| Gazzetta n. 90 del 18 aprile 2026 (vai al sommario) |
| AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
| COMUNICATO |
| Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale della Presidenza del consiglio dei ministri triennio 2019 - 2021. |
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Il giorno 27 febbraio 2026 alle ore 15,30, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative. Al termine della riunione, le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro.
================================================================= | Per l'A.Ra.N. il Presidente | | | Cons. Antonio Naddeo | firmato | +===============================+===============================+ |Per le organizzazioni | | |sindacali: |Per le Confederazioni: | +-------------------------------+-------------------------------+ |SNAPRECOM firmato |CISAL firmato | +-------------------------------+-------------------------------+ |UNADIS firmato |CODIRP firmato | +-------------------------------+-------------------------------+ |DIPRECOM assente | | +-------------------------------+-------------------------------+ |SNAPROCIV firmato |CONFEDIR firmato | +-------------------------------+-------------------------------+ |UIL PA firmato |UIL firmato | +-------------------------------+-------------------------------+ |FP CGIL firmato |CGIL firmato | +-------------------------------+-------------------------------+ |DIRSTAT firmato |CONFEDIR firmato | +-------------------------------+-------------------------------+ |
| | Allegato CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Triennio 2019-2021
Sommario Titolo I Disposizioni generali Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza Art. 1 Campo di applicazione Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto Titolo II Relazioni sindacali Capo I Sistema delle relazioni sindacali Art. 3 Obiettivi e strumenti Art. 4 Informazione Art. 5 Confronto Art. 6 Organismo paritetico per l'innovazione Dichiarazione congiunta n. 1 Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: materie Art. 9 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure Art. 10 Clausole di raffreddamento Titolo III Rapporto di lavoro Capo I La costituzione del rapporto di lavoro Art. 11 Linee generali in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali Capo II Disposizioni su istituti normativi Art. 12 Congedi dei genitori Art. 13 Congedi per le donne vittime di violenza Art. 14 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita Dichiarazione congiunta n. 2 Art. 15 Permesso per matrimonio Art. 16 Attivita' di affiancamento Art. 17 Pianificazione strategica di conoscenze e saperi Titolo IV Trattamento economico Capo I Trattamento economico dei consiglieri e dirigenti di prima fascia Art. 18 Trattamento economico fisso per i consiglieri e dirigenti di prima fascia Art. 19 Effetti dei nuovi trattamenti economici Art. 20 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei consiglieri e dirigenti di prima fascia Capo II Trattamento economico dei referendari e dirigenti di seconda fascia Art. 21 Trattamento economico fisso per i referendari e dirigenti di seconda fascia Art. 22 Effetti dei nuovi trattamenti economici Art. 23 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei referendari e dirigenti di seconda fascia Art. 24 Retribuzione di posizione dei referendari e dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali Art. 25 Retribuzione dei referendari e dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali Capo III Norme comuni in materia di trattamento economico dei dirigenti Art. 26 Copertura assicurativa Art. 27 Welfare integrativo Titolo V Disposizioni finali Art. 28 Conferme
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutti i consiglieri, referendari della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo speciale, tecnico amministrativo della Protezione civile. 2. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni ed il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono riportati nel testo del presente contratto rispettivamente come decreto legislativo n. 303/1999 e decreto legislativo n. 165/2001. 3. Il riferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri e' riportato nel testo come «Presidenza». 4. Il riferimento ai consiglieri, ai referendari e agli altri dirigenti di cui al comma 1, ove si tratti di norme comuni, e' riportato nel testo come «dirigenti». 5. Il riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato come «decreto legislativo n. 151/2001». 6. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono cosi' indicati: a) CCNL 11 marzo 2022, con cui si intende il «CCNL del Personale dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016/2018», sottoscritto l'11 marzo 2022.
Art. 2. Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza della Presidenza mediante la pubblicazione nel sito web dell'A.Ra.N. e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' mediante comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalla Presidenza entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. 6. Il presente CCNL puo' essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalita' sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica puo' aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo n. 165 /2001.
Titolo II RELAZIONI SINDACALI
Capo I Sistema delle relazioni sindacali
Art. 3. Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' lo strumento per costruire relazioni stabili tra la Presidenza e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonche' alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Al fine di favorire la semplificazione procedurale e' possibile attivare, anche a richiesta delle organizzazioni sindacali, modalita' di riunione da remoto. 2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita' di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi, nonche' della peculiarita' delle relative funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento della Presidenza, che sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti e che sia in grado di favorire la piena collaborazione al perseguimento delle finalita' istituzionali. 3. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico della Presidenza a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei dirigenti; si migliora la qualita' delle decisioni assunte; si sostengono la crescita professionale, la sicurezza e il miglioramento delle condizioni di lavoro, l'aggiornamento dei dirigenti, nonche' i processi di innovazione organizzativa, tecnologica e di riforma della Presidenza; si promuovono modalita' di lavoro che consentono una migliore armonizzazione della vita lavorativa con la vita privata e familiare. 4. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita' della Presidenza e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa. 5. La partecipazione e' finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale della Presidenza, in materia di organizzazione, di salute, sicurezza e condizioni di lavoro, o di tematiche aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: informazione; confronto; organismi paritetici di partecipazione. 6. La contrattazione integrativa e' finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure). 7. E' istituito presso l'A.Ra.N., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui la Presidenza adotta gli atti unilaterali ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, decreto legislativo n. 165/2001. L'Osservatorio verifica altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma e' anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 8. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di trasparenza. 9. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente, per il personale destinatario del presente CCNL, tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL, le quali sono pertanto disapplicate. 10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 3 del CCNL 11 marzo 2022.
Art. 4. Informazione
1. L'informazione e' il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. 2. L'informazione e' resa in via preventiva. Essa consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte della Presidenza, ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti) al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. Restano fermi gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti. 3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, di procedere ad una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi art. 5 (Confronto) e art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 5. I soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, del presente CCNL ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, nonche', ove non sia stato istituito l'Organismo paritetico per l'innovazione di cui all'art. 6, i dati generali sugli andamenti occupazionali. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 4 del CCNL 11 marzo 2022.
Art. 5. Confronto
1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che la Presidenza intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita' previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, Presidenza e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni dall'informazione, il confronto e' richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro puo' anche essere proposto dalla Presidenza contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, e' redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 3. Sono oggetto di confronto: a) i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilita'; b) i criteri dei sistemi di valutazione della performance dei dirigenti; c) le linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; d) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale; e) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attivita' formative e di aggiornamento, ivi compresa l'individuazione, nel piano della formazione, dell'obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell'anno; f) la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei fondi; g) le procedure ed i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle previsioni di legge contenute nell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001, con riferimento, per quanto concerne la procedura, alla preventiva conoscibilita' delle posizioni dirigenziali disponibili ed alla preventiva acquisizione delle disponibilita' dei dirigenti interessati, anche con riferimento agli incarichi ad interim e, per quanto attiene ai criteri, alle attitudini e capacita' professionali, ai risultati conseguiti in precedenza ed alla relativa valutazione di performance individuale, alle specifiche competenze organizzative possedute, alle esperienze di direzione attinenti all'incarico. 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 5 del CCNL 11 marzo 2022.
Art. 6. Organismo paritetico per l'innovazione
1. L'organismo paritetico per l'innovazione attua una modalita' relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto cio' che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo. 2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi, promozione della legalita', della qualita' del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento al lavoro agile, alle politiche formative, allo stress lavoro correlato, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - al fine di formulare proposte alla Presidenza o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. 3. L'organismo paritetico per l'innovazione: a) ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale, nonche' da una rappresentanza della Presidenza, con rilevanza pari alla componente sindacale. La Presidenza, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del CCNL, provvede ad aggiornarne la composizione; b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta la Presidenza manifesti un'intenzione di progettualita' organizzativa innovativa, complessa per modalita' e tempi di attuazione, e sperimentale; c) puo' trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilita', alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o alla Presidenza; d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento. 4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui al precedente comma 3, lettera a) e dalla Presidenza. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilita' secondo quanto previsto al comma 3, lettera c). 5. Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali del personale ed i dati sulle assenze di tutto il personale di cui all'art. 45 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL 11 marzo 2022. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 6 del CCNL 11 marzo 2022.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti prendono atto che l'Organismo paritetico per l'innovazione di cui all'art. 6 (Organismo paritetico per l'innovazione), nella individuazione dei suoi compiti e nello svolgimento delle sue funzioni, dovra' operare senza sovrapposizioni con l'attivita' del Comitato unico di garanzia. A tal fine, ove necessario, occorrera' promuovere forme di coordinamento che garantiscano la distinzione dei ruoli di ciascuno dei due organismi ed evitino la duplicazione delle relative funzioni.
Art. 7. Contrattazione collettiva integrativa: soggetti
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, ad un unico livello, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) i rappresentanti territoriali anche di livello nazionale delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL; b) le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per la presente area contrattuale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001. 3. La disciplina di cui al comma 2, lettera b) trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie del personale destinatario del presente CCNL, ai sensi dell'art. 42, comma 9, del decreto legislativo n. 165/2001. 4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui e' individuato il presidente, sono designati dall'organo competente della Presidenza. 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 7 del CCNL 11 marzo 2022.
Art. 8. Contrattazione collettiva integrativa: materie
1. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali; b) la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell'art. 41 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei referendari e dirigenti di seconda fascia) del CCNL 11 marzo 2022; c) i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato; in tale ambito sono altresi' definite le misure percentuali di differenziazione della retribuzione di risultato di cui all'art. 44 (Differenziazione della retribuzione di risultato) del CCNL 11 marzo 2022; d) la definizione della quota di incremento della retribuzione di risultato dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, in ragione dell'impegno richiesto, secondo la disciplina vigente, nel rispetto delle norme di legge in materia; e) l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim per i periodi di sostituzione di altro dirigente, secondo la disciplina vigente, nonche' nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonche' per i dirigenti in attesa di conferimento di incarico che svolgano, per un periodo massimo di tre mesi, prestazioni aggiuntive necessarie per assicurare l'efficacia dell'azione amministrativa; f) i criteri per la definizione di speciali compensi, nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, per il dirigente che realizzi un'invenzione industriale, secondo la disciplina vigente; g) i criteri generali per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 33, comma 9 del CCNL dell'area VIII del 13 aprile 2006, periodo normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003; h) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, anche con riferimento alle polizze sanitarie integrative, attivabili nei limiti delle risorse destinate a tale specifica finalita'; i) i criteri e i limiti per la corresponsione degli incentivi economici alla mobilita' territoriale, di cui all'art. 46 (Incentivi economici alla mobilita' territoriale) del CCNL 11 marzo 2022 e le complessive risorse ad essi destinate, nel rispetto del comma 2 di tale articolo; j) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 48 (Clausola di salvaguardia economica) del CCNL 11 marzo 2022, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo. 2. La materia a cui si applica l'art. 9, comma 4 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure) e' quella di cui al comma 1, lettera a). 3. Le materie a cui si applica l'art. 9, comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure) sono quelle di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e j). 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 8 del CCNL 11 marzo 2022.
Art. 9. Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 8, comma 1 (Contrattazione collettiva integrativa: materie). La materia di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) e' negoziata con cadenza annuale. 2. La Presidenza provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti) entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. La Presidenza convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 2 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti) per l'avvio del negoziato entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. La contrattazione integrativa annuale si avvia, di norma, entro il mese di aprile dell'anno di riferimento. 4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 10 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione sulle materie indicate dall'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie). 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate dall'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10 (Clausole di raffreddamento), la Presidenza puo' provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e' fissato in trenta giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori quarantacinque. 6. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. 7. I contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso la Presidenza, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. La Presidenza e' tenuta a trasmettere, per via telematica, all'A.Ra.N. ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. 9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 9 del CCNL 11 marzo 2022.
Art. 10. Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato a principi di responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed e' orientato alla prevenzione dei conflitti. 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate. 3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso. 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 10 del CCNL 11 marzo 2022.
Titolo III RAPPORTO DI LAVORO
Capo I La costituzione del rapporto di lavoro
Art. 11. Linee generali in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali
1. Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo della Presidenza e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico dirigenziale. 2. L'incarico dirigenziale e' conferito, con provvedimento della Presidenza, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e degli atti adottati dalla Presidenza in osservanza dei principi di trasparenza che gli stessi prevedono. 3. Per rendere effettivi i principi di cui al comma 2, in attuazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001, la Presidenza rende preventivamente conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, con adeguata programmazione dei tempi della procedura al fine di garantire il rispetto di quanto previsto al comma 1, il numero e la tipologia di posizioni dirigenziali che si rendono disponibili ed i criteri di scelta. Acquisisce, inoltre, le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. La Presidenza comunica ad ogni candidato l'esito della procedura. 4. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001 e di quanto previsto dai contratti collettivi. 5. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, con il provvedimento di conferimento la Presidenza individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani ed ai programmi definiti dall'organo di vertice. 6. Tutti gli incarichi sono conferiti per un tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi e' correlata agli obiettivi prefissati e non puo' essere inferiore a tre anni ne' superiore a cinque anni. Per gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165/2001 la durata e' stabilita dal medesimo decreto legislativo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 9-bis del decreto legislativo n. 303/1999. 7. Nei processi di riorganizzazione, al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, il dirigente continua a esercitare le proprie funzioni fino alla conclusione delle procedure di interpello gia' avviate e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001. 8. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 15 del CCNL 11 marzo 2022.
Capo II Disposizioni su istituti normativi
Art. 12. Congedi dei genitori
1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternita' e della paternita' contenute nel decreto legislativo n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Nel periodo di congedo di maternita' e di paternita' di cui agli articoli 16, 17 e 28, del decreto legislativo n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa mensile, inclusa la retribuzione di posizione, nonche' quella di risultato nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 3. Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo di maternita' o paternita' di cui al comma 2 e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' indicate nel comma 3. 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa comunicazione, con l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La comunicazione puo' essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la comunicazione puo' essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. Al personale rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'art. 56 del decreto legislativo n. 151/2001. 9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 19 del CCNL 11 marzo 2022.
Art. 13. Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di novanta giorni lavorativi, da fruire su base giornaliera nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. 2. Salvo i casi di oggettiva impossibilita', la lavoratrice che intenda fruire del congedo in parola e' tenuta a farne richiesta scritta alla Presidenza - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo. 3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice e' quello previsto per il congedo di maternita', secondo la disciplina di riferimento. 4. Il periodo di cui ai commi precedenti e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed e' utile ai fini della tredicesima mensilita'. 5. La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, puo' presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso la violenza si riconducibile al luogo di lavoro, nello stesso comune, previa comunicazione alla Presidenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione la Presidenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dirigente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico. 6. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. La Presidenza, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevola la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative. 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 20 del CCNL 11 marzo 2022.
Art. 14. Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, secondo le modalita' di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonche' giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie visite specialistiche, esami diagnostici e follow-up specialistico. In tali giornate il dirigente ha diritto all'intero trattamento economico. 2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni. 3. Rientrano nella disciplina del comma 1 anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacita' lavorativa. 4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove e' stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente. 5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia e' attivata dal dirigente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti. 6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale. 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 24 del CCNL 11 marzo 2022.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento all'art. 14 (Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita) le parti concordano sul fatto che le assenze per l'effettuazione delle terapie in regime di ricovero domiciliare certificato dalla Azienda sanitaria locale o da struttura sanitaria competente, purche' sostitutivo del ricovero ospedaliero, o in regime di day-surgery o day-service, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero o a day-hospital.
Art. 15. Permesso per matrimonio
1. Il dirigente ha diritto a quindici giorni consecutivi di permesso in occasione del matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro quarantacinque giorni dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dirigente - compatibilmente con le esigenze di servizio - potra' concordare con il diretto superiore un diverso termine per il godimento dello stesso, comunque entro un anno dalla celebrazione. 2. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 18, comma 2, del CCNL 11 marzo 2022.
Art. 16. Attivita' di affiancamento
1. Nel contesto dei processi di riforma digitale e di riorganizzazione, anche procedurale, della pubblica amministrazione le parti sottolineano l'importanza di realizzare un sistema strutturato basato sullo scambio delle conoscenze, competenze e delle esperienze maturate nel tempo da parte della dirigenza gia' in servizio verso il personale dirigente neoassunto. 2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, la Presidenza puo' prevedere idonee forme di affiancamento all'ingresso in favore dei dirigenti neoassunti, in aggiunta agli eventuali corsi e/o scuole di formazione iniziale e di aggiornamento professionale organizzati dalla stessa. 3. La Presidenza a tal fine predispone un elenco, periodicamente aggiornato, di dirigenti in servizio che abbiano maturato almeno quindici anni di anzianita' nella qualifica e prestato il proprio consenso a realizzare l'affiancamento a beneficio dei nuovi assunti della Presidenza. 4. Ai soli fini del presente articolo, si considera neoassunto il dirigente fino alla maturazione di due anni di servizio. 5. Il ruolo del dirigente mentore e' quello di fornire supporto, informazioni, incoraggiamento e consiglio al dirigente neoassunto sulla vita e l'esperienza lavorativa avuta in seno alla Presidenza. Il rapporto informale e paritario basato sulla fiducia reciproca che si instaura tra le parti deve condurre allo scambio delle competenze e delle esperienze acquisite negli anni dal mentore, contribuendo anche a trasferire al neoassunto la cultura e la missione della Presidenza, i codici e comportamenti informali esistenti, nonche' la consapevolezza dei ruoli da assolvere. L'attivita' di affiancamento rientra tra le funzioni del dirigente. 6. Di norma, il mentore e' una persona diversa dal dirigente superiore e non puo' relazionarsi con piu' di un neoassunto per volta. 7. E' nell'interesse del neoassunto dirigente assimilare e apprendere dal proprio mentore, con spirito collaborativo e diligenza. Quest'ultimo puo' chiedere di essere sollevato dall'attivita' di affiancamento per comprovate ragioni.
Art. 17. Pianificazione strategica di conoscenze e saperi
1. Le parti riconoscono l'importanza dell'attivazione di percorsi formativi differenziati per target di riferimento, al fine di promuovere lo sviluppo di conoscenze e competenze rispetto ad ambiti strategici comuni a tutti i dirigenti che siano inseriti nell'ambito di appositi sistemi di accreditamento e che garantiscano alta qualificazione, tra cui interventi formativi sui temi dell'etica pubblica e sulle materie correlate alle specifiche attivita' e sui poteri speciali della Presidenza, anche al fine di favorire la mobilita' interna dei dirigenti. 2. La Presidenza favorisce misure formative finalizzate alla transizione digitale nonche' interventi di supporto per l'acquisizione e l'arricchimento delle competenze digitali. 3. La Presidenza favorisce un aggiornamento biennale su tematiche di innovazione organizzativa, leadership e gestione del cambiamento, con apposita certificazione delle competenze acquisite.
Titolo IV TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I Trattamento economico dei consiglieri e dirigenti di prima fascia
Art. 18. Trattamento economico fisso per i consiglieri e dirigenti di prima fascia
1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilita', dei consiglieri e dirigenti di prima fascia, definito dai precedenti CCNL, nella misura di euro 57.892,87 e' incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilita': dal 1° gennaio 2019 di euro 100,00; rideterminato dal 1° gennaio 2020 in euro 130,00; rideterminato dal 1° gennaio 2021 in euro 170,00. 2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lettera a) della legge n. 145/2018. 3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' dello stipendio tabellare dei consiglieri e dirigenti di prima fascia e' rideterminato in euro 60.102,87. 4. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa, definito dai precedenti CCNL, e' incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilita': dal 1° gennaio 2019 di euro 95,00; rideterminato dal 1° gennaio 2020 in euro 170,00. 5. A seguito dell'applicazione del comma 4 il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' della retribuzione di posizione parte fissa dei consiglieri e dei dirigenti di prima fascia e' rideterminato in euro 39.803,20. 6. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianita' nonche' gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.
Art. 19. Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 18 (Trattamento economico fisso per i consiglieri e dirigenti di prima fascia), commi 1 e 4, hanno effetto in base alle norme vigenti in materia sul trattamento di quiescenza, sull'indennita' di buonuscita o di anzianita', sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento. 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 18 commi 1 e 4 (Trattamento economico fisso per i consiglieri e dirigenti di prima fascia) hanno effetto in base alle norme vigenti in materia sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' di buonuscita e di anzianita', dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, provvedendo al recupero, a totale carico degli interessati, dei contributi non versati. 4. All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
Art. 20. Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei consiglieri e dirigenti di prima fascia
1. Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei consiglieri e dei dirigenti di prima fascia di cui all'art. 38 del CCNL 11 marzo 2022, e' stabilmente incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e a decorrere dal 1° gennaio 2020, degli importi necessari a corrispondere gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 18 (Trattamento economico fisso per i consiglieri e dirigenti di prima fascia), comma 4, per gli anni 2019 e 2020. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei consiglieri e dirigenti di prima fascia, e' stabilmente incrementato del 2,76% del monte salari anno 2018, relativo ai consiglieri e dirigenti di prima fascia. Il predetto incremento comprende quelli di cui al comma 1. 3. Le risorse di cui al comma 2, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 18, comma 4 (Trattamento economico fisso per i consiglieri e dirigenti di prima fascia) e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato e/o a welfare. 4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, la Presidenza, per proprie esigenze organizzative o gestionali, puo' ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere sull'apposito Fondo di cui al citato art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, nel limite delle risorse ivi stanziate. 5. E' confermata, fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, la disciplina del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei consiglieri e dirigenti di prima fascia contenuta nei precedenti CCNL del personale di cui al presente capo. Sono acquisite al Fondo eventuali risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano stanziamenti o trattamenti economici in favore del personale destinatario del presente articolo, nel rispetto dei vincoli di destinazione recati dalle stesse disposizioni. 6. Le risorse del fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato. Eventuali risorse che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.
Capo II Trattamento economico dei referendari e dirigenti di seconda fascia
Art. 21. Trattamento economico fisso per i referendari e dirigenti di seconda fascia
1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilita', dei referendari e dirigenti di seconda fascia, definito dai precedenti CCNL, nella misura di euro 45.260,77 e' incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilita': dal 1° gennaio 2019 di euro 70,00; rideterminato dal 1° gennaio 2020 in euro 108,00; rideterminato dal 1° gennaio 2021 in euro 135,00. 2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lettera a) della legge n. 145/2018. 3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2 il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' dello stipendio tabellare dei referendari e dirigenti di seconda fascia e' rideterminato in euro 47.015,77. 4. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa, definito dai precedenti CCNL, e' incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilita': dal 1° gennaio 2019 di euro 38,00; rideterminato dal 1° gennaio 2020 in euro 60,00. 5. A seguito dell'applicazione del comma 4, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' della retribuzione di posizione parte fissa dei referendari e dei dirigenti di seconda fascia e' rideterminato in euro 13.629,81. 6. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianita' nonche' gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.
Art. 22. Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 21, commi 1 e 4 (Trattamento economico fisso per i referendari e dirigenti di seconda fascia), hanno effetto in base alle norme vigenti in materia sul trattamento di quiescenza, sull'indennita' di buonuscita o di anzianita', sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento. 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 21 (Trattamento economico fisso per i referendari e i dirigenti di seconda fascia), commi 1 e 4, hanno effetto in base alle norme vigenti in materia sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' di buonuscita e di anzianita', dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati. 4. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
Art. 23. Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei referendari e dirigenti di seconda fascia
1. Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei referendari e dirigenti di seconda fascia di cui all'art. 41 del CCNL 11 marzo 2022 e' stabilmente incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e a decorrere dal 1° gennaio 2020, degli importi necessari a corrispondere gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 21 (Trattamento economico fisso per i referendari e per i dirigenti di seconda fascia), comma 4, per gli anni 2019 e 2020. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei referendari e dirigenti di seconda fascia e' stabilmente incrementato del 2,13% del monte salari anno 2018, relativo ai referendari e dirigenti di seconda fascia. Il predetto incremento ricomprende quelli di cui al comma 1. 3. Le risorse di cui al comma 2 concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione - parte fissa definita ai sensi dell'art. 21, comma 4 (Trattamento economico fisso per i referendari e dirigenti di seconda fascia) e, per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato e/o a welfare. 4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, la Presidenza, per proprie esigenze organizzative o gestionali, puo' ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere sull'apposito Fondo di cui al citato art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, nel limite delle risorse ivi stanziate. 5. E' confermata, fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, la disciplina del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti contenuta nei precedenti CCNL del personale di cui al presente capo. Sono acquisite al Fondo eventuali risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano stanziamenti o trattamenti economici in favore del personale destinatario del presente articolo, nel rispetto dei vincoli di destinazione recati dalle stesse disposizioni. 6. Le risorse del fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato. Eventuali risorse che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.
Art. 24. Retribuzione di posizione dei referendari e dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali
1. La retribuzione di posizione e' definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito di non piu' dell'85% delle risorse complessive del relativo fondo di cui all'art. 23 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei referendari e dirigenti di seconda fascia), entro i valori annui lordi, a regime, minimo e massimo comprensivi della tredicesima mensilita' rispettivamente di euro 13.629,81 ed euro 49.683,67 fermo restando quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del CCNL area VIII sottoscritto il 4 agosto 2010, periodo normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 - 2007.
Art. 25. Retribuzione dei referendari e dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali
1. Ai referendari e dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali compete, limitatamente alla durata dell'incarico, la retribuzione stabilita per i consiglieri e dirigenti di prima fascia ai sensi dell'art. 18 (Trattamento economico fisso per i consiglieri e dirigenti di prima fascia), fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001.
Capo III Norme comuni in materia di trattamento economico dei dirigenti
Art. 26. Copertura assicurativa
1. La Presidenza stipula una apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. L'utilizzo del mezzo proprio e' possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalita' applicative. 2. La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dirigente e ai beni trasportati, nonche' di lesioni o decesso del dirigente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' della Presidenza sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dirigente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull'assicurazione obbligatoria. 5. Dagli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento.
Art. 27. Welfare integrativo
1. La Presidenza disciplina, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lettera h) misure di welfare integrativo in favore del personale dirigente tra i quali, a titolo esemplificativo: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con finalita' sociale; d) prestiti a favore di dirigenti in difficolta' ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessita' di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale; f) altre categorie di beni e servizi che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilita' destinate a tale specifica finalita' da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale nonche', per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte del fondo di cui all'art. 20 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei consiglieri e dirigenti di prima fascia), e all'art. 23 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei referendari e dirigenti di seconda fascia). 3. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera e) potra' avvenire mediante successiva istituzione di - ovvero adesione a - un fondo di assistenza sanitaria integrativa del Servizio sanitario nazionale. Il finanziamento a carico della Presidenza, che non dovra' determinare ulteriori o maggiori oneri, trovera' copertura nelle risorse di cui al comma 2.
Titolo V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28. Conferme
1. Per quanto non previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e/o da norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001. |
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