| Gazzetta n. 90 del 18 aprile 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 10 marzo 2026 |
| Contributo annuale per la sicurezza alimentare. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
di concerto con il
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); Visto il piano d'azione comunitario per lo sviluppo dell'agricoltura biologica COM (2021) 141 final del 25 marzo 2021; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», in particolare l'art. 59, commi 1 e 1-bis, che istituisce un contributo annuale per la sicurezza alimentare e ne individua i soggetti tenuti al versamento; Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico» e, in particolare, l'art. 9 che al comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, al comma 6 stabilisce le modalita' e i tempi di versamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare, al comma 6-bis impone un obbligo di certificazione per il medesimo contributo e al comma 7 sopprime il Fondo di cui all'art. 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con trasferimento delle disponibilita' esistenti al Fondo di cui al comma 1; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3 secondo cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale» e, in particolare, l'art. 9-ter, comma 3, che estende l'applicazione delle disposizioni dell'art. 9, comma 6-bis, della legge 9 marzo 2022, n. 23, anche ai contributi annuali per la sicurezza alimentare a partire dall'anno 2020; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21giugno 2023, n. 74»; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere m) e n), del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, si intende, rispettivamente, per «immissione sul mercato» la detenzione a scopo di vendita all'interno della Comunita', comprese l'offerta in vendita o qualsiasi altra forma di cessione, a titolo oneroso o gratuito, nonche' la stessa vendita, distribuzione o altra forma di cessione, salvo la restituzione al venditore precedente e per «autorizzazione di un prodotto fitosanitario» l'atto amministrativo mediante il quale il Ministero della salute, a seguito di una domanda inoltrata da un richiedente, autorizza l'immissione sul mercato e l'uso di un prodotto fitosanitario o di un coadiuvante nel territorio italiano o in una parte di esso e che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera m), del medesimo decreto si intende per «fabbricante» la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del fertilizzante sul mercato;
Decreta:
Art. 1
Contributo annuale per la sicurezza alimentare
1. Il contributo annuale per la sicurezza alimentare di cui all'art. 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' corrisposto dai soggetti indicati nel comma 1-bis del medesimo articolo in due rate semestrali nella misura, ciascuna, del 50 per cento dell'importo totale. La prima rata, con scadenza il 30 giugno, e' versata entro il 15 luglio dell'anno successivo all'annualita' di riferimento e la seconda rata, con scadenza il 31 dicembre, e' versata entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello del versamento della prima rata. 2. Il contributo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo n. 3583 del Capo XVII della Tesoreria dello Stato. |
| | Art. 2
Modalita' di versamento
1. Al fine di determinare l'entita' del contributo da versare, i soggetti obbligati inseriscono nell'apposito servizio telematico «Contributo ecotassa» del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) i seguenti dati: a) l'annualita' cui si riferisce il contributo da versare; b) l'importo del fatturato realizzato nell'anno precedente e la relativa quota parte soggetta al contributo; c) idonea attestazione, redatta da incaricati della revisione legale, atta a certificare che il contributo sia stato calcolato sulla pertinente quota di fatturato. 2. Gli adempimenti di cui al comma 1 gravano anche sui soggetti che non hanno un imponibile ecotassa. 3. Il SIAN elabora automaticamente i dati inseriti ed emette avviso di pagamento per le due rate semestrali da corrispondere nei termini indicati all'art. 1, comma 1. 4. A decorrere dal contributo per l'annualita' 2025, i versamenti sono effettuati esclusivamente tramite il SIAN, utilizzando la piattaforma pagoPA per i pagamenti digitali della pubblica amministrazione. 5. Per i contributi relativi alle annualita' dal 2020 al 2024, i versamenti sono effettuati tramite il SIAN, utilizzando la piattaforma pagoPA, ovvero tramite bonifico bancario intestato alla Tesoreria dello Stato, con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione. I soggetti obbligati sono tenuti ad inserire nel SIAN i dati e la documentazione di cui al comma 1, unitamente all'attestazione di versamento del contributo qualora effettuato tramite bonifico bancario. |
| | Art. 3
Sanzioni
1. Qualora il contributo sia versato dopo la scadenza del termine indicato dall'art. 1, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. 2. In caso di omissione di versamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto. 3. In caso di versamento in misura inferiore al dovuto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria e' pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto. 4. L'applicazione e l'accertamento delle sanzioni sono effettuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare. 5. Le sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo n. 2483 articoli 1 e 2 del Capo XVII della Tesoreria dello Stato. |
| | Art. 4
Accesso alle informazioni
1. I versamenti dei contributi e le certificazioni di cui all'art. 2 sono visionabili, tramite accesso al portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), dal Dipartimento delle finanze e dalla Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' dagli organi deputati ai controlli. |
| | Art. 5
Indicazioni operative
1. Le indicazioni operative per l'accesso ai servizi relativi al contributo annuale per la sicurezza alimentare sono riportate nella sezione dedicata «Contributo ecotassa» del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). |
| | Art. 6
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 giugno 2023 e' abrogato. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2026
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Lollobrigida Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 262 |
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