
dell'iscrizione.
3. L'ENEA pubblica nel proprio sito internet
istituzionale l'elenco dei prodotti, nonche' dei produttori
e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel
registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' di
procedere a controlli documentali e prestazionali sui
prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui
alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei
richiedenti l'iscrizione.
4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente
articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 7-bis, del
citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199:
«Art. 6 (Regolamentazione dei meccanismi di asta al
ribasso). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu'
decreti del Ministro della transizione ecologica, sentite
l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite
le modalita' per l'implementazione dei sistemi di
incentivazione di cui all'articolo 5, comma 2, nel rispetto
dei seguenti ulteriori criteri direttivi:
a) le procedure d'asta al ribasso sono riferite a
contingenti di potenza, anche riferiti a piu' tecnologie e
specifiche categorie di interventi. I predetti contingenti
possono essere differenziati per zone geografiche al fine
di favorire le sinergie con lo sviluppo del sistema
elettrico e l'individuazione delle aree idonee;
b) l'incentivo riconosciuto e' quello aggiudicato
sulla base dell'asta al ribasso;
c) i contingenti resi disponibili ad asta, nonche'
gli incentivi e i livelli massima di potenza incentivabile
sono stabiliti su base quinquennale, al fine di garantire
una programmazione che assicuri, congiuntamente alle altre
misure stabilite in attuazione del presente decreto, il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3;
d) per gli impianti che accedono ai meccanismi
d'asta, l'incentivo e' calcolato come la differenza tra la
tariffa spettante aggiudicata e il prezzo di mercato
dell'energia elettrica; ove tale differenza risulti
negativa, e' prevista la restituzione, anche a conguaglio,
dei relativi importi;
e) le aste hanno luogo con frequenza periodica e
possono prevedere meccanismi a garanzia della realizzazione
degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di
termini per l'entrata in esercizio;
f) sono previsti sistemi di controllo e regolazione
delle procedure competitive, al fine di consentire il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 con la
massima efficacia ed efficienza. A tal fine, nei casi di
significativa divergenza fra la potenza realizzata e quella
obiettivo o di sostanziali variazioni del livello dei costi
delle tecnologie riscontrabili sul mercato a fronte delle
attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 48, sono
individuati algoritmi e condizioni per la calibrazione
delle quote di potenza rese disponibili ad asta e del
livello degli incentivi a base d'asta; le predette
variazioni sono approvate con decreto del Ministro della
transizione ecologica, sentita l'ARERA;
g) puo' essere ridotto il valore minimo di potenza
per l'inclusione nei meccanismi di asta, tenendo conto
delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di
impianto e della progressiva maturazione delle tecnologie,
al fine di aumentare l'efficienza complessiva del sistema
di incentivazione, ridurne i costi e stimolare la
concorrenza;
h) per gli impianti di potenza superiore a una
soglia minima, fissata in prima applicazione a 10 MW, puo'
essere avviata una fase sperimentale nella quale:
1) su richiesta del proponente, il GSE esamina il
progetto per via telematica contestualmente allo
svolgimento del procedimento di autorizzazione unica e
rilascia parere di idoneita' all'accesso agli incentivi con
tempistiche parallele a quelle del rilascio del
provvedimento di autorizzazione unica;
2) agli impianti dotati dell'idoneita' per la
richiesta di incentivo, che presentano domanda di accesso
ai meccanismi di asta entro tre mesi dal rilascio della
predetta autorizzazione, e' richiesta esclusivamente
l'offerta economica al ribasso, ferma restando la
fissazione di termini per l'entrata in esercizio;
i) possono accedere ai meccanismi di cui al
presente articolo anche gli impianti facenti parte di
configurazioni di autoconsumo o comunita' energetiche;
l).»
Art. 7 (Regolamentazione delle tariffe per piccoli
impianti). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu'
decreti del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali per gli aspetti di competenza, sentite l'ARERA e
la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le
modalita' per l'implementazione dei sistemi di
incentivazione di cui all'articolo 5, comma 3, nel rispetto
dei seguenti criteri direttivi:
a) per gli impianti di cui all'articolo 5, comma 3,
lettera a):
1) la domanda di accesso agli incentivi e'
presentata alla data di entrata in esercizio e non e'
richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri,
fermo restando quanto previsto al punto 2;
2) l'accesso all'incentivo e' garantito fino al
raggiungimento di tetti di potenza stabiliti, su base
quinquennale, in congruenza con il raggiungimento degli
obiettivi di cui all'articolo 3;
3) l'incentivo favorisce l'autoconsumo e
l'abbinamento degli impianti a fonti rinnovabili non
programmabili con i sistemi di accumulo, in modo da
consentire una maggior programmabilita' delle fonti;
b) per gli impianti di cui all'articolo 5, comma 3,
lettera b):
1) sono previsti bandi di selezione nei limiti di
contingenti di potenza;
2) sono utilizzati come criteri di priorita'
dapprima il rispetto di requisiti di tutela ambientale e
del territorio e poi l'offerta di riduzione percentuale
della tariffa base, al fine di selezionare le iniziative
maggiormente meritorie da un punto di vista dell'impatto
sull'ambiente, nonche' che siano maggiormente virtuose in
termini di riduzione dei costi;
3) i bandi hanno luogo con frequenza periodica e
prevedono meccanismi a garanzia della realizzazione degli
impianti autorizzati, anche mediante fissazione di termini
per l'entrata in esercizio.
c) possono essere previsti sistemi di controllo e
regolazione con le modalita' di cui all'articolo 6 lettere
f) e g).»
«Art. 7-bis (Disciplina del regime incentivante gli
investimenti in capacita' di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili). - 1. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono definite le modalita' per l'istituzione di un
meccanismo, alternativo a quelli disciplinati ai sensi
degli articoli 6 e 7 del presente decreto, finalizzato alla
promozione di investimenti in capacita' di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) la produzione di energia elettrica deriva da
impianti a fonti rinnovabili;
b) e' prevista la stipulazione di contratti per
differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli
operatori di mercato selezionati in esito alle procedure
competitive di cui alla lettera h);
c) i contratti di cui alla lettera b) sono
caratterizzati dai seguenti elementi:
1) il prezzo di riferimento e' definito in
funzione del valore dell'energia elettrica nei mercati a
pronti;
2) il prezzo di esercizio e' definito in esito
alle procedure competitive di cui alla lettera h);
3) e' previsto l'obbligo, a carico
dell'operatore, di versare al GSE il differenziale, se
positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di
esercizio;
4) e' previsto il diritto dell'operatore a
ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il
prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;
5) e' prevista l'individuazione, in funzione
delle esigenze del sistema elettrico, di uno o piu' profili
contrattuali standard. La quantita' di energia elettrica
utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai
sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo
rilevante dell'anno di riferimento e' coerentemente
determinata applicando alla potenza oggetto del contratto
un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non
superiore a 1;
6) il lasso temporale che intercorre tra la data
di sottoscrizione del contratto e l'inizio del periodo di
efficacia degli obblighi e dei diritti di cui ai numeri 3)
e 4) e' definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei
tempi di realizzazione degli impianti funzionali al
soddisfacimento dell'obbligo di cui alla lettera d);
d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla
lettera b) sono obbligati ad assicurare che sia immesso in
rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia
elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia
elettrica correlata al profilo contrattuale standard,
prodotta dagli impianti iscritti in un apposito albo
istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto
previsto alla lettera e). Ai fini dell'assolvimento
dell'obbligo di cui alla presente lettera, l'operatore e'
tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento,
un numero di certificati corrispondente all'obbligo
medesimo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della
lettera e);
e) il GSE istituisce un apposito sistema di
certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti
iscritti nell'albo di cui alla lettera d). I certificati
rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere
oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una
piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati
energetici - GME Spa;
f) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui
alla lettera d), e' possibile prevedere meccanismi di
compensazione tra anni diversi;
g) la quota percentuale di cui alla lettera d) e'
definita anche tenendo conto della capacita' di stoccaggio
elettrico sviluppata ai sensi dell'articolo 18 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
h) le quantita' di energia elettrica oggetto dei
contratti di cui alla lettera b) sono aggiudicate mediante
procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e
definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi
per il sistema, fornendo altresi' segnali per la
localizzazione della produzione in coerenza con gli
sviluppi attesi delle reti e della capacita' di stoccaggio
elettrico;
i) in relazione alle procedure competitive di cui
alla lettera h), i prezzi a base d'asta sono definiti in
funzione dei costi medi che caratterizzano il mix
efficiente di risorse richiesto per assicurare
l'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), anche
tenuto conto del profilo contrattuale standard;
l) le procedure competitive di cui alla lettera h)
sono coordinate con le procedure di allocazione di cui
all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 210;
m) i contingenti resi disponibili nell'ambito delle
procedure competitive di cui alla lettera h):
1) sono differenziati per profili contrattuali
standard senza alcuna distinzione per tecnologia;
2) sono determinati con orizzonte temporale
pluriennale;
3) sono definiti tenendo conto dell'esigenza di
garantire la disponibilita', nei diversi periodi futuri, di
predefinite quantita' di energia da fonte rinnovabile in
coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la
disponibilita' attesa di risorse di flessibilita' e la
sicurezza del sistema elettrico al minore costo per il
consumatore finale, nonche' avuto riguardo al contributo
alla realizzazione dei medesimi obiettivi di
decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti
previsti dalla normativa vigente;
n) i contingenti di cui alla lettera m) sono
aggiornati periodicamente secondo modalita' disciplinate
con i decreti di cui all'alinea del presente comma;
o) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui
alla lettera d), l'operatore obbligato e' tenuto a versare
al GSE un importo pari al prodotto tra:
1) un valore, indicato nel contratto di cui alla
lettera b), definito dal GSE quale stima del costo medio di
generazione di energia elettrica da impianti a fonti
rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di
realizzazione contenuti;
2) la differenza tra il quantitativo oggetto
dell'obbligo stesso e il quantitativo di certificati
consegnati al GSE ai sensi della lettera d).».
- Si riporta il testo dell'Allegato A del decreto
legislativo 25 novembre 2024, n. 190 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024, come
modificato dalla presente legge:
«Allegato A
Interventi in attivita' libera
Sezione I - Interventi di nuova realizzazione
1. Sono soggetti al regime di attivita' libera gli
interventi relativi a:
a) impianti solari fotovoltaici, di potenza
inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o
edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la
stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda,
senza modifiche della sagoma della struttura o
dell'edificio e con superficie non superiore a quella della
copertura su cui e' realizzato;
b) impianti solari fotovoltaici a servizio di
edifici collocati al di fuori della zona A) di cui
all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza:
1) inferiore a 12 MW, se installati su strutture
o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su
strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza
agli edifici esistenti cui sono asserviti;
c) impianti solari fotovoltaici di potenza
inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e
nelle aree a destinazione industriale, artigianale e
commerciale, nonche' in discariche o lotti di discarica
chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di
cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
c-bis) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a
10 MW collocati in modalita' flottante su aree bagnate e
bacini artificiali privi di vincoli, con occupazione della
superficie bagnata inferiore al 20 per cento;
d) impianti solari fotovoltaici ubicati in aree
nella disponibilita' di strutture turistiche o termali,
finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia
autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di
potenza:
1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture
o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su
strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza
agli edifici esistenti cui sono asserviti;
e) impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5
MW che consentono la continuita' dell'attivita' agricola e
pastorale;
f) singoli generatori eolici installati su edifici
esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri
e diametro non superiore a 1 metro;
g) torri anemometriche finalizzate alla misurazione
temporanea del vento per un periodo non superiore a 36
mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o
comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione
delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro
un mese dalla conclusione della rilevazione;
h) impianti eolici con potenza complessiva fino a
20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui
all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
n. 1444 del 1968;
i) impianti eolici con potenza complessiva fino a
20 kW e altezza non superiore a 5 metri;
i-bis) impianti idroelettrici con capacita' di
generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione,
realizzati su condotte esistenti senza incremento ne' della
portata esistente ne' del periodo in cui ha luogo il
prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non
alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche
alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali
dell'edificio, non comportino aumento delle unita'
immobiliari e non implichino incremento dei parametri
urbanistici;
l) impianti alimentati da biomasse, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto
cogenerativo;
m) impianti solari termici a servizio di edifici,
con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su
strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o
posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli
edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici
esistenti cui sono asserviti, purche' al di fuori della
zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per
i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
n) pompe di calore a servizio di edifici per la
climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
o) impianti a biomassa per la produzione di energia
termica a servizio di edifici per la climatizzazione e
l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti
e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale
utile fino a 200 kW;
p) unita' di microcogenerazione di cui all'articolo
2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20;
q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007
a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua
calda sanitaria con potenza nominale utile fino a 200 kW;
r) generatori di calore a servizio di edifici,
diversi da quelli di cui alle lettere m), n), o), p), q),
per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
s) sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio
di edifici esistenti, che non alterano volumi e/o
superfici, ne' comportano modifiche delle destinazioni di
uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, aumento
del numero delle unita' immobiliari o incremento dei
parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino
a 50 kW e con profondita' non superiore a 2 metri dal piano
di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal
piano di campagna, se verticali;
t) impianti di accumulo elettrochimico con potenza
fino a 10 MW;
u) elettrolizzatori, compresi compressori e
depositi, con potenza fino a 10 MW;
v) le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti di cui alle precedenti lettere.
Sezione II - Interventi su impianti esistenti
1. Sono soggetti al regime di attivita' libera gli
interventi consistenti in:
a) modifiche su impianti solari fotovoltaici
esistenti, abilitati o autorizzati, ivi inclusi il
potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la
riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, a
condizione che:
1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli
collocati a terra, non incrementino l'area occupata e
comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo
non superiore al 50 per cento, anche qualora consistenti
nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata,
mediante la sostituzione dei moduli e degli altri
componenti e/o la modifica del layout dell'impianto, a
prescindere dalla potenza risultante;
2) nel caso di impianti fotovoltaici installati
su strutture o edifici esistenti o sulle relative
pertinenze, non comportino un incremento dell'altezza
mediana dei moduli superiore a quella della balaustra
perimetrale;
3) nel caso di moduli fotovoltaici su edifici,
che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e
dalle opere connesse, anche qualora consistenti nella
sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata e a
prescindere dalla potenza elettrica risultante, non
comportano variazioni o comportano variazioni in
diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano
della superficie su cui i moduli sono collocati;
4) nel caso di impianti fotovoltaici integrati su
coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative
pertinenze, a condizione che venga mantenuta l'integrazione
architettonica;
a-bis) ripotenziamento, rifacimento, ovvero
ricostruzione, anche integrale, di impianti solari
fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, a
condizione che non incrementino il volume e la superficie
occupati e rispettino le misure di mitigazione
eventualmente stabilite in sede di rilascio dei
provvedimenti di valutazione ambientale in relazione
all'impianto originario, a prescindere dalla potenza
risultante;
a-ter) rifacimento integrale di impianti solari
fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, che
insistano su aree industriali, a condizione che, a seguito
dell'intervento medesimo, l'impianto continui a ricadere
interamente in area industriale, a prescindere dalla
potenza risultante;
b) modifiche su impianti eolici esistenti,
abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla
soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento
dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a
prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono
nella sostituzione della tipologia di rotore che comporta
una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle
pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 20 per
cento;
c) modifiche su impianti eolici esistenti,
abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla
soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento
dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a
prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono
in una riduzione di superficie o di volume,
indipendentemente dalla sostituzione o meno degli
aerogeneratori;
d) modifiche, ivi incluso il potenziamento o
ripotenziamento, su impianti eolici esistenti, abilitati o
autorizzati che comportano una riduzione minima del numero
degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati
o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito
dell'impianto esistente. Ai fini della presente lettera:
1) nel caso di impianti su un'unica direttrice,
il nuovo impianto e' realizzato sulla stessa direttrice con
una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la
stessa lunghezza piu' una tolleranza pari al 20 per cento
della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o
autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori
estremi, arrotondato per eccesso;
2) nel caso di impianti dislocati su piu'
direttrici, la superficie planimetrica complessiva del
nuovo impianto e' al massimo pari alla superficie oggetto
di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza
complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di
abilitazione o autorizzazione e' definita dal perimetro
individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce,
formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti
agli assi degli aerogeneratori autorizzati piu' esterni;
3) i nuovi aerogeneratori presentano un'altezza
massima (h2) raggiungibile dall'estremita' delle pale
rispetto al suolo pari al prodotto tra l'altezza massima
dell'aerogeneratore esistente, abilitato o autorizzato (h1)
raggiungibile dall'estremita' delle pale rispetto al suolo
(TIP) e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo
aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1):
h2 = h1*(d2/d1);
4) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti,
abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o
uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori (n1)
non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1), laddove d2
e' il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore;
5) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o
autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il
numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2
arrotondato per eccesso dove:
5.1) d1: diametro rotori gia' esistenti o
autorizzati;
5.2) n1: numero aerogeneratori gia' esistenti o
autorizzati;
5.3) d2: diametro rotori dei nuovi
aerogeneratori;
5.4)
e) modifiche su impianti idroelettrici o di
accumulo idroelettrico esistenti, abilitati o autorizzati
che, anche se consistenti nella modifica della soluzione
tecnologica utilizzata, comportano variazioni in aumento
della volumetria delle strutture e dell'area occupata
dall'impianto esistente e dalle opere connesse non
superiori al 15 per cento;
f) sostituzione di impianti solari termici, con
potenza nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici
installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro
pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra
diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,
purche' al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del
decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del
1968;
f-bis) sostituzione di impianti solari termici che
non incrementino il volume occupato e rispettino le misure
di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio
dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione
all'impianto originario, a prescindere dalla potenza
risultante dalla sostituzione medesima;
g) sostituzione di pompe di calore a servizio di
edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
h) sostituzione di impianti a biomassa per la
produzione di energia termica a servizio di edifici per la
climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli
edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con
potenza termica utile nominale fino a 2 MW;
i) sostituzione di unita' di microcogenerazione di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 20 del 2007;
l) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la
climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, con potenza
nominale utile fino a 2 MW;
m) sostituzione di generatori di calore a servizio
di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda
sanitaria;
n) modifiche su impianti di accumulo elettrochimico
esistenti, abilitati o autorizzati da realizzare
all'interno dell'area gia' occupata dall'impianto che non
comportino aggravi degli impatti acustici ed
elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20 per
cento, incrementi dell'altezza dei manufatti superiori al
50 per cento, ne' incrementi delle volumetrie superiori al
30 per cento;
o) modifiche su elettrolizzatori esistenti,
abilitati o autorizzati, compresi compressori e depositi,
con potenza fino a 10 MW, purche' non comportino, rispetto
a elettrolizzatori esistenti o a progetti di
elettrolizzatori abilitati o autorizzati, un incremento
dell'altezza dei manufatti superiore al 10 per cento ne' un
incremento delle volumetrie superiore al 30 per cento;
p) realizzazione delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti come modificati o sostituiti
ai sensi delle precedenti lettere.
2. Qualora gli interventi di cui alla presente
sezione comportino un incremento di potenza di impianti
esistenti o gia' abilitati o comunque autorizzati, la
potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non
puo' superare le soglie stabilite negli allegati II,
II-bis, III e IV alla parte seconda del decreto legislativo
n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai casi
per i quali la presente sezione rechi disposizioni
specifiche in relazione alla potenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116:
«Art. 29 (Rimodulazione del sistema tariffario
elettrico delle Ferrovie dello Stato). - 1. Il regime
tariffario speciale al consumo della societa' RFI-Rete
ferroviaria italiana Spa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a
decorrere dal 1° gennaio 2015 ai servizi di trasporto
ferroviari eserciti sull'infrastruttura ferroviaria
nazionale della societa' RFI, con esclusione dei servizi di
trasporto di passeggeri effettuati sulle linee
appositamente costruite per l'alta velocita' e alimentate a
25 kV in corrente alternata.
2. La componente tariffaria compensativa annua,
riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale
di cui al comma 1, e' ridotta, sulla parte eccedente il
quantitativo di 3300 GWh, di un importo fino a un massimo
di 80 milioni di euro. I consumi elettrici rilevanti ai
fini della determinazione della componente tariffaria
compensativa sono calcolati sulla base del numero di treni
per chilometro elettrico rilevato dalla societa' RFI.
3. E' fatto divieto di traslare i maggiori oneri
derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo sui prezzi e sui pedaggi praticati
nell'ambito del servizio universale e del trasporto
ferroviario delle merci. La definizione dei pedaggi per
l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel
servizio universale e nel trasporto ferroviario delle merci
tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalle
disposizioni del presente articolo secondo un criterio di
gradualita' valido per il primo triennio, in misura non
superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non superiore al
70 per cento nell'anno 2016 e all'80 per cento nell'anno
2017. L'Autorita' per i trasporti vigila sull'osservanza
delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante
accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione
della norma sul mercato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 10, del
decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
2023, n. 169:
«Art. Art. 3 (Riforma del regime di agevolazioni a
favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica).
- 1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla
comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del
18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti
di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia
2022», a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle
agevolazioni di cui al comma 4 del presente articolo le
imprese che, nell'anno precedente alla presentazione
dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime,
hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non
inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) operano in uno dei settori ad alto rischio di
rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione
della Commissione europea 2022/C 80/01;
b) operano in uno dei settori a rischio di
rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione
della Commissione europea 2022/C 80/01;
c) pur non operando in alcuno dei settori di cui
alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022
ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di
cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 27 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di
riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di
sistema per imprese energivore», avendo rispettato i
requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero
b), del medesimo decreto.
2. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui
al comma 4 anche le imprese che, nell'anno precedente alla
presentazione dell'istanza di concessione delle
agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di
energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un
settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra
quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della
Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato
ammissibile in conformita' a quanto previsto al punto 406
della comunicazione medesima. Con decreto del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti
termini e modalita' per la presentazione, da parte delle
imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate,
della proposta di ammissione del settore o del
sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione
della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la
verifica, da parte di un esperto indipendente, dei dati
necessari a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di
ammissibilita' di cui al punto 405, lettere a) e b), della
comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 sono a
carico dei proponenti. Le proposte di cui al secondo
periodo sono presentate al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica che, verificatane la regolarita' e la
completezza, le trasmette alla Commissione europea.
3. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente
articolo le imprese che, seppur in possesso dei requisiti
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e al comma 2, primo
periodo, si trovino in stato di difficolta' ai sensi della
comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01,
recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese non
finanziarie in difficolta'». L'ammissione al programma di
cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione
straordinaria non e' di per se' sintomo di uno stato di
difficolta'.
4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai
seguenti contributi a copertura degli oneri generali
afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma
11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativi
al sostegno delle energie rinnovabili:
a) con riferimento alle imprese di cui al comma 1,
lettera a), nella misura del minor valore tra il 15 per
cento della componente degli oneri generali afferenti al
sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti
rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore
aggiunto lordo dell'impresa;
b) con riferimento alle imprese di cui al comma 1,
lettera b), nella misura del minor valore tra il 25 per
cento della componente degli oneri generali afferenti al
sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti
rinnovabili di energia e l'1 per cento del valore aggiunto
lordo dell'impresa;
c) con riferimento alle imprese di cui al comma 1,
lettera c), nella misura del minor valore:
1) per le annualita' 2024, 2025 e 2026, tra il 35
per cento della componente degli oneri generali afferenti
al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti
rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore
aggiunto lordo dell'impresa;
2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della
componente degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di
energia e il 2,5 per cento del valore aggiunto lordo
dell'impresa;
3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della
componente degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di
energia e il 3,5 per cento del valore aggiunto lordo
dell'impresa.
5. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera b),
copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia
elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono
carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante
un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno
il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito
o in sua prossimita' ai sensi dell'articolo 30, comma 1,
lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4,
lettera b), e' pari al minor valore tra il 15 per cento
della componente degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di
energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo
dell'impresa medesima.
6. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera c),
copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia
elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono
carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante
un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno
il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito
o in sua prossimita' ai sensi dell'articolo 30, comma 1,
lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4,
lettera c), e' pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor
valore tra il 35 per cento della componente degli oneri
generali afferenti al sistema elettrico destinata al
sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per
cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.
7. In ciascun anno, i contributi di cui ai commi 4,
lettere a), b) e c), 5 e 6 non possono, in ogni caso,
essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l'energia
elettrica prelevata dalla rete pubblica.
8. Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui
al presente articolo sono tenute a effettuare la diagnosi
energetica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102. Le imprese di cui al primo periodo
sono altresi' tenute ad adottare almeno una delle seguenti
misure:
a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di
diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli
investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e
il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione
percepita;
b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di
energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del
proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non
emettono carbonio;
c) investire una quota pari almeno al 50 per cento
dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano
riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto
serra al fine di determinare, ai sensi del punto 415 della
comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, un
livello di riduzioni al di sotto del parametro di
riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel
sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione
europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447
della Commissione, del 12 marzo 2021.
9. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
effettua i controlli per accertare l'adempimento
dell'obbligo di effettuazione della diagnosi energetica di
cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui
l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un
sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO
50001. L'ENEA effettua altresi' i controlli per accertare
l'attuazione delle misure previste dal comma 8, lettere a),
b) e c), collaborando, anche mediante lo scambio di
informazioni, con il Gestore dei servizi energetici - GSE
S.p.A. (GSE) e con l'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione
alle misure previste alla lettera b) e alla lettera c) del
medesimo comma 8. Il GSE svolge i controlli per accertare
la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli
esiti dei controlli di cui al presente comma sono
comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). In
caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 8,
l'impresa interessata e' tenuta a rimborsare l'importo
delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato
adempimento degli obblighi medesimi e puo' beneficiare di
ulteriori agevolazioni ai sensi del presente articolo
esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l'importo
stesso.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Fermo restando quanto previsto al
comma 10, lettera e), le amministrazioni interessate
provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
10. L'ARERA attua le disposizioni di cui al presente
articolo, definendo:
a) le modalita' e i tempi con cui le imprese
interessate presentano istanza di concessione delle
agevolazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 e attestano il
possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;
b) le modalita' con cui la Cassa per i servizi
energetici e ambientali (CSEA), per ciascuna annualita' a
decorrere dall'anno 2024, verifica il possesso, da parte
delle imprese, dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e
costituisce l'elenco delle imprese a forte consumo di
energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni di cui
al presente articolo, curandone l'aggiornamento;
c) le modalita' per la copertura, a carico delle
imprese agevolate, dei costi sostenuti dalla CSEA per lo
svolgimento delle attivita' di cui alla lettera b);
d) le modalita' di calcolo del valore aggiunto
lordo dell'impresa, determinato come media triennale, e del
consumo realizzato di cui ai commi 1 e 2;
e) le modalita' per la copertura, a valere sulla
componente degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di
energia, dei costi sostenuti dall'ENEA, dall'ISPRA e dal
GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9;
f) le modalita' per il riconoscimento delle
agevolazioni ai sensi dei commi 4, 5 e 6;
g) fatto salvo quanto previsto al comma 11, le
modalita' per il controllo ex post ai sensi del punto 413
della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01
e il recupero delle eventuali agevolazioni riconosciute in
eccesso entro il 1° luglio dell'anno successivo;
h) ogni misura volta a regolare la transizione
verso il regime di agevolazioni di cui al presente
articolo.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono individuati le
modalita' e i criteri per il soddisfacimento delle
condizioni e l'assolvimento degli obblighi, inclusi quelli
di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6 e 8, nonche'
per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9,
comprese le condizioni per la revoca totale o parziale
delle agevolazioni.
12. La CSEA trasmette annualmente al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle Camere e
all'ARERA una relazione sull'andamento dell'applicazione
del regime di agevolazioni di cui al presente articolo e
provvede agli adempimenti relativi al registro nazionale
degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
13. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica provvede all'individuazione dell'esperto
indipendente per l'adempimento all'obbligo di valutazione
ex post del regime di agevolazioni di cui al presente
articolo ai sensi del capo 5 della comunicazione della
Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri derivanti dal
primo periodo sono posti a carico della componente degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al
sostegno delle fonti rinnovabili di energia.
14. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e' subordinata alla
preventiva autorizzazione della Commissione europea ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
15. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale
realizzazione delle misure di agevolazione di cui al
presente articolo, la pianta organica della CSEA, di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60
dell'11 marzo 2021, e' incrementata di cinque unita', di
cui una appartenente alla carriera dirigenziale, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti
delle disponibilita' di bilancio della Cassa medesima.".
 
Art. 3

Disposizioni in materia di aliquota IRAP
per le imprese del comparto energetico

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, l'aliquota di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' aumentata di due punti percentuali per i soggetti esercenti, in via prevalente, le attivita' economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.
2. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.
3. Le risorse derivanti dal comma 1, valutate in 469,6 milioni di euro per l'anno 2026, 545,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 74,5 milioni di euro per l'anno 2028, sono destinate alla riduzione della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all'articolo 29 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell'articolo 3, comma 10, lettera b), del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 7,1 milioni di euro per l'anno 2027, 8,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 7,1 milioni di euro per l'anno 2027, 8,4 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1, e, quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1997, n. 298:
«Art. 16 (Determinazione dell'imposta). - 1.
L'imposta e' determinata applicando al valore della
produzione netta l'aliquota del 3,50 per cento, salvo
quanto previsto dal comma 2, nonche' nei commi 1 e 2
dell'articolo 45.
1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all'articolo 5, che esercitano attivita' di
imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e
gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del
3,80 per cento;
b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,20
per cento;
c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,30
per cento.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto
nell'esercizio di attivita' non commerciali, determinato ai
sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5
per cento.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di
emanazione del presente decreto, le regioni hanno facolta'
di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un
massimo di 0,92 punti percentuali.
La variazione puo' essere differenziata per settori
di attivita' e per categorie di soggetti passivi.
3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti
tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di
assistenza fiscale nonche' degli altri intermediari, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce,
inviano al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la
determinazione del tributo mediante l'inserimento degli
stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo
fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati
i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Il mancato
inserimento da parte delle regioni e delle province
autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti
ai fini della determinazione dell'imposta comporta
l'inapplicabilita' di sanzioni e di interessi.».
- Per il testo dell'articolo 29 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91 si vedano le note all'articolo 2.
- Per il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 29
settembre 2023, n. 131 si vedano le note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2004, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30
giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre
2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Art. 3 bis

Disposizioni in materia di cooperative elettriche storiche

1. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2026».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 258, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dalla
presente legge:
«258 Le cooperative esistenti, operanti nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, che connettono
clienti non soci, sono considerate, ai fini del testo
integrato delle disposizioni per la regolamentazione delle
cooperative elettriche (TICOOP), di cui alla deliberazione
dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) ARG/elt 113/10 del 26 luglio 2010, come cooperative
storiche concessionarie di cui alla parte II del medesimo
testo integrato fino alla data di rilascio di tutte le
concessioni di distribuzione con le modalita' previste
dalla vigente normativa e comunque non oltre il 31 dicembre
2026.».
 
Art. 4
Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo
termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
da parte delle imprese

1. Al fine di favorire la contrattazione a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, ivi comprese le piccole e medie imprese, la bacheca di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' adeguata prevedendo apposite sezioni dedicate, dal lato della domanda, per la stipula di contratti di durata non inferiore a tre anni. La contrattazione di cui al primo periodo puo' avvenire, anche in forma aggregata, in funzione dell'ubicazione, del profilo dei consumi, ovvero dell'appartenenza a settori merceologici. La bacheca di cui al primo periodo promuove, dal lato dell'offerta, la contrattualizzazione a lungo termine dell'energia elettrica non gia' oggetto di contrattualizzazione nell'ambito dei meccanismi di supporto per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. I contratti sono stipulati tra le parti al di fuori della bacheca di cui al comma 1, anche con il supporto del GSE, e sono soggetti all'obbligo di registrazione sulla bacheca medesima. Le parti, che soddisfano i requisiti di cui al comma 4, possono richiedere al GSE l'assunzione del ruolo di garante di ultima istanza in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 1, nel limite delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al netto delle risorse utilizzate dal GSE ai sensi del comma 3.
3. Il GSE individua, nell'ambito delle regole operative di cui al comma 4 e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 28, comma 2-ter, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, forme di minimizzazione e trasferimento del rischio dei contraenti nell'ambito delle tipologie di contratto definite, anche avvalendosi del supporto della societa' SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero, che, per la parte eccedente e solo una volta esaurite le risorse destinate alla garanzia di ultima istanza di cui all'articolo 28, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, e' autorizzata a rilasciare, a favore dello stesso GSE, garanzie a condizioni di mercato, per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento. Gli impegni derivanti dall'attivita' di cui al presente comma sono assunti dalla SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell'80 per cento di ciascun impegno, senza vincolo di solidarieta'. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'importo massimo degli impegni assumibili dalla SACE S.p.A., per l'operativita' di cui al presente comma, e' pari a 250 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con riferimento ai requisiti da soddisfare da parte delle imprese per l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui all'articolo 28, comma 2-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021, nonche' agli schemi di contratto di adesione al servizio di garanzia di ultima istanza. Con apposita convenzione, da stipulare tra il GSE e la SACE S.p.A., sono stabilite le procedure e le modalita' operative per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte della SACE S.p.A. Alla garanzia di cui al presente comma si applica l'articolo 1, comma 880, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
5. La societa' Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalita' stabilite dall'ARERA, servizi di aggregazione della domanda di energia elettrica finalizzati a favorire la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche mediante schemi di contratto standard, che tengano conto della distribuzione temporale dell'energia oggetto del contratto e degli specifici profili di consumo.
6. Per favorire la massima partecipazione ai meccanismi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, l'ARERA, nel definire le condizioni e le modalita' per lo svolgimento del servizio di aggregazione di cui al comma 5, adotta specifiche linee guida per i gruppi di acquisto abilitati alla contrattazione collettiva ed a lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, promuovendo il coinvolgimento delle piccole e medie imprese e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle famiglie in condizioni di vulnerabilita' economica.
6-bis. All'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non che' i dati necessari all'individuazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003».
7. Le societa' del Gruppo GSE assicurano, anche mediante appositi protocolli di intesa con le associazioni territoriali o di categoria delle piccole e medie imprese, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attivita' di formazione e divulgazione nei confronti delle piccole e medie imprese in relazione alla contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
8. L'ARERA definisce le modalita' attra verso cui le imprese possono approvvigionarsi di energia attraverso contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, come modificato dall'articolo 2 della Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
9. Al fine di favorire la decarbonizzazione del settore industriale, attraverso la stipula di contratti a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, i Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) possono individuare superfici da destinare alla realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto di successiva contrattualizzazione a lungo termine. A tal fine, i medesimi Consorzi possono avvalersi del supporto del GSE, per effettuare:
1) il censimento della disponibilita' di coperture o aree pertinenziali funzionali alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree dei Consorzi, indicando contestualmente la destinazione catastale;
2) la stima del potenziale dell'autoconsumo istantaneo e delle altre forme di autoconsumo previste dal Titolo IV del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199;
3) l'analisi della composizione dell'aggregato, espresso su base volontaria, dei consumi dei propri consorziati per la partecipazione ai meccanismi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
10. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il comma 5 e' abrogato.
11. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «i costi residuali per l'esercizio» sono sostituite con le seguenti: «i costi per l'esercizio e il mantenimento»;
2) al secondo periodo, le parole: «di cinque anni» sono sostituite dalla seguente: «pluriennale» e la parola: «prodotta» e' sostituita dalle seguenti: «immessa in rete»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «Prima dello» sono sostituite dalle seguenti: «In modo coordinato con lo»;
2) al secondo periodo, le parole: «prevedendo profili predefiniti e» sono soppresse;
3) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Le quantita' di energia assegnate con le procedure concorsuali di cui al presente comma devono essere equivalenti a quelle assegnate mediante le procedure di cui al comma 1 e i prezzi contrattuali di esercizio definiti in esito alle procedure concorsuali dal lato della domanda devono es sere non inferiori al prezzo di esercizio piu' alto determinato in esito alle procedure di cui al comma 1.»;
4) il quarto periodo e' sostituito con il seguente: «Gli eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al presente articolo sono destinati alla riduzione degli oneri generali di sistema.».
12. Agli impianti di cui al comma 13 che, al termine del periodo di incentivazione, siano selezionati, con priorita' sulla bacheca di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, dalla societa' Acquirente unico S.p.a., nell'ambito del servizio di aggregazione di cui al comma 5 del presente articolo, e' corrisposta, su base annuale e sull'energia oggetto del contratto, una premialita' pari al quindici per cento della differenza se positiva tra la media annua ponderata, sulle quantita' contrattualizzate, dei prezzi del mercato spot nella zona in cui e' localizzato l'impianto e il prezzo riconosciuto nell'ambito del servizio di aggregazione. La premialita' e' riconosciuta a valere sugli oneri generali di sistema.
13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano agli impianti di potenza superiore ai 20 kW che siano stati beneficiari degli schemi di supporto previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2009, o dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, ivi compresi quelli di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, e ad esclusione di quelli che operano in regime di concessione, o dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, o dal decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, o da uno dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come
modificato dalla presente legge:
«ART. 28 (Accordi di compravendita di energia
elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine). - 1. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Gestore dei Mercati Energetici - GME
S.p.A. (di seguito: GME), al fine di assicurare un avvio
graduale delle contrattazioni di lungo termine di energia
rinnovabile, realizza una bacheca informatica con lo scopo
di promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente
interessate alla stipula di tali contratti. La bacheca, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali, prevede l'obbligo di registrazione dei dati dei
contratti che risultano necessari a garantire la massima
diffusione degli esiti e il monitoraggio, anche ai fini
della realizzazione del mercato organizzato di cui al comma
2.
2. Tenuto conto dell'evoluzione del mercato dei
contratti di lungo termine, della liquidita' della domanda
e dell'offerta, nonche' di specifici rapporti di
monitoraggio forniti dal GME, il Ministero della
transizione ecologica puo' fornire indirizzi al GME stesso,
affinche' sia sviluppata una piattaforma di mercato
organizzato, a partecipazione volontaria, per la
negoziazione di lungo termine di energia da fonti
rinnovabili. La disciplina della piattaforma di mercato e'
approvata con decreto del Ministro della transizione
ecologica, sentita l'ARERA, ai sensi dell'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2-bis. Ai fini dello sviluppo dei contratti di lungo
termine attraverso la piattaforma di mercato organizzato di
cui al comma 2, primo periodo, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' e le condizioni in base alle quali il GSE assume,
nei limiti di cui al comma 2-ter, il ruolo di garante di
ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento
di controparte nei contratti di lungo termine da fonti
rinnovabili, secondo criteri di mercato e di contenimento
dei rischi di inadempimento e in coerenza con il sistema di
garanzie definito ai sensi del secondo periodo del presente
comma, nonche' le modalita' di funzionamento del meccanismo
previsto, ivi incluse le procedure operative per l'utilizzo
delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del
rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma
2-ter. I requisiti e gli obblighi di garanzia per i
contraenti, anche attraverso gli strumenti utilizzati nel
mercato elettrico, e le misure disciplinari in caso di
inadempimento dei contraenti medesimi sono definiti con il
decreto di cui al comma 2, secondo periodo, che e'
conseguentemente aggiornato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA. L'ARERA
definisce il corrispettivo a carico dei contraenti per
l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui al primo
periodo. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica; a tale fine, il GSE e l'ARERA svolgono le
attivita' di cui al presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, nel
limite di 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente
utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative
ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride
carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinati al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine il
GSE trattiene tale quota non trasferendo i corrispondenti
proventi, incassati negli anni 2025, 2026 e 2027,
sull'apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato,
dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo
computo nei decreti di riparto da emanare rispettivamente
entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e
2028, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato
articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
3. L'articolo 18 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto
2019, e' abrogato.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la Concessionaria Servizi
Informativi Pubblici - Consip S.p.A. (di seguito: Consip)
definisce, con il supporto del GSE, uno o piu' strumenti di
gara per la fornitura di energia da fonti rinnovabili alla
Pubblica amministrazione attraverso schemi di accordo per
la compravendita di energia elettrica di lungo termine.
L'utilizzo degli strumenti di gara di cui al primo periodo
si aggiunge alle procedure di acquisto per forniture di
energia elettrica da fonti rinnovabili definite da Consip,
nell'ambito del piano d'azione nazionale sugli acquisti
verdi della pubblica amministrazione, al fine di consentire
a quest'ultima di acquistare prevalentemente energia da
fonti rinnovabili.
5. (abrogato).
5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie
possono stipulare accordi di compravendita di energia
elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche
tramite gli strumenti definiti nel presente articolo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 94 del 8 aprile 2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:
«Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla
liquidita' delle imprese). - 1. Al fine di assicurare la
necessaria liquidita' alle imprese con sede in Italia,
colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da
altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE
S.p.A. concede fino al 30 giugno 2022 garanzie, in
conformita' alla normativa europea in tema di aiuti di
Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni
previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle
suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai
sensi del presente comma non superano l'importo complessivo
massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi
sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti titolari di partita IVA nonche' le
associazioni professionali e le societa' tra
professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro
capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonche' alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di
crediti con o senza garanzia di solvenza prestata dal
cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di
cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari
finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I
limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera
c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al
comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del
corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei
crediti. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
stabiliti modalita' attuative e operative nonche' ulteriori
elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle
operazioni di cui al presente comma. La procedura e la
documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai
sensi del presente comma sono ulteriormente specificate
dalla SACE S.p.A.
1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al
presente articolo sono in ogni caso escluse le societa' che
controllano direttamente o indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, una societa'
residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a
fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, da una societa' residente in un Paese o in un
territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o
territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le
giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE
delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali,
adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
La condizione di cui al presente comma non si applica se la
societa' dimostra che il soggetto non residente svolge
un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di
personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del
presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Le garanzie di cui ai commi 1 e 1-bis sono
rilasciate alle seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 30 giugno
2022, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni
ovvero al maggior termine di durata previsto dalla lettera
a-bis), con la possibilita' per le imprese di avvalersi di
un preammortamento di durata fino a 36 mesi;
a-bis) previa notifica e autorizzazione della
Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di
cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto e'
innalzata a 10 anni. Su richiesta delle parti i
finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni,
gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e
1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad
una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi
finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni ai sensi
della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali
dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per
l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del
presente decreto e la durata effettiva delle garanzie
medesime saranno determinate in conformita' alla
Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa
notifica e autorizzazione della Commissione europea, come
specificato sul piano procedurale e documentale da SACE
S.p.A.;
b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non
rientrava nella categoria delle imprese in difficolta' ai
sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25
giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16
dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non
risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il
sistema bancario, come rilevabili dal soggetto
finanziatore;
b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e
patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come
indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18)
dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un
parametro indispensabile per la definizione di "impresa in
difficolta'", sono compresi nel calcolo del patrimonio i
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e
appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le
certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma
3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista
per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma
elettronica;
c) l'importo del prestito assistito da garanzia non
e' superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa
relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla
dichiarazione fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell'impresa
relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da
dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
qualora l'impresa abbia iniziato la propria attivita'
successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai
costi del personale attesi per i primi due anni di
attivita', come documentato e attestato dal rappresentante
legale dell'impresa;
d) la garanzia, in concorso paritetico e
proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per
mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del
finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote
percentuali:
1) 90 per cento per imprese con non piu' di 5000
dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro;
2) 80 per cento per imprese con valore del
fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di
euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese col valore del
fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per
il rilascio della garanzia sono le seguenti:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese
sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25
punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il
secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto,
quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle
piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto
all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno,
100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti
base durante il quarto, quinto e sesto anno;
f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita,
irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla
normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore
mitigazione del rischio;
g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi
all'impresa successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto, per capitale, interessi ed oneri
accessori fino all'importo massimo garantito;
h) le commissioni devono essere limitate al
recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti
dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe
stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della
garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo
deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che
sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti
eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il
costo effettivamente applicato all'impresa;
i) l'impresa che beneficia della garanzia assume
l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede in
Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima
appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al
coordinamento da parte della medesima, non approvi la
distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel
corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano
gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento
della richiesta del finanziamento, l'impegno e' assunto
dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della
richiesta;
l) l'impresa che beneficia della garanzia assume
l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso
accordi sindacali;
m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad
esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia
l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del
soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto;
n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve
essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o
capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e
attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia,
come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono
impegnarsi a non delocalizzare le produzioni, ovvero il
finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato
al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di
rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa
beneficiaria purche' il finanziamento preveda l'erogazione
di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento
dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e
a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a
determinare un minor costo o una maggior durata del
finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve
essere altresi' destinato, in misura non superiore al 20
per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di
finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo
emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020,
per le quali il rimborso sia reso oggettivamente
impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia
di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al
contenimento della stessa, a condizione che
l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia attestata dal
rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo
garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa
riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi
del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa
ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad
un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della
verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa
sia beneficiaria di piu' finanziamenti assistiti dalla
garanzia di cui al presente articolo ovvero da altra
garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si
cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo
gruppo quando la prima e' parte di un gruppo, siano
beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia
di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si
cumulano.
4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di
garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa
riferimento al valore su base consolidata del fatturato e
dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa
beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente
e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale
valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si
applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di
ammortamento progressivo del finanziamento.
5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis e' accordata di
diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza
regresso, la cui operativita' sara' registrata da SACE
S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad
ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni
ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche
per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le
attivita' relative all'escussione della garanzia e al
recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare alle
banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e agli altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con
la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a
SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di
rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine
dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto
dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti
dal presente articolo. 4
6. Per il rilascio delle garanzie che coprono
finanziamenti in favore di imprese con non piu' di 5000
dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal
bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla
data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa
non ha approvato il bilancio, si applica la seguente
procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul
piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo
quanto previsto dal comma 9:
a) l'impresa interessata all'erogazione di un
finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un
soggetto finanziatore, che puo' operare ed eventualmente
erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la
domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
b) in caso di esito positivo della delibera di
erogazione del finanziamento da parte dei suddetti
soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di
emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina la
richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo
deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un
codice unico identificativo del finanziamento e della
garanzia; 7
c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del
finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE
S.p.A.
7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o
fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il
rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico
e' subordinato altresi' alla decisione assunta con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base
dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in
considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della
garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in
Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del
lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.
8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere
elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino
al limite di percentuale immediatamente superiore a quello
ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici
impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria
indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai
profili di cui al comma 7.
9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto
periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le
modalita' da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare
il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi
soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni
previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne
riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalita'
attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti
integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi da 1 a 9.
11. In caso di modifiche della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",
condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono
essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro
dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico.
12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata
all'approvazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea.
13. Fermo restando il limite complessivo massimo di
cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze puo' essere concessa, in conformita' alla
normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su
esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e
prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 30 giugno 2022
derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di
prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in
qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede
in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a
causa dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e che
prevedano modalita' tali da assicurare la concessione da
parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in
funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato
per effetto delle garanzie stesse. La garanzia e' a prima
richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e
conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
14. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a
copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e
13, nonche' di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6,
comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni
di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 1.000
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un
corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la
gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito
conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE
S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai
sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di
gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attivita'
svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla
contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a
seguito dell'approvazione del bilancio.
14-bis. Al fine di assicurare la necessaria
liquidita' alle imprese indicate al comma 1, la SACE
S.p.A., fino al 30 giugno 2022, concede garanzie, in
conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia
di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle
condizioni previsti nel presente articolo, in favore di
banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali
e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti
obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle
suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una
primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o
equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi
del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi
del comma 1, non devono superare l'importo complessivo
massimo di 200 miliardi di euro.
14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma
14-bis, qualora la classe di rating attribuita sia
inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti
obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a
mantenere una quota pari almeno al quindici per cento del
valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.
14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e
14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al
comma 2, lettera b), nel caso di emissioni obbligazionarie
organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente
fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che
alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava
presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema
bancario, come definite ai sensi della normativa
dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i
sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di
debito nominano un rappresentante comune che fornisce un
rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la
cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e
dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni
previsti.
14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE S.p.A.
derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 14-bis e
14-ter e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a
prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La
garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata,
irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al
pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio,
al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del
Ministero dell'economia e delle finanze, le attivita'
relative all'escussione della garanzia e al recupero dei
crediti, che puo' altresi' delegare alle banche, alle
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A.
indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della
garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi
nonche' dei criteri e delle condizioni previsti dal
presente articolo.
14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi
14-bis e 14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione
del corrispondente codice unico identificativo di cui al
comma 6, lettera b), nel caso di emissione di importo
eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in
cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della
percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d), e'
subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria
trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in
considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge
rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato
del lavoro;
e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.
14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui
al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse,
alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di
comprovate esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti
ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi
dell'energia.".
- Si riporta il testo del comma 880, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025:
«880 Al fine di potenziare le attivita' di
monitoraggio sull'andamento delle garanzie pubbliche
concesse, ciascun gestore di tali garanzie comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze, con frequenza
almeno trimestrale o con diversa cadenza temporale da
individuare con il decreto di cui al secondo periodo, ogni
dato o informazione indispensabile alla quantificazione
dell'esposizione in essere, all'evoluzione del profilo di
rischio, aggregato e distinto per singola posizione,
sottostante alle operazioni assistite dalla garanzia dello
Stato, alla stima della perdita attesa, ad una corretta
quantificazione degli accantonamenti indispensabili alla
relativa copertura, nonche' alla valutazione degli impatti
di finanza pubblica, per ciascuno degli schemi di garanzia
pubblica istituiti. Con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, sentiti i gestori dei singoli schemi di
garanzia pubblica, possono essere individuati eventuali
ulteriori criteri e modalita' operative di attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
28 febbraio 2025, n. 19, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2025, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Misure di riduzione del costo dell'energia
per le imprese). - 1. E' autorizzata, per l'anno 2025, la
spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo
per la transizione energetica nel settore industriale di
cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi
derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a
effetto serra dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle
attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del
medesimo articolo 23. Tale quota e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato e resta definitivamente acquisita
all'erario.
3. In sede di riparto dei proventi dell'anno 2024 non
si applica il comma 8 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativamente alla
destinazione di risorse al Fondo per la transizione
energetica nel settore industriale.
4. All'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole
«individuati con le modalita' di cui all'articolo 58, comma
1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221,»
sono inserite le seguenti: «di agevolazioni per la
fornitura di energia elettrica ai clienti non domestici in
bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5
kW».
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 1, con la medesima deliberazione di cui al predetto
comma 1, e' data attuazione alle disposizioni di cui al
comma 4 del presente articolo azzerando per un semestre la
parte della componente della spesa per gli oneri generali
relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla
cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata per i
clienti non domestici in bassa tensione con potenza
disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse
disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura,
a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi
energetici e ambientali, al netto di quelle destinate alle
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1.
6. Al fine di consentire il monitoraggio dei costi
energetici delle imprese, sono trasferiti dal registro
delle imprese al sistema informativo integrato gestito
dalla societa' Acquirente unico Spa i dati relativi ai
codici ATECO delle imprese nonche' i dati necessari
all'individuazione delle microimprese e delle piccole e
medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione
2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7,
del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, l'ARERA
utilizza tali informazioni per analizzare e monitorare
l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e
degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di
imprese e informa periodicamente il Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica sugli esiti del
monitoraggio.».
- La Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e che
modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione).
- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.50 del 01 marzo 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16-bis (Integrazione stabile delle fonti
rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle
efficienze risultanti ai clienti finali). - 1. Al fine di
garantire la piena integrazione e remunerazione di medio
termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato
elettrico nonche' di trasferire ai consumatori partecipanti
al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta
integrazione, il GSE, attraverso procedure concorsuali al
ribasso dal lato dell'offerta, disciplinate con decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, attuate secondo regole
operative predisposte dal GSE stesso, stipula contratti per
differenza a due vie, che conferiscono il diritto a
regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno
prima e un prezzo contrattuale di esercizio dal lato
dell'offerta, che deve essere definito in modo da coprire
esclusivamente i costi per l'esercizio e il mantenimento
degli impianti nel corso dei contratti per differenze. Tali
contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata
pluriennale e sono riferiti all'energia elettrica da fonte
rinnovabile immessa in rete da impianti stabiliti nel
territorio nazionale. La sottoscrizione dei contratti non
e' compatibile con altri schemi di supporto per fonti
rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del
contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili
sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione
storica dei medesimi impianti. Con il decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al primo
periodo sono stabilite le procedure relative al controllo
degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel
corso della durata contrattuale.
2. In modo coordinato con lo svolgimento delle
procedure concorsuali di cui al comma 1, sono effettuate
procedure concorsuali dal lato della domanda cui
partecipano le imprese, quali consumatori finali residenti
nel territorio dello Stato, e le stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti,
indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore
economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime
fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, e
aggregatori. Tali procedure sono definite con il decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di
cui al comma 1, prevedendo offerte obbligatorie progressive
in termini di prezzo per lotti di energia, e sono
disciplinate da regole tecniche del GSE, assegnando
l'energia attraverso la stipulazione di contratti per
differenze diretti a regolare le differenze tra il prezzo
del mercato del giorno prima e un altro riferimento di
prezzo (prezzo contrattuale di esercizio dal lato della
domanda), che si perfezionano come diritti acquisiti dal
GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali dal
lato dell'offerta di cui al comma 1. Le quantita' di
energia assegnate con le procedure concorsuali di cui al
presente comma devono essere equivalenti a quelle assegnate
mediante le procedure di cui al comma 1, e i prezzi
contrattuali di esercizio definiti in esito alle procedure
concorsuali dal lato della domanda devono essere non
inferiori al prezzo di esercizio piu' alto determinato in
esito alle procedure di cui al comma 1. Lo stesso decreto
regola i criteri per garantire la completa copertura del
GSE tra diritti assegnati dal lato della domanda e diritti
acquisiti dal lato dell'offerta. Gli eventuali proventi
netti derivanti dalle procedure di cui al presente articolo
sono destinati alla riduzione degli oneri generali di
sistema. I volumi oggetto delle richieste sono commisurati
ai consumi storici delle singole imprese assegnatarie. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
disciplinati sistemi di garanzia a cui attinge il GSE,
prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e degli
operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento
integrale del sistema di garanzia.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro della
transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabiliti:
a);
b) le modalita' con le quali il GSE puo' cedere
l'energia nella sua disponibilita' derivante da impianti a
fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe
onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo
termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia
di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul
posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto
legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si applicano i
commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis del
decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima
energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali,
alle piccole e medie imprese, come definite dalla
raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori
e che partecipino al servizio di interrompibilita' e
riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione
dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;
c);
d);
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.".
 
Art. 5

Misure per la riduzione degli oneri generali
di sistema derivanti dalle bioenergie

1. All'articolo 5 del decreto-legge 9 di cembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) al comma 2 le parole: «fino alla data di entrata in operativita' del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 marzo 2026»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna il meccanismo di cui al comma 2 per il periodo che intercorre tra il 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2030 sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore equivalenti su base semestrale, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto delle esigenze di copertura della domanda attesa e delle esigenze di continuita' di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale e' definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dal numero di ore di funzionamento del medesimo processo produttivo; nel caso degli altri impianti di produzione, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale e' definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dalle ore individuate dalla societa' Terna Spa al fine di assicurare il contributo di questi impianti alla flessibilita' del sistema e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessita' di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente;
b) per le finalita' di cui alla lettera a), un impianto asservito a un processo produttivo e' un impianto direttamente collegato, in termini elettrici, nell'ambito di un sistema di distribuzione chiuso o nell'ambito di un sistema semplice di produzione e consumo, o termici per la cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento produttivo gestito da un cliente finale eventualmente diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le seguenti condizioni: i) l'assenza della sua produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo;
c) il GSE effettua una stima del costo del meccanismo entro la meta' del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al secondo semestre del 2026, da effettuare entro la meta' di giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la possibilita' del mancato perseguimento del tendenziale di spesa di cui alla lettera d), il numero delle ore equivalenti su base semestrale di cui alla lettera a) e' ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore equivalenti per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, fatta salva la distinzione tra tipologie di impianti nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) la riduzione, per ciascun impianto di produzione, trova applicazione dall'inizio del semestre cui la previsione del GSE si riferisce;
2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, si applica prioritariamente agli impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo; in subordine, agli impianti asserviti a un processo produttivo; infine, a partire da quelli non asserviti a un processo produttivo, agli impianti da bioliquidi sostenibili da filiera come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016;
3) la riduzione si applica a decorrere dalla data di scadenza del meccanismo di incentivazione eventualmente in essere;
d) il tendenziale di spesa per gli impianti a bioliquidi, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo e' pari a 700 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri derivanti dal comma 2, 537 milioni di euro per l'anno 2027, 331 milioni di euro per l'anno 2028, 208 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030.».
2. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029»;
b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna il meccanismo di cui al comma 8 per il periodo che intercorre tra il 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2037 sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore equivalenti su base semestrale, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto delle esigenze di copertura della domanda attesa e delle esigenze di continuita' di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale e' definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dal numero di ore di funzionamento del medesimo processo produttivo; nel caso degli altri impianti di produzione, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale e' definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dalle ore individuate dalla societa' Terna Spa al fine di assicurare il contributo alla flessibilita' del sistema di questi impianti e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessita' di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente;
b) per le finalita' di cui alla lettera a), un impianto asservito a un processo produttivo e' un impianto direttamente collegato, in termini elettrici, nell'ambito di un sistema di distribuzione chiuso o nell'ambito di un sistema semplice di produzione e consumo, o termici per la cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento produttivo gestito da un cliente finale eventualmente diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le seguenti condizioni: i) l'assenza della sua produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo;
c) il GSE effettua una stima del costo del meccanismo entro la meta' del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al secondo semestre del 2026, da effettuare entro la meta' di giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la possibilita' del mancato perseguimento del tendenziale di spesa di cui alle lettere g), h) ed i), il numero delle ore equivalenti su base semestrale di cui alla lettera a) e' ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore equivalenti per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, fatta salva la distinzione tra tipologie di impianti nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) la riduzione, per ciascun impianto di produzione, trova applicazione dall'inizio del semestre cui la previsione del GSE si riferisce;
2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, si applica prioritariamente agli impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo; in subordine, agli impianti asserviti a un processo produttivo; infine, a partire da quelli non asserviti a un processo produttivo, agli impianti da filiera come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016;
3) per gli impianti che hanno rinunciato agli incentivi ai sensi del comma 8, la riduzione si applica a decorrere dalla data di scadenza del meccanismo in essere prima della rinuncia ai fini dell'accesso al meccanismo dei prezzi minimi garantiti;
d) per gli impianti alimentati da biogas di potenza superiore ai 300 kW che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, o per i medesimi impianti con incentivi scaduti o in scadenza che non abbiano presentato richiesta di accesso al meccanismo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la permanenza nel meccanismo di cui al comma 8 o l'accesso al medesimo sono consentiti, con effetti non oltre il 31 dicembre 2030, al fine di garantire la progressiva riconversione degli impianti a biometano;
e) i prezzi minimi garantiti possono trovare applicazione oltre il 31 dicembre 2030 e fino al 31 dicembre 2037 solo nel caso di impianti a biogas di potenza inferiore o uguale a 300 kW che non sono stati riconvertiti a biometano e nel caso di impianti a biogas che hanno realizzato gli interventi incentivati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 marzo 2024, n. 99, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024;
f) i prezzi minimi garantiti possono trovare applicazione oltre il 31 dicembre 2030 anche nel caso degli impianti a biogas e biomasse per i quali la data di scadenza che avrebbe avuto il meccanismo di incentivazione in essere prima della rinuncia ai fini dell'accesso al meccanismo dei prezzi minimi garantiti sia successiva al 2030. Per tali impianti, in ogni caso, l'erogazione dei prezzi minimi garantiti termina alla data di scadenza che avrebbe avuto il meccanismo di incentivazione in essere prima della rinuncia;
g) il tendenziale di spesa per gli impianti a biogas, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo e' pari a 160 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, a 278,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 432,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 413,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 381,9 milioni di euro per l'anno 2030 e a 50,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2037;
h) il tendenziale di spesa per gli impianti a biomassa, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo e' pari a 582,4 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, a 582,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 576,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 570,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 570,3 milioni di euro per l'anno 2030;
i) il tendenziale di spesa per gli impianti a biogas e biomasse di cui alla lettera f) e' pari a 125 milioni di euro per l'anno 2031, 108 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032-2033, 106 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034-2035, 46 milioni di euro per l'anno 2036 e 32 milioni di euro per l'anno 2037.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, del
decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Misure per il contributo alla flessibilita'
del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati
alimentati da bioliquidi sostenibili). - 1. (abrogato)
2. A partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sino al 31 marzo 2026, agli impianti a
bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le
condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto
legislativo n. 199 del 2021, si applicano prezzi minimi
garantiti definiti sulla base dei criteri di cui
all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto l'ARERA adotta i provvedimenti
necessari all'attuazione del primo periodo.
2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna il
meccanismo di cui al comma 2 per il periodo che intercorre
dal 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2030 sulla base dei
seguenti principi e criteri:
a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per
un numero massimo di ore equivalenti su base semestrale,
differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto di
esigenze di copertura della domanda attesa, delle esigenze
di continuita' di produzione degli impianti connessi ai
siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In
particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a
un processo produttivo, il numero massimo di ore
equivalenti su base semestrale e' definito dal GSE con
riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle
condizioni di cui alla lettera c), a partire dal numero di
ore di funzionamento del medesimo processo produttivo; nel
caso degli altri impianti di produzione, il numero massimo
di ore equivalenti su base semestrale e' definito dal GSE
con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto
delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dalle
ore individuate dalla societa' Terna Spa al fine di
assicurare il contributo alla flessibilita' del sistema di
questi impianti e di rispettare i vincoli di permanenza in
servizio degli impianti stessi, tenendo conto
dell'eventuale necessita' di utilizzo di combustibili di
origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e
della quota massima di utilizzo di tali combustibili
prevista dalla normativa vigente;
b) per le finalita' di cui alla lettera a), un
impianto asservito a un processo produttivo e' un impianto
direttamente collegato, in termini elettrici nell'ambito di
un sistema di distribuzione chiuso o nell'ambito di un
sistema semplice di produzione e consumo, o termici per la
cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento
produttivo gestito da un cliente finale eventualmente
diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le
seguenti condizioni: i) l'assenza della sua produzione
elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo
produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o
termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del
ciclo produttivo;
c) il GSE effettua una stima del costo del
meccanismo entro la meta' del mese antecedente all'inizio
di ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al
secondo semestre del 2026, da effettuare entro la meta' di
giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la
possibilita' del mancato perseguimento del tendenziale di
spesa di cui alla lettera d), il numero delle ore
equivalenti su base semestrale di cui alla lettera a) e'
ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore
equivalenti per tutti gli impianti di produzione per i
quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, fatta
salva la distinzionetra tipologie di impianti nel rispetto
delle seguenti condizioni:
1) la riduzione, per ciascun impianto di
produzione, trova applicazione dall'inizio del semestre cui
la previsione del GSE si riferisce;
2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento,
si applica prioritariamente agli impianti di produzione non
asserviti a un processo produttivo; in subordine, agli
impianti asserviti a un processo produttivo; infine, a
partire da quelli non asserviti a un processo produttivo,
agli impianti da bioliquidi sostenibili da filiera come
definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno
2016;
3) la riduzione si applica a decorrere dalla data
di scadenza del meccanismo di incentivazione eventualmente
in essere;
d) il tendenziale di spesa per gli impianti a
bioliquidi, a valere sugli oneri generali di sistema,
derivante dall'aggiornamento del meccanismo e' pari a 700
milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri
derivanti dal comma 2, 537 milioni di euro per l'anno 2027,
331 milioni di euro per l'anno 2028, 208 milioni di euro
per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 24 (Meccanismi di incentivazione). - Omissis.
8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente provvede a
definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei
ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato
elettrico, per la produzione da impianti alimentati da
biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i cui regimi
incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero
che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31
dicembre 2029 per aderire al regime di cui al presente
comma, sulla base dei seguenti criteri:
a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le
integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei
costi di funzionamento, al fine di assicurare la
prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente
dell'impianto;
b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le
integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla
potenza dell'impianto;
c) gli impianti rispettano i requisiti di cui
all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199;
d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero
delle integrazioni dei ricavi, e' aggiornato annualmente,
tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e
della necessita' di promuovere la progressiva efficienza
dei costi degli impianti, anche al fine di evitare
incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla
presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle
stesse.71 72 76
8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna il
meccanismo di cui al comma 8 per il periodo che intercorre
tra il 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2037 sulla base dei
seguenti principi e criteri:
a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per
un numero massimo di ore equivalenti su base semestrale,
differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto
delle esigenze di copertura della domanda attesa e delle
esigenze di continuita' di produzione degli impianti
connessi ai siti produttivi anche in assetto di
autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di
produzione asserviti a un processo produttivo, il numero
massimo di ore equivalenti su base semestrale e' definito
dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel
rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire
dal numero di ore di funzionamento del medesimo processo
produttivo; nel caso degli altri impianti di produzione, il
numero massimo di ore equivalenti su base semestrale e'
definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e
nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a
partire dalle ore individuate dalla societa' Terna Spa al
fine di assicurare il contributo alla flessibilita' del
sistema di questi impianti e di rispettare i vincoli di
permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto
dell'eventuale necessita' di utilizzo di combustibili di
origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e
della quota massima di utilizzo di tali combustibili
prevista dalla normativa vigente;
b) per le finalita' di cui alla lettera a), un
impianto asservito a un processo produttivo e' un impianto
direttamente collegato, in termini elettrici, nell'ambito
di un sistema di distribuzione chiuso o nell'ambito di un
sistema semplice di produzione e consumo, o termici per la
cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento
produttivo gestito da un cliente finale eventualmente
diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le
seguenti condizioni: i) l'assenza della sua produzione
elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo
produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o
termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del
ciclo produttivo;
c) il GSE effettua una stima del costo del
meccanismo entro la meta' del mese antecedente all'inizio
di ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al
secondo semestre del 2026, da effettuare entro la meta' di
giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la
possibilita' del mancato perseguimento del tendenziale di
spesa di cui alle lettere g), h) ed i), il numero delle ore
equivalenti su base semestrale di cui alla lettera a) e'
ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore
equivalenti per tutti gli impianti di produzione per i
quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, fatta
salva la distinzione tra tipologie di impianti nel rispetto
delle seguenti condizioni:
1) i' la riduzione, per ciascun impianto di
produzione, trova applicazione dall'inizio del semestre cui
la previsione del GSE si riferisce;
2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento,
si applica prioritariamente agli impianti di produzione non
asserviti a un processo produttivo; in subordine, agli
impianti asserviti a un processo produttivo; infine, a
partire da quelli non asserviti a un processo produttivo,
agli impianti da filiera come definiti dall'articolo 2,
comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016;
3) per gli impianti che hanno rinunciato agli
incentivi ai sensi del comma 8, la riduzione si applica a
decorrere dalla data di scadenza del meccanismo in essere
prima della rinuncia ai fini dell'accesso al meccanismo dei
prezzi minimi garantiti;
d) per gli impianti alimentati da biogas di potenza
superiore ai 300 kW che beneficiano dei prezzi minimi
garantiti, o per i medesimi impianti con incentivi scaduti
o in scadenza che non abbiano presentato richiesta di
accesso al meccanismo alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, la permanenza nel meccanismo di cui
al comma 8 o l'accesso al medesimo sono consentiti, con
effetti non oltre il 31 dicembre 2030, al fine di garantire
la progressiva riconversione degli impianti a biometano;
e) i prezzi minimi garantiti possono trovare
applicazione oltre il 31 dicembre 2030 e fino al 31
dicembre 2037 solo nel caso di impianti a biogas di potenza
inferiore o uguale a 300 kW che non sono stati riconvertiti
a biometano e nel caso di impianti a biogas che hanno
realizzato gli interventi incentivati ai sensi del decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13
marzo 2024, n. 99, di cui al comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024;
f) i prezzi minimi garantiti possono trovare
applicazione oltre il 31 dicembre 2030 anche nel caso degli
impianti a biogas e biomasse per i quali la data di
scadenza che avrebbe avuto il meccanismo di incentivazione
in essere prima della rinuncia ai fini dell'accesso al
meccanismo dei prezzi minimi garantiti sia successiva al
2030. Per tali impianti, in ogni caso, l'erogazione dei
prezzi minimi garantiti termina alla data di scadenza che
avrebbe avuto il meccanismo di incentivazione in essere
prima della rinuncia;
g) il tendenziale di spesa per gli impianti a
biogas, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante
dall'aggiornamento del meccanismo e' pari a 160 milioni di
euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al
periodo gennaio-marzo 2026, a 278,5 milioni di euro per
l'anno 2027, a 432,4 milioni di euro per l'anno 2028, a
413,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 381,9 milioni di
euro per l'anno 2030 e a 50,1 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2031 al 2037;
h) il tendenziale di spesa per gli impianti a
biomassa, a valere sugli oneri generali di sistema,
derivante dall'aggiornamento del meccanismo e' pari a 582,4
milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri
afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, a 582,5 milioni di
euro per l'anno 2027, a 576,5 milioni di euro per l'anno
2028, a 570,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 570,3
milioni di euro per l'anno 2030;
i) il tendenziale di spesa per gli impianti a
biogas e biomasse di cui alla lettera f) e' pari a 125
milioni di euro per l'anno 2031, 108 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2032-2033, 106 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2034-2035, 46 milioni di euro per
l'anno 2036 e 32 milioni di euro per l'anno 2037.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono definiti specifici
incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
mediante impianti che facciano ricorso a tecnologie
avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi gli
impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da
fluidi geotermici a media ed alta entalpia.».
 
Art. 5 bis

Misure in materia di phase-out dal carbone

1. Entro il 31 dicembre 2038 cessa l'operativita' delle centrali a carbone in esercizio per la produzione di energia elettrica. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma e' oggetto della relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che
modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE,
2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE)
2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini
del SEE.) e' pubblicato nella GUUE del 21 dicembre 2018, L
328.
 
Art. 5 ter
Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199

1. All'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le seguenti: «, anche nell'ambito del loro condominio».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 1, del
citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 31 (Comunita' energetiche rinnovabili). - 1. I
clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il
diritto di organizzarsi in comunita' energetiche
rinnovabili, purche' siano rispettati i seguenti requisiti:
a) l'obiettivo principale della comunita' e' quello
di fornire benefici ambientali, economici o sociali a
livello di comunita' ai suoi soci o membri o alle aree
locali in cui opera la comunita' e non quello di realizzare
profitti finanziari;
b) la comunita' e' un soggetto di diritto autonomo
i cui soci o membri possono essere persone fisiche, anche
nell'ambito del loro condominio, PMI, anche partecipate da
enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per
l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla
persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca
e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e
associazioni di protezione ambientale nonche' le
amministrazioni locali individuate nell'elenco delle
amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) per quanto riguarda le imprese, la
partecipazione alla comunita' di energia rinnovabile non
puo' costituire l'attivita' commerciale e industriale
principale;
d) la partecipazione alle comunita' energetiche
rinnovabili e' aperta e volontaria, fermo restando che
l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di
cui alla lettera b) che sono situati nel territorio in cui
sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al
comma 2, lettera a)
2. Le comunita' energetiche rinnovabili di cui al
comma 1 operano nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) fermo restando che ciascun consumatore che
partecipa a una comunita' puo' detenere impianti a fonti
rinnovabili realizzati con le modalita' di cui all'articolo
30, comma 1, lettera a), punto 1, ai fini dell'energia
condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile
degli impianti che risultano nella disponibilita' e sotto
il controllo della comunita';
b) l'energia autoprodotta e' utilizzata
prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito
ovvero per la condivisione con i membri della comunita'
secondo le modalita' di cui alla lettera c), mentre
l'energia eventualmente eccedentaria puo' essere accumulata
e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia
elettrica rinnovabile, direttamente o mediante
aggregazione;
c) i membri della comunita' utilizzano la rete di
distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche
ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime
modalita' stabilite per le comunita' energetiche dei
cittadini. L'energia puo' essere condivisa nell'ambito
della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza
del requisito di connessione alla medesima cabina primaria
per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle
restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a),
secondo le modalita' e alle condizioni ivi stabilite;
d) gli impianti a fonti rinnovabili per la
produzione di energia elettrica realizzati dalla comunita'
sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, fermo restando la
possibilita' di adesione per impianti esistenti, sempre di
produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura
comunque non superiore al 30 per cento della potenza
complessiva che fa capo alla comunita';
e) i membri delle comunita' possono accedere agli
incentivi di cui al Titolo II alle condizioni e con le
modalita' ivi stabilite;
f) nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1,
lettera a), la comunita' puo' produrre altre forme di
energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da
parte dei membri, puo' promuovere interventi integrati di
domotica, interventi di efficienza energetica, nonche'
offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri
membri e assumere il ruolo di societa' di vendita al
dettaglio e puo' offrire servizi ancillari e di
flessibilita'.».
 
Art. 6
Misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale
prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il
rafforzamento della concorrenzialita' dei mercati all'ingrosso
dell'energia elettrica

1. Allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e di favorire il trasferimento nei prezzi di offerta della valorizzazione dei costi variabili delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione del Regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, adotta uno o piu' provvedimenti per la valutazione delle condotte di trattenimento economico di capacita' degli operatori di mercato all'ingrosso, prevedendo che, con riferimento alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima, i costi opportunita' stimabili al momento della negoziazione sono gli unici legittimi motivi economici per offrire ad un prezzo superiore al costo marginale della capacita' di generazione, in conformita' a quanto stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia del 18 dicembre 2024.
2. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con uno o piu' provvedimenti, definisce le modalita' con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i corrispettivi unitari variabili della tariffa di trasporto del gas naturale, diversi da quelli funzionali alla copertura di costi di natura variabile, e le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto del gas naturale a copertura di oneri di carattere generale del sistema del gas applicati ai prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, ulteriori rispetto a quelli gia' oggetto di rimborso di cui alla deliberazione della medesima Autorita' 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel, sono inclusi tra gli oneri oggetto di rimborso ai produttori termoelettrici. Il mancato gettito derivante dal rimborso di cui al presente comma viene coperto tramite componenti applicate ai prelievi di energia elettrica, secondo le modalita' definite dall'ARERA, che provvede, ove necessario, all'aggiornamento di quanto disciplinato nella deliberazione 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel.
3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, l'ARERA, con apposita deliberazione, disciplina il rimborso ai produttori termoelettrici per i prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, di un importo definito dalla medesima Autorita', con adeguato anticipo, e per lassi temporali predefiniti, al fine di massimizzare i benefici per i consumatori italiani, anche tenendo conto degli impatti attesi sugli scambi transfrontalieri, e comunque nel limite del costo atteso, per il medesimo periodo, per un impianto a ciclo combinato a gas efficiente per gli adempimenti connessi alle emissioni ETS. Il mancato gettito derivante da tale rimborso viene coperto ai sensi del comma 2, ultimo periodo.
4. L'ARERA verifica che i rimborsi di cui ai commi 2 e 3 siano pienamente trasferiti nelle offerte di vendita riferite agli impianti termoelettrici interessati dai medesimi rimborsi. Nel caso di verifica negativa, il produttore e' tenuto a restituire i relativi rimborsi, maggiorati di eventuali sanzioni irrogate dalla medesima Autorita' ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. A tal fine l'ARERA, con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, definisce le modalita' ed i criteri per le procedure di verifica di cui al primo periodo del presente comma nonche' i comportamenti di offerta da ritenersi comunque conformi all'obbligo di trasferimento di cui al primo periodo.
5. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente adegua le condizioni economiche previste nella disciplina del mercato della capacita', di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 per tenere conto degli effetti derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
6. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 e' subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, lettera i-bis)»;
b) al comma 7:
1) alla lettera i), la parola: «incoraggiare» e' sostituita dalla seguente: «incentivare»;
2) dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) incentivare il riequilibrio modale dal trasporto stradale di merci a quello marittimo e ferroviario, ivi comprese le misure previste dall'articolo 1, commi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato».

Riferimenti normativi

- Il regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente
l'integrita' e la trasparenza del mercato dell'energia
all'ingrosso Testo rilevante ai fini del SEE e' pubblicato
nella GUUE dell'8 novembre 2011, L 326.
- La legge 14 novembre 1995, n. 481, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995.
- Il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio
2004.
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
Trattato 25/03/1957, e' pubblicato nella GUUE 9 maggio
2008, n. C 115.
- Per il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo
9 giugno 2020, n. 47 si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.
 
Art. 7

Misure urgenti per la connessione alla rete
degli impianti alimentati a fonti rinnovabili

1. La societa' Terna s.p.a., nel portale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, pubblica la capacita' massima addizionale da impianti a fonti rinnovabili e da impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli off-shore, che puo' essere integrata in ciascuna porzione della rete elettrica di trasmissione nazionale, determinata dalla societa' medesima sulla base di quanto stabilito ai sensi del comma 2. La medesima societa' Terna s.p.a. provvede ad aggiornare trimestralmente la capacita' massima addizionale determinata ai sensi del primo periodo sulla base dei titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione e delle opere di rete, nonche' delle richieste di connessione e dell'entrata in esercizio dei medesimi impianti.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce i criteri, anche funzionali, e le modalita' operative a cui la societa' Terna s.p.a. si attiene per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialita', assicurando che la capacita' di rete sia dimensionata coerentemente con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonche' con quelli di politica energetica nazionale ed europea e nel rispetto dell'obiettivo generale di massimizzazione della competitivita' delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la societa' Terna s.p.a. tiene altresi' conto delle previsioni sulla capacita' degli impianti di generazione da fonti rinnovabili effettuate dai gestori del sistema di distribuzione sulle reti di propria competenza.
3. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) "intervento": le attivita' di costruzione ed esercizio delle fattispecie progettuali di cui agli allegati A, B o C, comprese quelle relative alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili, fatta eccezione per le attivita' di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 10-bis, commi 8 e 10, nonche' della rete di distribuzione realizzate autonomamente»;
2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
«d-bis) "gestore del sistema di trasmissione nazionale": il gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;
d-ter) "gestori del sistema di distribuzione": i gestori della rete di distribuzione elettrica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;»;
a-bis) all'articolo 8, dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente:
«12-ter. Nei casi di cui ai commi 12 e 12-bis, il soggetto proponente presenta la PAS entro il termine perentorio di novanta giorni rispettivamente dalla data di acquisizione della valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o del titolo edilizio»;
a-ter) all'articolo 10, comma 3:
1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nel caso degli interventi di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 8, il titolare della concessione presenta istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione del titolo edilizio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima»;
2) al terzo periodo, dopo le parole: «di cui al secondo periodo» sono inserite le seguenti: «o l'istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 o per l'acquisizione del titolo edilizio entro il termine di cui al terzo periodo»;
3) al quarto periodo, le parole: «Per il periodo di durata della PAS o del procedimento autorizzatorio unico» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'acquisizione dell'efficacia della PAS o del provvedimento autorizzatorio unico»;
b) dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente:
«Articolo 10-bis (Disciplina delle soluzioni di connessione alla rete elettrica). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA aggiorna le condizioni tecniche ed economiche nonche' le modalita' procedurali per le connessioni alla rete elettrica degli impianti a fonti rinnovabili e degli impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli off shore, prevedendo:
a) che il gestore del sistema di trasmissione nazionale:
1) sia autorizzato a rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un punto di connessione anche in eccesso alla capacita' massima accoglibile nel medesimo punto;
2) allochi la capacita' di rete disponibile e rilasci le relative soluzioni di connessione tramite procedure trasparenti e non discriminatorie;
3) assegni definitivamente la capacita' di rete disponibile ai soggetti risultati assegnatari nell'ambito delle procedure di cui al numero 2) e che siano in possesso del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8 o dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9;
4) pianifichi soluzioni di connessione tenendo conto della massima capacita' per porzione di rete nonche' di un obiettivo generale di rafforzamento della competitivita' delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
b) che i gestori del sistema di distribuzione:
1) possano rilasciare, tramite procedure trasparenti e non discriminatorie, soluzioni di connessione sulle reti di competenza che afferiscano a un punto di connessione anche in eccesso alla capacita' massima accoglibile nel medesimo punto;
2) siano autorizzati a rilasciare soluzioni di connessione sulle reti di bassa tensione anche in relazione a impianti che entrino in esercizio prima della realizzazione degli interventi eventualmente necessari sulle reti di alta e altissima tensione;
c) ogni misura utile a garantire, nel quadro dei principi, delle finalita' e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, un'efficiente gestione della capacita' della rete, anche mediante misure decadenziali delle soluzioni di connessione in caso di esito negativo delle procedure abilitative o autorizzatorie o di mancato rispetto dei termini di cui al comma 7 del presente articolo.
1-bis. I numeri 2) e 3) della lettera a) del comma 1 non si applicano nel caso di richieste di connessione relative alla realizzazione di impianti di distribuzione dell'energia elettrica o al potenziamento ovvero all'ampliamento di impianti di distribuzione dell'energia elettrica esistenti, presentate dai gestori del sistema di distribuzione.
2. Nelle more della pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori del sistema di distribuzione possono rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un determinato punto di connessione alla rete in eccesso alla capacita' massima accoglibile nel medesimo punto di connessione.
3. A far data dalla pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, perdono efficacia le soluzioni di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, riferite a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo non abilitati o non autorizzati, gia' rilasciate e non validate dal gestore del sistema di trasmissione nazionale, fermo restando il diritto dei soggetti interessati di partecipare alle procedure di cui al comma 1, lettera a), numero 2). Il gestore del sistema di trasmissione nazionale comunica ai soggetti e alle autorita' competenti interessati la perdita di efficacia ai sensi del primo periodo. Con i medesimi provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, l'ARERA stabilisce altresi' le modalita' di restituzione ovvero di rimodulazione dei corrispettivi di connessione gia' versati dai soggetti titolari delle soluzioni di connessione che perdono efficacia ai sensi del primo periodo del presente comma.
4. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale, nell'ambito delle proprie attivita' di pianificazione territoriale e delle procedure di cui al comma 1, lettera a), tiene conto delle soluzioni di connessione relative a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo che abbiano ottenuto, alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, un provvedimento di esenzione dalla VIA o un provvedimento favorevole di valutazione dell'impatto ambientale o un parere positivo di compatibilita' ambientale, a condizione che i progetti medesimi siano stati sottoposti al giudizio di compatibilita' ambientale completi del progetto tecnico della soluzione di connessione, comprensivo dei correlati interventi di sviluppo e potenziamento della rete elettrica di trasmissione nazionale.
5. Anche nel caso in cui le soluzioni di connessione non perdono efficacia per effetto del comma 3, il gestore del sistema di trasmissione nazionale assegna definitivamente la capacita' di rete esclusivamente per progetti abilitati o autorizzati.
6. Nelle more del rilascio delle soluzioni di connessione ai sensi del comma 1, lettera a), numero 2), la perdita di efficacia ai sensi del comma 3 non costituisce causa di archiviazione o di rigetto di istanze per l'ottenimento dei titoli abilitativi o autorizzatori, ivi comprese quelle per le valutazioni ambientali, che, alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, siano gia' state presentate. I termini dei procedimenti abilitativi o autorizzatori, ivi compresi quelli di valutazione ambientale, relativi a interventi interessati dalla perdita di efficacia ai sensi del comma 3 e gia' in corso alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, riprendono a decorrere dall'eventuale presentazione, da parte del soggetto proponente, della documentazione relativa alla nuova soluzione di connessione rilasciata ai sensi del numero 2) della lettera a) del medesimo comma 1. Nei casi di cui al secondo periodo, sono fatte salve le attivita' istruttorie gia' compiute in relazione agli aspetti non riguardanti la soluzione di connessione. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, l'ARERA assicura che le procedure di cui al medesimo comma si svolgano secondo una cadenza idonea a consentire una tempestiva acquisizione della nuova soluzione di connessione ai fini di cui al secondo periodo del presente comma.
7. Il soggetto proponente presenta l'istanza di PAS o di autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 8 o 9 entro novanta giorni dalla data di accettazione della soluzione di connessione ai sensi del comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo. Nei casi di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 8, il soggetto proponente, entro il medesimo termine di cui al primo periodo del presente comma, presenta istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione del titolo edilizio. In caso di decadenza del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8, comma 11, o del titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 9, comma 11, le relative soluzioni di connessione perdono efficacia. Ai fini di cui al l'articolo 8, comma 11, la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova richiesta di rilascio della soluzione di connessione.
8. Gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili o a impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli off-shore, sono autorizzati, su istanza del gestore del sistema di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-bis.1 e 4-bis.2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2023, n. 290, fatto salvo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo. Qualora gli interventi di cui al primo periodo ricadano in aree idonee ai sensi dell'articolo 11-bis o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, ai relativi procedimenti di autorizzazione si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 11-quater o di cui all'articolo 12, comma 10.
9. Il comma 8 non si applica qualora gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale siano gia' validati dal gestore del sistema di trasmissione nazionale e ricompresi in progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo le cui procedure abilitative o autorizzatorie risultino gia' avviate alla data di pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1. Nei casi di cui al primo periodo e' comunque fatta salva la facolta' dei soggetti proponenti i progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo afferenti al medesimo intervento di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale di richiedere congiuntamente al gestore della rete di trasmissione nazionale di presentare istanza di autorizzazione ai sensi del comma 8, primo o secondo periodo.
10. Sono realizzati ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 4-decies, 4-undecies, 4-duodecies e 4-terdecies, del decreto-legge n. 239 del 2003, su impulso del gestore del sistema di trasmissione nazionale, gli interventi di potenziamento della rete di trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili o a impianti di accumulo consistenti:
a) nell'adeguamento o nell'ampliamento di stazioni elettriche esistenti situate in aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' di vincoli ambientali, geologici ovvero idrogeologici;
b) nella realizzazione di stazioni elettriche che insistano su aree o su siti industriali dismessi, anche parzialmente, o su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonche' di vincoli ambientali, geologici ovvero idrogeologici;
c) nella realizzazione di raccordi alla rete di trasmissione nazionale aventi una lunghezza complessiva non superiore a tre chilometri, se in aereo, o a dodici chilometri, se in cavo interrato, insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonche' di vincoli ambientali, geologici ovvero idrogeologici;
d) nell'ammodernamento e nel potenziamento di elettrodotti esistenti realizzati sul medesimo tracciato o che se ne discostano per non piu' di sessanta metri lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al trenta per cento dei medesimi, insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonche' di vincoli ambientali, geologici ovvero idrogeologici.
11. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale allega alla denuncia di cui al comma 10 una dichiarazione attestante la legittima disponibilita' della superficie su cui realizzare gli interventi. Ai fini dell'acquisizione della legittima disponibilita' della superficie ai sensi del primo periodo non trovano applicazione le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.»;
c) all'articolo 11-quater:
1) al comma 2, dopo le parole: «rete di trasmissione nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e delle reti di distribuzione»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «Il comma 1 si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Alla realizzazione dell'intervento si applica il comma 1» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, indipendentemente dall'ubicazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili»;
c-bis) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: «ivi incluse le informazioni relative alla» sono inserite le seguenti: «scadenza e alla»;
c-ter) all'articolo 14:
1) al comma 7, lettera b), le parole: «, nei casi di cui all'articolo 9, comma 14,» sono soppresse;
2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Ai fini del computo dei termini di cui agli articoli 10, comma 3, secondo e terzo periodo, e 10-bis, comma 7, primo e secondo periodo, si considera la data posteriore tra quella di accettazione della soluzione di connessione ai sensi dell'articolo 10-bis e quella di rilascio della concessione di cui al medesimo articolo 10»;
d) all'allegato A, sezioni I, punto 1, lettera v), e II, punto 1, lettera p), le parole da «, comprensive» fino alla fine della lettera sono soppresse;
e) all'allegato B, sezioni I, punto 1, lettera cc), e II, punto 1, lettera n), le parole da «, comprensive» fino alla fine della lettera sono soppresse;
f) all'allegato C, sezioni I, punto 1, lettere v) e z), e II, punto 1, lettere u) e v), le parole da «, comprensive» fino alla fine della lettera sono soppresse.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, sono determinati gli indirizzi in materia di sviluppo territoriale, industriale e di tutela energetica di famiglie e imprese a cui devono orientarsi le autorita' competenti nelle determinazioni di indirizzo e di valutazione in merito allo sviluppo delle infrastrutture energetiche.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181:
«Art. 9 (Misure in materia di infrastrutture di rete
elettrica). - 1. Al fine di garantire la programmazione
efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di
trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo
degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la societa' Terna Spa, in qualita' di
gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale,
istituisce un portale digitale:
a) riportante, a beneficio dei soggetti di cui al
comma 2, i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi
alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della
rete elettrica di trasmissione nazionale, nonche' delle
richieste di connessione alla medesima rete degli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi
di accumulo di energia e degli impianti di consumo;
b) per l'accesso, da parte dei soggetti di cui al
comma 2, alle relazioni di monitoraggio sullo stato di
avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete
elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva del
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
e al 2050, predisposte dalla societa' Terna Spa medesima.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, accedono al
portale di cui al medesimo comma 1 il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero
della cultura, l'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' gli operatori economici
interessati allo sviluppo degli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili,
dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo.
3. La gestione e l'aggiornamento del portale di cui
al comma 1 sono affidati alla societa' Terna Spa.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'ARERA, su proposta della
societa' Terna Spa, disciplina le modalita' di
funzionamento del portale di cui al comma 1 e di copertura
dei costi sostenuti ai sensi del medesimo comma 1 e del
comma 3. L'ARERA definisce altresi' le modalita' di accesso
ai contenuti del portale da parte dei soggetti di cui al
comma 2.
5. Fatta salva l'applicazione di regimi piu'
favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o
provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione
delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di
estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti
ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1,
Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), nonche' per la realizzazione delle opere
accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti
stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9.
6. Ferma restando l'acquisizione del consenso dei
proprietari delle aree interessate, nei casi in cui non
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o
imposti dalla normativa dell'Unione europea, la costruzione
e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al
comma 5 avviene mediante denuncia di inizio lavori (DIL)
presentata alle regioni o alle province autonome
interessate almeno trenta giorni prima dell'effettivo
inizio dei lavori. La DIL e' corredata del progetto
definitivo e di una relazione attestante l'assenza di
vincoli ai sensi del primo periodo, la conformita' e la
compatibilita' delle opere e delle infrastrutture da
realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e
l'assenza di contrasto con quelli adottati nonche' la
conformita' delle opere e delle infrastrutture medesime ai
regolamenti edilizi vigenti e, ove occorrente, il rispetto
della normativa in materia di elettromagnetismo di
protezione della popolazione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di
gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di
progettazione, costruzione ed esercizio delle linee
elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Nei
casi in cui la DIL e' corredata di una dichiarazione
sostitutiva certificata redatta da un professionista
abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilita'
che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le
infrastrutture di cui al primo periodo non comporta nuova
edificazione o scavi in quote diverse da quelle gia'
impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto
esteriore dei luoghi, non e' richiesta la documentazione
prevista dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8
annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Resta ferma la disciplina
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa alle
scoperte fortuite di cui agli articoli 90 e seguenti e
all'articolo 28, comma 2, per gli interventi conseguenti in
ordine alla tutela del patrimonio archeologico.
7. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa
dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della
dichiarazione di pubblica utilita' o l'autorizzazione in
variante agli strumenti urbanistici esistenti, la
costruzione e l'esercizio delle opere e delle
infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del
rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale.
Entro cinque giorni dalla data di presentazione
dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo
periodo, l'amministrazione procedente adotta lo strumento
della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti
variazioni:
a) fermo restando il rispetto della normativa
dell'Unione europea, ogni amministrazione coinvolta
rilascia le determinazioni di competenza entro il termine
di trenta giorni, decorso il quale senza che
l'amministrazione si sia espressa la determinazione si
intende rilasciata positivamente e senza condizioni;
b) fuori dai casi di cui all'articolo 14-bis, comma
5, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione
procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla
scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni
di competenza delle singole amministrazioni ai sensi della
lettera a) del presente comma, con le modalita' di cui
all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241
del 1990, una riunione telematica di tutte le
amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle
rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla convocazione della riunione
telematica, all'adozione della determinazione motivata
conclusiva della conferenza di servizi.
8. L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma
7 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla
data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato
comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato
espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di
un'amministrazione preposta alla tutela
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei casi
di cui al primo periodo, fermi restando gli effetti
comunque intervenuti dell'accoglimento, l'amministrazione
procedente e' tenuta, su richiesta del soggetto
interessato, a rilasciare, in via telematica,
un'attestazione circa l'intervenuto rilascio
dell'autorizzazione unica. Decorsi inutilmente dieci giorni
dalla richiesta di cui al secondo periodo, l'attestazione
e' sostituita da una dichiarazione del soggetto interessato
ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei
casi di dissenso congruamente motivato da parte di una o
piu' delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, ove
non sia stata adottata la determinazione conclusiva della
conferenza di servizi nel termine di cui al comma 7,
lettera b), il Presidente della regione interessata, su
istanza del soggetto interessato, assume la determinazione
motivata conclusiva della conferenza di servizi entro il
termine di quindici giorni dalla ricezione della predetta
istanza, direttamente o mediante un commissario ad acta.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. I commi 6, 7 e 8 si applicano, su richiesta del
soggetto interessato, anche alle procedure per la
costruzione e l'esercizio delle opere e delle
infrastrutture di cui al comma 5 in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
9-bis. Con il medesimo procedimento autorizzatorio
previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine
primarie della rete elettrica di distribuzione possono
essere autorizzate, previa presentazione
all'amministrazione procedente di un'istanza congiunta da
parte dei gestori della rete di distribuzione e dei gestori
della rete di trasmissione, anche le relative opere di
connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale,
a condizione che le medesime opere abbiano una tensione
nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a
cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in
cavo interrato. Le opere di connessione sono individuate
dal gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale
in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della
rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36,
comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o
sono previste nella soluzione tecnica minima generale per
la connessione.
9-ter. In caso di procedimento autorizzatorio
congiunto ai sensi del comma 9-bis, le procedure di
valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di
assoggettabilita' a VIA da svolgere, ove occorrenti, sui
progetti di realizzazione delle cabine primarie nonche'
delle relative opere connesse e infrastrutture
indispensabili, sono di competenza regionale.
9-quater. In caso di accoglimento dell'istanza
congiunta di cui al comma 9-bis, l'autorizzazione e'
rilasciata sia in favore del gestore della rete di
distribuzione sia in favore del gestore della rete di
trasmissione, per le opere di rispettiva competenza. Il
rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire
ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma
9-bis in conformita' al progetto approvato, comprende la
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e
urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di
inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse,
conformemente a quanto previsto dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in
caso di difformita' dallo strumento urbanistico vigente, ha
altresi' effetto di variante urbanistica.
9-quater.1 Fino al 31 dicembre 2026, il gestore della
rete elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere
necessarie per la connessione di cabine primarie, per le
quali e' stata concessa l'autorizzazione ai gestori della
rete elettrica di distribuzione e che sono state ammesse a
finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse
di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1
'Rafforzamento Smart Grid', del PNRR, mediante denuncia di
inizio attivita' ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi
4-sexies e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2003, n. 290, a condizione che tali opere di connessione
abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kW e una
lunghezza non superiore a un chilometro oppure, qualora non
siano interessate aree sottoposte a vincoli di natura
ambientale, paesaggistica o archeologica, una lunghezza non
superiore a tre chilometri.
9-quinquies. All'articolo 47, comma 1-bis, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le
parole: «e fino al 30 giugno 2024» sono inserite le
seguenti: «ovvero fino al termine successivo stabilito per
effetto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 9 del
medesimo regolamento».
9-sexies. All'articolo 47, comma 11-bis, alinea, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le
parole: «20 MW e 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «25
MW e 12 MW».
9-septies. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2-bis:
1) all'alinea, le parole: «di autorizzazione»
sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: «fino a 10 MW»
sono sostituite dalle seguenti: «fino a 12 MW»;
3) alla lettera c), le parole: «superiore a 10
MW» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 12 MW»;
b) all'articolo 6, comma 9-bis, primo periodo, le
parole: «di potenza fino a 10 MW» sono sostituite dalle
seguenti: «di potenza fino a 12 MW».
9-octies. Le disposizioni di cui ai commi 9-sexies e
9-septies si applicano alle procedure abilitative
semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, e ai procedimenti unici di
autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avviati
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Fatti salvi i casi in
cui la costruzione e l'esercizio degli impianti
fotovoltaici e delle opere connesse sono soggetti ad
autorizzazione con procedimento unico ai sensi del citato
articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, le
disposizioni di cui al comma 9-sexies del presente articolo
si applicano alle procedure di valutazione ambientale di
cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, avviate successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9-novies. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo
periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
9-decies. All'articolo 12, comma 3-bis, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Il secondo periodo si applica anche
nel caso di dichiarazioni ai sensi degli articoli 12 e 13
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
9-undecies. Al fine di garantire la realizzazione
degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti
rinnovabili e dei sistemi di accumulo elettrochimico, ivi
comprese le relative opere connesse, l'autorita' competente
avvia il relativo procedimento su istanza del proponente,
corredata del progetto delle opere di connessione,
suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai
sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA),
di cui alla deliberazione dell'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08,
redatto in coerenza con il preventivo per la connessione
predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente,
anche in assenza del parere di conformita' tecnica sulle
soluzioni progettuali degli impianti di rete per la
connessione da parte del gestore medesimo, che e' comunque
acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai
fini dell'adozione del provvedimento finale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199:
«Art. 5 (Digitalizzazione delle procedure
amministrative e modelli unici). - 1. La piattaforma unica
digitale per impianti a fonti rinnovabili istituita ai
sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, di seguito "piattaforma SUER",
fornisce, ai soggetti proponenti e alle amministrazioni
interessate, guida e assistenza per ciascuna fase relativa
ai regimi amministrativi di cui agli articoli 7, 8 e 9, del
presente decreto. La piattaforma SUER e' interoperabile con
gli strumenti informatici afferenti la realizzazione di
progetti di impianti da fonti rinnovabili operativi in
ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale.
2. I modelli unici semplificati di cui all'articolo
7, comma 10, sono resi disponibili dal soggetto proponente
alla piattaforma SUER, in modalita' telematica, entro
cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati i modelli
unici per la presentazione:
a) degli interventi sottoposti alla procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 8;
b) delle istanze di autorizzazione unica di cui
all'articolo 9.
4. I modelli unici adottati ai sensi del comma 3 sono
presentati dal soggetto proponente mediante la piattaforma
SUER.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4,
nelle more dell'operativita' della piattaforma SUER, la
presentazione dei progetti, delle istanze e della
documentazione relativi agli interventi di cui agli
allegati B e C, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, avviene in modalita' digitale mediante le
forme utilizzate dall'amministrazione competente.
5-bis. Per la gestione dei procedimenti autorizzatori
finalizzati all'installazione degli impianti di cui
all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, il commissario speciale di cui al comma 3-bis del
medesimo articolo 20 si avvale della piattaforma SUER in
qualita' di amministrazione procedente.
5-ter. Limitatamente agli interventi di cui
all'articolo 20 del citato decreto-legge n. 17 del 2022, i
decreti di cui al comma 3 del presente articolo sono
adottati sentito il Ministro della difesa.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 8, commi da 12
a 13, 10, 11-quater, 12, commi 1 e 2, 14, comma 7, e
dell'Allegato B e C del citato decreto legislativo 25
novembre 2024, n. 190, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) "intervento": le attivita' di costruzione ed
esercizio delle fattispecie progettuali di cui agli
allegati A, B o C, comprese quelle relative alle opere
connesse e alle infrastrutture indispensabili, fatta
eccezione per le attivita' di sviluppo e potenziamento
della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo
10-bis, commi 8 e 10, nonche' della rete di distribuzione
realizzate autonomamente;
b) «avvio della realizzazione degli interventi»: la
data di inizio dell'allestimento del cantiere o di analoghe
attivita' in loco, propedeutiche alla realizzazione degli
interventi;
c) «soggetto proponente»: il soggetto pubblico o
privato interessato alla realizzazione degli interventi;
d) «amministrazione procedente»: il comune
territorialmente competente nel caso della procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 8, il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la
regione territorialmente competente o la provincia dalla
medesima delegata nel caso del procedimento di
autorizzazione unica di cui all'articolo 9, il commissario
speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori
relativi agli interventi finalizzati all'installazione
degli impianti, di cui all'articolo 20, comma 3-bis, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
d-bis) «gestore del sistema di trasmissione
nazionale»: il gestore della rete di trasmissione nazionale
ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2003, n. 290 e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;
d-ter) «gestori del sistema di distribuzione»: i
gestori della rete di distribuzione elettrica ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79;
e);
f) "impianto ibrido": un impianto che combina
diverse fonti di energia rinnovabile oppure un impianto di
produzione di energia da una o piu' fonti rinnovabili
combinato con un impianto di accumulo ovvero con un
elettrolizzatore;
f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto
fotovoltaico che preserva la continuita' delle attivita'
colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di
garantire la continuita' delle attivita' colturali e
pastorali, l'impianto puo' prevedere la rotazione dei
moduli collocati in posizione elevata da terra e
l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di
precisione.
f-ter) "interventi edilizi": gli interventi e le
opere soggette al regime di cui agli articoli 6, 6-bis, 10,
22 o 23 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
f-quater) "opere connesse": le opere di
connessione dell'impianto alla rete elettrica di
distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale
necessarie all'immissione nelle predette reti dell'energia
prodotta o accumulata, nonche' le opere di connessione alla
rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per
gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno,
fatta eccezione per gli interventi edilizi;
f-quinquies) "infrastrutture indispensabili": le
opere o le installazioni, anche temporanee, necessarie alla
costruzione ovvero all'esercizio degli impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi
quelli di accumulo asserviti ai medesimi, fatta eccezione
per gli interventi edilizi;
f-sexies) "revisione della potenza": il
ripotenziamento ovvero il rifacimento, anche parziale,
degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo.".
«Art. 8 (Procedura abilitativa semplificata). -
Omissis.
12. Nel caso di progetti rientranti nel campo di
applicazione della valutazione di incidenza di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, il proponente deve acquisire le
relative determinazioni prima della presentazione al comune
del progetto stesso.
12-bis. Nel caso di progetti che necessitino di
interventi edilizi da realizzare ai sensi dell'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima
della presentazione al comune del progetto stesso. Nei casi
di progetti di cui al presente comma che rientrino anche
nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di
cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357 del 1997, la valutazione medesima e'
preventiva all'acquisizione del titolo edilizio.
12-ter. Nei casi di cui ai commi 12 e 12-bis, il
soggetto proponente presenta la PAS entro il termine
perentorio di novanta giorni rispettivamente dalla data di
acquisizione della valutazione di incidenza prevista
dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o del
titolo edilizio.
13. Nel caso degli interventi di cui all'allegato B,
sezione I, lettera q), e sezione II, lettera d), i termini
di cui ai commi 6, primo periodo, 7, primo periodo, e 8,
lettere b) e c), sono ridotti di un terzo, con
arrotondamento per difetto al numero intero ove
necessario.".
«Art. 10 (Coordinamento del regime concessorio). - 1.
Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia
necessaria la concessione di superfici pubbliche, si
applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Il
presente articolo non si applica nel caso di servitu'
relative ad attraversamenti, interferenze con opere e
infrastrutture esistenti, sottoservizi od opere puntuali
per la rete aerea.
2. Il soggetto proponente presenta istanza di
concessione della superficie, unitamente alla copia della
richiesta di connessione alla rete elettrica, all'ente
concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede
a pubblicarla nel proprio sito internet istituzionale, per
un periodo di trenta giorni, e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale, con modalita' tali da garantire la
tutela della segretezza di eventuali informazioni
industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto
proponente. Alla scadenza del termine di trenta giorni,
qualora non siano state presentate istanze concorrenti o,
nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il
soggetto proponente o altro soggetto che intenda realizzare
uno degli interventi di cui al presente decreto, l'ente
concedente rilascia la concessione, entro i successivi
sessanta giorni, previa valutazione della sostenibilita'
economico finanziaria del progetto
3. Nel caso degli interventi assoggettati al regime
di cui agli articoli 8 o 9, la concessione e' sottoposta
alla condizione sospensiva dell'abilitazione o
dell'autorizzazione unica. Il titolare della concessione
presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro
il termine perentorio di novanta giorni dalla data di
rilascio della concessione medesima, estesi a centottanta
giorni nel caso di impianti off-shore. Nel caso degli
interventi di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 8, il
titolare della concessione presenta istanza di avvio della
valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo
5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione
del titolo edilizio entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla data di rilascio della concessione medesima.
Nel caso in cui il titolare della concessione non presenti
la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine
di cui al secondo periodo o l'istanza di avvio della
valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo
5 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 357 del 1997 o per l'acquisizione del
titolo edilizio entro il termine di cui al terzo periodo,
la concessione decade. Fino all'acquisizione dell'efficacia
della PAS o del provvedimento autorizzatorio unico, e
comunque non oltre il termine di sei o di venti mesi dalla
data di presentazione rispettivamente della PAS o
dell'istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto
della concessione non e' consentita la realizzazione di
alcuna opera ne' di alcun intervento incompatibili con
quelli oggetto della PAS o dell'istanza di autorizzazione
unica.
4. Nel caso degli interventi di cui al comma 3, il
soggetto proponente stipula con l'ente concedente una
convenzione a seguito del rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio. I relativi oneri concessori sono dovuti a
partire dal centoventesimo giorno dal rilascio del titolo
abilitativo o autorizzatorio.
5. La concessione rilasciata ai sensi del presente
articolo decade in caso di mancato avvio della
realizzazione degli interventi entro un anno dal
perfezionamento della PAS di cui all'articolo 8 o entro il
termine stabilito dall'autorizzazione unica ai sensi
dell'articolo 9, comma 11.
6. Il presente articolo non si applica nel caso di
istanze di concessione gia' presentate alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
7. Resta fermo, per le concessioni di coltivazione di
risorse geotermiche, quanto previsto dal decreto
legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e, per le concessioni
idroelettriche, quanto previsto dal regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».
«Art. 11-quater (Disciplina dei regimi amministrativi
semplificati per impianti in aree idonee). - 1. La
realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B
che insistano in aree idonee non e' subordinata
all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorita'
competente in materia paesaggistica, che si esprime con
parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi
termini previsti per il rilascio dei relativi atti di
assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nell'ambito dei
procedimenti di autorizzazione unica relativi agli
interventi di cui all'allegato C che insistano in aree
idonee, l'autorita' competente in materia paesaggistica si
esprime, anche ai fini delle valutazioni dell'impatto
ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante.
Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere
non vincolante, l'autorita' procedente provvede comunque
sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al secondo
periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica
sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al
numero intero ove necessario.
2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree
idonee, anche nel caso di interventi di sviluppo ovvero
potenziamento della rete di trasmissione nazionale e delle
reti di distribuzione.
3. Alla realizzazione dell'intervento si applica il
comma 1 qualora l'impianto da fonti rinnovabili ricada
interamente in un'area idonea. Nel caso in cui un impianto
da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente
in un'area idonea, il comma 1 non si applica
indipendentemente dall'ubicazione delle opere connesse e
delle infrastrutture indispensabili.».
«Art. 12 (Zone di accelerazione e disciplina dei
relativi regimi amministrativi). - 1. Entro il 21 maggio
2025, al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati
dal PNIEC al 2030, il Gestore dei servizi energetici - GSE
S.p.A. (GSE) pubblica nel proprio sito internet una
mappatura del territorio nazionale individuando il
potenziale nazionale e le aree disponibili per
l'installazione di impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere
connesse e degli impianti di stoccaggio, secondo quanto
previsto dall'articolo 15-ter della direttiva (UE)
2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2018, dandone comunicazione alla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
2. Ai fini della mappatura di cui al comma 1, il GSE
si avvale delle informazioni e dei dati contenuti nelle
piattaforme di cui agli articoli 19, comma 1, 21 e 48 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel sistema di
Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di
produzione (GAUDI') e nel portale di cui all'articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024,
n. 11, tenendo altresi' conto dei piani di gestione dello
spazio marittimo adottati ai sensi del decreto legislativo
17 ottobre 2016, n. 201. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente adotta misure per
implementare il sistema GAUDI' ricomprendendovi anche i
dati concernenti le concessioni di derivazione
idroelettriche e di coltivazione geotermoelettriche, ivi
incluse le informazioni relative alla scadenza e alla
durata delle concessioni medesime. I dati e le informazioni
di cui al secondo periodo riguardano anche le concessioni
in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Omissis.».
«Art. 14 (Disposizioni di coordinamento). - Omissis
7. Gli effetti delle nuove dichiarazioni o delle
verifiche di cui agli articoli 12, 13 e 140 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano agli
interventi di cui al presente decreto che, prima dell'avvio
del procedimento di dichiarazione o verifica:
a) siano abilitati o autorizzati ai sensi degli
articoli 7, 8 e 9;
b) abbiano ottenuto il provvedimento favorevole di
valutazione ambientale.
7-bis. Ai fini del computo dei termini di cui agli
articoli 10, comma 3, secondo e terzo periodo, e 10-bis,
comma 7, primo e secondo periodo, si considera la data
posteriore tra quella di accettazione della soluzione di
connessione ai sensi dell'articolo 10-bis e quella di
rilascio della concessione di cui al medesimo articolo 10.
Omissis.».
«Allegato B
Interventi in regime di PAS
Sezione I - Interventi di nuova costruzione
1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi
relativi a:
a) impianti solari fotovoltaici, di potenza
inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a)
e b), numero 1, della sezione I dell'allegato A, i cui
moduli sono collocati con qualsiasi modalita' su edifici e
per i quali la superficie complessiva dei moduli
fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del
tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;
b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli
di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I
dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione,
di potenza inferiore a 12 MW nelle aree classificate idonee
ai sensi dell'articolo 11-bis e nelle zone di accelerazione
individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto,
ivi comprese le zone di accelerazione individuate ai sensi
del medesimo articolo 12, comma 5;
c) impianti solari fotovoltaici di potenza
inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in
sostituzione di coperture di edifici su cui e' operata la
completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari o
superiore a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati
nelle zone e nelle aree a destinazione industriale,
artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti di
discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o
porzioni di cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento;
e) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10
MW collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua
di invasi e di bacini idrici, anche artificiali, compresi
gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o
installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi
da quelli di cui all'allegato C, sezione I, lettera aa) e
sezione II, lettera z);»;
f) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli
di cui alle lettere a), b), c), e d) della sezione I
dell'allegato A nonche' da quelli di cui alla presente
sezione, di potenza fino a 1 MW;
g) impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e
inferiore a 60 kW, posti al di fuori di aree protette o
appartenenti a Rete Natura 2000;
h) torri anemometriche finalizzate alla misurazione
temporanea del vento per un periodo superiore a 36 mesi,
realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque
amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle
stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese
dalla conclusione della rilevazione;
i) impianti idroelettrici con capacita' di
generazione inferiore a 100 kW di potenza di concessione;
i-bis) impianti idroelettrici con capacita' di
generazione pari o superiore a 500 kW e fino a 1 MW di
potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti,
senza incremento ne' della portata esistente ne' del
periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici
esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici,
non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non
riguardino parti strutturali dell'edificio, ne' comportino
aumento delle unita' immobiliari o incremento dei parametri
urbanistici;
i-ter) impianti idroelettrici con capacita' di
generazione fino a 250 kW di potenza di concessione
realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento
di portata derivata;
i-quater) impianti idroelettrici con capacita' di
generazione fino a 250 kW ai fini di cui all'articolo 166
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
l) impianti alimentati da biomasse, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione con
potenza superiore a 50 kW e inferiore a 1 MW, operanti in
assetto cogenerativo;
m) impianti per la produzione di energia elettrica
alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas non operanti in assetto
cogenerativo e aventi capacita' di generazione:
1) inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa;
2) inferiore a 300 kW, per gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas;
n) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza
termica complessiva superiore a 50 kW e inferiore a 500 kW,
con profondita' non superiore a 3 metri dal piano di
campagna, se orizzontali, e non superiore a 250 metri dal
piano di campagna, se verticali;
o) impianti solari termici, con potenza termica
nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici
installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro
pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra
diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,
all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto
del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
p) impianti solari termici, con potenza termica
fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;
q) pompe di calore asservite a processi produttivi
con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;
r) impianti a biomassa per la produzione di energia
termica asserviti a processi produttivi con potenza termica
utile nominale fino a 1 MW;
s) impianti a biomassa per la produzione di energia
termica a servizio di edifici per la climatizzazione e
l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti
e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale
utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW;
t) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del
2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e
l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale
superiore a 200 kW e inferiore a 2 MW;
u) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del
2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica
utile nominale fino a 1 MW;
v) generatori di calore, diversi da quelli di cui
alle lettere o), p), q), r), s), t), u), asserviti a
processi produttivi con potenza termica utile nominale fino
a 1 MW;
z) impianti a biometano di capacita' produttiva
fino a 500 standard metri cubi/ora;
aa) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici
termomeccanici ubicati esclusivamente all'interno del
perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura,
anche non piu' operativi o in corso di dismissione, di
impianti di produzione di energia elettrica esistenti,
abilitati o autorizzati, o all'interno di aree di cava o di
produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi
in via di dismissione, per i quali la realizzazione
dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli
ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, ne'
richiede variante agli strumenti urbanistici adottati;
bb) elettrolizzatori, compresi compressori e
depositi, con potenza superiore a 10 MW ubicati all'interno
di aree industriali ovvero di aree ove sono situati
impianti industriali anche per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, ancorche' non piu' operativi o in corso
di dismissione, la cui realizzazione non comporti
occupazione in estensione delle aree stesse, ne' aumento
degli ingombri in altezza rispetto alla situazione
esistente e che non richiedano una variante agli strumenti
urbanistici adottati;
cc) le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti di cui alle precedenti lettere.
Sezione II - Interventi su impianti esistenti
1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi
consistenti in:
a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il
ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la
ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti
rinnovabili per la produzione di energia elettrica
esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli
impianti di produzione di biometano, a condizione che non
comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto
esistente superiore al 20 per cento, a prescindere dalla
potenza elettrica risultante;
b) sostituzione di impianti solari termici, con
potenza termica fino a 10 MW, a servizio di edifici
installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro
pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra
diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,
all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto
del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
c) sostituzione di impianti solari termici, con
potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi
produttivi;
d) sostituzione di pompe di calore asservite a
processi produttivi con potenza termica utile nominale fino
a 50 MW;
e) sostituzione di impianti a biomassa per la
produzione di energia termica asserviti a processi
produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
f) sostituzione di impianti a biomassa per la
produzione di energia termica a servizio di edifici per la
climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli
edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con
potenza utile nominale superiore a 2 MW e fino a 10 MW;
g) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la
climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza
termica utile nominale superiore a 2 MW e inferiore a 10
MW;
h) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi
con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
i) sostituzione di generatori di calore, diversi da
quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h),
asserviti a processi produttivi con potenza termica utile
nominale fino a 1 MW;
l) parziale o completa riconversione di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati a biogas in
impianti di produzione di biometano con capacita' non
superiore a 500 standard metri cubi/ora;
m) modifiche su impianti a biometano in esercizio,
abilitati o autorizzati che non comportino un incremento
dell'area gia' oggetto di abilitazione o autorizzazione ne'
modifiche alle matrici gia' oggetto di abilitazione o
autorizzazione, a condizione che:
1) la targa del sistema di upgrading indichi il
valore di capacita' produttiva derivante dalla
realizzazione degli interventi;
2) nel caso di impianti collegati alla rete, vi
sia la disponibilita' del gestore di rete a immettere i
volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli
interventi;
3) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla
digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento;
n) realizzazione delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o
riconvertiti ai sensi delle precedenti lettere.
2. Qualora gli interventi di cui alla presente
sezione comportino un incremento di potenza di impianti
esistenti o gia' abilitati o comunque autorizzati, la
potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non
puo' superare le soglie stabilite negli allegati II,
II-bis, III e IV, alla parte seconda del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si
applica ai casi per i quali la presente sezione rechi
disposizioni specifiche in relazione alla potenza.».
«Allegato C
Interventi in regime di autorizzazione unica
Sezione I - Interventi di competenza regionale
1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di
attivita' libera o di PAS di cui rispettivamente agli
allegati A e B, sono soggetti ad autorizzazione unica di
competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla
regione medesima, gli interventi relativi a:
a) impianti fotovoltaici di potenza pari o
superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
b) impianti solari termodinamici di potenza fino a
300 MW;
c) impianti eolici di potenza pari o superiore a 60
kW e fino a 300 MW, nonche' quelli posti all'interno di
aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
d) impianti idroelettrici di potenza pari o
superiore a 100 kW e fino a 300 MW;
e) impianti geotermici di potenza fino a 300 MW,
esclusi gli impianti pilota di cui all'articolo 1, comma
3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;
f) impianti a biometano di capacita' produttiva
superiore a 500 standard metri cubi/ora;
g) impianti alimentati da biomasse, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza pari o
superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
h) impianti per la produzione di energia elettrica
alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas non operanti in assetto
cogenerativo aventi capacita' di generazione:
1) pari o superiore a 200 kW e fino a 300 MW, per
impianti a biomassa;
2) pari o superiore a 300 kW e fino a 300 MW, per
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione
e biogas;
i) pompe di calore asservite a processi produttivi
diverse da quelle di cui alla lettera e), con potenza
termica utile nominale superiore a 50 MW e fino a 300 MW;
l) impianti a biomassa per la produzione di energia
termica asserviti a processi produttivi con potenza termica
utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
m) impianti a biomassa per la produzione di energia
termica a servizio di edifici per la climatizzazione e
l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti
e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale
utile superiore a 2 MW fino a 300 MW;
n) impianti solari termici, con potenza termica
superiore a 10 MW e fino a 300 MW, a servizio di edifici
installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro
pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra
diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;
o) impianti solari termici, con potenza termica con
potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW,
asserviti a processi produttivi;
p) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del
2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e
l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale
superiore a 2 MW fino a 300 MW;
q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007
asserviti a processi produttivi con potenza termica utile
nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
r) generatori di calore, asserviti a processi
produttivi, con potenza termica utile superiore a 1 MW e
fino a 300 MW;
s) elettrolizzatori stand alone e le infrastrutture
connesse, compresi compressori e depositi, da realizzare in
connessione a impianti di produzione di energia elettrica
di cui alla presente sezione;
t) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici
termomeccanici connessi o asserviti ad impianti di
produzione di energia elettrica di potenza uguale o
inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
u) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici
termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle
individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato
B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio
della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari
a 200 MW
v) opere connesse e infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle
precedenti lettere;
z) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in
potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione
e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti
esistenti o autorizzati che comportino una potenza
complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e
alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti oggetto di modifica,
sostituzione o riconversione;
aa) impianti solari fotovoltaici collocati in
modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi
realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1
del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
Sezione II - Interventi di competenza statale
1. Sono soggetti ad autorizzazione unica di
competenza statale gli interventi relativi a:
a) impianti di produzione di energia elettrica a
fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW;
b) impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas operanti in assetto
cogenerativo di potenza superiore a 300 MW;
c) impianti alimentati da biomasse, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas di potenza superiore a 300 MW, non operanti in
assetto cogenerativo;
d) pompe di calore asservite a processi produttivi
con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
e) impianti a biomassa per la produzione di energia
termica asserviti a processi produttivi con potenza termica
utile nominale superiore a 300 MW
f) impianti a biomassa per la produzione di energia
termica a servizio di edifici per la climatizzazione e
l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti
e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica
utile nominale superiore a 300 MW
g) impianti a biomassa per la produzione di energia
termica asserviti a processi produttivi, con potenza
termica utile nominale superiore a 300 MW;
h) impianti solari termici, con potenza termica
superiore a 300 MW, a servizio di edifici installati su
strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o
posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli
edifici o collocati a terra in adiacenza;
i) impianti solari termici, con potenza termica
superiore a 300 MW, asserviti a processi produttivi;
l) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007
a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua
calda sanitaria, con potenza termica utile nominale
superiore a 300 MW;
m) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007
asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile
nominale superiore a 300 MW;
n) generatori di calore, asserviti a processi
produttivi, con potenza termica utile superiore a 300 MW;
o) impianti geotermici pilota di cui all'articolo
1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010;
p) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici
termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle
individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato
B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio
della rete elettrica nazionale, di potenza superiore ai 200
MW;
q) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici
termomeccanici connessi o asserviti ad impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300
MW autorizzati ma non ancora realizzati;
r) impianti di accumulo idroelettrico attraverso
pompaggio puro;
s) elettrolizzatori stand alone, compresi
compressori e depositi, non ricadenti nelle tipologie di
cui agli allegati A e B, da realizzare in connessione a
impianti di produzione di energia elettrica di cui alla
presente sezione;
t) impianti off-shore a mare;
u) opere connesse e infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle
precedenti lettere;
v) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in
potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione
e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti
esistenti o autorizzati che comportino una potenza
complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere
connesse e alle infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di
modifica, sostituzione o riconversione;
z) impianti solari fotovoltaici collocati in
modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi
realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge
8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584.».
- Per il testo dell'allegato A del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190 si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 2.
 
Art. 8

Procedimento unico per il rilascio
delle autorizzazioni ai progetti di centri dati

1. L'autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento e l'esercizio dei centri dati di cui all'articolo 2, numeri 1), 2) e 3), del regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione, del 14 marzo 2024, nonche' delle relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione, e' rilasciata, nell'ambito di un procedimento unico, dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 7, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, e' sufficiente che la documentazione progettuale indichi una soluzione di connessione temporanea di rete in media tensione, fermo restando l'obbligo di integrare la soluzione definitiva secondo le modalita' stabilite dall'autorita' competente di cui al medesimo comma 1.
2. Al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza, nei casi di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 la funzione di autorita' competente di cui al comma 1 del presente articolo non puo' essere delegata o attribuita a enti di livello subprovinciale.
3. Il proponente allega all'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 1 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, compresi quelli per l'autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica o culturale, per l'utilizzo delle acque ovvero per le emissioni atmosferiche, ivi compresa la verifica di conformita' urbanistica ai piani comunali. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresi' ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta o atti di assenso richiesti.
4. Il procedimento unico di cui al comma 1 ha una durata non superiore a dieci mesi, decorrente dalla data di verifica della completezza della documentazione di cui al comma 3, e i termini per le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati. Il termine di dieci mesi di cui al primo periodo non e' prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per non piu' di tre mesi, in ragione della natura, della complessita', dell'ubicazione ovvero della portata del progetto.
5. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 e' rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipa ogni amministrazione competente, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumita' dei cittadini.
6. Nel caso in cui il progetto di centro dati sia soggetto a verifica di assoggettabilita' e la stessa si concluda con l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale, la relativa istanza deve essere depositata entro il termine perentorio di 90 giorni, trascorsi i quali si intende che il richiedente abbia rinunciato all'istanza di autorizzazione unica e il procedimento e' archiviato, fatta salva la possibilita' di presentazione di una nuova istanza.
7. Nel caso in cui il progetto relativo ai centri dati di cui al comma 1 sia dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, la relativa autorizzazione unica e' rilasciata ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo 13.
8. Nel caso di progetti relativi a centri dati che necessitino di connessione di utenza con tensione superiore a 220 kV e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano gia' ottenuto i titoli abilitativi, ivi compresi i provvedimenti ambientali adottati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla realizzazione del progetto medesimo, l'autorita' competente per l'autorizzazione delle opere di connessione e' individuata nella regione territorialmente interessata. Qualora le opere di cui al primo periodo ricadano sul territorio di piu' regioni, l'autorita' competente e' quella sul cui territorio insiste la maggior porzione delle opere di connessione da realizzare.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Il regolamento delegato (UE) 2024/1364 della
Commissione, del 14 marzo 2024 sulla prima fase
dell'istituzione di un sistema comune di classificazione
dell'Unione per i centri dati, pubblicato nella GUUE del
117 maggio 2024, serie L.
- Si riporta il testo degli articoli 7, commi 4-bis e
4-ter, e 24, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del
14 aprile 2006:
«Art. 7 (Competenze in materia di VAS e di AIA). -
Omissis.
4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i
progetti relativi alle attivita' di cui all'allegato XII al
presente decreto e loro modifiche sostanziali.
4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni
delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui
all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche
nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche
sostanziali.
Omissis.».
«Art. 24 (Consultazione del pubblico, acquisizione
dei pareri e consultazioni transfrontaliere). - Omissis.
2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente,
e' pubblicato a cura dell'autorita' competente ai sensi e
per gli effetti di cui al comma 1, e ne e' data comunque
informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate.
L'avviso al pubblico deve indicare almeno:
a) il proponente, la denominazione del progetto e
la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini
della realizzazione del progetto;
b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e
l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 32;
c) la localizzazione e una breve descrizione del
progetto e dei suoi possibili principali impatti
ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalita' per la
consultazione della documentazione e degli atti predisposti
dal proponente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalita' per la
partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessita' della valutazione di
incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 14-bis, 14 ter, 14
quater, 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto
1990:
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si
svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona,
salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte
devono rendere le proprie determinazioni relative alla
decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della
salute dei cittadini o dell'incolumita' pubblica, il
suddetto termine e' fissato in sessanta giorni, fatti salvi
i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto
dell'Unione europea.
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano
le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano
possibile l'assenso, quantificando altresi', ove possibile,
i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate
conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e
sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal
progetto originariamente presentato.
Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni
comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese
quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica,
archeologica e di tutela del patrimonio culturale.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis.
L'amministrazione procedente trasmette alle altre
amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni
presentate nel termine di cui al suddetto articolo e
procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni e' data ragione
nell'ulteriore determinazione di conclusione della
conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5,
l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame
contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data
fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con le
modalita' di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione
telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella
quale prende atto delle rispettive posizioni e procede
senza ritardo alla stesura della determinazione motivata
conclusiva della conferenza di servizi, avverso la quale
puo' essere proposta opposizione dalle amministrazioni di
cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei termini ivi
indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso
senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano
partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non
abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano
espresso un dissenso non motivato ai sensi del comma 3 o
riferito a questioni che non costituiscono oggetto della
conferenza.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi trenta giorni.
L'amministrazione procedente puo' altresi' procedere in
forma simultanea e in modalita' sincrona su richiesta
motivata delle altre amministrazioni o del privato
interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al
comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e' convocata
nei successivi trenta giorni."
«Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima
riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e
in modalita' sincrona si svolge nella data previamente
comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera
d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo
14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove
possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle
amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre
trenta giorni decorrenti dalla data della riunione di cui
al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7,
qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali e della salute dei cittadini, il termine e'
fissato in sessanta giorni. Resta fermo l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla
riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
di competenza della conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali
sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato,
anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto.
Ferma restando l'attribuzione del potere di
rappresentanza al suddetto soggetto, le singole
amministrazioni statali possono comunque intervenire ai
lavori della conferenza in funzione di supporto. Le
amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1,
prima della conclusione dei lavori della conferenza,
possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio
dissenso ai fini di cui allo stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce
autonomamente le modalita' di designazione del
rappresentante unico di tutte le amministrazioni
riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere
invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il
progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non
oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo
14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse
dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite
i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza."
«Art. 14-quater (Decisione della conferenza di
servizi). - 1. La determinazione motivata di conclusione
della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente
all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti
dalla determinazione motivata di conclusione della
conferenza possono sollecitare con congrua motivazione
l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione
di una nuova conferenza, determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono
altresi' sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche
per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano
espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di
approvazione sulla base delle posizioni prevalenti,
l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei
rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza
di servizi decorrono dalla data della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza.».
«Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua
comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal
Ministro competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia
manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende
l'efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice,
per una data non posteriore al quindicesimo giorno
successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione
con la partecipazione delle amministrazioni che hanno
espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che
hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l'individuazione di
una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere
indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda
riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni
partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione,
l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo'
accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di
conseguenza il contenuto della determinazione di
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7.Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136:
«Art. 13 (Realizzazione di programmi di investimento
di interesse strategico nazionale). - 1. Il Consiglio dei
ministri puo' con propria deliberazione, su proposta del
Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il
preminente interesse strategico nazionale di grandi
programmi d'investimento sul territorio italiano, che
richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti
amministrativi integrati e coordinati di enti locali,
regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri
enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.
2. Per grandi programmi d'investimento si intendono
programmi di investimento diretto, anche esteri, a
eccezione dei programmi concernenti opere pubbliche, sul
territorio italiano dal valore complessivo non inferiore
all'importo di un miliardo di euro.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' nominato, d'intesa con il Presidente della
regione territorialmente interessata, un commissario
straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e
l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed
efficace realizzazione del programma d'investimento
individuato e dichiarato di preminente interesse strategico
ai sensi del comma 1. Al commissario non sono corrisposti
gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti,
comunque denominati. Il commissario si avvale, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
dell'Unita' di missione «attrazione e sblocco degli
investimenti» di cui al comma 1-bis dell'articolo 30 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il
commissario straordinario, ove necessario, puo' provvedere,
a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni
competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa
da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Le amministrazioni di
cui al primo periodo si esprimono entro il termine di
quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si
procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate
dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci
e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la
legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
5. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al
comma 4, gli atti amministrativi necessari alla
realizzazione del programma d'investimento dichiarato di
preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono
rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di
autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale
confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione,
assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati,
previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere
da eseguire per la realizzazione del programma e alle
attivita' da intraprendere, e' rilasciata dal commissario
straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita
conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario,
in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi
sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi
comprese quelle per la tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della
salute e della pubblica incolumita' dei cittadini.
6. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al
comma 5 sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e
ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione,
approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque
denominati e consente la realizzazione di tutte le opere,
prestazioni e attivita' previste nel programma.
L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli
strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei
nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione,
comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o
antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli
interventi previsti nel programma d'investimento di cui al
comma 1 e della loro conformita' urbanistica, paesaggistica
e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica
equivale a dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie alla
realizzazione del programma, anche ai fini
dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e costituisce titolo per la localizzazione delle
opere, che avviene sentito il Presidente della Giunta
regionale interessata, e per la costituzione volontaria o
coattiva di servitu' connesse alla realizzazione delle
attivita' e delle opere, fatto salvo il pagamento della
relativa indennita', e per l'apposizione di vincolo
espropriativo.
7. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione, nei casi
previsti, delle previsioni del regolamento (UE) 2019/452
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019,
nonche' del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.».
 
Art. 9

Misure urgenti per l'abbattimento del prezzo
della bolletta del gas delle imprese

1. Il Gestore dei servizi energetici- GSE S.p.A nei termini e con le modalita' stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vende il gas stoccato ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Entro il 30 settembre 2026, le risorse incassate dalla vendita sono versate dal GSE alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4, ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 per le finalita' di cui al comma 3.
2. Entro il 30 settembre 2026 sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, al netto delle risorse necessarie all'operativita' del servizio di liquidita', nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto, altresi' le risorse rivenienti dalla vendita da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale, secondo i termini e le modalita' definiti dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), del gas stoccato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022.
3. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con uno o piu' provvedimenti da adottare entro il 31 marzo 2026, definisce le modalita' secondo cui sono oggetto di riduzione per il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2026, nel limite delle risorse versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui ai commi 1 e 2, gli oneri e le ulteriori componenti tariffarie di trasporto e distribuzione del gas naturale applicati ai clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto, ai clienti finali gasivori connessi alla rete di distribuzione nonche' agli altri clienti finali limitatamente ai consumi superiori a 80.000 smc/anno. Il beneficio di cui al periodo precedente non si applica ai volumi di gas utilizzati dai produttori termoelettrici per la produzione di energia elettrica immessa in rete, ne' ai volumi dei consumi dei clienti civili e dei condomini. La riduzione deve privilegiare le classi tariffarie ovvero gli scaglioni con i livelli di oneri piu' elevati, anche al fine di perseguire un allineamento dei livelli di agevolazione applicati alle varie classi ovvero scaglioni.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:
«Art. 5-bis (Disposizioni per accelerare lo
stoccaggio di gas naturale). - 1. Al fine di contribuire
alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei
servizi energetici (GSE), anche tramite accordi con
societa' partecipate direttamente o indirettamente dallo
Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore
impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un
servizio di riempimento di ultima istanza tramite
l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e
della sua successiva vendita nei termini e con le modalita'
stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, nel limite di un controvalore
pari a 4.000 milioni di euro.
2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di
cui al comma 1 e' disciplinato con decreto del Ministero
della transizione ecologica, sentita l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro
il 15 luglio 2022.
3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero della transizione ecologica il
programma degli acquisti da effettuare per il servizio di
riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e
l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei
limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1.
4. Per la finalita' di cui al comma 1, e' disposto il
trasferimento al GSE delle risorse individuate nella
comunicazione di cui al comma 3. Entro il 10 marzo 2025 gli
importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al
31 dicembre 2024 sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato, comprensivi degli eventuali interessi
maturati. Le ulteriori risorse incassate dalla vendita sono
versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali
entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate
a misure per il contrasto all'incremento dei costi
energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.».
 
Art. 10

Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione
dei mercati all'ingrosso del gas

1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato nazionale del gas naturale all'ingrosso e la piena integrazione del mercato medesimo nel mercato interno europeo, anche mediante la compensazione degli effetti sui prezzi registrati nel mercato del gas naturale italiano derivanti dal cumulo dei costi di trasporto per l'importazione del gas naturale dall'Europa del Nord, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) introduce un servizio di liquidita' caratterizzato da:
a) la sottoscrizione di contratti, tra l'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana e operatori selezionati mediante procedure competitive svolte sulla base di criteri e modalita' stabiliti dall'Autorita' stessa, che prevedono:
1) il diritto degli operatori selezionati di ricevere, da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, un premio determinato in esito alle procedure competitive;
2) l'obbligo, a carico degli operatori selezionati, di formulare offerte di vendita sui mercati a pronti del gas naturale, in apposite sessioni ad asta, di predefiniti quantitativi giornalieri di gas naturale a prezzi pari alla somma tra quelli registrati al Title transfer facility (TTF) in orizzonti temporali prossimi a quelli in cui e' prevista l'offerta sul mercato italiano e un corrispettivo, funzionale a contenere il rischio di volatilita' dei prezzi di mercato, determinato da ciascun operatore selezionato nei limiti di un valore massimo stabilito dall'Autorita' stessa;
3) l'obbligo, a carico degli operatori selezionati, di riconoscere, in favore dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, gli eventuali ricavi ottenuti dalla cessione dei quantitativi giornalieri di gas naturale di cui al numero 2) ed eccedenti quelli corrispondenti al prezzo di offerta di cui al medesimo numero;
4) l'obbligo, a carico degli operatori selezionati, di immettere, da uno o piu' punti d'entrata nella rete nazionale dei gasdotti, individuati dall'Autorita' stessa, la quantita' eventualmente ceduta in adempimento agli obblighi di cui al numero 2);
b) la definizione, da parte dell'Autorita' stessa, di un fabbisogno di gas naturale oggetto degli obblighi di offerta sui mercati a pronti di cui alla lettera a), numero 2), anche differenziato a livello infra-annuale.
2. L'ARERA provvede alla definizione del servizio di liquidita' di cui al comma 1 a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 2 e, comunque, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro. Al fine di garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo, l'ARERA limita sia per volumi che per durata gli impegni approvvigionati cosi' da prevedere un importo dei premi di cui al comma 1, lettera a), numero 1) non superiore alle predette risorse. Gli eventuali proventi derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3) sono destinati alla riduzione degli oneri di trasporto del gas.
3. Affinche' il Governo possa valutare l'opportunita' di promuovere azioni finalizzate a superare le distorsioni di mercato legate al cumularsi dei costi di trasporto che gli operatori sono tenuti a sostenere per l'uso delle infrastrutture che collegano i sistemi energetici dell'Italia, della Germania e della Svizzera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una proposta per la piena integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto in territorio svizzero.
 
Art. 11

Disposizioni urgenti per la competitivita'
delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie

1. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera b):
1) al primo periodo:
1.1) le parole «a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e» sono soppresse;
1.2) dopo le parole «medi annui attesi» sono inserite le seguenti: «calcolati sui primi cinque anni»;
1.3) le parole «a un prezzo pari al costo asseverato di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «al prezzo di cui al comma 8, lettera b)»;
2) al secondo periodo, le parole «decorrenti dal 1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera a), sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 10, lettera a)»;
3) il terzo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. I contitolari di una medesima concessione di coltivazione di gas naturale esistente o da conferire hanno la facolta' di partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 anche singolarmente.».
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le nuove concessioni, le proroghe ovvero le modifiche delle concessioni esistenti, finalizzate alla ripresa o all'incremento della produzione, nonche' le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il procedimento unico di cui al primo periodo riguardi programmi di produzione ovvero opere su terraferma, l'intesa della regione interessata e' acquisita nell'ambito della conferenza di servizi. Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attivita' istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, e' svolta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nell'ambito del procedimento unico di cui al primo periodo, la valutazione dell'impatto ambientale e' svolta congiuntamente per l'insieme dei progetti afferenti a una medesima concessione oggetto dell'istanza unica, anche tenendo conto delle eventuali risultanze di precedenti giudizi di compatibilita' ambientale relativi a progetti di ricerca o di coltivazione di idrocarburi insistenti sulla stessa area. Le disposizioni di cui al quarto e al quinto periodo si applicano, su richiesta dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia degli atti di cui al primo periodo e' condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10, lettera a). La mancata sottoscrizione e la risoluzione anticipata dei contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera b), non costituiscono causa di risoluzione dei contratti stipulati ai sensi della lettera a) del medesimo comma. Nei casi di cui all'ottavo periodo, resta ferma la possibilita' per il GSE di selezionare uno o piu' clienti finali che subentrino nella posizione del cliente finale che non abbia sottoscritto il contratto o che ne richieda la risoluzione anticipata.»;
d) al comma 8:
1) alla lettera b), dopo le parole «di cui al comma 7» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo, comprensivo del valore delle aliquote di coltivazione di cui al l'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625»;
2) alla lettera d), le parole «ai costi definiti ai sensi del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «al prezzo di cui alla lettera b)»;
e) al comma 9:
1) al primo periodo, le parole «ammessi alla specifica procedura» sono sostituite dalle seguenti: «risultati assegnatari nell'ambito della procedura di cui al comma 8»;
2) al secondo periodo, le parole «offerte dagli» sono sostituite dalle seguenti: «assegnate agli»;
f) al comma 10, lettera a), le parole «pari al costo asseverato ai sensi del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 8, lettera b)»;
g) al comma 12, secondo periodo, dopo le parole «siano trasferiti» e' inserita la seguente: «totalmente» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i costi operativi riconosciuti per il servizio di aggregazione»;
h) al comma 13:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, commisurata ai volumi di gas oggetto del contratto, al differenziale del prezzo di mercato su base mensile e alla durata residua del contratto. In ogni caso, all'attuazione del meccanismo di cui al presente articolo si provvede senza alcun aggravio sugli utenti del sistema gas.»
1-bis. Al fine di garantire l'unitarieta' funzionale dei progetti complessi caratterizzati da fasi realizzative sequenziali non che' il bilanciamento tra impatti ambientali e benefici socio-economici derivanti dall'intero ciclo di vita delle opere, in coerenza con il principio di sviluppo sostenibile, all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-ter. Per i progetti complessi caratterizzati da fasi realizzative sequenziali relativi alle attivita' di cui ai punti 7) e 7.1) dell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, qualora l'istanza di VIA comprenda l'intero ciclo di vita del progetto e la richiesta sia esplicitamente formulata dal proponente nell'istanza medesima, l'autorita' competente esprime un unico giudizio di compatibilita' ambientale esteso a tutte le fasi. A tale fine, lo studio di impatto ambientale riferito all'intero ciclo di vita dell'opera puo' essere redatto utilizzando, in caso di indisponibilita' dei dati perche' acquisibili solo al termine della fase di ricerca, stime ovvero modellazioni. Il provvedimento di compatibilita' ambientale, qualora favorevole, contiene la condizione obbligatoria della verifica, prima dell'avvio della fase di esercizio del progetto, della coerenza delle stime ovvero delle modellazioni contenute nello studio di impatto ambientale; in caso di incoerenza, l'autorita' competente valuta eventuali azioni correttive».
1-ter. Le disposizioni del comma 7-ter dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano, su istanza del proponente da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato ancora ottenuto il definitivo giudizio di compatibilita' ambientale. Nei casi di cui al primo periodo, il proponente integra la documentazione gia' presentata con gli elementi necessari per la valutazione dell'intero ciclo di vita del progetto, senza che cio' comporti la decadenza degli atti procedimentali gia' adottati.
2. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare» sono aggiunte le seguenti: «, anche aggregati»;
2) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Fatto salvo il riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa del contratto, non e' consentita, in ogni caso, la traslazione, anche indiretta, del valore delle garanzie d'origine sulle altre voci di costo del contratto.»;
b) sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«2-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei contratti stipulati ai sensi del comma 2, negli accordi di compravendita e' data evidenza delle singole voci di costo. A tal fine, gli operatori possono avvalersi di clausole contrattuali standard rese disponibili dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), su proposta del GSE. Il GSE monitora la conformita' dei contratti a quanto previsto al comma 2 e al primo periodo del presente comma, per eventuali successive segnalazioni all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
2-ter. Il comma 2 si applica, nel caso di consumo diretto di biometano in altro sito, agli accordi di compravendita sottoscritti con i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, aventi ad oggetto il biometano incentivato ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, nel limite del 35% dei consumi dei predetti clienti. Il GSE, anche attraverso le societa' del Gruppo, promuove ed offre servizi di aggregazione volontaria della domanda e dell'offerta di biometano.»
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'adozione di una disciplina organica della filiera delle attivita' di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio del biossido di carbonio (CCUS) e dell'attribuzione di apposite competenze regolatorie all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), l'Autorita' stessa definisce un quadro preliminare di principi e criteri per l'accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio, nonche' per la contabilizzazione delle emissioni di biossido di carbonio oggetto di cattura e conferimento alla rete e ai siti medesimi. L'ARERA provvede all'attuazione del primo periodo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-bis. All'articolo 45-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.50 del 01 marzo 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Misure per il rafforzamento della sicurezza
di approvvigionamento di gas naturale a prezzi
ragionevoli). - 1. Al fine di contribuire al rafforzamento
della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e,
contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas
climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi
energetici - GSE S.p.A. o le societa' da esso controllate
(di seguito denominati: "Gruppo GSE") avviano, su direttiva
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas
naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli
mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2 e 3.
2. Sono legittimati a partecipare alle procedure per
l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i
titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale
esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti
dalla legislazione vigente, della normativa dell'Unione
europea e degli accordi internazionali.
3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo
passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il
parallelo distante da quest'ultimo 15 chilometri a sud e
che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa,
e' consentito, in deroga all'articolo 6, comma 17, primo e
secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e ai soli fini della partecipazione alle procedure per
l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 del
presente articolo, il rilascio di concessioni di
coltivazione di gas naturale sulla base di istanze gia'
presentate alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per la durata di vita utile del giacimento e
a condizione che i relativi giacimenti abbiano un
potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva
certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.
4.
5. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano al
Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle
procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi
incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata
di vita utile del giacimento, un elenco di possibili
sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas
naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il
profilo atteso di produzione e i relativi investimenti
necessari. La manifestazione di interesse reca inoltre:
a) l'impegno a presentare, a pena di esclusione, la
relazione dettagliata in ordine al costo per MWh di cui al
comma 7;
b) l'impegno, riferito a ciascun campo di
coltivazione ed eventualmente per diversi livelli di
produzione, se caratterizzati da costi medi differenziati e
crescenti, a mettere a disposizione del Gruppo GSE un
quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi
produttivi medi annui attesi calcolati sui primi cinque
anni, al prezzo di cui al comma 8, lettera b). Il
quantitativo di diritti sul gas di cui al periodo
precedente e' messo a disposizione per cinque anni
decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di cui
al comma 10, lettera a).
5-bis. I contitolari di una medesima concessione di
coltivazione di gas naturale esistente o da conferire hanno
la facolta' di partecipare alle procedure per
l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1
anche singolarmente.
6. Le nuove concessioni, le proroghe ovvero le
modifiche delle concessioni esistenti, finalizzate alla
ripresa o all'incremento della produzione, nonche' le
autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei
programmi di produzione di gas di cui al presente articolo
sono rilasciate a seguito di un procedimento unico,
comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo
III della parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del
2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7
agosto 1990, n. 241. Qualora il procedimento unico di cui
al primo periodo riguardi programmi di produzione ovvero
opere su terraferma, l'intesa della regione interessata e'
acquisita nell'ambito della conferenza di servizi. Il
procedimento unico di cui al primo periodo si conclude
entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione
della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno
manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attivita'
istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove
previste, e' svolta dalla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Nell'ambito del procedimento unico di cui al primo periodo,
la valutazione dell'impatto ambientale e' svolta
congiuntamente per l'insieme dei progetti afferenti a una
medesima concessione oggetto dell'istanza unica, anche
tenendo conto delle eventuali risultanze di precedenti
giudizi di compatibilita' ambientale relativi a progetti di
ricerca o di coltivazione di idrocarburi insistenti sulla
stessa area. Le disposizioni di cui al quarto e al quinto
periodo si applicano, su richiesta dell'interessato, anche
ai procedimenti di valutazione ambientale gia' in corso
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
L'efficacia degli atti di cui al primo periodo e'
condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma
10, lettera a). La mancata sottoscrizione e la risoluzione
anticipata dei contratti stipulati ai sensi del comma 10,
lettera b), non costituiscono causa di risoluzione dei
contratti stipulati ai sensi della lettera a) del medesimo
comma. Nei casi di cui all'ottavo periodo, resta ferma la
possibilita' per il GSE di selezionare uno o piu' clienti
finali che subentrino nella posizione del cliente finale
che non abbia sottoscritto il contratto o che ne richieda
la risoluzione anticipata.
7. Entro quarantacinque giorni dalla data di
conclusione, con esito positivo, del procedimento unico di
cui al comma 6, i titolari degli atti di cui al medesimo
comma 6 comunicano, a pena di decadenza, al Gruppo GSE e al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il
costo per MWh della produzione oggetto dei programmi di cui
al comma 5, per livello di produzione e campo di
coltivazione, corredato di una relazione dettagliata in
ordine alla sua determinazione, inclusa l'indicazione del
tasso di remunerazione del capitale impiegato. La relazione
di cui al primo periodo e' asseverata da una primaria
societa' di revisione contabile di livello internazionale,
iscritta al registro dei revisori legali.
8. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure di
allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici -
GME S.p.A., offre i diritti sul gas oggetto della
comunicazione di cui al comma 7 in via prioritaria ai
clienti finali industriali a forte consumo di gas, che
agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle
agevolazioni previste dal decreto del Ministro della
transizione ecologica 21 dicembre 2021, di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8
gennaio 2022, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo
GSE. Nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al
primo periodo:
a) i diritti sono offerti per quantita' distinte
per campo di coltivazione e, se i costi asseverati ai sensi
del comma 7 risultano crescenti al crescere del livello di
produzione, per livelli di produzione;
b) il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti
e' pari al costo di cui al comma 7 del presente articolo,
comprensivo del valore delle aliquote di coltivazione di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625;
c) i diritti sono aggiudicati in ordine crescente
di prezzo all'esito di una o piu' aste che prevedono:
1) l'allocazione prioritaria ai clienti finali
industriali a forte consumo di gas che possono presentare
offerte per quantita' pari al prodotto tra il consumo medio
degli ultimi tre anni e il maggiore fra:
1.1) il minore tra uno e il valore assunto
dall'intensita' di utilizzo del gas sul valore aggiunto nel
periodo di riferimento;
1.2) l'indice di prevalenza dell'uso del gas
rispetto all'energia elettrica, determinato dal rapporto
tra il prelievo del gas nel periodo di riferimento espresso
in MWh e la somma del suddetto prelievo e del prelievo di
energia elettrica dalla rete nel medesimo periodo espressi
in MWh;
2) l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai
sensi del numero 1) a un'eventuale ulteriore procedura di
allocazione aperta a tipologie di clienti diversi da quelli
industriali a forte consumo di gas per quantita', comunque,
non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre
anni, nonche' ai clienti industriali a forte consumo di gas
per la differenza tra i loro consumi medi e le quantita'
ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1);
3) la verifica da parte del Gruppo GSE delle
quantita' di diritti richiedibili dai clienti;
4) la regolazione al prezzo marginale
differenziato per procedura;
d) i diritti offerti e aggiudicati sono remunerati
da parte del Gruppo GSE a un corrispettivo pari al prezzo
di cui alla lettera b) per lo specifico campo di
coltivazione e, se del caso, per livello di produzione.
9. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le
modalita' con le quali la differenza, definita in esito a
ciascuna procedura di allocazione di cui al comma 8, tra i
proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto
dal Gruppo GSE e' destinata alla riduzione delle tariffe
per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei
clienti finali risultati assegnatari nell'ambito della
procedura di cui al comma 8. Nel determinare l'entita'
della riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto
e distribuzione, l'ARERA applica un criterio pro quota tra
i clienti finali in ragione delle quantita' assegnate agli
stessi nell'ambito della specifica procedura.
10. In esito alle procedure di allocazione di cui al
comma 8, il Gruppo GSE:
a) stipula, con i soggetti di cui ai commi 2 e 3
che abbiano ottenuto gli atti ai sensi del comma 6,
contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul
gas, nella forma di contratti finanziari per differenza a
due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati
energetici - GME S.p.A., di durata pari a cinque anni e al
prezzo di cui al comma 8, lettera b);
b) stipula con ciascun cliente finale assegnatario
un contratto finanziario per differenza a due vie rispetto
all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME
S.p.A., per i diritti aggiudicati al prezzo definito in
esito alle procedure di cui al comma 8, di durata pari a
quella dei contratti sottoscritti ai sensi della lettera a)
del presente comma.
11. La quantita' di diritti oggetto dei contratti di
cui al comma 10, lettere a) e b), e' rideterminata al 31
gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni
nel corso dell'anno precedente.
12. Il Gruppo GSE comunica periodicamente al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
l'elenco dei contratti stipulati ai sensi del comma 10. Nel
caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera b),
sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il
contratto medesimo assicura che gli effetti siano
trasferiti totalmente a ciascun cliente finale aggregato,
fatti salvi i costi operativi riconosciuti per il servizio
di aggregazione. E' fatto divieto di cessione tra i clienti
finali dei diritti derivanti dal contratto.
13. Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali
industriali a forte consumo di gas una corrispondente
garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del
comma 10, lettera b), commisurata ai volumi di gas oggetto
del contratto, al differenziale del prezzo di mercato su
base mensile e alla durata residua del contratto. In ogni
caso, all'attuazione del meccanismo di cui al presente
articolo si provvede senza alcun aggravio sugli utenti del
sistema gas.".
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e
provvedimento di VIA). - 1. L'autorita' competente valuta
la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello
studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni
supplementari fornite dal proponente, nonche' dai risultati
delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e
delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli
articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei
termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative
o elementi di dissenso sul progetto, l'autorita' competente
procede comunque alla valutazione a norma del presente
articolo.
2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad
esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2- bis,
il competente direttore generale del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro il
termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di
consultazione di cui all'articolo 24, adotta il
provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del
competente direttore generale del Ministero della cultura
entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al
precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad
accertamenti e indagini di particolare complessita',
l'autorita' competente, con atto motivato, dispone il
prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo
di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente
comunicazione per via telematica al proponente delle
ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui
sara' emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni
transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA e'
proposta al Ministro entro il termine di cui all'articolo
32, comma 5-bis.
2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si
esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione
della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e
comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data
di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo
23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei
successivi trenta giorni, il direttore generale del
Ministero della transizione ecologica adotta il
provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del
competente direttore generale del Ministero della cultura
entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto
previsto ((dall'articolo 11-quater del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190))
. Nel caso di consultazioni
transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato entro
il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione
del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo
periodo, non siano rispettati e' rimborsato al proponente
il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui
all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse
iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello
stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno
2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000
per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini
indicati al primo periodo del presente comma ai fini
dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei
diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima
riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis.
2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo
8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo,
nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione
di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere
dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede
all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta
giorni. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento da parte del direttore generale del Ministero
della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel
rilascio del concerto da parte del direttore generale
competente del Ministero della cultura, il titolare del
potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della
legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di
relativa competenza entro i successivi trenta giorni.
2-quinquies. Il concerto del competente direttore
generale del Ministero della cultura comprende
l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove la relazione
paesaggistica consenta di esprimere una valutazione
positiva di compatibilita' paesaggistica del progetto. Il
Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale
diniego del concerto.
In caso di dissenso del Ministero della cultura
rispetto al parere favorevole della Commissione di cui
all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, puo' applicarsi l'articolo 5,
comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400. Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n.
400 del 1988, venga superato il dissenso del Ministero
della cultura, l'atto medesimo sostituisce a ogni effetto
il provvedimento di VIA favorevole, che comprende
l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali
proroghe del provvedimento di VIA favorevole ai sensi del
quarto periodo sono concesse ai sensi del comma 5 del
presente articolo.
2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del
provvedimento di VIA non e' subordinata alla conclusione
delle attivita' di verifica preventiva dell'interesse
archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei
saggi archeologici preventivi prevista dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e
le considerazioni su cui si fonda la decisione
dell'autorita' competente, incluse le informazioni relative
al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei
risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte
ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove
applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonche'
l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati
o altrimenti presi in considerazione.
4. Il provvedimento di VIA contiene altresi' le
eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:
a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio
e la dismissione del progetto, nonche' quelle relative ad
eventuali malfunzionamenti;
a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle
successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per
garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a
contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e
negativi o incrementare le prestazioni ambientali del
progetto;
b) le misure previste per evitare, prevenire,
ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali
significativi e negativi;
c) le misure per il monitoraggio degli impatti
ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto
dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale
predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma
3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e
la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura,
all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla
significativita' dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di
evitare una duplicazione del monitoraggio, e' possibile
ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti
derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative
europee, nazionali o regionali.
5. Il provvedimento di VIA e' immediatamente
pubblicato sul sito web dell'autorita' competente e ha
l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque
anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei
tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei
procedimenti autorizzatori necessari, nonche'
dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita
nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa
l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA
senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento
di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione,
su istanza del proponente corredata di una relazione
esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri
in merito al contesto ambientale di riferimento e alle
eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di
specifica proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto
salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di
riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il
provvedimento con cui e' disposta la proroga ai sensi del
secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e
ulteriori rispetto a quelle gia' previste nel provvedimento
di VIA originario.
Se l'istanza di cui al secondo periodo e' presentata
almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine
di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo
provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione,
da parte dell'autorita' competente, delle determinazioni
relative alla concessione della proroga. Entro quindici
giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo
periodo, l'autorita' competente verifica la completezza
della documentazione. Qualora la documentazione risulti
incompleta, l'autorita' competente richiede al soggetto
istante la documentazione integrativa, assegnando per la
presentazione un termine perentorio non superiore a trenta
giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non
depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di
una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorita'
competente nel termine di quindici giorni dalla
presentazione delle integrazioni richieste, la
documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si
intende ritirata e l'autorita' competente procede
all'archiviazione.
6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere,
l'autorita' competente informa l'altro Stato e il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale
dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul
sito web.
7. Tutti i termini del procedimento di VIA si
considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
7-ter. Per i progetti complessi caratterizzati da fasi
realizzative sequenziali relativi alle attivita' di cui ai
punti 7) e 7.1) dell'allegato II alla parte seconda del
presente decreto, qualora l'istanza di VIA comprenda
l'intero ciclo di vita del progetto e la richiesta sia
esplicitamente formulata dal proponente nell'istanza
medesima, l'autorita' competente esprime un unico giudizio
di compatibilita' ambientale esteso a tutte le fasi. A tale
fine, lo studio di impatto ambientale riferito all'intero
ciclo di vita dell'opera puo' essere redatto utilizzando,
in caso di indisponibilita' dei dati perche' acquisibili
solo al termine della fase di ricerca, stime ovvero
modellazioni. Il provvedimento di compatibilita'
ambientale, qualora favorevole, contiene la condizione
obbligatoria della verifica, prima dell'avvio della fase di
esercizio del progetto, della coerenza delle stime ovvero
delle modellazioni contenute nello studio di impatto
ambientale; in caso di incoerenza, l'autorita' competente
valuta eventuali azioni correttive.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, del
decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.112 del 15 maggio 2024, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5-bis (Misure urgenti per garantire la
continuita' produttiva agli impianti di biogas e biometano
alimentati con biomasse agricole). - 1. Al fine di
garantire la continuita' di produzione di energia da biogas
funzionale all'esercizio delle attivita' di produzione
primaria, nonche' di garantire il sostegno alle filiere
produttive agricole, all'articolo 24, comma 8, alinea, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: "che
beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre
2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli
incentivi" sono sostituite dalle seguenti: "i cui regimi
incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero
che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31
dicembre 2027".
2. Per favorire la produzione di biometano da
biomasse agricole e incrementarne l'utilizzo nelle diverse
filiere produttive difficili da decarbonizzare, ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5,
lettera d), del decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11,
comma 5, lettera a), del medesimo decreto per biometano
autoconsumato e' da intendersi il consumo diretto di
biometano effettuato nell'ambito del medesimo sito di
produzione da parte di un cliente finale anche per il
tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali
negli usi difficili da decarbonizzare, anche aggregati, in
altro sito purche' il produttore sia soggetto alle
istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di
compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo
medio mensile nullo delle garanzie d'origine e che consenta
un beneficio analogo a quello che deriverebbe
dall'applicazione delle predette disposizioni relative al
regime di autoconsumo in sito. Fatto salvo il
riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa
del contratto, non e' consentito, in ogni caso, la
traslazione, anche indiretta, del valore delle garanzie
d'origine sulle altre voci di costo del contratto.
2-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la
correttezza dei contratti stipulati ai sensi del comma 2,
negli accordi di compravendita e' data evidenza delle
singole voci di costo. A tal fine, gli operatori possono
avvalersi di clausole contrattuali standard rese
disponibili dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), su proposta del GSE. Il GSE monitora la
conformita' dei contratti a quanto previsto al comma 2 e al
primo periodo del presente comma, per eventuali successive
segnalazioni all'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA).
2-ter. Il comma 2 si applica, nel caso di consumo
diretto di biometano in altro sito, agli accordi di
compravendita sottoscritti con i clienti finali negli usi
difficili da decarbonizzare, aventi ad oggetto il biometano
incentivato ai sensi del decreto del Ministro della
transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, nel limite
del 35% dei consumi dei predetti clienti. Il GSE, anche
attraverso le societa' del Gruppo, promuove ed offre
servizi di aggregazione volontaria della domanda e
dell'offerta di biometano.».
- Si riporta il testo dell'articolo 45-bis del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 45-bis (Funzionalita' di ricarica
intelligente). - 1. A partire dal 1° gennaio 2027, al fine
di garantire funzionalita' di ricarica intelligente e di
comunicazione diretta con i sistemi di misurazione
intelligenti, tutti i punti di ricarica di potenza
standard, nuovi e sostituiti, non accessibili al pubblico,
installati sul territorio nazionale, sono certificati ai
sensi dell'allegato X alla norma tecnica CEI 021.».
 
Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.